Urteilskopf

148 II 444

34. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause A. et B. contre Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA (recours en matière de droit public) 2C_546/2020 du 18 août 2022

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 445

BGE 148 II 444 S. 445

A.

A.a La société A. (ci-après: A. ou la recourante 1), dont le siège est à U. (USA), et les sociétés de son sous-groupe sont actives dans le domaine de la gestion de fortune ainsi que dans la création et la distribution de placements collectifs de capitaux dans différentes juridictions. B. (ci-après: B. ou la recourante 2) est la société holding d'un groupe d'entreprises actif dans le domaine des assurances et des services financiers dont le siège social est à V. au Canada. A. appartient depuis 1982 au groupe B., qui en détient 94,65 % des droits de vote.

A.b Par requête du 12 octobre 2017, les sociétés B., A. et les filiales de cette dernière ont déposé auprès de l'Instance pour la publicité des participations de SIX Exchange Regulation SA (ci-après: l'Instance pour la publicité des participations) une demande de décision préalable, en concluant en substance au constat que A. est autorisée à annoncer les participations détenues par les placements collectifs de capitaux qu'elle gère directement ou par le biais des sociétés de son sous-groupe (que ces placements collectifs soient suisses ou étrangers, autorisés ou non à la distribution en Suisse et dépendants ou indépendants de A.), en qualité de personne pouvant exercer librement des droits de vote liés à des titres de participation au sens de l'art. 120 al. 3
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
de la loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers (...) (LIMF; RS 958.1), et au constat que ni A., ni B. ne sont les ayants droit économiques des fonds que gère la première et que ni l'une ni l'autre n'ont l'obligation de déclarer les positions desdits fonds en vertu de l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF. À titre

BGE 148 II 444 S. 446

subsidiaire, elles ont demandé que diverses exemptions et allégements soient prononcés, notamment pour pouvoir continuer à annoncer les participations des fonds concernés au niveau de A. plutôt qu'au niveau de B. En date du 26 octobre 2017, l'Instance pour la publicité des participations a rejeté la demande principale et, pour l'essentiel, accordé les exemptions demandées (recommandation V-06-17).
B. Le 2 novembre 2017, A. et ses filiales ont contesté la recommandation précitée auprès de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (ci-après: FINMA), dans la mesure où elle portait sur leur demande principale. Après avoir précisé que le rejet de la recommandation visait forcément la recommandation dans son ensemble, la FINMA a accordé à A. et à B. divers allégements, par décision du 13 juillet 2018. Le 14 mai 2020, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par A. et B. contre la décision précitée de la FINMA du 13 juilet 2018, après avoir constaté que cette autorité s'était implicitement prononcée sur la demande principale des intéressées, en la rejetant.
C. A. et B. interjettent un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 14 mai 2020, en énonçant, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes: "1. Annuler l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 14 mai 2020. 2. Constater que A. est en droit d'annoncer conformément à l'article 120 al. 3
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF (et non conformément à l'article 120 al. 1
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF) les participations dans des sociétés cotées en bourse suisse (à savoir dans des sociétés ayant leur siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou dans des sociétés ayant leur siège à l'étranger et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal) qui sont détenues par des placements collectifs de capitaux dont A. gère les actifs directement ou indirectement par l'intermédiaire de ses filiales et pour lesquelles A. peut exercer librement les droits de vote. 3. Constater que B. n'est pas tenue d'annoncer les participations détenues par des placements collectifs de capitaux dont A. gère les actifs directement ou indirectement par l'intermédiaire de ses filiales et pour lesquelles A. ou ses filiales peuvent exercer librement les droits de vote."
BGE 148 II 444 S. 447

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
(résumé)

Erwägungen

Extrait des considérants:

3. Le litige porte sur l'obligation de déclarer les participations détenues par des placements collectifs de capitaux (ci-après, également: fonds de placement) dont la recourante 1 gère les actifs directement ou indirectement par l'intermédiaire de ses filiales.
3.1 L'art. 120 al. 1
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF a la teneur suivante: "Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33?, 50 ou 66? % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés". L'art. 120 al. 3
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF prévoit quant à lui qu'"est également soumis à l'obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation selon l'al. 1". L'art. 123 al. 1 let. a
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 123 Competenze della FINMA - 1 La FINMA emana disposizioni:
1    La FINMA emana disposizioni:
a  sulla portata dell'obbligo di comunicazione;
b  sul trattamento dei diritti di acquisto e di alienazione;
c  sul calcolo dei diritti di voto;
d  sul termine entro il quale deve essere adempiuto l'obbligo di comunicazione;
e  sul termine entro il quale una società deve pubblicare i cambiamenti intervenuti nei rapporti di proprietà secondo l'articolo 120.
2    La FINMA può, per motivi importanti, prevedere deroghe o agevolazioni all'obbligo di comunicazione o di pubblicazione, in particolare per operazioni:
a  a breve scadenza;
b  in relazione alle quali non vi è alcuna intenzione di esercitare il diritto di voto; o
c  vincolate a condizioni.
3    Chiunque intende acquistare valori mobiliari può richiedere dalla FINMA una decisione sull'esistenza o l'assenza di un obbligo di pubblicità.
LIMF prévoit que la FINMA édicte des dispositions sur l'étendue de l'obligation de déclarer.
3.2 Se fondant sur les art. 123 al. 1 let. a
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 123 Competenze della FINMA - 1 La FINMA emana disposizioni:
1    La FINMA emana disposizioni:
a  sulla portata dell'obbligo di comunicazione;
b  sul trattamento dei diritti di acquisto e di alienazione;
c  sul calcolo dei diritti di voto;
d  sul termine entro il quale deve essere adempiuto l'obbligo di comunicazione;
e  sul termine entro il quale una società deve pubblicare i cambiamenti intervenuti nei rapporti di proprietà secondo l'articolo 120.
2    La FINMA può, per motivi importanti, prevedere deroghe o agevolazioni all'obbligo di comunicazione o di pubblicazione, in particolare per operazioni:
a  a breve scadenza;
b  in relazione alle quali non vi è alcuna intenzione di esercitare il diritto di voto; o
c  vincolate a condizioni.
3    Chiunque intende acquistare valori mobiliari può richiedere dalla FINMA una decisione sull'esistenza o l'assenza di un obbligo di pubblicità.
LIMF et 7 al. 1 let. a de la loi fédérale du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA; RS 956.1), la FINMA a édicté les art. 10
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 10 Principi - (art. 120 cpv. 1 e 3, 123 cpv. 1 LInFi)
1    Sono soggetti all'obbligo di comunicazione gli aventi economicamente diritto a titoli di partecipazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi. È considerata avente economicamente diritto la persona che controlla i diritti di voto legati a una partecipazione e sopporta il rischio derivante da quest'ultima.
2    Se i diritti di voto non sono esercitati direttamente o indirettamente dall'avente economicamente diritto, secondo l'articolo 120 capoverso 3 LInFi sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto. Se la persona legittimata al libero esercizio dei diritti di voto è direttamente o indirettamente controllata, l'obbligo di comunicazione è altresì considerato adempiuto se la persona che esercita il controllo effettua la dichiarazione su base consolidata. In questo caso la persona che esercita il controllo sottostà all'obbligo di comunicazione.19
3    Non sussiste alcun obbligo di comunicazione se:
a  un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento è in seguito superato senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato;
b  un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento o il superamento è nuovamente raggiunto, a seguito di una flessione, senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato;
c  nel corso di un solo giorno di borsa, temporaneamente si raggiunge, si supera o si scende al di sotto di un valore soglia.
et 18
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 18 Investimenti collettivi di capitale - (art. 120 cpv. 1, 121, 123 cpv. 1 LInFi)
1    Gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi relativi alle partecipazioni in investimenti collettivi di capitale approvati secondo la legge del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi (LICol)22 devono essere adempiuti dal titolare dell'autorizzazione23 (art. 5 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 2 cpv. 1 lett. d LIsFi, art. 13 cpv. 2 lett. a-d LICol nonché art. 15 cpv. 1 lett. e in combinato disposto con l'art. 120 cpv. 1 LICol).24
2    Per l'adempimento dell'obbligo di comunicazione sono applicabili i seguenti principi:
a  gli obblighi di comunicazione per più investimenti collettivi di capitale del medesimo titolare d'autorizzazione devono essere adempiuti globalmente e individualmente per ciascun investimento collettivo di capitale in cui la partecipazione raggiunga, superi o scenda al di sotto di un valore soglia;
b  per le direzioni di fondi all'interno di un gruppo non sussiste alcun obbligo di consolidamento con il gruppo;
c  nel caso delle società di investimento a capitale variabile (SICAV) con gestione di terzi, gli obblighi di comunicazione devono essere adempiuti dalla direzione del fondo;
d  ogni segmento di un investimento collettivo di capitale aperto multi-comparto costituisce un investimento collettivo di capitale a sé stante ai sensi del capoverso 1.
3    Nel caso di investimenti collettivi di capitale esteri non autorizzati per l'offerta che non sono dipendenti da un gruppo, la direzione del fondo o la società deve adempiere gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di comunicazione si applica il capoverso 2.25
4    Nel caso di investimenti collettivi di capitale esteri non autorizzati per l'offerta che sono dipendenti da un gruppo, gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi sono adempiuti dal gruppo.26
5    L'indipendenza della direzione del fondo o della società presuppone segnatamente:
a  l'indipendenza personale: le persone della direzione del fondo o della società che controllano l'esercizio dei diritti di voto operano in modo autonomo rispetto alla società madre del gruppo e alle società da essa controllate;
b  l'indipendenza organizzativa: tramite le sue strutture organizzative, il gruppo garantisce che:
b1  la società madre del gruppo e le altre società da essa controllate non influiscano, per mezzo di direttive o in altro modo, sull'esercizio dei diritti di voto della direzione del fondo o della società, e
b2  tra la direzione del fondo o la società e la società madre del gruppo o altre società da essa controllate non vengano scambiate o diffuse informazioni che possono ripercuotersi sull'esercizio del diritto di voto.
6    Nei casi di cui al capoverso 3, il gruppo deve presentare al competente organo per la pubblicità i seguenti documenti:
a  un elenco delle denominazioni delle direzioni di fondi o delle società;
b  una dichiarazione in base alla quale i requisiti di indipendenza di cui ai capoversi 3 e 4 sono soddisfatti e rispettati.
7    Il gruppo deve comunicare al competente organo per la pubblicità qualsiasi modifica dell'elenco di cui al capoverso 6 lettera a.
8    Nei casi di cui al capoverso 3, il competente organo per la pubblicità può richiedere in qualsiasi momento ulteriori documenti a comprova del fatto che i requisiti di indipendenza sono soddisfatti e rispettati.
9    Indicazioni circa l'identità degli investitori non sono necessarie.
de l'ordonnance du 3 décembre 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF-FINMA; RS 958.111). Sous le titre "Principes", l'art. 10 al. 1
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 10 Principi - (art. 120 cpv. 1 e 3, 123 cpv. 1 LInFi)
1    Sono soggetti all'obbligo di comunicazione gli aventi economicamente diritto a titoli di partecipazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi. È considerata avente economicamente diritto la persona che controlla i diritti di voto legati a una partecipazione e sopporta il rischio derivante da quest'ultima.
2    Se i diritti di voto non sono esercitati direttamente o indirettamente dall'avente economicamente diritto, secondo l'articolo 120 capoverso 3 LInFi sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto. Se la persona legittimata al libero esercizio dei diritti di voto è direttamente o indirettamente controllata, l'obbligo di comunicazione è altresì considerato adempiuto se la persona che esercita il controllo effettua la dichiarazione su base consolidata. In questo caso la persona che esercita il controllo sottostà all'obbligo di comunicazione.19
3    Non sussiste alcun obbligo di comunicazione se:
a  un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento è in seguito superato senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato;
b  un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento o il superamento è nuovamente raggiunto, a seguito di una flessione, senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato;
c  nel corso di un solo giorno di borsa, temporaneamente si raggiunge, si supera o si scende al di sotto di un valore soglia.
OIMF-FINMA indique que "l'obligation de déclarer incombe aux ayants droit économiques de titres de participation au sens de l'art. 120
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
, al. 1, LIMF. Est considéré comme ayant droit économique celui qui contrôle les droits de vote découlant d'une participation et qui supporte le risque économique de la participation". L'art. 10 al. 2
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 10 Principi - (art. 120 cpv. 1 e 3, 123 cpv. 1 LInFi)
1    Sono soggetti all'obbligo di comunicazione gli aventi economicamente diritto a titoli di partecipazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi. È considerata avente economicamente diritto la persona che controlla i diritti di voto legati a una partecipazione e sopporta il rischio derivante da quest'ultima.
2    Se i diritti di voto non sono esercitati direttamente o indirettamente dall'avente economicamente diritto, secondo l'articolo 120 capoverso 3 LInFi sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto. Se la persona legittimata al libero esercizio dei diritti di voto è direttamente o indirettamente controllata, l'obbligo di comunicazione è altresì considerato adempiuto se la persona che esercita il controllo effettua la dichiarazione su base consolidata. In questo caso la persona che esercita il controllo sottostà all'obbligo di comunicazione.19
3    Non sussiste alcun obbligo di comunicazione se:
a  un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento è in seguito superato senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato;
b  un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento o il superamento è nuovamente raggiunto, a seguito di una flessione, senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato;
c  nel corso di un solo giorno di borsa, temporaneamente si raggiunge, si supera o si scende al di sotto di un valore soglia.
OIMF-FINMA prévoit que "si les droits de vote ne sont pas directement ou indirectement exercés par l'ayant droit économique, est également soumis à l'obligation de déclarer, selon l'art. 120
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
, al. 3, LIMF, quiconque peut exercer librement les droits de vote. Si la personne pouvant exercer
BGE 148 II 444 S. 448

librement les droits de vote est dominée directement ou indirectement, l'obligation de déclarer est également considérée comme respectée si la personne dominante procède à une déclaration sur une base consolidée. Dans ce cas, la personne dominante est considérée comme soumise à l'obligation de déclarer". L'art. 18
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 18 Investimenti collettivi di capitale - (art. 120 cpv. 1, 121, 123 cpv. 1 LInFi)
1    Gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi relativi alle partecipazioni in investimenti collettivi di capitale approvati secondo la legge del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi (LICol)22 devono essere adempiuti dal titolare dell'autorizzazione23 (art. 5 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 2 cpv. 1 lett. d LIsFi, art. 13 cpv. 2 lett. a-d LICol nonché art. 15 cpv. 1 lett. e in combinato disposto con l'art. 120 cpv. 1 LICol).24
2    Per l'adempimento dell'obbligo di comunicazione sono applicabili i seguenti principi:
a  gli obblighi di comunicazione per più investimenti collettivi di capitale del medesimo titolare d'autorizzazione devono essere adempiuti globalmente e individualmente per ciascun investimento collettivo di capitale in cui la partecipazione raggiunga, superi o scenda al di sotto di un valore soglia;
b  per le direzioni di fondi all'interno di un gruppo non sussiste alcun obbligo di consolidamento con il gruppo;
c  nel caso delle società di investimento a capitale variabile (SICAV) con gestione di terzi, gli obblighi di comunicazione devono essere adempiuti dalla direzione del fondo;
d  ogni segmento di un investimento collettivo di capitale aperto multi-comparto costituisce un investimento collettivo di capitale a sé stante ai sensi del capoverso 1.
3    Nel caso di investimenti collettivi di capitale esteri non autorizzati per l'offerta che non sono dipendenti da un gruppo, la direzione del fondo o la società deve adempiere gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di comunicazione si applica il capoverso 2.25
4    Nel caso di investimenti collettivi di capitale esteri non autorizzati per l'offerta che sono dipendenti da un gruppo, gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi sono adempiuti dal gruppo.26
5    L'indipendenza della direzione del fondo o della società presuppone segnatamente:
a  l'indipendenza personale: le persone della direzione del fondo o della società che controllano l'esercizio dei diritti di voto operano in modo autonomo rispetto alla società madre del gruppo e alle società da essa controllate;
b  l'indipendenza organizzativa: tramite le sue strutture organizzative, il gruppo garantisce che:
b1  la società madre del gruppo e le altre società da essa controllate non influiscano, per mezzo di direttive o in altro modo, sull'esercizio dei diritti di voto della direzione del fondo o della società, e
b2  tra la direzione del fondo o la società e la società madre del gruppo o altre società da essa controllate non vengano scambiate o diffuse informazioni che possono ripercuotersi sull'esercizio del diritto di voto.
6    Nei casi di cui al capoverso 3, il gruppo deve presentare al competente organo per la pubblicità i seguenti documenti:
a  un elenco delle denominazioni delle direzioni di fondi o delle società;
b  una dichiarazione in base alla quale i requisiti di indipendenza di cui ai capoversi 3 e 4 sono soddisfatti e rispettati.
7    Il gruppo deve comunicare al competente organo per la pubblicità qualsiasi modifica dell'elenco di cui al capoverso 6 lettera a.
8    Nei casi di cui al capoverso 3, il competente organo per la pubblicità può richiedere in qualsiasi momento ulteriori documenti a comprova del fatto che i requisiti di indipendenza sono soddisfatti e rispettati.
9    Indicazioni circa l'identità degli investitori non sono necessarie.
OIMF-FINMA, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020 (RO 2015 5509), prévoit en substance que les titulaires d'une autorisation sont tenus de déclarer au sens de l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF les participations des placements collectifs de capitaux autorisés en vertu de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (LPCC; RS 951.31) (al. 1) et que dans le cas des placements collectifs de capitaux étrangers non autorisés à la distribution qui dépendent d'un groupe, les obligations de déclarer selon l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF sont remplies par le groupe (al. 4). Compte tenu du principe de droit intertemporel prescrivant l'application des dispositions légales qui étaient en vigueur lorsque les faits juridiquement déterminants se sont produits (cf. ATF 146 V 364 consid. 7.1; ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et les références), le droit applicable reste, en l'occurrence, celui qui était en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020 dès lors que la décision attaquée a été rendue avant cette date et qu'il n'existe pas de disposition transitoire topique. Cela étant, les modifications apportées à ces dispositions (RO 2020 5327) sont sans incidence dans la présente cause.
4. Le litige se limite essentiellement à la question de savoir qui de la recourante 1 ou de la recourante 2 doit remplir l'obligation de déclarer prévue à l'art. 120
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF. Pour répondre à cette question, il convient de déterminer s'il faut, en l'espèce, se baser sur l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF, en lien avec l'art. 18 al. 4
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 18 Investimenti collettivi di capitale - (art. 120 cpv. 1, 121, 123 cpv. 1 LInFi)
1    Gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi relativi alle partecipazioni in investimenti collettivi di capitale approvati secondo la legge del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi (LICol)22 devono essere adempiuti dal titolare dell'autorizzazione23 (art. 5 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 2 cpv. 1 lett. d LIsFi, art. 13 cpv. 2 lett. a-d LICol nonché art. 15 cpv. 1 lett. e in combinato disposto con l'art. 120 cpv. 1 LICol).24
2    Per l'adempimento dell'obbligo di comunicazione sono applicabili i seguenti principi:
a  gli obblighi di comunicazione per più investimenti collettivi di capitale del medesimo titolare d'autorizzazione devono essere adempiuti globalmente e individualmente per ciascun investimento collettivo di capitale in cui la partecipazione raggiunga, superi o scenda al di sotto di un valore soglia;
b  per le direzioni di fondi all'interno di un gruppo non sussiste alcun obbligo di consolidamento con il gruppo;
c  nel caso delle società di investimento a capitale variabile (SICAV) con gestione di terzi, gli obblighi di comunicazione devono essere adempiuti dalla direzione del fondo;
d  ogni segmento di un investimento collettivo di capitale aperto multi-comparto costituisce un investimento collettivo di capitale a sé stante ai sensi del capoverso 1.
3    Nel caso di investimenti collettivi di capitale esteri non autorizzati per l'offerta che non sono dipendenti da un gruppo, la direzione del fondo o la società deve adempiere gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di comunicazione si applica il capoverso 2.25
4    Nel caso di investimenti collettivi di capitale esteri non autorizzati per l'offerta che sono dipendenti da un gruppo, gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi sono adempiuti dal gruppo.26
5    L'indipendenza della direzione del fondo o della società presuppone segnatamente:
a  l'indipendenza personale: le persone della direzione del fondo o della società che controllano l'esercizio dei diritti di voto operano in modo autonomo rispetto alla società madre del gruppo e alle società da essa controllate;
b  l'indipendenza organizzativa: tramite le sue strutture organizzative, il gruppo garantisce che:
b1  la società madre del gruppo e le altre società da essa controllate non influiscano, per mezzo di direttive o in altro modo, sull'esercizio dei diritti di voto della direzione del fondo o della società, e
b2  tra la direzione del fondo o la società e la società madre del gruppo o altre società da essa controllate non vengano scambiate o diffuse informazioni che possono ripercuotersi sull'esercizio del diritto di voto.
6    Nei casi di cui al capoverso 3, il gruppo deve presentare al competente organo per la pubblicità i seguenti documenti:
a  un elenco delle denominazioni delle direzioni di fondi o delle società;
b  una dichiarazione in base alla quale i requisiti di indipendenza di cui ai capoversi 3 e 4 sono soddisfatti e rispettati.
7    Il gruppo deve comunicare al competente organo per la pubblicità qualsiasi modifica dell'elenco di cui al capoverso 6 lettera a.
8    Nei casi di cui al capoverso 3, il competente organo per la pubblicità può richiedere in qualsiasi momento ulteriori documenti a comprova del fatto che i requisiti di indipendenza sono soddisfatti e rispettati.
9    Indicazioni circa l'identità degli investitori non sono necessarie.
OIMF-FINMA, auquel cas, la recourante 2 serait désignée comme étant soumise à cette obligation, ou sur l'art. 120 al. 3
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF, en lien avec l'art. 10 al. 2
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 10 Principi - (art. 120 cpv. 1 e 3, 123 cpv. 1 LInFi)
1    Sono soggetti all'obbligo di comunicazione gli aventi economicamente diritto a titoli di partecipazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi. È considerata avente economicamente diritto la persona che controlla i diritti di voto legati a una partecipazione e sopporta il rischio derivante da quest'ultima.
2    Se i diritti di voto non sono esercitati direttamente o indirettamente dall'avente economicamente diritto, secondo l'articolo 120 capoverso 3 LInFi sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto. Se la persona legittimata al libero esercizio dei diritti di voto è direttamente o indirettamente controllata, l'obbligo di comunicazione è altresì considerato adempiuto se la persona che esercita il controllo effettua la dichiarazione su base consolidata. In questo caso la persona che esercita il controllo sottostà all'obbligo di comunicazione.19
3    Non sussiste alcun obbligo di comunicazione se:
a  un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento è in seguito superato senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato;
b  un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento o il superamento è nuovamente raggiunto, a seguito di una flessione, senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato;
c  nel corso di un solo giorno di borsa, temporaneamente si raggiunge, si supera o si scende al di sotto di un valore soglia.
OIMF-FINMA, qui permet aussi bien à la recourante 1 qu'à la recourante 2 de remplir cette obligation. L'autorité précédente confirme la position de la FINMA voulant que les fonds en question doivent être annoncés par B. conformément à l'art. 120 al. 1
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LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF, cette disposition ne portant, selon elle, pas exclusivement sur les ayants droit économiques. Les recourantes soutiennent la seconde hypothèse, estimant que ni B., ni A. ne sont tenues de déclarer selon l'art. 120 al. 1
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LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF et que A. est en droit d'annoncer les participations en cause conformément à l'art. 120 al. 3
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF.
BGE 148 II 444 S. 449

