Urteilskopf

150 II 334

28. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) gegen A. AG (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 2C_174/2023 vom 22. März 2024

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 335

BGE 150 II 334 S. 335

A. Die A. AG mit Sitz in U. betreibt ein Blockheizkraftwerk zur Produktion von Elektrizität sowie Fernwärme aus Biogas, das durch die Vergärung von landwirtschaftlichen Biomasseabfällen gewonnen wird. Die Anlage wurde mit Bescheid der B. AG vom 15. Oktober 2008 als grundsätzlich förderungswürdig eingestuft, am 19. Mai 2009 in Betrieb genommen und in die kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) aufgenommen. (...)

BGE 150 II 334 S. 336

Am 16. September 2019 erkundigte sich die A. AG bei der ab dem 30. September 2016 für den Vollzug der kostendeckenden Einspeisevergütung zuständigen Pronovo AG, wie mit zugekauftem Klärgas bei der jährlichen Energiedatenlieferung und Beglaubigung umgegangen werden müsse, wie dieses Klärgas angerechnet werden könne und wie dieses vergütet würde. Am 18. September 2019 beantwortete die Pronovo AG diese Anfrage (...).

B. Mit Eingabe vom 10. Juli 2020 ersuchte die A. AG um den Erlass einer entsprechenden Feststellungsverfügung.

B.a Mit Feststellungsverfügung vom 7. Dezember 2020 entschied die Pronovo AG, es werde festgestellt, dass die A. AG in ihrer Biogasanlage auch Klärgas verstromen könne, ohne dass deshalb die Förderungswürdigkeit entfalle, dass sie aber mit geeigneten Messvorrichtungen sicherzustellen habe, dass nur die mit erneuerbaren Energieträgern produzierte Elektrizität vergütet werde. Im Weiteren verfügte die Pronovo AG eine Reduktion des KEV-Tarifs ab der ersten Verstromung von Klärgas mittels eines Synergieabzugs von 15 % (...).


B.b Am 25. Januar 2021 erhob die A. AG gegen die Feststellungsverfügung vom 7. Dezember 2020 Einsprache bei der Pronovo AG und machte im Wesentlichen geltend, es handle sich bei ihrer Anlage weder um eine "Mischanlage" mit teils fossilen Energieträgern noch um eine Hybridanlage. Vielmehr handle es sich um eine Biogasanlage mit einem Blockheizkraftwerk, in dem künftig nebst landwirtschaftlichem Biogas auch Klärgas verstromt werden solle, wobei sich an der Biogasanlage nichts ändere. Ausserdem erfolge der Synergieabzug von 15 % ohne gesetzliche Grundlage.


B.c Mit Einspracheentscheid vom 30. September 2021 wies die Pronovo AG die Einsprache weitgehend ab. Gutgeheissen wurde die Einsprache hingegen in Bezug auf die Feststellung der Berechtigung der A. AG, im Rahmen der Elektrizitätsproduktion aus Klärgas selbst produzierte, nicht förderungsberechtigte, Elektrizität am Ort der Produktion selber zu verbrauchen, sofern sie mit geeigneten Messvorrichtungen sicherstellt, dass die Energieströme getrennt gemessen und separat ausgewiesen werden können. (...)

B.d Am 1. November 2021 reichte die A. AG gegen den Einspracheentscheid vom 30. September 2021 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht ein. Sie beantragte im Wesentlichen, der angefochtene Entscheid sei insofern aufzuheben, als er einen Synergieabzug

BGE 150 II 334 S. 337


von 15 % ab der ersten Verstromung von Klärgas vorsehe, und er die Vergütung der Nettoproduktion betreffe. (...)

B.e Mit Urteil vom 10. Februar 2023 hiess das Bundesverwaltungsgericht die Beschwerde gut, soweit es darauf eintrat. Es beurteilte die Anlage der A. AG in Abweichung von der Einschätzung der Pronovo AG nicht als "Mischanlage", sondern als Hybridanlage. Im Weiteren hielt es den Synergieabzug von 15 % für unzulässig und bestätigte den bisher gültigen Vergütungssatz.

C. Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten vom 16. März 2023 gelangt das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK; nachfolgend: Departement), handelnd durch das Bundesamt für Energie, an das Bundesgericht. Das Departement beantragt die Aufhebung des Urteils vom 10. Februar 2023. Die Angelegenheit sei zur Ergänzung des Sachverhalts und zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. (...) (Auszug)


Erwägungen


Aus den Erwägungen:


3. Gegenstand der vorliegenden Angelegenheit ist die Frage, ob und in welchem Umfang die Einspeisevergütung, die die Beschwerdegegnerin für die Produktion von Elektrizität aus Biogas erhält, anzupassen ist, da sie beabsichtigt, in Zukunft in dem von ihr betriebenen Blockheizkraftwerk auch Klärgas zu verstromen. Während das beschwerdeführende Departement aufgrund der gleichzeitigen Verstromung von Biogas und Klärgas eine "Mischanlage" erkennen will und einen pauschalen Abzug von 15 % für die Nutzung von Synergien für gerechtfertigt hält, hat die Vorinstanz die Anlage der Beschwerdegegnerin als "Hybridanlage" eingestuft, den bisher gültigen Vergütungssatz bestätigt und den Synergieabzug als ungerechtfertigt beurteilt. Demgegenüber ist der Bestand der Förderungswürdigkeit der Anlage der Beschwerdegegnerin an sich, selbst unter Verwendung von Klärgas zur Produktion von Elektrizität, unbestritten (vgl. E. 4 des angefochtenen Urteils A-4807/2021 vom 10. Februar 2023). Darüber hinaus sind sich die Verfahrensbeteiligten einig, dass es sich bei Klärgas nicht um einen fossilen Energieträger handelt (vgl. E. 4.3 f. hiernach; vgl. auch E. 4.6 des angefochtenen Urteils).

4. Vorbehältlich besonderer übergangsrechtlicher Regelungen sind in zeitlicher Hinsicht grundsätzlich diejenigen Rechtssätze massgeblich,

BGE 150 II 334 S. 338


die bei der Erfüllung des rechtlich zu ordnenden oder zu Rechtsfolgen führenden Tatbestands Geltung haben (vgl. BGE 149 II 187 E. 4.4; BGE 139 II 263 E. 6).


4.1 Am 1. Januar 2018 sind das neue Energiegesetz vom 30. September 2016 (EnG; SR 730.0), die neue Energieverordnung vom 1. November 2017 (EnV; SR 730.01) sowie die Verordnung vom 1. November 2017 über die Förderung der Produktion von Elektrizität aus erneuerbaren Energien (Energieförderungsverordnung, EnFV; SR 730.03) in Kraft getreten (vgl. AS 2017 6839 ff., 6871; 2017 6889 ff., 6918; 2017 7031 ff., 7064). Das Einspeisevergütungssystem löste die bisherige kostendeckende Einspeisevergütung ab. Letztere deckte die Differenz zwischen einer garantierten Vergütung und dem Marktpreis (vgl. Botschaft vom 4. September 2013 zum ersten Massnahmenpaket der Energiestrategie 2050 [Revision des Energierechts] und zur Volksinitiative "Für den geordneten Ausstieg aus der Atomenergie [Atomausstiegsinitiative]", BBl 2013 7561 ff., 7623 f.). Demgegenüber soll das Einspeisevergütungssystem nicht mehr zwingend kostendeckend sein. Vielmehr orientiert sich die Vergütung an den bei der Inbetriebnahme einer Anlage massgeblichen Gestehungskosten von Referenzanlagen (vgl. Art. 22 Abs. 1
RS 730.0 LEne Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia

Art. 22   Tasso di rimunerazione
  1.   Il tasso di rimunerazione si fonda sui costi di produzione di impianti di riferimento determinanti al momento della messa in esercizio di un impianto. Gli impianti di riferimento corrispondono alla tecnologia più efficiente; quest'ultima deve essere economica a lungo termine.
  2.   Il tasso di rimunerazione rimane lo stesso per tutta la durata della rimunerazione.
  3.   Il Consiglio federale emana disposizioni d'esecuzione concernenti in particolare:
a.   i tassi di rimunerazione per ogni tecnologia di generazione, categoria e classe di potenza;
b.   la determinazione nel singolo caso del tasso di rimunerazione da parte dell'Ufficio federale dell'energia (UFE) per gli impianti che non possono ragionevolmente essere attribuiti a un impianto di riferimento;
c.   una verifica periodica dei tassi di rimunerazione, in particolare sulla scorta dei rispettivi costi del capitale;
d.   l'adeguamento dei tassi di rimunerazione;
e.   le deroghe al principio di cui al capoverso 2, in particolare per quanto concerne l'adeguamento dei tassi di rimunerazione per impianti che già partecipano al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità nei casi in cui l'impianto di riferimento in questione realizza guadagni o perdite eccessivi.
EnG; BBl 2013 7625 f.; vgl. auch Urteile 2C_634/2021 vom 16. März 2022 E. 3.1; 2C_254/2021 vom 27. September 2021 E. 3.1; 2C_821/ 2019 vom 11. Februar 2020 E. 3.3.2).

4.2 Gemäss Art. 72 Abs. 1
RS 730.0 LEne Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia

Art. 72   Disposizioni transitorie relative al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità e al supplemento rete
  1.   I gestori di impianti che all'entrata in vigore della presente legge ricevono già una rimunerazione conformemente al diritto anteriore (art. 7a della legge del 26 giugno 1998 [1] sull'energia) continuano ad avervi diritto. Per l'esercizio corrente si applica il nuovo diritto; il Consiglio federale può disporre altrimenti se interessi degni di protezione dei gestori lo richiedono.
  2.   Ai gestori ai quali la rimunerazione è stata garantita prima dell'entrata in vigore della presente legge (decisione positiva) non si applicano:
a.   le esclusioni secondo l'articolo 19 capoverso 4 di:impianti idroelettrici con una potenza inferiore a 1 MW,impianti fotovoltaici con una potenza inferiore a 30 kW,determinati impianti a biomassa;
1.   impianti idroelettrici con una potenza inferiore a 1 MW,
2.   impianti fotovoltaici con una potenza inferiore a 30 kW,
3.   determinati impianti a biomassa;
b.   la limitazione della partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità ai soli impianti nuovi e, di conseguenza, l'esclusione degli ampliamenti o dei rinnovamenti considerevoli di impianti;
c.   la data del 1° gennaio 2013 quale data di riferimento per i nuovi impianti.
  3.   Il nuovo diritto si applica ai gestori di impianti e ai promotori di progetti che non hanno ricevuto una decisione positiva prima dell'entrata in vigore della presente legge, in particolare a quelli cui è stato comunicato che il loro impianto si trova sulla lista d'attesa (conferma di inclusione nella lista d'attesa), anche se all'entrata in vigore della presente legge il loro impianto è già in esercizio. Essi non possono partecipare al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità se ne sono esclusi secondo l'articolo 19. Gli aventi diritto secondo gli articoli 25, 26 o 27 possono tuttavia richiedere una rimunerazione unica o un altro contributo d'investimento.
  4.   Gli aventi diritto secondo l'articolo 19 che hanno ricevuto una conferma di inclusione nella lista d'attesa prima del 31 luglio 2013 possono partecipare al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità anche se il loro impianto è stato messo in esercizio prima del 1° gennaio 2013.
  5.   I gestori di impianti che ricevono già una rimunerazione conformemente al diritto anteriore (cpv. 1) possono scegliere se partecipare o meno alla commercializzazione diretta di cui all'articolo 21. Chi non vi partecipa riceve una rimunerazione corrispondente al prezzo di mercato di riferimento più il premio per l'immissione di elettricità. Il Consiglio federale può limitare nel tempo questo diritto d'opzione e di conseguenza questo tipo di rimunerazione.
  6.   Nell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge il supplemento rete raggiunge il massimo di 2,3 ct./kWh e rimane invariato finché il fabbisogno di risorse diminuisce in seguito al termine delle misure di sostegno secondo l'articolo 38. Spetta poi nuovamente al Consiglio federale fissare il supplemento rete in funzione dei bisogni (art. 35 cpv. 3). Se la presente legge entra in vigore dopo il 1° luglio, il supplemento rete non raggiunge il massimo di 2,3 ct./kWh nell'anno successivo, bensì soltanto un anno più tardi.
 
[1] RU 2007 3425
EnG steht den Betreiberinnen von Anlagen, die beim Inkrafttreten des Energiegesetzes vom 30. September 2016 bereits eine Vergütung nach bisherigem Recht erhalten (vgl. Art. 7a des Energiegesetzes vom 26. Juni 1998 [aEnG; AS 1999 197 ff.; in Kraft bis zum 31. Dezember 2017]), diese zwar weiterhin zu, während für den laufenden Betrieb das neue Recht gilt. Die Beschwerdegegnerin erhält seit dem Jahr 2009 eine Vergütung für die Produktion von Elektrizität aus Biogas, das durch die Vergärung von landwirtschaftlichen Biomasseabfällen gewonnen wird (vgl. Bst. A. hiervor). Dieser Umstand ist für die Frage, welches Recht anzuwenden ist, allerdings nicht massgebend, da die Beschwerdegegnerin erst nach Inkrafttreten des neuen Rechts, zusätzlich zum Biogas auch Klärgas verstromen möchte. Es ist demnach ein Sachverhalt zu beurteilen, der sich unter der Geltung des neuen Rechts ereignet hat, weshalb unter den Verfahrensbeteiligten zu Recht unbestritten ist, dass die Bestimmungen der Energieförderungsverordnung vorliegend einschlägig sind.


