Urteilskopf

83 III 129

34. Auszug aus dem Entscheid vom 13. November 1957 i.S. Witschi und Konsorten.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


BGE 83 III 129 S. 129

Aus dem Tatbestand:
In dem vom Konkursamt Bern verwalteten Konkurs S. sind zahlreiche in St. Gallen eingelagerte Möbel zu verwerten. Einem Auftrag jenes Konkursamtes, die Verwertung durchzuführen, gab das Konkursamt St. Gallen aus verschiedenen Gründen nicht statt. Darüber beschwerten sich einige Konkursgläubiger wie auch das ersuchende Amt namens der Masse. Den abweisenden kantonalen Entscheid zogen sie an das Bundesgericht weiter.
BGE 83 III 129 S. 130

Erwägungen

Aus den Erwägungen:
Eme allgemeine Pflicht der Betreibungs- und Konkursämter zu gegenseitiger Rechtshilfe ist im Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz nicht vorgesehen. Dieses begnügt sich mit dahingehenden Einzelvorschriften wie namentlich Art. 89, wonach ausserhalb des Betreibungskreises befindliche Gegenstände requisitionsweise durch das Betreibungsamt der Ortslage zu pfänden sind, und Art. 221, wonach bei der Inventaraufnahme im Konkurs die Ämter anderer Kreise, in denen sich Vermögensstücke des Schuldners befinden, mitzuwirken haben. Wie jedoch längst anerkannt ist, bildet die Schweiz ein einheitliches Rechtsgebiet für die Schuldvollstreckung, was unabweislich die allgemeine Rechtshilfepflicht der Betreibungs- und Konkursbehörden untereinander mit sich bringt (BGE 54 I 174). Insbesondere steht dem mit einer Betreibung befassten Amte zu, auch die Verwertung durch ein anderes Amt vornehmen zu lassen, wenn sich die Gegenstände in dessen Kreis befinden. Das ist für Grundstücke in Art. 74 ff
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 74 - 1 Se il fondo da realizzarsi è situato in altro circondario di esecuzione, la domanda di vendita sarà nondimeno presentata all'ufficio del foro di esecuzione, anche ove, avvenuto il pignoramento, il debitore avesse trasferito il suo domicilio in altro circondario. L'ufficio del foro di esecuzione incaricherà della realizzazione l'ufficio del luogo dove il fondo è situato, anticipandogli a sua richiesta il presuntivo importo delle spese.
1    Se il fondo da realizzarsi è situato in altro circondario di esecuzione, la domanda di vendita sarà nondimeno presentata all'ufficio del foro di esecuzione, anche ove, avvenuto il pignoramento, il debitore avesse trasferito il suo domicilio in altro circondario. L'ufficio del foro di esecuzione incaricherà della realizzazione l'ufficio del luogo dove il fondo è situato, anticipandogli a sua richiesta il presuntivo importo delle spese.
2    Se il fondo è situato in più circondari, sarà competente per la realizzazione l'ufficio nel cui circondario è situata la parte del fondo di maggior valore.
3    Se sono da realizzarsi contemporaneamente più fondi costituiti in pegno per il medesimo credito, competente per la realizzazione sarà l'ufficio del foro di esecuzione, se uno di essi è situato nel suo circondario. Se nessuno dei fondi giace in questo circondario, sarà competente l'ufficio nel cui circondario è situato il fondo di maggior valore.
. VZG ausdrücklich vorgeschrieben und näher geordnet. Analoges gilt für die Verwertung von Fahrnis (BGE 75 III 54), wobei der Auftrag natürlich statt auf Durchführung der Verwertung auch bloss auf Zusendung der Gegenstände zur Verwertung durch das ersuchende Amt selbst gehen kann. Im Konkurs verhält es sich grundsätzlich gleich. Die Wahl des Steigerungsortes steht im Ermessen der Konkursverwaltung, die daher ausserhalb ihres Kreises befindliche Gegenstände, auch Fahrnis, durch ein anderes Amt verwerten lassen darf, wie bereits in BGE 31 I 761 /2 = Sep.-Ausg. 8 S. 307/8 entschieden wurde (vgl. auch BLUMENSTEIN, Handbuch, S. 795 mit Fussnote; JAEGER, N. 1 zu Art. 257
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 257 - 1 Il luogo, il giorno e l'ora dell'incanto sono resi pubblicamente noti.
1    Il luogo, il giorno e l'ora dell'incanto sono resi pubblicamente noti.
2    Ove siano da realizzare fondi, il bando dev'essere pubblicato almeno un mese prima dell'incanto e indicare il giorno dal quale le condizioni dell'incanto saranno depositate, per l'ispezione, presso l'ufficio dei fallimenti.
3    Un esemplare del bando sarà notificato ad ogni singolo creditore ipotecario con l'indicazione del prezzo di stima.
SchKG). Somit war das Konkursamt St. Gallen im vorliegenden Falle gehalten, dem Ersuchen des Konkursamtes Bern zu entsprechen, und zwar tunlichst rasch. Sein Standpunkt, das ersuchende Amt hätte, um die Verwertung zu beschleunigen, gut
BGE 83 III 129 S. 131

