S. 65 / Nr. 19 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (d)

BGE 64 III 65

19. Entscheid vom 19. April 1938 i. S. Erbacher.


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Regeste:
Lastenbereinigung im Konkurse des Grundeigentümers, Verfügung über andere als
Eigentümerpfandtitel: Sowohl über das Recht des (angeblichen) Titeleigentümers
wie über das Recht allfälliger Faustpfandansprecher ist im Lastenverzeichnis
zu verfügen. Art. 125 Abs. 2
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 125 - 1 Onde verificare a stregua dell'articolo 58 capoverso 2 RUF174 i diritti reali frazionari (servitù, oneri fondiari, diritti di pegno, di prelazione, di compera, di ricupero, pigioni ed affitti, ecc.) costituiti sul fondo, sarà compilato per ogni fondo un elenco speciale di tutti i crediti garantiti da esso e di tutti gli altri aggravi reali che all'incanto dovranno essere accollati al deliberatario, ad esclusione degli oneri reali che esistono e passano all'aggiudicatario per virtù di legge. L'elenco conterrà pure l'indicazione esatta degli oggetti (fondi ed accessori), ai quali i singoli oneri si riferiscono.
1    Onde verificare a stregua dell'articolo 58 capoverso 2 RUF174 i diritti reali frazionari (servitù, oneri fondiari, diritti di pegno, di prelazione, di compera, di ricupero, pigioni ed affitti, ecc.) costituiti sul fondo, sarà compilato per ogni fondo un elenco speciale di tutti i crediti garantiti da esso e di tutti gli altri aggravi reali che all'incanto dovranno essere accollati al deliberatario, ad esclusione degli oneri reali che esistono e passano all'aggiudicatario per virtù di legge. L'elenco conterrà pure l'indicazione esatta degli oggetti (fondi ed accessori), ai quali i singoli oneri si riferiscono.
2    Questi elenchi formano parte integrante della graduatoria, che farà riferimento ad essi senza designare singolarmente i crediti garantiti da pegno.
im Gegensatz zu Art. 126
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 126 - 1 I crediti garantiti da pegno sopra titoli ipotecari eretti al nome del proprietario del fondo saranno collocati come crediti garantiti da pegno manuale. I titoli costituiti in pegno invece saranno collocati come crediti ipotecari per l'importo per il quale venne riconosciuto il manuale, con riferimento alla sua collocazione nella graduatoria.
1    I crediti garantiti da pegno sopra titoli ipotecari eretti al nome del proprietario del fondo saranno collocati come crediti garantiti da pegno manuale. I titoli costituiti in pegno invece saranno collocati come crediti ipotecari per l'importo per il quale venne riconosciuto il manuale, con riferimento alla sua collocazione nella graduatoria.
2    Se il credito garantito da pegno manuale è inferiore all'importo del titolo del pegno immobiliare che l'assiste, l'eccedenza non sarà collocata come pegno immobiliare.
VZG. Der
Forderungsbetrag, für den das Faustpfandrecht beansprucht und der Betrag, für
den es anerkannt wird, ist anzugeben.
Die anerkannten Faustpfandrechte sind wie die Eigentumsrechte der binnen
gesetzlicher Frist anzuhebenden Wegweisungsklage unterworfen. Umfasst die
anerkannte Faustpfandansprache die ganze Titelsumme, so vermag eine bloss
gegen den anerkannten Titeleigentümer angehobene Wegweisungsklage den Bestand
des Grundpfandtitels nicht in Frage zu stellen und bildet daher keinen Grund
zur Verschiebung der Verwertung der Liegenschaft nach Art. 128
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 128 - 1 La realizzazione (per incanto od a trattative private) non potrà, neppure nei casi d'urgenza, aver luogo prima che siano decise, con sentenza passata in giudicato, le contestazioni relative ai diritti di pegno od altri diritti reali limitati risultanti dalle iscrizioni nel registro fondiario o notificati da terzi (art. 123).
1    La realizzazione (per incanto od a trattative private) non potrà, neppure nei casi d'urgenza, aver luogo prima che siano decise, con sentenza passata in giudicato, le contestazioni relative ai diritti di pegno od altri diritti reali limitati risultanti dalle iscrizioni nel registro fondiario o notificati da terzi (art. 123).
2    L'autorità di vigilanza potrà permettere che la realizzazione avvenga prima, se ciò possa farsi senza pregiudizio di interessi legittimi. In questo caso le condizioni d'incanto faranno menzione delle cause pendenti e una iscrizione provvisoria sarà praticata nel registro fondiario (art. 961 CC175).
VZG.
Faustpfandansprecher können, obwohl ihr Schuldner nicht der Gemeinschuldner
ist, ihre Rechte mittels Konkurseingabe geltend machen und haben ein
Interesse, es zu tun; Art. 231 III und 232 Ziff. 2
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 232 - 1 L'ufficio dei fallimenti pubblica la dichiarazione di fallimento non appena sia stato deciso se si procederà alla liquidazione ordinaria o a quella sommaria.431
1    L'ufficio dei fallimenti pubblica la dichiarazione di fallimento non appena sia stato deciso se si procederà alla liquidazione ordinaria o a quella sommaria.431
2    La pubblicazione contiene:
1  la designazione del fallito e del suo domicilio, nonché la data della dichiarazione di fallimento;
SchKG. Jeder Besitzer eines
Grundpfandtitels ist von der Konkursverwaltung aufzufordern, ihn abzuliefern;
Art. 40 KV. Die Faustpfandrechte sind soweit möglich auch von Amtes wegen in
Betracht zu ziehen; Art. 246
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 246 - I crediti risultanti dal registro fondiario, anche se non sono insinuati, sono ammessi, con gli interessi in corso, al passivo del fallimento.