BGE 150 II 334 S. 339

4.3 Gemäss Art. 1
RS 730.03 OPEn Ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell'energia, OPEn) - Ordinanza sulla promozione dell'energia

Art. 1   Oggetto
  La presente ordinanza disciplina la promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili finanziata dal supplemento di rete di cui all'articolo 35 LEne.
EnFV regelt die Energieförderungsverordnung die Förderung der Produktion von Elektrizität aus erneuerbaren Energien, die aus dem Netzzuschlag nach Art. 35
RS 730.0 LEne Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia

Art. 35   Riscossione e utilizzo
  1.   L'organo d'esecuzione di cui all'articolo 64 riscuote presso i gestori di rete, per la rete di trasporto, un supplemento sul corrispettivo per l'utilizzazione della rete (supplemento rete) e lo assegna al Fondo per il supplemento rete (art. 37). I gestori di rete possono ripercuotere il supplemento rete sui consumatori finali.
  2.   Con il supplemento rete sono finanziati:
a.   il premio per l'immissione di elettricità di cui all'articolo 21 nell'ambito del sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità, e i corrispondenti costi di disbrigo;
b.   i costi non coperti dai prezzi di mercato per la rimunerazione dell'immissione di elettricità secondo il diritto anteriore;
c.   le spese [1] supplementari secondo l'articolo 73 capoverso 4 non coperte dai prezzi di mercato;
d. [2]   i contributi d'investimento secondo il capitolo 5;
dbis. [3]   ...
dter. [4]   il premio di mercato fluttuante secondo il capitolo 5a;
e.   il premio di mercato per l'elettricità proveniente da grandi impianti idroelettrici secondo l'articolo 30;
f.   i costi dei bandi di gara di cui all'articolo 32;
g. [5]   le perdite derivanti dalle garanzie per la geotermia di cui all'articolo 33;
h.   l'indennizzo di cui all'articolo 34;
hbis. [6]   i contributi alle spese d'esercizio di cui all'articolo 33a;
i.   i rispettivi costi di esecuzione, in particolare i costi indispensabili dell'organo d'esecuzione;
j.   i costi a carico dell'UFE risultanti dai suoi compiti nei confronti dell'organo d'esecuzione.
  3.   Il supplemento rete ammonta al massimo a 2,3 ct./kWh. Il Consiglio federale lo fissa in funzione dei bisogni.
 
[1] Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 729; FF 2021 1314, 1316).
[3] Introdotta dalla cifra I della LF del 30 set. 2022 (Misure urgenti volte a garantire a breve termine l'approvvigionamento elettrico durante l'inverno), in vigore dal 1° ott. 2022 al 31 dic. 2025 (RU 2022 543; FF 2022 1536, 1540).
[4] Introdotta dalla cifra I n. 1 della LF del 29 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666).
[5] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 729; FF 2021 1314, 1316).
[6] Introdotta dalla cifra I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 729; FF 2021 1314, 1316).
EnG finanziert wird. Das zweite Kapitel der Verordnung regelt das Einspeisevergütungssystem (vgl. Art. 11 ff
RS 730.03 OPEn Ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell'energia, OPEn) - Ordinanza sulla promozione dell'energia

Art. 11   Requisiti generali
  Le condizioni di raccordo di cui all'articolo 10 OEn [1] e la determinazione della quantità di elettricità da rimunerare secondo l'articolo 11 OEn si applicano per analogia anche ai gestori di impianti nel sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità.
 
[1] RS 730.01
. EnFV), wobei Art. 19 Abs. 1 lit. a
RS 730.0 LEne Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia

Art. 19   Partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità
  1.   Al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità possono partecipare i gestori di impianti nuovi che sono adeguati per la loro ubicazione e che producono elettricità a partire dalle seguenti energie rinnovabili:
a.   forza idrica;
b.   energia solare;
c.   energia eolica;
d.   geotermia;
e.   biomassa.
  2.   La partecipazione è possibile soltanto nella misura in cui vi sono risorse sufficienti (art. 35 e 36).
  3.   Sono considerati nuovi gli impianti messi in esercizio dopo il 1° gennaio 2013.
  4.   Sono esclusi dalla partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità i gestori di:
a.   impianti idroelettrici con una potenza inferiore a 1 MW o superiore a 10 MW;
b.   impianti fotovoltaici con una potenza inferiore a 30 kW;
c.   impianti d'incenerimento dei rifiuti urbani (impianti d'incenerimento dei rifiuti);
d.   forni per l'incenerimento di fanghi, impianti a gas di depurazione e impianti a gas di discarica;
e.   impianti che utilizzano in parte combustibili o carburanti fossili.
  5.   I gestori di impianti idroelettrici collegati con impianti di approvvigionamento di acqua potabile e di smaltimento delle acque di scarico possono partecipare al sistema di rimunerazione [1] per l'immissione di elettricità anche se la potenza dell'impianto è inferiore a 1 MW. Il Consiglio federale può prevedere altre deroghe al limite inferiore per impianti idroelettrici:
a.   ubicati in sezioni di corsi d'acqua già sfruttate; o
b.   che non implicano ulteriori interventi in corsi d'acqua naturali.
  6.   Il Consiglio federale può aumentare il limite di potenza di cui al capoverso 4 lettera b. In caso di sovrapposizione con la rimunerazione unica i gestori di impianti possono scegliere tra quest'ultima e la rimunerazione per l'immissione di elettricità. [2]
  7.   Il Consiglio federale disciplina gli ulteriori dettagli del sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità, in particolare:
a.   la procedura di presentazione delle domande;
b.   la durata della rimunerazione;
c.   le esigenze minime di carattere energetico, ecologico o di altro tipo;
d.   l'estinzione anticipata del diritto di partecipare al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità;
e.   l'uscita nonché le condizioni per un'uscita temporanea dal sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità;
f.   la ridistribuzione contabile dell'elettricità immessa nella rete da parte dei gruppi di bilancio attivi quali unità di misurazione e di conteggio;
g.   ulteriori compiti dei gruppi di bilancio e dei gestori di rete, in particolare un obbligo di ritiro e di rimunerazione nell'ambito dell'articolo 21 nonché un eventuale obbligo di versamento anticipato della rimunerazione.
 
[1] Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 729; FF 2021 1314, 1316).
-e EnG als Vorgabe vorsieht, dass am Einspeisevergütungssystem nur die Betreiberinnen teilnehmen können, die Elektrizität aus den erneuerbaren Energien Wasserkraft, Sonnenenergie, Windenergie, Geothermie und Biomasse erzeugen. Demgegenüber können die Betreiberinnen von Schlammverbrennungs-, Klärgas- und Deponiegasanlagen nicht am Einspeisevergütungssystem teilnehmen (vgl. Art. 19 Abs. 4 lit. d
RS 730.0 LEne Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia

Art. 19   Partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità
  1.   Al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità possono partecipare i gestori di impianti nuovi che sono adeguati per la loro ubicazione e che producono elettricità a partire dalle seguenti energie rinnovabili:
a.   forza idrica;
b.   energia solare;
c.   energia eolica;
d.   geotermia;
e.   biomassa.
  2.   La partecipazione è possibile soltanto nella misura in cui vi sono risorse sufficienti (art. 35 e 36).
  3.   Sono considerati nuovi gli impianti messi in esercizio dopo il 1° gennaio 2013.
  4.   Sono esclusi dalla partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità i gestori di:
a.   impianti idroelettrici con una potenza inferiore a 1 MW o superiore a 10 MW;
b.   impianti fotovoltaici con una potenza inferiore a 30 kW;
c.   impianti d'incenerimento dei rifiuti urbani (impianti d'incenerimento dei rifiuti);
d.   forni per l'incenerimento di fanghi, impianti a gas di depurazione e impianti a gas di discarica;
e.   impianti che utilizzano in parte combustibili o carburanti fossili.
  5.   I gestori di impianti idroelettrici collegati con impianti di approvvigionamento di acqua potabile e di smaltimento delle acque di scarico possono partecipare al sistema di rimunerazione [1] per l'immissione di elettricità anche se la potenza dell'impianto è inferiore a 1 MW. Il Consiglio federale può prevedere altre deroghe al limite inferiore per impianti idroelettrici:
a.   ubicati in sezioni di corsi d'acqua già sfruttate; o
b.   che non implicano ulteriori interventi in corsi d'acqua naturali.
  6.   Il Consiglio federale può aumentare il limite di potenza di cui al capoverso 4 lettera b. In caso di sovrapposizione con la rimunerazione unica i gestori di impianti possono scegliere tra quest'ultima e la rimunerazione per l'immissione di elettricità. [2]
  7.   Il Consiglio federale disciplina gli ulteriori dettagli del sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità, in particolare:
a.   la procedura di presentazione delle domande;
b.   la durata della rimunerazione;
c.   le esigenze minime di carattere energetico, ecologico o di altro tipo;
d.   l'estinzione anticipata del diritto di partecipare al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità;
e.   l'uscita nonché le condizioni per un'uscita temporanea dal sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità;
f.   la ridistribuzione contabile dell'elettricità immessa nella rete da parte dei gruppi di bilancio attivi quali unità di misurazione e di conteggio;
g.   ulteriori compiti dei gruppi di bilancio e dei gestori di rete, in particolare un obbligo di ritiro e di rimunerazione nell'ambito dell'articolo 21 nonché un eventuale obbligo di versamento anticipato della rimunerazione.
 
[1] Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 729; FF 2021 1314, 1316).
EnG). Grund für die Ausnahme dieser Infrastrukturanlagen vom Einspeisevergütungssystem ist der Umstand, dass diese häufig im Besitz der öffentlichen Hand sind und den Auftrag haben, über verursachergerechte Entsorgungsgebühren kostendeckend zu wirtschaften (vgl. BBl 2013 7626).

4.4 Eine Anlage, die mehrere erneuerbare Energieträger zur Elektrizitätsproduktion nutzt, gilt laut Art. 2 lit. a
RS 730.03 OPEn Ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell'energia, OPEn) - Ordinanza sulla promozione dell'energia

Art. 2   Definizioni
  Nella presente ordinanza s'intende per:
a.   impianto ibrido: un impianto che sfrutta più vettori di energia rinnovabile per la produzione di energia elettrica;
b.   biomassa: qualsiasi materiale organico prodotto direttamente o indirettamente attraverso la fotosintesi, e che non ha subito trasformazioni dovute a processi geologici; ne fanno parte anche tutti i prodotti secondari e sottoprodotti, residui e rifiuti il cui contenuto energetico proviene dalla biomassa;
c.   gas biogeno: il gas prodotto dalla biomassa;
d.   produzione netta: la quantità di energia di cui all'articolo 11 capoverso 2 dell'ordinanza del 1° novembre 2017 [1] sull'energia (OEn);
e.   calore residuo: le perdite di calore che, allo stato attuale della tecnica, non possono essere evitate e che risultano da processi di trasformazione di energia o da processi chimici come per esempio negli impianti di incenerimento dei rifiuti (IIR), eccettuato il calore derivante da impianti i cui scopi primari ed equivalenti sono la produzione abbinata di energia elettrica e termica;
f.   cogenerazione: la produzione simultanea di forza e calore attraverso processi di trasformazione di combustibile in turbine a gas, turbine a vapore, motori a combustione interna, altri impianti termici e celle a combustibile;
g. [2]   impianto idroelettrico controllabile: un impianto idroelettrico che dispone di un serbatoio di accumulo con il cui contenuto può essere prodotta elettricità durante almeno sei ore a pieno carico.
 
