80 I 427
71. Urteil der II. Zivilabteilung vom 11. November 1954 i.S. Caliaro und Wydler gegen Aargau, Regierungsrat.
Regeste (de):
- Zivilstandsregister. Gesuch um Eintragung einer im Ausland geschlossenen Ehe zwischen einem Ausländer und einer Schweizerin, die vor der Trauung die Erklärung abgegeben hat, das Schweizerbürgerrecht beibehalten zu wollen, sowie der Legitimation eines gemeinsamen Kindes. Zuständigkeit der Aufsichtsbehörde des Heimatkantons der Frau (Art. 137 , 95
SR 211.112.2 Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC)
OSC Art. 95 - 1 Gli ufficiali dello stato civile nominati o eletti prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza devono conseguire l'attestato professionale (art. 4 cpv. 3 lett. c) soltanto se hanno assunto il loro incarico dopo il 30 giugno 2001.326
1 Gli ufficiali dello stato civile nominati o eletti prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza devono conseguire l'attestato professionale (art. 4 cpv. 3 lett. c) soltanto se hanno assunto il loro incarico dopo il 30 giugno 2001.326 2 Il termine per conseguire l'attestato è di tre anni a partire dall'entrata in vigore della presente ordinanza. 3 In casi eccezionali motivati l'autorità di vigilanza può prorogare il termine di cui al capoverso 2 se è garantita un'esecuzione tecnicamente corretta dei compiti. SR 211.112.2 Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC)
OSC Art. 97
- Internationales Eherecht. Tragweite von Art. 54 Abs. 3
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 54 Affari esteri - 1 Gli affari esteri competono alla Confederazione.
1 Gli affari esteri competono alla Confederazione. 2 La Confederazione si adopera per salvaguardare l'indipendenza e il benessere del Paese; contribuisce in particolare ad aiutare le popolazioni nel bisogno e a lottare contro la povertà nel mondo, contribuisce a far rispettare i diritti umani e a promuovere la democrazia, ad assicurare la convivenza pacifica dei popoli nonché a salvaguardare le basi naturali della vita. 3 La Confederazione tiene conto delle competenze dei Cantoni e ne salvaguarda gli interessi. SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 54 Affari esteri - 1 Gli affari esteri competono alla Confederazione.
1 Gli affari esteri competono alla Confederazione. 2 La Confederazione si adopera per salvaguardare l'indipendenza e il benessere del Paese; contribuisce in particolare ad aiutare le popolazioni nel bisogno e a lottare contro la povertà nel mondo, contribuisce a far rispettare i diritti umani e a promuovere la democrazia, ad assicurare la convivenza pacifica dei popoli nonché a salvaguardare le basi naturali della vita. 3 La Confederazione tiene conto delle competenze dei Cantoni e ne salvaguarda gli interessi. SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 54 Affari esteri - 1 Gli affari esteri competono alla Confederazione.
1 Gli affari esteri competono alla Confederazione. 2 La Confederazione si adopera per salvaguardare l'indipendenza e il benessere del Paese; contribuisce in particolare ad aiutare le popolazioni nel bisogno e a lottare contro la povertà nel mondo, contribuisce a far rispettare i diritti umani e a promuovere la democrazia, ad assicurare la convivenza pacifica dei popoli nonché a salvaguardare le basi naturali della vita. 3 La Confederazione tiene conto delle competenze dei Cantoni e ne salvaguarda gli interessi. SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 54 Affari esteri - 1 Gli affari esteri competono alla Confederazione.
1 Gli affari esteri competono alla Confederazione. 2 La Confederazione si adopera per salvaguardare l'indipendenza e il benessere del Paese; contribuisce in particolare ad aiutare le popolazioni nel bisogno e a lottare contro la povertà nel mondo, contribuisce a far rispettare i diritti umani e a promuovere la democrazia, ad assicurare la convivenza pacifica dei popoli nonché a salvaguardare le basi naturali della vita. 3 La Confederazione tiene conto delle competenze dei Cantoni e ne salvaguarda gli interessi.
