Urteilskopf

147 IV 510

51. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause A. contre Tribunal pénal fédéral, Président de la Cour des affaires pénales (recours en matière de droit public) 1B_240/2020 du 4 juin 2021

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 511

BGE 147 IV 510 S. 511

A. L'avocat A. et son associée, B., assurent actuellement la représentation en justice à tout le moins dans le cadre d'une procédure - référencée SK.2019.-- - pendante devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral. Par recommandé électronique du 17 mars 2020, sans toutefois se rapporter à cette procédure particulière ni à une autre cause pendante, les mandataires prénommés ont requis du Tribunal pénal fédéral qu'il adresse l'ensemble de ses communications destinées aux avocats de l'étude par voie électronique. Cette demande se fondait sur l'art. 9 al. 3 de l'ordonnance du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite (OCEI-PCPP; RS 272.1). En réponse à cette demande, se référant cependant spécifiquement à la cause pendante SK.2019.--, la Cour des affaires pénales, par la greffière en charge, a indiqué qu'il n'était pas possible en l'état d'y réserver une suite favorable. Il était précisé que la question de la notification par voie électronique relevait de la compétence de la Cour des affaires pénales dans son ensemble; il fallait attendre une prochaine réunion de celle-ci pour thématiser la problématique. Enfin, le Service informatique était fortement sollicité pour permettre aux collaborateurs de travailler à distance en raison de la situation sanitaire liée à la pandémie de Covid-19; il ne pouvait raisonnablement pas être fait appel à lui pour chaque envoi que la Cour devait leur adresser. Par courriel recommandé du 24 mars 2020 adressé à la Cour des affaires pénales, A. a rappelé que sa requête était "dirigée à la juridiction du Tribunal pénal fédéral toute entière" et non pas dans le seul cadre de la procédure SK.2019.--. Il réclamait par ailleurs une décision sujette à recours. (...)
B. Par pli recommandé du 5 mai 2020, la Cour des affaires pénales, par son Président, a informé l'avocat prénommé qu'il ne serait en l'état actuel pas donné suite à sa requête. Les art. 86 CPP (RS 312.0)
BGE 147 IV 510 S. 512

et 8 de l'ordonnance du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre de procédures administratives (OCEI-PA; RS 172.021.2) prévoyaient certes la possibilité pour un tribunal de notifier ses actes par voie électronique, mais ne l'érigeaient pas en obligation; la Cour des affaires pénales ne souhaitait pour l'heure pas faire usage de cette possibilité. La Cour des affaires pénales faisait également valoir des considérations d'ordre technique en lien avec le fait que les signatures électroniques authentifiées ne pouvaient être délivrées qu'à des personnes physiques, à l'exclusion des institutions, ce qui n'allait pas sans poser de problème d'identification de l'expéditeur. Enfin, d'autres tribunaux fédéraux, à savoir le Tribunal administratif fédéral ainsi que le Tribunal fédéral des brevets refusaient également, en l'état, de notifier leurs actes par voie électronique.
C. Par acte du 18 mai 2020, déposé sous format électronique, A. interjette un recours en matière de droit public à l'encontre de la correspondance du 5 mai 2020 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, respectivement contre "l'absence de décision du Tribunal pénal fédéral per se ". Il demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler la décision de la Cour des affaires pénales du 5 mai 2020 et d'enjoindre au Tribunal pénal fédéral de notifier par voie électronique toute communication à lui destinée en sa qualité d'avocat, ainsi qu'aux membres de son étude dans toutes procédures dans lesquelles ceux-ci représentent des parties, actuellement ou à l'avenir. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. (...) La Ire Cour de droit public a mis en oeuvre une procédure de coordination de la jurisprudence en application de l'art. 23 al. 2
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1    Il Consiglio federale può vietare l'importazione di esemplari di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettere b e c se dispone di informazioni affidabili secondo cui essi:6
a  sono prelevati illegalmente dall'ambiente naturale o sono oggetto di commercio illegale;
b  sono prelevati dall'ambiente naturale o sono oggetto di commercio in una quantità tale da minacciare di estinzione la specie.
2    In caso di comprovata violazione della CITES e su raccomandazione degli organi della CITES in cui è rappresentata la Svizzera, l'USAV può vietare temporaneamente l'importazione di:7
a  esemplari di determinate specie di cui agli allegati I-III CITES provenienti da determinati Paesi;
b  esemplari di tutte le specie di cui agli allegati I-III CITES provenienti da determinati Paesi;
c  esemplari di determinate specie di cui agli allegati I-III CITES provenienti da qualsiasi Paese.
LTF s'agissant de la portée de l'art. 86 CPP (...). A l'issue de celle-ci, le Tribunal fédéral a rejeté le recours. (extrait)

Erwägungen

Extrait des considérants:

2. Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 9 OCEI-PCPP. Il soutient que cette disposition conférerait un droit inconditionnel à la notification électronique des actes du tribunal, pour peu qu'une demande ait été formulée en ce sens. Il s'appuie à cet égard également sur l'art. 12 de l'ordonnance. Le recourant estime par ailleurs que
BGE 147 IV 510 S. 513

les considérations d'ordre pratique avancées par l'autorité intimée à l'appui de son refus ne reposeraient sur aucun fondement.
2.1

2.1.1 En matière de procédure pénale, l'art. 86 CPP, intitulé "Notification par voie électronique", prévoit, à son alinéa premier, que les communications peuvent être notifiées par voie électronique avec l'accord de la personne concernée. Elles sont munies d'une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique et des autres applications des certificats numériques (loi sur la signature électronique, SCSE; RS 943.03). Selon l'art. 86 al. 2
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1    Il Consiglio federale può vietare l'importazione di esemplari di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettere b e c se dispone di informazioni affidabili secondo cui essi:6
a  sono prelevati illegalmente dall'ambiente naturale o sono oggetto di commercio illegale;
b  sono prelevati dall'ambiente naturale o sono oggetto di commercio in una quantità tale da minacciare di estinzione la specie.
2    In caso di comprovata violazione della CITES e su raccomandazione degli organi della CITES in cui è rappresentata la Svizzera, l'USAV può vietare temporaneamente l'importazione di:7
a  esemplari di determinate specie di cui agli allegati I-III CITES provenienti da determinati Paesi;
b  esemplari di tutte le specie di cui agli allegati I-III CITES provenienti da determinati Paesi;
c  esemplari di determinate specie di cui agli allegati I-III CITES provenienti da qualsiasi Paese.
CPP, le Conseil fédéral règle le type de signature à utiliser (let. a); le format des communications et des pièces jointes (let. b); les modalités de la transmission (let. c.); le moment auquel la communication est réputée notifiée (let. d). En matière administrative et civile, les pendants de cette disposition, se trouvent respectivement à l'art. 34 al. 1bis
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a  sono prelevati illegalmente dall'ambiente naturale o sono oggetto di commercio illegale;
b  sono prelevati dall'ambiente naturale o sono oggetto di commercio in una quantità tale da minacciare di estinzione la specie.
2    In caso di comprovata violazione della CITES e su raccomandazione degli organi della CITES in cui è rappresentata la Svizzera, l'USAV può vietare temporaneamente l'importazione di:7
a  esemplari di determinate specie di cui agli allegati I-III CITES provenienti da determinati Paesi;
b  esemplari di tutte le specie di cui agli allegati I-III CITES provenienti da determinati Paesi;
c  esemplari di determinate specie di cui agli allegati I-III CITES provenienti da qualsiasi Paese.
PA (SR 172.021) et à l'art. 139
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1    Il Consiglio federale può vietare l'importazione di esemplari di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettere b e c se dispone di informazioni affidabili secondo cui essi:6
a  sono prelevati illegalmente dall'ambiente naturale o sono oggetto di commercio illegale;
b  sono prelevati dall'ambiente naturale o sono oggetto di commercio in una quantità tale da minacciare di estinzione la specie.
2    In caso di comprovata violazione della CITES e su raccomandazione degli organi della CITES in cui è rappresentata la Svizzera, l'USAV può vietare temporaneamente l'importazione di:7
a  esemplari di determinate specie di cui agli allegati I-III CITES provenienti da determinati Paesi;
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du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272), aux teneurs analogues à celle de l'art. 86 CPP.

2.1.2 Les dispositions d'exécution font l'objet de l'OCEI-PCPP (et de l'OCEI-PA, en matière administrative), qui règle les modalités de la communication par voie électronique entre les parties et les autorités, dans le cadre de procédures régies par le CPC, la LP (RS 281.1) ou le CPP (art. 1 OCEI-PCPP) (cf. Office fédéral de la justice [OFJ], Rapport explicatif de l'OCEI-PCPP du 11 octobre 2011 [ci-après: Rapport explicatif OCEI-PCPP], ch. 1Contexte, p. 1 s., disponible sur le site internet de l'OFT, www.bj.admin.ch, consulté le 1er octobre 2020). Figurant à la Section 3 "Notification par une autorité", l'art. 9 OCEI-PCPP prévoit que quiconque entend se faire notifier des communications par voie électronique doit se faire enregistrer sur une plateforme reconnue (al. 1). Les parties qui se sont fait enregistrer sur la plateforme peuvent recevoir les communications par voie électronique, à condition qu'elles aient accepté cette forme de notification dans la procédure en cause ou, de manière générale, dans le cadre de l'ensemble des procédures se déroulant devant une autorité déterminée (al. 2). Toute personne qui est régulièrement partie à une procédure devant une autorité déterminée ou qui représente régulièrement des parties devant elle peut demander à cette autorité de lui notifier par voie électronique les communications afférentes à
BGE 147 IV 510 S. 514

