95 II 231
30. Sentenza del 25 settembre 1969 della I. Corte civile nella causa Lolli contro Verzasca SA
Regeste (de):
- Art. 58 OR. Haftung des Werkeigentümers.
- Voraussetzung der Haftung ist ein Konstruktionsfehler oder Unterhaltsmangel eines fertigen und bestimmungsgemäss benützten Werkes. Sie besteht dagegen nicht für die Gefahren infolge einer vorübergehenden Unvollkommenheit des Werks, die daraufzurückzuführen ist, dass dieses sich im Bau oder im Reparaturzustand befindet (Erw. 2).
Regeste (fr):
- Art. 58
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 58 - 1 Il proprietario di un edificio o di un'altra opera è tenuto a risarcire i danni cagionati da vizio di costruzione o da difetto di manutenzione.
1 Il proprietario di un edificio o di un'altra opera è tenuto a risarcire i danni cagionati da vizio di costruzione o da difetto di manutenzione. 2 Gli è riservato il regresso verso altre persone, che ne sono responsabili in suo confronto. - Cette responsabilité présuppose un vice de construction ou un défaut d'entretien d'un ouvrage terminé et utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Elle n'existe pas pour les risques provenant d'une imperfection passagère de l'ouvrage, qui est due au fait que celui-ci est en construction ou en réparation (consid. 2).
Regesto (it):
- Art. 58
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 58 - 1 Il proprietario di un edificio o di un'altra opera è tenuto a risarcire i danni cagionati da vizio di costruzione o da difetto di manutenzione.
1 Il proprietario di un edificio o di un'altra opera è tenuto a risarcire i danni cagionati da vizio di costruzione o da difetto di manutenzione. 2 Gli è riservato il regresso verso altre persone, che ne sono responsabili in suo confronto. - Tale responsabilità presuppone un vizio di costruzione o un difetto di manutenzione di un'opera portata a termine e utilizzata conformemente all'uso cui è destinata. Essa non sussiste invece per i rischi che sono la conseguenza di una imperfezione passeggera dell'opera, dovuta al fatto ch'essa si trova in via di costruzione o di riparazione (consid. 2).
Sachverhalt ab Seite 232
BGE 95 II 231 S. 232
A.- Ettore Lolli, nel corso del 1961, eseguì trasporti di materiale, per conto del consorzio Scanera, sul cantiere aperto da quest'ultimo nella bassa Val Verzasca. Il consorzio stava lì costruendo una strada per incarico della Verzasca SA, la quale doveva sostituire il tratto stradale che sarebbe stato sommerso dall'erigendo bacino d'accumulazione di Vogorno. Il 17 luglio 1961, durante uno dei citati trasporti, mentre percorreva un tronco di strada in via di costruzione ed aperto ai soli addetti ai lavori, un autocarro di Lolli, nel compiere una curva, precipitò nella sottostante scarpata. Il 22 maggio 1963 Lolli fece quindi spiccare contro la Verzasca SA un precetto esecutivo per l'importo di fr. 37 180. 65, corrispondente ai pretesi danni subiti dall'autocarro nella caduta. L'escussa non sollevò opposizione; una sua susseguente istanza per l'ammissione d'una opposizione tardiva venne respinta dal Pretore di Lugano-città. Dopo aver ricevuto una comminatoria di fallimento, la Verzasca SA versò a Lolli l'importo dell'esecuzione, oltre agli interessi e alle spese. Il 24 maggio 1964 essa promosse tuttavia davanti alla Pretura di Lugano-città un'azione per la restituzione dell'indebito, con la quale chiedeva la condanna di Lolli al rimborso di fr. 41 553.85 oltre interessi e spese. Mediante giudizio del 10 ottobre 1967 il Pretore accolse la petizione. Egli argomentò in sostanza che la Verzasca SA, non avendo nessun effettivo potere di disposizione sul cantiere, era completamente estranea all'infortunio ed aliena da ogni responsabilità.
B.- La Camera civile del Tribunale di appello del cantone Ticino, adita dal convenuto, ne respinse l'appellazione con sentenza del 5 giugno 1968, intimata alle parti il 24 marzo 1969. La Corte cantonale ha innanzitutto rilevato che la strada ove è avvenuto l'infortunio era in corso di costruzione, e come tale perfettamente riconoscibile, di guisa che gli utenti autorizzati dovevano percorrerla con la dovuta prudenza. Essa ha infine
BGE 95 II 231 S. 233
accertato che, all'epoca dell'infortunio, la Verzasca SA non era proprietaria della strada, di cui non lo è nemmeno divenuta in seguito. Secondo la Corte cantonale l'attrice è pertanto, in concreto, aliena da ogni responsabilità.