Regeste (fr):
- Registre de l'état civil. Requête tendant à l'inscription d'un mariage conclu à l'étranger entre un étranger et une Suissesse ayant avant la célébration du mariage, déclaré vouloir conserver la nationalité suisse ainsi qu'à la constatation de la légitimation d'un enfant né de leur commerce. Compétence de l'autorité de surveillance du canton d'origine de la femme (art. 137, 95 et 97 OEC). Etendue du pouvoir juridictionnel des autorités de surveillance. Refus d'inscrire le mariage conclu en Angleterre entre un Italien divorcé d'une femme suissesse de naissance par un tribunal suisse et d'une Suissesse.
- Droit international relatif au mariage. Portée des art. 54 al. 3 Cst.féd., 7 c al. 1 et 7 f al. 1 LRDC. Le droit italien déterminant d'après l'art. 7 c al. 1 LRDC est-il inapplicable pour cause de violation de l'ordre public suisse?
Regesto (it):
- Registro dello stato civile. Istanza volta ad ottenere l'iscrizione di un matrimonio celebrato all'estero tra uno straniero e una donna svizzera, che prima della celebrazione del matrimonio aveva dichiarato di voler conservare la nazionalità svizzera, come pure la legittimazione di un loro figlio. Competenza dell'autorità di vigilanza del cantone di origine della moglie (art. 137, 95 e 97 OSC). Sindacato dell'autorità di stato civile. Rifiuto di procedere all'iscrizione d'un matrimonio celebrato in Inghilterra tra un Italiano, il cui precedente matrimonio con una donna svizzera di nascita era stato sciolto per divorzio dai tribunali svizzeri, e una donna svizzera.
- Diritto matrimoniale internazionale. Portata degli art. 54 cp. 3 CF, 7 c cp. 1 e 7 f cp. 1 LR. Inapplicabilità del diritto italiano, che dovrebbe far stato in virtù dell'art. 7 c cp. 1 LR, perchè contrario all'ordine pubblico svizzero?
Sachverhalt ab Seite 427
BGE 80 I 427 S. 427
Der in Biel wohnhafte italienische Staatsangehörige Caliaro heiratete im Jahre 1938 die Schweizerin Dorothea Bodmer. Diese Ehe wurde vom Amtsgericht Biel am
BGE 80 I 427 S. 428
3. Dezember 1946 getrennt. Am 19. September 1948 sprach dasselbe Gericht auf Klage der Ehefrau, die sich inzwischen wieder ins Schweizerbürgerrecht hatte aufnehmen lassen, die Scheidung aus. In der Folge lebte Caliaro mit Fanny Wydler von Aarau zusammen. Diese gebar am 6. August 1949 den Knaben Michel. Ein Einbürgerungsgesuch Caliaros wurde von den bernischen Behörden abgewiesen. Am 11. Juni 1953 wurden Caliaro und Fanny Wydler vor dem Register Office von Holborn (England) getraut, nachdem die Braut am 28. Mai 1953 vor der Schweiz. Gesandtschaft in London die Erklärung abgegeben hatte, nach der Eheschliessung das Schweizerbürgerrecht beibehalten zu wollen (Art. 9 des Bundesgesetzes vom 29. September 1952 über Erwerb und Verlust des Schweizerbürgerrechts). Als "residence" der beiden zur Zeit der Heirat nennt der vom Register Office ausgestellte Eheschein ein Hotel in Holborn. Am 12. März 1954 richteten Caliaro und Fanny Wydler an die Justizdirektion des Kantons Aargau das Gesuch, diese Ehe sei ins Zivilstandsregister einzutragen; ausserdem sei ihr gemeinsames Kind Michel als ihr eheliches Kind einzutragen. In Übereinstimmung mit der Justizdirektion hat der Regierungsrat des Kantons Aargau dieses Gesuch am 21. Mai 1954 abgewiesen. Diesen Entscheid haben die Gesuchsteller mit der vorliegenden Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht weitergezogen. Der Regierungsrat beantragt Abweisung der Beschwerde. Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement enthält sich eines Antrags.
