S. 134 / Nr. 18 Internationales Auslieferungsrecht (i)

BGE 78 I 134

18. Sentenza 23 gennaio nella causa Nappi.

Regeste:
Art. 10 della legge federale sull'estradizione; art. 3 del trattato di
estradizione italo -svizzero.
Nozione di reato politico in senso relativo. Affinché il carattere politico
sia predominante, occorre che il reato si trovi in isteria relazione con lo
scopo politico perseguito.
Art. 10 des eidg. Auslieferungsgesetzes; Art. 3 des
schweizerisch-italienischen Auslieferungsvertrages.
Begriff des sog. relativ-politischen Deliktes. Ein Delikt hat nur dann
überwiegend politischen Charakter, wenn es in engem Zusammenhang mit dem
verfolgten politischen Zwecke steht.
An. 10 de la loi fédérale sur l'extradition; art. 3 de la Convention entre la
Suisse et l'Italie sur l'extradition réciproque de malfaiteurs et de prévenus.
Délit politique relatif; notion. Pour que le caractère politique d'un délit
soit prédominant, il faut qu'il y ait rapport étroit entre le délit et le but
politique visé.

A. - Oscar Nappi, suddito italiano, nato il 9 dicembre 1923, fu giudicato in
contumacia dalla Corte d'assise di Napoli, quarta sezione, che con sentenza 12
febbraio 1949 lo condannava, per rapina aggravata e porto di armi comuni senza
licenza, a 6 anni e 3 mesi di reclusione, a

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61500 lire di multa e all'interdizione perpetua dei pubblici uffici.
Questo giudizio accertò in sostanza i fatti seguenti:
Oscar Nappi, come pure Francesco Primicino, Salvatore di Salvo, Aldo Cosimo e
Alberto Bassi facevano parte d'un gruppo politico neofascista denominato
«gruppo Ra. Per finanziare questo movimento, essi attaccarono a mano armata,
il 28 giugno 1948, l'agenzia del Banco di Napoli a Caivano, ove
s'impossessarono di denaro e titoli.
Su domanda delle autorità italiane, Oscar Nappi fu arrestato a Ginevra nel
marzo 1951. Interrogato dalla polizia ginevrina, egli si oppose alla sua
estradizione, invocando il delitto politico. Ulteriormente questa opposizione
venne motivata in due memorie 10 agosto e 28 agosto 1951.
In sostanza Oscar Nappi fa valere che:
a) la rapina aggravata è un reato politico (art. 10 LF Estr.)
b) il porto d'armi senza licenza non è un reato soggetto all'estradizione
(art. 3 LF Estr.);
c) la condanna è stata pronunciata, a quanto pare, da un tribunale d'eccezione
(art. 9 LF Estr.)
d) egli sarebbe stato privato del beneficio dell'indulto per l'Anno Santo, di
cui hanno fruito gli altri condannati che hanno partecipato al suddetto
delitto.
B. - Giusta l'art. 23 LF Estr., il Tribunale federale è stato chiamato a
pronunciarsi.
Nel suo preavviso il Ministero pubblico della Confederazione ha concluso nel
senso che l'estradizione sia accordata per la rapina aggravata, ma non pel
porto d'armi senza licenza: il primo non è un reato di carattere
prevalentemente politico; il secondo non è un reato che possa dar luogo
all'estradizione.
Considerando in diritto:
1.- a) L'art. 9 LF Estr. prescrive: a L'estradizione è subordinata alla
condizione che la persona consegnata

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non venga deferita ad in tribunale d'eccezione». Ne segue che se il giudizio
sul quale si fonda la domanda d'estradizione emana da un tribunale
d'eccezione, l'estradazione dev'essere respinta.
Nella memoria presentata dal suo avvocato Oscar Nappi non sostiene
espressamente di essere stato condannato da un tribunale d'eccezione, ma si
limita a sollevare la questione e a chiedere che vengano fatte indagini a
questo proposito.
Il Giudice delegato all'istruttoria ha ordinato un complemento degli atti, dal
quale è risultato che il «procedimento sommano» seguito in concreto e di cui è
cenno nella sentenza di condanna è una procedura regolare e per nulla
eccezionale: è la procedura prevista dagli art. 389 e seg. del Codice italiano
di procedura penale, applicabile in sede d'istruttoria nei casi in cui la
prova dei fatti addebitati all'imputato appare particolarmente facile.
Il punto di sapere se, al suo ritorno in Italia, Oscar Nappi potrà ottenere o
no la revoca della sentenza contumaciale e la riapertura del pubblico
dibattimento è estraneo alla questione del tribunale d'eccezione.
b) Nella memoria da lui presentata personalmente il Nappi si lagna che gli
altri condannati a dipendenza dello stesso reato che sono rimasti in Italia
hanno beneficiato dell'indulto accordato in occasione dell'Anno Santo, mentre
egli non potrà godere dello stesso beneficio. Si tratta d'un argomento che non
poggia nè sulla LF Estr. nè sul trattato italo-svizzero per la reciproca
estradizione dei delinquenti ed appare quindi irricevibile.
2.- Il porto d'armi senza licenza non è un reato previsto dal trattato
suddetto e nemmeno dalla legislazione svizzera (art. 3 LF Estr.), riservate le
disposizioni applicabili agli stranieri in caso di guerra.
Così stando le cose, l'estradizione dev'essere rifiutata per quanto attiene al
porto d'armi senza licenza.
3.- Resta da indagare se la rapina aggravata sia un reato che possa dar luogo
ad estradizione (art. 2, cifra 7,

