10 Entscheidungen der Schuldbetreibnngs-

3. Entscheid von: 7. Februar 1918 i. S. Müller & 6.

Art. 19 SchKG. Ungültigkeit einer Weiterziehung an das Bundesgericht,
wenn die3Rekursschüft diesem direkt eingereicht wird. Art. 46
Abs. 2
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 46  
  1.   Il debitore dev'essere escusso al suo domicilio.
  2.   Le persone giuridiche e le società inscritte nel registro di commercio sono escusse alla loro sede; le persone giuridiche non inscritte, alla sede principale della loro amministrazione.
  3.   Per debiti di un'indivisione ognuno dei partecipanti può essere escusso al luogo dove la comunione esercita la sua attività economica, quando non esista una rappresentanza. [1]
  4.   La comunione dei comproprietari per piani è escussa al luogo in cui si trova il fondo. [2]
 
[1] Introdotto dall'art. 58 Tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 (RU 24 233Tit. fin. art. 60).
[2] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
SchKG. Betreibungsort der im Handelsregister eingetragenen
GeSeHSChaften. Der Grundsatz, dass eine Eintragung im Handelsregister
ihre Wirkung erst mit dem auf die Bekanntmachung im schweizerischen
Handelsamtsblatt folgenden Tage äussert, gilt auch in Beziehung auf
diesen Betreibungsort.

A. Die Rekurrentin A. Müller & Cie ist als Kommanditgesellschaft
zum Zwecke des Betriebes der Eisenindustrie im Handelsregister
eingetragen. Der Gesellschaftssitz befand sich laut diesem Register
früher in Emmenbrücke bei Luzern (Gemeinde Emmen). Am 8. August 1917
liess sich die Rekurrentin in das Handelsregister des Kantons Zürich
eintragen, indem darin erklärt wurde, der Sitz der Gesellschaft sei nach
Zürich 1, Zähringerstrasse 41, verlegt worden. Diese Eintragung Wurde im
schweizerischen Handelsamtsblatt vom 14. August 1917 bekannt gemacht. Am
Tage vorher hatte das Betreibungsamt Emmen auf Begehren .des Alois Weber
in Emmenbriicke für eine Forderung von 20,000 Fr. an die Rekurrentin
einen Zahlungsbefehl für die ordentliche 'Betreibung auf Pfändung oder
Konkurs erlassen.

B. Hiegegen erhob die-Rekurrentin Beschwerde mit dem Antrag, der
Zahlungsbefehl sei anfzuheben. Sie führte aus : Am 13. August 1917 sei
der Betreibungsort nicht mehr Emmenbrücke gewesen. Anfangs August habe
sie ihren Geschäftssitz nach Zürich verlegt. Für die Frage, wann diese
Verlegung stattgefunden habe, sei die Eintragung im Handelsregister
massgebend. Gewisse Registerwirkungen traten allerdings erst mit
der Bekanntmachung im Handelsamtsblatt ein ; das gelte aber nicht
iii-,Beziehung auf die Eintragung eines Wohnsitzweehsels. Ein solcher
vollziehe sich überhaupt unabhängig vom Handelsregister durch den
VViilensakt des Finnainhabers

und Konkurskammer. N° 3. 11

und die tatsächliche Verlegung des Mittelpunkts der

kaufmännischen Tätigkeit. Diese habe bei der Rekur-

rentin vor dem 8. August 1917 stattgefunden, so dass sie schon _Vor
diesem Zeitpunkt nicht mehr im Kanton Luzern habe betrieben werden können.

Durch Entscheid vom 22. Dezember 1917 wies die Aufsichtsbehörde
des Kantons Luzern die Beschwerde mit folgender Begründung ab :
Nach Art. 46 Abs. 2
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 46  
  1.   Il debitore dev'essere escusso al suo domicilio.
  2.   Le persone giuridiche e le società inscritte nel registro di commercio sono escusse alla loro sede; le persone giuridiche non inscritte, alla sede principale della loro amministrazione.
  3.   Per debiti di un'indivisione ognuno dei partecipanti può essere escusso al luogo dove la comunione esercita la sua attività economica, quando non esista una rappresentanza. [1]
  4.   La comunione dei comproprietari per piani è escussa al luogo in cui si trova il fondo. [2]
 
[1] Introdotto dall'art. 58 Tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 (RU 24 233Tit. fin. art. 60).
[2] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
SchKG sei eine im Handelsregister eingetragene
Kollektivoder Konnnanditgesellscha ft an dem im Handelsregister als Sitz
der Gesellschaft bezeichneten Orte zu betreiben und zwar selbst dann,
wenn der tatsächliche Geschäftsbetrieb an einem andern Orte vor sich gehe
(JAEGER Komm. Art. 46 N. 9). Solange Emmenbrücke als Geschäftssitz der
Rekurrentin im Handelsregister eingetragen gewesen sei, habe sie also in
Emmen betrieben werden können, selbst wenn sie den Geschäftsbetrieb schon
vorher nach Zürich verlegt habe. Aber auch der Eintrag im Handelsregister
sei für den Betreibungsort nicht schlechthin massgebend ; sondern
es müsse dazu noch die Bekanntmachung im Handelsamtsblatt kommen. In
Art. 39 Abs. 3
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 39  
  1.   L'esecuzione si prosegue in via di fallimento e cioè come «esecuzione ordinaria in via di fallimento» (art. 159 a 176) o come «esecuzione cambiaria» (art. 177 a 189) quando il debitore sia iscritto nel registro di commercio in una delle seguenti qualità:
1.   titolare di una ditta commerciale (art. 934 e 935 CO [1]);
10.   società cooperativa (art. 828 CO);
11.   associazione (art. 60 CC [3]);
12.   fondazione (art. 80 CC);
13. [4]   società di investimento a capitale variabile (art. 36 della L del 23 giu. 2006 [5] sugli investimenti collettivi, LICol);
14. [6]   società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (art. 98 LICol). [7]
2.   socio di una società in nome collettivo (art. 554 CO);
3.   socio illimitatamente responsabile di una società in accomandita (art. 596 CO);
4.   membro dell'amministrazione di una società in accomandita per azioni (art. 765 CO);
5. [2]   ...
6.   società in nome collettivo (art. 552 CO);
7.   società in accomandita (art. 594 CO);
8.   società anonima o in accomandita per azioni (art. 620 e 764 CO);
9.   società a garanzia limitata (art. 772 CO);
  2.   ... [8]
  3.   L'inscrizione produce effetto soltanto dal giorno susseguente a quello della pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio [9].
 