une procédure donnée ou à l'ensemble des procédures (al. 3). L'acceptation peut être révoquée en tout temps (al. 4). L'acceptation et la révocation doivent être communiquées par écrit ou sous une autre forme permettant d'en garder une trace écrite; elles peuvent aussi être communiquées par oral et consignées au procès-verbal (al. 5). Quant à l'art. 12 OCEI-PCPP, compris dans la Section 4 de l'ordonance "Utilisation de plusieurs supports de données", il dispose que les parties peuvent exiger que l'autorité leur notifie également par voie électronique des ordonnances et décisions qui leur ont été notifiées sous une autre forme (al. 1). L'autorité joint au document électronique l'attestation selon laquelle celui-ci est conforme à l'ordonnance ou à la décision (al. 2).
2.2 Par décision du 5 mai 2020, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a refusé de faire droit à la requête fondée sur l'art. 9 OCEI-PCPP formulée par le recourant. Les art. 86 CPP et 8 OCEI-PA [recte: 9 OCEI-PCPP] prévoyaient certes la possibilité pour un tribunal de notifier ses actes par voie électronique mais n'érigeaient pas cette possibilité en obligation. La Cour ne souhaitait pas faire usage de cette possibilité. A cela s'ajoutaient des considérations d'ordre organisationnel et technique. Les programmes PrivaSphere et IncaMail (plateformes de distribution actuellement reconnues au sens de l'art. 2 OCEI-PCPP et de la loi sur la signature électronique [SCSE; RS 943.03]; à ce sujet, voir arrêt 9C_117/2019 du 24 mai 2019 consid. 3; cf. également arrêt 5A_503/2019 du 20 décembre 2019 consid. 3.2) ne délivraient de signatures électroniques qu'auxpersonnes physiques, à l'exclusion d'institutions telles que les tribunaux. Il n'était donc pas possible d'ouvrir un compte au nom de la Cour des affaires pénales; toute correspondance devrait être envoyée par le titulaire d'un compte individuel, ce qui n'allait pas sans poser de problème d'identification de l'expéditeur. Le recourant estime pour sa part que l'art. 9 al. 2 OCEI-PCPP concernerait la partie qui souhaite laisser le choix à l'autorité de lui notifier ou non les communications par voie électronique, la partie pouvant, dans ce cas de figure, émettre une acceptation. En revanche, l'art. 9 al. 3 OCEI-PCPP, en tant qu'il permet à une partie ou un représentant régulier de "demander" une notification électronique, consacrerait une véritable obligation pour l'autorité.
2.3 Lorsque le Conseil fédéral est habilité à le faire, par le biais d'une clause de délégation législative figurant dans la loi, il édicte des
BGE 147 IV 510 S. 515

