Urteilskopf
136 III 56
6. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause A. contre B. SA (recours en matière civile) 4A_440/2009 du 17 décembre 2009
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 56
BGE 136 III 56 S. 56
A. est une personne morale constituée en Ukraine; elle pratique la vente au détail des montres dans un magasin de Kiev et elle a notamment vendu des montres qui lui étaient fournies par la manufacture B. SA.
BGE 136 III 56 S. 57
Cette dernière a cessé de lui livrer directement ses produits après qu'elle eut conclu un contrat de distribution exclusif avec un autre revendeur ukrainien. Désormais, A. devrait s'approvisionner par l'intermédiaire de ce revendeur, par ailleurs son concurrent, et consentir des prix "détaillant" plus élevés que les prix "export" de la vente directe. A. a sommé B. SA de lui livrer au plus tard le 8 avril 2005 des montres dont la commande avait été prétendument acceptée; à défaut, elle renoncerait à l'exécution des contrats en cours et elle se réservait de réclamer des dommages-intérêts. Par arrêt du 29 juillet 2009, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois a débouté A. de son action en dommages-intérêts intentée à B. SA, tendant au paiement de 653'956 fr. en capital. Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours en matière civile interjeté par A., dans la mesure où ce pourvoi était recevable; il a annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision. (résumé)
Erwägungen
Extrait des considérants:
4. La défenderesse s'est obligée selon l'art. 30
de la Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM; RS 0.221.211.1) à livrer les montres dont elle avait accepté la commande; cette obligation est restée inexécutée et l'autre partie a donc le droit de réclamer des dommages-intérêts conformément à l'art. 45 al. 1 let. b
CVIM. En règle générale, d'après l'art. 74
CVIM, les dommages-intérêts comprennent tant la perte subie que le gain manqué par la partie lésée. Ainsi, lorsque la marchandise n'a pas été livrée et que, de manière reconnaissable pour le vendeur, elle était destinée à la revente, l'acheteur peut réclamer au titre du gain manqué le bénéfice qui était prévisible d'après les marges usuelles(CHRISTOPH BRUNNER, UN-Kaufrecht - CISG, 2004, n° 35 ad art. 74
CVIM; SCHÖNLE/KOLLER, in Kommentar zum UN-Kaufrecht, Heinrich Honsell [éd.], 2e éd., Berlin 2010, n° 37 ad art. 74
CVIM; SCHLECHTRIEM/WITZ, Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises, Paris 2008, p. 264 n° 394; ULRICH MAGNUS, Wiener UN-Kaufrecht (CISG), in Staudingers Kommentar zum BGB, Berlin 2005, n° 40 ad art. 74
CVIM; GRITLI RYFFEL, Die Schadenersatzhaftung des
BGE 136 III 56 S. 58
Verkäufers nach dem Wiener Übereinkommen über internationale Warenkaufverträge, 1992, p. 67; voir aussi INGEBORG SCHWENZER, in Kommentar zum Einheitlichen UN-Kaufrecht, 5e éd. 2008, nos 36 et 55 ad art. 74
CVIM). Selon plusieurs auteurs, la Convention ne fixe pas le degré de preuve à exiger aux fins de constater le prix de revente que l'acheteur aurait pu obtenir, et sur ce point, c'est la loi du for qui est déterminante(BRUNO ZELLER, Damages under the Convention on Contracts for the International Sale of Goods, Dobbs Ferry 2005, p. 129; MARTIN BRÖLSCH, Schadensersatz und CISG, Francfort-sur-le-Main 2007, p. 59; voir aussi SCHÖNLE/KOLLER, op. cit., nos 49 et 50 ad art. 74
CVIM; MAGNUS, op. cit., n° 61 ad art. 74
CVIM). Lorsque l'action est intentée en Suisse et qu'un montant exact ne peut pas être établi, le dommage - y compris le gain manqué - est éventuellement susceptible d'appréciation selon l'art. 42 al. 2
CO (BRUNNER, op. cit., nos 55 à 57 ad art. 74
CVIM). Selon un autre avis, le degré de preuve est aussi prescrit par la Convention, à l'exclusion de la loi du for, et le gain manqué doit être établi "avec un degré raisonnable de certitude" (SCHWENZER, op. cit, n° 65 ad art. 74
CVIM). La Cour civile juge que la demanderesse aurait pu produire, dans le procès, les contrats de revente pour l'exécution desquels elle a passé commande à la défenderesse, et établir ainsi concrètement des prix de revente exacts. En conséquence, selon la Cour, la demanderesse n'est pas autorisée à réclamer une estimation du dommage selon l'art. 42 al. 2
CO; faute d'avoir produit les contrats, elle a échoué dans la preuve du dommage, ce qui entraîne le rejet de toute prétention. On verra que dans les circonstances de l'espèce, en l'état de la cause, la demanderesse n'a de toute manière pas droit à la pleine compensation du gain manqué; c'est pourquoi il n'est pas nécessaire d'examiner les critiques qu'elle développe sur la base de l'art. 42 al. 2
CO au sujet de la preuve des prix de revente ou de l'estimation du dommage.