Erwägungen
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1. Nach Art. 137 Abs. 1
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 54 Affari esteri - 1 Gli affari esteri competono alla Confederazione. |
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1 | Gli affari esteri competono alla Confederazione. |
2 | La Confederazione si adopera per salvaguardare l'indipendenza e il benessere del Paese; contribuisce in particolare ad aiutare le popolazioni nel bisogno e a lottare contro la povertà nel mondo, contribuisce a far rispettare i diritti umani e a promuovere la democrazia, ad assicurare la convivenza pacifica dei popoli nonché a salvaguardare le basi naturali della vita. |
3 | La Confederazione tiene conto delle competenze dei Cantoni e ne salvaguarda gli interessi. |
BGE 80 I 427 S. 429
Justizdirektion gestellt haben, geht seinem Sinne nach auf Erteilung dieser Bewilligung. Die örtliche Zuständigkeit der aargauischen Behörden ergibt sich daraus, dass zur Eintragung der in England erfolgten Eheschliessung ins Eheregister und der Legitimation des gemeinsamen Kindes der Beschwerdeführer ins Legitimationsregister, wenn eine solche Eintragung in der Schweiz überhaupt in Frage kommt, nach Art. 95
SR 211.112.2 Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC) OSC Art. 95 - 1 Gli ufficiali dello stato civile nominati o eletti prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza devono conseguire l'attestato professionale (art. 4 cpv. 3 lett. c) soltanto se hanno assunto il loro incarico dopo il 30 giugno 2001.326 |
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1 | Gli ufficiali dello stato civile nominati o eletti prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza devono conseguire l'attestato professionale (art. 4 cpv. 3 lett. c) soltanto se hanno assunto il loro incarico dopo il 30 giugno 2001.326 |
2 | Il termine per conseguire l'attestato è di tre anni a partire dall'entrata in vigore della presente ordinanza. |
3 | In casi eccezionali motivati l'autorità di vigilanza può prorogare il termine di cui al capoverso 2 se è garantita un'esecuzione tecnicamente corretta dei compiti. |
SR 211.112.2 Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC) OSC Art. 97 |
SR 211.112.2 Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC) OSC Art. 95 - 1 Gli ufficiali dello stato civile nominati o eletti prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza devono conseguire l'attestato professionale (art. 4 cpv. 3 lett. c) soltanto se hanno assunto il loro incarico dopo il 30 giugno 2001.326 |
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1 | Gli ufficiali dello stato civile nominati o eletti prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza devono conseguire l'attestato professionale (art. 4 cpv. 3 lett. c) soltanto se hanno assunto il loro incarico dopo il 30 giugno 2001.326 |
2 | Il termine per conseguire l'attestato è di tre anni a partire dall'entrata in vigore della presente ordinanza. |
3 | In casi eccezionali motivati l'autorità di vigilanza può prorogare il termine di cui al capoverso 2 se è garantita un'esecuzione tecnicamente corretta dei compiti. |
2. Bei Beurteilung einer Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen einen Entscheid über ein Gesuch im Sinne von Art. 133 der Zivilstandsverordnung vom 18. Mai 1928, dem Art. 137 der geltenden Verordnung entspricht, hat das Bundesgericht erklärt, die Prüfungsbefugnis der Zivilstandsbehörden sei notwendigerweise beschränkt. Ihre Aufgabe sei es vor allem, feststehende Tatsachen zu registrieren. Wenn sie auch bisweilen vorfrageweise über bestrittene Rechte zu befinden hätten (z.B. über die Ehelichkeit eines Kindes, Art. 252
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 252 - 1 Il rapporto di filiazione sorge, fra la madre ed il figlio, con la nascita. |
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1 | Il rapporto di filiazione sorge, fra la madre ed il figlio, con la nascita. |
2 | Fra l'altro genitore e il figlio, risulta dal matrimonio con la madre oppure, se previsto dalla legge, è stabilito per riconoscimento o per sentenza del giudice.240 |
3 | Inoltre, il rapporto di filiazione sorge con l'adozione. |
BGE 80 I 427 S. 430
Richter gesprochen habe (BGE 63 I 197/98). Hält man sich an diese Grundsätze, so erweist sich ohne weiteres als gerechtfertigt, dass die Vorinstanz dem Gesuch der Beschwerdeführer, das heikle Fragen des internationalen Privatrechts aufwirft, nicht entsprochen hat. Die Beschwerde kann aber auch dann keinen Erfolg haben, wenn man den Zivilstandsbehörden im vorliegenden Fall deswegen eine weitergehende Prüfungsbefugnis zugestehen will, weil hier anders als in dem in BGE 63 I 194ff. beurteilten Falle die tatsächlichen Verhältnisse klar sind und die rechtlichen Schwierigkeiten nicht in einer nach alten Satzungen zu beurteilenden Vorfrage (betr. den Fortbestand eines angeblich im 18. Jahrhundert anerkannten Bürgerrechts) liegen und weil überdies unklar ist, wie die heutigen Beschwerdeführer eine gerichtliche Feststellung über die Gültigkeit ihrer Ehe für die Schweiz herbeiführen könnten (insbesondere gegen wen die unter sich einigen Beschwerdeführer klagen müssten).
