97 III 128
29. Sentenza del 27 ottobre 1971 nella causa Banca Vallugano.
Regeste (de):
- Nachlassverfahren einer Bank.
- 1. Die Bank ist legitimiert, vor der Beschwerdeinstanz eine Verfügung des Sachwalters anzufechten, durch die sie angewiesen wird, die Treuhandkonten nicht freizugeben (Erw. 1).
- 2. Entsprechend der für den Konkurs geltenden Regelung ist es Sache des Zivilrichters, darüber zu befinden, welche Vermögensstücke zur Vermögensmasse der Bank gehören und welche von Dritten herausverlangt werden können (Erw. 2).
Regeste (fr):
- Concordat d'une banque.
- 1. La banque a qualité pour attaquer devant l'autorité de recours une décision du commissaire qui lui donne l'ordre de ne pas libérer les comptes fiduciaires (consid. 1).
- 2. Conformément à ce qui se passe en cas de faillite, il appartient au juge civil de décider quels sont les biens qui entrent dans la masse de la banque et ceux qui, au contraire, peuvent être revendiqués par des tiers (consid. 2).
Regesto (it):
- Concordato di una banca.
- 1. Veste della banca per impugnare davanti all'autorità di ricorso una decisione del commissario che le dà ordine di non liberare i conti fiduciari (consid. 1).
- 2. Analogamente a quanto avviene per il fallimento, spetta al giudice civile decidere quali sono i beni che rientrano nella massa patrimoniale della banca, e quali sono i beni che, al contrario. possono essere rivendicati dai terzi (consid. 2).
Sachverhalt ab Seite 128
BGE 97 III 128 S. 128
A.- Mediante decreto del 24 maggio 1971 la Camera civile del Tribunale di appello del cantone Ticino ha concesso alla Banca Vallugano SA una moratoria concordataria della durata di sei mesi e nominato quale commissario del concordato la Neutra Fiduciaria SA Quest'ultima, mediante lettera del 13 luglio 1971, avvertì il Consiglio di amministrazione della banca di non essere disposta ad escludere dal concordato i conti fiduciari esistenti presso l'istituto: e ciò, in considerazione dell'incertezza giuridica connessa a quel genere di conti.
BGE 97 III 128 S. 129
La Camera civile del Tribunale di appello, statuendo quale autorità cantonale unica, ha respinto, con sentenza del 21 settembre 1971, un reclamo interposto dalla Banca Vallugano SA contro la citata decisione del commissario. Essa ha rilevato che l'esame della titolarità di un credito spetta al giudice civile ed ha aggiunto che, comunque, nella fattispecie, la decisione del commissario poggia su motivi seri.
B.- La Banca Vallugano SA impugna la sentenza cantonale con un tempestivo ricorso alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale federale. Chiede la riforma del giudizio nel senso che i depositi fiduciari effettuati tramite suo siano liberati alla loro scadenza nelle mani dei rispettivi fiducianti.
Erwägungen
Considerando in diritto:
1. Con la decisione del 13 luglio 1971 il commissario del concordato aveva dato ordine alla Banca Vallugano SA di non liberare i conti fiduciari litigiosi. Destinataria di quella misura, che la colpiva nei suoi interessi, la Banca aveva senza dubbio veste per impugnare la decisione commissariale davanti all'istanza di ricorso (art. 53 Regolamento d'esecuzione della legge federale sulle banche e le casse di risparmio, del 30 agosto 1961; RU 82 III 134/135; JAEGER, Commentario, N. 1 all'art. 298
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 298 - 1 Il debitore può continuare la sua attività sotto la vigilanza del commissario. Il giudice del concordato può tuttavia ordinare che determinati atti possano essere compiuti validamente soltanto con il concorso del commissario, oppure autorizzare il commissario a proseguire l'attività aziendale in luogo del debitore. |
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1 | Il debitore può continuare la sua attività sotto la vigilanza del commissario. Il giudice del concordato può tuttavia ordinare che determinati atti possano essere compiuti validamente soltanto con il concorso del commissario, oppure autorizzare il commissario a proseguire l'attività aziendale in luogo del debitore. |
2 | Salvo autorizzazione del giudice del concordato o della delegazione dei creditori, durante la moratoria il debitore non può validamente alienare o ipotecare elementi degli attivi fissi, costituire pegni, presentare fideiussioni e disporre a titolo gratuito. |
3 | Sono fatti salvi i diritti dei terzi di buona fede. |
4 | Se il debitore contravviene a queste disposizioni o alle istruzioni del commissario, il giudice del concordato può, su segnalazione del commissario, togliere al debitore la facoltà di disporre dei suoi beni o dichiarare d'ufficio il fallimento. |
