S. 278 / Nr. 43 Organisation der Bundesrechtspflege (i)

BGE 60 I 278

43. Estratto dalla sentenza 17 novembre 1934 in causa Schönenberger c. Lanzi.

Regeste:
Ricorso di diritto pubblico per diniego di giustizia diretto contro una
decisione incidente preliminare al dibattimento orale colla quale il tribunale
ha dichiarato di non prendere in considerazione le conclusioni della parte
ricorrente. - Irricivibilità del gravame.


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Considerando in fatto ed in diritto:
Che il ricorso è diretto contro una decisione incidente preliminare al
dibattimento orale della causa vertente tra il ricorrente e G. Lanzi in
Minusio concernente un contratto di locazione;
Che, basato in diritto sull'art. 4 CF, il ricorso censura di arbitrarietà la
querelata decisione e le rimprovera di violare il principio dell'uguaglianza
di trattamento;
Che, per principio, il ricorso di diritto pubblico per violazione dell'art. 4
CF non è dato se non contro giudizi definitivi, non contro giudizi meramente
incidentali (decreti o decisioni provvisionali, interlocutori, preliminari,
ecc.);
Che tuttavia la pratica consente a questo principio un temperamento ove il
rinvio della controversia a giudizio definitivo possa causare danno giuridico
irrimediabile o solo parzialmente sanabile alla parte ricorrente (RU 33 I p.
105 e 106; 47 I 432: sentenza, non pubblicata, in causa Ehrsam-Gressly c.
Wiedmer del 28 dicembre 1933);
Che colla querelata decisione il Tribunale d'appello del Cantone Ticino,
facendo applicazione dell'art. 96 cp. 2 della procedura civile ticinese (PCT),
dietro istanza della parte Lanzi, ha ritenuto tardive le conclusioni inoltrate
dal ricorrente in detta causa proposta direttamente in appello e ha dichiarato
di non poterle prendere in considerazione nell'emanazione della sentenza;
Che questa decisione incidente non implica nessun svantaggio giuridico a
carico della parte ricorrente poichè, come dichiara il Tribunale di appello
nella risposta al ricorso e come emerge dalla procedura civile ticinese,
l'allegato di conclusione, cioè l'allegato che riassume le risultanze della
causa e le discute in diritto prima del dibattimento orale, è puramente
facoltativo e non costituisce, come dice il Tribunale d'appello, contestazione
della lite, i cui termini sono fissati dagli allegati precedenti;
Che tale atto può essere omesso. come difatti è sovente

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Omesso, senz'alcun pericolo di svantaggio giuridico per la parte inerte,
poichè tutto quanto è contenuto nelle conclusioni può essere addotto
nell'arringa in occasione del dibattimento orale;
Ond'è che il gravame è irricevibile in ordine ...
Il Tribunale federale pronuncia:
Non si entra nel merito del ricorso.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 60 I 278
Data : 01. Januar 1934
Pubblicato : 17. November 1934
Sorgente : Bundesgericht
Stato : 60 I 278
Ramo giuridico : BGE - Verwaltungsrecht und internationales öffentliches Recht
Oggetto : Ricorso di diritto pubblico per diniego di giustizia diretto contro una decisione incidente...


Registro di legislazione
PCT: 96
Registro DTF
47-I-429 • 60-I-278
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
ricorrente • decisione • ricorso di diritto pubblico • questio • procedura civile • tribunale cantonale • azione • ordine militare • risposta al ricorso • tribunale federale • cio • arringa • uguaglianza di trattamento