133 V 353
46. Auszug aus dem Urteil der II. sozialrechtlichen Abteilung i.S. Helsana Versicherungen AG gegen M. sowie Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich (Verwaltungsgerichtsbeschwerde) K 7/07 vom 13. Juni 2007
Regeste (de):
- Art. 41 Abs. 1
SR 832.10 Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal)
LAMal Art. 41 - 1 In caso di cura ambulatoriale l'assicurato ha la libera scelta tra i fornitori di prestazioni autorizzati e idonei alla cura della sua malattia. L'assicuratore assume i costi secondo la tariffa applicata al fornitore di prestazioni scelto.124 125
1 In caso di cura ambulatoriale l'assicurato ha la libera scelta tra i fornitori di prestazioni autorizzati e idonei alla cura della sua malattia. L'assicuratore assume i costi secondo la tariffa applicata al fornitore di prestazioni scelto.124 125 1bis In caso di cura ospedaliera l'assicurato ha la libera scelta tra gli ospedali che figurano nell'elenco del suo Cantone di domicilio o in quello del Cantone di ubicazione dell'ospedale (ospedale figurante nell'elenco). In caso di cura ospedaliera in un ospedale figurante nell'elenco, l'assicuratore e il Cantone di domicilio remunerano la loro quotaparte rispettiva giusta l'articolo 49a al massimo secondo la tariffa applicata per la cura in questione in un ospedale figurante nell'elenco del Cantone di domicilio.126 1ter Il capoverso 1bis si applica per analogia alle case per partorienti.127 2 In caso di cura ospedaliera in Svizzera, gli assicurati che risiedono in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito hanno la libera scelta tra gli ospedali figuranti nell'elenco.128 2bis Se i seguenti assicurati che risiedono in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito si avvalgono di cure ospedaliere in un ospedale figurante nell'elenco, l'assicuratore e il Cantone con cui essi hanno un rapporto assumono la remunerazione al massimo secondo la tariffa applicata per la cura in questione in un ospedale figurante nell'elenco di tale Cantone: a i frontalieri e i loro familiari; b i familiari dei domiciliati, dei dimoranti annuali e dei dimoranti temporanei; c i beneficiari di una prestazione dell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione e i loro familiari.129 2ter Se gli assicurati che risiedono in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito e percepiscono una rendita svizzera o i loro familiari si avvalgono di cure ospedaliere in un ospedale figurante nell'elenco, l'assicuratore e tutti i Cantoni congiuntamente assumono la remunerazione al massimo secondo la tariffa applicata per la cura in questione in un ospedale figurante nell'elenco del Cantone di riferimento. Il Consiglio federale designa il Cantone di riferimento.130 3 Se in caso di cura ospedaliera, per motivi d'ordine medico, l'assicurato ricorre ai servizi di un ospedale che non figura nell'elenco del Cantone di domicilio, l'assicuratore e il Cantone remunerano la loro quotaparte rispettiva giusta l'articolo 49a. Salvo nei casi d'urgenza, è necessaria un'autorizzazione del Cantone di domicilio.131 3bis Sono considerati motivi di ordine medico secondo i capoversi 2 e 3 i casi d'urgenza e quelli in cui le prestazioni necessarie non possono essere dispensate: a nel luogo di domicilio o di lavoro dell'assicurato oppure nei relativi dintorni, se si tratta di cura ambulatoriale; b in un ospedale che figura nell'elenco del Cantone di domicilio, se si tratta di cura ospedaliera.132 4 D'intesa con l'assicuratore, l'assicurato può limitare la propria scelta ai fornitori di prestazioni designati dall'assicuratore secondo criteri finanziariamente più vantaggiosi (art. 62 cpv. 1 e 3). L'assicuratore deve allora assumere solo i costi delle prestazioni effettuate o ordinate da questi fornitori di prestazioni; il capoverso 2 è applicabile per analogia. Le prestazioni obbligatorie per legge sono comunque assicurate. SR 832.10 Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal)
LAMal Art. 41 - 1 In caso di cura ambulatoriale l'assicurato ha la libera scelta tra i fornitori di prestazioni autorizzati e idonei alla cura della sua malattia. L'assicuratore assume i costi secondo la tariffa applicata al fornitore di prestazioni scelto.124 125
