BGE 78 II 120
23. Sentenza 27 marzo 1952 della II Corte civile nella causa Paggi contro
Fiscalini.
Regeste:
Art. 505
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 505 - 1 Die eigenhändige letztwillige Verfügung ist vom Erblasser von Anfang bis zu Ende mit Einschluss der Angabe von Jahr, Monat und Tag der Errichtung von Hand niederzuschreiben sowie mit seiner Unterschrift zu versehen.512 |
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1 | Die eigenhändige letztwillige Verfügung ist vom Erblasser von Anfang bis zu Ende mit Einschluss der Angabe von Jahr, Monat und Tag der Errichtung von Hand niederzuschreiben sowie mit seiner Unterschrift zu versehen.512 |
2 | Die Kantone haben dafür zu sorgen, dass solche Verfügungen offen oder verschlossen einer Amtsstelle zur Aufbewahrung übergeben werden können. |
olografo.
Art 505 Abs. 1 ZGB. Erfordernis der Ortsangabe beim eigenhändigen Testament.
Art. 505 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 505 - 1 Die eigenhändige letztwillige Verfügung ist vom Erblasser von Anfang bis zu Ende mit Einschluss der Angabe von Jahr, Monat und Tag der Errichtung von Hand niederzuschreiben sowie mit seiner Unterschrift zu versehen.512 |
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1 | Die eigenhändige letztwillige Verfügung ist vom Erblasser von Anfang bis zu Ende mit Einschluss der Angabe von Jahr, Monat und Tag der Errichtung von Hand niederzuschreiben sowie mit seiner Unterschrift zu versehen.512 |
2 | Die Kantone haben dafür zu sorgen, dass solche Verfügungen offen oder verschlossen einer Amtsstelle zur Aufbewahrung übergeben werden können. |
le lieu où il a été fait.
Seite: 121
A. - Con sentenza 27 gennaio 1952 il Tribunale d'appello del Cantone Ticino
confermò il giudizio 13 agosto 1951 con cui la Pretura di Bellinzona aveva
accolto l'azione di nullità dei testamenti olografi del defunto Severino
Fiscalizzi promossa dagli eredi legittimi contro i beneficiari da lui
indicati.
A quest'azione aveva resistito la sola convenuta Eva Paggi, levatrice, a
Bellinzona, alla quale il de cujus aveva lasciato nei «testamenti» del 23
settembre 1945 e del 13 ottobre 1945 la somma di 10000 fr. (oltre alla mobilia
dell'appartamento, al contenuto della cantina ed alle automobili) per averlo
curato quando era ammalato.
Gli altri convenuti (il Comune di Borgnone, la Sezione di Lugano del Partito
socialista ticinese, l'Ospedale di San Giovanni, a Bellinzona, il dott.
Pedrazzetti e la Musica dei ferrovieri) avevano rinunciato a stare in causa
rimettendosi alla decisione del giudice.
B. - Eva Paggi ha ricorso per riforma al Tribunale federale, domandando che
l'azione sia respinta.
Considerando in diritto:
1.- ...
2.- I tre testamenti olografi di cui è domandata la nullità furono scritti dal
de cujus in un quaderno azzurro.
a) Il più recente, del 10 novembre 1945, non è firmato e la sua nullità come
disposizione a causa di morte è evidente.
b) Il testamento del 30 ottobre 1945 è firmato e datato, ma non indica il
luogo in cui fu scritto e non può quindi neppur esso ritenersi valido secondo
la giurisprudenza costante (RU 44 II 354).
c) Il meno recente dei tre testamenti reca la data 23 settembre 1945 ed è
firmato dal testatore, ma non indica 11 luogo in cui fu scritto. Anch'esso è
quindi nullo se lo si considera a sè, indipendentemente dalla dichiarazione
che lo precede immediatamente nel quaderno azzurro e che è del seguente
tenore:
Seite: 122
«Rodi 23.9.45. Bellinzona
Colla presente proibisco a mio fratello Costantino a sua moglie di entrare in
casa mia nel caso che fossi impossibilitato di far valere le mie ragioni ed
autorizzo la signora Eva Paggi di assumere la mia cura e di prendere le
disposizioni che crede necessarie e questo fino alla mia morte.
Fiscalini Severino
vini.
23.9.45
Colle seguenti disposizioni rendo noto le mie ultime volontà
1. Voglio i funerali civili
.........
Fiscalini Severino.»
Secondo la ricorrente, il testamento del 23 settembre 1945 fu scritto a Rodi,
dove il testatore possedeva una casa e si recava in villeggiatura. La
dichiarazione precedente il testamento nel quaderno sarebbe strettamente
connessa materialmente, logicamente e per il suo contenuto con detto
testamento, al quale dovrebbe quindi estendersi senz'altro anche l'indicazione
di luogo figurante in capo alla dichiarazione.
Questa conclusione potrebbe essere presa in considerazione se risultasse che i
due atti sono solo apparentemente indipendenti, poiché in realtà formano un
tutto unico. Ma così non è: la firma apposta dal defunto in calce alla prima
dichiarazione e che la separa da quanto viene dopo dimostra che quest'atto
dev'essere considerato a sè e indipendentemente dal testamento che lo segue
solo materialmente nello stesso foglio ed è firmato e datato a parte. Si
tratta quindi di due dichiarazioni di diverso carattere giuridico: la prima è
una dichiarazione che doveva aver valore nel caso in cui il Fiscalini fosse
impossibilitato durante la sua vita ad occuparsi dei suoi beni, mentre la
seconda contiene le ultime volontà del Fiscalini, ossia è un atto mortis
causa.
Così stando ie cose, l'indicazione del luogo della stesura figurante nel primo
atto non può essere estesa al secondo che è privo di tale indicazione. Anche
questo testamento non può quindi ritenersi valido e il ricorso dev'essere
respinto.
Seite: 123
Il Tribunale federale pronuncia:
Il ricorso per riforma è respinto e la querelata sentenza 17 gennaio 1952
della Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino è confermata.