Urteilskopf

95 IV 157

39. Urteil des Kassationshofes vom 13. Juni 1969 i.S. Gablinger gegen Statthalteramt des Bezirkes Zürich.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 157

BGE 95 IV 157 S. 157

A.- Am 12. Juli 1967 begannen in Zürich die amtlich bewilligten Ausverkäufe. In der Zeit vom 3. bis 12. Juli liess die Modissa AG, Zürich, im "Tagblatt der Stadt Zürich" und im Zürcher "Tagesanzeiger" acht grosse, mehrheitlich ganzseitige Inserate erscheinen, in denen in auffälliger typographischer Aufmachung Mäntel, Kostüme, Kleider, Strandhosen, Jupes, Pulli und Bikini zu billigen Preisen angeboten wurden. Sämtliche Anzeigen enthielten in Fettdruck die Worte "prix choc" und in kleinerer Schrift den Hinweis "auf Extraständern zum Aussuchen"; drei der Inserate verwendeten den Ausdruck "Riesenauswahl". Vom 12. Juli 1967 an waren vor dem Verkaufsgeschäft der Modissa am Limmatquai Aufhängetafeln angebracht, deren Aufschriften ungefähr den Inseraten entsprachen. Überdies waren die Schaufenster mit Streifbändern versehen, die "Extra ständer" ankündeten.
B.- Das Statthalteramt des Bezirkes Zürich bestrafte am