5. L'art. 77
CVIM impose à la partie lésée de prendre des mesures raisonnables, au regard des circonstances, afin de limiter la perte subie et le gain manqué; si cette partie néglige de le faire, l'autre partie peut demander une réduction des dommages-intérêts égale au montant du préjudice qui aurait dû être évité.
BGE 136 III 56 S. 59
Cette règle impose à l'acheteur, lorsque la marchandise ne lui est pas livrée, d'effectuer un achat de remplacement si cette opération est raisonnablement possible(BRUNNER, op. cit., n° 8 ad art. 77
CVIM; SCHÖNLE/KOLLER, op. cit., nos 36 ad art. 74
CVIM et 8 ad art. 77
CVIM; SCHLECHTRIEM/WITZ, loc. cit.; MAGNUS, op. cit., n° 11 ad art. 77
CVIM; MARTIN BRÖLSCH, op. cit., p. 99; voir aussi SCHLECHTRIEM, Schadenersatz und Erfüllungsinteresse, in Festschrift für Apostolos Georgiades, Berne 2006, p. 394). L'acheteur a alors droit à des dommages- intérêts à calculer selon l'art. 75
CVIM, d'après la différence entre le prix convenu entre les parties et celui de cet achat de remplacement. Si l'acheteur a omis l'achat de remplacement qu'il aurait pu raisonnablement faire, les dommages-intérêts sont réduits à ceux qu'il pourrait obtenir s'il avait fait l'achat. La Cour civile constate que la demanderesse avait la possibilité de se procurer des montres des modèles concernés, que la défenderesse lui refusait en violation de ses obligations, en traitant avec le revendeur qui bénéficie désormais de l'exclusivité en Ukraine. La pertinence de ce fait n'est pas sérieusement contestée devant le Tribunal fédéral car la demanderesse se borne à arguer du droit interne suisse alors que la cause relève de la Convention. Il s'ensuit que cette partie n'a pas droit, au regard de l'art. 77
CVIM, à des dommages-intérêts à calculer d'après la différence entre les prix "export" et la valeur de revente, mais seulement d'après la différence entre ces prix "export" et les prix "détaillant" que le revendeur aurait exigés pour fournir les mêmes montres. Le rejet de toute prétention se révèle contraire aux art. 74
et 77
CVIM, en tant que la demanderesse n'obtient pas ces dommages-intérêts réduits. La Cour civile n'a pas constaté les prix "détaillant" et le Tribunal fédéral n'est donc pas en mesure de statuer sur la prétention à reconnaître. Il n'apparaît pas d'emblée que ces prix n'aient pas été allégués et qu'ils ne puissent plus l'être selon le droit cantonal de procédure (cf. ATF 131 III 257 consid. 4.2 p. 267/268). Faute de contenir les motifs déterminants de fait, aux termes de l'art. 112 al. 1 let. b
LTF, la décision attaquée doit être annulée en application de l'art. 112 al. 3
LTF.
136 III 56
6. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause A. contre B. SA (recours en matière civile) 4A_440/2009 du 17 décembre 2009
Regeste (de):
- Art. 74 und 77 CISG; internationaler Warenkauf; entgangener Gewinn infolge Nichterfüllung des Verkäufers; Schadenersatz.
- Grundsätze hinsichtlich der Bestimmung des entgangenen Gewinns, den ein Käufer dadurch erleidet, dass der Verkäufer sich weigert, ihm eine zum Wiederverkauf bestimmte Ware zu liefern (E. 4). Im vorliegenden Fall hätte der Käufer seinen Schaden durch Vornahme eines Deckungskaufs mindern können; er kann daher nur die Differenz zwischen dem mit dem Verkäufer vereinbarten Preis und dem höheren hypothetischen Kaufpreis verlangen (E. 5).