SchKG.
Epuration de l'état des charges dans la faillite du propriétaire de
l'immeuble. En ce qui concerne les titres de gage autres que les titres en
mains du propriétaire de l'immeuble, l'administration de la faillite doit se
prononcer dans l'état des charges aussi bien

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sur le droit des tiers qui prétendent être nantis du titre que sur le droit de
celui qui s'en donne comme le propriétaire. Art. 125 al. 2 ORI par opposition
à l'art. 126. L'état doit indiquer le montant à concurrence duquel le droit de
gage mobilier est revendiqué et le montant à concurrence duquel il est admis.
Les nantissements admis peuvent, comme le droit de propriété sur le titre,
faire l'objet d'une action en contestation de l'état des charges, qui doit
être introduite dans le délai légal. Si le gage mobilier, tel qu'il a été
admis par l'administration, porte sur toute la valeur nominale du titre, une
action dirigée seulement contre le titulaire inscrit ne suffit pas pour mettre
en question le droit constaté par ce titre et ne constitue donc pas, au sens
de l'art. 128 ORI, une raison de différer la vente.
Bien qu'ils n'aient pas pour débiteur le failli, les tiers nantis du titre
peuvent faire valoir leurs droits en produisant dans la faillite et ils ont
intérêt à le faire; art. 231 al. 3 et 232 ch. 2 LP. L'administration de la
faillite doit inviter tout possesseur d'un titre de gage immobilier à le
déposer; art. 40 OF. Dans la mesure du possible, il y aura lieu également de
prendre d'office en considération les droits de gage mobiliers; art. 246 LP.
Appuramento dell'elenco oneri nel fallimento del proprietario del fondo.
Per quanto concerne titoli ipotecari (cartella ipotecaria e rendita
ipotecaria) che non siano in mano del proprietario del fondo,
l'amministrazione del fallimento deve pronunciarsi nell'elenco oneri tanto sul
diritto di colui che si vanta proprietario del titolo quanto sul diritto di
terzi che pretendono di essere in possesso del titolo come pegno mobiliare.
Art. 125 cp, 2 in opposizione all'art. 126 RRF. Vanno indicati l'importo pel
quale il diritto di pegno mobiliare è rivendicato e l'importo pel quale è
ammesso.
I diritti di pegno mobiliare ammessi, come il diritto di proprietà, sono
soggetti all'azione di contestazione dell'elenco oneri che va promossa entro
il termine legale. Se il pegno mobiliare ammesso porta su tutta la somma
indicata nel titolo, un'azione di contestazione diretta soltanto contro il
titolare non basta per impugnare l'esistenza del diritto incorporato nel
titolo ipotecario e non costituisce motivo di rinvio della realizzazione del
fondo ai sensi dell'art. 128 RRF.
Quantunque il fallito non sia il loro debitore, i terzi detentori del titolo
come pegno possono far valere i loro diritti notificandoli nel fallimento ed
hanno un interesse a fare tale notifica; art. 231 cp. 3 e 232 cifra 2 LEF.
Ogni detentore di un titolo ipotecario va diffidato a consegnarlo, art. 40 RF.
I diritti di pegno mobiliare vanno possibilmente presi in considerazione
d'ufficio, art. 246 LEF.


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Im summarischen Konkursverfahren über Alfred Brunner-Bergmann legte das
Konkursamt Dorneck spätestens vom 2. bis zum 12. Februar 1938 mit dem
Kollokationsplan das Lastenverzeichnis über die Liegenschaft Dornach Nr. 2759
auf. Darin ist als Pfandhaftung im dritten Rang ein auf den Inhaber
ausgestellter Schuldbrief von Fr. 15000.- Kapital und Fr. 2352.- Zinsen
aufgeführt und als Inhaber Adolf Laub-Stöcklin, als Faustpfandberechtigte aber
bis zum vollen Betrage der Schuldbriefsumme die Schweizerische Volksbank
genannt, die den Schuldbrief aus ihrem Besitze dem Konkursamt abgeliefert und
zugleich eine durch diesen Pfandtitel faustpfandversicherte Forderung gegen
Dritte angemeldet hatte. Ein Nachtrag vom 1. Februar 1938 anerkannte ferner
die Nachverpfändung dieses Schuldbriefes zu Gunsten zweier anderer Gläubiger,
denen nach Befriedigung der Schweizerischen Volksbank der Pfandtitel
herauszugeben oder der darauf entfallende Erlös vorzubehalten sei.