BGE 95 IV 157 S. 158

6. September 1967 Isy Gablinger als verantwortlichen Leiter der Modissa AG wegen Veranstaltung eines Ausnahmeverkaufes ohne amtliche Bewilligung mit einer Busse von Fr. 90.-. Der Einzelrichter in Strafsachen des Bezirkes Zürich sprach Gablinger auf dessen Einsprache hin frei. Gegen diesen Freispruch erhob das Statthalteramt Nichtigkeitsbeschwerde beim Obergericht des Kantons Zürich. Dieses fand Gablinger der Übertretung von Art. 1 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2
SR 513.1 Ordinanza dell'Assemblea federale del 18 marzo 2016 sull'organizzazione dell'esercito (Organizzazione dell'esercito, OEs) - Organizzazione dell'esercito
OEs Art. 2 Articolazione dell'esercito - L'esercito si articola in:
a  capo dell'esercito, coadiuvato dallo Stato maggiore dell'esercito;
b  Comando Operazioni, comprendente:
b1  il Servizio informazioni militare,
b2  le Forze terrestri, comprendenti le tre brigate meccanizzate,
b3  le quattro divisioni territoriali,
b4  il comando polizia militare,
b5  le Forze aeree, comprendenti la brigata d'aviazione e la brigata DTA,
b6  il Centro di competenza SWISSINT,
b7  il comando forze speciali;
c  Base logistica dell'esercito, comprendente la brigata logistica e la Sanità militare;
cbis  Comando Ciber, comprendente la brigata di aiuto alla condotta;
d  Comando Istruzione, comprendente:
d1  l'Istruzione superiore dei quadri,
d2  cinque formazioni d'addestramento,
d3  il personale dell'esercito.
und 3
SR 513.1 Ordinanza dell'Assemblea federale del 18 marzo 2016 sull'organizzazione dell'esercito (Organizzazione dell'esercito, OEs) - Organizzazione dell'esercito
OEs Art. 2 Articolazione dell'esercito - L'esercito si articola in:
a  capo dell'esercito, coadiuvato dallo Stato maggiore dell'esercito;
b  Comando Operazioni, comprendente:
b1  il Servizio informazioni militare,
b2  le Forze terrestri, comprendenti le tre brigate meccanizzate,
b3  le quattro divisioni territoriali,
b4  il comando polizia militare,
b5  le Forze aeree, comprendenti la brigata d'aviazione e la brigata DTA,
b6  il Centro di competenza SWISSINT,
b7  il comando forze speciali;
c  Base logistica dell'esercito, comprendente la brigata logistica e la Sanità militare;
cbis  Comando Ciber, comprendente la brigata di aiuto alla condotta;
d  Comando Istruzione, comprendente:
d1  l'Istruzione superiore dei quadri,
d2  cinque formazioni d'addestramento,
d3  il personale dell'esercito.
sowie Art. 4 Abs. 1
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OEs Art. 4 Competenze del Consiglio federale - 1 Il Consiglio federale determina la struttura dell'esercito entro i limiti della sua articolazione.
1    Il Consiglio federale determina la struttura dell'esercito entro i limiti della sua articolazione.
2    Determina in particolare le Armi, i servizi ausiliari e le formazioni di professionisti dell'esercito e disciplina i compiti, l'organizzazione, l'istruzione e la chiamata in servizio dei suoi stati maggiori.
3    Provvede affinché i militari di milizia e le comunità linguistiche siano adeguatamente rappresentati negli organi di comando superiori.
der Ausverkaufsordnung schuldig und verurteilte ihn am 23. Oktober 1968 gestützt auf Art. 20 Abs. 1 lit. a
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OEs Art. 4 Competenze del Consiglio federale - 1 Il Consiglio federale determina la struttura dell'esercito entro i limiti della sua articolazione.
1    Il Consiglio federale determina la struttura dell'esercito entro i limiti della sua articolazione.
2    Determina in particolare le Armi, i servizi ausiliari e le formazioni di professionisti dell'esercito e disciplina i compiti, l'organizzazione, l'istruzione e la chiamata in servizio dei suoi stati maggiori.
3    Provvede affinché i militari di milizia e le comunità linguistiche siano adeguatamente rappresentati negli organi di comando superiori.
AO zu einer Busse von Fr. 90.-.
C.- Gablinger führte gegen dieses Urteil wegen willkürlicher Anwendung kantonalen Prozessrechtes staatsrechtliche Beschwerde, die am 30. Januar 1969 von der staatsrechtlichen Kammer des Bundesgerichts abgewiesen wurde. Mit der beim Kassationshof des Bundesgerichts eingereichten Nichtigkeitsbeschwerde beantragt Gablinger die Aufhebung des obergerichtlichen Urteils wegen Verletzung von Art. 1
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OEs Art. 1 Effettivo regolamentare dell'esercito - 1 L'esercito dispone di un effettivo regolamentare di 100 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare e di un effettivo reale di al massimo 140 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare.
1    L'esercito dispone di un effettivo regolamentare di 100 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare e di un effettivo reale di al massimo 140 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare.
2    L'effettivo regolamentare e l'effettivo reale non comprendono:
a  le reclute;
b  il personale del Centro di competenza sport dell'esercito, della giustizia militare, del Servizio della Croce Rossa, degli stati maggiori del Consiglio federale e dei distaccamenti d'esercizio dei Cantoni;
c  i militari che non sono né incorporati in una formazione né impiegati nella protezione civile o in altri settori della Rete integrata Svizzera per la sicurezza;
d  i militari in ferma continuata che hanno adempiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione;
e  il personale dell'amministrazione militare della Confederazione e dei Cantoni.
AO und die Rückweisung der Sache zur Freisprechung. Er macht geltend, er habe keine besonderen, zeitlich begrenzten Vergünstigungen in Aussicht gestellt, sondern bloss eine besondere Werbeanstrengung auf Saisonende unternommen.
Erwägungen

Der Kassationshofzieht in Erwägung:

