S. 233 / Nr. 53 Verfahren (f)

BGE 69 IV 233

53. Arrêt de la Chambre d'accusation du 22 décembre 1943 en la cause Procureur
général du canton de Vaud contre canton du Valais.

Regeste:
1. Notion de l'entr'aide judiciaire (art. 352
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 352 - 1 Lo scambio di informazioni di polizia criminale è retto dai principi della legge federale del 20 marzo 1981521 sull'assistenza internazionale in materia penale nonché dagli statuti e regolamenti d'INTERPOL dichiarati applicabili dal Consiglio federale.
1    Lo scambio di informazioni di polizia criminale è retto dai principi della legge federale del 20 marzo 1981521 sull'assistenza internazionale in materia penale nonché dagli statuti e regolamenti d'INTERPOL dichiarati applicabili dal Consiglio federale.
2    Lo scambio d'informazioni destinate alla ricerca di persone scomparse e all'identificazione di sconosciuti e per scopi amministrativi è retto dalla LPD522.523
3    L'Ufficio federale di polizia può trasmettere informazioni direttamente agli uffici centrali nazionali di altri Stati, se lo Stato destinatario soggiace alle prescrizioni d'INTERPOL in materia di protezione dei dati.
et ss CP).
2. L'art. 354 al. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 354 - 1 Il Dipartimento federale competente registra e memorizza i dati segnaletici di natura biometrica rilevati e trasmessigli da autorità cantonali, federali o estere nell'ambito di perseguimenti penali o nello svolgimento di altri compiti legali. Tali dati possono essere confrontati fra loro allo scopo di identificare una persona ricercata o sconosciuta.
1    Il Dipartimento federale competente registra e memorizza i dati segnaletici di natura biometrica rilevati e trasmessigli da autorità cantonali, federali o estere nell'ambito di perseguimenti penali o nello svolgimento di altri compiti legali. Tali dati possono essere confrontati fra loro allo scopo di identificare una persona ricercata o sconosciuta.
2    Possono confrontare e trattare i dati di cui al capoverso 1:
a  l'Ufficio federale di polizia;
b  la Segreteria di Stato della migrazione (SEM);
c  l'Ufficio federale di giustizia;
d  l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini526;
e  le rappresentanze svizzere all'estero competenti per il rilascio di visti;
f  il Servizio delle attività informative della Confederazione;
g  le autorità cantonali di polizia;
h  le autorità cantonali competenti in materia di migrazione.527
3    I dati personali inerenti ai dati di cui al capoverso 1 sono trattati in sistemi d'informazione separati, disciplinati dalla legge federale del 13 giugno 2008528 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, dalla legge del 26 giugno 1998529 sull'asilo, dalla legge federale del 16 dicembre 2005530 sugli stranieri e la loro integrazione e dalla legge del 18 marzo 2005531 sulle dogane.
4    I dati possono essere utilizzati:
a  sino alla scadenza dei termini di cancellazione dei profili del DNA di cui agli articoli 16-19 della legge del 20 giugno 2003532 sui profili del DNA; o
b  in caso di condanna per contravvenzione, per cinque anni a decorrere dalla data della sentenza, sempre che quest'ultima sia passata in giudicato.534
5    Il Consiglio federale disciplina le modalità, segnatamente la durata di conservazione dei dati registrati al di fuori di procedimenti penali, la procedura di cancellazione e la collaborazione con i Cantoni. Disciplina la trasmissione dei dati segnaletici da parte delle autorità federali competenti e dei Cantoni.535
6    Ai fini delle segnalazioni nel sistema d'informazione Schengen (SIS) la SEM o l'Ufficio federale di polizia (fedpol) può trasferire i dati nella parte nazionale del Sistema d'informazione di Schengen (N-SIS) e nel SIS mediante procedura automatizzata.536
CP a abrogé l'al. 2 de l'art. 252
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 354 - 1 Il Dipartimento federale competente registra e memorizza i dati segnaletici di natura biometrica rilevati e trasmessigli da autorità cantonali, federali o estere nell'ambito di perseguimenti penali o nello svolgimento di altri compiti legali. Tali dati possono essere confrontati fra loro allo scopo di identificare una persona ricercata o sconosciuta.
1    Il Dipartimento federale competente registra e memorizza i dati segnaletici di natura biometrica rilevati e trasmessigli da autorità cantonali, federali o estere nell'ambito di perseguimenti penali o nello svolgimento di altri compiti legali. Tali dati possono essere confrontati fra loro allo scopo di identificare una persona ricercata o sconosciuta.
2    Possono confrontare e trattare i dati di cui al capoverso 1:
a  l'Ufficio federale di polizia;
b  la Segreteria di Stato della migrazione (SEM);
c  l'Ufficio federale di giustizia;
d  l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini526;
e  le rappresentanze svizzere all'estero competenti per il rilascio di visti;
f  il Servizio delle attività informative della Confederazione;
g  le autorità cantonali di polizia;
h  le autorità cantonali competenti in materia di migrazione.527
3    I dati personali inerenti ai dati di cui al capoverso 1 sono trattati in sistemi d'informazione separati, disciplinati dalla legge federale del 13 giugno 2008528 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, dalla legge del 26 giugno 1998529 sull'asilo, dalla legge federale del 16 dicembre 2005530 sugli stranieri e la loro integrazione e dalla legge del 18 marzo 2005531 sulle dogane.
4    I dati possono essere utilizzati:
a  sino alla scadenza dei termini di cancellazione dei profili del DNA di cui agli articoli 16-19 della legge del 20 giugno 2003532 sui profili del DNA; o
b  in caso di condanna per contravvenzione, per cinque anni a decorrere dalla data della sentenza, sempre che quest'ultima sia passata in giudicato.534
5    Il Consiglio federale disciplina le modalità, segnatamente la durata di conservazione dei dati registrati al di fuori di procedimenti penali, la procedura di cancellazione e la collaborazione con i Cantoni. Disciplina la trasmissione dei dati segnaletici da parte delle autorità federali competenti e dei Cantoni.535
6    Ai fini delle segnalazioni nel sistema d'informazione Schengen (SIS) la SEM o l'Ufficio federale di polizia (fedpol) può trasferire i dati nella parte nazionale del Sistema d'informazione di Schengen (N-SIS) e nel SIS mediante procedura automatizzata.536
PPF, en sorte qu'il n'y
a d'exception à la gratuité de l'entr'aide que pour le coût des rapports
scientifiques ou techniques.
1. Begriff der Rechtshülfe (Art. 352 ff. StGB).
2. Art. 354 Abs. 1 StGB hat Art. 252 Abs. 2 BStrP aufgehoben so dass eine
Ausnahme von der Unentgeltlichkeit der Rechtshülfe nur für die Auslagen für
wissenschaftliche oder technische Gutachten besteht.
1. Nozione di assistenza tra le autorità (art. 352 e
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 354 - 1 Il Dipartimento federale competente registra e memorizza i dati segnaletici di natura biometrica rilevati e trasmessigli da autorità cantonali, federali o estere nell'ambito di perseguimenti penali o nello svolgimento di altri compiti legali. Tali dati possono essere confrontati fra loro allo scopo di identificare una persona ricercata o sconosciuta.
1    Il Dipartimento federale competente registra e memorizza i dati segnaletici di natura biometrica rilevati e trasmessigli da autorità cantonali, federali o estere nell'ambito di perseguimenti penali o nello svolgimento di altri compiti legali. Tali dati possono essere confrontati fra loro allo scopo di identificare una persona ricercata o sconosciuta.