3. Das Haager Abkommen zur Regelung des Geltungsbereichs der Gesetze auf dem Gebiete der Eheschliessung vom 12. Juni 1902, dem die Schweiz und Italien beigetreten sind, kommt nach seinem Art. 8 Abs. 1 im vorliegenden Falle nicht zur Anwendung, weil Grossbritannien, wo die streitige Ehe geschlossen wurde, nicht zu den Vertragsstaaten gehört. Die Frage der Rechtsanwendung ist daher nach den einschlägigen Vorschriften des schweizerischen Landesrechts zu entscheiden.
4. Art. 54
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 54 Affari esteri - 1 Gli affari esteri competono alla Confederazione. |
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1 | Gli affari esteri competono alla Confederazione. |
2 | La Confederazione si adopera per salvaguardare l'indipendenza e il benessere del Paese; contribuisce in particolare ad aiutare le popolazioni nel bisogno e a lottare contro la povertà nel mondo, contribuisce a far rispettare i diritti umani e a promuovere la democrazia, ad assicurare la convivenza pacifica dei popoli nonché a salvaguardare le basi naturali della vita. |
3 | La Confederazione tiene conto delle competenze dei Cantoni e ne salvaguarda gli interessi. |
BGE 80 I 427 S. 431
das Gesetzesrecht im Lichte von Art. 54
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 54 Affari esteri - 1 Gli affari esteri competono alla Confederazione. |
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1 | Gli affari esteri competono alla Confederazione. |
2 | La Confederazione si adopera per salvaguardare l'indipendenza e il benessere del Paese; contribuisce in particolare ad aiutare le popolazioni nel bisogno e a lottare contro la povertà nel mondo, contribuisce a far rispettare i diritti umani e a promuovere la democrazia, ad assicurare la convivenza pacifica dei popoli nonché a salvaguardare le basi naturali della vita. |
3 | La Confederazione tiene conto delle competenze dei Cantoni e ne salvaguarda gli interessi. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 54 Affari esteri - 1 Gli affari esteri competono alla Confederazione. |
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1 | Gli affari esteri competono alla Confederazione. |
2 | La Confederazione si adopera per salvaguardare l'indipendenza e il benessere del Paese; contribuisce in particolare ad aiutare le popolazioni nel bisogno e a lottare contro la povertà nel mondo, contribuisce a far rispettare i diritti umani e a promuovere la democrazia, ad assicurare la convivenza pacifica dei popoli nonché a salvaguardare le basi naturali della vita. |
3 | La Confederazione tiene conto delle competenze dei Cantoni e ne salvaguarda gli interessi. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 54 Affari esteri - 1 Gli affari esteri competono alla Confederazione. |
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1 | Gli affari esteri competono alla Confederazione. |
2 | La Confederazione si adopera per salvaguardare l'indipendenza e il benessere del Paese; contribuisce in particolare ad aiutare le popolazioni nel bisogno e a lottare contro la povertà nel mondo, contribuisce a far rispettare i diritti umani e a promuovere la democrazia, ad assicurare la convivenza pacifica dei popoli nonché a salvaguardare le basi naturali della vita. |
3 | La Confederazione tiene conto delle competenze dei Cantoni e ne salvaguarda gli interessi. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 54 Affari esteri - 1 Gli affari esteri competono alla Confederazione. |
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1 | Gli affari esteri competono alla Confederazione. |
2 | La Confederazione si adopera per salvaguardare l'indipendenza e il benessere del Paese; contribuisce in particolare ad aiutare le popolazioni nel bisogno e a lottare contro la povertà nel mondo, contribuisce a far rispettare i diritti umani e a promuovere la democrazia, ad assicurare la convivenza pacifica dei popoli nonché a salvaguardare le basi naturali della vita. |
