BGE 57 III 213
54. Entscheid vom 14. Dezember 1931 i. S. Kirchner & Cie.
Seite: 213
Regeste:
Nachlasstundung: entfaltet ihre Wirkungen erst vom Moment der Bewilligung an;
keine Befugnis der Nachlassbehörde, schon bei Einreichung des Gesuches die
Vornahme weiterer Betreibungshandlungen zu untersagen. SchKG Art. 297.
Le sursis concordataire ne déploie d'effets qu'à partir du moment où il est
accordé. L'autorité du concordat n'a donc pas qualité pour suspendre dès la
présentation de la demande l'exécution de tout acte ultérieur de poursuite.
Art. 297 LP.
Concordato: la moratoria esplica i suoi effetti solo dal momento in cui fu
concessa. L'autorità concedente non ha quindi veste per sospendere ogni atto
ulteriore d'esecuzione già dal momento in cui la proposta di concordato fu
presentata (LEF 297).
In der Betreibung No. 3803 der Rekurrentin gegen J. Gremminger hatte das
Betreibungsamt Uttwil die Steigerung auf den 28. September 1931 angesetzt. Am
25. September reichte der Schuldner ein Gesuch um Bewilligung einer
Nachlasstundung ein, worauf das Gerichtspräsidium Arbon das Betreibungsamt
anwies, die Steigerung nicht abzuhalten. Das Amt kam dieser Weisung nach. Am
8. Oktober wurde die Stundung vom Bezirksgericht Arbon bewilligt.
Gegen den Rückruf der Steigerung führte die Rekurrentin Beschwerde mit dem
Antrag, das Amt anzuweisen, unverzüglich einen neuen Termin für die Steigerung
anzusetzen. Beide kantonalen Instanzen haben die Beschwerde abgewiesen, die
obere mit folgender Begründung: Die buchstäbliche Auslegung des Art. 297
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 297 - 1 Durante la moratoria non si può promuovere né proseguire alcuna esecuzione contro il debitore. È fatta salva l'esecuzione in via di realizzazione di crediti garantiti da pegno immobiliare; la realizzazione di siffatto pegno è invece esclusa. |
|
1 | Durante la moratoria non si può promuovere né proseguire alcuna esecuzione contro il debitore. È fatta salva l'esecuzione in via di realizzazione di crediti garantiti da pegno immobiliare; la realizzazione di siffatto pegno è invece esclusa. |
2 | L'articolo 199 capoverso 2 si applica per analogia ai beni pignorati. |
3 | I crediti concordatari non danno luogo a sequestro né ad altre misure cautelari. |
4 | La cessione di crediti futuri convenuta prima della concessione della moratoria concordataria non esplica alcun effetto se il credito nasce dopo tale concessione. |
5 | Eccezion fatta per i casi urgenti, i procedimenti civili e amministrativi concernenti i crediti concordatari sono sospesi. |
6 | Il decorso di tutte le prescrizioni e perenzioni rimane sospeso. |
7 | La concessione della moratoria sospende, nei confronti del debitore, il corso degli interessi di tutti i crediti non garantiti da pegno, salvo disposizione contraria del concordato. |
8 | La compensazione è retta dagli articoli 213 e 214. La concessione della moratoria vale come dichiarazione di fallimento. |
9 | L'articolo 211 capoverso 1 si applica per analogia se e quando il commissario comunica al cocontraente la conversione del credito. |
ergebe allerdings, dass die Wirkung der Stundung erst mit der Bewilligung der
letztern eintrete. Praktisch bringe jedoch eine solche Auslegung
Unbilligkeiten mit sich, namentlich bei der thurgauischen
Behördenorganisation, nach welcher die Bezirksgerichte für die Erteilung der
Stundung zulässig seien. Es hinge damit von der zufälligen Tagesordnung
Seite: 214
der Gerichte ab, ob ein Stundungsgesuch rechtzeitig genug behandelt werden
könne oder nicht. Sei das nicht der Fall, so ergebe sich für einzelne
Gläubiger die Möglichkeit, sich der allgemeinen Regelung, wie sie durch den
Nachlassvertrag angestrebt werde, zu entziehen und sich zum Nachteil der
übrigen Gläubiger volle Deckung zu verschaffen. Um das auszuschliessen, hätten
die thurgauischen Gerichte in konstanter Praxis die Wirkung der
Nachlasstundung nicht erst mit Bewilligung der Stundung, sondern schon mit dem
Eingang des Gesuches eintreten lassen. Einen Nachteil habe diese extensive
Interpretation nicht: Erweise sich das Stundungsgesuch als unbegründet, so sei
der Aufschub nur von kurzer Dauer; sei es aber begründet, so rechtfertige es
sich auch, dass von der Einreichung an keine Betreibungshandlungen mehr
vorgenommen und alle Gläubiger in den Nachlassvertrag einbezogen würden.
