S. 129 / Nr. 29 Handels- und Gewerbefreiheit (i)

BGE 62 I 129

29. Sentenza 18 settembre 1936 nella causa «Migros» contro Ticino.


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Regeste:
1. Conferma della giurisprudenza secondo cui non deve avere carattere
proibitivo l'onere fiscale particolare che può gravare, accanto alle imposte
generali ordinarie, il commercio ambulante e, segnatamente, quello mediante
autocarri attrezzati a negozio.
2. Per il Cantone Ticino e nelle circostanze economiche attuali quest'onere
fiscale particolare non deve eccedere, per gli autocarri attrezzati a negozio,
l'importo complessivo di fr. 3800 all'anno, pari al 2% della cifra d'affari
annua di fr. 190000 reputata normale per gli autocarri di questo tipo nella
regione ticinese

Sunto dei fatti:
A. - La legge ticinese del 15 gennaio 1935 regolante l'esercizio del commercio
e delle professioni ambulanti dispone segnatamente (art. 7) che le patenti
richieste per queste professioni sono di nove categorie da suddividersi in
classi dal Consiglio di Stato «a seconda della qualità della merce posta in
vendita, del genere delle professioni, della loro importanza e della natura
degli apparecchi automatici».
Nella quarta categoria sono comprese le «patenti per negozianti ambulanti che
fanno uso nel loro commercio ed in qualsiasi modo di veicoli a motore
idoneamente attrezzati e tali da costituire dei veri e propri negozi
ambulanti».

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L'art. 7 dispone inoltre per questa categoria:
«Oltre alla classificazione a seconda della merce il Consiglio di Stato potrà
stabilire la progressività in base al numero dei veicoli che risultassero al
servizio della medesima ditta.
Veicoli a motore attrezzati che venissero riforniti durante i viaggi con
qualsiasi mezzo, pagano una tassa supplementare del 25%.
Per i rimorchi e per gli autocarri sussidiari non attrezzati, sarà dovuta per
ogni veicolo, una tassa supplementare del 50% di quella pagata per il veicolo
principale.»
L'art. 9 statuisce:
«Il diritto spettante al Cantone va da fr. 1 a fr. 10000 all'anno.
§ 1......
§ Unitamente al prezzo della patente cantonale lo Stato percepirà un diritto
comunale da assegnare a fine anno ai Comuni in base alla popolazione residente
e ciò nelle seguenti misure:
25% per la I., II., V., VI., VIII. e IX. Categoria;
50% per la III. e VII. Categoria;
100% per la IV. Categoria.»
Secondo l'art. 10 i comuni «impregiudicato il diritto a percepire una tassa
per l'occupazione dell'area comunale» possono «prelevare una tassa di visto di
cent. 20 al giorno o fr. 1 per settimana».
Il regolamento d'esecuzione di questa legge decretato dal Consiglio di Stato
l'undici giugno 1935 ed entrato in vigore il 1° luglio seguente, prescrive
segnatamente:
«Art. 34. - Le patenti di quarta categoria per negozianti ambulanti che fanno
uso nel loro commercio ed in qualsiasi modo di veicoli a motore idoneamente
attrezzati e tali da costituire dei veri e propri negozi ambulanti, sono
ripartite in tre classi identiche rispetto

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alla qualità della merce a quelle indicate nella prima categoria.
...
§ 2. La patente è valida per un solo veicolo.
Art. 35. - Secondo la qualità della merce, i prezzi delle patenti della IV
categoria sono fissati come segue:
Diritto fisso spettante allo Stato.
I classe.
per 3 mesi fr. 1000 per 6 mesi fr. 2000 per 12 mesi
fr. 4000
II classe
per 3 mesi fr. 750 per 6 mesi fr. 1500 per 12 mesi
fr. 3000
III classe.
per 3 mesi fr. 500 per 6 mesi fr. 1000 per 12 mesi
fr. 2000.
§ 1. Veicoli a motore attrezzati che venissero riforniti durante i viaggi di
vendita con qualsiasi mezzo pagano una tassa supplementare del 25%.
§ 2. Per i rimorchi, per gli autocarri sussidiari non attrezzati non sarà
dovuta per ogni veicolo una tassa supplementare del 50%.»
B. - La Migros, Società cooperativa fra produttori e consumatori, a Lugano, ha
interposto un ricorso di diritto pubblico fondato sugli art. 31 e 4 CF, con
cui domanda al Tribunale federale:
a) d'annullare la legge 15 gennaio 1935 regolante l'esercizio del commercio e
delle professioni ambulanti, in ispecie art. 9, ed il regolamento
d'applicazione dell'undici giugno 1935, segnatamente gli art. 34 e 35.
b) di constatare che l'onere fiscale risultante per essa dal prefato
regolamento ha carattere proibitivo ed è quindi incostituzionale. A sostegno
di queste conclusioni la ricorrente adduce

