S. 190 / Nr. 42 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (i)

BGE 54 III 190

42. Sentenza del 28 giugno 1928 nella causa Tognetti,


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Regeste:
L'iscrizione a catasto di uno stabile crea a favore dell'intestato la
presunzione di possesso, la quale però non e juris et de jure, ma può essere
distrutta dalla prova contraria (cons. 1).
Procedimento di ricorso. - Obbligo dell'Autorità di Vigilanza di procedere, in
una questione di possesso, all'assunzione delle prove, debitamente offerte da
una parte, di fatti precisi e concludenti contestati dall'altra (cons. 2).
Die Eintragung eines Grundstückes im Kataster schafft zugunsten des
Eingetragenen die Vermutung des Gewahrsams, welche jedoch durch den
Gegenbeweis entkräftet werden kann (Erw. 1).
Beschwerdeverfahren. Verpflichtung der Aufsichtsbehörde, im Gewahrsamsstreit
die von der einen Partei angetretenen Beweise über bestimmte und schlüssige
Tatsachen, welche von der anderen Partei bestritten werden, abzunehmen (Erw.
2).
L'inscription d'un immeuble au registre foncier crée en faveur de la personne
inscrite une présomption de possession qui peut être détruite par la preuve du
contraire (consid. 1).
Procédure de recours. L'autorité cantonale de surveillance doit, dans une
question de possession, procéder à l'administration des preuves dûment
offertes par une partie sur des faits précis et pertinents, contestés par la
partie adverse (consid. 2).

A. - Nell'esecuzione No 72480 promossa dal Comune di Pambio-Noranco contro
Arnoldo Chicherio, avendo Tognetti Pietro rivendicato lo stabile da
realizzarsi (No 167 della mappa di Pazzello), l'Ufficio di Lugano gli
asseguava il termine di 10 giorni per procedere in giudizio (art. 107
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 107 - 1 Il debitore e il creditore possono contestare presso l'ufficio d'esecuzione la pretesa del terzo, quando questa riguarda:
1    Il debitore e il creditore possono contestare presso l'ufficio d'esecuzione la pretesa del terzo, quando questa riguarda:
1  un bene mobile in possesso esclusivo del debitore;
2  un credito o un altro diritto, se la pretesa del debitore appare più fondata di quella del terzo;
3  un fondo, se la pretesa non risulta dal registro fondiario.
2    L'ufficio d'esecuzione impartisce loro un termine di dieci giorni per far valere questo diritto.
3    Su domanda del debitore o del creditore, il terzo è invitato a produrre i suoi mezzi di prova all'ufficio d'esecuzione entro lo spirare del termine d'opposizione. L'articolo 73 capoverso 2 si applica per analogia.
4    Se la pretesa del terzo non è contestata, si ritiene che essa sia ammessa nell'esecuzione in atto.
5    Se la pretesa è contestata, l'ufficio d'esecuzione impartisce al terzo un termine di venti giorni per promuovere l'azione di accertamento del suo diritto nei confronti di colui che lo contesta. Se il terzo non promuove l'azione, la sua pretesa non è presa in considerazione nell'esecuzione in atto.
LEF).
B. - Da questo provvedimento Tognetti ricorse all'Autorità di Vigilanza,
domandando che l'Ufficio fosse invitato a procedere secondo l'art. 109
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 109 - 1 Sono promosse al luogo dell'esecuzione:
1    Sono promosse al luogo dell'esecuzione:
1  le azioni fondate sull'articolo 107 capoverso 5;
2  le azioni fondate sull'articolo 108 capoverso 1, in quanto il convenuto sia domiciliato all'estero.
2    Se è diretta contro un convenuto domiciliato in Svizzera, l'azione fondata sull'articolo 108 capoverso 1 è promossa al domicilio di quest'ultimo.
3    Se la pretesa riguarda un fondo, l'azione è promossa in tutti i casi avanti il giudice del luogo ove è situato il fondo o la parte di maggior valore di esso.
4    Il giudice comunica all'ufficio d'esecuzione l'introduzione dell'azione e la decisione definitiva. ...234
5    Per quanto riguarda gli oggetti litigiosi, l'esecuzione è sospesa fino a decisione definitiva, e i termini per chiedere la realizzazione (art. 116) sono sospesi.
LEF.
Allegava, tra altro:
a) Il terreno da vendersi fa parte di uno stabile di sua proprietà e forma con
essa un sol corpo.
b) b) Anteriormente al ricorrente, il terreno è sempre stato godato
pacificamente dai suoi predecessori, gli Eredi del fu Costantino Gianinazzi.