getan, die Möbel mit Hilfe des ersuchten Amtes, das dazu gern Hand geboten hätte, nach Bern zu dislozieren, ist nicht zu billigen. Im Unterschied zu dem in der Vernehmlassung zur Beschwerde erwähnten Konkursfall, wo Uhren zu verwerten waren, galt es hier, erhebliche Transportkosten zu vermeiden.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 83 III 129
Data : 13. novembre 1957
Pubblicato : 31. dicembre 1958
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 83 III 129
Ramo giuridico : DTF - Diritto delle esecuzioni e del fallimento
Oggetto : Agli uffici d'esecuzione e dei fallimenti incombe l'obbligo generale di aiutarsi reciprocamente, anche allo stadio della


Registro di legislazione
LEF: 257
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 257 - 1 Il luogo, il giorno e l'ora dell'incanto sono resi pubblicamente noti.
1    Il luogo, il giorno e l'ora dell'incanto sono resi pubblicamente noti.
2    Ove siano da realizzare fondi, il bando dev'essere pubblicato almeno un mese prima dell'incanto e indicare il giorno dal quale le condizioni dell'incanto saranno depositate, per l'ispezione, presso l'ufficio dei fallimenti.
3    Un esemplare del bando sarà notificato ad ogni singolo creditore ipotecario con l'indicazione del prezzo di stima.
RFF: 74
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 74 - 1 Se il fondo da realizzarsi è situato in altro circondario di esecuzione, la domanda di vendita sarà nondimeno presentata all'ufficio del foro di esecuzione, anche ove, avvenuto il pignoramento, il debitore avesse trasferito il suo domicilio in altro circondario. L'ufficio del foro di esecuzione incaricherà della realizzazione l'ufficio del luogo dove il fondo è situato, anticipandogli a sua richiesta il presuntivo importo delle spese.
1    Se il fondo da realizzarsi è situato in altro circondario di esecuzione, la domanda di vendita sarà nondimeno presentata all'ufficio del foro di esecuzione, anche ove, avvenuto il pignoramento, il debitore avesse trasferito il suo domicilio in altro circondario. L'ufficio del foro di esecuzione incaricherà della realizzazione l'ufficio del luogo dove il fondo è situato, anticipandogli a sua richiesta il presuntivo importo delle spese.
2    Se il fondo è situato in più circondari, sarà competente per la realizzazione l'ufficio nel cui circondario è situata la parte del fondo di maggior valore.
3    Se sono da realizzarsi contemporaneamente più fondi costituiti in pegno per il medesimo credito, competente per la realizzazione sarà l'ufficio del foro di esecuzione, se uno di essi è situato nel suo circondario. Se nessuno dei fondi giace in questo circondario, sarà competente l'ufficio nel cui circondario è situato il fondo di maggior valore.
Registro DTF
31-I-754 • 54-I-166 • 75-III-54 • 83-III-129
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
amministrazione del fallimento • circondario • circondario d'esecuzione • debitore • fuori • misura • orologio • potere d'apprezzamento • tribunale federale • ufficio d'esecuzione • ufficio dei fallimenti