règles de droit (art. 164 al. 2
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1    Il Consiglio federale può vietare l'importazione di esemplari di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettere b e c se dispone di informazioni affidabili secondo cui essi:6
a  sono prelevati illegalmente dall'ambiente naturale o sono oggetto di commercio illegale;
b  sono prelevati dall'ambiente naturale o sono oggetto di commercio in una quantità tale da minacciare di estinzione la specie.
2    In caso di comprovata violazione della CITES e su raccomandazione degli organi della CITES in cui è rappresentata la Svizzera, l'USAV può vietare temporaneamente l'importazione di:7
a  esemplari di determinate specie di cui agli allegati I-III CITES provenienti da determinati Paesi;
b  esemplari di tutte le specie di cui agli allegati I-III CITES provenienti da determinati Paesi;
c  esemplari di determinate specie di cui agli allegati I-III CITES provenienti da qualsiasi Paese.
Cst.) sous forme d'ordonnance (art. 182 al. 1
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1    Il Consiglio federale può vietare l'importazione di esemplari di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettere b e c se dispone di informazioni affidabili secondo cui essi:6
a  sono prelevati illegalmente dall'ambiente naturale o sono oggetto di commercio illegale;
b  sono prelevati dall'ambiente naturale o sono oggetto di commercio in una quantità tale da minacciare di estinzione la specie.
2    In caso di comprovata violazione della CITES e su raccomandazione degli organi della CITES in cui è rappresentata la Svizzera, l'USAV può vietare temporaneamente l'importazione di:7
a  esemplari di determinate specie di cui agli allegati I-III CITES provenienti da determinati Paesi;
b  esemplari di tutte le specie di cui agli allegati I-III CITES provenienti da determinati Paesi;
c  esemplari di determinate specie di cui agli allegati I-III CITES provenienti da qualsiasi Paese.
Cst.). Même lorsque le législateur s'est abstenu de confier de telles fonctions législatives (limitées) à l'exécutif, il incombe au Conseil fédéral de mettre en oeuvre la législation (art. 182 al. 2
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1    Il Consiglio federale può vietare l'importazione di esemplari di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettere b e c se dispone di informazioni affidabili secondo cui essi:6
a  sono prelevati illegalmente dall'ambiente naturale o sono oggetto di commercio illegale;
b  sono prelevati dall'ambiente naturale o sono oggetto di commercio in una quantità tale da minacciare di estinzione la specie.
2    In caso di comprovata violazione della CITES e su raccomandazione degli organi della CITES in cui è rappresentata la Svizzera, l'USAV può vietare temporaneamente l'importazione di:7
a  esemplari di determinate specie di cui agli allegati I-III CITES provenienti da determinati Paesi;
b  esemplari di tutte le specie di cui agli allegati I-III CITES provenienti da determinati Paesi;
c  esemplari di determinate specie di cui agli allegati I-III CITES provenienti da qualsiasi Paese.
Cst.). A cet effet, il peut édicter, en se fondant directement sur la Constitution, les ordonnances nécessaires à la mise en oeuvre de la loi. Le champ d'application des ordonnances d'exécution se limite cependant à concrétiser les dispositions législatives qu'elles mettent en oeuvre, dont elles précisent le contenu et règlent le détail, contribuant ainsi à une meilleure application de la loi. Le point de départ se trouve dans le sens et le but de la loi; ces derniers sont en principe exprimés par la disposition de la loi au sens formel ( ATF 139 II 460 consid. 2.1; cf. ATF 133 II 331 consid. 7.2.2; ATF 126 II 283 consid. 3b; ANDREAS AUER ET AL., Droit constitutionnel suisse, 2013, n. 1594 p. 539).
2.4 Selon le texte de la loi, la délégation expresse prévue par le législateur fédéral en faveur du Conseil fédéral à l'art. 86 al. 2
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1    Il Consiglio federale può vietare l'importazione di esemplari di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettere b e c se dispone di informazioni affidabili secondo cui essi:6
a  sono prelevati illegalmente dall'ambiente naturale o sono oggetto di commercio illegale;
b  sono prelevati dall'ambiente naturale o sono oggetto di commercio in una quantità tale da minacciare di estinzione la specie.
2    In caso di comprovata violazione della CITES e su raccomandazione degli organi della CITES in cui è rappresentata la Svizzera, l'USAV può vietare temporaneamente l'importazione di:7
a  esemplari di determinate specie di cui agli allegati I-III CITES provenienti da determinati Paesi;
b  esemplari di tutte le specie di cui agli allegati I-III CITES provenienti da determinati Paesi;
c  esemplari di determinate specie di cui agli allegati I-III CITES provenienti da qualsiasi Paese.
CPP porte exclusivement sur des aspects d'ordre pratique et technique, relatifs notamment à la forme de la signature ou encore au format des documents électroniques (cf. art. 86 al. 2 let. a
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a  sono prelevati illegalmente dall'ambiente naturale o sono oggetto di commercio illegale;
b  sono prelevati dall'ambiente naturale o sono oggetto di commercio in una quantità tale da minacciare di estinzione la specie.
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a  esemplari di determinate specie di cui agli allegati I-III CITES provenienti da determinati Paesi;
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à d CPP). Le détail de ces aspects fait l'objet des art. 9 ss OCEI-PCPP, conformément à cette délégation de compétence.
2.4.1 Les dispositions de l'ordonnance ne peuvent cependant aller au-delà de cette seule concrétisation des dispositions de la loi; elles ne sauraient en particulier contenir des règles nouvelles dépassant le cadre légal (cf. ATF 126 V 265 consid. 4b). Ainsi et bien qu'à teneur des art. 9 al. 3 et 12 al. 1 OCEI-PCPP une interprétation en faveur d'un droit à la notification électronique n'apparaisse pas d'emblée exclue (cf. Rapport explicatif OCEI-PCPP, dans sa version allemande, qui parle d'Anspruch auf elektronische Zustellung; ch. 2 p. 2), l'existence d'un tel droit ne saurait être déduite de ces seules dispositions, sans égard au cadre défini par la loi. Or, s'agissant de l'institution de la notification électronique, il n'est pas discutable que l'art. 86 al. 1
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1    Il Consiglio federale può vietare l'importazione di esemplari di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettere b e c se dispone di informazioni affidabili secondo cui essi:6
a  sono prelevati illegalmente dall'ambiente naturale o sono oggetto di commercio illegale;
b  sono prelevati dall'ambiente naturale o sono oggetto di commercio in una quantità tale da minacciare di estinzione la specie.
2    In caso di comprovata violazione della CITES e su raccomandazione degli organi della CITES in cui è rappresentata la Svizzera, l'USAV può vietare temporaneamente l'importazione di:7
a  esemplari di determinate specie di cui agli allegati I-III CITES provenienti da determinati Paesi;
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c  esemplari di determinate specie di cui agli allegati I-III CITES provenienti da qualsiasi Paese.
CPP est formulé de manière potestative; il dispose que les communications de l'autorité peuvent être notifiées par voie électronique avec l'accord de la personne concernée. Aussi, à rigueur de texte - la loi s'interprétant en premier lieu selon sa lettre (cf. ATF 147 III 78 consid. 6.4; ATF 147 I 241 consid. 5.7.1; ATF 141 II 280 consid. 6.1) -, ne conçoit-on pas que le justiciable puisse, sur la base de cette disposition, imposer aux autorités pénales la notification par voie électronique; au contraire, l'art. 86 al. 1
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c  esemplari di determinate specie di cui agli allegati I-III CITES provenienti da qualsiasi Paese.
CPP ne peut ainsi être compris
BGE 147 IV 510 S. 516