C.- Lolli impugna questa sentenza davanti al Tribunale federale mediante un tempestivo ricorso per riforma. Egli chiede, in via principale, la reiezione della petizione e, in via subordinata, il rinvio della causa alla Corte cantonale per nuovo giudizio. In via più subordinata, il ricorrente postula l'allestimento d'una perizia e un susseguente nuovo giudizio del Tribunale federale. L'intimata ha proposto la reiezione del ricorso.
Erwägungen
Considerando in diritto:
1. Attraverso la presente azione la Verzasca SA chiede la ripetizione dell'indebito ai sensi dell'art. 86
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 86 - 1 Chi per omessa opposizione o pel rigetto di questa ha pagato l'indebito può, entro un anno dal pagamento, ripetere in giudizio la somma sborsata.180 |
|
1 | Chi per omessa opposizione o pel rigetto di questa ha pagato l'indebito può, entro un anno dal pagamento, ripetere in giudizio la somma sborsata.180 |
2 | L'azione per la ripetizione dell'indebito si può promuovere, a scelta dell'attore, o avanti al giudice dell'esecuzione o al foro ordinario del convenuto. |
3 | In eccezione all'articolo 63 del Codice delle obbligazioni (CO)181, per avere diritto alla restituzione è sufficiente provare l'inesistenza del debito.182 |
2. Secondo una costante giurisprudenza (RU 41 II 697 consid. 3, 46 II 257 consid. 3, 63 II 208) approvata dalla dottrina
BGE 95 II 231 S. 234
(VON TUHR, § 50 num. 1; OSER/SCHÖNENBERGER, n. 7 all'art. 58
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 58 - 1 Il proprietario di un edificio o di un'altra opera è tenuto a risarcire i danni cagionati da vizio di costruzione o da difetto di manutenzione. |
|
1 | Il proprietario di un edificio o di un'altra opera è tenuto a risarcire i danni cagionati da vizio di costruzione o da difetto di manutenzione. |
2 | Gli è riservato il regresso verso altre persone, che ne sono responsabili in suo confronto. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 58 - 1 Il proprietario di un edificio o di un'altra opera è tenuto a risarcire i danni cagionati da vizio di costruzione o da difetto di manutenzione. |
|
1 | Il proprietario di un edificio o di un'altra opera è tenuto a risarcire i danni cagionati da vizio di costruzione o da difetto di manutenzione. |
2 | Gli è riservato il regresso verso altre persone, che ne sono responsabili in suo confronto. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 58 - 1 Il proprietario di un edificio o di un'altra opera è tenuto a risarcire i danni cagionati da vizio di costruzione o da difetto di manutenzione. |
|
1 | Il proprietario di un edificio o di un'altra opera è tenuto a risarcire i danni cagionati da vizio di costruzione o da difetto di manutenzione. |
2 | Gli è riservato il regresso verso altre persone, che ne sono responsabili in suo confronto. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 58 - 1 Il proprietario di un edificio o di un'altra opera è tenuto a risarcire i danni cagionati da vizio di costruzione o da difetto di manutenzione. |
|
1 | Il proprietario di un edificio o di un'altra opera è tenuto a risarcire i danni cagionati da vizio di costruzione o da difetto di manutenzione. |
2 | Gli è riservato il regresso verso altre persone, che ne sono responsabili in suo confronto. |
BGE 95 II 231 S. 235
questa non era stata ancora consegnata. Del resto, lo stesso rapporto di proprietà dell'opera non è stato stabilito nei con fronti della Verzasca SA Ne consegue che i fatti accertati dalla Corte cantonale conducono a constatare l'inesistenza di una responsabilità dell'attrice, che ha dunque pagato indebitamente l'importo corrispondente al danno subito da Lolli. Quest'ultimo non invoca d'altra parte nessun altro elemento che possa comportare la responsabilità della Verzasca SA sotto un altro titolo. Il ricorso si rivela quindi manifestamente infondato. Esso viene respinto nella procedura prevista dall'art. 60 cpv. 2
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 58 - 1 Il proprietario di un edificio o di un'altra opera è tenuto a risarcire i danni cagionati da vizio di costruzione o da difetto di manutenzione. |
|
1 | Il proprietario di un edificio o di un'altra opera è tenuto a risarcire i danni cagionati da vizio di costruzione o da difetto di manutenzione. |
2 | Gli è riservato il regresso verso altre persone, che ne sono responsabili in suo confronto. |
Dispositiv
Il Tribunale federale pronuncia:
Il ricorso per riforma è respinto.