Devant la Cour de céans, les recourantes ne contestent pas les exemptions et allégements octroyés; ces éléments n'appartiennent donc pas à l'objet du présent litige.
5. Les recourantes reprochent tout d'abord au Tribunal administratif fédéral de n'avoir pas interprété correctement les art. 120
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LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
et 123 al. 1
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 123 Competenze della FINMA - 1 La FINMA emana disposizioni:
1    La FINMA emana disposizioni:
a  sulla portata dell'obbligo di comunicazione;
b  sul trattamento dei diritti di acquisto e di alienazione;
c  sul calcolo dei diritti di voto;
d  sul termine entro il quale deve essere adempiuto l'obbligo di comunicazione;
e  sul termine entro il quale una società deve pubblicare i cambiamenti intervenuti nei rapporti di proprietà secondo l'articolo 120.
2    La FINMA può, per motivi importanti, prevedere deroghe o agevolazioni all'obbligo di comunicazione o di pubblicazione, in particolare per operazioni:
a  a breve scadenza;
b  in relazione alle quali non vi è alcuna intenzione di esercitare il diritto di voto; o
c  vincolate a condizioni.
3    Chiunque intende acquistare valori mobiliari può richiedere dalla FINMA una decisione sull'esistenza o l'assenza di un obbligo di pubblicità.
let. a LIMF et d'avoir ainsi violé le droit fédéral. Selon elles, le champ d'application personnel de l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF se limite aux personnes qui supportent le risque économique des participations détenues. Relevant qu'elles n'assument pas un tel risque pour les participations des fonds de placement gérés directement ou indirectement par la recourante 1, elles estiment ne pas pouvoir être soumises à l'obligation d'annonce de l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF. Elles font valoir que l'art. 18
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 18 Investimenti collettivi di capitale - (art. 120 cpv. 1, 121, 123 cpv. 1 LInFi)
1    Gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi relativi alle partecipazioni in investimenti collettivi di capitale approvati secondo la legge del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi (LICol)22 devono essere adempiuti dal titolare dell'autorizzazione23 (art. 5 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 2 cpv. 1 lett. d LIsFi, art. 13 cpv. 2 lett. a-d LICol nonché art. 15 cpv. 1 lett. e in combinato disposto con l'art. 120 cpv. 1 LICol).24
2    Per l'adempimento dell'obbligo di comunicazione sono applicabili i seguenti principi:
a  gli obblighi di comunicazione per più investimenti collettivi di capitale del medesimo titolare d'autorizzazione devono essere adempiuti globalmente e individualmente per ciascun investimento collettivo di capitale in cui la partecipazione raggiunga, superi o scenda al di sotto di un valore soglia;
b  per le direzioni di fondi all'interno di un gruppo non sussiste alcun obbligo di consolidamento con il gruppo;
c  nel caso delle società di investimento a capitale variabile (SICAV) con gestione di terzi, gli obblighi di comunicazione devono essere adempiuti dalla direzione del fondo;
d  ogni segmento di un investimento collettivo di capitale aperto multi-comparto costituisce un investimento collettivo di capitale a sé stante ai sensi del capoverso 1.
3    Nel caso di investimenti collettivi di capitale esteri non autorizzati per l'offerta che non sono dipendenti da un gruppo, la direzione del fondo o la società deve adempiere gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di comunicazione si applica il capoverso 2.25
4    Nel caso di investimenti collettivi di capitale esteri non autorizzati per l'offerta che sono dipendenti da un gruppo, gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi sono adempiuti dal gruppo.26
5    L'indipendenza della direzione del fondo o della società presuppone segnatamente:
a  l'indipendenza personale: le persone della direzione del fondo o della società che controllano l'esercizio dei diritti di voto operano in modo autonomo rispetto alla società madre del gruppo e alle società da essa controllate;
b  l'indipendenza organizzativa: tramite le sue strutture organizzative, il gruppo garantisce che:
b1  la società madre del gruppo e le altre società da essa controllate non influiscano, per mezzo di direttive o in altro modo, sull'esercizio dei diritti di voto della direzione del fondo o della società, e
b2  tra la direzione del fondo o la società e la società madre del gruppo o altre società da essa controllate non vengano scambiate o diffuse informazioni che possono ripercuotersi sull'esercizio del diritto di voto.
6    Nei casi di cui al capoverso 3, il gruppo deve presentare al competente organo per la pubblicità i seguenti documenti:
a  un elenco delle denominazioni delle direzioni di fondi o delle società;
b  una dichiarazione in base alla quale i requisiti di indipendenza di cui ai capoversi 3 e 4 sono soddisfatti e rispettati.
7    Il gruppo deve comunicare al competente organo per la pubblicità qualsiasi modifica dell'elenco di cui al capoverso 6 lettera a.
8    Nei casi di cui al capoverso 3, il competente organo per la pubblicità può richiedere in qualsiasi momento ulteriori documenti a comprova del fatto che i requisiti di indipendenza sono soddisfatti e rispettati.
9    Indicazioni circa l'identità degli investitori non sono necessarie.
OIMF-FINMA s'écarte du cadre fixé par l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF et que l'art. 123 al. 1 let. a
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 123 Competenze della FINMA - 1 La FINMA emana disposizioni:
1    La FINMA emana disposizioni:
a  sulla portata dell'obbligo di comunicazione;
b  sul trattamento dei diritti di acquisto e di alienazione;
c  sul calcolo dei diritti di voto;
d  sul termine entro il quale deve essere adempiuto l'obbligo di comunicazione;
e  sul termine entro il quale una società deve pubblicare i cambiamenti intervenuti nei rapporti di proprietà secondo l'articolo 120.
2    La FINMA può, per motivi importanti, prevedere deroghe o agevolazioni all'obbligo di comunicazione o di pubblicazione, in particolare per operazioni:
a  a breve scadenza;
b  in relazione alle quali non vi è alcuna intenzione di esercitare il diritto di voto; o
c  vincolate a condizioni.
3    Chiunque intende acquistare valori mobiliari può richiedere dalla FINMA una decisione sull'esistenza o l'assenza di un obbligo di pubblicità.
LIMF ne constitue pas une base légale suffisante pour concrétiser une telle extension. Les recourantes considèrent que les participations en question doivent être annoncées par les personnes qui peuvent exercer librement les droits de vote liés à ces dernières, conformément à l'art. 120 al. 3
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF. Cette annonce peut donc selon elles être faite soit par la recourante 1 (en sa qualité de personne pouvant exercer librement les droits de vote), soit par la recourante 2 (en sa qualité de personne dominant la recourante 1), conformément à l'art. 10 al. 2
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 10 Principi - (art. 120 cpv. 1 e 3, 123 cpv. 1 LInFi)
1    Sono soggetti all'obbligo di comunicazione gli aventi economicamente diritto a titoli di partecipazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi. È considerata avente economicamente diritto la persona che controlla i diritti di voto legati a una partecipazione e sopporta il rischio derivante da quest'ultima.
2    Se i diritti di voto non sono esercitati direttamente o indirettamente dall'avente economicamente diritto, secondo l'articolo 120 capoverso 3 LInFi sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto. Se la persona legittimata al libero esercizio dei diritti di voto è direttamente o indirettamente controllata, l'obbligo di comunicazione è altresì considerato adempiuto se la persona che esercita il controllo effettua la dichiarazione su base consolidata. In questo caso la persona che esercita il controllo sottostà all'obbligo di comunicazione.19
3    Non sussiste alcun obbligo di comunicazione se:
a  un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento è in seguito superato senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato;
b  un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento o il superamento è nuovamente raggiunto, a seguito di una flessione, senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato;
c  nel corso di un solo giorno di borsa, temporaneamente si raggiunge, si supera o si scende al di sotto di un valore soglia.
OIMF-FINMA. Elles ajoutent que, si les participations pertinentes sont annoncées par la recourante 1, la recourante 2 est dispensée de les annoncer.
5.1 Après avoir recouru aux règles d'interprétation de la loi, le Tribunal administratif fédéral a retenu qu'une restriction du champ d'application de l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF au seul ayant droit économique, tel que défini à l'art. 10 al. 1
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 10 Principi - (art. 120 cpv. 1 e 3, 123 cpv. 1 LInFi)
1    Sono soggetti all'obbligo di comunicazione gli aventi economicamente diritto a titoli di partecipazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi. È considerata avente economicamente diritto la persona che controlla i diritti di voto legati a una partecipazione e sopporta il rischio derivante da quest'ultima.
2    Se i diritti di voto non sono esercitati direttamente o indirettamente dall'avente economicamente diritto, secondo l'articolo 120 capoverso 3 LInFi sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto. Se la persona legittimata al libero esercizio dei diritti di voto è direttamente o indirettamente controllata, l'obbligo di comunicazione è altresì considerato adempiuto se la persona che esercita il controllo effettua la dichiarazione su base consolidata. In questo caso la persona che esercita il controllo sottostà all'obbligo di comunicazione.19
3    Non sussiste alcun obbligo di comunicazione se:
a  un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento è in seguito superato senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato;
b  un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento o il superamento è nuovamente raggiunto, a seguito di una flessione, senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato;
c  nel corso di un solo giorno di borsa, temporaneamente si raggiunge, si supera o si scende al di sotto di un valore soglia.
OIMF-FINMA, ne trouvait explicitement aucun fondement dans le texte légal et ne découlait pas non plus de son interprétation quand bien même l'obligation de déclarer reposait effectivement en premier lieu sur les épaules de celui-ci. Selon lui, l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF devait être interprété dans un sens large, de manière à mettre en lumière l'ensemble des rapports de force en présence. Il incombait ensuite à la FINMA, sur la base de l'art. 123 al. 1 let. a
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 123 Competenze della FINMA - 1 La FINMA emana disposizioni:
1    La FINMA emana disposizioni:
a  sulla portata dell'obbligo di comunicazione;
b  sul trattamento dei diritti di acquisto e di alienazione;
c  sul calcolo dei diritti di voto;
d  sul termine entro il quale deve essere adempiuto l'obbligo di comunicazione;
e  sul termine entro il quale una società deve pubblicare i cambiamenti intervenuti nei rapporti di proprietà secondo l'articolo 120.
2    La FINMA può, per motivi importanti, prevedere deroghe o agevolazioni all'obbligo di comunicazione o di pubblicazione, in particolare per operazioni:
a  a breve scadenza;
b  in relazione alle quali non vi è alcuna intenzione di esercitare il diritto di voto; o
c  vincolate a condizioni.
3    Chiunque intende acquistare valori mobiliari può richiedere dalla FINMA una decisione sull'esistenza o l'assenza di un obbligo di pubblicità.
LIMF, de délimiter plus précisément le cercle des personnes concernées. Le Tribunal administratif fédéral a en outre retenu que les dispositions de l'art. 18
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 18 Investimenti collettivi di capitale - (art. 120 cpv. 1, 121, 123 cpv. 1 LInFi)
1    Gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi relativi alle partecipazioni in investimenti collettivi di capitale approvati secondo la legge del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi (LICol)22 devono essere adempiuti dal titolare dell'autorizzazione23 (art. 5 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 2 cpv. 1 lett. d LIsFi, art. 13 cpv. 2 lett. a-d LICol nonché art. 15 cpv. 1 lett. e in combinato disposto con l'art. 120 cpv. 1 LICol).24
2    Per l'adempimento dell'obbligo di comunicazione sono applicabili i seguenti principi:
a  gli obblighi di comunicazione per più investimenti collettivi di capitale del medesimo titolare d'autorizzazione devono essere adempiuti globalmente e individualmente per ciascun investimento collettivo di capitale in cui la partecipazione raggiunga, superi o scenda al di sotto di un valore soglia;
b  per le direzioni di fondi all'interno di un gruppo non sussiste alcun obbligo di consolidamento con il gruppo;
c  nel caso delle società di investimento a capitale variabile (SICAV) con gestione di terzi, gli obblighi di comunicazione devono essere adempiuti dalla direzione del fondo;
d  ogni segmento di un investimento collettivo di capitale aperto multi-comparto costituisce un investimento collettivo di capitale a sé stante ai sensi del capoverso 1.
3    Nel caso di investimenti collettivi di capitale esteri non autorizzati per l'offerta che non sono dipendenti da un gruppo, la direzione del fondo o la società deve adempiere gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di comunicazione si applica il capoverso 2.25
4    Nel caso di investimenti collettivi di capitale esteri non autorizzati per l'offerta che sono dipendenti da un gruppo, gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi sono adempiuti dal gruppo.26
5    L'indipendenza della direzione del fondo o della società presuppone segnatamente:
a  l'indipendenza personale: le persone della direzione del fondo o della società che controllano l'esercizio dei diritti di voto operano in modo autonomo rispetto alla società madre del gruppo e alle società da essa controllate;
b  l'indipendenza organizzativa: tramite le sue strutture organizzative, il gruppo garantisce che:
b1  la società madre del gruppo e le altre società da essa controllate non influiscano, per mezzo di direttive o in altro modo, sull'esercizio dei diritti di voto della direzione del fondo o della società, e
b2  tra la direzione del fondo o la società e la società madre del gruppo o altre società da essa controllate non vengano scambiate o diffuse informazioni che possono ripercuotersi sull'esercizio del diritto di voto.
6    Nei casi di cui al capoverso 3, il gruppo deve presentare al competente organo per la pubblicità i seguenti documenti:
a  un elenco delle denominazioni delle direzioni di fondi o delle società;
b  una dichiarazione in base alla quale i requisiti di indipendenza di cui ai capoversi 3 e 4 sono soddisfatti e rispettati.
7    Il gruppo deve comunicare al competente organo per la pubblicità qualsiasi modifica dell'elenco di cui al capoverso 6 lettera a.
8    Nei casi di cui al capoverso 3, il competente organo per la pubblicità può richiedere in qualsiasi momento ulteriori documenti a comprova del fatto che i requisiti di indipendenza sono soddisfatti e rispettati.
9    Indicazioni circa l'identità degli investitori non sono necessarie.
OIMF-FINMA n'excédaient ni le cadre de la
BGE 148 II 444 S. 450

délégation de compétence de l'art. 123
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 123 Competenze della FINMA - 1 La FINMA emana disposizioni:
1    La FINMA emana disposizioni:
a  sulla portata dell'obbligo di comunicazione;
b  sul trattamento dei diritti di acquisto e di alienazione;
c  sul calcolo dei diritti di voto;
d  sul termine entro il quale deve essere adempiuto l'obbligo di comunicazione;
e  sul termine entro il quale una società deve pubblicare i cambiamenti intervenuti nei rapporti di proprietà secondo l'articolo 120.
2    La FINMA può, per motivi importanti, prevedere deroghe o agevolazioni all'obbligo di comunicazione o di pubblicazione, in particolare per operazioni:
a  a breve scadenza;
b  in relazione alle quali non vi è alcuna intenzione di esercitare il diritto di voto; o
c  vincolate a condizioni.
3    Chiunque intende acquistare valori mobiliari può richiedere dalla FINMA una decisione sull'esistenza o l'assenza di un obbligo di pubblicità.
LIMF, ni celui posé à l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF; elles reposaient en conséquence sur une base légale suffisante.
5.2 La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme; il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 145 IV 17 consid. 1.2; ATF 144 V 313 consid. 6.1 et les références citées).
5.3 Sur le plan littéral, l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF se limite à l'acquisition et à l'aliénation, directe ou indirecte, de titres entraînant une modification d'une certaine importance dans la détention des droits de vote (cf. ATF 137 II 371 consid 5.4, se référant à l'art. 20 de l'ancienne loi fédérale du 24 mars 1995 sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015 [RO 1997 68, 2007 5291; ci-après: aLBVM], dont la teneur de l'al. 1 est très proche de celle de l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF). La lettre de cette disposition ne permet pas d'affirmer que seuls les ayants droit économiques seraient concernés par celle-ci. Interprété littéralement, l'art. 120 al. 3
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF met uniquement l'accent sur la liberté d'exercice des droits de vote, indépendamment de l'existence d'une acquisition ou d'une aliénation. L'usage du terme "également" ("zudem"; "inoltre") à l'art. 120 al. 3
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF souligne que l'obligation de déclarer de ces deux catégories de personnes, à savoir celles visées par l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF et celles concernées par l'art. 120 al. 3
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF, existe en parallèle et de manière indépendante, l'une ne remplaçant pas l'autre (cf. LENGAUER/EGGEN/STRAUB, Kapitalmarktrecht, 2021, p. 579 n. 8.110; PASCAL HUBLI, in Kommentar zum Finanzmarktinfrastrukturgesetz FinfraG, 2017, n° 7 ad Vor. art. 120
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF; JUTZI/SCHÄREN, in Kommentar zum Finanzmarktinfrastrukturgesetz FinfraG, 2017, n° 102 ad art. 120
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF; MARKUS SCHUNK ET AL., Schweizerisches Recht der kollektiven
BGE 148 II 444 S. 451

Kapitalanlagen, 2017, p. 184; rapport explicatif sur l'OIMF-FINMA du 20 août 2015 p. 26). L'existence d'une obligation parallèle découle du fait que la personne qui supporte le risque économique conserve en principe le contrôle des droits de vote en décidant de la personne autorisée à les exercer et en pouvant en tout temps les retirer et les transférer à nouveau le cas échéant (cf. SCHUNK ET AL., op. cit., p. 184 s.; rapport explicatif du 20 août 2015 p. 26).
5.4

5.4.1 Sous l'angle de l'interprétation historique, on peut relever que le législateur avait concrétisé l'obligation de déclarer les participations aux art. 20 s. aLBVM pour accroître la transparence en ce qui concernait les conditions de propriété des entreprises cotées à la bourse (Message du 24 février 1993 concernant une loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières, FF 1993 I 1288 et 1310; arrêt 2C_98/2013 du 29 juillet 2013 consid. 6.5). L'obligation de déclarer visait essentiellement deux objectifs: protéger les investisseurs en leur accordant un accès égal aux informations sur les modifications des participations importantes qui influençaient l'évolution des cours et renforcer l'application des dispositions sur les offres publiques d'achat en rendant impossible l'acquisition et la vente secrète de participations importantes en bourse (arrêt 2C_98/2013 du 29 juillet 2013 consid. 6.5 et la référence). L'art. 20 al. 1 aLBVM se référait à l'acquisition et à l'aliénation de participations entraînant une modification dans la détention des droits de vote d'une société, comme le faisait d'ailleurs également la Directive du Conseil du 12 décembre 1988 (88/627/CEE) concernant la publicité des participations (art. 1er et 4) mentionnée par le Conseil fédéral dans son message (FF 1993 I 1288 et 1310 s.). L'art. 20 al. 1 aLBVM se limitait toutefois à l'acquisition ou l'aliénation de titres pour son propre compte. A l'art. 20 al. 1 aLBVM, le législateur avait décrit de manière très large les circonstances imposant l'obligation de déclarer, en y incluant notamment l'acquisition indirecte et l'acquisition de concert avec des tiers (cf. arrêt 2C_98/2013 du 29 juillet 2013 consid. 6.5). L'aLBVM ayant été conçue comme une loi-cadre, son art. 20 ne contenait que les principes de base de l'obligation de déclarer; la concrétisation de celle-ci se trouvant au niveau de l'ordonnance (art. 20 al. 5 aLBVM; cf. FF 1993 I 1311; JUTZI/SCHÄREN, op. cit., n° 8 ad art. 120
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF; ROLF H. WEBER, in Basler Kommentar, Börsengesetz, 2e éd. 2011, n° 9 ad art. 20
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari
LIsFi Art. 20 Persone qualificate incaricate della gestione - 1 La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate.
1    La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate.
2    È sufficiente una persona qualificata se è fornita la prova che la continuità d'esercizio è garantita.
3    È considerato qualificato per la gestione chi dispone di una formazione adeguata per l'attività di gestore patrimoniale o trustee e di un'esperienza professionale sufficiente nell'ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi o nell'ambito di un trust nel momento in cui assume la gestione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
LBVM).
BGE 148 II 444 S. 452

5.4.2 Usant de la compétence que lui conférait l'art. 20 al. 5 aLBVM, la FINMA avait prévu qu'en principe l'obligation de déclarer incombait aux ayants droit économiques (art. 9 al. 1 de l'ancienne ordonnance du 25 octobre 2008 de la FINMA sur les bourses [RO 2008 6521; ci-après: aOBVM-FINMA]). En outre, quiconque atteignait un seuil ou le franchissait, à la hausse ou à la baisse, par l'acquisition ou l'aliénation de titres de participations pour le compte de plusieurs ayants droit économiques indépendants et disposait des droits de vote correspondants était également tenu de le déclarer (art. 9 al. 2 aOBVM-FINMA). L'art. 17 al. 1
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari
LIsFi Art. 20 Persone qualificate incaricate della gestione - 1 La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate.
1    La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate.
2    È sufficiente una persona qualificata se è fornita la prova che la continuità d'esercizio è garantita.
3    È considerato qualificato per la gestione chi dispone di una formazione adeguata per l'attività di gestore patrimoniale o trustee e di un'esperienza professionale sufficiente nell'ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi o nell'ambito di un trust nel momento in cui assume la gestione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
OBVM-FINMA prévoyait que les titulaires d'une autorisation selon la LPCC avaient l'obligation de déclarer les participations de placements collectifs de capitaux autorisés en vertu de la LPCC. Dans un arrêt du 29 juillet 2013, le Tribunal fédéral a constaté que l'art. 9 al. 2 aOBVM-FINMA n'était pas conforme à l'art. 20 al. 1 aLBVM, qui se limitait aux opérations effectuées pour son propre compte, et qu'il sortait ainsi du cadre de la délégation de compétence prévue à l'art. 20 al. 5
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 20 Prevenzione di conflitti di interessi - L'infrastruttura del mercato finanziario adotta misure organizzative efficaci volte ad accertare, impedire, comporre e sorvegliare conflitti di interessi.
aLBVM (cf. arrêt 2C_98/2013 consid. 6).
5.4.3 L'art. 120 al. 1
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
(art. 117
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 117 Rendiconto e avviso - 1 Le società di audit rendono conto alla FINMA.
1    Le società di audit rendono conto alla FINMA.
2    In presenza di infrazioni agli obblighi del presente capitolo si applicano gli obblighi di avviso di cui all'articolo 728c capoversi 1 e 2 CO62.
3    Se, nonostante l'avviso da parte dell'ufficio di revisione, l'impresa non adotta misure adeguate, l'ufficio di revisione segnala le infrazioni al Dipartimento federale delle finanze.
du projet) LIMF, dans sa version initiale (RO 2015 5339), reprend pour l'essentiel le contenu de l'art. 20 al. 1 aLBVM, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015, à l'exception de la formulation "pour son propre compte" qui a été supprimée (RO 2007 5291; Message du 3 septembre 2014 concernant la loi sur l'infrastructure des marchés financiers, FF 2014 7235, 7334; HUBLI, op. cit., nos 4 ss ad Vor. art. 120
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF). L'art. 123 al. 1 let. a
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 123 Competenze della FINMA - 1 La FINMA emana disposizioni:
1    La FINMA emana disposizioni:
a  sulla portata dell'obbligo di comunicazione;
b  sul trattamento dei diritti di acquisto e di alienazione;
c  sul calcolo dei diritti di voto;
d  sul termine entro il quale deve essere adempiuto l'obbligo di comunicazione;
e  sul termine entro il quale una società deve pubblicare i cambiamenti intervenuti nei rapporti di proprietà secondo l'articolo 120.
2    La FINMA può, per motivi importanti, prevedere deroghe o agevolazioni all'obbligo di comunicazione o di pubblicazione, in particolare per operazioni:
a  a breve scadenza;
b  in relazione alle quali non vi è alcuna intenzione di esercitare il diritto di voto; o
c  vincolate a condizioni.
3    Chiunque intende acquistare valori mobiliari può richiedere dalla FINMA una decisione sull'esistenza o l'assenza di un obbligo di pubblicità.
LIMF (art. 120 al. 1 let. a du projet, FF 2014 7399), portant sur la compétence en matière de réglementation de la FINMA, correspond à l'art. 20 al. 5 aLBVM (FF 2014 7235, 7336). Les projets d'art. 117
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LInFi Art. 117 Rendiconto e avviso - 1 Le società di audit rendono conto alla FINMA.
1    Le società di audit rendono conto alla FINMA.
2    In presenza di infrazioni agli obblighi del presente capitolo si applicano gli obblighi di avviso di cui all'articolo 728c capoversi 1 e 2 CO62.
3    Se, nonostante l'avviso da parte dell'ufficio di revisione, l'impresa non adotta misure adeguate, l'ufficio di revisione segnala le infrazioni al Dipartimento federale delle finanze.
et 120
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LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
du Conseil fédéral, correspondant aux actuels art. 120
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LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
et 123
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LInFi Art. 123 Competenze della FINMA - 1 La FINMA emana disposizioni:
1    La FINMA emana disposizioni:
a  sulla portata dell'obbligo di comunicazione;
b  sul trattamento dei diritti di acquisto e di alienazione;
c  sul calcolo dei diritti di voto;
d  sul termine entro il quale deve essere adempiuto l'obbligo di comunicazione;
e  sul termine entro il quale una società deve pubblicare i cambiamenti intervenuti nei rapporti di proprietà secondo l'articolo 120.
2    La FINMA può, per motivi importanti, prevedere deroghe o agevolazioni all'obbligo di comunicazione o di pubblicazione, in particolare per operazioni:
a  a breve scadenza;
b  in relazione alle quali non vi è alcuna intenzione di esercitare il diritto di voto; o
c  vincolate a condizioni.
3    Chiunque intende acquistare valori mobiliari può richiedere dalla FINMA una decisione sull'esistenza o l'assenza di un obbligo di pubblicità.
LIMF, ont été adoptés sans discussion par les Chambres fédérales (cf. BO 2015 N 550; BO 2015 E 349). Tenant compte de l'arrêt 2C_98/2013 susmentionné, le législateur a décidé de régler à l'échelon de la loi "l'obligation supplémentaire qui est faite de déclarer les tiers autorisés à exercer librement leur droit de vote" (FF 2014 7235, 7334 s.). A cette fin, comme susmentionné, il a supprimé à l'art. 120 al. 1
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LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF le critère de l'acquisition "pour compte propre" et a repris la disposition de l'art. 9 al. 2 aOBVM-FINMA à l'art. 120 al. 3
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LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF (FF 2014 7235, 7334 s.).
BGE 148 II 444 S. 453

