143 I 272
24. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. Oberstufenschulgemeinde Dübendorf-Schwerzenbach und Mitb. gegen Kantonsrat und Regierungsrat des Kantons Zürich (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 2C_756/2015 vom 3. April 2017
Regeste (de):
- Art. 50 Abs. 1
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 50 - 1 L'autonomia comunale è garantita nella misura prevista dal diritto cantonale.
1 L'autonomia comunale è garantita nella misura prevista dal diritto cantonale. 2 Nell'ambito del suo agire, la Confederazione tiene conto delle possibili conseguenze per i Comuni. 3 La Confederazione prende in considerazione la particolare situazione delle città, degli agglomerati e delle regioni di montagna. SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 51 Costituzioni cantonali - 1 Ogni Cantone si dà una costituzione democratica. La costituzione cantonale richiede l'approvazione del Popolo e deve poter essere riveduta qualora la maggioranza del Popolo lo richieda.
1 Ogni Cantone si dà una costituzione democratica. La costituzione cantonale richiede l'approvazione del Popolo e deve poter essere riveduta qualora la maggioranza del Popolo lo richieda. 2 Le costituzioni cantonali devono ottenere la garanzia federale. La Confederazione conferisce tale garanzia se la costituzione cantonale non contraddice al diritto federale. SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 2 Scopo - 1 La Confederazione Svizzera tutela la libertà e i diritti del Popolo e salvaguarda l'indipendenza e la sicurezza del Paese.
1 La Confederazione Svizzera tutela la libertà e i diritti del Popolo e salvaguarda l'indipendenza e la sicurezza del Paese. 2 Promuove in modo sostenibile la comune prosperità, la coesione interna e la pluralità culturale del Paese. 3 Provvede ad assicurare quanto possibile pari opportunità ai cittadini. 4 Si impegna per la conservazione duratura delle basi naturali della vita e per un ordine internazionale giusto e pacifico. SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 189 Competenze del Tribunale federale - 1 Il Tribunale federale giudica le controversie per violazione:
1 Il Tribunale federale giudica le controversie per violazione: a del diritto federale; b del diritto internazionale; c del diritto intercantonale; d dei diritti costituzionali cantonali; e dell'autonomia comunale e di altre garanzie che i Cantoni conferiscono ad altri enti di diritto pubblico; f delle disposizioni federali e cantonali sui diritti politici. 1bis ... 134 2 Il Tribunale federale giudica inoltre le controversie tra la Confederazione e i Cantoni e quelle tra Cantoni. 3 La legge può conferire altre competenze al Tribunale federale. 4 Gli atti dell'Assemblea federale e del Consiglio federale non possono essere impugnati presso il Tribunale federale. Le eccezioni sono stabilite dalla legge. SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 89 Diritto di ricorso - 1 Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi:
1 Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi: a ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; b è particolarmente toccato dalla decisione o dall'atto normativo impugnati; e c ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica degli stessi. 2 Hanno inoltre diritto di ricorrere: a la Cancelleria federale, i dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, i servizi loro subordinati, se l'atto impugnato può violare la legislazione federale nella sfera dei loro compiti; b in materia di rapporti di lavoro del personale federale, l'organo competente dell'Assemblea federale; c i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico, se fanno valere la violazione di garanzie loro conferite dalla costituzione cantonale o dalla Costituzione federale; d le persone, le organizzazioni e le autorità legittimate al ricorso in virtù di un'altra legge federale. 3 In materia di diritti politici (art. 82 lett. c), il diritto di ricorrere spetta inoltre a chiunque abbia diritto di voto nell'affare in causa. SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005
Cost./ZH Art. 83 - 1 I Comuni politici assumono tutti i compiti pubblici che non sono di competenza né della Confederazione né del Cantone.
1 I Comuni politici assumono tutti i compiti pubblici che non sono di competenza né della Confederazione né del Cantone. 2 I compiti nei settori della scuola e della formazione possono essere assunti da Comuni scolastici. 3 I Comuni politici e i Comuni scolastici sono enti autonomi di diritto pubblico. SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005
Cost./ZH Art. 84 - 1 L'aggregazione di Comuni richiede l'approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto.
1 L'aggregazione di Comuni richiede l'approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto. 2 Per lo scioglimento di un Comune scolastico basta l'approvazione della maggioranza dei votanti di questo Comune. 3 Il voto deve svolgersi alle urne. 4 La creazione di nuovi Comuni che comporti un aumento del numero dei Comuni deve avvenire per legge. 5 I Comuni che intendono aggregarsi sono, nei loro sforzi, sostenuti dal Cantone. - Vorrang einer Kantonsverfassung gegenüber dem übrigen kantonalen und dem kommunalen Recht (E. 2.2). Bedeutung der Schulgemeinden und der politischen Gemeinden (Einwohnergemeinden) nach dem Staatsrecht des Kantons Zürich (E. 2.3). Art. 84 Abs. 2
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005
Cost./ZH Art. 84 - 1 L'aggregazione di Comuni richiede l'approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto.
1 L'aggregazione di Comuni richiede l'approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto. 2 Per lo scioglimento di un Comune scolastico basta l'approvazione della maggioranza dei votanti di questo Comune. 3 Il voto deve svolgersi alle urne. 4 La creazione di nuovi Comuni che comporti un aumento del numero dei Comuni deve avvenire per legge. 5 I Comuni che intendono aggregarsi sono, nei loro sforzi, sostenuti dal Cantone.
Regeste (fr):
- Art. 50 al. 1, 51 al. 1 et 2, art. 189 al. 1 let. e Cst.; art. 89 al. 2 let. c LTF; art. 83 et 84 Cst./ZH; § 3 al. 2, 2e phrase, et § 177 Lcom/ZH dans sa version du 20 avril 2015; hiérarchie des normes sur le plan cantonal; contrôle abstrait (à titre principal) des normes.
- Primauté de la constitution cantonale sur le reste du droit cantonal et du droit communal (consid. 2.2). Signification des communes scolaires et des communes politiques (communes d'habitants) selon le droit constitutionnel du canton de Zurich (consid. 2.3). Pour fusionner une commune scolaire et une commune politique, l'art. 84 al. 2 Cst./ZH exige que la majorité des voix au sein de la commune scolaire y consente. Cette réglementation constitue une garantie cantonale protégée par la Confédération en faveur des communes scolaires. Celles-ci ont par conséquent qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre les §§ 3 al. 2, 2e phrase, et 177 de la Lcom/ZH révisée, qui suppriment cette consultation populaire (consid. 2.4). Les §§ 3 al. 2, 2e phrase, et 177 Lcom/ZH, qui n'autorisent aucune interprétation conforme à la Constitution, doivent donc être annulés (consid. 2.5)
Regesto (it):
- Art. 50 cpv. 1, 51 cpv. 1 e 2, art. 189 cpv. 1 lett. e Cost.; art. 89 cpv. 2 lett. c LTF; art. 83 e 84 Cost./ZH; § 3 cpv. 2 seconda frase e § 177 della legge organica comunale zurighese nella versione del 20 aprile 2015; gerarchia delle norme a livello cantonale; controllo astratto (a titolo principale) delle norme.
