Urteilskopf

143 III 137

21. Auszug aus dem Urteil der I. zivilrechtlichen Abteilung i.S. A. GmbH gegen B. GmbH (Beschwerde in Zivilsachen) 4A_648/2016 vom 27. Februar 2017

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 137

BGE 143 III 137 S. 137

A. Am 20. September 2016 reichte die A. GmbH (Beschwerdeführerin) Klage betreffend eine Forderung aus dem Verkauf von

BGE 143 III 137 S. 138


Gesellschaftsanteilen gegen die B. GmbH (Beschwerdegegnerin) beim Handelsgericht des Kantons Zürich ein. Das Klagebegehren in der Sache lautet wie folgt: "Es sei die Beklagte zu verpflichten, der Klägerin CHF 30'000,00 zuzüglich Verzugszins zu 5 % p.a. seit 8.7.2016 zu bezahlen." Mit Beschluss vom 11. Oktober 2016 verneinte das Handelsgericht seine sachliche Zuständigkeit und trat auf die Klage nicht ein.

B. Die A. GmbH hat dagegen "Beschwerde in Zivilsachen und subsidiäre Verfassungsbeschwerde" beim Bundesgericht erhoben. Sie verlangt, es sei der angefochtene Beschluss aufzuheben, die Zuständigkeit des Handelsgerichts festzustellen und die Angelegenheit zur Neubeurteilung im Sinne der Erwägungen des Bundesgerichts an die Vorinstanz zurückzuweisen. Das Handelsgericht verzichtete auf Vernehmlassung. Die B. GmbH liess sich nicht vernehmen.

Erwägungen


Aus den Erwägungen:


2.


2.1 Das Handelsgericht stellte zusammengefasst fest, der Streitwert belaufe sich - da die Zinsforderung dafür in Anwendung von Art. 91 Abs. 1
RS 272 CPC Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile

Art. 91   Principio
  1.   Il valore litigioso è determinato dalla domanda. Gli interessi e le spese del procedimento in corso o di un'eventuale pubblicazione della decisione, nonché eventuali conclusioni subordinate non sono computati.
  2.   Se la domanda non verte su una determinata somma di denaro e le parti non si accordano in merito oppure le loro indicazioni in proposito sono manifestamente errate, il valore litigioso è determinato dal giudice.
ZPO nicht relevant sei - auf genau Fr. 30'000.-. Damit gelte nach Art. 243 Abs. 1
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Art. 243   Campo d'applicazione
  1.   La procedura semplificata si applica nelle controversie patrimoniali fino a un valore litigioso di 30 000 franchi.
  2.   Senza riguardo al valore litigioso, la procedura semplificata si applica nelle controversie:
a.   secondo la legge federale del 24 marzo 1995 [1] sulla parità dei sessi;
b. [2]   per violenze, minacce o insidie secondo l'articolo 28b CC [3] o riguardanti una sorveglianza elettronica secondo l'articolo 28c CC;
c.   in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali come pure di affitto agricolo, se vertenti sul deposito di pigioni o fitti, sulla protezione da pigioni o fitti abusivi, sulla protezione dalla disdetta o sulla protrazione del rapporto di locazione o d'affitto;
d. [4]   intese a dare esecuzione al diritto d'accesso secondo l'articolo 25 LPD [5];
e.   secondo la legge del 17 dicembre 1993 [6] sulla partecipazione;
f.   derivanti da assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie secondo la legge federale del 18 marzo 1994 [7] sull'assicurazione malattie.
  3.   La procedura semplificata non si applica nelle controversie giudicate in istanza cantonale unica secondo gli articoli 5 e 8 o deferite al tribunale commerciale secondo l'articolo 6.
 
[1] RS 151.1
[2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 14 dic. 2018 intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2019 2273; FF 2017 6267).
[3] RS 210
[4] Nuovo testo giusta l'all. 1 cifra II n. 24 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).
[5] RS 235.1
[6] RS 822.14
[7] RS 832.10
ZPO das vereinfachte Verfahren. Da dieses jedoch gemäss Art. 243 Abs. 3
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Art. 243   Campo d'applicazione
  1.   La procedura semplificata si applica nelle controversie patrimoniali fino a un valore litigioso di 30 000 franchi.
  2.   Senza riguardo al valore litigioso, la procedura semplificata si applica nelle controversie:
a.   secondo la legge federale del 24 marzo 1995 [1] sulla parità dei sessi;
b. [2]   per violenze, minacce o insidie secondo l'articolo 28b CC [3] o riguardanti una sorveglianza elettronica secondo l'articolo 28c CC;
c.   in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali come pure di affitto agricolo, se vertenti sul deposito di pigioni o fitti, sulla protezione da pigioni o fitti abusivi, sulla protezione dalla disdetta o sulla protrazione del rapporto di locazione o d'affitto;
d. [4]   intese a dare esecuzione al diritto d'accesso secondo l'articolo 25 LPD [5];
e.   secondo la legge del 17 dicembre 1993 [6] sulla partecipazione;
f.   derivanti da assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie secondo la legge federale del 18 marzo 1994 [7] sull'assicurazione malattie.
  3.   La procedura semplificata non si applica nelle controversie giudicate in istanza cantonale unica secondo gli articoli 5 e 8 o deferite al tribunale commerciale secondo l'articolo 6.
 