Regeste (fr):
- Art. 74
et 77RI 0.221.211.1 Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci
Art. 74
Il risarcimento per una violazione del contratto commessa da una parte è uguale alla perdita subìta compreso il lucro cessante dell'altra parte in seguito alla violazione. Tale risarcimento non può essere superiore alla perdita subìta compreso il lucro cessante che la parte inadempiente aveva previsto o avrebbe dovuto prevedere al momento della conclusione del contratto, considerando i fatti dei quali aveva conoscenza o dei quali avrebbe dovuto avere conoscenza come conseguenze possibili della violazione del contratto.
CVIM; vente internationale de marchandises; perte de gain par suite d'inexécution du vendeur; dommages-intérêts.RI 0.221.211.1 Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci
Art. 77
La parte che invoca la violazione del contratto deve prendere misure adeguate alle circostanze, onde limitare la perdita, compreso il lucro cessante, risultante dalla violazione della Convenzione. Se essa si astiene dal farlo, la parte inadempiente può chiedere una riduzione del risarcimento uguale all'ammontare della perdita che avrebbe dovuto essere evitata. - Principes concernant la constatation de la perte de gain subie par l'acheteur lorsque le vendeur a refusé de lui livrer une marchandise destinée à la revente (consid. 4). En l'espèce, l'acheteur aurait pu réduire le dommage en effectuant un achat de remplacement; il ne peut donc réclamer que la différence entre le prix promis au vendeur et le prix plus élevé de cet achat hypothétique (consid. 5).
Regesto (it):
- Art. 74 e
77 CVIM; vendita internazionale di beni mobili; perdita di guadagno a causa dell'inadempimento del venditore; risarcimento danni.RI 0.221.211.1 Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci
Art. 77
La parte che invoca la violazione del contratto deve prendere misure adeguate alle circostanze, onde limitare la perdita, compreso il lucro cessante, risultante dalla violazione della Convenzione. Se essa si astiene dal farlo, la parte inadempiente può chiedere una riduzione del risarcimento uguale all'ammontare della perdita che avrebbe dovuto essere evitata. - Principi concernenti l'accertamento della perdita di guadagno subita dal compratore qualora il venditore abbia rifiutato di consegnargli merce destinata alla rivendita (consid. 4). In concreto, il compratore avrebbe potuto ridurre il danno mediante un acquisto in sostituzione; egli può pertanto esigere solamente la differenza fra il prezzo pattuito con il venditore e il prezzo più elevato per tale ipotetico acquisto (consid. 5).
Sachverhalt ab Seite 56
BGE 136 III 56 S. 56
A. est une personne morale constituée en Ukraine; elle pratique la vente au détail des montres dans un magasin de Kiev et elle a notamment vendu des montres qui lui étaient fournies par la manufacture B. SA.