[1] RS 220
[2] Abrogato dall'all. n. 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
[3] RS 210
[4] Introdotto dall'all. cifra II 3 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701).
[5] RS 951.31
[6] Introdotto dall'all. cifra II 3 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701).
[7] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
[8] Abrogato dall'art. 15 n. 1 disp. fin. e trans. Tit. XXIV-XXXIII CO, con effetto dal 1° lug. 1937 (RU 53 189).
[9] Nuovo termine giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
SchKG werde in Beziehung auf die Vorschrift über die
Durchführung der Betreibung im Wege des Konkurses bestimmt, dass die
Eintragung des Schuldners im Handelsregister ihre Wirkung erst mit dem
auf die Bekanntmachung im Handelsamtsblatt folgenden Tage äussere. Dieser
Grundsatz finde analog auch im vorliegenden Falle Anwendung. Zudem sei es
ein feststehender Satz des Registerrechtes, dass eine Eintragung Dritten
gegenüber solange wirksam sei, als nicht ein anderes Rechtsverhältnis
oder eine andere Tatsache dem Dritten erkennbar sei. Wie Art. 863
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 863  
  1.   Sopra l'utile dell'esercizio destinato alla distribuzione dovranno eseguirsi in primo luogo i prelevamenti legali e statutari per i fondi di riserva e d'altro genere.
  2.   L'assemblea generale può prelevare anche a titolo di riserva somme non previste né dalla legge né dallo statuto o che eccedano le esigenze della legge e dello statuto, quando ciò sembri opportuno per assicurare la durevole prosperità dell'impresa.
  3.   Essa può parimente prelevare sopra gli utili dell'esercizio, anche quando ciò non sia previsto dallo statuto, somme per creare e sostenere istituzioni di previdenza [1] a favore d'impiegati, d'operai o di soci ovvero destinate ad altri scopi di previdenza [2]; questi prelevamenti soggiacciono alle norme riguardanti i fondi statutari di previdenza [3].
 
[1] Nuovo termine giusta la cifra I lett. c della LF del 21 mar. 1958, in vigore dal 1° lug. 1958 (RU 1958 393; FF 1958 266).
[2] Nuovo termine giusta la cifra I lett. c della LF del 21 mar. 1958, in vigore dal 1° lug. 1958 (RU 1958 393; FF 1958 266).
[3] Nuovo termine giusta la cifra I lett. c della LF del 21 mar. 1958, in vigore dal 1° lug. 1958 (RU 1958 393; FF 1958 266).
Abs 1
OR die Wirksamkeit eines Eintrages im Handelsregister Dritten gegenüber
mit dem Zeitpunkte eintreten lasse, in welchem diese durch die amtliche
Bekanntgabe vom Eintrag Kenntnis erlangt haben können, so werde nach
Art. 861 Abs. 2
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 861  
  1.   Le società cooperative di credito possono derogare nel loro statuto alle disposizioni dei precedenti articoli circa la ripartizione dell'utile dell'esercizio, ma sono tenute a costituire un fondo di riserva e ad adoperarlo in conformità delle precedenti norme.
  2.   Al fondo di riserva dev'essere annualmente assegnato un decimo almeno dell'utile dell'esercizio, fino a che il fondo abbia raggiunto il decimo del capitale sociale.
  3.   Se ai certificati di quota è attribuita una parte dell'utile dell'esercizio superiore al tasso usuale dell'interesse per i prestiti a lunga scadenza senza speciali garanzie, deve parimente essere versato al fondo di riserva un decimo di detta eccedenza.
OR auch die Veränderung eines einmal

12 Entscheidungen der Schuldhetreibungs-

eingetragenen Rechtszustandes dessen Eintragung vorgeschrieben sei,
erst mit der Publikation Dritten gegen. über rechtswirksam. Da nun
im vorliegenden Fallesdie Änderung des Gesellschaftssitzes erst am
14. August bekannt gemacht werden sei, so habe der Zahlungsbefehl am
Tage vorher noch vom Betreibungsamt Emmen zugestellt werden können. '

C. Diesen ihr am 9. Januar 1918 zugestellten Entscheid hat die Rckurrentin
unter Erneuerung ihres Begehrens an das Bundesgericht weiter-gezogen

sie hat die Rekurseingabe am 15. Januar direkt an das Bundesgericht
gesandt. Darauf wurde ihr die Eingabe unter Verweisung auf Art. -6 der
Beschwerdeführungsverordnung Wieder zurückgeschickt. Am 20. Januar ist
dann die Rekursschrift bei der kantonaien Aufsichtsbehörde eingereicht
worden.

Zur Begründung des Rekurses wird noch geltend gemacht : Die tatsächliche
Lage des Geschäftssitzes sei allerdings nicht-für sich allein, sondern
nur in Verbindung mit dem Handelsregistereintrag massgebend für den
Betreibungsort. Immerhin müsse sich die Rechtsprechung bei Bestimmung
dieses Ortes so nahe als möglich an den tatsächlichen Wohnsitz oder
Geschäftssitz anschliessen. Art. 39 Abs. 3
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 39  
  1.   L'esecuzione si prosegue in via di fallimento e cioè come «esecuzione ordinaria in via di fallimento» (art. 159 a 176) o come «esecuzione cambiaria» (art. 177 a 189) quando il debitore sia iscritto nel registro di commercio in una delle seguenti qualità:
1.   titolare di una ditta commerciale (art. 934 e 935 CO [1]);
10.   società cooperativa (art. 828 CO);
11.   associazione (art. 60 CC [3]);
12.   fondazione (art. 80 CC);
13. [4]   società di investimento a capitale variabile (art. 36 della L del 23 giu. 2006 [5] sugli investimenti collettivi, LICol);
14. [6]   società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (art. 98 LICol). [7]
2.   socio di una società in nome collettivo (art. 554 CO);
3.   socio illimitatamente responsabile di una società in accomandita (art. 596 CO);
4.   membro dell'amministrazione di una società in accomandita per azioni (art. 765 CO);
5. [2]   ...
6.   società in nome collettivo (art. 552 CO);
7.   società in accomandita (art. 594 CO);
8.   società anonima o in accomandita per azioni (art. 620 e 764 CO);
9.   società a garanzia limitata (art. 772 CO);
  2.   ... [8]
  3.   L'inscrizione produce effetto soltanto dal giorno susseguente a quello della pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio [9].
 
[1] RS 220
[2] Abrogato dall'all. n. 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
[3] RS 210
[4] Introdotto dall'all. cifra II 3 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701).
[5] RS 951.31
[6] Introdotto dall'all. cifra II 3 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701).
[7] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
[8] Abrogato dall'art. 15 n. 1 disp. fin. e trans. Tit. XXIV-XXXIII CO, con effetto dal 1° lug. 1937 (RU 53 189).
[9] Nuovo termine giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
SchKG führe nicht zur
Schlussfolgerung, die die kantonale Aufsichtsbehörde daraus gezogen habe.
Grund sätzlich lasse das Gesetz die Wirkung eines Rechtsverhältnisses
eintreten, sobald der Willenstatbestand vorhanden und die Form erfüllt
sei. Wenn das Gesetz trotzdem die Rechtswirkung aufschieben wolle, müsse
es dies sagen. Ein solcher Ausnahmefall werde in Art. 39
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 39  
  1.   L'esecuzione si prosegue in via di fallimento e cioè come «esecuzione ordinaria in via di fallimento» (art. 159 a 176) o come «esecuzione cambiaria» (art. 177 a 189) quando il debitore sia iscritto nel registro di commercio in una delle seguenti qualità:
1.   titolare di una ditta commerciale (art. 934 e 935 CO [1]);
10.   società cooperativa (art. 828 CO);
11.   associazione (art. 60 CC [3]);
12.   fondazione (art. 80 CC);
13. [4]   società di investimento a capitale variabile (art. 36 della L del 23 giu. 2006 [5] sugli investimenti collettivi, LICol);
14. [6]   società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (art. 98 LICol). [7]
2.   socio di una società in nome collettivo (art. 554 CO);
3.   socio illimitatamente responsabile di una società in accomandita (art. 596 CO);
4.   membro dell'amministrazione di una società in accomandita per azioni (art. 765 CO);
5. [2]   ...
6.   società in nome collettivo (art. 552 CO);
7.   società in accomandita (art. 594 CO);
8.   società anonima o in accomandita per azioni (art. 620 e 764 CO);
9.   società a garanzia limitata (art. 772 CO);
  2.   ... [8]
  3.   L'inscrizione produce effetto soltanto dal giorno susseguente a quello della pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio [9].
 