Der unmittelbar nachgehende Grundpfandgläubiger Louis Brunner-Brodbeck,
Inhaber des im vierten Range lastenden Schuldbriefes, hob am 12. Februar 1938
gegen Laub-Stöcklin Klage auf Wegweisung von dessen Schuldbriefforderung an,
mit dem Erfolge, dass Laub-Stöcklin mit Vergleich vom 3. März 1938 in die
Herabsetzung des Schuldbriefes auf Fr. 2000.- (Kapital und Zins zusammen)
einwilligte. Indessen hatte am 25. Februar die den Pfandgläubigern einen Monat
zuvor angezeigte einzige Liegenschaftssteigerung stattgefunden und zum
Zuschlag an Wilhelm Erbacher geführt. Der Zuschlagspreis von Fr. 41000.- lässt
die Grundpfandrechte vom dritten Rang an ungedeckt. Brunner-Brodbeck, der nach
Einreichung seiner Klage angenommen haben will, die Steigerung werde abgesagt,
focht nun mit Beschwerde deren Durchführung unter Berufung auf den
Kollokationsprozess und dessen Ausgang als ungültig an und verlangte die
Anordnung einer neuen Steigerung. Er weist auf Art. 128
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 128 - 1 La realizzazione (per incanto od a trattative private) non potrà, neppure nei casi d'urgenza, aver luogo prima che siano decise, con sentenza passata in giudicato, le contestazioni relative ai diritti di pegno od altri diritti reali limitati risultanti dalle iscrizioni nel registro fondiario o notificati da terzi (art. 123).
1    La realizzazione (per incanto od a trattative private) non potrà, neppure nei casi d'urgenza, aver luogo prima che siano decise, con sentenza passata in giudicato, le contestazioni relative ai diritti di pegno od altri diritti reali limitati risultanti dalle iscrizioni nel registro fondiario o notificati da terzi (art. 123).
2    L'autorità di vigilanza potrà permettere che la realizzazione avvenga prima, se ciò possa farsi senza pregiudizio di interessi legittimi. In questo caso le condizioni d'incanto faranno menzione delle cause pendenti e una iscrizione provvisoria sarà praticata nel registro fondiario (art. 961 CC175).
VZG hin und sieht sein
Anfechtungsinteresse darin, dass

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sich die dem seineigen vorgehenden Grundpfandrechte zufolge des Vergleiches
vom 3. März 1938 von rund Fr. 61000.- auf Fr. 46000.- verringert hätten, so
dass er nun in die Lage gekommen sei, sich an einer Steigerung zu beteiligen.
Die kantonale Aufsichtsbehörde hat die Beschwerde in Anwendung von Art. 128
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 128 - 1 La realizzazione (per incanto od a trattative private) non potrà, neppure nei casi d'urgenza, aver luogo prima che siano decise, con sentenza passata in giudicato, le contestazioni relative ai diritti di pegno od altri diritti reali limitati risultanti dalle iscrizioni nel registro fondiario o notificati da terzi (art. 123).
1    La realizzazione (per incanto od a trattative private) non potrà, neppure nei casi d'urgenza, aver luogo prima che siano decise, con sentenza passata in giudicato, le contestazioni relative ai diritti di pegno od altri diritti reali limitati risultanti dalle iscrizioni nel registro fondiario o notificati da terzi (art. 123).
2    L'autorità di vigilanza potrà permettere che la realizzazione avvenga prima, se ciò possa farsi senza pregiudizio di interessi legittimi. In questo caso le condizioni d'incanto faranno menzione delle cause pendenti e una iscrizione provvisoria sarà praticata nel registro fondiario (art. 961 CC175).

VZG gutgeheissen. Der Ersteigerer Erbacher zieht diesen Entscheid an das
Bundesgericht weiter mit dem Antrag auf Abweisung der gegen die Steigerung vom
25. Februar gerichteten Beschwerde.
Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zieht in Erwägung:
1.- Nach Art. 128
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 128 - 1 La realizzazione (per incanto od a trattative private) non potrà, neppure nei casi d'urgenza, aver luogo prima che siano decise, con sentenza passata in giudicato, le contestazioni relative ai diritti di pegno od altri diritti reali limitati risultanti dalle iscrizioni nel registro fondiario o notificati da terzi (art. 123).
1    La realizzazione (per incanto od a trattative private) non potrà, neppure nei casi d'urgenza, aver luogo prima che siano decise, con sentenza passata in giudicato, le contestazioni relative ai diritti di pegno od altri diritti reali limitati risultanti dalle iscrizioni nel registro fondiario o notificati da terzi (art. 123).
2    L'autorità di vigilanza potrà permettere che la realizzazione avvenga prima, se ciò possa farsi senza pregiudizio di interessi legittimi. In questo caso le condizioni d'incanto faranno menzione delle cause pendenti e una iscrizione provvisoria sarà praticata nel registro fondiario (art. 961 CC175).
VZG darf eine Liegenschaft im Konkurs erst verwertet werden,
nachdem allfällige Kollokationsprozesse über dingliche Rechte daran erledigt
sind. Diese Bestimmung will den Bestand der dinglichen Rechte vor der
Verwertung klargestellt wissen. Daher werden von ihr nicht betroffen
Kollokationsklagen, die nicht geeignet sind, den Bestand der Aufhaftungen in
Frage zu stellen. Es steht zwar der Konkursverwaltung nicht zu, die Aussichten
einer Klage auf Wegweisung einer Grundpfandaufhaftung abzuschätzen und je
nachdem über die Klage hinwegzusehen und zur Verwertung der Liegenschaft zu
schreiten. Sie hat, solange der Prozess hängig ist, mit der Gutheissung der
Klage zu rechnen. Dem entsprach übrigens in weitem Masse das Ergebnis der von
Brunner-Brodbeck gegen Laub-Stöcklin angehobenen Klage, indem sich der
Beklagte dem Klagebegehren zum grössten Teile unterzog. Aber diese Klage war
kein Hindernis für die Versteigerung der Liegenschaft, weil sie sich nur gegen
den Schuldbriefeigentümer (bezw. Eigentumsansprecher) richtete und den von
Dritten, vorab von der Schweizerischen Volksbank als Besitzerin des
Schuldbriefes, geltend gemachten Faustpfandrechten keine Rechnung trug. Diesen
Rechten und damit auch dem Bestande des ihnen zugrunde liegenden Schuldbriefes
selbst konnte die gegen

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Laub-Stöcklin angehobene Klage schlechterdings nichts anhaben; denn der
formrichtig als Schuldbrief oder Gült errichtete Pfandtitel besteht seinem
Wortlaut und dem Grundbucheintrage gemäss für jeden gutgläubigen Eigentums-
wie auch Pfand- oder Nutzniessungserwerber unabhängig vom Verfügungsrechte des
Vormannes zu Recht (Art. 865
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 865 - 1 Qualora un titolo sia stato smarrito o sia stato distrutto senza intenzione di estinguere il debito, il creditore può farlo annullare dal giudice e chiedere il pagamento o, se il credito non è ancora esigibile, il rilascio di un nuovo titolo.
