S. 152 / Nr. 20 Befreiung von kantonalen Abgaben (i)
BGE 61 I 152
20. Sentenza del 9 maggio 1935 nella causa Istituto nazionale svizzero di
assicurazione contro gl'infortuni contro Cantone del Ticino.
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Regeste:
L'Istituto nazionale svizzero d'assicurazione contro gli infortuni è
dispensato in virtù dell'art. 53 LAMI dal bollo ticinese di produzione sugli
atti giudiziari, per gli allegati e i documenti da esso prodotti avanti il
Tribunale cantonale delle assicurazioni.
A. - L'art. 53 LAMI prescrive: «L'Istituto è soggetto alle imposte per i beni
immobili non direttamente destinati al suo servizio; nel rimanente è esente da
imposte. Gli atti rilasciati direttamente per il servizio dell'Istituto sono
esenti da qualsiasi tassa. Le contestazioni relative all'applicazione del
presente articolo sono decise dal Tribunale federale.»
B. - Con petizione 13 agosto 1934 completata il 10 settembre 1934, l'Istituto
nazionale svizzero di assicurazione contro gl'infortuni conveniva in giudizio
avanti il Tribunale federale il Cantone del Ticino lamentandosi del rifiuto
del Tribunale d'appello d'esonerarlo dal bollo sugli allegati e documenti
insinuati da esso Istituto al Tribunale cantonale delle assicurazioni. In
questo rifiuto l'attore ravvisava una violazione dell'esonero fiscale
concessogli dall'art. 53 LAMI summenzionato, adducendo che il bollo di cui gli
si chiedeva l'applicazione era un'imposta. Se non lo si considerava come tale,
ma come una semplice tassa, il diritto al privilegio dell'art. 53 doveva ciò
nondimeno essergli concesso pel motivo che gli atti colpiti erano rilasciati
direttamente per il servizio dell'Istituto.
C. - Nella risposta il Cantone convenuto,
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rappresentato dal Consiglio di Stato e dal Tribunale d'appello, proponeva il
rigetto della domanda negando che il bollo di cui era chiesta l'applicazione
costituisse un'imposta. La legge ticinese sul bollo entrata in vigore il 10
aprile 1934 sottoponeva (art. 5 cifra 3, 13 lett. c, 14 cp. 1) «all'obbligo
del bollo tutti gli atti, ricorsi, rivolti sia alle autorità amministrative
che giudiziarie e tutti i documenti destinati a far fede in giudizio del loro
contenuto». Detto bollo aveva le caratteristiche d'una tassa dovuta per le
spese della funzione giudiziale. Quali «atti» ai sensi dell'art. 53 LAMI
dovevansi del resto intendere solo i documenti destinati a far fede del loro
contenuto in giudizio e non gli allegati in cui l'Istituto esponeva per
iscritto il suo punto di vista di parte in causa. L'esonero fiscale non poteva
d'altro lato essere ammesso neppure per i documenti insinuati cogli allegati
di causa. Detti documenti non erano infatti formati per il servizio
dell'Istituto, il cui compito sociale cessava nel momento in cui si iniziava
contro di esso una procedura giudiziaria. Se produceva dei documenti in una
siffatta procedura, l'Istituto lo faceva «semplicemente per difendere il suo
punto di vista (il suo interesse), per giustificare la sua decisione, per
provare in giudizio le sue affermazioni». Del resto l'intenzione del
legislatore era stata d'esonerare l'Istituto dalle tasse richieste al momento
della creazione e del rilascio «d'un documento» e non dal «bollo di
produzione» dovuto per il fatto della presentazione del documento in giudizio.
L'obbligo d'applicare il bollo era del resto già stato sancito
antecedentemente all'entrata in vigore della nuova legge cantonale sul bollo
dall'articolo 23 della legge cantonale 14 maggio 1914 per l'istituzione di un
Tribunale cantonale sulle assicurazioni, il quale disponeva «l'ammissione
dell'attore al beneficio dell'assistenza non dispensa la controparte
(l'Istituto) dall'uso della carta bollata».
D. - Essendo stato invitato a dare delle spiegazioni più dettagliate circa i
criteri seguiti in pratica per distinguere «gli atti rilasciati direttamente
per il servizio
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dell'Istituto» da quelli che non lo sono, l'attore ha esposto fra l'altro che
a suo parere rientrano nella seconda categoria gli atti destinati alla sua
gestione finanziaria e quelli relativi alle cause da esso promosse in virtù
degli art. 100 e 129 LAMI (azioni recursorie). Appartengono invece alla prima
categoria e vennero finora considerati come esenti dal bollo da tutti i
Cantoni in cui vige una legislazione fiscale analoga a quella ticinese, tutti
gli atti prodotti nelle cause concernenti prestazioni dell'assicurazione.
Queste cause sono infatti strettamente connesse all'attività peculiare
dell'Istituto, della quale sono una conseguenza necessaria. In realtà si tende
attraverso ad esse alla liquidazione degli infortuni con un metodo diverso, ma
espressamente previsto dalla legge.