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del trattato italo-svizzero e art. 3, cifra 19, della LF Estr.).
Oscar Nappi riconosce i fatti quali sono stati accertati dalla sentenza di
condanna. Dichiara però di aver agito non per proprio Interesse personale, ma
nell'Interesse esclusivo del gruppo politico R, al quale apparteneva.
In tale modo il Nappi invoca il carattere politico del reato.
L'art. 3 del trattato italo-svizzero prescrive: «Per crimini o delitti
politici l'estradizione non verrà mai accordata». Anche l'art. 10 della LF
Estr. dispone: «L'estradizione non sarà consentita per reati politici».
Siccome la rapina aggravata è reato di diritto comune, l'obiezione formulata
dall'opponente consiste nel sostenere che, date le circostanze particolari del
caso concreto, si è in presenza d'un reato politico in senso relativo, ossia
d'un delitto che, pur presentando gli estremi di reato comune, acquista
carattere politico per i suoi moventi, pel fine cui era inteso e per le
circostanze nelle quali venne commesso; in altri termini, si tratterebbe d'un
delitto in sè di diritto comune, ma avente prevalentemente carattere politico
(cfr. RU 54 I 21359 I 145; sentenze non pubblicate 22 gennaio 1937 su ricorso
Dawid, 9 settembre 1943 su ricorso Dickmann; 5 maggio 1949 su ricorso Hoter,
14 luglio 1949 su ricorso Meilhoc).
a) In concreto i moventi politici sono chiaramente accertati nella sentenza
della Corte d'assise di Napoli.
Si può dunque ammettere che i moventi di Oscar Nappi sono di natura politica;
in altri termini, egli ha agito nell'esclusivo Interesse del gruppo politico R
al quale apparteneva, e senz'alcun vantaggio personale.
b) Secondo il patrocinatore del Nappi il gruppo R perseguiva uno scopo
politico che era la modifica dell'ordinamento politico e sociale dell'Italia.
Anche se così fosse, si deve osservare che, secondo la giurisprudenza del
Tribunale federale (cfr. RU 54 I 213 sentenza inedita 14 luglio 1949 su
ricorso Meilhoc), il carattere politico

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è predominante solo quando il reato sia in relazione stretta con lo scopo
perseguito. E affinché una siffatta relazione possa esistere, il reato
dev'essere un mezzo realmente efficace per conseguire questo scopo o almeno
costituire parte integrante di atti propri a raggiungerlo o rappresentare un
incidente d'un movimento politico generale in cui i partiti ricorrono a
siffatti mezzi.
Anche ammesso che lo scopo del gruppo R sia d'impossessare del potere in
Italia, il nesso tra la rapina dell'agenzia dei Banco di Napoli a Caivano e il
rovesciamento dei regime della Repubblica Italiana appare troppo labile. Già
nella causa Meilhoc (sentenza inedita 14 luglio 1949) il Tribunale federale ha
dichiarato che la truffa non è un mezzo direttamente efficace per provocare il
rovesciamento del regime. Ciò deve valere anche per la rapina, tanto più che
in concreto la somma rapinata, circa due milioni e mezzo di lire, non è
certamente tale da finanziare un serio moto contro lo Stato. Inoltre nulla
induce a ritenere che nel giugno 1948 il gruppo R, di cui il Nappi faceva
parte, cercasse di attuare il suo programma e si preparasse all'azione.
D'altra parte, non è provato che la rapina della succursale del Banco di
Napoli a Caivano faccia parte integrante di atti propri a raggiungere lo scopo
perseguito dal gruppo R e, come nella causa Balenzow (RU 32 I 531) e
contrariamente ai fatti della causa Keresselidzé (RU 33 I 194) o Camporini (RU
50 I 304), la rapina della succursale del Banco di Napoli a Caivano non è
stata neppure un incidente nel corso di moti rivoluzionari di carattere
generale.
Così stando le cose, il reato di rapina aggravata commesso da Oscar Nappi
presenta un carattere di delitto di diritto comune che supera nettamente
quello di delitto politico (art. 10 cp. 2 LF Estr.).
Il Tribunale federale pronuncia:
L'opposizione all'estradizione di Oscar Nappi è respinta nella misura in cui
concerne il reato di rapina aggravata;

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è invece accolta nella misura in cui riguarda il reato di porto d'armi senza
licenza. Per quest'ultimo reato Oscar Nappi non dovrà quindi subire la pena
inflittagli nè eventualmente essere condannato ad una nuova pena.
Decision information   •   DEFRITEN
Document : 78 I 134
Date : 01. Januar 1952
Published : 23. Januar 1952
Source : Bundesgericht
Status : 78 I 134
Subject area : BGE - Verfassungsrecht
Subject : Art. 10 della legge federale sull'estradizione; art. 3 del trattato di estradizione italo...


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