2    Possono confrontare e trattare i dati di cui al capoverso 1:
a  l'Ufficio federale di polizia;
b  la Segreteria di Stato della migrazione (SEM);
c  l'Ufficio federale di giustizia;
d  l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini526;
e  le rappresentanze svizzere all'estero competenti per il rilascio di visti;
f  il Servizio delle attività informative della Confederazione;
g  le autorità cantonali di polizia;
h  le autorità cantonali competenti in materia di migrazione.527
3    I dati personali inerenti ai dati di cui al capoverso 1 sono trattati in sistemi d'informazione separati, disciplinati dalla legge federale del 13 giugno 2008528 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, dalla legge del 26 giugno 1998529 sull'asilo, dalla legge federale del 16 dicembre 2005530 sugli stranieri e la loro integrazione e dalla legge del 18 marzo 2005531 sulle dogane.
4    I dati possono essere utilizzati:
a  sino alla scadenza dei termini di cancellazione dei profili del DNA di cui agli articoli 16-19 della legge del 20 giugno 2003532 sui profili del DNA; o
b  in caso di condanna per contravvenzione, per cinque anni a decorrere dalla data della sentenza, sempre che quest'ultima sia passata in giudicato.534
5    Il Consiglio federale disciplina le modalità, segnatamente la durata di conservazione dei dati registrati al di fuori di procedimenti penali, la procedura di cancellazione e la collaborazione con i Cantoni. Disciplina la trasmissione dei dati segnaletici da parte delle autorità federali competenti e dei Cantoni.535
6    Ai fini delle segnalazioni nel sistema d'informazione Schengen (SIS) la SEM o l'Ufficio federale di polizia (fedpol) può trasferire i dati nella parte nazionale del Sistema d'informazione di Schengen (N-SIS) e nel SIS mediante procedura automatizzata.536
seg CP).
2. L'art. 354
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 354 - 1 Il Dipartimento federale competente registra e memorizza i dati segnaletici di natura biometrica rilevati e trasmessigli da autorità cantonali, federali o estere nell'ambito di perseguimenti penali o nello svolgimento di altri compiti legali. Tali dati possono essere confrontati fra loro allo scopo di identificare una persona ricercata o sconosciuta.
1    Il Dipartimento federale competente registra e memorizza i dati segnaletici di natura biometrica rilevati e trasmessigli da autorità cantonali, federali o estere nell'ambito di perseguimenti penali o nello svolgimento di altri compiti legali. Tali dati possono essere confrontati fra loro allo scopo di identificare una persona ricercata o sconosciuta.
2    Possono confrontare e trattare i dati di cui al capoverso 1:
a  l'Ufficio federale di polizia;
b  la Segreteria di Stato della migrazione (SEM);
c  l'Ufficio federale di giustizia;
d  l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini526;
e  le rappresentanze svizzere all'estero competenti per il rilascio di visti;
f  il Servizio delle attività informative della Confederazione;
g  le autorità cantonali di polizia;
h  le autorità cantonali competenti in materia di migrazione.527
3    I dati personali inerenti ai dati di cui al capoverso 1 sono trattati in sistemi d'informazione separati, disciplinati dalla legge federale del 13 giugno 2008528 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, dalla legge del 26 giugno 1998529 sull'asilo, dalla legge federale del 16 dicembre 2005530 sugli stranieri e la loro integrazione e dalla legge del 18 marzo 2005531 sulle dogane.
4    I dati possono essere utilizzati:
a  sino alla scadenza dei termini di cancellazione dei profili del DNA di cui agli articoli 16-19 della legge del 20 giugno 2003532 sui profili del DNA; o
b  in caso di condanna per contravvenzione, per cinque anni a decorrere dalla data della sentenza, sempre che quest'ultima sia passata in giudicato.534
5    Il Consiglio federale disciplina le modalità, segnatamente la durata di conservazione dei dati registrati al di fuori di procedimenti penali, la procedura di cancellazione e la collaborazione con i Cantoni. Disciplina la trasmissione dei dati segnaletici da parte delle autorità federali competenti e dei Cantoni.535
6    Ai fini delle segnalazioni nel sistema d'informazione Schengen (SIS) la SEM o l'Ufficio federale di polizia (fedpol) può trasferire i dati nella parte nazionale del Sistema d'informazione di Schengen (N-SIS) e nel SIS mediante procedura automatizzata.536
cp. 1 CP ha abrogato il cp. 2 dell'art. 252
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 354 - 1 Il Dipartimento federale competente registra e memorizza i dati segnaletici di natura biometrica rilevati e trasmessigli da autorità cantonali, federali o estere nell'ambito di perseguimenti penali o nello svolgimento di altri compiti legali. Tali dati possono essere confrontati fra loro allo scopo di identificare una persona ricercata o sconosciuta.
1    Il Dipartimento federale competente registra e memorizza i dati segnaletici di natura biometrica rilevati e trasmessigli da autorità cantonali, federali o estere nell'ambito di perseguimenti penali o nello svolgimento di altri compiti legali. Tali dati possono essere confrontati fra loro allo scopo di identificare una persona ricercata o sconosciuta.
2    Possono confrontare e trattare i dati di cui al capoverso 1:
a  l'Ufficio federale di polizia;
b  la Segreteria di Stato della migrazione (SEM);
c  l'Ufficio federale di giustizia;
d  l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini526;
e  le rappresentanze svizzere all'estero competenti per il rilascio di visti;
f  il Servizio delle attività informative della Confederazione;
g  le autorità cantonali di polizia;
h  le autorità cantonali competenti in materia di migrazione.527
3    I dati personali inerenti ai dati di cui al capoverso 1 sono trattati in sistemi d'informazione separati, disciplinati dalla legge federale del 13 giugno 2008528 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, dalla legge del 26 giugno 1998529 sull'asilo, dalla legge federale del 16 dicembre 2005530 sugli stranieri e la loro integrazione e dalla legge del 18 marzo 2005531 sulle dogane.
4    I dati possono essere utilizzati:
a  sino alla scadenza dei termini di cancellazione dei profili del DNA di cui agli articoli 16-19 della legge del 20 giugno 2003532 sui profili del DNA; o
b  in caso di condanna per contravvenzione, per cinque anni a decorrere dalla data della sentenza, sempre che quest'ultima sia passata in giudicato.534
5    Il Consiglio federale disciplina le modalità, segnatamente la durata di conservazione dei dati registrati al di fuori di procedimenti penali, la procedura di cancellazione e la collaborazione con i Cantoni. Disciplina la trasmissione dei dati segnaletici da parte delle autorità federali competenti e dei Cantoni.535
6    Ai fini delle segnalazioni nel sistema d'informazione Schengen (SIS) la SEM o l'Ufficio federale di polizia (fedpol) può trasferire i dati nella parte nazionale del Sistema d'informazione di Schengen (N-SIS) e nel SIS mediante procedura automatizzata.536
PPF, cosicchè è
fatta eccezione alla gratuità dell'assistenza soltanto per ciò che concerne le
spese a dipendenza di perizie scientifiche o tecniche.

Sur réquisition du Juge informateur du district de Vevey, la police vaudoise a
arrêté le 12 août 1943 le jeune Arthur Borer, né le 16 mars 1929, domicilié
chez son père à Brigue,

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inculpé d'avoir volé des porte-monnaie au préjudice de plusieurs baigneurs, à
Vevey.
