SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 50 - 1 L'autonomia comunale è garantita nella misura prevista dal diritto cantonale. |
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1 | L'autonomia comunale è garantita nella misura prevista dal diritto cantonale. |
2 | Nell'ambito del suo agire, la Confederazione tiene conto delle possibili conseguenze per i Comuni. |
3 | La Confederazione prende in considerazione la particolare situazione delle città, degli agglomerati e delle regioni di montagna. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 51 Costituzioni cantonali - 1 Ogni Cantone si dà una costituzione democratica. La costituzione cantonale richiede l'approvazione del Popolo e deve poter essere riveduta qualora la maggioranza del Popolo lo richieda. |
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1 | Ogni Cantone si dà una costituzione democratica. La costituzione cantonale richiede l'approvazione del Popolo e deve poter essere riveduta qualora la maggioranza del Popolo lo richieda. |
2 | Le costituzioni cantonali devono ottenere la garanzia federale. La Confederazione conferisce tale garanzia se la costituzione cantonale non contraddice al diritto federale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 2 Scopo - 1 La Confederazione Svizzera tutela la libertà e i diritti del Popolo e salvaguarda l'indipendenza e la sicurezza del Paese. |
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1 | La Confederazione Svizzera tutela la libertà e i diritti del Popolo e salvaguarda l'indipendenza e la sicurezza del Paese. |
2 | Promuove in modo sostenibile la comune prosperità, la coesione interna e la pluralità culturale del Paese. |
3 | Provvede ad assicurare quanto possibile pari opportunità ai cittadini. |
4 | Si impegna per la conservazione duratura delle basi naturali della vita e per un ordine internazionale giusto e pacifico. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 189 Competenze del Tribunale federale - 1 Il Tribunale federale giudica le controversie per violazione: |
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1 | Il Tribunale federale giudica le controversie per violazione: |
a | del diritto federale; |
b | del diritto internazionale; |
c | del diritto intercantonale; |
d | dei diritti costituzionali cantonali; |
e | dell'autonomia comunale e di altre garanzie che i Cantoni conferiscono ad altri enti di diritto pubblico; |
f | delle disposizioni federali e cantonali sui diritti politici. |
1bis | ... 134 |
2 | Il Tribunale federale giudica inoltre le controversie tra la Confederazione e i Cantoni e quelle tra Cantoni. |
3 | La legge può conferire altre competenze al Tribunale federale. |
4 | Gli atti dell'Assemblea federale e del Consiglio federale non possono essere impugnati presso il Tribunale federale. Le eccezioni sono stabilite dalla legge. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 89 Diritto di ricorso - 1 Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi: |
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1 | Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione o dall'atto normativo impugnati; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica degli stessi. |
2 | Hanno inoltre diritto di ricorrere: |
a | la Cancelleria federale, i dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, i servizi loro subordinati, se l'atto impugnato può violare la legislazione federale nella sfera dei loro compiti; |
b | in materia di rapporti di lavoro del personale federale, l'organo competente dell'Assemblea federale; |
c | i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico, se fanno valere la violazione di garanzie loro conferite dalla costituzione cantonale o dalla Costituzione federale; |
d | le persone, le organizzazioni e le autorità legittimate al ricorso in virtù di un'altra legge federale. |
3 | In materia di diritti politici (art. 82 lett. c), il diritto di ricorrere spetta inoltre a chiunque abbia diritto di voto nell'affare in causa. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 83 - 1 I Comuni politici assumono tutti i compiti pubblici che non sono di competenza né della Confederazione né del Cantone. |
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1 | I Comuni politici assumono tutti i compiti pubblici che non sono di competenza né della Confederazione né del Cantone. |
2 | I compiti nei settori della scuola e della formazione possono essere assunti da Comuni scolastici. |
3 | I Comuni politici e i Comuni scolastici sono enti autonomi di diritto pubblico. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 84 - 1 L'aggregazione di Comuni richiede l'approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto. |
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1 | L'aggregazione di Comuni richiede l'approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto. |
