382 A. Staaisrechlliche Entscheidungeu. lll. Abschnitt. Staatsverträge.

der Prozessführung vor dem ihm fremden Pariser Richter, statt in
seinem eigenen einheimischen Gerichtsstande, der ihm doch an sich
derart erhebliche Vorteile bietet, dass er allgemein als ordentlicher
Gerichtsstand anerkannt ist. Gilt aber demnach Art. 42 der Statuten,
wenn er überhaupt eine Gerichtsstandsvereinbarung enthält, nur zugunsten
der Gesellschaft, so kann diese auf das ihr darin eingeräumte Recht
nach Belieben verzichten und daher ihre Rechtsansprüche gegenüber einem
Aktionär auch an dessen Wohnort geltend machen, wie sie es vorliegend
getan hat. Unter diesen Umständen bedarf es auch keiner Feststellung
darüber, wieweit es sich beiden hier geltend gemachten Ansprüchen um
solche aus dem Rechtsverhältnis zwischen Gesellschaft und Aktionär im
Sinn des Art. 42 handelt.

4. Da die angesochtene Kompetenzbejahung des Zürcher Richters, wie
ausgeführt, nicht gegen Art. 3 des Gerichtsstandsvsertrages verstösst,
so kann auch von einer Verletzung des Art. 11

, daselbst, wonach ein angegangenes unzuständiges Gericht die Par'
teien von Amtes wegen an den kompetenten Richter zu verweisen hat,
hier-nicht die Rede sein; erkannt: Der Rekurs wird abgewiesen.

II. Auslieferungsvertrag mit Italien. Traité d'extradition avec l'Italie.

64. Sentenza 11 settembre 1913 nella causa Carabina.

Estradizione concessa per titolo di prevaricazione, esclusa per
quello di diserzione. Indole di quel reato in confronto della
sottrazione indebita. Un tribunale militare ordinario non è tribunale
eccezionale. La competenza del giusdicente sulla astra.dizione non
concerne nè la ricevibilità formale della domanda nè la colpahilità
dell'estradando. Art. 2, n° 10 del trattato svizzero-italiano; art. 9,
11 e 22 LF 22 gennaio 1892.

A. Con sentenza del 2 aprile 1913 la commissione d'inchiesta presso il
tribunale militare della divisione di Milano pronunciava a carico di
Cerabino Enrico di Savino, nato

ll. Auslieferungsvertrag mit italien. N° 64. 383

il 18 agosto 1887 a Gaeta, sergente maggiore del 16° reggimento di
artiglieria, l'accusa per due reati di prevaricazione conformemente
all'art. 188 del codice penale per l'esercito e per quello di diserzione
all'estero e rimandava l'imputato, per questi capi, al giudizio del
tribunale militare di Milano. I reati di prevaricazione concernono: la
sottrazione indebita della somma di fr. 195 e di quella di fr. 50 che,
a mente dell'Autorità inquirente, l'imputato, incaricato dal capitano
di distribuirle alla truppa, avrebbe ritenute, e l'appropriazione
di 32 coperte di lana di proprietà. dell'amministrazione militare,
del valore complessivo di fr. 614: delitti questi commessi dal gennaio
alla fine marzo 1912 in epoche non bene precisate. Essendosi Cerabino
il 28 marzo reso latitante rifugiandosi all'estero e precisamente nel
cantone dei Grigioni, la sentenza del 2 aprile 1913 ordina all'imputato
di presentarsi al tribunale militare di Milano nel termine di 10 giorni,
con la diffida che, trascorso inutilmente detto termine, si sarebbe
pronunciato il giudizio in contumacia.

B. Con istanza del 26 giugno 1913 la regia legazione d'Italia in Berna
domandava al Consiglio federale l'estradizione dell'imputato per titolo di
sottrazione indebita di fr. 500 a sensi dell'art.,2 n° 1.0 del trattato
22 luglio 1868 tra la Svizzera e l'Italia per la reciproca estradizione
dei delinquenti. All'istanza, la regia legazione univa copia conforme
della sentenza 2 aprile 1913, il mandato di cattura ed un estratto del
codice penale per l'esercito concernente l'art. 188.