Vu l'âge du prévenu, l'affaire fut déférée à la Chambre pénale des mineurs.
Celle-ci, appliquant l'art. 372
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 372 - 1 I Cantoni eseguiscono le sentenze pronunciate dai loro tribunali penali in applicazione del presente Codice. Essi sono obbligati ad eseguire, mediante rifusione delle spese, le sentenze delle autorità penali della Confederazione.
1    I Cantoni eseguiscono le sentenze pronunciate dai loro tribunali penali in applicazione del presente Codice. Essi sono obbligati ad eseguire, mediante rifusione delle spese, le sentenze delle autorità penali della Confederazione.
2    Sono parificate alle sentenze le decisioni in materia penale delle autorità di polizia o di altre autorità competenti ed i decreti delle autorità di accusa.
3    I Cantoni garantiscono un'esecuzione uniforme delle sanzioni penali.560
CP, s'est dessaisie en faveur des autorités
valaisannes, compétentes à raison du domicile.
Le 25 août 1943, le Parquet vaudois réclama au canton du Valais le paiement de
17 fr. 10, représentant les frais de détention préventive de Borer; il se
fondait sur l'art. 252
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 354 - 1 Il Dipartimento federale competente registra e memorizza i dati segnaletici di natura biometrica rilevati e trasmessigli da autorità cantonali, federali o estere nell'ambito di perseguimenti penali o nello svolgimento di altri compiti legali. Tali dati possono essere confrontati fra loro allo scopo di identificare una persona ricercata o sconosciuta.
1    Il Dipartimento federale competente registra e memorizza i dati segnaletici di natura biometrica rilevati e trasmessigli da autorità cantonali, federali o estere nell'ambito di perseguimenti penali o nello svolgimento di altri compiti legali. Tali dati possono essere confrontati fra loro allo scopo di identificare una persona ricercata o sconosciuta.
2    Possono confrontare e trattare i dati di cui al capoverso 1:
a  l'Ufficio federale di polizia;
b  la Segreteria di Stato della migrazione (SEM);
c  l'Ufficio federale di giustizia;
d  l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini526;
e  le rappresentanze svizzere all'estero competenti per il rilascio di visti;
f  il Servizio delle attività informative della Confederazione;
g  le autorità cantonali di polizia;
h  le autorità cantonali competenti in materia di migrazione.527
3    I dati personali inerenti ai dati di cui al capoverso 1 sono trattati in sistemi d'informazione separati, disciplinati dalla legge federale del 13 giugno 2008528 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, dalla legge del 26 giugno 1998529 sull'asilo, dalla legge federale del 16 dicembre 2005530 sugli stranieri e la loro integrazione e dalla legge del 18 marzo 2005531 sulle dogane.
4    I dati possono essere utilizzati:
a  sino alla scadenza dei termini di cancellazione dei profili del DNA di cui agli articoli 16-19 della legge del 20 giugno 2003532 sui profili del DNA; o
b  in caso di condanna per contravvenzione, per cinque anni a decorrere dalla data della sentenza, sempre che quest'ultima sia passata in giudicato.534
5    Il Consiglio federale disciplina le modalità, segnatamente la durata di conservazione dei dati registrati al di fuori di procedimenti penali, la procedura di cancellazione e la collaborazione con i Cantoni. Disciplina la trasmissione dei dati segnaletici da parte delle autorità federali competenti e dei Cantoni.535
6    Ai fini delle segnalazioni nel sistema d'informazione Schengen (SIS) la SEM o l'Ufficio federale di polizia (fedpol) può trasferire i dati nella parte nazionale del Sistema d'informazione di Schengen (N-SIS) e nel SIS mediante procedura automatizzata.536
PPF.
Le canton du Valais refusa, en invoquant l'art. 354
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 354 - 1 Il Dipartimento federale competente registra e memorizza i dati segnaletici di natura biometrica rilevati e trasmessigli da autorità cantonali, federali o estere nell'ambito di perseguimenti penali o nello svolgimento di altri compiti legali. Tali dati possono essere confrontati fra loro allo scopo di identificare una persona ricercata o sconosciuta.
1    Il Dipartimento federale competente registra e memorizza i dati segnaletici di natura biometrica rilevati e trasmessigli da autorità cantonali, federali o estere nell'ambito di perseguimenti penali o nello svolgimento di altri compiti legali. Tali dati possono essere confrontati fra loro allo scopo di identificare una persona ricercata o sconosciuta.
2    Possono confrontare e trattare i dati di cui al capoverso 1:
a  l'Ufficio federale di polizia;
b  la Segreteria di Stato della migrazione (SEM);
c  l'Ufficio federale di giustizia;
d  l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini526;
e  le rappresentanze svizzere all'estero competenti per il rilascio di visti;
f  il Servizio delle attività informative della Confederazione;
g  le autorità cantonali di polizia;
h  le autorità cantonali competenti in materia di migrazione.527
3    I dati personali inerenti ai dati di cui al capoverso 1 sono trattati in sistemi d'informazione separati, disciplinati dalla legge federale del 13 giugno 2008528 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, dalla legge del 26 giugno 1998529 sull'asilo, dalla legge federale del 16 dicembre 2005530 sugli stranieri e la loro integrazione e dalla legge del 18 marzo 2005531 sulle dogane.
4    I dati possono essere utilizzati:
a  sino alla scadenza dei termini di cancellazione dei profili del DNA di cui agli articoli 16-19 della legge del 20 giugno 2003532 sui profili del DNA; o
b  in caso di condanna per contravvenzione, per cinque anni a decorrere dalla data della sentenza, sempre che quest'ultima sia passata in giudicato.534
5    Il Consiglio federale disciplina le modalità, segnatamente la durata di conservazione dei dati registrati al di fuori di procedimenti penali, la procedura di cancellazione e la collaborazione con i Cantoni. Disciplina la trasmissione dei dati segnaletici da parte delle autorità federali competenti e dei Cantoni.535
6    Ai fini delle segnalazioni nel sistema d'informazione Schengen (SIS) la SEM o l'Ufficio federale di polizia (fedpol) può trasferire i dati nella parte nazionale del Sistema d'informazione di Schengen (N-SIS) e nel SIS mediante procedura automatizzata.536
CP.
Par requête du 13 décembre 1943, le Procureur général du canton de Vaud
demanda à la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral de dire que les
autorités valaisannes sont tenues de rembourser les frais réclamés.
Considérant en droit:
1.- La Chambre d'accusation du Tribunal fédéral est compétente pour statuer
sur les différends qui surgissent entre cantons au sujet de l'entr'aide
judiciaire en matière pénale (art. 252 al. 3
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 354 - 1 Il Dipartimento federale competente registra e memorizza i dati segnaletici di natura biometrica rilevati e trasmessigli da autorità cantonali, federali o estere nell'ambito di perseguimenti penali o nello svolgimento di altri compiti legali. Tali dati possono essere confrontati fra loro allo scopo di identificare una persona ricercata o sconosciuta.
1    Il Dipartimento federale competente registra e memorizza i dati segnaletici di natura biometrica rilevati e trasmessigli da autorità cantonali, federali o estere nell'ambito di perseguimenti penali o nello svolgimento di altri compiti legali. Tali dati possono essere confrontati fra loro allo scopo di identificare una persona ricercata o sconosciuta.