[1] RS 220
[2] Abrogato dall'all. n. 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
[3] RS 210
[4] Introdotto dall'all. cifra II 3 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701).
[5] RS 951.31
[6] Introdotto dall'all. cifra II 3 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701).
[7] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
[8] Abrogato dall'art. 15 n. 1 disp. fin. e trans. Tit. XXIV-XXXIII CO, con effetto dal 1° lug. 1937 (RU 53 189).
[9] Nuovo termine giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
SchKG geschaffen,
während Art. 46
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 46  
  1.   Il debitore dev'essere escusso al suo domicilio.
  2.   Le persone giuridiche e le società inscritte nel registro di commercio sono escusse alla loro sede; le persone giuridiche non inscritte, alla sede principale della loro amministrazione.
  3.   Per debiti di un'indivisione ognuno dei partecipanti può essere escusso al luogo dove la comunione esercita la sua attività economica, quando non esista una rappresentanza. [1]
  4.   La comunione dei comproprietari per piani è escussa al luogo in cui si trova il fondo. [2]
 
[1] Introdotto dall'art. 58 Tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 (RU 24 233Tit. fin. art. 60).
[2] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
SchKG eine ähnliche Bestimmung nicht enthalte. Auf eine
analoge Anwendung von Art. 39 Abs. 3
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 39  
  1.   L'esecuzione si prosegue in via di fallimento e cioè come «esecuzione ordinaria in via di fallimento» (art. 159 a 176) o come «esecuzione cambiaria» (art. 177 a 189) quando il debitore sia iscritto nel registro di commercio in una delle seguenti qualità:
1.   titolare di una ditta commerciale (art. 934 e 935 CO [1]);
10.   società cooperativa (art. 828 CO);
11.   associazione (art. 60 CC [3]);
12.   fondazione (art. 80 CC);
13. [4]   società di investimento a capitale variabile (art. 36 della L del 23 giu. 2006 [5] sugli investimenti collettivi, LICol);
14. [6]   società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (art. 98 LICol). [7]
2.   socio di una società in nome collettivo (art. 554 CO);
3.   socio illimitatamente responsabile di una società in accomandita (art. 596 CO);
4.   membro dell'amministrazione di una società in accomandita per azioni (art. 765 CO);
5. [2]   ...
6.   società in nome collettivo (art. 552 CO);
7.   società in accomandita (art. 594 CO);
8.   società anonima o in accomandita per azioni (art. 620 e 764 CO);
9.   società a garanzia limitata (art. 772 CO);
  2.   ... [8]
  3.   L'inscrizione produce effetto soltanto dal giorno susseguente a quello della pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio [9].
 
[1] RS 220
[2] Abrogato dall'all. n. 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
[3] RS 210
[4] Introdotto dall'all. cifra II 3 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701).
[5] RS 951.31
[6] Introdotto dall'all. cifra II 3 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701).
[7] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
[8] Abrogato dall'art. 15 n. 1 disp. fin. e trans. Tit. XXIV-XXXIII CO, con effetto dal 1° lug. 1937 (RU 53 189).
[9] Nuovo termine giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
SchKG habe es der Gesetzgeber in
Art. 46 nicht ankommen lassen wollen ; sonst hätte er es nicht in
Art. 40
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 40  
  1.   Le persone inscritte nel registro di commercio rimangono soggette alla procedura di fallimento, anche dopo la cancellazione da quel registro, per sei mesi dalla pubblicazione di questa nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.
  2.   Se prima dello scadere di questo termine il creditore ha chiesto la continuazione dell'esecuzione o il precetto per l'esecuzione cambiaria, l'esecuzione si prosegue in via di fallimento. [1]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
SchKG für nötig gehalten, die Bekanntmachung im Handelsamtsblatt
ausdrücklich für den Beginn der gewollten Rechtswirkung als massgebend zu.

und Konkurskammer. N° 3. ' 13

erklären.l)ie Vorschriften der Art. 861 und 863GB stellten keineswegs
eine gesetzliche Ordnung allgemeiner Natur dar, die im Zweifel auch
für das Vollstreckungsverfahren gem-,.Zudem sei dié Regelung im Art. 39
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 39  
  1.   L'esecuzione si prosegue in via di fallimento e cioè come «esecuzione ordinaria in via di fallimento» (art. 159 a 176) o come «esecuzione cambiaria» (art. 177 a 189) quando il debitore sia iscritto nel registro di commercio in una delle seguenti qualità:
1.   titolare di una ditta commerciale (art. 934 e 935 CO [1]);
10.   società cooperativa (art. 828 CO);
11.   associazione (art. 60 CC [3]);
12.   fondazione (art. 80 CC);
13. [4]   società di investimento a capitale variabile (art. 36 della L del 23 giu. 2006 [5] sugli investimenti collettivi, LICol);
14. [6]   società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (art. 98 LICol). [7]
2.   socio di una società in nome collettivo (art. 554 CO);
3.   socio illimitatamente responsabile di una società in accomandita (art. 596 CO);
4.   membro dell'amministrazione di una società in accomandita per azioni (art. 765 CO);
5. [2]   ...
6.   società in nome collettivo (art. 552 CO);
7.   società in accomandita (art. 594 CO);
8.   società anonima o in accomandita per azioni (art. 620 e 764 CO);
9.   società a garanzia limitata (art. 772 CO);
  2.   ... [8]
  3.   L'inscrizione produce effetto soltanto dal giorno susseguente a quello della pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio [9].
 
[1] RS 220
[2] Abrogato dall'all. n. 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
[3] RS 210
[4] Introdotto dall'all. cifra II 3 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701).
[5] RS 951.31
[6] Introdotto dall'all. cifra II 3 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701).
[7] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
[8] Abrogato dall'art. 15 n. 1 disp. fin. e trans. Tit. XXIV-XXXIII CO, con effetto dal 1° lug. 1937 (RU 53 189).
[9] Nuovo termine giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

SchKG einerseits und im Art. 863
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 863  
  1.   Sopra l'utile dell'esercizio destinato alla distribuzione dovranno eseguirsi in primo luogo i prelevamenti legali e statutari per i fondi di riserva e d'altro genere.
  2.   L'assemblea generale può prelevare anche a titolo di riserva somme non previste né dalla legge né dallo statuto o che eccedano le esigenze della legge e dello statuto, quando ciò sembri opportuno per assicurare la durevole prosperità dell'impresa.
  3.   Essa può parimente prelevare sopra gli utili dell'esercizio, anche quando ciò non sia previsto dallo statuto, somme per creare e sostenere istituzioni di previdenza [1] a favore d'impiegati, d'operai o di soci ovvero destinate ad altri scopi di previdenza [2]; questi prelevamenti soggiacciono alle norme riguardanti i fondi statutari di previdenza [3].
 
