Urteilskopf
138 II 5
2. Estratto della sentenza della I Corte di diritto pubblico nella causa F. contro Consiglio di Stato del Cantone Ticino (ricorso in materia di diritto pubblico) 1C_520/2011 del 23 novembre 2011
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Regeste b
Art. 11 VPR; Voraussetzungen einer Nachzählung.
Die Bundesgesetzgebung ordnet die Wahl des Nationalrats im Proporzverfahren in erschöpfender Weise; insbesondere ist die Frage, ob und wann eine Nachzählung vorzunehmen ist, in Art. 11 VPR geregelt. Die mit BGE 136 II 132 für Abstimmungen begründete Praxis ist in diesem Bereich nicht anwendbar (E. 4).
Sachverhalt ab Seite 6
BGE 138 II 5 S. 6
A. Il 23 ottobre 2011 hanno avuto luogo le elezioni per il rinnovo del Consiglio nazionale per la legislatura 2011-2015. Nel Cantone Ticino l'elezione avviene con il sistema proporzionale a circondario unico. I candidati Monica Duca Widmer e Marco Romano della lista n. 7 del Partito Popolare Democratico e Generazione Giovani hanno ottenuto il medesimo numero di voti, ossia 23'979: uno solo dei due candidati poteva nondimeno essere eletto.
B. In un bollettino stampa del 25 ottobre 2011, il Governo cantonale, richiamate le norme vigenti in materia (art. 43 cpv. 3 e
art. 20
della legge federale sui diritti politici del 17 dicembre 1976 [LDP; RS 161.1] e art. 11
della relativa ordinanza del 24 maggio 1978 [ODP; RS 161.11]) e la nuova giurisprudenza del Tribunale federale in materia di riconteggio dei voti nel quadro di votazioni (DTF 136 II 132), ritenendola non applicabile in materia di elezioni, ha informato di non ricontare i voti e, rinunciato all'opzione del sorteggio manuale e convalidata la procedura di sorteggio automatico, ha rilevato che l'esito dello stesso è stato favorevole alla candidata Monica Duca Widmer.
C. Con ricorsi del 26/28 ottobre 2011, l'avvocato F. ha impugnato il comunicato stampa. Mediante due decisioni del 7 novembre 2011, il Consiglio di Stato li ha respinti.
BGE 138 II 5 S. 7
D. Avverso queste decisioni, l'11 novembre 2011 F. presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede, in via principale, di annullare le decisioni impugnate e di ordinare una nuova elezione; in via subordinata, di ordinare un nuovo conteggio dei voti e una nuova verifica delle schede nulle; in via ancor più subordinata, di annullare lo scrutinio limitatamente all'elezione di Monica Duca Widmer e di procedere a un nuovo sorteggio.
E. La Cancelleria federale non formula proposte di giudizio. Il Governo cantonale, sottolineando le differenze esistenti tra una votazione e un'elezione, propone di respingere il ricorso in quanto ammissibile. Nella replica del 21 novembre 2011 il ricorrente si riconferma nelle proprie tesi e conclusioni. Il Tribunale federale, accertata nella fattispecie l'assenza di sospetti concreti riguardo all'esattezza dei risultati dei comuni, ha respinto il ricorso per quanto concerne il riconteggio, mentre lo ha accolto limitatamente al sorteggio, rinviando al riguardo alla parallela sentenza DTF 138 II 13. (riassunto)
Erwägungen
Dai considerandi:
2.
2.1 Il ricorrente, ricordate la parità dei voti tra i due citati candidati e la differenza di 51 (recte 58) voti tra i candidati del partito liberale radicale ticinese Giovanni Merlini e Fulvio Pelli, dei quali non contesta tuttavia l'elezione, critica il fatto che il Governo cantonale, non applicando la prassi istituita con la DTF 136 II 132, non ha ordinato un riconteggio dei voti. Al riguardo, in maniera del tutto generica, egli accenna semplicemente alla circostanza che la dottrina e le legislazioni cantonali citate in detta sentenza non opererebbero una distinzione fra votazioni ed elezioni e che l'applicazione della prassi istituita con il richiamato giudizio si giustificherebbe, perché l'eletto deve poi rappresentare il cittadino in tutta una serie di decisioni.
2.2 Al proposito giova ricordare che la libertà di voto e di elezione garantisce al cittadino elettore che siano riconosciuti solo i risultati elettorali corrispondenti in modo affidabile e non falsato alla volontà dell'elettore liberamente espressa (art. 34 cpv. 2
Cost.; DTF 137 I 200 consid. 2.1; DTF 136 I 352 consid. 2, DTF 136 I 376 consid. 4.1; DTF 135 I 19 consid. 2.1). Sulla base di questa garanzia, ogni cittadino elettore che adempie i requisiti all'uopo stabiliti e conformi alla Costituzione deve poter
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partecipare come candidato o elettore su un piano di pari opportunità rispetto a ogni altro cittadino elettore o candidato. Il diritto costituzionale federale impone che nel quadro di uno spoglio l'autorità incaricata di procedervi deve contare con cura e diligenza i suffragi, garantire la regolarità del conteggio, nonché la corretta determinazione dei risultati dello scrutinio (DTF 131 I 442 consid. 3.1 e 3.3).
2.3 Il Governo cantonale ha ritenuto, senza tuttavia esprimersi oltre, che la nuova giurisprudenza istituita con la DTF 136 II 132, concernente una votazione, non è applicabile nell'ambito di un'elezione federale. Nella risposta, esso rileva che qualora la DTF 136 II 132 avesse imposto un obbligo sistematico di riconteggio anche nell'ambito delle elezioni in esame, l'amministrazione federale avrebbe certamente proposto una modifica dell'art. 43 cpv. 3
LDP, nel senso che in caso di parità di voti, prima di procedere a un sorteggio, sarebbe necessario effettuare una riconta. Aggiunge che detta prassi non può applicarsi alle elezioni, poiché imporrebbe, soprattutto nelle elezioni comunali in piccoli comuni dove i risultati sono spesso molto serrati, di procedere ogni volta a un riconteggio.
2.4 L'esecutivo cantonale espone che nell'ambito di elezioni, il voto non si limita all'apposizione di una crocetta accanto al nome dei candidati, per cui i singoli uffici elettorali usufruiscono di un maggior potere d'apprezzamento riguardo all'interpretazione delle schede elettorali, in particolare circa la loro validità. Al suo dire, un riconteggio implicherebbe pertanto una sostituzione di questo potere d'apprezzamento dagli uffici elettorali del Comune a quello del Cantone. L'assunto non regge, poiché in presenza di un risultato molto stretto un eventuale nuovo conteggio non deve aver luogo di regola su ricorso, bensì immediatamente dopo l'elezione, al più tardi il giorno seguente, per cui di massima potrebbe essere effettuato dai medesimi uffici elettorali. D'altra parte, un riconteggio centralizzato avrebbe il pregio di interpretare in maniera obiettiva e uniforme la validità delle schede elettorali.
2.5 Infine, il Governo cantonale adduce, a torto, che le considerazioni esposte nella DTF 136 II 132 sarebbero sostanzialmente formulate quali obiter dictum, poiché in quella causa non è stato ordinato un riconteggio. In effetti, l'invito al legislatore a disciplinare la protezione giuridica alle esigenze costituzionali e se del caso a regolare
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espressamente il riconteggio, fissando semmai determinate differenze percentuali minime tra i sì e i no, costituisce una cosiddetta decisione incitativa (cfr. al riguardo DTF 136 I 352 consid. 5.2 pag. 364 in alto; DTF 131 I 74 consid. 6.1 pag. 85 in alto). La portata di questa sentenza, relativa ai risultati molto stretti tra il numero dei suffragi favorevoli e contrari nell'ambito di una votazione, non viene del resto relativizzata dal presente giudizio, che concerne le elezioni con il sistema proporzionale.
3.
3.1 Nella DTF 136 II 132, emanata nel quadro di un ricorso concernente la votazione federale sui passaporti biometrici (art. 77 cpv. 1 lett. b
LDP), il Tribunale ha stabilito un diritto al riconteggio in presenza di un risultato molto stretto. Nella fattispecie si tratta tuttavia di un'elezione ai sensi dell'art. 77 cpv. 1 lett. c
LDP. In quella sentenza, esposta l'interpretazione storica che stava alla base della precedente giurisprudenza (consid. 2.2), è stato stabilito che un risultato molto stretto di una votazione dev'essere trattato alla stregua di una "irregolarità" ai sensi dell'art. 77 cpv. 1 lett. b
LDP (consid. 2.4.2), pur precisando che se dal riconteggio fuoriuscisse nuovamente un siffatto risultato, ciò non costituirebbe da solo un motivo per un ulteriore conteggio, già per la maggiore diligenza con la quale verrebbe effettuato (consid. 2.4.3). Ha pure indicato, illustrando le differenti soluzioni adottate da determinati Cantoni, che nell'ambito di un riconteggio spetta in primo luogo al diritto cantonale stabilire sulla base di quali condizioni l'autorità competente deve ordinarlo e quando il singolo cittadino possa pretenderlo, ricordando che un obbligo di riconteggio può derivare, secondo la sua giurisprudenza, anche dall'art. 34 cpv. 2
Cost. (consid. 2.3.1-2.3.3 e rinvii).
3.2 Come rettamente ritenuto dal Governo cantonale e come si evince chiaramente dalla DTF 136 II 132, essa si riferisce unicamente e soltanto a votazioni: quando nella stessa si accenna a elezioni, si fa riferimento esclusivamente alle leggi cantonali (consid. 2.3.1) e in maniera generica, senza ulteriori precisazioni, alla dottrina. La distinzione operata in detta sentenza è corretta. In effetti, la LDP disciplina in maniera diversa le votazioni (art. 10
segg.) e l'elezione del Consiglio nazionale. La regolamentazione riguardo all'elezione con il sistema proporzionale (art. 21
segg. LDP) è assai precisa: indica segnatamente il numero e la designazione dei candidati, lo
BGE 138 II 5 S. 10
stralcio dei nomi in soprannumero (art. 22
LDP), le candidature plurime (art. 27
LDP), la congiunzione di liste e la loro pubblicazione (art. 31
seg. LDP). Essa si diffonde, in particolare, sulle operazioni elettorali e di spoglio, ricordato che in tale ambito la Cancelleria federale allestisce una guida elettorale (art. 34
LDP) e che prima di ogni rinnovo integrale il Consiglio federale emana istruzioni completive, in particolare sullo spoglio, sul controllo delle schede e sulla determinazione dei risultati per Comune (art. 17
ODP). L'art. 35
LDP disciplina in maniera esaustiva il riempimento della scheda, segnatamente il panachage e il cumulo dei nomi di candidati, la trattazione dei suffragi di complemento (art. 37
LDP), nonché le schede e i suffragi nulli (art. 38
LDP). La LDP regola in maniera dettagliata anche la compilazione dei risultati sulla base dei processi verbali degli uffici elettorali e la prima ripartizione dei mandati tra le liste e quelle successive, nonché dei mandati fra le liste congiunte (art. 39
-42
LDP), la proclamazione degli eletti e l'ordine di subentro, stabilendo che in caso di parità di voti decide la sorte (art. 43
LDP). Sono inoltre disciplinate le questioni dei mandati in soprannumero, l'elezione tacita e quella senza liste (art. 44
-46
LDP).