1 In caso di cura ambulatoriale l'assicurato ha la libera scelta tra i fornitori di prestazioni autorizzati e idonei alla cura della sua malattia. L'assicuratore assume i costi secondo la tariffa applicata al fornitore di prestazioni scelto.124 125 1bis In caso di cura ospedaliera l'assicurato ha la libera scelta tra gli ospedali che figurano nell'elenco del suo Cantone di domicilio o in quello del Cantone di ubicazione dell'ospedale (ospedale figurante nell'elenco). In caso di cura ospedaliera in un ospedale figurante nell'elenco, l'assicuratore e il Cantone di domicilio remunerano la loro quotaparte rispettiva giusta l'articolo 49a al massimo secondo la tariffa applicata per la cura in questione in un ospedale figurante nell'elenco del Cantone di domicilio.126 1ter Il capoverso 1bis si applica per analogia alle case per partorienti.127 2 In caso di cura ospedaliera in Svizzera, gli assicurati che risiedono in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito hanno la libera scelta tra gli ospedali figuranti nell'elenco.128 2bis Se i seguenti assicurati che risiedono in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito si avvalgono di cure ospedaliere in un ospedale figurante nell'elenco, l'assicuratore e il Cantone con cui essi hanno un rapporto assumono la remunerazione al massimo secondo la tariffa applicata per la cura in questione in un ospedale figurante nell'elenco di tale Cantone: a i frontalieri e i loro familiari; b i familiari dei domiciliati, dei dimoranti annuali e dei dimoranti temporanei; c i beneficiari di una prestazione dell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione e i loro familiari.129 2ter Se gli assicurati che risiedono in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito e percepiscono una rendita svizzera o i loro familiari si avvalgono di cure ospedaliere in un ospedale figurante nell'elenco, l'assicuratore e tutti i Cantoni congiuntamente assumono la remunerazione al massimo secondo la tariffa applicata per la cura in questione in un ospedale figurante nell'elenco del Cantone di riferimento. Il Consiglio federale designa il Cantone di riferimento.130 3 Se in caso di cura ospedaliera, per motivi d'ordine medico, l'assicurato ricorre ai servizi di un ospedale che non figura nell'elenco del Cantone di domicilio, l'assicuratore e il Cantone remunerano la loro quotaparte rispettiva giusta l'articolo 49a. Salvo nei casi d'urgenza, è necessaria un'autorizzazione del Cantone di domicilio.131 3bis Sono considerati motivi di ordine medico secondo i capoversi 2 e 3 i casi d'urgenza e quelli in cui le prestazioni necessarie non possono essere dispensate: a nel luogo di domicilio o di lavoro dell'assicurato oppure nei relativi dintorni, se si tratta di cura ambulatoriale; b in un ospedale che figura nell'elenco del Cantone di domicilio, se si tratta di cura ospedaliera.132 4 D'intesa con l'assicuratore, l'assicurato può limitare la propria scelta ai fornitori di prestazioni designati dall'assicuratore secondo criteri finanziariamente più vantaggiosi (art. 62 cpv. 1 e 3). L'assicuratore deve allora assumere solo i costi delle prestazioni effettuate o ordinate da questi fornitori di prestazioni; il capoverso 2 è applicabile per analogia. Le prestazioni obbligatorie per legge sono comunque assicurate. SR 142.312 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2) - Ordinanza 2 sull'asilo
OAsi-2 Art. 26 Importo e adeguamento della somma forfettaria globale - 1 La Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria globale per ogni beneficiario dell'aiuto sociale e per ogni rifugiato che fa parte di un gruppo ai sensi dell'articolo 56 LStrI. La somma forfettaria globale media per tutta la Svizzera ammonta a 1411,06 franchi al mese e si basa sullo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di 100,9 punti (stato dell'indice: 31. ott. 2017), nonché sulla quota parte di minorenni non accompagnati rispetto al numero complessivo di rifugiati, apolidi e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora (stato: 31 ott. 2017).81
1 La Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria globale per ogni beneficiario dell'aiuto sociale e per ogni rifugiato che fa parte di un gruppo ai sensi dell'articolo 56 LStrI. La somma forfettaria globale media per tutta la Svizzera ammonta a 1411,06 franchi al mese e si basa sullo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di 100,9 punti (stato dell'indice: 31. ott. 2017), nonché sulla quota parte di minorenni non accompagnati rispetto al numero complessivo di rifugiati, apolidi e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora (stato: 31 ott. 2017).81 2 La somma forfettaria globale comprende una quota parte per le spese di locazione, una per le spese di aiuto sociale, assistenza e amministrazione e una per