BGE 79 III 78
19. Sentenza 26 marzo 1953 della Il Corte civile nella causa Bischofberger &
Co. c. S. A. Virano.
Regeste:
1. Ammissibilità d'un azione revocatoria degli atti giuridici del debitore che
ha ottenuto un concordato con abbandono dell'attivo prima dell'entrata in
vigore, il I febbraio 1950, della revisione della LEF (art. 316 a e seg.,
specialmente art. 316
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 316 - 1 Ogni creditore riguardo al quale non sia stato adempito il concordato può, senza pregiudizio dei diritti che questo gli assicura, domandare al giudice del concordato la revoca per il suo credito. |
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1 | Ogni creditore riguardo al quale non sia stato adempito il concordato può, senza pregiudizio dei diritti che questo gli assicura, domandare al giudice del concordato la revoca per il suo credito. |
2 | L'articolo 307 è applicabile per analogia. |
mitiga temporaneamente le disposizioni sull'esecuzione forzata).
2. Applicabilità dell'art. 288
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 288 - 1 Sono infine revocabili tutti gli atti che il debitore ha compiuto nei cinque anni precedenti il pignoramento o la dichiarazione di fallimento con l'intenzione, riconoscibile dall'altra parte, di recar pregiudizio ai suoi creditori o di favorirne alcuni a detrimento di altri. |
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1 | Sono infine revocabili tutti gli atti che il debitore ha compiuto nei cinque anni precedenti il pignoramento o la dichiarazione di fallimento con l'intenzione, riconoscibile dall'altra parte, di recar pregiudizio ai suoi creditori o di favorirne alcuni a detrimento di altri. |
2 | Se è chiesta la revocazione di un atto compiuto a favore di una persona vicina al debitore, incombe a tale persona provare che non poteva rendersi conto dell'intenzione di recar pregiudizio. Sono considerate persone vicine anche le società facenti parte di un gruppo.514 |
1. Zulässigkeit einer Anfechtungsklage bezüglich Rechtshandlungen des
Schuldners, der bereits vor Inkrafttreten der SchKG Novelle vom 28.9.1949
(1.2.1950) einen Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung erlangt hat (Art. 316,
a ff., besonders Art. 316, s Abs. 1 SchKG; Art. 51 der Verordnung vom 24.
Januar 1941 über vorübergehende Milderung der Zwangsvollstreckung).
2. Anwendbarkeit des Art. 288 SchKG in casu verneint.
1. Admissibilité d'une action révocatoire visant des actes juridiques du
débiteur qui a obtenu un concordat par abandon d'actif
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1. antérieurement à l'entrée en vigueur (1 er février 1950) de la loi du 28
septembre 1949 revisant la LP (art. 316 lettre a et suiv., spécialement art.
316 lettre 5 al. 1 LP; art. 51 de l'ordonnance du 24 janvier 1941 atténuant à
titre temporaire le régime de l'exécution forcée).
2. Applicabilité de l'art. 288 LP niée en l'espèce.
A. - Mediante un atto che porta la data del 13 aprile 1948 e s'intitola
contratto di commissione la ditta Virano S. A. a Magadino e la ditta Ernst
Blickenstorfer e Co. A.-G. a Zurigo hanno pattuito quanto segue:
"1. Die Firma Virano SA Magadino errichtet auf 1. April 1948 in Zürich für
ihren Traubensaft ein Regionallager Ostschweiz a und übergibt mit diesem
Zeitpunkt der Firma E. Blickenstorfer & Co. A. G. dessen Verwaltung und den
Vertrieb des Viranotraubensaftes auf Kommissionsbasis. Die Kommissionsansätze
für die Bemühungen der Firma Blickenstorfer & Co. A. G. sind in der von der
Eidg. Preiskontrollstelle genehmigten Preisliste vom 15. November 1947
festgesetzt.