3.3 Giova poi ricordare che la LDP regola in maniera compiuta anche la protezione giuridica, distinguendo tra il ricorso sulla votazione quello sull'elezione (art. 77 cpv. 1 lett. b
e c LDP). La legislazione federale istituisce regole precise sulla trattazione di irregolarità, imponendo, per evidenti motivi di celerità, che se il governo cantonale dovesse accertarne d'ufficio o su ricorso l'esistenza, esso prende le necessarie disposizioni, se possibile prima della chiusura della procedura d'elezione o votazione (art. 79 cpv. 2
LDP). Esso può quindi procedere anche d'ufficio a un riconteggio, se accerta eventuali irregolarità, evitando in tal modo procedure ricorsuali. La legge federale concede inoltre espressamente al governo cantonale la facoltà di respingere eventuali ricorsi, senza esaminarli più approfonditamente, se accerta che il genere e l'entità delle irregolarità non sono in grado di influire essenzialmente sull'esito della votazione o dell'elezione, esigenza istituita dal legislatore federale quale presupposto per uno spoglio ulteriore (art. 79 cpv. 2bis
LDP; messaggio a sostegno di una modificazione parziale della LDP, FF 1993 III 359). Contrariamente alle votazioni, l'elezione del Consiglio nazionale è disciplinata in maniera dettagliata anche nella ODP, in particolare con una norma precisa e specifica riguardante il riconteggio. L'art. 11
ODP, decisivo nella fattispecie, dispone infatti che se vi è sospetto riguardo all'esattezza
BGE 138 II 5 S. 11
del risultato di un Comune, l'ufficio elettorale del Cantone procede direttamente a un nuovo conteggio o ne incarica l'ufficio elettorale del Comune.
3.4 L'esame delle contestazioni nel quadro dell'elezione del Consiglio nazionale è caratterizzato dall'urgenza (sul tema vedi GEROLD STEINMANN, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2a ed. 2011, n. 6 e 7 ad art. 88
LTF). Al riguardo giova ricordare ch'esse avvengono, per il rinnovo ordinario, la penultima domenica di ottobre (art. 19
LDP) e la seduta costitutiva del neoeletto Consiglio nazionale si svolge il settimo lunedì seguente l'elezione, nella quale dev'essere dapprima accertata la validità delle nomine (art. 53
LDP). Questa tempistica, ricordato che dopo il rinnovo integrale del Consiglio nazionale (art. 175 cpv. 2
Cost.), all'inizio di dicembre hanno pure luogo le elezioni del Consiglio federale, alle quali dovrebbero ovviamente poter partecipare tutti i membri dell'Assemblea federale, mostra chiaramente che lo svolgimento di una nuova elezione può entrare in linea di conto soltanto quale ultima ratio. La procedura ricorsuale è infatti contraddistinta dall'urgenza, concretata da brevissimi termini, segnatamente tre giorni per il ricorso al governo cantonale (art. 77 cpv. 2
LDP), dieci giorni per la decisione governativa (art. 79 cpv. 1
LDP) e tre giorni per impugnarla dinanzi al Tribunale federale (art. 100 cpv. 4
LTF).
4.
4.1 La questione di sapere se e quando occorra procedere a un riconteggio è disciplinata in maniera esaustiva dall'art. 11
ODP: non vi sono motivi per scostarsi da questa chiara regola, ritenuto che non è fatto valere, né è ravvisabile, che con detta norma il Consiglio federale avrebbe oltrepassato i limiti della delega di cui all'art. 91 cpv. 1
LDP. Non vi è quindi più spazio per ulteriori regolamentazioni. Già dalla semplice lettura degli art. 34
segg., in particolare degli art. 40
, 41
e 43
LDP, risulta la specifica, particolare e peculiare disciplina istituita dal legislatore federale per le elezioni secondo il sistema del voto proporzionale: una regolamentazione dettagliata, che precisa lo svolgimento delle differenti fasi, segnatamente le ripartizioni dei mandati tra le liste e le modalità dell'elezione dei candidati, specificando quando occorre procedere a un riconteggio e stabilendo che in caso di parità di voti fra candidati di una stessa lista decide la sorte. Questa regolamentazione non impone al governo di procedere a un riconteggio, perlomeno non in un primo tempo, ma di
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determinare i candidati eletti sulla base di una prima ripartizione secondo quanto disposto dall'art. 40
LDP e di attribuire in seguito i mandati restanti conformemente alla procedura compiutamente fissata dall'art. 41
LDP, prevedendo anche in tale ambito, a determinate condizioni, un sorteggio (cpv. 1 lett. f). La legge federale determina dettagliatamente il modo di procedere nei casi di risultati stretti tra le liste (art. 40 e
41 LDP), come pure di differenze di voti fra i candidati di una stessa lista (art. 43
LDP). Nel quadro dell'attribuzione dei mandati alle varie liste e, in seguito, all'interno della stessa lista, non si pone quindi il problema di un'esigua differenza di voti, mentre nel caso di parità, il legislatore federale ha stabilito che decide la sorte.
4.2 Nell'ambito di votazioni si tratta, di massima, semplicemente di contare il numero dei sì e dei no. Per contro, nel quadro delle elezioni, le possibilità di errori sono più estese, ricordato che l'elettore che usa una scheda non prestampata può iscrivervi, a volte in maniera anche difficilmente intelligibile e decifrabile, i nomi dei candidati e indicarvi la denominazione o il numero progressivo di una lista, mentre chi usa una scheda prestampata può stralciare nomi di candidati o iscrivervi quelli di altre liste (panachage), potendo altresì cancellare o sostituire i numeri progressivi e le denominazioni di lista (art. 35
LDP). Occorre inoltre tener conto dei suffragi di complemento secondo le particolari modalità prescritte dall'art. 37
LDP, valutare la nullità delle schede e stralciare i suffragi in soprannumero (art. 38
LDP). D'altra parte, nel caso di specie non si è in presenza di un semplice errore di calcolo nel senso di un errore d'addizione, poiché il conteggio ha avuto luogo con un sistema informatico approvato per questo specifico scopo dalla Cancelleria federale (art. 84
LDP; vedi al riguardo la parallela causa DTF 138 II 13 consid. 4). Come si è visto, poiché la legislazione federale disciplina in maniera esaustiva le elezioni al Consiglio nazionale con il sistema del voto proporzionale, la prassi istituita con la DTF 136 II 132, che mantiene intatta la sua validità nel quadro delle votazioni, non è applicabile.
138 II 5
2. Estratto della sentenza della I Corte di diritto pubblico nella causa F. contro Consiglio di Stato del Cantone Ticino (ricorso in materia di diritto pubblico) 1C_520/2011 del 23 novembre 2011
Regeste (de):
- Art. 16 ff. und 77 Abs. 1 lit. c BPR, Art. 34 BV; Anspruch auf Nachzählung im Falle von Stimmengleichheit anlässlich der Wahl des Nationalrats im Proporzverfahren.
- Die in BGE 136 II 132 begründete Rechtsprechung, wonach ein sehr knappes Ergebnis in einer eidgenössischen Volksabstimmung eine "Unregelmässigkeit" im Sinne von Art. 77 Abs. 1 lit. b BPR darstellt und Anspruch auf eine Nachzählung einräumt, ist auf die Wahl des Nationalrats im Proporzverfahren nicht anwendbar (Art. 77 Abs. 1 lit. c BPR), weil das Verfahren von Dringlichkeit geprägt und im Einzelnen vom BPR detailliert geordnet wird (E. 2 und 3). Regeste b
Regeste (fr):
- Art. 16 ss
et 77 al. 1RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP)
Art. 16 [1] Ripartizione dei seggi tra i Cantoni
1. Per la ripartizione tra i Cantoni dei seggi del Consiglio nazionale sono determinanti i dati sulla popolazione residente delle rilevazioni basate sui registri effettuate nel primo anno civile successivo alle ultime elezioni per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale nel quadro del censimento della popolazione ai sensi della legge del 22 giugno 2007 [2] sul censimento. 2. In base all'attestazione vincolante dei dati sulla popolazione residente ai sensi dell'articolo 13 della legge del 22 giugno 2007 sul censimento, il Consiglio federale stabilisce in maniera vincolante il numero dei seggi spettante a ciascun Cantone alle successive elezioni per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale. [1] Nuovo testo giusta l'art. 17 n. 1 della LF del 22 giu. 2007 sul censimento, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6743; FF 2007 55).
[2] RS 431.112
let. c LDP, art. 34 Cst.; droit au recomptage en cas d'égalité des suffrages lors de l'élection au Conseil national selon le système proportionnel.RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP)
Art. 77 Ricorsi
1. Il ricorso al governo cantonale è ammissibile per: a. [1] violazione del diritto di voto a tenore degli articoli 2-4, 5 capoversi 3-6, 62 e 63 (ricorso sul diritto di voto); b. [2] irregolarità riguardanti le votazioni (ricorso sulla votazione); c. irregolarità nella preparazione e esecuzione delle elezioni al Consiglio nazionale (ricorso sull'elezione). 2. Il ricorso dev'essere presentato, mediante invio raccomandato, entro tre giorni dalla scoperta del motivo di impugnazione, ma al più tardi il terzo giorno dopo la pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale del Cantone. [3] [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309).
[2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309).
[3] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193; FF 2001 5665).
- La jurisprudence établie par l' ATF 136 II 132 selon laquelle un résultat très serré d'une votation fédérale doit être traité comme une "irrégularité" au sens de l'art. 77 al. 1 let. b
LDP, qui implique un recomptage, n'est pas applicable à l'élection au Conseil national selon le système proportionnel (art. 77 al. 1 let. cRS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP)
Art. 77 Ricorsi
1. Il ricorso al governo cantonale è ammissibile per: a. [1] violazione del diritto di voto a tenore degli articoli 2-4, 5 capoversi 3-6, 62 e 63 (ricorso sul diritto di voto); b. [2] irregolarità riguardanti le votazioni (ricorso sulla votazione); c. irregolarità nella preparazione e esecuzione delle elezioni al Consiglio nazionale (ricorso sull'elezione). 2. Il ricorso dev'essere presentato, mediante invio raccomandato, entro tre giorni dalla scoperta del motivo di impugnazione, ma al più tardi il terzo giorno dopo la pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale del Cantone. [3] [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309).
[2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309).
[3] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193; FF 2001 5665).