BGE 136 III 56 S. 57
Cette dernière a cessé de lui livrer directement ses produits après qu'elle eut conclu un contrat de distribution exclusif avec un autre revendeur ukrainien. Désormais, A. devrait s'approvisionner par l'intermédiaire de ce revendeur, par ailleurs son concurrent, et consentir des prix "détaillant" plus élevés que les prix "export" de la vente directe. A. a sommé B. SA de lui livrer au plus tard le 8 avril 2005 des montres dont la commande avait été prétendument acceptée; à défaut, elle renoncerait à l'exécution des contrats en cours et elle se réservait de réclamer des dommages-intérêts. Par arrêt du 29 juillet 2009, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois a débouté A. de son action en dommages-intérêts intentée à B. SA, tendant au paiement de 653'956 fr. en capital. Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours en matière civile interjeté par A., dans la mesure où ce pourvoi était recevable; il a annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision. (résumé)
Erwägungen
Extrait des considérants:
4. La défenderesse s'est obligée selon l'art. 30
|
RI 0.221.211.1 Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci Art. 30 |
||||||
| Il venditore si impegna, nelle condizioni previste dal contratto e dalla presente Convenzione, a fornire le merci, a trasferirne la proprietà e, se del caso, a consegnare i documenti relativi. | ||||||
|
RI 0.221.211.1 Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci Art. 45 |
||||||
| Se il venditore non adempie uno qualsiasi degli obblighi risultanti per lui dal contratto di compravendita o dalla presente Convenzione, il compratore può: | ||||||
| esercitare i diritti previsti dagli articoli 46 a 52; | ||||||
| chiedere risarcimento giusta gli articoli 74 a 77. | ||||||
| Il compratore non perde il diritto di chiedere risarcimento per il fatto di esercitare altri diritti che gli competono. | ||||||
| Se il compratore esercita uno dei diritti di cui dispone in caso di violazione del contratto, nessun giudice o arbitro può accordare al venditore un termine suppletivo. | ||||||
|
RI 0.221.211.1 Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci Art. 74 |
||||||
| Il risarcimento per una violazione del contratto commessa da una parte è uguale alla perdita subìta compreso il lucro cessante dell'altra parte in seguito alla violazione. Tale risarcimento non può essere superiore alla perdita subìta compreso il lucro cessante che la parte inadempiente aveva previsto o avrebbe dovuto prevedere al momento della conclusione del contratto, considerando i fatti dei quali aveva conoscenza o dei quali avrebbe dovuto avere conoscenza come conseguenze possibili della violazione del contratto. | ||||||
|
RI 0.221.211.1 Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci Art. 74 |
||||||
| Il risarcimento per una violazione del contratto commessa da una parte è uguale alla perdita subìta compreso il lucro cessante dell'altra parte in seguito alla violazione. Tale risarcimento non può essere superiore alla perdita subìta compreso il lucro cessante che la parte inadempiente aveva previsto o avrebbe dovuto prevedere al momento della conclusione del contratto, considerando i fatti dei quali aveva conoscenza o dei quali avrebbe dovuto avere conoscenza come conseguenze possibili della violazione del contratto. | ||||||
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RI 0.221.211.1 Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci Art. 74 |
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| Il risarcimento per una violazione del contratto commessa da una parte è uguale alla perdita subìta compreso il lucro cessante dell'altra parte in seguito alla violazione. Tale risarcimento non può essere superiore alla perdita subìta compreso il lucro cessante che la parte inadempiente aveva previsto o avrebbe dovuto prevedere al momento della conclusione del contratto, considerando i fatti dei quali aveva conoscenza o dei quali avrebbe dovuto avere conoscenza come conseguenze possibili della violazione del contratto. | ||||||
|
RI 0.221.211.1 Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci Art. 74 |
||||||
| Il risarcimento per una violazione del contratto commessa da una parte è uguale alla perdita subìta compreso il lucro cessante dell'altra parte in seguito alla violazione. Tale risarcimento non può essere superiore alla perdita subìta compreso il lucro cessante che la parte inadempiente aveva previsto o avrebbe dovuto prevedere al momento della conclusione del contratto, considerando i fatti dei quali aveva conoscenza o dei quali avrebbe dovuto avere conoscenza come conseguenze possibili della violazione del contratto. | ||||||
BGE 136 III 56 S. 58
Verkäufers nach dem Wiener Übereinkommen über internationale Warenkaufverträge, 1992, p. 67; voir aussi INGEBORG SCHWENZER, in Kommentar zum Einheitlichen UN-Kaufrecht, 5e éd. 2008, nos 36 et 55 ad art. 74
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RI 0.221.211.1 Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci Art. 74 |
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| Il risarcimento per una violazione del contratto commessa da una parte è uguale alla perdita subìta compreso il lucro cessante dell'altra parte in seguito alla violazione. Tale risarcimento non può essere superiore alla perdita subìta compreso il lucro cessante che la parte inadempiente aveva previsto o avrebbe dovuto prevedere al momento della conclusione del contratto, considerando i fatti dei quali aveva conoscenza o dei quali avrebbe dovuto avere conoscenza come conseguenze possibili della violazione del contratto. | ||||||
