S. 107 / Nr. 34 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (d)

BGE 67 III 107

34. Entscheid vom 30. Juni 1941 i S. Niederhauser.

Regeste:
1. Als Dritteigentümer im Sinne von Art. 88
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 88 - 1 Se nel corso della domanda di esecuzione o nel corso dell'esecuzione il pegno è stato indicato dal creditore istante come proprietà di un terzo o come servente all'abitazione coniugale o qualora ciò risulti dal registro fondiario durante il procedimento di realizzazione, una copia del precetto esecutivo sarà notificata al terzo, al coniuge del debitore o del terzo per dar loro la facoltà di sollevare opposizione.123
1    Se nel corso della domanda di esecuzione o nel corso dell'esecuzione il pegno è stato indicato dal creditore istante come proprietà di un terzo o come servente all'abitazione coniugale o qualora ciò risulti dal registro fondiario durante il procedimento di realizzazione, una copia del precetto esecutivo sarà notificata al terzo, al coniuge del debitore o del terzo per dar loro la facoltà di sollevare opposizione.123
2    Questa facoltà non spetta a chi abbia acquistato lo stabile solo dopo l'iscrizione nel registro fondiario della restrizione della facoltà di disporre di cui agli articoli 90 e 97.
3    Del resto l'esecuzione può essere proseguita contro il terzo soltanto quando essa possa esserlo contro il debitore personale. Sono applicabili i disposti degli articoli 57 a 62, 297 della LEF e 586 del CC124. Riservati gli articoli 98 e 100 l'esecuzione promossa contro il debitore personale è indipendente da quella promossa contro il terzo proprietario del pegno.125
4    Queste disposizioni sono applicabili per analogia quando il debitore e un terzo sono comproprietari o proprietari comuni del fondo costituito in pegno.126
VZG ist auch zu behandeln, wer an
der Pfandsache bloss Miteigentum zusammen mit dem Schuldner hat.
2. Die Pfandbetreibung muss neu eingeleitet werden, wenn der Gläubiger statt
der ganzen Pfandsache nur den Miteigentumsanteil des Schuldners als Pfand
verwerten lassen will.
3. Ist als Pfand nur der Miteigentumsanteil des Schuldners in Anspruch
genommen, erweist sich dann aber die Verwertung der ganzen Sache als notwendig
(Art. 73
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 73 - Quando una quota di comproprietà deve essere realizzata, l'estratto del registro fondiario che l'ufficio deve chiedere (art. 28) dovrà riguardare non solo la quota del debitore ma anche l'intero fondo.
, b und 102 VZG), so wird das Verfahren durch den Rechtsstillstand
auch nur eines einzigen Miteigentümers gehemmt. Art. 56 ff
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 56 - Fatti salvi i casi di sequestro o di provvedimenti conservativi che non ammettono dilazione, non si può procedere ad atti esecutivi:
1  nei periodi preclusi, cioè tra le ore 20 e le 7, come pure di domenica e nei giorni ufficialmente riconosciuti come festivi;
2  durante le ferie, cioè sette giorni prima e sette giorni dopo la Pasqua e il Natale, come pure dal 15 luglio al 31 luglio; questa disposizione non si applica tuttavia all'esecuzione cambiaria;
3  contro un debitore cui sia stata concessa la sospensione (art. 57-62).
. SchKG.
Poursuite en réalisation de gage en cas de copropriété.

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1. Lorsque le gage appartient en copropriété au débiteur et à un tiers, ce
dernier doit être également traité comme tiers propriétaire dans le sens de l
art. 88 ORI.
2. S'il se révèle que le créancier entend faire réaliser la part de
copropriété du débiteur et non le gage entier, il devra intenter une nouvelle
poursuite.
3. Si le créancier ne revendique comme gage que la part de copropriété du
débiteur mais qu'il se révèle qu'il est nécessaire de procéder à la
réalisation du gage entier (Art. 73 b et 102 ORI), il suffit qu'un seul des
copropriétaires soit au bénéfice du sursis pour entraîner la suspension de la
poursuite (Art. 66 et suiv. LP).
Esecuzione in via di realizzazione di pegno nel caso di comproprietà.
1. Quando il pegno appartiene in comproprietà al debitore e a un terzo,
quest'ultimo dev'essere pure trattato come terzo proprietario nel senso
dell'art 88 RFF.
2. Se il creditore intende far realizzare la quota di comproprietà del
debitore e non l'intero pegno, dovrà promuovere una nuova esecuzione.
3. Se il creditore rivendica come pegno soltanto la quota di comproprietà del
debitore, ma appare necessario di procedere alla realizzazione dell'intero
pegno (art 73 b e 102 RFF), basta che uno solo dei comproprietari sia al
beneficio della sospensione perchè non si possa procedere all'esecuzione (art.
56 e seg. LEF).