que dans le sens d'une faculté offerte aux autorités pénales de procéder par ce moyen de communication (Kann-Vorschrift).
2.4.2 Si la doctrine ne s'est pas spécifiquement prononcée sur cette question sous l'angle de l'art. 86 al. 1
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a  sono prelevati illegalmente dall'ambiente naturale o sono oggetto di commercio illegale;
b  sono prelevati dall'ambiente naturale o sono oggetto di commercio in una quantità tale da minacciare di estinzione la specie.
2    In caso di comprovata violazione della CITES e su raccomandazione degli organi della CITES in cui è rappresentata la Svizzera, l'USAV può vietare temporaneamente l'importazione di:7
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c  esemplari di determinate specie di cui agli allegati I-III CITES provenienti da qualsiasi Paese.
CPP, différents auteurs se sont en revanche exprimés sur le sujet en lien avec les art. 34 al. 1bis
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a  sono prelevati illegalmente dall'ambiente naturale o sono oggetto di commercio illegale;
b  sono prelevati dall'ambiente naturale o sono oggetto di commercio in una quantità tale da minacciare di estinzione la specie.
2    In caso di comprovata violazione della CITES e su raccomandazione degli organi della CITES in cui è rappresentata la Svizzera, l'USAV può vietare temporaneamente l'importazione di:7
a  esemplari di determinate specie di cui agli allegati I-III CITES provenienti da determinati Paesi;
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PA, 139 al. 1 CPC et 60 al. 3 LTF, dispositions à la teneur analogue, introduites, respectivement modifiées conjointement à l'art. 86 al. 1
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a  sono prelevati illegalmente dall'ambiente naturale o sono oggetto di commercio illegale;
b  sono prelevati dall'ambiente naturale o sono oggetto di commercio in una quantità tale da minacciare di estinzione la specie.
2    In caso di comprovata violazione della CITES e su raccomandazione degli organi della CITES in cui è rappresentata la Svizzera, l'USAV può vietare temporaneamente l'importazione di:7
a  esemplari di determinate specie di cui agli allegati I-III CITES provenienti da determinati Paesi;
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c  esemplari di determinate specie di cui agli allegati I-III CITES provenienti da qualsiasi Paese.
CPP dans le cadre de la révision totale de la loi sur la signature électronique (SCSE) (cf. Message du 5 janvier 2014 relatif à la révision totale de la loi sur la signature électronique, FF 2014 984 ss ch. 2.2.2-2.2.7). Dans sa majorité, la doctrine confirme cette interprétation littérale et exclut que ces dispositions fondent pour le justiciable un droit à une notification électronique; au contraire, elles consacrent une faculté pour l'autorité d'opter pour une communication numérique moyennant l'accord de l'intéressé et la réalisation d'une série de conditions d'ordre technique (cf. KNEUBÜHLER/PEDRETTI, in Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren Kommentar, 2e éd. 2019, n° 14 ad art. 34
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a  sono prelevati illegalmente dall'ambiente naturale o sono oggetto di commercio illegale;
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2    In caso di comprovata violazione della CITES e su raccomandazione degli organi della CITES in cui è rappresentata la Svizzera, l'USAV può vietare temporaneamente l'importazione di:7
a  esemplari di determinate specie di cui agli allegati I-III CITES provenienti da determinati Paesi;
b  esemplari di tutte le specie di cui agli allegati I-III CITES provenienti da determinati Paesi;
c  esemplari di determinate specie di cui agli allegati I-III CITES provenienti da qualsiasi Paese.
PA; UHLMANN/SCHILLING-SCHWANK, in VwVG - Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2e éd. 2016, n° 30 ad art. 34
SR 453 Legge federale del 16 marzo 2012 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) - Ordinanza sulla conservazione delle specie
LF-CITES Art. 9 Divieti d'importazione
1    Il Consiglio federale può vietare l'importazione di esemplari di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettere b e c se dispone di informazioni affidabili secondo cui essi:6
a  sono prelevati illegalmente dall'ambiente naturale o sono oggetto di commercio illegale;
b  sono prelevati dall'ambiente naturale o sono oggetto di commercio in una quantità tale da minacciare di estinzione la specie.
2    In caso di comprovata violazione della CITES e su raccomandazione degli organi della CITES in cui è rappresentata la Svizzera, l'USAV può vietare temporaneamente l'importazione di:7
a  esemplari di determinate specie di cui agli allegati I-III CITES provenienti da determinati Paesi;
b  esemplari di tutte le specie di cui agli allegati I-III CITES provenienti da determinati Paesi;
c  esemplari di determinate specie di cui agli allegati I-III CITES provenienti da qualsiasi Paese.
PA; JULIA GSCHWEND, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd. 2017, n° 1 ad art. 139
SR 453 Legge federale del 16 marzo 2012 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) - Ordinanza sulla conservazione delle specie
LF-CITES Art. 9 Divieti d'importazione
1    Il Consiglio federale può vietare l'importazione di esemplari di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettere b e c se dispone di informazioni affidabili secondo cui essi:6
a  sono prelevati illegalmente dall'ambiente naturale o sono oggetto di commercio illegale;
b  sono prelevati dall'ambiente naturale o sono oggetto di commercio in una quantità tale da minacciare di estinzione la specie.
2    In caso di comprovata violazione della CITES e su raccomandazione degli organi della CITES in cui è rappresentata la Svizzera, l'USAV può vietare temporaneamente l'importazione di:7
a  esemplari di determinate specie di cui agli allegati I-III CITES provenienti da determinati Paesi;
b  esemplari di tutte le specie di cui agli allegati I-III CITES provenienti da determinati Paesi;
c  esemplari di determinate specie di cui agli allegati I-III CITES provenienti da qualsiasi Paese.
CPC; LUKAS HUBER, in Schweizerische Zivilprozessordnung[ZPO], Kommentar, 2e éd. 2016, n° 10 ad art. 139
SR 453 Legge federale del 16 marzo 2012 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) - Ordinanza sulla conservazione delle specie
LF-CITES Art. 9 Divieti d'importazione
1    Il Consiglio federale può vietare l'importazione di esemplari di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettere b e c se dispone di informazioni affidabili secondo cui essi:6
a  sono prelevati illegalmente dall'ambiente naturale o sono oggetto di commercio illegale;
b  sono prelevati dall'ambiente naturale o sono oggetto di commercio in una quantità tale da minacciare di estinzione la specie.
2    In caso di comprovata violazione della CITES e su raccomandazione degli organi della CITES in cui è rappresentata la Svizzera, l'USAV può vietare temporaneamente l'importazione di:7
a  esemplari di determinate specie di cui agli allegati I-III CITES provenienti da determinati Paesi;
b  esemplari di tutte le specie di cui agli allegati I-III CITES provenienti da determinati Paesi;
c  esemplari di determinate specie di cui agli allegati I-III CITES provenienti da qualsiasi Paese.
CPC; FRANÇOIS BOHNET, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n° 7 ad art. 139
SR 453 Legge federale del 16 marzo 2012 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) - Ordinanza sulla conservazione delle specie
LF-CITES Art. 9 Divieti d'importazione
1    Il Consiglio federale può vietare l'importazione di esemplari di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettere b e c se dispone di informazioni affidabili secondo cui essi:6
a  sono prelevati illegalmente dall'ambiente naturale o sono oggetto di commercio illegale;
b  sono prelevati dall'ambiente naturale o sono oggetto di commercio in una quantità tale da minacciare di estinzione la specie.
2    In caso di comprovata violazione della CITES e su raccomandazione degli organi della CITES in cui è rappresentata la Svizzera, l'USAV può vietare temporaneamente l'importazione di:7
a  esemplari di determinate specie di cui agli allegati I-III CITES provenienti da determinati Paesi;
b  esemplari di tutte le specie di cui agli allegati I-III CITES provenienti da determinati Paesi;
c  esemplari di determinate specie di cui agli allegati I-III CITES provenienti da qualsiasi Paese.
CPC; LAURENT SCHNEUWLY, in Petit Commentaire CPC, 2020, n° 5 ad art. 139
SR 453 Legge federale del 16 marzo 2012 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) - Ordinanza sulla conservazione delle specie
LF-CITES Art. 9 Divieti d'importazione
1    Il Consiglio federale può vietare l'importazione di esemplari di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettere b e c se dispone di informazioni affidabili secondo cui essi:6
a  sono prelevati illegalmente dall'ambiente naturale o sono oggetto di commercio illegale;
b  sono prelevati dall'ambiente naturale o sono oggetto di commercio in una quantità tale da minacciare di estinzione la specie.
2    In caso di comprovata violazione della CITES e su raccomandazione degli organi della CITES in cui è rappresentata la Svizzera, l'USAV può vietare temporaneamente l'importazione di:7
a  esemplari di determinate specie di cui agli allegati I-III CITES provenienti da determinati Paesi;
b  esemplari di tutte le specie di cui agli allegati I-III CITES provenienti da determinati Paesi;
c  esemplari di determinate specie di cui agli allegati I-III CITES provenienti da qualsiasi Paese.
CPC; JACQUES BÜHLER, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3e éd. 2018, n° 19 ad art. 60
SR 453 Legge federale del 16 marzo 2012 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) - Ordinanza sulla conservazione delle specie
LF-CITES Art. 9 Divieti d'importazione
1    Il Consiglio federale può vietare l'importazione di esemplari di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettere b e c se dispone di informazioni affidabili secondo cui essi:6
a  sono prelevati illegalmente dall'ambiente naturale o sono oggetto di commercio illegale;
b  sono prelevati dall'ambiente naturale o sono oggetto di commercio in una quantità tale da minacciare di estinzione la specie.
2    In caso di comprovata violazione della CITES e su raccomandazione degli organi della CITES in cui è rappresentata la Svizzera, l'USAV può vietare temporaneamente l'importazione di:7
a  esemplari di determinate specie di cui agli allegati I-III CITES provenienti da determinati Paesi;
b  esemplari di tutte le specie di cui agli allegati I-III CITES provenienti da determinati Paesi;
c  esemplari di determinate specie di cui agli allegati I-III CITES provenienti da qualsiasi Paese.
LTF).
2.4.3 L'avant-projet de la loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ), dont la procédure de consultation a été récemment clôturée, plaide également en faveur de cette interprétation de l'art. 86 al. 1
SR 453 Legge federale del 16 marzo 2012 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) - Ordinanza sulla conservazione delle specie
LF-CITES Art. 9 Divieti d'importazione
1    Il Consiglio federale può vietare l'importazione di esemplari di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettere b e c se dispone di informazioni affidabili secondo cui essi:6
a  sono prelevati illegalmente dall'ambiente naturale o sono oggetto di commercio illegale;
b  sono prelevati dall'ambiente naturale o sono oggetto di commercio in una quantità tale da minacciare di estinzione la specie.
2    In caso di comprovata violazione della CITES e su raccomandazione degli organi della CITES in cui è rappresentata la Svizzera, l'USAV può vietare temporaneamente l'importazione di:7
a  esemplari di determinate specie di cui agli allegati I-III CITES provenienti da determinati Paesi;
b  esemplari di tutte le specie di cui agli allegati I-III CITES provenienti da determinati Paesi;
c  esemplari di determinate specie di cui agli allegati I-III CITES provenienti da qualsiasi Paese.
CPP et, dans son sillage, des autres dispositions fédérales analogues. En effet, le rapport explicatif relatif à l'AP-LPCJ de novembre 2020 expose en substance que cette loi a pour but d'introduire une obligation de communiquer par voie électronique avec les tribunaux civils, pénaux et administratifs ainsi qu'avec les autorités de poursuite pénale (cf. raport explicatif AP-LPCJ, ch. 1 p. 3); il précise encore que les modifications des dispositions existantes entraînées par l'adoption de ce texte instaureront le "droit à la notification électronique" (cf. rapport explicatif, ch. 3.2.1 p. 26 s.; à noter que le rapport explicatif
BGE 147 IV 510 S. 517