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RI 0.221.211.1 Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci Art. 74 |
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| Il risarcimento per una violazione del contratto commessa da una parte è uguale alla perdita subìta compreso il lucro cessante dell'altra parte in seguito alla violazione. Tale risarcimento non può essere superiore alla perdita subìta compreso il lucro cessante che la parte inadempiente aveva previsto o avrebbe dovuto prevedere al momento della conclusione del contratto, considerando i fatti dei quali aveva conoscenza o dei quali avrebbe dovuto avere conoscenza come conseguenze possibili della violazione del contratto. | ||||||
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RI 0.221.211.1 Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci Art. 74 |
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| Il risarcimento per una violazione del contratto commessa da una parte è uguale alla perdita subìta compreso il lucro cessante dell'altra parte in seguito alla violazione. Tale risarcimento non può essere superiore alla perdita subìta compreso il lucro cessante che la parte inadempiente aveva previsto o avrebbe dovuto prevedere al momento della conclusione del contratto, considerando i fatti dei quali aveva conoscenza o dei quali avrebbe dovuto avere conoscenza come conseguenze possibili della violazione del contratto. | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 42 |
||||||
| Chi pretende il risarcimento del danno ne deve fornire la prova. | ||||||
| Il danno di cui non può essere provato il preciso importo, è stabilito dal prudente criterio del giudice avuto riguardo all'ordinario andamento delle cose ed alle misure prese dal danneggiato. | ||||||
| Per gli animali domestici non tenuti a scopo patrimoniale o lucrativo, le spese di cura possono essere fatte valere adeguatamente come danno anche quando eccedono il valore dell'animale. [1] | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra II della LF del 4 ott. 2002 (Articolo di principio sugli animali), in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2003 463; FF 2002 37345207). | ||||||
|
RI 0.221.211.1 Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci Art. 74 |
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| Il risarcimento per una violazione del contratto commessa da una parte è uguale alla perdita subìta compreso il lucro cessante dell'altra parte in seguito alla violazione. Tale risarcimento non può essere superiore alla perdita subìta compreso il lucro cessante che la parte inadempiente aveva previsto o avrebbe dovuto prevedere al momento della conclusione del contratto, considerando i fatti dei quali aveva conoscenza o dei quali avrebbe dovuto avere conoscenza come conseguenze possibili della violazione del contratto. | ||||||
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RI 0.221.211.1 Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci Art. 74 |
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| Il risarcimento per una violazione del contratto commessa da una parte è uguale alla perdita subìta compreso il lucro cessante dell'altra parte in seguito alla violazione. Tale risarcimento non può essere superiore alla perdita subìta compreso il lucro cessante che la parte inadempiente aveva previsto o avrebbe dovuto prevedere al momento della conclusione del contratto, considerando i fatti dei quali aveva conoscenza o dei quali avrebbe dovuto avere conoscenza come conseguenze possibili della violazione del contratto. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 42 |
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| Chi pretende il risarcimento del danno ne deve fornire la prova. | ||||||
| Il danno di cui non può essere provato il preciso importo, è stabilito dal prudente criterio del giudice avuto riguardo all'ordinario andamento delle cose ed alle misure prese dal danneggiato. | ||||||
| Per gli animali domestici non tenuti a scopo patrimoniale o lucrativo, le spese di cura possono essere fatte valere adeguatamente come danno anche quando eccedono il valore dell'animale. [1] | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra II della LF del 4 ott. 2002 (Articolo di principio sugli animali), in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2003 463; FF 2002 37345207). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 42 |
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| Chi pretende il risarcimento del danno ne deve fornire la prova. | ||||||
| Il danno di cui non può essere provato il preciso importo, è stabilito dal prudente criterio del giudice avuto riguardo all'ordinario andamento delle cose ed alle misure prese dal danneggiato. | ||||||
| Per gli animali domestici non tenuti a scopo patrimoniale o lucrativo, le spese di cura possono essere fatte valere adeguatamente come danno anche quando eccedono il valore dell'animale. [1] | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra II della LF del 4 ott. 2002 (Articolo di principio sugli animali), in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2003 463; FF 2002 37345207). | ||||||
5. L'art. 77
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RI 0.221.211.1 Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci Art. 77 |