[1] RS 730.01
[2] Introdotta dalla cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708).
EnFV als Hybridanlage. Der Vergütungssatz für Hybridanlagen berechnet sich nach den Vergütungssätzen der eingesetzten Energieträger, gewichtet nach deren anteilsmässigen Energieinhalten (vgl. Art. 16 Abs. 2
RS 730.03 OPEn Ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell'energia, OPEn) - Ordinanza sulla promozione dell'energia

Art. 16   Tassi di rimunerazione e loro adeguamento
  1.   I tassi di rimunerazione per tecnologia di produzione, categoria e classe di potenza sono determinati negli allegati 1.1-1.5.
  2.   Il tasso di rimunerazione per gli impianti ibridi si calcola sulla base dei tassi di rimunerazione dei vettori energetici impiegati, ponderati proporzionalmente in base ai rispettivi contenuti energetici. Per determinare le potenze equivalenti si utilizza l'intera produzione.
  3.   I tassi di rimunerazione vengono verificati periodicamente e adeguati in caso di modifica importante delle circostanze.
  4.   Per i gestori di impianti assoggettati all'imposta secondo gli articoli 10-13 della legge del 12 giugno 2009 [1] sull'IVA (LIVA), il premio per l'immissione in rete si riduce del fattore calcolato come segue, in base all'aliquota normale vigente secondo l'articolo 25 capoverso 1 LIVA e arrotondato alla quarta cifra decimale:. [2]
 
[1] RS 641.20
[2] Introdotto dalla cifra I dell'O del 27 feb. 2019 (RU 2019 923). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 764).
Satz 1 EnFV). Zur Bestimmung der äquivalenten Leistungen wird gemäss Art. 16 Abs. 2
RS 730.03 OPEn Ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell'energia, OPEn) - Ordinanza sulla promozione dell'energia

Art. 16   Tassi di rimunerazione e loro adeguamento
  1.   I tassi di rimunerazione per tecnologia di produzione, categoria e classe di potenza sono determinati negli allegati 1.1-1.5.
  2.   Il tasso di rimunerazione per gli impianti ibridi si calcola sulla base dei tassi di rimunerazione dei vettori energetici impiegati, ponderati proporzionalmente in base ai rispettivi contenuti energetici. Per determinare le potenze equivalenti si utilizza l'intera produzione.
  3.   I tassi di rimunerazione vengono verificati periodicamente e adeguati in caso di modifica importante delle circostanze.
  4.   Per i gestori di impianti assoggettati all'imposta secondo gli articoli 10-13 della legge del 12 giugno 2009 [1] sull'IVA (LIVA), il premio per l'immissione in rete si riduce del fattore calcolato come segue, in base all'aliquota normale vigente secondo l'articolo 25 capoverso 1 LIVA e arrotondato alla quarta cifra decimale:. [2]
 
[1] RS 641.20
[2] Introdotto dalla cifra I dell'O del 27 feb. 2019 (RU 2019 923). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 764).
Satz 2 EnFV die gesamte Produktion verwendet. Die Vergütungssätze je Erzeugungstechnologie, Kategorie und Leistungsklasse sind in den Anhängen 1.1-1.5 EnFV festgelegt (vgl. Art. 16 Abs. 1
RS 730.03 OPEn Ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell'energia, OPEn) - Ordinanza sulla promozione dell'energia

Art. 16   Tassi di rimunerazione e loro adeguamento
  1.   I tassi di rimunerazione per tecnologia di produzione, categoria e classe di potenza sono determinati negli allegati 1.1-1.5.
  2.   Il tasso di rimunerazione per gli impianti ibridi si calcola sulla base dei tassi di rimunerazione dei vettori energetici impiegati, ponderati proporzionalmente in base ai rispettivi contenuti energetici. Per determinare le potenze equivalenti si utilizza l'intera produzione.
  3.   I tassi di rimunerazione vengono verificati periodicamente e adeguati in caso di modifica importante delle circostanze.
  4.   Per i gestori di impianti assoggettati all'imposta secondo gli articoli 10-13 della legge del 12 giugno 2009 [1] sull'IVA (LIVA), il premio per l'immissione in rete si riduce del fattore calcolato come segue, in base all'aliquota normale vigente secondo l'articolo 25 capoverso 1 LIVA e arrotondato alla quarta cifra decimale:. [2]
 
[1] RS 641.20
[2] Introdotto dalla cifra I dell'O del 27 feb. 2019 (RU 2019 923). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 764).
EnFV). Anhang 1.5 der Energieförderungsverordnung regelt die Biomasseanlagen im Einspeisevergütungssystem. Eine Biomasseanlage ist jede selbstständige technische Einrichtung zur Produktion von Elektrizität aus Biomasse (vgl. Anhang 1.5 Ziff. 1 EnFV). Als Biomasse gilt sämtliches durch Photosynthese direkt oder indirekt erzeugtes organisches Material, das nicht über geologische Prozesse verändert wurde, wobei auch sämtliche Folge- und Nebenprodukte, Rückstände und Abfälle, deren Energiegehalt aus der Biomasse stammt, dazu gehören (vgl. Art. 2 lit. b
RS 730.03 OPEn Ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell'energia, OPEn) - Ordinanza sulla promozione dell'energia

Art. 2   Definizioni
  Nella presente ordinanza s'intende per:
a.   impianto ibrido: un impianto che sfrutta più vettori di energia rinnovabile per la produzione di energia elettrica;
b.   biomassa: qualsiasi materiale organico prodotto direttamente o indirettamente attraverso la fotosintesi, e che non ha subito trasformazioni dovute a processi geologici; ne fanno parte anche tutti i prodotti secondari e sottoprodotti, residui e rifiuti il cui contenuto energetico proviene dalla biomassa;
c.   gas biogeno: il gas prodotto dalla biomassa;
d.   produzione netta: la quantità di energia di cui all'articolo 11 capoverso 2 dell'ordinanza del 1° novembre 2017 [1] sull'energia (OEn);
e.   calore residuo: le perdite di calore che, allo stato attuale della tecnica, non possono essere evitate e che risultano da processi di trasformazione di energia o da processi chimici come per esempio negli impianti di incenerimento dei rifiuti (IIR), eccettuato il calore derivante da impianti i cui scopi primari ed equivalenti sono la produzione abbinata di energia elettrica e termica;
f.   cogenerazione: la produzione simultanea di forza e calore attraverso processi di trasformazione di combustibile in turbine a gas, turbine a vapore, motori a combustione interna, altri impianti termici e celle a combustibile;
g. [2]   impianto idroelettrico controllabile: un impianto idroelettrico che dispone di un serbatoio di accumulo con il cui contenuto può essere prodotta elettricità durante almeno sei ore a pieno carico.
 
[1] RS 730.01
[2] Introdotta dalla cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708).
EnFV). Als Biomasse zugelassen sind jene nach Art. 2 lit. b
RS 730.03 OPEn Ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell'energia, OPEn) - Ordinanza sulla promozione dell'energia

Art. 2   Definizioni
  Nella presente ordinanza s'intende per:
a.   impianto ibrido: un impianto che sfrutta più vettori di energia rinnovabile per la produzione di energia elettrica;
b.   biomassa: qualsiasi materiale organico prodotto direttamente o indirettamente attraverso la fotosintesi, e che non ha subito trasformazioni dovute a processi geologici; ne fanno parte anche tutti i prodotti secondari e sottoprodotti, residui e rifiuti il cui contenuto energetico proviene dalla biomassa;
c.   gas biogeno: il gas prodotto dalla biomassa;
d.   produzione netta: la quantità di energia di cui all'articolo 11 capoverso 2 dell'ordinanza del 1° novembre 2017 [1] sull'energia (OEn);
e.   calore residuo: le perdite di calore che, allo stato attuale della tecnica, non possono essere evitate e che risultano da processi di trasformazione di energia o da processi chimici come per esempio negli impianti di incenerimento dei rifiuti (IIR), eccettuato il calore derivante da impianti i cui scopi primari ed equivalenti sono la produzione abbinata di energia elettrica e termica;
f.   cogenerazione: la produzione simultanea di forza e calore attraverso processi di trasformazione di combustibile in turbine a gas, turbine a vapore, motori a combustione interna, altri impianti termici e celle a combustibile;
g. [2]   impianto idroelettrico controllabile: un impianto idroelettrico che dispone di un serbatoio di accumulo con il cui contenuto può essere prodotta elettricità durante almeno sei ore a pieno carico.
 
[1] RS 730.01
[2] Introdotta dalla cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708).
EnFV, sofern nicht Stoffe nach Anhang 1.5 Ziff. 2.1.2 EnFV verwendet werden. Zu der nicht zugelassenen Biomasse gehört unter anderem Klärgas sowie Rohschlamm aus ARA (vgl. Anhang 1.5 Ziff. 2.1.2 lit. g EnFV).

5. Das Departement kritisiert sinngemäss die vorinstanzliche Qualifikation der Anlage der Beschwerdegegnerin als Hybridanlage und

BGE 150 II 334 S. 340


rügt zudem die Missachtung von Art. 16 Abs. 2
RS 730.03 OPEn Ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell'energia, OPEn) - Ordinanza sulla promozione dell'energia

Art. 16   Tassi di rimunerazione e loro adeguamento
  1.   I tassi di rimunerazione per tecnologia di produzione, categoria e classe di potenza sono determinati negli allegati 1.1-1.5.
  2.   Il tasso di rimunerazione per gli impianti ibridi si calcola sulla base dei tassi di rimunerazione dei vettori energetici impiegati, ponderati proporzionalmente in base ai rispettivi contenuti energetici. Per determinare le potenze equivalenti si utilizza l'intera produzione.
  3.   I tassi di rimunerazione vengono verificati periodicamente e adeguati in caso di modifica importante delle circostanze.
  4.   Per i gestori di impianti assoggettati all'imposta secondo gli articoli 10-13 della legge del 12 giugno 2009 [1] sull'IVA (LIVA), il premio per l'immissione in rete si riduce del fattore calcolato come segue, in base all'aliquota normale vigente secondo l'articolo 25 capoverso 1 LIVA e arrotondato alla quarta cifra decimale:. [2]
 
[1] RS 641.20
[2] Introdotto dalla cifra I dell'O del 27 feb. 2019 (RU 2019 923). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 764).
EnFV bei der Berechnung des Vergütungssatzes für Hybridanlagen.

5.1 Das Departement trägt vor, die Vorinstanz weiche von der rechtlichen Würdigung des Einspracheentscheids der Pronovo AG vom 30. September 2021 ab und betrachte die Anlage der Beschwerdegegnerin nicht mehr als "Mischanlage", sondern als Hybridanlage im Sinne von Art. 2 lit. a
RS 730.03 OPEn Ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell'energia, OPEn) - Ordinanza sulla promozione dell'energia

Art. 2   Definizioni
  Nella presente ordinanza s'intende per:
a.   impianto ibrido: un impianto che sfrutta più vettori di energia rinnovabile per la produzione di energia elettrica;
b.   biomassa: qualsiasi materiale organico prodotto direttamente o indirettamente attraverso la fotosintesi, e che non ha subito trasformazioni dovute a processi geologici; ne fanno parte anche tutti i prodotti secondari e sottoprodotti, residui e rifiuti il cui contenuto energetico proviene dalla biomassa;
c.   gas biogeno: il gas prodotto dalla biomassa;
d.   produzione netta: la quantità di energia di cui all'articolo 11 capoverso 2 dell'ordinanza del 1° novembre 2017 [1] sull'energia (OEn);
e.   calore residuo: le perdite di calore che, allo stato attuale della tecnica, non possono essere evitate e che risultano da processi di trasformazione di energia o da processi chimici come per esempio negli impianti di incenerimento dei rifiuti (IIR), eccettuato il calore derivante da impianti i cui scopi primari ed equivalenti sono la produzione abbinata di energia elettrica e termica;
f.   cogenerazione: la produzione simultanea di forza e calore attraverso processi di trasformazione di combustibile in turbine a gas, turbine a vapore, motori a combustione interna, altri impianti termici e celle a combustibile;
g. [2]   impianto idroelettrico controllabile: un impianto idroelettrico che dispone di un serbatoio di accumulo con il cui contenuto può essere prodotta elettricità durante almeno sei ore a pieno carico.
 
[1] RS 730.01
[2] Introdotta dalla cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708).
EnFV. In der Folge erwäge die Vorinstanz, so das Departement weiter, dass die Beschwerdegegnerin ohne Synergieabzug auch künftig mit dem bisherigen Vergütungssatz zu entschädigen sei. Diese Schlussfolgerung verletze Bundesrecht, da die Vorinstanz ausser Acht lasse, dass auf Hybridanlagen im Sinne von Art. 2 lit. a
RS 730.03 OPEn Ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell'energia, OPEn) - Ordinanza sulla promozione dell'energia

Art. 2   Definizioni
  Nella presente ordinanza s'intende per:
a.   impianto ibrido: un impianto che sfrutta più vettori di energia rinnovabile per la produzione di energia elettrica;
b.   biomassa: qualsiasi materiale organico prodotto direttamente o indirettamente attraverso la fotosintesi, e che non ha subito trasformazioni dovute a processi geologici; ne fanno parte anche tutti i prodotti secondari e sottoprodotti, residui e rifiuti il cui contenuto energetico proviene dalla biomassa;
c.   gas biogeno: il gas prodotto dalla biomassa;
d.   produzione netta: la quantità di energia di cui all'articolo 11 capoverso 2 dell'ordinanza del 1° novembre 2017 [1] sull'energia (OEn);
e.   calore residuo: le perdite di calore che, allo stato attuale della tecnica, non possono essere evitate e che risultano da processi di trasformazione di energia o da processi chimici come per esempio negli impianti di incenerimento dei rifiuti (IIR), eccettuato il calore derivante da impianti i cui scopi primari ed equivalenti sono la produzione abbinata di energia elettrica e termica;
f.   cogenerazione: la produzione simultanea di forza e calore attraverso processi di trasformazione di combustibile in turbine a gas, turbine a vapore, motori a combustione interna, altri impianti termici e celle a combustibile;
g. [2]   impianto idroelettrico controllabile: un impianto idroelettrico che dispone di un serbatoio di accumulo con il cui contenuto può essere prodotta elettricità durante almeno sei ore a pieno carico.
 