2 | Per lo scioglimento di un Comune scolastico basta l'approvazione della maggioranza dei votanti di questo Comune. |
3 | Il voto deve svolgersi alle urne. |
4 | La creazione di nuovi Comuni che comporti un aumento del numero dei Comuni deve avvenire per legge. |
5 | I Comuni che intendono aggregarsi sono, nei loro sforzi, sostenuti dal Cantone. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 84 - 1 L'aggregazione di Comuni richiede l'approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto. |
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1 | L'aggregazione di Comuni richiede l'approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto. |
2 | Per lo scioglimento di un Comune scolastico basta l'approvazione della maggioranza dei votanti di questo Comune. |
3 | Il voto deve svolgersi alle urne. |
4 | La creazione di nuovi Comuni che comporti un aumento del numero dei Comuni deve avvenire per legge. |
5 | I Comuni che intendono aggregarsi sono, nei loro sforzi, sostenuti dal Cantone. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 83 - 1 I Comuni politici assumono tutti i compiti pubblici che non sono di competenza né della Confederazione né del Cantone. |
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1 | I Comuni politici assumono tutti i compiti pubblici che non sono di competenza né della Confederazione né del Cantone. |
2 | I compiti nei settori della scuola e della formazione possono essere assunti da Comuni scolastici. |
3 | I Comuni politici e i Comuni scolastici sono enti autonomi di diritto pubblico. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 84 - 1 L'aggregazione di Comuni richiede l'approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto. |
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1 | L'aggregazione di Comuni richiede l'approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto. |
2 | Per lo scioglimento di un Comune scolastico basta l'approvazione della maggioranza dei votanti di questo Comune. |
3 | Il voto deve svolgersi alle urne. |
4 | La creazione di nuovi Comuni che comporti un aumento del numero dei Comuni deve avvenire per legge. |
5 | I Comuni che intendono aggregarsi sono, nei loro sforzi, sostenuti dal Cantone. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 8 Uguaglianza giuridica - 1 Tutti sono uguali davanti alla legge. |
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1 | Tutti sono uguali davanti alla legge. |
2 | Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. |
3 | Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. |
4 | La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
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1 | In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
2 | Le parti hanno diritto d'essere sentite. |
3 | Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 49 Preminenza e rispetto del diritto federale - 1 Il diritto federale prevale su quello cantonale contrario. |
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1 | Il diritto federale prevale su quello cantonale contrario. |
2 | La Confederazione vigila sul rispetto del diritto federale da parte dei Cantoni. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 48 Trattati intercantonali - 1 I Cantoni possono concludere trattati intercantonali nonché creare organizzazioni e istituzioni in comune. In particolare possono adempiere insieme compiti d'interesse regionale. |
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1 | I Cantoni possono concludere trattati intercantonali nonché creare organizzazioni e istituzioni in comune. In particolare possono adempiere insieme compiti d'interesse regionale. |
2 | La Confederazione può parteciparvi nei limiti delle sue competenze. |
3 | I trattati intercantonali non devono contraddire al diritto e agli interessi della Confederazione, né ai diritti di altri Cantoni. Devono essere portati a conoscenza della Confederazione. |
4 | Mediante trattato intercantonale i Cantoni possono autorizzare organi intercantonali a emanare disposizioni contenenti norme di diritto per l'attuazione di un trattato intercantonale, a condizione che il trattato autorizzante: |
a | sia stato approvato secondo la stessa procedura applicabile alle leggi; |
b | stabilisca le linee direttrici di queste disposizioni.14 |
5 | I Cantoni rispettano il diritto intercantonale.15 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 51 Costituzioni cantonali - 1 Ogni Cantone si dà una costituzione democratica. La costituzione cantonale richiede l'approvazione del Popolo e deve poter essere riveduta qualora la maggioranza del Popolo lo richieda. |
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1 | Ogni Cantone si dà una costituzione democratica. La costituzione cantonale richiede l'approvazione del Popolo e deve poter essere riveduta qualora la maggioranza del Popolo lo richieda. |