Diesen Entscheid zog die Rekurrentin rechtzeitig an das Bundesgericht weiter
unter Wiederholung ihres vor der ersten Instanz gestellten Antrages.
Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zieht in Erwägung:
Nach dem klaren Wortlaut des Gesetzes wirkt die Stundung erst von dem Moment
an, in welchem sie bewilligt wurde (Art. 295
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 295 - 1 Il giudice del concordato nomina uno o più commissari. |
|
1 | Il giudice del concordato nomina uno o più commissari. |
2 | Il commissario ha segnatamente i compiti seguenti: |
a | elabora il progetto di concordato, per quanto sia necessario; |
b | vigila sugli atti del debitore; |
c | esercita le attribuzioni di cui agli articoli 298-302 e 304; |
d | presenta su domanda del giudice del concordato rapporti intermedi e informa i creditori sull'andamento della moratoria. |
3 | Il giudice del concordato può attribuire altri compiti al commissario. |
4 | Gli articoli 8, 8a, 10, 11, 14, 17-19, 34 e 35 si applicano per analogia alla gestione del commissario.530 |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 297 - 1 Durante la moratoria non si può promuovere né proseguire alcuna esecuzione contro il debitore. È fatta salva l'esecuzione in via di realizzazione di crediti garantiti da pegno immobiliare; la realizzazione di siffatto pegno è invece esclusa. |
|
1 | Durante la moratoria non si può promuovere né proseguire alcuna esecuzione contro il debitore. È fatta salva l'esecuzione in via di realizzazione di crediti garantiti da pegno immobiliare; la realizzazione di siffatto pegno è invece esclusa. |
2 | L'articolo 199 capoverso 2 si applica per analogia ai beni pignorati. |
3 | I crediti concordatari non danno luogo a sequestro né ad altre misure cautelari. |
4 | La cessione di crediti futuri convenuta prima della concessione della moratoria concordataria non esplica alcun effetto se il credito nasce dopo tale concessione. |
5 | Eccezion fatta per i casi urgenti, i procedimenti civili e amministrativi concernenti i crediti concordatari sono sospesi. |
6 | Il decorso di tutte le prescrizioni e perenzioni rimane sospeso. |
7 | La concessione della moratoria sospende, nei confronti del debitore, il corso degli interessi di tutti i crediti non garantiti da pegno, salvo disposizione contraria del concordato. |
8 | La compensazione è retta dagli articoli 213 e 214. La concessione della moratoria vale come dichiarazione di fallimento. |
9 | L'articolo 211 capoverso 1 si applica per analogia se e quando il commissario comunica al cocontraente la conversione del credito. |
Gesetzgeber schon der Einreichung des Gesuches Stundungswirkung beilegen
wollen, so wäre das zweifellos ausdrücklich geschehen. Es ist dies jedoch aus
guten Gründen unterblieben; denn sonst hätte es ja der Schuldner in seiner
Hand, sich jederzeit einen Rechtsstillstand zu verschaffen, was der Trölerei
Tür und Tor öffnen würde.