2    Possono confrontare e trattare i dati di cui al capoverso 1:
a  l'Ufficio federale di polizia;
b  la Segreteria di Stato della migrazione (SEM);
c  l'Ufficio federale di giustizia;
d  l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini526;
e  le rappresentanze svizzere all'estero competenti per il rilascio di visti;
f  il Servizio delle attività informative della Confederazione;
g  le autorità cantonali di polizia;
h  le autorità cantonali competenti in materia di migrazione.527
3    I dati personali inerenti ai dati di cui al capoverso 1 sono trattati in sistemi d'informazione separati, disciplinati dalla legge federale del 13 giugno 2008528 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, dalla legge del 26 giugno 1998529 sull'asilo, dalla legge federale del 16 dicembre 2005530 sugli stranieri e la loro integrazione e dalla legge del 18 marzo 2005531 sulle dogane.
4    I dati possono essere utilizzati:
a  sino alla scadenza dei termini di cancellazione dei profili del DNA di cui agli articoli 16-19 della legge del 20 giugno 2003532 sui profili del DNA; o
b  in caso di condanna per contravvenzione, per cinque anni a decorrere dalla data della sentenza, sempre che quest'ultima sia passata in giudicato.534
5    Il Consiglio federale disciplina le modalità, segnatamente la durata di conservazione dei dati registrati al di fuori di procedimenti penali, la procedura di cancellazione e la collaborazione con i Cantoni. Disciplina la trasmissione dei dati segnaletici da parte delle autorità federali competenti e dei Cantoni.535
6    Ai fini delle segnalazioni nel sistema d'informazione Schengen (SIS) la SEM o l'Ufficio federale di polizia (fedpol) può trasferire i dati nella parte nazionale del Sistema d'informazione di Schengen (N-SIS) e nel SIS mediante procedura automatizzata.536
PPF, art. 357
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 354 - 1 Il Dipartimento federale competente registra e memorizza i dati segnaletici di natura biometrica rilevati e trasmessigli da autorità cantonali, federali o estere nell'ambito di perseguimenti penali o nello svolgimento di altri compiti legali. Tali dati possono essere confrontati fra loro allo scopo di identificare una persona ricercata o sconosciuta.
1    Il Dipartimento federale competente registra e memorizza i dati segnaletici di natura biometrica rilevati e trasmessigli da autorità cantonali, federali o estere nell'ambito di perseguimenti penali o nello svolgimento di altri compiti legali. Tali dati possono essere confrontati fra loro allo scopo di identificare una persona ricercata o sconosciuta.
2    Possono confrontare e trattare i dati di cui al capoverso 1:
a  l'Ufficio federale di polizia;
b  la Segreteria di Stato della migrazione (SEM);
c  l'Ufficio federale di giustizia;
d  l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini526;
e  le rappresentanze svizzere all'estero competenti per il rilascio di visti;
f  il Servizio delle attività informative della Confederazione;
g  le autorità cantonali di polizia;
h  le autorità cantonali competenti in materia di migrazione.527
3    I dati personali inerenti ai dati di cui al capoverso 1 sono trattati in sistemi d'informazione separati, disciplinati dalla legge federale del 13 giugno 2008528 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, dalla legge del 26 giugno 1998529 sull'asilo, dalla legge federale del 16 dicembre 2005530 sugli stranieri e la loro integrazione e dalla legge del 18 marzo 2005531 sulle dogane.
4    I dati possono essere utilizzati:
a  sino alla scadenza dei termini di cancellazione dei profili del DNA di cui agli articoli 16-19 della legge del 20 giugno 2003532 sui profili del DNA; o
b  in caso di condanna per contravvenzione, per cinque anni a decorrere dalla data della sentenza, sempre che quest'ultima sia passata in giudicato.534
5    Il Consiglio federale disciplina le modalità, segnatamente la durata di conservazione dei dati registrati al di fuori di procedimenti penali, la procedura di cancellazione e la collaborazione con i Cantoni. Disciplina la trasmissione dei dati segnaletici da parte delle autorità federali competenti e dei Cantoni.535
6    Ai fini delle segnalazioni nel sistema d'informazione Schengen (SIS) la SEM o l'Ufficio federale di polizia (fedpol) può trasferire i dati nella parte nazionale del Sistema d'informazione di Schengen (N-SIS) e nel SIS mediante procedura automatizzata.536
CP). Il est
toutefois douteux qu'il s'agisse en l'espèce d'un conflit de cette nature. La
notion d'entraide vise de soi des opérations de poursuite, d'instruction,
d'exécution, etc. entreprises par les autorités d'un canton, soit à la requête
d'un autre canton, soit même en l'absence de toute requête, mais dans
l'intérêt et pour le compte de cet autre canton. Il ne semble donc pas qu'on
soit dans un cas d'entr'aide lorsqu'un canton poursuit et arrête un délinquant
pour une infraction commise sur son propre territoire, cela même si, par la
suite et en vertu de prescriptions sur le for, la poursuite et le jugement
passent à un autre canton. La demande du Procureur général vaudois serait en
conséquence irrecevable, puisque Borer a été arrêté à la suite d'infractions
commises dans le canton de Vaud. La question peut cependant demeurer indécise,
car la demande doit en tout cas être rejetée au fond.

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2.- Tandis que l'art. 252 al. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 354 - 1 Il Dipartimento federale competente registra e memorizza i dati segnaletici di natura biometrica rilevati e trasmessigli da autorità cantonali, federali o estere nell'ambito di perseguimenti penali o nello svolgimento di altri compiti legali. Tali dati possono essere confrontati fra loro allo scopo di identificare una persona ricercata o sconosciuta.
1    Il Dipartimento federale competente registra e memorizza i dati segnaletici di natura biometrica rilevati e trasmessigli da autorità cantonali, federali o estere nell'ambito di perseguimenti penali o nello svolgimento di altri compiti legali. Tali dati possono essere confrontati fra loro allo scopo di identificare una persona ricercata o sconosciuta.
2    Possono confrontare e trattare i dati di cui al capoverso 1:
a  l'Ufficio federale di polizia;
b  la Segreteria di Stato della migrazione (SEM);
c  l'Ufficio federale di giustizia;
d  l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini526;
e  le rappresentanze svizzere all'estero competenti per il rilascio di visti;
f  il Servizio delle attività informative della Confederazione;
g  le autorità cantonali di polizia;
h  le autorità cantonali competenti in materia di migrazione.527
3    I dati personali inerenti ai dati di cui al capoverso 1 sono trattati in sistemi d'informazione separati, disciplinati dalla legge federale del 13 giugno 2008528 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, dalla legge del 26 giugno 1998529 sull'asilo, dalla legge federale del 16 dicembre 2005530 sugli stranieri e la loro integrazione e dalla legge del 18 marzo 2005531 sulle dogane.
4    I dati possono essere utilizzati:
a  sino alla scadenza dei termini di cancellazione dei profili del DNA di cui agli articoli 16-19 della legge del 20 giugno 2003532 sui profili del DNA; o
b  in caso di condanna per contravvenzione, per cinque anni a decorrere dalla data della sentenza, sempre che quest'ultima sia passata in giudicato.534
5    Il Consiglio federale disciplina le modalità, segnatamente la durata di conservazione dei dati registrati al di fuori di procedimenti penali, la procedura di cancellazione e la collaborazione con i Cantoni. Disciplina la trasmissione dei dati segnaletici da parte delle autorità federali competenti e dei Cantoni.535
6    Ai fini delle segnalazioni nel sistema d'informazione Schengen (SIS) la SEM o l'Ufficio federale di polizia (fedpol) può trasferire i dati nella parte nazionale del Sistema d'informazione di Schengen (N-SIS) e nel SIS mediante procedura automatizzata.536
PPF prescrit, en cas d'entr'aide judiciaire,
le remboursement des dépenses faites pour les experts et les témoins, et des
frais d'entretien des personnes en détention préventive, l'art. 354 al. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 354 - 1 Il Dipartimento federale competente registra e memorizza i dati segnaletici di natura biometrica rilevati e trasmessigli da autorità cantonali, federali o estere nell'ambito di perseguimenti penali o nello svolgimento di altri compiti legali. Tali dati possono essere confrontati fra loro allo scopo di identificare una persona ricercata o sconosciuta.
