BGE 59 I 21
6. Estratto dalla sentenza 10 marzo 1933 in causa Steiner c. Knöpfel.
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Regeste:
Sentenza pronunciata da un giudice, che non è quello del domicilio della
convenuta, in base a clausola di prorogazione del foro. Ricorso al Tribunale
federale per violazione dell'art 59 CF. Ricorso ammesso. Nullità della
clausola di proroga del foro, di cui la convenuta non ebbe conoscenza se non
dopo la conclusione del contratto. Mancanza di accettazione della clausola per
atti concludenti.
Per il pagamento di fr. 31,20, dipendente da forniture di merce, il creditore
Arturo Knöpfel in Viganello escuteva la compratrice al suo domicilio in Peseux
(Distretto ed Ufficio esecuzioni e fallimenti di Boudry). Avendo questa
sollevato opposizione, Knöpfel, riferendosi ad una condizione contenuta nel
formulario di dichiarazione di conferma della commissione secondo cui
sarebbesi stato pattuito il foro di Viganello-Lugano, faceva citare la
debitrice davanti al giudice di pace di Pregassona domandando che annullata
l'opposizione «la ditta Steiner in Peseux venisse obbligata a pagare la comma
suddetta e le spese».
Citata inutilmente due volte a comparire, il giudice di pace di Pregassona,
con sentenza del 24 novembre 1932, statuiva:
«1. L'opposizione fatta da Rosa Steiner al precetto esecutivo N. 3767 è
respinta.
2. Le spese ... a carico della parte convenuta Steiner.» Da questa sentenza
Rosa Steiner si aggrava al Tribunale federale con ricorso di diritto pubblico
del 17 dicembre 1932 per violazione degli art. 59 e 4 CP. La ricorrente allega
di non aver mai firmato nè accettato una prorogazione di foro a favore dei
tribunali ticinesi. Il solo giudice competente per la levata dell'opposizione
sarebbe quindi quello di Boudry, come quello del foro dell'esecuzione. Al
ricorso è annessa una dichiarazione della Polizia
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di Peseux, secondo cui la Steiner è ivi domiciliata dal 15 aprile 1914
senz'interruzione.
Considerando in diritto:
4.- La pretesa vantata dalla ditta Knöpfel essendo di natura personale, e la
ricorrente persona solvente e domiciliata in Isvizzera (art. 59 CF), chiedesi,
se essa ha rinunciato per prorogazione al foro del suo domicilio ammettendo
quello di Lugano.
a) Non è dimostrato che all'atto dell'ordinazione in discorso le parti abbiano
stipulato una clausola di prorogazione del foro nel senso suesposto. Non è
contenuta nei bollettini di commissione deposti dalla parte resistente. Essi
portano invero l'indicazione: «Bestätigung vom Hause vorbehalten». Si potrebbe
dedurre, che il contratto di compera non divenne perfetto che colla
dichiarazione di accettazione dell'ordinazione da parte della ditta Knöpfel e
poichè queste dichiarazioni di accettazione contengono l'indicazione di una
prorogazione del foro, potrebbesi chiedere, se questa clausola non faccia
parte del contratto stesso. Senonchè i bollettini di commissione non sono
firmati dalla ricorrente: non è quindi dimostrato, che facendo l'ordinazione
essa abbia avuto conoscenza della menzione precitata (Bestätigung vom Hause
vorbehalten): questa condizione non può quindi entrare in linea di conto.
Occorre dunque ritenere che la clausola, contestata, di proroga del foro non
venne comunicata alle ricorrente che colla dichiarazione di accettazione
(Auftragsbestätigung) e colle fatture che contengono la menzione:
«Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Viganello-Lugano; als
Gerichtsstand wird Lugano vereinbart»: ed alla prima pagina della
dichiarazione d'accettazione vien rinviato «auf die umseitig genannten
Bedingungen». La parte opponente non è invero in istato di produrre gli
originali o copie autentiche di questi atti spediti alla ricorrente: ma la
ricorrente non contesta nella replica di averli ricevuti, pur persistendo a
contestare
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la loro pertinenza in merito alla questione della prorogazione.: riconosce
quindi che questi atti (Auftragsbestätigung e Faktur) contengono infatti una
menzione di prorogazione di foro. Da questa circostanza la parte Knöpfel
desume, che la clausola di proroga di foro fu dalla ricorrente accettata
tacitamente: ma la tesi non regge.
b) A stregua della costante giurisprudenza di questa Corte, la rinuncia al
foro costituzionale (art. 59 CF) del domicilio richiede, per essere valida, un
atto di volontà indubbia del rinunciante. È bensi vero che è possibile anche
una rinuncia tacita, per atti concludenti, ma ciò soltanto quando (art. 6
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 6 - Quando la natura particolare del negozio o le circostanze non importino un'accettazione espressa, il contratto si considera conchiuso se entro un congruo termine la proposta non è respinta. |
«la natura particolare del negozio o le circostanze non comportano
un'accettazione espressa della proposta di proroga»: in altri termini, quando
le regole della buona fede avessero richiesto una dichiarazione da parte di
chi cui la proposta di proroga era stata fatta.
c) Nel caso in esame, la dichiarazione di conferma dell'ordinazione e la
fattura furono comunicate alla ricorrente solo dopo la conclusione del
contratto, come fu sopra dimostrato. La clausola di proroga non faceva dunque
parte del contenuto del contratto stesso: non era che una nuova proposta
consecutiva al contratto. Secondo le regole della buona fede, non spettava
alla ricorrente l'obbligo di dichiarare che non intendeva accettarla: la sua
inerzia non può quindi senz'altro essere interpretata come tacita adesione (RU
26 I 443 consid. 3; 45 I 379; sentenza non pubblicata Pellissier c. «Olex» del
25 settembre 1926; Zeitschrift d. bern. Jur. Ver. Vol. 63, p. 414; Vol. 67 p.
33 e 40; Vol. 68 p. 46). Se, in altri casi, il Tribunale federale dall'inerzia
o dal silenzio di uno stipulante ha dedotto ch'egli ha accettato la clausola
di proroga contenuta, per la prima volta, nella dichiarazione di ratifica
dell'ordinazione, si fu in condizioni affatto speciali: quando cioè dalla
risposta alla dichiarazione di ratifica o quando dalle molteplici
comunicazioni dello stesso formulario di ratifica al compratore, poteva esser
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dedotta la di lui volontà, di non insorgere contro la proposta di proroga. (RU
36 I p. 601; sentenza precitata Pellissier c. Olex.) Tali condizioni speciali,
non si verificano nella fattispecie: ond'è che la ricorrente può prevalersi
del diritto costituzionale garantitole dall'art. 59 CF.
Il Tribunale federale pronuncia.
Il ricorso è ammesso.