[1] RS 151.1
[2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 14 dic. 2018 intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2019 2273; FF 2017 6267).
[3] RS 210
[4] Nuovo testo giusta l'all. 1 cifra II n. 24 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).
[5] RS 235.1
[6] RS 822.14
[7] RS 832.10
ZPO vor dem Handelsgericht keine Anwendung finde, sei die vorliegende Klage zufolge der in BGE 139 III 457 publizierten bundesgerichtlichen Rechtsprechung im vereinfachten Verfahren von den ordentlichen Gerichten und nicht vom Handelsgericht zu behandeln, selbst wenn dessen Zuständigkeit nach Art. 6 Abs. 2
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Art. 6   Tribunale commerciale
  1.   I Cantoni possono attribuire a un tribunale specializzato il giudizio, in istanza cantonale unica, sul contenzioso commerciale (tribunale commerciale).
  2.   Vi è contenzioso commerciale se:
a.   la controversia si riferisce all'attività commerciale di una parte almeno;
b. [1]   il valore litigioso eccede 30 000 franchi o si tratta di una controversia non patrimoniale;
c. [2]   le parti risultano iscritte come enti giuridici nel registro svizzero di commercio o in un analogo registro estero; e
d. [3]   non si tratta di una controversia derivante da un rapporto di lavoro, di una controversia secondo la legge del 6 ottobre 1989 [4] sul collocamento o la legge del 24 marzo 1995 [5] sulla parità dei sessi, né di una controversia in materia di locazione e affitto di abitazioni e locali commerciali o di affitto agricolo.
  3.   Se soltanto il convenuto è iscritto come ente giuridico nel registro svizzero di commercio o in un analogo registro estero, ma le altre condizioni risultano adempiute, l'attore può scegliere tra il tribunale commerciale e il giudice ordinario. [6]
  4.   I Cantoni possono altresì attribuire al tribunale commerciale il giudizio su:
a.   le controversie di cui all'articolo 5 capoverso 1;
b.   le controversie in materia di società commerciali e cooperative;
c. [7]   le controversie che adempiono le seguenti condizioni:la controversia si riferisce all'attività commerciale di una parte almeno,il valore litigioso raggiunge almeno 100 000 franchi,le parti acconsentono all'attribuzione del giudizio della controversia al tribunale commerciale, eal momento del consenso almeno una parte ha domicilio, dimora abituale o sede all'estero.
1.   la controversia si riferisce all'attività commerciale di una parte almeno,
2.   il valore litigioso raggiunge almeno 100 000 franchi,
3.   le parti acconsentono all'attribuzione del giudizio della controversia al tribunale commerciale, e
4.   al momento del consenso almeno una parte ha domicilio, dimora abituale o sede all'estero.
  5.   Il tribunale commerciale è parimenti competente per l'emanazione di provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa.
  6.   Qualora, in caso di litisconsorzio, non tutti i litisconsorti siano iscritti come enti giuridici nel registro svizzero di commercio o in un analogo registro estero, il tribunale commerciale è competente soltanto se lo è per tutte le azioni. [8]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407).
[3] Introdotta dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407).
[4] RS 823.11
[5] RS 151.1
[6] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407).
[7] Introdotta dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407).
[8] Introdotto dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407).
ZPO zu bejahen wäre. Die Beschwerdeführerin hält diese Auffassung für bundesrechtswidrig. Sie meint, die vom Bundesgericht festgestellte Ausnahme von der handelsgerichtlichen Zuständigkeit im Anwendungsbereich des vereinfachten Verfahrens gelte ausschliesslich im Fall von Art. 243 Abs. 2
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Art. 243   Campo d'applicazione
  1.   La procedura semplificata si applica nelle controversie patrimoniali fino a un valore litigioso di 30 000 franchi.
  2.   Senza riguardo al valore litigioso, la procedura semplificata si applica nelle controversie:
a.   secondo la legge federale del 24 marzo 1995 [1] sulla parità dei sessi;
b. [2]   per violenze, minacce o insidie secondo l'articolo 28b CC [3] o riguardanti una sorveglianza elettronica secondo l'articolo 28c CC;
c.   in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali come pure di affitto agricolo, se vertenti sul deposito di pigioni o fitti, sulla protezione da pigioni o fitti abusivi, sulla protezione dalla disdetta o sulla protrazione del rapporto di locazione o d'affitto;
d. [4]   intese a dare esecuzione al diritto d'accesso secondo l'articolo 25 LPD [5];
e.   secondo la legge del 17 dicembre 1993 [6] sulla partecipazione;
f.   derivanti da assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie secondo la legge federale del 18 marzo 1994 [7] sull'assicurazione malattie.
  3.   La procedura semplificata non si applica nelle controversie giudicate in istanza cantonale unica secondo gli articoli 5 e 8 o deferite al tribunale commerciale secondo l'articolo 6.
 