[1] Nuovo termine giusta la cifra I lett. c della LF del 21 mar. 1958, in vigore dal 1° lug. 1958 (RU 1958 393; FF 1958 266).
[2] Nuovo termine giusta la cifra I lett. c della LF del 21 mar. 1958, in vigore dal 1° lug. 1958 (RU 1958 393; FF 1958 266).
[3] Nuovo termine giusta la cifra I lett. c della LF del 21 mar. 1958, in vigore dal 1° lug. 1958 (RU 1958 393; FF 1958 266).
OR andrerseits verschieden-so dass es
ausgeschlossen sei, beide Bestimmungen zugleich analog anzuwenden. Es
sei somit daran festzuhalten, dass bei vollkommenem tatsächlichem
Wechsel des Geschäftssitzes das Betreibungsamt des neuen Sitzes
ausschliesslich zuständig werde, sobald zum Änderungswillen auch die
Eintragung hinzugetreten sei. Wenn der Schuldner sich am neuen ,Ort
eintragen lasse, aber seinen Geschäftsbetrieb am alten Orte fortsetze,
so bestehe der bisherige Betreibungsort weiter, bis die Löschung des
alten Sitzes durchgeführt sei.

In einer nachträglichen Eingabe sucht die Rekurrentin noch darzutun,
dass als Zeitpunkt der Einreichung des Rekurses derjenige gelten müsse,
in dem sie die Rein-tsschrift direkt an das Bundesgericht gesandt
hat. Sie stützt sich dabei auf Art. 2 der Beschwerdeführungsverordnung
vom 3. November 1910. ·

Die Schuldbetreibungs und Konkurskammer zieht in Erwägung:

1. Nach der feststehenden Praxis des Bundesgerichtes ist die Weiterziehung
des Entscheides einer kantonalen Aufsichtsbehörde nur dann gültig, wenn
die Rekursschrift bei dieser Behörde eingereicht wird. Die Bestimmung
des Art. 6
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 863  
  1.   Sopra l'utile dell'esercizio destinato alla distribuzione dovranno eseguirsi in primo luogo i prelevamenti legali e statutari per i fondi di riserva e d'altro genere.
  2.   L'assemblea generale può prelevare anche a titolo di riserva somme non previste né dalla legge né dallo statuto o che eccedano le esigenze della legge e dello statuto, quando ciò sembri opportuno per assicurare la durevole prosperità dell'impresa.
  3.   Essa può parimente prelevare sopra gli utili dell'esercizio, anche quando ciò non sia previsto dallo statuto, somme per creare e sostenere istituzioni di previdenza [1] a favore d'impiegati, d'operai o di soci ovvero destinate ad altri scopi di previdenza [2]; questi prelevamenti soggiacciono alle norme riguardanti i fondi statutari di previdenza [3].
 
[1] Nuovo termine giusta la cifra I lett. c della LF del 21 mar. 1958, in vigore dal 1° lug. 1958 (RU 1958 393; FF 1958 266).
[2] Nuovo termine giusta la cifra I lett. c della LF del 21 mar. 1958, in vigore dal 1° lug. 1958 (RU 1958 393; FF 1958 266).
[3] Nuovo termine giusta la cifra I lett. c della LF del 21 mar. 1958, in vigore dal 1° lug. 1958 (RU 1958 393; FF 1958 266).
der Beschwerdeführungsverordnung über die Einreichung von
Beschwerden ist so wenig

ss wie Art. 67 Abs. 1
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 863  
  1.   Sopra l'utile dell'esercizio destinato alla distribuzione dovranno eseguirsi in primo luogo i prelevamenti legali e statutari per i fondi di riserva e d'altro genere.
  2.   L'assemblea generale può prelevare anche a titolo di riserva somme non previste né dalla legge né dallo statuto o che eccedano le esigenze della legge e dello statuto, quando ciò sembri opportuno per assicurare la durevole prosperità dell'impresa.
  3.   Essa può parimente prelevare sopra gli utili dell'esercizio, anche quando ciò non sia previsto dallo statuto, somme per creare e sostenere istituzioni di previdenza [1] a favore d'impiegati, d'operai o di soci ovvero destinate ad altri scopi di previdenza [2]; questi prelevamenti soggiacciono alle norme riguardanti i fondi statutari di previdenza [3].
 
[1] Nuovo termine giusta la cifra I lett. c della LF del 21 mar. 1958, in vigore dal 1° lug. 1958 (RU 1958 393; FF 1958 266).
[2] Nuovo termine giusta la cifra I lett. c della LF del 21 mar. 1958, in vigore dal 1° lug. 1958 (RU 1958 393; FF 1958 266).
[3] Nuovo termine giusta la cifra I lett. c della LF del 21 mar. 1958, in vigore dal 1° lug. 1958 (RU 1958 393; FF 1958 266).
OG eine blosse Ordnungsvorschrift ; als solche
Würde sie nicht genügen, um die Parteien

wirksam zu veranlassen, sich daran zu halten. Art. 2 der genannten
Verordnung, am "den sich die Rekurrentin für ihre gegenteilige Ansicht
beruft, spricht nur von der Anbringung von Beschwerden bei k a n t o n
a le n Aufsichtsinstanzen; Zudem bezieht er sich, bloss auf die

14 Entscheidungen der ,Schuldhetreibungs-

Überweisung einer Beschwerde von der sachlich unzuständigen an die
kompetente Aufsichtsbehörde. Um eine derartige Überweisung könnte es
sich bei direkt eingereichten Rekursen an das Bundesgericht nicht handeln.

Da nun die zehntägige Frist für den Rekurs an das Bundesgericht im
vorliegenden Falle am 19. Januar 1918 abgelaufen und die Weiterziehung
der Rekurrentin in diesem Zeitpunkte noch nicht formge'recht erklärt war,
so ist der Rekurs verspätet.

Mit Rücksicht darauf, dass die Vorschriften über den Betreibungsort
nunmehr im allgemeinen als solche zwingenden Rechtes anerkannt sind und
dass die Zuständigkeit eines Betreibungsamtes, wenn der Zahlungsbefehl
unangefochten geblieben ist, damit trotzdem nicht für die ganze Be
treibung festgelegt wird, sondern die Kompetenzfrage bei der Fortsetzung
von neuem aufgeworfen werden muss (vergl. AS Sep. Ausg. 15 N° 88),
mag aber der Rekurs materiell behandelt werden. -

2. Art. 46 Abs. 2
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 46  
  1.   Il debitore dev'essere escusso al suo domicilio.
  2.   Le persone giuridiche e le società inscritte nel registro di commercio sono escusse alla loro sede; le persone giuridiche non inscritte, alla sede principale della loro amministrazione.
  3.   Per debiti di un'indivisione ognuno dei partecipanti può essere escusso al luogo dove la comunione esercita la sua attività economica, quando non esista una rappresentanza. [1]
  4.   La comunione dei comproprietari per piani è escussa al luogo in cui si trova il fondo. [2]
 