- Preminenza della costituzione cantonale sul resto del diritto cantonale e comunale (consid. 2.2). Significato dei comuni scolastici e dei comuni politici (comuni di abitanti) secondo il diritto costituzionale del Cantone di Zurigo (consid. 2.3). Affinché si possa procedere alla fusione tra un comune scolastico e un comune politico occorre, giusta l'art. 84 cpv. 2 Cost./ZH, il consenso della maggioranza dei votanti del comune scolastico. Questa regolamentazione è una garanzia cantonale protetta dalla Confederazione a favore dei comuni scolastici. Questi sono quindi legittimati ad impugnare dinanzi al Tribunale federale i §§ 3 cpv. 2 seconda frase e 177 della riveduta legge organica comunale zurighese, che sopprimono questa consultazione popolare (consid. 2.4). I §§ 3 cpv. 2 seconda frase e 177 della legge organica comunale zurighese sfuggono a qualsiasi interpretazione conforme alla Costituzione e devono pertanto essere annullati (consid. 2.5).
Sachverhalt ab Seite 273
BGE 143 I 272 S. 273
A. Am 25. Oktober 2010 eröffnete die Direktion der Justiz und des Innern des Kantons Zürich die Vernehmlassung zu einem totalrevidierten Gemeindegesetz, welches die bisherige Fassung vom 6. Juni 1926 (LS 131.1; nachfolgend: GG/ZH 1926) ersetzen soll. Eine der in die Vernehmlassung geschickten Änderungen betraf die
BGE 143 I 272 S. 274
Schulgemeinden. Gemäss § 31 Abs. 2 der Vernehmlassungsvorlage (nachfolgend: VE-GG/ZH) sah die Direktion vor, dass die Parlamentsgemeinden inskünftig "auch die Aufgaben der Volksschule" wahrnehmen sollten. Unter einer Parlamentsgemeinde versteht das Gemeinderecht des Kantons Zürich jene politischen Gemeinden (Einwohnergemeinden), welche von der Gemeindeversammlung zu einem Gemeindeparlament übergegangen sind. Dies wurde damit begründet, dass in den Parlamentsgemeinden das Nebeneinander von Gemeindeversammlung (im Schulbereich) und Gemeindeparlament (in allen übrigen Sachbereichen) nicht mehr zeitgemäss sei.
B. In der Vernehmlassung wurde die Pflicht zur sektoriellen Schaffung von sog. Einheitsgemeinden mehrheitlich begrüsst. Dennoch sah der Regierungsrat des Kantons Zürich in seinem Antrag vom 20. März 2013 von einer Übernahme in den Entwurf ab (nachfolgend: E-GG/ZH). Die vorberatende Kommission des Kantonsrats nahm das Anliegen wieder auf (§ 3 Abs. 2 des Antrags vom 5. Dezember 2014). Sie führte hierzu Anhörungen mit Interessengruppen durch, so mit dem Gemeindepräsidentenverband des Kantons Zürich und dem Verein Zürcher Gemeindeschreiber und Verwaltungsfachleute. Das Anliegen fand in der Kommission überwiegende Unterstützung. In ihrer Sitzung vom 31. Oktober 2014 hielt die Kommission an der Neuerung fest und ergänzte sie diese mit einer Übergangsbestimmung (§ 188a E-GG/ZH). Danach sollten die Schulgemeinden, die das Gebiet von Parlamentsgemeinden ganz oder teilweise umfassen, verpflichtet werden, bis zum Ablauf der nächsten ordentlichen Amtsdauer nach Inkrafttreten des neuen Gemeindegesetzes ihre Auflösung zu beschliessen. Am 21. November 2014 hielt die Kommission in zweiter Lesung an ihren bisherigen Beschlüssen fest.
C. Der Kantonsrat des Kantons Zürich befasste sich in seiner Sitzung vom 27. Januar 2015 erstmals mit § 3 Abs. 2 E-GG/ZH, wobei sich die Mehrheit für den Verzicht auf die Neuerung aussprach. Am 2. Februar 2015 hiess der Kantonsrat mit 78 Stimmen einen Rückkommensantrag zum Beschluss vom 27. Januar 2015 gut. Der Erstvotant, Kantonsrat Philipp Kutter, gab Folgendes zu bedenken: "(...) Es geht hier um die Frage, ob in Parlamentsgemeinden auch noch zusätzlich separate Versammlungsgemeinden möglich sein sollen. Aus unserer Sicht ist das ein alter Zopf. Das Nebeneinander von Parlamentsgemeinden und Versammlungsgemeinden ist unübersichtlich, verwirrend und kann groteske organisatorische Folgen haben."
BGE 143 I 272 S. 275
Nach weiteren Wortmeldungen hiess der Kantonsrat die Neuerung nunmehr gut. Am 9. Februar 2015 beriet er die Übergangsregelung (§ 188a E-GG/ZH). Diese fand mehrheitliche Zustimmung. In der Schlussabstimmung vom 20. April 2015 verabschiedete er die Vorlage mit 110 zu 50 Stimmen. Die hier massgebenden Bestimmungen erhielten folgenden Wortlaut: § 3 Abs. 2 und 3 GG/ZH 2015 ("Gliederung und Organisation")
"2 Politische Gemeinden organisieren sich als Versammlungsgemeinden oder als Parlamentsgemeinden. Parlamentsgemeinden nehmen auch die Aufgaben der Gemeinden im Bereich von Schule und Bildung wahr. 3 Schulgemeinden organisieren sich als Versammlungsgemeinden." § 177 GG/ZH 2015 ("Auflösung von Schulgemeinden im Gebiet von Parlamentsgemeinden") "Schulgemeinden, die das Gebiet von Parlamentsgemeinden ganz oder teilweise umfassen, lösen sich bis zum Ablauf der nächsten ordentlichen Amtsdauer nach Inkrafttreten dieses Gesetzes auf."
D. Der neue Erlass (nachfolgend: GG/ZH 2015) wurde im Amtsblatt des Kantons Zürich, Ausgabe vom 30. April 2015, S. 21 ff., veröffentlicht. Die Frist für das fakultative Referendum verstrich am 29. Juni 2015 ungenutzt. Im Amtsblatt vom 24. Juli 2015, S. 34, gab die Direktion der Justiz und des Innern des Kantons Zürich das Nichtzustandekommen des Referendums bekannt. Es ist vorgesehen, das Gesetz am 1. Januar 2018 in Kraft zu setzen.