2. Zur Vereinfachung und bessern Kontrolle des beidseitigen Geschäftsverkehrs
verrechnet die Virano SA ihre Lieferungen fakturamässig an die Firma
Blickenstorfer & Co. A. G., die hiefür einen Wechsel auf 60 Tage akzeptiert.
Die Firma Blickenstorfer & Co. A. G. fakturiert ihren Kunden per 30 Tage und
rechnet selbständig mit ihnen ab. Die Organisation der Buchhaltung und
Verrechnung ist Sache der Firma Blickenstorfer & Co. A. G.
3. Das gesamte Viranowarenlager bleibt im Besitze der Virano SA; es haftet,
wie auch alle Debitoren-Rechnungen aus Viranolieferungen, für die Einlösung
der Wechsel.
4. Die Firma Blickenstorfer & Co. A. G. ist verpflichtet, der Virano SA
jederzeit Einsicht in die Buchhaltung über Viranolieferungen und über deren
Abrechnungen zu gewähren.
Ohne ausdrückliches Einverständnis der Virano SA dürfen keine Spezialpreise an
Kunden gewährt werden.
5. Die Virano SA übernimmt die Kosten der Reklame, während die persönlichen
Aquisitionsspesen, Kosten für Lager, Vertrieb und Fakturierung aus den
Kommissionsvergütungen durch die Firma Blickenstorfer & Co. A. G. zu tragen
sind.
6. Dieser Vertrag kann bei Nichtbefolgung oder Verletzung durch die Firma
Blickenstorfer & Co. A. G. ohne Kündigung sofort aufgelöst werden.
7. Der Vertrag tritt verabredungsgemäss rückwirkend auf den 1. April 1948 in
Kraft. Er kann bei Beachtung einer 3-monatigen Kündigungsfrist je auf Ende
eines Monats gelöst werden."
B. - Sulla scorta di questo contratto, la Virano S. A. fornì notevoli quantità
di succo d'uva alla Blickenstorfer
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A.-G., la quale lo rivendette al minuto ai suoi clienti. In adempimento delle
sue obbligazioni derivanti da queste forniture la Virano S. A. emise due
tratte, l'una, di data 15 giugno 1948, per un importo di 10 399 fr. 45, con
scadenza al 15 agosto, fu onorata l'altra di data 10 giugno 1948, per un
importo di 12 788 fr. 65, con scadenza al 10 settembre 1948, andò in protesto.
Con lettera 18 settembre 1948 la S. A. Virano comunicò alla Blickenstorfer
A.-G. di essere quindi creditrice di 12 882 fr. (importo dell'effetto
cambiario più spese di protesto), da cui si dovevano dedurre fr. 7217 fr. 65
per merce e imballaggi ritornati, cosicché rimaneva uno scoperto di 5664 fr.
35. Questo ammontare fu versato alla S. A. Virano il 20 settembre 1948 dalla
Banca popolare svizzera di Zurigo che ne addebitò la Blickenstorfer A. -G.
C. - Nel frattempo gli organi della Blickenstorfer A.-G. accertarono però in
base al bilancio intermedie del 30 giugno 1948 un'eccedenza delle passività e
convocarono i maggiori creditori (tra cui anche la Virano S. A.) pel 28 luglio
1948 a Zurigo allo scopo di addivenire ad un concordato extragiudiziario sulla
base del 50 %. Queste trattative non sortirono però esito positivo. La
Blickenstorfer A.-G. iniziò, il 6 settembre 1948, una procedura concordataria
davanti al giudice di Zurigo e ottenne, il 20 settembre 1948, una moratoria.
Nel luglio 1949 seguì il decreto di omologazione del concordato con cessione
dell'attivo.