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segnatamente che l'aggravio fiscale imposto dal regolamento querelato ad
ognuno dei due autocarri-negozio messi in circolazione da essa nel Ticino è di
fr. 14978 (fr. 4000 tassa cantonale + fr. 4000 tassa comunale + fr. 2000 tassa
supplementare per il carro di rifornimento + fr. 988 tassa comunale di visto +
fr. 3990 tassa comunale di terratico). La cifra d'affari media ottenuta dai
due autocarri ticinesi è di fr. 190000 all'anno mentre nel resto della
Svizzera s'aggira sui fr. 330000. L'onere fiscale imposto nel Ticino agli
autocarri attrezzati a negozio è così elevato da rendere praticamente
impossibile questa forma d'attività commerciale.
C. - Il Consiglio di Stato ha proposto il rigetto del ricorso. Esso ammette
che il commercio della ricorrente rientra nella IV categoria del regolamento e
che la tassa cantonale di patente per questa categoria è di fr. 4000 annui per
ogni autocarro, ma contesta l'esattezza del calcolo presentato dalla Migros
circa l'onere fiscale complessivo gravante sugli autocarri adducendo che in
realtà esso sarebbe solo di fr. 10592,80 (fr. 4000 tassa cantonale + fr. 4000
tassa comunale + fr. 592,80 per diritti di visto comunale + fr. 2000
supplemento pel carro di rifornimento. A questa somma si dovrebbe aggiungere
la tassa di terratico richiesta per l'occupazione del terreno comunale il cui
totale non precisabile in anticipo, non avrebbe certo raggiunto neppure
lontanamente l'importo di fr. 3990.
Le nuove tasse erano state imposte all'autorità cantonale dalla necessità di
lottare contro l'eccessiva razionalizzazione commerciale adottata dalla Migros
la quale conduceva alla rovina il ceto dei piccoli commercianti ticinesi.
D. - Nella seduta del 6 marzo 1936 il Tribunale federale ha deciso d'istituire
una perizia giudiziale ed ha nominato quali periti i signori prof. Marbach e
Dr. R. Just, a Zurigo, membri della Commissione federale per l'indagine sui
prezzi invitandoli ad indicare se e oltre quale limite

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le tasse previste dal regolamento ticinese 11 giugno 1935 per i carri-negozio
diventino proibitive ed a dire se, astrazion fatta della questione della
concorrenza economica, esistano altre ragioni oggettive che possano
eventualmente giustificare un'imposizione più forte delle imprese tipo Migros.
E. - Nella loro relazione del 22 maggio 1936 i periti hanno risposto
negativamente al secondo quesito dichiarando che, per sè stessi, nè i metodi
commerciali nè i prezzi e le qualità delle merci vendute dalla ricorrente
giustificherebbero un onere tributario maggiore di quello imposto al commercio
ambulante in genere.
Per quanto riguarda il primo quesito, i periti dichiarano d'averlo risolto
informandosi ai principi sanciti dalla giurisprudenza federale, in ispecie
dalla sentenza 29 gennaio 1932 Migros c. Direzione di Polizia di Berna,
giungendo alla conclusione che, data la cifra d'affari di fr. 190000 annui
rappresentanti la media ottenuta dai due autocarri-negozio della ricorrente,
un onere fiscale annuo di fr. 11552 per ognuno di questi carri (fr. 4000,
tassa cantonale, più fr. 4000, tassa comunale, più fr. 2000, tassa
supplementare per il carro di rifornimento, più fr. 1000, per tasse di
terratico, più fr. 552, per tasse di visto), onere pari al 6% della cifra
d'affari summenzionata, aveva carattere nettamente proibitivo nell'anno 1935 e
nelle condizioni in cui questa forma d'attività commerciale deve svolgersi sul
territorio ticinese. Secondo i periti, le imprese tipo Migros possono lottare
contro i concorrenti solo se i molteplici inconvenienti inerenti al sistema
della vendita mediante autocarri (brevità del tempo disponibile per la vendita
che dev'essere effettuata spesso in ore scomode pel compratore, numero
ristretto dei tipi di merce venduti già imballati, in quantità fisse e non
scelte dal compratore, senza che questi sia guidato e consigliato nella
compera dal venditore, vendita fatta solo a contanti) possono essere
compensati dal minor prezzo. Ora il margine a favore della Migros fra i prezzi
praticati da questa e quelli