2 | Le costituzioni cantonali devono ottenere la garanzia federale. La Confederazione conferisce tale garanzia se la costituzione cantonale non contraddice al diritto federale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 51 Costituzioni cantonali - 1 Ogni Cantone si dà una costituzione democratica. La costituzione cantonale richiede l'approvazione del Popolo e deve poter essere riveduta qualora la maggioranza del Popolo lo richieda. |
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1 | Ogni Cantone si dà una costituzione democratica. La costituzione cantonale richiede l'approvazione del Popolo e deve poter essere riveduta qualora la maggioranza del Popolo lo richieda. |
2 | Le costituzioni cantonali devono ottenere la garanzia federale. La Confederazione conferisce tale garanzia se la costituzione cantonale non contraddice al diritto federale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 51 Costituzioni cantonali - 1 Ogni Cantone si dà una costituzione democratica. La costituzione cantonale richiede l'approvazione del Popolo e deve poter essere riveduta qualora la maggioranza del Popolo lo richieda. |
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1 | Ogni Cantone si dà una costituzione democratica. La costituzione cantonale richiede l'approvazione del Popolo e deve poter essere riveduta qualora la maggioranza del Popolo lo richieda. |
2 | Le costituzioni cantonali devono ottenere la garanzia federale. La Confederazione conferisce tale garanzia se la costituzione cantonale non contraddice al diritto federale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 51 Costituzioni cantonali - 1 Ogni Cantone si dà una costituzione democratica. La costituzione cantonale richiede l'approvazione del Popolo e deve poter essere riveduta qualora la maggioranza del Popolo lo richieda. |
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1 | Ogni Cantone si dà una costituzione democratica. La costituzione cantonale richiede l'approvazione del Popolo e deve poter essere riveduta qualora la maggioranza del Popolo lo richieda. |
2 | Le costituzioni cantonali devono ottenere la garanzia federale. La Confederazione conferisce tale garanzia se la costituzione cantonale non contraddice al diritto federale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 51 Costituzioni cantonali - 1 Ogni Cantone si dà una costituzione democratica. La costituzione cantonale richiede l'approvazione del Popolo e deve poter essere riveduta qualora la maggioranza del Popolo lo richieda. |
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1 | Ogni Cantone si dà una costituzione democratica. La costituzione cantonale richiede l'approvazione del Popolo e deve poter essere riveduta qualora la maggioranza del Popolo lo richieda. |
2 | Le costituzioni cantonali devono ottenere la garanzia federale. La Confederazione conferisce tale garanzia se la costituzione cantonale non contraddice al diritto federale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 51 Costituzioni cantonali - 1 Ogni Cantone si dà una costituzione democratica. La costituzione cantonale richiede l'approvazione del Popolo e deve poter essere riveduta qualora la maggioranza del Popolo lo richieda. |
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1 | Ogni Cantone si dà una costituzione democratica. La costituzione cantonale richiede l'approvazione del Popolo e deve poter essere riveduta qualora la maggioranza del Popolo lo richieda. |
2 | Le costituzioni cantonali devono ottenere la garanzia federale. La Confederazione conferisce tale garanzia se la costituzione cantonale non contraddice al diritto federale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 51 Costituzioni cantonali - 1 Ogni Cantone si dà una costituzione democratica. La costituzione cantonale richiede l'approvazione del Popolo e deve poter essere riveduta qualora la maggioranza del Popolo lo richieda. |
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1 | Ogni Cantone si dà una costituzione democratica. La costituzione cantonale richiede l'approvazione del Popolo e deve poter essere riveduta qualora la maggioranza del Popolo lo richieda. |
2 | Le costituzioni cantonali devono ottenere la garanzia federale. La Confederazione conferisce tale garanzia se la costituzione cantonale non contraddice al diritto federale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 51 Costituzioni cantonali - 1 Ogni Cantone si dà una costituzione democratica. La costituzione cantonale richiede l'approvazione del Popolo e deve poter essere riveduta qualora la maggioranza del Popolo lo richieda. |
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1 | Ogni Cantone si dà una costituzione democratica. La costituzione cantonale richiede l'approvazione del Popolo e deve poter essere riveduta qualora la maggioranza del Popolo lo richieda. |
