S. 376 / Nr. 62 Organisation der Bundesbahnen (i)

BGE 60 II 376

62. Sentenza 25 settembre 1934 della I a Sezione civile nella causa Strade
ferrate federali contro S. A. Fratelli Gondrand.

Regeste:
L'art. 2 cp. 2 l. f. 1 febbraio 1923 concernente l'organizzazione delle SFF
non s'oppone a che l'abitante d'un cantone convenga in giudizio le Strade
ferrate federali, non davanti al giudice del capoluogo del cantone, ma davanti
ad un altro giudice di quest'ultimo, competente in virtù d'una deroga
introdotta dalla legislazione cantonale all'ordine delle competenze
territoriali (connessione di causa, domanda reconvenzionale, azione in
garanzia, ecc...).

A. - Il 16 giugno 1933 due invii, indirizzati alla Società anonima
internazionale di trasporti Fratelli Gondrand (in seguito, più brevemente: S.
A. Fratelli Gondrand) in Chiasso, andarono distrutti nell'incendio di un
magazzino della stazione di Chiasso.
Con petizione inoltrata il 20 gennaio 1934 al Pretore di Mendrisio, la S. A.
Fratelli Gondrand ha convenuto in giudizio tanto le Ferrovie italiane dello
Stato (F. S.), con sede a Roma, rappresentate a Chiasso dal capo gestione

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titolare, quanto le Strade ferrate federali (SFF), rappresentate dalla
Direzione di circondario a Lucerna, per ottenere solidalmente, a titolo di
risarcimento del danno, L. it. 45762,35, marchi 590 e lire 73, con l'interesse
al 6% dal 1° luglio 1933. Partiva l'attrice dall'idea essere il Pretore di
Mendrisio solo competente a conoscere dell'azione contro le F. S. ed avvertiva
essere la competenza del giudice adito data anche in confronto delle SFF, per
connessione di causa, in base all'art. 27 cpc ticinese del seguente tenore:
«L'azione contro più persone che per domicilio o residenza dovrebbero essere
convenute davanti a diverse autorità giudiziarie, può essere proposta davanti
a quella del luogo di domicilio o di residenza di alcune di esse, se vi sia
connessione per l'oggetto della domanda o per il titolo o fatto da cui
dipende».
B. - Con petizione incidentale del 19 febbraio 1934 le SFF hanno proposto la
reiezione dell'azione contro di esse iniziata, il giudice adito essendo, a
loro giudizio, incompetente. Secondo le SFF, la S. A. Fratelli Gondrand
avrebbe potuto convenirle, nel fattispecie, solo a Berna o a Bellinzona; esse
invocano a sostegno della loro tesi, l'art. 2 cp. 1 e 2 l. f. org. amm. SFF
del 1° febbraio 1923, del seguente tenore: «Le Strade ferrate federali hanno
il loro domicilio legale alla sede della direzione generale. Esse sono tenute
inoltre ad eleggere domicilio nel capoluogo d'ogni Cantone, dove possono
essere convenute in giudizio dagli abitanti del Cantone»; a questa norma di
diritto federale non potrebbe derogare, in quanto disposizione di giure
cantonale, l'art. 27 cpc ticinese; d'altronde non esisterebbe tra le azioni
proposte dalla S. A. Fratelli Gondrand contro le SFF e contro le F. S. la
connessione richiesta da quest'ultimo articolo.
Rispondendo nell'incidente, la S. A. Fratelli Gondrand ha conchiuso alla
reiezione della declinatoria del foro: le due azioni sarebbero connesse ai
sensi dell'art. 27 cpc ticinese e l'art. 2 cp. 2 l. f. org. amm. SFF creerebbe
alle SFF, in rapporto al foro, nei confronti di chi risiede nel