le aliquote percentuali e le franchigie.82 3 La quota parte per le spese di locazione è calcolata come segue, entro una fascia compresa tra l'80 e il 120 per cento: 4 Gli importi integrali della franchigia ordinaria e delle aliquote percentuali sono stabiliti giusta l'articolo 64 LAMal84 nonché in funzione del numero di bambini e adulti. L'adeguamento è effettuato alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente.85 5 La quota parte per le spese di locazione è di 298,40 franchi, quella per le altre spese di aiuto sociale è di 786,69 franchi, quella per le spese di assistenza e amministrative è di 256,70 franchi e quella per le spese supplementari di alloggio e assistenza per i minorenni non accompagnati è di 5,60 franchi. Le quote parte si basano sullo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di 100,9 punti (stato dell'indice: 31 ott. 2017). La SEM adegua queste quote parte all'evoluzione di tale indice alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente.86 6 La quota parte per le spese supplementari di alloggio e assistenza per i minorenni non accompagnati si basa sul numero complessivo di rifugiati, apolidi e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora, ossia 27 891 persone, e sul numero di minorenni non accompagnati tra queste persone, ossia 138 persone (pari allo 0,5 %; stato: 31 ott. 2017). La SEM adegua la quota parte all'evoluzione degli effettivi in base alla formula qui appresso alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente: - Die in Ziffer 4.2 Rahmenvertrag vorgesehene Einschränkung der freien Wahl des Leistungserbringers - Bestimmung der anerkannten Leistungserbringer durch die Vertragspartner in der sog. Asyl-Hausarztliste (Ziffer 5.3 Rahmenvertrag) - ist rechtmässig (E. 4).
Regeste (fr):
- Art. 41 al. 1 et 4 LAMal et art. 26 al. 4 OA 2; chiffres 4.2 et 5.3 du contrat-cadre conclu les 8/9 février 2001 entre le canton de Zurich, l'Association des Médecins du canton de Zurich et Helsana Assurances SA sur l'assurance obligatoire des soins des requérants d'asile, des personnes admises à titre provisoire et des personnes à protéger ne possédant pas d'autorisation de séjour, prises en charge entièrement ou partiellement par les autorités d'assistance sociale compétentes.
- La restriction du libre choix du fournisseur de prestations prévue au chiffre 4.2 du contrat-cadre - sous la forme d'une liste des médecins traitants admis à pratiquer à charge de l'assurance dans le domaine de l'asile (chiffre 5.3 du contrat-cadre) - est licite (consid. 4).
Regesto (it):
- Art. 41 cpv. 1 e 4 LAMal nonché art. 26 cpv. 4 OAsi 2; cifre 4.2 e 5.3 del contratto-quadro concluso l'8/9 febbraio 2001 fra il Canton Zurigo, l'Associazione dei medici del Canton Zurigo e la Helsana Assicurazioni SA sull'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di richiedenti l'asilo, persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, integralmente o parzialmente a carico dei competenti enti assistenziali.
- La limitazione della libera scelta del fornitore di prestazioni prevista alla cifra 4.2 del contratto-quadro - indicazione dei fornitori di prestazioni riconosciuti dalle parti contraenti nella specifica lista (cifra 5.3 del contratto-quadro) - è conforme alla legge (consid. 4).
Sachverhalt ab Seite 354
BGE 133 V 353 S. 354
A.
A.a Der Kanton Zürich, die Ärztegesellschaft des Kantons Zürich (AGZ) und die Helsana Versicherungen AG (nachfolgend: Helsana) schlossen am 8./9. Februar 2001 einen Rahmenvertrag über die obligatorische Krankenpflegeversicherung für Asylsuchende, vorläufig Aufgenommene und Schutzbedürftige ohne Aufenthaltsbewilligung, die von den zuständigen Fürsorgebehörden ganz oder teilweise unterstützt werden (nachfolgend: Rahmenvertrag). Dieser sieht eine eingeschränkte Wahl des Leistungserbringers sowie die Kostenvergütung nach dem System des tiers payant vor. Die zur Auswahl stehenden Leistungserbringer werden von den Vertragsparteien gemeinsam aus einer durch die AGZ erstellten Liste bestimmt. Diese sog. Asyl-Hausarztliste wurde auf den 1. Juli 2001 definitiv eingeführt. Der nicht auf der Liste stehende Dr. med. M. behandelte in der Zeit vom 25. Juli bis 15. August 2001 den vom 1. April bis 31. August 2001 mittels Rahmenvertrag versicherten Asylbewerber K. Als er von der Helsana mit Rechnung vom 4. Oktober 2001 die Vergütung der erbrachten Leistungen forderte, lehnte die Helsana die Kostenübernahme ab. Daraufhin trat K. allfällige Ansprüche gegenüber der Helsana an Dr. med. M. ab.
