S. 26 / Nr. 8 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (d)

BGE 64 III 26

8. Entscheid vom 23. Februar 1938 i. S. Sidler.

Regeste:
Erstreckung der Grundpfandhaft auf Miet- und Pachterträgnisse gemäss Art. 806
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 806 - 1 Se il fondo gravato è dato in locazione, il diritto del creditore si estende anche ai crediti per pigioni e fitti decorrenti dopo introdotta l'esecuzione per realizzazione del pegno o dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, fino alla realizzazione.
1    Se il fondo gravato è dato in locazione, il diritto del creditore si estende anche ai crediti per pigioni e fitti decorrenti dopo introdotta l'esecuzione per realizzazione del pegno o dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, fino alla realizzazione.
2    Tale diritto è opponibile ai locatari dal momento in cui fu loro notificata l'esecuzione o fu pubblicato il fallimento.
3    Le convenzioni con cui il proprietario avesse disposto delle mercedi non ancora scadute ed i pignoramenti di queste da parte di altri creditori, non sono opponibili al creditore pignoratizio, che avesse promosso l'esecuzione in via di realizzazione del pegno, prima della scadenza delle mercedi stesse.

ZGB:
- bezieht sich nur auf die von der Betreibung an laufenden Miet- und
Pachtzinse;
- greift nicht von selbst Platz; vielmehr ist Verzicht des Gläubigers
anzunehmen, der kein dahingehendes Begehren stellt noch von sich aus den
besondern Vorschuss von Fr. 5.- leistet.
Art. 91
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 91 - 1 Se il creditore pignoratizio procedente richiede l'estensione del diritto di pegno ai crediti per pigioni e affitti (art. 806 CC132), l'ufficio di esecuzione, non appena ricevuta la domanda di esecuzione constaterà se esistano contratti di locazione o affitto sul fondo, e ingiungerà agli inquilini o affittuari di pagare d'ora innanzi pigioni ed affitti solo in mano dell'ufficio avvisandoli del pericolo di dover pagare due volte.
1    Se il creditore pignoratizio procedente richiede l'estensione del diritto di pegno ai crediti per pigioni e affitti (art. 806 CC132), l'ufficio di esecuzione, non appena ricevuta la domanda di esecuzione constaterà se esistano contratti di locazione o affitto sul fondo, e ingiungerà agli inquilini o affittuari di pagare d'ora innanzi pigioni ed affitti solo in mano dell'ufficio avvisandoli del pericolo di dover pagare due volte.
2    Questo avviso sarà dato anche durante le ferie o la sospensione dell'esecuzione concessa al debitore o al proprietario del pegno, sempreché il precetto esecutivo sia stato emesso prima. L'avviso può essere omesso se il fondo è già pignorato (art. 15 lett. b), e non sarà rinnovato in occasione di una nuova domanda di esecuzione in via di realizzazione del pegno o di pignoramento del fondo.
VZG. Formular Nr. 1 für das Betreibungsbegehren. Formular VZG Nr. 5.
L'extension du gage aux loyers et fermages prévue à l'art. 806 C. civ. ne
concerne que les loyers et fermages courant depuis la poursuite. Elle n'est
pas de droit. Bien au contraire, le créancier qui ne l'a pas requise ou qui a
omis de faire l'avance spéciale des frais (5 fr.) doit être considéré comme y
ayant renoncé.
Art. 91 ORI. Formule de réquisition de poursuite no 1. Formule ORI no 5.
L'estensione del pegno ai crediti per pigioni e fitti prevista dall'art. 806
CC concerne soltanto le pigioni ed i fitti decorrenti dopo introdotta
l'esecuzione. Essa non si opera di diritto. Se il creditore non l'ha domandata
o ha omesso de fare l'anticipo speciale delle spese (5 fr.), devesi ritenere
ch'egli vi ha rinunciato.
Art. 91 RRF. Modulo no 1 per la domanda di esecuzione. Modulo RRF no 5.