1    Qualora un titolo sia stato smarrito o sia stato distrutto senza intenzione di estinguere il debito, il creditore può farlo annullare dal giudice e chiedere il pagamento o, se il credito non è ancora esigibile, il rilascio di un nuovo titolo.
2    L'annullamento avviene secondo le norme concernenti l'ammortamento dei titoli al portatore previa diffida a produrre il titolo entro sei mesi.
3    Il debitore può, nello stesso modo, chiedere l'annullamento di un titolo pagato che è stato smarrito.
/6
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 6 - 1 Il diritto civile federale non limita le competenze di diritto pubblico dei Cantoni.
1    Il diritto civile federale non limita le competenze di diritto pubblico dei Cantoni.
2    I Cantoni possono, nei limiti della loro sovranità, interdire o limitare il commercio di determinate cose o dichiarare nulli i rapporti contrattuali relativi alle medesime.
und 872
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 6 - 1 Il diritto civile federale non limita le competenze di diritto pubblico dei Cantoni.
1    Il diritto civile federale non limita le competenze di diritto pubblico dei Cantoni.
2    I Cantoni possono, nei limiti della loro sovranità, interdire o limitare il commercio di determinate cose o dichiarare nulli i rapporti contrattuali relativi alle medesime.
ZGB, vgl. auch Art. 884 Abs. 2). Zur
wirksamen Entkräftung eines zu Faustpfand begebenen Grundpfandtitels bedarf es
daher auch der Zustimmung des Faustpfandgläubigers oder eines gegen ihn
erwirkten Urteils, wie denn die Grundbuchverordnung als Voraussetzung zu einer
Änderung oder Löschung die Ablieferung des Pfandtitels oder gerichtliche
Kraftloserklärung verlangt, wozu es bei rechtzeitigem Einspruch eines
Besitzers, sei er es auch aus beschränktem dinglichem Recht, nicht kommen kann
(Art. 61 Abs. 2
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF)
ORF Art. 61 Diritti legali di passo - Il diritto cantonale può prevedere che per i diritti legali di passo di carattere permanente (art. 696 cpv. 2 CC) la menzione sia apposta d'ufficio; esso designa in tal caso le autorità competenti e la procedura da seguire.
GBV; Art. 870
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF)
ORF Art. 61 Diritti legali di passo - Il diritto cantonale può prevedere che per i diritti legali di passo di carattere permanente (art. 696 cpv. 2 CC) la menzione sia apposta d'ufficio; esso designa in tal caso le autorità competenti e la procedura da seguire.
ZGB und 851 a.OR = 983 n.OR). Genügte aber
demnach der unangefochtene Bestand der von dritter Seite bis zum vollen Betrag
der Schuldbriefsumme erhobenen Faustpfandansprüche, um die Aufrechterhaltung
des Schuldbriefes im Lastenverzeichnis zu sichern, wie auch immer der gegen
Laub-Stöcklin angehobene Rechtsstreit ausgehen mochte, so fiel dieser Streit
nicht als Verschiebungsgrund im Sinne von Art. 128
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 128 - 1 La realizzazione (per incanto od a trattative private) non potrà, neppure nei casi d'urgenza, aver luogo prima che siano decise, con sentenza passata in giudicato, le contestazioni relative ai diritti di pegno od altri diritti reali limitati risultanti dalle iscrizioni nel registro fondiario o notificati da terzi (art. 123).
1    La realizzazione (per incanto od a trattative private) non potrà, neppure nei casi d'urgenza, aver luogo prima che siano decise, con sentenza passata in giudicato, le contestazioni relative ai diritti di pegno od altri diritti reali limitati risultanti dalle iscrizioni nel registro fondiario o notificati da terzi (art. 123).
2    L'autorità di vigilanza potrà permettere che la realizzazione avvenga prima, se ciò possa farsi senza pregiudizio di interessi legittimi. In questo caso le condizioni d'incanto faranno menzione delle cause pendenti e una iscrizione provvisoria sarà praticata nel registro fondiario (art. 961 CC175).
VZG in Betracht.