confirme le caractère potestatif de l'actuel art. 34 al. 1bis
SR 453 Legge federale del 16 marzo 2012 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) - Ordinanza sulla conservazione delle specie
LF-CITES Art. 9 Divieti d'importazione
1    Il Consiglio federale può vietare l'importazione di esemplari di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettere b e c se dispone di informazioni affidabili secondo cui essi:6
a  sono prelevati illegalmente dall'ambiente naturale o sono oggetto di commercio illegale;
b  sono prelevati dall'ambiente naturale o sono oggetto di commercio in una quantità tale da minacciare di estinzione la specie.
2    In caso di comprovata violazione della CITES e su raccomandazione degli organi della CITES in cui è rappresentata la Svizzera, l'USAV può vietare temporaneamente l'importazione di:7
a  esemplari di determinate specie di cui agli allegati I-III CITES provenienti da determinati Paesi;
b  esemplari di tutte le specie di cui agli allegati I-III CITES provenienti da determinati Paesi;
c  esemplari di determinate specie di cui agli allegati I-III CITES provenienti da qualsiasi Paese.
PA, sur lequel se calquent les autres dispositions fédérales analogues; à ce propos, voir en particulier FF 2014 ch. 2.2.3-2.2.7 p. 985 ss). Or, la poursuite de ces objectifs de numérisation de la justice (Projet Justitia 4.0; pour plus de détails à ce propos, cf. www.justitia40.ch, consulté le 19 mai 2021), plus particulièrement la consécration d'un droit à la notification électronique, apparaîtrait difficilement concevable si les règles de droit positif étaient à cet égard d'ores et déjà contraignantes.