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| La parte che invoca la violazione del contratto deve prendere misure adeguate alle circostanze, onde limitare la perdita, compreso il lucro cessante, risultante dalla violazione della Convenzione. Se essa si astiene dal farlo, la parte inadempiente può chiedere una riduzione del risarcimento uguale all'ammontare della perdita che avrebbe dovuto essere evitata. | ||||||
BGE 136 III 56 S. 59
Cette règle impose à l'acheteur, lorsque la marchandise ne lui est pas livrée, d'effectuer un achat de remplacement si cette opération est raisonnablement possible(BRUNNER, op. cit., n° 8 ad art. 77
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RI 0.221.211.1 Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci Art. 77 |
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| La parte che invoca la violazione del contratto deve prendere misure adeguate alle circostanze, onde limitare la perdita, compreso il lucro cessante, risultante dalla violazione della Convenzione. Se essa si astiene dal farlo, la parte inadempiente può chiedere una riduzione del risarcimento uguale all'ammontare della perdita che avrebbe dovuto essere evitata. | ||||||
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RI 0.221.211.1 Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci Art. 74 |
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| Il risarcimento per una violazione del contratto commessa da una parte è uguale alla perdita subìta compreso il lucro cessante dell'altra parte in seguito alla violazione. Tale risarcimento non può essere superiore alla perdita subìta compreso il lucro cessante che la parte inadempiente aveva previsto o avrebbe dovuto prevedere al momento della conclusione del contratto, considerando i fatti dei quali aveva conoscenza o dei quali avrebbe dovuto avere conoscenza come conseguenze possibili della violazione del contratto. | ||||||
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RI 0.221.211.1 Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci Art. 77 |
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| La parte che invoca la violazione del contratto deve prendere misure adeguate alle circostanze, onde limitare la perdita, compreso il lucro cessante, risultante dalla violazione della Convenzione. Se essa si astiene dal farlo, la parte inadempiente può chiedere una riduzione del risarcimento uguale all'ammontare della perdita che avrebbe dovuto essere evitata. | ||||||
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RI 0.221.211.1 Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci Art. 77 |
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| La parte che invoca la violazione del contratto deve prendere misure adeguate alle circostanze, onde limitare la perdita, compreso il lucro cessante, risultante dalla violazione della Convenzione. Se essa si astiene dal farlo, la parte inadempiente può chiedere una riduzione del risarcimento uguale all'ammontare della perdita che avrebbe dovuto essere evitata. | ||||||
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RI 0.221.211.1 Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci Art. 75 |
||||||
| Se il contratto è sciolto e se, in maniera ragionevole ed entro un termine ragionevole dopo lo scioglimento, il compratore ha proceduto a un acquisto sostitutivo o il venditore a una vendita compensativa, la parte che chiede risarcimento può ottenere la differenza tra il prezzo del contratto e il prezzo dell'acquisto sostitutivo e della vendita compensativa, come pure qualsiasi altro risarcimento giusta l'articolo 74. | ||||||
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RI 0.221.211.1 Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci Art. 77 |
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| La parte che invoca la violazione del contratto deve prendere misure adeguate alle circostanze, onde limitare la perdita, compreso il lucro cessante, risultante dalla violazione della Convenzione. Se essa si astiene dal farlo, la parte inadempiente può chiedere una riduzione del risarcimento uguale all'ammontare della perdita che avrebbe dovuto essere evitata. | ||||||
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RI 0.221.211.1 Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci Art. 74 |
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| Il risarcimento per una violazione del contratto commessa da una parte è uguale alla perdita subìta compreso il lucro cessante dell'altra parte in seguito alla violazione. Tale risarcimento non può essere superiore alla perdita subìta compreso il lucro cessante che la parte inadempiente aveva previsto o avrebbe dovuto prevedere al momento della conclusione del contratto, considerando i fatti dei quali aveva conoscenza o dei quali avrebbe dovuto avere conoscenza come conseguenze possibili della violazione del contratto. | ||||||
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RI 0.221.211.1 Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci Art. 77 |
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| La parte che invoca la violazione del contratto deve prendere misure adeguate alle circostanze, onde limitare la perdita, compreso il lucro cessante, risultante dalla violazione della Convenzione. Se essa si astiene dal farlo, la parte inadempiente può chiedere una riduzione del risarcimento uguale all'ammontare della perdita che avrebbe dovuto essere evitata. | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 112 Notificazione delle decisioni |