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cantone, una situazione in tutto conforme a quella di chi tiene al capoluogo
il proprio domicilio.
C. - Con sentenza 27 aprile/3 maggio 1934 il Pretore di Mendrisio ha respinto
la petizione incidentale delle SFF.
Questa sentenza è stata confermata dalla Camera civile del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino, su ricorso delle SFF, con giudicato del 29 maggio/20
giugno 1934
D. - Contro questo giudicato le SFF hanno inoltrato al Tribunale federale, il
3 luglio 1934, un ricorso, che hanno qualificato, in linea principale, di
diritto civile ai sensi dell'art. 87 cp. 3 OGF, in linea subordinata di
diritto pubblico ai sensi dell'art. 175 e seg. OGF. Il ricorso conclude a che
sia annullata la sentenza della Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino del 29 maggio/20 giugno 1934.
Rispondendo al gravame, la S. A. Fratelli Gondrand ne ha proposto la
reiezione.
Considerando in diritto:
1.- A'sensi dell'art. 87 cifra 3 OGF, il ricorso di diritto civile al
Tribunale federale è dato, nelle cause civili giudicate in ultima istanza
cantonale, per le quali non è ammissibile l'appello, «ove siano state violate
disposizioni del diritto federale in materia di foro».
Le ricorrenti pretendono per l'appunto che sarebbe stata violata una di tali
disposizioni, l'articolo 2 l. f. org. amm. SFF del 1° febbraio 1923.
D'altra parte la querelata sentenza è stata resa in una causa civile,
dall'ultima istanza ticinese, e contro di essa non era ammissibile l'appello
al Tribunale federale, non trattandosi di un giudizio di merito (art. 58 cp. 1
OGF).
Il ricorso di diritto civile è dunque ricevibile, siffatto rimedio non essendo
dato soltanto contro i giudizi di merito, nè unicamente nelle cause nelle
quali il giudizio di merito non sarà appellabile al Tribunale federale (cfr.
RO 41 II p. 298; 41 II p. 762; 48 II p. 340; 50 II p. 97). La

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questione di sapere se contro il giudizio di merito nella causa incoata dalla
S. A. Fratelli Gondrand contro le SFF sarà ammissibile l'appello al Tribunale
federale è dunque senza portata nella controversia attuale e può essere
lasciata aperta.
Il ricorso presenta invero una pecca formale in quanto conclude soltanto
all'annullamento della querelata sentenza e non anche all'ammissione della
petizione incidentale del 19 febbraio 1934: ma non può esservi dubbio che,
chiedendo quell'annullamento, le SFF hanno inteso chiedere quest'ammissione.
Il Tribunale federale entrando in materia sul ricorso di diritto civile, il
ricorso di diritto pubblico cade, questo essendo stato inoltrato solo
nell'ipotesi d'irricevibilità di quello: la questione sollevata dalla S. A.
Fratelli Gondrand della ricevibilità del ricorso di diritto pubblico può
dunque essere lasciata insoluta.
2.- Il quesito sottoposto al giudizio del Tribunale federale è uno solo: se
l'art. 2 cp. 2 l. f. org. amm. SFF del 1° febbraio 1923 s'opponga a che sia
applicato alle SFF, nel territorio del Cantone Ticino, l'art. 27 cpc ticinese.
Nell'esaminare questo quesito occorre rammentare anzitutto che l'art. 64
ultimo capoverso cost. fed. lascia nella competenza dei cantoni l'ordinamento
dei tribunali e l'amministrazione della giustizia. Rientra certamente in
siffatte materie la determinazione del foro cantonale, davanti al quale può
essere portata l'azione in personam contro il domiciliato elettivamente nel
cantone da chi di tale elezione di domicilio è autorizzato a prevalersi.
L'art. 2 cp. 2 l. f. org. amm. SFF del 1° febbraio 1923, se interpretato come
vorrebbero le ricorrenti, costituirebbe un'intaccatura nella sovranità
cantonale. Quest'intaccatura potrebbe dal giudice essere ammessa, solo se
risultasse chiara la volontà del legislatore federale di produrla.
3.- Se il legislatore federale si fosse limitato a porre il principio che le
SFF hanno il loro domicilio legale alla sede della direzione generale (art. 2
cp. 1 l. f. org. amm.