2.- Von der unrichtigen Annahme ausgehend, der im dritten Rang aufhaftende
Schuldbrief sei zufolge des Vergleiches vom 3. März 1938 auch für den Fall
einer neuen Steigerung auf Fr. 2000.- zusammengeschrumpft, nimmt
Brunner-Brodbeck ein Vorgehen gegen die Faustpfandansprecher, gegen deren
Ansprüche er übrigens nichts vorbringt, gar nicht in Aussicht. Er könnte auch
nicht etwa geltend machen, das vom Konkursamt befolgte Kollokations- und
Lastenbereinigungsverfahren habe ihn nicht instand gesetzt, binnen zehn Tagen
seit der Auflegung des Kollokationsplanes und des zugehörigen
Lastenverzeichnisses gegen die Schweizerische Volksbank zu klagen. Allerdings
scheint die Auflegung schon vom 29. Januar

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1938 an stattgefunden zu haben, mit bis zum 12. Februar verlängerter
Auflagefrist wegen verspäteter Bekanntmachung im Schweizerischen
Handelsamtsblatt, weshalb der die Nachverpfändungen des Schuldbriefes
betreffende Nachtrag vom 1. Februar neu hätte bekanntgemacht werden sollen
(Art. 60 Abs. 2 der Konkursverordnung). Das ändert aber auf jeden Fall nichts
daran, dass die erste Faustpfandgläubigerin, die Schweizerische Volksbank,
bereits von Anfang an als solche für den vollen Schuldbriefbetrag verzeichnet
war, und die Verwirkung der Klagefrist ihr gegenüber hatte nach dem Gesagten
zur Folge, dass der Schuldbrief im vollen Betrage als Belastung der
Liegenschaft anerkannt zu gelten hatte. Die Fassung des Zusatzes betreffend
diese Faustpfandbestellung im Lastenverzeichnis war deutlich genug, um eine
ausdrückliche Verfügung über deren Anerkennung zu ersetzen, wie sie
grundsätzlich verlangt werden muss, da eben durch solche
Faustpfandbestellungen mittelbar die Rechte am Grundstück des Gemeinschuldners
betroffen werden und zwar unabhängig von der wahren Rechtsstellung desjenigen.
der die Faustpfandbestellung als (angeblicher) Eigentümer des Pfandtitels
vorgenommen hat. Mit Rücksicht hierauf ist solchen Faustpfandgläubigern, deren
Forderungen sich nicht gegen den Gemeinschuldner richten, gleichwohl die
Stellung von Gläubigern im Sinne von Art. 231 Abs. 3
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 231 - 1 L'ufficio dei fallimenti propone al giudice del fallimento di procedere alla liquidazione secondo la procedura sommaria quando constata che:
1    L'ufficio dei fallimenti propone al giudice del fallimento di procedere alla liquidazione secondo la procedura sommaria quando constata che:
1  il ricavo della realizzazione dei beni inventariati non sarà prevedibilmente sufficiente per coprire le spese della procedura ordinaria; o
2  il caso è semplice.
2    Se il giudice è dello stesso parere, la massa è liquidata con la procedura sommaria, sempreché prima della ripartizione della somma ricavata nessun creditore chieda che si proceda secondo la procedura ordinaria di fallimento, fornendo una garanzia sufficiente per le spese presumibilmente non coperte.
3    La liquidazione sommaria ha luogo secondo le regole della procedura ordinaria, fatte salve le eccezioni seguenti:
1  Di regola non hanno luogo assemblee dei creditori. Tuttavia, se in ragione di circostanze particolari una consultazione dei creditori sembra opportuna, l'ufficio dei fallimenti può riunirli in assemblea o provocare una loro risoluzione per mezzo di circolare.
2  Allo scadere del termine per le insinuazioni (art. 232 cpv. 2 n. 2), l'ufficio dei fallimenti procede alla realizzazione; esso osserva le disposizioni degli articoli 256 capoversi 2 a 4 e tiene conto con il maggior riguardo possibile degli interessi dei creditori. I fondi possono essere realizzati soltanto dopo che sia stato allestito l'elenco degli oneri.
3  L'ufficio dei fallimenti designa i beni necessari nell'inventario e lo deposita insieme con la graduatoria.
4  Non è necessario depositare lo stato di ripartizione.
und Art. 232 Ziff. 2
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 232 - 1 L'ufficio dei fallimenti pubblica la dichiarazione di fallimento non appena sia stato deciso se si procederà alla liquidazione ordinaria o a quella sommaria.431
1    L'ufficio dei fallimenti pubblica la dichiarazione di fallimento non appena sia stato deciso se si procederà alla liquidazione ordinaria o a quella sommaria.431
2    La pubblicazione contiene:
1  la designazione del fallito e del suo domicilio, nonché la data della dichiarazione di fallimento;

SchKG einzuräumen, und sie haben auch offenkundig ein Interesse daran, eine
Anmeldung einzureichen, um nicht einem Verlust ihrer Rechte im
Lastenbereinigungs- und Verwertungsverfahren ausgesetzt zu sein. Im übrigen
ist angesichts des Art. 246
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 246 - I crediti risultanti dal registro fondiario, anche se non sono insinuati, sono ammessi, con gli interessi in corso, al passivo del fallimento.
SchKG Bestand und Betrag derartiger Pfandansprüche
soweit möglich von Amtes wegen abzuklären, wie denn Art. 40 der
Konkursverordnung vorschreibt, dass auch allfällige Faustpfandbesitzer zur
Ablieferung der Pfandtitel aufzufordern sind. Mit der Anwendung dieser
Vorschrift sollte es strenger genommen werden als es bisweilen geschieht; denn
häufig wird erst die Aufforderung an den etwa

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zunächst einzig bekannten Eigentumsansprecher zur Ermittlung eines sonst
unbekannt bleibenden Faustpfandgläubigers führen, der dann zur Ablieferung
veranlasst werden kann, womit Verfügungen eines allenfalls Unberechtigten
während des weitern Verlaufes des Konkursverfahrens vorgebeugt ist.