C. L'interrogatorio dell'imputato ebbe luogo in Coira il 1° luglio
1913. Cerabino negò di aver commesso i delitti di prevaricazione a lui
imputati e fece opposizione all'estradizione, accampando in sostanza
i motivi seguenti: Contesta anzitutto all'autorità istante la veste a
domandare l'estradizione, comecche l'istanza sia promossa, a suo dire, non
dal ministero degli esteri, ma dal tribunale militare di Milano. Sostiene
poi che la domanda non corrisponde ai requisiti dell'art. 15 della legge
federale sull'estradizione 22 gennaio 1892 e ciò per un duplice motivo:
primieramente poichè ad essa non fu unita la sentenza di condanna in
contumacia di cui nel riferito giudizio del 2 aprile 1913 e che

384 A. Stautsrechtliche Entscheidungen. lll. Abschnitt. Staatsvertréige.

dovrebbe essere stata infrattanto pronunciata, poi perchè alla domanda fa
difetto una designazione esatta delle disposizioni di legge applicabili al
reato. In realtà, continua l'opposizione, le Autorità italiane invocano il
reato della prevaricazione, che l'istante non ha commesso, al solo scopo
di ottenere l'estradizione per un delitto per il quale l'estradiZione non
è conseguibile: quello cioè della diserzione. Esser dunque, in ogni caso,
necessario che prima che si consenta l'estradizione, l'Italia dichiari
formalmente voler riformare la sentenza contumaciale nel senso che non
sia eseguita la condanna per il capo di accusa della diserzione.

In diritto .'

1. L'estradando non sostiene che il delitto di prevaricazione per il
quale vien domandata l'estradizione non sia reato per cui essa non è
conseguibile. Ma essendo questa una questione che concerne'i requisiti
sostanziali dell'estradizione, essa deve venir esaminata d'ufficio (vedi
RU vol. 27 I pag, 62, 82; vol. 281 pag. 188 ecc.i, per cui converrà
brevemente conoscerne.

Conformemente alla definizione dell'art. 188 del codice penale italiano
per l'esercito, la prevaricazione è il delitto che commette il militare
investito di funzioni amministrative trafugando o sottraendo somme di
danaro, oggetti o valori qualsiasi a lui affidati per ragione delle sue
funzioni. È dunque il delitto di cui Cerabino vien imputato, avendo egli,
secondo l'atto di accnsa, nella sua qualità di sergente, cui incombeva
la distribuzione del soldo alla truppa e la custodia di certi effetti,
ricevuto, in ragione delle sue funzioni, delle somme e degli oggetti,
che si pretende egli abbia poi trafugato o sottratto.

Questo delitto riveste gli estremi della sottrazione indebita () della
truffa. E Siccome Cerabino era investito di funzioni di carattere
amministrativo quando, al dire dell'atto di accusa, ebbe a commettere
il reato, queste sottrazioni sarebbero da imputarsi ad un funzionario,
di modo che a ragione la domanda di estradizione fa capo all'art. 2,
n° 10 del trattato svizzero-itaiiano del 22 luglio 1868 (vedi anche
l'art. 3. n° 20

il. Ausliefernngsvertrag mit italien. N° 64. 385

della legge federale sull'estradizioue del 22 gennaio 1892).

Ne si tratta, per quanto concerne la prevaricazione, di un delitto
puramente militare, per il quale l'estradizione non potrebbe venir
consentita (art. 11 della legge citata): in esso l'elemento essenziale
caratteristico e prevalente è di natura comune, ed è quello della truffa
o sottrazione indebita di valori pubblici. E se la sua denominazione
(prevaricazione, che corrisponde alla nozione di peculato o sottrazione
indebita di valori pubblici da parte di un funzionario ciriie) e
propria del codice militare, la sua essenza e cioè l'appropriazione
indebita di pubblico avere da parte di un militare inocstito di
funzioni amminisiratioe è affatto di diritto comune. E, parimenti,
non è applicabile nella fattispecie il disposto dell'art. 9 della
legge federale 22 gennaio 1892, secondo il quale l'estradizione sarà
subordinata alla condizione che la persona da consegnarsi non venga
deferita ad un tribunale eccezionale. Cerabino sarà. deferito, è vero, al
tribunale militare di Milano. Ma questo non è un tribunale eccezionale;
esso è previsto e disciplinato dagli ordinamenti giudiziari ordinari,
cui vanno soggetti, in tempo ordinario e normale, tutti indistintamente
gli italiani che rivestono una data qualità: quella di militare. -

L. L'estradando contesta di aver commesso i reati di prevaricazione di
cui è imputato. Ma questa contestazione non può tornargli di sussidio
in sede di estradizione, come quella che sfugge all'esame di questa
Corte. E regola generale, ripetutamente ammessa da questo tribunale,
che la questione di colpabilità non può essere nè discussa nè esamiuata
dal giudice che deve conoscere dell'estradizione (RU vol. 32 I pag. 346).