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degli altri negozianti di derrate alimentari è notevolmente diminuito dal
1930/1931 in poi. Delle tasse che non potevano ritenersi proibitive a
quell'epoca sono diventate tali ora perchè la possibilità di aumentare i
prezzi, onde coprire l'onere risultante dall'aggravio fiscale speciale, è
scemata.
Nelle condizioni economiche attuali un aumento dei prezzi onde far fronte
all'onere delle tasse sugli autocarri -negozio deve ritenersi proibitivo per
la ricorrente se supera una media del 2%. Poichè una cifra d'affari media di
fr. 190000 per autocarro è normale nel Ticino, l'onere tributario risultante
dalle tasse cantonale, comunale, supplementare per il carro di rifornimento,
di visto e di terratico, diventa quindi proibitivo, coi prezzi attuali e nel
Ticino, per i carri-negozio ad assortimento uguale o analogo a quello della
Migros, se sorpassa l'importo di fr. 3800. Qualora un carro lavorasse in
condizioni particolarmente favorevoli, questo limite potrebbe però essere
elevato in misura più o meno notevole senza che per questo l'esercizio del
carro cessasse d'essere redditizio. Queste conclusioni, dicono i periti,
valgono solo per il Cantone Ticino e non si può quindi applicare senz'altro la
cifra limite di fr. 3800 ad altri Cantoni e regioni svizzere in cui le
condizioni di fatto sono assai diverse e possono quindi giustificare delle
soluzioni differenti.
Estratto dei considerandi:
1.- ...
2.- ...
Secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. RU 57 I 165 e
le sentenze Migros c. Berna del 23 gennaio 1931 e del 29 gennaio 1932, Migros
c. Basilea-Campagna del 28 dicembre 1932) il commercio ambulante, il quale
comprende anche la vendita esercitata sulle piazze e strade pubbliche mediante
autocarri attrezzati a negozio, può essere sottoposto, date le forme in cui si
svolge e gli inconvenienti che offre, oltre alle imposte generali

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ordinarie, ad un onere fiscale particolare senza che in ciò si possa ravvisare
un intacco alla garanzia della libertà del commercio e dell'industria
consacrata dall'art. 31 CF quale fondamento della vita economica.
Quest'imposizione speciale non deve però essere proibitiva nei suoi effetti,
vale a dire non dev'essere d'importo così elevato da escludere la possibilità
di conseguire un guadagno commerciale adeguato nella branca commerciale
colpita. Decisiva al riguardo non è dunque la situazione in cui per effetto di
quest'onere viene a trovarsi il singolo negoziante.
Alla condizione che l'onere fiscale speciale gravante il commercio ambulante
non debba avere effetto proibitivo non è possibile rinunciare, come vorrebbe
il Consiglio di Stato, poichè senza di essa l'esercizio di certe attività
commerciali lecite potrebbe essere reso praticamente impossibile
dall'imposizione di tasse troppo elevate per lasciare un utile e la libertà
del commercio cesserebbe così d'essere garantita. Si è invano che al
mantenimento di questa condizione l'autorità cantonale ha opposto che anche
l'Assemblea federale avrebbe limitato gravemente la libertà del commercio,
vietando col decreto federale del 14 ottobre 1933 l'apertura e l'ampliamento
dei grandi bazar, dei negozi a prezzo unico ecc., e che ciò che è lecito alla
Confederazione non può essere vietato al Cantone la cui politica è ispirata
dagli stessi criteri. Se l'esame della costituzionalità del summenzionato
decreto federale è sottratto a questa Corte dall'art. 113 CF, il diritto
federale le attribuisce invece quello della costituzionalità degli atti
cantonali ed essa non può sottrarsi a questo dovere. Del resto il fatto che,
pur avendone la possibilità, l'Assemblea federale non ha aggiunto al divieto
di aprire dei nuovi grandi negozi, l'interdizione della vendita mediante
autocarri-negozio, benchè questo sistema fosse già diffuso all'epoca in cui
legiferò, sembra indicare che si è scientemente che il legislatore federale
non ha voluto sottoporre questa forma d'attività commerciale a limitazioni più
severe di quelle che sono consentite dall'art. 31 CF.