2. A sostegno del gravame la ricorrente adduce in sostanza di non essere divenuta proprietaria a titolo fiduciario dei conti litigiosi: in realtà, ci si troverebbe in presenza di un normale contratto di mandato, in virtù del quale i crediti acquisiti dal mandatario nei confronti di terzi passano direttamente, giusta l'art. 401 cpv. 1
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 401 - 1 I crediti, che il mandatario abbia acquistato verso i terzi in nome proprio per conto del mandante, passano al mandante stesso tostoché questi abbia dal canto suo adempiuto a tutte le obbligazioni derivanti dal mandato. |
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1 | I crediti, che il mandatario abbia acquistato verso i terzi in nome proprio per conto del mandante, passano al mandante stesso tostoché questi abbia dal canto suo adempiuto a tutte le obbligazioni derivanti dal mandato. |
2 | Ciò vale anche di fronte alla massa, se il mandatario sia caduto in fallimento. |
3 | Parimente il mandante può rivendicare, nel caso di fallimento del mandatario, le cose mobili di cui questi acquistò la proprietà in nome proprio, ma per conto del mandante, riservati i diritti di ritenzione del mandatario, che competono alla massa. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 401 - 1 I crediti, che il mandatario abbia acquistato verso i terzi in nome proprio per conto del mandante, passano al mandante stesso tostoché questi abbia dal canto suo adempiuto a tutte le obbligazioni derivanti dal mandato. |
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1 | I crediti, che il mandatario abbia acquistato verso i terzi in nome proprio per conto del mandante, passano al mandante stesso tostoché questi abbia dal canto suo adempiuto a tutte le obbligazioni derivanti dal mandato. |
2 | Ciò vale anche di fronte alla massa, se il mandatario sia caduto in fallimento. |
3 | Parimente il mandante può rivendicare, nel caso di fallimento del mandatario, le cose mobili di cui questi acquistò la proprietà in nome proprio, ma per conto del mandante, riservati i diritti di ritenzione del mandatario, che competono alla massa. |
BGE 97 III 128 S. 130
giustificare la liberazione dei valori litigiosi, presuppone tuttavia che questa Camera possa nella presente procedura decidere sulla natura giuridica e gli effetti del rapporto esistente tra la banca e i suoi clienti. Ciò non è però il caso. Nel fallimento, spetta al giudice ordinario statuire sulle contestazioni dei terzi relative all'appartenenza alla massa di cose, crediti o diritti (JAEGER, op.cit., N. 1 in fine all'art. 197
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 197 - 1 Tutti i beni pignorabili spettanti al debitore al momento della dichiarazione di fallimento formano, dovunque si trovino, un'unica massa destinata al comune soddisfacimento dei creditori. |
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1 | Tutti i beni pignorabili spettanti al debitore al momento della dichiarazione di fallimento formano, dovunque si trovino, un'unica massa destinata al comune soddisfacimento dei creditori. |
2 | Appartengono alla massa anche i beni che pervengono al fallito prima che sia chiusa la procedura di fallimento. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 197 - 1 Tutti i beni pignorabili spettanti al debitore al momento della dichiarazione di fallimento formano, dovunque si trovino, un'unica massa destinata al comune soddisfacimento dei creditori. |
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1 | Tutti i beni pignorabili spettanti al debitore al momento della dichiarazione di fallimento formano, dovunque si trovino, un'unica massa destinata al comune soddisfacimento dei creditori. |
2 | Appartengono alla massa anche i beni che pervengono al fallito prima che sia chiusa la procedura di fallimento. |
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche LBCR Art. 29 Risanamento della banca - In caso di risanamento della banca il piano di risanamento deve garantire che, eseguito il risanamento, la banca adempia le condizioni di autorizzazione e le altre disposizioni legali. |
BGE 97 III 128 S. 131
136, 91 III 109): ma un simile caso non si avvera in concreto, giusta quanto correttamente osserva la Corte cantonale.
3. Per il presente giudizio non vengono prelevate spese (v. il decreto del Tribunale federale, del 26 luglio 1971, che modifica quello concernente la procedura del concordato per le banche e le casse di risparmio, pubblicato in RU 1971, p. 1176).
Dispositiv
Il Tribunale federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.