A.b Nachdem Dr. med. M. beim Schiedsgericht in Sozialversicherungsstreitigkeiten des Kantons Zürich Klage auf Bezahlung der Rechnung erhoben und letztinstanzlich das damalige Eidgenössische Versicherungsgericht (seit 1. Januar 2007: Bundesgericht) die
BGE 133 V 353 S. 355
Zuständigkeit des Schiedsgerichts verneint hatte (Urteil K 66/02 vom 17. August 2004, publ. in: RKUV 2005 Nr. KV 312 S. 3), lehnte die Helsana mit Verfügung vom 8. November 2004 und Einspracheentscheid vom 8. Februar 2005 die Kostenübernahme ab.
B. Die von Dr. med. M. dagegen erhobene Beschwerde hiess das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich mit Entscheid vom 30. November 2006 gut. Es verpflichtete die Helsana, Dr. med. M. die Kosten der Behandlung von K. zu erstatten.
C. Die Helsana erhebt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Antrag, der kantonale Entscheid sei aufzuheben. Dr. med. M. schliesst auf Abweisung der Beschwerde, während das Bundesamt für Gesundheit auf eine Vernehmlassung verzichtet.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2. Gemäss Art. 41 Abs. 1

SR 832.10 Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) LAMal Art. 41 - 1 In caso di cura ambulatoriale l'assicurato ha la libera scelta tra i fornitori di prestazioni autorizzati e idonei alla cura della sua malattia. L'assicuratore assume i costi secondo la tariffa applicata al fornitore di prestazioni scelto.124 125 |
|
1 | In caso di cura ambulatoriale l'assicurato ha la libera scelta tra i fornitori di prestazioni autorizzati e idonei alla cura della sua malattia. L'assicuratore assume i costi secondo la tariffa applicata al fornitore di prestazioni scelto.124 125 |
1bis | In caso di cura ospedaliera l'assicurato ha la libera scelta tra gli ospedali che figurano nell'elenco del suo Cantone di domicilio o in quello del Cantone di ubicazione dell'ospedale (ospedale figurante nell'elenco). In caso di cura ospedaliera in un ospedale figurante nell'elenco, l'assicuratore e il Cantone di domicilio remunerano la loro quotaparte rispettiva giusta l'articolo 49a al massimo secondo la tariffa applicata per la cura in questione in un ospedale figurante nell'elenco del Cantone di domicilio.126 |
1ter | Il capoverso 1bis si applica per analogia alle case per partorienti.127 |
2 | In caso di cura ospedaliera in Svizzera, gli assicurati che risiedono in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito hanno la libera scelta tra gli ospedali figuranti nell'elenco.128 |
2bis | Se i seguenti assicurati che risiedono in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito si avvalgono di cure ospedaliere in un ospedale figurante nell'elenco, l'assicuratore e il Cantone con cui essi hanno un rapporto assumono la remunerazione al massimo secondo la tariffa applicata per la cura in questione in un ospedale figurante nell'elenco di tale Cantone: |
a | i frontalieri e i loro familiari; |
b | i familiari dei domiciliati, dei dimoranti annuali e dei dimoranti temporanei; |
c | i beneficiari di una prestazione dell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione e i loro familiari.129 |
2ter | Se gli assicurati che risiedono in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito e percepiscono una rendita svizzera o i loro familiari si avvalgono di cure ospedaliere in un ospedale figurante nell'elenco, l'assicuratore e tutti i Cantoni congiuntamente assumono la remunerazione al massimo secondo la tariffa applicata per la cura in questione in un ospedale figurante nell'elenco del Cantone di riferimento. Il Consiglio federale designa il Cantone di riferimento.130 |
3 | Se in caso di cura ospedaliera, per motivi d'ordine medico, l'assicurato ricorre ai servizi di un ospedale che non figura nell'elenco del Cantone di domicilio, l'assicuratore e il Cantone remunerano la loro quotaparte rispettiva giusta l'articolo 49a. Salvo nei casi d'urgenza, è necessaria un'autorizzazione del Cantone di domicilio.131 |
3bis | Sono considerati motivi di ordine medico secondo i capoversi 2 e 3 i casi d'urgenza e quelli in cui le prestazioni necessarie non possono essere dispensate: |
a | nel luogo di domicilio o di lavoro dell'assicurato oppure nei relativi dintorni, se si tratta di cura ambulatoriale; |