[1] RS 730.01
[2] Introdotta dalla cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708).
EnFV zur Berechnung des Vergütungssatzes Art. 16 Abs. 2
RS 730.03 OPEn Ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell'energia, OPEn) - Ordinanza sulla promozione dell'energia

Art. 16   Tassi di rimunerazione e loro adeguamento
  1.   I tassi di rimunerazione per tecnologia di produzione, categoria e classe di potenza sono determinati negli allegati 1.1-1.5.
  2.   Il tasso di rimunerazione per gli impianti ibridi si calcola sulla base dei tassi di rimunerazione dei vettori energetici impiegati, ponderati proporzionalmente in base ai rispettivi contenuti energetici. Per determinare le potenze equivalenti si utilizza l'intera produzione.
  3.   I tassi di rimunerazione vengono verificati periodicamente e adeguati in caso di modifica importante delle circostanze.
  4.   Per i gestori di impianti assoggettati all'imposta secondo gli articoli 10-13 della legge del 12 giugno 2009 [1] sull'IVA (LIVA), il premio per l'immissione in rete si riduce del fattore calcolato come segue, in base all'aliquota normale vigente secondo l'articolo 25 capoverso 1 LIVA e arrotondato alla quarta cifra decimale:. [2]
 
[1] RS 641.20
[2] Introdotto dalla cifra I dell'O del 27 feb. 2019 (RU 2019 923). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 764).
EnFV anzuwenden sei. Nach Auffassung des Departements sei der Vergütungssatz entweder nach Art. 16 Abs. 2
RS 730.03 OPEn Ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell'energia, OPEn) - Ordinanza sulla promozione dell'energia

Art. 16   Tassi di rimunerazione e loro adeguamento
  1.   I tassi di rimunerazione per tecnologia di produzione, categoria e classe di potenza sono determinati negli allegati 1.1-1.5.
  2.   Il tasso di rimunerazione per gli impianti ibridi si calcola sulla base dei tassi di rimunerazione dei vettori energetici impiegati, ponderati proporzionalmente in base ai rispettivi contenuti energetici. Per determinare le potenze equivalenti si utilizza l'intera produzione.
  3.   I tassi di rimunerazione vengono verificati periodicamente e adeguati in caso di modifica importante delle circostanze.
  4.   Per i gestori di impianti assoggettati all'imposta secondo gli articoli 10-13 della legge del 12 giugno 2009 [1] sull'IVA (LIVA), il premio per l'immissione in rete si riduce del fattore calcolato come segue, in base all'aliquota normale vigente secondo l'articolo 25 capoverso 1 LIVA e arrotondato alla quarta cifra decimale:. [2]
 
[1] RS 641.20
[2] Introdotto dalla cifra I dell'O del 27 feb. 2019 (RU 2019 923). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 764).
EnFV neu zu berechnen oder es sei aufgrund der vorliegenden Umstände an der ursprünglichen und sachgerechten Beurteilung der Pronovo AG festzuhalten, wonach das Blockheizkraftwerk der Beschwerdegegnerin infolge der Verstromung von Klärgas zu einer "Mischanlage" werde. Diesfalls rechtfertige sich ein Synergieabzug von 15 %.

5.2 Die Vorinstanz verwirft die Auffassung der Pronovo AG, wonach die Anlage der Beschwerdegegnerin eine "Mischanlage" darstelle. Die "Mischanlage" sei nicht positivrechtlich geregelt, sondern liege nach der Praxis lediglich vor, wenn zugleich erneuerbare und fossile Energieträger zur Stromproduktion eingesetzt würden (vgl. E. 4.4 des angefochtenen Urteils). Bei der Anlage der Beschwerdegegnerin, so die Vorinstanz weiter, spielten fossile Brennstoffe unbestrittenermassen keine Rolle, da auch mit der künftigen Produktion von Elektrizität aus Klärgas ausschliesslich erneuerbare Energieträger verstromt würden. Deshalb könne der Pronovo AG hinsichtlich ihrer Qualifikation der Anlage als "Mischanlage" nicht gefolgt werden. Vielmehr handle es sich angesichts der Nutzung mehrerer erneuerbaren Energieträger um eine Hybridanlage im Sinne von Art. 2 lit. a
RS 730.03 OPEn Ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell'energia, OPEn) - Ordinanza sulla promozione dell'energia

Art. 2   Definizioni
  Nella presente ordinanza s'intende per:
a.   impianto ibrido: un impianto che sfrutta più vettori di energia rinnovabile per la produzione di energia elettrica;
b.   biomassa: qualsiasi materiale organico prodotto direttamente o indirettamente attraverso la fotosintesi, e che non ha subito trasformazioni dovute a processi geologici; ne fanno parte anche tutti i prodotti secondari e sottoprodotti, residui e rifiuti il cui contenuto energetico proviene dalla biomassa;
c.   gas biogeno: il gas prodotto dalla biomassa;
d.   produzione netta: la quantità di energia di cui all'articolo 11 capoverso 2 dell'ordinanza del 1° novembre 2017 [1] sull'energia (OEn);
e.   calore residuo: le perdite di calore che, allo stato attuale della tecnica, non possono essere evitate e che risultano da processi di trasformazione di energia o da processi chimici come per esempio negli impianti di incenerimento dei rifiuti (IIR), eccettuato il calore derivante da impianti i cui scopi primari ed equivalenti sono la produzione abbinata di energia elettrica e termica;
f.   cogenerazione: la produzione simultanea di forza e calore attraverso processi di trasformazione di combustibile in turbine a gas, turbine a vapore, motori a combustione interna, altri impianti termici e celle a combustibile;
g. [2]   impianto idroelettrico controllabile: un impianto idroelettrico che dispone di un serbatoio di accumulo con il cui contenuto può essere prodotta elettricità durante almeno sei ore a pieno carico.
 
[1] RS 730.01
[2] Introdotta dalla cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708).
EnFV (vgl. E. 4.5 des angefochtenen Urteils). Die Vorinstanz erwägt weiter, es sei nicht ersichtlich, weshalb die Beschwerdegegnerin durch den Zukauf von Klärgas von einer Synergie profitieren sollte. Deshalb erweise sich ein Synergieabzug als ungerechtfertigt und die Vergütung habe zum bisher gültigen Ansatz zu erfolgen (vgl. E. 4.6 des angefochtenen Urteils).

5.3 Die Beschwerdegegnerin macht geltend, sie habe bereits im vorinstanzlichen Verfahren dargelegt, dass ihre Anlage weder eine

BGE 150 II 334 S. 341


"Mischanlage" noch eine Hybridanlage darstelle. Vielmehr handelt es sich nach Auffassung der Beschwerdegegnerin um eine Anlage, in deren Blockheizkraftwerk nebst bisher Biogas neu auch zugekauftes Klärgas "mitverstromt" werde. Die Pronovo AG habe ihr bereits zugesagt, dass, wie bisher, die mit zugelassener Biomasse produzierte Elektrizität - d.h. die Verstromung aus Biogas, nicht aber aus Klärgas - im Rahmen des Einspeisevergütungssystems entschädigt werde. Im Übrigen erziele sie keine Synergien aus der Verstromung des Klärgases. Sie laste lediglich ihre Anlage besser aus, indem sie von der benachbarten Abwasserreinigungsanlage Klärgas käuflich erwerbe.

5.4 Zunächst ist zu prüfen, ob die Vorinstanz in Abweichung vom Einspracheentscheid der Pronovo AG vom 30. September 2021 zu Recht zum Schluss gelangte, die Beschwerdegegnerin betreibe nicht eine "Mischanlage", sondern eine Hybridanlage im Sinne von Art. 2 lit. a
RS 730.03 OPEn Ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell'energia, OPEn) - Ordinanza sulla promozione dell'energia

Art. 2   Definizioni
  Nella presente ordinanza s'intende per:
a.   impianto ibrido: un impianto che sfrutta più vettori di energia rinnovabile per la produzione di energia elettrica;
b.   biomassa: qualsiasi materiale organico prodotto direttamente o indirettamente attraverso la fotosintesi, e che non ha subito trasformazioni dovute a processi geologici; ne fanno parte anche tutti i prodotti secondari e sottoprodotti, residui e rifiuti il cui contenuto energetico proviene dalla biomassa;
c.   gas biogeno: il gas prodotto dalla biomassa;
d.   produzione netta: la quantità di energia di cui all'articolo 11 capoverso 2 dell'ordinanza del 1° novembre 2017 [1] sull'energia (OEn);
e.   calore residuo: le perdite di calore che, allo stato attuale della tecnica, non possono essere evitate e che risultano da processi di trasformazione di energia o da processi chimici come per esempio negli impianti di incenerimento dei rifiuti (IIR), eccettuato il calore derivante da impianti i cui scopi primari ed equivalenti sono la produzione abbinata di energia elettrica e termica;
f.   cogenerazione: la produzione simultanea di forza e calore attraverso processi di trasformazione di combustibile in turbine a gas, turbine a vapore, motori a combustione interna, altri impianti termici e celle a combustibile;
g. [2]   impianto idroelettrico controllabile: un impianto idroelettrico che dispone di un serbatoio di accumulo con il cui contenuto può essere prodotta elettricità durante almeno sei ore a pieno carico.
 
[1] RS 730.01
[2] Introdotta dalla cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708).
EnFV.

5.4.1 Der Verordnungsgeber regelte bereits die vormalige kostendeckende Einspeisevergütung nicht nur für Anlagen, die mit einem einzigen Energieträger betrieben werden können, sondern auch für Hybridanlagen - d.h. Anlagen, welche mehrere erneuerbare Energieträger zur Stromproduktion nutzen (vgl. Art. 1 lit. o der Energieverordnung vom 7. Dezember 1998 [aEnV; AS 2008 1223 ff., 1239; in Kraft vom 1. Januar 2009 bis zum 31. Dezember 2017]). Allerdings stellte weder der Gesetz- noch der Verordnungsgeber eine Regelung auf, wie mit Anlagen zu verfahren ist, die sowohl erneuerbare als auch fossile Energieträger zur Produktion von Elektrizität verwenden. Vor diesem Hintergrund führte das Bundesverwaltungsgericht im Sinne einer rechtsanwendenden Lückenfüllung den Begriff der "Mischanlage" ein. Der Begriff erfasst Anlagen, die sowohl erneuerbare als auch fossile Energieträger zur Produktion von Elektrizität verwenden (vgl. E. 4.4 des angefochtenen Urteils mit Hinweis auf das Urteil des BVGer A-4065/2011 vom 15. Mai 2012).

5.4.2 Vorliegend ist indes unbestritten, dass die Beschwerdegegnerin nicht beabsichtigt, in ihrer Anlage fossile Energieträger für die Produktion von Elektrizität einzusetzen. Vielmehr sind sich die Verfahrensbeteiligten zu Recht einig, dass es sich bei Klärgas um eine Form von Biomasse handelt und Klärgas damit grundsätzlich als erneuerbarer Energieträger im Sinne der Energiegesetzgebung gilt

BGE 150 II 334 S. 342


(vgl. E. 3 i.f. und E. 4.3 f. hiervor). Der blosse Umstand, dass Klärgas eine nicht zugelassene Biomasse im Sinne von Anhang 1.5 Ziff. 2.1.2 lit. g EnFV darstellt, führt nicht dazu, dass es den fossilen Energieträgern gleichzusetzen und als solcher zu behandeln ist. Wie die Vorinstanz zutreffend anführt, wird mit der abweichenden Behandlung von Klärgas im Rahmen des Einspeisevergütungssystems lediglich beabsichtigt, keine Vergütung an die Gemeinwesen zu entrichten (vgl. E. 4.3 hiervor). Angesichts der expliziten Regelung des Verordnungsgebers in Art. 2 lit. a
RS 730.03 OPEn Ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell'energia, OPEn) - Ordinanza sulla promozione dell'energia

Art. 2   Definizioni
  Nella presente ordinanza s'intende per:
a.   impianto ibrido: un impianto che sfrutta più vettori di energia rinnovabile per la produzione di energia elettrica;
b.   biomassa: qualsiasi materiale organico prodotto direttamente o indirettamente attraverso la fotosintesi, e che non ha subito trasformazioni dovute a processi geologici; ne fanno parte anche tutti i prodotti secondari e sottoprodotti, residui e rifiuti il cui contenuto energetico proviene dalla biomassa;
c.   gas biogeno: il gas prodotto dalla biomassa;
d.   produzione netta: la quantità di energia di cui all'articolo 11 capoverso 2 dell'ordinanza del 1° novembre 2017 [1] sull'energia (OEn);
e.   calore residuo: le perdite di calore che, allo stato attuale della tecnica, non possono essere evitate e che risultano da processi di trasformazione di energia o da processi chimici come per esempio negli impianti di incenerimento dei rifiuti (IIR), eccettuato il calore derivante da impianti i cui scopi primari ed equivalenti sono la produzione abbinata di energia elettrica e termica;
f.   cogenerazione: la produzione simultanea di forza e calore attraverso processi di trasformazione di combustibile in turbine a gas, turbine a vapore, motori a combustione interna, altri impianti termici e celle a combustibile;
g. [2]   impianto idroelettrico controllabile: un impianto idroelettrico che dispone di un serbatoio di accumulo con il cui contenuto può essere prodotta elettricità durante almeno sei ore a pieno carico.
 