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SFF del 1° febbraio 1923), esse non potrebbero essere chiamate a comparire,
per pretese personali, in virtù dell'art. 59 cost. fed., che davanti al
giudice di Berna, salvo che la competenza di questo sarebbe sostituita da
quella del Tribunale federale, in applicazione dell'art. 48 cifra 2 OGF, per
le cause d'un valore capitale di 4000 fchi almeno. Ma il legislatore federale
ha voluto, da un lato, nell'intento di lasciare alle autorità giudiziarie
cantonali le maggiori competenze possibili (cfr. RO 37 I p. 286), sottrarre
all'applicazione dell'art. 48 cifra 2 OGF le cause intentate contro le SFF
(art. 2 cp. 4 l. f. org. amm. SFF del 1° febbraio 1923), dall'altro lato
facilitare l'esercizio delle azioni personali contro le SFF (cfr. RO 37 I p.
282), permettendo ad ogni abitante d'un cantone d'intentare siffatte azioni, a
sua scelta, sia al capoluogo del cantone sia a Berna. Per raggiungere
quest'ultimo risultato, l'art. 2 cp. 2 l. f. org. amm. SFF del 1° febbraio
1923 - il quale non fa che riprodurre, in sostanza, l'art. 12 cp. 4
dell'abrogata l. f. concernente l'acquisto e l'esercizio di strade ferrate per
conto della Confederazione ecc. del 15 ottobre 1897, disposizione introdotta
in quest'ultima legge, per iniziativa della Commissione del Consiglio degli
Stati, sulla falsariga dell'art. 8 cp. 2 della l. f. sulla costruzione e
l'esercizio delle strade ferrate in Isvizzera de 23 dicembre 1872 (cfr. RO 37
I pp. 284 e 285) - comincia con l'obbligare le SFF ad eleggere domicilio nel
capoluogo d'ogni cantone. Se la logge si fosse fermata alla creazione di
questo obbligo, ognuno potrebbe, a sua scelta, convenire su azione personale
le SFF a Berna o in uno dei ventiquattro altri capiluoghi cantonali. Ma
unicamente chi abita la Svizzera ha un legittimo interesse di trovare, per le
sue azioni personali contro le SFF, un giudice ne suo cantone, senza dover
adire il giudice di Berna: a chi sta all'estero non arreca, di regola, minor
disturbo comparire, anzichè a Berna, in uno dei ventiquattro altri capiluoghi
cantonali. Non solo, ma il motivo della facilitazione viene a cessare, per
l'abitante d'un cantone,

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ov'egli voglia convenire le SFF davanti al giudice del capoluogo d'un altro
cantone. Onde il legislatore, dopo aver posto la norma che le SFF «sono tenute
... ad eleggere domicilio nel capoluogo d'ogni cantone», ha aggiunto: «dove
possono essere convenute in giudizio dagli abitanti del cantone». Lo scopo di
quest'aggiunta è di limitare sotto due aspetti le conseguenze dell'elezione
legale di domicilio delle SFF nel capoluogo d'ogni cantone, e cioè di
sopprimere tali conseguenze sia in cospetto degli abitanti all'estero sia in
cospetto degli abitanti d'un altro cantone.
Secondo le ricorrenti, l'aggiunta in parola avrebbe una terza conseguenza: le
SFF potrebbero essere convenute su azione personale dall'abitante di un
determinato cantone solo davanti al giudice di Berna o al giudice del
capoluogo del cantone, non davanti all'altro giudice di quest'ultimo, che
sarebbe competente a seguito di deroga introdotta dalla legislazione cantonale
all'ordine delle competenze territoriali (connessione di causa, domanda
reconvenzionale, azione in garanzia, ecc.). In altre parole, l'aggiunta
avrebbe per effetto di limitare le conseguenze dell'elezione di domicilio al
capoluogo cantonale non pure soggettivamente (tale elezione potendo essere
invocata solo da determinate persone), ma anche oggettivamente (gli effetti
dell'elezione di domicilio in cospetto dei legittimati a prevalersene essendo
solo parziali). Bisogna concedere alle SFF che l'avverbio «dove» del cp. 2
dell'art. 2 l. f. org. amm. SFF del 1° febbraio 1923 si riferisce, nei tre
testi (inequivocabilmente in quello francese), a «capoluogo» e non a
«domicilio» e che di conseguente la lettera di questa disposizione si
concilierebbe con la loro interpretazione. La quale si urta tuttavia, in primo
luogo, alla considerazione che lo scopo dell'art. 2 cp. 2 l. f. amm. org. SFF
del 1° febbraio 1923 è di facilitare l'esercizio delle azioni personali contro
le SFF da parte delle persone abitanti in Isvizzera: andrebbe direttamente
contro questo scopo