Considerando in diritto:
1.- In conformità di quanto è disposto dagli art. 53 cp. 3 LAMI e 18 lett. a
GAD, la presente controversia dev'essere decisa dal Tribunale federale non
quale autorità adita in via di ricorso contro un decreto cantonale, ma come
giudice unico chiamato a pronunciarsi dalle parti secondo le norme procedurali
fissate dall'art. 21 GAD.
2.- ...
3.- L'opinione del convenuto secondo cui il bollo in discussione riveste il
carattere d'una tassa e non d'un'imposta appare conforme ai criteri di
distinzione stabiliti tra queste due categorie di tributi dalla giurisprudenza
federale (cfr. RU 56 I 514; 54 I 36 cons. 2; 53 I 482; 33 I 127 e 600; 29 I
37). Detto bollo è infatti dovuto unicamente per la presentazione in giudizio
degli allegati di parte e documenti di causa e si appalesa quindi, non come un
contributo del singolo alle spese generali dello Stato, ma come un compenso
parziale imposto a chi adisce il giudice, per le spese cagionate allo Stato
dall'amministrazione della giustizia, vale a dire come una tassa di carattere
fiscale.
Si è quindi a torto che l'Istituto ha fondato la sua domanda sull'art. 53 cp.
1, il quale lo dispensa dalle
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imposte tranne sugli stabili non direttamente destinati al suo servizio.
4.- La domanda dell'attore appare invece fondata se la si esamina al cospetto
del capoverso secondo dell'art. 53 LAMI, il quale esime da «qualsiasi tassa»
... «gli atti rilasciati direttamente per il servizio dell'Istituto».
Se infatti le ragioni per cui il Cantone nega che quest'ultima condizione si
verifichi in concerto, non mancano di valore, esse urtano però contro il fatto
che, contrariamente a quanto egli sostiene, «il servizio» dell'Istituto non
cessa coll'inizio della causa concernente le prestazioni dell'assicurazione,
ma continua, sia pure in modi e con forme diverse, anche durante la fase
giudiziale di determinazione delle prestazioni dell'assicurazione. In essa
l'Istituto ha infatti l'obbligo di mettere a disposizione del giudice tutti
gli elementi di valutazione (atti d'inchiesta, relazioni e perizie mediche
ecc.) di cui dispone, in quanto occorrano per una retta definizione della
controversia. La sua posizione nella lite non è dunque quella d'una parte che
ha da difendere unicamente il proprio interesse personale, ma d'un ente
pubblico, che anche nel procedimento giudiziario deve ricercare anzitutto la
retta applicazione della legge e informare la sua azione processuale a questo
fine. In questo senso è lecito affermare che gli atti e documenti da esso
prodotti in giudizio sono destinati direttamente al servizio ad assolvere il
quale fu fondato. Come tali essi vennero finora riconosciuti da tutti i
Cantoni in cui vige l'istituzione del bollo sugli atti giudiziari, compreso il
Cantone del Ticino, il cui Tribunale delle assicurazioni riconobbe fino al
luglio 1934 il diritto dell'Istituto all'esonero dal bollo cantonale di
produzione nonostante l'esplicita prescrizione contraria sancita dall'art. 23
della legge cantonale 14 maggio 1914 istituente il prefato Tribunale.
La tesi propugnata dall'attore è dunque stata sanzionata per oltre quindici
anni dalla prassi costante e generale di tutti i cantoni. Benchè non prive di
valore, le ragioni su cui il convenuto s'appoggia per combattere
l'interpretazione dell'art. 53 cp. 2 LAMI finora seguita, non sono
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però tali da giustificare l'abbandono di questa interpretazione fondata su
argomenti solidi e confortata da una lunga prassi.
5.- Si è a torto che il convenuto pretende che gli allegati di parte
dell'Istituto non sarebbero degli «atti» ai sensi dell'art. 53 LAMI. Giusta
l'uso comune, il termine generico di atti (actes, Urkunden - nei testi
francese e tedesco) comprende indubbiamente non solo i documenti, ma le
scritture e memorie di parte prodotte in giudizio.
6.- Cosi pure non può essere accolta la tesi del convenuto, secondo cui
l'esonero fiscale previsto dall'art. 53 cp. 2 LAMI s'applicherebbe solo alle
tasse riscosse al momento della formazione e del rilascio dell'atto e non a
quelle posteriori, come il bollo richiesto per la produzione in giudizio.
Il testo dell'art. 53 è esplicito e vieta «qualsiasi tassa» senza stabilire
affatto la distinzione proposta dal convenuto. Se questa distinzione fosse
stata voluta dal legislatore, questi l'avrebbe certo indicata nel testo
dell'art. 53.
Il Tribunale federale pronuncia:
La domanda è ammessa e l'Istituto nazionale di assicurazione contro
gl'infortuni è esonerato dalla tassa da bollo cantonale per gli allegati ed i
documenti prodotti avanti il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.