E. Mit gemeinsamer Eingabe beim Bundesgericht vom 4. September 2015 erheben die vier Oberstufenschulgemeinden Bülach, Dübendorf-Schwerzenbach, Nänikon-Greifensee und Wädenswil sowie die sechs politischen Gemeinden Bachenbülach, Greifensee, Hochfelden, Höri, Schwerzenbach und Winkel, alle im Kanton Zürich gelegen, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten. Sie beantragen, § 3 Abs. 2 Satz 2 und § 177 GG/ZH 2015 seien aufzuheben. Ferner sei der Beschwerde die aufschiebende Wirkung zuzuerkennen. Sie rügen, die streitbetroffenen Normen verletzten zum einen die Gemeindeautonomie (Art. 83
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 83 - 1 I Comuni politici assumono tutti i compiti pubblici che non sono di competenza né della Confederazione né del Cantone. |
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1 | I Comuni politici assumono tutti i compiti pubblici che non sono di competenza né della Confederazione né del Cantone. |
2 | I compiti nei settori della scuola e della formazione possono essere assunti da Comuni scolastici. |
3 | I Comuni politici e i Comuni scolastici sono enti autonomi di diritto pubblico. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 84 - 1 L'aggregazione di Comuni richiede l'approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto. |
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1 | L'aggregazione di Comuni richiede l'approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto. |
2 | Per lo scioglimento di un Comune scolastico basta l'approvazione della maggioranza dei votanti di questo Comune. |
3 | Il voto deve svolgersi alle urne. |
4 | La creazione di nuovi Comuni che comporti un aumento del numero dei Comuni deve avvenire per legge. |
5 | I Comuni che intendono aggregarsi sono, nei loro sforzi, sostenuti dal Cantone. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 8 Uguaglianza giuridica - 1 Tutti sono uguali davanti alla legge. |
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1 | Tutti sono uguali davanti alla legge. |
2 | Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. |
3 | Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. |
4 | La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
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1 | In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
2 | Le parti hanno diritto d'essere sentite. |
3 | Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. |
BGE 143 I 272 S. 276
2015 entsprach der Abteilungspräsident dem Gesuch um Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung. Das Bundesgericht heisst die Beschwerde gut und hebt § 3 Abs. 2 Satz 2 und § 177 GG/ZH in der Fassung vom 20. April 2015 auf. (Zusammenfassung)
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2.
2.1 Streitig und zu prüfen ist im Rahmen einer abstrakten (hauptfrageweisen) Rechtsetzungskontrolle, ob die streitbetroffenen Bestimmungen mit dem übergeordneten Recht vereinbar sind. Vorliegend stellt sich die Frage nach der Verfassungsmässigkeit von § 3 Abs. 2 Satz 2 und § 177 GG/ZH 2015. Dabei ist in einem ersten Schritt zu prüfen, ob das Verfassungsrecht des Kantons Zürich im streitbetroffenen Bereich Garantien zugunsten der beschwerdeführenden Gemeinden aufstellt (hinten E. 2.2 ff.). Fehlt es daran, ist die Beschwerde aus diesem Grund abzuweisen, andernfalls ist in einem zweiten Schritt der Frage nachzugehen, ob der Gesetzgeber durch Erlass der streitbetroffenen Bestimmungen in die verfassungsgemässe Garantie eingegriffen hat (hinten E. 2.5).
2.2
2.2.1 Zur Hierarchie der Normen lässt sich der Bundesverfassung einzig entnehmen, dass alles Bundesrecht (Art. 49 Abs. 1
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 49 Preminenza e rispetto del diritto federale - 1 Il diritto federale prevale su quello cantonale contrario. |
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1 | Il diritto federale prevale su quello cantonale contrario. |
2 | La Confederazione vigila sul rispetto del diritto federale da parte dei Cantoni. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 48 Trattati intercantonali - 1 I Cantoni possono concludere trattati intercantonali nonché creare organizzazioni e istituzioni in comune. In particolare possono adempiere insieme compiti d'interesse regionale. |
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1 | I Cantoni possono concludere trattati intercantonali nonché creare organizzazioni e istituzioni in comune. In particolare possono adempiere insieme compiti d'interesse regionale. |
2 | La Confederazione può parteciparvi nei limiti delle sue competenze. |
3 | I trattati intercantonali non devono contraddire al diritto e agli interessi della Confederazione, né ai diritti di altri Cantoni. Devono essere portati a conoscenza della Confederazione. |
4 | Mediante trattato intercantonale i Cantoni possono autorizzare organi intercantonali a emanare disposizioni contenenti norme di diritto per l'attuazione di un trattato intercantonale, a condizione che il trattato autorizzante: |
a | sia stato approvato secondo la stessa procedura applicabile alle leggi; |
b | stabilisca le linee direttrici di queste disposizioni.14 |
5 | I Cantoni rispettano il diritto intercantonale.15 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 51 Costituzioni cantonali - 1 Ogni Cantone si dà una costituzione democratica. La costituzione cantonale richiede l'approvazione del Popolo e deve poter essere riveduta qualora la maggioranza del Popolo lo richieda. |
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1 | Ogni Cantone si dà una costituzione democratica. La costituzione cantonale richiede l'approvazione del Popolo e deve poter essere riveduta qualora la maggioranza del Popolo lo richieda. |
2 | Le costituzioni cantonali devono ottenere la garanzia federale. La Confederazione conferisce tale garanzia se la costituzione cantonale non contraddice al diritto federale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 51 Costituzioni cantonali - 1 Ogni Cantone si dà una costituzione democratica. La costituzione cantonale richiede l'approvazione del Popolo e deve poter essere riveduta qualora la maggioranza del Popolo lo richieda. |
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1 | Ogni Cantone si dà una costituzione democratica. La costituzione cantonale richiede l'approvazione del Popolo e deve poter essere riveduta qualora la maggioranza del Popolo lo richieda. |
2 | Le costituzioni cantonali devono ottenere la garanzia federale. La Confederazione conferisce tale garanzia se la costituzione cantonale non contraddice al diritto federale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 51 Costituzioni cantonali - 1 Ogni Cantone si dà una costituzione democratica. La costituzione cantonale richiede l'approvazione del Popolo e deve poter essere riveduta qualora la maggioranza del Popolo lo richieda. |
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1 | Ogni Cantone si dà una costituzione democratica. La costituzione cantonale richiede l'approvazione del Popolo e deve poter essere riveduta qualora la maggioranza del Popolo lo richieda. |
2 | Le costituzioni cantonali devono ottenere la garanzia federale. La Confederazione conferisce tale garanzia se la costituzione cantonale non contraddice al diritto federale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 51 Costituzioni cantonali - 1 Ogni Cantone si dà una costituzione democratica. La costituzione cantonale richiede l'approvazione del Popolo e deve poter essere riveduta qualora la maggioranza del Popolo lo richieda. |