2.5 En définitive, sur la base de ce qui précède, l'interprétation des dispositions de l'OCEI-PCPP soutenue par le recourant, consacrant l'existence d'un droit pour le justiciable à une notification électronique des communications des autorités pénales, apparaît contraire à la norme de rang supérieur. Cette conclusion a été confirmée, au cours d'une procédure menée en application de l'art. 23 al. 2
SR 453 Legge federale del 16 marzo 2012 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) - Ordinanza sulla conservazione delle specie
LF-CITES Art. 9 Divieti d'importazione
1    Il Consiglio federale può vietare l'importazione di esemplari di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettere b e c se dispone di informazioni affidabili secondo cui essi:6
a  sono prelevati illegalmente dall'ambiente naturale o sono oggetto di commercio illegale;
b  sono prelevati dall'ambiente naturale o sono oggetto di commercio in una quantità tale da minacciare di estinzione la specie.
2    In caso di comprovata violazione della CITES e su raccomandazione degli organi della CITES in cui è rappresentata la Svizzera, l'USAV può vietare temporaneamente l'importazione di:7
a  esemplari di determinate specie di cui agli allegati I-III CITES provenienti da determinati Paesi;
b  esemplari di tutte le specie di cui agli allegati I-III CITES provenienti da determinati Paesi;
c  esemplari di determinate specie di cui agli allegati I-III CITES provenienti da qualsiasi Paese.
LTF, les cours intéressées réunies ayant répondu par la négative à la question de savoir si l'art. 86 CPP conférait à la partie qui le demandait, si les conditions d'application de cette disposition étaient remplies, le droit de se voir notifier par voie électronique les communications des autorités pénales. Le grief est par conséquent rejeté, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les motifs d'ordre technique et organisationnel avancés par la Cour des affaires pénales à l'appui de son refus. Il n'y a pas non plus lieu de s'attarder sur la question de savoir si le recourant est régulièrement partie à une procédure devant l'autorité intimée au sens de l'art. 9 al. 3 OCEI-PCPP, un droit à la notification électronique fondé sur cette disposition dépassant quoi qu'il en soit, et pour les motifs qui précèdent, le cadre légal défini par le texte de rang supérieur (s'agissant de la contrariété à la loi de l'art. 9 al. 3 OCEI-PCPP, cf. en particulier HUBER, op. cit., n° 10 ad art. 139
SR 453 Legge federale del 16 marzo 2012 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) - Ordinanza sulla conservazione delle specie
LF-CITES Art. 9 Divieti d'importazione
1    Il Consiglio federale può vietare l'importazione di esemplari di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettere b e c se dispone di informazioni affidabili secondo cui essi:6
a  sono prelevati illegalmente dall'ambiente naturale o sono oggetto di commercio illegale;
b  sono prelevati dall'ambiente naturale o sono oggetto di commercio in una quantità tale da minacciare di estinzione la specie.
2    In caso di comprovata violazione della CITES e su raccomandazione degli organi della CITES in cui è rappresentata la Svizzera, l'USAV può vietare temporaneamente l'importazione di:7
a  esemplari di determinate specie di cui agli allegati I-III CITES provenienti da determinati Paesi;
b  esemplari di tutte le specie di cui agli allegati I-III CITES provenienti da determinati Paesi;
c  esemplari di determinate specie di cui agli allegati I-III CITES provenienti da qualsiasi Paese.
CPC).
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 147 IV 510
Data : 04. luglio 2021
Pubblicato : 24. marzo 2022
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 147 IV 510
Ramo giuridico : DTF - Diritto penale e procedura penale
Oggetto : Art. 86 CPP e art. 9 OCE-PCPE; nessun diritto a una notificazione per via elettronica delle comunicazioni delle autorità