3 | La Confederazione tiene conto delle competenze dei Cantoni e ne salvaguarda gli interessi. |
5. Die Gültigkeit einer Eheschliessung wird nach Art. 7 c Abs. 1
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 54 Affari esteri - 1 Gli affari esteri competono alla Confederazione. |
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1 | Gli affari esteri competono alla Confederazione. |
2 | La Confederazione si adopera per salvaguardare l'indipendenza e il benessere del Paese; contribuisce in particolare ad aiutare le popolazioni nel bisogno e a lottare contro la povertà nel mondo, contribuisce a far rispettare i diritti umani e a promuovere la democrazia, ad assicurare la convivenza pacifica dei popoli nonché a salvaguardare le basi naturali della vita. |
3 | La Confederazione tiene conto delle competenze dei Cantoni e ne salvaguarda gli interessi. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 54 Affari esteri - 1 Gli affari esteri competono alla Confederazione. |
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1 | Gli affari esteri competono alla Confederazione. |
2 | La Confederazione si adopera per salvaguardare l'indipendenza e il benessere del Paese; contribuisce in particolare ad aiutare le popolazioni nel bisogno e a lottare contro la povertà nel mondo, contribuisce a far rispettare i diritti umani e a promuovere la democrazia, ad assicurare la convivenza pacifica dei popoli nonché a salvaguardare le basi naturali della vita. |
3 | La Confederazione tiene conto delle competenze dei Cantoni e ne salvaguarda gli interessi. |
BGE 80 I 427 S. 432
die Vorschrift von Art. 7 c Abs. 1 entgegen der Auffassung, die STAUFFER und BECK in ihren Kommentaren vertreten (N. 1 und 5 bzw. N. 1 und 2 zu Art. 7 c
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 54 Affari esteri - 1 Gli affari esteri competono alla Confederazione. |
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1 | Gli affari esteri competono alla Confederazione. |
2 | La Confederazione si adopera per salvaguardare l'indipendenza e il benessere del Paese; contribuisce in particolare ad aiutare le popolazioni nel bisogno e a lottare contro la povertà nel mondo, contribuisce a far rispettare i diritti umani e a promuovere la democrazia, ad assicurare la convivenza pacifica dei popoli nonché a salvaguardare le basi naturali della vita. |
3 | La Confederazione tiene conto delle competenze dei Cantoni e ne salvaguarda gli interessi. |
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2 | La Confederazione si adopera per salvaguardare l'indipendenza e il benessere del Paese; contribuisce in particolare ad aiutare le popolazioni nel bisogno e a lottare contro la povertà nel mondo, contribuisce a far rispettare i diritti umani e a promuovere la democrazia, ad assicurare la convivenza pacifica dei popoli nonché a salvaguardare le basi naturali della vita. |
3 | La Confederazione tiene conto delle competenze dei Cantoni e ne salvaguarda gli interessi. |
SR 211.435.1 Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE) OAPuE Art. 8 Responsabilità per i dati, la loro gestione e la loro trasmissione - 1 La responsabilità dei dati sulle persone registrate nominate da un'autorità cantonale incombe al rispettivo Cantone. |
|
1 | La responsabilità dei dati sulle persone registrate nominate da un'autorità cantonale incombe al rispettivo Cantone. |
2 | La responsabilità dei dati sulle persone registrate nominate da un'autorità federale incombe a detta autorità. |
3 | Il pubblico ufficiale trasmette al RegPU i dati necessari per la verifica delle firme e l'autenticazione del pubblico ufficiale secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera i. |