(Entsprechendes gilt für das Pfändungsverfahren und das
Grundpfandverwertungsverfahren über eine mit solchen Pfandtiteln belastete
Liegenschaft). Dritte mit Faustpfandrecht an Grundpfandtiteln haben auch
Anspruch auf Spezialanzeigen gemäss Art. 257
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 257 - 1 Il luogo, il giorno e l'ora dell'incanto sono resi pubblicamente noti.
1    Il luogo, il giorno e l'ora dell'incanto sono resi pubblicamente noti.
2    Ove siano da realizzare fondi, il bando dev'essere pubblicato almeno un mese prima dell'incanto e indicare il giorno dal quale le condizioni dell'incanto saranno depositate, per l'ispezione, presso l'ufficio dei fallimenti.
3    Un esemplare del bando sarà notificato ad ogni singolo creditore ipotecario con l'indicazione del prezzo di stima.
und 258
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 258 - 1 Dopo tre chiamate, gli oggetti da realizzare sono aggiudicati al maggior offerente.
1    Dopo tre chiamate, gli oggetti da realizzare sono aggiudicati al maggior offerente.
2    In caso di realizzazione di un fondo sono applicabili le disposizioni dell'articolo 142 capoversi 1 e 3. I creditori possono inoltre stabilire un prezzo d'aggiudicazione minimo per il primo incanto.461
SchKG (Art. 71 KV).
Nichts rechtfertigt es, sie im Kollokations- und Lastenbereinigungsverfahren,
vorab also bei Aufstellung des Lastenverzeichnisses, nicht ebenso zu
berücksichtigen, wie die Titelgläubiger selbst. Dabei ist der Betrag der
Forderung, für den das Faustpfandrecht beansprucht wird und der ja nicht die
ganze Titelsumme zu erreichen braucht, anzugeben und innerhalb der Titelsumme
eine Verfügung über Zulassung oder Abweisung zu treffen. Solche
Faustpfandansprachen an Schuldbriefen sind deutlich zu kennzeichnen, um nicht
als zum Schuldbriefbetrage hinzutretende Belastung des Grundstückes zu
erscheinen. Die Zulassung solcher Faustpfandrechte für irgendwelche
Forderungsbeträge macht nicht etwa insoweit eine Verfügung über Zulassung oder
Abweisung der vom (angeblichen) Titeleigentümer selbst erhobenen Ansprüche
überflüssig; kann doch ein Faustpfandrecht unter Umständen mit Erfolg
angefochten werden oder auch zufolge Tilgung der faustpfändlich gesicherten
Forderung durch ihren Schuldner dahinfallen. Anders als nach Art. 126
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 126 - 1 I crediti garantiti da pegno sopra titoli ipotecari eretti al nome del proprietario del fondo saranno collocati come crediti garantiti da pegno manuale. I titoli costituiti in pegno invece saranno collocati come crediti ipotecari per l'importo per il quale venne riconosciuto il manuale, con riferimento alla sua collocazione nella graduatoria.
1    I crediti garantiti da pegno sopra titoli ipotecari eretti al nome del proprietario del fondo saranno collocati come crediti garantiti da pegno manuale. I titoli costituiti in pegno invece saranno collocati come crediti ipotecari per l'importo per il quale venne riconosciuto il manuale, con riferimento alla sua collocazione nella graduatoria.
2    Se il credito garantito da pegno manuale è inferiore all'importo del titolo del pegno immobiliare che l'assiste, l'eccedenza non sarà collocata come pegno immobiliare.
VZG, der
sich auf Faustpfandansprachen an Eigentümerpfandtiteln des Gemeinschuldners
bezieht, ist bei Anerkennung des Dritteigentums an einem Schuldbrief die
Kollokationsverfügung über Faustpfandansprachen nicht in der Abteilung A 2 des
Kollokationsplanes (faustpfandversicherte Forderungen) zu treffen, sondern,
wie für die Schuldbriefforderung selbst (vgl. Art. 125 Abs. 2
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 125 - 1 Onde verificare a stregua dell'articolo 58 capoverso 2 RUF174 i diritti reali frazionari (servitù, oneri fondiari, diritti di pegno, di prelazione, di compera, di ricupero, pigioni ed affitti, ecc.) costituiti sul fondo, sarà compilato per ogni fondo un elenco speciale di tutti i crediti garantiti da esso e di tutti gli altri aggravi reali che all'incanto dovranno essere accollati al deliberatario, ad esclusione degli oneri reali che esistono e passano all'aggiudicatario per virtù di legge. L'elenco conterrà pure l'indicazione esatta degli oggetti (fondi ed accessori), ai quali i singoli oneri si riferiscono.
1    Onde verificare a stregua dell'articolo 58 capoverso 2 RUF174 i diritti reali frazionari (servitù, oneri fondiari, diritti di pegno, di prelazione, di compera, di ricupero, pigioni ed affitti, ecc.) costituiti sul fondo, sarà compilato per ogni fondo un elenco speciale di tutti i crediti garantiti da esso e di tutti gli altri aggravi reali che all'incanto dovranno essere accollati al deliberatario, ad esclusione degli oneri reali che esistono e passano all'aggiudicatario per virtù di legge. L'elenco conterrà pure l'indicazione esatta degli oggetti (fondi ed accessori), ai quali i singoli oneri si riferiscono.