1. Ausverkäufe und ähnliche Veranstaltungen, die einer behördlichen Bewilligung bedürfen, sind Veranstaltungen des Detailverkaufes, bei denen dem Käufer durch öffentliche Ankündigung in Aussicht gestellt wird, dass ihm vorübergehend besondere, vom Verkäufer sonst nicht gewährte Vergünstigungen zukommen werden (Art. 1 Abs. 1
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OEs Art. 1 Effettivo regolamentare dell'esercito - 1 L'esercito dispone di un effettivo regolamentare di 100 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare e di un effettivo reale di al massimo 140 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare.
1    L'esercito dispone di un effettivo regolamentare di 100 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare e di un effettivo reale di al massimo 140 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare.
2    L'effettivo regolamentare e l'effettivo reale non comprendono:
a  le reclute;
b  il personale del Centro di competenza sport dell'esercito, della giustizia militare, del Servizio della Croce Rossa, degli stati maggiori del Consiglio federale e dei distaccamenti d'esercizio dei Cantoni;
c  i militari che non sono né incorporati in una formazione né impiegati nella protezione civile o in altri settori della Rete integrata Svizzera per la sicurezza;
d  i militari in ferma continuata che hanno adempiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione;
e  il personale dell'amministrazione militare della Confederazione e dei Cantoni.
AO). Ob in einer öffentlichen Ankündigung eine zeitlich befristete Sondervergünstigung in Aussicht gestellt werde, ist nicht Tat-, sondern Rechtsfrage, die vom Kassationshof frei überprüft werden kann (Art. 269 Abs. 1
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OEs Art. 1 Effettivo regolamentare dell'esercito - 1 L'esercito dispone di un effettivo regolamentare di 100 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare e di un effettivo reale di al massimo 140 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare.
1    L'esercito dispone di un effettivo regolamentare di 100 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare e di un effettivo reale di al massimo 140 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare.
2    L'effettivo regolamentare e l'effettivo reale non comprendono:
a  le reclute;
b  il personale del Centro di competenza sport dell'esercito, della giustizia militare, del Servizio della Croce Rossa, degli stati maggiori del Consiglio federale e dei distaccamenti d'esercizio dei Cantoni;
c  i militari che non sono né incorporati in una formazione né impiegati nella protezione civile o in altri settori della Rete integrata Svizzera per la sicurezza;
d  i militari in ferma continuata che hanno adempiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione;
e  il personale dell'amministrazione militare della Confederazione e dei Cantoni.
BStP; BGE 93 IV 109). Bei ihrer Beurteilung kommt es nicht darauf an, welchen Sinn der Veranstalter der Ankündigung beigelegt hat (BGE 76 IV 184, BGE 93 IV 109 Erw. 2). Massgebend ist der Eindruck, den die Ankündigung auf das Publikum macht, d.h. ob die Käuferschicht, die angesprochen wird, in den Glauben versetzt wird, die angepriesene Ware später nicht mehr so günstig erwerben zu können wie zur Zeit des Sonderangebots (BGE 81 IV 195,
BGE 95 IV 157 S. 159

82 IV 114 Erw. 2, 89 IV 220, 90 IV 111 Erw. 1, 91 IV 105, 93 IV 109 Erw. 2). Dabei ist den nach Landesgegend und Geschäftszweigen unterschiedlichen Werbegepflogenheiten Rechnung zu tragen.
2. Es ist unbestritten, dass die Anpreisung von Waren zu einem "prix choc" als besonders günstiges Angebot zu Schlagerpreisen zu verstehen war, was durch die auffällige Hervorhebung der bei den einzelnen Warengattungen in Fettdruck aufgeführten Tiefstpreise noch unterstrichen wurde. Dagegen wendet der Beschwerdeführer ein, dass jeder Hinweis auf eine zeitliche Befristung des preislichen Vorteils fehle. Ein Modegeschäft müsse die Möglichkeit haben, auf Saisonende eine grosse und auffällige Werbeanstrengung zu unternehmen, um das Lager von Saisonartikeln zu räumen, auch wenn es keinen Ausverkauf veranstalte. Nur wenn innerhalb der normalen Verkaufsperiode eines modischen Artikels für eine bestimmte kürzere Zeit ein besonderer Preisvorteil versprochen werde, greife die Ausverkaufsordnung Platz. Dieser Auffassung, mag sie auch in den Erwägungen des in BGE 82 IV 207 ff. veröffentlichten Urteils eine gewisse Stütze finden, kann nicht beigepflichtet werden. Gewiss bleibt es einem Kaufmann, der keinen Ausverkauf durchführen will, unbenommen, vor oder während der Ausverkaufszeit seine Werbeanstrengungen zu verstärken, um gegenüber der Ausverkaufskonkurrenz nicht zu sehr in Rückstand zu geraten. Seine Werbetätigkeit muss jedoch im Rahmen des Erlaubten bleiben und darf nicht so gestaltet werden, dass der Eindruck erweckt wird, auch er führe einen Saisonausverkauf zu vorübergehend herabgesetzten Preisen durch. Das wäre unlauterer Wettbewerb, indem die Kunden durch täuschende Massnahmen irregeführt und die Konkurrenten, die sich an die vorgeschriebene Ausverkaufsdauer halten und die Gebühren bezahlen, benachteiligt würden. Einen Anspruch auf Sonderbehandlung besitzen auch die Modegeschäfte nicht, die darauf angewiesen sind, ihre nur während einer Saison verkäuflichen Artikel auf Saisonende abzustossen. Gerade um den Geschäften mit modebedingten Waren die Räumung der Lager auf Saisonschluss zu ermöglichen, wurden die bewilligungspflichtigen Saisonausverkäufe geschaffen (Art. 2 Abs. 1 lit. c
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OEs Art. 2 Articolazione dell'esercito - L'esercito si articola in:
a  capo dell'esercito, coadiuvato dallo Stato maggiore dell'esercito;
b  Comando Operazioni, comprendente:
b1  il Servizio informazioni militare,
b2  le Forze terrestri, comprendenti le tre brigate meccanizzate,
b3  le quattro divisioni territoriali,
b4  il comando polizia militare,
b5  le Forze aeree, comprendenti la brigata d'aviazione e la brigata DTA,
b6  il Centro di competenza SWISSINT,
b7  il comando forze speciali;
c  Base logistica dell'esercito, comprendente la brigata logistica e la Sanità militare;
cbis  Comando Ciber, comprendente la brigata di aiuto alla condotta;
d  Comando Istruzione, comprendente:
d1  l'Istruzione superiore dei quadri,
d2  cinque formazioni d'addestramento,
d3  il personale dell'esercito.
AO). Insbesondere ist nicht entscheidend, dass die Werbung des Beschwerdeführers keinen ausdrücklichen Hinweis auf eine
BGE 95 IV 157 S. 160

