S. 180 / Nr. 45 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (d)

BGE 71 III 180

45. Auszug aus dem Entscheid vom 19. November 1946 i.S. Malermeisterverband
Luzern.

Regeste:
Verwertung von Sachen, für welche ein von der Preiskontrollstelle bestimmter
Höchstpreis besteht (Art. 125, 156, 256; 130 Ziff. 2 SchKG).
Vente de biens pour lesquels il existe un prix maximum fixé par le Service du
contrôle des prix.

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Vendita di beni, per i quali esiste un prezzo massimo fissato dal Servizio del
controllo dei prezzi (art. 125, 156, 256; 130 cifra 2 LEF).

Für die Verwertung von Sachen, für die ein Höchstpreis besteht und deren
Versteigerung daher nur unter Bekanntgabe dieses Preises oder, falls dieser
bei der Versteigerung noch nicht bekannt ist, unter der Bedingung der
nachträglichen Genehmigung des Höchstangebotes stattfinden könnte, hat die
Abhaltung einer Steigerung in der Regel gar keinen Sinn, ausser für den
Ausnahmefall, dass das erzielte Höchstangebot den ­ vor oder nach der
Steigerung ­ festgesetzten Höchstpreis nicht erreiche. Für solche Waren finden
sich meistens ohne weiteres genügend Abnehmer zum Höchstpreis. Das
Betreibungsamt darf daher ohne weiteres diesen als Marktpreis im Sinne von
Art. 130 Ziff. 2
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 130 - In luogo dell'incanto si può procedere alla vendita a trattative private:266
1  quando tutti gli interessati vi acconsentono esplicitamente;
2  quando si tratti di carte-valori o d'altri oggetti che hanno un prezzo di borsa o di mercato ed il prezzo offerto raggiunga il corso della giornata;
3  quando si tratta di oggetti di metallo prezioso per i quali le offerte fatte all'incanto non hanno raggiunto il valore del metallo e se ne offre questo prezzo;
4  nel caso dell'articolo 124 capoverso 2.
SchKG betrachten und die Ware, ohne dass es einer weitern
Voraussetzung, etwa der Zustimmung der Beteiligten, bedürfte, freihändig zu
diesem Preise veräussern. Dies gilt für die Verwertung sowohl im Pfändungs-
und Pfandverwertungs- als auch ­ trotz Art. 256
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 256 - 1 I beni appartenenti alla massa sono realizzati per cura dell'amministrazione ai pubblici incanti o, se i creditori lo deliberano, a trattative private.
1    I beni appartenenti alla massa sono realizzati per cura dell'amministrazione ai pubblici incanti o, se i creditori lo deliberano, a trattative private.
2    I beni costituiti in pegno non possono essere realizzati in modo diverso dai pubblici incanti se non col consenso dei creditori pignoratizi.
3    I beni di cospicuo valore e i fondi possono essere realizzati a trattative private soltanto se è stata data la possibilità ai creditori di formulare offerte superiori.458
4    Le pretese fondate sugli articoli 286 a 288 non possono essere realizzate ai pubblici incanti né altrimenti alienate.459
SchKG ­ im Konkursverfahren.
Letztere Bestimmung, welche unter Vorbehalt abweichender Gläubigerbeschlüsse
die Steigerung als einzige Verwertungsart vorsieht, setzt voraus, dass eine
Steigerung, d.h. ein Wettbewerb von Interessenten durch Höherbieten, möglich
sei. Trifft dies nicht zu, so hat eine Steigerungsverhandlung keinen Sinn.
Welchem oder welchen von mehreren Interessenten dann das Amt die Sachen
freihändig zum Höchstpreis zuhalten will, ist eine Frage der Angemessenheit,
deren Beurteilung ihm bezw. den kantonalen Aufsichtsbehörden zusteht.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 71 III 180
Data : 01. gennaio 1945
Pubblicato : 19. novembre 1945
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 71 III 180
Ramo giuridico : DTF - Diritto delle esecuzioni e del fallimento
Oggetto : Verwertung von Sachen, für welche ein von der Preiskontrollstelle bestimmter Höchstpreis besteht...


Registro di legislazione
LEF: 130 
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 130 - In luogo dell'incanto si può procedere alla vendita a trattative private:266
1  quando tutti gli interessati vi acconsentono esplicitamente;
2  quando si tratti di carte-valori o d'altri oggetti che hanno un prezzo di borsa o di mercato ed il prezzo offerto raggiunga il corso della giornata;
3  quando si tratta di oggetti di metallo prezioso per i quali le offerte fatte all'incanto non hanno raggiunto il valore del metallo e se ne offre questo prezzo;
4  nel caso dell'articolo 124 capoverso 2.
256
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 256 - 1 I beni appartenenti alla massa sono realizzati per cura dell'amministrazione ai pubblici incanti o, se i creditori lo deliberano, a trattative private.
1    I beni appartenenti alla massa sono realizzati per cura dell'amministrazione ai pubblici incanti o, se i creditori lo deliberano, a trattative private.
2    I beni costituiti in pegno non possono essere realizzati in modo diverso dai pubblici incanti se non col consenso dei creditori pignoratizi.
3    I beni di cospicuo valore e i fondi possono essere realizzati a trattative private soltanto se è stata data la possibilità ai creditori di formulare offerte superiori.458
4    Le pretese fondate sugli articoli 286 a 288 non possono essere realizzate ai pubblici incanti né altrimenti alienate.459
Registro DTF
71-III-180
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
ape • autorizzazione o approvazione • condizione • diritto delle esecuzioni e del fallimento • eccezione • incanto • massimo • prezzo di mercato • procedura di fallimento • quesito • ufficio d'esecuzione • volontà