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1 | Ogni Cantone si dà una costituzione democratica. La costituzione cantonale richiede l'approvazione del Popolo e deve poter essere riveduta qualora la maggioranza del Popolo lo richieda. |
2 | Le costituzioni cantonali devono ottenere la garanzia federale. La Confederazione conferisce tale garanzia se la costituzione cantonale non contraddice al diritto federale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 51 Costituzioni cantonali - 1 Ogni Cantone si dà una costituzione democratica. La costituzione cantonale richiede l'approvazione del Popolo e deve poter essere riveduta qualora la maggioranza del Popolo lo richieda. |
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1 | Ogni Cantone si dà una costituzione democratica. La costituzione cantonale richiede l'approvazione del Popolo e deve poter essere riveduta qualora la maggioranza del Popolo lo richieda. |
2 | Le costituzioni cantonali devono ottenere la garanzia federale. La Confederazione conferisce tale garanzia se la costituzione cantonale non contraddice al diritto federale. |
BGE 143 I 272 S. 277
2.2.2 Die Vorrangstellung der kantonalen Verfassung spiegelt sich zudem darin, dass die Kantonsverfassungen der Gewährleistung des Bundes bedürfen (Art. 51 Abs. 2
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 51 Costituzioni cantonali - 1 Ogni Cantone si dà una costituzione democratica. La costituzione cantonale richiede l'approvazione del Popolo e deve poter essere riveduta qualora la maggioranza del Popolo lo richieda. |
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1 | Ogni Cantone si dà una costituzione democratica. La costituzione cantonale richiede l'approvazione del Popolo e deve poter essere riveduta qualora la maggioranza del Popolo lo richieda. |
2 | Le costituzioni cantonali devono ottenere la garanzia federale. La Confederazione conferisce tale garanzia se la costituzione cantonale non contraddice al diritto federale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 51 Costituzioni cantonali - 1 Ogni Cantone si dà una costituzione democratica. La costituzione cantonale richiede l'approvazione del Popolo e deve poter essere riveduta qualora la maggioranza del Popolo lo richieda. |
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1 | Ogni Cantone si dà una costituzione democratica. La costituzione cantonale richiede l'approvazione del Popolo e deve poter essere riveduta qualora la maggioranza del Popolo lo richieda. |
2 | Le costituzioni cantonali devono ottenere la garanzia federale. La Confederazione conferisce tale garanzia se la costituzione cantonale non contraddice al diritto federale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 51 Costituzioni cantonali - 1 Ogni Cantone si dà una costituzione democratica. La costituzione cantonale richiede l'approvazione del Popolo e deve poter essere riveduta qualora la maggioranza del Popolo lo richieda. |
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1 | Ogni Cantone si dà una costituzione democratica. La costituzione cantonale richiede l'approvazione del Popolo e deve poter essere riveduta qualora la maggioranza del Popolo lo richieda. |
2 | Le costituzioni cantonali devono ottenere la garanzia federale. La Confederazione conferisce tale garanzia se la costituzione cantonale non contraddice al diritto federale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 44 Principi - 1 La Confederazione e i Cantoni collaborano e si aiutano reciprocamente nell'adempimento dei loro compiti. |
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1 | La Confederazione e i Cantoni collaborano e si aiutano reciprocamente nell'adempimento dei loro compiti. |
2 | Si devono rispetto e sostegno. Si prestano assistenza amministrativa e giudiziaria. |
3 | Le controversie tra i Cantoni o tra i Comuni10 e la Confederazione vanno composte per quanto possibile con il negoziato e la mediazione. |
2.2.3 Die Auslegung einer Kantonsverfassung folgt grundsätzlich jenen Regeln, die für die Auslegung des unterkonstitutionellen Rechts gelten (BGE 139 II 243 E. 8 S. 249; BGE 131 I 74 E. 4.1 S. 80). Ausgangspunkt der Auslegung eines Rechtssatzes bildet der Wortlaut der Bestimmung (grammatikalisches Element; BGE 142 V 402 E. 4.1 S. 404 f.). Ist der Wortlaut der Bestimmung klar, d. h. eindeutig und unmissverständlich, darf davon nur abgewichen werden, wenn triftiger Grund für die Annahme besteht, der Wortlaut ziele am "wahren Sinn" der Regelung vorbei. Anlass für eine solche Annahme können die Entstehungsgeschichte der Bestimmung (historisches Element), ihr Zweck (teleologisches Element) oder der Zusammenhang mit andern Vorschriften (systematisches Element) geben (BGE 142 I 135 E. 1.1.1 S. 138; BGE 142 III 695 E. 4.1.2 S. 699; BGE 141 II 57 E. 3.2 S. 61). Nur für den Fall, dass der Wortlaut der Bestimmung unklar bzw. nicht restlos klar ist und verschiedene Interpretationen möglich bleiben, muss nach der wahren Tragweite der Bestimmung gesucht werden. Dabei sind alle anerkannten Auslegungselemente zu berücksichtigen (pragmatischer Methodenpluralismus; BGE 142 I 135 E. 1.1.1 S. 138; BGE 142 III 695 E. 4.1.2 S. 699). Auch eine solche Auslegung findet ihre Grenzen aber am klaren Wortlaut und Sinn einer Gesetzesbestimmung, indem der eindeutige Wortsinn nicht zugunsten einer solchen Interpretation beiseitegeschoben werden darf (BGE 141 V 221 E. 5.2.1 S. 225).
BGE 143 I 272 S. 278
2.3
2.3.1 Die Gemeinde ist ein Institut des kantonalen Rechts (AUER, a.a.O., N. 412). Der konkrete Umfang des Rechtsinstituts geht daher aus dem jeweiligen kantonalen Verfassungsrecht hervor, soweit der Kanton überhaupt Anordnungen auf Verfassungsstufe trifft, zumindest aber aus dem jeweiligen Gesetzesrecht (BGE 141 I 36 E. 5.3 S. 42 f.; BGE 140 I 285 E. 4.1 S. 292 f.; BGE 139 I 169 E. 6.1 S. 173). Die Bundesverfassung gewährleistet die Gemeindeautonomie nur, aber immerhin in diesem Umfang, mithin "nach Massgabe des kantonalen Rechts" (Art. 50 Abs. 1
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 50 - 1 L'autonomia comunale è garantita nella misura prevista dal diritto cantonale. |
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1 | L'autonomia comunale è garantita nella misura prevista dal diritto cantonale. |
2 | Nell'ambito del suo agire, la Confederazione tiene conto delle possibili conseguenze per i Comuni. |
3 | La Confederazione prende in considerazione la particolare situazione delle città, degli agglomerati e delle regioni di montagna. |
2.3.2 Der bundesgerichtlichen Praxis zufolge sind Gemeinden in einem Sachbereich autonom, wenn das kantonale Recht diesen nicht abschliessend ordnet, sondern ihn ganz oder teilweise der Gemeinde zur Regelung überlässt und ihr in diesem Bereich eine relativerhebliche Entscheidungsfreiheit einräumt (BGE 142 I 177 E. 2 S. 180). Der Gestaltungsspielraum muss, um als Garantie des Kantons gelten zu können, sowohl quantitativ (Befugnis, eine wesentliche Frage eigenständig zu beantworten) als auch qualitativ erheblich sein (bezogen auf eine kommunale Angelegenheit; TSCHANNEN, a.a.O., § 17 N. 6). Inhaltlich kann die Entscheidungsfreiheit sich ebenso auf die Rechtsetzung des kommunalen Rechts wie auf die Rechtsanwendung des eidgenössischen, kantonalen oder kommunalen Rechts beziehen (TSCHANNEN, a.a.O., § 17 N. 9 und 11).