[1] RS 151.1
[2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 14 dic. 2018 intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2019 2273; FF 2017 6267).
[3] RS 210
[4] Nuovo testo giusta l'all. 1 cifra II n. 24 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).
[5] RS 235.1
[6] RS 822.14
[7] RS 832.10
ZPO, während umgekehrt handelsrechtliche Streitigkeiten im Sinne von Art. 6 Abs. 2
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Art. 6   Tribunale commerciale
  1.   I Cantoni possono attribuire a un tribunale specializzato il giudizio, in istanza cantonale unica, sul contenzioso commerciale (tribunale commerciale).
  2.   Vi è contenzioso commerciale se:
a.   la controversia si riferisce all'attività commerciale di una parte almeno;
b. [1]   il valore litigioso eccede 30 000 franchi o si tratta di una controversia non patrimoniale;
c. [2]   le parti risultano iscritte come enti giuridici nel registro svizzero di commercio o in un analogo registro estero; e
d. [3]   non si tratta di una controversia derivante da un rapporto di lavoro, di una controversia secondo la legge del 6 ottobre 1989 [4] sul collocamento o la legge del 24 marzo 1995 [5] sulla parità dei sessi, né di una controversia in materia di locazione e affitto di abitazioni e locali commerciali o di affitto agricolo.
  3.   Se soltanto il convenuto è iscritto come ente giuridico nel registro svizzero di commercio o in un analogo registro estero, ma le altre condizioni risultano adempiute, l'attore può scegliere tra il tribunale commerciale e il giudice ordinario. [6]
  4.   I Cantoni possono altresì attribuire al tribunale commerciale il giudizio su:
a.   le controversie di cui all'articolo 5 capoverso 1;
b.   le controversie in materia di società commerciali e cooperative;
c. [7]   le controversie che adempiono le seguenti condizioni:la controversia si riferisce all'attività commerciale di una parte almeno,il valore litigioso raggiunge almeno 100 000 franchi,le parti acconsentono all'attribuzione del giudizio della controversia al tribunale commerciale, eal momento del consenso almeno una parte ha domicilio, dimora abituale o sede all'estero.
1.   la controversia si riferisce all'attività commerciale di una parte almeno,
2.   il valore litigioso raggiunge almeno 100 000 franchi,
3.   le parti acconsentono all'attribuzione del giudizio della controversia al tribunale commerciale, e
4.   al momento del consenso almeno una parte ha domicilio, dimora abituale o sede all'estero.
  5.   Il tribunale commerciale è parimenti competente per l'emanazione di provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa.
  6.   Qualora, in caso di litisconsorzio, non tutti i litisconsorti siano iscritti come enti giuridici nel registro svizzero di commercio o in un analogo registro estero, il tribunale commerciale è competente soltanto se lo è per tutte le azioni. [8]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407).
[3] Introdotta dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407).
[4] RS 823.11
[5] RS 151.1
[6] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407).
[7] Introdotta dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407).
[8] Introdotto dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407).
ZPO, für die laut Art. 243 Abs. 1
RS 272 CPC Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile

Art. 243   Campo d'applicazione
  1.   La procedura semplificata si applica nelle controversie patrimoniali fino a un valore litigioso di 30 000 franchi.
  2.   Senza riguardo al valore litigioso, la procedura semplificata si applica nelle controversie:
a.   secondo la legge federale del 24 marzo 1995 [1] sulla parità dei sessi;
b. [2]   per violenze, minacce o insidie secondo l'articolo 28b CC [3] o riguardanti una sorveglianza elettronica secondo l'articolo 28c CC;
c.   in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali come pure di affitto agricolo, se vertenti sul deposito di pigioni o fitti, sulla protezione da pigioni o fitti abusivi, sulla protezione dalla disdetta o sulla protrazione del rapporto di locazione o d'affitto;
d. [4]   intese a dare esecuzione al diritto d'accesso secondo l'articolo 25 LPD [5];
e.   secondo la legge del 17 dicembre 1993 [6] sulla partecipazione;
f.   derivanti da assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie secondo la legge federale del 18 marzo 1994 [7] sull'assicurazione malattie.
  3.   La procedura semplificata non si applica nelle controversie giudicate in istanza cantonale unica secondo gli articoli 5 e 8 o deferite al tribunale commerciale secondo l'articolo 6.
 
