92 IV 191
48. Sentenza 5 luglio 1966 della Corte di cassazione penale nella causa Procuratore pubblico sottocenerino contro Brochetta
Regeste (de):
- Gültigkeit des Zollverschlusses als amtliches Siegel.
- Art. 41 ZG, 290 StGB.
- 1. Die Gültigkeit des Zollverschlusses ist an diejenige des zugehörigen Geleitscheins gebunden. Mit der Löschung des Geleitscheins bei der Ausfuhr oder dem Ablauf der darin für die Ausfuhr der Ware festgesetzten Frist verliert der Zollverschluss seine Kennzeichnungsfunktion und ermangelt deshalb eines der objektiven Merkmale des amtlichen Siegels im Sinne von Art. 290 StGB.
- 2. Durch Beamtenbestechung erwirkte betrügerische Löschung eines Geleitscheins. Ein solcher Verwaltungsakt ist nur dann nichtig, wenn er mit grundlegenden Fehlern behaftet ist, die aus dem Akt selbst ohne weiteres ersichtlich sind. Im vorliegenden Fall blosse Ungültigkeit.
Regeste (fr):
- Validité de la fermeture douanière comme scellé officiel.
- Art. 41
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD)
LD Art. 41 Conservazione di dati e documenti - 1 I dati e i documenti utilizzati in applicazione della presente legge devono essere conservati con cura e sistematicamente, nonché protetti da eventuali effetti nocivi.
1 I dati e i documenti utilizzati in applicazione della presente legge devono essere conservati con cura e sistematicamente, nonché protetti da eventuali effetti nocivi. 2 Il Consiglio federale designa le persone a cui spetta l'obbligo di conservazione e disciplina i dettagli. - 1. La validité de la fermeture douanière est liée à celle de l'acquit-àcaution qui s'y rapporte. Dès que celui-ci est déchargé lors de l'exportation ou que le délai fixé pour l'exportation de la marchandise est écoulé, la fermeture douanière cesse d'avoir pour fonction de garantir l'identité de la marchandise; de ce fait, il lui manque un des éléments objectifs qui caractérisent le scellé officiel au sens de l'art. 290
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 290 - Chiunque rompe, rimuove o rende inefficace un segno ufficiale in modo particolare un sigillo ufficiale apposto dall'autorità per rinchiudere od identificare una cosa, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
- 2. Décharge frauduleuse d'un acquit-à-caution, obtenue par la corruption de fonctionnaires. Un tel acte administratifn'est absolument nul et de nul effet que s'il est entaché de vices fondamentaux, reconnaissables par un examen prima facie de l'acte lui-même. Dans l'espèce considérée: acte seulement annulable.
Regesto (it):
- Validità della chiusura doganale come sigillo ufficiale.
- Art. 41
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD)
LD Art. 41 Conservazione di dati e documenti - 1 I dati e i documenti utilizzati in applicazione della presente legge devono essere conservati con cura e sistematicamente, nonché protetti da eventuali effetti nocivi.
1 I dati e i documenti utilizzati in applicazione della presente legge devono essere conservati con cura e sistematicamente, nonché protetti da eventuali effetti nocivi. 2 Il Consiglio federale designa le persone a cui spetta l'obbligo di conservazione e disciplina i dettagli. - 1. La validità della chiusura doganale è vincolata a quella della relativa bolletta di cauzione. Dal momento che questa è stata scaricata in uscita o che è decorso il termine fissato per l'esportazione della merce, la chiusura doganale perde la sua funzione identificatrice e difetta, perciò, di uno degli elementi oggettivi del sigillo ufficiale nel senso dell'art. 290
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 290 - Chiunque rompe, rimuove o rende inefficace un segno ufficiale in modo particolare un sigillo ufficiale apposto dall'autorità per rinchiudere od identificare una cosa, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
- 2. Scarico fraudolento di una bolletta di cauzione, ottenuto mediante corruzione di funzionari. Tale atto amministrativo è nullo ed inefficace in modo assoluto solo se irrito da difetti fondamentali, ravvisabili prima facie dall'atto stesso. Nel caso particolare mera annullabilità.