2.3.3 Das Staatsrecht des Kantons Zürich sieht das Institut der Gemeinde in drei Erscheinungsformen vor. Dabei handelt es sich um die politischen Gemeinden (Einwohnergemeinden; Art. 83 Abs. 1
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 83 - 1 I Comuni politici assumono tutti i compiti pubblici che non sono di competenza né della Confederazione né del Cantone. |
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1 | I Comuni politici assumono tutti i compiti pubblici che non sono di competenza né della Confederazione né del Cantone. |
2 | I compiti nei settori della scuola e della formazione possono essere assunti da Comuni scolastici. |
3 | I Comuni politici e i Comuni scolastici sono enti autonomi di diritto pubblico. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 83 - 1 I Comuni politici assumono tutti i compiti pubblici che non sono di competenza né della Confederazione né del Cantone. |
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1 | I Comuni politici assumono tutti i compiti pubblici che non sono di competenza né della Confederazione né del Cantone. |
2 | I compiti nei settori della scuola e della formazione possono essere assunti da Comuni scolastici. |
3 | I Comuni politici e i Comuni scolastici sono enti autonomi di diritto pubblico. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 130 - 1 Il Cantone riconosce come enti autonomi di diritto pubblico: |
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1 | Il Cantone riconosce come enti autonomi di diritto pubblico: |
a | la Chiesa evangelica riformata e le sue parrocchie; |
b | la Chiesa cattolica romana e le sue parrocchie; |
c | la Parrocchia cattolica cristiana. |
2 | La Chiesa evangelica riformata, la Chiesa cattolica romana e la Parrocchia cattolica cristiana sono autonome nei limiti del diritto cantonale. Esse disciplinano: |
a | in un atto normativo sottoposto a referendum obbligatorio e conforme ai principi legalitari e democratici, il diritto di voto per quanto concerne i loro affari interni; |
b | la competenza per la costituzione di nuove parrocchie, nonché per l'aggregazione o lo scioglimento di parrocchie esistenti. |
3 | La legge disciplina: |
a | le linee fondamentali dell'organizzazione degli enti ecclesiastici; |
b | il diritto di riscuotere imposte; |
c | le prestazioni dello Stato; |
d | la competenza e la procedura di nomina dei pastori e dei parroci e la durata della loro funzione. |
4 | La legge può prevedere che una parte del gettito non possa essere devoluta a certi scopi. |
5 | Il Cantone esercita l'alta vigilanza sugli enti ecclesiastici. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 1 - 1 Il Cantone di Zurigo è uno Stato sovrano, membro della Confederazione Svizzera. |
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1 | Il Cantone di Zurigo è uno Stato sovrano, membro della Confederazione Svizzera. |
2 | Esso poggia sulla responsabilità individuale e collettiva dei suoi abitanti. |
3 | Il potere dello Stato discende dal Popolo. È esercitato dagli aventi diritto di voto e dalle autorità. |
4 | Il Cantone riconosce l'autonomia dei Comuni. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 85 - 1 I Comuni si amministrano autonomamente. Il diritto cantonale lascia loro una libertà d'azione quanto ampia possibile. |
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1 | I Comuni si amministrano autonomamente. Il diritto cantonale lascia loro una libertà d'azione quanto ampia possibile. |
2 | Il Cantone tiene conto delle conseguenze che la sua attività può avere sui Comuni, sulle città e sugli agglomerati. |
3 | Esso sente i Comuni in tempo utile. |
BGE 143 I 272 S. 279
wahr, für die weder Bund noch Kanton zuständig sind (Art. 83 Abs. 1
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 83 - 1 I Comuni politici assumono tutti i compiti pubblici che non sono di competenza né della Confederazione né del Cantone. |
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1 | I Comuni politici assumono tutti i compiti pubblici che non sono di competenza né della Confederazione né del Cantone. |
2 | I compiti nei settori della scuola e della formazione possono essere assunti da Comuni scolastici. |
3 | I Comuni politici e i Comuni scolastici sono enti autonomi di diritto pubblico. |
2.3.4 Die Kantone üben alle Rechte aus, die nicht dem Bund übertragen sind (Art. 3
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 3 Federalismo - I Cantoni sono sovrani per quanto la loro sovranità non sia limitata dalla Costituzione federale ed esercitano tutti i diritti non delegati alla Confederazione. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 62 - 1 Il settore scolastico compete ai Cantoni. |
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1 | Il settore scolastico compete ai Cantoni. |
2 | I Cantoni provvedono a una sufficiente istruzione scolastica di base, accessibile a tutti i giovani. L'istruzione di base è obbligatoria e sottostà alla direzione o vigilanza dello Stato. Nelle scuole pubbliche è gratuita.22 |
3 | I Cantoni provvedono altresì a una sufficiente istruzione scolastica speciale per tutti i fanciulli e giovani disabili, fino al massimo al compimento del ventesimo anno di età.23 |
4 | Se gli sforzi di coordinamento non sfociano in un'armonizzazione del settore scolastico per quanto riguarda l'età d'inizio della scolarità e la scuola dell'obbligo, la durata e gli obiettivi delle fasi della formazione e il passaggio dall'una all'altra fase, nonché il riconoscimento dei diplomi, la Confederazione emana le norme necessarie.24 |
5 | La Confederazione disciplina l'inizio dell'anno scolastico.25 |
6 | È attribuita particolare importanza alla partecipazione dei Cantoni all'elaborazione degli atti legislativi federali che concernono le loro competenze.26 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 62 - 1 Il settore scolastico compete ai Cantoni. |
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1 | Il settore scolastico compete ai Cantoni. |
2 | I Cantoni provvedono a una sufficiente istruzione scolastica di base, accessibile a tutti i giovani. L'istruzione di base è obbligatoria e sottostà alla direzione o vigilanza dello Stato. Nelle scuole pubbliche è gratuita.22 |
3 | I Cantoni provvedono altresì a una sufficiente istruzione scolastica speciale per tutti i fanciulli e giovani disabili, fino al massimo al compimento del ventesimo anno di età.23 |
4 | Se gli sforzi di coordinamento non sfociano in un'armonizzazione del settore scolastico per quanto riguarda l'età d'inizio della scolarità e la scuola dell'obbligo, la durata e gli obiettivi delle fasi della formazione e il passaggio dall'una all'altra fase, nonché il riconoscimento dei diplomi, la Confederazione emana le norme necessarie.24 |
5 | La Confederazione disciplina l'inizio dell'anno scolastico.25 |
6 | È attribuita particolare importanza alla partecipazione dei Cantoni all'elaborazione degli atti legislativi federali che concernono le loro competenze.26 |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 116 - 1 Il Cantone e i Comuni gestiscono scuole pubbliche che dispensino un insegnamento di qualità. |