LDP) en raison du fait que cette élection, caractérisée par l'urgence, est réglée de manière précise dans la LDP (consid. 2 et 3). Regeste bRS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP)
Art. 77 Ricorsi
1. Il ricorso al governo cantonale è ammissibile per: a. [1] violazione del diritto di voto a tenore degli articoli 2-4, 5 capoversi 3-6, 62 e 63 (ricorso sul diritto di voto); b. [2] irregolarità riguardanti le votazioni (ricorso sulla votazione); c. irregolarità nella preparazione e esecuzione delle elezioni al Consiglio nazionale (ricorso sull'elezione). 2. Il ricorso dev'essere presentato, mediante invio raccomandato, entro tre giorni dalla scoperta del motivo di impugnazione, ma al più tardi il terzo giorno dopo la pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale del Cantone. [3] [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309).
[2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309).
[3] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193; FF 2001 5665).
Regesto (it):
- Art. 16
segg. e 77 cpv. 1RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP)
Art. 16 [1] Ripartizione dei seggi tra i Cantoni
1. Per la ripartizione tra i Cantoni dei seggi del Consiglio nazionale sono determinanti i dati sulla popolazione residente delle rilevazioni basate sui registri effettuate nel primo anno civile successivo alle ultime elezioni per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale nel quadro del censimento della popolazione ai sensi della legge del 22 giugno 2007 [2] sul censimento. 2. In base all'attestazione vincolante dei dati sulla popolazione residente ai sensi dell'articolo 13 della legge del 22 giugno 2007 sul censimento, il Consiglio federale stabilisce in maniera vincolante il numero dei seggi spettante a ciascun Cantone alle successive elezioni per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale. [1] Nuovo testo giusta l'art. 17 n. 1 della LF del 22 giu. 2007 sul censimento, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6743; FF 2007 55).
[2] RS 431.112
lett. c LDP, art. 34RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP)
Art. 77 Ricorsi
1. Il ricorso al governo cantonale è ammissibile per: a. [1] violazione del diritto di voto a tenore degli articoli 2-4, 5 capoversi 3-6, 62 e 63 (ricorso sul diritto di voto); b. [2] irregolarità riguardanti le votazioni (ricorso sulla votazione); c. irregolarità nella preparazione e esecuzione delle elezioni al Consiglio nazionale (ricorso sull'elezione). 2. Il ricorso dev'essere presentato, mediante invio raccomandato, entro tre giorni dalla scoperta del motivo di impugnazione, ma al più tardi il terzo giorno dopo la pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale del Cantone. [3] [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309).
[2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309).
[3] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193; FF 2001 5665).
Cost.; diritto al riconteggio in caso di parità di voti nell'ambito dell'elezione del Consiglio nazionale con il sistema di voto proporzionale.RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Art. 34 Diritti politici
1. I diritti politici sono garantiti. 2. La garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto. - La prassi istituita con la DTF 136 II 132, secondo cui un risultato molto stretto di una votazione federale dev'essere trattato come una "irregolarità" ai sensi dell'art. 77 cpv. 1 lett. b
LDP, implicante il riconteggio, non è applicabile nel quadro dell'elezione del Consiglio nazionale secondo il sistema proporzionale (art. 77 cpv. 1 lett. cRS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP)
Art. 77 Ricorsi
1. Il ricorso al governo cantonale è ammissibile per: a. [1] violazione del diritto di voto a tenore degli articoli 2-4, 5 capoversi 3-6, 62 e 63 (ricorso sul diritto di voto); b. [2] irregolarità riguardanti le votazioni (ricorso sulla votazione); c. irregolarità nella preparazione e esecuzione delle elezioni al Consiglio nazionale (ricorso sull'elezione). 2. Il ricorso dev'essere presentato, mediante invio raccomandato, entro tre giorni dalla scoperta del motivo di impugnazione, ma al più tardi il terzo giorno dopo la pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale del Cantone. [3] [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309).
[2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309).
[3] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193; FF 2001 5665).
LDP), poiché questa elezione, caratterizzata dall'urgenza, è disciplinata in maniera assai precisa dalla LDP (consid. 2 e 3). Regesto bRS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP)
Art. 77 Ricorsi
1. Il ricorso al governo cantonale è ammissibile per: a. [1] violazione del diritto di voto a tenore degli articoli 2-4, 5 capoversi 3-6, 62 e 63 (ricorso sul diritto di voto); b. [2] irregolarità riguardanti le votazioni (ricorso sulla votazione); c. irregolarità nella preparazione e esecuzione delle elezioni al Consiglio nazionale (ricorso sull'elezione). 2. Il ricorso dev'essere presentato, mediante invio raccomandato, entro tre giorni dalla scoperta del motivo di impugnazione, ma al più tardi il terzo giorno dopo la pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale del Cantone. [3] [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309).
[2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309).
[3] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193; FF 2001 5665).
Regeste b
Art. 11 VPR; Voraussetzungen einer Nachzählung.
Die Bundesgesetzgebung ordnet die Wahl des Nationalrats im Proporzverfahren in erschöpfender Weise; insbesondere ist die Frage, ob und wann eine Nachzählung vorzunehmen ist, in Art. 11 VPR geregelt. Die mit BGE 136 II 132 für Abstimmungen begründete Praxis ist in diesem Bereich nicht anwendbar (E. 4).
Sachverhalt ab Seite 6
BGE 138 II 5 S. 6
A. Il 23 ottobre 2011 hanno avuto luogo le elezioni per il rinnovo del Consiglio nazionale per la legislatura 2011-2015. Nel Cantone Ticino l'elezione avviene con il sistema proporzionale a circondario unico. I candidati Monica Duca Widmer e Marco Romano della lista n. 7 del Partito Popolare Democratico e Generazione Giovani hanno ottenuto il medesimo numero di voti, ossia 23'979: uno solo dei due candidati poteva nondimeno essere eletto.
B. In un bollettino stampa del 25 ottobre 2011, il Governo cantonale, richiamate le norme vigenti in materia (art. 43 cpv. 3 e
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RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 43 Proclamazione degli eletti e ordine di subentro |
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| Fra i candidati di una stessa lista sono eletti, nei limiti dei mandati ricevuti, coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. | ||||||
| I candidati non eletti subentreranno nell'ordine dei voti ottenuti. | ||||||
| In caso di parità di voti, decide la sorte. | ||||||
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RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 20 Decisione per sorteggio |
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| Gli eventuali sorteggi avvengono nel Cantone per ordine del governo cantonale, nella Confederazione per ordine del Consiglio federale. | ||||||
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RS 161.11 ODP Ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici (ODP) Art. 11 Riconteggio |
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| Se vi è sospetto riguardo all'esattezza del risultato di un Comune, l'ufficio elettorale del Cantone procede direttamente a un nuovo conteggio o ne incarica l'ufficio elettorale del Comune. | ||||||
C. Con ricorsi del 26/28 ottobre 2011, l'avvocato F. ha impugnato il comunicato stampa. Mediante due decisioni del 7 novembre 2011, il Consiglio di Stato li ha respinti.
BGE 138 II 5 S. 7
D. Avverso queste decisioni, l'11 novembre 2011 F. presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede, in via principale, di annullare le decisioni impugnate e di ordinare una nuova elezione; in via subordinata, di ordinare un nuovo conteggio dei voti e una nuova verifica delle schede nulle; in via ancor più subordinata, di annullare lo scrutinio limitatamente all'elezione di Monica Duca Widmer e di procedere a un nuovo sorteggio.
E. La Cancelleria federale non formula proposte di giudizio. Il Governo cantonale, sottolineando le differenze esistenti tra una votazione e un'elezione, propone di respingere il ricorso in quanto ammissibile. Nella replica del 21 novembre 2011 il ricorrente si riconferma nelle proprie tesi e conclusioni. Il Tribunale federale, accertata nella fattispecie l'assenza di sospetti concreti riguardo all'esattezza dei risultati dei comuni, ha respinto il ricorso per quanto concerne il riconteggio, mentre lo ha accolto limitatamente al sorteggio, rinviando al riguardo alla parallela sentenza DTF 138 II 13. (riassunto)
Erwägungen
Dai considerandi:
2.
2.1 Il ricorrente, ricordate la parità dei voti tra i due citati candidati e la differenza di 51 (recte 58) voti tra i candidati del partito liberale radicale ticinese Giovanni Merlini e Fulvio Pelli, dei quali non contesta tuttavia l'elezione, critica il fatto che il Governo cantonale, non applicando la prassi istituita con la DTF 136 II 132, non ha ordinato un riconteggio dei voti. Al riguardo, in maniera del tutto generica, egli accenna semplicemente alla circostanza che la dottrina e le legislazioni cantonali citate in detta sentenza non opererebbero una distinzione fra votazioni ed elezioni e che l'applicazione della prassi istituita con il richiamato giudizio si giustificherebbe, perché l'eletto deve poi rappresentare il cittadino in tutta una serie di decisioni.
2.2 Al proposito giova ricordare che la libertà di voto e di elezione garantisce al cittadino elettore che siano riconosciuti solo i risultati elettorali corrispondenti in modo affidabile e non falsato alla volontà dell'elettore liberamente espressa (art. 34 cpv. 2
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 34 Diritti politici |
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| I diritti politici sono garantiti. | ||||||
| La garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto. | ||||||
BGE 138 II 5 S. 8
partecipare come candidato o elettore su un piano di pari opportunità rispetto a ogni altro cittadino elettore o candidato. Il diritto costituzionale federale impone che nel quadro di uno spoglio l'autorità incaricata di procedervi deve contare con cura e diligenza i suffragi, garantire la regolarità del conteggio, nonché la corretta determinazione dei risultati dello scrutinio (DTF 131 I 442 consid. 3.1 e 3.3).
2.3 Il Governo cantonale ha ritenuto, senza tuttavia esprimersi oltre, che la nuova giurisprudenza istituita con la DTF 136 II 132, concernente una votazione, non è applicabile nell'ambito di un'elezione federale. Nella risposta, esso rileva che qualora la DTF 136 II 132 avesse imposto un obbligo sistematico di riconteggio anche nell'ambito delle elezioni in esame, l'amministrazione federale avrebbe certamente proposto una modifica dell'art. 43 cpv. 3
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RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 43 Proclamazione degli eletti e ordine di subentro |
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| Fra i candidati di una stessa lista sono eletti, nei limiti dei mandati ricevuti, coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. | ||||||
| I candidati non eletti subentreranno nell'ordine dei voti ottenuti. | ||||||
| In caso di parità di voti, decide la sorte. | ||||||
2.4 L'esecutivo cantonale espone che nell'ambito di elezioni, il voto non si limita all'apposizione di una crocetta accanto al nome dei candidati, per cui i singoli uffici elettorali usufruiscono di un maggior potere d'apprezzamento riguardo all'interpretazione delle schede elettorali, in particolare circa la loro validità. Al suo dire, un riconteggio implicherebbe pertanto una sostituzione di questo potere d'apprezzamento dagli uffici elettorali del Comune a quello del Cantone. L'assunto non regge, poiché in presenza di un risultato molto stretto un eventuale nuovo conteggio non deve aver luogo di regola su ricorso, bensì immediatamente dopo l'elezione, al più tardi il giorno seguente, per cui di massima potrebbe essere effettuato dai medesimi uffici elettorali. D'altra parte, un riconteggio centralizzato avrebbe il pregio di interpretare in maniera obiettiva e uniforme la validità delle schede elettorali.