1    Il Dipartimento federale competente registra e memorizza i dati segnaletici di natura biometrica rilevati e trasmessigli da autorità cantonali, federali o estere nell'ambito di perseguimenti penali o nello svolgimento di altri compiti legali. Tali dati possono essere confrontati fra loro allo scopo di identificare una persona ricercata o sconosciuta.
2    Possono confrontare e trattare i dati di cui al capoverso 1:
a  l'Ufficio federale di polizia;
b  la Segreteria di Stato della migrazione (SEM);
c  l'Ufficio federale di giustizia;
d  l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini526;
e  le rappresentanze svizzere all'estero competenti per il rilascio di visti;
f  il Servizio delle attività informative della Confederazione;
g  le autorità cantonali di polizia;
h  le autorità cantonali competenti in materia di migrazione.527
3    I dati personali inerenti ai dati di cui al capoverso 1 sono trattati in sistemi d'informazione separati, disciplinati dalla legge federale del 13 giugno 2008528 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, dalla legge del 26 giugno 1998529 sull'asilo, dalla legge federale del 16 dicembre 2005530 sugli stranieri e la loro integrazione e dalla legge del 18 marzo 2005531 sulle dogane.
4    I dati possono essere utilizzati:
a  sino alla scadenza dei termini di cancellazione dei profili del DNA di cui agli articoli 16-19 della legge del 20 giugno 2003532 sui profili del DNA; o
b  in caso di condanna per contravvenzione, per cinque anni a decorrere dalla data della sentenza, sempre che quest'ultima sia passata in giudicato.534
5    Il Consiglio federale disciplina le modalità, segnatamente la durata di conservazione dei dati registrati al di fuori di procedimenti penali, la procedura di cancellazione e la collaborazione con i Cantoni. Disciplina la trasmissione dei dati segnaletici da parte delle autorità federali competenti e dei Cantoni.535
6    Ai fini delle segnalazioni nel sistema d'informazione Schengen (SIS) la SEM o l'Ufficio federale di polizia (fedpol) può trasferire i dati nella parte nazionale del Sistema d'informazione di Schengen (N-SIS) e nel SIS mediante procedura automatizzata.536
CP
ne prévoit d'exception à la gratuité que pour le «coût des rapports
scientifiques ou techniques». Il s'agit de savoir si cette dernière
disposition a abrogé la première.
L'art. 354 al. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 354 - 1 Il Dipartimento federale competente registra e memorizza i dati segnaletici di natura biometrica rilevati e trasmessigli da autorità cantonali, federali o estere nell'ambito di perseguimenti penali o nello svolgimento di altri compiti legali. Tali dati possono essere confrontati fra loro allo scopo di identificare una persona ricercata o sconosciuta.
1    Il Dipartimento federale competente registra e memorizza i dati segnaletici di natura biometrica rilevati e trasmessigli da autorità cantonali, federali o estere nell'ambito di perseguimenti penali o nello svolgimento di altri compiti legali. Tali dati possono essere confrontati fra loro allo scopo di identificare una persona ricercata o sconosciuta.
2    Possono confrontare e trattare i dati di cui al capoverso 1:
a  l'Ufficio federale di polizia;
b  la Segreteria di Stato della migrazione (SEM);
c  l'Ufficio federale di giustizia;
d  l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini526;
e  le rappresentanze svizzere all'estero competenti per il rilascio di visti;
f  il Servizio delle attività informative della Confederazione;
g  le autorità cantonali di polizia;
h  le autorità cantonali competenti in materia di migrazione.527
3    I dati personali inerenti ai dati di cui al capoverso 1 sono trattati in sistemi d'informazione separati, disciplinati dalla legge federale del 13 giugno 2008528 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, dalla legge del 26 giugno 1998529 sull'asilo, dalla legge federale del 16 dicembre 2005530 sugli stranieri e la loro integrazione e dalla legge del 18 marzo 2005531 sulle dogane.
4    I dati possono essere utilizzati:
a  sino alla scadenza dei termini di cancellazione dei profili del DNA di cui agli articoli 16-19 della legge del 20 giugno 2003532 sui profili del DNA; o
b  in caso di condanna per contravvenzione, per cinque anni a decorrere dalla data della sentenza, sempre che quest'ultima sia passata in giudicato.534
5    Il Consiglio federale disciplina le modalità, segnatamente la durata di conservazione dei dati registrati al di fuori di procedimenti penali, la procedura di cancellazione e la collaborazione con i Cantoni. Disciplina la trasmissione dei dati segnaletici da parte delle autorità federali competenti e dei Cantoni.535
6    Ai fini delle segnalazioni nel sistema d'informazione Schengen (SIS) la SEM o l'Ufficio federale di polizia (fedpol) può trasferire i dati nella parte nazionale del Sistema d'informazione di Schengen (N-SIS) e nel SIS mediante procedura automatizzata.536
CP ne fait que reprendre le principe posé en matière
d'extradition intercantonale par l'art. 1 de la loi du 2 février 1872 et par
l'art. 150 de la loi fédérale sur l'organisation judiciaire fédérale de 1893.
En revanche et comme l'a déjà relevé le Tribunal fédéral dans son arrêt
Préfecture d'Obertoggenburg (RO 64 I 72), on a peine à saisir les motifs pour
lesquels le législateur de la loi fédérale sur la Procédure pénale a cru
devoir restreindre encore le champ d'application de l'entr'aide judiciaire
gratuite. Au reste et quels que soient ces motifs, Il ressort des travaux
préparatoires de la PPF ainsi que du Message du Conseil fédéral (F. F. 1939 II
p. 668) que la portée de l'art. 252 al. 2 de cette loi ne devait être que
transitoire et que toute cette matière de l'entr'aide judiciaire devait être
traitée complètement et définitivement par le Code pénal suisse.
Dans ces conditions on a tout lieu d'admettre que l'art. 354 al. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 354 - 1 Il Dipartimento federale competente registra e memorizza i dati segnaletici di natura biometrica rilevati e trasmessigli da autorità cantonali, federali o estere nell'ambito di perseguimenti penali o nello svolgimento di altri compiti legali. Tali dati possono essere confrontati fra loro allo scopo di identificare una persona ricercata o sconosciuta.
1    Il Dipartimento federale competente registra e memorizza i dati segnaletici di natura biometrica rilevati e trasmessigli da autorità cantonali, federali o estere nell'ambito di perseguimenti penali o nello svolgimento di altri compiti legali. Tali dati possono essere confrontati fra loro allo scopo di identificare una persona ricercata o sconosciuta.