"}. Gli altri argomenti sollevati da Cerabino sono di natura formale,
come quelli che hanno tratto alla qualità (veste) dell'Autorità istante ed
all'ammissibilità della domanda, per non essere dessa, come si pretende,
corredata dalla sentenza in contumacia e dall'indicazione della legge
applicabile. Se non che questa sede potrebbe esimersi di esaminare queste
obbiezioni, poichè esse sono di esclusiva competenza del

386 A. Staatsrechtlicbe Entscheidungen. Ill. Abschnitt. Staatsvertrà'ge.

Consiglio federale, al quale solo Spetta il diritto di decidere della
ricevibilità di una domanda dal punto di vista puramente formale (vedi
art. 16 della legge federale 22 gennaio 1892; RU vol. 37 I pag. 98). Ma
volendo nondimeno toccare della loro fondatezza, si avverte che ambedue
le obbiezioni riposano su degli errori materiali e sono senz'altro
inammissibili. Dagli atti risulta che la domanda di estradizione non
emana, come erroneamente pretende Cerabino, dal tribunale militare
di Milano, ma da un'Autorità a ciò indiscutibilmente qualificata: la
legazione italiana in Berna. (Art. 9 del trattato e art. 15 della legge
sull'estradizione). Da un supplemento d'inchiesta poi i cui risultati sono
consegnati negli atti (art. 23), emerge che una sentenza in contumacia
non intervenne ancora e ciò appunto in vista del procedimento pendente
di estradizione.

4. A ragione invece contesta l'estradando l'ammissibilità della
estradizione per il titolo di diserzione. Ma va fatto in proposito
notare che l'estradizione non vien neanche domandata per il reato della
diserzione (vedi domanda del 26 giugno 1913). Converrà nondimeno, a sensi
dell'art. 11, cap. 2 della legge federale sull'estradizione, sottoporla
alla condizione che il reato di diserzione ascritto al Cerabino non
venga nè punito nè considerato come una circostanza aggravante.

Il Tribunale federale pronuncia:

L'opposizione è respinta e l'estradizione di Cerabino Enrico consentita
con la riserva che l'estradando non sia oggetto di provvedimento nè
passibile di pena per il reato di diserz10ne.

lll. Auslieferuugsvertrag mit dem Deutschen Reiche. N° 65. 387

III. Auslieferungsvertrag mit dem Deutschen Reiche. Traité d'extradition
avec l'Empire allemand.

65. guten vom 6. gior-embe;1913 in Sachen vou Peters-darf.

Umfang der Kognitionsbefugnis des BG als Austteferungsgerwhtshof
nach Art. 23 und 24 Amt. G. und Art. 181 OG. Art. ! Ztfi". LTB-des
Auslieferungsvertrages mit Deutschland. Auslieferung wegen eme-s'
in einem dritten Staats begangenen Kreditbet'ruges Notwendtgkezt
(ler Strafbarkeit der Handlung im dritten Slaate. Das Erforderms der
Strafbarkeit im ersusichtffl Slaate hat nur die Bedeutung, dao? derselbe
Tatbestand hier ebenfalls slrafbar wäre, nicht aber, dass fur das zm
Ausland begangene Deltkt ebenfalls Verfolgung eintreten würde.

Das Bundesgericht hat, da sich ergeben:

A. Mit Note vom 4. Juli 1913 hat die Kaiserlich Deutsche Gesandtschaft in
Bern unter Berufung auf Art. 1 Biff. 13 und 9 des Auslieferungsvertrages
zwischen der Schweiz Und detn Deutschen Reiche vom 24. Januar 1874
Beim Bundesrat uin die Auslieferung der deutschen Staatsangehörigen
Witwe Elisabeth von Petersdors geb. Meyer nachgesucht. In dem dem
Begehren beigegebenen Haftbefehl des Königl. Landgerichts Frankfurt a. M
I. Strafkammer vom 22. Mai 1913 wird der der Angeschuldtgten zur Last
falleude Tatbestand folgendermassen dargestellt: Frau von Petersdorf
habe in Paris in den letzten Monaten des Jahres 1911 in der Absicht,
sich und dem Schneidergesellen Karl Walther einen rechtswidrigen
Vermögensvorteil, nämlich unentgellliche Beköstigung und Wohnung, zu
verschaffen, das Vermogen des Pensionsiuhabers Josef Wellhäuser dadurch
um 430 Fr. beschädigt, dass sie ihm die falschen Tatsachen vorgespiegelt
habe, sie besitze ein Gut, Strahlenbergerhof in Frankfurt... aM. und
habe bei der Frankfurter Bankfirma Hauck ein grösseres Guthabem und so
in ihm einen Jrrtum über ihre Kreditwürdtgkeit erregt

AS 391 1913 %
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 39 I 382
Date : 11 septembre 1913
Publié : 31 décembre 1914
Source : Tribunal fédéral
Statut : 39 I 382
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : 382 A. Staaisrechlliche Entscheidungeu. lll. Abschnitt. Staatsverträge. der Prozessführung


Répertoire des lois
OJ: 23  24  181
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
questio • tribunal militaire • désertion • italie • cio • fédéralisme • code pénal • décision • examinateur • conseil fédéral • sommation • condamnation • argent • copie • action en justice • défense militaire • motif • but • ordre militaire • ordre religieux
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