[1] Introdotto dall'art. 58 Tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 (RU 24 233Tit. fin. art. 60).
[2] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
SchKG macht zwischen den im Handelsregister
eingetragenen juristischen Personen und Gesellschaften einerseits und den
nicht eingetragenen juristischen Personen andrerseits einen Unterschied,
indem er für jene den Sitz und für diese den Hauptsitz der Verwaltung
s) als Betreihungsort bezeichnet. Damit ist klar ausgedrückt, dass es
bei den im Handelsregister eingetragenen Handelsgesellschaften nicht
auf den Ort ankommt, wo der Geschäftsbetrieb tatsächlich geleitet
oder durchgeführt wird, sondern dass der Betreibungsort durch den
Gesellschaftssitz bestimmt wird, der nach Art. 554
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 554 [1]  
  La società dev'essere iscritta nel registro di commercio del luogo in cui ha sede.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
, 592
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 592  
  1.   La prescrizione quinquennale non è opponibile al creditore che proceda soltanto sul patrimonio della società rimasto indiviso.
  2.   Qualora l'impresa sia assunta con l'attivo ed il passivo da un socio, egli non può opporre ai creditori la prescrizione quinquennale. Invece, per gli altri soci, la prescrizione quinquennale è sostituita da quella triennale secondo le disposizioni sull'assunzione di debito; quest'ultima norma vale anche ove l'impresa sia assunta con l'attivo ed il passivo da un terzo. [1]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).
oder 616 OR durch
Übereinkunft oder die Statuten festgesetzt und nach Art. 553
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 553  
  Se siffatta società non esercita un'impresa in forma commerciale, essa esiste come società in nome collettivo solo dal momento in cui si fa iscrivere nel registro commercio.
, 591
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 591  
  1.   Le azioni di creditori sociali contro un socio per debiti della società si prescrivono col decorso di cinque anni dalla pubblicazione della sua uscita o dello scioglimento della società nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, eccetto che per la natura del credito non si faccia luogo per legge ad una prescrizione più breve.
  2.   Se il credito diventa esigibile soltanto dopo siffatta pubblicazione, la prescrizione comincerà dalla scadenza.
  3.   Questa prescrizione non si applica alle azioni dei soci tra loro.
oder 621
OR ins Handelsregister eingetragen worden ist. Infolgedessen ist auch die
blosse tatsächliche Verlegung des Geschäftsbetriebes nicht ausreichend,
um den bisherigen Betreibungsort der genannten Gesellschaften auf-'
CBS.-Amg 88 I Nr. I 126.

und Konkurskammer. N 8. 15

zuheben. Art. 861 Abs. 3
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 861  
  1.   Le società cooperative di credito possono derogare nel loro statuto alle disposizioni dei precedenti articoli circa la ripartizione dell'utile dell'esercizio, ma sono tenute a costituire un fondo di riserva e ad adoperarlo in conformità delle precedenti norme.
  2.   Al fondo di riserva dev'essere annualmente assegnato un decimo almeno dell'utile dell'esercizio, fino a che il fondo abbia raggiunto il decimo del capitale sociale.
  3.   Se ai certificati di quota è attribuita una parte dell'utile dell'esercizio superiore al tasso usuale dell'interesse per i prestiti a lunga scadenza senza speciali garanzie, deve parimente essere versato al fondo di riserva un decimo di detta eccedenza.
OR findet daher für die Bestimmung des
Betreibungsortes keine Anwendung. Ein Schuldner kann für die ordentliche
Betreibung auf Konkurs in einem betimmten Zeitpunkte nur ein e n
Betreibungsort haben und daher kann es auch für die Bestimmung dieses
Ortes nicht darauf ankommen, wann diesem oder jenem Gläubiger oder
wann dem Betreibungsamte eine tatsächliche, nicht im Handelsregister
publi-zierte Geschäitsverlegung sonst zur Kenntnis gekommen ist. Die
Rekurrentin hat dies übrigens vorBundesgericht zugegeben und behauptet
lediglich noch, dass die Eintragung des Gesellschaftssitzes im
Handelsregister an und für sich massgebend sei, ohne Rücksicht darauf,
wann deren Bekanntmachung im Handelsamtsblatt stattgeÎunden habe.

Aber auch dieser Standpunkt ist unhaltbar. Art. 863
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 863  
  1.   Sopra l'utile dell'esercizio destinato alla distribuzione dovranno eseguirsi in primo luogo i prelevamenti legali e statutari per i fondi di riserva e d'altro genere.
  2.   L'assemblea generale può prelevare anche a titolo di riserva somme non previste né dalla legge né dallo statuto o che eccedano le esigenze della legge e dello statuto, quando ciò sembri opportuno per assicurare la durevole prosperità dell'impresa.
  3.   Essa può parimente prelevare sopra gli utili dell'esercizio, anche quando ciò non sia previsto dallo statuto, somme per creare e sostenere istituzioni di previdenza [1] a favore d'impiegati, d'operai o di soci ovvero destinate ad altri scopi di previdenza [2]; questi prelevamenti soggiacciono alle norme riguardanti i fondi statutari di previdenza [3].
 
[1] Nuovo termine giusta la cifra I lett. c della LF del 21 mar. 1958, in vigore dal 1° lug. 1958 (RU 1958 393; FF 1958 266).
[2] Nuovo termine giusta la cifra I lett. c della LF del 21 mar. 1958, in vigore dal 1° lug. 1958 (RU 1958 393; FF 1958 266).
[3] Nuovo termine giusta la cifra I lett. c della LF del 21 mar. 1958, in vigore dal 1° lug. 1958 (RU 1958 393; FF 1958 266).
OR stellt den
Grundsatz auf, dass die Publizitätswirkung des Handelsregisters
regelmässig nicht mitder blossen Eintragung, sondern erst mit deren
Bekanntmachung durch das Handelsamtsblatt eintritt. Es ist nicht
einzusehen, weshalb dieser Grundsatz nicht auch da entspre-chende
Anwendung finden sollte, wo das Betreibungsgesetz an die Tatsache
der EintragungDritte berührende Rechtswirkungen knüpft, also z. B. in
Beziehung auf die Betreibungsart, den Betreihungsort und die Zustellung
nach Art. 65
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 65  
  1.   Se l'esecuzione è diretta contro una persona giuridica o contro una società, la notificazione si fa al rappresentante delle medesime, e cioè:
1. [1]   per un Comune, un Cantone o la Confederazione, al presidente dell'autorità esecutiva, o al servizio designato da quest'autorità;
2. [2]   per una società anonima, una società in accomandita per azioni, una società a garanzia limitata, una società cooperativa o un'associazione iscritta nel registro di commercio, a qualunque membro dell'amministrazione o della direzione, come pure a qualunque direttore o procuratore;
3.   per altra persona giuridica, al presidente dell'amministrazione o all'amministratore;
4.   per una società in nome collettivo o in accomandita, a qualunque socio amministratore ed a qualunque direttore e procuratore [3].
  2.   Ove però le ricordate persone non si trovino in ufficio, la notificazione si potrà fare ad altro funzionario od impiegato.
  3.   Se l'esecuzione è diretta contro un'eredità non divisa, la notificazione si fa al rappresentante dell'eredità o se questi non è conosciuto ad uno degli eredi. [4]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
[3] Nuovo termine giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
[4] Introdotto dall'art. 58 Tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 (RU 24 233Tit. fin. art. 60).
SchKG. Für die Betreibungsart wird denn auch eine solche
Anwendung ausdrücklich in den Art. 39Abs. 3 und 40 Abs.. 1 SchKG
vorgeschrieben. Diese Bestimmungen stellen also nicht eine Ausnahmeregel
auf, sondern bestätigen ausdrücklich einen Grundsatzder selbst beim
Stillschweigen des Betreibungsgesetzes gelten. müsste. Die Art. 89 Abs. 3
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 89 [1]  
  Se il debitore è soggetto all'esecuzione in via di pignoramento, l'ufficio d'esecuzione, ricevuta la domanda di continuazione, procede senza indugio al pignoramento o vi fa procedere dall'ufficio del luogo dove si trovano i beni da pignorare.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