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1 | Il Cantone e i Comuni gestiscono scuole pubbliche che dispensino un insegnamento di qualità. |
2 | Le scuole pubbliche rispettano i valori fondamentali dello Stato democratico. Sono aconfessionali e apolitiche. |
2.3.5 In organisatorischer Hinsicht hält Art. 83 Abs. 2
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 83 - 1 I Comuni politici assumono tutti i compiti pubblici che non sono di competenza né della Confederazione né del Cantone. |
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1 | I Comuni politici assumono tutti i compiti pubblici che non sono di competenza né della Confederazione né del Cantone. |
2 | I compiti nei settori della scuola e della formazione possono essere assunti da Comuni scolastici. |
3 | I Comuni politici e i Comuni scolastici sono enti autonomi di diritto pubblico. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 83 - 1 I Comuni politici assumono tutti i compiti pubblici che non sono di competenza né della Confederazione né del Cantone. |
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1 | I Comuni politici assumono tutti i compiti pubblici che non sono di competenza né della Confederazione né del Cantone. |
2 | I compiti nei settori della scuola e della formazione possono essere assunti da Comuni scolastici. |
3 | I Comuni politici e i Comuni scolastici sono enti autonomi di diritto pubblico. |
2.4
2.4.1 Anders als politische Gemeinden, deren Bestand in dem Sinne garantiert ist, dass ein lückenloser Teppich vorliegen muss, der restlos das gesamte Kantonsgebiet abdeckt, handelt es sich bei den Schulgemeinden um ein fakultatives Institut. Bildungsaufgaben "können" einer Schulgemeinde übertragen werden, ansonsten die politische Gemeinde auch hierfür zuständig ist (Art. 83 Abs. 1
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 83 - 1 I Comuni politici assumono tutti i compiti pubblici che non sono di competenza né della Confederazione né del Cantone. |
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1 | I Comuni politici assumono tutti i compiti pubblici che non sono di competenza né della Confederazione né del Cantone. |
2 | I compiti nei settori della scuola e della formazione possono essere assunti da Comuni scolastici. |
3 | I Comuni politici e i Comuni scolastici sono enti autonomi di diritto pubblico. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 84 - 1 L'aggregazione di Comuni richiede l'approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto. |
|
1 | L'aggregazione di Comuni richiede l'approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto. |
2 | Per lo scioglimento di un Comune scolastico basta l'approvazione della maggioranza dei votanti di questo Comune. |
3 | Il voto deve svolgersi alle urne. |
4 | La creazione di nuovi Comuni che comporti un aumento del numero dei Comuni deve avvenire per legge. |
5 | I Comuni che intendono aggregarsi sono, nei loro sforzi, sostenuti dal Cantone. |
BGE 143 I 272 S. 280
"Kombinationsfusion"). Ein Zusammenschluss ist aber auch mit der politischen Gemeinde möglich, auf deren Gebiet sie sich befindet (ungleichartige Fusion, "Absorptionsfusion"; JAAG, a.a.O., N. 5 zu Art. 84
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 84 - 1 L'aggregazione di Comuni richiede l'approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto. |
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1 | L'aggregazione di Comuni richiede l'approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto. |
2 | Per lo scioglimento di un Comune scolastico basta l'approvazione della maggioranza dei votanti di questo Comune. |
3 | Il voto deve svolgersi alle urne. |
4 | La creazione di nuovi Comuni che comporti un aumento del numero dei Comuni deve avvenire per legge. |
5 | I Comuni che intendono aggregarsi sono, nei loro sforzi, sostenuti dal Cantone. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 84 - 1 L'aggregazione di Comuni richiede l'approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto. |
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1 | L'aggregazione di Comuni richiede l'approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto. |
2 | Per lo scioglimento di un Comune scolastico basta l'approvazione della maggioranza dei votanti di questo Comune. |
3 | Il voto deve svolgersi alle urne. |
4 | La creazione di nuovi Comuni che comporti un aumento del numero dei Comuni deve avvenire per legge. |
5 | I Comuni che intendono aggregarsi sono, nei loro sforzi, sostenuti dal Cantone. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 84 - 1 L'aggregazione di Comuni richiede l'approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto. |
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1 | L'aggregazione di Comuni richiede l'approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto. |
2 | Per lo scioglimento di un Comune scolastico basta l'approvazione della maggioranza dei votanti di questo Comune. |
3 | Il voto deve svolgersi alle urne. |
4 | La creazione di nuovi Comuni che comporti un aumento del numero dei Comuni deve avvenire per legge. |
5 | I Comuni che intendono aggregarsi sono, nei loro sforzi, sostenuti dal Cantone. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 84 - 1 L'aggregazione di Comuni richiede l'approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto. |
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1 | L'aggregazione di Comuni richiede l'approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto. |
2 | Per lo scioglimento di un Comune scolastico basta l'approvazione della maggioranza dei votanti di questo Comune. |
3 | Il voto deve svolgersi alle urne. |
4 | La creazione di nuovi Comuni che comporti un aumento del numero dei Comuni deve avvenire per legge. |
5 | I Comuni che intendono aggregarsi sono, nei loro sforzi, sostenuti dal Cantone. |
2.4.2 Zwangsfusionen über die Köpfe der Stimmberechtigten hinweg sieht das Staatsrecht des Kantons Zürich nicht (mehr) vor (JAAG, a.a.O., N. 6 zu Art. 84
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 84 - 1 L'aggregazione di Comuni richiede l'approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto. |
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1 | L'aggregazione di Comuni richiede l'approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto. |
2 | Per lo scioglimento di un Comune scolastico basta l'approvazione della maggioranza dei votanti di questo Comune. |
3 | Il voto deve svolgersi alle urne. |
4 | La creazione di nuovi Comuni che comporti un aumento del numero dei Comuni deve avvenire per legge. |
5 | I Comuni che intendono aggregarsi sono, nei loro sforzi, sostenuti dal Cantone. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 84 - 1 L'aggregazione di Comuni richiede l'approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto. |