2.5 Infine, il Governo cantonale adduce, a torto, che le considerazioni esposte nella DTF 136 II 132 sarebbero sostanzialmente formulate quali obiter dictum, poiché in quella causa non è stato ordinato un riconteggio. In effetti, l'invito al legislatore a disciplinare la protezione giuridica alle esigenze costituzionali e se del caso a regolare
BGE 138 II 5 S. 9
espressamente il riconteggio, fissando semmai determinate differenze percentuali minime tra i sì e i no, costituisce una cosiddetta decisione incitativa (cfr. al riguardo DTF 136 I 352 consid. 5.2 pag. 364 in alto; DTF 131 I 74 consid. 6.1 pag. 85 in alto). La portata di questa sentenza, relativa ai risultati molto stretti tra il numero dei suffragi favorevoli e contrari nell'ambito di una votazione, non viene del resto relativizzata dal presente giudizio, che concerne le elezioni con il sistema proporzionale.
3.
3.1 Nella DTF 136 II 132, emanata nel quadro di un ricorso concernente la votazione federale sui passaporti biometrici (art. 77 cpv. 1 lett. b
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RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 77 Ricorsi |
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| Il ricorso al governo cantonale è ammissibile per: | ||||||
| violazione del diritto di voto a tenore degli articoli 2-4, 5 capoversi 3-6, 62 e 63 (ricorso sul diritto di voto); | ||||||
| irregolarità riguardanti le votazioni (ricorso sulla votazione); | ||||||
| irregolarità nella preparazione e esecuzione delle elezioni al Consiglio nazionale (ricorso sull'elezione). | ||||||
| Il ricorso dev'essere presentato, mediante invio raccomandato, entro tre giorni dalla scoperta del motivo di impugnazione, ma al più tardi il terzo giorno dopo la pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale del Cantone. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309). [3] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193; FF 2001 5665). | ||||||
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RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 77 Ricorsi |
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| Il ricorso al governo cantonale è ammissibile per: | ||||||
| violazione del diritto di voto a tenore degli articoli 2-4, 5 capoversi 3-6, 62 e 63 (ricorso sul diritto di voto); | ||||||
| irregolarità riguardanti le votazioni (ricorso sulla votazione); | ||||||
| irregolarità nella preparazione e esecuzione delle elezioni al Consiglio nazionale (ricorso sull'elezione). | ||||||
| Il ricorso dev'essere presentato, mediante invio raccomandato, entro tre giorni dalla scoperta del motivo di impugnazione, ma al più tardi il terzo giorno dopo la pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale del Cantone. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309). [3] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193; FF 2001 5665). | ||||||
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RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 77 Ricorsi |
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| Il ricorso al governo cantonale è ammissibile per: | ||||||
| violazione del diritto di voto a tenore degli articoli 2-4, 5 capoversi 3-6, 62 e 63 (ricorso sul diritto di voto); | ||||||
| irregolarità riguardanti le votazioni (ricorso sulla votazione); | ||||||
| irregolarità nella preparazione e esecuzione delle elezioni al Consiglio nazionale (ricorso sull'elezione). | ||||||
| Il ricorso dev'essere presentato, mediante invio raccomandato, entro tre giorni dalla scoperta del motivo di impugnazione, ma al più tardi il terzo giorno dopo la pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale del Cantone. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309). [3] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193; FF 2001 5665). | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 34 Diritti politici |
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| I diritti politici sono garantiti. | ||||||
| La garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto. | ||||||
3.2 Come rettamente ritenuto dal Governo cantonale e come si evince chiaramente dalla DTF 136 II 132, essa si riferisce unicamente e soltanto a votazioni: quando nella stessa si accenna a elezioni, si fa riferimento esclusivamente alle leggi cantonali (consid. 2.3.1) e in maniera generica, senza ulteriori precisazioni, alla dottrina. La distinzione operata in detta sentenza è corretta. In effetti, la LDP disciplina in maniera diversa le votazioni (art. 10
|
RI 0.632.314.891.1 all. Accordo agricolo del 24 giugno 2004 tra la Svizzera e il Libano (all.) Art. 10 |
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| Il presente accordo si applica anche al Principato del Liechtenstein fintanto che è in vigore il Trattato di unione doganale del 29 marzo 1923 [1] tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein. | ||||||
| [1] RS 0.631.112.514 | ||||||
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RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 21 [1] Termine per la presentazione delle proposte |
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| Il diritto cantonale stabilisce come ultimo termine per la presentazione delle proposte di candidatura un lunedì nel mese di agosto dell'anno delle elezioni e designa l'autorità presso cui devono essere depositate dette proposte. [2] | ||||||
| Le proposte devono giungere al Cantone il più tardi nel giorno previsto come termine per la presentazione. | ||||||
| I Cantoni comunicano senza indugio alla Cancelleria federale tutte le proposte ricevute. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014 (Elezione del Consiglio nazionale), in vigore dal 1° nov. 2015 (RU 2015 543; FF 2013 7909). | ||||||
BGE 138 II 5 S. 10
stralcio dei nomi in soprannumero (art. 22
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RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 22 Numero e designazione dei candidati |
||||||
| Una proposta non può contenere un numero di nomi superiore a quello dei deputati da eleggere nel circondario e nessun nome più di due volte. Se la proposta contiene un numero di nomi maggiore, gli ultimi sono stralciati. | ||||||
| Le proposte devono indicare, per ogni candidato: | ||||||
| il cognome e il nome ufficiali; | ||||||
| il cognome e il nome con i quali la persona è politicamente o comunemente conosciuta; | ||||||
| il sesso; | ||||||
| la data di nascita; | ||||||
| l'indirizzo, incluso il numero postale di avviamento; | ||||||
| i luoghi d'origine, incluso il Cantone di appartenenza; e | ||||||
| la professione. [1] | ||||||
| Ogni candidato deve dichiarare per scritto che accetta la proposta. Se tale dichiarazione manca, il suo nome è stralciato. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014 (Elezione del Consiglio nazionale), in vigore dal 1° nov. 2015 (RU 2015 543; FF 2013 7909). [2] Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309). | ||||||
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RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 27 [1] Candidature plurime |
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| Se il nome di un candidato figura su più di una proposta del circondario, il Cantone lo stralcia immediatamente da tutte le proposte. | ||||||
| La Cancelleria federale stralcia immediatamente dalla proposta quei candidati il cui nome figura già su liste o proposte di altri Cantoni. | ||||||
| La Cancelleria federale notifica senza indugio gli stralci ai Cantoni interessati. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309). | ||||||
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RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 31 [1] Congiunzione di liste |
||||||
| Due o più liste possono essere congiunte per dichiarazione concorde dei firmatari o dei loro rappresentanti entro il termine per la modifica (art. 29 cpv. 4). Fra le congiunzioni di liste, solo le sotto-congiunzioni sono autorizzate. | ||||||
| Sono autorizzate soltanto le sotto-congiunzioni tra le liste con denominazione uguale, differenziate unicamente da aggiunte intese a specificare il sesso, l'appartenenza di un gruppo, la regione o l'età dei candidati. | ||||||
| Le congiunzioni e sotto-congiunzioni devono essere indicate sulle liste. | ||||||
| Le dichiarazioni di congiunzione e sotto-congiunzione di liste non possono essere revocate. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309). | ||||||
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RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 34 [1] Guida elettorale |
||||||
| Prima di ogni elezione per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale, la Cancelleria federale allestisce una breve guida elettorale per il sistema proporzionale da consegnare agli elettori assieme alle schede (art. 33 cpv. 2) nei Cantoni in cui si vota secondo tale sistema. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 23 mar. 2007 che modifica la legislazione federale in materia di diritti politici, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4635; FF 2006 4815). | ||||||
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RS 161.11 ODP Ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici (ODP) Art. 17 [1] Istruzioni completive |
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| Prima di ogni rinnovazione integrale, il Consiglio federale emana mediante circolare istruzioni completive, in particolare sulle comunicazioni, la disposizione, lo spoglio e il controllo delle schede, la compilazione dei moduli e la determinazione dei risultati per Comune. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 feb. 1997, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 761). | ||||||
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RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 35 Riempimento della scheda |
||||||
| L'elettore che usa una scheda non prestampata può iscrivervi i nomi di candidati eleggibili e indicarvi la denominazione o il numero progressivo di una lista. | ||||||
| L'elettore che usa una scheda prestampata può stralciare i nomi di candidati; può iscrivervi nomi di candidati di altre liste (panachage). Può inoltre cancellare o sostituire i numeri progressivi e le denominazioni di lista. | ||||||
| Il nome di un candidato può essere ripetuto due volte sulla scheda (cumulo). | ||||||
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RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 37 Suffragi di complemento |
||||||
| Se la scheda contiene un numero di suffragi validi inferiore al numero dei deputati da eleggere nel circondario, le linee lasciate in bianco valgono quali suffragi di complemento per la lista la cui denominazione o il cui numero progressivo è indicato sulla scheda. Mancando una tale denominazione o un tal numero progressivo od essendo indicata più d'una delle denominazioni o dei numeri progressivi depositati, le linee lasciate in bianco non contano (voti non emessi). | ||||||
| Se in un Cantone sono state depositate più liste regionali con la stessa denominazione, i suffragi di complemento inerenti a schede che non recano la designazione della regione sono attribuiti alla lista della regione in cui queste schede furono votate. [1] | ||||||
| Negli altri casi d'applicazione dell'articolo 31 capoverso 1, i suffragi di complemento sono attribuiti alla lista che figura sulla scheda. I suffragi di complemento provenienti da schede la cui denominazione è lacunosa sono attribuiti alla lista designata dal gruppo quale lista privilegiata. [2] [3] | ||||||
| I nomi non recati da nessuna lista del circondario sono stralciati. ... [4] | ||||||
| Se vi è contraddizione tra la denominazione e il numero progressivo quella fa stato. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309). [2] Per. introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193; FF 2001 5665). [3] Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309). [4] Secondo e terzo per. abrogati dal n. II 4 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575). | ||||||
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RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 38 Schede e suffragi nulli |
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| Sono nulle le schede che: | ||||||
| non contengono alcun nome di candidati del circondario; | ||||||
| non sono ufficiali; | ||||||
| sono riempite o modificate non a mano; | ||||||
| contengono espressioni ingiuriose o contrassegni manifesti; | ||||||
| ... | ||||||
| Sono stralciati dalla scheda: | ||||||
| i suffragi in soprannumero, se il nome di un candidato figura più di due volte su una scheda; | ||||||
| tutti i nomi delle persone la cui candidatura è stata dichiarata nulla, perché plurima, dopo che le proposte di candidatura sono state definitivamente stabilite. [2] | ||||||
| Se la scheda contiene più nomi di quanti sono i seggi da assegnare, sono stralciati gli ultimi nomi prestampati e non cumulati a mano, e in seguito gli ultimi nomi aggiunti a mano. [3] | ||||||
| Sono salvi i motivi di annullabilità e di nullità stabiliti dal diritto cantonale (busta, timbro di controllo, ecc.). [4] | ||||||
| Il Cantone che svolge prove del voto elettronico disciplina nella sua legislazione le condizioni di validità e i motivi di invalidità del voto. [5] | ||||||
| [1] Abrogata dal n. II della LF del 22 mar. 1991, con effetto dal 1° lug. 1992 (RU 1991 2388; FF 1990 III 393). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014 (Elezione del Consiglio nazionale), in vigore dal 1° nov. 2015 (RU 2015 543; FF 2013 7909). [3] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014 (Elezione del Consiglio nazionale), in vigore dal 1° nov. 2015 (RU 2015 543; FF 2013 7909). [4] Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309). [5] Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193; FF 2001 5665). | ||||||