A. - Die in Güterverbindung stehenden Eheleute Niederhauser-Rehmann sind
Miteigentümer zu gleichen Teilen der mit dem Wohnhaus Heuberg 24 in Basel
überbauten Liegenschaft. Darauf lasten Hypotheken im 1. bis 3. Rang, im 2.
Rang zwei Grundpfandverschreibungen, wovon die eine für Fr. 3750.- Kapital
zugunsten der Witwe Fischer-Baur. Diese hob im August 1940 für den
Kapitalbetrag samt Zins seit dem 1. Juli 1939 Betreibung auf
Grundpfandverwertung gegen die solidarisch mit dem Ehemann verpflichtete
Ehefrau Niederhauser an. Nach Stellung des Verwertungsbegehrens suchte sie auf
dem Wege der Anwendung von Art. 73
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 73 - Quando una quota di comproprietà deve essere realizzata, l'estratto del registro fondiario che l'ufficio deve chiedere (art. 28) dovrà riguardare non solo la quota del debitore ma anche l'intero fondo.
, b und Art. 102
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 102 - Agli atti preparatori e all'esecuzione della vendita si applicano per analogia i disposti degli articoli 13, 20 capoverso 2, 29 a 42, 43 capoverso 1, 44 a 53, 54 capoverso 2, 56 a 70 e 72, e in caso di realizzazione di una quota di comproprietà gli articoli da 73 a 73i, come pure gli articoli 74 a 78; si applicano inoltre le disposizioni speciali seguenti.
VZG trotz anhaltenden
Aktivdienstes des Ehemannes Niederhauser zum Ziele zu gelangen. Da dieser aber
nicht die Mittel besass, die Frau für ihren Anteil auszukaufen oder auch nur
die in Betreibung stehende Forderung zu zahlen, ferner eine körperliche
Teilung der Liegenschaft wegen des darauf stehenden Hauses nicht möglich war
und die Eheleute Niederhauser sich der Versteigerung widersetzten, liess das
Betreibungsamt von einer weitern Anwendung des Art. 73
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 73 - Quando una quota di comproprietà deve essere realizzata, l'estratto del registro fondiario che l'ufficio deve chiedere (art. 28) dovrà riguardare non solo la quota del debitore ma anche l'intero fondo.
, b VZG ab und erklärte
die Versteigerung der Liegenschaft wegen des Rechtsstillstandes des Ehemannes
der betriebenen Schuldnerin als vorderhand ausgeschlossen.

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B. - Auf Beschwerde der Gläubigerin wies die kantonale Aufsichtsbehörde das
Betreibungsamt am 9. Juni 1941 an, «in der Grundpfandbetreibung Nr. 37926 das
Verfahren gemäss VZG Art. 73 anzuordnen und durchzuführen». Gründe: «Es ist
richtig, dass die von der Beschwerdeführerin angestrebte Versteigerung der
Liegenschaft eine Betreibungshandlung darstellt. Diese richtet sich jedoch
nicht gegen den Ehemann der Schuldnerin in seiner Eigenschaft als
Solidarschuldner, sondern als Miteigentümer der Liegenschaft. Dass er auch
Schuldner ist, spielt in diesem Zusammenhang keine Rolle, da er nicht
betrieben ist. Gemäss Art. 56 Ziff. 4
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 56 - Fatti salvi i casi di sequestro o di provvedimenti conservativi che non ammettono dilazione, non si può procedere ad atti esecutivi:
1  nei periodi preclusi, cioè tra le ore 20 e le 7, come pure di domenica e nei giorni ufficialmente riconosciuti come festivi;
2  durante le ferie, cioè sette giorni prima e sette giorni dopo la Pasqua e il Natale, come pure dal 15 luglio al 31 luglio; questa disposizione non si applica tuttavia all'esecuzione cambiaria;
3  contro un debitore cui sia stata concessa la sospensione (art. 57-62).
SchKG wirkt der in den Art. 56 ff.
vorgesehene Rechtsstillstand nur zugunsten eines Schuldners, also nicht
zugunsten des Miteigentümers oder Verpfänders einer Sache, an der der
Schuldner Miteigentum hat. Der formale Charakter des Betreibungsrechts
erfordert eine wörtliche Auslegung des Gesetzes und verbietet jede Analogie.»
C. - Mit dem vorliegenden Rekurs beantragen die Eheleute Niederhauser
demgegenüber die Abweisung der Beschwerde der Gläubigerin.
Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zieht in Erwägung:
1.- Die in Betreibung stehende Forderung lastet auf der Liegenschaft als
solcher, nicht bloss auf dem Miteigentumsanteil der Ehefrau. Demgemäss ist im
Zahlungsbefehl denn auch die Liegenschaft als Pfand angegeben, und die
Gläubigerin hat auch nicht etwa nachträglich den Anteil des Ehemannes aus der
Pfandhaft entlassen. Bei dieser Sachlage musste die Betreibung von vornherein
auch gegen den Ehemann als Miteigentümer angehoben werden, obschon er nicht
zugleich als solidarisch mitverpflichteter Schuldner betrieben ist. Die
Vorschriften, wonach der Dritteigentümer eines Pfandes gleichfalls betrieben
werden muss, und wonach das Pfand trotz der missverständlichen Fassung des
letzten Satzes von