Il 26 settembre 1949, la delegazione dei creditori rinunciò ad impugnare i
pagamenti della Blickenstorfer A.-G. alla S. A. Virano per l'importo di 16 063
fr. 80 (10 399 fr. 45 in virtù della tratta 15 giugno 1948 e 5664 fr. 35
conformemente al conteggio 18 settembre 1948). Come creditrice, la ditta
Bischofberger e Co. a Zurigo ottenne la cessione di queste pretese a norma
dell'art. 260
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 260 - 1 Ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori. |
|
1 | Ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori. |
2 | La somma ricavata, dedotte le spese, serve a coprire i crediti dei cessionari secondo il loro grado rispettivo. L'eccedenza sarà versata alla massa. |
3 | Una pretesa può essere realizzata conformemente all'articolo 256, se la massa dei creditori rinuncia a farla valere e nessuno di essi ne domanda la cessione.463 |
Pretura di Locarno azione revocatoria contro la S. A. Virano.
In data 17 marzo 1952 il Pretore di Locarno respinse la petizione di causa.
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La ditta Bischofberger deferì questa sentenza alla Camera civile del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino, la quale, in data 24 settembre 1952, confermò il
giudizio pretoriale.
D. - La ditta Bischofberger ha interposto un ricorso per riforma al Tribunale
federale, formulando le seguenti conclusioni:
I pagamenti della ditta Blickenstorfer e Co. alla S. A. Virano debbono essere
annullati e la S. A. Virano va quindi condannata a restituire alla Massa in
liquidazione concordataria, e per essa all'attrice, la somma di 16062 fr 80
oltre l'Interesse del 5 0/o dal 20 settembre 1948.
La convenuta ha proposto il rigetto del ricorso per riforma.
Considerando in diritto:
1.- Anzitutto si deve esaminare d'officio se l'azione revocatoria sia
ammissibile in concreto, vale a dire se gli atti giuridici del debitore che ha
ottenuto un concordato possano essere revocati come quelli del debitore che è
caduto in fallimento. Un'espressa disposizione su questo punto è stata
prevista soltanto nella revisione della LEF entrata in vigore il i febbraio
1950 (art. 316 a e seg., specialmente art. 316
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 316 - 1 Ogni creditore riguardo al quale non sia stato adempito il concordato può, senza pregiudizio dei diritti che questo gli assicura, domandare al giudice del concordato la revoca per il suo credito. |
|
1 | Ogni creditore riguardo al quale non sia stato adempito il concordato può, senza pregiudizio dei diritti che questo gli assicura, domandare al giudice del concordato la revoca per il suo credito. |
2 | L'articolo 307 è applicabile per analogia. |
giurisprudenza del Tribunale federale, le disposizioni rivedute della LEF sono
applicabili alle fasi della procedura che hanno preso inizio posteriormente
all'entrata in vigore di queste stesse disposizioni, ossia prima del I
febbraio 1950 (RU 77 III 132 e seg.). Non ne segue però che la presente azione
rivocatoria sia ammissibile già in virtù dell'art. 316 c
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 316 - 1 Ogni creditore riguardo al quale non sia stato adempito il concordato può, senza pregiudizio dei diritti che questo gli assicura, domandare al giudice del concordato la revoca per il suo credito. |
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1 | Ogni creditore riguardo al quale non sia stato adempito il concordato può, senza pregiudizio dei diritti che questo gli assicura, domandare al giudice del concordato la revoca per il suo credito. |
2 | L'articolo 307 è applicabile per analogia. |
delle pretese all'attrice è stata fatta soltanto il 24 luglio 1950;
determinante è però la data alla quale gli atti giuridici incriminati, adunque
i pagamenti della Blickenstorfer A.-G. alla S. A. Virano, sono stati
effettuati. L'ultimo di questi pagamenti è del 20 settembre 1948, ossia è
anteriore all'entrata in vigore della LEF riveduta.