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1 | L'aggregazione di Comuni richiede l'approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto. |
2 | Per lo scioglimento di un Comune scolastico basta l'approvazione della maggioranza dei votanti di questo Comune. |
3 | Il voto deve svolgersi alle urne. |
4 | La creazione di nuovi Comuni che comporti un aumento del numero dei Comuni deve avvenire per legge. |
5 | I Comuni che intendono aggregarsi sono, nei loro sforzi, sostenuti dal Cantone. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 84 - 1 L'aggregazione di Comuni richiede l'approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto. |
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1 | L'aggregazione di Comuni richiede l'approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto. |
2 | Per lo scioglimento di un Comune scolastico basta l'approvazione della maggioranza dei votanti di questo Comune. |
3 | Il voto deve svolgersi alle urne. |
4 | La creazione di nuovi Comuni che comporti un aumento del numero dei Comuni deve avvenire per legge. |
5 | I Comuni che intendono aggregarsi sono, nei loro sforzi, sostenuti dal Cantone. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 84 - 1 L'aggregazione di Comuni richiede l'approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto. |
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1 | L'aggregazione di Comuni richiede l'approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto. |
2 | Per lo scioglimento di un Comune scolastico basta l'approvazione della maggioranza dei votanti di questo Comune. |
3 | Il voto deve svolgersi alle urne. |
4 | La creazione di nuovi Comuni che comporti un aumento del numero dei Comuni deve avvenire per legge. |
5 | I Comuni che intendono aggregarsi sono, nei loro sforzi, sostenuti dal Cantone. |
2.4.3 Der Wortlaut von Art. 84 Abs. 2
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 84 - 1 L'aggregazione di Comuni richiede l'approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto. |
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1 | L'aggregazione di Comuni richiede l'approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto. |
2 | Per lo scioglimento di un Comune scolastico basta l'approvazione della maggioranza dei votanti di questo Comune. |
3 | Il voto deve svolgersi alle urne. |
4 | La creazione di nuovi Comuni che comporti un aumento del numero dei Comuni deve avvenire per legge. |
5 | I Comuni che intendono aggregarsi sono, nei loro sforzi, sostenuti dal Cantone. |
2.4.4 Erkenntnisse lassen sich insbesondere aus der Entstehungsgeschichte gewinnen. Gemäss der seinerzeitigen Kantonsverfassung des Kantons Zürich von 18. April 1869 erfolgte die Bildung neuer und die Vereinigung oder Auflösung bestehender Gemeinden ursprünglich im Weg der Gesetzgebung (Art. 47 Abs. 2
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 47 - 1 I rapporti di lavoro del personale dello Stato e dei Comuni sono retti dal diritto pubblico. |
|
1 | I rapporti di lavoro del personale dello Stato e dei Comuni sono retti dal diritto pubblico. |
2 | La legge disciplina la responsabilità nei confronti del Cantone e dei Comuni: |
a | del personale dello Stato e dei Comuni; |
b | dei membri delle autorità; |
c | dei privati incaricati di compiti pubblici. |
BGE 143 I 272 S. 281
galt, dass über die Neubildung, Vereinigung oder Auflösung von Schulgemeinden mit Beschluss des Kantonsrats zu befinden war (dazu WALTER WETTSTEIN, Die Gemeindegesetzgebung des Kantons Zürich, 1907, N. 2; HANS RUDOLF THALMANN, Kommentar zum Zürcher Gemeindegesetz, 3. Aufl. 2000, N. 2 zu § 4 GG/ZH 1926; GLÄTTLI, a.a.O., N. 1 zu § 4 GG/ZH 1926). Der Verfassungsgeber von 2005 übertrug diese Kompetenz alsdann vom Kantonsrat an die Stimmenden der Schulgemeinde (Art. 84 Abs. 2
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 84 - 1 L'aggregazione di Comuni richiede l'approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto. |
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1 | L'aggregazione di Comuni richiede l'approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto. |
2 | Per lo scioglimento di un Comune scolastico basta l'approvazione della maggioranza dei votanti di questo Comune. |
3 | Il voto deve svolgersi alle urne. |
4 | La creazione di nuovi Comuni che comporti un aumento del numero dei Comuni deve avvenire per legge. |
5 | I Comuni che intendono aggregarsi sono, nei loro sforzi, sostenuti dal Cantone. |
2.4.5 Die jüngste Kompetenzverschiebung scheint mit Bedacht getroffen worden zu sein. Wie den Protokollen des Verfassungsrates zu entnehmen ist, ging mit Art. 84
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 84 - 1 L'aggregazione di Comuni richiede l'approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto. |
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1 | L'aggregazione di Comuni richiede l'approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto. |
2 | Per lo scioglimento di un Comune scolastico basta l'approvazione della maggioranza dei votanti di questo Comune. |
3 | Il voto deve svolgersi alle urne. |
4 | La creazione di nuovi Comuni che comporti un aumento del numero dei Comuni deve avvenire per legge. |
5 | I Comuni che intendono aggregarsi sono, nei loro sforzi, sostenuti dal Cantone. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 84 - 1 L'aggregazione di Comuni richiede l'approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto. |
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1 | L'aggregazione di Comuni richiede l'approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto. |
2 | Per lo scioglimento di un Comune scolastico basta l'approvazione della maggioranza dei votanti di questo Comune. |
3 | Il voto deve svolgersi alle urne. |
4 | La creazione di nuovi Comuni che comporti un aumento del numero dei Comuni deve avvenire per legge. |
5 | I Comuni che intendono aggregarsi sono, nei loro sforzi, sostenuti dal Cantone. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 84 - 1 L'aggregazione di Comuni richiede l'approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto. |
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1 | L'aggregazione di Comuni richiede l'approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto. |
2 | Per lo scioglimento di un Comune scolastico basta l'approvazione della maggioranza dei votanti di questo Comune. |
3 | Il voto deve svolgersi alle urne. |
4 | La creazione di nuovi Comuni che comporti un aumento del numero dei Comuni deve avvenire per legge. |
5 | I Comuni che intendono aggregarsi sono, nei loro sforzi, sostenuti dal Cantone. |
2.4.6 Unter diesen entstehungsgeschichtlichen Vorzeichen ist es von vornherein unzulässig, vom klaren Wortlaut von Art. 84 Abs. 2
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 84 - 1 L'aggregazione di Comuni richiede l'approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto. |
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1 | L'aggregazione di Comuni richiede l'approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto. |