Seite: 110
Art. 88
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 88 - 1 Se nel corso della domanda di esecuzione o nel corso dell'esecuzione il pegno è stato indicato dal creditore istante come proprietà di un terzo o come servente all'abitazione coniugale o qualora ciò risulti dal registro fondiario durante il procedimento di realizzazione, una copia del precetto esecutivo sarà notificata al terzo, al coniuge del debitore o del terzo per dar loro la facoltà di sollevare opposizione.123
1    Se nel corso della domanda di esecuzione o nel corso dell'esecuzione il pegno è stato indicato dal creditore istante come proprietà di un terzo o come servente all'abitazione coniugale o qualora ciò risulti dal registro fondiario durante il procedimento di realizzazione, una copia del precetto esecutivo sarà notificata al terzo, al coniuge del debitore o del terzo per dar loro la facoltà di sollevare opposizione.123
2    Questa facoltà non spetta a chi abbia acquistato lo stabile solo dopo l'iscrizione nel registro fondiario della restrizione della facoltà di disporre di cui agli articoli 90 e 97.
3    Del resto l'esecuzione può essere proseguita contro il terzo soltanto quando essa possa esserlo contro il debitore personale. Sono applicabili i disposti degli articoli 57 a 62, 297 della LEF e 586 del CC124. Riservati gli articoli 98 e 100 l'esecuzione promossa contro il debitore personale è indipendente da quella promossa contro il terzo proprietario del pegno.125
4    Queste disposizioni sono applicabili per analogia quando il debitore e un terzo sono comproprietari o proprietari comuni del fondo costituito in pegno.126
VZG nicht verwertet werden darf, solange auch nur der Dritteigentümer
Rechtsstillstand geniesst (BGE 51 III 234), sind analog anwendbar in der
Betreibung auf Verwertung eines Pfandes, woran ein Dritter, d. h. nicht als
Schuldner Betriebener (gleichgültig ob er zudem Mitschuldner ist oder nicht)
Miteigentum hat. Das scheint hier von Anfang an übersehen worden zu sein.
2.- Die Vorinstanz betrachtet indessen stillschweigend als Gegenstand der
Verwertung nicht mehr das Grundstück als solches, sondern bloss noch den
Miteigentumsanteil der als Schuldnerin betriebenen Ehefrau. Das entspricht der
Stellungnahme der Gläubigerin, da sonst die Vorschriften über die Verwertung
von Miteigentumsanteilen gar nicht in Betracht gezogen werden könnten. Allein
es geht nicht an, den Gegenstand der Pfandverwertung nachträglich in solcher
Weise zu ändern, ohne dass der betriebenen Schuldnerin Gelegenheit gegeben
wurde, die Zulässigkeit einer derart auf einen Anteil beschränkten
Pfandverwertung, unter Aufrechterhaltung des Pfandrechts am Grundstück als
solchem, zu bestreiten, was die Zustellung eines neuen Zahlungsbefehls mit
entsprechend geänderter Pfandbezeichnung erfordert hätte. Und eine solche
Betreibung könnte nur dann gegen die Ehefrau allein geführt werden, wenn ihr
Miteigentumsanteil Sondergut darstellt (BGE 64 III 98), was im vorliegenden
Falle dahinsteht.
3.- Gesetzt aber auch, unbestrittener Gegenstand der Pfandverwertung sei nur
der Miteigentumsanteil der Frau, und er stellte unbestrittenes Sondergut dar,
so könnte am Rechtsstillstand des Ehemannes als Miteigentümers doch nicht
vorbeigesehen werden. In diesem Falle war allerdings der Ehemann nicht von
Anfang an mitzubetreiben und stand ihm kein Recht auf Bestreitung der
Forderung oder des Pfandrechts am Miteigentumsanteil der Frau zu. Sobald sich
aber im Verwertungsverfahren die Notwendigkeit einer Versteigerung der
Liegenschaft als solcher ergab, die ihm mitgehört, muss