[1] RS 730.01
[2] Introdotta dalla cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708).
EnFV für Anlagen, die mehrere erneuerbare Energieträger zur Elektrizitätsproduktion nutzen, besteht in der vorliegenden Angelegenheit von vornherein kein Raum für eine Lückenfüllung in der Rechtsanwendung. Mangels Produktion von Elektrizität aus erneuerbaren und fossilen Energieträgern erwägt die Vorinstanz daher zu Recht, die Anlage der Beschwerdegegnerin könne nicht als "Mischanlage" behandelt werden.

5.4.3 Damit ist allerdings noch nicht geklärt, ob die Vorinstanz zutreffend zum Schluss gelangte, die Anlage der Beschwerdegegnerin stelle eine Hybridanlage dar, obschon Klärgas gemäss Anhang 1.5 Ziff. 2.1.2 lit. g EnFV im Rahmen des Einspeisevergütungssystems nicht förderungsberechtigt ist.

5.4.3.1 In diesem Zusammenhang ist festzuhalten, dass der Bundesrat Anhang 1.5 Ziff. 2.1.2 lit. g EnFV gestützt auf Art. 19 Abs. 7
RS 730.0 LEne Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia

Art. 19   Partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità
  1.   Al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità possono partecipare i gestori di impianti nuovi che sono adeguati per la loro ubicazione e che producono elettricità a partire dalle seguenti energie rinnovabili:
a.   forza idrica;
b.   energia solare;
c.   energia eolica;
d.   geotermia;
e.   biomassa.
  2.   La partecipazione è possibile soltanto nella misura in cui vi sono risorse sufficienti (art. 35 e 36).
  3.   Sono considerati nuovi gli impianti messi in esercizio dopo il 1° gennaio 2013.
  4.   Sono esclusi dalla partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità i gestori di:
a.   impianti idroelettrici con una potenza inferiore a 1 MW o superiore a 10 MW;
b.   impianti fotovoltaici con una potenza inferiore a 30 kW;
c.   impianti d'incenerimento dei rifiuti urbani (impianti d'incenerimento dei rifiuti);
d.   forni per l'incenerimento di fanghi, impianti a gas di depurazione e impianti a gas di discarica;
e.   impianti che utilizzano in parte combustibili o carburanti fossili.
  5.   I gestori di impianti idroelettrici collegati con impianti di approvvigionamento di acqua potabile e di smaltimento delle acque di scarico possono partecipare al sistema di rimunerazione [1] per l'immissione di elettricità anche se la potenza dell'impianto è inferiore a 1 MW. Il Consiglio federale può prevedere altre deroghe al limite inferiore per impianti idroelettrici:
a.   ubicati in sezioni di corsi d'acqua già sfruttate; o
b.   che non implicano ulteriori interventi in corsi d'acqua naturali.
  6.   Il Consiglio federale può aumentare il limite di potenza di cui al capoverso 4 lettera b. In caso di sovrapposizione con la rimunerazione unica i gestori di impianti possono scegliere tra quest'ultima e la rimunerazione per l'immissione di elettricità. [2]
  7.   Il Consiglio federale disciplina gli ulteriori dettagli del sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità, in particolare:
a.   la procedura di presentazione delle domande;
b.   la durata della rimunerazione;
c.   le esigenze minime di carattere energetico, ecologico o di altro tipo;
d.   l'estinzione anticipata del diritto di partecipare al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità;
e.   l'uscita nonché le condizioni per un'uscita temporanea dal sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità;
f.   la ridistribuzione contabile dell'elettricità immessa nella rete da parte dei gruppi di bilancio attivi quali unità di misurazione e di conteggio;
g.   ulteriori compiti dei gruppi di bilancio e dei gestori di rete, in particolare un obbligo di ritiro e di rimunerazione nell'ambito dell'articolo 21 nonché un eventuale obbligo di versamento anticipato della rimunerazione.
 
[1] Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 729; FF 2021 1314, 1316).
EnG sowie Art. 22 Abs. 3
RS 730.0 LEne Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia

Art. 22   Tasso di rimunerazione
  1.   Il tasso di rimunerazione si fonda sui costi di produzione di impianti di riferimento determinanti al momento della messa in esercizio di un impianto. Gli impianti di riferimento corrispondono alla tecnologia più efficiente; quest'ultima deve essere economica a lungo termine.
  2.   Il tasso di rimunerazione rimane lo stesso per tutta la durata della rimunerazione.
  3.   Il Consiglio federale emana disposizioni d'esecuzione concernenti in particolare:
a.   i tassi di rimunerazione per ogni tecnologia di generazione, categoria e classe di potenza;
b.   la determinazione nel singolo caso del tasso di rimunerazione da parte dell'Ufficio federale dell'energia (UFE) per gli impianti che non possono ragionevolmente essere attribuiti a un impianto di riferimento;
c.   una verifica periodica dei tassi di rimunerazione, in particolare sulla scorta dei rispettivi costi del capitale;
d.   l'adeguamento dei tassi di rimunerazione;
e.   le deroghe al principio di cui al capoverso 2, in particolare per quanto concerne l'adeguamento dei tassi di rimunerazione per impianti che già partecipano al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità nei casi in cui l'impianto di riferimento in questione realizza guadagni o perdite eccessivi.
EnG erlassen hat. Im Lichte des Regelungsgehalts von Anhang 1.5 Ziff. 2.1.2 lit. g EnFV liegt eine Verordnungsbestimmung vor, mit der der Verordnungsgeber das Gesetzesrecht ergänzt (zur Abgrenzung von vollziehenden und gesetzesvertretenden Verordnungsnormen siehe Urteil 2C_854/2021 / 2C_855/2021 vom 29. November 2022 E. 5.2). Unter den Verfahrensbeteiligten ist zu Recht unbestritten, dass sich Anhang 1.5 Ziff. 2.1.2 lit. g EnFV als gesetzesvertretende Verordnungsbestimmung auf eine hinreichende gesetzliche Delegationsnorm stützt und in formeller Hinsicht dem Grundsatz der Gesetzmässigkeit standhält (vgl. Art. 5 Abs. 1
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

Art. 5   Stato di diritto
  1.   Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato.
  2.   L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo.
  3.   Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede.
  4.   La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale.
BV; Art. 164
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

Art. 164   Legislazione
  1.   Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di:
a.   esercizio dei diritti politici;
b.   restrizioni dei diritti costituzionali;
c.   diritti e doveri delle persone;
d.   cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi;
e.   compiti e prestazioni della Confederazione;
f.   obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale;
g.   organizzazione e procedura delle autorità federali.
  2.   Competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la presente Costituzione non lo escluda.
BV; zur vorfrageweisen Normenkontrolle siehe z.B. Urteil 2C_1034/2022 / 2C_1035/2022 vom 23. Mai 2023 E. 5).

5.4.3.2 Auch in materieller Hinsicht ist die Verordnungsbestimmung nicht zu beanstanden: Art. 19 Abs. 4 lit. d
RS 730.0 LEne Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia

Art. 19   Partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità
  1.   Al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità possono partecipare i gestori di impianti nuovi che sono adeguati per la loro ubicazione e che producono elettricità a partire dalle seguenti energie rinnovabili:
a.   forza idrica;
b.   energia solare;
c.   energia eolica;
d.   geotermia;
e.   biomassa.
  2.   La partecipazione è possibile soltanto nella misura in cui vi sono risorse sufficienti (art. 35 e 36).
  3.   Sono considerati nuovi gli impianti messi in esercizio dopo il 1° gennaio 2013.
  4.   Sono esclusi dalla partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità i gestori di:
a.   impianti idroelettrici con una potenza inferiore a 1 MW o superiore a 10 MW;
b.   impianti fotovoltaici con una potenza inferiore a 30 kW;
c.   impianti d'incenerimento dei rifiuti urbani (impianti d'incenerimento dei rifiuti);
d.   forni per l'incenerimento di fanghi, impianti a gas di depurazione e impianti a gas di discarica;
e.   impianti che utilizzano in parte combustibili o carburanti fossili.
  5.   I gestori di impianti idroelettrici collegati con impianti di approvvigionamento di acqua potabile e di smaltimento delle acque di scarico possono partecipare al sistema di rimunerazione [1] per l'immissione di elettricità anche se la potenza dell'impianto è inferiore a 1 MW. Il Consiglio federale può prevedere altre deroghe al limite inferiore per impianti idroelettrici:
a.   ubicati in sezioni di corsi d'acqua già sfruttate; o
b.   che non implicano ulteriori interventi in corsi d'acqua naturali.
  6.   Il Consiglio federale può aumentare il limite di potenza di cui al capoverso 4 lettera b. In caso di sovrapposizione con la rimunerazione unica i gestori di impianti possono scegliere tra quest'ultima e la rimunerazione per l'immissione di elettricità. [2]
  7.   Il Consiglio federale disciplina gli ulteriori dettagli del sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità, in particolare:
a.   la procedura di presentazione delle domande;
b.   la durata della rimunerazione;
c.   le esigenze minime di carattere energetico, ecologico o di altro tipo;
d.   l'estinzione anticipata del diritto di partecipare al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità;
e.   l'uscita nonché le condizioni per un'uscita temporanea dal sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità;
f.   la ridistribuzione contabile dell'elettricità immessa nella rete da parte dei gruppi di bilancio attivi quali unità di misurazione e di conteggio;
g.   ulteriori compiti dei gruppi di bilancio e dei gestori di rete, in particolare un obbligo di ritiro e di rimunerazione nell'ambito dell'articolo 21 nonché un eventuale obbligo di versamento anticipato della rimunerazione.
 
[1] Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 729; FF 2021 1314, 1316).
EnG bestimmt zwar, dass die Betreiberinnen von Schlammverbrennungs-, Klärgas- und Deponiegasanlagen nicht am Einspeisevergütungssystem teilnehmen können. Damit macht das Energiegesetz aber keine Vorgaben für das Klärgas an sich, sofern es in anderen Anlagen verwendet wird.

BGE 150 II 334 S. 343


Entsprechend besteht mit Blick auf das Klärgas als solches Raum für eine gesetzesvertretende Regelung auf Verordnungsstufe. Indem der Bundesrat Klärgas zur nicht zugelassenen Biomasse erklärt, hat er im Lichte von Art. 19 Abs. 4 lit. d
RS 730.0 LEne Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia

Art. 19   Partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità
  1.   Al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità possono partecipare i gestori di impianti nuovi che sono adeguati per la loro ubicazione e che producono elettricità a partire dalle seguenti energie rinnovabili:
a.   forza idrica;
b.   energia solare;
c.   energia eolica;
d.   geotermia;
e.   biomassa.
  2.   La partecipazione è possibile soltanto nella misura in cui vi sono risorse sufficienti (art. 35 e 36).
  3.   Sono considerati nuovi gli impianti messi in esercizio dopo il 1° gennaio 2013.
  4.   Sono esclusi dalla partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità i gestori di:
a.   impianti idroelettrici con una potenza inferiore a 1 MW o superiore a 10 MW;
b.   impianti fotovoltaici con una potenza inferiore a 30 kW;
c.   impianti d'incenerimento dei rifiuti urbani (impianti d'incenerimento dei rifiuti);
d.   forni per l'incenerimento di fanghi, impianti a gas di depurazione e impianti a gas di discarica;
e.   impianti che utilizzano in parte combustibili o carburanti fossili.
  5.   I gestori di impianti idroelettrici collegati con impianti di approvvigionamento di acqua potabile e di smaltimento delle acque di scarico possono partecipare al sistema di rimunerazione [1] per l'immissione di elettricità anche se la potenza dell'impianto è inferiore a 1 MW. Il Consiglio federale può prevedere altre deroghe al limite inferiore per impianti idroelettrici:
a.   ubicati in sezioni di corsi d'acqua già sfruttate; o
b.   che non implicano ulteriori interventi in corsi d'acqua naturali.
  6.   Il Consiglio federale può aumentare il limite di potenza di cui al capoverso 4 lettera b. In caso di sovrapposizione con la rimunerazione unica i gestori di impianti possono scegliere tra quest'ultima e la rimunerazione per l'immissione di elettricità. [2]
  7.   Il Consiglio federale disciplina gli ulteriori dettagli del sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità, in particolare:
a.   la procedura di presentazione delle domande;
b.   la durata della rimunerazione;
c.   le esigenze minime di carattere energetico, ecologico o di altro tipo;
d.   l'estinzione anticipata del diritto di partecipare al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità;
e.   l'uscita nonché le condizioni per un'uscita temporanea dal sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità;
f.   la ridistribuzione contabile dell'elettricità immessa nella rete da parte dei gruppi di bilancio attivi quali unità di misurazione e di conteggio;
g.   ulteriori compiti dei gruppi di bilancio e dei gestori di rete, in particolare un obbligo di ritiro e di rimunerazione nell'ambito dell'articolo 21 nonché un eventuale obbligo di versamento anticipato della rimunerazione.
 