mengenmässige Begrenzung des Angebotes oder eine zeitliche Befristung des in Aussicht gestellten Preisvorteils enthielt, wie es der Regel entspricht (vgl.BGE 76 IV 187,BGE 78 IV 125, BGE 83 IV 57 und 105, BGE 89 IV 221, BGE 90 IV 112, BGE 93 IV 110). Nicht auf die Wirkung des einzelnen Reklamemittels kommt es an, sondern einzig auf den Eindruck, den die Anpreisung gesamthaft macht. Unter diesem Gesichtspunkt hat der Beschwerdeführer nicht bloss besondere, in den Grenzen des Zulässigen liegende Werbeanstrengungen unternommen. Sowohl die Inserate in Grossformat, in denen in übergrosser Druckschrift, teils auffallend schräg gestellt, Waren schlagwortartig zu Schockpreisen angeboten wurden, wie auch die marktschreierische Gestaltung der Schaufensterfront mit den vielen unübersehbaren Plakaten und breiten Streifbändern und das Aufstellen von Körben und Ständern mit Waren zum Aussuchen entsprachen ihrer Aufmachung nach, wie die Vorinstanz feststellt, dem in Zürich bei Ausverkäufen üblichen Reklamest-il, der zwangsläufig den Eindruck erwecken musste, es finde ein Saisonausverkauf statt. Dieser Schluss drängte sich umsomehr auf, als die Werbung unmittelbar vor und zu Beginn der amtlich bewilligten Sommerausverkäufe einsetzte und sich ausserdem auf Waren bezog, die vorwiegend für die Sommersaison bestimmt waren (Sommermäntel, Sommerjupes, Sommerblusen, Badekleider, Strand-Ensemble usw.) und im Juli wegen Saisonschluss allenthalben verbilligt abgesetzt werden. Unter diesen Umständen lag es in der Natur der Sache, dass das Publikum zur Annahme veranlasst wurde, es biete sich ihm während einer beschränkten Zeit eine besonders günstige Einkaufsgelegenheit, die ihm später nicht mehr offenstehe. Die Verkaufsveranstaltung des Beschwerdeführers, die der in BGE 82 IV 112 beurteilten gleicht und wie diese die Merkmale eines Saisonausverkaufes erfüllte, unterstand daher der Ausverkaufsordnung und war bewilligungspflichtig (Art. 2 Abs. 1 lit. c und Art. 4). Der Beschwerdeführer, der die Veranstaltung unbestrittenermassen vorsätzlich ohne Bewilligung ankündigte und durchführte, wurde zu Recht in Anwendung von Art. 20 Abs. 1 lit. a
SR 513.1 Ordinanza dell'Assemblea federale del 18 marzo 2016 sull'organizzazione dell'esercito (Organizzazione dell'esercito, OEs) - Organizzazione dell'esercito
OEs Art. 4 Competenze del Consiglio federale - 1 Il Consiglio federale determina la struttura dell'esercito entro i limiti della sua articolazione.
1    Il Consiglio federale determina la struttura dell'esercito entro i limiti della sua articolazione.
2    Determina in particolare le Armi, i servizi ausiliari e le formazioni di professionisti dell'esercito e disciplina i compiti, l'organizzazione, l'istruzione e la chiamata in servizio dei suoi stati maggiori.
3    Provvede affinché i militari di milizia e le comunità linguistiche siano adeguatamente rappresentati negli organi di comando superiori.
AO bestraft.
Dispositiv