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RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 39 Compilazione dei risultati |
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| Dopo l'elezione, i Cantoni stabiliscono in base ai processi verbali degli uffici elettorali: | ||||||
| il numero degli elettori e dei votanti; | ||||||
| il numero delle schede valide, nulle e bianche; | ||||||
| il numero dei suffragi raccolti dai singoli candidati di ogni lista (voti personali); | ||||||
| il numero dei suffragi di complemento di ogni lista (art. 37); | ||||||
| le somme dei voti personali e dei suffragi di complemento delle singole liste (voti di partito); | ||||||
| per le liste congiunte il numero totale dei suffragi spettanti ad ogni gruppo; | ||||||
| il numero dei voti non emessi. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193; FF 2001 5665). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193; FF 2001 5665). | ||||||
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RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 42 Ripartizione dei mandati fra liste congiunte |
||||||
| Ogni gruppo di liste congiunte é, nella ripartizione dei mandati, trattato dapprima come lista unica. | ||||||
| I mandati assegnati sono poi ripartiti fra le singole liste corrispondentemente agli articoli 40 e 41. È fatto salvo l'articolo 37 capoversi 2 e 2bis. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309). | ||||||
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RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 43 Proclamazione degli eletti e ordine di subentro |
||||||
| Fra i candidati di una stessa lista sono eletti, nei limiti dei mandati ricevuti, coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. | ||||||
| I candidati non eletti subentreranno nell'ordine dei voti ottenuti. | ||||||
| In caso di parità di voti, decide la sorte. | ||||||
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RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 44 Mandati in soprannumero |
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| Se a una lista è assegnato un numero di mandati superiore a quello dei suoi candidati, per i mandati in soprannumero si procede a un'elezione complementare giusta l'articolo 56. | ||||||
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RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 46 Elezione senza liste |
||||||
| Se non è stata depositata alcuna lista, si può votare per qualsiasi persona eleggibile. Sono elette le persone che ottengono il maggior numero di voti. | ||||||
| Se una scheda contiene un numero di nomi superiore a quello dei mandati da assegnare, sono stralciati gli ultimi nomi. [1] | ||||||
| Per altro s'applicano per analogia le disposizioni determinanti per il circondario ad elezione uninominale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309). | ||||||
3.3 Giova poi ricordare che la LDP regola in maniera compiuta anche la protezione giuridica, distinguendo tra il ricorso sulla votazione quello sull'elezione (art. 77 cpv. 1 lett. b
|
RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 77 Ricorsi |
||||||
| Il ricorso al governo cantonale è ammissibile per: | ||||||
| violazione del diritto di voto a tenore degli articoli 2-4, 5 capoversi 3-6, 62 e 63 (ricorso sul diritto di voto); | ||||||
| irregolarità riguardanti le votazioni (ricorso sulla votazione); | ||||||
| irregolarità nella preparazione e esecuzione delle elezioni al Consiglio nazionale (ricorso sull'elezione). | ||||||
| Il ricorso dev'essere presentato, mediante invio raccomandato, entro tre giorni dalla scoperta del motivo di impugnazione, ma al più tardi il terzo giorno dopo la pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale del Cantone. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309). [3] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193; FF 2001 5665). | ||||||
|
RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 79 Decisioni su ricorso e altre disposizioni |
||||||
| Il governo cantonale decide entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso. | ||||||
| Se, su ricorso o d'ufficio, accerta irregolarità, prende le necessarie disposizioni, se possibile prima della chiusura della procedura d'elezione o votazione. | ||||||
| Il governo cantonale respinge, senza esaminarli più approfonditamente, i ricorsi sul diritto di voto o sulle votazioni se accerta che il genere e l'entità delle irregolarità non sono in grado di influire essenzialmente sull'esito della votazione o dell'elezione. [1] | ||||||
| Il governo cantonale notifica le decisioni su ricorso e le altre disposizioni giusta gli articoli 34-38 e 61 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 1968 [2] sulla procedura amministrativa e le comunica anche alla Cancelleria federale. [3] | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309). [2] RS 172.021 [3] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309). | ||||||
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RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 79 Decisioni su ricorso e altre disposizioni |
||||||
| Il governo cantonale decide entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso. | ||||||
| Se, su ricorso o d'ufficio, accerta irregolarità, prende le necessarie disposizioni, se possibile prima della chiusura della procedura d'elezione o votazione. | ||||||
| Il governo cantonale respinge, senza esaminarli più approfonditamente, i ricorsi sul diritto di voto o sulle votazioni se accerta che il genere e l'entità delle irregolarità non sono in grado di influire essenzialmente sull'esito della votazione o dell'elezione. [1] | ||||||
| Il governo cantonale notifica le decisioni su ricorso e le altre disposizioni giusta gli articoli 34-38 e 61 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 1968 [2] sulla procedura amministrativa e le comunica anche alla Cancelleria federale. [3] | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309). [2] RS 172.021 [3] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309). | ||||||
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RS 161.11 ODP Ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici (ODP) Art. 11 Riconteggio |
||||||
| Se vi è sospetto riguardo all'esattezza del risultato di un Comune, l'ufficio elettorale del Cantone procede direttamente a un nuovo conteggio o ne incarica l'ufficio elettorale del Comune. | ||||||
BGE 138 II 5 S. 11
del risultato di un Comune, l'ufficio elettorale del Cantone procede direttamente a un nuovo conteggio o ne incarica l'ufficio elettorale del Comune.
3.4 L'esame delle contestazioni nel quadro dell'elezione del Consiglio nazionale è caratterizzato dall'urgenza (sul tema vedi GEROLD STEINMANN, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2a ed. 2011, n. 6 e 7 ad art. 88
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 88 Autorità inferiori in materia di diritti politici |
||||||
| I ricorsi concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari sono ammissibili: | ||||||
| in materia cantonale, contro gli atti delle autorità cantonali di ultima istanza; | ||||||
| in materia federale, contro le decisioni della Cancelleria federale e dei Governi cantonali. | ||||||
| I Cantoni prevedono un rimedio giuridico contro gli atti delle autorità che possono violare i diritti politici dei cittadini in materia cantonale. Quest'obbligo non si estende agli atti del Parlamento e del Governo. | ||||||
|
RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 19 Data dell'elezione |
||||||
| Le elezioni per la rinnovazione ordinaria del Consiglio nazionale avvengono la penultima domenica di ottobre. Il governo cantonale indice per il termine più vicino possibile le elezioni suppletorie e complementari. | ||||||
| Per la rinnovazione straordinaria a tenore dell'articolo 193 capoverso 3 della Costituzione federale, la data è stabilita dal Consiglio federale. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 411; FF 1999 6784). | ||||||
|
RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 53 Verificazione dei poteri |
||||||
| La seduta costitutiva del neoeletto Consiglio nazionale si svolge il settimo lunedì seguente l'elezione. In tale seduta dev'essere dapprima accertata la validità delle nomine. Il Consiglio è costituito quando l'elezione di almeno la maggioranza dei membri è stata convalidata. Il Consiglio nazionale disciplina la procedura nel suo regolamento. [1] | ||||||
| In siffatte deliberazioni, eccetto quelle che li concernono personalmente, prendono posto e votano coloro che sono muniti di un'attestazione di nomina rilasciata dal governo cantonale. | ||||||
| In caso di subingresso, di elezioni suppletorie o completive, il neoeletto può partecipare ai dibattiti soltanto dopo che è stata convalidata la sua elezione. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193; FF 2001 5665). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309). | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 175 Composizione e elezione |
||||||
| Il Consiglio federale è composto di sette membri. | ||||||
| I membri del Consiglio federale sono eletti dall'Assemblea federale dopo ogni rinnovo integrale del Consiglio nazionale. | ||||||
| Sono eletti per quattro anni fra tutti i cittadini svizzeri eleggibili al Consiglio nazionale. [1] | ||||||
| Le diverse regioni e le componenti linguistiche del Paese devono essere equamente rappresentate. [2] | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 7 feb. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (DF del 9 ott. 1998, DCF del 2 mar. 1999 - RU 1999 1239; FF 1993 IV 501, 1994 III 1236, 1998 3787, 1999 2144 7589). [2] Accettato nella votazione popolare del 7 feb. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (DF del 9 ott. 1998, DCF del 2 mar. 1999 - RU 1999 1239; FF 1993 IV 501, 1994 III 1236, 1998 3787, 1999 2144 7589). | ||||||
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RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 77 Ricorsi |
||||||
| Il ricorso al governo cantonale è ammissibile per: | ||||||
| violazione del diritto di voto a tenore degli articoli 2-4, 5 capoversi 3-6, 62 e 63 (ricorso sul diritto di voto); | ||||||
| irregolarità riguardanti le votazioni (ricorso sulla votazione); | ||||||
| irregolarità nella preparazione e esecuzione delle elezioni al Consiglio nazionale (ricorso sull'elezione). | ||||||
| Il ricorso dev'essere presentato, mediante invio raccomandato, entro tre giorni dalla scoperta del motivo di impugnazione, ma al più tardi il terzo giorno dopo la pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale del Cantone. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309). [3] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193; FF 2001 5665). | ||||||
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RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 79 Decisioni su ricorso e altre disposizioni |
||||||
| Il governo cantonale decide entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso. | ||||||
| Se, su ricorso o d'ufficio, accerta irregolarità, prende le necessarie disposizioni, se possibile prima della chiusura della procedura d'elezione o votazione. | ||||||
| Il governo cantonale respinge, senza esaminarli più approfonditamente, i ricorsi sul diritto di voto o sulle votazioni se accerta che il genere e l'entità delle irregolarità non sono in grado di influire essenzialmente sull'esito della votazione o dell'elezione. [1] | ||||||
| Il governo cantonale notifica le decisioni su ricorso e le altre disposizioni giusta gli articoli 34-38 e 61 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 1968 [2] sulla procedura amministrativa e le comunica anche alla Cancelleria federale. [3] | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309). [2] RS 172.021 [3] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 100 Ricorso contro decisioni |
||||||
| Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. | ||||||
| Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni: | ||||||
| delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento; | ||||||
| nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale; | ||||||
| in materia di ritorno di un minore secondo la Convenzione europea del 20 maggio 1980 [3] sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento oppure secondo la Convenzione del 25 ottobre 1980 [4] sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori; | ||||||
| del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 1954 [6] sui brevetti. | ||||||
| Il termine è di cinque giorni per i ricorsi contro le decisioni: | ||||||
| delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento pronunciate nell'ambito dell'esecuzione cambiaria; | ||||||
| dei Governi cantonali su ricorsi concernenti votazioni federali. | ||||||
| Il termine è di tre giorni per i ricorsi contro le decisioni dei Governi cantonali su ricorsi concernenti le elezioni al Consiglio nazionale. | ||||||
| Per i ricorsi concernenti conflitti di competenza tra due Cantoni, il termine decorre al più tardi dal giorno in cui in ciascun Cantone sono state pronunciate decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale. | ||||||
| ... [7] | ||||||
| Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della L del 28 set. 2012 sull'assistenza amministrativa fiscale, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 231; FF 2011 5587). [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025). [3] RS 0.211.230.01 [4] RS 0.211.230.02 [5] Introdotta dall'all. n. 2 della LF del 20 mar. 2009 sul Tribunale federale dei brevetti, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2010 513, 2011 2241; FF 2008 349). [6] RS 232.14 [7] Abrogato dall'all. 1 cifra II n. 2 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). | ||||||
4.