Selon le Message du 3 septembre 2014 relatif à la LIMF (ci-après: le Message), "l'obligation de déclarer porte en premier lieu sur l'ayant droit économique, à qui échoit également le contrôle de l'exercice des droits de vote (cf. al. 1). Mais, dans certains cas, il est possible qu'une autre personne puisse décider, en droit ou en fait, de l'exercice des droits de vote. Face à un tel décalage entre la qualité d'ayant droit économique et l'exercice des droits de vote, la finalité du droit relatif à la publicité justifie de soumettre également à l'obligation de déclarer les tiers autorisés à exercer librement leur droit de vote" (FF 2014 7235, 7334 s.). Il ne ressort pas du Message qu'il y aurait eu l'intention de modifier l'obligation de déclarer des fonds de placement, réglée sous le régime de l'aLBVM au niveau de l'ordonnance (art. 17 aOBVM-FINMA).
5.4.4 Il découle de ce qui précède que le législateur a souhaité reprendre le système développé sous l'empire de l'aLBVM. La loi fixe à l'art. 120
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LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF les principes de base de l'obligation de déclarer des participations et leur concrétisation intervient au niveau de l'ordonnance (cf. WEBER/BAISCH, in Basler Kommentar, FINMAG/FinfraG, 3e éd. 2019, n° 13 ad art. 120
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF). A l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF, le législateur a conservé les critères d'acquisition et d'aliénation, sans préciser que cette disposition se limiterait aux ayants droit économiques. La volonté d'avoir un cadre qui soit le plus large possible a été renforcée par la suppression du terme pour son propre compte. Le système actuel, comme le précédent, sous le régime de l'aLBVM, prévoit ainsi que la FINMA est compétente pour déterminer "l'étendue de l'obligation de déclarer" (art. 123 al. 1 let. a
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 123 Competenze della FINMA - 1 La FINMA emana disposizioni:
1    La FINMA emana disposizioni:
a  sulla portata dell'obbligo di comunicazione;
b  sul trattamento dei diritti di acquisto e di alienazione;
c  sul calcolo dei diritti di voto;
d  sul termine entro il quale deve essere adempiuto l'obbligo di comunicazione;
e  sul termine entro il quale una società deve pubblicare i cambiamenti intervenuti nei rapporti di proprietà secondo l'articolo 120.
2    La FINMA può, per motivi importanti, prevedere deroghe o agevolazioni all'obbligo di comunicazione o di pubblicazione, in particolare per operazioni:
a  a breve scadenza;
b  in relazione alle quali non vi è alcuna intenzione di esercitare il diritto di voto; o
c  vincolate a condizioni.
3    Chiunque intende acquistare valori mobiliari può richiedere dalla FINMA una decisione sull'esistenza o l'assenza di un obbligo di pubblicità.
LIMF et art. 20 al. 5 aLBVM) et donc pour préciser les personnes qui, dans le cadre fixé par la loi, sont soumises à une telle obligation. L'arrêt attaqué ne dit pas autre chose et les recourantes ne peuvent être suivies lorsqu'elles prétendent que le Tribunal administratif fédéral aurait déduit de l'interprétation historique de l'art. 120
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF que la compétence réglementaire de la FINMA serait plus large dans la LIMF que dans l'aLBVM. En outre, il convient de relever que l'art. 9 al. 2 aOBVM-FINMA, qui a été transposé à l'art. 120 al. 3
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF, portait sur l'acquisition ou l'aliénation de titres de participations "pour le compte de plusieurs ayants droit économiques indépendants". Le Message, ainsi que l'arrêt 2C_98/2013, semblent lier l'exercice des droits de vote par un tiers à l'existence d'un ayant droit économique (au sens de l'art. 10 al. 1
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 10 Principi - (art. 120 cpv. 1 e 3, 123 cpv. 1 LInFi)
1    Sono soggetti all'obbligo di comunicazione gli aventi economicamente diritto a titoli di partecipazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi. È considerata avente economicamente diritto la persona che controlla i diritti di voto legati a una partecipazione e sopporta il rischio derivante da quest'ultima.
2    Se i diritti di voto non sono esercitati direttamente o indirettamente dall'avente economicamente diritto, secondo l'articolo 120 capoverso 3 LInFi sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto. Se la persona legittimata al libero esercizio dei diritti di voto è direttamente o indirettamente controllata, l'obbligo di comunicazione è altresì considerato adempiuto se la persona che esercita il controllo effettua la dichiarazione su base consolidata. In questo caso la persona che esercita il controllo sottostà all'obbligo di comunicazione.19
3    Non sussiste alcun obbligo di comunicazione se:
a  un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento è in seguito superato senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato;
b  un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento o il superamento è nuovamente raggiunto, a seguito di una flessione, senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato;
c  nel corso di un solo giorno di borsa, temporaneamente si raggiunge, si supera o si scende al di sotto di un valore soglia.
OIMF-FINMA). Le droit du premier découlant du second. Le
BGE 148 II 444 S. 454

Message ne traite toutefois pas des cas où une personne peut exercer les droits de vote sans, en parallèle, l'existence d'un ayant droit économique, comme c'est le cas avec les fonds de placement. En effet, la situation des placements collectifs de capitaux a ceci de particulier qu'ils ne comprennent pas d'ayants droit économiques au sens de l'art. 10 al. 1
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 10 Principi - (art. 120 cpv. 1 e 3, 123 cpv. 1 LInFi)
1    Sono soggetti all'obbligo di comunicazione gli aventi economicamente diritto a titoli di partecipazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi. È considerata avente economicamente diritto la persona che controlla i diritti di voto legati a una partecipazione e sopporta il rischio derivante da quest'ultima.
2    Se i diritti di voto non sono esercitati direttamente o indirettamente dall'avente economicamente diritto, secondo l'articolo 120 capoverso 3 LInFi sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto. Se la persona legittimata al libero esercizio dei diritti di voto è direttamente o indirettamente controllata, l'obbligo di comunicazione è altresì considerato adempiuto se la persona che esercita il controllo effettua la dichiarazione su base consolidata. In questo caso la persona che esercita il controllo sottostà all'obbligo di comunicazione.19
3    Non sussiste alcun obbligo di comunicazione se:
a  un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento è in seguito superato senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato;
b  un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento o il superamento è nuovamente raggiunto, a seguito di una flessione, senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato;
c  nel corso di un solo giorno di borsa, temporaneamente si raggiunge, si supera o si scende al di sotto di un valore soglia.
OIMF-FINMA (absence de personne contrôlant les droits de vote et supportant les risques économiques; cf. infra consid. 6.5; WEBER/BAISCH, op. cit., n° 159 ad art. 120
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF; d'un avis semble-t-il contraire, JUTZI/SCHÄREN mentionnent que les investisseurs individuels d'un placement collectif de capitaux sont des ayants droit économiques; op. cit., n° 142 ad art. 120
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF). La situation particulière desdits placements était réglée dans une disposition spéciale (art. 17 aOBVM-FINMA) et ce système a été repris dans le droit actuel (cf. art. 18
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 18 Investimenti collettivi di capitale - (art. 120 cpv. 1, 121, 123 cpv. 1 LInFi)
1    Gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi relativi alle partecipazioni in investimenti collettivi di capitale approvati secondo la legge del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi (LICol)22 devono essere adempiuti dal titolare dell'autorizzazione23 (art. 5 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 2 cpv. 1 lett. d LIsFi, art. 13 cpv. 2 lett. a-d LICol nonché art. 15 cpv. 1 lett. e in combinato disposto con l'art. 120 cpv. 1 LICol).24
2    Per l'adempimento dell'obbligo di comunicazione sono applicabili i seguenti principi:
a  gli obblighi di comunicazione per più investimenti collettivi di capitale del medesimo titolare d'autorizzazione devono essere adempiuti globalmente e individualmente per ciascun investimento collettivo di capitale in cui la partecipazione raggiunga, superi o scenda al di sotto di un valore soglia;
b  per le direzioni di fondi all'interno di un gruppo non sussiste alcun obbligo di consolidamento con il gruppo;
c  nel caso delle società di investimento a capitale variabile (SICAV) con gestione di terzi, gli obblighi di comunicazione devono essere adempiuti dalla direzione del fondo;
d  ogni segmento di un investimento collettivo di capitale aperto multi-comparto costituisce un investimento collettivo di capitale a sé stante ai sensi del capoverso 1.
3    Nel caso di investimenti collettivi di capitale esteri non autorizzati per l'offerta che non sono dipendenti da un gruppo, la direzione del fondo o la società deve adempiere gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di comunicazione si applica il capoverso 2.25
4    Nel caso di investimenti collettivi di capitale esteri non autorizzati per l'offerta che sono dipendenti da un gruppo, gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi sono adempiuti dal gruppo.26
5    L'indipendenza della direzione del fondo o della società presuppone segnatamente:
a  l'indipendenza personale: le persone della direzione del fondo o della società che controllano l'esercizio dei diritti di voto operano in modo autonomo rispetto alla società madre del gruppo e alle società da essa controllate;
b  l'indipendenza organizzativa: tramite le sue strutture organizzative, il gruppo garantisce che:
b1  la società madre del gruppo e le altre società da essa controllate non influiscano, per mezzo di direttive o in altro modo, sull'esercizio dei diritti di voto della direzione del fondo o della società, e
b2  tra la direzione del fondo o la società e la società madre del gruppo o altre società da essa controllate non vengano scambiate o diffuse informazioni che possono ripercuotersi sull'esercizio del diritto di voto.
6    Nei casi di cui al capoverso 3, il gruppo deve presentare al competente organo per la pubblicità i seguenti documenti:
a  un elenco delle denominazioni delle direzioni di fondi o delle società;
b  una dichiarazione in base alla quale i requisiti di indipendenza di cui ai capoversi 3 e 4 sono soddisfatti e rispettati.
7    Il gruppo deve comunicare al competente organo per la pubblicità qualsiasi modifica dell'elenco di cui al capoverso 6 lettera a.
8    Nei casi di cui al capoverso 3, il competente organo per la pubblicità può richiedere in qualsiasi momento ulteriori documenti a comprova del fatto che i requisiti di indipendenza sono soddisfatti e rispettati.
9    Indicazioni circa l'identità degli investitori non sono necessarie.
OIMF-FINMA). D'ailleurs, en lien avec l'art. 120 al. 2
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
et 3
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF, le Message se réfère à des intermédiaires financiers, comme les banques dépositaires ou les gérants de fortune (FF 2014 7235, 7335), mais pas aux placements collectifs de capitaux, ce qui pourrait laisser entendre que ces derniers ne sont pas des intermédiaires financiers au sens de l'art. 120 al. 2
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF. Sur le plan historique, rien n'indique que l'art. 120 al. 3
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF devrait avoir une portée plus large que l'art. 9 al. 2 aOBVM-FINMA. Par ailleurs, si l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF devait se limiter aux ayants droit économiques, comme le soutiennent les recourantes, on ne voit pas pourquoi il aurait été jugé utile de supprimer les termes "pour son propre compte". Enfin, les recourantes ne peuvent pas tirer avantage de l'arrêt 2C_98/2013. En effet, il ne faut pas perdre de vue que cet arrêt se bornait à constater que la formulation "pour son propre compte" imposait de considérer que seul l'ayant droit économique était concerné par l'art. 20 al. 1 aLBVM. Le droit relatif à l'obligation de déclarer les participations ne s'attachant pas aux relations de droit civil mais à la situation économique, cette formulation imposait de limiter le champ d'application de l'art. 20 al. 1 aOBVM à celui qui prend le risque économique de l'opération d'acquisition ou d'aliénation. Sans les termes "pour son propre compte", la limitation à l'ayant droit économique n'est plus si évidente. L'illicéité de l'art. 9 al. 2 aOBVM-FINMA découlait de cette formulation. Sans celle-ci, on ne peut pas sans autre se référer à l'arrêt 2C_98/2013 pour affirmer que seul l'ayant droit économique est concerné par l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF (cf. dans ce sens, LENGAUER/EGGEN/STRAUB, op. cit., p. 577 n. 8.103). Dans
BGE 148 II 444 S. 455

cet arrêt, le Tribunal fédéral n'a pas tranché la question du champ d'application personnel de l'art. 20 al. 1 aLBVM sans les termes "pour son propre compte" .
5.4.5 Sur le vu de ce qui précède, l'autorité précédente ne prête pas le flanc à la critique lorsqu'elle considère qu'une interprétation historique ne permet pas de retenir que l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF porte exclusivement sur les ayants droits économiques.
5.5

5.5.1 Sur le plan téléologique, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de relever que le véritable sens de l'art. 20 aLBVM découlait du but général de l'aLBVM (cf. ATF 137 II 371 consid. 5.4; ATF 136 II 304 consid. 7.4; arrêt 2C_98/2013 du 29 juillet 2013 consid. 6.5). Il a précisé que l'obligation de déclarer prévue par cette disposition visait essentiellement à créer une transparence maximale dans l'intérêt des investisseurs et du marché, de sorte qu'il se justifiait d'interpréter l'art. 20 aLBVM de manière large (cf. ATF 130 II 530 consid. 6.5.5; arrêt 2C_98/2013 du 29 juillet 2013 consid. 6.5).
La réalisation de ces objectifs de transparence, de garantie d'un système d'alerte précoce et de mise en oeuvre de l'obligation de déclarer n'est possible que si les conditions de cette obligation sont interprétées de telle manière qu'une pratique commerciale qui conduit à l'établissement ou à l'aliénation d'une participation déterminante dans une société visée soit toujours couverte par l'obligation de déclarer (ATF 136 II 304 consid. 7.5; arrêt 2C_98/2013 du 29 juillet 2013 consid. 6.5). Le législateur a ainsi décrit de manière très large à l'art. 20 al. 1 aLBVM les circonstances imposant l'obligation de déclarer, en y incluant notamment l'acquisition indirecte et l'acquisition de concert avec des tiers. L'obligation de déclarer les participations importantes n'atteint en effet son but que si elle met en lumière les rapports de force en présence (cf. ATF 137 II 371 consid. 5.4; arrêt 2C_98/2013 du 29 juillet 2013 consid. 6.5) et la formulation ouverte des conditions de l'obligation de déclarer vise à assurer une flexibilité suffisante pour s'adapter aux développements de la pratique dans les marchés financiers (cf. ATF 136 II 304 consid. 7.5). La jurisprudence a également souligné dans ce contexte que l'étendue des compétences réglementaires confiées par l'art. 20 al. 5 aLBVM à l'autorité de surveillance sont larges (cf. ATF 137 II 371 consid. 5.4; arrêt 2C_98/2013 du 29 juillet 2013 consid. 6.5).

BGE 148 II 444 S. 456

5.5.2 L'art. 20 al. 1
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 20 Prevenzione di conflitti di interessi - L'infrastruttura del mercato finanziario adotta misure organizzative efficaci volte ad accertare, impedire, comporre e sorvegliare conflitti di interessi.
et 5
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 20 Prevenzione di conflitti di interessi - L'infrastruttura del mercato finanziario adotta misure organizzative efficaci volte ad accertare, impedire, comporre e sorvegliare conflitti di interessi.
aLBVM correspondant à l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
et à l'art. 123 al. 1 let. a
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 123 Competenze della FINMA - 1 La FINMA emana disposizioni:
1    La FINMA emana disposizioni:
a  sulla portata dell'obbligo di comunicazione;
b  sul trattamento dei diritti di acquisto e di alienazione;
c  sul calcolo dei diritti di voto;
d  sul termine entro il quale deve essere adempiuto l'obbligo di comunicazione;
e  sul termine entro il quale una società deve pubblicare i cambiamenti intervenuti nei rapporti di proprietà secondo l'articolo 120.
2    La FINMA può, per motivi importanti, prevedere deroghe o agevolazioni all'obbligo di comunicazione o di pubblicazione, in particolare per operazioni:
a  a breve scadenza;
b  in relazione alle quali non vi è alcuna intenzione di esercitare il diritto di voto; o
c  vincolate a condizioni.
3    Chiunque intende acquistare valori mobiliari può richiedere dalla FINMA una decisione sull'esistenza o l'assenza di un obbligo di pubblicità.
LIMF et les buts poursuivis par la LIMF et l'aLBVM étant les mêmes (cf. art. 1
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 1 Oggetto e scopo - 1 La presente legge disciplina l'organizzazione e la gestione delle infrastrutture del mercato finanziario nonché le norme di comportamento dei partecipanti al mercato finanziario nel commercio di valori mobiliari e derivati.
1    La presente legge disciplina l'organizzazione e la gestione delle infrastrutture del mercato finanziario nonché le norme di comportamento dei partecipanti al mercato finanziario nel commercio di valori mobiliari e derivati.
2    Essa è volta a garantire la funzionalità e la trasparenza dei mercati di valori mobiliari e derivati, la stabilità del sistema finanziario, la tutela dei partecipanti al mercato finanziario, nonché la parità di trattamento degli investitori.
aLBVM et 1 al. 2
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 1 Oggetto e scopo - 1 La presente legge disciplina l'organizzazione e la gestione delle infrastrutture del mercato finanziario nonché le norme di comportamento dei partecipanti al mercato finanziario nel commercio di valori mobiliari e derivati.
1    La presente legge disciplina l'organizzazione e la gestione delle infrastrutture del mercato finanziario nonché le norme di comportamento dei partecipanti al mercato finanziario nel commercio di valori mobiliari e derivati.
2    Essa è volta a garantire la funzionalità e la trasparenza dei mercati di valori mobiliari e derivati, la stabilità del sistema finanziario, la tutela dei partecipanti al mercato finanziario, nonché la parità di trattamento degli investitori.
LIMF), la jurisprudence développée pour ces premières peut s'appliquer aux secondes. L'objectif visé par l'art. 120
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF est donc également celui de la transparence, l'élément essentiel étant en fin de compte que soit annoncée toute augmentation ou diminution significative de droits de vote dans la sphère d'influence de l'entité concernée (cf. WEBER/BAISCH, op. cit., n° 122 ad art. 120
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF, dont l'exemple porte sur un groupe de sociétés; REUTTER/ROTH PELLANDA, in Basler Kommentar, FINMAG/FinfraG, 3e éd. 2019, n° 12 ad art. 134
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 134 Obbligo di comunicazione - 1 Dal momento della pubblicazione dell'offerta sino alla scadenza del termine dell'offerta, l'offerente o le persone che direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi detengono una partecipazione di almeno il 3 per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, della società bersaglio oppure di un'altra società i cui titoli di partecipazione sono offerti in permuta devono comunicare alla Commissione e alle borse presso cui i titoli sono quotati ogni acquisto o vendita di titoli di partecipazione di detta società.
1    Dal momento della pubblicazione dell'offerta sino alla scadenza del termine dell'offerta, l'offerente o le persone che direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi detengono una partecipazione di almeno il 3 per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, della società bersaglio oppure di un'altra società i cui titoli di partecipazione sono offerti in permuta devono comunicare alla Commissione e alle borse presso cui i titoli sono quotati ogni acquisto o vendita di titoli di partecipazione di detta società.
2    Un gruppo organizzato su base contrattuale o in altro modo sottostà all'obbligo di comunicazione solo in qualità di gruppo.
3    La Commissione può assoggettare al medesimo obbligo le persone che, dal momento della pubblicazione dell'offerta sino alla scadenza del termine dell'offerta, acquistano o vendono direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi una determinata percentuale di titoli di partecipazione della società bersaglio o di un'altra società i cui titoli di partecipazione sono offerti in permuta.
4    Se hanno motivo di ritenere che un portatore di titoli di partecipazione non ha ottemperato al suo obbligo di comunicazione, la società o le borse ne informano la Commissione.
5    La Commissione emana disposizioni sulla portata, la forma e il termine di comunicazione, come pure sulla percentuale determinante per l'applicazione del capoverso 3.
LIMF).
5.5.3 Par ailleurs, l'art. 120 al. 3
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF n'a de véritable sens que s'il vise des situations non prévues par l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF, ce qui est, par exemple, le cas lorsqu'un tiers se voit transmettre la maîtrise des droits de vote par l'ayant droit économique, sans qu'il y ait eu d'opération d'acquisition ou d'aliénation de titres. L'art. 120 al. 3
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF vise ainsi une nouvelle catégorie de personnes (JUTZI/SCHÄREN, op. cit., n° 122 ad art. 120
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF). L'élément générateur de l'obligation de déclarer n'est alors pas l'une des opérations précitées, mais un acte de délégation de droit de vote en libre exercice réalisé par l'ayant droit économique (ou par quelqu'un qui se trouve dans sa chaîne de contrôle [aus seiner Beherrschungskette]) en faveur d'un tiers (cf. dans ce sens, l'art. 22 al. 1 let. b ch. 1
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 22 Contenuto della dichiarazione - (art. 123 cpv. 1 LInFi)
1    La dichiarazione contiene le seguenti indicazioni:
a  quota dei diritti di voto, categoria e numero di tutti i titoli di partecipazione o derivati su titoli di partecipazione ai sensi dell'articolo 15 detenuti dalle persone partecipanti e dei diritti di voto ad essi vincolati. Se la partecipazione scende al di sotto del valore soglia del 3 per cento, è possibile limitare la dichiarazione a questa circostanza senza indicare la quota dei diritti di voto;
b  fatti originanti l'obbligo di comunicazione, quali:
b1  l'acquisto,
b10  la modifica delle indicazioni dichiarate;
b2  l'alienazione,
b3  il trasferimento per il libero esercizio dei diritti di voto (art. 120 cpv. 3 LInFi),
b4  l'esercizio o il mancato esercizio di derivati su titoli di partecipazione ai sensi dell'articolo 15,
b5  la modifica del capitale sociale,
b6  il prestito di valori mobiliari e operazioni analoghe ai sensi dell'articolo 17,
b7  la decisione di un tribunale o di un'autorità,
b8  la motivazione di un'intesa comune,
b9  la modifica nella composizione di un gruppo, oppure
c  momento (data) in cui sorge l'obbligo di comunicazione;
d  momento (data) del trasferimento dei titoli di partecipazione, se il trasferimento non coincide con il momento (data) in cui sorge l'obbligo di comunicazione;
e  cognome, nome, luogo di domicilio o ragione sociale e sede dell'acquirente o dell'alienante.
2    Oltre alle indicazioni di cui al capoverso 1, nei casi elencati qui di seguito occorre fornire parimenti le seguenti indicazioni:
a  nei casi di cui all'articolo 120 capoverso 3 LInFi:
a1  la quota dei diritti di voto interessata dal libero esercizio di tali diritti, che la persona legittimata è tenuta a specificare nella dichiarazione,
a2  se del caso, che la dichiarazione non è effettuata dalla persona legittimata al libero esercizio dei diritti di voto bensì dalla persona che li controlla direttamente o indirettamente (dichiarazione su base consolidata);
b  nel caso di operazioni effettuate d'intesa o come gruppo organizzato secondo l'articolo 12, le indicazioni di cui all'articolo 121 LInFi e all'articolo 12 capoverso 3 della presente ordinanza;
c  nel caso di derivati su titoli di partecipazione secondo l'articolo 15 che hanno un numero di valore dei titoli (ISIN), tale numero;
d  nel caso di derivati su titoli di partecipazione secondo l'articolo 15 che non hanno un ISIN, l'indicazione delle condizioni essenziali, quali:
d1  l'identità dell'emittente,
d2  il sottostante,
d3  il rapporto di opzione,
d4  il prezzo di esercizio,
d5  il termine di esercizio,
d6  le modalità di esercizio;
e  nel caso di investimenti collettivi di capitale secondo l'articolo 18 capoverso 3, l'indicazione che i requisiti di cui all'articolo 18 capoverso 5 sono soddisfatti;
f  nel caso dei negozi giuridici di cui all'articolo 17:
f1  la quota dei diritti di voto, la categoria e il numero dei titoli di partecipazione o dei derivati su titoli di partecipazione trasferiti ai sensi dell'articolo 15 e dei diritti di voto ad essi vincolati,
f2  il genere di negozio giuridico,
f3  la data prevista della restituzione oppure, qualora sia stato concesso un diritto di voto a tale scopo, se quest'ultimo spetta alla parte che soggiace all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 17 capoverso 2 o alla controparte.
3    In caso di acquisto indiretto o alienazione indiretta (art. 11), la dichiarazione deve contenere le indicazioni complete sia sull'acquirente o l'alienante diretto sia sull'avente economicamente diritto.
à 3
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 22 Contenuto della dichiarazione - (art. 123 cpv. 1 LInFi)
1    La dichiarazione contiene le seguenti indicazioni:
a  quota dei diritti di voto, categoria e numero di tutti i titoli di partecipazione o derivati su titoli di partecipazione ai sensi dell'articolo 15 detenuti dalle persone partecipanti e dei diritti di voto ad essi vincolati. Se la partecipazione scende al di sotto del valore soglia del 3 per cento, è possibile limitare la dichiarazione a questa circostanza senza indicare la quota dei diritti di voto;
b  fatti originanti l'obbligo di comunicazione, quali:
b1  l'acquisto,
b10  la modifica delle indicazioni dichiarate;
b2  l'alienazione,
b3  il trasferimento per il libero esercizio dei diritti di voto (art. 120 cpv. 3 LInFi),
b4  l'esercizio o il mancato esercizio di derivati su titoli di partecipazione ai sensi dell'articolo 15,
b5  la modifica del capitale sociale,
b6  il prestito di valori mobiliari e operazioni analoghe ai sensi dell'articolo 17,
b7  la decisione di un tribunale o di un'autorità,
b8  la motivazione di un'intesa comune,
b9  la modifica nella composizione di un gruppo, oppure
c  momento (data) in cui sorge l'obbligo di comunicazione;
d  momento (data) del trasferimento dei titoli di partecipazione, se il trasferimento non coincide con il momento (data) in cui sorge l'obbligo di comunicazione;
e  cognome, nome, luogo di domicilio o ragione sociale e sede dell'acquirente o dell'alienante.
2    Oltre alle indicazioni di cui al capoverso 1, nei casi elencati qui di seguito occorre fornire parimenti le seguenti indicazioni:
a  nei casi di cui all'articolo 120 capoverso 3 LInFi:
a1  la quota dei diritti di voto interessata dal libero esercizio di tali diritti, che la persona legittimata è tenuta a specificare nella dichiarazione,
a2  se del caso, che la dichiarazione non è effettuata dalla persona legittimata al libero esercizio dei diritti di voto bensì dalla persona che li controlla direttamente o indirettamente (dichiarazione su base consolidata);
b  nel caso di operazioni effettuate d'intesa o come gruppo organizzato secondo l'articolo 12, le indicazioni di cui all'articolo 121 LInFi e all'articolo 12 capoverso 3 della presente ordinanza;
c  nel caso di derivati su titoli di partecipazione secondo l'articolo 15 che hanno un numero di valore dei titoli (ISIN), tale numero;
d  nel caso di derivati su titoli di partecipazione secondo l'articolo 15 che non hanno un ISIN, l'indicazione delle condizioni essenziali, quali:
d1  l'identità dell'emittente,
d2  il sottostante,
d3  il rapporto di opzione,
d4  il prezzo di esercizio,
d5  il termine di esercizio,
d6  le modalità di esercizio;
e  nel caso di investimenti collettivi di capitale secondo l'articolo 18 capoverso 3, l'indicazione che i requisiti di cui all'articolo 18 capoverso 5 sono soddisfatti;
f  nel caso dei negozi giuridici di cui all'articolo 17:
f1  la quota dei diritti di voto, la categoria e il numero dei titoli di partecipazione o dei derivati su titoli di partecipazione trasferiti ai sensi dell'articolo 15 e dei diritti di voto ad essi vincolati,
f2  il genere di negozio giuridico,
f3  la data prevista della restituzione oppure, qualora sia stato concesso un diritto di voto a tale scopo, se quest'ultimo spetta alla parte che soggiace all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 17 capoverso 2 o alla controparte.
3    In caso di acquisto indiretto o alienazione indiretta (art. 11), la dichiarazione deve contenere le indicazioni complete sia sull'acquirente o l'alienante diretto sia sull'avente economicamente diritto.
OIMF-FINMA; cf. rapport explicatif du 20 août 2015 sur l'OIMF-FINMA, p. 29).
5.5.4 Sous l'angle téléologique, les recourantes font valoir que l'objectif de transparence visé par l'art. 120
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LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF doit conduire à exclure l'existence d'un devoir d'annonce séparé (incombant à une autre personne) en vertu de l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF. S'appuyant sur l'arrêt 2C_98/2013, elles estiment que le texte légal devrait être interprété d'une façon qui exclut des déclarations multiples d'une même participation, chaque fois que cela est possible et, en l'occurrence, elles considèrent que le texte de la disposition en cause n'impose nulement que les positions détenues par des fonds de placement soient annoncées plusieurs fois. Dans l'arrêt susmentionné, le Tribunal fédéral avait indiqué que l'existence d'une publication double relative à la même participation pouvait se révéler contre-productive sous l'angle de la transparence et créer une confusion (cf. arrêt 2C_98/2013 du 29 juillet 2013 consid. 6.5). Cela concernait toutefois l'obligation de déclarer qui
BGE 148 II 444 S. 457