4 | I dati possono essere iscritti attraverso una maschera di registrazione del RegPU o, previa autorizzazione dell'UFG, essere trasmessi al RegPU da un altro sistema attraverso un'interfaccia. La procedura d'autorizzazione è retta dall'articolo 20. |
5 | L'autorità cantonale o federale competente provvede all'aggiornamento costante dei dati. |
SR 211.435.1 Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE) OAPuE Art. 8 Responsabilità per i dati, la loro gestione e la loro trasmissione - 1 La responsabilità dei dati sulle persone registrate nominate da un'autorità cantonale incombe al rispettivo Cantone. |
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1 | La responsabilità dei dati sulle persone registrate nominate da un'autorità cantonale incombe al rispettivo Cantone. |
2 | La responsabilità dei dati sulle persone registrate nominate da un'autorità federale incombe a detta autorità. |
3 | Il pubblico ufficiale trasmette al RegPU i dati necessari per la verifica delle firme e l'autenticazione del pubblico ufficiale secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera i. |
4 | I dati possono essere iscritti attraverso una maschera di registrazione del RegPU o, previa autorizzazione dell'UFG, essere trasmessi al RegPU da un altro sistema attraverso un'interfaccia. La procedura d'autorizzazione è retta dall'articolo 20. |
5 | L'autorità cantonale o federale competente provvede all'aggiornamento costante dei dati. |
SR 211.435.1 Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE) OAPuE Art. 7 Iscrizione - 1 I pubblici ufficiali sono iscritti nel RegPU con i seguenti dati: |
|
1 | I pubblici ufficiali sono iscritti nel RegPU con i seguenti dati: |
a | i cognomi e i nomi come da passaporto o carta d'identità; |
b | la data di nascita; |
c | la cittadinanza; |
d | la designazione della professione o della funzione secondo il diritto determinante e il nome del Cantone o dell'autorità federale di riferimento; |
e | il numero d'identificazione delle imprese (IDI) secondo la legge federale del 18 giugno 20109 sul numero d'identificazione delle imprese (LIDI) ed eventualmente il numero del pubblico ufficiale utilizzato nel Cantone di riferimento; |
f | l'indirizzo del luogo di lavoro o dell'ufficio conformemente all'iscrizione nel registro IDI (art. 6 LIDI); |
g | la data del rilascio dell'autorizzazione ufficiale; |
h | eventualmente la data della revoca dell'autorizzazione ufficiale; |
i | per la verifica delle firme e l'autenticazione dei pubblici ufficiali attraverso il RegPU: |
i1 | se sono stati o sono usati certificati permanenti: detti certificati, |
i2 | se sono stati o sono usati certificati a uso unico: i numeri di serie permanenti o altri elementi dei certificati che consentono di identificare in modo univoco il pubblico ufficiale, nonché informazioni sul meccanismo di autenticazione utilizzato. |
2 | Per ogni nuova ammissione di un pubblico ufficiale già abilitato in passato è effettuata una nuova iscrizione nel RegPU. I dati ormai privi di validità giuridica sono mantenuti e designati come tali. |
BGE 80 I 427 S. 433
Rechts zu umgehen, ins Ausland verlegt worden ist. Diese Vorschrift gilt jedoch, wie schon in BGE 69 II 345 festgestellt, trotz ihrer allgemeinen Fassung nur für Schweizer. Die Begründung, die im eben angeführten Entscheide für diese Auslegung gegeben wurde, ist freilich nicht zwingend. Wenn Ausländer die Nichtigkeitsgründe des schweizerischen Rechts nicht umgehen können, weil die Art. 7 c
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 54 Affari esteri - 1 Gli affari esteri competono alla Confederazione. |
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1 | Gli affari esteri competono alla Confederazione. |
2 | La Confederazione si adopera per salvaguardare l'indipendenza e il benessere del Paese; contribuisce in particolare ad aiutare le popolazioni nel bisogno e a lottare contro la povertà nel mondo, contribuisce a far rispettare i diritti umani e a promuovere la democrazia, ad assicurare la convivenza pacifica dei popoli nonché a salvaguardare le basi naturali della vita. |