2 | Le costituzioni cantonali devono ottenere la garanzia federale. La Confederazione conferisce tale garanzia se la costituzione cantonale non contraddice al diritto federale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 44 Principi - 1 La Confederazione e i Cantoni collaborano e si aiutano reciprocamente nell'adempimento dei loro compiti. |
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1 | La Confederazione e i Cantoni collaborano e si aiutano reciprocamente nell'adempimento dei loro compiti. |
2 | Si devono rispetto e sostegno. Si prestano assistenza amministrativa e giudiziaria. |
3 | Le controversie tra i Cantoni o tra i Comuni10 e la Confederazione vanno composte per quanto possibile con il negoziato e la mediazione. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 50 - 1 L'autonomia comunale è garantita nella misura prevista dal diritto cantonale. |
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1 | L'autonomia comunale è garantita nella misura prevista dal diritto cantonale. |
2 | Nell'ambito del suo agire, la Confederazione tiene conto delle possibili conseguenze per i Comuni. |
3 | La Confederazione prende in considerazione la particolare situazione delle città, degli agglomerati e delle regioni di montagna. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 83 - 1 I Comuni politici assumono tutti i compiti pubblici che non sono di competenza né della Confederazione né del Cantone. |
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1 | I Comuni politici assumono tutti i compiti pubblici che non sono di competenza né della Confederazione né del Cantone. |
2 | I compiti nei settori della scuola e della formazione possono essere assunti da Comuni scolastici. |
3 | I Comuni politici e i Comuni scolastici sono enti autonomi di diritto pubblico. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 83 - 1 I Comuni politici assumono tutti i compiti pubblici che non sono di competenza né della Confederazione né del Cantone. |
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1 | I Comuni politici assumono tutti i compiti pubblici che non sono di competenza né della Confederazione né del Cantone. |
2 | I compiti nei settori della scuola e della formazione possono essere assunti da Comuni scolastici. |
3 | I Comuni politici e i Comuni scolastici sono enti autonomi di diritto pubblico. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 130 - 1 Il Cantone riconosce come enti autonomi di diritto pubblico: |
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1 | Il Cantone riconosce come enti autonomi di diritto pubblico: |
a | la Chiesa evangelica riformata e le sue parrocchie; |
b | la Chiesa cattolica romana e le sue parrocchie; |
c | la Parrocchia cattolica cristiana. |
2 | La Chiesa evangelica riformata, la Chiesa cattolica romana e la Parrocchia cattolica cristiana sono autonome nei limiti del diritto cantonale. Esse disciplinano: |
a | in un atto normativo sottoposto a referendum obbligatorio e conforme ai principi legalitari e democratici, il diritto di voto per quanto concerne i loro affari interni; |
b | la competenza per la costituzione di nuove parrocchie, nonché per l'aggregazione o lo scioglimento di parrocchie esistenti. |
3 | La legge disciplina: |
a | le linee fondamentali dell'organizzazione degli enti ecclesiastici; |
b | il diritto di riscuotere imposte; |
c | le prestazioni dello Stato; |
d | la competenza e la procedura di nomina dei pastori e dei parroci e la durata della loro funzione. |
4 | La legge può prevedere che una parte del gettito non possa essere devoluta a certi scopi. |
5 | Il Cantone esercita l'alta vigilanza sugli enti ecclesiastici. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 1 - 1 Il Cantone di Zurigo è uno Stato sovrano, membro della Confederazione Svizzera. |
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1 | Il Cantone di Zurigo è uno Stato sovrano, membro della Confederazione Svizzera. |
2 | Esso poggia sulla responsabilità individuale e collettiva dei suoi abitanti. |
3 | Il potere dello Stato discende dal Popolo. È esercitato dagli aventi diritto di voto e dalle autorità. |
4 | Il Cantone riconosce l'autonomia dei Comuni. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 85 - 1 I Comuni si amministrano autonomamente. Il diritto cantonale lascia loro una libertà d'azione quanto ampia possibile. |
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1 | I Comuni si amministrano autonomamente. Il diritto cantonale lascia loro una libertà d'azione quanto ampia possibile. |
2 | Il Cantone tiene conto delle conseguenze che la sua attività può avere sui Comuni, sulle città e sugli agglomerati. |
3 | Esso sente i Comuni in tempo utile. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 83 - 1 I Comuni politici assumono tutti i compiti pubblici che non sono di competenza né della Confederazione né del Cantone. |
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1 | I Comuni politici assumono tutti i compiti pubblici che non sono di competenza né della Confederazione né del Cantone. |