b | in un ospedale che figura nell'elenco del Cantone di domicilio, se si tratta di cura ospedaliera.132 |
4 | D'intesa con l'assicuratore, l'assicurato può limitare la propria scelta ai fornitori di prestazioni designati dall'assicuratore secondo criteri finanziariamente più vantaggiosi (art. 62 cpv. 1 e 3). L'assicuratore deve allora assumere solo i costi delle prestazioni effettuate o ordinate da questi fornitori di prestazioni; il capoverso 2 è applicabile per analogia. Le prestazioni obbligatorie per legge sono comunque assicurate. |

SR 832.10 Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) LAMal Art. 41 - 1 In caso di cura ambulatoriale l'assicurato ha la libera scelta tra i fornitori di prestazioni autorizzati e idonei alla cura della sua malattia. L'assicuratore assume i costi secondo la tariffa applicata al fornitore di prestazioni scelto.124 125 |
|
1 | In caso di cura ambulatoriale l'assicurato ha la libera scelta tra i fornitori di prestazioni autorizzati e idonei alla cura della sua malattia. L'assicuratore assume i costi secondo la tariffa applicata al fornitore di prestazioni scelto.124 125 |
1bis | In caso di cura ospedaliera l'assicurato ha la libera scelta tra gli ospedali che figurano nell'elenco del suo Cantone di domicilio o in quello del Cantone di ubicazione dell'ospedale (ospedale figurante nell'elenco). In caso di cura ospedaliera in un ospedale figurante nell'elenco, l'assicuratore e il Cantone di domicilio remunerano la loro quotaparte rispettiva giusta l'articolo 49a al massimo secondo la tariffa applicata per la cura in questione in un ospedale figurante nell'elenco del Cantone di domicilio.126 |
1ter | Il capoverso 1bis si applica per analogia alle case per partorienti.127 |
2 | In caso di cura ospedaliera in Svizzera, gli assicurati che risiedono in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito hanno la libera scelta tra gli ospedali figuranti nell'elenco.128 |
2bis | Se i seguenti assicurati che risiedono in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito si avvalgono di cure ospedaliere in un ospedale figurante nell'elenco, l'assicuratore e il Cantone con cui essi hanno un rapporto assumono la remunerazione al massimo secondo la tariffa applicata per la cura in questione in un ospedale figurante nell'elenco di tale Cantone: |
a | i frontalieri e i loro familiari; |
b | i familiari dei domiciliati, dei dimoranti annuali e dei dimoranti temporanei; |
c | i beneficiari di una prestazione dell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione e i loro familiari.129 |
2ter | Se gli assicurati che risiedono in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito e percepiscono una rendita svizzera o i loro familiari si avvalgono di cure ospedaliere in un ospedale figurante nell'elenco, l'assicuratore e tutti i Cantoni congiuntamente assumono la remunerazione al massimo secondo la tariffa applicata per la cura in questione in un ospedale figurante nell'elenco del Cantone di riferimento. Il Consiglio federale designa il Cantone di riferimento.130 |
3 | Se in caso di cura ospedaliera, per motivi d'ordine medico, l'assicurato ricorre ai servizi di un ospedale che non figura nell'elenco del Cantone di domicilio, l'assicuratore e il Cantone remunerano la loro quotaparte rispettiva giusta l'articolo 49a. Salvo nei casi d'urgenza, è necessaria un'autorizzazione del Cantone di domicilio.131 |
3bis | Sono considerati motivi di ordine medico secondo i capoversi 2 e 3 i casi d'urgenza e quelli in cui le prestazioni necessarie non possono essere dispensate: |
a | nel luogo di domicilio o di lavoro dell'assicurato oppure nei relativi dintorni, se si tratta di cura ambulatoriale; |
b | in un ospedale che figura nell'elenco del Cantone di domicilio, se si tratta di cura ospedaliera.132 |
4 | D'intesa con l'assicuratore, l'assicurato può limitare la propria scelta ai fornitori di prestazioni designati dall'assicuratore secondo criteri finanziariamente più vantaggiosi (art. 62 cpv. 1 e 3). L'assicuratore deve allora assumere solo i costi delle prestazioni effettuate o ordinate da questi fornitori di prestazioni; il capoverso 2 è applicabile per analogia. Le prestazioni obbligatorie per legge sono comunque assicurate. |