2    Possono confrontare e trattare i dati di cui al capoverso 1:
a  l'Ufficio federale di polizia;
b  la Segreteria di Stato della migrazione (SEM);
c  l'Ufficio federale di giustizia;
d  l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini526;
e  le rappresentanze svizzere all'estero competenti per il rilascio di visti;
f  il Servizio delle attività informative della Confederazione;
g  le autorità cantonali di polizia;
h  le autorità cantonali competenti in materia di migrazione.527
3    I dati personali inerenti ai dati di cui al capoverso 1 sono trattati in sistemi d'informazione separati, disciplinati dalla legge federale del 13 giugno 2008528 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, dalla legge del 26 giugno 1998529 sull'asilo, dalla legge federale del 16 dicembre 2005530 sugli stranieri e la loro integrazione e dalla legge del 18 marzo 2005531 sulle dogane.
4    I dati possono essere utilizzati:
a  sino alla scadenza dei termini di cancellazione dei profili del DNA di cui agli articoli 16-19 della legge del 20 giugno 2003532 sui profili del DNA; o
b  in caso di condanna per contravvenzione, per cinque anni a decorrere dalla data della sentenza, sempre che quest'ultima sia passata in giudicato.534
5    Il Consiglio federale disciplina le modalità, segnatamente la durata di conservazione dei dati registrati al di fuori di procedimenti penali, la procedura di cancellazione e la collaborazione con i Cantoni. Disciplina la trasmissione dei dati segnaletici da parte delle autorità federali competenti e dei Cantoni.535
6    Ai fini delle segnalazioni nel sistema d'informazione Schengen (SIS) la SEM o l'Ufficio federale di polizia (fedpol) può trasferire i dati nella parte nazionale del Sistema d'informazione di Schengen (N-SIS) e nel SIS mediante procedura automatizzata.536
CP a
remplacé l'alinéa 2 de l'art. 252
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 354 - 1 Il Dipartimento federale competente registra e memorizza i dati segnaletici di natura biometrica rilevati e trasmessigli da autorità cantonali, federali o estere nell'ambito di perseguimenti penali o nello svolgimento di altri compiti legali. Tali dati possono essere confrontati fra loro allo scopo di identificare una persona ricercata o sconosciuta.
1    Il Dipartimento federale competente registra e memorizza i dati segnaletici di natura biometrica rilevati e trasmessigli da autorità cantonali, federali o estere nell'ambito di perseguimenti penali o nello svolgimento di altri compiti legali. Tali dati possono essere confrontati fra loro allo scopo di identificare una persona ricercata o sconosciuta.
2    Possono confrontare e trattare i dati di cui al capoverso 1:
a  l'Ufficio federale di polizia;
b  la Segreteria di Stato della migrazione (SEM);
c  l'Ufficio federale di giustizia;
d  l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini526;
e  le rappresentanze svizzere all'estero competenti per il rilascio di visti;
f  il Servizio delle attività informative della Confederazione;
g  le autorità cantonali di polizia;
h  le autorità cantonali competenti in materia di migrazione.527
3    I dati personali inerenti ai dati di cui al capoverso 1 sono trattati in sistemi d'informazione separati, disciplinati dalla legge federale del 13 giugno 2008528 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, dalla legge del 26 giugno 1998529 sull'asilo, dalla legge federale del 16 dicembre 2005530 sugli stranieri e la loro integrazione e dalla legge del 18 marzo 2005531 sulle dogane.
4    I dati possono essere utilizzati:
a  sino alla scadenza dei termini di cancellazione dei profili del DNA di cui agli articoli 16-19 della legge del 20 giugno 2003532 sui profili del DNA; o
b  in caso di condanna per contravvenzione, per cinque anni a decorrere dalla data della sentenza, sempre che quest'ultima sia passata in giudicato.534
5    Il Consiglio federale disciplina le modalità, segnatamente la durata di conservazione dei dati registrati al di fuori di procedimenti penali, la procedura di cancellazione e la collaborazione con i Cantoni. Disciplina la trasmissione dei dati segnaletici da parte delle autorità federali competenti e dei Cantoni.535
6    Ai fini delle segnalazioni nel sistema d'informazione Schengen (SIS) la SEM o l'Ufficio federale di polizia (fedpol) può trasferire i dati nella parte nazionale del Sistema d'informazione di Schengen (N-SIS) e nel SIS mediante procedura automatizzata.536
PPF. Il est vrai que l'art. 398
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 354 - 1 Il Dipartimento federale competente registra e memorizza i dati segnaletici di natura biometrica rilevati e trasmessigli da autorità cantonali, federali o estere nell'ambito di perseguimenti penali o nello svolgimento di altri compiti legali. Tali dati possono essere confrontati fra loro allo scopo di identificare una persona ricercata o sconosciuta.
1    Il Dipartimento federale competente registra e memorizza i dati segnaletici di natura biometrica rilevati e trasmessigli da autorità cantonali, federali o estere nell'ambito di perseguimenti penali o nello svolgimento di altri compiti legali. Tali dati possono essere confrontati fra loro allo scopo di identificare una persona ricercata o sconosciuta.
2    Possono confrontare e trattare i dati di cui al capoverso 1:
a  l'Ufficio federale di polizia;
b  la Segreteria di Stato della migrazione (SEM);
c  l'Ufficio federale di giustizia;
d  l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini526;
e  le rappresentanze svizzere all'estero competenti per il rilascio di visti;
f  il Servizio delle attività informative della Confederazione;
g  le autorità cantonali di polizia;
h  le autorità cantonali competenti in materia di migrazione.527
3    I dati personali inerenti ai dati di cui al capoverso 1 sono trattati in sistemi d'informazione separati, disciplinati dalla legge federale del 13 giugno 2008528 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, dalla legge del 26 giugno 1998529 sull'asilo, dalla legge federale del 16 dicembre 2005530 sugli stranieri e la loro integrazione e dalla legge del 18 marzo 2005531 sulle dogane.
4    I dati possono essere utilizzati:
a  sino alla scadenza dei termini di cancellazione dei profili del DNA di cui agli articoli 16-19 della legge del 20 giugno 2003532 sui profili del DNA; o
b  in caso di condanna per contravvenzione, per cinque anni a decorrere dalla data della sentenza, sempre che quest'ultima sia passata in giudicato.534
5    Il Consiglio federale disciplina le modalità, segnatamente la durata di conservazione dei dati registrati al di fuori di procedimenti penali, la procedura di cancellazione e la collaborazione con i Cantoni. Disciplina la trasmissione dei dati segnaletici da parte delle autorità federali competenti e dei Cantoni.535
6    Ai fini delle segnalazioni nel sistema d'informazione Schengen (SIS) la SEM o l'Ufficio federale di polizia (fedpol) può trasferire i dati nella parte nazionale del Sistema d'informazione di Schengen (N-SIS) e nel SIS mediante procedura automatizzata.536
CP n'abroge
pas explicitement cette disposition, alors qu'il mentionne, sous litt. b, par
ex., les lois et concordats relatifs à l'extradition. Mais une abrogation
expresse n'est pas nécessaire. L'alinéa premier de l'art. 398 déclare en effet
abrogées toutes les dispositions contraires des lois pénales fédérales, et il
ressort du mot «notamment» de l'al. 2 que la liste donnée n'est pas
exhaustive. Or deux dispositions sont contraires si elles traitent du même
objet et contiennent des règles contradictoires. C'est le cas en l'espèce.
Tandis que l'art. 354 al. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 354 - 1 Il Dipartimento federale competente registra e memorizza i dati segnaletici di natura biometrica rilevati e trasmessigli da autorità cantonali, federali o estere nell'ambito di perseguimenti penali o nello svolgimento di altri compiti legali. Tali dati possono essere confrontati fra loro allo scopo di identificare una persona ricercata o sconosciuta.