aurait été imposée aux intermédiaires financiers, comme une banque dépositaire ou un gérant de fortune, si l'art. 20 al. 1 aOBVM avait été appliqué sans limitation aux opérations pour son propre compte. Une double obligation de déclarer, insatisfaisante sous l'angle de la transparence, aurait existé en parallèle entre ces derniers et leurs clients, ayants droits économiques, qui continuaient à pouvoir exercer librement le droit de vote (cf. arrêt 2C_98/2013 du 29 juillet 2013 consid. 6.5). Cette double obligation est désormais évitée par l'art. 120 al. 2
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF, qui soustrait à l'obligation de déclarer l'intermédiaire financier, à savoir dans ce contexte, celui qui acquiert ou aliène des participations sans en assumer le risque économique et sans disposer d'un libre exercice des droits de vote. Par ailleurs, si le libre exercice des droits de vote est transmis à un tiers, celui-ci est tenu de déclarer selon l'art. 120 al. 3
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF et l'ayant droit économique reste tenu de le faire en vertu de l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF, puisqu'il conserve toujours le contrôle des droits de vote (cf. supra consid. 5.3). Sous l'angle de la transparence, il reste en effet pertinent de connaître l'ayant droit économique des participations en plus de celui qui peut exercer librement les droits de vote. La situation est différente pour ce qui concerne les placements collectifs de capitaux pour les participations des fonds qu'ils gèrent directement ou indirectement. En effet, il n'existe pas dans ce cadre d'ayant droit économique au sens de l'art. 10
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 10 Principi - (art. 120 cpv. 1 e 3, 123 cpv. 1 LInFi)
1    Sono soggetti all'obbligo di comunicazione gli aventi economicamente diritto a titoli di partecipazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi. È considerata avente economicamente diritto la persona che controlla i diritti di voto legati a una partecipazione e sopporta il rischio derivante da quest'ultima.
2    Se i diritti di voto non sono esercitati direttamente o indirettamente dall'avente economicamente diritto, secondo l'articolo 120 capoverso 3 LInFi sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto. Se la persona legittimata al libero esercizio dei diritti di voto è direttamente o indirettamente controllata, l'obbligo di comunicazione è altresì considerato adempiuto se la persona che esercita il controllo effettua la dichiarazione su base consolidata. In questo caso la persona che esercita il controllo sottostà all'obbligo di comunicazione.19
3    Non sussiste alcun obbligo di comunicazione se:
a  un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento è in seguito superato senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato;
b  un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento o il superamento è nuovamente raggiunto, a seguito di una flessione, senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato;
c  nel corso di un solo giorno di borsa, temporaneamente si raggiunge, si supera o si scende al di sotto di un valore soglia.
OIMF-FINMA (cf. infra consid. 6.5). L'hypothèse d'une limitation de l'obligation de déclarer à celui qui exerce librement les droits de vote n'est partant pas satisfaisante sous l'angle de la transparence. Dans le cas où le fonds de placement délègue le libre exercice des droits de vote à un tiers, il n'est effectivement plus possible de connaître celui qui contrôle en définitive ces droits. Comme la FINMA le relève à juste titre, l'information sur la structure de l'actionnariat de l'émetteur concerné est alors incomplète. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les recourantes, l'obligation pour un fonds de placement de déclarer ses participations selon l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF, avec la double annonce d'une même participation que cela peut impliquer, se justifie sous l'angle de la transparence. Par ailleurs, la thèse des recourantes pose également problème sous cet angle en lien avec les dérivés de participation (art. 15
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 15 Derivati su titoli di partecipazione - (art. 120 cpv. 1, 4 e 5, 123 cpv. 1 LInFi)
1    I derivati su titoli di partecipazione ai sensi della presente ordinanza sono strumenti finanziari il cui valore deriva almeno in parte dal valore o dal rendimento di titoli di partecipazione di società ai sensi dell'articolo 120 capoverso 1 LInFi.
2    Devono essere dichiarati:
a  l'acquisto o l'alienazione di diritti di conversione e d'acquisto (segnatamente le opzioni call) nonché di diritti di alienazione (segnatamente le opzioni put) che prevedono o ammettono una consegna fisica;
b  la concessione (sottoscrizione) di diritti di conversione e d'acquisto (segnatamente le opzioni call) nonché di diritti di alienazione (segnatamente le opzioni put) che prevedono o ammettono una consegna fisica; e
c  derivati su titoli di partecipazione che prevedono o ammettono una liquidazione in contanti e altri contratti differenziali, come contracts for difference, financial futures.
3    I derivati su titoli di partecipazione già dichiarati secondo il capoverso 2 sono soggetti a un nuovo obbligo di comunicazione se, in seguito al loro esercizio o al loro mancato esercizio, si raggiunge, si supera o si scende al di sotto di uno dei valori soglia secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi.
OIMF-FINMA; sur cette notion, cf. MEYLAN/BEN HATTAR, Le concept de dérivé dans la LIMF, Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht [GesKR]
BGE 148 II 444 S. 458

2/2018 p. 205, en particulier, p. 214 s.). En effet, le fonds de placement qui acquerrait ou aliénerait des dérivés soumis à une obligation de déclarer (art. 15
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 15 Derivati su titoli di partecipazione - (art. 120 cpv. 1, 4 e 5, 123 cpv. 1 LInFi)
1    I derivati su titoli di partecipazione ai sensi della presente ordinanza sono strumenti finanziari il cui valore deriva almeno in parte dal valore o dal rendimento di titoli di partecipazione di società ai sensi dell'articolo 120 capoverso 1 LInFi.
2    Devono essere dichiarati:
a  l'acquisto o l'alienazione di diritti di conversione e d'acquisto (segnatamente le opzioni call) nonché di diritti di alienazione (segnatamente le opzioni put) che prevedono o ammettono una consegna fisica;
b  la concessione (sottoscrizione) di diritti di conversione e d'acquisto (segnatamente le opzioni call) nonché di diritti di alienazione (segnatamente le opzioni put) che prevedono o ammettono una consegna fisica; e
c  derivati su titoli di partecipazione che prevedono o ammettono una liquidazione in contanti e altri contratti differenziali, come contracts for difference, financial futures.
3    I derivati su titoli di partecipazione già dichiarati secondo il capoverso 2 sono soggetti a un nuovo obbligo di comunicazione se, in seguito al loro esercizio o al loro mancato esercizio, si raggiunge, si supera o si scende al di sotto di uno dei valori soglia secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi.
OIMF-FINMA), pour le compte d'investisseurs, ne pourrait pas le faire selon l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF, faute de supporter le risque économique de ces opérations et il ne pourrait pas le faire non plus selon l'art. 120 al. 3
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF, puisque cette disposition ne s'applique pas aux dérivés (cf. Communication de l'Instance pour la publicité des participations du 20 septembre 2018 I/18 p. 4).
Certes, l'exclusion des dérivés de l'art. 120 al. 3
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF résulte de la pratique établie par la FINMA et l'Instance pour la publicité des participations, qui ne saurait être contraignante pour le juge (cf. ATF 142 II 182 consid. 2.3.2; ATF 141 II 338 consid. 6.1). Il n'existe toutefois a priori pas de motifs de s'écarter de cette pratique, qui permet une application correcte des normes légales (cf. ATF 146 II 359 consid. 5.3; ATF 142 II 182 consid. 2.3.2; ATF 141 II 338 consid. 6.1). Dans ces circonstances, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de substituer son appréciation à celle des autorités spécialisées et il faut rappeler la large étendue des compétences réglementaires de la FINMA dans le domaine en cause (cf. supra consid. 5.5.1).
5.5.5 Sur le vu de ce qui précède, le but recherché par l'obligation de déclarer s'oppose à une limitation de l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF aux seuls ayants droit économiques.
5.6 Sous l'angle systématique, il appert que seul l'al. 3 de l'art. 120
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF ne se réfère pas aux notions d'acquisition et d'aliénation. Il se distingue ainsi de l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF (cf. rapport explicatif du 20 août 2015 sur l'OIMF-FINMA, p. 29). L'art. 120 al. 2
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LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF précise que les intermédiaires financiers, qui agissent pour le compte de tiers, ne sont pas soumis à l'obligation de l'al. 1. L'art. 120 al. 4
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF étend la notion d'acquisition et d'aliénation (directe ou indirecte) en y assimilant certaines opérations, comme la conversion de bons de participations ou la modification du capital social. Enfin, afin de couvrir au maximum le risque d'abus, l'art. 120 al. 5
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF prévoit que tout procédé, qui finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participations concernées représente une acquisition indirecte (cf. FF 2014 7235, 7335; le Message se réfère au cas Sulzer SA, qui portait sur un usage abusif d'options, par la conversion d'options avec exécution en espèces en options avec exécution en nature; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-1215/2009
BGE 148 II 444 S. 459

du 9 novembre 2010 consid. 10 ss). Par sa formulation, l'art. 120 al. 5
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF, qui précise la notion d'acquisition indirecte de l'art. 120 al. 1
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LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF, confirme que cette dernière disposition doit être interprétée largement. Par ailleurs, si, comme le prétendent les recourantes, l'art. 120 al. 1
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LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF ne concernait que les ayants droit économiques, il n'aurait pas été nécessaire de spécifier à l'art. 120 al. 2
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LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF que les intermédiaires financiers, lorsqu'ils acquièrent ou aliènent des actions pour le compte de tiers - soit lorsqu'ils n'assument pas le risque économique de ces opérations - ne sont pas tenus de déclarer. Enfin, l'art. 151
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LInFi Art. 151 Violazione degli obblighi di comunicazione - 1 È punito con la multa sino a 10 milioni di franchi chiunque intenzionalmente:
1    È punito con la multa sino a 10 milioni di franchi chiunque intenzionalmente:
a  viola l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 120 o 121;
b  omette, in quanto titolare di una partecipazione qualificata in una società bersaglio, di comunicare l'acquisto o la vendita di titoli di partecipazione di detta società (art. 134).
2    Chi agisce per negligenza è punito con la multa sino a 100 000 franchi.
LIMF, mentionné par les recourantes, qui prévoit une amende de maximum 10 millions de francs en cas de violation intentionnelle de l'obligation de déclarer visée à l'art. 120
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LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF (al. 1 let. a) et d'au plus 100'000 fr. en cas de négligence (al. 2 LIMF), ne renseigne pas sur la portée à donner à l'obligation de déclarer prévue par l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
et 3
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF. En résumé, un examen sous l'angle systématique confirme que l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF doit être interprété largement et que l'art. 120 al. 3
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF se limite aux situations dans lesquelles un tiers est autorisé à librement user des droits de vote par l'ayant droit économique (ou par quelqu'un qui se trouve dans sa chaîne de contrôle; c'est par ailleurs ce que laisse entendre le recours au terme "ermächtigt" de l'art. 10 al. 3
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 10 Principi - (art. 120 cpv. 1 e 3, 123 cpv. 1 LInFi)
1    Sono soggetti all'obbligo di comunicazione gli aventi economicamente diritto a titoli di partecipazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi. È considerata avente economicamente diritto la persona che controlla i diritti di voto legati a una partecipazione e sopporta il rischio derivante da quest'ultima.
2    Se i diritti di voto non sono esercitati direttamente o indirettamente dall'avente economicamente diritto, secondo l'articolo 120 capoverso 3 LInFi sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto. Se la persona legittimata al libero esercizio dei diritti di voto è direttamente o indirettamente controllata, l'obbligo di comunicazione è altresì considerato adempiuto se la persona che esercita il controllo effettua la dichiarazione su base consolidata. In questo caso la persona che esercita il controllo sottostà all'obbligo di comunicazione.19
3    Non sussiste alcun obbligo di comunicazione se:
a  un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento è in seguito superato senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato;
b  un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento o il superamento è nuovamente raggiunto, a seguito di una flessione, senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato;
c  nel corso di un solo giorno di borsa, temporaneamente si raggiunge, si supera o si scende al di sotto di un valore soglia.
OIMF-FINMA; cf. LENGAUER/EGGEN/STRAUB, op. cit., p. 579 n. 8.109). A cet égard, on relèvera que la faculté d'un fond de placement d'exercer les droits de vote d'une participation qu'il gère ne découle pas d'une délégation des investisseurs, mais est inhérente au système des placements collectifs de capitaux (cf. infra consid. 6.5).
5.7 Au demeurant, lorsque la doctrine se réfère à l'art. 120
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF, elle indique essentiellement deux catégories de personnes tenues d'annoncer: l'ayant droit économique (art. 120 al. 1
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF) et le tiers habilité à exercer les droits de vote (art. 120 al. 3
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF) (cf. notamment SILVAN THOMA, Tafeln zum Finanzmarkrecht, FINMAG, FinfraG, 2022, p. 147; LENGAUER/EGGEN/STRAUB, op. cit., n. 8.100 ss p. 576 ss; JUTZI/SCHÄREN, op. cit., nos 108 ss ad art. 120
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF; WEBER/BAISCH, op. cit., nos 165 ss ad art. 120
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF). Elle mentionne la solution retenue par la FINMA pour les fonds de placement à l'art. 18 al. 1
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 18 Investimenti collettivi di capitale - (art. 120 cpv. 1, 121, 123 cpv. 1 LInFi)
1    Gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi relativi alle partecipazioni in investimenti collettivi di capitale approvati secondo la legge del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi (LICol)22 devono essere adempiuti dal titolare dell'autorizzazione23 (art. 5 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 2 cpv. 1 lett. d LIsFi, art. 13 cpv. 2 lett. a-d LICol nonché art. 15 cpv. 1 lett. e in combinato disposto con l'art. 120 cpv. 1 LICol).24
2    Per l'adempimento dell'obbligo di comunicazione sono applicabili i seguenti principi:
a  gli obblighi di comunicazione per più investimenti collettivi di capitale del medesimo titolare d'autorizzazione devono essere adempiuti globalmente e individualmente per ciascun investimento collettivo di capitale in cui la partecipazione raggiunga, superi o scenda al di sotto di un valore soglia;
b  per le direzioni di fondi all'interno di un gruppo non sussiste alcun obbligo di consolidamento con il gruppo;
c  nel caso delle società di investimento a capitale variabile (SICAV) con gestione di terzi, gli obblighi di comunicazione devono essere adempiuti dalla direzione del fondo;
d  ogni segmento di un investimento collettivo di capitale aperto multi-comparto costituisce un investimento collettivo di capitale a sé stante ai sensi del capoverso 1.
3    Nel caso di investimenti collettivi di capitale esteri non autorizzati per l'offerta che non sono dipendenti da un gruppo, la direzione del fondo o la società deve adempiere gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di comunicazione si applica il capoverso 2.25
4    Nel caso di investimenti collettivi di capitale esteri non autorizzati per l'offerta che sono dipendenti da un gruppo, gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi sono adempiuti dal gruppo.26
5    L'indipendenza della direzione del fondo o della società presuppone segnatamente:
a  l'indipendenza personale: le persone della direzione del fondo o della società che controllano l'esercizio dei diritti di voto operano in modo autonomo rispetto alla società madre del gruppo e alle società da essa controllate;
b  l'indipendenza organizzativa: tramite le sue strutture organizzative, il gruppo garantisce che:
b1  la società madre del gruppo e le altre società da essa controllate non influiscano, per mezzo di direttive o in altro modo, sull'esercizio dei diritti di voto della direzione del fondo o della società, e
b2  tra la direzione del fondo o la società e la società madre del gruppo o altre società da essa controllate non vengano scambiate o diffuse informazioni che possono ripercuotersi sull'esercizio del diritto di voto.
6    Nei casi di cui al capoverso 3, il gruppo deve presentare al competente organo per la pubblicità i seguenti documenti:
a  un elenco delle denominazioni delle direzioni di fondi o delle società;
b  una dichiarazione in base alla quale i requisiti di indipendenza di cui ai capoversi 3 e 4 sono soddisfatti e rispettati.
7    Il gruppo deve comunicare al competente organo per la pubblicità qualsiasi modifica dell'elenco di cui al capoverso 6 lettera a.
8    Nei casi di cui al capoverso 3, il competente organo per la pubblicità può richiedere in qualsiasi momento ulteriori documenti a comprova del fatto che i requisiti di indipendenza sono soddisfatti e rispettati.
9    Indicazioni circa l'identità degli investitori non sono necessarie.
OIMF-FINMA, qui impose une obligation de déclarer selon l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF à un acteur qui n'est pas ayant droit économique, sans se montrer critique à cet égard (cf. THOMA, op. cit., p. 147 ss;
BGE 148 II 444 S. 460

