Urteilskopf

92 I 141

24. Estratto della sentenza 4 febbraio 1966 su ricorso Cardana contro Direzione generale delle dogane
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 141

BGE 92 I 141 S. 141

1. Secondo l'art. 99 num. VIII OG, il ricorso di diritto amministrativo è ammissibile contro le decisioni della Direzione generale delle dogane concernenti le pene per reati doganali e le ammende disciplinari di ammontare superiore a Fr. 100.--. In concreto, questo ammontare è superato solo dalle due multe di Fr. 200.-- concernenti le elusioni del controllo di esportazione, commesse il 9 ottobre 1963 e il 17 febbraio 1964. La giurisprudenza ha però stabilito la regola che, comunque, quando diverse ammende sono state inflitte con una decisione unica, per contravvenzioni a norme d'ordine della medesima natura, le stesse devono essere sommate, per stabilire se
BGE 92 I 141 S. 142

l'ammontare di Fr. 100.-- indicato all'art. 99 num. VIII OG, è superato (sentenza inedita 2 ottobre 1956 su ricorso Cadoppi). Le tre ammende inflitte a Cardana per omissione di presentazione della merce al controllo d'esportazione sono fondate sulle stesse norme, e cioè sugli art. 6
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD)
LD Art. 6 Definizioni - Ai fini della presente legge s'intende per:
a  persona:
a1  una persona fisica,
a2  una persona giuridica,
a3  un'associazione di persone ammessa dalla legge, senza personalità giuridica ma abilitata a compiere atti giuridici;
b  merci: le merci figuranti nell'allegato alla legge del 9 ottobre 19866 sulla tariffa delle dogane (legge sulla tariffa delle dogane);
c  merci in libera pratica secondo il diritto doganale (merci sdoganate): le merci svizzere;
d  merci che non sono in libera pratica secondo il diritto doganale (merci non sdoganate): le merci estere o le merci tassate per l'esportazione;
e  tributi: i tributi doganali e i tributi esigibili in virtù di leggi federali di natura non doganale;
f  tributi doganali: i dazi all'importazione e all'esportazione,
g  importazione: il trasporto di merci in libera pratica secondo il diritto doganale;
h  esportazione: il trasporto di merci in territorio doganale estero;
i  transito: il trasporto di merci attraverso il territorio doganale.
, 30
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD)
LD Art. 30 Controlli sul territorio doganale - 1 L'UDSC può svolgere sul territorio doganale controlli concernenti l'adempimento dell'obbligo doganale.
1    L'UDSC può svolgere sul territorio doganale controlli concernenti l'adempimento dell'obbligo doganale.
2    Le persone che erano soggette all'obbligo di dichiarazione all'atto dell'importazione delle merci devono, a richiesta, fornire la prova che le merci importate sono state sottoposte alla procedura d'imposizione.
3    Il diritto di controllo si estingue un anno dopo l'importazione della merce. Rimane salva l'apertura di un'inchiesta penale.
, 104
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD)
LD Art. 104 Messa al sicuro provvisoria, restituzione e confisca - 1 L'UDSC può mettere provvisoriamente al sicuro oggetti e valori patrimoniali, se questi presumibilmente:
1    L'UDSC può mettere provvisoriamente al sicuro oggetti e valori patrimoniali, se questi presumibilmente:
a  saranno utilizzati come mezzi di prova; o
b  devono essere confiscati.
2    Esso consegna immediatamente all'autorità competente gli oggetti e i valori patrimoniali. Detta autorità decide se ordinare un sequestro.
3    Se l'autorità competente non ordina il sequestro, l'UDSC restituisce all'avente diritto gli oggetti e i valori patrimoniali posti sotto la sua custodia. Qualora l'avente diritto o il suo luogo di soggiorno sia sconosciuto, si applica per analogia l'articolo 92 DPA63.
4    L'UDSC può ordinare la confisca indipendente di oggetti e valori patrimoniali di cui agli articoli 69 e 70 del Codice penale64. La procedura è retta dall'articolo 66 DPA.