[1] RS 151.1
[2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 14 dic. 2018 intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2019 2273; FF 2017 6267).
[3] RS 210
[4] Nuovo testo giusta l'all. 1 cifra II n. 24 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).
[5] RS 235.1
[6] RS 822.14
[7] RS 832.10
ZPO aufgrund ihres Streitwerts eigentlich das vereinfachte Verfahren gelte, im ordentlichen Verfahren vom Handelsgericht zu beurteilen seien.


2.2 Art. 6 Abs. 2
RS 272 CPC Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile

Art. 6   Tribunale commerciale
  1.   I Cantoni possono attribuire a un tribunale specializzato il giudizio, in istanza cantonale unica, sul contenzioso commerciale (tribunale commerciale).
  2.   Vi è contenzioso commerciale se:
a.   la controversia si riferisce all'attività commerciale di una parte almeno;
b. [1]   il valore litigioso eccede 30 000 franchi o si tratta di una controversia non patrimoniale;
c. [2]   le parti risultano iscritte come enti giuridici nel registro svizzero di commercio o in un analogo registro estero; e
d. [3]   non si tratta di una controversia derivante da un rapporto di lavoro, di una controversia secondo la legge del 6 ottobre 1989 [4] sul collocamento o la legge del 24 marzo 1995 [5] sulla parità dei sessi, né di una controversia in materia di locazione e affitto di abitazioni e locali commerciali o di affitto agricolo.
  3.   Se soltanto il convenuto è iscritto come ente giuridico nel registro svizzero di commercio o in un analogo registro estero, ma le altre condizioni risultano adempiute, l'attore può scegliere tra il tribunale commerciale e il giudice ordinario. [6]
  4.   I Cantoni possono altresì attribuire al tribunale commerciale il giudizio su:
a.   le controversie di cui all'articolo 5 capoverso 1;
b.   le controversie in materia di società commerciali e cooperative;
c. [7]   le controversie che adempiono le seguenti condizioni:la controversia si riferisce all'attività commerciale di una parte almeno,il valore litigioso raggiunge almeno 100 000 franchi,le parti acconsentono all'attribuzione del giudizio della controversia al tribunale commerciale, eal momento del consenso almeno una parte ha domicilio, dimora abituale o sede all'estero.
1.   la controversia si riferisce all'attività commerciale di una parte almeno,
2.   il valore litigioso raggiunge almeno 100 000 franchi,
3.   le parti acconsentono all'attribuzione del giudizio della controversia al tribunale commerciale, e
4.   al momento del consenso almeno una parte ha domicilio, dimora abituale o sede all'estero.
  5.   Il tribunale commerciale è parimenti competente per l'emanazione di provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa.
  6.   Qualora, in caso di litisconsorzio, non tutti i litisconsorti siano iscritti come enti giuridici nel registro svizzero di commercio o in un analogo registro estero, il tribunale commerciale è competente soltanto se lo è per tutte le azioni. [8]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407).
[3] Introdotta dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407).
[4] RS 823.11
[5] RS 151.1
[6] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407).
[7] Introdotta dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407).
[8] Introdotto dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407).
ZPO definiert den Zuständigkeitsbereich des Handelsgerichts. Eine Streitigkeit gilt als handelsrechtlich, wenn: a. die

BGE 143 III 137 S. 139


geschäftliche Tätigkeit mindestens einer Partei betroffen ist; b. gegen den Entscheid die Beschwerde in Zivilsachen an das Bundesgericht offen steht; und c. die Parteien im schweizerischen Handelsregister oder in einem vergleichbaren ausländischen Register eingetragen sind. Die Streitwertgrenze nach Art. 74 Abs. 1
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria

Art. 74   Valore litigioso minimo
  1.   Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta almeno a:
a.   15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione;
b.   30 000 franchi in tutti gli altri casi.
  2.   Quando il valore litigioso non raggiunge l'importo determinante secondo il capoverso 1, il ricorso è ammissibile:
a.   se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale;
b. [1]   se una legge federale prevede un'istanza cantonale unica;
c.   contro le decisioni delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento;
d.   contro le decisioni del giudice del fallimento e del concordato;
e. [2]   contro le decisioni del Tribunale federale dei brevetti.
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. 1 cifra II n. 2 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
[2] Introdotta dall'all. n. 2 della LF del 20 mar. 2009 sul Tribunale federale dei brevetti, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2010 513, 2011 2241; FF 2008 349).
BGG bildet folglich in diesem Bereich eine Voraussetzung der sachlichen Zuständigkeit des Handelsgerichts (siehe BGE 142 III 788 E. 4.1 S. 789; BGE 139 III 67 E. 1.2 S. 70). Art. 243
RS 272 CPC Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile

Art. 243   Campo d'applicazione
  1.   La procedura semplificata si applica nelle controversie patrimoniali fino a un valore litigioso di 30 000 franchi.
  2.   Senza riguardo al valore litigioso, la procedura semplificata si applica nelle controversie:
a.   secondo la legge federale del 24 marzo 1995 [1] sulla parità dei sessi;
b. [2]   per violenze, minacce o insidie secondo l'articolo 28b CC [3] o riguardanti una sorveglianza elettronica secondo l'articolo 28c CC;
c.   in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali come pure di affitto agricolo, se vertenti sul deposito di pigioni o fitti, sulla protezione da pigioni o fitti abusivi, sulla protezione dalla disdetta o sulla protrazione del rapporto di locazione o d'affitto;
d. [4]   intese a dare esecuzione al diritto d'accesso secondo l'articolo 25 LPD [5];
e.   secondo la legge del 17 dicembre 1993 [6] sulla partecipazione;
f.   derivanti da assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie secondo la legge federale del 18 marzo 1994 [7] sull'assicurazione malattie.
  3.   La procedura semplificata non si applica nelle controversie giudicate in istanza cantonale unica secondo gli articoli 5 e 8 o deferite al tribunale commerciale secondo l'articolo 6.
 
[1] RS 151.1
[2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 14 dic. 2018 intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2019 2273; FF 2017 6267).
[3] RS 210
[4] Nuovo testo giusta l'all. 1 cifra II n. 24 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).
[5] RS 235.1
[6] RS 822.14
[7] RS 832.10
ZPO bestimmt den Geltungsbereich des vereinfachten Verfahrens. Gemäss Absatz 1 umfasst dieser vermögensrechtliche Streitigkeiten bis zu einem Streitwert von 30'000 Franken. Nach Absatz 2 gilt das vereinfachte Verfahren weiter ohne Rücksicht auf den Streitwert für die in den Buchstaben a-f genannten Streitigkeiten. Erfüllt eine Angelegenheit zugleich die Voraussetzungen der Zuständigkeit des Handelsgerichts und diejenigen für die Geltung des vereinfachten Verfahrens, ist Absatz 3 von Artikel 243
RS 272 CPC Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile

Art. 243   Campo d'applicazione
  1.   La procedura semplificata si applica nelle controversie patrimoniali fino a un valore litigioso di 30 000 franchi.
  2.   Senza riguardo al valore litigioso, la procedura semplificata si applica nelle controversie:
a.   secondo la legge federale del 24 marzo 1995 [1] sulla parità dei sessi;
b. [2]   per violenze, minacce o insidie secondo l'articolo 28b CC [3] o riguardanti una sorveglianza elettronica secondo l'articolo 28c CC;
c.   in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali come pure di affitto agricolo, se vertenti sul deposito di pigioni o fitti, sulla protezione da pigioni o fitti abusivi, sulla protezione dalla disdetta o sulla protrazione del rapporto di locazione o d'affitto;
d. [4]   intese a dare esecuzione al diritto d'accesso secondo l'articolo 25 LPD [5];
e.   secondo la legge del 17 dicembre 1993 [6] sulla partecipazione;
f.   derivanti da assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie secondo la legge federale del 18 marzo 1994 [7] sull'assicurazione malattie.
  3.   La procedura semplificata non si applica nelle controversie giudicate in istanza cantonale unica secondo gli articoli 5 e 8 o deferite al tribunale commerciale secondo l'articolo 6.
 