Sachverhalt ab Seite 192
BGE 92 IV 191 S. 192
A.- Secondo la LD, lo sdoganamento all'importazione è definitivo quando l'obbligo di pagare il dazio è stato definitivamente determinato e la merce ammessa al libero traffico entro il territorio doganale nazionale. Lo sdoganamento ha luogo alle stesse condizioni anche per la denuncia delle merci all'esportazione (art. 38 cpv. 1
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) LD Art. 38 Decisione d'imposizione - 1 L'ufficio doganale stabilisce i tributi doganali, allestisce la decisione d'imposizione e la notifica alla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione. |
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1 | L'ufficio doganale stabilisce i tributi doganali, allestisce la decisione d'imposizione e la notifica alla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione. |
2 | Può rendere decisioni di tassazione sotto forma di decisioni individuali automatizzate ai sensi dell'articolo 21 della legge federale del 25 settembre 202019 sulla protezione dei dati (LPD).20 |
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) LD Art. 40 Liberazione e sgombero di merci - 1 L'ufficio doganale libera le merci tassate in base alla decisione d'imposizione o a un altro documento stabilito dall'UDSC. |
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1 | L'ufficio doganale libera le merci tassate in base alla decisione d'imposizione o a un altro documento stabilito dall'UDSC. |
2 | Le merci possono essere sgomberate soltanto se sono stata liberate dall'ufficio doganale. |
3 | L'UDSC fissa il termine per lo sgombero. |
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) LD Art. 41 Conservazione di dati e documenti - 1 I dati e i documenti utilizzati in applicazione della presente legge devono essere conservati con cura e sistematicamente, nonché protetti da eventuali effetti nocivi. |
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1 | I dati e i documenti utilizzati in applicazione della presente legge devono essere conservati con cura e sistematicamente, nonché protetti da eventuali effetti nocivi. |
2 | Il Consiglio federale designa le persone a cui spetta l'obbligo di conservazione e disciplina i dettagli. |
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) LD Art. 41 Conservazione di dati e documenti - 1 I dati e i documenti utilizzati in applicazione della presente legge devono essere conservati con cura e sistematicamente, nonché protetti da eventuali effetti nocivi. |
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1 | I dati e i documenti utilizzati in applicazione della presente legge devono essere conservati con cura e sistematicamente, nonché protetti da eventuali effetti nocivi. |
2 | Il Consiglio federale designa le persone a cui spetta l'obbligo di conservazione e disciplina i dettagli. |
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) LD Art. 2 Diritto internazionale - 1 Rimangono salvi i trattati internazionali. |
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1 | Rimangono salvi i trattati internazionali. |
2 | Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie all'esecuzione di trattati, decisioni e raccomandazioni internazionali che concernono campi normativi della presente legge, sempre che non si tratti di disposizioni importanti che contengono norme di diritto secondo l'articolo 164 capoverso 1 della Costituzione federale. |
B.- Nel IV circondario doganale, e probabilmente anche in un altro, si adotta un procedimento analogo anche per lo sdoganamento all'esportazione di merce svizzera (orologi o casse di orologi in oro o placcate in oro, preziosi) per la quale è prescritta la dichiarazione stesa sul modulo ufficiale 19 HO previsto dall'ordinanza 17 giugno 1954, N. 8, del Dipartimento
BGE 92 IV 191 S. 193
federale delle finanze e dogane. La dichiarazione deve essere presentata all'Ufficio di controllo dei metalli preziosi (CMP) di Chiasso, che è l'unico per tutto il circondario. La merce può poi essere fatta proseguire direttamente per l'Italia sotto controllo della dogana di Chiasso Stazione. Invece, se l'esportazione vien effettuata attraverso un altro valico doganale, il CMP, terminato il controllo, sigilla i colli e rilascia all'interessato una bolletta di cauzione. L'esportatore presenta questa bolletta con la merce all'ufficio doganale scelto per l'esportazione. Il funzionario controlla l'imballaggio, lo libera dalla chiusura doganale, si assicura che la merce varchi il confine e scarica la bolletta di cauzione: così che, per il tramite dell'Ufficio di Chiasso Stazione, il fabbricante svizzero può beneficiare dell'esonero, rispettivamente del rimborso, della ICA. Questo cosiddetto procedimento di "esportazione indiretta" non è previsto dalla LD, nè dalle relative disposizioni regolamentari. È preferito all'esportazione diretta particolarmente dai contrabbandieri, i quali possono così scegliere il valico ove il posto doganale italiano si trovi a sufficiente distanza da quello svizzero, per avere la possibilità di occultare la merce prima di presentarsi alla dogana italiana.