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SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD)
LD Art. 106 Porto e uso dell'arma - 1 Il personale del Corpo delle guardie di confine può far uso delle armi di cui all'articolo 4 capoverso 1 della legge del 20 giugno 199766 sulle armi o di altri mezzi di autodifesa e coattivi che necessita per l'adempimento del suo mandato:
1    Il personale del Corpo delle guardie di confine può far uso delle armi di cui all'articolo 4 capoverso 1 della legge del 20 giugno 199766 sulle armi o di altri mezzi di autodifesa e coattivi che necessita per l'adempimento del suo mandato:
a  in caso di legittima difesa;
b  in stato di necessità; o
c  quale ultimo mezzo per l'adempimento del suo mandato, sempre che i beni giuridici da proteggere lo giustifichino.
2    Il Consiglio federale disciplina:
a  in quale misura il rimanente personale dell'UDSC è autorizzato a portare e utilizzare armi o altri mezzi di autodifesa e coattivi;
b  l'uso dell'arma e degli altri mezzi di autodifesa e coattivi.
LD e 1 e 14 OSt. Ne consegue che il ricorso di diritto amministrativo è ricevibile, non solo per le prime due ammende di Fr. 200.-- ciascuna, ma, dovendosi trattare congiuntamente anche la terza, anche per questa, benchè ammonti a solo Fr. 40.-. Le tre ammende di Fr. 20.- ciascuna, concernenti la contraffazione della dichiarazione di grossista, sono fondate sugli art. 14 e 48 lett. h DCA, nonchè sugli art. 59 e
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD)
LD Art. 106 Porto e uso dell'arma - 1 Il personale del Corpo delle guardie di confine può far uso delle armi di cui all'articolo 4 capoverso 1 della legge del 20 giugno 199766 sulle armi o di altri mezzi di autodifesa e coattivi che necessita per l'adempimento del suo mandato:
1    Il personale del Corpo delle guardie di confine può far uso delle armi di cui all'articolo 4 capoverso 1 della legge del 20 giugno 199766 sulle armi o di altri mezzi di autodifesa e coattivi che necessita per l'adempimento del suo mandato:
a  in caso di legittima difesa;
b  in stato di necessità; o
c  quale ultimo mezzo per l'adempimento del suo mandato, sempre che i beni giuridici da proteggere lo giustifichino.
2    Il Consiglio federale disciplina:
a  in quale misura il rimanente personale dell'UDSC è autorizzato a portare e utilizzare armi o altri mezzi di autodifesa e coattivi;
b  l'uso dell'arma e degli altri mezzi di autodifesa e coattivi.
104/106 LD, e sono quindi di natura diversa delle prime tre. Inoltre, anche sommate, non superano l'ammontare di Fr. 100.--. Tuttavia, come fatto rilevare in occasione dello scambio di opinioni effettuato con il Dipartimento federale delle finanze e dogane, previamente al giudizio sul caso Cadoppi, l'art. 99 num. VIII OG tien conto dell'interesse pecuniario del contravventore all'annullamento della decisione controversa, indipendentemente dal fatto che detta decisione concerna una o più ammende, analogamente a quanto disposto all'art. 47
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD)
LD Art. 106 Porto e uso dell'arma - 1 Il personale del Corpo delle guardie di confine può far uso delle armi di cui all'articolo 4 capoverso 1 della legge del 20 giugno 199766 sulle armi o di altri mezzi di autodifesa e coattivi che necessita per l'adempimento del suo mandato:
1    Il personale del Corpo delle guardie di confine può far uso delle armi di cui all'articolo 4 capoverso 1 della legge del 20 giugno 199766 sulle armi o di altri mezzi di autodifesa e coattivi che necessita per l'adempimento del suo mandato:
a  in caso di legittima difesa;
b  in stato di necessità; o
c  quale ultimo mezzo per l'adempimento del suo mandato, sempre che i beni giuridici da proteggere lo giustifichino.