Demnach erkennt der Kassationshof:
Die Nichtigkeitsbeschwerde wird abgewiesen.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 95 IV 157
Data : 13. giugno 1969
Pubblicato : 31. dicembre 1970
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 95 IV 157
Ramo giuridico : DTF - Diritto penale e procedura penale
Oggetto : Art. 1 cpv. 1 OL. Non è affatto necessario che una indicazione esplicita limiti nel tempo il vantaggio accordato sul prezzo;


Registro di legislazione
OEs: 1 
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OEs Art. 1 Effettivo regolamentare dell'esercito - 1 L'esercito dispone di un effettivo regolamentare di 100 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare e di un effettivo reale di al massimo 140 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare.
1    L'esercito dispone di un effettivo regolamentare di 100 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare e di un effettivo reale di al massimo 140 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare.
2    L'effettivo regolamentare e l'effettivo reale non comprendono:
a  le reclute;
b  il personale del Centro di competenza sport dell'esercito, della giustizia militare, del Servizio della Croce Rossa, degli stati maggiori del Consiglio federale e dei distaccamenti d'esercizio dei Cantoni;
c  i militari che non sono né incorporati in una formazione né impiegati nella protezione civile o in altri settori della Rete integrata Svizzera per la sicurezza;
d  i militari in ferma continuata che hanno adempiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione;
e  il personale dell'amministrazione militare della Confederazione e dei Cantoni.
2 
SR 513.1 Ordinanza dell'Assemblea federale del 18 marzo 2016 sull'organizzazione dell'esercito (Organizzazione dell'esercito, OEs) - Organizzazione dell'esercito
OEs Art. 2 Articolazione dell'esercito - L'esercito si articola in:
a  capo dell'esercito, coadiuvato dallo Stato maggiore dell'esercito;
b  Comando Operazioni, comprendente:
b1  il Servizio informazioni militare,
b2  le Forze terrestri, comprendenti le tre brigate meccanizzate,
b3  le quattro divisioni territoriali,
b4  il comando polizia militare,
b5  le Forze aeree, comprendenti la brigata d'aviazione e la brigata DTA,
b6  il Centro di competenza SWISSINT,
b7  il comando forze speciali;
c  Base logistica dell'esercito, comprendente la brigata logistica e la Sanità militare;
cbis  Comando Ciber, comprendente la brigata di aiuto alla condotta;
d  Comando Istruzione, comprendente:
d1  l'Istruzione superiore dei quadri,
d2  cinque formazioni d'addestramento,
d3  il personale dell'esercito.
4 
SR 513.1 Ordinanza dell'Assemblea federale del 18 marzo 2016 sull'organizzazione dell'esercito (Organizzazione dell'esercito, OEs) - Organizzazione dell'esercito
OEs Art. 4 Competenze del Consiglio federale - 1 Il Consiglio federale determina la struttura dell'esercito entro i limiti della sua articolazione.
1    Il Consiglio federale determina la struttura dell'esercito entro i limiti della sua articolazione.
2    Determina in particolare le Armi, i servizi ausiliari e le formazioni di professionisti dell'esercito e disciplina i compiti, l'organizzazione, l'istruzione e la chiamata in servizio dei suoi stati maggiori.
3    Provvede affinché i militari di milizia e le comunità linguistiche siano adeguatamente rappresentati negli organi di comando superiori.
20
PP: 269
Registro DTF
76-IV-182 • 78-IV-123 • 81-IV-191 • 82-IV-112 • 82-IV-207 • 83-IV-55 • 89-IV-218 • 89-IV-221 • 90-IV-109 • 91-IV-102 • 93-IV-108 • 95-IV-157
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
affare penale • all'interno • assegnato • assoluzione • autorità inferiore • azienda • commerciante • concorrente • concorrenza sleale • condannato • corte di cassazione penale • decisione • direttore • distretto • fattispecie • giudice unico • inizio • inserzione • lingua • manifesto • multa • organizzatore • proposta di contratto • provvisorio • pubblicità • ricorso di diritto pubblico • riparo contro le intemperie • spettatore • trattario • tribunale federale • vantaggio • vendita di liquidazione • volontà