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RS 631.0 LD Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) Art. 41 Conservazione di dati e documenti |
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| I dati e i documenti utilizzati in applicazione della presente legge devono essere conservati con cura e sistematicamente, nonché protetti da eventuali effetti nocivi. | ||||||
| Il Consiglio federale designa le persone a cui spetta l'obbligo di conservazione e disciplina i dettagli. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 290 |
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| Chiunque rompe, rimuove o rende inefficace un segno ufficiale in modo particolare un sigillo ufficiale apposto dall'autorità per rinchiudere od identificare una cosa, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
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RS 631.0 LD Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) Art. 41 Conservazione di dati e documenti |
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| I dati e i documenti utilizzati in applicazione della presente legge devono essere conservati con cura e sistematicamente, nonché protetti da eventuali effetti nocivi. | ||||||
| Il Consiglio federale designa le persone a cui spetta l'obbligo di conservazione e disciplina i dettagli. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 290 |
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| Chiunque rompe, rimuove o rende inefficace un segno ufficiale in modo particolare un sigillo ufficiale apposto dall'autorità per rinchiudere od identificare una cosa, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
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RS 631.0 LD Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) Art. 38 Decisione d'imposizione |
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| L'ufficio doganale stabilisce i tributi doganali, allestisce la decisione d'imposizione e la notifica alla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione. | ||||||
| Può rendere decisioni di tassazione sotto forma di decisioni individuali automatizzate ai sensi dell'articolo 21 della legge federale del 25 settembre 2020 [1] sulla protezione dei dati (LPD). [2] | ||||||
| [1] RS 235.1 [2] Introdotto dall'all. 1 n. II 48 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). | ||||||
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RS 631.0 LD Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) Art. 40 Liberazione e sgombero di merci |
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| L'ufficio doganale libera le merci tassate in base alla decisione d'imposizione o a un altro documento stabilito dall'UDSC. | ||||||
| Le merci possono essere sgomberate soltanto se sono stata liberate dall'ufficio doganale. | ||||||
| L'UDSC fissa il termine per lo sgombero. | ||||||
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RS 631.0 LD Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) Art. 41 Conservazione di dati e documenti |
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| I dati e i documenti utilizzati in applicazione della presente legge devono essere conservati con cura e sistematicamente, nonché protetti da eventuali effetti nocivi. | ||||||
| Il Consiglio federale designa le persone a cui spetta l'obbligo di conservazione e disciplina i dettagli. | ||||||
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RS 631.0 LD Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) Art. 41 Conservazione di dati e documenti |
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| I dati e i documenti utilizzati in applicazione della presente legge devono essere conservati con cura e sistematicamente, nonché protetti da eventuali effetti nocivi. | ||||||
| Il Consiglio federale designa le persone a cui spetta l'obbligo di conservazione e disciplina i dettagli. | ||||||
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RS 631.0 LD Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) Art. 2 Diritto internazionale |
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| Rimangono salvi i trattati internazionali. | ||||||
| Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie all'esecuzione di trattati, decisioni e raccomandazioni internazionali che concernono campi normativi della presente legge, sempre che non si tratti di disposizioni importanti che contengono norme di diritto secondo l'articolo 164 capoverso 1 della Costituzione federale. | ||||||
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RS 631.0 LD Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) Art. 2 Diritto internazionale |
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| Rimangono salvi i trattati internazionali. | ||||||
| Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie all'esecuzione di trattati, decisioni e raccomandazioni internazionali che concernono campi normativi della presente legge, sempre che non si tratti di disposizioni importanti che contengono norme di diritto secondo l'articolo 164 capoverso 1 della Costituzione federale. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 290 |
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| Chiunque rompe, rimuove o rende inefficace un segno ufficiale in modo particolare un sigillo ufficiale apposto dall'autorità per rinchiudere od identificare una cosa, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 290 |
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| Chiunque rompe, rimuove o rende inefficace un segno ufficiale in modo particolare un sigillo ufficiale apposto dall'autorità per rinchiudere od identificare una cosa, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 290 |
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| Chiunque rompe, rimuove o rende inefficace un segno ufficiale in modo particolare un sigillo ufficiale apposto dall'autorità per rinchiudere od identificare una cosa, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 290 |
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| Chiunque rompe, rimuove o rende inefficace un segno ufficiale in modo particolare un sigillo ufficiale apposto dall'autorità per rinchiudere od identificare una cosa, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 290 |
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| Chiunque rompe, rimuove o rende inefficace un segno ufficiale in modo particolare un sigillo ufficiale apposto dall'autorità per rinchiudere od identificare una cosa, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 290 |
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| Chiunque rompe, rimuove o rende inefficace un segno ufficiale in modo particolare un sigillo ufficiale apposto dall'autorità per rinchiudere od identificare una cosa, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 290 |
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| Chiunque rompe, rimuove o rende inefficace un segno ufficiale in modo particolare un sigillo ufficiale apposto dall'autorità per rinchiudere od identificare una cosa, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. | ||||||