und 40 Abs. 1
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 40  
  1.   Le persone inscritte nel registro di commercio rimangono soggette alla procedura di fallimento, anche dopo la cancellazione da quel registro, per sei mesi dalla pubblicazione di questa nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.
  2.   Se prima dello scadere di questo termine il creditore ha chiesto la continuazione dell'esecuzione o il precetto per l'esecuzione cambiaria, l'esecuzione si prosegue in via di fallimento. [1]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
SchKG verdanken ihre Aufnahme in das, Betreibungsgesetz
dem Bedîirfnis, die Vorschrift des Art. 863
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 863  
  1.   Sopra l'utile dell'esercizio destinato alla distribuzione dovranno eseguirsi in primo luogo i prelevamenti legali e statutari per i fondi di riserva e d'altro genere.
  2.   L'assemblea generale può prelevare anche a titolo di riserva somme non previste né dalla legge né dallo statuto o che eccedano le esigenze della legge e dello statuto, quando ciò sembri opportuno per assicurare la durevole prosperità dell'impresa.
  3.   Essa può parimente prelevare sopra gli utili dell'esercizio, anche quando ciò non sia previsto dallo statuto, somme per creare e sostenere istituzioni di previdenza [1] a favore d'impiegati, d'operai o di soci ovvero destinate ad altri scopi di previdenza [2]; questi prelevamenti soggiacciono alle norme riguardanti i fondi statutari di previdenza [3].
 
[1] Nuovo termine giusta la cifra I lett. c della LF del 21 mar. 1958, in vigore dal 1° lug. 1958 (RU 1958 393; FF 1958 266).
[2] Nuovo termine giusta la cifra I lett. c della LF del 21 mar. 1958, in vigore dal 1° lug. 1958 (RU 1958 393; FF 1958 266).
[3] Nuovo termine giusta la cifra I lett. c della LF del 21 mar. 1958, in vigore dal 1° lug. 1958 (RU 1958 393; FF 1958 266).
OR den Erfordernissen des
Betreibungsrechtes anzupassen. Was insbesondere Art. 39 Abs. 3
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 39  
  1.   L'esecuzione si prosegue in via di fallimento e cioè come «esecuzione ordinaria in via di fallimento» (art. 159 a 176) o come «esecuzione cambiaria» (art. 177 a 189) quando il debitore sia iscritto nel registro di commercio in una delle seguenti qualità:
1.   titolare di una ditta commerciale (art. 934 e 935 CO [1]);
10.   società cooperativa (art. 828 CO);
11.   associazione (art. 60 CC [3]);
12.   fondazione (art. 80 CC);
13. [4]   società di investimento a capitale variabile (art. 36 della L del 23 giu. 2006 [5] sugli investimenti collettivi, LICol);
14. [6]   società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (art. 98 LICol). [7]
2.   socio di una società in nome collettivo (art. 554 CO);
3.   socio illimitatamente responsabile di una società in accomandita (art. 596 CO);
4.   membro dell'amministrazione di una società in accomandita per azioni (art. 765 CO);
5. [2]   ...
6.   società in nome collettivo (art. 552 CO);
7.   società in accomandita (art. 594 CO);
8.   società anonima o in accomandita per azioni (art. 620 e 764 CO);
9.   società a garanzia limitata (art. 772 CO);
  2.   ... [8]
  3.   L'inscrizione produce effetto soltanto dal giorno susseguente a quello della pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio [9].
 
[1] RS 220
[2] Abrogato dall'all. n. 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
[3] RS 210
[4] Introdotto dall'all. cifra II 3 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701).
[5] RS 951.31
[6] Introdotto dall'all. cifra II 3 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701).
[7] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
[8] Abrogato dall'art. 15 n. 1 disp. fin. e trans. Tit. XXIV-XXXIII CO, con effetto dal 1° lug. 1937 (RU 53 189).
[9] Nuovo termine giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
SchKG
und seine Wirkung auf die Betreibungsart ,betrifft, so ist klar, dass
es für die Frage, ob

16 Entscheidungen der Sehnldbetreibungs--

eine Betreibung auf dem Wege der Pfändung oder des Konkurses
Fort-zusetzen sei, nicht massgehend sein kann, wann die Bekanntmachung
im Handelsamtsblatt diesem oder jenem Gläubiger, diesem oder jenem
Betreibungsamte hat zur Kenntnis kommen können. Es war daher notwendig,
einen bestimmten Tag zu bezeichnen, von dem an gegenüber einem im
Handelsregister eingetragenen

Schuldner allgemein in allenBetreibungen ausser den -

jenigen auf Pfandverwertung nur noch die Fortsetzung auf dem Wege des
Konkurses zulässig ist, und es wurde der auf die Bekanntmachung im
schweizerischen Handelsamtsblatt folgende Tag gewählt, von der Annahme
ausgehend, dass zu dieser Zeit die darin publizierten Eintragungen der
grossen Mehrzahl der Betreibungsbeamten werden zur Kenntnis gekommen
sein. Vor diesem Tage dürfen die Betreibungsämter auf Eintragungen im
'Handelsregister, von denen sie sonst Kenntnis erhalten haben, keine
Rücksicht nehmen. Was aber für die Betreibungsart gilt, trifft auch zu für
den Betreibungsort und überhaupt für alle Betreihungsmassnahmen, die . von
der Eintragung im Handelsregister abhängen, wie die Zustellung an gewisse
Personen nach Art. 65
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 65  
  1.   Se l'esecuzione è diretta contro una persona giuridica o contro una società, la notificazione si fa al rappresentante delle medesime, e cioè:
1. [1]   per un Comune, un Cantone o la Confederazione, al presidente dell'autorità esecutiva, o al servizio designato da quest'autorità;
2. [2]   per una società anonima, una società in accomandita per azioni, una società a garanzia limitata, una società cooperativa o un'associazione iscritta nel registro di commercio, a qualunque membro dell'amministrazione o della direzione, come pure a qualunque direttore o procuratore;
3.   per altra persona giuridica, al presidente dell'amministrazione o all'amministratore;
4.   per una società in nome collettivo o in accomandita, a qualunque socio amministratore ed a qualunque direttore e procuratore [3].
  2.   Ove però le ricordate persone non si trovino in ufficio, la notificazione si potrà fare ad altro funzionario od impiegato.
  3.   Se l'esecuzione è diretta contro un'eredità non divisa, la notificazione si fa al rappresentante dell'eredità o se questi non è conosciuto ad uno degli eredi. [4]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
[3] Nuovo termine giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
[4] Introdotto dall'art. 58 Tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 (RU 24 233Tit. fin. art. 60).
SchKG. Der Grundsatz, dass ein Schuldner nur an e
i n e m Orte gleichzeitig von mehreren Gläubigern mit der gewöhnlichen
Betreibung auf Pfändung'oder Konkurs belangt Werden kann, schliesst es
aus, dass für ihn, je nachdem gewisse .Gläubiger oder Betreibungsbeamten
von der Bekanntmachung eines Registereintrages haben Kenntnis erhalten
können oder nicht, gleichzeitig verschiedene .Betreibungsortc' des
W'ohnsitzes neben einander bestehen. Art. 39 Abs. 3
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 39  
  1.   L'esecuzione si prosegue in via di fallimento e cioè come «esecuzione ordinaria in via di fallimento» (art. 159 a 176) o come «esecuzione cambiaria» (art. 177 a 189) quando il debitore sia iscritto nel registro di commercio in una delle seguenti qualità:
1.   titolare di una ditta commerciale (art. 934 e 935 CO [1]);
10.   società cooperativa (art. 828 CO);
11.   associazione (art. 60 CC [3]);
12.   fondazione (art. 80 CC);
13. [4]   società di investimento a capitale variabile (art. 36 della L del 23 giu. 2006 [5] sugli investimenti collettivi, LICol);
14. [6]   società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (art. 98 LICol). [7]
2.   socio di una società in nome collettivo (art. 554 CO);
3.   socio illimitatamente responsabile di una società in accomandita (art. 596 CO);
4.   membro dell'amministrazione di una società in accomandita per azioni (art. 765 CO);
5. [2]   ...
6.   società in nome collettivo (art. 552 CO);
7.   società in accomandita (art. 594 CO);
8.   società anonima o in accomandita per azioni (art. 620 e 764 CO);
9.   società a garanzia limitata (art. 772 CO);
  2.   ... [8]
  3.   L'inscrizione produce effetto soltanto dal giorno susseguente a quello della pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio [9].
 