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un'interpretazione che togliesse a chi abita la Svizzera il diritto di
proporre contro le SFF una azione personale davanti al giudice del suo cantone
di domicilio, diverso dal giudice del capoluogo, ma competente, a norma della
legislazione cantonale, ove convenuta fosse, anzichè le SFF, un'altra persona
domiciliata effettivamente od elettivamente in detto capoluogo. Nè si vede
quale legittimo interesse le SFF abbiano ad essere trattate, nei confronti
dell'abitante del cantone, diversamente da ogni altra persona avente nel
capoluogo di questo il suo domicilio, effettivo od elettivo: le ricorrenti
stesse non pretendono che arrecherebbe loro un sensibile maggior disturbo il
dover comparire, in ipotesi d'altronde eccezionali, anzichè davanti al giudice
del capoluogo d'un cantone diverso da quello di Berna, davanti al giudice
d'un'altra località dello stesso cantone. L'interpretazione proposta dalle
ricorrenti non significherebbe pertanto per esse un vantaggio di qualche
momento, rappresenterebbe, in determinati casi, un inconveniente per le
persone domiciliate in Isvizzera, chiamate ad esercitare contro le SFF delle
azioni personali, e, per quel che concerne più specialmente le deroghe
cantonali per connessione di causa all'ordine delle competenze territoriali,
metterebbe intralcio ad una sollecita e sana amministrazione della giustizia:
l'economia dei giudizi, la maggiore possibile celerità nella spedizione delle
cause, il bisogno di evitare l'eventualità di due o più sentenze fra di loro
contradditorie consigliano infatti manifestamente la riunione di liti, che
presentano una determinata parentela, in un sol giudizio (MATTIROLO, diritto
giudiziario civile I p. 624). La volontà di produrre siffatte conseguenze,
invadendo, come si disse, un terreno della Costituzione federale riservato ai
cantoni, potrebbe essere attribuita al legislatore federale, solo ove essa
risultasse dai lavori preparatori. Il che non è. L'art. 8 cp. 2 della l. f.
sulla costruzione e l'esercizio delle strade ferrate del 23 dicembre 1872 - il
quale, come già detto, è all'origine della disposizione dell'art. 2 cp. 2 l.
f. org.

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amm. SFF del 1° febbraio 1923 - era steso nei termini seguenti: «Le società
devono però in ciascun cantone, di cui la loro impresa tocca il territorio,
designare un domicilio, dove i rispettivi abitanti del cantone possano far
capo per citarli in giudizio» (testo francese: «Néanmoins les sociétés auront
à élire domicile dans chacun des cantons dont leurs entreprises empruntent le
territoire, afin qu'elles puissent y être actionnées par les habitants de ce
canton»). I testi italiano e francese del citato art. 8 cp. 2 indicavano
dunque chiaramente lo scopo della disposizione: ch'era di permettere agli
abitanti d'ogni cantone di trarre dall'elezione obbligatoria di domicilio
della compagnia nel cantone le conseguenze di foro previste dalla Costituzione
federale (allora l'art. 50 della cost. fed. del 1848) e dalla legislazione
cantonale, e non anche di concedere alla compagnia nel cantone, rimpetto agli
abitanti di questo, il beneficio d'un foro esclusivo d'ogni altro foro
cantonale. Se nelle successive e più volte richiamate l. f. del 15 ottobre
1897 e del 1° febbraio 1923 il legislatore, mettendo in consonanza i testi
italiano e francese con il tedesco, ha, per ovvie ragioni di tecnica
legislativa (i motivi d'une disposizione non hanno il loro posto nel testo di
questa), tralasciato in esse ogni accenno allo scopo della norma, ciò non
significa affatto che al vecchio fine fosse, ai suoi occhi, venuto ad
aggiungersene uno nuovo: di un tal mutamento sarebbe rimasta nei lavori
preparatori una traccia, che fa completamente difetto.
A torto le ricorrenti invocano, a sostegno della loro tesi, la sentenza 22
giugno 1911 del Tribunale federale nella causa SFF c. Hurter (RO 37 I p. 280 e
seg.). Vi si legge invero che l'art. 12 della legge federale concernente
l'acquisto e l'esercizio di strade ferrate per conto della Confederazione ecc.
del 15 ottobre 1897 regola in modo esauriente il foro delle SFF (ib. p. 282);
ma con ciò il Tribunale federale ha voluto unicamente affermare, come risulta
dal contesto, che tutte le norme di diritto federale