[1] Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 729; FF 2021 1314, 1316).
EnG und angesichts des gesetzgeberischen Willens beim Erlass dieser Gesetzesnorm (vgl. E. 4.3 hiervor) seine Bindung an die Delegationsnormen mit Rücksicht auf ihren Wortlaut, ihre Tragweite sowie den Sinn und Zweck gewahrt. Anhang 1.5 Ziff. 2.1.2 lit. g EnFV ist somit auch in materieller Hinsicht mit dem Grundsatz der Gesetzmässigkeit vereinbar.


5.4.4 Nach dem Gesagten können zwar die Betreiberinnen von blossen Klärgasanlagen von Gesetzes wegen nicht am Einspeisevergütungssystem teilnehmen (vgl. Art. 19 Abs. 4 lit. d
RS 730.0 LEne Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia

Art. 19   Partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità
  1.   Al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità possono partecipare i gestori di impianti nuovi che sono adeguati per la loro ubicazione e che producono elettricità a partire dalle seguenti energie rinnovabili:
a.   forza idrica;
b.   energia solare;
c.   energia eolica;
d.   geotermia;
e.   biomassa.
  2.   La partecipazione è possibile soltanto nella misura in cui vi sono risorse sufficienti (art. 35 e 36).
  3.   Sono considerati nuovi gli impianti messi in esercizio dopo il 1° gennaio 2013.
  4.   Sono esclusi dalla partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità i gestori di:
a.   impianti idroelettrici con una potenza inferiore a 1 MW o superiore a 10 MW;
b.   impianti fotovoltaici con una potenza inferiore a 30 kW;
c.   impianti d'incenerimento dei rifiuti urbani (impianti d'incenerimento dei rifiuti);
d.   forni per l'incenerimento di fanghi, impianti a gas di depurazione e impianti a gas di discarica;
e.   impianti che utilizzano in parte combustibili o carburanti fossili.
  5.   I gestori di impianti idroelettrici collegati con impianti di approvvigionamento di acqua potabile e di smaltimento delle acque di scarico possono partecipare al sistema di rimunerazione [1] per l'immissione di elettricità anche se la potenza dell'impianto è inferiore a 1 MW. Il Consiglio federale può prevedere altre deroghe al limite inferiore per impianti idroelettrici:
a.   ubicati in sezioni di corsi d'acqua già sfruttate; o
b.   che non implicano ulteriori interventi in corsi d'acqua naturali.
  6.   Il Consiglio federale può aumentare il limite di potenza di cui al capoverso 4 lettera b. In caso di sovrapposizione con la rimunerazione unica i gestori di impianti possono scegliere tra quest'ultima e la rimunerazione per l'immissione di elettricità. [2]
  7.   Il Consiglio federale disciplina gli ulteriori dettagli del sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità, in particolare:
a.   la procedura di presentazione delle domande;
b.   la durata della rimunerazione;
c.   le esigenze minime di carattere energetico, ecologico o di altro tipo;
d.   l'estinzione anticipata del diritto di partecipare al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità;
e.   l'uscita nonché le condizioni per un'uscita temporanea dal sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità;
f.   la ridistribuzione contabile dell'elettricità immessa nella rete da parte dei gruppi di bilancio attivi quali unità di misurazione e di conteggio;
g.   ulteriori compiti dei gruppi di bilancio e dei gestori di rete, in particolare un obbligo di ritiro e di rimunerazione nell'ambito dell'articolo 21 nonché un eventuale obbligo di versamento anticipato della rimunerazione.
 
[1] Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 729; FF 2021 1314, 1316).
EnG). Dieser Ausschluss gilt indes nicht für andere Anlagen, die Klärgas nebst weiteren Energieträgern zur Produktion von Elektrizität verwenden. Somit kann Art. 2 lit. a
RS 730.03 OPEn Ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell'energia, OPEn) - Ordinanza sulla promozione dell'energia

Art. 2   Definizioni
  Nella presente ordinanza s'intende per:
a.   impianto ibrido: un impianto che sfrutta più vettori di energia rinnovabile per la produzione di energia elettrica;
b.   biomassa: qualsiasi materiale organico prodotto direttamente o indirettamente attraverso la fotosintesi, e che non ha subito trasformazioni dovute a processi geologici; ne fanno parte anche tutti i prodotti secondari e sottoprodotti, residui e rifiuti il cui contenuto energetico proviene dalla biomassa;
c.   gas biogeno: il gas prodotto dalla biomassa;
d.   produzione netta: la quantità di energia di cui all'articolo 11 capoverso 2 dell'ordinanza del 1° novembre 2017 [1] sull'energia (OEn);
e.   calore residuo: le perdite di calore che, allo stato attuale della tecnica, non possono essere evitate e che risultano da processi di trasformazione di energia o da processi chimici come per esempio negli impianti di incenerimento dei rifiuti (IIR), eccettuato il calore derivante da impianti i cui scopi primari ed equivalenti sono la produzione abbinata di energia elettrica e termica;
f.   cogenerazione: la produzione simultanea di forza e calore attraverso processi di trasformazione di combustibile in turbine a gas, turbine a vapore, motori a combustione interna, altri impianti termici e celle a combustibile;
g. [2]   impianto idroelettrico controllabile: un impianto idroelettrico che dispone di un serbatoio di accumulo con il cui contenuto può essere prodotta elettricità durante almeno sei ore a pieno carico.
 
[1] RS 730.01
[2] Introdotta dalla cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708).
EnFV auch Anlagen erfassen, die nicht förderungsberechtigte erneuerbare Energieträger, wie Klärgas, und zugleich andere, aber vergütungsberechtigte erneuerbare Energieträger zur Elektrizitätsproduktion nutzen (vgl. auch E. 4.4 hiervor). Die Vorinstanz stuft das Blockheizkraftwerk der Beschwerdegegnerin folglich zu Recht als eine Hybridanlage im Sinne von Art. 2 lit. a
RS 730.03 OPEn Ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell'energia, OPEn) - Ordinanza sulla promozione dell'energia

Art. 2   Definizioni
  Nella presente ordinanza s'intende per:
a.   impianto ibrido: un impianto che sfrutta più vettori di energia rinnovabile per la produzione di energia elettrica;
b.   biomassa: qualsiasi materiale organico prodotto direttamente o indirettamente attraverso la fotosintesi, e che non ha subito trasformazioni dovute a processi geologici; ne fanno parte anche tutti i prodotti secondari e sottoprodotti, residui e rifiuti il cui contenuto energetico proviene dalla biomassa;
c.   gas biogeno: il gas prodotto dalla biomassa;
d.   produzione netta: la quantità di energia di cui all'articolo 11 capoverso 2 dell'ordinanza del 1° novembre 2017 [1] sull'energia (OEn);
e.   calore residuo: le perdite di calore che, allo stato attuale della tecnica, non possono essere evitate e che risultano da processi di trasformazione di energia o da processi chimici come per esempio negli impianti di incenerimento dei rifiuti (IIR), eccettuato il calore derivante da impianti i cui scopi primari ed equivalenti sono la produzione abbinata di energia elettrica e termica;
f.   cogenerazione: la produzione simultanea di forza e calore attraverso processi di trasformazione di combustibile in turbine a gas, turbine a vapore, motori a combustione interna, altri impianti termici e celle a combustibile;
g. [2]   impianto idroelettrico controllabile: un impianto idroelettrico che dispone di un serbatoio di accumulo con il cui contenuto può essere prodotta elettricità durante almeno sei ore a pieno carico.
 
[1] RS 730.01
[2] Introdotta dalla cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708).
EnFV ein, sobald es zusätzlich Klärgas zur Produktion von Elektrizität verwendet.

5.5 Im Weiteren bleibt zu überprüfen, ob die vorinstanzliche Auffassung, wonach die Beschwerdegegnerin auch künftig zum bisher gültigen Vergütungssatz zu entschädigen sei, mit dem Bundesrecht vereinbar ist. Das Departement bemängelt, die Vorinstanz hätte, nachdem sie die Anlage der Beschwerdegegnerin als Hybridanlage beurteilt habe, Art. 16 Abs. 2
RS 730.03 OPEn Ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell'energia, OPEn) - Ordinanza sulla promozione dell'energia

Art. 16   Tassi di rimunerazione e loro adeguamento
  1.   I tassi di rimunerazione per tecnologia di produzione, categoria e classe di potenza sono determinati negli allegati 1.1-1.5.
  2.   Il tasso di rimunerazione per gli impianti ibridi si calcola sulla base dei tassi di rimunerazione dei vettori energetici impiegati, ponderati proporzionalmente in base ai rispettivi contenuti energetici. Per determinare le potenze equivalenti si utilizza l'intera produzione.
  3.   I tassi di rimunerazione vengono verificati periodicamente e adeguati in caso di modifica importante delle circostanze.
  4.   Per i gestori di impianti assoggettati all'imposta secondo gli articoli 10-13 della legge del 12 giugno 2009 [1] sull'IVA (LIVA), il premio per l'immissione in rete si riduce del fattore calcolato come segue, in base all'aliquota normale vigente secondo l'articolo 25 capoverso 1 LIVA e arrotondato alla quarta cifra decimale:. [2]
 
[1] RS 641.20
[2] Introdotto dalla cifra I dell'O del 27 feb. 2019 (RU 2019 923). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 764).
EnFV zur Anwendung bringen müssen.

5.5.1 Die Vorinstanz scheint, ohne dies aber ausdrücklich zu erwägen, davon auszugehen, dass die Höhe des Vergütungssatzes nicht Streitgegenstand des vorinstanzlichen Verfahrens gewesen sei, da die Beschwerdegegnerin nur den pauschalen Synergieabzug von 15 % angefochten habe und die Pronovo AG der Beschwerdegegnerin zugesagt habe, dass der durch landwirtschaftliches Biogas gewonnene Anteil der erzeugten Elektrizität vergütungsberechtigt bleibe (vgl. E. 4 des angefochtenen Urteils).


5.5.1.1 Die Vorinstanz lässt diesbezüglich ausser Acht, dass die im nichtstreitigen Verfahren ergangene Verfügung grundsätzlich den äussersten Rahmen des daran anschliessenden Verwaltungsrechtsstreits bildet. Streitgegenstand im Beschwerdeverfahren kann nur sein,

BGE 150 II 334 S. 344


was bereits Gegenstand des erstinstanzlichen Verfahrens war oder allenfalls hätte sein sollen und was gemäss der Dispositionsmaxime zwischen den Parteien noch strittig ist (vgl. Urteile 2C_33/2021 vom 29. Juni 2021 E. 4.3; 2C_1127/2018 vom 30. September 2019 E. 3.2). Im Übrigen hat die Vorinstanz im Rahmen des Streitgegenstands gemäss Art. 110
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria

Art. 110   Giudizio da parte di un'autorità giudiziaria
  Laddove la presente legge prescriva di istituire un tribunale quale autorità cantonale di ultima istanza, i Cantoni provvedono affinché quest'ultimo o un'autorità giudiziaria di istanza inferiore esamini liberamente i fatti e applichi d'ufficio il diritto determinante.
BGG den Sachverhalt frei zu prüfen und das Recht von Amtes wegen anzuwenden (vgl. BGE 142 I 99 E. 1.7.1).

5.5.1.2 Mit Feststellungsverfügung vom 7. Dezember 2020 entschied die Pronovo AG, dass die Beschwerdegegnerin in ihrer Biogasanlage auch Klärgas verstromen könne, ohne dass deshalb die Förderungswürdigkeit entfalle. Im Weiteren verfügte die Pronovo AG eine Reduktion des Tarifs ab der ersten Verstromung von Klärgas (vgl. Bst. B.a hiervor). Folglich war die Höhe der Vergütung Hauptgegenstand des Verfahrens. Dass die Pronovo AG die Vergütung nicht über eine Anpassung des Vergütungssatzes, sondern über einen pauschalen Synergieabzug von 15 % reduzierte, vermag daran nichts zu ändern. Vor diesem Hintergrund wäre die Vorinstanz gehalten gewesen, zu überprüfen, ob ihre von der Pronovo AG abweichende Auffassung, wonach eine Hybridanlage vorliege, einen Einfluss auf den massgebenden Vergütungssatz hat.