2    Il Consiglio federale disciplina:
a  in quale misura il rimanente personale dell'UDSC è autorizzato a portare e utilizzare armi o altri mezzi di autodifesa e coattivi;
b  l'uso dell'arma e degli altri mezzi di autodifesa e coattivi.
OG per il ricorso per riforma. Questa soluzione è giustificata anche per motivi di economia procedurale: sarebbe manifestamente inopportuno esigere che qualora, come in concreto, la decisione della Direzione generale delle dogane concerna più ammende, di cui solo alcune superano singolarmente l'ammontare di Fr. 100.--, il contravventore debba interporre due ricorsi, l'uno al Tribunale federale e l'altro al Dipartimento federale delle finanze e dogane. Il ricorso è pertanto ricevibile anche agli effetti delle tre ammende di Fr. 20.- per contraffazione della dichiarazione di grossista.
2. a) .....
b) Giusta la competenza conferitagli all'art. 7 cpv. 1 del DF 23 giugno 1961 concernente l'industria orologiera (statuto dell'orologeria), il Consiglio federale, con l'art. 1 della relativa ordinanza d'esecuzione II, ha subordinato l'esportazione e la vendita di orologi e di determinate parti d'orologeria, nonchè di altri elementi destinati alla produzione dei medesimi, a un permesso che è rilasciato dalla Camera svizzera dell'orologeria (art. 2). Ricadono sotto queste disposizioni anche le pietre
BGE 92 I 141 S. 143

di orologeria grezze o tagliate, ad eccezione delle palette di levata e delle ellissi (art. 1 cpv. 1 lett. f), e quindi anche una parte delle merci spedite in Italia dal ricorrente. L'infrazione a queste disposizioni è punibile con una multa fino a Fr. 50 000.-- (art. 24 cpv. 3 statuto dell'orologeria) e il suo perseguimento penale incombe ai cantoni (art. 27). Nella fattispecie, l'amministrazione doganale ha trasmesso la pratica al Dipartimento federale dell'economia pubblica, Sezione orologiera, per il promovimento dell'azione penale presso il giudice cantonale competente. La Direzione generale delle dogane, nelle sue osservazioni di risposta, ha posto la questione di sapere, se il perseguimento penale suindicato non assorbisca anche il perseguimento delle trasgressioni alle misure d'ordine represse agli art. 104
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD)
LD Art. 104 Messa al sicuro provvisoria, restituzione e confisca - 1 L'UDSC può mettere provvisoriamente al sicuro oggetti e valori patrimoniali, se questi presumibilmente:
1    L'UDSC può mettere provvisoriamente al sicuro oggetti e valori patrimoniali, se questi presumibilmente:
a  saranno utilizzati come mezzi di prova; o
b  devono essere confiscati.
2    Esso consegna immediatamente all'autorità competente gli oggetti e i valori patrimoniali. Detta autorità decide se ordinare un sequestro.
3    Se l'autorità competente non ordina il sequestro, l'UDSC restituisce all'avente diritto gli oggetti e i valori patrimoniali posti sotto la sua custodia. Qualora l'avente diritto o il suo luogo di soggiorno sia sconosciuto, si applica per analogia l'articolo 92 DPA63.
4    L'UDSC può ordinare la confisca indipendente di oggetti e valori patrimoniali di cui agli articoli 69 e 70 del Codice penale64. La procedura è retta dall'articolo 66 DPA.
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SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD)
LD Art. 108 Impiego di telecamere, videoregistratori e altri apparecchi di sorveglianza - 1 L'UDSC può impiegare telecamere e videoregistratori automatici nonché altri apparecchi di sorveglianza:
1    L'UDSC può impiegare telecamere e videoregistratori automatici nonché altri apparecchi di sorveglianza:
a  al fine di accertare tempestivamente i passaggi illegali del confine o i pericoli per la sicurezza nel traffico transfrontaliero;
b  in particolare per la ricerca nonché per la sorveglianza di depositi franchi doganali e di locali in cui si trovano valori o persone scortate al posto o fermate.