2 | I compiti nei settori della scuola e della formazione possono essere assunti da Comuni scolastici. |
3 | I Comuni politici e i Comuni scolastici sono enti autonomi di diritto pubblico. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 3 Federalismo - I Cantoni sono sovrani per quanto la loro sovranità non sia limitata dalla Costituzione federale ed esercitano tutti i diritti non delegati alla Confederazione. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 62 - 1 Il settore scolastico compete ai Cantoni. |
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1 | Il settore scolastico compete ai Cantoni. |
2 | I Cantoni provvedono a una sufficiente istruzione scolastica di base, accessibile a tutti i giovani. L'istruzione di base è obbligatoria e sottostà alla direzione o vigilanza dello Stato. Nelle scuole pubbliche è gratuita.22 |
3 | I Cantoni provvedono altresì a una sufficiente istruzione scolastica speciale per tutti i fanciulli e giovani disabili, fino al massimo al compimento del ventesimo anno di età.23 |
4 | Se gli sforzi di coordinamento non sfociano in un'armonizzazione del settore scolastico per quanto riguarda l'età d'inizio della scolarità e la scuola dell'obbligo, la durata e gli obiettivi delle fasi della formazione e il passaggio dall'una all'altra fase, nonché il riconoscimento dei diplomi, la Confederazione emana le norme necessarie.24 |
5 | La Confederazione disciplina l'inizio dell'anno scolastico.25 |
6 | È attribuita particolare importanza alla partecipazione dei Cantoni all'elaborazione degli atti legislativi federali che concernono le loro competenze.26 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 62 - 1 Il settore scolastico compete ai Cantoni. |
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1 | Il settore scolastico compete ai Cantoni. |
2 | I Cantoni provvedono a una sufficiente istruzione scolastica di base, accessibile a tutti i giovani. L'istruzione di base è obbligatoria e sottostà alla direzione o vigilanza dello Stato. Nelle scuole pubbliche è gratuita.22 |
3 | I Cantoni provvedono altresì a una sufficiente istruzione scolastica speciale per tutti i fanciulli e giovani disabili, fino al massimo al compimento del ventesimo anno di età.23 |
4 | Se gli sforzi di coordinamento non sfociano in un'armonizzazione del settore scolastico per quanto riguarda l'età d'inizio della scolarità e la scuola dell'obbligo, la durata e gli obiettivi delle fasi della formazione e il passaggio dall'una all'altra fase, nonché il riconoscimento dei diplomi, la Confederazione emana le norme necessarie.24 |
5 | La Confederazione disciplina l'inizio dell'anno scolastico.25 |
6 | È attribuita particolare importanza alla partecipazione dei Cantoni all'elaborazione degli atti legislativi federali che concernono le loro competenze.26 |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 116 - 1 Il Cantone e i Comuni gestiscono scuole pubbliche che dispensino un insegnamento di qualità. |
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1 | Il Cantone e i Comuni gestiscono scuole pubbliche che dispensino un insegnamento di qualità. |
2 | Le scuole pubbliche rispettano i valori fondamentali dello Stato democratico. Sono aconfessionali e apolitiche. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 83 - 1 I Comuni politici assumono tutti i compiti pubblici che non sono di competenza né della Confederazione né del Cantone. |
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1 | I Comuni politici assumono tutti i compiti pubblici che non sono di competenza né della Confederazione né del Cantone. |
2 | I compiti nei settori della scuola e della formazione possono essere assunti da Comuni scolastici. |
3 | I Comuni politici e i Comuni scolastici sono enti autonomi di diritto pubblico. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 83 - 1 I Comuni politici assumono tutti i compiti pubblici che non sono di competenza né della Confederazione né del Cantone. |
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1 | I Comuni politici assumono tutti i compiti pubblici che non sono di competenza né della Confederazione né del Cantone. |
2 | I compiti nei settori della scuola e della formazione possono essere assunti da Comuni scolastici. |
3 | I Comuni politici e i Comuni scolastici sono enti autonomi di diritto pubblico. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 83 - 1 I Comuni politici assumono tutti i compiti pubblici che non sono di competenza né della Confederazione né del Cantone. |
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1 | I Comuni politici assumono tutti i compiti pubblici che non sono di competenza né della Confederazione né del Cantone. |
2 | I compiti nei settori della scuola e della formazione possono essere assunti da Comuni scolastici. |