2    Questi elenchi formano parte integrante della graduatoria, che farà riferimento ad essi senza designare singolarmente i crediti garantiti da pegno.
VZG) nur im
Lastenverzeichnis;

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in diesem Falle wird ja kein Faustpfandrecht an Vermögen des Gemeinschuldners
geltend gemacht. Der hier über die Faustpfandforderung der Schweizerischen
Volksbank, die sich gegen Drittpersonen richtet, vorn im Kollokationsplan
aufgenommene Vermerk «Abweisung, weil bereits im Lastenverzeichnis über GB.
2759 die Faustpfanddargabe verzeichnet und kolloziert ist», war also nicht
angebracht, aber auch nicht missverständlich. Und die Angaben des
Lastenverzeichnisses enthielten alle zur Auflegung erforderlichen Aufschlüsse;
namentlich liess sich die vorbehaltlose Erwähnung des Faustpfandrechtes bis
zum vollen Schuldbriefbetrage nur als Anerkennung dieses Rechtes verstehen.
Demnach erkennt die Schuldbetr.- u. Konkurskammer:
Der Rekurs wird gutgeheissen, der angefochtene Entscheid aufgehoben und die
Beschwerde des Louis Brunner-Brodbeck abgewiesen.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 64 III 65
Data : 01. gennaio 1937
Pubblicato : 19. aprile 1938
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 64 III 65
Ramo giuridico : DTF - Diritto delle esecuzioni e del fallimento
Oggetto : Lastenbereinigung im Konkurse des Grundeigentümers, Verfügung über andere als Eigentümerpfandtitel...


Registro di legislazione
CC: 6 
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 6 - 1 Il diritto civile federale non limita le competenze di diritto pubblico dei Cantoni.
1    Il diritto civile federale non limita le competenze di diritto pubblico dei Cantoni.
2    I Cantoni possono, nei limiti della loro sovranità, interdire o limitare il commercio di determinate cose o dichiarare nulli i rapporti contrattuali relativi alle medesime.
865 
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 865 - 1 Qualora un titolo sia stato smarrito o sia stato distrutto senza intenzione di estinguere il debito, il creditore può farlo annullare dal giudice e chiedere il pagamento o, se il credito non è ancora esigibile, il rilascio di un nuovo titolo.
1    Qualora un titolo sia stato smarrito o sia stato distrutto senza intenzione di estinguere il debito, il creditore può farlo annullare dal giudice e chiedere il pagamento o, se il credito non è ancora esigibile, il rilascio di un nuovo titolo.
2    L'annullamento avviene secondo le norme concernenti l'ammortamento dei titoli al portatore previa diffida a produrre il titolo entro sei mesi.
3    Il debitore può, nello stesso modo, chiedere l'annullamento di un titolo pagato che è stato smarrito.
870  872
LEF: 231 
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 231 - 1 L'ufficio dei fallimenti propone al giudice del fallimento di procedere alla liquidazione secondo la procedura sommaria quando constata che:
1    L'ufficio dei fallimenti propone al giudice del fallimento di procedere alla liquidazione secondo la procedura sommaria quando constata che:
1  il ricavo della realizzazione dei beni inventariati non sarà prevedibilmente sufficiente per coprire le spese della procedura ordinaria; o
2  il caso è semplice.
2    Se il giudice è dello stesso parere, la massa è liquidata con la procedura sommaria, sempreché prima della ripartizione della somma ricavata nessun creditore chieda che si proceda secondo la procedura ordinaria di fallimento, fornendo una garanzia sufficiente per le spese presumibilmente non coperte.
3    La liquidazione sommaria ha luogo secondo le regole della procedura ordinaria, fatte salve le eccezioni seguenti:
1  Di regola non hanno luogo assemblee dei creditori. Tuttavia, se in ragione di circostanze particolari una consultazione dei creditori sembra opportuna, l'ufficio dei fallimenti può riunirli in assemblea o provocare una loro risoluzione per mezzo di circolare.
2  Allo scadere del termine per le insinuazioni (art. 232 cpv. 2 n. 2), l'ufficio dei fallimenti procede alla realizzazione; esso osserva le disposizioni degli articoli 256 capoversi 2 a 4 e tiene conto con il maggior riguardo possibile degli interessi dei creditori. I fondi possono essere realizzati soltanto dopo che sia stato allestito l'elenco degli oneri.
3  L'ufficio dei fallimenti designa i beni necessari nell'inventario e lo deposita insieme con la graduatoria.
4  Non è necessario depositare lo stato di ripartizione.
232 
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 232 - 1 L'ufficio dei fallimenti pubblica la dichiarazione di fallimento non appena sia stato deciso se si procederà alla liquidazione ordinaria o a quella sommaria.431
1    L'ufficio dei fallimenti pubblica la dichiarazione di fallimento non appena sia stato deciso se si procederà alla liquidazione ordinaria o a quella sommaria.431
2    La pubblicazione contiene:
1  la designazione del fallito e del suo domicilio, nonché la data della dichiarazione di fallimento;
246 
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 246 - I crediti risultanti dal registro fondiario, anche se non sono insinuati, sono ammessi, con gli interessi in corso, al passivo del fallimento.
257 
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 257 - 1 Il luogo, il giorno e l'ora dell'incanto sono resi pubblicamente noti.