LENGAUER/EGGEN/STRAUB, op. cit., p. 596 s. n. 8.170 ss; JUTZI/SCHÄREN, op. cit., nos 142 s. ad art. 120
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF; WEBER/BAISCH, qui indiquent toutefois que la direction du fonds pourrait être tenue de déclarer selon l'art. 120 al. 3
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF; op. cit., nos 158 ad art. 120
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF). La doctrine semble ainsi cautionner la large interprétation que fait la FINMA de l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF.
5.8 Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, l'autorité précédente ne prête pas le flanc à la critique lorsqu'elle retient que l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF ne se limite pas au seul ayant droit économique, tel que défini à l'art. 10 al. 1
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 10 Principi - (art. 120 cpv. 1 e 3, 123 cpv. 1 LInFi)
1    Sono soggetti all'obbligo di comunicazione gli aventi economicamente diritto a titoli di partecipazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi. È considerata avente economicamente diritto la persona che controlla i diritti di voto legati a una partecipazione e sopporta il rischio derivante da quest'ultima.
2    Se i diritti di voto non sono esercitati direttamente o indirettamente dall'avente economicamente diritto, secondo l'articolo 120 capoverso 3 LInFi sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto. Se la persona legittimata al libero esercizio dei diritti di voto è direttamente o indirettamente controllata, l'obbligo di comunicazione è altresì considerato adempiuto se la persona che esercita il controllo effettua la dichiarazione su base consolidata. In questo caso la persona che esercita il controllo sottostà all'obbligo di comunicazione.19
3    Non sussiste alcun obbligo di comunicazione se:
a  un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento è in seguito superato senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato;
b  un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento o il superamento è nuovamente raggiunto, a seguito di una flessione, senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato;
c  nel corso di un solo giorno di borsa, temporaneamente si raggiunge, si supera o si scende al di sotto di un valore soglia.
OIMF-FINMA, même si celui-ci était en premier lieu visé par cette disposition. Contrairement à ce que soutiennent les recourantes, une pareille interprétation reste dans le cadre des art. 120
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
et 123 al. 1
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 123 Competenze della FINMA - 1 La FINMA emana disposizioni:
1    La FINMA emana disposizioni:
a  sulla portata dell'obbligo di comunicazione;
b  sul trattamento dei diritti di acquisto e di alienazione;
c  sul calcolo dei diritti di voto;
d  sul termine entro il quale deve essere adempiuto l'obbligo di comunicazione;
e  sul termine entro il quale una società deve pubblicare i cambiamenti intervenuti nei rapporti di proprietà secondo l'articolo 120.
2    La FINMA può, per motivi importanti, prevedere deroghe o agevolazioni all'obbligo di comunicazione o di pubblicazione, in particolare per operazioni:
a  a breve scadenza;
b  in relazione alle quali non vi è alcuna intenzione di esercitare il diritto di voto; o
c  vincolate a condizioni.
3    Chiunque intende acquistare valori mobiliari può richiedere dalla FINMA una decisione sull'esistenza o l'assenza di un obbligo di pubblicità.
let. a LIMF.
5.9 Enfin, les recourantes ne peuvent rien tirer des exemptions obtenues. Celles-ci n'enlèvent rien à la pertinence de la distinction opérée par la FINMA entre les cas soumis à l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF et à l'art. 120 al. 3
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF, qui trouve sa pleine mesure lorsque les conditions d'une exemption ne sont pas ou plus remplies.
6. Les recourantes font valoir que l'art. 18
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 18 Investimenti collettivi di capitale - (art. 120 cpv. 1, 121, 123 cpv. 1 LInFi)
1    Gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi relativi alle partecipazioni in investimenti collettivi di capitale approvati secondo la legge del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi (LICol)22 devono essere adempiuti dal titolare dell'autorizzazione23 (art. 5 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 2 cpv. 1 lett. d LIsFi, art. 13 cpv. 2 lett. a-d LICol nonché art. 15 cpv. 1 lett. e in combinato disposto con l'art. 120 cpv. 1 LICol).24
2    Per l'adempimento dell'obbligo di comunicazione sono applicabili i seguenti principi:
a  gli obblighi di comunicazione per più investimenti collettivi di capitale del medesimo titolare d'autorizzazione devono essere adempiuti globalmente e individualmente per ciascun investimento collettivo di capitale in cui la partecipazione raggiunga, superi o scenda al di sotto di un valore soglia;
b  per le direzioni di fondi all'interno di un gruppo non sussiste alcun obbligo di consolidamento con il gruppo;
c  nel caso delle società di investimento a capitale variabile (SICAV) con gestione di terzi, gli obblighi di comunicazione devono essere adempiuti dalla direzione del fondo;
d  ogni segmento di un investimento collettivo di capitale aperto multi-comparto costituisce un investimento collettivo di capitale a sé stante ai sensi del capoverso 1.
3    Nel caso di investimenti collettivi di capitale esteri non autorizzati per l'offerta che non sono dipendenti da un gruppo, la direzione del fondo o la società deve adempiere gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di comunicazione si applica il capoverso 2.25
4    Nel caso di investimenti collettivi di capitale esteri non autorizzati per l'offerta che sono dipendenti da un gruppo, gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi sono adempiuti dal gruppo.26
5    L'indipendenza della direzione del fondo o della società presuppone segnatamente:
a  l'indipendenza personale: le persone della direzione del fondo o della società che controllano l'esercizio dei diritti di voto operano in modo autonomo rispetto alla società madre del gruppo e alle società da essa controllate;
b  l'indipendenza organizzativa: tramite le sue strutture organizzative, il gruppo garantisce che:
b1  la società madre del gruppo e le altre società da essa controllate non influiscano, per mezzo di direttive o in altro modo, sull'esercizio dei diritti di voto della direzione del fondo o della società, e
b2  tra la direzione del fondo o la società e la società madre del gruppo o altre società da essa controllate non vengano scambiate o diffuse informazioni che possono ripercuotersi sull'esercizio del diritto di voto.
6    Nei casi di cui al capoverso 3, il gruppo deve presentare al competente organo per la pubblicità i seguenti documenti:
a  un elenco delle denominazioni delle direzioni di fondi o delle società;
b  una dichiarazione in base alla quale i requisiti di indipendenza di cui ai capoversi 3 e 4 sono soddisfatti e rispettati.
7    Il gruppo deve comunicare al competente organo per la pubblicità qualsiasi modifica dell'elenco di cui al capoverso 6 lettera a.
8    Nei casi di cui al capoverso 3, il competente organo per la pubblicità può richiedere in qualsiasi momento ulteriori documenti a comprova del fatto che i requisiti di indipendenza sono soddisfatti e rispettati.
9    Indicazioni circa l'identità degli investitori non sono necessarie.
OIMF-FINMA, qui porte sur l'obligation de déclarer en lien avec les placements collectifs de capitaux, sort du cadre de la délégation de l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF.
6.1 Les principes jurisprudentiels relatifs à l'interprétation des ordonnances du Conseil fédéral s'appliquent par analogie aux ordonnances de la FINMA, étant précisé que celles-ci doivent se conformer non seulement aux lois, mais aussi aux ordonnances du Conseil fédéral (cf. arrêt 2C_345/2015 du 24 novembre 2015 consid. 5.3 et les références).
6.2 Le Tribunal fédéral peut examiner à titre préjudiciel la légalité et la constitutionnalité d'ordonnances du Conseil fédéral. Il examine en principe librement la légalité et la constitutionnalité des ordonnances, dites dépendantes, de cette autorité qui reposent sur une délégation législative. Il analyse, dans un premier temps, si l'ordonnance reste dans les limites des pouvoirs conférés par la loi au Conseil fédéral, mais il ne peut pas contrôler si la délégation elle-même est admissible. Si l'ordonnance est conforme à la loi, il examine, dans un second temps, sa conformité à la Constitution, à moins que la loi permette d'y déroger. Lorsque la délégation législative est relativement imprécise et que, par la force des choses, elle donne au Conseil fédéral un large pouvoir d'appréciation, cette clause s'impose au
BGE 148 II 444 S. 461

Tribunal fédéral en vertu de l'art. 190
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 190 Diritto determinante - Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto.
Cst. Dans un tel cas, le Tribunal fédéral doit se borner à examiner si les dispositions incriminées sortent manifestement du cadre de la délégation de compétence donnée par le législateur à l'autorité exécutive ou si, pour d'autres motifs, elles sont contraires à la loi ou à la Constitution; il n'est pas habilité à substituer sa propre appréciation à celle du Conseil fédéral. Il se limite à vérifier si la disposition litigieuse est propre à réaliser objectivement le but visé par la loi, sans se soucier, en particulier, de savoir si elle constitue le moyen le plus approprié pour atteindre ce but. Il ne revient pas au Tribunal fédéral d'examiner l'opportunité de l'ordonnance ou de prendre position au sujet de l'adéquation politique, économique ou autre d'une disposition d'une ordonnance (ATF 146 II 56 consid. 6.2.2 et les références). Les ordonnances de la FINMA peuvent préciser ou concrétiser les dispositions des lois et des ordonnances, mais pas les modifier (ATF 137 II 371 consid. 5; arrêt 2C_345/2015 du 24 novembre 2015 consid. 5.3 et les autres références citées).

6.3 L'art. 123 al. 1 let. a
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 123 Competenze della FINMA - 1 La FINMA emana disposizioni:
1    La FINMA emana disposizioni:
a  sulla portata dell'obbligo di comunicazione;
b  sul trattamento dei diritti di acquisto e di alienazione;
c  sul calcolo dei diritti di voto;
d  sul termine entro il quale deve essere adempiuto l'obbligo di comunicazione;
e  sul termine entro il quale una società deve pubblicare i cambiamenti intervenuti nei rapporti di proprietà secondo l'articolo 120.
2    La FINMA può, per motivi importanti, prevedere deroghe o agevolazioni all'obbligo di comunicazione o di pubblicazione, in particolare per operazioni:
a  a breve scadenza;
b  in relazione alle quali non vi è alcuna intenzione di esercitare il diritto di voto; o
c  vincolate a condizioni.
3    Chiunque intende acquistare valori mobiliari può richiedere dalla FINMA una decisione sull'esistenza o l'assenza di un obbligo di pubblicità.
LIMF, qui prévoit que la FINMA édicte des dispositions sur l'étendue de l'obligation de déclarer, est rédigé en termes généraux et laisse un large pouvoir d'appréciation à la FINMA dans la détermination de l'étendue de l'obligation de déclarer (cf. ATF 137 II 371 consid. 5.4).
6.4 Comme déjà mentionné, se fondant sur les art. 123 al. 1 let. a
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 123 Competenze della FINMA - 1 La FINMA emana disposizioni:
1    La FINMA emana disposizioni:
a  sulla portata dell'obbligo di comunicazione;
b  sul trattamento dei diritti di acquisto e di alienazione;
c  sul calcolo dei diritti di voto;
d  sul termine entro il quale deve essere adempiuto l'obbligo di comunicazione;
e  sul termine entro il quale una società deve pubblicare i cambiamenti intervenuti nei rapporti di proprietà secondo l'articolo 120.
2    La FINMA può, per motivi importanti, prevedere deroghe o agevolazioni all'obbligo di comunicazione o di pubblicazione, in particolare per operazioni:
a  a breve scadenza;
b  in relazione alle quali non vi è alcuna intenzione di esercitare il diritto di voto; o
c  vincolate a condizioni.
3    Chiunque intende acquistare valori mobiliari può richiedere dalla FINMA una decisione sull'esistenza o l'assenza di un obbligo di pubblicità.
LIMF et 7 al. 1 let. a LFINMA, la FINMA a édicté les art. 10
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 10 Principi - (art. 120 cpv. 1 e 3, 123 cpv. 1 LInFi)
1    Sono soggetti all'obbligo di comunicazione gli aventi economicamente diritto a titoli di partecipazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi. È considerata avente economicamente diritto la persona che controlla i diritti di voto legati a una partecipazione e sopporta il rischio derivante da quest'ultima.
2    Se i diritti di voto non sono esercitati direttamente o indirettamente dall'avente economicamente diritto, secondo l'articolo 120 capoverso 3 LInFi sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto. Se la persona legittimata al libero esercizio dei diritti di voto è direttamente o indirettamente controllata, l'obbligo di comunicazione è altresì considerato adempiuto se la persona che esercita il controllo effettua la dichiarazione su base consolidata. In questo caso la persona che esercita il controllo sottostà all'obbligo di comunicazione.19
3    Non sussiste alcun obbligo di comunicazione se:
a  un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento è in seguito superato senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato;
b  un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento o il superamento è nuovamente raggiunto, a seguito di una flessione, senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato;
c  nel corso di un solo giorno di borsa, temporaneamente si raggiunge, si supera o si scende al di sotto di un valore soglia.
et 18
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 18 Investimenti collettivi di capitale - (art. 120 cpv. 1, 121, 123 cpv. 1 LInFi)
1    Gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi relativi alle partecipazioni in investimenti collettivi di capitale approvati secondo la legge del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi (LICol)22 devono essere adempiuti dal titolare dell'autorizzazione23 (art. 5 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 2 cpv. 1 lett. d LIsFi, art. 13 cpv. 2 lett. a-d LICol nonché art. 15 cpv. 1 lett. e in combinato disposto con l'art. 120 cpv. 1 LICol).24
2    Per l'adempimento dell'obbligo di comunicazione sono applicabili i seguenti principi:
a  gli obblighi di comunicazione per più investimenti collettivi di capitale del medesimo titolare d'autorizzazione devono essere adempiuti globalmente e individualmente per ciascun investimento collettivo di capitale in cui la partecipazione raggiunga, superi o scenda al di sotto di un valore soglia;
b  per le direzioni di fondi all'interno di un gruppo non sussiste alcun obbligo di consolidamento con il gruppo;
c  nel caso delle società di investimento a capitale variabile (SICAV) con gestione di terzi, gli obblighi di comunicazione devono essere adempiuti dalla direzione del fondo;
d  ogni segmento di un investimento collettivo di capitale aperto multi-comparto costituisce un investimento collettivo di capitale a sé stante ai sensi del capoverso 1.
3    Nel caso di investimenti collettivi di capitale esteri non autorizzati per l'offerta che non sono dipendenti da un gruppo, la direzione del fondo o la società deve adempiere gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di comunicazione si applica il capoverso 2.25
4    Nel caso di investimenti collettivi di capitale esteri non autorizzati per l'offerta che sono dipendenti da un gruppo, gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi sono adempiuti dal gruppo.26
5    L'indipendenza della direzione del fondo o della società presuppone segnatamente:
a  l'indipendenza personale: le persone della direzione del fondo o della società che controllano l'esercizio dei diritti di voto operano in modo autonomo rispetto alla società madre del gruppo e alle società da essa controllate;
b  l'indipendenza organizzativa: tramite le sue strutture organizzative, il gruppo garantisce che:
b1  la società madre del gruppo e le altre società da essa controllate non influiscano, per mezzo di direttive o in altro modo, sull'esercizio dei diritti di voto della direzione del fondo o della società, e
b2  tra la direzione del fondo o la società e la società madre del gruppo o altre società da essa controllate non vengano scambiate o diffuse informazioni che possono ripercuotersi sull'esercizio del diritto di voto.
6    Nei casi di cui al capoverso 3, il gruppo deve presentare al competente organo per la pubblicità i seguenti documenti:
a  un elenco delle denominazioni delle direzioni di fondi o delle società;
b  una dichiarazione in base alla quale i requisiti di indipendenza di cui ai capoversi 3 e 4 sono soddisfatti e rispettati.
7    Il gruppo deve comunicare al competente organo per la pubblicità qualsiasi modifica dell'elenco di cui al capoverso 6 lettera a.
8    Nei casi di cui al capoverso 3, il competente organo per la pubblicità può richiedere in qualsiasi momento ulteriori documenti a comprova del fatto che i requisiti di indipendenza sono soddisfatti e rispettati.
9    Indicazioni circa l'identità degli investitori non sono necessarie.
OIMF-FINMA. Sous le titre "Principes", l'art. 10 al. 1
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 10 Principi - (art. 120 cpv. 1 e 3, 123 cpv. 1 LInFi)
1    Sono soggetti all'obbligo di comunicazione gli aventi economicamente diritto a titoli di partecipazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi. È considerata avente economicamente diritto la persona che controlla i diritti di voto legati a una partecipazione e sopporta il rischio derivante da quest'ultima.
2    Se i diritti di voto non sono esercitati direttamente o indirettamente dall'avente economicamente diritto, secondo l'articolo 120 capoverso 3 LInFi sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto. Se la persona legittimata al libero esercizio dei diritti di voto è direttamente o indirettamente controllata, l'obbligo di comunicazione è altresì considerato adempiuto se la persona che esercita il controllo effettua la dichiarazione su base consolidata. In questo caso la persona che esercita il controllo sottostà all'obbligo di comunicazione.19
3    Non sussiste alcun obbligo di comunicazione se:
a  un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento è in seguito superato senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato;
b  un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento o il superamento è nuovamente raggiunto, a seguito di una flessione, senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato;
c  nel corso di un solo giorno di borsa, temporaneamente si raggiunge, si supera o si scende al di sotto di un valore soglia.
OIMF-FINMA prévoit en substance que l'obligation de déclarer incombe aux ayants droit économiques. L'art. 18
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 18 Investimenti collettivi di capitale - (art. 120 cpv. 1, 121, 123 cpv. 1 LInFi)
1    Gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi relativi alle partecipazioni in investimenti collettivi di capitale approvati secondo la legge del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi (LICol)22 devono essere adempiuti dal titolare dell'autorizzazione23 (art. 5 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 2 cpv. 1 lett. d LIsFi, art. 13 cpv. 2 lett. a-d LICol nonché art. 15 cpv. 1 lett. e in combinato disposto con l'art. 120 cpv. 1 LICol).24
2    Per l'adempimento dell'obbligo di comunicazione sono applicabili i seguenti principi:
a  gli obblighi di comunicazione per più investimenti collettivi di capitale del medesimo titolare d'autorizzazione devono essere adempiuti globalmente e individualmente per ciascun investimento collettivo di capitale in cui la partecipazione raggiunga, superi o scenda al di sotto di un valore soglia;
b  per le direzioni di fondi all'interno di un gruppo non sussiste alcun obbligo di consolidamento con il gruppo;
c  nel caso delle società di investimento a capitale variabile (SICAV) con gestione di terzi, gli obblighi di comunicazione devono essere adempiuti dalla direzione del fondo;
d  ogni segmento di un investimento collettivo di capitale aperto multi-comparto costituisce un investimento collettivo di capitale a sé stante ai sensi del capoverso 1.
3    Nel caso di investimenti collettivi di capitale esteri non autorizzati per l'offerta che non sono dipendenti da un gruppo, la direzione del fondo o la società deve adempiere gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di comunicazione si applica il capoverso 2.25
4    Nel caso di investimenti collettivi di capitale esteri non autorizzati per l'offerta che sono dipendenti da un gruppo, gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi sono adempiuti dal gruppo.26
5    L'indipendenza della direzione del fondo o della società presuppone segnatamente:
a  l'indipendenza personale: le persone della direzione del fondo o della società che controllano l'esercizio dei diritti di voto operano in modo autonomo rispetto alla società madre del gruppo e alle società da essa controllate;
b  l'indipendenza organizzativa: tramite le sue strutture organizzative, il gruppo garantisce che:
b1  la società madre del gruppo e le altre società da essa controllate non influiscano, per mezzo di direttive o in altro modo, sull'esercizio dei diritti di voto della direzione del fondo o della società, e
b2  tra la direzione del fondo o la società e la società madre del gruppo o altre società da essa controllate non vengano scambiate o diffuse informazioni che possono ripercuotersi sull'esercizio del diritto di voto.
6    Nei casi di cui al capoverso 3, il gruppo deve presentare al competente organo per la pubblicità i seguenti documenti:
a  un elenco delle denominazioni delle direzioni di fondi o delle società;
b  una dichiarazione in base alla quale i requisiti di indipendenza di cui ai capoversi 3 e 4 sono soddisfatti e rispettati.
7    Il gruppo deve comunicare al competente organo per la pubblicità qualsiasi modifica dell'elenco di cui al capoverso 6 lettera a.
8    Nei casi di cui al capoverso 3, il competente organo per la pubblicità può richiedere in qualsiasi momento ulteriori documenti a comprova del fatto che i requisiti di indipendenza sono soddisfatti e rispettati.
9    Indicazioni circa l'identità degli investitori non sono necessarie.
OIMF-FINMA porte le titre "Placements collectifs de capitaux". Selon l'al. 1 de cette disposition, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020 (RO 2015 5509), "les titulaires d'une autorisation (art. 13
SR 951.31 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (Legge sugli investimenti collettivi, LICol) - Legge sugli investimenti collettivi
LICol Art. 13 Obbligo di autorizzazione - 1 Chiunque costituisce, esercita o custodisce un investimento collettivo di capitale necessita di un'autorizzazione della FINMA.35
1    Chiunque costituisce, esercita o custodisce un investimento collettivo di capitale necessita di un'autorizzazione della FINMA.35
2    Devono chiedere l'autorizzazione:
a  ...
b  la SICAV;
c  la SAcCol;
d  la SICAF;
e  la banca depositaria;
h  il rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri.
2bis    Il fondo riservato a investitori qualificati (L-QIF) che riveste la forma giuridica della SICAV o della SAcCol non necessita di un'autorizzazione.39
3    Il Consiglio federale può esentare dall'obbligo dell'autorizzazione i rappresentanti già sottoposti a un'altra vigilanza statale equivalente.40
4    ...41
5    Le persone di cui al capoverso 2 lettere b-d possono essere iscritte nel registro di commercio soltanto ad avvenuto rilascio dell'autorizzazione da parte della FINMA.42
, al. 2, let. a à d, LPCC et art. 15
SR 951.31 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (Legge sugli investimenti collettivi, LICol) - Legge sugli investimenti collettivi
LICol Art. 15 Obbligo di approvazione - 1 I seguenti documenti necessitano dell'approvazione della FINMA:
1    I seguenti documenti necessitano dell'approvazione della FINMA:
a  il contratto di investimento collettivo del fondo di investimento (art. 25);
b  lo statuto e il regolamento di investimento della SICAV;
c  il contratto di società della SAcCol;
d  lo statuto e il regolamento di investimento della SICAF;
e  i documenti corrispondenti degli investimenti collettivi di capitale esteri che sono offerti a investitori non qualificati.
2    Se il fondo di investimento o la SICAV sono strutturati come investimenti collettivi di capitale aperti multi-comparto (art. 92 segg.), ogni segmento e ogni categoria di azioni necessitano di un'apposita approvazione.
3    I documenti di un L-QIF e la loro modifica non necessitano né dell'approvazione di cui al capoverso 1 né dell'approvazione di cui al capoverso 2.51
en relation avec l'art. 120
SR 951.31 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (Legge sugli investimenti collettivi, LICol) - Legge sugli investimenti collettivi
LICol Art. 120 Obbligo di approvazione - 1 Gli investimenti collettivi di capitale esteri necessitano dell'approvazione della FINMA prima di essere offerti in Svizzera a investitori non qualificati. Il rappresentante sottopone alla FINMA i documenti soggetti all'obbligo di approvazione.154
1    Gli investimenti collettivi di capitale esteri necessitano dell'approvazione della FINMA prima di essere offerti in Svizzera a investitori non qualificati. Il rappresentante sottopone alla FINMA i documenti soggetti all'obbligo di approvazione.154
2    L'approvazione è concessa se:155
a  l'investimento collettivo di capitale, la direzione del fondo o la società, il gestore di patrimoni collettivi e l'ente di custodia sono sottoposti a una vigilanza statale volta a proteggere gli investitori;
b  la direzione del fondo o la società nonché l'ente di custodia sottostanno a una normativa equivalente alle disposizioni della presente legge per quanto riguarda l'organizzazione, i diritti degli investitori e la politica di investimento;
c  la designazione dell'investimento collettivo di capitale non induce in inganno, né presta a confusione;
d  sono stati designati un rappresentante e un ufficio di pagamento per le quote offerte in Svizzera;
e  tra la FINMA e le autorità estere di vigilanza rilevanti per l'offerta esiste un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni.
2bis    Il rappresentante e l'ufficio di pagamento possono concludere il loro mandato soltanto previa approvazione della FINMA.160
3    Il Consiglio federale può prevedere una procedura d'approvazione semplificata e accelerata per gli investimenti collettivi esteri, a condizione che siano già stati approvati da un'autorità estera di vigilanza e la reciprocità sia garantita.
4    Gli investimenti collettivi di capitale esteri offerti in Svizzera a investitori qualificati ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 della legge del 15 giugno 2018161 sui servizi finanziari (LSerFi) non necessitano di alcuna approvazione, ma devono in ogni momento adempiere i requisiti di cui al capoverso 2 lettere c e d del presente articolo.162
5    I piani di partecipazione del personale sotto forma di investimenti collettivi di capitale esteri che vengono offerti esclusivamente ai collaboratori non necessitano di alcuna approvazione.163
, al. 1, LPCC) sont tenus de déclarer au sens de l'art. 120
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
, al. 1, LIMF les participations des placements collectifs de capitaux autorisés en vertu de la LPCC". L'art. 18 al. 4
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 18 Investimenti collettivi di capitale - (art. 120 cpv. 1, 121, 123 cpv. 1 LInFi)
1    Gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi relativi alle partecipazioni in investimenti collettivi di capitale approvati secondo la legge del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi (LICol)22 devono essere adempiuti dal titolare dell'autorizzazione23 (art. 5 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 2 cpv. 1 lett. d LIsFi, art. 13 cpv. 2 lett. a-d LICol nonché art. 15 cpv. 1 lett. e in combinato disposto con l'art. 120 cpv. 1 LICol).24
2    Per l'adempimento dell'obbligo di comunicazione sono applicabili i seguenti principi:
a  gli obblighi di comunicazione per più investimenti collettivi di capitale del medesimo titolare d'autorizzazione devono essere adempiuti globalmente e individualmente per ciascun investimento collettivo di capitale in cui la partecipazione raggiunga, superi o scenda al di sotto di un valore soglia;
b  per le direzioni di fondi all'interno di un gruppo non sussiste alcun obbligo di consolidamento con il gruppo;
c  nel caso delle società di investimento a capitale variabile (SICAV) con gestione di terzi, gli obblighi di comunicazione devono essere adempiuti dalla direzione del fondo;
d  ogni segmento di un investimento collettivo di capitale aperto multi-comparto costituisce un investimento collettivo di capitale a sé stante ai sensi del capoverso 1.
3    Nel caso di investimenti collettivi di capitale esteri non autorizzati per l'offerta che non sono dipendenti da un gruppo, la direzione del fondo o la società deve adempiere gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di comunicazione si applica il capoverso 2.25
4    Nel caso di investimenti collettivi di capitale esteri non autorizzati per l'offerta che sono dipendenti da un gruppo, gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi sono adempiuti dal gruppo.26
5    L'indipendenza della direzione del fondo o della società presuppone segnatamente:
a  l'indipendenza personale: le persone della direzione del fondo o della società che controllano l'esercizio dei diritti di voto operano in modo autonomo rispetto alla società madre del gruppo e alle società da essa controllate;
b  l'indipendenza organizzativa: tramite le sue strutture organizzative, il gruppo garantisce che:
b1  la società madre del gruppo e le altre società da essa controllate non influiscano, per mezzo di direttive o in altro modo, sull'esercizio dei diritti di voto della direzione del fondo o della società, e
b2  tra la direzione del fondo o la società e la società madre del gruppo o altre società da essa controllate non vengano scambiate o diffuse informazioni che possono ripercuotersi sull'esercizio del diritto di voto.
6    Nei casi di cui al capoverso 3, il gruppo deve presentare al competente organo per la pubblicità i seguenti documenti:
a  un elenco delle denominazioni delle direzioni di fondi o delle società;
b  una dichiarazione in base alla quale i requisiti di indipendenza di cui ai capoversi 3 e 4 sono soddisfatti e rispettati.
7    Il gruppo deve comunicare al competente organo per la pubblicità qualsiasi modifica dell'elenco di cui al capoverso 6 lettera a.
8    Nei casi di cui al capoverso 3, il competente organo per la pubblicità può richiedere in qualsiasi momento ulteriori documenti a comprova del fatto che i requisiti di indipendenza sono soddisfatti e rispettati.
9    Indicazioni circa l'identità degli investitori non sono necessarie.
OIMF-FINMA, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020 (RO 2015 5509), indique que "dans le cas des placements collectifs de capitaux étrangers non autorisés à la distribution qui dépendent d'un groupe, les obligations de déclarer selon l'art. 120
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
, al. 1, LIMF sont remplies par le groupe".
BGE 148 II 444 S. 462