3 | I Comuni politici e i Comuni scolastici sono enti autonomi di diritto pubblico. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 84 - 1 L'aggregazione di Comuni richiede l'approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto. |
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1 | L'aggregazione di Comuni richiede l'approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto. |
2 | Per lo scioglimento di un Comune scolastico basta l'approvazione della maggioranza dei votanti di questo Comune. |
3 | Il voto deve svolgersi alle urne. |
4 | La creazione di nuovi Comuni che comporti un aumento del numero dei Comuni deve avvenire per legge. |
5 | I Comuni che intendono aggregarsi sono, nei loro sforzi, sostenuti dal Cantone. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 84 - 1 L'aggregazione di Comuni richiede l'approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto. |
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1 | L'aggregazione di Comuni richiede l'approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto. |
2 | Per lo scioglimento di un Comune scolastico basta l'approvazione della maggioranza dei votanti di questo Comune. |
3 | Il voto deve svolgersi alle urne. |
4 | La creazione di nuovi Comuni che comporti un aumento del numero dei Comuni deve avvenire per legge. |
5 | I Comuni che intendono aggregarsi sono, nei loro sforzi, sostenuti dal Cantone. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 84 - 1 L'aggregazione di Comuni richiede l'approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto. |
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1 | L'aggregazione di Comuni richiede l'approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto. |
2 | Per lo scioglimento di un Comune scolastico basta l'approvazione della maggioranza dei votanti di questo Comune. |
3 | Il voto deve svolgersi alle urne. |
4 | La creazione di nuovi Comuni che comporti un aumento del numero dei Comuni deve avvenire per legge. |
5 | I Comuni che intendono aggregarsi sono, nei loro sforzi, sostenuti dal Cantone. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 84 - 1 L'aggregazione di Comuni richiede l'approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto. |
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1 | L'aggregazione di Comuni richiede l'approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto. |
2 | Per lo scioglimento di un Comune scolastico basta l'approvazione della maggioranza dei votanti di questo Comune. |
3 | Il voto deve svolgersi alle urne. |
4 | La creazione di nuovi Comuni che comporti un aumento del numero dei Comuni deve avvenire per legge. |
5 | I Comuni che intendono aggregarsi sono, nei loro sforzi, sostenuti dal Cantone. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 84 - 1 L'aggregazione di Comuni richiede l'approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto. |
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1 | L'aggregazione di Comuni richiede l'approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto. |
2 | Per lo scioglimento di un Comune scolastico basta l'approvazione della maggioranza dei votanti di questo Comune. |
3 | Il voto deve svolgersi alle urne. |
4 | La creazione di nuovi Comuni che comporti un aumento del numero dei Comuni deve avvenire per legge. |
5 | I Comuni che intendono aggregarsi sono, nei loro sforzi, sostenuti dal Cantone. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 84 - 1 L'aggregazione di Comuni richiede l'approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto. |
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1 | L'aggregazione di Comuni richiede l'approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto. |
2 | Per lo scioglimento di un Comune scolastico basta l'approvazione della maggioranza dei votanti di questo Comune. |
3 | Il voto deve svolgersi alle urne. |
4 | La creazione di nuovi Comuni che comporti un aumento del numero dei Comuni deve avvenire per legge. |
5 | I Comuni che intendono aggregarsi sono, nei loro sforzi, sostenuti dal Cantone. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 84 - 1 L'aggregazione di Comuni richiede l'approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto. |
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1 | L'aggregazione di Comuni richiede l'approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto. |
2 | Per lo scioglimento di un Comune scolastico basta l'approvazione della maggioranza dei votanti di questo Comune. |
3 | Il voto deve svolgersi alle urne. |
4 | La creazione di nuovi Comuni che comporti un aumento del numero dei Comuni deve avvenire per legge. |
5 | I Comuni che intendono aggregarsi sono, nei loro sforzi, sostenuti dal Cantone. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 84 - 1 L'aggregazione di Comuni richiede l'approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto. |
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1 | L'aggregazione di Comuni richiede l'approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto. |
2 | Per lo scioglimento di un Comune scolastico basta l'approvazione della maggioranza dei votanti di questo Comune. |
3 | Il voto deve svolgersi alle urne. |
4 | La creazione di nuovi Comuni che comporti un aumento del numero dei Comuni deve avvenire per legge. |
5 | I Comuni che intendono aggregarsi sono, nei loro sforzi, sostenuti dal Cantone. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 84 - 1 L'aggregazione di Comuni richiede l'approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto. |
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1 | L'aggregazione di Comuni richiede l'approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto. |
2 | Per lo scioglimento di un Comune scolastico basta l'approvazione della maggioranza dei votanti di questo Comune. |
3 | Il voto deve svolgersi alle urne. |
4 | La creazione di nuovi Comuni che comporti un aumento del numero dei Comuni deve avvenire per legge. |
5 | I Comuni che intendono aggregarsi sono, nei loro sforzi, sostenuti dal Cantone. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 84 - 1 L'aggregazione di Comuni richiede l'approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto. |
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1 | L'aggregazione di Comuni richiede l'approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto. |
2 | Per lo scioglimento di un Comune scolastico basta l'approvazione della maggioranza dei votanti di questo Comune. |
3 | Il voto deve svolgersi alle urne. |
4 | La creazione di nuovi Comuni che comporti un aumento del numero dei Comuni deve avvenire per legge. |
5 | I Comuni che intendono aggregarsi sono, nei loro sforzi, sostenuti dal Cantone. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 47 - 1 I rapporti di lavoro del personale dello Stato e dei Comuni sono retti dal diritto pubblico. |
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1 | I rapporti di lavoro del personale dello Stato e dei Comuni sono retti dal diritto pubblico. |
2 | La legge disciplina la responsabilità nei confronti del Cantone e dei Comuni: |
a | del personale dello Stato e dei Comuni; |
b | dei membri delle autorità; |
c | dei privati incaricati di compiti pubblici. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 84 - 1 L'aggregazione di Comuni richiede l'approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto. |
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1 | L'aggregazione di Comuni richiede l'approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto. |
2 | Per lo scioglimento di un Comune scolastico basta l'approvazione della maggioranza dei votanti di questo Comune. |
3 | Il voto deve svolgersi alle urne. |
4 | La creazione di nuovi Comuni che comporti un aumento del numero dei Comuni deve avvenire per legge. |
5 | I Comuni che intendono aggregarsi sono, nei loro sforzi, sostenuti dal Cantone. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 84 - 1 L'aggregazione di Comuni richiede l'approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto. |
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1 | L'aggregazione di Comuni richiede l'approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto. |
2 | Per lo scioglimento di un Comune scolastico basta l'approvazione della maggioranza dei votanti di questo Comune. |
3 | Il voto deve svolgersi alle urne. |
4 | La creazione di nuovi Comuni che comporti un aumento del numero dei Comuni deve avvenire per legge. |
5 | I Comuni che intendono aggregarsi sono, nei loro sforzi, sostenuti dal Cantone. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 84 - 1 L'aggregazione di Comuni richiede l'approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto. |
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1 | L'aggregazione di Comuni richiede l'approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto. |
2 | Per lo scioglimento di un Comune scolastico basta l'approvazione della maggioranza dei votanti di questo Comune. |
3 | Il voto deve svolgersi alle urne. |
4 | La creazione di nuovi Comuni che comporti un aumento del numero dei Comuni deve avvenire per legge. |
5 | I Comuni che intendono aggregarsi sono, nei loro sforzi, sostenuti dal Cantone. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 84 - 1 L'aggregazione di Comuni richiede l'approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto. |
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1 | L'aggregazione di Comuni richiede l'approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto. |
2 | Per lo scioglimento di un Comune scolastico basta l'approvazione della maggioranza dei votanti di questo Comune. |
3 | Il voto deve svolgersi alle urne. |
4 | La creazione di nuovi Comuni che comporti un aumento del numero dei Comuni deve avvenire per legge. |
5 | I Comuni che intendono aggregarsi sono, nei loro sforzi, sostenuti dal Cantone. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 84 - 1 L'aggregazione di Comuni richiede l'approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto. |
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1 | L'aggregazione di Comuni richiede l'approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto. |
2 | Per lo scioglimento di un Comune scolastico basta l'approvazione della maggioranza dei votanti di questo Comune. |
3 | Il voto deve svolgersi alle urne. |
4 | La creazione di nuovi Comuni che comporti un aumento del numero dei Comuni deve avvenire per legge. |
5 | I Comuni che intendono aggregarsi sono, nei loro sforzi, sostenuti dal Cantone. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 84 - 1 L'aggregazione di Comuni richiede l'approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto. |
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1 | L'aggregazione di Comuni richiede l'approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto. |
2 | Per lo scioglimento di un Comune scolastico basta l'approvazione della maggioranza dei votanti di questo Comune. |
3 | Il voto deve svolgersi alle urne. |
4 | La creazione di nuovi Comuni che comporti un aumento del numero dei Comuni deve avvenire per legge. |
5 | I Comuni che intendono aggregarsi sono, nei loro sforzi, sostenuti dal Cantone. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 189 Competenze del Tribunale federale - 1 Il Tribunale federale giudica le controversie per violazione: |
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1 | Il Tribunale federale giudica le controversie per violazione: |
a | del diritto federale; |
b | del diritto internazionale; |
c | del diritto intercantonale; |
d | dei diritti costituzionali cantonali; |
e | dell'autonomia comunale e di altre garanzie che i Cantoni conferiscono ad altri enti di diritto pubblico; |
f | delle disposizioni federali e cantonali sui diritti politici. |
1bis | ... 134 |
2 | Il Tribunale federale giudica inoltre le controversie tra la Confederazione e i Cantoni e quelle tra Cantoni. |
3 | La legge può conferire altre competenze al Tribunale federale. |
4 | Gli atti dell'Assemblea federale e del Consiglio federale non possono essere impugnati presso il Tribunale federale. Le eccezioni sono stabilite dalla legge. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 89 Diritto di ricorso - 1 Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi: |
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1 | Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione o dall'atto normativo impugnati; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica degli stessi. |
2 | Hanno inoltre diritto di ricorrere: |
a | la Cancelleria federale, i dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, i servizi loro subordinati, se l'atto impugnato può violare la legislazione federale nella sfera dei loro compiti; |
b | in materia di rapporti di lavoro del personale federale, l'organo competente dell'Assemblea federale; |
c | i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico, se fanno valere la violazione di garanzie loro conferite dalla costituzione cantonale o dalla Costituzione federale; |
d | le persone, le organizzazioni e le autorità legittimate al ricorso in virtù di un'altra legge federale. |
3 | In materia di diritti politici (art. 82 lett. c), il diritto di ricorrere spetta inoltre a chiunque abbia diritto di voto nell'affare in causa. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 84 - 1 L'aggregazione di Comuni richiede l'approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto. |
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1 | L'aggregazione di Comuni richiede l'approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto. |
2 | Per lo scioglimento di un Comune scolastico basta l'approvazione della maggioranza dei votanti di questo Comune. |
3 | Il voto deve svolgersi alle urne. |
4 | La creazione di nuovi Comuni che comporti un aumento del numero dei Comuni deve avvenire per legge. |
5 | I Comuni che intendono aggregarsi sono, nei loro sforzi, sostenuti dal Cantone. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 84 - 1 L'aggregazione di Comuni richiede l'approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto. |
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1 | L'aggregazione di Comuni richiede l'approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto. |
2 | Per lo scioglimento di un Comune scolastico basta l'approvazione della maggioranza dei votanti di questo Comune. |
3 | Il voto deve svolgersi alle urne. |
4 | La creazione di nuovi Comuni che comporti un aumento del numero dei Comuni deve avvenire per legge. |
5 | I Comuni che intendono aggregarsi sono, nei loro sforzi, sostenuti dal Cantone. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 190 Diritto determinante - Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. |