[1] RS 151.1
[2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 14 dic. 2018 intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2019 2273; FF 2017 6267).
[3] RS 210
[4] Nuovo testo giusta l'all. 1 cifra II n. 24 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).
[5] RS 235.1
[6] RS 822.14
[7] RS 832.10
ZPO zu beachten. Gemäss diesem findet das vereinfachte Verfahren "keine Anwendung" in Streitigkeiten vor der einzigen kantonalen Instanz nach den Artikeln 5 und 8 und vor dem Handelsgericht nach Artikel 6. Das Bundesgericht hat sich in BGE 139 III 457 ausführlich mit dieser Bestimmung auseinandergesetzt. Für die damals strittige Abgrenzung in mietrechtlichen Angelegenheiten ging es in Erwägung 4.4.3 davon aus, dass "die Regelung der Verfahrensart jener über die sachliche Zuständigkeit der Handelsgerichte" vorgehe. Zur Begründung verwies es vor allem auf die Unterschiede zwischen ordentlichem und vereinfachtem Verfahren und führte aus, die Abgrenzung zwischen der Zuständigkeit der Handelsgerichte und jener der ordentlichen Gerichte (bzw. in gewissen Kantonen der Mietgerichte) könne "nicht derart sein, dass dadurch in die von der Zivilprozessordnung vorgegebenen Verfahrensarten eingegriffen würde". Wenn aber das Handelsgericht - wie im erwähnten Urteil entschieden - nicht zuständig ist für Streitigkeiten, die gemäss Art. 243 Abs. 2 lit. c
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Art. 243   Campo d'applicazione
  1.   La procedura semplificata si applica nelle controversie patrimoniali fino a un valore litigioso di 30 000 franchi.
  2.   Senza riguardo al valore litigioso, la procedura semplificata si applica nelle controversie:
a.   secondo la legge federale del 24 marzo 1995 [1] sulla parità dei sessi;
b. [2]   per violenze, minacce o insidie secondo l'articolo 28b CC [3] o riguardanti una sorveglianza elettronica secondo l'articolo 28c CC;
c.   in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali come pure di affitto agricolo, se vertenti sul deposito di pigioni o fitti, sulla protezione da pigioni o fitti abusivi, sulla protezione dalla disdetta o sulla protrazione del rapporto di locazione o d'affitto;
d. [4]   intese a dare esecuzione al diritto d'accesso secondo l'articolo 25 LPD [5];
e.   secondo la legge del 17 dicembre 1993 [6] sulla partecipazione;
f.   derivanti da assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie secondo la legge federale del 18 marzo 1994 [7] sull'assicurazione malattie.
  3.   La procedura semplificata non si applica nelle controversie giudicate in istanza cantonale unica secondo gli articoli 5 e 8 o deferite al tribunale commerciale secondo l'articolo 6.
 
[1] RS 151.1
[2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 14 dic. 2018 intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2019 2273; FF 2017 6267).
[3] RS 210
[4] Nuovo testo giusta l'all. 1 cifra II n. 24 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).
[5] RS 235.1
[6] RS 822.14
[7] RS 832.10
ZPO im vereinfachten Verfahren zu beurteilen sind (siehe BGE 142 III 515 E. 2.2.4 S. 517), muss das Gleiche aus derselben Überlegung auch hinsichtlich von allen anderen Angelegenheiten gelten, auf die nach Art. 243 Abs. 1
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Art. 243   Campo d'applicazione
  1.   La procedura semplificata si applica nelle controversie patrimoniali fino a un valore litigioso di 30 000 franchi.
  2.   Senza riguardo al valore litigioso, la procedura semplificata si applica nelle controversie:
a.   secondo la legge federale del 24 marzo 1995 [1] sulla parità dei sessi;
b. [2]   per violenze, minacce o insidie secondo l'articolo 28b CC [3] o riguardanti una sorveglianza elettronica secondo l'articolo 28c CC;
c.   in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali come pure di affitto agricolo, se vertenti sul deposito di pigioni o fitti, sulla protezione da pigioni o fitti abusivi, sulla protezione dalla disdetta o sulla protrazione del rapporto di locazione o d'affitto;
d. [4]   intese a dare esecuzione al diritto d'accesso secondo l'articolo 25 LPD [5];
e.   secondo la legge del 17 dicembre 1993 [6] sulla partecipazione;
f.   derivanti da assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie secondo la legge federale del 18 marzo 1994 [7] sull'assicurazione malattie.
  3.   La procedura semplificata non si applica nelle controversie giudicate in istanza cantonale unica secondo gli articoli 5 e 8 o deferite al tribunale commerciale secondo l'articolo 6.
 
[1] RS 151.1
[2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 14 dic. 2018 intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2019 2273; FF 2017 6267).
[3] RS 210
[4] Nuovo testo giusta l'all. 1 cifra II n. 24 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).
[5] RS 235.1
[6] RS 822.14
[7] RS 832.10
und 2
RS 272 CPC Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile

Art. 243   Campo d'applicazione
  1.   La procedura semplificata si applica nelle controversie patrimoniali fino a un valore litigioso di 30 000 franchi.
  2.   Senza riguardo al valore litigioso, la procedura semplificata si applica nelle controversie:
a.   secondo la legge federale del 24 marzo 1995 [1] sulla parità dei sessi;
b. [2]   per violenze, minacce o insidie secondo l'articolo 28b CC [3] o riguardanti una sorveglianza elettronica secondo l'articolo 28c CC;
c.   in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali come pure di affitto agricolo, se vertenti sul deposito di pigioni o fitti, sulla protezione da pigioni o fitti abusivi, sulla protezione dalla disdetta o sulla protrazione del rapporto di locazione o d'affitto;
d. [4]   intese a dare esecuzione al diritto d'accesso secondo l'articolo 25 LPD [5];
e.   secondo la legge del 17 dicembre 1993 [6] sulla partecipazione;
f.   derivanti da assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie secondo la legge federale del 18 marzo 1994 [7] sull'assicurazione malattie.
  3.   La procedura semplificata non si applica nelle controversie giudicate in istanza cantonale unica secondo gli articoli 5 e 8 o deferite al tribunale commerciale secondo l'articolo 6.
 
[1] RS 151.1
[2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 14 dic. 2018 intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2019 2273; FF 2017 6267).
[3] RS 210
[4] Nuovo testo giusta l'all. 1 cifra II n. 24 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).
[5] RS 235.1
[6] RS 822.14
[7] RS 832.10
ZPO das vereinfachte Verfahren anwendbar ist. Die von der Beschwerdeführerin geforderte unterschiedliche Behandlung der Tatbestände gemäss den beiden Absätzen findet weder in der zitierten Erwägung des Bundesgerichts noch im Wortlaut von Absatz 3 eine Grundlage. Entgegen der

BGE 143 III 137 S. 140


Beschwerdeführerin statuiert dieser auch keine "Spezialvorschrift für die Verfahrensart" bezüglich von "handelsrechtlichen Streitigkeiten mit einem Streitwert von exakt CHF 30.000,00". Vielmehr fallen solche Angelegenheiten nach Art. 243 Abs. 1
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Art. 243   Campo d'applicazione
  1.   La procedura semplificata si applica nelle controversie patrimoniali fino a un valore litigioso di 30 000 franchi.
  2.   Senza riguardo al valore litigioso, la procedura semplificata si applica nelle controversie:
a.   secondo la legge federale del 24 marzo 1995 [1] sulla parità dei sessi;
b. [2]   per violenze, minacce o insidie secondo l'articolo 28b CC [3] o riguardanti una sorveglianza elettronica secondo l'articolo 28c CC;
c.   in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali come pure di affitto agricolo, se vertenti sul deposito di pigioni o fitti, sulla protezione da pigioni o fitti abusivi, sulla protezione dalla disdetta o sulla protrazione del rapporto di locazione o d'affitto;
d. [4]   intese a dare esecuzione al diritto d'accesso secondo l'articolo 25 LPD [5];
e.   secondo la legge del 17 dicembre 1993 [6] sulla partecipazione;
f.   derivanti da assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie secondo la legge federale del 18 marzo 1994 [7] sull'assicurazione malattie.
  3.   La procedura semplificata non si applica nelle controversie giudicate in istanza cantonale unica secondo gli articoli 5 e 8 o deferite al tribunale commerciale secondo l'articolo 6.
 
[1] RS 151.1
[2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 14 dic. 2018 intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2019 2273; FF 2017 6267).
[3] RS 210
[4] Nuovo testo giusta l'all. 1 cifra II n. 24 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).
[5] RS 235.1
[6] RS 822.14
[7] RS 832.10
ZPO in den Geltungsbereich des vereinfachten Verfahrens und damit aus dem Zuständigkeitsbereich des Handelsgerichts. Die Vorinstanz hat dies zutreffend erkannt und ihre sachliche Zuständigkeit zu Recht verneint. (...)
143 III 137 27. febbraio 2017 14. agosto 2017 Tribunale federale 143 III 137 DTF - Diritto civile

Oggetto Art. 6 e art. 243 CPC; competenza materiale del tribunale commerciale; procedura...

Registro di legislazione
CPC 6
RS 272 CPC Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile

Art. 6   Tribunale commerciale
  1.   I Cantoni possono attribuire a un tribunale specializzato il giudizio, in istanza cantonale unica, sul contenzioso commerciale (tribunale commerciale).
  2.   Vi è contenzioso commerciale se:
a.   la controversia si riferisce all'attività commerciale di una parte almeno;
b. [1]   il valore litigioso eccede 30 000 franchi o si tratta di una controversia non patrimoniale;
c. [2]   le parti risultano iscritte come enti giuridici nel registro svizzero di commercio o in un analogo registro estero; e
d. [3]   non si tratta di una controversia derivante da un rapporto di lavoro, di una controversia secondo la legge del 6 ottobre 1989 [4] sul collocamento o la legge del 24 marzo 1995 [5] sulla parità dei sessi, né di una controversia in materia di locazione e affitto di abitazioni e locali commerciali o di affitto agricolo.
  3.   Se soltanto il convenuto è iscritto come ente giuridico nel registro svizzero di commercio o in un analogo registro estero, ma le altre condizioni risultano adempiute, l'attore può scegliere tra il tribunale commerciale e il giudice ordinario. [6]
  4.   I Cantoni possono altresì attribuire al tribunale commerciale il giudizio su:
a.   le controversie di cui all'articolo 5 capoverso 1;
b.   le controversie in materia di società commerciali e cooperative;
c. [7]   le controversie che adempiono le seguenti condizioni:la controversia si riferisce all'attività commerciale di una parte almeno,il valore litigioso raggiunge almeno 100 000 franchi,le parti acconsentono all'attribuzione del giudizio della controversia al tribunale commerciale, eal momento del consenso almeno una parte ha domicilio, dimora abituale o sede all'estero.
1.   la controversia si riferisce all'attività commerciale di una parte almeno,
2.   il valore litigioso raggiunge almeno 100 000 franchi,
3.   le parti acconsentono all'attribuzione del giudizio della controversia al tribunale commerciale, e
4.   al momento del consenso almeno una parte ha domicilio, dimora abituale o sede all'estero.
  5.   Il tribunale commerciale è parimenti competente per l'emanazione di provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa.
  6.   Qualora, in caso di litisconsorzio, non tutti i litisconsorti siano iscritti come enti giuridici nel registro svizzero di commercio o in un analogo registro estero, il tribunale commerciale è competente soltanto se lo è per tutte le azioni. [8]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407).
[3] Introdotta dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407).
[4] RS 823.11
[5] RS 151.1
[6] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407).
[7] Introdotta dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407).
[8] Introdotto dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407).
CPC 91
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Art. 91   Principio
  1.   Il valore litigioso è determinato dalla domanda. Gli interessi e le spese del procedimento in corso o di un'eventuale pubblicazione della decisione, nonché eventuali conclusioni subordinate non sono computati.
  2.   Se la domanda non verte su una determinata somma di denaro e le parti non si accordano in merito oppure le loro indicazioni in proposito sono manifestamente errate, il valore litigioso è determinato dal giudice.
CPC 243
RS 272 CPC Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile

Art. 243   Campo d'applicazione
  1.   La procedura semplificata si applica nelle controversie patrimoniali fino a un valore litigioso di 30 000 franchi.
  2.   Senza riguardo al valore litigioso, la procedura semplificata si applica nelle controversie:
a.   secondo la legge federale del 24 marzo 1995 [1] sulla parità dei sessi;
b. [2]   per violenze, minacce o insidie secondo l'articolo 28b CC [3] o riguardanti una sorveglianza elettronica secondo l'articolo 28c CC;
c.   in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali come pure di affitto agricolo, se vertenti sul deposito di pigioni o fitti, sulla protezione da pigioni o fitti abusivi, sulla protezione dalla disdetta o sulla protrazione del rapporto di locazione o d'affitto;
d. [4]   intese a dare esecuzione al diritto d'accesso secondo l'articolo 25 LPD [5];
e.   secondo la legge del 17 dicembre 1993 [6] sulla partecipazione;
f.   derivanti da assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie secondo la legge federale del 18 marzo 1994 [7] sull'assicurazione malattie.
  3.   La procedura semplificata non si applica nelle controversie giudicate in istanza cantonale unica secondo gli articoli 5 e 8 o deferite al tribunale commerciale secondo l'articolo 6.
 
[1] RS 151.1
[2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 14 dic. 2018 intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2019 2273; FF 2017 6267).
[3] RS 210
[4] Nuovo testo giusta l'all. 1 cifra II n. 24 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).
[5] RS 235.1
[6] RS 822.14
[7] RS 832.10
LTF 74
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria

Art. 74   Valore litigioso minimo
  1.   Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta almeno a:
a.   15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione;
b.   30 000 franchi in tutti gli altri casi.
  2.   Quando il valore litigioso non raggiunge l'importo determinante secondo il capoverso 1, il ricorso è ammissibile:
a.   se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale;
b. [1]   se una legge federale prevede un'istanza cantonale unica;
c.   contro le decisioni delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento;
d.   contro le decisioni del giudice del fallimento e del concordato;
e. [2]   contro le decisioni del Tribunale federale dei brevetti.
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. 1 cifra II n. 2 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
[2] Introdotta dall'all. n. 2 della LF del 20 mar. 2009 sul Tribunale federale dei brevetti, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2010 513, 2011 2241; FF 2008 349).
Registro DTF
Weitere Urteile ab 2000