5.5.2 Das beschwerdeführende Departement macht nach dem Gesagten zu Recht geltend, die Vorinstanz hätte Art. 16 Abs. 2
RS 730.03 OPEn Ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell'energia, OPEn) - Ordinanza sulla promozione dell'energia

Art. 16   Tassi di rimunerazione e loro adeguamento
  1.   I tassi di rimunerazione per tecnologia di produzione, categoria e classe di potenza sono determinati negli allegati 1.1-1.5.
  2.   Il tasso di rimunerazione per gli impianti ibridi si calcola sulla base dei tassi di rimunerazione dei vettori energetici impiegati, ponderati proporzionalmente in base ai rispettivi contenuti energetici. Per determinare le potenze equivalenti si utilizza l'intera produzione.
  3.   I tassi di rimunerazione vengono verificati periodicamente e adeguati in caso di modifica importante delle circostanze.
  4.   Per i gestori di impianti assoggettati all'imposta secondo gli articoli 10-13 della legge del 12 giugno 2009 [1] sull'IVA (LIVA), il premio per l'immissione in rete si riduce del fattore calcolato come segue, in base all'aliquota normale vigente secondo l'articolo 25 capoverso 1 LIVA e arrotondato alla quarta cifra decimale:. [2]
 
[1] RS 641.20
[2] Introdotto dalla cifra I dell'O del 27 feb. 2019 (RU 2019 923). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 764).
EnFV anwenden müssen. Gemäss Art. 16 Abs. 2
RS 730.03 OPEn Ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell'energia, OPEn) - Ordinanza sulla promozione dell'energia

Art. 16   Tassi di rimunerazione e loro adeguamento
  1.   I tassi di rimunerazione per tecnologia di produzione, categoria e classe di potenza sono determinati negli allegati 1.1-1.5.
  2.   Il tasso di rimunerazione per gli impianti ibridi si calcola sulla base dei tassi di rimunerazione dei vettori energetici impiegati, ponderati proporzionalmente in base ai rispettivi contenuti energetici. Per determinare le potenze equivalenti si utilizza l'intera produzione.
  3.   I tassi di rimunerazione vengono verificati periodicamente e adeguati in caso di modifica importante delle circostanze.
  4.   Per i gestori di impianti assoggettati all'imposta secondo gli articoli 10-13 della legge del 12 giugno 2009 [1] sull'IVA (LIVA), il premio per l'immissione in rete si riduce del fattore calcolato come segue, in base all'aliquota normale vigente secondo l'articolo 25 capoverso 1 LIVA e arrotondato alla quarta cifra decimale:. [2]
 
[1] RS 641.20
[2] Introdotto dalla cifra I dell'O del 27 feb. 2019 (RU 2019 923). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 764).
Satz 1 EnFV berechnet sich der Vergütungssatz für Hybridanlagen nach den Vergütungssätzen der eingesetzten Energieträger, gewichtet nach deren anteilsmässigen Energieinhalten. Im Lichte dieser positivrechtlichen Regelung durfte die Vorinstanz zwar zum Schluss kommen, dass für die Anwendung eines Synergieabzugs von 15 % kein Raum besteht. Jedoch ist die vorinstanzliche Schlussfolgerung, dass die Beschwerdegegnerin zum bisher gültigen Vergütungssatz zu entschädigen sei, bundesrechtswidrig. Wie das Departement im Übrigen zutreffend darlegt, ist der Vergütungssatz für Hybridanlagen nach den Vergütungssätzen der eingesetzten Energieträger, gewichtet nach deren anteilsmässigen Energieinhalten, zu berechnen. Dies bedeutet, dass für das eingesetzte Klärgas, das gemäss Anhang 1.5 Ziff. 2.1.2 lit. g EnFV zu den nicht zugelassenen Biomassen zählt, ein Vergütungssatz von Fr. 0.- pro kWh einzusetzen ist (zum Vergütungssatz von Biomasseanlagen im Einspeisevergütungssystem siehe auch Anhang 1.5 Ziff. 3 EnFV).

BGE 150 II 334 S. 345

5.5.3 Art. 16 Abs. 2
RS 730.03 OPEn Ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell'energia, OPEn) - Ordinanza sulla promozione dell'energia

Art. 16   Tassi di rimunerazione e loro adeguamento
  1.   I tassi di rimunerazione per tecnologia di produzione, categoria e classe di potenza sono determinati negli allegati 1.1-1.5.
  2.   Il tasso di rimunerazione per gli impianti ibridi si calcola sulla base dei tassi di rimunerazione dei vettori energetici impiegati, ponderati proporzionalmente in base ai rispettivi contenuti energetici. Per determinare le potenze equivalenti si utilizza l'intera produzione.
  3.   I tassi di rimunerazione vengono verificati periodicamente e adeguati in caso di modifica importante delle circostanze.
  4.   Per i gestori di impianti assoggettati all'imposta secondo gli articoli 10-13 della legge del 12 giugno 2009 [1] sull'IVA (LIVA), il premio per l'immissione in rete si riduce del fattore calcolato come segue, in base all'aliquota normale vigente secondo l'articolo 25 capoverso 1 LIVA e arrotondato alla quarta cifra decimale:. [2]
 
[1] RS 641.20
[2] Introdotto dalla cifra I dell'O del 27 feb. 2019 (RU 2019 923). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 764).
Satz 2 EnFV hält zudem fest, dass zur Bestimmung der äquivalenten Leistungen bei Hybridanlagen die gesamte Produktion verwendet wird. Entsprechend macht das Departement zu Recht geltend, es sei nicht massgebend, dass die Beschwerdegegnerin bereit sei, mit geeigneten Messvorrichtungen die verschiedenen Energieströme zu messen, sodass der Berechnung der Einspeisevergütung die genaue Menge der verstromten entschädigungsfähigen Biomasse zugrunde gelegt werden könne. Vielmehr ist zur Bestimmung der äquivalenten Leistungen gemäss Art. 16 Abs. 2
RS 730.03 OPEn Ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell'energia, OPEn) - Ordinanza sulla promozione dell'energia

Art. 16   Tassi di rimunerazione e loro adeguamento
  1.   I tassi di rimunerazione per tecnologia di produzione, categoria e classe di potenza sono determinati negli allegati 1.1-1.5.
  2.   Il tasso di rimunerazione per gli impianti ibridi si calcola sulla base dei tassi di rimunerazione dei vettori energetici impiegati, ponderati proporzionalmente in base ai rispettivi contenuti energetici. Per determinare le potenze equivalenti si utilizza l'intera produzione.
  3.   I tassi di rimunerazione vengono verificati periodicamente e adeguati in caso di modifica importante delle circostanze.
  4.   Per i gestori di impianti assoggettati all'imposta secondo gli articoli 10-13 della legge del 12 giugno 2009 [1] sull'IVA (LIVA), il premio per l'immissione in rete si riduce del fattore calcolato come segue, in base all'aliquota normale vigente secondo l'articolo 25 capoverso 1 LIVA e arrotondato alla quarta cifra decimale:. [2]
 
[1] RS 641.20
[2] Introdotto dalla cifra I dell'O del 27 feb. 2019 (RU 2019 923). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 764).
Satz 2 EnFV die gesamte Produktion massgebend. Diese Regelung steht der separaten Messung der Gasströme folglich entgegen. Daran vermag nichts zu ändern, dass die Pronovo AG in der Verfügung vom 7. Dezember 2020 feststellte, die Beschwerdegegnerin könne in ihrer Biogasanlage auch Klärgas verstromen, ohne dass deshalb die Förderungswürdigkeit entfalle, dass sie aber mit geeigneten Messvorrichtungen sicherzustellen habe, dass nur die mit erneuerbaren Energieträgern produzierte Elektrizität vergütet werde (vgl. Bst. B.a hiervor). Die Pronovo AG verfügte die Auflage, wonach die Beschwerdegegnerin mit geeigneten Messvorrichtungen sicherzustellen habe, dass die Energieströme getrennt gemessen und separat ausgewiesen werden können, unter der Annahme, es liege eine "Mischanlage" vor. Nachdem die Vorinstanz zu einer anderen Auffassung gelangte, hätte sie auch diesbezüglich das einschlägige Verordnungsrecht anwenden müssen.

5.6 Die Vorinstanz verletzte nach dem Dargelegten Art. 16 Abs. 2
RS 730.03 OPEn Ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell'energia, OPEn) - Ordinanza sulla promozione dell'energia

Art. 16   Tassi di rimunerazione e loro adeguamento
  1.   I tassi di rimunerazione per tecnologia di produzione, categoria e classe di potenza sono determinati negli allegati 1.1-1.5.
  2.   Il tasso di rimunerazione per gli impianti ibridi si calcola sulla base dei tassi di rimunerazione dei vettori energetici impiegati, ponderati proporzionalmente in base ai rispettivi contenuti energetici. Per determinare le potenze equivalenti si utilizza l'intera produzione.
  3.   I tassi di rimunerazione vengono verificati periodicamente e adeguati in caso di modifica importante delle circostanze.
  4.   Per i gestori di impianti assoggettati all'imposta secondo gli articoli 10-13 della legge del 12 giugno 2009 [1] sull'IVA (LIVA), il premio per l'immissione in rete si riduce del fattore calcolato come segue, in base all'aliquota normale vigente secondo l'articolo 25 capoverso 1 LIVA e arrotondato alla quarta cifra decimale:. [2]
 
[1] RS 641.20
[2] Introdotto dalla cifra I dell'O del 27 feb. 2019 (RU 2019 923). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 764).
EnFV, indem sie, nachdem sie zum Schluss kam, es liege eine Hybridanlage im Sinne von Art. 2 lit. a
RS 730.03 OPEn Ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell'energia, OPEn) - Ordinanza sulla promozione dell'energia

Art. 2   Definizioni
  Nella presente ordinanza s'intende per:
a.   impianto ibrido: un impianto che sfrutta più vettori di energia rinnovabile per la produzione di energia elettrica;
b.   biomassa: qualsiasi materiale organico prodotto direttamente o indirettamente attraverso la fotosintesi, e che non ha subito trasformazioni dovute a processi geologici; ne fanno parte anche tutti i prodotti secondari e sottoprodotti, residui e rifiuti il cui contenuto energetico proviene dalla biomassa;
c.   gas biogeno: il gas prodotto dalla biomassa;
d.   produzione netta: la quantità di energia di cui all'articolo 11 capoverso 2 dell'ordinanza del 1° novembre 2017 [1] sull'energia (OEn);
e.   calore residuo: le perdite di calore che, allo stato attuale della tecnica, non possono essere evitate e che risultano da processi di trasformazione di energia o da processi chimici come per esempio negli impianti di incenerimento dei rifiuti (IIR), eccettuato il calore derivante da impianti i cui scopi primari ed equivalenti sono la produzione abbinata di energia elettrica e termica;
f.   cogenerazione: la produzione simultanea di forza e calore attraverso processi di trasformazione di combustibile in turbine a gas, turbine a vapore, motori a combustione interna, altri impianti termici e celle a combustibile;
g. [2]   impianto idroelettrico controllabile: un impianto idroelettrico che dispone di un serbatoio di accumulo con il cui contenuto può essere prodotta elettricità durante almeno sei ore a pieno carico.
 
[1] RS 730.01
[2] Introdotta dalla cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708).
EnFV vor, festhielt, die Beschwerdegegnerin sei auch künftig zum bisher gültigen Vergütungssatz zu entschädigen. In Anbetracht dieses Ergebnisses, das zur Gutheissung der Beschwerde und zur vollständigen Aufhebung des angefochtenen Urteils führt, kann dahingestellt bleiben, ob die Vorinstanz dem Begründungsanspruch von Art. 29 Abs. 2
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

Art. 29   Garanzie procedurali generali
  1.   In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
  2.   Le parti hanno diritto d'essere sentite.
  3.   Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.
BV hinreichend Rechnung trug.
150 II 334 22. marzo 2024 02. novembre 2024 Tribunale federale 150 II 334 DTF - Diritto amministrativo e diritto internazionale pubblico

Oggetto Art. 19 cpv. 1 lett. e, art. 19 cpv. 4 lett. d e art. 72 cpv. 1 LEne; art. 2 lett. a, art. 16 cpv. 2 e Allegato 1.5...