1    Il Dipartimento federale competente registra e memorizza i dati segnaletici di natura biometrica rilevati e trasmessigli da autorità cantonali, federali o estere nell'ambito di perseguimenti penali o nello svolgimento di altri compiti legali. Tali dati possono essere confrontati fra loro allo scopo di identificare una persona ricercata o sconosciuta.
2    Possono confrontare e trattare i dati di cui al capoverso 1:
a  l'Ufficio federale di polizia;
b  la Segreteria di Stato della migrazione (SEM);
c  l'Ufficio federale di giustizia;
d  l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini526;
e  le rappresentanze svizzere all'estero competenti per il rilascio di visti;
f  il Servizio delle attività informative della Confederazione;
g  le autorità cantonali di polizia;
h  le autorità cantonali competenti in materia di migrazione.527
3    I dati personali inerenti ai dati di cui al capoverso 1 sono trattati in sistemi d'informazione separati, disciplinati dalla legge federale del 13 giugno 2008528 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, dalla legge del 26 giugno 1998529 sull'asilo, dalla legge federale del 16 dicembre 2005530 sugli stranieri e la loro integrazione e dalla legge del 18 marzo 2005531 sulle dogane.
4    I dati possono essere utilizzati:
a  sino alla scadenza dei termini di cancellazione dei profili del DNA di cui agli articoli 16-19 della legge del 20 giugno 2003532 sui profili del DNA; o
b  in caso di condanna per contravvenzione, per cinque anni a decorrere dalla data della sentenza, sempre che quest'ultima sia passata in giudicato.534
5    Il Consiglio federale disciplina le modalità, segnatamente la durata di conservazione dei dati registrati al di fuori di procedimenti penali, la procedura di cancellazione e la collaborazione con i Cantoni. Disciplina la trasmissione dei dati segnaletici da parte delle autorità federali competenti e dei Cantoni.535
6    Ai fini delle segnalazioni nel sistema d'informazione Schengen (SIS) la SEM o l'Ufficio federale di polizia (fedpol) può trasferire i dati nella parte nazionale del Sistema d'informazione di Schengen (N-SIS) e nel SIS mediante procedura automatizzata.536
réserve l'art. 27 al. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 354 - 1 Il Dipartimento federale competente registra e memorizza i dati segnaletici di natura biometrica rilevati e trasmessigli da autorità cantonali, federali o estere nell'ambito di perseguimenti penali o nello svolgimento di altri compiti legali. Tali dati possono essere confrontati fra loro allo scopo di identificare una persona ricercata o sconosciuta.
1    Il Dipartimento federale competente registra e memorizza i dati segnaletici di natura biometrica rilevati e trasmessigli da autorità cantonali, federali o estere nell'ambito di perseguimenti penali o nello svolgimento di altri compiti legali. Tali dati possono essere confrontati fra loro allo scopo di identificare una persona ricercata o sconosciuta.
2    Possono confrontare e trattare i dati di cui al capoverso 1:
a  l'Ufficio federale di polizia;
b  la Segreteria di Stato della migrazione (SEM);
c  l'Ufficio federale di giustizia;
d  l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini526;
e  le rappresentanze svizzere all'estero competenti per il rilascio di visti;
f  il Servizio delle attività informative della Confederazione;
g  le autorità cantonali di polizia;
h  le autorità cantonali competenti in materia di migrazione.527
3    I dati personali inerenti ai dati di cui al capoverso 1 sono trattati in sistemi d'informazione separati, disciplinati dalla legge federale del 13 giugno 2008528 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, dalla legge del 26 giugno 1998529 sull'asilo, dalla legge federale del 16 dicembre 2005530 sugli stranieri e la loro integrazione e dalla legge del 18 marzo 2005531 sulle dogane.
4    I dati possono essere utilizzati:
a  sino alla scadenza dei termini di cancellazione dei profili del DNA di cui agli articoli 16-19 della legge del 20 giugno 2003532 sui profili del DNA; o
b  in caso di condanna per contravvenzione, per cinque anni a decorrere dalla data della sentenza, sempre che quest'ultima sia passata in giudicato.534
5    Il Consiglio federale disciplina le modalità, segnatamente la durata di conservazione dei dati registrati al di fuori di procedimenti penali, la procedura di cancellazione e la collaborazione con i Cantoni. Disciplina la trasmissione dei dati segnaletici da parte delle autorità federali competenti e dei Cantoni.535
6    Ai fini delle segnalazioni nel sistema d'informazione Schengen (SIS) la SEM o l'Ufficio federale di polizia (fedpol) può trasferire i dati nella parte nazionale del Sistema d'informazione di Schengen (N-SIS) e nel SIS mediante procedura automatizzata.536
PPF qui concerne le
concours prêté par les cantons aux autorités judiciaires pénales

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fédérales, l'art. 252 al. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 354 - 1 Il Dipartimento federale competente registra e memorizza i dati segnaletici di natura biometrica rilevati e trasmessigli da autorità cantonali, federali o estere nell'ambito di perseguimenti penali o nello svolgimento di altri compiti legali. Tali dati possono essere confrontati fra loro allo scopo di identificare una persona ricercata o sconosciuta.
1    Il Dipartimento federale competente registra e memorizza i dati segnaletici di natura biometrica rilevati e trasmessigli da autorità cantonali, federali o estere nell'ambito di perseguimenti penali o nello svolgimento di altri compiti legali. Tali dati possono essere confrontati fra loro allo scopo di identificare una persona ricercata o sconosciuta.
2    Possono confrontare e trattare i dati di cui al capoverso 1:
a  l'Ufficio federale di polizia;
b  la Segreteria di Stato della migrazione (SEM);
c  l'Ufficio federale di giustizia;
d  l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini526;
e  le rappresentanze svizzere all'estero competenti per il rilascio di visti;
f  il Servizio delle attività informative della Confederazione;
g  le autorità cantonali di polizia;
h  le autorità cantonali competenti in materia di migrazione.527
3    I dati personali inerenti ai dati di cui al capoverso 1 sono trattati in sistemi d'informazione separati, disciplinati dalla legge federale del 13 giugno 2008528 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, dalla legge del 26 giugno 1998529 sull'asilo, dalla legge federale del 16 dicembre 2005530 sugli stranieri e la loro integrazione e dalla legge del 18 marzo 2005531 sulle dogane.
4    I dati possono essere utilizzati:
a  sino alla scadenza dei termini di cancellazione dei profili del DNA di cui agli articoli 16-19 della legge del 20 giugno 2003532 sui profili del DNA; o
b  in caso di condanna per contravvenzione, per cinque anni a decorrere dalla data della sentenza, sempre che quest'ultima sia passata in giudicato.534
5    Il Consiglio federale disciplina le modalità, segnatamente la durata di conservazione dei dati registrati al di fuori di procedimenti penali, la procedura di cancellazione e la collaborazione con i Cantoni. Disciplina la trasmissione dei dati segnaletici da parte delle autorità federali competenti e dei Cantoni.535
6    Ai fini delle segnalazioni nel sistema d'informazione Schengen (SIS) la SEM o l'Ufficio federale di polizia (fedpol) può trasferire i dati nella parte nazionale del Sistema d'informazione di Schengen (N-SIS) e nel SIS mediante procedura automatizzata.536
PPF et l'art. 354 al. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 354 - 1 Il Dipartimento federale competente registra e memorizza i dati segnaletici di natura biometrica rilevati e trasmessigli da autorità cantonali, federali o estere nell'ambito di perseguimenti penali o nello svolgimento di altri compiti legali. Tali dati possono essere confrontati fra loro allo scopo di identificare una persona ricercata o sconosciuta.