Gegen die Witwe Sidler-Rickenbach, Eigentümerin der Liegenschaft «Hilda» in
Kriens, sind seit Mai und Juni 1937 mehrere Betreibungen auf
Grundpfandverwertung

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hängig. Auf eine weitere solche Betreibung vom 19. Oktober 1937 hin verfügte
das Betreibungsamt tags darauf eine Mietzinssperre. Der Mieter Paul von Rotz
zahlte am 5. November 1937 beim Betreibungsamt die am 15. September und am 15.
Oktober verfallenen Mietzinse von zusammen Fr. 130.- ein. Das Betreibungsamt
glaubt diese Beträge den Grundpfandgläubigern zukommen lassen zu sollen, auch
denen, die mangels Kostenvorschussleistung keine Mietzinssperre erwirkt
hatten. Die Pfandeigentümerin dagegen will darüber selbst verfügen. Sie
ersuchte das Betreibungsamt, Fr. 60.- einem Pfändungsgläubiger zuzuweisen, der
bei Empfang dieser (zu andern hinzutretenden) Zahlung in die Aufhebung der
Pfändung einwilligt, und den Rest ihr zu überweisen. Ihre Beschwerde über die
Weigerung des Betreibungsamtes ist von den kantonalen Instanzen abgewiesen
worden. Den Entscheid der obern Instanz vom 25. Januar 1938 zieht sie an das
Bundesgericht weiter.
Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zieht in Erwägung:
Die Grundpfandhaft erstreckt sich nach Art. 806
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 806 - 1 Se il fondo gravato è dato in locazione, il diritto del creditore si estende anche ai crediti per pigioni e fitti decorrenti dopo introdotta l'esecuzione per realizzazione del pegno o dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, fino alla realizzazione.
1    Se il fondo gravato è dato in locazione, il diritto del creditore si estende anche ai crediti per pigioni e fitti decorrenti dopo introdotta l'esecuzione per realizzazione del pegno o dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, fino alla realizzazione.
2    Tale diritto è opponibile ai locatari dal momento in cui fu loro notificata l'esecuzione o fu pubblicato il fallimento.
3    Le convenzioni con cui il proprietario avesse disposto delle mercedi non ancora scadute ed i pignoramenti di queste da parte di altri creditori, non sono opponibili al creditore pignoratizio, che avesse promosso l'esecuzione in via di realizzazione del pegno, prima della scadenza delle mercedi stesse.
ZGB auch auf die Miet- oder
Pachtzinsforderungen, die als Ertrag der Pfandliegenschaft «seit Anhebung der
Betreibung auf Verwertung des Grundpfandes... bis zur Verwertung auflaufen»
(«les loyers et fermages qui ont couru depuis la poursuite en réalisation de
gage ... jusqu'au moment de la réalisation»). Die erst am 19. Oktober 1937
angehobene Betreibung erfasst daher die Mietzinse für die Zeit von Mitte
August bis Mitte Oktober 1937 nicht Der laut Formular VZG Nr. 5 nur für die
«vom Empfange dieser Anzeige an fällig werdenden Miet- (Pacht)zinse» in
Anspruch genommene Mieter hatte gar keine Veranlassung, dem Betreibungsamt
jene Mietzinse zu überweisen, die schon früher verfallen waren. Die Gläubiger
der seit Mai bezw. Juni 1937 in Betreibung stehenden Forderungen aber haben
auf diese Mietzinsbeträge ebenfalls keinen Anspruch