Seite: 111
ihm, nur gerade für die Durchführung einer solchen Verwertung, die Stellung
eines mitbetriebenen (Mit-) Eigentümers eingeräumt werden. Solche
Versteigerung lässt sich nicht über den Kopf auch nur eines einzigen von
mehreren Miteigentümern hinweg und, solange ein solcher Beteiligter
Rechtsstillstand hat, überhaupt nicht durchführen.
Demnach erkennt die Schuldbetr.- u. Konkurskammer:
Der Rekurs wird gutgeheissen und die Beschwerde der Gläubigerin abgewiesen.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 67 III 107
Data : 31. dicembre 1941
Pubblicato : 30. giugno 1941
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 67 III 107
Ramo giuridico : DTF - Diritto delle esecuzioni e del fallimento
Oggetto : 1. Als Dritteigentümer im Sinne von Art. 88 VZG ist auch zu behandeln, wer an der Pfandsache bloss...


Registro di legislazione
LEF: 56
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 56 - Fatti salvi i casi di sequestro o di provvedimenti conservativi che non ammettono dilazione, non si può procedere ad atti esecutivi:
1  nei periodi preclusi, cioè tra le ore 20 e le 7, come pure di domenica e nei giorni ufficialmente riconosciuti come festivi;
2  durante le ferie, cioè sette giorni prima e sette giorni dopo la Pasqua e il Natale, come pure dal 15 luglio al 31 luglio; questa disposizione non si applica tuttavia all'esecuzione cambiaria;
3  contro un debitore cui sia stata concessa la sospensione (art. 57-62).
RFF: 73 
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 73 - Quando una quota di comproprietà deve essere realizzata, l'estratto del registro fondiario che l'ufficio deve chiedere (art. 28) dovrà riguardare non solo la quota del debitore ma anche l'intero fondo.
88 
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 88 - 1 Se nel corso della domanda di esecuzione o nel corso dell'esecuzione il pegno è stato indicato dal creditore istante come proprietà di un terzo o come servente all'abitazione coniugale o qualora ciò risulti dal registro fondiario durante il procedimento di realizzazione, una copia del precetto esecutivo sarà notificata al terzo, al coniuge del debitore o del terzo per dar loro la facoltà di sollevare opposizione.123
1    Se nel corso della domanda di esecuzione o nel corso dell'esecuzione il pegno è stato indicato dal creditore istante come proprietà di un terzo o come servente all'abitazione coniugale o qualora ciò risulti dal registro fondiario durante il procedimento di realizzazione, una copia del precetto esecutivo sarà notificata al terzo, al coniuge del debitore o del terzo per dar loro la facoltà di sollevare opposizione.123
2    Questa facoltà non spetta a chi abbia acquistato lo stabile solo dopo l'iscrizione nel registro fondiario della restrizione della facoltà di disporre di cui agli articoli 90 e 97.
3    Del resto l'esecuzione può essere proseguita contro il terzo soltanto quando essa possa esserlo contro il debitore personale. Sono applicabili i disposti degli articoli 57 a 62, 297 della LEF e 586 del CC124. Riservati gli articoli 98 e 100 l'esecuzione promossa contro il debitore personale è indipendente da quella promossa contro il terzo proprietario del pegno.125
4    Queste disposizioni sono applicabili per analogia quando il debitore e un terzo sono comproprietari o proprietari comuni del fondo costituito in pegno.126
102
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 102 - Agli atti preparatori e all'esecuzione della vendita si applicano per analogia i disposti degli articoli 13, 20 capoverso 2, 29 a 42, 43 capoverso 1, 44 a 53, 54 capoverso 2, 56 a 70 e 72, e in caso di realizzazione di una quota di comproprietà gli articoli da 73 a 73i, come pure gli articoli 74 a 78; si applicano inoltre le disposizioni speciali seguenti.
Registro DTF
51-III-234 • 64-III-98 • 67-III-107
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
debitore • quota di comproprietà • pegno • incanto • comproprietà • precetto esecutivo • ufficio d'esecuzione • bene riservato • rango • diritto delle esecuzioni e del fallimento • ipoteca • immobile d'abitazione • coniuge • domanda di realizzazione • frazione • vedova • autorità inferiore • mania • caratteristica • mais
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