S. 122 / Nr. 20 Prozessrecht (i)

BGE 72 II 122

20. Sentenza 28 marzo 1946 della II Corte civile nella causa Erhart contro
Erhart.

Regeste:
Portata dell'art. 55 , cp. 1, lett. c, frase seconda, OGF.
Tragweite von Art. 55 Abs. 1 , c, Satz 2 OG.
Portée de l'art. 55 al. 1 lettre c, 2e phrase OJ.

Ritenuto in fatto:
A. - Con ricorso 23 febbraio 1946 l'arch. José Guillermo Erhart ha chiesto che
il Tribunale federale annulli la sentenza 12 novembre 1945, con la quale la
Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha pronunciato la
separazione personale tra il ricorrente e sua moglie Maria Erhart-Koblitzova e
lo ha condannato a corrispondere una pensione alimentare mensile di 60 fr. ed
a restituire una somma di 8000 fr. a titolo di apporti. A sostegno delle sue
conclusioni il ricorrente adduce quanto segue: «In modo particolare si fa
richiamo al fatto che il diritto straniero non ammette in casi del genere la
separazione personale fra i coniugi; che in ogni caso

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abbandono doloso non esiste a stregua della logge svizzera; che a torto è
stata riconosciuta un'indennità a titolo d'alimenti; che non esiste alcun
apporto coniugale che possa essere rifuso.»
Considerando in diritto:
Giusta l'art. 55 cp. 1, lett. c, OGF, l'atto di ricorso deve contenere anche
una breve motivazione delle conclusioni che esponga in modo conciso: a) quali
sono le norme di diritto federale violate dalla decisione impugnata; b) in che
consiste questa violazione.
Anche prescindendo dal primo, il secondo di questi due requisiti non è
soddisfatto in concreto.
Il ricorrente dichiara d'impugnare la sentenza della seconda giurisdizione
cantonale, adducendo quanto segue:
a) «Il diritto straniero non ammette in casi del genere la separazione
personale tra i coniugi.» Ma il ricorrente non espone perchè il diritto
argentino non ammetta in concreto la separazione personale, contrariamente
all'avviso della seconda giurisdizione cantonale. Non si sa quindi perchè la
Camera civile del Tribunale d'appello abbia errato giudicando su questo punto.
b) «In ogni caso abbandono doloso non esiste a stregua della legge svizzera.»
A sostegno di quest'affermazione il ricorrente non indica se in concreto manca
il dolo, o l'abbandono non ha avuto la durata prevista dalla legge, o il
coniuge abbandonato non ha invitato l'altro a tornare al domicilio coniugale.
c) «A torto è stata riconosciuta un'indennità a titolo di alimenti.» Il
ricorrente non dice però perchè questa indennità non sarebbe dovuta; se il
motivo sta nel fatto che la moglie non è il coniuge innocente ai sensi della
legge o non si trova nell'indigenza.
d) «Non esiste alcun apporto coniugale che possa essere rifuso.» Il ricorrente
non dice se questa rifusione sia inammissibile, perchè la moglie non ha fatto
apporti,

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oppure perchè le sono già stati restituiti o per quale altro motivo.
Se ne deve concludere che mancano in concreto le indicazioni necessarie per
sapere in che consista la violazione delle norme di diritto federale. Questa
conclusione, che appare giustificata anche perchè l'atto di ricorso è stato
steso da un avvocato, porta seco, a norma della giurisprudenza del Tribunale
federale (RU 71 II 34 e 35), l'irricevibilità del ricorso.
Il Tribunale federale pronuncia:
Il ricorso è irricevibile.
Vgl. auch Nr. 16, 19. - Voir aussi nos 16, 19.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 72 II 122
Data : 01. gennaio 1946
Pubblicato : 28. marzo 1946
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 72 II 122
Ramo giuridico : DTF - Diritto civile
Oggetto : Portata dell'art. 55, cp. 1, lett. c, frase seconda, OGF.Tragweite von Art. 55 Abs. 1, c, Satz 2...


Registro di legislazione
OG: 55
OGF: 55
Registro DTF
71-II-34 • 72-II-122
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
annullabilità • argentina • atto di ricorso • coniuge • coniuge innocente • decisione • diritto federale • diritto straniero • obbligo di mantenimento • pensione alimentare d'indigenza • questio • ricorrente • tribunale federale