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Se non che il Pretore di Locarno ha dichiarato ammissibile in concreto
l'azione rivocatoria con la seguente argomentazione, cui la Camera civile del
Tribunale d'appello ha tacitamente aderito: Nella procedura pel concordato
delle banche vigevano già le norme relative all'azione revocatoria prevista
dagli art. 285 e
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 316 - 1 Ogni creditore riguardo al quale non sia stato adempito il concordato può, senza pregiudizio dei diritti che questo gli assicura, domandare al giudice del concordato la revoca per il suo credito. |
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1 | Ogni creditore riguardo al quale non sia stato adempito il concordato può, senza pregiudizio dei diritti che questo gli assicura, domandare al giudice del concordato la revoca per il suo credito. |
2 | L'articolo 307 è applicabile per analogia. |
Tribunale federale). L'art. 51 dell'ordinanza 24 gennaio 1941 che mitiga
temporaneamente le disposizioni sull'esecuzione forzata dispone che "per
quanto concerne il contenuto e gli effetti del concordato con abbandono
dell'attivo, valgono per analogia le corrispondenti disposizioni del
regolamento 11 aprile 1935 del Tribunale federale concernente la procedura del
concordato per le banche e le casse di risparmio".
Si può tuttavia chiedersi se con le parole per quanto concerne il contenuto e
gli effetti del concordato del Consiglio federale abbia inteso anche 1 azione
revocatoria. Ma detto articolo non la esclude e, d'altra parte, milita per una
lata interpretazione anche il fatto che il Consiglio federale nel messaggio
concernente la revisione parziale della LEF ha dichiarato che quelle
giustificate disposizioni, fino allora applicabili per analogia,
s'incorporavano ormai giusta l'art. 51
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 51 - 1 Per i crediti garantiti da pegno manuale l'esecuzione si può promuovere tanto al luogo determinato giusta gli articoli 46 a 50, quanto al luogo in cui si trova il pegno o la sua parte di maggior valore.96 |
|
1 | Per i crediti garantiti da pegno manuale l'esecuzione si può promuovere tanto al luogo determinato giusta gli articoli 46 a 50, quanto al luogo in cui si trova il pegno o la sua parte di maggior valore.96 |
2 | Pei crediti ipotecari l'esecuzione si può fare soltanto nel luogo in cui si trova il fondo ipotecato. Se è diretta contro più fondi ipotecati situati in diversi circondari, si fa in quello dove trovasi la parte di maggior valore dei medesimi. |
tedesca, anno 1948, I vol., pag. 1230). La dottrina è pure d'avviso che l'art.
31 del regolamento 11 aprile 1935 del Tribunale federale concernente la
procedura del concordato per le banche e le casse di risparmio è applicabile
anche ad altri concordati (JÄGER-DÄNIKER, SchKG-Praxis pag. 480; LEEMANN nella
Schweizerische Juristen-Zeitung vol. 31 pag. 327 e seg.).
In concreto si deve pertanto riconoscere alla cessionaria la veste per
proporre un'azione revocatoria. Il ricorso è ricevibile.
2.- La Camera civile del Tribunale d'appello ha accertato, apprezzando le
prove, che la data del 13 aprile 1948 è autentica, contrariamente a quanto
pretende la
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ditta Bischofberger e Co., secondo cui il contratto sarebbe stato concluso
soltanto nell'autunno 1948 e retrodatato per i bisogni delle parti. Si tratta
d'un accertamento di fatto, il quale vincola il Tribunale federale (art. 63
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 51 - 1 Per i crediti garantiti da pegno manuale l'esecuzione si può promuovere tanto al luogo determinato giusta gli articoli 46 a 50, quanto al luogo in cui si trova il pegno o la sua parte di maggior valore.96 |
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1 | Per i crediti garantiti da pegno manuale l'esecuzione si può promuovere tanto al luogo determinato giusta gli articoli 46 a 50, quanto al luogo in cui si trova il pegno o la sua parte di maggior valore.96 |
2 | Pei crediti ipotecari l'esecuzione si può fare soltanto nel luogo in cui si trova il fondo ipotecato. Se è diretta contro più fondi ipotecati situati in diversi circondari, si fa in quello dove trovasi la parte di maggior valore dei medesimi. |
cp. 2 OG). Esso non è dovuto manifestamente ad una svista (art. 55
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 51 - 1 Per i crediti garantiti da pegno manuale l'esecuzione si può promuovere tanto al luogo determinato giusta gli articoli 46 a 50, quanto al luogo in cui si trova il pegno o la sua parte di maggior valore.96 |
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1 | Per i crediti garantiti da pegno manuale l'esecuzione si può promuovere tanto al luogo determinato giusta gli articoli 46 a 50, quanto al luogo in cui si trova il pegno o la sua parte di maggior valore.96 |
2 | Pei crediti ipotecari l'esecuzione si può fare soltanto nel luogo in cui si trova il fondo ipotecato. Se è diretta contro più fondi ipotecati situati in diversi circondari, si fa in quello dove trovasi la parte di maggior valore dei medesimi. |
d OG), poiché di fronte alla deposizione del teste Auf der Mauer, cui
l'attrice si riferisce, stanno le dichiarazioni dei testi Hoffmann, Langmeier,
Sargenti, Blickenstorfer, che la seconda giurisdizione cantonale ha ritenute
determinanti per l'apprezzamento delle prove.