||||||
| Le decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale sono notificate per scritto alle parti. Contengono: | ||||||
| le conclusioni, i motivi, le allegazioni probatorie e le dichiarazioni processuali delle parti, in quanto non risultino dagli atti; | ||||||
| i motivi determinanti di fatto e di diritto, segnatamente l'indicazione delle disposizioni legali applicate; | ||||||
| il dispositivo; | ||||||
| l'indicazione dei rimedi giuridici, con menzione del valore litigioso nei casi in cui la presente legge prevede un valore litigioso minimo. | ||||||
| Se il diritto federale o il diritto cantonale lo prevede, di regola l'autorità notifica la sua decisione rapidamente senza motivarla. [1] In tal caso le parti possono chiedere, entro 30 giorni, il testo integrale della decisione. La decisione non può essere eseguita finché tale termine non scade infruttuoso o il testo integrale della stessa non è notificato. | ||||||
| Se una decisione non soddisfa le esigenze di cui al capoverso 1, il Tribunale federale può rinviarla all'autorità cantonale affinché la completi o annullarla. | ||||||
| Nei campi in cui autorità federali hanno diritto di ricorrere al Tribunale federale, il Consiglio federale determina quali decisioni devono essere loro notificate dalle autorità cantonali. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra II n. 1 della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 112 Notificazione delle decisioni |
||||||
| Le decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale sono notificate per scritto alle parti. Contengono: | ||||||
| le conclusioni, i motivi, le allegazioni probatorie e le dichiarazioni processuali delle parti, in quanto non risultino dagli atti; | ||||||
| i motivi determinanti di fatto e di diritto, segnatamente l'indicazione delle disposizioni legali applicate; | ||||||
| il dispositivo; | ||||||
| l'indicazione dei rimedi giuridici, con menzione del valore litigioso nei casi in cui la presente legge prevede un valore litigioso minimo. | ||||||
| Se il diritto federale o il diritto cantonale lo prevede, di regola l'autorità notifica la sua decisione rapidamente senza motivarla. [1] In tal caso le parti possono chiedere, entro 30 giorni, il testo integrale della decisione. La decisione non può essere eseguita finché tale termine non scade infruttuoso o il testo integrale della stessa non è notificato. | ||||||
| Se una decisione non soddisfa le esigenze di cui al capoverso 1, il Tribunale federale può rinviarla all'autorità cantonale affinché la completi o annullarla. | ||||||
| Nei campi in cui autorità federali hanno diritto di ricorrere al Tribunale federale, il Consiglio federale determina quali decisioni devono essere loro notificate dalle autorità cantonali. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra II n. 1 della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). | ||||||
Registro di legislazione
CO 42
LTF 112
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 42 |
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| Chi pretende il risarcimento del danno ne deve fornire la prova. | ||||||
| Il danno di cui non può essere provato il preciso importo, è stabilito dal prudente criterio del giudice avuto riguardo all'ordinario andamento delle cose ed alle misure prese dal danneggiato. | ||||||
| Per gli animali domestici non tenuti a scopo patrimoniale o lucrativo, le spese di cura possono essere fatte valere adeguatamente come danno anche quando eccedono il valore dell'animale. [1] | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra II della LF del 4 ott. 2002 (Articolo di principio sugli animali), in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2003 463; FF 2002 37345207). | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 112 Notificazione delle decisioni |
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| Le decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale sono notificate per scritto alle parti. Contengono: | ||||||
| le conclusioni, i motivi, le allegazioni probatorie e le dichiarazioni processuali delle parti, in quanto non risultino dagli atti; | ||||||
| i motivi determinanti di fatto e di diritto, segnatamente l'indicazione delle disposizioni legali applicate; | ||||||
| il dispositivo; | ||||||
| l'indicazione dei rimedi giuridici, con menzione del valore litigioso nei casi in cui la presente legge prevede un valore litigioso minimo. | ||||||
| Se il diritto federale o il diritto cantonale lo prevede, di regola l'autorità notifica la sua decisione rapidamente senza motivarla. [1] In tal caso le parti possono chiedere, entro 30 giorni, il testo integrale della decisione. La decisione non può essere eseguita finché tale termine non scade infruttuoso o il testo integrale della stessa non è notificato. | ||||||
| Se una decisione non soddisfa le esigenze di cui al capoverso 1, il Tribunale federale può rinviarla all'autorità cantonale affinché la completi o annullarla. | ||||||
| Nei campi in cui autorità federali hanno diritto di ricorrere al Tribunale federale, il Consiglio federale determina quali decisioni devono essere loro notificate dalle autorità cantonali. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra II n. 1 della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). | ||||||
Registro DTF
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