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c) Il possesso del rivendicante è sempre stato ed è ancora indisturbato.
Di queste allegazioni, per il caso che fossero contestate, il ricorrente
offriva la prova mediante testimoni e visita in luogo.
Nella risposta al ricorso, il creditore contestava i fatti allegati dal
ricorrente.
C. - Con decisione del 25 maggio u.s. l'Autorità cantonale di Vigilanza,
constatato che il terreno in discorso era iscritto nel catasto di Pazzallo al
nome del debitore e dichiarate inammissibili le prove offerte dal ricorrente,
respingeva il gravame.
Donde il ricorso attuale inoltrato da Tognett; nei termini e modi di legge.
Considerando in diritto:
1.- Come afferma l'istanza cantonale in conformità della costante
giurisprudenza, l'iscrizione a registro di uno stabile al nome del debitore
crea una presunzione di possesso in suo favore; ma questa presunzione non è
juris et de jure e può essere distrutta dalla prova contraria.
2.- Nella fattispecie, i fatti allegati dal ricorrente e di cui ha offerto la
prova, basterebbero indubbiamente, se conformi al vero, a dimostrare
l'assunto: vale a dire a dimostrare che, contrariamente alla presunzione
derivante dall'iscrizione a catasto, lo stabile in questione deve ritenersi in
possesso del rivendicante.
3.- A torto l'istanza cantonale ha dichiarate irricevibili le domande di prova
proposte dal ricorrente. E bensì vero che il procedimento di ricorso davanti
le Autorità di Vigilanza è e deve essere sommario: ma ciò non le dispensa
dall'obbligo di assomere la prova di quei fatti contestati che, se dimostrati,
avrebbero influenza decisiva sulla soluzione della questione. Tale e il modo
di vedere costantemente accolto da questa Corte in casi analoghi (conf. RU 38
I p. 729 e seg.; 41 III p. 41 e seg.; JÄGER, Supplemento III, nota 6 all'art.
17
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 17 - 1 Salvo i casi nei quali la presente legge prescriva la via giudiziale, è ammesso il ricorso all'autorità di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio d'esecuzione o di un ufficio dei fallimenti, per violazione di una norma di diritto o errore d'apprezzamento.29
1    Salvo i casi nei quali la presente legge prescriva la via giudiziale, è ammesso il ricorso all'autorità di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio d'esecuzione o di un ufficio dei fallimenti, per violazione di una norma di diritto o errore d'apprezzamento.29
2    Il ricorso30 dev'essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento.
3    È ammesso in ogni tempo il ricorso per denegata o ritardata giustizia.
4    In caso di ricorso, l'ufficio può, fino all'invio della sua risposta, riconsiderare il provvedimento impugnato. Se emana una nuova decisione, la notifica senza indugio alle parti e ne dà conoscenza all'autorità di vigilanza.31
LEF).

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Specialmente ove si tratti della validità dell'aggiudicazione di uno stabile,
l'amministrazione di prove è sovente indispensabile e fu costantemente ammessa
(vedi le sentenze precitate). Ma lo stesso deve valere in caso di
contestazione del possesso. Di regola, la presunzione di possesso derivante
dall'iscrizione non può essere distrutta se non colla prova che, malgrado
l'iscrizione, il godimento e la disposizione di fatto del fondo non spettano
all'intestato; e tale prova non può, nella maggior parte dei casi, essere
fornita se non per mezzo di testimoni, eventualmente di una visita in luogo.
Per questi motivi, la causa dev'essere rinviata all'istanza cantonale perchè
assuma le prove offerte dal ricorrente.
La Camera Esecuzioni e Fallimenti pronuncia:
La causa è rinviata all'istanza cantonale per complemento d'istruzione e nuovo
giudizio.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 54 III 190
Data : 01. gennaio 1927
Pubblicato : 28. giugno 1928
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 54 III 190
Ramo giuridico : DTF - Diritto delle esecuzioni e del fallimento
Oggetto : L'iscrizione a catasto di uno stabile crea a favore dell'intestato la presunzione di possesso, la...