3.- Nel mento la convenuta sostiene che si tratta d'un contratto di
commissione; l'attrice è invece d'avviso che si è in presenza d'un contratto
di compravendita o eventualmente d'un contratto estimatorio. Ambedue le
giurisdizioni cantonali li anno ammesso la tesi della convenuta.
Contro quest'ammissione insorge in sede federale l'attrice, ravvisando una
violazione degli art. 425
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 425 - 1 Commissionario in materia di compra e vendita è colui che s'incarica di eseguire in nome proprio per conto di un altro, committente, la compera o la vendita di cose mobili o di cartevalori mediante una mercede (provvigione) a titolo di commissione. |
|
1 | Commissionario in materia di compra e vendita è colui che s'incarica di eseguire in nome proprio per conto di un altro, committente, la compera o la vendita di cose mobili o di cartevalori mediante una mercede (provvigione) a titolo di commissione. |
2 | Alla commissione si applicano le regole del mandato, in quanto non siavi derogato dalle disposizioni di questo titolo. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 401 - 1 I crediti, che il mandatario abbia acquistato verso i terzi in nome proprio per conto del mandante, passano al mandante stesso tostoché questi abbia dal canto suo adempiuto a tutte le obbligazioni derivanti dal mandato. |
|
1 | I crediti, che il mandatario abbia acquistato verso i terzi in nome proprio per conto del mandante, passano al mandante stesso tostoché questi abbia dal canto suo adempiuto a tutte le obbligazioni derivanti dal mandato. |
2 | Ciò vale anche di fronte alla massa, se il mandatario sia caduto in fallimento. |
3 | Parimente il mandante può rivendicare, nel caso di fallimento del mandatario, le cose mobili di cui questi acquistò la proprietà in nome proprio, ma per conto del mandante, riservati i diritti di ritenzione del mandatario, che competono alla massa. |
1, 2, 3 CO e 727 CC.
Si deve riconoscere che l'atto 13 aprile 1948 contiene elementi
contraddittori, alcuni dei quali militano a favore della tesi dell'attrice,
altri a sostegno di quella della convenuta.
Non occorre tuttavia pronunciarsi sulla natura giuridica dell'atto 13 aprile
1948 e neppure è necessario indagare se, anche ammessa in concreto l'esistenza
d'un contratto di commissione, spetti alla S. A. Virano un diritto di
rivendicazione o separazione sopra il denaro che la Blickenstorfer e Co. ha
incassato a seguito della vendita del succo d'uva o se questo denaro non sia
diventato, per confusione, quello del commissionario. Infatti, come risulterà
dai consideranti in appresso, l'atto 13 aprile 1948 non è revocabile.