4.1 La questione di sapere se e quando occorra procedere a un riconteggio è disciplinata in maniera esaustiva dall'art. 11
|
RS 161.11 ODP Ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici (ODP) Art. 11 Riconteggio |
||||||
| Se vi è sospetto riguardo all'esattezza del risultato di un Comune, l'ufficio elettorale del Cantone procede direttamente a un nuovo conteggio o ne incarica l'ufficio elettorale del Comune. | ||||||
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RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 91 Esecuzione |
||||||
| Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive. | ||||||
| Le disposizioni cantonali esecutive richiedono, per essere valide, l'approvazione della Confederazione [1]. Esse devono essere emanate entro 18 mesi dall'accettazione della presente legge da parte dell'Assemblea federale. | ||||||
| [1] Espr. modificata dal n. III della LF del 15 dic. 1989 concernente l'approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 362; FF 1988 II 1149). | ||||||
|
RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 34 [1] Guida elettorale |
||||||
| Prima di ogni elezione per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale, la Cancelleria federale allestisce una breve guida elettorale per il sistema proporzionale da consegnare agli elettori assieme alle schede (art. 33 cpv. 2) nei Cantoni in cui si vota secondo tale sistema. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 23 mar. 2007 che modifica la legislazione federale in materia di diritti politici, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4635; FF 2006 4815). | ||||||
|
RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 40 Prima ripartizione dei mandati tra le liste [1] |
||||||
| Il numero dei suffragi di partito validi di tutte le liste è diviso per il numero dei mandati da assegnare, aumentato di uno. Il numero intero immediatamente superiore al quoziente ottenuto è quello determinante per la ripartizione. [2] | ||||||
| Ad ogni lista sono assegnati tanti mandati quante volte il quoziente è contenuto nel totale dei suoi suffragi. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193; FF 2001 5665). [3] Abrogato dal n. I della LF del 18 mar. 1994, con effetto dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309). | ||||||
|
RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 41 [1] Ripartizioni successive |
||||||
| I mandati restanti dopo la prima ripartizione sono attribuiti singolarmente e successivamente secondo la procedura seguente: | ||||||
| il numero di suffragi di ciascuna lista è diviso per il numero dei mandati che le sono già stati assegnati, aumentato di uno; | ||||||
| la lista che consegue il maggiore quoziente ottiene il mandato successivo; | ||||||
| se più liste ottengono uguale quoziente, il mandato successivo è assegnato alla lista che ha ottenuto il maggiore resto nella ripartizione secondo l'articolo 40 capoverso 2; | ||||||
| se più liste hanno ancora uguale diritto, il mandato è attribuito alla lista che ha ottenuto il maggior numero di suffragi di partito; | ||||||
| se più liste hanno ancora uguale diritto, il primo mandato restante è attribuito alla lista di cui il candidato in competizione ha ottenuto il maggiore numero di suffragi; | ||||||
| infine, se più candidati si trovano in questa situazione, si procede al sorteggio. | ||||||
| La procedura viene ripetuta fino all'esaurimento dei mandati. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309). | ||||||
|
RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 43 Proclamazione degli eletti e ordine di subentro |
||||||
| Fra i candidati di una stessa lista sono eletti, nei limiti dei mandati ricevuti, coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. | ||||||
| I candidati non eletti subentreranno nell'ordine dei voti ottenuti. | ||||||
| In caso di parità di voti, decide la sorte. | ||||||
BGE 138 II 5 S. 12
determinare i candidati eletti sulla base di una prima ripartizione secondo quanto disposto dall'art. 40
|
RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 40 Prima ripartizione dei mandati tra le liste [1] |
||||||
| Il numero dei suffragi di partito validi di tutte le liste è diviso per il numero dei mandati da assegnare, aumentato di uno. Il numero intero immediatamente superiore al quoziente ottenuto è quello determinante per la ripartizione. [2] | ||||||
| Ad ogni lista sono assegnati tanti mandati quante volte il quoziente è contenuto nel totale dei suoi suffragi. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193; FF 2001 5665). [3] Abrogato dal n. I della LF del 18 mar. 1994, con effetto dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309). | ||||||
|
RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 41 [1] Ripartizioni successive |
||||||
| I mandati restanti dopo la prima ripartizione sono attribuiti singolarmente e successivamente secondo la procedura seguente: | ||||||
| il numero di suffragi di ciascuna lista è diviso per il numero dei mandati che le sono già stati assegnati, aumentato di uno; | ||||||
| la lista che consegue il maggiore quoziente ottiene il mandato successivo; | ||||||
| se più liste ottengono uguale quoziente, il mandato successivo è assegnato alla lista che ha ottenuto il maggiore resto nella ripartizione secondo l'articolo 40 capoverso 2; | ||||||
| se più liste hanno ancora uguale diritto, il mandato è attribuito alla lista che ha ottenuto il maggior numero di suffragi di partito; | ||||||
| se più liste hanno ancora uguale diritto, il primo mandato restante è attribuito alla lista di cui il candidato in competizione ha ottenuto il maggiore numero di suffragi; | ||||||
| infine, se più candidati si trovano in questa situazione, si procede al sorteggio. | ||||||
| La procedura viene ripetuta fino all'esaurimento dei mandati. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309). | ||||||
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RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 41 [1] Ripartizioni successive |
||||||
| I mandati restanti dopo la prima ripartizione sono attribuiti singolarmente e successivamente secondo la procedura seguente: | ||||||
| il numero di suffragi di ciascuna lista è diviso per il numero dei mandati che le sono già stati assegnati, aumentato di uno; | ||||||
| la lista che consegue il maggiore quoziente ottiene il mandato successivo; | ||||||
| se più liste ottengono uguale quoziente, il mandato successivo è assegnato alla lista che ha ottenuto il maggiore resto nella ripartizione secondo l'articolo 40 capoverso 2; | ||||||
| se più liste hanno ancora uguale diritto, il mandato è attribuito alla lista che ha ottenuto il maggior numero di suffragi di partito; | ||||||
| se più liste hanno ancora uguale diritto, il primo mandato restante è attribuito alla lista di cui il candidato in competizione ha ottenuto il maggiore numero di suffragi; | ||||||
| infine, se più candidati si trovano in questa situazione, si procede al sorteggio. | ||||||
| La procedura viene ripetuta fino all'esaurimento dei mandati. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309). | ||||||
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RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 43 Proclamazione degli eletti e ordine di subentro |
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| Fra i candidati di una stessa lista sono eletti, nei limiti dei mandati ricevuti, coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. | ||||||
| I candidati non eletti subentreranno nell'ordine dei voti ottenuti. | ||||||
| In caso di parità di voti, decide la sorte. | ||||||
4.2 Nell'ambito di votazioni si tratta, di massima, semplicemente di contare il numero dei sì e dei no. Per contro, nel quadro delle elezioni, le possibilità di errori sono più estese, ricordato che l'elettore che usa una scheda non prestampata può iscrivervi, a volte in maniera anche difficilmente intelligibile e decifrabile, i nomi dei candidati e indicarvi la denominazione o il numero progressivo di una lista, mentre chi usa una scheda prestampata può stralciare nomi di candidati o iscrivervi quelli di altre liste (panachage), potendo altresì cancellare o sostituire i numeri progressivi e le denominazioni di lista (art. 35
|
RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 35 Riempimento della scheda |
||||||
| L'elettore che usa una scheda non prestampata può iscrivervi i nomi di candidati eleggibili e indicarvi la denominazione o il numero progressivo di una lista. | ||||||
| L'elettore che usa una scheda prestampata può stralciare i nomi di candidati; può iscrivervi nomi di candidati di altre liste (panachage). Può inoltre cancellare o sostituire i numeri progressivi e le denominazioni di lista. | ||||||
| Il nome di un candidato può essere ripetuto due volte sulla scheda (cumulo). | ||||||
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RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 37 Suffragi di complemento |
||||||
| Se la scheda contiene un numero di suffragi validi inferiore al numero dei deputati da eleggere nel circondario, le linee lasciate in bianco valgono quali suffragi di complemento per la lista la cui denominazione o il cui numero progressivo è indicato sulla scheda. Mancando una tale denominazione o un tal numero progressivo od essendo indicata più d'una delle denominazioni o dei numeri progressivi depositati, le linee lasciate in bianco non contano (voti non emessi). | ||||||
| Se in un Cantone sono state depositate più liste regionali con la stessa denominazione, i suffragi di complemento inerenti a schede che non recano la designazione della regione sono attribuiti alla lista della regione in cui queste schede furono votate. [1] | ||||||
| Negli altri casi d'applicazione dell'articolo 31 capoverso 1, i suffragi di complemento sono attribuiti alla lista che figura sulla scheda. I suffragi di complemento provenienti da schede la cui denominazione è lacunosa sono attribuiti alla lista designata dal gruppo quale lista privilegiata. [2] [3] | ||||||
| I nomi non recati da nessuna lista del circondario sono stralciati. ... [4] | ||||||
| Se vi è contraddizione tra la denominazione e il numero progressivo quella fa stato. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309). [2] Per. introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193; FF 2001 5665). [3] Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309). [4] Secondo e terzo per. abrogati dal n. II 4 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575). | ||||||
|
RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 38 Schede e suffragi nulli |
||||||
| Sono nulle le schede che: | ||||||
| non contengono alcun nome di candidati del circondario; | ||||||
| non sono ufficiali; | ||||||
| sono riempite o modificate non a mano; | ||||||
| contengono espressioni ingiuriose o contrassegni manifesti; | ||||||
| ... | ||||||
| Sono stralciati dalla scheda: | ||||||
| i suffragi in soprannumero, se il nome di un candidato figura più di due volte su una scheda; | ||||||
| tutti i nomi delle persone la cui candidatura è stata dichiarata nulla, perché plurima, dopo che le proposte di candidatura sono state definitivamente stabilite. [2] | ||||||
| Se la scheda contiene più nomi di quanti sono i seggi da assegnare, sono stralciati gli ultimi nomi prestampati e non cumulati a mano, e in seguito gli ultimi nomi aggiunti a mano. [3] | ||||||
| Sono salvi i motivi di annullabilità e di nullità stabiliti dal diritto cantonale (busta, timbro di controllo, ecc.). [4] | ||||||
| Il Cantone che svolge prove del voto elettronico disciplina nella sua legislazione le condizioni di validità e i motivi di invalidità del voto. [5] | ||||||
| [1] Abrogata dal n. II della LF del 22 mar. 1991, con effetto dal 1° lug. 1992 (RU 1991 2388; FF 1990 III 393). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014 (Elezione del Consiglio nazionale), in vigore dal 1° nov. 2015 (RU 2015 543; FF 2013 7909). [3] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014 (Elezione del Consiglio nazionale), in vigore dal 1° nov. 2015 (RU 2015 543; FF 2013 7909). [4] Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309). [5] Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193; FF 2001 5665). | ||||||
