S. 174 / Nr. 41 Strafgesetzbuch (f)

BGE 75 IV 174

41. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 11 novembre 1949 dans
la cause Hänsli contre Ministère public du canton de Berne.


Seite: 174
Regeste:
Détournement de biens séquestrés. Relation entre les art. 169
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 169  
  Chiunque arbitrariamente dispone in danno dei creditori di valori patrimonialipignorati o sequestrati,compresi in un inventario della procedura di esecuzione in via di pignoramento o in via di fallimento, ovvero della procedura di ritenzione,appartenenti al patrimonio ceduto mediante un concordato con abbandono dell'attivo, oppuredeteriora, distrugge, svaluta o rende inservibili tali valori patrimoniali,è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
et 289
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 289  
  Chiunque sottrae cose requisite o sequestrate dall'autorità, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
CP.
Verfügung über beschlagnahmte Sachen. Verhältnis zwischen Art. 169 und 289
StGB.
Distrazione, di beni sequestrati. Relazione tra gli art. 169 e
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 289  
  Chiunque sottrae cose requisite o sequestrate dall'autorità, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
289 CP.

Les art. 169
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 169  
  Chiunque arbitrariamente dispone in danno dei creditori di valori patrimonialipignorati o sequestrati,compresi in un inventario della procedura di esecuzione in via di pignoramento o in via di fallimento, ovvero della procedura di ritenzione,appartenenti al patrimonio ceduto mediante un concordato con abbandono dell'attivo, oppuredeteriora, distrugge, svaluta o rende inservibili tali valori patrimoniali,è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
et 289
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 289  
  Chiunque sottrae cose requisite o sequestrate dall'autorità, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
CP ont un trait commun: tous deux répriment des actes de
disposition relatifs à des objets frappés d'une mainmise officielle. Tandis
que le second, qui figure dans le titre des infractions contre l'autorité,
tend à protéger le prestige des organes de l'Etat, quels qu'ils soient, le
premier ne vise que des mesures (saisie, séquestre, inventaire) prises en
vertu de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite; en outre, rangé
dans le titre des infractions contre le patrimoine, il suppose l'intention de
porter préjudice aux créanciers. Comme on l'a dit dans la deuxième commission
d'experts, le délit de l'art. 169 est « à double face. Le délinquant, d'une
part, lèse ses créanciers et, d'autre part, bafoue l'autorité ~ (procès-verbal
II p. 411; cf. Bull. st. C.N., tirage spécial, p. 361). Le détournement
d'objets mis sous main de justice (art. 169) est donc un cas particulier de la
soustraction d'objets mis sous main de l'autorité (art. 289). Il y a concours
improprement dit. Par conséquent l'art. 169, plus sévère, s'applique chaque
fois que des objets saisis, séquestrés ou inventoriés dans une procédure
d'exécution forcée ont été détournés au détriment des créanciers. Si, en
revanche, ce dernier élément n'est pas réalisé ou que les objets aient été
séquestrés ou confisqués pour des raisons étrangères à la LP-par exemple par
le juge civil à titre de mesure provisionnelle, par le juge d'instruction, un
agent de police ou une autorité administrative (ZÜRCHER, Exposé des motifs p.
372) -l'auteur tombe sous le coup de l'art. 289
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 289 [1]  
  L'azione revocatoria si promuove al domicilio del convenuto. Se questi non ha domicilio in Svizzera, l'azione può essere promossa al luogo del pignoramento o del fallimento.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
. Le séquestre

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régi par les art. 271 ss
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 271  
  1.   Per i crediti scaduti, in quanto non siano garantiti da pegno, il creditore può chiedere il sequestro dei beni del debitore che si trovano in Svizzera: [1]
1.   quando il debitore non abbia domicilio fisso;
2.   quando il debitore, nell'intenzione di sottrarsi all'adempimento delle sue obbligazioni, trafughi i suoi beni, si renda latitante o si prepari a prendere la fuga;
3.   quando il debitore sia di passaggio o appartenga al ceto delle persone che frequentano le fiere ed i mercati e si tratti di crediti per loro natura immediatamente esigibili;
4. [2]   quando il debitore non dimori in Svizzera, se non vi è altra causa di sequestro, ma il credito abbia un legame sufficiente con la Svizzera o si fondi su un riconoscimento di debito ai sensi dell'articolo 82 capoverso 1;
5. [3]   quando al creditore sia stato rilasciato nei confronti del debitore un attestato provvisorio o definitivo di carenza di beni;
6. [4]   quando il creditore possieda nei confronti del debitore un titolo definitivo di rigetto dell'opposizione.
  2.   Nei casi contemplati ai numeri 1 e 2 il sequestro si può domandare altresì per crediti non ancora scaduti; esso produce, rimpetto al debitore, la scadenza del credito.
  3.   Nel caso contemplato al capoverso 1 numero 6, se si tratta di una decisione straniera da eseguire secondo la Convenzione del 30 ottobre 2007 [5] concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, il giudice pronuncia anche sull'esecutività della stessa. [6]
 