2 | Per lo scioglimento di un Comune scolastico basta l'approvazione della maggioranza dei votanti di questo Comune. |
3 | Il voto deve svolgersi alle urne. |
4 | La creazione di nuovi Comuni che comporti un aumento del numero dei Comuni deve avvenire per legge. |
5 | I Comuni che intendono aggregarsi sono, nei loro sforzi, sostenuti dal Cantone. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 84 - 1 L'aggregazione di Comuni richiede l'approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto. |
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1 | L'aggregazione di Comuni richiede l'approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto. |
2 | Per lo scioglimento di un Comune scolastico basta l'approvazione della maggioranza dei votanti di questo Comune. |
3 | Il voto deve svolgersi alle urne. |
4 | La creazione di nuovi Comuni che comporti un aumento del numero dei Comuni deve avvenire per legge. |
5 | I Comuni che intendono aggregarsi sono, nei loro sforzi, sostenuti dal Cantone. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 189 Competenze del Tribunale federale - 1 Il Tribunale federale giudica le controversie per violazione: |
|
1 | Il Tribunale federale giudica le controversie per violazione: |
a | del diritto federale; |
b | del diritto internazionale; |
c | del diritto intercantonale; |
d | dei diritti costituzionali cantonali; |
e | dell'autonomia comunale e di altre garanzie che i Cantoni conferiscono ad altri enti di diritto pubblico; |
f | delle disposizioni federali e cantonali sui diritti politici. |
1bis | ... 134 |
2 | Il Tribunale federale giudica inoltre le controversie tra la Confederazione e i Cantoni e quelle tra Cantoni. |
3 | La legge può conferire altre competenze al Tribunale federale. |
4 | Gli atti dell'Assemblea federale e del Consiglio federale non possono essere impugnati presso il Tribunale federale. Le eccezioni sono stabilite dalla legge. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 89 Diritto di ricorso - 1 Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi: |
|
1 | Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione o dall'atto normativo impugnati; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica degli stessi. |
2 | Hanno inoltre diritto di ricorrere: |
a | la Cancelleria federale, i dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, i servizi loro subordinati, se l'atto impugnato può violare la legislazione federale nella sfera dei loro compiti; |
b | in materia di rapporti di lavoro del personale federale, l'organo competente dell'Assemblea federale; |
c | i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico, se fanno valere la violazione di garanzie loro conferite dalla costituzione cantonale o dalla Costituzione federale; |
d | le persone, le organizzazioni e le autorità legittimate al ricorso in virtù di un'altra legge federale. |
3 | In materia di diritti politici (art. 82 lett. c), il diritto di ricorrere spetta inoltre a chiunque abbia diritto di voto nell'affare in causa. |
BGE 143 I 272 S. 282
2.5
2.5.1 Damit fragt sich in der Sache selbst, ob die streitbetroffenen Normen (§ 3 Abs. 2 Satz 2 und § 177 GG/ZH 2015) mit Art. 84 Abs. 2
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 84 - 1 L'aggregazione di Comuni richiede l'approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto. |
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1 | L'aggregazione di Comuni richiede l'approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto. |
2 | Per lo scioglimento di un Comune scolastico basta l'approvazione della maggioranza dei votanti di questo Comune. |
3 | Il voto deve svolgersi alle urne. |
4 | La creazione di nuovi Comuni che comporti un aumento del numero dei Comuni deve avvenire per legge. |
5 | I Comuni che intendono aggregarsi sono, nei loro sforzi, sostenuti dal Cantone. |
2.5.2 Nach § 3 Abs. 2 Satz 2 GG/ZH 2015 nehmen die Parlamentsgemeinden auch die Aufgaben der Gemeinden im Bereich von Schule und Bildung wahr. Im Gegenzug sind die vorbestehenden Schulgemeinden, soweit sie ganz oder teilweise auf dem Gebiet einer Parlamentsgemeinde liegen, gehalten, ihre Aufgaben an die politische Gemeinde abzutreten. Gemäss § 177 GG/ZH 2015 hat dies "bis zum Ablauf der nächsten ordentlichen Amtsdauer nach Inkrafttreten dieses Gesetzes" zu geschehen. Das revidierte Gemeindegesetz sieht von jeder Mitwirkung der Stimmberechtigten der Schulgemeinden ab. Beim Gesetz handelt es sich - anders als bei der Verfassung - um einen neuen Erlass, was in der Auslegung zu einem verstärkten Stellenwert des Wortlauts und der Materialien führt (BGE 141 III 155 E. 4.2 S. 156; BGE 141 IV 299 E. 1.3.2 S. 299 f.; BGE 141 V 206 E. 3.2 S. 212).
2.5.3 Der Wortlaut des Gesetzes ist klar und unzweideutig. Der Blick in die Materialien bekräftigt diese Einschätzung: Schon § 31 Abs. 2 VE-GG/ZH (Sachverhalt, lit. A) hatte darauf abgezielt, das
BGE 143 I 272 S. 283
Nebeneinander von Gemeindeversammlung (Schulgemeinde) und Gemeindeparlament (politische Gemeinde) zu beseitigen. Der Regierungsrat liess das Ansinnen zwar fallen, doch nahm die vorberatende Kommission es gleich wieder auf (Sachverhalt, lit. B). Der Kantonsrat sah seinerseits von der Neuerung zunächst ab, um sie später doch gutzuheissen. Das einleitende Votum in der Sitzung vom 2. Februar 2015 erhellt die Stossrichtung: Beabsichtigt war, den "alten Zopf" abzuschneiden, um dadurch die "unübersichtliche, verwirrende und groteske" Situation zu beseitigen (Sachverhalt, lit. C). Die Mehrheit des Kantonsrats teilte diese Einschätzung. In seiner Vernehmlassung zur Beschwerde führt der Kantonsrat denn auch aus, nach Ablauf der gesetzlichen Frist (§ 177 GG/ZH 2015) würde die Auflösung "soweit notwendig ersatzhalber aufsichtsrechtlich vorgenommen", mithin gegebenenfalls auch ohne Zustimmung der Stimmberechtigten.
2.5.4 Eine verfassungskonforme Auslegung von § 3 Abs. 2 Satz 2 und § 177 GG/ZH 2015 ist unter diesen Umständen ausgeschlossen. Die neu geschaffene gesetzliche Grundlage erlaubt Zwangsfusionen, was verfassungsrechtlich nicht haltbar ist. Das revidierte Gesetzesrecht vermag Art. 84 Abs. 2
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 84 - 1 L'aggregazione di Comuni richiede l'approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto. |
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1 | L'aggregazione di Comuni richiede l'approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto. |
2 | Per lo scioglimento di un Comune scolastico basta l'approvazione della maggioranza dei votanti di questo Comune. |
3 | Il voto deve svolgersi alle urne. |
4 | La creazione di nuovi Comuni che comporti un aumento del numero dei Comuni deve avvenire per legge. |
5 | I Comuni che intendono aggregarsi sono, nei loro sforzi, sostenuti dal Cantone. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 190 Diritto determinante - Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. |