|
RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 84 Impiego di ausili tecnici |
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| Il Consiglio federale può autorizzare i governi cantonali ad emanare disposizioni deroganti alla presente legge per accertare con mezzi tecnici i risultati delle elezioni e votazioni. [1] | ||||||
| L'utilizzazione di mezzi tecnici per le elezioni e le votazioni deve essere approvata dal Consiglio federale. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309). [2] Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309). | ||||||
Registro di legislazione
Cost 34
Cost 175
LDP 16
LDP 19
LDP 20
LDP 21
LDP 22
LDP 27
LDP 31
LDP 34
LDP 35
LDP 37
LDP 38
LDP 39
LDP 40
LDP 40 e
LDP 41
LDP 42
LDP 43
LDP 44
LDP 46
LDP 53
LDP 77
LDP 79
LDP 84
LDP 91
LTF 88
LTF 100
ODP 11
ODP 17
all. 10
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 34 Diritti politici |
||||||
| I diritti politici sono garantiti. | ||||||
| La garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 175 Composizione e elezione |
||||||
| Il Consiglio federale è composto di sette membri. | ||||||
| I membri del Consiglio federale sono eletti dall'Assemblea federale dopo ogni rinnovo integrale del Consiglio nazionale. | ||||||
| Sono eletti per quattro anni fra tutti i cittadini svizzeri eleggibili al Consiglio nazionale. [1] | ||||||
| Le diverse regioni e le componenti linguistiche del Paese devono essere equamente rappresentate. [2] | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 7 feb. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (DF del 9 ott. 1998, DCF del 2 mar. 1999 - RU 1999 1239; FF 1993 IV 501, 1994 III 1236, 1998 3787, 1999 2144 7589). [2] Accettato nella votazione popolare del 7 feb. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (DF del 9 ott. 1998, DCF del 2 mar. 1999 - RU 1999 1239; FF 1993 IV 501, 1994 III 1236, 1998 3787, 1999 2144 7589). | ||||||
|
RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 16 [1] Ripartizione dei seggi tra i Cantoni |
||||||
| Per la ripartizione tra i Cantoni dei seggi del Consiglio nazionale sono determinanti i dati sulla popolazione residente delle rilevazioni basate sui registri effettuate nel primo anno civile successivo alle ultime elezioni per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale nel quadro del censimento della popolazione ai sensi della legge del 22 giugno 2007 [2] sul censimento. | ||||||
| In base all'attestazione vincolante dei dati sulla popolazione residente ai sensi dell'articolo 13 della legge del 22 giugno 2007 sul censimento, il Consiglio federale stabilisce in maniera vincolante il numero dei seggi spettante a ciascun Cantone alle successive elezioni per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 17 n. 1 della LF del 22 giu. 2007 sul censimento, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6743; FF 2007 55). [2] RS 431.112 | ||||||
|
RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 19 Data dell'elezione |
||||||
| Le elezioni per la rinnovazione ordinaria del Consiglio nazionale avvengono la penultima domenica di ottobre. Il governo cantonale indice per il termine più vicino possibile le elezioni suppletorie e complementari. | ||||||
| Per la rinnovazione straordinaria a tenore dell'articolo 193 capoverso 3 della Costituzione federale, la data è stabilita dal Consiglio federale. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 411; FF 1999 6784). | ||||||
|
RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 20 Decisione per sorteggio |
||||||
| Gli eventuali sorteggi avvengono nel Cantone per ordine del governo cantonale, nella Confederazione per ordine del Consiglio federale. | ||||||
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RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 21 [1] Termine per la presentazione delle proposte |
||||||
| Il diritto cantonale stabilisce come ultimo termine per la presentazione delle proposte di candidatura un lunedì nel mese di agosto dell'anno delle elezioni e designa l'autorità presso cui devono essere depositate dette proposte. [2] | ||||||
| Le proposte devono giungere al Cantone il più tardi nel giorno previsto come termine per la presentazione. | ||||||
| I Cantoni comunicano senza indugio alla Cancelleria federale tutte le proposte ricevute. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014 (Elezione del Consiglio nazionale), in vigore dal 1° nov. 2015 (RU 2015 543; FF 2013 7909). | ||||||
|
RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 22 Numero e designazione dei candidati |
||||||
| Una proposta non può contenere un numero di nomi superiore a quello dei deputati da eleggere nel circondario e nessun nome più di due volte. Se la proposta contiene un numero di nomi maggiore, gli ultimi sono stralciati. | ||||||
| Le proposte devono indicare, per ogni candidato: | ||||||
| il cognome e il nome ufficiali; | ||||||
| il cognome e il nome con i quali la persona è politicamente o comunemente conosciuta; | ||||||
| il sesso; | ||||||
| la data di nascita; | ||||||
| l'indirizzo, incluso il numero postale di avviamento; | ||||||
| i luoghi d'origine, incluso il Cantone di appartenenza; e | ||||||
| la professione. [1] | ||||||
| Ogni candidato deve dichiarare per scritto che accetta la proposta. Se tale dichiarazione manca, il suo nome è stralciato. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014 (Elezione del Consiglio nazionale), in vigore dal 1° nov. 2015 (RU 2015 543; FF 2013 7909). [2] Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309). | ||||||
|
RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 27 [1] Candidature plurime |
||||||
| Se il nome di un candidato figura su più di una proposta del circondario, il Cantone lo stralcia immediatamente da tutte le proposte. | ||||||
| La Cancelleria federale stralcia immediatamente dalla proposta quei candidati il cui nome figura già su liste o proposte di altri Cantoni. | ||||||
| La Cancelleria federale notifica senza indugio gli stralci ai Cantoni interessati. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309). | ||||||
|
RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 31 [1] Congiunzione di liste |
||||||
| Due o più liste possono essere congiunte per dichiarazione concorde dei firmatari o dei loro rappresentanti entro il termine per la modifica (art. 29 cpv. 4). Fra le congiunzioni di liste, solo le sotto-congiunzioni sono autorizzate. | ||||||
| Sono autorizzate soltanto le sotto-congiunzioni tra le liste con denominazione uguale, differenziate unicamente da aggiunte intese a specificare il sesso, l'appartenenza di un gruppo, la regione o l'età dei candidati. | ||||||
| Le congiunzioni e sotto-congiunzioni devono essere indicate sulle liste. | ||||||
| Le dichiarazioni di congiunzione e sotto-congiunzione di liste non possono essere revocate. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309). | ||||||
|
RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 34 [1] Guida elettorale |
||||||
| Prima di ogni elezione per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale, la Cancelleria federale allestisce una breve guida elettorale per il sistema proporzionale da consegnare agli elettori assieme alle schede (art. 33 cpv. 2) nei Cantoni in cui si vota secondo tale sistema. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 23 mar. 2007 che modifica la legislazione federale in materia di diritti politici, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4635; FF 2006 4815). | ||||||
|
RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 35 Riempimento della scheda |
||||||
| L'elettore che usa una scheda non prestampata può iscrivervi i nomi di candidati eleggibili e indicarvi la denominazione o il numero progressivo di una lista. | ||||||
| L'elettore che usa una scheda prestampata può stralciare i nomi di candidati; può iscrivervi nomi di candidati di altre liste (panachage). Può inoltre cancellare o sostituire i numeri progressivi e le denominazioni di lista. | ||||||
| Il nome di un candidato può essere ripetuto due volte sulla scheda (cumulo). | ||||||
|
RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 37 Suffragi di complemento |
||||||
| Se la scheda contiene un numero di suffragi validi inferiore al numero dei deputati da eleggere nel circondario, le linee lasciate in bianco valgono quali suffragi di complemento per la lista la cui denominazione o il cui numero progressivo è indicato sulla scheda. Mancando una tale denominazione o un tal numero progressivo od essendo indicata più d'una delle denominazioni o dei numeri progressivi depositati, le linee lasciate in bianco non contano (voti non emessi). | ||||||
| Se in un Cantone sono state depositate più liste regionali con la stessa denominazione, i suffragi di complemento inerenti a schede che non recano la designazione della regione sono attribuiti alla lista della regione in cui queste schede furono votate. [1] | ||||||
| Negli altri casi d'applicazione dell'articolo 31 capoverso 1, i suffragi di complemento sono attribuiti alla lista che figura sulla scheda. I suffragi di complemento provenienti da schede la cui denominazione è lacunosa sono attribuiti alla lista designata dal gruppo quale lista privilegiata. [2] [3] | ||||||
| I nomi non recati da nessuna lista del circondario sono stralciati. ... [4] | ||||||
| Se vi è contraddizione tra la denominazione e il numero progressivo quella fa stato. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309). [2] Per. introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193; FF 2001 5665). [3] Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309). [4] Secondo e terzo per. abrogati dal n. II 4 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575). | ||||||
|
RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 38 Schede e suffragi nulli |
||||||
| Sono nulle le schede che: | ||||||
| non contengono alcun nome di candidati del circondario; | ||||||
| non sono ufficiali; | ||||||
| sono riempite o modificate non a mano; | ||||||
| contengono espressioni ingiuriose o contrassegni manifesti; | ||||||
| ... | ||||||
| Sono stralciati dalla scheda: | ||||||
| i suffragi in soprannumero, se il nome di un candidato figura più di due volte su una scheda; | ||||||
| tutti i nomi delle persone la cui candidatura è stata dichiarata nulla, perché plurima, dopo che le proposte di candidatura sono state definitivamente stabilite. [2] | ||||||
| Se la scheda contiene più nomi di quanti sono i seggi da assegnare, sono stralciati gli ultimi nomi prestampati e non cumulati a mano, e in seguito gli ultimi nomi aggiunti a mano. [3] | ||||||
| Sono salvi i motivi di annullabilità e di nullità stabiliti dal diritto cantonale (busta, timbro di controllo, ecc.). [4] | ||||||
| Il Cantone che svolge prove del voto elettronico disciplina nella sua legislazione le condizioni di validità e i motivi di invalidità del voto. [5] | ||||||
| [1] Abrogata dal n. II della LF del 22 mar. 1991, con effetto dal 1° lug. 1992 (RU 1991 2388; FF 1990 III 393). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014 (Elezione del Consiglio nazionale), in vigore dal 1° nov. 2015 (RU 2015 543; FF 2013 7909). [3] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014 (Elezione del Consiglio nazionale), in vigore dal 1° nov. 2015 (RU 2015 543; FF 2013 7909). [4] Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309). [5] Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193; FF 2001 5665). | ||||||
|
RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 39 Compilazione dei risultati |
||||||
| Dopo l'elezione, i Cantoni stabiliscono in base ai processi verbali degli uffici elettorali: | ||||||
| il numero degli elettori e dei votanti; | ||||||
| il numero delle schede valide, nulle e bianche; | ||||||
| il numero dei suffragi raccolti dai singoli candidati di ogni lista (voti personali); | ||||||
| il numero dei suffragi di complemento di ogni lista (art. 37); | ||||||
| le somme dei voti personali e dei suffragi di complemento delle singole liste (voti di partito); | ||||||