1    Il Dipartimento federale competente registra e memorizza i dati segnaletici di natura biometrica rilevati e trasmessigli da autorità cantonali, federali o estere nell'ambito di perseguimenti penali o nello svolgimento di altri compiti legali. Tali dati possono essere confrontati fra loro allo scopo di identificare una persona ricercata o sconosciuta.
2    Possono confrontare e trattare i dati di cui al capoverso 1:
a  l'Ufficio federale di polizia;
b  la Segreteria di Stato della migrazione (SEM);
c  l'Ufficio federale di giustizia;
d  l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini526;
e  le rappresentanze svizzere all'estero competenti per il rilascio di visti;
f  il Servizio delle attività informative della Confederazione;
g  le autorità cantonali di polizia;
h  le autorità cantonali competenti in materia di migrazione.527
3    I dati personali inerenti ai dati di cui al capoverso 1 sono trattati in sistemi d'informazione separati, disciplinati dalla legge federale del 13 giugno 2008528 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, dalla legge del 26 giugno 1998529 sull'asilo, dalla legge federale del 16 dicembre 2005530 sugli stranieri e la loro integrazione e dalla legge del 18 marzo 2005531 sulle dogane.
4    I dati possono essere utilizzati:
a  sino alla scadenza dei termini di cancellazione dei profili del DNA di cui agli articoli 16-19 della legge del 20 giugno 2003532 sui profili del DNA; o
b  in caso di condanna per contravvenzione, per cinque anni a decorrere dalla data della sentenza, sempre che quest'ultima sia passata in giudicato.534
5    Il Consiglio federale disciplina le modalità, segnatamente la durata di conservazione dei dati registrati al di fuori di procedimenti penali, la procedura di cancellazione e la collaborazione con i Cantoni. Disciplina la trasmissione dei dati segnaletici da parte delle autorità federali competenti e dei Cantoni.535
6    Ai fini delle segnalazioni nel sistema d'informazione Schengen (SIS) la SEM o l'Ufficio federale di polizia (fedpol) può trasferire i dati nella parte nazionale del Sistema d'informazione di Schengen (N-SIS) e nel SIS mediante procedura automatizzata.536
CP règlent tous deux, mais
de façon différente et inconciliable, l'entr'aide judiciaire des autorités
cantonales en matière pénale fédérale.
Par ces motifs, la Chambre d'accusation
rejette la requête en tant qu'elle est recevable.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 69 IV 233
Data : 01. gennaio 1942
Pubblicato : 22. dicembre 1943
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 69 IV 233
Ramo giuridico : DTF - Diritto penale e procedura penale
Oggetto : 1. Notion de l'entr'aide judiciaire (art. 352 et ss CP).2. L'art. 354 al. 1 CP a abrogé l'al. 2 de...


Registro di legislazione
CP: 352 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 352 - 1 Lo scambio di informazioni di polizia criminale è retto dai principi della legge federale del 20 marzo 1981521 sull'assistenza internazionale in materia penale nonché dagli statuti e regolamenti d'INTERPOL dichiarati applicabili dal Consiglio federale.
1    Lo scambio di informazioni di polizia criminale è retto dai principi della legge federale del 20 marzo 1981521 sull'assistenza internazionale in materia penale nonché dagli statuti e regolamenti d'INTERPOL dichiarati applicabili dal Consiglio federale.
2    Lo scambio d'informazioni destinate alla ricerca di persone scomparse e all'identificazione di sconosciuti e per scopi amministrativi è retto dalla LPD522.523
3    L'Ufficio federale di polizia può trasmettere informazioni direttamente agli uffici centrali nazionali di altri Stati, se lo Stato destinatario soggiace alle prescrizioni d'INTERPOL in materia di protezione dei dati.
352e  354 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 354 - 1 Il Dipartimento federale competente registra e memorizza i dati segnaletici di natura biometrica rilevati e trasmessigli da autorità cantonali, federali o estere nell'ambito di perseguimenti penali o nello svolgimento di altri compiti legali. Tali dati possono essere confrontati fra loro allo scopo di identificare una persona ricercata o sconosciuta.
1    Il Dipartimento federale competente registra e memorizza i dati segnaletici di natura biometrica rilevati e trasmessigli da autorità cantonali, federali o estere nell'ambito di perseguimenti penali o nello svolgimento di altri compiti legali. Tali dati possono essere confrontati fra loro allo scopo di identificare una persona ricercata o sconosciuta.
2    Possono confrontare e trattare i dati di cui al capoverso 1:
a  l'Ufficio federale di polizia;
b  la Segreteria di Stato della migrazione (SEM);
c  l'Ufficio federale di giustizia;
d  l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini526;
e  le rappresentanze svizzere all'estero competenti per il rilascio di visti;
f  il Servizio delle attività informative della Confederazione;
g  le autorità cantonali di polizia;
h  le autorità cantonali competenti in materia di migrazione.527
3    I dati personali inerenti ai dati di cui al capoverso 1 sono trattati in sistemi d'informazione separati, disciplinati dalla legge federale del 13 giugno 2008528 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, dalla legge del 26 giugno 1998529 sull'asilo, dalla legge federale del 16 dicembre 2005530 sugli stranieri e la loro integrazione e dalla legge del 18 marzo 2005531 sulle dogane.
4    I dati possono essere utilizzati:
a  sino alla scadenza dei termini di cancellazione dei profili del DNA di cui agli articoli 16-19 della legge del 20 giugno 2003532 sui profili del DNA; o
b  in caso di condanna per contravvenzione, per cinque anni a decorrere dalla data della sentenza, sempre che quest'ultima sia passata in giudicato.534
5    Il Consiglio federale disciplina le modalità, segnatamente la durata di conservazione dei dati registrati al di fuori di procedimenti penali, la procedura di cancellazione e la collaborazione con i Cantoni. Disciplina la trasmissione dei dati segnaletici da parte delle autorità federali competenti e dei Cantoni.535
6    Ai fini delle segnalazioni nel sistema d'informazione Schengen (SIS) la SEM o l'Ufficio federale di polizia (fedpol) può trasferire i dati nella parte nazionale del Sistema d'informazione di Schengen (N-SIS) e nel SIS mediante procedura automatizzata.536
357  372 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 372 - 1 I Cantoni eseguiscono le sentenze pronunciate dai loro tribunali penali in applicazione del presente Codice. Essi sono obbligati ad eseguire, mediante rifusione delle spese, le sentenze delle autorità penali della Confederazione.
1    I Cantoni eseguiscono le sentenze pronunciate dai loro tribunali penali in applicazione del presente Codice. Essi sono obbligati ad eseguire, mediante rifusione delle spese, le sentenze delle autorità penali della Confederazione.
2    Sono parificate alle sentenze le decisioni in materia penale delle autorità di polizia o di altre autorità competenti ed i decreti delle autorità di accusa.
3    I Cantoni garantiscono un'esecuzione uniforme delle sanzioni penali.560
398
PP: 27  252  354
Registro DTF
64-I-68 • 69-IV-233
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
camera d'accusa • vaud • tribunale federale • codice penale • legge federale sulla procedura penale • ministero pubblico • spese di detenzione • decisione • rimborso delle spese • autorità cantonale • autorità giudiziaria • menzione • spese di manutenzione • campo d'applicazione • cio • intercantonale • consiglio federale • lavori preparatori • seta