Registro di legislazione
CPC: 139
CPP: 86
Cost: 164  182
LF-CITES: 9
SR 453 Legge federale del 16 marzo 2012 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) - Ordinanza sulla conservazione delle specie
LF-CITES Art. 9 Divieti d'importazione
1    Il Consiglio federale può vietare l'importazione di esemplari di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettere b e c se dispone di informazioni affidabili secondo cui essi:6
a  sono prelevati illegalmente dall'ambiente naturale o sono oggetto di commercio illegale;
b  sono prelevati dall'ambiente naturale o sono oggetto di commercio in una quantità tale da minacciare di estinzione la specie.
2    In caso di comprovata violazione della CITES e su raccomandazione degli organi della CITES in cui è rappresentata la Svizzera, l'USAV può vietare temporaneamente l'importazione di:7
a  esemplari di determinate specie di cui agli allegati I-III CITES provenienti da determinati Paesi;
b  esemplari di tutte le specie di cui agli allegati I-III CITES provenienti da determinati Paesi;
c  esemplari di determinate specie di cui agli allegati I-III CITES provenienti da qualsiasi Paese.
LTF: 23  60
PA: 34
Registro DTF
126-II-283 • 126-V-265 • 133-II-331 • 139-II-460 • 141-II-280 • 147-I-241 • 147-III-78 • 147-IV-510
Weitere Urteile ab 2000
1B_240/2020 • 5A_503/2019 • 9C_117/2019
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
corte penale del tribunale penale federale • rapporto esplicativo • legge sulla firma elettronica • tribunale penale federale • consiglio federale • tribunale federale • procedura civile • persona interessata • procedura penale • ricorso in materia di diritto pubblico • comunicazione • diritto pubblico • dottrina • revisione totale • allattamento • campo d'applicazione • ufficio federale di giustizia • esecuzione per debiti • persona fisica • autorità penale
... Tutti
FF
2014/984