| per le liste congiunte il numero totale dei suffragi spettanti ad ogni gruppo; | ||||||
| il numero dei voti non emessi. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193; FF 2001 5665). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193; FF 2001 5665). | ||||||
|
RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 40 Prima ripartizione dei mandati tra le liste [1] |
||||||
| Il numero dei suffragi di partito validi di tutte le liste è diviso per il numero dei mandati da assegnare, aumentato di uno. Il numero intero immediatamente superiore al quoziente ottenuto è quello determinante per la ripartizione. [2] | ||||||
| Ad ogni lista sono assegnati tanti mandati quante volte il quoziente è contenuto nel totale dei suoi suffragi. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193; FF 2001 5665). [3] Abrogato dal n. I della LF del 18 mar. 1994, con effetto dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309). | ||||||
|
RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 41 [1] Ripartizioni successive |
||||||
| I mandati restanti dopo la prima ripartizione sono attribuiti singolarmente e successivamente secondo la procedura seguente: | ||||||
| il numero di suffragi di ciascuna lista è diviso per il numero dei mandati che le sono già stati assegnati, aumentato di uno; | ||||||
| la lista che consegue il maggiore quoziente ottiene il mandato successivo; | ||||||
| se più liste ottengono uguale quoziente, il mandato successivo è assegnato alla lista che ha ottenuto il maggiore resto nella ripartizione secondo l'articolo 40 capoverso 2; | ||||||
| se più liste hanno ancora uguale diritto, il mandato è attribuito alla lista che ha ottenuto il maggior numero di suffragi di partito; | ||||||
| se più liste hanno ancora uguale diritto, il primo mandato restante è attribuito alla lista di cui il candidato in competizione ha ottenuto il maggiore numero di suffragi; | ||||||
| infine, se più candidati si trovano in questa situazione, si procede al sorteggio. | ||||||
| La procedura viene ripetuta fino all'esaurimento dei mandati. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309). | ||||||
|
RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 42 Ripartizione dei mandati fra liste congiunte |
||||||
| Ogni gruppo di liste congiunte é, nella ripartizione dei mandati, trattato dapprima come lista unica. | ||||||
| I mandati assegnati sono poi ripartiti fra le singole liste corrispondentemente agli articoli 40 e 41. È fatto salvo l'articolo 37 capoversi 2 e 2bis. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309). | ||||||
|
RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 43 Proclamazione degli eletti e ordine di subentro |
||||||
| Fra i candidati di una stessa lista sono eletti, nei limiti dei mandati ricevuti, coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. | ||||||
| I candidati non eletti subentreranno nell'ordine dei voti ottenuti. | ||||||
| In caso di parità di voti, decide la sorte. | ||||||
|
RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 44 Mandati in soprannumero |
||||||
| Se a una lista è assegnato un numero di mandati superiore a quello dei suoi candidati, per i mandati in soprannumero si procede a un'elezione complementare giusta l'articolo 56. | ||||||
|
RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 46 Elezione senza liste |
||||||
| Se non è stata depositata alcuna lista, si può votare per qualsiasi persona eleggibile. Sono elette le persone che ottengono il maggior numero di voti. | ||||||
| Se una scheda contiene un numero di nomi superiore a quello dei mandati da assegnare, sono stralciati gli ultimi nomi. [1] | ||||||
| Per altro s'applicano per analogia le disposizioni determinanti per il circondario ad elezione uninominale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309). | ||||||
|
RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 53 Verificazione dei poteri |
||||||
| La seduta costitutiva del neoeletto Consiglio nazionale si svolge il settimo lunedì seguente l'elezione. In tale seduta dev'essere dapprima accertata la validità delle nomine. Il Consiglio è costituito quando l'elezione di almeno la maggioranza dei membri è stata convalidata. Il Consiglio nazionale disciplina la procedura nel suo regolamento. [1] | ||||||
| In siffatte deliberazioni, eccetto quelle che li concernono personalmente, prendono posto e votano coloro che sono muniti di un'attestazione di nomina rilasciata dal governo cantonale. | ||||||
| In caso di subingresso, di elezioni suppletorie o completive, il neoeletto può partecipare ai dibattiti soltanto dopo che è stata convalidata la sua elezione. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193; FF 2001 5665). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309). | ||||||
|
RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 77 Ricorsi |
||||||
| Il ricorso al governo cantonale è ammissibile per: | ||||||
| violazione del diritto di voto a tenore degli articoli 2-4, 5 capoversi 3-6, 62 e 63 (ricorso sul diritto di voto); | ||||||
| irregolarità riguardanti le votazioni (ricorso sulla votazione); | ||||||
| irregolarità nella preparazione e esecuzione delle elezioni al Consiglio nazionale (ricorso sull'elezione). | ||||||
| Il ricorso dev'essere presentato, mediante invio raccomandato, entro tre giorni dalla scoperta del motivo di impugnazione, ma al più tardi il terzo giorno dopo la pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale del Cantone. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309). [3] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193; FF 2001 5665). | ||||||
|
RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 79 Decisioni su ricorso e altre disposizioni |
||||||
| Il governo cantonale decide entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso. | ||||||
| Se, su ricorso o d'ufficio, accerta irregolarità, prende le necessarie disposizioni, se possibile prima della chiusura della procedura d'elezione o votazione. | ||||||
| Il governo cantonale respinge, senza esaminarli più approfonditamente, i ricorsi sul diritto di voto o sulle votazioni se accerta che il genere e l'entità delle irregolarità non sono in grado di influire essenzialmente sull'esito della votazione o dell'elezione. [1] | ||||||
| Il governo cantonale notifica le decisioni su ricorso e le altre disposizioni giusta gli articoli 34-38 e 61 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 1968 [2] sulla procedura amministrativa e le comunica anche alla Cancelleria federale. [3] | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309). [2] RS 172.021 [3] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309). | ||||||
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RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 84 Impiego di ausili tecnici |
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| Il Consiglio federale può autorizzare i governi cantonali ad emanare disposizioni deroganti alla presente legge per accertare con mezzi tecnici i risultati delle elezioni e votazioni. [1] | ||||||
| L'utilizzazione di mezzi tecnici per le elezioni e le votazioni deve essere approvata dal Consiglio federale. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309). [2] Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309). | ||||||
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RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 91 Esecuzione |
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| Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive. | ||||||
| Le disposizioni cantonali esecutive richiedono, per essere valide, l'approvazione della Confederazione [1]. Esse devono essere emanate entro 18 mesi dall'accettazione della presente legge da parte dell'Assemblea federale. | ||||||
| [1] Espr. modificata dal n. III della LF del 15 dic. 1989 concernente l'approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 362; FF 1988 II 1149). | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 88 Autorità inferiori in materia di diritti politici |
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| I ricorsi concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari sono ammissibili: | ||||||
| in materia cantonale, contro gli atti delle autorità cantonali di ultima istanza; | ||||||
| in materia federale, contro le decisioni della Cancelleria federale e dei Governi cantonali. | ||||||
| I Cantoni prevedono un rimedio giuridico contro gli atti delle autorità che possono violare i diritti politici dei cittadini in materia cantonale. Quest'obbligo non si estende agli atti del Parlamento e del Governo. | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 100 Ricorso contro decisioni |
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| Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. | ||||||
| Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni: | ||||||
| delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento; | ||||||
| nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale; | ||||||
| in materia di ritorno di un minore secondo la Convenzione europea del 20 maggio 1980 [3] sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento oppure secondo la Convenzione del 25 ottobre 1980 [4] sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori; | ||||||
| del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 1954 [6] sui brevetti. | ||||||
| Il termine è di cinque giorni per i ricorsi contro le decisioni: | ||||||
| delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento pronunciate nell'ambito dell'esecuzione cambiaria; | ||||||
| dei Governi cantonali su ricorsi concernenti votazioni federali. | ||||||
| Il termine è di tre giorni per i ricorsi contro le decisioni dei Governi cantonali su ricorsi concernenti le elezioni al Consiglio nazionale. | ||||||
| Per i ricorsi concernenti conflitti di competenza tra due Cantoni, il termine decorre al più tardi dal giorno in cui in ciascun Cantone sono state pronunciate decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale. | ||||||
| ... [7] | ||||||
| Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della L del 28 set. 2012 sull'assistenza amministrativa fiscale, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 231; FF 2011 5587). [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025). [3] RS 0.211.230.01 [4] RS 0.211.230.02 [5] Introdotta dall'all. n. 2 della LF del 20 mar. 2009 sul Tribunale federale dei brevetti, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2010 513, 2011 2241; FF 2008 349). [6] RS 232.14 [7] Abrogato dall'all. 1 cifra II n. 2 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). | ||||||
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RS 161.11 ODP Ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici (ODP) Art. 11 Riconteggio |
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| Se vi è sospetto riguardo all'esattezza del risultato di un Comune, l'ufficio elettorale del Cantone procede direttamente a un nuovo conteggio o ne incarica l'ufficio elettorale del Comune. | ||||||
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RS 161.11 ODP Ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici (ODP) Art. 17 [1] Istruzioni completive |
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| Prima di ogni rinnovazione integrale, il Consiglio federale emana mediante circolare istruzioni completive, in particolare sulle comunicazioni, la disposizione, lo spoglio e il controllo delle schede, la compilazione dei moduli e la determinazione dei risultati per Comune. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 feb. 1997, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 761). | ||||||
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RI 0.632.314.891.1 all. Accordo agricolo del 24 giugno 2004 tra la Svizzera e il Libano (all.) Art. 10 |
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| Il presente accordo si applica anche al Principato del Liechtenstein fintanto che è in vigore il Trattato di unione doganale del 29 marzo 1923 [1] tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein. | ||||||
| [1] RS 0.631.112.514 | ||||||
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