4.- Giusta l'art. 288
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 288 - 1 Sono infine revocabili tutti gli atti che il debitore ha compiuto nei cinque anni precedenti il pignoramento o la dichiarazione di fallimento con l'intenzione, riconoscibile dall'altra parte, di recar pregiudizio ai suoi creditori o di favorirne alcuni a detrimento di altri. |
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1 | Sono infine revocabili tutti gli atti che il debitore ha compiuto nei cinque anni precedenti il pignoramento o la dichiarazione di fallimento con l'intenzione, riconoscibile dall'altra parte, di recar pregiudizio ai suoi creditori o di favorirne alcuni a detrimento di altri. |
2 | Se è chiesta la revocazione di un atto compiuto a favore di una persona vicina al debitore, incombe a tale persona provare che non poteva rendersi conto dell'intenzione di recar pregiudizio. Sono considerate persone vicine anche le società facenti parte di un gruppo.514 |
avvennero, tutti gli atti che il debitore ha compiuti con l'intenzione,
riconoscibile
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dall'altra parte, di recar pregiudizio ai suoi creditori o di favorirne alcuni
a danno di altri i.
a) L'emissione degli effetti cambiari il 10 e il 15 giugno 1948 non è
contestata come tale. A buon diritto, poiché non si pretende che la situazione
della Blickenstorfer A.-G. fosse già allora precaria e che il rilascio di
questi effetti cambiari fosse avvenuto con l'intenzione riconoscibile dalla S.
A. Virano di danneggiare gli altri creditori. La prima giurisdizione accerta
che tra maggio e giugno 1948 la Blickenstorfer A.-G. ha effettuato alla S. A.
Virano pagamenti per circa 45 000 fr. Il teste Sargenti dichiara che la
debitrice pagò dapprima regolarmente. Secondo il dott. Hoffmann, la
Blickenstorfer A.-G. si trovò in difficoltà finanziarie soltanto verso la metà
dell'anno. Anche il dott. Schärli, revisore assunto come teste, conferma che
queste difficoltà non sorsero già in primavera, ma soltanto alla fine di
giugno 1948, allorché fu eseguita la revisione.
b) Se tanto la Blickenstorfer A.-G. quanto la S. A. Virano erano quindi in
buona fede allorché furono emesse e accettate le due tratte 10 e 15 giugno
1948, la situazione si presentava come segue:
La S. A. Virano poteva riscuotere in virtù del diritto cambiario, alla
scadenza di ciascuna tratta, il suo avere (ad ogni modo, secondo le
pattuizioni interne, sino a concorrenza della somma portata dall'effetto
cambiario, previa deduzione del credito della Blickenstorfer A.-G. per la
merce e gli imballaggi ritornati). In caso di mancato pagamento la debitrice
si esponeva quindi al rischio di essere escussa in via cambiaria e di cadere
in fallimento. Ora, secondo gli accertamenti di ambedue le giurisdizioni
cantonali e secondo gli atti di causa (doc. Q e R), esisteva, se non la
sicurezza, una certa possibilità che con la vendita dell'azienda tutti i
creditori sarebbero stati soddisfatti integralmente o almeno in larga misura.
Se la debitrice, per evitare che questa possibilità fosse distrutta da una
dichiarazione di fallimento, pagò il debito cambiario
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rispettivamente l'ammontare a saldo, non è da ritenere che abbia agito con
l'intenzione o con la consapevolezza di favorire la S. A. Virano a pregiudizio
degli altri creditori (art. 288
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 288 - 1 Sono infine revocabili tutti gli atti che il debitore ha compiuto nei cinque anni precedenti il pignoramento o la dichiarazione di fallimento con l'intenzione, riconoscibile dall'altra parte, di recar pregiudizio ai suoi creditori o di favorirne alcuni a detrimento di altri. |
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1 | Sono infine revocabili tutti gli atti che il debitore ha compiuto nei cinque anni precedenti il pignoramento o la dichiarazione di fallimento con l'intenzione, riconoscibile dall'altra parte, di recar pregiudizio ai suoi creditori o di favorirne alcuni a detrimento di altri. |
2 | Se è chiesta la revocazione di un atto compiuto a favore di una persona vicina al debitore, incombe a tale persona provare che non poteva rendersi conto dell'intenzione di recar pregiudizio. Sono considerate persone vicine anche le società facenti parte di un gruppo.514 |
la Blickenstorfer A.-G. credesse di poter tutelare solo in questo modo gli
interessi degli altri creditori, appare più ovvia. A questo riguardo la
seconda giurisdizione cantonale, confermando l'argomentazione del Pretore,
accerta: e In simili circostanze si può senz'altro ammettere che la E.