C.- Alcuni contrabbandieri della zona di Chiasso ritennero tuttavia che il procedimento di "esportazione indiretta" non procurasse loro sufficienti vantaggi, per cui predisposero e conseguirono, mediante la corruzione di funzionari svizzeri, che le bollette di cauzione fossero scaricate a Chiasso, come se la merce fosse già stata esportata. L'elusione del controllo sull'esportazione doveva servire, secondo quanto affermano i contrabbandieri, a render loro possibile l'occultamento della merce, con ogni comodità, nell'interno del territorio doganale svizzero, senza presentare la merce al controllo del posto di dogana svizzero di esportazione. Secondo quanto risulta dalla sentenza di prima istanza cantonale, sarebbero stati così falsificati oltre 1000 documenti per merce di un valore complessivo di 60 milioni di franchi, costituita in gran parte da prodotti svizzeri (orologi o parti d'orologeria) e in minor parte da merce estera proveniente da magazzini del Punto franco di Chiasso. Sempre secondo la sentenza di prima istanza cantonale, qualora i contrabbandieri avessero approfittato delle suddette falsificazioni per immettere la merce nel mercato svizzero,
BGE 92 IV 191 S. 194
avrebbero conseguito un illecito profitto ai danni della Confederazione di oltre Fr. 3 500 000.--. Gli accertamenti delle autorità doganali non raggiungono complessivamente tale cifra, ma dai medesimi risulta che le operazioni effettuate dal contrabbandiere più attivo, Giovanni Brochetta, comportano un dazio (per la merce estera proveniente dal Punto franco) di Fr. 178 114.80 e l'ICA (per la merce di fabbricazione svizzera) per Fr. 692 454.--. Questa merce fu tuttavia in gran parte effettivamente esportata; tanto che la scoperta delle falsificazioni avvenne grazie ad un controllo effettuato su un autoveicolo in uscita: ne risultò che degli orologi nascosti nell'autovettura erano già stati dichiarati per l'esportazione e che i relativi documenti erano già scaricati.
D.- Con atto di accusa 30 settembre 1964, il Procuratore pubblico sottocenerino rinviò a giudizio tre funzionari doganali, Beretta, Reber e Domenighetti, come autori colpevoli di continuata falsità e continuata corruzione passiva aggravata, Reber inoltre di rottura di sigilli. 17 altre persone vennero rinviate a giudizio per imputazioni diverse. La Corte delle assise criminali in Mendrisio riconobbe i funzionari colpevoli della due prime imputazioni suindicate, condannando Beretta ad un anno e mezzo, Reber a tre anni di reclusione, e Domenighetti ad un anno di detenzione; i primi due inoltre alla privazione dei diritti civici per 5 anni. La Corte pronunciò inoltre diverse condanne a carico di 14 altri accusati. Giovanni Brochetta venne riconosciuto autore colpevole: a) di continuata complicità in falsità, per aver fornito a Chiasso, nell'interesse della sua ditta di spedizioni, ai fini di illecito scarico, bollette di cauzione relative a merci del valore complessivo di Fr. 36 000 000.-- circa, non accompagnate dalla merce corrispondente; b) di continuata corruzione attiva, promettendo e versando compensi in denaro di Fr. 3000.-- almeno a Beretta e di Fr. 12 000.-- a Reber; c) di continuata rottura dei sigilli (piombi) apposti ai pacchi, a cui erano riferite le bollette di cauzione illecitamente scaricate. Egli venne condannato alla pena di tredici mesi di detenzione.
Di continuata rottura di sigilli vennero riconosciuti colpevoli anche sei altri accusati, e cioè Gigi Giannini, Jeanne Balabanoglou, Maria Mattiello, Lauro Tessari, Giuseppe Molina e Bruno Cavadini.
E.- La Corte cantonale di cassazione e di revisione penale ha parzialmente accolto un ricorso di Brochetta, assolvendolo
BGE 92 IV 191 S. 195
dall'imputazione di continuata rottura di sigilli, riducendo la condanna a 12 mesi di detenzione e sospendendone l'esecuzione per un periodo di prova di 2 anni. In ossequio all'art. 238 del codice di procedura cantonale, la Corte di cassazione ha poi esteso la cassazione della condanna per rottura di sigilli anche agli altri accusati per tale titolo ma non ricorrenti, senza tuttavia ridurre la pena inflitta ai medesimi.