1    Il luogo, il giorno e l'ora dell'incanto sono resi pubblicamente noti.
2    Ove siano da realizzare fondi, il bando dev'essere pubblicato almeno un mese prima dell'incanto e indicare il giorno dal quale le condizioni dell'incanto saranno depositate, per l'ispezione, presso l'ufficio dei fallimenti.
3    Un esemplare del bando sarà notificato ad ogni singolo creditore ipotecario con l'indicazione del prezzo di stima.
258
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 258 - 1 Dopo tre chiamate, gli oggetti da realizzare sono aggiudicati al maggior offerente.
1    Dopo tre chiamate, gli oggetti da realizzare sono aggiudicati al maggior offerente.
2    In caso di realizzazione di un fondo sono applicabili le disposizioni dell'articolo 142 capoversi 1 e 3. I creditori possono inoltre stabilire un prezzo d'aggiudicazione minimo per il primo incanto.461
ORF: 61
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF)
ORF Art. 61 Diritti legali di passo - Il diritto cantonale può prevedere che per i diritti legali di passo di carattere permanente (art. 696 cpv. 2 CC) la menzione sia apposta d'ufficio; esso designa in tal caso le autorità competenti e la procedura da seguire.
RFF: 125 
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 125 - 1 Onde verificare a stregua dell'articolo 58 capoverso 2 RUF174 i diritti reali frazionari (servitù, oneri fondiari, diritti di pegno, di prelazione, di compera, di ricupero, pigioni ed affitti, ecc.) costituiti sul fondo, sarà compilato per ogni fondo un elenco speciale di tutti i crediti garantiti da esso e di tutti gli altri aggravi reali che all'incanto dovranno essere accollati al deliberatario, ad esclusione degli oneri reali che esistono e passano all'aggiudicatario per virtù di legge. L'elenco conterrà pure l'indicazione esatta degli oggetti (fondi ed accessori), ai quali i singoli oneri si riferiscono.
1    Onde verificare a stregua dell'articolo 58 capoverso 2 RUF174 i diritti reali frazionari (servitù, oneri fondiari, diritti di pegno, di prelazione, di compera, di ricupero, pigioni ed affitti, ecc.) costituiti sul fondo, sarà compilato per ogni fondo un elenco speciale di tutti i crediti garantiti da esso e di tutti gli altri aggravi reali che all'incanto dovranno essere accollati al deliberatario, ad esclusione degli oneri reali che esistono e passano all'aggiudicatario per virtù di legge. L'elenco conterrà pure l'indicazione esatta degli oggetti (fondi ed accessori), ai quali i singoli oneri si riferiscono.
2    Questi elenchi formano parte integrante della graduatoria, che farà riferimento ad essi senza designare singolarmente i crediti garantiti da pegno.
126 
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 126 - 1 I crediti garantiti da pegno sopra titoli ipotecari eretti al nome del proprietario del fondo saranno collocati come crediti garantiti da pegno manuale. I titoli costituiti in pegno invece saranno collocati come crediti ipotecari per l'importo per il quale venne riconosciuto il manuale, con riferimento alla sua collocazione nella graduatoria.
1    I crediti garantiti da pegno sopra titoli ipotecari eretti al nome del proprietario del fondo saranno collocati come crediti garantiti da pegno manuale. I titoli costituiti in pegno invece saranno collocati come crediti ipotecari per l'importo per il quale venne riconosciuto il manuale, con riferimento alla sua collocazione nella graduatoria.
2    Se il credito garantito da pegno manuale è inferiore all'importo del titolo del pegno immobiliare che l'assiste, l'eccedenza non sarà collocata come pegno immobiliare.
128
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 128 - 1 La realizzazione (per incanto od a trattative private) non potrà, neppure nei casi d'urgenza, aver luogo prima che siano decise, con sentenza passata in giudicato, le contestazioni relative ai diritti di pegno od altri diritti reali limitati risultanti dalle iscrizioni nel registro fondiario o notificati da terzi (art. 123).
1    La realizzazione (per incanto od a trattative private) non potrà, neppure nei casi d'urgenza, aver luogo prima che siano decise, con sentenza passata in giudicato, le contestazioni relative ai diritti di pegno od altri diritti reali limitati risultanti dalle iscrizioni nel registro fondiario o notificati da terzi (art. 123).
2    L'autorità di vigilanza potrà permettere che la realizzazione avvenga prima, se ciò possa farsi senza pregiudizio di interessi legittimi. In questo caso le condizioni d'incanto faranno menzione delle cause pendenti e una iscrizione provvisoria sarà praticata nel registro fondiario (art. 961 CC175).
Registro DTF
64-III-65
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
aggiudicatario • all'interno • am • amministrazione del fallimento • ape • appuramento dell'elenco oneri • autorità giudiziaria • autorizzazione o approvazione • azione di contestazione della graduatoria • calcolo • casale • comunicazione • conclusioni • convenuto • coscienza • credito • d'ufficio • debitore • decisione • direttiva • direttiva • diritto delle esecuzioni e del fallimento • diritto reale limitato • dornach • elenco oneri • foglio ufficiale svizzero di commercio • fontana • garanzia • giorno • graduatoria • impedimento • incanto • incontro • interesse • liquidazione sommaria del fallimento • mese • misura • pegno • pegno manuale • perenzione • posto • procedura di fallimento • proprietario • proprietà • pubblicazione • quesito • rango • regolamento per il registro fondiario • rimedio di diritto cantonale • rimpiazzo • termine legale • termine per promuovere l'azione • termine • tribunale federale • ufficio dei fallimenti • utile • volontà