Blickenstorfer e Co. A. -G. abbia provveduto ai due versamenti non
nell'intenzione di favorire l'attuale convenuta, ma nella persuasione di non
poter fare altrimenti. Anzi, nella persuasione di evitare in tal modo peggiori
conseguenze a sé e ai propri creditori.
Si tratta di un accertamento di fatto che vincola il Tribunale federale. Ma
anche prescindendo da ciò, la soluzione non sarebbe diversa.
c) Se la debitrice non aveva l'intenzione di danneggiare o di favorire gli
altri creditori, la questione di sapere se quest'intenzione fosse
riconoscibile dall'altra parte (art. 288
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 288 - 1 Sono infine revocabili tutti gli atti che il debitore ha compiuto nei cinque anni precedenti il pignoramento o la dichiarazione di fallimento con l'intenzione, riconoscibile dall'altra parte, di recar pregiudizio ai suoi creditori o di favorirne alcuni a detrimento di altri. |
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1 | Sono infine revocabili tutti gli atti che il debitore ha compiuto nei cinque anni precedenti il pignoramento o la dichiarazione di fallimento con l'intenzione, riconoscibile dall'altra parte, di recar pregiudizio ai suoi creditori o di favorirne alcuni a detrimento di altri. |
2 | Se è chiesta la revocazione di un atto compiuto a favore di una persona vicina al debitore, incombe a tale persona provare che non poteva rendersi conto dell'intenzione di recar pregiudizio. Sono considerate persone vicine anche le società facenti parte di un gruppo.514 |
questa questione dovrebbe comunque essere risolta in senso negativo. Si deve
riconoscere che la S. A. Virano, all'atto dell'accettazione dei pagamenti, non
pensava di recare pregiudizio agli altri creditori e di procurare a se stessa
un vantaggio revocabile a norma dell'art. 288
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 288 - 1 Sono infine revocabili tutti gli atti che il debitore ha compiuto nei cinque anni precedenti il pignoramento o la dichiarazione di fallimento con l'intenzione, riconoscibile dall'altra parte, di recar pregiudizio ai suoi creditori o di favorirne alcuni a detrimento di altri. |
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1 | Sono infine revocabili tutti gli atti che il debitore ha compiuto nei cinque anni precedenti il pignoramento o la dichiarazione di fallimento con l'intenzione, riconoscibile dall'altra parte, di recar pregiudizio ai suoi creditori o di favorirne alcuni a detrimento di altri. |
2 | Se è chiesta la revocazione di un atto compiuto a favore di una persona vicina al debitore, incombe a tale persona provare che non poteva rendersi conto dell'intenzione di recar pregiudizio. Sono considerate persone vicine anche le società facenti parte di un gruppo.514 |
Fino ai primi di settembre 1948, dopo l'insuccesso delle trattative di vendita
dell'azienda, i creditori contavano ancora su un concordato extragiudiziario
del 50% circa, e il dott. Hoffmann aveva lasciato intravedere, in nome della
debitrice, la possibilità di ulteriori pagamenti fino ad un massimo del 75%.
Un eventuale dividendo fallimentare fil valutato in un massimo del 20-30%.
Così stando le cose, la convenuta poteva ritenere in buona fede che era
nell'Interesse tanto della debitrice, quanto dei creditori di evitare
anzitutto il fallimento. D'altra parte è ovvio che non si poteva esigere dalla
S. A. Virano
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la sua rinuncia al diritto formale d'incassare per via cambiaria il suo
credito.
Il Tribunale federale pronuncia:
Il ricorso è respinto e la querelata sentenza 24 settembre 1952 della Camera
civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino è confermata.