[1] Nuovo testo giusta l'art. 3 n. 2 del DF (Convenzione di Lugano) dell'11 dic. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5601; FF 2009 1435).
[2] Nuovo testo giusta l'art. 3 n. 2 del DF dell'11 dic. 2009 (approvazione ed esecuzione della Conv. di Lugano), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5601; FF 2009 1435).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
[4] Introdotto dall'art. 3 n. 2 del DF dell'11 dic. 2009 (approvazione ed esecuzione della Conv. di Lugano), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5601; FF 2009 1435).
[5] RS 0.275.12
[6] Nuovo testo giusta l'art. 3 n. 2 del DF dell'11 dic. 2009 (approvazione ed esecuzione della Conv. di Lugano), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5601; FF 2009 1435).
LP est certes destiné à garantir des intérêts privés.
Cela n'empêche pas le prestige de l'autorité qui l'ordonne d'être engagé.
C'est pourquoi l'application de l'art. 289
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 289  
  Chiunque sottrae cose requisite o sequestrate dall'autorità, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
CP s'impose quand les créanciers ne
subissent aucun dommage ou que l'inculpé n'a pas voulu les désavantager.
75 IV 174 01. gennaio 1949 11. novembre 1949 Tribunale federale 75 IV 174 DTF - Diritto penale e procedura penale

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Registro di legislazione
CP 169
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 169  
  Chiunque arbitrariamente dispone in danno dei creditori di valori patrimonialipignorati o sequestrati,compresi in un inventario della procedura di esecuzione in via di pignoramento o in via di fallimento, ovvero della procedura di ritenzione,appartenenti al patrimonio ceduto mediante un concordato con abbandono dell'attivo, oppuredeteriora, distrugge, svaluta o rende inservibili tali valori patrimoniali,è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
CP 169 e CP 289
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 289  
  Chiunque sottrae cose requisite o sequestrate dall'autorità, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
LEF 271
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 271  
  1.   Per i crediti scaduti, in quanto non siano garantiti da pegno, il creditore può chiedere il sequestro dei beni del debitore che si trovano in Svizzera: [1]
1.   quando il debitore non abbia domicilio fisso;
2.   quando il debitore, nell'intenzione di sottrarsi all'adempimento delle sue obbligazioni, trafughi i suoi beni, si renda latitante o si prepari a prendere la fuga;
3.   quando il debitore sia di passaggio o appartenga al ceto delle persone che frequentano le fiere ed i mercati e si tratti di crediti per loro natura immediatamente esigibili;
4. [2]   quando il debitore non dimori in Svizzera, se non vi è altra causa di sequestro, ma il credito abbia un legame sufficiente con la Svizzera o si fondi su un riconoscimento di debito ai sensi dell'articolo 82 capoverso 1;
5. [3]   quando al creditore sia stato rilasciato nei confronti del debitore un attestato provvisorio o definitivo di carenza di beni;
6. [4]   quando il creditore possieda nei confronti del debitore un titolo definitivo di rigetto dell'opposizione.
  2.   Nei casi contemplati ai numeri 1 e 2 il sequestro si può domandare altresì per crediti non ancora scaduti; esso produce, rimpetto al debitore, la scadenza del credito.
  3.   Nel caso contemplato al capoverso 1 numero 6, se si tratta di una decisione straniera da eseguire secondo la Convenzione del 30 ottobre 2007 [5] concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, il giudice pronuncia anche sull'esecutività della stessa. [6]
 
[1] Nuovo testo giusta l'art. 3 n. 2 del DF (Convenzione di Lugano) dell'11 dic. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5601; FF 2009 1435).
[2] Nuovo testo giusta l'art. 3 n. 2 del DF dell'11 dic. 2009 (approvazione ed esecuzione della Conv. di Lugano), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5601; FF 2009 1435).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
[4] Introdotto dall'art. 3 n. 2 del DF dell'11 dic. 2009 (approvazione ed esecuzione della Conv. di Lugano), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5601; FF 2009 1435).
[5] RS 0.275.12
[6] Nuovo testo giusta l'art. 3 n. 2 del DF dell'11 dic. 2009 (approvazione ed esecuzione della Conv. di Lugano), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5601; FF 2009 1435).
LEF 289
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 289 [1]  
  L'azione revocatoria si promuove al domicilio del convenuto. Se questi non ha domicilio in Svizzera, l'azione può essere promossa al luogo del pignoramento o del fallimento.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
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