3 | La Confederazione tiene conto delle competenze dei Cantoni e ne salvaguarda gli interessi. |
SR 211.435.1 Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE) OAPuE Art. 7 Iscrizione - 1 I pubblici ufficiali sono iscritti nel RegPU con i seguenti dati: |
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1 | I pubblici ufficiali sono iscritti nel RegPU con i seguenti dati: |
a | i cognomi e i nomi come da passaporto o carta d'identità; |
b | la data di nascita; |
c | la cittadinanza; |
d | la designazione della professione o della funzione secondo il diritto determinante e il nome del Cantone o dell'autorità federale di riferimento; |
e | il numero d'identificazione delle imprese (IDI) secondo la legge federale del 18 giugno 20109 sul numero d'identificazione delle imprese (LIDI) ed eventualmente il numero del pubblico ufficiale utilizzato nel Cantone di riferimento; |
f | l'indirizzo del luogo di lavoro o dell'ufficio conformemente all'iscrizione nel registro IDI (art. 6 LIDI); |
g | la data del rilascio dell'autorizzazione ufficiale; |
h | eventualmente la data della revoca dell'autorizzazione ufficiale; |
i | per la verifica delle firme e l'autenticazione dei pubblici ufficiali attraverso il RegPU: |
i1 | se sono stati o sono usati certificati permanenti: detti certificati, |
i2 | se sono stati o sono usati certificati a uso unico: i numeri di serie permanenti o altri elementi dei certificati che consentono di identificare in modo univoco il pubblico ufficiale, nonché informazioni sul meccanismo di autenticazione utilizzato. |
2 | Per ogni nuova ammissione di un pubblico ufficiale già abilitato in passato è effettuata una nuova iscrizione nel RegPU. I dati ormai privi di validità giuridica sono mantenuti e designati come tali. |
BGE 80 I 427 S. 434
nicht anzuwenden ist, sondern dass für solche Ehen Art. 7 c massgebend bleibt, auch wenn die Eheschliessung im Ausland erfolgte. Im übrigen wäre es ungereimt, die nach dem Rechte des ausländischen Abschlussortes gültigen Ehen von Schweizern nur unter dem Vorbehalte der Gesetzesumgehung, diejenigen von Ausländern dagegen ohne solchen Vorbehalt anzuerkennen. Was mit Bezug auf Ehen unter Ausländern gesagt wurde, muss auch für den Fall der Eheschliessung zwischen einem Ausländer und einer Schweizerin gelten, und zwar selbst dann, wenn diese auf Grund von Art. 9 des neuen Bürgerrechtsgesetzes die Erklärung abgegeben hat, das Schweizerbürgerrecht beibehalten zu wollen. Der Umstand, dass die Frau Schweizerin ist und bleibt, ändert nichts daran, dass die Anerkennung der Ehe in der Schweiz ohne Rücksicht auf die Stellungnahme des Heimatstaates des Mannes zu einer Konfliktslage führen könnte, wie das Gesetz sie verhindern will. (Was im Falle der Heirat zwischen einem Schweizer und einer Ausländerin gilt, braucht hier nicht untersucht zu werden.) Erklärt das internationale Privatrecht des ausländischen Heimatstaates nicht das materielle Recht dieses Landes für anwendbar, sondern verweist es auf das Recht eines andern Landes (z.B. das Recht des Abschlussortes oder des Wohnsitzstaates), so ist dieser Verweisung Rechnung zu tragen, da in diesem Falle die Anerkennung der Ehe im Heimatstaat, auf die es ankommt, eben vom Rechte des andern Staates abhängt. Ausgeschlossen ist die Anwendung des nach den Konfliktsregeln massgebenden ausländischen Rechtes dann, wenn sie zu einem mit der schweizerischen öffentlichen Ordnung unverträglichen Ergebnis führen würde. In solchen Fällen lässt das schweizerische Recht ausnahmsweise "hinkende Ehen" zu (BGE 76 IV 114ff., 116 unten). Vorbehalten bleiben staatsvertragliche Vorschriften, welche die Berufung auf den ordre public bestimmten Beschränkungen unterwerfen.