F.- Il Procuratore pubblico sottocenerino ha tempestivamente interposto al Tribunale federale un ricorso per cassazione fondato sugli art. 290 e
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) LD Art. 2 Diritto internazionale - 1 Rimangono salvi i trattati internazionali. |
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1 | Rimangono salvi i trattati internazionali. |
2 | Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie all'esecuzione di trattati, decisioni e raccomandazioni internazionali che concernono campi normativi della presente legge, sempre che non si tratti di disposizioni importanti che contengono norme di diritto secondo l'articolo 164 capoverso 1 della Costituzione federale. |
Erwägungen
Considerando in diritto:
1. La Corte cantonale di cassazione, pur assolvendo Giannini, Balabanoglou, Mattiello, Tessari, Molina e Cavadini dall'imputazione di rottura di sigilli, non ha modificato la pena inflitta ai medesimi dalla Corte delle assise criminali, ritenendo che tale pena doveva considerarsi adeguata anche a prescindere dalla anzidetta imputazione. Essa ha ridotto, da 13 a 12 mesi, solo la pena inflitta a Brochetta, al quale ha inoltre accordato la sospensione condizionale. Il Procuratore pubblico ha nondimeno impugnato la sentenza cantonale anche a riguardo dei sei coaccusati suddetti. A tale proposito, il ricorso è irricevibile perchè, come sancito dalla giurisprudenza, il ricorso per cassazione non è dato contro i motivi della condanna, ma soltanto contro quest'ultima (RU 91 IV 172 e citazioni). Peraltro, il ricorrente non ha impugnato davanti alla corte di seconda istanza cantonale la pena che la corte di prima istanza, tenendo conto pure dell'imputazione di rottura di sigilli, aveva inflitto ai 6 coaccusati. Infine, anche in questa sede, il ricorrente chiede la conferma di detta condanna.
Il ricorso deve perciò essere esaminato solo per quanto si riferisce a Brochetta.
2. Secondo l'art. 290
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 290 - Chiunque rompe, rimuove o rende inefficace un segno ufficiale in modo particolare un sigillo ufficiale apposto dall'autorità per rinchiudere od identificare una cosa, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
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controllo, il quale ha stabilito la condizionata imposizione fiscale, e quello di uscita, l'interessato sostituisca o comunque modifichi il contenuto del collo, allo scopo di immetterlo nel territorio doganale svizzero, conseguendo un indebito esonero dai tributi fiscali. Ciò stante, la chiusura doganale, fin tanto che è intesa a identificare ufficialmente la merce in transito, costituisce un sigillo ufficiale a'sensi dell'art. 290
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 290 - Chiunque rompe, rimuove o rende inefficace un segno ufficiale in modo particolare un sigillo ufficiale apposto dall'autorità per rinchiudere od identificare una cosa, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 290 - Chiunque rompe, rimuove o rende inefficace un segno ufficiale in modo particolare un sigillo ufficiale apposto dall'autorità per rinchiudere od identificare una cosa, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 290 - Chiunque rompe, rimuove o rende inefficace un segno ufficiale in modo particolare un sigillo ufficiale apposto dall'autorità per rinchiudere od identificare una cosa, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
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il quale, a tale riguardo, nulla ha aggiunto al suo precedente comportamento delittuoso, non può essere punito in base all'art. 290
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 290 - Chiunque rompe, rimuove o rende inefficace un segno ufficiale in modo particolare un sigillo ufficiale apposto dall'autorità per rinchiudere od identificare una cosa, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
BGE 92 IV 191 S. 198
Ne consegue che Brochetta, rimovendo dei sigilli privi di funzione identificatrice e quindi privi di oggetto, non può aver violato l'art. 290
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 290 - Chiunque rompe, rimuove o rende inefficace un segno ufficiale in modo particolare un sigillo ufficiale apposto dall'autorità per rinchiudere od identificare una cosa, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 290 - Chiunque rompe, rimuove o rende inefficace un segno ufficiale in modo particolare un sigillo ufficiale apposto dall'autorità per rinchiudere od identificare una cosa, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |