Urteilskopf

142 V 349

39. Estratto della sentenza della II Corte di diritto sociale nella causa Cassa cantonale di compensazione contro A. (ricorso in materia di diritto pubblico) 9C_583/2015 del 17 giugno 2016

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 350

BGE 142 V 349 S. 350

A. A., nata nel 1967, è al beneficio di prestazioni complementari sulla base di una rendita d'invalidità e di un assegno per grandi invalidi dell'AI di grado medio pari a fr. 14'040.- nel 2013. Con decisione del 16 dicembre 2013, confermata su opposizione con decisione del 27 marzo 2014, la Cassa cantonale di compensazione ha fissato le prestazioni complementari a fr. 336.- mensili con effetto dal 1° gennaio 2014. Contrariamente agli anni precedenti, nel calcolo della prestazione annuale non venivano conteggiate le spese di malattia e d'invalidità che nel 2013 erano ammontate a fr. 13'032.-. A mente della Cassa cantonale di compensazione, queste spese erano coperte dall'assegno per grandi invalidi di grado medio percepito dall'assicurata e non potevano pertanto essere rimborsate.
B. Adito su ricorso dell'interessata, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, mediante giudizio del 25 giugno 2015, lo ha accolto e, annullata la decisione su opposizione, ha rinviato la causa alla Cassa cantonale di compensazione affinché emani una nuova decisione che tenga integralmente conto delle spese per le cure e l'assistenza nel calcolo delle prestazioni complementari.
C. Il 25 agosto 2015 la Cassa cantonale di compensazione ha inoltrato un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, cui chiede di annullare il giudizio del 25 giugno 2015 e di
BGE 142 V 349 S. 351

confermare la decisione su opposizione del 27 marzo 2014 della Cassa cantonale di compensazione. Invitata a rispondere al ricorso, l'assicurata propone di respingerlo e di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio, mentre il Tribunale cantonale e l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali hanno rinunciato a prendere posizione. Il Tribunale federale ha respinto il ricorso.

Erwägungen

Dai considerandi:

4. Il giudizio impugnato espone correttamente le disposizioni federali e cantonali, nonché la prassi in materia. A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione. Per completezza vanno tuttavia ricordate le norme principali.
4.1 La legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC; RS 831.30) è stata profondamente modificata nell'ambito della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. Questa modifica è entrata in vigore il 1° gennaio 2008. Per quanto interessa la presente vertenza, va ricordato che gli assegni per grandi invalidi non sono computati come reddito ai fini del calcolo della prestazione complementare (art. 11 cpv. 3 lett. d
SR 831.30 Legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC)
LPC Art. 11 Redditi computabili - 1 Sono computati come reddito:
1    Sono computati come reddito:
a  due terzi dei proventi in denaro o in natura dell'esercizio di un'attività lucrativa, per quanto superino annualmente 1000 franchi per le persone sole e 1500 franchi per le coppie sposate e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; per i coniugi che non hanno diritto alle prestazioni complementari, il reddito dell'attività lucrativa è computato in ragione dell'80 per cento; per gli invalidi che hanno diritto a un'indennità giornaliera dell'AI, è computato interamente;
b  i proventi della sostanza mobile e immobile, incluso il valore annuo di un usufrutto o di un diritto di abitazione oppure il valore locativo annuo di un immobile di cui il beneficiario delle prestazioni complementari o un'altra persona compresa nel calcolo di queste prestazioni sono proprietari e che serve quale abitazione ad almeno una di queste persone;
c  un quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi 30 000 franchi per le persone sole, 50 000 franchi per le coppie sposate e 15 000 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; se il beneficiario delle prestazioni complementari o un'altra persona compresa nel calcolo di queste prestazioni sono proprietari di un immobile che serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è preso in considerazione quale sostanza;
d  le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
dbis  la totalità della rendita, anche se solo una percentuale di essa è differita in virtù dell'articolo 39 capoverso 1 LAVS55 oppure anticipata in virtù dell'articolo 40 capoverso 1 LAVS;
e  le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da una convenzione analoga;
f  gli assegni familiari;
g  ...
h  le pensioni alimentari previste dal diritto di famiglia;
i  la riduzione dei premi accordata per il periodo per il quale sono state versate retroattivamente prestazioni complementari.
1bis    In deroga al capoverso 1 lettera c va preso in considerazione quale sostanza soltanto il valore dell'immobile eccedente 300 000 franchi se:
a  uno o entrambi i coniugi sono proprietari di un immobile che serve quale abitazione a uno di essi, mentre l'altro vive in un istituto o in un ospedale; o
b  una persona è beneficiaria di un assegno per grandi invalidi dell'AVS/AI, dell'assicurazione infortuni o dell'assicurazione militare e abita in un immobile del quale lei stessa o il suo coniuge sono proprietari.58
1ter    Chi anticipa la riscossione di una percentuale della rendita di vecchiaia in virtù dell'articolo 40 capoverso 1 LAVS e nel contempo ha diritto a prestazioni dell'AI secondo gli articoli 10 e 22 LAI59 non è considerato beneficiario di una rendita di vecchiaia per il computo della sostanza netta secondo il capoverso 1 lettera c.60
2    Per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale, i Cantoni possono fissare il consumo della sostanza derogando al capoverso 1 lettera c. Possono tuttavia aumentarlo al massimo a un quinto.61
3    Non sono computati:
a  le prestazioni dei parenti giusta gli articoli 328-330 del Codice civile62;
b  le prestazioni dell'aiuto pubblico sociale;
c  le prestazioni pubbliche o private di natura manifestamente assistenziale;
d  gli assegni per grandi invalidi delle assicurazioni sociali;
e  le borse di studio e altri aiuti all'istruzione;
f  i contributi per l'assistenza versati dall'AVS o dall'AI;
g  i contributi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie alle cure dispensate in un istituto, se nella tassa giornaliera non sono presi in considerazione i costi delle cure ai sensi della LAMal65;
h  il supplemento di rendita secondo l'articolo 34bis LAVS.
4    Il Consiglio federale determina i casi in cui gli assegni per grandi invalidi delle assicurazioni sociali sono computati come redditi.
LPC). Inoltre, l'art. 14 cpv. 1 lett. b
SR 831.30 Legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC)
LPC Art. 14 Spese di malattia e d'invalidità - 1 I Cantoni rimborsano ai beneficiari di una prestazione complementare annua le seguenti spese comprovate dell'anno civile in corso:
1    I Cantoni rimborsano ai beneficiari di una prestazione complementare annua le seguenti spese comprovate dell'anno civile in corso:
a  di dentista;
b  di aiuto, di cure e di assistenza a domicilio e in strutture diurne;
bbis  di soggiorno temporaneo in un istituto o in un ospedale, ma al massimo per tre mesi; se il soggiorno in un istituto o in un ospedale dura più di tre mesi, la prestazione complementare annua è calcolata retroattivamente, sulla base delle spese riconosciute di cui all'articolo 10 capoverso 2, a partire dall'inizio del soggiorno;
c  di cure balneari e rigeneratrici ordinate dal medico;
d  per diete;
e  di trasporto al più vicino luogo di cura;
f  di mezzi ausiliari; e
g  di partecipazione ai costi secondo l'articolo 64 LAMal72.
2    I Cantoni designano le spese che possono essere rimborsate secondo il capoverso 1. Possono limitare il rimborso alle spese necessarie nell'ambito di una fornitura di prestazioni economica e appropriata.
3    Per le spese di malattia e d'invalidità rimborsate in aggiunta alla prestazione complementare annua, i Cantoni possono fissare importi massimi. Questi ultimi non possono tuttavia essere inferiori ai seguenti importi annui:
LPC prevede che i Cantoni rimborsano ai beneficiari di una prestazione complementare annua le spese di aiuto, di cure e di assistenza a domicilio e in strutture diurne. Il cpv. 2 di questa disposizione prevede che i Cantoni designano le spese che possono essere rimborsate secondo il cpv. 1 ma che possono limitare il rimborso alle spese necessarie nell'ambito di una fornitura di prestazioni economica e appropriata. Per le spese di malattia e d'invalidità rimborsate in aggiunta alla prestazione complementare annua, i Cantoni possono fissare importi massimi. Quando le persone vivono a casa, gli importi cantonali non possono essere inferiori a fr. 25'000.- per le persone sole, persone vedove e coniugi di persone che vivono in un istituto o in un ospedale (art. 14 cpv. 3 lett. a n. 1
SR 831.30 Legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC)
LPC Art. 14 Spese di malattia e d'invalidità - 1 I Cantoni rimborsano ai beneficiari di una prestazione complementare annua le seguenti spese comprovate dell'anno civile in corso:
1    I Cantoni rimborsano ai beneficiari di una prestazione complementare annua le seguenti spese comprovate dell'anno civile in corso:
a  di dentista;
b  di aiuto, di cure e di assistenza a domicilio e in strutture diurne;
bbis  di soggiorno temporaneo in un istituto o in un ospedale, ma al massimo per tre mesi; se il soggiorno in un istituto o in un ospedale dura più di tre mesi, la prestazione complementare annua è calcolata retroattivamente, sulla base delle spese riconosciute di cui all'articolo 10 capoverso 2, a partire dall'inizio del soggiorno;
c  di cure balneari e rigeneratrici ordinate dal medico;
d  per diete;
e  di trasporto al più vicino luogo di cura;
f  di mezzi ausiliari; e
g  di partecipazione ai costi secondo l'articolo 64 LAMal72.
2    I Cantoni designano le spese che possono essere rimborsate secondo il capoverso 1. Possono limitare il rimborso alle spese necessarie nell'ambito di una fornitura di prestazioni economica e appropriata.
3    Per le spese di malattia e d'invalidità rimborsate in aggiunta alla prestazione complementare annua, i Cantoni possono fissare importi massimi. Questi ultimi non possono tuttavia essere inferiori ai seguenti importi annui:
LPC). L'art. 14 cpv. 4
SR 831.30 Legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC)
LPC Art. 14 Spese di malattia e d'invalidità - 1 I Cantoni rimborsano ai beneficiari di una prestazione complementare annua le seguenti spese comprovate dell'anno civile in corso:
1    I Cantoni rimborsano ai beneficiari di una prestazione complementare annua le seguenti spese comprovate dell'anno civile in corso:
a  di dentista;
b  di aiuto, di cure e di assistenza a domicilio e in strutture diurne;
bbis  di soggiorno temporaneo in un istituto o in un ospedale, ma al massimo per tre mesi; se il soggiorno in un istituto o in un ospedale dura più di tre mesi, la prestazione complementare annua è calcolata retroattivamente, sulla base delle spese riconosciute di cui all'articolo 10 capoverso 2, a partire dall'inizio del soggiorno;
c  di cure balneari e rigeneratrici ordinate dal medico;
d  per diete;
e  di trasporto al più vicino luogo di cura;
f  di mezzi ausiliari; e
g  di partecipazione ai costi secondo l'articolo 64 LAMal72.
2    I Cantoni designano le spese che possono essere rimborsate secondo il capoverso 1. Possono limitare il rimborso alle spese necessarie nell'ambito di una fornitura di prestazioni economica e appropriata.
3    Per le spese di malattia e d'invalidità rimborsate in aggiunta alla prestazione complementare annua, i Cantoni possono fissare importi massimi. Questi ultimi non possono tuttavia essere inferiori ai seguenti importi annui:
LPC prevede che per le persone che vivono a casa e hanno diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AI o dell'assicurazione contro gli infortuni, l'importo minimo secondo l'art. 14 cpv. 3 lett. a n. 1
SR 831.30 Legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC)
LPC Art. 14 Spese di malattia e d'invalidità - 1 I Cantoni rimborsano ai beneficiari di una prestazione complementare annua le seguenti spese comprovate dell'anno civile in corso:
1    I Cantoni rimborsano ai beneficiari di una prestazione complementare annua le seguenti spese comprovate dell'anno civile in corso:
a  di dentista;
b  di aiuto, di cure e di assistenza a domicilio e in strutture diurne;
bbis  di soggiorno temporaneo in un istituto o in un ospedale, ma al massimo per tre mesi; se il soggiorno in un istituto o in un ospedale dura più di tre mesi, la prestazione complementare annua è calcolata retroattivamente, sulla base delle spese riconosciute di cui all'articolo 10 capoverso 2, a partire dall'inizio del soggiorno;
c  di cure balneari e rigeneratrici ordinate dal medico;
d  per diete;
e  di trasporto al più vicino luogo di cura;
f  di mezzi ausiliari; e
g  di partecipazione ai costi secondo l'articolo 64 LAMal72.
2    I Cantoni designano le spese che possono essere rimborsate secondo il capoverso 1. Possono limitare il rimborso alle spese necessarie nell'ambito di una fornitura di prestazioni economica e appropriata.
3    Per le spese di malattia e d'invalidità rimborsate in aggiunta alla prestazione complementare annua, i Cantoni possono fissare importi massimi. Questi ultimi non possono tuttavia essere inferiori ai seguenti importi annui:
LPC è aumentato a fr. 90'000.- in caso di grande invalidità di grado elevato, per quanto le spese per le
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cure e l'assistenza non siano coperte dall'assegno per grandi invalidi e dal contributo per l'assistenza dell'AVS o dell'AI. Il Consiglio federale disciplina l'aumento corrispondente per le persone con una grande invalidità di grado medio e quello dell'importo per coniugi. In ottemperanza a questa disposizione, l'art. 19b cpv. 1
SR 831.30 Legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC)
LPC Art. 14 Spese di malattia e d'invalidità - 1 I Cantoni rimborsano ai beneficiari di una prestazione complementare annua le seguenti spese comprovate dell'anno civile in corso:
1    I Cantoni rimborsano ai beneficiari di una prestazione complementare annua le seguenti spese comprovate dell'anno civile in corso:
a  di dentista;
b  di aiuto, di cure e di assistenza a domicilio e in strutture diurne;
bbis  di soggiorno temporaneo in un istituto o in un ospedale, ma al massimo per tre mesi; se il soggiorno in un istituto o in un ospedale dura più di tre mesi, la prestazione complementare annua è calcolata retroattivamente, sulla base delle spese riconosciute di cui all'articolo 10 capoverso 2, a partire dall'inizio del soggiorno;
c  di cure balneari e rigeneratrici ordinate dal medico;
d  per diete;
e  di trasporto al più vicino luogo di cura;
f  di mezzi ausiliari; e
g  di partecipazione ai costi secondo l'articolo 64 LAMal72.
2    I Cantoni designano le spese che possono essere rimborsate secondo il capoverso 1. Possono limitare il rimborso alle spese necessarie nell'ambito di una fornitura di prestazioni economica e appropriata.
3    Per le spese di malattia e d'invalidità rimborsate in aggiunta alla prestazione complementare annua, i Cantoni possono fissare importi massimi. Questi ultimi non possono tuttavia essere inferiori ai seguenti importi annui:
dell'ordinanza del 15 gennaio 1971 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPC-AVS/AI; RS 831.301) stipula che per le persone che vivono a casa e che hanno diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AI o dell'assicurazione contro gli infortuni, l'ammontare di cui all'art. 14 cpv. 3 lett. a n. 1
SR 831.30 Legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC)
LPC Art. 14 Spese di malattia e d'invalidità - 1 I Cantoni rimborsano ai beneficiari di una prestazione complementare annua le seguenti spese comprovate dell'anno civile in corso:
1    I Cantoni rimborsano ai beneficiari di una prestazione complementare annua le seguenti spese comprovate dell'anno civile in corso:
a  di dentista;
b  di aiuto, di cure e di assistenza a domicilio e in strutture diurne;
bbis  di soggiorno temporaneo in un istituto o in un ospedale, ma al massimo per tre mesi; se il soggiorno in un istituto o in un ospedale dura più di tre mesi, la prestazione complementare annua è calcolata retroattivamente, sulla base delle spese riconosciute di cui all'articolo 10 capoverso 2, a partire dall'inizio del soggiorno;
c  di cure balneari e rigeneratrici ordinate dal medico;
d  per diete;
e  di trasporto al più vicino luogo di cura;
f  di mezzi ausiliari; e
g  di partecipazione ai costi secondo l'articolo 64 LAMal72.
2    I Cantoni designano le spese che possono essere rimborsate secondo il capoverso 1. Possono limitare il rimborso alle spese necessarie nell'ambito di una fornitura di prestazioni economica e appropriata.
3    Per le spese di malattia e d'invalidità rimborsate in aggiunta alla prestazione complementare annua, i Cantoni possono fissare importi massimi. Questi ultimi non possono tuttavia essere inferiori ai seguenti importi annui:
LPC è aumentato a fr. 60'000.- in caso di grande invalidità di grado medio, nella misura in cui i costi per le cure e l'assistenza non siano coperti dall'assegno per grandi invalidi e dal contributo per l'assistenza dell'AVS o dell'AI. Quale norma transitoria è stato adottato l'art. 34
SR 831.30 Legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC)
LPC Art. 34 Disposizione transitoria - Finché i Cantoni non hanno designato le spese che possono essere rimborsate secondo l'articolo 14 capoverso 1, gli articoli 3-18 dell'ordinanza del 29 dicembre 1997116 sul rimborso delle spese di malattia e delle spese dovute all'invalidità in materia di prestazioni complementarinella versione in vigore il 31 dicembre dell'anno precedente l'entrata in vigore della legge federale del 6 ottobre 2006117 che emana e modifica atti legislativi per la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni si applicano per analogia, ma per una durata massima di tre anni a contare dall'entrata in vigore della presente legge.
LPC, giusta il quale finché i Cantoni non hanno designato le spese che possono essere rimborsate secondo l'art. 14 cpv. 1
SR 831.30 Legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC)
LPC Art. 14 Spese di malattia e d'invalidità - 1 I Cantoni rimborsano ai beneficiari di una prestazione complementare annua le seguenti spese comprovate dell'anno civile in corso:
1    I Cantoni rimborsano ai beneficiari di una prestazione complementare annua le seguenti spese comprovate dell'anno civile in corso:
a  di dentista;
b  di aiuto, di cure e di assistenza a domicilio e in strutture diurne;
bbis  di soggiorno temporaneo in un istituto o in un ospedale, ma al massimo per tre mesi; se il soggiorno in un istituto o in un ospedale dura più di tre mesi, la prestazione complementare annua è calcolata retroattivamente, sulla base delle spese riconosciute di cui all'articolo 10 capoverso 2, a partire dall'inizio del soggiorno;
c  di cure balneari e rigeneratrici ordinate dal medico;
d  per diete;
e  di trasporto al più vicino luogo di cura;
f  di mezzi ausiliari; e
g  di partecipazione ai costi secondo l'articolo 64 LAMal72.
2    I Cantoni designano le spese che possono essere rimborsate secondo il capoverso 1. Possono limitare il rimborso alle spese necessarie nell'ambito di una fornitura di prestazioni economica e appropriata.
3    Per le spese di malattia e d'invalidità rimborsate in aggiunta alla prestazione complementare annua, i Cantoni possono fissare importi massimi. Questi ultimi non possono tuttavia essere inferiori ai seguenti importi annui:
LPC, gli articoli 3
IR 0.632.314.891.1 Accordo agricolo del 24 giugno 2004 tra la Svizzera e il Libano (all.)
all. Art. 3 - Le regole d'origine e le modalità della cooperazione amministrativa applicabili al presente Accordo sono contenute nell'appendice 3.
-18
IR 0.632.314.891.1 Accordo agricolo del 24 giugno 2004 tra la Svizzera e il Libano (all.)
all. Art. 3 - Le regole d'origine e le modalità della cooperazione amministrativa applicabili al presente Accordo sono contenute nell'appendice 3.
dell'ordinanza del 29 dicembre 1997 sul rimborso delle spese di malattia e delle spese dovute all'invalidità in materia di prestazioni complementari (OMPC; RU 1998 239) nella versione in vigore il 31 dicembre dell'anno precedente l'entrata in vigore della legge federale del 6 ottobre 2006 che emana e modifica atti legislativi per la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni si applicano per analogia, ma per una durata massima di tre anni a contare dall'entrata in vigore della presente legge.
4.2 Per il Cantone Ticino la legge di applicazione del 23 ottobre 2007 della legge federale del 6 ottobre 2006 concernente le prestazioni complementari all'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LaLPC; RL 6.4.5.3) è entrata in vigore il 1° gennaio 2008. L'art. 5
SR 831.30 Legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC)
LPC Art. 5 Condizioni supplementari per stranieri - 1 Gli stranieri hanno diritto alle prestazioni complementari solamente se dimorano legalmente in Svizzera. Devono inoltre aver dimorato ininterrottamente in Svizzera durante dieci anni immediatamente prima della data a partire dalla quale è chiesta la prestazione complementare (termine d'attesa).18
1    Gli stranieri hanno diritto alle prestazioni complementari solamente se dimorano legalmente in Svizzera. Devono inoltre aver dimorato ininterrottamente in Svizzera durante dieci anni immediatamente prima della data a partire dalla quale è chiesta la prestazione complementare (termine d'attesa).18
2    Per i rifugiati e gli apolidi il termine d'attesa è di cinque anni.
3    Per gli stranieri che, in virtù di una convenzione di sicurezza sociale, avrebbero diritto a una rendita straordinaria dell'AVS o dell'AI, il termine d'attesa è di:
a  cinque anni, per chi ha diritto a una rendita dell'AI o vi avrebbe diritto se avesse compiuto la durata di contribuzione minima previsto dall'articolo 36 capoverso 1 LAI19;
b  cinque anni, per chi non ha ancora raggiunto l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS21 e ha diritto a una rendita per superstiti dell'AVS o vi avrebbe diritto se la persona deceduta, al momento della morte, avesse compiuto la durata di contribuzione minima prevista dall'articolo 29 capoverso 1 LAVS;
c  cinque anni, per chi percepisce una rendita di vecchiaia dell'AVS o ha raggiunto l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS e la cui rendita di vecchiaia subentra o subentrerebbe a una rendita per superstiti dell'AVS o a una rendita dell'AI;
d  dieci anni, per chi percepisce una rendita di vecchiaia dell'AVS o ha raggiunto l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS e la cui rendita di vecchiaia non subentra o non subentrerebbe né a una rendita per superstiti dell'AVS né a una rendita dell'AI.24
4    Gli stranieri che non sono rifugiati o apolidi e non sono contemplati dal capoverso 3 hanno diritto a prestazioni complementari soltanto se oltre al termine d'attesa di cui al capoverso 1 adempiono una delle condizioni di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettere a, abis, ater, b numero 2 o c oppure le condizioni di cui all'articolo 4 capoverso 2.25
5    Se uno straniero soggiorna all'estero ininterrottamente per oltre tre mesi o per oltre tre mesi complessivi nel corso di un anno civile, con il rientro in Svizzera comincia a decorrere un nuovo termine d'attesa.26
6    Il Consiglio federale stabilisce i casi eccezionali in cui un soggiorno all'estero della durata di un anno al massimo non determina l'interruzione del termine d'attesa.27
prevede che le spese di malattia e d'invalidità e gli importi massimi sono quelle riconosciute dalla LPC. Un diritto al rimborso delle spese può essere fatto valere nella misura in cui tali spese non sono già prese a carico da altre assicurazioni (art. 8 cpv. 1 LaLPC). La concessione di un assegno per grandi invalidi dell'AVS, dell'AI, dell'assicurazione infortuni o dell'assicurazione militare, non è equiparata a un rimborso delle spese da parte di altre assicurazioni (art. 8 cpv. 2 LaLPC). Nella misura in cui l'assicurazione malattia ha tenuto in considerazione l'assegno per grandi invalidi dell'AI o dell'assicurazione infortuni per fissare l'importo delle spese di cura e assistenza a domicilio che essa è tenuta a rimborsare, l'assegno per
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grandi invalidi non è dedotto dalle spese considerate (art. 8 cpv. 3 LaLPC).
5.

5.1 Per fondare il proprio giudizio, il Tribunale cantonale ha in sede istruttoria interpellato l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali che si è pronunciato con scritto del 23 gennaio 2015. I giudici cantonali hanno quindi ritenuto che il diritto federale, in particolare l'art. 14 cpv. 3
SR 831.30 Legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC)
LPC Art. 14 Spese di malattia e d'invalidità - 1 I Cantoni rimborsano ai beneficiari di una prestazione complementare annua le seguenti spese comprovate dell'anno civile in corso:
1    I Cantoni rimborsano ai beneficiari di una prestazione complementare annua le seguenti spese comprovate dell'anno civile in corso:
a  di dentista;
b  di aiuto, di cure e di assistenza a domicilio e in strutture diurne;
bbis  di soggiorno temporaneo in un istituto o in un ospedale, ma al massimo per tre mesi; se il soggiorno in un istituto o in un ospedale dura più di tre mesi, la prestazione complementare annua è calcolata retroattivamente, sulla base delle spese riconosciute di cui all'articolo 10 capoverso 2, a partire dall'inizio del soggiorno;
c  di cure balneari e rigeneratrici ordinate dal medico;
d  per diete;
e  di trasporto al più vicino luogo di cura;
f  di mezzi ausiliari; e
g  di partecipazione ai costi secondo l'articolo 64 LAMal72.
2    I Cantoni designano le spese che possono essere rimborsate secondo il capoverso 1. Possono limitare il rimborso alle spese necessarie nell'ambito di una fornitura di prestazioni economica e appropriata.
3    Per le spese di malattia e d'invalidità rimborsate in aggiunta alla prestazione complementare annua, i Cantoni possono fissare importi massimi. Questi ultimi non possono tuttavia essere inferiori ai seguenti importi annui:
LPC, prevede che le spese comprovate di cui all'art. 14 cpv. 1 lett. b
SR 831.30 Legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC)
LPC Art. 14 Spese di malattia e d'invalidità - 1 I Cantoni rimborsano ai beneficiari di una prestazione complementare annua le seguenti spese comprovate dell'anno civile in corso:
1    I Cantoni rimborsano ai beneficiari di una prestazione complementare annua le seguenti spese comprovate dell'anno civile in corso:
a  di dentista;
b  di aiuto, di cure e di assistenza a domicilio e in strutture diurne;
bbis  di soggiorno temporaneo in un istituto o in un ospedale, ma al massimo per tre mesi; se il soggiorno in un istituto o in un ospedale dura più di tre mesi, la prestazione complementare annua è calcolata retroattivamente, sulla base delle spese riconosciute di cui all'articolo 10 capoverso 2, a partire dall'inizio del soggiorno;
c  di cure balneari e rigeneratrici ordinate dal medico;
d  per diete;
e  di trasporto al più vicino luogo di cura;
f  di mezzi ausiliari; e
g  di partecipazione ai costi secondo l'articolo 64 LAMal72.
2    I Cantoni designano le spese che possono essere rimborsate secondo il capoverso 1. Possono limitare il rimborso alle spese necessarie nell'ambito di una fornitura di prestazioni economica e appropriata.
3    Per le spese di malattia e d'invalidità rimborsate in aggiunta alla prestazione complementare annua, i Cantoni possono fissare importi massimi. Questi ultimi non possono tuttavia essere inferiori ai seguenti importi annui:
LPC sono integralmente rimborsate ai beneficiari di una prestazione complementare nella misura in cui sono inferiori a fr. 25'000.-. Solo quando questo importo è superato, è possibile dedurre dall'importo da rimborsare l'assegno per grandi invalidi percepito in applicazione dell'art. 14 cpv. 4
SR 831.30 Legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC)
LPC Art. 14 Spese di malattia e d'invalidità - 1 I Cantoni rimborsano ai beneficiari di una prestazione complementare annua le seguenti spese comprovate dell'anno civile in corso:
1    I Cantoni rimborsano ai beneficiari di una prestazione complementare annua le seguenti spese comprovate dell'anno civile in corso:
a  di dentista;
b  di aiuto, di cure e di assistenza a domicilio e in strutture diurne;
bbis  di soggiorno temporaneo in un istituto o in un ospedale, ma al massimo per tre mesi; se il soggiorno in un istituto o in un ospedale dura più di tre mesi, la prestazione complementare annua è calcolata retroattivamente, sulla base delle spese riconosciute di cui all'articolo 10 capoverso 2, a partire dall'inizio del soggiorno;
c  di cure balneari e rigeneratrici ordinate dal medico;
d  per diete;
e  di trasporto al più vicino luogo di cura;
f  di mezzi ausiliari; e
g  di partecipazione ai costi secondo l'articolo 64 LAMal72.
2    I Cantoni designano le spese che possono essere rimborsate secondo il capoverso 1. Possono limitare il rimborso alle spese necessarie nell'ambito di una fornitura di prestazioni economica e appropriata.
3    Per le spese di malattia e d'invalidità rimborsate in aggiunta alla prestazione complementare annua, i Cantoni possono fissare importi massimi. Questi ultimi non possono tuttavia essere inferiori ai seguenti importi annui:
1a frase in fine LPC. A mente del Tribunale cantonale, gli importi fissati all'art. 14 cpv. 3
SR 831.30 Legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC)
LPC Art. 14 Spese di malattia e d'invalidità - 1 I Cantoni rimborsano ai beneficiari di una prestazione complementare annua le seguenti spese comprovate dell'anno civile in corso:
1    I Cantoni rimborsano ai beneficiari di una prestazione complementare annua le seguenti spese comprovate dell'anno civile in corso:
a  di dentista;
b  di aiuto, di cure e di assistenza a domicilio e in strutture diurne;
bbis  di soggiorno temporaneo in un istituto o in un ospedale, ma al massimo per tre mesi; se il soggiorno in un istituto o in un ospedale dura più di tre mesi, la prestazione complementare annua è calcolata retroattivamente, sulla base delle spese riconosciute di cui all'articolo 10 capoverso 2, a partire dall'inizio del soggiorno;
c  di cure balneari e rigeneratrici ordinate dal medico;
d  per diete;
e  di trasporto al più vicino luogo di cura;
f  di mezzi ausiliari; e
g  di partecipazione ai costi secondo l'articolo 64 LAMal72.
2    I Cantoni designano le spese che possono essere rimborsate secondo il capoverso 1. Possono limitare il rimborso alle spese necessarie nell'ambito di una fornitura di prestazioni economica e appropriata.
3    Per le spese di malattia e d'invalidità rimborsate in aggiunta alla prestazione complementare annua, i Cantoni possono fissare importi massimi. Questi ultimi non possono tuttavia essere inferiori ai seguenti importi annui:
LPC costituiscono una garanzia minima di rimborso al di sotto della quale non è possibile andare, neanche dopo deduzione dell'assegno per grandi invalidi. A titolo sussidiario, il Tribunale cantonale aggiunge che, anche se si dovesse considerare che il diritto federale permette ai Cantoni di computare l'assegno per grandi invalidi dall'importo da rimborsare per le spese di cui all'art. 14 cpv. 1 lett. b
SR 831.30 Legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC)
LPC Art. 14 Spese di malattia e d'invalidità - 1 I Cantoni rimborsano ai beneficiari di una prestazione complementare annua le seguenti spese comprovate dell'anno civile in corso:
1    I Cantoni rimborsano ai beneficiari di una prestazione complementare annua le seguenti spese comprovate dell'anno civile in corso:
a  di dentista;
b  di aiuto, di cure e di assistenza a domicilio e in strutture diurne;
bbis  di soggiorno temporaneo in un istituto o in un ospedale, ma al massimo per tre mesi; se il soggiorno in un istituto o in un ospedale dura più di tre mesi, la prestazione complementare annua è calcolata retroattivamente, sulla base delle spese riconosciute di cui all'articolo 10 capoverso 2, a partire dall'inizio del soggiorno;
c  di cure balneari e rigeneratrici ordinate dal medico;
d  per diete;
e  di trasporto al più vicino luogo di cura;
f  di mezzi ausiliari; e
g  di partecipazione ai costi secondo l'articolo 64 LAMal72.
2    I Cantoni designano le spese che possono essere rimborsate secondo il capoverso 1. Possono limitare il rimborso alle spese necessarie nell'ambito di una fornitura di prestazioni economica e appropriata.
3    Per le spese di malattia e d'invalidità rimborsate in aggiunta alla prestazione complementare annua, i Cantoni possono fissare importi massimi. Questi ultimi non possono tuttavia essere inferiori ai seguenti importi annui:
LPC, la legge d'applicazione cantonale non ha previsto la sua deduzione, pertanto anche in tale ipotesi la totalità delle spese dovrebbe essere rimborsata all'interessata. Nel caso concreto, le spese comprovate di malattia e d'assistenza per il 2013 sono ammontate a fr. 13'032.-, a fronte di un assegno per grandi invalidi di fr. 14'040.-. Queste spese sono inferiori al limite massimo fissato all'art. 14 cpv. 3 lett. a n. 1
SR 831.30 Legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC)
LPC Art. 14 Spese di malattia e d'invalidità - 1 I Cantoni rimborsano ai beneficiari di una prestazione complementare annua le seguenti spese comprovate dell'anno civile in corso:
1    I Cantoni rimborsano ai beneficiari di una prestazione complementare annua le seguenti spese comprovate dell'anno civile in corso:
a  di dentista;
b  di aiuto, di cure e di assistenza a domicilio e in strutture diurne;
bbis  di soggiorno temporaneo in un istituto o in un ospedale, ma al massimo per tre mesi; se il soggiorno in un istituto o in un ospedale dura più di tre mesi, la prestazione complementare annua è calcolata retroattivamente, sulla base delle spese riconosciute di cui all'articolo 10 capoverso 2, a partire dall'inizio del soggiorno;
c  di cure balneari e rigeneratrici ordinate dal medico;
d  per diete;
e  di trasporto al più vicino luogo di cura;
f  di mezzi ausiliari; e
g  di partecipazione ai costi secondo l'articolo 64 LAMal72.
2    I Cantoni designano le spese che possono essere rimborsate secondo il capoverso 1. Possono limitare il rimborso alle spese necessarie nell'ambito di una fornitura di prestazioni economica e appropriata.
3    Per le spese di malattia e d'invalidità rimborsate in aggiunta alla prestazione complementare annua, i Cantoni possono fissare importi massimi. Questi ultimi non possono tuttavia essere inferiori ai seguenti importi annui:
LPC che, per l'assicurata che vive a casa, è di fr. 25'000.-.
5.2 La ricorrente fa valere che la riforma della LPC, intervenuta il 1° gennaio 2008, ha cambiato il sistema dando maggiori competenze ai Cantoni. Quando gli importi delle spese di malattia e d'invalidità da rimborsare sono inferiori a fr. 25'000.- spetta ai Cantoni definire il principio e le modalità del rimborso, in particolare se l'assegno per grandi invalidi debba essere dedotto dalla somma da rimborsare. Secondo la ricorrente, il diritto federale non impedisce ai Cantoni di dedurre l'assegno per grandi invalidi dalle spese di cui all'art. 14 cpv. 1 lett. b
SR 831.30 Legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC)
LPC Art. 14 Spese di malattia e d'invalidità - 1 I Cantoni rimborsano ai beneficiari di una prestazione complementare annua le seguenti spese comprovate dell'anno civile in corso:
1    I Cantoni rimborsano ai beneficiari di una prestazione complementare annua le seguenti spese comprovate dell'anno civile in corso:
a  di dentista;
b  di aiuto, di cure e di assistenza a domicilio e in strutture diurne;
bbis  di soggiorno temporaneo in un istituto o in un ospedale, ma al massimo per tre mesi; se il soggiorno in un istituto o in un ospedale dura più di tre mesi, la prestazione complementare annua è calcolata retroattivamente, sulla base delle spese riconosciute di cui all'articolo 10 capoverso 2, a partire dall'inizio del soggiorno;
c  di cure balneari e rigeneratrici ordinate dal medico;
d  per diete;
e  di trasporto al più vicino luogo di cura;
f  di mezzi ausiliari; e
g  di partecipazione ai costi secondo l'articolo 64 LAMal72.
2    I Cantoni designano le spese che possono essere rimborsate secondo il capoverso 1. Possono limitare il rimborso alle spese necessarie nell'ambito di una fornitura di prestazioni economica e appropriata.
3    Per le spese di malattia e d'invalidità rimborsate in aggiunta alla prestazione complementare annua, i Cantoni possono fissare importi massimi. Questi ultimi non possono tuttavia essere inferiori ai seguenti importi annui:
LPC, quando queste siano inferiori a fr. 25'000.- e neppure prevede una garanzia minima di rimborso in questi casi. Ora, il diritto cantonale non prevede alcuna garanzia in tal senso e permette di rinunciare alla deduzione dell'assegno per grandi invalidi solo quando l'assicurazione malattia ne ha già tenuto conto per fissare l'importo delle spese da rimborsare (art. 8 cpv. 3 LaLPC).
BGE 142 V 349 S. 354

5.3 L'opponente propone di respingere il ricorso sottolineando come il legislatore federale non abbia esplicitamente previsto di dedurre l'assegno per grandi invalidi dalle spese di malattia e d'invalidità da rimborsare, neanche quando queste siano inferiori a fr. 25'000.-. Si deve al contrario ritenere che l'art. 14 cpv. 3
SR 831.30 Legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC)
LPC Art. 14 Spese di malattia e d'invalidità - 1 I Cantoni rimborsano ai beneficiari di una prestazione complementare annua le seguenti spese comprovate dell'anno civile in corso:
1    I Cantoni rimborsano ai beneficiari di una prestazione complementare annua le seguenti spese comprovate dell'anno civile in corso:
a  di dentista;
b  di aiuto, di cure e di assistenza a domicilio e in strutture diurne;
bbis  di soggiorno temporaneo in un istituto o in un ospedale, ma al massimo per tre mesi; se il soggiorno in un istituto o in un ospedale dura più di tre mesi, la prestazione complementare annua è calcolata retroattivamente, sulla base delle spese riconosciute di cui all'articolo 10 capoverso 2, a partire dall'inizio del soggiorno;
c  di cure balneari e rigeneratrici ordinate dal medico;
d  per diete;
e  di trasporto al più vicino luogo di cura;
f  di mezzi ausiliari; e
g  di partecipazione ai costi secondo l'articolo 64 LAMal72.
2    I Cantoni designano le spese che possono essere rimborsate secondo il capoverso 1. Possono limitare il rimborso alle spese necessarie nell'ambito di una fornitura di prestazioni economica e appropriata.
3    Per le spese di malattia e d'invalidità rimborsate in aggiunta alla prestazione complementare annua, i Cantoni possono fissare importi massimi. Questi ultimi non possono tuttavia essere inferiori ai seguenti importi annui:
LPC, nella misura in cui stabilisce degli importi minimi, prevede una garanzia minima. Comunque, con la riforma intervenuta il 1° gennaio 2008, non era intenzione del legislatore federale peggiorare la situazione dei beneficiari di prestazioni complementari. Per quanto riguarda il diritto cantonale, l'opponente osserva come la LaLPC non prevede alcuna deduzione dell'assegno per grandi invalidi dalle spese da rimborsare.
6.

6.1 La corretta delimitazione tra il diritto federale e quello cantonale è una questione di diritto federale che è liberamente esaminata dal Tribunale federale (consid. 2 non pubblicato; v. anche DTF 127 II 227 consid. 1a pag. 229; HANSJÖRG SEILER, in Bundesgerichtsgesetz [BGG], 2a ed. 2015, n. 27 ad art. 95
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione:
a  del diritto federale;
b  del diritto internazionale;
c  dei diritti costituzionali cantonali;
d  delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari;
e  del diritto intercantonale.
LTF).

6.2 Con la riforma del 1° gennaio 2008, il legislatore federale ha deciso che il finanziamento del rimborso delle spese di malattia e d'invalidità incombe ai Cantoni (art. 16
SR 831.30 Legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC)
LPC Art. 16 Finanziamento - I Cantoni finanziano le prestazioni di cui all'articolo 14.
LPC). A partire da questa data la LPC si limita a stabilire delle condizioni quadro, incaricando i Cantoni di regolamentare le modalità di questo rimborso (voto Fritz Schiesser, BU 2006 CS 210 e Consigliere federale Hans-Rudolf Merz, BU 2006 CN 1254 seg.; Messaggio del 7 settembre 2005 concernente la legislazione esecutiva della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni [NPC], FF 2005 5544 seg. n. 2.9.8.2.2, 5552; v. anche sentenza 9C_470/2013 dell'11 ottobre 2013 consid. 3.1). In particolare spetta ai Cantoni precisare le spese che possono essere rimborsate sulla base del catalogo delle prestazioni di cui all'art. 14 cpv. 1
SR 831.30 Legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC)
LPC Art. 14 Spese di malattia e d'invalidità - 1 I Cantoni rimborsano ai beneficiari di una prestazione complementare annua le seguenti spese comprovate dell'anno civile in corso:
1    I Cantoni rimborsano ai beneficiari di una prestazione complementare annua le seguenti spese comprovate dell'anno civile in corso:
a  di dentista;
b  di aiuto, di cure e di assistenza a domicilio e in strutture diurne;
bbis  di soggiorno temporaneo in un istituto o in un ospedale, ma al massimo per tre mesi; se il soggiorno in un istituto o in un ospedale dura più di tre mesi, la prestazione complementare annua è calcolata retroattivamente, sulla base delle spese riconosciute di cui all'articolo 10 capoverso 2, a partire dall'inizio del soggiorno;
c  di cure balneari e rigeneratrici ordinate dal medico;
d  per diete;
e  di trasporto al più vicino luogo di cura;
f  di mezzi ausiliari; e
g  di partecipazione ai costi secondo l'articolo 64 LAMal72.
2    I Cantoni designano le spese che possono essere rimborsate secondo il capoverso 1. Possono limitare il rimborso alle spese necessarie nell'ambito di una fornitura di prestazioni economica e appropriata.
3    Per le spese di malattia e d'invalidità rimborsate in aggiunta alla prestazione complementare annua, i Cantoni possono fissare importi massimi. Questi ultimi non possono tuttavia essere inferiori ai seguenti importi annui:
LPC, come pure possono limitare il rimborso delle spese necessarie nell'ambito di una fornitura di prestazioni economica e appropriata (art. 14 cpv. 2
SR 831.30 Legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC)
LPC Art. 14 Spese di malattia e d'invalidità - 1 I Cantoni rimborsano ai beneficiari di una prestazione complementare annua le seguenti spese comprovate dell'anno civile in corso:
1    I Cantoni rimborsano ai beneficiari di una prestazione complementare annua le seguenti spese comprovate dell'anno civile in corso:
a  di dentista;
b  di aiuto, di cure e di assistenza a domicilio e in strutture diurne;
bbis  di soggiorno temporaneo in un istituto o in un ospedale, ma al massimo per tre mesi; se il soggiorno in un istituto o in un ospedale dura più di tre mesi, la prestazione complementare annua è calcolata retroattivamente, sulla base delle spese riconosciute di cui all'articolo 10 capoverso 2, a partire dall'inizio del soggiorno;
c  di cure balneari e rigeneratrici ordinate dal medico;
d  per diete;
e  di trasporto al più vicino luogo di cura;
f  di mezzi ausiliari; e
g  di partecipazione ai costi secondo l'articolo 64 LAMal72.
2    I Cantoni designano le spese che possono essere rimborsate secondo il capoverso 1. Possono limitare il rimborso alle spese necessarie nell'ambito di una fornitura di prestazioni economica e appropriata.
3    Per le spese di malattia e d'invalidità rimborsate in aggiunta alla prestazione complementare annua, i Cantoni possono fissare importi massimi. Questi ultimi non possono tuttavia essere inferiori ai seguenti importi annui:
LPC). I Cantoni possono inoltre fissare degli importi massimi per la spese da rimborsare, che tuttavia non possono essere inferiori agli importi indicati all'art. 14 cpv. 3
SR 831.30 Legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC)
LPC Art. 14 Spese di malattia e d'invalidità - 1 I Cantoni rimborsano ai beneficiari di una prestazione complementare annua le seguenti spese comprovate dell'anno civile in corso:
1    I Cantoni rimborsano ai beneficiari di una prestazione complementare annua le seguenti spese comprovate dell'anno civile in corso:
a  di dentista;
b  di aiuto, di cure e di assistenza a domicilio e in strutture diurne;
bbis  di soggiorno temporaneo in un istituto o in un ospedale, ma al massimo per tre mesi; se il soggiorno in un istituto o in un ospedale dura più di tre mesi, la prestazione complementare annua è calcolata retroattivamente, sulla base delle spese riconosciute di cui all'articolo 10 capoverso 2, a partire dall'inizio del soggiorno;
c  di cure balneari e rigeneratrici ordinate dal medico;
d  per diete;
e  di trasporto al più vicino luogo di cura;
f  di mezzi ausiliari; e
g  di partecipazione ai costi secondo l'articolo 64 LAMal72.
2    I Cantoni designano le spese che possono essere rimborsate secondo il capoverso 1. Possono limitare il rimborso alle spese necessarie nell'ambito di una fornitura di prestazioni economica e appropriata.
3    Per le spese di malattia e d'invalidità rimborsate in aggiunta alla prestazione complementare annua, i Cantoni possono fissare importi massimi. Questi ultimi non possono tuttavia essere inferiori ai seguenti importi annui:
LPC (JÖHL/USINGER-EGGER, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 3a ed. 2016, pag. 1921 seg. n. 233 e n. 234; MICHEL VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, pag. 221 n. 1).
BGE 142 V 349 S. 355

6.3

6.3.1 A partire dal 1° gennaio 2008 spetta oramai ai Cantoni determinare le modalità del rimborso delle spese di malattia e d'invalidità. È in particolare di competenza cantonale, in assenza di una normativa federale specifica, decidere se l'assegno per grandi invalidi debba essere detratto dalle spese di cui all'art. 14 cpv. 1 lett. b
SR 831.30 Legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC)
LPC Art. 14 Spese di malattia e d'invalidità - 1 I Cantoni rimborsano ai beneficiari di una prestazione complementare annua le seguenti spese comprovate dell'anno civile in corso:
1    I Cantoni rimborsano ai beneficiari di una prestazione complementare annua le seguenti spese comprovate dell'anno civile in corso:
a  di dentista;
b  di aiuto, di cure e di assistenza a domicilio e in strutture diurne;
bbis  di soggiorno temporaneo in un istituto o in un ospedale, ma al massimo per tre mesi; se il soggiorno in un istituto o in un ospedale dura più di tre mesi, la prestazione complementare annua è calcolata retroattivamente, sulla base delle spese riconosciute di cui all'articolo 10 capoverso 2, a partire dall'inizio del soggiorno;
c  di cure balneari e rigeneratrici ordinate dal medico;
d  per diete;
e  di trasporto al più vicino luogo di cura;
f  di mezzi ausiliari; e
g  di partecipazione ai costi secondo l'articolo 64 LAMal72.
2    I Cantoni designano le spese che possono essere rimborsate secondo il capoverso 1. Possono limitare il rimborso alle spese necessarie nell'ambito di una fornitura di prestazioni economica e appropriata.
3    Per le spese di malattia e d'invalidità rimborsate in aggiunta alla prestazione complementare annua, i Cantoni possono fissare importi massimi. Questi ultimi non possono tuttavia essere inferiori ai seguenti importi annui:
LPC quando queste sono inferiori a fr. 25'000.- (v. in tal senso il bulletin à l'intention des caisses de compensation AVS et des organes d'exécution des PC n. 323 dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) del 21 dicembre 2012, n. 1.1 pag. 1 seg.; HARDY LANDOLT, Pflegekosten und Ergänzungsleistungen, in Pflegerecht 2013 pag. 248). Il diritto federale prevede infatti una deduzione dell'assegno per grandi invalidi dalle spese da rimborsare, ma solo nei casi previsti dall'art. 14 cpv. 4
SR 831.30 Legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC)
LPC Art. 14 Spese di malattia e d'invalidità - 1 I Cantoni rimborsano ai beneficiari di una prestazione complementare annua le seguenti spese comprovate dell'anno civile in corso:
1    I Cantoni rimborsano ai beneficiari di una prestazione complementare annua le seguenti spese comprovate dell'anno civile in corso:
a  di dentista;
b  di aiuto, di cure e di assistenza a domicilio e in strutture diurne;
bbis  di soggiorno temporaneo in un istituto o in un ospedale, ma al massimo per tre mesi; se il soggiorno in un istituto o in un ospedale dura più di tre mesi, la prestazione complementare annua è calcolata retroattivamente, sulla base delle spese riconosciute di cui all'articolo 10 capoverso 2, a partire dall'inizio del soggiorno;
c  di cure balneari e rigeneratrici ordinate dal medico;
d  per diete;
e  di trasporto al più vicino luogo di cura;
f  di mezzi ausiliari; e
g  di partecipazione ai costi secondo l'articolo 64 LAMal72.
2    I Cantoni designano le spese che possono essere rimborsate secondo il capoverso 1. Possono limitare il rimborso alle spese necessarie nell'ambito di una fornitura di prestazioni economica e appropriata.
3    Per le spese di malattia e d'invalidità rimborsate in aggiunta alla prestazione complementare annua, i Cantoni possono fissare importi massimi. Questi ultimi non possono tuttavia essere inferiori ai seguenti importi annui:
LPC e art. 19b
SR 831.301 Ordinanza del 15 gennaio 1971 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 19b Aumento dell'ammontare massimo - 1 Per le persone che vivono a casa e che hanno diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AI o dell'assicurazione contro gli infortuni, l'ammontare di cui all'articolo 14 capoverso 3 lettera a numero 1 LPC è aumentato a 60 000 franchi in caso di grande invalidità di grado medio, nella misura in cui i costi per le cure e l'assistenza non siano coperti dall'assegno per grandi invalidi e dal contributo per l'assistenza dell'AVS o dell'AI.92
1    Per le persone che vivono a casa e che hanno diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AI o dell'assicurazione contro gli infortuni, l'ammontare di cui all'articolo 14 capoverso 3 lettera a numero 1 LPC è aumentato a 60 000 franchi in caso di grande invalidità di grado medio, nella misura in cui i costi per le cure e l'assistenza non siano coperti dall'assegno per grandi invalidi e dal contributo per l'assistenza dell'AVS o dell'AI.92
2    Per i coniugi che vivono a casa e che hanno diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AI o dell'assicurazione contro gli infortuni, l'ammontare di cui all'articolo 14 capoverso 3 lettera a numero 2 LPC è aumentato secondo la seguente tabella, nella misura in cui i costi per le cure e l'assistenza non siano coperti dall'assegno per grandi invalidi e dal contributo per l'assistenza dell'AVS o dell'AI:93
OPC-AVS/AI, ossia quando le spese di cura e di assistenza comprovate sono più elevate dell'assegno per grandi invalidi e se gli importi di cui all'art. 14 cpv. 3 lett. a n. 1 e
SR 831.30 Legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC)
LPC Art. 14 Spese di malattia e d'invalidità - 1 I Cantoni rimborsano ai beneficiari di una prestazione complementare annua le seguenti spese comprovate dell'anno civile in corso:
1    I Cantoni rimborsano ai beneficiari di una prestazione complementare annua le seguenti spese comprovate dell'anno civile in corso:
a  di dentista;
b  di aiuto, di cure e di assistenza a domicilio e in strutture diurne;
bbis  di soggiorno temporaneo in un istituto o in un ospedale, ma al massimo per tre mesi; se il soggiorno in un istituto o in un ospedale dura più di tre mesi, la prestazione complementare annua è calcolata retroattivamente, sulla base delle spese riconosciute di cui all'articolo 10 capoverso 2, a partire dall'inizio del soggiorno;
c  di cure balneari e rigeneratrici ordinate dal medico;
d  per diete;
e  di trasporto al più vicino luogo di cura;
f  di mezzi ausiliari; e
g  di partecipazione ai costi secondo l'articolo 64 LAMal72.
2    I Cantoni designano le spese che possono essere rimborsate secondo il capoverso 1. Possono limitare il rimborso alle spese necessarie nell'ambito di una fornitura di prestazioni economica e appropriata.
3    Per le spese di malattia e d'invalidità rimborsate in aggiunta alla prestazione complementare annua, i Cantoni possono fissare importi massimi. Questi ultimi non possono tuttavia essere inferiori ai seguenti importi annui:
2 LPC, prima della deduzione dell'assegno, non sono sufficienti per rimborsare tutte le spese di malattia e d'invalidità (v. Messaggio del 24 febbraio 2010 concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità [6a revisione AI, primo pacchetto di misure], FF 2010 1603 segg., 1699;JÖHL/USINGER-EGGER, op. cit., pag. 1950 n. 271; v. n. 5310.04 delle direttive UFAS sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI [DPC], stato al 1° gennaio 2016). Questo non è il caso nella fattispecie poiché le spese comprovate di malattia e assistenza sono state nel 2013 di fr. 13'032.-, quindi inferiori all'assegno per grandi invalidi di fr. 14'040.-, nonché inferiori al limite massimo fissato all'art. 14 cpv. 3 lett. a n. 1
SR 831.30 Legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC)
LPC Art. 14 Spese di malattia e d'invalidità - 1 I Cantoni rimborsano ai beneficiari di una prestazione complementare annua le seguenti spese comprovate dell'anno civile in corso:
1    I Cantoni rimborsano ai beneficiari di una prestazione complementare annua le seguenti spese comprovate dell'anno civile in corso:
a  di dentista;
b  di aiuto, di cure e di assistenza a domicilio e in strutture diurne;
bbis  di soggiorno temporaneo in un istituto o in un ospedale, ma al massimo per tre mesi; se il soggiorno in un istituto o in un ospedale dura più di tre mesi, la prestazione complementare annua è calcolata retroattivamente, sulla base delle spese riconosciute di cui all'articolo 10 capoverso 2, a partire dall'inizio del soggiorno;
c  di cure balneari e rigeneratrici ordinate dal medico;
d  per diete;
e  di trasporto al più vicino luogo di cura;
f  di mezzi ausiliari; e
g  di partecipazione ai costi secondo l'articolo 64 LAMal72.
2    I Cantoni designano le spese che possono essere rimborsate secondo il capoverso 1. Possono limitare il rimborso alle spese necessarie nell'ambito di una fornitura di prestazioni economica e appropriata.
3    Per le spese di malattia e d'invalidità rimborsate in aggiunta alla prestazione complementare annua, i Cantoni possono fissare importi massimi. Questi ultimi non possono tuttavia essere inferiori ai seguenti importi annui:
LPC di fr. 25'000.-. Gli art. 14 cpv. 4
SR 831.30 Legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC)
LPC Art. 14 Spese di malattia e d'invalidità - 1 I Cantoni rimborsano ai beneficiari di una prestazione complementare annua le seguenti spese comprovate dell'anno civile in corso:
1    I Cantoni rimborsano ai beneficiari di una prestazione complementare annua le seguenti spese comprovate dell'anno civile in corso:
a  di dentista;
b  di aiuto, di cure e di assistenza a domicilio e in strutture diurne;
bbis  di soggiorno temporaneo in un istituto o in un ospedale, ma al massimo per tre mesi; se il soggiorno in un istituto o in un ospedale dura più di tre mesi, la prestazione complementare annua è calcolata retroattivamente, sulla base delle spese riconosciute di cui all'articolo 10 capoverso 2, a partire dall'inizio del soggiorno;
c  di cure balneari e rigeneratrici ordinate dal medico;
d  per diete;
e  di trasporto al più vicino luogo di cura;
f  di mezzi ausiliari; e
g  di partecipazione ai costi secondo l'articolo 64 LAMal72.
2    I Cantoni designano le spese che possono essere rimborsate secondo il capoverso 1. Possono limitare il rimborso alle spese necessarie nell'ambito di una fornitura di prestazioni economica e appropriata.
3    Per le spese di malattia e d'invalidità rimborsate in aggiunta alla prestazione complementare annua, i Cantoni possono fissare importi massimi. Questi ultimi non possono tuttavia essere inferiori ai seguenti importi annui:
LPC e 19b OPC-AVS/AI non sono quindi applicabili nella fattispecie.
6.3.2 La tesi del Tribunale cantonale, secondo la quale il diritto federale prevederebbe che è possibile dedurre dall'importo da rimborsare l'assegno per grandi invalidi percepito solo quando l'importo di fr. 25'000.- è superato, e cioè quando si applica l'art. 14 cpv. 4
SR 831.30 Legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC)
LPC Art. 14 Spese di malattia e d'invalidità - 1 I Cantoni rimborsano ai beneficiari di una prestazione complementare annua le seguenti spese comprovate dell'anno civile in corso:
1    I Cantoni rimborsano ai beneficiari di una prestazione complementare annua le seguenti spese comprovate dell'anno civile in corso:
a  di dentista;
b  di aiuto, di cure e di assistenza a domicilio e in strutture diurne;
bbis  di soggiorno temporaneo in un istituto o in un ospedale, ma al massimo per tre mesi; se il soggiorno in un istituto o in un ospedale dura più di tre mesi, la prestazione complementare annua è calcolata retroattivamente, sulla base delle spese riconosciute di cui all'articolo 10 capoverso 2, a partire dall'inizio del soggiorno;
c  di cure balneari e rigeneratrici ordinate dal medico;
d  per diete;
e  di trasporto al più vicino luogo di cura;
f  di mezzi ausiliari; e
g  di partecipazione ai costi secondo l'articolo 64 LAMal72.
2    I Cantoni designano le spese che possono essere rimborsate secondo il capoverso 1. Possono limitare il rimborso alle spese necessarie nell'ambito di una fornitura di prestazioni economica e appropriata.
3    Per le spese di malattia e d'invalidità rimborsate in aggiunta alla prestazione complementare annua, i Cantoni possono fissare importi massimi. Questi ultimi non possono tuttavia essere inferiori ai seguenti importi annui:
1a frase LPC, escludendolo negli altri casi, non trova nessun riscontro nelle nuove disposizioni federali e è contraria all'ampia delega conferita ai Cantoni in materia. Neppure è fondata la tesi del Tribunale cantonale quando afferma che gli importi fissati all'art. 14 cpv. 3
SR 831.30 Legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC)
LPC Art. 14 Spese di malattia e d'invalidità - 1 I Cantoni rimborsano ai beneficiari di una prestazione complementare annua le seguenti spese comprovate dell'anno civile in corso:
1    I Cantoni rimborsano ai beneficiari di una prestazione complementare annua le seguenti spese comprovate dell'anno civile in corso:
a  di dentista;
b  di aiuto, di cure e di assistenza a domicilio e in strutture diurne;
bbis  di soggiorno temporaneo in un istituto o in un ospedale, ma al massimo per tre mesi; se il soggiorno in un istituto o in un ospedale dura più di tre mesi, la prestazione complementare annua è calcolata retroattivamente, sulla base delle spese riconosciute di cui all'articolo 10 capoverso 2, a partire dall'inizio del soggiorno;
c  di cure balneari e rigeneratrici ordinate dal medico;
d  per diete;
e  di trasporto al più vicino luogo di cura;
f  di mezzi ausiliari; e
g  di partecipazione ai costi secondo l'articolo 64 LAMal72.
2    I Cantoni designano le spese che possono essere rimborsate secondo il capoverso 1. Possono limitare il rimborso alle spese necessarie nell'ambito di una fornitura di prestazioni economica e appropriata.
3    Per le spese di malattia e d'invalidità rimborsate in aggiunta alla prestazione complementare annua, i Cantoni possono fissare importi massimi. Questi ultimi non possono tuttavia essere inferiori ai seguenti importi annui:
LPC costituiscono una garanzia minima di rimborso al di sotto della quale non è possibile andare, neanche dopo deduzione dell'assegno per grandi invalidi, la quale non trova alcuna conferma
BGE 142 V 349 S. 356

nella nuova normativa federale. Gli importi di cui all'art. 14 cpv. 3
SR 831.30 Legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC)
LPC Art. 14 Spese di malattia e d'invalidità - 1 I Cantoni rimborsano ai beneficiari di una prestazione complementare annua le seguenti spese comprovate dell'anno civile in corso:
1    I Cantoni rimborsano ai beneficiari di una prestazione complementare annua le seguenti spese comprovate dell'anno civile in corso:
a  di dentista;
b  di aiuto, di cure e di assistenza a domicilio e in strutture diurne;
bbis  di soggiorno temporaneo in un istituto o in un ospedale, ma al massimo per tre mesi; se il soggiorno in un istituto o in un ospedale dura più di tre mesi, la prestazione complementare annua è calcolata retroattivamente, sulla base delle spese riconosciute di cui all'articolo 10 capoverso 2, a partire dall'inizio del soggiorno;
c  di cure balneari e rigeneratrici ordinate dal medico;
d  per diete;
e  di trasporto al più vicino luogo di cura;
f  di mezzi ausiliari; e
g  di partecipazione ai costi secondo l'articolo 64 LAMal72.
2    I Cantoni designano le spese che possono essere rimborsate secondo il capoverso 1. Possono limitare il rimborso alle spese necessarie nell'ambito di una fornitura di prestazioni economica e appropriata.
3    Per le spese di malattia e d'invalidità rimborsate in aggiunta alla prestazione complementare annua, i Cantoni possono fissare importi massimi. Questi ultimi non possono tuttavia essere inferiori ai seguenti importi annui:
LPC non costituiscono per i Cantoni un importo massimo da non superare, ma servono solamente a stabilire una soglia massima al di sotto della quale i Cantoni non possono scendere. I Cantoni restano pertanto liberi di fissare un importo massimo superiore a quelli indicati nella LPC per le spese da rimborsare (DTF 138 I 225 consid. 3.3.1 pag. 228). L'art. 14 cpv. 3
SR 831.30 Legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC)
LPC Art. 14 Spese di malattia e d'invalidità - 1 I Cantoni rimborsano ai beneficiari di una prestazione complementare annua le seguenti spese comprovate dell'anno civile in corso:
1    I Cantoni rimborsano ai beneficiari di una prestazione complementare annua le seguenti spese comprovate dell'anno civile in corso:
a  di dentista;
b  di aiuto, di cure e di assistenza a domicilio e in strutture diurne;
bbis  di soggiorno temporaneo in un istituto o in un ospedale, ma al massimo per tre mesi; se il soggiorno in un istituto o in un ospedale dura più di tre mesi, la prestazione complementare annua è calcolata retroattivamente, sulla base delle spese riconosciute di cui all'articolo 10 capoverso 2, a partire dall'inizio del soggiorno;
c  di cure balneari e rigeneratrici ordinate dal medico;
d  per diete;
e  di trasporto al più vicino luogo di cura;
f  di mezzi ausiliari; e
g  di partecipazione ai costi secondo l'articolo 64 LAMal72.
2    I Cantoni designano le spese che possono essere rimborsate secondo il capoverso 1. Possono limitare il rimborso alle spese necessarie nell'ambito di una fornitura di prestazioni economica e appropriata.
3    Per le spese di malattia e d'invalidità rimborsate in aggiunta alla prestazione complementare annua, i Cantoni possono fissare importi massimi. Questi ultimi non possono tuttavia essere inferiori ai seguenti importi annui:
LPC non concerne invece le modalità di calcolo del rimborso delle spese che restano di competenza dei Cantoni. La soluzione avanzata dal Tribunale cantonale corrisponde in realtà al previgente art. 3 cpv. 2
SR 831.30 Legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC)
LPC Art. 14 Spese di malattia e d'invalidità - 1 I Cantoni rimborsano ai beneficiari di una prestazione complementare annua le seguenti spese comprovate dell'anno civile in corso:
1    I Cantoni rimborsano ai beneficiari di una prestazione complementare annua le seguenti spese comprovate dell'anno civile in corso:
a  di dentista;
b  di aiuto, di cure e di assistenza a domicilio e in strutture diurne;
bbis  di soggiorno temporaneo in un istituto o in un ospedale, ma al massimo per tre mesi; se il soggiorno in un istituto o in un ospedale dura più di tre mesi, la prestazione complementare annua è calcolata retroattivamente, sulla base delle spese riconosciute di cui all'articolo 10 capoverso 2, a partire dall'inizio del soggiorno;
c  di cure balneari e rigeneratrici ordinate dal medico;
d  per diete;
e  di trasporto al più vicino luogo di cura;
f  di mezzi ausiliari; e
g  di partecipazione ai costi secondo l'articolo 64 LAMal72.
2    I Cantoni designano le spese che possono essere rimborsate secondo il capoverso 1. Possono limitare il rimborso alle spese necessarie nell'ambito di una fornitura di prestazioni economica e appropriata.
3    Per le spese di malattia e d'invalidità rimborsate in aggiunta alla prestazione complementare annua, i Cantoni possono fissare importi massimi. Questi ultimi non possono tuttavia essere inferiori ai seguenti importi annui:
2a frase OMPC, in vigore fino al 31 dicembre 2007. Questa disposizione prevedeva esplicitamente che il rimborso non poteva essere inferiore all'importo massimo (di fr. 25'000.-; sul senso da dare a questa garanzia minima v. modification, au 1er janvier 2004, de l'ordonnance relative au remboursement des frais de maladie et des frais résultant de l'invalidité en matière de prestations complémentaires [OMPC], en relation avec la 4e révision de l'AI, in VSI 6/2003 pag. 402). Ora, questa ordinanza è stata appunto abrogata - con riserva della norma transitoria di cui all'art. 34
SR 831.30 Legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC)
LPC Art. 34 Disposizione transitoria - Finché i Cantoni non hanno designato le spese che possono essere rimborsate secondo l'articolo 14 capoverso 1, gli articoli 3-18 dell'ordinanza del 29 dicembre 1997116 sul rimborso delle spese di malattia e delle spese dovute all'invalidità in materia di prestazioni complementarinella versione in vigore il 31 dicembre dell'anno precedente l'entrata in vigore della legge federale del 6 ottobre 2006117 che emana e modifica atti legislativi per la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni si applicano per analogia, ma per una durata massima di tre anni a contare dall'entrata in vigore della presente legge.
LPC - per permettere di trasferire ai Cantoni la competenza di regolamentare le modalità di rimborso delle spese di malattia e d'invalidità (Messaggio del 7 settembre 2005 citato, 5545 n. 2.9.8.2.3).
6.3.3 Si deve pertanto ritenere che dal 1° gennaio 2008 il diritto federale non prevede più una garanzia minima di rimborso al di sotto della quale non è possibile andare, neanche dopo deduzione dell'assegno per grandi invalidi. Inoltre, quando le spese di malattia e d'invalidità da rimborsare di cui all'art. 14 cpv. 1 lett. b
SR 831.30 Legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC)
LPC Art. 14 Spese di malattia e d'invalidità - 1 I Cantoni rimborsano ai beneficiari di una prestazione complementare annua le seguenti spese comprovate dell'anno civile in corso:
1    I Cantoni rimborsano ai beneficiari di una prestazione complementare annua le seguenti spese comprovate dell'anno civile in corso:
a  di dentista;
b  di aiuto, di cure e di assistenza a domicilio e in strutture diurne;
bbis  di soggiorno temporaneo in un istituto o in un ospedale, ma al massimo per tre mesi; se il soggiorno in un istituto o in un ospedale dura più di tre mesi, la prestazione complementare annua è calcolata retroattivamente, sulla base delle spese riconosciute di cui all'articolo 10 capoverso 2, a partire dall'inizio del soggiorno;
c  di cure balneari e rigeneratrici ordinate dal medico;
d  per diete;
e  di trasporto al più vicino luogo di cura;
f  di mezzi ausiliari; e
g  di partecipazione ai costi secondo l'articolo 64 LAMal72.
2    I Cantoni designano le spese che possono essere rimborsate secondo il capoverso 1. Possono limitare il rimborso alle spese necessarie nell'ambito di una fornitura di prestazioni economica e appropriata.
3    Per le spese di malattia e d'invalidità rimborsate in aggiunta alla prestazione complementare annua, i Cantoni possono fissare importi massimi. Questi ultimi non possono tuttavia essere inferiori ai seguenti importi annui:
LPC sono inferiori a fr. 25'000.- per le persone sole che vivono a casa (art. 14 cpv. 3 lett. a n. 1
SR 831.30 Legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC)
LPC Art. 14 Spese di malattia e d'invalidità - 1 I Cantoni rimborsano ai beneficiari di una prestazione complementare annua le seguenti spese comprovate dell'anno civile in corso:
1    I Cantoni rimborsano ai beneficiari di una prestazione complementare annua le seguenti spese comprovate dell'anno civile in corso:
a  di dentista;
b  di aiuto, di cure e di assistenza a domicilio e in strutture diurne;
bbis  di soggiorno temporaneo in un istituto o in un ospedale, ma al massimo per tre mesi; se il soggiorno in un istituto o in un ospedale dura più di tre mesi, la prestazione complementare annua è calcolata retroattivamente, sulla base delle spese riconosciute di cui all'articolo 10 capoverso 2, a partire dall'inizio del soggiorno;
c  di cure balneari e rigeneratrici ordinate dal medico;
d  per diete;
e  di trasporto al più vicino luogo di cura;
f  di mezzi ausiliari; e
g  di partecipazione ai costi secondo l'articolo 64 LAMal72.
2    I Cantoni designano le spese che possono essere rimborsate secondo il capoverso 1. Possono limitare il rimborso alle spese necessarie nell'ambito di una fornitura di prestazioni economica e appropriata.
3    Per le spese di malattia e d'invalidità rimborsate in aggiunta alla prestazione complementare annua, i Cantoni possono fissare importi massimi. Questi ultimi non possono tuttavia essere inferiori ai seguenti importi annui:
LPC), l'art. 14
SR 831.30 Legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC)
LPC Art. 14 Spese di malattia e d'invalidità - 1 I Cantoni rimborsano ai beneficiari di una prestazione complementare annua le seguenti spese comprovate dell'anno civile in corso:
1    I Cantoni rimborsano ai beneficiari di una prestazione complementare annua le seguenti spese comprovate dell'anno civile in corso:
a  di dentista;
b  di aiuto, di cure e di assistenza a domicilio e in strutture diurne;
bbis  di soggiorno temporaneo in un istituto o in un ospedale, ma al massimo per tre mesi; se il soggiorno in un istituto o in un ospedale dura più di tre mesi, la prestazione complementare annua è calcolata retroattivamente, sulla base delle spese riconosciute di cui all'articolo 10 capoverso 2, a partire dall'inizio del soggiorno;
c  di cure balneari e rigeneratrici ordinate dal medico;
d  per diete;
e  di trasporto al più vicino luogo di cura;
f  di mezzi ausiliari; e
g  di partecipazione ai costi secondo l'articolo 64 LAMal72.
2    I Cantoni designano le spese che possono essere rimborsate secondo il capoverso 1. Possono limitare il rimborso alle spese necessarie nell'ambito di una fornitura di prestazioni economica e appropriata.
3    Per le spese di malattia e d'invalidità rimborsate in aggiunta alla prestazione complementare annua, i Cantoni possono fissare importi massimi. Questi ultimi non possono tuttavia essere inferiori ai seguenti importi annui:
LPC non prescrive né vieta che l'assegno per grandi invalidi debba essere dedotto dall'importo da rimborsare. La questione è infatti oramai di competenza cantonale. La censura sollevata dalla ricorrente si rivela fondata su questo punto e la motivazione del giudizio del Tribunale cantonale non può essere pertanto confermata.
7.

7.1 Resta da esaminare come il diritto cantonale ticinese ha regolato la questione del rimborso delle spese di malattia e d'invalidità.
7.1.1 Il Tribunale cantonale ha ritenuto che la LaLPC non ha previsto la possibilità di dedurre dall'importo delle spese da rimborsare
BGE 142 V 349 S. 357

l'assegno per grandi invalidi. Né l'art. 5 né l'art. 8 cpv. 1 e 2 LaLPC prevedono una tale deduzione, che rimane tuttavia possibile nel caso in cui l'assicurazione malattia ne abbia già tenuto conto per fissare le spese di malattia da rimborsare (art. 8 cpv. 3 LaLPC); quest'ultima eventualità non è però rilevante per la fattispecie. All'assicurata deve quindi essere rimborsata la totalità delle spese, anche se queste sono inferiori all'importo dell'assegno per grandi invalidi percepito, nonché all'importo massimo di fr. 25'000.-.
7.1.2 La Cassa cantonale di compensazione fa valere che il diritto cantonale non prevede nessuna garanzia minima di rimborso, neanche dopo la deduzione dell'assegno per grandi invalidi. Il legislatore cantonale non ha infatti ripreso la garanzia minima che il diritto federale prevedeva fino al 31 dicembre 2007 all'art. 3 cpv. 2
SR 831.30 Legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC)
LPC Art. 14 Spese di malattia e d'invalidità - 1 I Cantoni rimborsano ai beneficiari di una prestazione complementare annua le seguenti spese comprovate dell'anno civile in corso:
1    I Cantoni rimborsano ai beneficiari di una prestazione complementare annua le seguenti spese comprovate dell'anno civile in corso:
a  di dentista;
b  di aiuto, di cure e di assistenza a domicilio e in strutture diurne;
bbis  di soggiorno temporaneo in un istituto o in un ospedale, ma al massimo per tre mesi; se il soggiorno in un istituto o in un ospedale dura più di tre mesi, la prestazione complementare annua è calcolata retroattivamente, sulla base delle spese riconosciute di cui all'articolo 10 capoverso 2, a partire dall'inizio del soggiorno;
c  di cure balneari e rigeneratrici ordinate dal medico;
d  per diete;
e  di trasporto al più vicino luogo di cura;
f  di mezzi ausiliari; e
g  di partecipazione ai costi secondo l'articolo 64 LAMal72.
2    I Cantoni designano le spese che possono essere rimborsate secondo il capoverso 1. Possono limitare il rimborso alle spese necessarie nell'ambito di una fornitura di prestazioni economica e appropriata.
3    Per le spese di malattia e d'invalidità rimborsate in aggiunta alla prestazione complementare annua, i Cantoni possono fissare importi massimi. Questi ultimi non possono tuttavia essere inferiori ai seguenti importi annui:
2a frase OMPC. A mente della ricorrente, le spese vanno pertanto decurtate dell'importo dell'assegno per grandi invalidi percepito.

7.2 L'interpretazione del diritto cantonale operata dal Tribunale cantonale non è arbitraria (art. 9
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato.
Cost.). L'art. 8 cpv. 1 LaLPC apre il diritto al rimborso delle spese di malattia e d'invalidità a meno che siano già coperte da altre assicurazioni; il cpv. 2 di questa disposizione prevede che gli assegni per grandi invalidi non possono essere presi in considerazione per un'eventuale deduzione. Una deduzione dell'assegno per grandi invalidi non è quindi possibile e il rimborso delle spese deve essere integrale come lo prevede esplicitamente l'art. 8 cpv. 1 LaLPC. È vero che il cpv. 3 della LaLPC prevede la deduzione dell'assegno per grandi invalidi, ma in questa eventualità - che non è il caso in esame - lo scopo è di evitare una doppia deduzione dell'assegno per grandi invalidi che andrebbe ad aggiungersi a quella operata dall'assicurazione malattia. Va precisato che l'art. 8 cpv. 2 LaLPC non fa alcuna distinzione in merito al grado della grande invalidità, nel senso che anche una grande invalidità di grado lieve o medio fa sì che l'assegno per grandi invalidi relativo non sia equiparato a un rimborso delle spese. La presa di posizione del 23 gennaio 2015 dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, interpellato dal Tribunale cantonale - il quale si pronunciava in favore della deduzione dell'assegno per grandi invalidi quando la grande invalidità è di grado medio o lieve - non è quindi corretta perché si basa sul presupposto errato che l'art. 8 cpv. 2 LaLPC concerne solo i casi di grande invalidità di grado elevato. L'art. 8 LaLPC non fa inoltre nessuna distinzione in relazione all'importo delle spese da
BGE 142 V 349 S. 358

rimborsare: la normativa non cambia se le spese sono inferiori o superiori a fr. 25'000.-, oppure se sono inferiori o superiori all'assegno per grandi invalidi. Infine, anche se il diritto cantonale non prevede esplicitamente alcuna garanzia minima di rimborso delle spese, contrariamente a quello che contemplava il previgente art. 3 cpv. 2
SR 831.30 Legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC)
LPC Art. 14 Spese di malattia e d'invalidità - 1 I Cantoni rimborsano ai beneficiari di una prestazione complementare annua le seguenti spese comprovate dell'anno civile in corso:
1    I Cantoni rimborsano ai beneficiari di una prestazione complementare annua le seguenti spese comprovate dell'anno civile in corso:
a  di dentista;
b  di aiuto, di cure e di assistenza a domicilio e in strutture diurne;
bbis  di soggiorno temporaneo in un istituto o in un ospedale, ma al massimo per tre mesi; se il soggiorno in un istituto o in un ospedale dura più di tre mesi, la prestazione complementare annua è calcolata retroattivamente, sulla base delle spese riconosciute di cui all'articolo 10 capoverso 2, a partire dall'inizio del soggiorno;
c  di cure balneari e rigeneratrici ordinate dal medico;
d  per diete;
e  di trasporto al più vicino luogo di cura;
f  di mezzi ausiliari; e
g  di partecipazione ai costi secondo l'articolo 64 LAMal72.
2    I Cantoni designano le spese che possono essere rimborsate secondo il capoverso 1. Possono limitare il rimborso alle spese necessarie nell'ambito di una fornitura di prestazioni economica e appropriata.
3    Per le spese di malattia e d'invalidità rimborsate in aggiunta alla prestazione complementare annua, i Cantoni possono fissare importi massimi. Questi ultimi non possono tuttavia essere inferiori ai seguenti importi annui:
2a frase OMPC che non è stato ripreso dal legislatore cantonale, questo è ininfluente sull'esito della causa di fronte al chiaro art. 8 cpv. 1 e 2 LaLPC che non prevede alcuna deduzione dell'assegno per grandi invalidi (indipendentemente dal grado della grande invalidità e dall'importo delle spese da rimborsare). (...)
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 142 V 349
Data : 17. giugno 2016
Pubblicato : 15. novembre 2016
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 142 V 349
Ramo giuridico : DTF - Diritto delle assicurazioni sociali (fino al 2006: TFA)
Oggetto : Art. 14 e 16 LPC; art. 19b OPC-AVS/AI; art. 5 e 8 della legge di applicazione del Cantone Ticino del 23 ottobre 2007 della


Registro di legislazione
Cost: 9
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato.
LPC: 5 
SR 831.30 Legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC)
LPC Art. 5 Condizioni supplementari per stranieri - 1 Gli stranieri hanno diritto alle prestazioni complementari solamente se dimorano legalmente in Svizzera. Devono inoltre aver dimorato ininterrottamente in Svizzera durante dieci anni immediatamente prima della data a partire dalla quale è chiesta la prestazione complementare (termine d'attesa).18
1    Gli stranieri hanno diritto alle prestazioni complementari solamente se dimorano legalmente in Svizzera. Devono inoltre aver dimorato ininterrottamente in Svizzera durante dieci anni immediatamente prima della data a partire dalla quale è chiesta la prestazione complementare (termine d'attesa).18
2    Per i rifugiati e gli apolidi il termine d'attesa è di cinque anni.
3    Per gli stranieri che, in virtù di una convenzione di sicurezza sociale, avrebbero diritto a una rendita straordinaria dell'AVS o dell'AI, il termine d'attesa è di:
a  cinque anni, per chi ha diritto a una rendita dell'AI o vi avrebbe diritto se avesse compiuto la durata di contribuzione minima previsto dall'articolo 36 capoverso 1 LAI19;
b  cinque anni, per chi non ha ancora raggiunto l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS21 e ha diritto a una rendita per superstiti dell'AVS o vi avrebbe diritto se la persona deceduta, al momento della morte, avesse compiuto la durata di contribuzione minima prevista dall'articolo 29 capoverso 1 LAVS;
c  cinque anni, per chi percepisce una rendita di vecchiaia dell'AVS o ha raggiunto l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS e la cui rendita di vecchiaia subentra o subentrerebbe a una rendita per superstiti dell'AVS o a una rendita dell'AI;
d  dieci anni, per chi percepisce una rendita di vecchiaia dell'AVS o ha raggiunto l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS e la cui rendita di vecchiaia non subentra o non subentrerebbe né a una rendita per superstiti dell'AVS né a una rendita dell'AI.24
4    Gli stranieri che non sono rifugiati o apolidi e non sono contemplati dal capoverso 3 hanno diritto a prestazioni complementari soltanto se oltre al termine d'attesa di cui al capoverso 1 adempiono una delle condizioni di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettere a, abis, ater, b numero 2 o c oppure le condizioni di cui all'articolo 4 capoverso 2.25
5    Se uno straniero soggiorna all'estero ininterrottamente per oltre tre mesi o per oltre tre mesi complessivi nel corso di un anno civile, con il rientro in Svizzera comincia a decorrere un nuovo termine d'attesa.26
6    Il Consiglio federale stabilisce i casi eccezionali in cui un soggiorno all'estero della durata di un anno al massimo non determina l'interruzione del termine d'attesa.27
11 
SR 831.30 Legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC)
LPC Art. 11 Redditi computabili - 1 Sono computati come reddito:
1    Sono computati come reddito:
a  due terzi dei proventi in denaro o in natura dell'esercizio di un'attività lucrativa, per quanto superino annualmente 1000 franchi per le persone sole e 1500 franchi per le coppie sposate e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; per i coniugi che non hanno diritto alle prestazioni complementari, il reddito dell'attività lucrativa è computato in ragione dell'80 per cento; per gli invalidi che hanno diritto a un'indennità giornaliera dell'AI, è computato interamente;
b  i proventi della sostanza mobile e immobile, incluso il valore annuo di un usufrutto o di un diritto di abitazione oppure il valore locativo annuo di un immobile di cui il beneficiario delle prestazioni complementari o un'altra persona compresa nel calcolo di queste prestazioni sono proprietari e che serve quale abitazione ad almeno una di queste persone;
c  un quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi 30 000 franchi per le persone sole, 50 000 franchi per le coppie sposate e 15 000 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; se il beneficiario delle prestazioni complementari o un'altra persona compresa nel calcolo di queste prestazioni sono proprietari di un immobile che serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è preso in considerazione quale sostanza;
d  le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
dbis  la totalità della rendita, anche se solo una percentuale di essa è differita in virtù dell'articolo 39 capoverso 1 LAVS55 oppure anticipata in virtù dell'articolo 40 capoverso 1 LAVS;
e  le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da una convenzione analoga;
f  gli assegni familiari;
g  ...
h  le pensioni alimentari previste dal diritto di famiglia;
i  la riduzione dei premi accordata per il periodo per il quale sono state versate retroattivamente prestazioni complementari.
1bis    In deroga al capoverso 1 lettera c va preso in considerazione quale sostanza soltanto il valore dell'immobile eccedente 300 000 franchi se:
a  uno o entrambi i coniugi sono proprietari di un immobile che serve quale abitazione a uno di essi, mentre l'altro vive in un istituto o in un ospedale; o
b  una persona è beneficiaria di un assegno per grandi invalidi dell'AVS/AI, dell'assicurazione infortuni o dell'assicurazione militare e abita in un immobile del quale lei stessa o il suo coniuge sono proprietari.58
1ter    Chi anticipa la riscossione di una percentuale della rendita di vecchiaia in virtù dell'articolo 40 capoverso 1 LAVS e nel contempo ha diritto a prestazioni dell'AI secondo gli articoli 10 e 22 LAI59 non è considerato beneficiario di una rendita di vecchiaia per il computo della sostanza netta secondo il capoverso 1 lettera c.60
2    Per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale, i Cantoni possono fissare il consumo della sostanza derogando al capoverso 1 lettera c. Possono tuttavia aumentarlo al massimo a un quinto.61
3    Non sono computati:
a  le prestazioni dei parenti giusta gli articoli 328-330 del Codice civile62;
b  le prestazioni dell'aiuto pubblico sociale;
c  le prestazioni pubbliche o private di natura manifestamente assistenziale;
d  gli assegni per grandi invalidi delle assicurazioni sociali;
e  le borse di studio e altri aiuti all'istruzione;
f  i contributi per l'assistenza versati dall'AVS o dall'AI;
g  i contributi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie alle cure dispensate in un istituto, se nella tassa giornaliera non sono presi in considerazione i costi delle cure ai sensi della LAMal65;
h  il supplemento di rendita secondo l'articolo 34bis LAVS.
4    Il Consiglio federale determina i casi in cui gli assegni per grandi invalidi delle assicurazioni sociali sono computati come redditi.
14 
SR 831.30 Legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC)
LPC Art. 14 Spese di malattia e d'invalidità - 1 I Cantoni rimborsano ai beneficiari di una prestazione complementare annua le seguenti spese comprovate dell'anno civile in corso:
1    I Cantoni rimborsano ai beneficiari di una prestazione complementare annua le seguenti spese comprovate dell'anno civile in corso:
a  di dentista;
b  di aiuto, di cure e di assistenza a domicilio e in strutture diurne;
bbis  di soggiorno temporaneo in un istituto o in un ospedale, ma al massimo per tre mesi; se il soggiorno in un istituto o in un ospedale dura più di tre mesi, la prestazione complementare annua è calcolata retroattivamente, sulla base delle spese riconosciute di cui all'articolo 10 capoverso 2, a partire dall'inizio del soggiorno;
c  di cure balneari e rigeneratrici ordinate dal medico;
d  per diete;
e  di trasporto al più vicino luogo di cura;
f  di mezzi ausiliari; e
g  di partecipazione ai costi secondo l'articolo 64 LAMal72.
2    I Cantoni designano le spese che possono essere rimborsate secondo il capoverso 1. Possono limitare il rimborso alle spese necessarie nell'ambito di una fornitura di prestazioni economica e appropriata.
3    Per le spese di malattia e d'invalidità rimborsate in aggiunta alla prestazione complementare annua, i Cantoni possono fissare importi massimi. Questi ultimi non possono tuttavia essere inferiori ai seguenti importi annui:
14e  16 
SR 831.30 Legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC)
LPC Art. 16 Finanziamento - I Cantoni finanziano le prestazioni di cui all'articolo 14.
34
SR 831.30 Legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC)
LPC Art. 34 Disposizione transitoria - Finché i Cantoni non hanno designato le spese che possono essere rimborsate secondo l'articolo 14 capoverso 1, gli articoli 3-18 dell'ordinanza del 29 dicembre 1997116 sul rimborso delle spese di malattia e delle spese dovute all'invalidità in materia di prestazioni complementarinella versione in vigore il 31 dicembre dell'anno precedente l'entrata in vigore della legge federale del 6 ottobre 2006117 che emana e modifica atti legislativi per la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni si applicano per analogia, ma per una durata massima di tre anni a contare dall'entrata in vigore della presente legge.
LTF: 95
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione:
a  del diritto federale;
b  del diritto internazionale;
c  dei diritti costituzionali cantonali;
d  delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari;
e  del diritto intercantonale.
OMPC: 3
OPC-AVS/AI: 19b
SR 831.301 Ordinanza del 15 gennaio 1971 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 19b Aumento dell'ammontare massimo - 1 Per le persone che vivono a casa e che hanno diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AI o dell'assicurazione contro gli infortuni, l'ammontare di cui all'articolo 14 capoverso 3 lettera a numero 1 LPC è aumentato a 60 000 franchi in caso di grande invalidità di grado medio, nella misura in cui i costi per le cure e l'assistenza non siano coperti dall'assegno per grandi invalidi e dal contributo per l'assistenza dell'AVS o dell'AI.92
1    Per le persone che vivono a casa e che hanno diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AI o dell'assicurazione contro gli infortuni, l'ammontare di cui all'articolo 14 capoverso 3 lettera a numero 1 LPC è aumentato a 60 000 franchi in caso di grande invalidità di grado medio, nella misura in cui i costi per le cure e l'assistenza non siano coperti dall'assegno per grandi invalidi e dal contributo per l'assistenza dell'AVS o dell'AI.92
2    Per i coniugi che vivono a casa e che hanno diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AI o dell'assicurazione contro gli infortuni, l'ammontare di cui all'articolo 14 capoverso 3 lettera a numero 2 LPC è aumentato secondo la seguente tabella, nella misura in cui i costi per le cure e l'assistenza non siano coperti dall'assegno per grandi invalidi e dal contributo per l'assistenza dell'AVS o dell'AI:93
all.: 3 
IR 0.632.314.891.1 Accordo agricolo del 24 giugno 2004 tra la Svizzera e il Libano (all.)
all. Art. 3 - Le regole d'origine e le modalità della cooperazione amministrativa applicabili al presente Accordo sono contenute nell'appendice 3.
18  19b
Registro DTF
127-II-227 • 138-I-225 • 142-V-349
Weitere Urteile ab 2000
9C_470/2013 • 9C_583/2015
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
assegno per grandi invalidi • questio • federalismo • spese di malattia • rimborso delle spese • tribunale cantonale • diritto federale • opc-avs/ai • diritto cantonale • cassa cantonale di compensazione • leso • ompc • ufficio federale delle assicurazioni sociali • ripartizione dei compiti • ricorrente • prestazione complementare • assicuratore malattia • superstite • grande invalidità • entrata in vigore
... Tutti
AS
AS 1998/239
FF
2005/5544 • 2010/1603