Registro di legislazione
Cost 5
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

Art. 5   Stato di diritto
  1.   Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato.
  2.   L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo.
  3.   Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede.
  4.   La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale.
Cost 29
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

Art. 29   Garanzie procedurali generali
  1.   In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
  2.   Le parti hanno diritto d'essere sentite.
  3.   Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.
Cost 164
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

Art. 164   Legislazione
  1.   Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di:
a.   esercizio dei diritti politici;
b.   restrizioni dei diritti costituzionali;
c.   diritti e doveri delle persone;
d.   cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi;
e.   compiti e prestazioni della Confederazione;
f.   obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale;
g.   organizzazione e procedura delle autorità federali.
  2.   Competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la presente Costituzione non lo escluda.
LEne 19
RS 730.0 LEne Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia

Art. 19   Partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità
  1.   Al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità possono partecipare i gestori di impianti nuovi che sono adeguati per la loro ubicazione e che producono elettricità a partire dalle seguenti energie rinnovabili:
a.   forza idrica;
b.   energia solare;
c.   energia eolica;
d.   geotermia;
e.   biomassa.
  2.   La partecipazione è possibile soltanto nella misura in cui vi sono risorse sufficienti (art. 35 e 36).
  3.   Sono considerati nuovi gli impianti messi in esercizio dopo il 1° gennaio 2013.
  4.   Sono esclusi dalla partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità i gestori di:
a.   impianti idroelettrici con una potenza inferiore a 1 MW o superiore a 10 MW;
b.   impianti fotovoltaici con una potenza inferiore a 30 kW;
c.   impianti d'incenerimento dei rifiuti urbani (impianti d'incenerimento dei rifiuti);
d.   forni per l'incenerimento di fanghi, impianti a gas di depurazione e impianti a gas di discarica;
e.   impianti che utilizzano in parte combustibili o carburanti fossili.
  5.   I gestori di impianti idroelettrici collegati con impianti di approvvigionamento di acqua potabile e di smaltimento delle acque di scarico possono partecipare al sistema di rimunerazione [1] per l'immissione di elettricità anche se la potenza dell'impianto è inferiore a 1 MW. Il Consiglio federale può prevedere altre deroghe al limite inferiore per impianti idroelettrici:
a.   ubicati in sezioni di corsi d'acqua già sfruttate; o
b.   che non implicano ulteriori interventi in corsi d'acqua naturali.
  6.   Il Consiglio federale può aumentare il limite di potenza di cui al capoverso 4 lettera b. In caso di sovrapposizione con la rimunerazione unica i gestori di impianti possono scegliere tra quest'ultima e la rimunerazione per l'immissione di elettricità. [2]
  7.   Il Consiglio federale disciplina gli ulteriori dettagli del sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità, in particolare:
a.   la procedura di presentazione delle domande;
b.   la durata della rimunerazione;
c.   le esigenze minime di carattere energetico, ecologico o di altro tipo;
d.   l'estinzione anticipata del diritto di partecipare al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità;
e.   l'uscita nonché le condizioni per un'uscita temporanea dal sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità;
f.   la ridistribuzione contabile dell'elettricità immessa nella rete da parte dei gruppi di bilancio attivi quali unità di misurazione e di conteggio;
g.   ulteriori compiti dei gruppi di bilancio e dei gestori di rete, in particolare un obbligo di ritiro e di rimunerazione nell'ambito dell'articolo 21 nonché un eventuale obbligo di versamento anticipato della rimunerazione.
 
[1] Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 729; FF 2021 1314, 1316).
LEne 22
RS 730.0 LEne Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia

Art. 22   Tasso di rimunerazione
  1.   Il tasso di rimunerazione si fonda sui costi di produzione di impianti di riferimento determinanti al momento della messa in esercizio di un impianto. Gli impianti di riferimento corrispondono alla tecnologia più efficiente; quest'ultima deve essere economica a lungo termine.
  2.   Il tasso di rimunerazione rimane lo stesso per tutta la durata della rimunerazione.
  3.   Il Consiglio federale emana disposizioni d'esecuzione concernenti in particolare:
a.   i tassi di rimunerazione per ogni tecnologia di generazione, categoria e classe di potenza;
b.   la determinazione nel singolo caso del tasso di rimunerazione da parte dell'Ufficio federale dell'energia (UFE) per gli impianti che non possono ragionevolmente essere attribuiti a un impianto di riferimento;
c.   una verifica periodica dei tassi di rimunerazione, in particolare sulla scorta dei rispettivi costi del capitale;
d.   l'adeguamento dei tassi di rimunerazione;
e.   le deroghe al principio di cui al capoverso 2, in particolare per quanto concerne l'adeguamento dei tassi di rimunerazione per impianti che già partecipano al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità nei casi in cui l'impianto di riferimento in questione realizza guadagni o perdite eccessivi.
LEne 35
RS 730.0 LEne Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia

Art. 35   Riscossione e utilizzo
  1.   L'organo d'esecuzione di cui all'articolo 64 riscuote presso i gestori di rete, per la rete di trasporto, un supplemento sul corrispettivo per l'utilizzazione della rete (supplemento rete) e lo assegna al Fondo per il supplemento rete (art. 37). I gestori di rete possono ripercuotere il supplemento rete sui consumatori finali.
  2.   Con il supplemento rete sono finanziati:
a.   il premio per l'immissione di elettricità di cui all'articolo 21 nell'ambito del sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità, e i corrispondenti costi di disbrigo;
b.   i costi non coperti dai prezzi di mercato per la rimunerazione dell'immissione di elettricità secondo il diritto anteriore;
c.   le spese [1] supplementari secondo l'articolo 73 capoverso 4 non coperte dai prezzi di mercato;
d. [2]   i contributi d'investimento secondo il capitolo 5;
dbis. [3]   ...
dter. [4]   il premio di mercato fluttuante secondo il capitolo 5a;
e.   il premio di mercato per l'elettricità proveniente da grandi impianti idroelettrici secondo l'articolo 30;
f.   i costi dei bandi di gara di cui all'articolo 32;
g. [5]   le perdite derivanti dalle garanzie per la geotermia di cui all'articolo 33;
h.   l'indennizzo di cui all'articolo 34;
hbis. [6]   i contributi alle spese d'esercizio di cui all'articolo 33a;
i.   i rispettivi costi di esecuzione, in particolare i costi indispensabili dell'organo d'esecuzione;
j.   i costi a carico dell'UFE risultanti dai suoi compiti nei confronti dell'organo d'esecuzione.
  3.   Il supplemento rete ammonta al massimo a 2,3 ct./kWh. Il Consiglio federale lo fissa in funzione dei bisogni.
 
[1] Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 729; FF 2021 1314, 1316).
[3] Introdotta dalla cifra I della LF del 30 set. 2022 (Misure urgenti volte a garantire a breve termine l'approvvigionamento elettrico durante l'inverno), in vigore dal 1° ott. 2022 al 31 dic. 2025 (RU 2022 543; FF 2022 1536, 1540).
[4] Introdotta dalla cifra I n. 1 della LF del 29 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666).
[5] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 729; FF 2021 1314, 1316).
[6] Introdotta dalla cifra I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 729; FF 2021 1314, 1316).
LEne 72
RS 730.0 LEne Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia

Art. 72   Disposizioni transitorie relative al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità e al supplemento rete
  1.   I gestori di impianti che all'entrata in vigore della presente legge ricevono già una rimunerazione conformemente al diritto anteriore (art. 7a della legge del 26 giugno 1998 [1] sull'energia) continuano ad avervi diritto. Per l'esercizio corrente si applica il nuovo diritto; il Consiglio federale può disporre altrimenti se interessi degni di protezione dei gestori lo richiedono.
  2.   Ai gestori ai quali la rimunerazione è stata garantita prima dell'entrata in vigore della presente legge (decisione positiva) non si applicano:
a.   le esclusioni secondo l'articolo 19 capoverso 4 di:impianti idroelettrici con una potenza inferiore a 1 MW,impianti fotovoltaici con una potenza inferiore a 30 kW,determinati impianti a biomassa;
1.   impianti idroelettrici con una potenza inferiore a 1 MW,
2.   impianti fotovoltaici con una potenza inferiore a 30 kW,
3.   determinati impianti a biomassa;
b.   la limitazione della partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità ai soli impianti nuovi e, di conseguenza, l'esclusione degli ampliamenti o dei rinnovamenti considerevoli di impianti;
c.   la data del 1° gennaio 2013 quale data di riferimento per i nuovi impianti.
  3.   Il nuovo diritto si applica ai gestori di impianti e ai promotori di progetti che non hanno ricevuto una decisione positiva prima dell'entrata in vigore della presente legge, in particolare a quelli cui è stato comunicato che il loro impianto si trova sulla lista d'attesa (conferma di inclusione nella lista d'attesa), anche se all'entrata in vigore della presente legge il loro impianto è già in esercizio. Essi non possono partecipare al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità se ne sono esclusi secondo l'articolo 19. Gli aventi diritto secondo gli articoli 25, 26 o 27 possono tuttavia richiedere una rimunerazione unica o un altro contributo d'investimento.
  4.   Gli aventi diritto secondo l'articolo 19 che hanno ricevuto una conferma di inclusione nella lista d'attesa prima del 31 luglio 2013 possono partecipare al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità anche se il loro impianto è stato messo in esercizio prima del 1° gennaio 2013.
  5.   I gestori di impianti che ricevono già una rimunerazione conformemente al diritto anteriore (cpv. 1) possono scegliere se partecipare o meno alla commercializzazione diretta di cui all'articolo 21. Chi non vi partecipa riceve una rimunerazione corrispondente al prezzo di mercato di riferimento più il premio per l'immissione di elettricità. Il Consiglio federale può limitare nel tempo questo diritto d'opzione e di conseguenza questo tipo di rimunerazione.
  6.   Nell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge il supplemento rete raggiunge il massimo di 2,3 ct./kWh e rimane invariato finché il fabbisogno di risorse diminuisce in seguito al termine delle misure di sostegno secondo l'articolo 38. Spetta poi nuovamente al Consiglio federale fissare il supplemento rete in funzione dei bisogni (art. 35 cpv. 3). Se la presente legge entra in vigore dopo il 1° luglio, il supplemento rete non raggiunge il massimo di 2,3 ct./kWh nell'anno successivo, bensì soltanto un anno più tardi.
 
[1] RU 2007 3425
LTF 110
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria

Art. 110   Giudizio da parte di un'autorità giudiziaria
  Laddove la presente legge prescriva di istituire un tribunale quale autorità cantonale di ultima istanza, i Cantoni provvedono affinché quest'ultimo o un'autorità giudiziaria di istanza inferiore esamini liberamente i fatti e applichi d'ufficio il diritto determinante.
OPEn 1
RS 730.03 OPEn Ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell'energia, OPEn) - Ordinanza sulla promozione dell'energia

Art. 1   Oggetto
  La presente ordinanza disciplina la promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili finanziata dal supplemento di rete di cui all'articolo 35 LEne.
OPEn 2
RS 730.03 OPEn Ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell'energia, OPEn) - Ordinanza sulla promozione dell'energia

Art. 2   Definizioni
  Nella presente ordinanza s'intende per:
a.   impianto ibrido: un impianto che sfrutta più vettori di energia rinnovabile per la produzione di energia elettrica;
b.   biomassa: qualsiasi materiale organico prodotto direttamente o indirettamente attraverso la fotosintesi, e che non ha subito trasformazioni dovute a processi geologici; ne fanno parte anche tutti i prodotti secondari e sottoprodotti, residui e rifiuti il cui contenuto energetico proviene dalla biomassa;
c.   gas biogeno: il gas prodotto dalla biomassa;
d.   produzione netta: la quantità di energia di cui all'articolo 11 capoverso 2 dell'ordinanza del 1° novembre 2017 [1] sull'energia (OEn);
e.   calore residuo: le perdite di calore che, allo stato attuale della tecnica, non possono essere evitate e che risultano da processi di trasformazione di energia o da processi chimici come per esempio negli impianti di incenerimento dei rifiuti (IIR), eccettuato il calore derivante da impianti i cui scopi primari ed equivalenti sono la produzione abbinata di energia elettrica e termica;
f.   cogenerazione: la produzione simultanea di forza e calore attraverso processi di trasformazione di combustibile in turbine a gas, turbine a vapore, motori a combustione interna, altri impianti termici e celle a combustibile;
g. [2]   impianto idroelettrico controllabile: un impianto idroelettrico che dispone di un serbatoio di accumulo con il cui contenuto può essere prodotta elettricità durante almeno sei ore a pieno carico.
 
[1] RS 730.01
[2] Introdotta dalla cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708).
OPEn 11
RS 730.03 OPEn Ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell'energia, OPEn) - Ordinanza sulla promozione dell'energia

Art. 11   Requisiti generali
  Le condizioni di raccordo di cui all'articolo 10 OEn [1] e la determinazione della quantità di elettricità da rimunerare secondo l'articolo 11 OEn si applicano per analogia anche ai gestori di impianti nel sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità.
 
[1] RS 730.01
OPEn 16
RS 730.03 OPEn Ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell'energia, OPEn) - Ordinanza sulla promozione dell'energia

Art. 16   Tassi di rimunerazione e loro adeguamento
  1.   I tassi di rimunerazione per tecnologia di produzione, categoria e classe di potenza sono determinati negli allegati 1.1-1.5.
  2.   Il tasso di rimunerazione per gli impianti ibridi si calcola sulla base dei tassi di rimunerazione dei vettori energetici impiegati, ponderati proporzionalmente in base ai rispettivi contenuti energetici. Per determinare le potenze equivalenti si utilizza l'intera produzione.
  3.   I tassi di rimunerazione vengono verificati periodicamente e adeguati in caso di modifica importante delle circostanze.
  4.   Per i gestori di impianti assoggettati all'imposta secondo gli articoli 10-13 della legge del 12 giugno 2009 [1] sull'IVA (LIVA), il premio per l'immissione in rete si riduce del fattore calcolato come segue, in base all'aliquota normale vigente secondo l'articolo 25 capoverso 1 LIVA e arrotondato alla quarta cifra decimale:. [2]
 
[1] RS 641.20
[2] Introdotto dalla cifra I dell'O del 27 feb. 2019 (RU 2019 923). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 764).
Registro DTF
Weitere Urteile ab 2000
BVGer
AS
FF