L'art. 18
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 18 Investimenti collettivi di capitale - (art. 120 cpv. 1, 121, 123 cpv. 1 LInFi)
1    Gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi relativi alle partecipazioni in investimenti collettivi di capitale approvati secondo la legge del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi (LICol)22 devono essere adempiuti dal titolare dell'autorizzazione23 (art. 5 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 2 cpv. 1 lett. d LIsFi, art. 13 cpv. 2 lett. a-d LICol nonché art. 15 cpv. 1 lett. e in combinato disposto con l'art. 120 cpv. 1 LICol).24
2    Per l'adempimento dell'obbligo di comunicazione sono applicabili i seguenti principi:
a  gli obblighi di comunicazione per più investimenti collettivi di capitale del medesimo titolare d'autorizzazione devono essere adempiuti globalmente e individualmente per ciascun investimento collettivo di capitale in cui la partecipazione raggiunga, superi o scenda al di sotto di un valore soglia;
b  per le direzioni di fondi all'interno di un gruppo non sussiste alcun obbligo di consolidamento con il gruppo;
c  nel caso delle società di investimento a capitale variabile (SICAV) con gestione di terzi, gli obblighi di comunicazione devono essere adempiuti dalla direzione del fondo;
d  ogni segmento di un investimento collettivo di capitale aperto multi-comparto costituisce un investimento collettivo di capitale a sé stante ai sensi del capoverso 1.
3    Nel caso di investimenti collettivi di capitale esteri non autorizzati per l'offerta che non sono dipendenti da un gruppo, la direzione del fondo o la società deve adempiere gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di comunicazione si applica il capoverso 2.25
4    Nel caso di investimenti collettivi di capitale esteri non autorizzati per l'offerta che sono dipendenti da un gruppo, gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi sono adempiuti dal gruppo.26
5    L'indipendenza della direzione del fondo o della società presuppone segnatamente:
a  l'indipendenza personale: le persone della direzione del fondo o della società che controllano l'esercizio dei diritti di voto operano in modo autonomo rispetto alla società madre del gruppo e alle società da essa controllate;
b  l'indipendenza organizzativa: tramite le sue strutture organizzative, il gruppo garantisce che:
b1  la società madre del gruppo e le altre società da essa controllate non influiscano, per mezzo di direttive o in altro modo, sull'esercizio dei diritti di voto della direzione del fondo o della società, e
b2  tra la direzione del fondo o la società e la società madre del gruppo o altre società da essa controllate non vengano scambiate o diffuse informazioni che possono ripercuotersi sull'esercizio del diritto di voto.
6    Nei casi di cui al capoverso 3, il gruppo deve presentare al competente organo per la pubblicità i seguenti documenti:
a  un elenco delle denominazioni delle direzioni di fondi o delle società;
b  una dichiarazione in base alla quale i requisiti di indipendenza di cui ai capoversi 3 e 4 sono soddisfatti e rispettati.
7    Il gruppo deve comunicare al competente organo per la pubblicità qualsiasi modifica dell'elenco di cui al capoverso 6 lettera a.
8    Nei casi di cui al capoverso 3, il competente organo per la pubblicità può richiedere in qualsiasi momento ulteriori documenti a comprova del fatto che i requisiti di indipendenza sono soddisfatti e rispettati.
9    Indicazioni circa l'identità degli investitori non sono necessarie.
OIMF-FINMA reprend de façon inchangée au plan matériel l'art. 17 aOBVM-FINMA, les adaptations aux al. 1 et 3 résultant de l'introduction de l'art. 120 al. 3
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF (rapport explicatif du 20 août 2015, p. 32). L'art. 17 aOBVM-FINMA (art. 18
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 18 Investimenti collettivi di capitale - (art. 120 cpv. 1, 121, 123 cpv. 1 LInFi)
1    Gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi relativi alle partecipazioni in investimenti collettivi di capitale approvati secondo la legge del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi (LICol)22 devono essere adempiuti dal titolare dell'autorizzazione23 (art. 5 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 2 cpv. 1 lett. d LIsFi, art. 13 cpv. 2 lett. a-d LICol nonché art. 15 cpv. 1 lett. e in combinato disposto con l'art. 120 cpv. 1 LICol).24
2    Per l'adempimento dell'obbligo di comunicazione sono applicabili i seguenti principi:
a  gli obblighi di comunicazione per più investimenti collettivi di capitale del medesimo titolare d'autorizzazione devono essere adempiuti globalmente e individualmente per ciascun investimento collettivo di capitale in cui la partecipazione raggiunga, superi o scenda al di sotto di un valore soglia;
b  per le direzioni di fondi all'interno di un gruppo non sussiste alcun obbligo di consolidamento con il gruppo;
c  nel caso delle società di investimento a capitale variabile (SICAV) con gestione di terzi, gli obblighi di comunicazione devono essere adempiuti dalla direzione del fondo;
d  ogni segmento di un investimento collettivo di capitale aperto multi-comparto costituisce un investimento collettivo di capitale a sé stante ai sensi del capoverso 1.
3    Nel caso di investimenti collettivi di capitale esteri non autorizzati per l'offerta che non sono dipendenti da un gruppo, la direzione del fondo o la società deve adempiere gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di comunicazione si applica il capoverso 2.25
4    Nel caso di investimenti collettivi di capitale esteri non autorizzati per l'offerta che sono dipendenti da un gruppo, gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi sono adempiuti dal gruppo.26
5    L'indipendenza della direzione del fondo o della società presuppone segnatamente:
a  l'indipendenza personale: le persone della direzione del fondo o della società che controllano l'esercizio dei diritti di voto operano in modo autonomo rispetto alla società madre del gruppo e alle società da essa controllate;
b  l'indipendenza organizzativa: tramite le sue strutture organizzative, il gruppo garantisce che:
b1  la società madre del gruppo e le altre società da essa controllate non influiscano, per mezzo di direttive o in altro modo, sull'esercizio dei diritti di voto della direzione del fondo o della società, e
b2  tra la direzione del fondo o la società e la società madre del gruppo o altre società da essa controllate non vengano scambiate o diffuse informazioni che possono ripercuotersi sull'esercizio del diritto di voto.
6    Nei casi di cui al capoverso 3, il gruppo deve presentare al competente organo per la pubblicità i seguenti documenti:
a  un elenco delle denominazioni delle direzioni di fondi o delle società;
b  una dichiarazione in base alla quale i requisiti di indipendenza di cui ai capoversi 3 e 4 sono soddisfatti e rispettati.
7    Il gruppo deve comunicare al competente organo per la pubblicità qualsiasi modifica dell'elenco di cui al capoverso 6 lettera a.
8    Nei casi di cui al capoverso 3, il competente organo per la pubblicità può richiedere in qualsiasi momento ulteriori documenti a comprova del fatto che i requisiti di indipendenza sono soddisfatti e rispettati.
9    Indicazioni circa l'identità degli investitori non sono necessarie.
OIMF-FINMA), qui impose au titulaire d'une autorisation l'obligation de déclarer, représente une disposition spéciale qui s'écarte de la prescription générale soumettant une telle obligation à l'ayant droit économique (art. 9 aOBVM-FINMA et art. 10 al. 1
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 10 Principi - (art. 120 cpv. 1 e 3, 123 cpv. 1 LInFi)
1    Sono soggetti all'obbligo di comunicazione gli aventi economicamente diritto a titoli di partecipazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi. È considerata avente economicamente diritto la persona che controlla i diritti di voto legati a una partecipazione e sopporta il rischio derivante da quest'ultima.
2    Se i diritti di voto non sono esercitati direttamente o indirettamente dall'avente economicamente diritto, secondo l'articolo 120 capoverso 3 LInFi sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto. Se la persona legittimata al libero esercizio dei diritti di voto è direttamente o indirettamente controllata, l'obbligo di comunicazione è altresì considerato adempiuto se la persona che esercita il controllo effettua la dichiarazione su base consolidata. In questo caso la persona che esercita il controllo sottostà all'obbligo di comunicazione.19
3    Non sussiste alcun obbligo di comunicazione se:
a  un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento è in seguito superato senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato;
b  un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento o il superamento è nuovamente raggiunto, a seguito di una flessione, senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato;
c  nel corso di un solo giorno di borsa, temporaneamente si raggiunge, si supera o si scende al di sotto di un valore soglia.
OIMF-FINMA; cf. rapport explicatif du 27 juillet 2011 concernant la révision partielle de l'OBVM-FINMA p. 4; cf. JUTZI/SCHÄREN, op. cit., n° 142 ad art. 120
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF). Par ailleurs, l'art. 17 al. 4 aOBVM-FINMA (art. 18 al. 9
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 18 Investimenti collettivi di capitale - (art. 120 cpv. 1, 121, 123 cpv. 1 LInFi)
1    Gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi relativi alle partecipazioni in investimenti collettivi di capitale approvati secondo la legge del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi (LICol)22 devono essere adempiuti dal titolare dell'autorizzazione23 (art. 5 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 2 cpv. 1 lett. d LIsFi, art. 13 cpv. 2 lett. a-d LICol nonché art. 15 cpv. 1 lett. e in combinato disposto con l'art. 120 cpv. 1 LICol).24
2    Per l'adempimento dell'obbligo di comunicazione sono applicabili i seguenti principi:
a  gli obblighi di comunicazione per più investimenti collettivi di capitale del medesimo titolare d'autorizzazione devono essere adempiuti globalmente e individualmente per ciascun investimento collettivo di capitale in cui la partecipazione raggiunga, superi o scenda al di sotto di un valore soglia;
b  per le direzioni di fondi all'interno di un gruppo non sussiste alcun obbligo di consolidamento con il gruppo;
c  nel caso delle società di investimento a capitale variabile (SICAV) con gestione di terzi, gli obblighi di comunicazione devono essere adempiuti dalla direzione del fondo;
d  ogni segmento di un investimento collettivo di capitale aperto multi-comparto costituisce un investimento collettivo di capitale a sé stante ai sensi del capoverso 1.
3    Nel caso di investimenti collettivi di capitale esteri non autorizzati per l'offerta che non sono dipendenti da un gruppo, la direzione del fondo o la società deve adempiere gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di comunicazione si applica il capoverso 2.25
4    Nel caso di investimenti collettivi di capitale esteri non autorizzati per l'offerta che sono dipendenti da un gruppo, gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi sono adempiuti dal gruppo.26
5    L'indipendenza della direzione del fondo o della società presuppone segnatamente:
a  l'indipendenza personale: le persone della direzione del fondo o della società che controllano l'esercizio dei diritti di voto operano in modo autonomo rispetto alla società madre del gruppo e alle società da essa controllate;
b  l'indipendenza organizzativa: tramite le sue strutture organizzative, il gruppo garantisce che:
b1  la società madre del gruppo e le altre società da essa controllate non influiscano, per mezzo di direttive o in altro modo, sull'esercizio dei diritti di voto della direzione del fondo o della società, e
b2  tra la direzione del fondo o la società e la società madre del gruppo o altre società da essa controllate non vengano scambiate o diffuse informazioni che possono ripercuotersi sull'esercizio del diritto di voto.
6    Nei casi di cui al capoverso 3, il gruppo deve presentare al competente organo per la pubblicità i seguenti documenti:
a  un elenco delle denominazioni delle direzioni di fondi o delle società;
b  una dichiarazione in base alla quale i requisiti di indipendenza di cui ai capoversi 3 e 4 sono soddisfatti e rispettati.
7    Il gruppo deve comunicare al competente organo per la pubblicità qualsiasi modifica dell'elenco di cui al capoverso 6 lettera a.
8    Nei casi di cui al capoverso 3, il competente organo per la pubblicità può richiedere in qualsiasi momento ulteriori documenti a comprova del fatto che i requisiti di indipendenza sono soddisfatti e rispettati.
9    Indicazioni circa l'identità degli investitori non sono necessarie.
OIMF-FINMA) prévoit qu'aucune information sur les investisseurs n'est requise. Ils ne sont donc pas tenus de déclarer. Cette exception tient au fait qu'en vertu des dispositions de la LPCC (notamment art. 23 al. 1
SR 951.31 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (Legge sugli investimenti collettivi, LICol) - Legge sugli investimenti collettivi
LICol Art. 23 Esercizio dei diritti societari e di creditore - 1 I diritti societari e di creditore connessi agli investimenti devono essere esercitati in modo autonomo ed esclusivamente nell'interesse degli investitori.
1    I diritti societari e di creditore connessi agli investimenti devono essere esercitati in modo autonomo ed esclusivamente nell'interesse degli investitori.
2    L'articolo 685d capoverso 2 del Codice delle obbligazioni64 non si applica ai fondi di investimento.
3    Se la direzione del fondo gestisce più fondi di investimento, l'ammontare della partecipazione è calcolato singolarmente per ogni fondo di investimento in funzione del limite percentuale massimo secondo l'articolo 685d capoverso 1 del Codice delle obbligazioni.
4    Il capoverso 3 si applica anche a ogni segmento di un investimento collettivo di capitale aperto multi-comparto ai sensi degli articoli 92 segg.
LPCC), les investisseurs des fonds de placement contractuels ne doivent pas pouvoir influer sur les "titulaires d'une autorisation" obligés de déclarer (rapport explicatif du 27 juillet 2011 p. 4 s.; SCHUNK ET AL., op. cit., p. 184).
6.5 La LPCC définit les placements collectifs à son art. 7. Selon cette disposition, les placements collectifs sont des apports constitués par des investisseurs pour être administrés en commun pour le compte de ces derniers. Les besoins des investisseurs sont satisfaits à des conditions égales (al. 1). Ils peuvent être ouverts ou fermés (art. 7 al. 2
SR 951.31 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (Legge sugli investimenti collettivi, LICol) - Legge sugli investimenti collettivi
LICol Art. 7 Definizione - 1 Gli investimenti collettivi di capitale sono patrimoni accumulati da più investitori in vista del loro investimento comune e gestiti per loro conto. Le esigenze di investimento degli investitori sono soddisfatte in modo proporzionato.
1    Gli investimenti collettivi di capitale sono patrimoni accumulati da più investitori in vista del loro investimento comune e gestiti per loro conto. Le esigenze di investimento degli investitori sono soddisfatte in modo proporzionato.
2    Gli investimenti collettivi di capitale possono essere aperti o chiusi.
3    Il Consiglio federale può stabilire il numero minimo di investitori a seconda della forma giuridica e della cerchia dei destinatari. Può ammettere investimenti collettivi di capitale di un unico investitore qualificato (fondi a investitore unico) secondo l'articolo 10 capoverso 3 in combinato disposto con l'articolo 4 capoverso 3 lettere b, e e f della legge del 15 giugno 201815 sui servizi finanziari (LSerFi).16 17
4    Nel caso di un fondo a investitore unico, la direzione del fondo e la società di investimento a capitale variabile (SICAV) possono delegare le decisioni di investimento all'investitore in questione. L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) può dispensare quest'ultimo dall'obbligo di autorizzazione di cui all'articolo 14 capoverso 1 della legge del 15 giugno 201818 sugli istituti finanziari (LIsFi) o dall'obbligo di essere sottoposto a una vigilanza riconosciuta di cui all'articolo 36 capoverso 3 della presente legge.19
5    Gli investimenti collettivi di capitale devono avere sede e amministrazione principale in Svizzera.20
LPCC). Les placements collectifs ouverts revêtent soit la forme d'un fonds de placement contractuel (art. 25 ss
SR 951.31 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (Legge sugli investimenti collettivi, LICol) - Legge sugli investimenti collettivi
LICol Art. 25 - 1 Il fondo contrattuale di investimento (fondo di investimento) è basato su un contratto collettivo di investimento (contratto del fondo) in virtù del quale la direzione del fondo si impegna a:
1    Il fondo contrattuale di investimento (fondo di investimento) è basato su un contratto collettivo di investimento (contratto del fondo) in virtù del quale la direzione del fondo si impegna a:
a  fare partecipare l'investitore al fondo di investimento proporzionalmente alle quote da lui acquisite;
b  gestire il patrimonio del fondo in modo autonomo e in suo nome proprio secondo le disposizioni del contratto del fondo.
2    La banca depositaria è parte nel contratto del fondo nella misura dei compiti che le sono assegnati dalla legge e dal contratto del fondo.
3    Il fondo di investimento dispone di un patrimonio minimo. Il Consiglio federale ne stabilisce l'entità e il termine entro il quale esso deve essere accumulato.
LPCC), soit la forme d'une société d'investissement à capital variable (SICAV, art. 36 ss
SR 951.31 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (Legge sugli investimenti collettivi, LICol) - Legge sugli investimenti collettivi
LICol Art. 36
[LPCC]) (art. 8 al. 1
SR 951.31 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (Legge sugli investimenti collettivi, LICol) - Legge sugli investimenti collettivi
LICol Art. 8 Investimenti collettivi di capitale aperti - 1 Gli investimenti collettivi di capitale aperti rivestono la forma del fondo contrattuale di investimento (art. 25 segg.) oppure quella della SICAV (art. 36 segg.).21
1    Gli investimenti collettivi di capitale aperti rivestono la forma del fondo contrattuale di investimento (art. 25 segg.) oppure quella della SICAV (art. 36 segg.).21
2    Nel caso degli investimenti collettivi di capitale aperti gli investitori vantano nei confronti del patrimonio collettivo un diritto immediato o mediato al rimborso delle loro quote al valore netto di inventario.
3    Gli investimenti collettivi di capitale aperti dispongono di un regolamento del fondo. Nel caso del fondo contrattuale di investimento esso corrisponde al contratto collettivo di investimento (contratto del fondo) e in quello della SICAV allo statuto e al regolamento di investimento.
LPCC). Ils donnent à l'investisseur un droit direct ou indirect au remboursement de ses parts à la valeur nette d'inventaire à la charge de la fortune collective (art. 8 al. 2
SR 951.31 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (Legge sugli investimenti collettivi, LICol) - Legge sugli investimenti collettivi
LICol Art. 8 Investimenti collettivi di capitale aperti - 1 Gli investimenti collettivi di capitale aperti rivestono la forma del fondo contrattuale di investimento (art. 25 segg.) oppure quella della SICAV (art. 36 segg.).21
1    Gli investimenti collettivi di capitale aperti rivestono la forma del fondo contrattuale di investimento (art. 25 segg.) oppure quella della SICAV (art. 36 segg.).21
2    Nel caso degli investimenti collettivi di capitale aperti gli investitori vantano nei confronti del patrimonio collettivo un diritto immediato o mediato al rimborso delle loro quote al valore netto di inventario.
3    Gli investimenti collettivi di capitale aperti dispongono di un regolamento del fondo. Nel caso del fondo contrattuale di investimento esso corrisponde al contratto collettivo di investimento (contratto del fondo) e in quello della SICAV allo statuto e al regolamento di investimento.
LPCC). Les placements collectifs fermés revêtent soit la forme de la société en commandite de placements collectifs (ci-après: SCPC; art. 98 ss
SR 951.31 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (Legge sugli investimenti collettivi, LICol) - Legge sugli investimenti collettivi
LICol Art. 98 Definizione - 1 La società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SAcCol) è una società il cui scopo esclusivo è l'investimento collettivo di capitale.128 Un socio almeno è illimitatamente responsabile (accomandatario), mentre gli altri soci (accomandanti) rispondono soltanto sino a un determinato conferimento patrimoniale (capitale accomandato).
1    La società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SAcCol) è una società il cui scopo esclusivo è l'investimento collettivo di capitale.128 Un socio almeno è illimitatamente responsabile (accomandatario), mentre gli altri soci (accomandanti) rispondono soltanto sino a un determinato conferimento patrimoniale (capitale accomandato).
2    Gli accomandatari devono essere società anonime con sede in Svizzera. Se non dispone di un'autorizzazione quale gestore di patrimoni collettivi, una società anonima può operare come accomandataria soltanto in un'unica SAcCol.129
2bis    Le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 14 si applicano per analogia agli accomandatari.130
3    Gli accomandanti devono essere investitori qualificati ai sensi dell'articolo 10 capoverso 3 o 3ter.131
[LPCC]), soit la forme de la société d'investissement à capital fixe (SICAF, art. 110 ss
SR 951.31 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (Legge sugli investimenti collettivi, LICol) - Legge sugli investimenti collettivi
LICol Art. 110 Definizione - 1 La società di investimento a capitale fisso (SICAF) è una società anonima ai sensi del Codice delle obbligazioni140 (art. 620 segg. CO):
1    La società di investimento a capitale fisso (SICAF) è una società anonima ai sensi del Codice delle obbligazioni140 (art. 620 segg. CO):
a  il cui scopo esclusivo è l'investimento collettivo di capitali;
b  i cui azionisti non devono necessariamente essere qualificati ai sensi dell'articolo 10 capoverso 3; e
c  la quale non è quotata in una borsa svizzera.
2    Tra i mezzi propri e il patrimonio complessivo della SICAF deve sussistere un adeguato rapporto. Il Consiglio federale disciplina tale rapporto.141
[LPCC]) (art. 9 al. 1
SR 951.31 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (Legge sugli investimenti collettivi, LICol) - Legge sugli investimenti collettivi
LICol Art. 9 Investimenti collettivi di capitale chiusi - 1 Gli investimenti collettivi di capitale chiusi rivestono la forma della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SAcCol, art. 98-109) o quella della società di investimento a capitale fisso (SICAF, art. 110-118). 22
1    Gli investimenti collettivi di capitale chiusi rivestono la forma della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SAcCol, art. 98-109) o quella della società di investimento a capitale fisso (SICAF, art. 110-118). 22
2    Nel caso degli investimenti collettivi di capitale chiusi gli investitori non vantano nei confronti del patrimonio collettivo alcun diritto immediato o mediato al rimborso delle loro quote al valore netto di inventario.
3    La SAcCol23 si fonda su un contratto di società.
4    La SICAF si fonda sullo statuto ed emana un regolamento di investimento.
LPCC) et ne donnent à l'investisseur aucun droit, direct ou indirect, au remboursement de ses parts à la valeur nette d'inventaire à la charge de la fortune collective (art. 9 al. 2
SR 951.31 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (Legge sugli investimenti collettivi, LICol) - Legge sugli investimenti collettivi
LICol Art. 9 Investimenti collettivi di capitale chiusi - 1 Gli investimenti collettivi di capitale chiusi rivestono la forma della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SAcCol, art. 98-109) o quella della società di investimento a capitale fisso (SICAF, art. 110-118). 22
1    Gli investimenti collettivi di capitale chiusi rivestono la forma della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SAcCol, art. 98-109) o quella della società di investimento a capitale fisso (SICAF, art. 110-118). 22
2    Nel caso degli investimenti collettivi di capitale chiusi gli investitori non vantano nei confronti del patrimonio collettivo alcun diritto immediato o mediato al rimborso delle loro quote al valore netto di inventario.
3    La SAcCol23 si fonda su un contratto di società.
4    La SICAF si fonda sullo statuto ed emana un regolamento di investimento.
LPCC). Dans le cadre des placements collectifs de capitaux, le risque économique de la participation est ainsi supporté par les investisseurs. Ils
BGE 148 II 444 S. 463