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Col garantire la libertà dell'industria e del commercio questo articolo pone a
fondamento della vita economica il sistema della libera concorrenza fra le
attività commerciali e industriali che, per sè stesse, hanno carattere lecito.
Per ciò che concerne la vendita mediante autocarri-negozio, questo carattere
lecito non è controverso e si è quindi invano che il Consiglio di Stato oppone
a questo sistema la concorrenza deleteria che costituisce segnatamente per il
ceto socialmente utile e importante dei piccoli negozianti di campagna ed i
danni che ne risultano per essi. L'argomento urta contro il fatto che la
libertà di concorrenza, causa di questi danni, è voluta dalla Costituzione
federale coi suoi vantaggi ed i suoi inconvenienti e non può quindi essere
soppressa dal giudice.
...
3.- Da quanto sopra risulta che anche in questo caso il Tribunale federale non
può esimersi, in conformità della sua giurisprudenza costante, dal ricercare
se ed in quale misura le tasse gravanti il commercio ambulante mediante
autocarri-negozio abbiano effettivamente per questa forma d'attività
commerciale l'effetto proibitivo asserito dalla ricorrente. In quest'indagine
si deve tener conto dell'onere rappresentato da tutte le tasse speciali
gravanti questa forma d'attività, comprese quindi quelle per sè stesse lecite
- se contenute entro limiti adeguati all'importanza della controprestazione
dell'autorità - per il visto comunale e per l'occupazione dell'area pubblica
(RU 53 I 12 e seg.). In concreto questo compito è stato affidato dal Tribunale
federale a due periti di riconosciuta competenza ed imparzialità. Si è a torto
che il Consiglio di Stato muove alla loro relazione l'appunto di rispecchiare
la situazione di fatto esistente nelle grandi città della Svizzera tedesca che
è assai diversa da quella delle campagne ticinesi. I periti hanno
espressamente dichiarato d'essere giunti alle loro conclusioni tenendo conto
delle condizioni geografiche ed economiche in cui versa il Cantone Ticino al
cui territorio hanno anzi esplicitamente

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limitato la validità delle loro conclusioni. Se è esatto che parecchi degli
esempi da essi citati per dimostrare segnatamente la riduzione del margine fra
i prezzi della Migros e quelli dei suoi concorrenti avvenuta negli ultimi anni
sono tolti dalla Svizzera tedesca, non è però men vero che a questi esempi
essi hanno attribuito solo la portata d'indizi d'una tendenza generale
nell'andamento dei prezzi che, come tale, vale, secondo il loro competente
parere, anche per la regione ticinese. Per il Tribunale federale non esiste
quindi nessun motivo di scostarsi dal giudizio dei periti per quanto riguarda
l'effetto proibitivo delle tasse impugnate, il quale è dimostrato anche dal
fatto che per gli autocarri-negozio del genere usato dalla ricorrente
l'ammontare di fr. 8000 delle due tasse di base (cantonale e comunale) è circa
dieci volte e mezza più elevato delle tasse corrispondenti (fr. 500, tassa
cantonale, più fr. 250, tassa comunale) imposte agli autocarri pure della IV
categoria espressamente attrezzati per la vendita di pane, frutta, verdura,
gelati, dolci, latticini (art. 34 §1, 31 e 32 del regolamento, 9 della legge)
e a quelli della III categoria immediatamente precedente, la quale comprende i
negozianti che fanno uso nel loro commercio «di veicoli a motore non
idoneamente attrezzati». La sproporzione fortissima fra le tasse accollate a
queste diverse categorie non può manifestamente essere giustificata se non in
parte da considerazioni tratte dalla maggiore potenzialità e dal migliore
rendimento degli autoveicoli tipo Migros e denota chiaramente il proposito
dell'autorità cantonale d'impedire di fatto, col renderla troppo onerosa, la
vendita mediante questi veicoli.
Così pure il Tribunale federale non ha nessun motivo per scostarsi dal
competente giudizio dei periti per quanto concerne il limite oltre il quale il
totale delle summenzionate tasse (cantonale, comunale, supplementare, di visto
e di terratico) diventa proibitivo per la vendita mediante autocarri-negozio.
Per le considerazioni da essi svolte, detto limite dev'essere fissato, per il
Cantone Ticino, allo stato

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attuale dei prezzi, nella somma annua di fr. 3800 pari al 2% della cifra
d'affari annua di fr. 190000 reputata normale dai periti per un
autocarro-negozio nel Ticino.
4.- ...
Il Tribunale federale pronuncia:
In quanto è ricevibile il ricorso è ammesso nel senso dei considerandi.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 62 I 129
Data : 01. Januar 1936
Pubblicato : 18. September 1936
Sorgente : Bundesgericht
Stato : 62 I 129
Ramo giuridico : BGE - Verfassungsrecht
Oggetto : 1. Conferma della giurisprudenza secondo cui non deve avere carattere proibitivo l'onere fiscale...
Classificazione : Bestätigung der Rechtsprechung


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