SR 832.10 Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) LAMal Art. 41 - 1 In caso di cura ambulatoriale l'assicurato ha la libera scelta tra i fornitori di prestazioni autorizzati e idonei alla cura della sua malattia. L'assicuratore assume i costi secondo la tariffa applicata al fornitore di prestazioni scelto.124 125 |
|
1 | In caso di cura ambulatoriale l'assicurato ha la libera scelta tra i fornitori di prestazioni autorizzati e idonei alla cura della sua malattia. L'assicuratore assume i costi secondo la tariffa applicata al fornitore di prestazioni scelto.124 125 |
1bis | In caso di cura ospedaliera l'assicurato ha la libera scelta tra gli ospedali che figurano nell'elenco del suo Cantone di domicilio o in quello del Cantone di ubicazione dell'ospedale (ospedale figurante nell'elenco). In caso di cura ospedaliera in un ospedale figurante nell'elenco, l'assicuratore e il Cantone di domicilio remunerano la loro quotaparte rispettiva giusta l'articolo 49a al massimo secondo la tariffa applicata per la cura in questione in un ospedale figurante nell'elenco del Cantone di domicilio.126 |
1ter | Il capoverso 1bis si applica per analogia alle case per partorienti.127 |
2 | In caso di cura ospedaliera in Svizzera, gli assicurati che risiedono in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito hanno la libera scelta tra gli ospedali figuranti nell'elenco.128 |
2bis | Se i seguenti assicurati che risiedono in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito si avvalgono di cure ospedaliere in un ospedale figurante nell'elenco, l'assicuratore e il Cantone con cui essi hanno un rapporto assumono la remunerazione al massimo secondo la tariffa applicata per la cura in questione in un ospedale figurante nell'elenco di tale Cantone: |
a | i frontalieri e i loro familiari; |
b | i familiari dei domiciliati, dei dimoranti annuali e dei dimoranti temporanei; |
c | i beneficiari di una prestazione dell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione e i loro familiari.129 |
2ter | Se gli assicurati che risiedono in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito e percepiscono una rendita svizzera o i loro familiari si avvalgono di cure ospedaliere in un ospedale figurante nell'elenco, l'assicuratore e tutti i Cantoni congiuntamente assumono la remunerazione al massimo secondo la tariffa applicata per la cura in questione in un ospedale figurante nell'elenco del Cantone di riferimento. Il Consiglio federale designa il Cantone di riferimento.130 |
3 | Se in caso di cura ospedaliera, per motivi d'ordine medico, l'assicurato ricorre ai servizi di un ospedale che non figura nell'elenco del Cantone di domicilio, l'assicuratore e il Cantone remunerano la loro quotaparte rispettiva giusta l'articolo 49a. Salvo nei casi d'urgenza, è necessaria un'autorizzazione del Cantone di domicilio.131 |
3bis | Sono considerati motivi di ordine medico secondo i capoversi 2 e 3 i casi d'urgenza e quelli in cui le prestazioni necessarie non possono essere dispensate: |
a | nel luogo di domicilio o di lavoro dell'assicurato oppure nei relativi dintorni, se si tratta di cura ambulatoriale; |
b | in un ospedale che figura nell'elenco del Cantone di domicilio, se si tratta di cura ospedaliera.132 |
4 | D'intesa con l'assicuratore, l'assicurato può limitare la propria scelta ai fornitori di prestazioni designati dall'assicuratore secondo criteri finanziariamente più vantaggiosi (art. 62 cpv. 1 e 3). L'assicuratore deve allora assumere solo i costi delle prestazioni effettuate o ordinate da questi fornitori di prestazioni; il capoverso 2 è applicabile per analogia. Le prestazioni obbligatorie per legge sono comunque assicurate. |

SR 832.10 Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) LAMal Art. 62 Forme particolari d'assicurazione - 1 L'assicuratore può ridurre i premi delle assicurazioni con scelta limitata del fornitore di prestazioni ai sensi dell'articolo 41 capoverso 4. |
|
1 | L'assicuratore può ridurre i premi delle assicurazioni con scelta limitata del fornitore di prestazioni ai sensi dell'articolo 41 capoverso 4. |
2 | Il Consiglio federale può autorizzare l'esercizio di altre forme di assicurazione, in particolare quelle per le quali: |