2    Il Consiglio federale disciplina i particolari.
LD. L'opinione espressa dalla Direzione succitata, nel senso che queste trasgressioni non sono assorbite dal l'infrazione che Cardana può aver commesso allo statuto dell'orologeria, deve essere condivisa. Il bene giuridico che il ricorrente può aver leso, esportando parti di orologeria senza il prescritto permesso, è quelle della tutela della "politica tradizionale di esportazione orologiera" (art. 7 cpv. 1 statuto dell'orologeria), che non assorbe lo scopo del controllo amministrativo delle operazioni doganali, istituito in genere a difesa di interessi fiscali e statistici. Ciò stante, il perseguimento penale di un'infrazione allo statuto dell'orologeria non esclude l'irrogazione di una ammenda per trasgressione alle misure d'ordine nel senso degli art. 104
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD)
LD Art. 104 Messa al sicuro provvisoria, restituzione e confisca - 1 L'UDSC può mettere provvisoriamente al sicuro oggetti e valori patrimoniali, se questi presumibilmente:
1    L'UDSC può mettere provvisoriamente al sicuro oggetti e valori patrimoniali, se questi presumibilmente:
a  saranno utilizzati come mezzi di prova; o
b  devono essere confiscati.
2    Esso consegna immediatamente all'autorità competente gli oggetti e i valori patrimoniali. Detta autorità decide se ordinare un sequestro.
3    Se l'autorità competente non ordina il sequestro, l'UDSC restituisce all'avente diritto gli oggetti e i valori patrimoniali posti sotto la sua custodia. Qualora l'avente diritto o il suo luogo di soggiorno sia sconosciuto, si applica per analogia l'articolo 92 DPA63.
4    L'UDSC può ordinare la confisca indipendente di oggetti e valori patrimoniali di cui agli articoli 69 e 70 del Codice penale64. La procedura è retta dall'articolo 66 DPA.
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SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD)
LD Art. 108 Impiego di telecamere, videoregistratori e altri apparecchi di sorveglianza - 1 L'UDSC può impiegare telecamere e videoregistratori automatici nonché altri apparecchi di sorveglianza:
1    L'UDSC può impiegare telecamere e videoregistratori automatici nonché altri apparecchi di sorveglianza:
a  al fine di accertare tempestivamente i passaggi illegali del confine o i pericoli per la sicurezza nel traffico transfrontaliero;
b  in particolare per la ricerca nonché per la sorveglianza di depositi franchi doganali e di locali in cui si trovano valori o persone scortate al posto o fermate.
2    Il Consiglio federale disciplina i particolari.
LD.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 92 I 141
Data : 04. febbraio 1966
Pubblicato : 31. dicembre 1966
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 92 I 141
Ramo giuridico : DTF - Diritto costituzionale
Oggetto : 1. Il ricorso di diritto amministrativo previsto all'art. 99 num. VIII OG è ammissibile anche per l'impugnazione di più ammende,


Registro di legislazione
LD: 6 
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD)
LD Art. 6 Definizioni - Ai fini della presente legge s'intende per:
a  persona:
a1  una persona fisica,
a2  una persona giuridica,
a3  un'associazione di persone ammessa dalla legge, senza personalità giuridica ma abilitata a compiere atti giuridici;
b  merci: le merci figuranti nell'allegato alla legge del 9 ottobre 19866 sulla tariffa delle dogane (legge sulla tariffa delle dogane);
c  merci in libera pratica secondo il diritto doganale (merci sdoganate): le merci svizzere;
d  merci che non sono in libera pratica secondo il diritto doganale (merci non sdoganate): le merci estere o le merci tassate per l'esportazione;
e  tributi: i tributi doganali e i tributi esigibili in virtù di leggi federali di natura non doganale;
f  tributi doganali: i dazi all'importazione e all'esportazione,
g  importazione: il trasporto di merci in libera pratica secondo il diritto doganale;
h  esportazione: il trasporto di merci in territorio doganale estero;
i  transito: il trasporto di merci attraverso il territorio doganale.