Registro di legislazione
LEF: 17 
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 17 - 1 Salvo i casi nei quali la presente legge prescriva la via giudiziale, è ammesso il ricorso all'autorità di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio d'esecuzione o di un ufficio dei fallimenti, per violazione di una norma di diritto o errore d'apprezzamento.29
1    Salvo i casi nei quali la presente legge prescriva la via giudiziale, è ammesso il ricorso all'autorità di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio d'esecuzione o di un ufficio dei fallimenti, per violazione di una norma di diritto o errore d'apprezzamento.29
2    Il ricorso30 dev'essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento.
3    È ammesso in ogni tempo il ricorso per denegata o ritardata giustizia.
4    In caso di ricorso, l'ufficio può, fino all'invio della sua risposta, riconsiderare il provvedimento impugnato. Se emana una nuova decisione, la notifica senza indugio alle parti e ne dà conoscenza all'autorità di vigilanza.31
107 
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 107 - 1 Il debitore e il creditore possono contestare presso l'ufficio d'esecuzione la pretesa del terzo, quando questa riguarda:
1    Il debitore e il creditore possono contestare presso l'ufficio d'esecuzione la pretesa del terzo, quando questa riguarda:
1  un bene mobile in possesso esclusivo del debitore;
2  un credito o un altro diritto, se la pretesa del debitore appare più fondata di quella del terzo;
3  un fondo, se la pretesa non risulta dal registro fondiario.
2    L'ufficio d'esecuzione impartisce loro un termine di dieci giorni per far valere questo diritto.
3    Su domanda del debitore o del creditore, il terzo è invitato a produrre i suoi mezzi di prova all'ufficio d'esecuzione entro lo spirare del termine d'opposizione. L'articolo 73 capoverso 2 si applica per analogia.
4    Se la pretesa del terzo non è contestata, si ritiene che essa sia ammessa nell'esecuzione in atto.
5    Se la pretesa è contestata, l'ufficio d'esecuzione impartisce al terzo un termine di venti giorni per promuovere l'azione di accertamento del suo diritto nei confronti di colui che lo contesta. Se il terzo non promuove l'azione, la sua pretesa non è presa in considerazione nell'esecuzione in atto.
109
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 109 - 1 Sono promosse al luogo dell'esecuzione:
1    Sono promosse al luogo dell'esecuzione:
1  le azioni fondate sull'articolo 107 capoverso 5;
2  le azioni fondate sull'articolo 108 capoverso 1, in quanto il convenuto sia domiciliato all'estero.
2    Se è diretta contro un convenuto domiciliato in Svizzera, l'azione fondata sull'articolo 108 capoverso 1 è promossa al domicilio di quest'ultimo.
3    Se la pretesa riguarda un fondo, l'azione è promossa in tutti i casi avanti il giudice del luogo ove è situato il fondo o la parte di maggior valore di esso.
4    Il giudice comunica all'ufficio d'esecuzione l'introduzione dell'azione e la decisione definitiva. ...234
5    Per quanto riguarda gli oggetti litigiosi, l'esecuzione è sospesa fino a decisione definitiva, e i termini per chiedere la realizzazione (art. 116) sono sospesi.
Registro DTF
54-III-190
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
ricorrente • questio • decisione • autorità di vigilanza • autorità cantonale • veduta • azione • proposta di contratto • ricorso all'autorità di vigilanza • ordine militare • possesso derivato • cio • analogia • assunzione delle prove • risposta al ricorso • domanda di prova