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mehr, nachdem sie deren Einzug auf Rechnung ihrer Betreibung nicht verlangt
und auch den hiezu erforderlichen Kostenvorschuss nicht geleistet hatten. Aus
Art. 806
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 806 - 1 Se il fondo gravato è dato in locazione, il diritto del creditore si estende anche ai crediti per pigioni e fitti decorrenti dopo introdotta l'esecuzione per realizzazione del pegno o dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, fino alla realizzazione.
1    Se il fondo gravato è dato in locazione, il diritto del creditore si estende anche ai crediti per pigioni e fitti decorrenti dopo introdotta l'esecuzione per realizzazione del pegno o dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, fino alla realizzazione.
2    Tale diritto è opponibile ai locatari dal momento in cui fu loro notificata l'esecuzione o fu pubblicato il fallimento.
3    Le convenzioni con cui il proprietario avesse disposto delle mercedi non ancora scadute ed i pignoramenti di queste da parte di altri creditori, non sono opponibili al creditore pignoratizio, che avesse promosso l'esecuzione in via di realizzazione del pegno, prima della scadenza delle mercedi stesse.
ZGB folgt nicht, dass mit der Anhebung der Betreibung auf
Grundpfandverwertung ohne weiteres der Zugriff auf die fortan sich ergebenden
Miet- oder Pachterträgnisse verbunden sein müsse. Vielmehr steht es dem
Gläubiger anheim, diese Ausdehnung der Pfandhaft geltend zu machen oder aber
davon abzusehen. Will er bereits auf die vor Stellung des Verwertungsbegehrens
auflaufenden Miet- oder Pachterträgnisse greifen, so hat er ein entsprechendes
Begehren zu stellen und den dazu erforderlichen Kostenvorschuss von Fr. 5.- zu
leisten (Rückseite des Formulars Nr. 1 für das Betreibungsbegehren,
Erläuterungen C. 2, worauf am Fuss der Vorderseite des Formulars hingewiesen
wird); natürlich gilt als Antrag in diesem Sinne auch die blosse
Vorschussleistung im geforderten (oder höheren) Betrag. Art. 91
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 91 - 1 Se il creditore pignoratizio procedente richiede l'estensione del diritto di pegno ai crediti per pigioni e affitti (art. 806 CC132), l'ufficio di esecuzione, non appena ricevuta la domanda di esecuzione constaterà se esistano contratti di locazione o affitto sul fondo, e ingiungerà agli inquilini o affittuari di pagare d'ora innanzi pigioni ed affitti solo in mano dell'ufficio avvisandoli del pericolo di dover pagare due volte.
1    Se il creditore pignoratizio procedente richiede l'estensione del diritto di pegno ai crediti per pigioni e affitti (art. 806 CC132), l'ufficio di esecuzione, non appena ricevuta la domanda di esecuzione constaterà se esistano contratti di locazione o affitto sul fondo, e ingiungerà agli inquilini o affittuari di pagare d'ora innanzi pigioni ed affitti solo in mano dell'ufficio avvisandoli del pericolo di dover pagare due volte.
2    Questo avviso sarà dato anche durante le ferie o la sospensione dell'esecuzione concessa al debitore o al proprietario del pegno, sempreché il precetto esecutivo sia stato emesso prima. L'avviso può essere omesso se il fondo è già pignorato (art. 15 lett. b), e non sarà rinnovato in occasione di una nuova domanda di esecuzione in via di realizzazione del pegno o di pignoramento del fondo.
VZG schreibt
demgemäss vor, die Mietzinssperre sei nur zu verfügen, «sofern der betreibende
Pfandgläubiger im Betreibungsbegehren nicht ausdrücklich oder durch
Nichtleistung des Kostenvorschusses ... auf die Ausdehnung der Pfandhaft ...
verzichtet hat». Das will nicht heissen, die Einbeziehung der Miet- und
Pachtzinse gelte beim Fehlen einer ausdrücklichen Verzichterklärung als
anbegehrt und das Betreibungsamt habe nur die Nichtleistung des Vorschusses
auf Anzeige hin (gemäss SchKG Art. 68 Abs. 1 Satz 3) als Verzicht auf die
Ausdehnung der Pfandhaft zu erachten. Vielmehr steht dieser Ausdehnung nach
der vorbehaltlosen Fassung der Bestimmung schon die blosse Tatsache entgegen,
dass die Vorschussleistung fehlt, eine Anzeige des Amtes ist nicht
vorausgesetzt. Geht man nach dem Gesagten davon aus, dass der Wille, die
Pfandhaft auszudehnen, nicht vermutet werden soll, sondern dem Gläubiger
überlassen bleibt, ihn ausdrücklich oder durch blosse Vorschussleistung
geltend zu machen, so besteht denn auch zu einer Anzeige gemäss der
angeführten