sont détenteurs de parts dans le fonds, mais pas des titres de participations en tant que tels. Les investisseurs n'ont en règle générale aucune influence sur les différents investissements, ainsi que sur l'administration de ces derniers (JUTZI/SCHÄREN, op. cit., n° 142 ad art. 120
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF). C'est la direction du fonds de placement contractuel, la SICAV, la SCPC ou la SCAF qui détient les participations et qui exerce les droits de vote sans être soumise à des directives (JUTZI/SCHÄREN, op. cit., n° 142 ad art. 120
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF). Les investisseurs ne peuvent donc pas être qualifiés d'ayants droit économiques au sens de l'art. 10
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 10 Principi - (art. 120 cpv. 1 e 3, 123 cpv. 1 LInFi)
1    Sono soggetti all'obbligo di comunicazione gli aventi economicamente diritto a titoli di partecipazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi. È considerata avente economicamente diritto la persona che controlla i diritti di voto legati a una partecipazione e sopporta il rischio derivante da quest'ultima.
2    Se i diritti di voto non sono esercitati direttamente o indirettamente dall'avente economicamente diritto, secondo l'articolo 120 capoverso 3 LInFi sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto. Se la persona legittimata al libero esercizio dei diritti di voto è direttamente o indirettamente controllata, l'obbligo di comunicazione è altresì considerato adempiuto se la persona che esercita il controllo effettua la dichiarazione su base consolidata. In questo caso la persona che esercita il controllo sottostà all'obbligo di comunicazione.19
3    Non sussiste alcun obbligo di comunicazione se:
a  un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento è in seguito superato senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato;
b  un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento o il superamento è nuovamente raggiunto, a seguito di una flessione, senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato;
c  nel corso di un solo giorno di borsa, temporaneamente si raggiunge, si supera o si scende al di sotto di un valore soglia.
OIMF-FINMA.
6.6 D'emblée, il faut ici aussi relever que les recourantes ne peuvent pas tirer avantage sur ce point de l'arrêt 2C_98/2013. En effet, dans cet arrêt, le Tribunal fédéral n'a pas examiné la légalité de l'art. 17 aOBVM-FINMA, qui portait sur l'obligation de déclarer en lien avec les placements collectifs de capitaux et qui correspond à l'actuel art. 18
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 18 Investimenti collettivi di capitale - (art. 120 cpv. 1, 121, 123 cpv. 1 LInFi)
1    Gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi relativi alle partecipazioni in investimenti collettivi di capitale approvati secondo la legge del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi (LICol)22 devono essere adempiuti dal titolare dell'autorizzazione23 (art. 5 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 2 cpv. 1 lett. d LIsFi, art. 13 cpv. 2 lett. a-d LICol nonché art. 15 cpv. 1 lett. e in combinato disposto con l'art. 120 cpv. 1 LICol).24
2    Per l'adempimento dell'obbligo di comunicazione sono applicabili i seguenti principi:
a  gli obblighi di comunicazione per più investimenti collettivi di capitale del medesimo titolare d'autorizzazione devono essere adempiuti globalmente e individualmente per ciascun investimento collettivo di capitale in cui la partecipazione raggiunga, superi o scenda al di sotto di un valore soglia;
b  per le direzioni di fondi all'interno di un gruppo non sussiste alcun obbligo di consolidamento con il gruppo;
c  nel caso delle società di investimento a capitale variabile (SICAV) con gestione di terzi, gli obblighi di comunicazione devono essere adempiuti dalla direzione del fondo;
d  ogni segmento di un investimento collettivo di capitale aperto multi-comparto costituisce un investimento collettivo di capitale a sé stante ai sensi del capoverso 1.
3    Nel caso di investimenti collettivi di capitale esteri non autorizzati per l'offerta che non sono dipendenti da un gruppo, la direzione del fondo o la società deve adempiere gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di comunicazione si applica il capoverso 2.25
4    Nel caso di investimenti collettivi di capitale esteri non autorizzati per l'offerta che sono dipendenti da un gruppo, gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi sono adempiuti dal gruppo.26
5    L'indipendenza della direzione del fondo o della società presuppone segnatamente:
a  l'indipendenza personale: le persone della direzione del fondo o della società che controllano l'esercizio dei diritti di voto operano in modo autonomo rispetto alla società madre del gruppo e alle società da essa controllate;
b  l'indipendenza organizzativa: tramite le sue strutture organizzative, il gruppo garantisce che:
b1  la società madre del gruppo e le altre società da essa controllate non influiscano, per mezzo di direttive o in altro modo, sull'esercizio dei diritti di voto della direzione del fondo o della società, e
b2  tra la direzione del fondo o la società e la società madre del gruppo o altre società da essa controllate non vengano scambiate o diffuse informazioni che possono ripercuotersi sull'esercizio del diritto di voto.
6    Nei casi di cui al capoverso 3, il gruppo deve presentare al competente organo per la pubblicità i seguenti documenti:
a  un elenco delle denominazioni delle direzioni di fondi o delle società;
b  una dichiarazione in base alla quale i requisiti di indipendenza di cui ai capoversi 3 e 4 sono soddisfatti e rispettati.
7    Il gruppo deve comunicare al competente organo per la pubblicità qualsiasi modifica dell'elenco di cui al capoverso 6 lettera a.
8    Nei casi di cui al capoverso 3, il competente organo per la pubblicità può richiedere in qualsiasi momento ulteriori documenti a comprova del fatto che i requisiti di indipendenza sono soddisfatti e rispettati.
9    Indicazioni circa l'identità degli investitori non sono necessarie.
OIMF-FINMA, cette question n'appartenant pas à l'objet du litige. Certes, il aurait alors été concevable qu'il constate que cette disposition était aussi contraire à l'art. 20 al. 1 aLBVM (cf. GERICKE/KUHN, Börsenrechtliche Offenlegungspflicht des Vermögensverwalters, GesKR 17/2014 p. 99 s.). Toutefois, ici également, cette conclusion n'aurait reposé que sur la formulation "pour son propre compte" présente à l'art. 20 al. 1
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 20 Prevenzione di conflitti di interessi - L'infrastruttura del mercato finanziario adotta misure organizzative efficaci volte ad accertare, impedire, comporre e sorvegliare conflitti di interessi.
aLBVM, laquelle n'est, comme déjà souligné, plus présente dans l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF. L'arrêt 2C_98/2013 ne permet donc pas de conclure à l'illégalité de l'art. 18
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 18 Investimenti collettivi di capitale - (art. 120 cpv. 1, 121, 123 cpv. 1 LInFi)
1    Gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi relativi alle partecipazioni in investimenti collettivi di capitale approvati secondo la legge del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi (LICol)22 devono essere adempiuti dal titolare dell'autorizzazione23 (art. 5 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 2 cpv. 1 lett. d LIsFi, art. 13 cpv. 2 lett. a-d LICol nonché art. 15 cpv. 1 lett. e in combinato disposto con l'art. 120 cpv. 1 LICol).24
2    Per l'adempimento dell'obbligo di comunicazione sono applicabili i seguenti principi:
a  gli obblighi di comunicazione per più investimenti collettivi di capitale del medesimo titolare d'autorizzazione devono essere adempiuti globalmente e individualmente per ciascun investimento collettivo di capitale in cui la partecipazione raggiunga, superi o scenda al di sotto di un valore soglia;
b  per le direzioni di fondi all'interno di un gruppo non sussiste alcun obbligo di consolidamento con il gruppo;
c  nel caso delle società di investimento a capitale variabile (SICAV) con gestione di terzi, gli obblighi di comunicazione devono essere adempiuti dalla direzione del fondo;
d  ogni segmento di un investimento collettivo di capitale aperto multi-comparto costituisce un investimento collettivo di capitale a sé stante ai sensi del capoverso 1.
3    Nel caso di investimenti collettivi di capitale esteri non autorizzati per l'offerta che non sono dipendenti da un gruppo, la direzione del fondo o la società deve adempiere gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di comunicazione si applica il capoverso 2.25
4    Nel caso di investimenti collettivi di capitale esteri non autorizzati per l'offerta che sono dipendenti da un gruppo, gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi sono adempiuti dal gruppo.26
5    L'indipendenza della direzione del fondo o della società presuppone segnatamente:
a  l'indipendenza personale: le persone della direzione del fondo o della società che controllano l'esercizio dei diritti di voto operano in modo autonomo rispetto alla società madre del gruppo e alle società da essa controllate;
b  l'indipendenza organizzativa: tramite le sue strutture organizzative, il gruppo garantisce che:
b1  la società madre del gruppo e le altre società da essa controllate non influiscano, per mezzo di direttive o in altro modo, sull'esercizio dei diritti di voto della direzione del fondo o della società, e
b2  tra la direzione del fondo o la società e la società madre del gruppo o altre società da essa controllate non vengano scambiate o diffuse informazioni che possono ripercuotersi sull'esercizio del diritto di voto.
6    Nei casi di cui al capoverso 3, il gruppo deve presentare al competente organo per la pubblicità i seguenti documenti:
a  un elenco delle denominazioni delle direzioni di fondi o delle società;
b  una dichiarazione in base alla quale i requisiti di indipendenza di cui ai capoversi 3 e 4 sono soddisfatti e rispettati.
7    Il gruppo deve comunicare al competente organo per la pubblicità qualsiasi modifica dell'elenco di cui al capoverso 6 lettera a.
8    Nei casi di cui al capoverso 3, il competente organo per la pubblicità può richiedere in qualsiasi momento ulteriori documenti a comprova del fatto che i requisiti di indipendenza sono soddisfatti e rispettati.
9    Indicazioni circa l'identità degli investitori non sono necessarie.
OIMF-FINMA.
6.7 En l'occurrence, comme déjà mentionné, l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF ne se limite pas aux seuls ayants droit économiques, tels que définis à l'art. 10 al. 1
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 10 Principi - (art. 120 cpv. 1 e 3, 123 cpv. 1 LInFi)
1    Sono soggetti all'obbligo di comunicazione gli aventi economicamente diritto a titoli di partecipazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi. È considerata avente economicamente diritto la persona che controlla i diritti di voto legati a una partecipazione e sopporta il rischio derivante da quest'ultima.
2    Se i diritti di voto non sono esercitati direttamente o indirettamente dall'avente economicamente diritto, secondo l'articolo 120 capoverso 3 LInFi sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto. Se la persona legittimata al libero esercizio dei diritti di voto è direttamente o indirettamente controllata, l'obbligo di comunicazione è altresì considerato adempiuto se la persona che esercita il controllo effettua la dichiarazione su base consolidata. In questo caso la persona che esercita il controllo sottostà all'obbligo di comunicazione.19
3    Non sussiste alcun obbligo di comunicazione se:
a  un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento è in seguito superato senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato;
b  un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento o il superamento è nuovamente raggiunto, a seguito di una flessione, senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato;
c  nel corso di un solo giorno di borsa, temporaneamente si raggiunge, si supera o si scende al di sotto di un valore soglia.
OIMF-FINMA (cf. supra consid. 5.8). Dans le cadre de leurs activités, les fonds de placement effectuent des opérations d'acquisition ou d'aliénation de participations qui peuvent avoir des répercussions sur les droits de vote. De telles activités entrent dans le champ d'application de l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF. Il est ainsi cohérent de retenir, comme l'a fait la FINMA, par le biais de l'art. 18 al. 1
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 18 Investimenti collettivi di capitale - (art. 120 cpv. 1, 121, 123 cpv. 1 LInFi)
1    Gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi relativi alle partecipazioni in investimenti collettivi di capitale approvati secondo la legge del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi (LICol)22 devono essere adempiuti dal titolare dell'autorizzazione23 (art. 5 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 2 cpv. 1 lett. d LIsFi, art. 13 cpv. 2 lett. a-d LICol nonché art. 15 cpv. 1 lett. e in combinato disposto con l'art. 120 cpv. 1 LICol).24
2    Per l'adempimento dell'obbligo di comunicazione sono applicabili i seguenti principi:
a  gli obblighi di comunicazione per più investimenti collettivi di capitale del medesimo titolare d'autorizzazione devono essere adempiuti globalmente e individualmente per ciascun investimento collettivo di capitale in cui la partecipazione raggiunga, superi o scenda al di sotto di un valore soglia;
b  per le direzioni di fondi all'interno di un gruppo non sussiste alcun obbligo di consolidamento con il gruppo;
c  nel caso delle società di investimento a capitale variabile (SICAV) con gestione di terzi, gli obblighi di comunicazione devono essere adempiuti dalla direzione del fondo;
d  ogni segmento di un investimento collettivo di capitale aperto multi-comparto costituisce un investimento collettivo di capitale a sé stante ai sensi del capoverso 1.
3    Nel caso di investimenti collettivi di capitale esteri non autorizzati per l'offerta che non sono dipendenti da un gruppo, la direzione del fondo o la società deve adempiere gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di comunicazione si applica il capoverso 2.25
4    Nel caso di investimenti collettivi di capitale esteri non autorizzati per l'offerta che sono dipendenti da un gruppo, gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi sono adempiuti dal gruppo.26
5    L'indipendenza della direzione del fondo o della società presuppone segnatamente:
a  l'indipendenza personale: le persone della direzione del fondo o della società che controllano l'esercizio dei diritti di voto operano in modo autonomo rispetto alla società madre del gruppo e alle società da essa controllate;
b  l'indipendenza organizzativa: tramite le sue strutture organizzative, il gruppo garantisce che:
b1  la società madre del gruppo e le altre società da essa controllate non influiscano, per mezzo di direttive o in altro modo, sull'esercizio dei diritti di voto della direzione del fondo o della società, e
b2  tra la direzione del fondo o la società e la società madre del gruppo o altre società da essa controllate non vengano scambiate o diffuse informazioni che possono ripercuotersi sull'esercizio del diritto di voto.
6    Nei casi di cui al capoverso 3, il gruppo deve presentare al competente organo per la pubblicità i seguenti documenti:
a  un elenco delle denominazioni delle direzioni di fondi o delle società;
b  una dichiarazione in base alla quale i requisiti di indipendenza di cui ai capoversi 3 e 4 sono soddisfatti e rispettati.
7    Il gruppo deve comunicare al competente organo per la pubblicità qualsiasi modifica dell'elenco di cui al capoverso 6 lettera a.
8    Nei casi di cui al capoverso 3, il competente organo per la pubblicità può richiedere in qualsiasi momento ulteriori documenti a comprova del fatto che i requisiti di indipendenza sono soddisfatti e rispettati.
9    Indicazioni circa l'identità degli investitori non sono necessarie.
OIMF-FINMA, que lesdits fonds ont une obligation de déclarer sur la base de l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF, ce d'autant plus que cette autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour définir l'étendue de l'obligation de déclarer (cf. supra consid. 5.5.1). Par ailleurs, l'art. 18 al. 1
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 18 Investimenti collettivi di capitale - (art. 120 cpv. 1, 121, 123 cpv. 1 LInFi)
1    Gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi relativi alle partecipazioni in investimenti collettivi di capitale approvati secondo la legge del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi (LICol)22 devono essere adempiuti dal titolare dell'autorizzazione23 (art. 5 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 2 cpv. 1 lett. d LIsFi, art. 13 cpv. 2 lett. a-d LICol nonché art. 15 cpv. 1 lett. e in combinato disposto con l'art. 120 cpv. 1 LICol).24
2    Per l'adempimento dell'obbligo di comunicazione sono applicabili i seguenti principi:
a  gli obblighi di comunicazione per più investimenti collettivi di capitale del medesimo titolare d'autorizzazione devono essere adempiuti globalmente e individualmente per ciascun investimento collettivo di capitale in cui la partecipazione raggiunga, superi o scenda al di sotto di un valore soglia;
b  per le direzioni di fondi all'interno di un gruppo non sussiste alcun obbligo di consolidamento con il gruppo;
c  nel caso delle società di investimento a capitale variabile (SICAV) con gestione di terzi, gli obblighi di comunicazione devono essere adempiuti dalla direzione del fondo;
d  ogni segmento di un investimento collettivo di capitale aperto multi-comparto costituisce un investimento collettivo di capitale a sé stante ai sensi del capoverso 1.
3    Nel caso di investimenti collettivi di capitale esteri non autorizzati per l'offerta che non sono dipendenti da un gruppo, la direzione del fondo o la società deve adempiere gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di comunicazione si applica il capoverso 2.25
4    Nel caso di investimenti collettivi di capitale esteri non autorizzati per l'offerta che sono dipendenti da un gruppo, gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi sono adempiuti dal gruppo.26
5    L'indipendenza della direzione del fondo o della società presuppone segnatamente:
a  l'indipendenza personale: le persone della direzione del fondo o della società che controllano l'esercizio dei diritti di voto operano in modo autonomo rispetto alla società madre del gruppo e alle società da essa controllate;
b  l'indipendenza organizzativa: tramite le sue strutture organizzative, il gruppo garantisce che:
b1  la società madre del gruppo e le altre società da essa controllate non influiscano, per mezzo di direttive o in altro modo, sull'esercizio dei diritti di voto della direzione del fondo o della società, e
b2  tra la direzione del fondo o la società e la società madre del gruppo o altre società da essa controllate non vengano scambiate o diffuse informazioni che possono ripercuotersi sull'esercizio del diritto di voto.
6    Nei casi di cui al capoverso 3, il gruppo deve presentare al competente organo per la pubblicità i seguenti documenti:
a  un elenco delle denominazioni delle direzioni di fondi o delle società;
b  una dichiarazione in base alla quale i requisiti di indipendenza di cui ai capoversi 3 e 4 sono soddisfatti e rispettati.
7    Il gruppo deve comunicare al competente organo per la pubblicità qualsiasi modifica dell'elenco di cui al capoverso 6 lettera a.
8    Nei casi di cui al capoverso 3, il competente organo per la pubblicità può richiedere in qualsiasi momento ulteriori documenti a comprova del fatto che i requisiti di indipendenza sono soddisfatti e rispettati.
9    Indicazioni circa l'identità degli investitori non sono necessarie.
OIMF-FINMA est saluée comme une disposition qui simplifie considérablement le devoir d'annonce dans le domaine en

BGE 148 II 444 S. 464

question (JUTZI/SCHÄREN, op. cit., n° 143 ad art. 120
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF). En agissant de la sorte, la FINMA n'est pas manifestement sortie du cadre de la délégation de compétence accordée par l'art. 123 al. 1 let. a
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 123 Competenze della FINMA - 1 La FINMA emana disposizioni:
1    La FINMA emana disposizioni:
a  sulla portata dell'obbligo di comunicazione;
b  sul trattamento dei diritti di acquisto e di alienazione;
c  sul calcolo dei diritti di voto;
d  sul termine entro il quale deve essere adempiuto l'obbligo di comunicazione;
e  sul termine entro il quale una società deve pubblicare i cambiamenti intervenuti nei rapporti di proprietà secondo l'articolo 120.
2    La FINMA può, per motivi importanti, prevedere deroghe o agevolazioni all'obbligo di comunicazione o di pubblicazione, in particolare per operazioni:
a  a breve scadenza;
b  in relazione alle quali non vi è alcuna intenzione di esercitare il diritto di voto; o
c  vincolate a condizioni.
3    Chiunque intende acquistare valori mobiliari può richiedere dalla FINMA una decisione sull'esistenza o l'assenza di un obbligo di pubblicità.
LIMF. Enfin, le Tribunal fédéral n'a pas à examiner si une autre appréciation aurait été préférable.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 148 II 444
Data : 18. agosto 2022
Pubblicato : 04. febbraio 2023
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 148 II 444
Ramo giuridico : DTF - Diritto amministrativo e diritto internazionale pubblico
Oggetto : Art. 120 cpv. 1 e 3, art. 123 cpv. 1 lett. a LInFi e artt. 10 e 18 OInFi-FINMA (nella versione in vigore fino al 31 dicembre