Das Gesetz setzt allerdings voraus, dass über das Stundungsgesuch mit
möglichster Beschleunigung entschieden werde. Wenn nun die kantonale
Behördenorganisation keine Gewähr dafür bietet, dass der Entscheid innert
nützlicher Frist fällt, so kann dem nicht
Seite: 215
durch eine gegen den offenbaren Willen des Gesetzgebers verstossende
Gesetzesauslegung Rechnung getragen werden, vielmehr ist dann eben die
Behördenorganisation zweckentsprechend umzugestalten. Es ist auch noch darauf
hinzuweisen, dass Art. 297
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 297 - 1 Durante la moratoria non si può promuovere né proseguire alcuna esecuzione contro il debitore. È fatta salva l'esecuzione in via di realizzazione di crediti garantiti da pegno immobiliare; la realizzazione di siffatto pegno è invece esclusa. |
|
1 | Durante la moratoria non si può promuovere né proseguire alcuna esecuzione contro il debitore. È fatta salva l'esecuzione in via di realizzazione di crediti garantiti da pegno immobiliare; la realizzazione di siffatto pegno è invece esclusa. |
2 | L'articolo 199 capoverso 2 si applica per analogia ai beni pignorati. |
3 | I crediti concordatari non danno luogo a sequestro né ad altre misure cautelari. |
4 | La cessione di crediti futuri convenuta prima della concessione della moratoria concordataria non esplica alcun effetto se il credito nasce dopo tale concessione. |
5 | Eccezion fatta per i casi urgenti, i procedimenti civili e amministrativi concernenti i crediti concordatari sono sospesi. |
6 | Il decorso di tutte le prescrizioni e perenzioni rimane sospeso. |
7 | La concessione della moratoria sospende, nei confronti del debitore, il corso degli interessi di tutti i crediti non garantiti da pegno, salvo disposizione contraria del concordato. |
8 | La compensazione è retta dagli articoli 213 e 214. La concessione della moratoria vale come dichiarazione di fallimento. |
9 | L'articolo 211 capoverso 1 si applica per analogia se e quando il commissario comunica al cocontraente la conversione del credito. |
gehandhabt werden muss und dass man denjenigen Kantonen, in denen heute schon
eine rechtzeitige Prüfung des Stundungsgesuches gewähreistet ist, nicht
zumuten kann, sich der bisherigen thurgauischen Praxis anzupassen (vgl. dazu
BGE 54 II 119).
Gleichwohl kann die Beschwerde nicht gutgeheissen werden. Zur Zeit ist die
Stundung unbestrittenermassen in Kraft und steht daher gemäss Art. 297
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 297 - 1 Durante la moratoria non si può promuovere né proseguire alcuna esecuzione contro il debitore. È fatta salva l'esecuzione in via di realizzazione di crediti garantiti da pegno immobiliare; la realizzazione di siffatto pegno è invece esclusa. |
|
1 | Durante la moratoria non si può promuovere né proseguire alcuna esecuzione contro il debitore. È fatta salva l'esecuzione in via di realizzazione di crediti garantiti da pegno immobiliare; la realizzazione di siffatto pegno è invece esclusa. |
2 | L'articolo 199 capoverso 2 si applica per analogia ai beni pignorati. |
3 | I crediti concordatari non danno luogo a sequestro né ad altre misure cautelari. |
4 | La cessione di crediti futuri convenuta prima della concessione della moratoria concordataria non esplica alcun effetto se il credito nasce dopo tale concessione. |
5 | Eccezion fatta per i casi urgenti, i procedimenti civili e amministrativi concernenti i crediti concordatari sono sospesi. |
6 | Il decorso di tutte le prescrizioni e perenzioni rimane sospeso. |
7 | La concessione della moratoria sospende, nei confronti del debitore, il corso degli interessi di tutti i crediti non garantiti da pegno, salvo disposizione contraria del concordato. |
8 | La compensazione è retta dagli articoli 213 e 214. La concessione della moratoria vale come dichiarazione di fallimento. |
9 | L'articolo 211 capoverso 1 si applica per analogia se e quando il commissario comunica al cocontraente la conversione del credito. |
der verlangten Neuansetzung der Steigerung im Wege. Erst wenn die Stundung
nach allfälliger Verwerfung des Nachlassvertrages wieder dahinfällt, wird das
Amt dem Begehren der Rekurrentin Folge geben können.
Demnach erkennt die Schuldbetr.- u. Konkurskammer: Der Rekurs wird abgewiesen.