[1] RS 220
[2] Abrogato dall'all. n. 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
[3] RS 210
[4] Introdotto dall'all. cifra II 3 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701).
[5] RS 951.31
[6] Introdotto dall'all. cifra II 3 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701).
[7] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
[8] Abrogato dall'art. 15 n. 1 disp. fin. e trans. Tit. XXIV-XXXIII CO, con effetto dal 1° lug. 1937 (RU 53 189).
[9] Nuovo termine giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
SchKG muss also auch
für den Betreibungsort im Sinne des Art. 46 Abs. 2
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 46  
  1.   Il debitore dev'essere escusso al suo domicilio.
  2.   Le persone giuridiche e le società inscritte nel registro di commercio sono escusse alla loro sede; le persone giuridiche non inscritte, alla sede principale della loro amministrazione.
  3.   Per debiti di un'indivisione ognuno dei partecipanti può essere escusso al luogo dove la comunione esercita la sua attività economica, quando non esista una rappresentanza. [1]
  4.   La comunione dei comproprietari per piani è escussa al luogo in cui si trova il fondo. [2]
 
[1] Introdotto dall'art. 58 Tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 (RU 24 233Tit. fin. art. 60).
[2] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
SchKG Anwendung finden,
wie die Vorinstanz zutreffend ausgeführt hat. Dass daneben in Art. 40
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 40  
  1.   Le persone inscritte nel registro di commercio rimangono soggette alla procedura di fallimento, anche dopo la cancellazione da quel registro, per sei mesi dalla pubblicazione di questa nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.
  2.   Se prima dello scadere di questo termine il creditore ha chiesto la continuazione dell'esecuzione o il precetto per l'esecuzione cambiaria, l'esecuzione si prosegue in via di fallimento. [1]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

SchKG nochmals die Bekanntmachung im Handelsamtsblatt als massgebend
bezeichnet wird, während das gleiche in Art. 46
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 46  
  1.   Il debitore dev'essere escusso al suo domicilio.
  2.   Le persone giuridiche e le società inscritte nel registro di commercio sono escusse alla loro sede; le persone giuridiche non inscritte, alla sede principale della loro amministrazione.
  3.   Per debiti di un'indivisione ognuno dei partecipanti può essere escusso al luogo dove la comunione esercita la sua attività economica, quando non esista una rappresentanza. [1]
  4.   La comunione dei comproprietari per piani è escussa al luogo in cui si trova il fondo. [2]
 
[1] Introdotto dall'art. 58 Tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 (RU 24 233Tit. fin. art. 60).
[2] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
SchKG nicht geschehen
,ist, erklärt sich u. a. daraus, dass in Art. 40 eine Streichungund
Konkurskammer. N° 4. .17

in Enge steht und der Gesetzgeber den Eginn der Schlussfrist für die
Zulässigkeit der Konkursfietreihung möglichst deutlich angeben wollte.
Die Vorinstanz hat daher mit Recht die Beschwerde gegen den Erlass
des Zahlungsbefehles abgewiesen. ' .Oh, wenn die Eintragung eines
neuen GesellschaftsSItzes im Handelsamtsblatt gekannt gemacht, die
frühere Eintragung aber noch nicht gelöscht oder die Löschung noch
nicht publiziert worden ist, eine Betreibung noch am bisherigen Sitze
zulässig'sei, braucht im vorliegenden Falle nicht entschieden zu werden. s

Demnach erkennt die Schaldbetr.u. Konkurskammer: Der Rekurs wird
abgewiesen.

4. Auszug aus dem Entscheid vom! Februar 1918 i. S. Röhl.

Zweck der allgemeinen Betreibun sstundun " ' Schuldner, dessen yet-mögen
dure?! den Krigeg ZEIT-ZEIT worden ist. Unzulässigkeit der Stundung wenn
die Liegenschaften des Schuldners auf alle Fälle, wegen des Ruckstandes
der Hypothekarzinsen zurzeit verwertet werden müssen oder wenn nicht an
sämtliche Gläubiger Abschlagszahlungen geleistet werden können.

Für einen Schuldner, der deshalb vorübergehend zahlungsunfähig ist, weil
der Krieg eine Entwertung seines Vermögens herbeigeführt hat, verfolgt
die Betreibungsstundung den Zweck, die Liquidation des Vermögens während
der Kriegszeit, die wegen der ungünstigen Verhältnisse auf dem für die
Vermögensstiicke bestehenden Markt keine vollständige Deckung der Schulden
ergäbe, zu vermeiden und die Verr'nögensstücke dem Schuldner bis zur
Rückkehr normaler Zeiten zu erhalten damit dann infolge ihrer Werterhöhung
eine volle Be: friedlgung der Gläubiger möglich wird. Der Rekurrent

AS u m im ss s
44 III 10 07. febbraio 1918 31. dicembre 1918 Tribunale federale 44 III 10 DTF - Diritto delle esecuzioni e del fallimento

Oggetto 10 Entscheidungen der Schuldbetreibnngs- 3. Entscheid von: 7. Februar 1918 i. S.