BGE 80 I 427 S. 435
7. Das italienische Recht, das bei Beurteilung der Gültigkeit der Ehe der Beschwerdeführer nach Art. 7 c
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 54 Affari esteri - 1 Gli affari esteri competono alla Confederazione. |
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1 | Gli affari esteri competono alla Confederazione. |
2 | La Confederazione si adopera per salvaguardare l'indipendenza e il benessere del Paese; contribuisce in particolare ad aiutare le popolazioni nel bisogno e a lottare contro la povertà nel mondo, contribuisce a far rispettare i diritti umani e a promuovere la democrazia, ad assicurare la convivenza pacifica dei popoli nonché a salvaguardare le basi naturali della vita. |
3 | La Confederazione tiene conto delle competenze dei Cantoni e ne salvaguarda gli interessi. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 54 Affari esteri - 1 Gli affari esteri competono alla Confederazione. |
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1 | Gli affari esteri competono alla Confederazione. |
2 | La Confederazione si adopera per salvaguardare l'indipendenza e il benessere del Paese; contribuisce in particolare ad aiutare le popolazioni nel bisogno e a lottare contro la povertà nel mondo, contribuisce a far rispettare i diritti umani e a promuovere la democrazia, ad assicurare la convivenza pacifica dei popoli nonché a salvaguardare le basi naturali della vita. |
3 | La Confederazione tiene conto delle competenze dei Cantoni e ne salvaguarda gli interessi. |
BGE 80 I 427 S. 436
Haager Eheschliessungsabkommens, das in diesem Fall anwendbar gewesen wäre, wie Art. 7 c Abs. 1
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 54 Affari esteri - 1 Gli affari esteri competono alla Confederazione. |
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1 | Gli affari esteri competono alla Confederazione. |
2 | La Confederazione si adopera per salvaguardare l'indipendenza e il benessere del Paese; contribuisce in particolare ad aiutare le popolazioni nel bisogno e a lottare contro la povertà nel mondo, contribuisce a far rispettare i diritti umani e a promuovere la democrazia, ad assicurare la convivenza pacifica dei popoli nonché a salvaguardare le basi naturali della vita. |
3 | La Confederazione tiene conto delle competenze dei Cantoni e ne salvaguarda gli interessi. |
BGE 80 I 427 S. 437
wurde und seither ohne Rücksicht darauf, ob sie die durch die Ehe erworbene italienische Staatsangehörigkeit behielt oder nicht, in der Schweiz den für Schweizer geltenden Vorschriften untersteht und weil angenommen wird, dass Art. 7 h
SR 211.435.1 Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE) OAPuE Art. 7 Iscrizione - 1 I pubblici ufficiali sono iscritti nel RegPU con i seguenti dati: |
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1 | I pubblici ufficiali sono iscritti nel RegPU con i seguenti dati: |
a | i cognomi e i nomi come da passaporto o carta d'identità; |
b | la data di nascita; |
c | la cittadinanza; |
d | la designazione della professione o della funzione secondo il diritto determinante e il nome del Cantone o dell'autorità federale di riferimento; |
e | il numero d'identificazione delle imprese (IDI) secondo la legge federale del 18 giugno 20109 sul numero d'identificazione delle imprese (LIDI) ed eventualmente il numero del pubblico ufficiale utilizzato nel Cantone di riferimento; |
f | l'indirizzo del luogo di lavoro o dell'ufficio conformemente all'iscrizione nel registro IDI (art. 6 LIDI); |
g | la data del rilascio dell'autorizzazione ufficiale; |
h | eventualmente la data della revoca dell'autorizzazione ufficiale; |
i | per la verifica delle firme e l'autenticazione dei pubblici ufficiali attraverso il RegPU: |
i1 | se sono stati o sono usati certificati permanenti: detti certificati, |
i2 | se sono stati o sono usati certificati a uso unico: i numeri di serie permanenti o altri elementi dei certificati che consentono di identificare in modo univoco il pubblico ufficiale, nonché informazioni sul meccanismo di autenticazione utilizzato. |
2 | Per ogni nuova ammissione di un pubblico ufficiale già abilitato in passato è effettuata una nuova iscrizione nel RegPU. I dati ormai privi di validità giuridica sono mantenuti e designati come tali. |
8. Kann die Ehe der Beschwerdeführer in der Schweiz nicht anerkannt werden, so ist ohne weiteres klar, dass auch eine Legitimation ihres gemeinsamen Kindes nicht in Frage kommt.
Dispositiv
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Beschwerde wird abgewiesen.