Registro di legislazione
Cost: 190
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 190 Diritto determinante - Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto.
LICol: 7 
SR 951.31 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (Legge sugli investimenti collettivi, LICol) - Legge sugli investimenti collettivi
LICol Art. 7 Definizione - 1 Gli investimenti collettivi di capitale sono patrimoni accumulati da più investitori in vista del loro investimento comune e gestiti per loro conto. Le esigenze di investimento degli investitori sono soddisfatte in modo proporzionato.
1    Gli investimenti collettivi di capitale sono patrimoni accumulati da più investitori in vista del loro investimento comune e gestiti per loro conto. Le esigenze di investimento degli investitori sono soddisfatte in modo proporzionato.
2    Gli investimenti collettivi di capitale possono essere aperti o chiusi.
3    Il Consiglio federale può stabilire il numero minimo di investitori a seconda della forma giuridica e della cerchia dei destinatari. Può ammettere investimenti collettivi di capitale di un unico investitore qualificato (fondi a investitore unico) secondo l'articolo 10 capoverso 3 in combinato disposto con l'articolo 4 capoverso 3 lettere b, e e f della legge del 15 giugno 201815 sui servizi finanziari (LSerFi).16 17
4    Nel caso di un fondo a investitore unico, la direzione del fondo e la società di investimento a capitale variabile (SICAV) possono delegare le decisioni di investimento all'investitore in questione. L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) può dispensare quest'ultimo dall'obbligo di autorizzazione di cui all'articolo 14 capoverso 1 della legge del 15 giugno 201818 sugli istituti finanziari (LIsFi) o dall'obbligo di essere sottoposto a una vigilanza riconosciuta di cui all'articolo 36 capoverso 3 della presente legge.19
5    Gli investimenti collettivi di capitale devono avere sede e amministrazione principale in Svizzera.20
8 
SR 951.31 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (Legge sugli investimenti collettivi, LICol) - Legge sugli investimenti collettivi
LICol Art. 8 Investimenti collettivi di capitale aperti - 1 Gli investimenti collettivi di capitale aperti rivestono la forma del fondo contrattuale di investimento (art. 25 segg.) oppure quella della SICAV (art. 36 segg.).21
1    Gli investimenti collettivi di capitale aperti rivestono la forma del fondo contrattuale di investimento (art. 25 segg.) oppure quella della SICAV (art. 36 segg.).21
2    Nel caso degli investimenti collettivi di capitale aperti gli investitori vantano nei confronti del patrimonio collettivo un diritto immediato o mediato al rimborso delle loro quote al valore netto di inventario.
3    Gli investimenti collettivi di capitale aperti dispongono di un regolamento del fondo. Nel caso del fondo contrattuale di investimento esso corrisponde al contratto collettivo di investimento (contratto del fondo) e in quello della SICAV allo statuto e al regolamento di investimento.
9 
SR 951.31 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (Legge sugli investimenti collettivi, LICol) - Legge sugli investimenti collettivi
LICol Art. 9 Investimenti collettivi di capitale chiusi - 1 Gli investimenti collettivi di capitale chiusi rivestono la forma della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SAcCol, art. 98-109) o quella della società di investimento a capitale fisso (SICAF, art. 110-118). 22
1    Gli investimenti collettivi di capitale chiusi rivestono la forma della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SAcCol, art. 98-109) o quella della società di investimento a capitale fisso (SICAF, art. 110-118). 22
2    Nel caso degli investimenti collettivi di capitale chiusi gli investitori non vantano nei confronti del patrimonio collettivo alcun diritto immediato o mediato al rimborso delle loro quote al valore netto di inventario.
3    La SAcCol23 si fonda su un contratto di società.
4    La SICAF si fonda sullo statuto ed emana un regolamento di investimento.
13 
SR 951.31 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (Legge sugli investimenti collettivi, LICol) - Legge sugli investimenti collettivi
LICol Art. 13 Obbligo di autorizzazione - 1 Chiunque costituisce, esercita o custodisce un investimento collettivo di capitale necessita di un'autorizzazione della FINMA.35
1    Chiunque costituisce, esercita o custodisce un investimento collettivo di capitale necessita di un'autorizzazione della FINMA.35
2    Devono chiedere l'autorizzazione:
a  ...
b  la SICAV;
c  la SAcCol;
d  la SICAF;
e  la banca depositaria;
h  il rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri.
2bis    Il fondo riservato a investitori qualificati (L-QIF) che riveste la forma giuridica della SICAV o della SAcCol non necessita di un'autorizzazione.39
3    Il Consiglio federale può esentare dall'obbligo dell'autorizzazione i rappresentanti già sottoposti a un'altra vigilanza statale equivalente.40
4    ...41
5    Le persone di cui al capoverso 2 lettere b-d possono essere iscritte nel registro di commercio soltanto ad avvenuto rilascio dell'autorizzazione da parte della FINMA.42
15 
SR 951.31 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (Legge sugli investimenti collettivi, LICol) - Legge sugli investimenti collettivi
LICol Art. 15 Obbligo di approvazione - 1 I seguenti documenti necessitano dell'approvazione della FINMA:
1    I seguenti documenti necessitano dell'approvazione della FINMA:
a  il contratto di investimento collettivo del fondo di investimento (art. 25);
b  lo statuto e il regolamento di investimento della SICAV;
c  il contratto di società della SAcCol;
d  lo statuto e il regolamento di investimento della SICAF;
e  i documenti corrispondenti degli investimenti collettivi di capitale esteri che sono offerti a investitori non qualificati.
2    Se il fondo di investimento o la SICAV sono strutturati come investimenti collettivi di capitale aperti multi-comparto (art. 92 segg.), ogni segmento e ogni categoria di azioni necessitano di un'apposita approvazione.
3    I documenti di un L-QIF e la loro modifica non necessitano né dell'approvazione di cui al capoverso 1 né dell'approvazione di cui al capoverso 2.51
23 
SR 951.31 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (Legge sugli investimenti collettivi, LICol) - Legge sugli investimenti collettivi
LICol Art. 23 Esercizio dei diritti societari e di creditore - 1 I diritti societari e di creditore connessi agli investimenti devono essere esercitati in modo autonomo ed esclusivamente nell'interesse degli investitori.
1    I diritti societari e di creditore connessi agli investimenti devono essere esercitati in modo autonomo ed esclusivamente nell'interesse degli investitori.
2    L'articolo 685d capoverso 2 del Codice delle obbligazioni64 non si applica ai fondi di investimento.
3    Se la direzione del fondo gestisce più fondi di investimento, l'ammontare della partecipazione è calcolato singolarmente per ogni fondo di investimento in funzione del limite percentuale massimo secondo l'articolo 685d capoverso 1 del Codice delle obbligazioni.
4    Il capoverso 3 si applica anche a ogni segmento di un investimento collettivo di capitale aperto multi-comparto ai sensi degli articoli 92 segg.
25 
SR 951.31 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (Legge sugli investimenti collettivi, LICol) - Legge sugli investimenti collettivi
LICol Art. 25 - 1 Il fondo contrattuale di investimento (fondo di investimento) è basato su un contratto collettivo di investimento (contratto del fondo) in virtù del quale la direzione del fondo si impegna a:
1    Il fondo contrattuale di investimento (fondo di investimento) è basato su un contratto collettivo di investimento (contratto del fondo) in virtù del quale la direzione del fondo si impegna a:
a  fare partecipare l'investitore al fondo di investimento proporzionalmente alle quote da lui acquisite;
b  gestire il patrimonio del fondo in modo autonomo e in suo nome proprio secondo le disposizioni del contratto del fondo.
2    La banca depositaria è parte nel contratto del fondo nella misura dei compiti che le sono assegnati dalla legge e dal contratto del fondo.
3    Il fondo di investimento dispone di un patrimonio minimo. Il Consiglio federale ne stabilisce l'entità e il termine entro il quale esso deve essere accumulato.
36 
SR 951.31 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (Legge sugli investimenti collettivi, LICol) - Legge sugli investimenti collettivi
LICol Art. 36
98 
SR 951.31 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (Legge sugli investimenti collettivi, LICol) - Legge sugli investimenti collettivi
LICol Art. 98 Definizione - 1 La società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SAcCol) è una società il cui scopo esclusivo è l'investimento collettivo di capitale.128 Un socio almeno è illimitatamente responsabile (accomandatario), mentre gli altri soci (accomandanti) rispondono soltanto sino a un determinato conferimento patrimoniale (capitale accomandato).
1    La società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SAcCol) è una società il cui scopo esclusivo è l'investimento collettivo di capitale.128 Un socio almeno è illimitatamente responsabile (accomandatario), mentre gli altri soci (accomandanti) rispondono soltanto sino a un determinato conferimento patrimoniale (capitale accomandato).
2    Gli accomandatari devono essere società anonime con sede in Svizzera. Se non dispone di un'autorizzazione quale gestore di patrimoni collettivi, una società anonima può operare come accomandataria soltanto in un'unica SAcCol.129
2bis    Le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 14 si applicano per analogia agli accomandatari.130
3    Gli accomandanti devono essere investitori qualificati ai sensi dell'articolo 10 capoverso 3 o 3ter.131
110 
SR 951.31 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (Legge sugli investimenti collettivi, LICol) - Legge sugli investimenti collettivi
LICol Art. 110 Definizione - 1 La società di investimento a capitale fisso (SICAF) è una società anonima ai sensi del Codice delle obbligazioni140 (art. 620 segg. CO):
1    La società di investimento a capitale fisso (SICAF) è una società anonima ai sensi del Codice delle obbligazioni140 (art. 620 segg. CO):
a  il cui scopo esclusivo è l'investimento collettivo di capitali;
b  i cui azionisti non devono necessariamente essere qualificati ai sensi dell'articolo 10 capoverso 3; e
c  la quale non è quotata in una borsa svizzera.
2    Tra i mezzi propri e il patrimonio complessivo della SICAF deve sussistere un adeguato rapporto. Il Consiglio federale disciplina tale rapporto.141
120
SR 951.31 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (Legge sugli investimenti collettivi, LICol) - Legge sugli investimenti collettivi
LICol Art. 120 Obbligo di approvazione - 1 Gli investimenti collettivi di capitale esteri necessitano dell'approvazione della FINMA prima di essere offerti in Svizzera a investitori non qualificati. Il rappresentante sottopone alla FINMA i documenti soggetti all'obbligo di approvazione.154
1    Gli investimenti collettivi di capitale esteri necessitano dell'approvazione della FINMA prima di essere offerti in Svizzera a investitori non qualificati. Il rappresentante sottopone alla FINMA i documenti soggetti all'obbligo di approvazione.154
2    L'approvazione è concessa se:155
a  l'investimento collettivo di capitale, la direzione del fondo o la società, il gestore di patrimoni collettivi e l'ente di custodia sono sottoposti a una vigilanza statale volta a proteggere gli investitori;
b  la direzione del fondo o la società nonché l'ente di custodia sottostanno a una normativa equivalente alle disposizioni della presente legge per quanto riguarda l'organizzazione, i diritti degli investitori e la politica di investimento;
c  la designazione dell'investimento collettivo di capitale non induce in inganno, né presta a confusione;
d  sono stati designati un rappresentante e un ufficio di pagamento per le quote offerte in Svizzera;
e  tra la FINMA e le autorità estere di vigilanza rilevanti per l'offerta esiste un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni.
2bis    Il rappresentante e l'ufficio di pagamento possono concludere il loro mandato soltanto previa approvazione della FINMA.160
3    Il Consiglio federale può prevedere una procedura d'approvazione semplificata e accelerata per gli investimenti collettivi esteri, a condizione che siano già stati approvati da un'autorità estera di vigilanza e la reciprocità sia garantita.
4    Gli investimenti collettivi di capitale esteri offerti in Svizzera a investitori qualificati ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 della legge del 15 giugno 2018161 sui servizi finanziari (LSerFi) non necessitano di alcuna approvazione, ma devono in ogni momento adempiere i requisiti di cui al capoverso 2 lettere c e d del presente articolo.162
5    I piani di partecipazione del personale sotto forma di investimenti collettivi di capitale esteri che vengono offerti esclusivamente ai collaboratori non necessitano di alcuna approvazione.163
LInFi: 1 
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 1 Oggetto e scopo - 1 La presente legge disciplina l'organizzazione e la gestione delle infrastrutture del mercato finanziario nonché le norme di comportamento dei partecipanti al mercato finanziario nel commercio di valori mobiliari e derivati.
1    La presente legge disciplina l'organizzazione e la gestione delle infrastrutture del mercato finanziario nonché le norme di comportamento dei partecipanti al mercato finanziario nel commercio di valori mobiliari e derivati.
2    Essa è volta a garantire la funzionalità e la trasparenza dei mercati di valori mobiliari e derivati, la stabilità del sistema finanziario, la tutela dei partecipanti al mercato finanziario, nonché la parità di trattamento degli investitori.
20 
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 20 Prevenzione di conflitti di interessi - L'infrastruttura del mercato finanziario adotta misure organizzative efficaci volte ad accertare, impedire, comporre e sorvegliare conflitti di interessi.
117 
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 117 Rendiconto e avviso - 1 Le società di audit rendono conto alla FINMA.
1    Le società di audit rendono conto alla FINMA.
2    In presenza di infrazioni agli obblighi del presente capitolo si applicano gli obblighi di avviso di cui all'articolo 728c capoversi 1 e 2 CO62.
3    Se, nonostante l'avviso da parte dell'ufficio di revisione, l'impresa non adotta misure adeguate, l'ufficio di revisione segnala le infrazioni al Dipartimento federale delle finanze.
120 
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
123 
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 123 Competenze della FINMA - 1 La FINMA emana disposizioni:
1    La FINMA emana disposizioni:
a  sulla portata dell'obbligo di comunicazione;
b  sul trattamento dei diritti di acquisto e di alienazione;
c  sul calcolo dei diritti di voto;
d  sul termine entro il quale deve essere adempiuto l'obbligo di comunicazione;
e  sul termine entro il quale una società deve pubblicare i cambiamenti intervenuti nei rapporti di proprietà secondo l'articolo 120.
2    La FINMA può, per motivi importanti, prevedere deroghe o agevolazioni all'obbligo di comunicazione o di pubblicazione, in particolare per operazioni:
a  a breve scadenza;
b  in relazione alle quali non vi è alcuna intenzione di esercitare il diritto di voto; o
c  vincolate a condizioni.
3    Chiunque intende acquistare valori mobiliari può richiedere dalla FINMA una decisione sull'esistenza o l'assenza di un obbligo di pubblicità.
134 
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 134 Obbligo di comunicazione - 1 Dal momento della pubblicazione dell'offerta sino alla scadenza del termine dell'offerta, l'offerente o le persone che direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi detengono una partecipazione di almeno il 3 per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, della società bersaglio oppure di un'altra società i cui titoli di partecipazione sono offerti in permuta devono comunicare alla Commissione e alle borse presso cui i titoli sono quotati ogni acquisto o vendita di titoli di partecipazione di detta società.
1    Dal momento della pubblicazione dell'offerta sino alla scadenza del termine dell'offerta, l'offerente o le persone che direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi detengono una partecipazione di almeno il 3 per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, della società bersaglio oppure di un'altra società i cui titoli di partecipazione sono offerti in permuta devono comunicare alla Commissione e alle borse presso cui i titoli sono quotati ogni acquisto o vendita di titoli di partecipazione di detta società.
2    Un gruppo organizzato su base contrattuale o in altro modo sottostà all'obbligo di comunicazione solo in qualità di gruppo.
3    La Commissione può assoggettare al medesimo obbligo le persone che, dal momento della pubblicazione dell'offerta sino alla scadenza del termine dell'offerta, acquistano o vendono direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi una determinata percentuale di titoli di partecipazione della società bersaglio o di un'altra società i cui titoli di partecipazione sono offerti in permuta.
4    Se hanno motivo di ritenere che un portatore di titoli di partecipazione non ha ottemperato al suo obbligo di comunicazione, la società o le borse ne informano la Commissione.
5    La Commissione emana disposizioni sulla portata, la forma e il termine di comunicazione, come pure sulla percentuale determinante per l'applicazione del capoverso 3.
151
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 151 Violazione degli obblighi di comunicazione - 1 È punito con la multa sino a 10 milioni di franchi chiunque intenzionalmente:
1    È punito con la multa sino a 10 milioni di franchi chiunque intenzionalmente:
a  viola l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 120 o 121;
b  omette, in quanto titolare di una partecipazione qualificata in una società bersaglio, di comunicare l'acquisto o la vendita di titoli di partecipazione di detta società (art. 134).
2    Chi agisce per negligenza è punito con la multa sino a 100 000 franchi.
LIsFi: 20
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari
LIsFi Art. 20 Persone qualificate incaricate della gestione - 1 La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate.
1    La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate.
2    È sufficiente una persona qualificata se è fornita la prova che la continuità d'esercizio è garantita.
3    È considerato qualificato per la gestione chi dispone di una formazione adeguata per l'attività di gestore patrimoniale o trustee e di un'esperienza professionale sufficiente nell'ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi o nell'ambito di un trust nel momento in cui assume la gestione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
OBVM-FINMA: 17
OInFi-FINMA: 10 
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 10 Principi - (art. 120 cpv. 1 e 3, 123 cpv. 1 LInFi)
1    Sono soggetti all'obbligo di comunicazione gli aventi economicamente diritto a titoli di partecipazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi. È considerata avente economicamente diritto la persona che controlla i diritti di voto legati a una partecipazione e sopporta il rischio derivante da quest'ultima.
2    Se i diritti di voto non sono esercitati direttamente o indirettamente dall'avente economicamente diritto, secondo l'articolo 120 capoverso 3 LInFi sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto. Se la persona legittimata al libero esercizio dei diritti di voto è direttamente o indirettamente controllata, l'obbligo di comunicazione è altresì considerato adempiuto se la persona che esercita il controllo effettua la dichiarazione su base consolidata. In questo caso la persona che esercita il controllo sottostà all'obbligo di comunicazione.19
3    Non sussiste alcun obbligo di comunicazione se:
a  un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento è in seguito superato senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato;
b  un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento o il superamento è nuovamente raggiunto, a seguito di una flessione, senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato;
c  nel corso di un solo giorno di borsa, temporaneamente si raggiunge, si supera o si scende al di sotto di un valore soglia.
15 
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 15 Derivati su titoli di partecipazione - (art. 120 cpv. 1, 4 e 5, 123 cpv. 1 LInFi)
1    I derivati su titoli di partecipazione ai sensi della presente ordinanza sono strumenti finanziari il cui valore deriva almeno in parte dal valore o dal rendimento di titoli di partecipazione di società ai sensi dell'articolo 120 capoverso 1 LInFi.
2    Devono essere dichiarati:
a  l'acquisto o l'alienazione di diritti di conversione e d'acquisto (segnatamente le opzioni call) nonché di diritti di alienazione (segnatamente le opzioni put) che prevedono o ammettono una consegna fisica;
b  la concessione (sottoscrizione) di diritti di conversione e d'acquisto (segnatamente le opzioni call) nonché di diritti di alienazione (segnatamente le opzioni put) che prevedono o ammettono una consegna fisica; e
c  derivati su titoli di partecipazione che prevedono o ammettono una liquidazione in contanti e altri contratti differenziali, come contracts for difference, financial futures.
3    I derivati su titoli di partecipazione già dichiarati secondo il capoverso 2 sono soggetti a un nuovo obbligo di comunicazione se, in seguito al loro esercizio o al loro mancato esercizio, si raggiunge, si supera o si scende al di sotto di uno dei valori soglia secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi.
18 
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 18 Investimenti collettivi di capitale - (art. 120 cpv. 1, 121, 123 cpv. 1 LInFi)
1    Gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi relativi alle partecipazioni in investimenti collettivi di capitale approvati secondo la legge del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi (LICol)22 devono essere adempiuti dal titolare dell'autorizzazione23 (art. 5 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 2 cpv. 1 lett. d LIsFi, art. 13 cpv. 2 lett. a-d LICol nonché art. 15 cpv. 1 lett. e in combinato disposto con l'art. 120 cpv. 1 LICol).24
2    Per l'adempimento dell'obbligo di comunicazione sono applicabili i seguenti principi:
a  gli obblighi di comunicazione per più investimenti collettivi di capitale del medesimo titolare d'autorizzazione devono essere adempiuti globalmente e individualmente per ciascun investimento collettivo di capitale in cui la partecipazione raggiunga, superi o scenda al di sotto di un valore soglia;
b  per le direzioni di fondi all'interno di un gruppo non sussiste alcun obbligo di consolidamento con il gruppo;
c  nel caso delle società di investimento a capitale variabile (SICAV) con gestione di terzi, gli obblighi di comunicazione devono essere adempiuti dalla direzione del fondo;
d  ogni segmento di un investimento collettivo di capitale aperto multi-comparto costituisce un investimento collettivo di capitale a sé stante ai sensi del capoverso 1.
3    Nel caso di investimenti collettivi di capitale esteri non autorizzati per l'offerta che non sono dipendenti da un gruppo, la direzione del fondo o la società deve adempiere gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di comunicazione si applica il capoverso 2.25
4    Nel caso di investimenti collettivi di capitale esteri non autorizzati per l'offerta che sono dipendenti da un gruppo, gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi sono adempiuti dal gruppo.26
5    L'indipendenza della direzione del fondo o della società presuppone segnatamente:
a  l'indipendenza personale: le persone della direzione del fondo o della società che controllano l'esercizio dei diritti di voto operano in modo autonomo rispetto alla società madre del gruppo e alle società da essa controllate;
b  l'indipendenza organizzativa: tramite le sue strutture organizzative, il gruppo garantisce che:
b1  la società madre del gruppo e le altre società da essa controllate non influiscano, per mezzo di direttive o in altro modo, sull'esercizio dei diritti di voto della direzione del fondo o della società, e
b2  tra la direzione del fondo o la società e la società madre del gruppo o altre società da essa controllate non vengano scambiate o diffuse informazioni che possono ripercuotersi sull'esercizio del diritto di voto.
6    Nei casi di cui al capoverso 3, il gruppo deve presentare al competente organo per la pubblicità i seguenti documenti:
a  un elenco delle denominazioni delle direzioni di fondi o delle società;
b  una dichiarazione in base alla quale i requisiti di indipendenza di cui ai capoversi 3 e 4 sono soddisfatti e rispettati.
7    Il gruppo deve comunicare al competente organo per la pubblicità qualsiasi modifica dell'elenco di cui al capoverso 6 lettera a.
8    Nei casi di cui al capoverso 3, il competente organo per la pubblicità può richiedere in qualsiasi momento ulteriori documenti a comprova del fatto che i requisiti di indipendenza sono soddisfatti e rispettati.
9    Indicazioni circa l'identità degli investitori non sono necessarie.
22
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 22 Contenuto della dichiarazione - (art. 123 cpv. 1 LInFi)
1    La dichiarazione contiene le seguenti indicazioni:
a  quota dei diritti di voto, categoria e numero di tutti i titoli di partecipazione o derivati su titoli di partecipazione ai sensi dell'articolo 15 detenuti dalle persone partecipanti e dei diritti di voto ad essi vincolati. Se la partecipazione scende al di sotto del valore soglia del 3 per cento, è possibile limitare la dichiarazione a questa circostanza senza indicare la quota dei diritti di voto;
b  fatti originanti l'obbligo di comunicazione, quali:
b1  l'acquisto,
b10  la modifica delle indicazioni dichiarate;
b2  l'alienazione,
b3  il trasferimento per il libero esercizio dei diritti di voto (art. 120 cpv. 3 LInFi),
b4  l'esercizio o il mancato esercizio di derivati su titoli di partecipazione ai sensi dell'articolo 15,
b5  la modifica del capitale sociale,
b6  il prestito di valori mobiliari e operazioni analoghe ai sensi dell'articolo 17,
b7  la decisione di un tribunale o di un'autorità,
b8  la motivazione di un'intesa comune,
b9  la modifica nella composizione di un gruppo, oppure
c  momento (data) in cui sorge l'obbligo di comunicazione;
d  momento (data) del trasferimento dei titoli di partecipazione, se il trasferimento non coincide con il momento (data) in cui sorge l'obbligo di comunicazione;
e  cognome, nome, luogo di domicilio o ragione sociale e sede dell'acquirente o dell'alienante.
2    Oltre alle indicazioni di cui al capoverso 1, nei casi elencati qui di seguito occorre fornire parimenti le seguenti indicazioni:
a  nei casi di cui all'articolo 120 capoverso 3 LInFi:
a1  la quota dei diritti di voto interessata dal libero esercizio di tali diritti, che la persona legittimata è tenuta a specificare nella dichiarazione,
a2  se del caso, che la dichiarazione non è effettuata dalla persona legittimata al libero esercizio dei diritti di voto bensì dalla persona che li controlla direttamente o indirettamente (dichiarazione su base consolidata);
b  nel caso di operazioni effettuate d'intesa o come gruppo organizzato secondo l'articolo 12, le indicazioni di cui all'articolo 121 LInFi e all'articolo 12 capoverso 3 della presente ordinanza;
c  nel caso di derivati su titoli di partecipazione secondo l'articolo 15 che hanno un numero di valore dei titoli (ISIN), tale numero;
d  nel caso di derivati su titoli di partecipazione secondo l'articolo 15 che non hanno un ISIN, l'indicazione delle condizioni essenziali, quali:
d1  l'identità dell'emittente,
d2  il sottostante,
d3  il rapporto di opzione,
d4  il prezzo di esercizio,
d5  il termine di esercizio,
d6  le modalità di esercizio;
e  nel caso di investimenti collettivi di capitale secondo l'articolo 18 capoverso 3, l'indicazione che i requisiti di cui all'articolo 18 capoverso 5 sono soddisfatti;
f  nel caso dei negozi giuridici di cui all'articolo 17:
f1  la quota dei diritti di voto, la categoria e il numero dei titoli di partecipazione o dei derivati su titoli di partecipazione trasferiti ai sensi dell'articolo 15 e dei diritti di voto ad essi vincolati,
f2  il genere di negozio giuridico,
f3  la data prevista della restituzione oppure, qualora sia stato concesso un diritto di voto a tale scopo, se quest'ultimo spetta alla parte che soggiace all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 17 capoverso 2 o alla controparte.
3    In caso di acquisto indiretto o alienazione indiretta (art. 11), la dichiarazione deve contenere le indicazioni complete sia sull'acquirente o l'alienante diretto sia sull'avente economicamente diritto.
Registro DTF
130-II-530 • 136-II-304 • 137-II-371 • 141-II-338 • 142-II-182 • 144-V-210 • 144-V-313 • 145-IV-17 • 146-II-359 • 146-II-56 • 146-V-364 • 148-II-444
Weitere Urteile ab 2000
2C_345/2015 • 2C_546/2020 • 2C_98/2013
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
diritto di voto • avente diritto economico • fondo d'investimento • tribunale federale • tribunale amministrativo federale • consiglio federale • rapporto esplicativo • esaminatore • delega di competenza • campo d'applicazione • incombenza • menzione • interpretazione storica • potere d'apprezzamento • partecipazione importante • infrastruttura • concerto • costituzionalità • aumento • delega legislativa • ricorso in materia di diritto pubblico • comunicazione • dottrina • gestore patrimoniale • interpretazione letterale • banca depositaria • sede all'estero • massimo • diritto relativo • decisione • adeguatezza • obbligo d'annunciare • legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari • direzione del fondo d'investimento • direttiva • calcolo • azione • capitale sociale • gruppo di società • indicazione erronea • legalità • ue • prolungamento • legge federale sugli investimenti collettivi di capitale • riduzione • uso commerciale • membro di una comunità religiosa • effetto • informazione • materiale • autonomia • interpretazione • forma e contenuto • merce • uso abusivo • autorità di vigilanza • buono di partecipazione • informazione erronea • nozione • rapporto tra • parlamento • potere legislativo • dichiarazione • utile • sostanza • accesso • notizie • ordinanza amministrativa • avviso • limitazione • piano settoriale • potere esecutivo • esecuzione specifica • politica economica • oggetto della lite • attore • offerta pubblica di acquisto • tennis • usa • revisione parziale • lavori preparatori • società in accomandita • società holding • gestione patrimoniale • diritto civile • analogia • diritto pubblico • procedura incidentale • canada • diritto federale • orologio • 1995 • interpretazione sistematica • interpretazione teleologica • violenza carnale • termine generale • persona interessata
... Non tutti
BVGer
B-1215/2009
AS
AS 2020/5327 • AS 2015/5339 • AS 2015/5509 • AS 2008/6521 • AS 2007/5291 • AS 1997/68 • AS 1997/2007
FF
1993/I/1288 • 1993/I/1311 • 2014/7235 • 2014/7399
BO
2015 E 349 • 2015 N 550