30 
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD)
LD Art. 30 Controlli sul territorio doganale - 1 L'UDSC può svolgere sul territorio doganale controlli concernenti l'adempimento dell'obbligo doganale.
1    L'UDSC può svolgere sul territorio doganale controlli concernenti l'adempimento dell'obbligo doganale.
2    Le persone che erano soggette all'obbligo di dichiarazione all'atto dell'importazione delle merci devono, a richiesta, fornire la prova che le merci importate sono state sottoposte alla procedura d'imposizione.
3    Il diritto di controllo si estingue un anno dopo l'importazione della merce. Rimane salva l'apertura di un'inchiesta penale.
59e  104 
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD)
LD Art. 104 Messa al sicuro provvisoria, restituzione e confisca - 1 L'UDSC può mettere provvisoriamente al sicuro oggetti e valori patrimoniali, se questi presumibilmente:
1    L'UDSC può mettere provvisoriamente al sicuro oggetti e valori patrimoniali, se questi presumibilmente:
a  saranno utilizzati come mezzi di prova; o
b  devono essere confiscati.
2    Esso consegna immediatamente all'autorità competente gli oggetti e i valori patrimoniali. Detta autorità decide se ordinare un sequestro.
3    Se l'autorità competente non ordina il sequestro, l'UDSC restituisce all'avente diritto gli oggetti e i valori patrimoniali posti sotto la sua custodia. Qualora l'avente diritto o il suo luogo di soggiorno sia sconosciuto, si applica per analogia l'articolo 92 DPA63.
4    L'UDSC può ordinare la confisca indipendente di oggetti e valori patrimoniali di cui agli articoli 69 e 70 del Codice penale64. La procedura è retta dall'articolo 66 DPA.
104e  106 
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD)
LD Art. 106 Porto e uso dell'arma - 1 Il personale del Corpo delle guardie di confine può far uso delle armi di cui all'articolo 4 capoverso 1 della legge del 20 giugno 199766 sulle armi o di altri mezzi di autodifesa e coattivi che necessita per l'adempimento del suo mandato:
1    Il personale del Corpo delle guardie di confine può far uso delle armi di cui all'articolo 4 capoverso 1 della legge del 20 giugno 199766 sulle armi o di altri mezzi di autodifesa e coattivi che necessita per l'adempimento del suo mandato:
a  in caso di legittima difesa;
b  in stato di necessità; o
c  quale ultimo mezzo per l'adempimento del suo mandato, sempre che i beni giuridici da proteggere lo giustifichino.
2    Il Consiglio federale disciplina:
a  in quale misura il rimanente personale dell'UDSC è autorizzato a portare e utilizzare armi o altri mezzi di autodifesa e coattivi;
b  l'uso dell'arma e degli altri mezzi di autodifesa e coattivi.
108
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD)
LD Art. 108 Impiego di telecamere, videoregistratori e altri apparecchi di sorveglianza - 1 L'UDSC può impiegare telecamere e videoregistratori automatici nonché altri apparecchi di sorveglianza:
1    L'UDSC può impiegare telecamere e videoregistratori automatici nonché altri apparecchi di sorveglianza:
a  al fine di accertare tempestivamente i passaggi illegali del confine o i pericoli per la sicurezza nel traffico transfrontaliero;
b  in particolare per la ricerca nonché per la sorveglianza di depositi franchi doganali e di locali in cui si trovano valori o persone scortate al posto o fermate.
2    Il Consiglio federale disciplina i particolari.
OG: 47
Registro DTF
92-I-141
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
ammenda • questio • ricorso di diritto amministrativo • dipartimento federale • leso • cio • ricorrente • grossista • decisione • scopo • calcolo • azione penale • autorità doganale • fattispecie • ripartizione dei compiti • ordine militare • dichiarazione • tribunale federale • interesse fiscale • ricaduta • statistica • industria orologiera • analogia • italia • scambio di opinioni • consiglio federale
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