a | l'assicurato assume partecipazioni ai costi superiori a quelle previste nell'articolo 64, beneficiando di una riduzione del premio; |
b | l'ammontare del premio dell'assicurato dipende dall'ottenimento o meno di prestazioni assicurative durante un determinato periodo. |
2bis | La partecipazione ai costi e la perdita delle riduzioni di premio in caso di forme particolari d'assicurazione di cui al capoverso 2 non possono essere assicurate né presso una cassa malati né presso un istituto d'assicurazione privato. È parimenti vietato ad associazioni, fondazioni o altre istituzioni prevedere l'assunzione dei costi derivanti da simili forme di assicurazione. Questo divieto non si applica all'assunzione dei costi in virtù di disposizioni di diritto pubblico federale o cantonale.223 |
3 | Il Consiglio federale disciplina in dettaglio le forme particolari d'assicurazione. Stabilisce segnatamente, in base alle necessità dell'assicurazione, i limiti massimi di riduzione dei premi e i limiti minimi dei supplementi di premio. È in ogni caso fatta salva la compensazione dei rischi secondo gli articoli 16-17a.224 |

SR 832.10 Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) LAMal Art. 62 Forme particolari d'assicurazione - 1 L'assicuratore può ridurre i premi delle assicurazioni con scelta limitata del fornitore di prestazioni ai sensi dell'articolo 41 capoverso 4. |
|
1 | L'assicuratore può ridurre i premi delle assicurazioni con scelta limitata del fornitore di prestazioni ai sensi dell'articolo 41 capoverso 4. |
2 | Il Consiglio federale può autorizzare l'esercizio di altre forme di assicurazione, in particolare quelle per le quali: |
a | l'assicurato assume partecipazioni ai costi superiori a quelle previste nell'articolo 64, beneficiando di una riduzione del premio; |
b | l'ammontare del premio dell'assicurato dipende dall'ottenimento o meno di prestazioni assicurative durante un determinato periodo. |
2bis | La partecipazione ai costi e la perdita delle riduzioni di premio in caso di forme particolari d'assicurazione di cui al capoverso 2 non possono essere assicurate né presso una cassa malati né presso un istituto d'assicurazione privato. È parimenti vietato ad associazioni, fondazioni o altre istituzioni prevedere l'assunzione dei costi derivanti da simili forme di assicurazione. Questo divieto non si applica all'assunzione dei costi in virtù di disposizioni di diritto pubblico federale o cantonale.223 |
3 | Il Consiglio federale disciplina in dettaglio le forme particolari d'assicurazione. Stabilisce segnatamente, in base alle necessità dell'assicurazione, i limiti massimi di riduzione dei premi e i limiti minimi dei supplementi di premio. È in ogni caso fatta salva la compensazione dei rischi secondo gli articoli 16-17a.224 |

SR 142.312 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2) - Ordinanza 2 sull'asilo OAsi-2 Art. 26 Importo e adeguamento della somma forfettaria globale - 1 La Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria globale per ogni beneficiario dell'aiuto sociale e per ogni rifugiato che fa parte di un gruppo ai sensi dell'articolo 56 LStrI. La somma forfettaria globale media per tutta la Svizzera ammonta a 1411,06 franchi al mese e si basa sullo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di 100,9 punti (stato dell'indice: 31. ott. 2017), nonché sulla quota parte di minorenni non accompagnati rispetto al numero complessivo di rifugiati, apolidi e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora (stato: 31 ott. 2017).81 |
|
1 | La Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria globale per ogni beneficiario dell'aiuto sociale e per ogni rifugiato che fa parte di un gruppo ai sensi dell'articolo 56 LStrI. La somma forfettaria globale media per tutta la Svizzera ammonta a 1411,06 franchi al mese e si basa sullo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di 100,9 punti (stato dell'indice: 31. ott. 2017), nonché sulla quota parte di minorenni non accompagnati rispetto al numero complessivo di rifugiati, apolidi e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora (stato: 31 ott. 2017).81 |
2 | La somma forfettaria globale comprende una quota parte per le spese di locazione, una per le spese di aiuto sociale, assistenza e amministrazione e una per le aliquote percentuali e le franchigie.82 |