Registro di legislazione
CO 553
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 553  
  Se siffatta società non esercita un'impresa in forma commerciale, essa esiste come società in nome collettivo solo dal momento in cui si fa iscrivere nel registro commercio.
CO 554
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 554 [1]  
  La società dev'essere iscritta nel registro di commercio del luogo in cui ha sede.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
CO 591
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 591  
  1.   Le azioni di creditori sociali contro un socio per debiti della società si prescrivono col decorso di cinque anni dalla pubblicazione della sua uscita o dello scioglimento della società nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, eccetto che per la natura del credito non si faccia luogo per legge ad una prescrizione più breve.
  2.   Se il credito diventa esigibile soltanto dopo siffatta pubblicazione, la prescrizione comincerà dalla scadenza.
  3.   Questa prescrizione non si applica alle azioni dei soci tra loro.
CO 592
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 592  
  1.   La prescrizione quinquennale non è opponibile al creditore che proceda soltanto sul patrimonio della società rimasto indiviso.
  2.   Qualora l'impresa sia assunta con l'attivo ed il passivo da un socio, egli non può opporre ai creditori la prescrizione quinquennale. Invece, per gli altri soci, la prescrizione quinquennale è sostituita da quella triennale secondo le disposizioni sull'assunzione di debito; quest'ultima norma vale anche ove l'impresa sia assunta con l'attivo ed il passivo da un terzo. [1]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).
CO 861
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 861  
  1.   Le società cooperative di credito possono derogare nel loro statuto alle disposizioni dei precedenti articoli circa la ripartizione dell'utile dell'esercizio, ma sono tenute a costituire un fondo di riserva e ad adoperarlo in conformità delle precedenti norme.
  2.   Al fondo di riserva dev'essere annualmente assegnato un decimo almeno dell'utile dell'esercizio, fino a che il fondo abbia raggiunto il decimo del capitale sociale.
  3.   Se ai certificati di quota è attribuita una parte dell'utile dell'esercizio superiore al tasso usuale dell'interesse per i prestiti a lunga scadenza senza speciali garanzie, deve parimente essere versato al fondo di riserva un decimo di detta eccedenza.
CO 863
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 863  
  1.   Sopra l'utile dell'esercizio destinato alla distribuzione dovranno eseguirsi in primo luogo i prelevamenti legali e statutari per i fondi di riserva e d'altro genere.
  2.   L'assemblea generale può prelevare anche a titolo di riserva somme non previste né dalla legge né dallo statuto o che eccedano le esigenze della legge e dello statuto, quando ciò sembri opportuno per assicurare la durevole prosperità dell'impresa.
  3.   Essa può parimente prelevare sopra gli utili dell'esercizio, anche quando ciò non sia previsto dallo statuto, somme per creare e sostenere istituzioni di previdenza [1] a favore d'impiegati, d'operai o di soci ovvero destinate ad altri scopi di previdenza [2]; questi prelevamenti soggiacciono alle norme riguardanti i fondi statutari di previdenza [3].
 
[1] Nuovo termine giusta la cifra I lett. c della LF del 21 mar. 1958, in vigore dal 1° lug. 1958 (RU 1958 393; FF 1958 266).
[2] Nuovo termine giusta la cifra I lett. c della LF del 21 mar. 1958, in vigore dal 1° lug. 1958 (RU 1958 393; FF 1958 266).
[3] Nuovo termine giusta la cifra I lett. c della LF del 21 mar. 1958, in vigore dal 1° lug. 1958 (RU 1958 393; FF 1958 266).
LEF 39
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 39  
  1.   L'esecuzione si prosegue in via di fallimento e cioè come «esecuzione ordinaria in via di fallimento» (art. 159 a 176) o come «esecuzione cambiaria» (art. 177 a 189) quando il debitore sia iscritto nel registro di commercio in una delle seguenti qualità:
1.   titolare di una ditta commerciale (art. 934 e 935 CO [1]);
10.   società cooperativa (art. 828 CO);
11.   associazione (art. 60 CC [3]);
12.   fondazione (art. 80 CC);
13. [4]   società di investimento a capitale variabile (art. 36 della L del 23 giu. 2006 [5] sugli investimenti collettivi, LICol);
14. [6]   società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (art. 98 LICol). [7]
2.   socio di una società in nome collettivo (art. 554 CO);
3.   socio illimitatamente responsabile di una società in accomandita (art. 596 CO);
4.   membro dell'amministrazione di una società in accomandita per azioni (art. 765 CO);
5. [2]   ...
6.   società in nome collettivo (art. 552 CO);
7.   società in accomandita (art. 594 CO);
8.   società anonima o in accomandita per azioni (art. 620 e 764 CO);
9.   società a garanzia limitata (art. 772 CO);
  2.   ... [8]
  3.   L'inscrizione produce effetto soltanto dal giorno susseguente a quello della pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio [9].
 
[1] RS 220
[2] Abrogato dall'all. n. 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
[3] RS 210
[4] Introdotto dall'all. cifra II 3 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701).
[5] RS 951.31
[6] Introdotto dall'all. cifra II 3 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701).
[7] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
[8] Abrogato dall'art. 15 n. 1 disp. fin. e trans. Tit. XXIV-XXXIII CO, con effetto dal 1° lug. 1937 (RU 53 189).
[9] Nuovo termine giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
LEF 40
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 40  
  1.   Le persone inscritte nel registro di commercio rimangono soggette alla procedura di fallimento, anche dopo la cancellazione da quel registro, per sei mesi dalla pubblicazione di questa nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.
  2.   Se prima dello scadere di questo termine il creditore ha chiesto la continuazione dell'esecuzione o il precetto per l'esecuzione cambiaria, l'esecuzione si prosegue in via di fallimento. [1]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
LEF 46
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 46  
  1.   Il debitore dev'essere escusso al suo domicilio.
  2.   Le persone giuridiche e le società inscritte nel registro di commercio sono escusse alla loro sede; le persone giuridiche non inscritte, alla sede principale della loro amministrazione.
  3.   Per debiti di un'indivisione ognuno dei partecipanti può essere escusso al luogo dove la comunione esercita la sua attività economica, quando non esista una rappresentanza. [1]
  4.   La comunione dei comproprietari per piani è escussa al luogo in cui si trova il fondo. [2]
 
[1] Introdotto dall'art. 58 Tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 (RU 24 233Tit. fin. art. 60).
[2] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
LEF 65
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 65  
  1.   Se l'esecuzione è diretta contro una persona giuridica o contro una società, la notificazione si fa al rappresentante delle medesime, e cioè:
1. [1]   per un Comune, un Cantone o la Confederazione, al presidente dell'autorità esecutiva, o al servizio designato da quest'autorità;
2. [2]   per una società anonima, una società in accomandita per azioni, una società a garanzia limitata, una società cooperativa o un'associazione iscritta nel registro di commercio, a qualunque membro dell'amministrazione o della direzione, come pure a qualunque direttore o procuratore;
3.   per altra persona giuridica, al presidente dell'amministrazione o all'amministratore;
4.   per una società in nome collettivo o in accomandita, a qualunque socio amministratore ed a qualunque direttore e procuratore [3].
  2.   Ove però le ricordate persone non si trovino in ufficio, la notificazione si potrà fare ad altro funzionario od impiegato.
  3.   Se l'esecuzione è diretta contro un'eredità non divisa, la notificazione si fa al rappresentante dell'eredità o se questi non è conosciuto ad uno degli eredi. [4]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
[3] Nuovo termine giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
[4] Introdotto dall'art. 58 Tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 (RU 24 233Tit. fin. art. 60).
LEF 89
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 89 [1]  
  Se il debitore è soggetto all'esecuzione in via di pignoramento, l'ufficio d'esecuzione, ricevuta la domanda di continuazione, procede senza indugio al pignoramento o vi fa procedere dall'ufficio del luogo dove si trovano i beni da pignorare.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
OG 6OG 67