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sul foro delle SFF si trovano, o meglio si trovavano prima dell'attuazione
della l. f. org. amm. SFF del 1° febbraio 1923, nel citato art. 12, ad
esclusione in particolar modo dell'art. 59 cost. fed. Nel fattispecie, non si
tratta di sapere se l'art. 59 cost. fed. sia applicabile accanto all'art. 2 l.
f. org. amm. SFF del 1° febbraio 1923, ma se questo determini, ad esclusione
della legislazione cantonale, tutte le conseguenze del domicilio elettivo
delle SFF al capoluogo d'ogni cantone in cospetto dogli abitanti di
quest'ultimo. Dalla ricordata sentenza del 22 giugno 1911 è per contro lecito
trarre un argomento contro la tesi delle ricorrenti; che vi si legge avere
l'art. 59 cost. fed. ricevuto con l'art. 12 l. f. conc. l'acquisto e
l'esercizio di strade ferrate per conto della Confederazione ecc. del 15
ottobre 1897 «insoweit die Gerichtstandverhältnisse der SBB in Frage kommen
... in analoger Weise seine Ausführung, wie z. B. (vgl. BGE 29 I S. 434 ff.)
durch Art. 271 SchKG hinsichtlich der Zulässigkeit des Arrestes»; se
l'articolo 2 l. f. org. amm. SFF del 1° febbraio 1923 - che ha preso il posto
dell'art. 12 l. f. conc. l'acquisto e l'esercizio di strade ferrate per conto
della Confederazione ecc. del 15 ottobre 1897 - si propone unicamente di
risolvere per le SFF, in quanto convenute su pretese personali, il problema
che per gli altri debitori è risolto dall'art. 59 cost. fed., esso può avere
soltanto, come questo, importanza intercantonale e non intracantonale
(BURCKHARDT, Kommentar 2 a ediz. pp. 558 e 559).
L'interpretazione patrocinata dalle ricorrenti condurrebbe infine ad
un'ineguaglianza di trattamento, da nulla giustificata, tra gli abitanti del
cantone di Berna e quelli degli altri cantoni: il cp. 1 dell'art. 2 l. f. org.
amm. SFF del 1° febbraio 1923 non contiene infatti alcuna aggiunta sulle
conseguenze, quanto al foro, del domicilio legale delle SFF alla sede della
direzione generale: ne segue che gli abitanti del cantone di Berna potrebbero
convenire le SFF davanti ad un giudice diverso da quello del capoluogo in caso
ad es. di connessione di causa

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(art. 22 e 36 cpc bernese) o di domanda riconvenzionale (art. 33 cpc bernese),
mentre analoga facoltà non spetterebbe, nel loro cantone, agli abitanti degli
altri cantoni.
Va dunque confermata la giurisprudenza che la Camera civile del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino ha inaugurato con sentenza 5 marzo 1929 in causa
Agustoni c. Stato del Ticino e SFF (Rep. giur. patria 1929 p. 266 e seg.).
4.- Poichè l'interpretazione dell'art. 2 cp. 2 l. f. org. amm. SFF del 1°
febbraio 1923 propugnata dalle ricorrenti non può essere ammessa pei motivi
suesposti, non spetta al Tribunale federale sindacare se il giudice cantonale
abbia rettamente giudicato considerando raggiunti nel fattispecie gli estremi
dell'art. 27 cpc ticinese: una tale indagine è infatti di puro diritto formale
cantonale.
Il Tribunale federale pronuncia:
Il ricorso è respinto e l'appellata sentenza è confermata.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 60 II 376
Data : 01. Januar 1934
Pubblicato : 25. September 1934
Sorgente : Bundesgericht
Stato : 60 II 376
Ramo giuridico : BGE - Zivilrecht
Oggetto : L'art. 2 cp. 2 l. f. 1 febbraio 1923 concernente l'organizzazione delle SFF non s'oppone a che...


Registro di legislazione
OGF: 48  58  87  175e
Registro DTF
29-I-432 • 60-II-376
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
questio • tribunale federale • convenuto • ricorrente • federalismo • diritto civile • francese • ripartizione dei compiti • diritto federale • cio • quesito • domicilio eletto • autorità giudiziaria • ricorso di diritto pubblico • decisione • leso • domicilio effettivo • costituzione federale • ultima istanza • pretesa personale
... Tutti