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Bestimmung keine Veranlassung, wenn kein Begehren um Einbeziehung der Miet-
und Pachterträge gestellt ist. Art. 91
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 91 - 1 Se il creditore pignoratizio procedente richiede l'estensione del diritto di pegno ai crediti per pigioni e affitti (art. 806 CC132), l'ufficio di esecuzione, non appena ricevuta la domanda di esecuzione constaterà se esistano contratti di locazione o affitto sul fondo, e ingiungerà agli inquilini o affittuari di pagare d'ora innanzi pigioni ed affitti solo in mano dell'ufficio avvisandoli del pericolo di dover pagare due volte.
1    Se il creditore pignoratizio procedente richiede l'estensione del diritto di pegno ai crediti per pigioni e affitti (art. 806 CC132), l'ufficio di esecuzione, non appena ricevuta la domanda di esecuzione constaterà se esistano contratti di locazione o affitto sul fondo, e ingiungerà agli inquilini o affittuari di pagare d'ora innanzi pigioni ed affitti solo in mano dell'ufficio avvisandoli del pericolo di dover pagare due volte.
2    Questo avviso sarà dato anche durante le ferie o la sospensione dell'esecuzione concessa al debitore o al proprietario del pegno, sempreché il precetto esecutivo sia stato emesso prima. L'avviso può essere omesso se il fondo è già pignorato (art. 15 lett. b), e non sarà rinnovato in occasione di una nuova domanda di esecuzione in via di realizzazione del pegno o di pignoramento del fondo.
VZG wird mit Zustimmung des
Bundesgerichtes als Oberaufsichtsbehörde ständig so gehandhabt, und in den
Erläuterungen des Formulars Nr. 1 findet sich damit übereinstimmend an der
angeführten Stelle folgender Hinweis: «Unterbleibt bei der Stellung des
Betreibungsbegehrens die Leistung dieses Kostenvorschusses (Fr. 5.-), so wird
ohne weiteres Verzicht der Gläubigers auf die Ausdehnung der Pfandhaft auf die
Miet- und Pachtzinse angenommen».
Die hier streitigen, von keinem Pfandgläubiger wirksam in Anspruch genommenen
Mietzinsbeträge stehen somit der Rekurrentin zur Verfügung.
Demnach erkennt die Schuldbetr.- u. Konkurskammer:
Der Rekurs wird gutgeheissen und der angefochtene Entscheid aufgehoben.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 64 III 26
Data : 01. gennaio 1937
Pubblicato : 23. febbraio 1938
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 64 III 26
Ramo giuridico : DTF - Diritto delle esecuzioni e del fallimento
Oggetto : Erstreckung der Grundpfandhaft auf Miet- und Pachterträgnisse gemäss Art. 806 ZGB:- bezieht sich...


Registro di legislazione
CC: 806
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 806 - 1 Se il fondo gravato è dato in locazione, il diritto del creditore si estende anche ai crediti per pigioni e fitti decorrenti dopo introdotta l'esecuzione per realizzazione del pegno o dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, fino alla realizzazione.
1    Se il fondo gravato è dato in locazione, il diritto del creditore si estende anche ai crediti per pigioni e fitti decorrenti dopo introdotta l'esecuzione per realizzazione del pegno o dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, fino alla realizzazione.
2    Tale diritto è opponibile ai locatari dal momento in cui fu loro notificata l'esecuzione o fu pubblicato il fallimento.
3    Le convenzioni con cui il proprietario avesse disposto delle mercedi non ancora scadute ed i pignoramenti di queste da parte di altri creditori, non sono opponibili al creditore pignoratizio, che avesse promosso l'esecuzione in via di realizzazione del pegno, prima della scadenza delle mercedi stesse.
RFF: 91
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 91 - 1 Se il creditore pignoratizio procedente richiede l'estensione del diritto di pegno ai crediti per pigioni e affitti (art. 806 CC132), l'ufficio di esecuzione, non appena ricevuta la domanda di esecuzione constaterà se esistano contratti di locazione o affitto sul fondo, e ingiungerà agli inquilini o affittuari di pagare d'ora innanzi pigioni ed affitti solo in mano dell'ufficio avvisandoli del pericolo di dover pagare due volte.
1    Se il creditore pignoratizio procedente richiede l'estensione del diritto di pegno ai crediti per pigioni e affitti (art. 806 CC132), l'ufficio di esecuzione, non appena ricevuta la domanda di esecuzione constaterà se esistano contratti di locazione o affitto sul fondo, e ingiungerà agli inquilini o affittuari di pagare d'ora innanzi pigioni ed affitti solo in mano dell'ufficio avvisandoli del pericolo di dover pagare due volte.
2    Questo avviso sarà dato anche durante le ferie o la sospensione dell'esecuzione concessa al debitore o al proprietario del pegno, sempreché il precetto esecutivo sia stato emesso prima. L'avviso può essere omesso se il fondo è già pignorato (art. 15 lett. b), e non sarà rinnovato in occasione di una nuova domanda di esecuzione in via di realizzazione del pegno o di pignoramento del fondo.
Registro DTF
64-III-26
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
ufficio d'esecuzione • garanzia • domanda d'esecuzione • anticipo delle spese • volontà • posto • tribunale federale • ricevimento • domanda di realizzazione • decisione • calcolo • affitto • requisizione • diritto delle esecuzioni e del fallimento • pegno immobiliare • ape • vedova • giorno