3 | La quota parte per le spese di locazione è calcolata come segue, entro una fascia compresa tra l'80 e il 120 per cento: |
4 | Gli importi integrali della franchigia ordinaria e delle aliquote percentuali sono stabiliti giusta l'articolo 64 LAMal84 nonché in funzione del numero di bambini e adulti. L'adeguamento è effettuato alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente.85 |
5 | La quota parte per le spese di locazione è di 298,40 franchi, quella per le altre spese di aiuto sociale è di 786,69 franchi, quella per le spese di assistenza e amministrative è di 256,70 franchi e quella per le spese supplementari di alloggio e assistenza per i minorenni non accompagnati è di 5,60 franchi. Le quote parte si basano sullo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di 100,9 punti (stato dell'indice: 31 ott. 2017). La SEM adegua queste quote parte all'evoluzione di tale indice alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente.86 |
6 | La quota parte per le spese supplementari di alloggio e assistenza per i minorenni non accompagnati si basa sul numero complessivo di rifugiati, apolidi e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora, ossia 27 891 persone, e sul numero di minorenni non accompagnati tra queste persone, ossia 138 persone (pari allo 0,5 %; stato: 31 ott. 2017). La SEM adegua la quota parte all'evoluzione degli effettivi in base alla formula qui appresso alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente: |

SR 832.10 Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) LAMal Art. 41 - 1 In caso di cura ambulatoriale l'assicurato ha la libera scelta tra i fornitori di prestazioni autorizzati e idonei alla cura della sua malattia. L'assicuratore assume i costi secondo la tariffa applicata al fornitore di prestazioni scelto.124 125 |
|
1 | In caso di cura ambulatoriale l'assicurato ha la libera scelta tra i fornitori di prestazioni autorizzati e idonei alla cura della sua malattia. L'assicuratore assume i costi secondo la tariffa applicata al fornitore di prestazioni scelto.124 125 |
1bis | In caso di cura ospedaliera l'assicurato ha la libera scelta tra gli ospedali che figurano nell'elenco del suo Cantone di domicilio o in quello del Cantone di ubicazione dell'ospedale (ospedale figurante nell'elenco). In caso di cura ospedaliera in un ospedale figurante nell'elenco, l'assicuratore e il Cantone di domicilio remunerano la loro quotaparte rispettiva giusta l'articolo 49a al massimo secondo la tariffa applicata per la cura in questione in un ospedale figurante nell'elenco del Cantone di domicilio.126 |
1ter | Il capoverso 1bis si applica per analogia alle case per partorienti.127 |
2 | In caso di cura ospedaliera in Svizzera, gli assicurati che risiedono in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito hanno la libera scelta tra gli ospedali figuranti nell'elenco.128 |
2bis | Se i seguenti assicurati che risiedono in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito si avvalgono di cure ospedaliere in un ospedale figurante nell'elenco, l'assicuratore e il Cantone con cui essi hanno un rapporto assumono la remunerazione al massimo secondo la tariffa applicata per la cura in questione in un ospedale figurante nell'elenco di tale Cantone: |
a | i frontalieri e i loro familiari; |
b | i familiari dei domiciliati, dei dimoranti annuali e dei dimoranti temporanei; |
c | i beneficiari di una prestazione dell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione e i loro familiari.129 |
2ter | Se gli assicurati che risiedono in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito e percepiscono una rendita svizzera o i loro familiari si avvalgono di cure ospedaliere in un ospedale figurante nell'elenco, l'assicuratore e tutti i Cantoni congiuntamente assumono la remunerazione al massimo secondo la tariffa applicata per la cura in questione in un ospedale figurante nell'elenco del Cantone di riferimento. Il Consiglio federale designa il Cantone di riferimento.130 |
3 | Se in caso di cura ospedaliera, per motivi d'ordine medico, l'assicurato ricorre ai servizi di un ospedale che non figura nell'elenco del Cantone di domicilio, l'assicuratore e il Cantone remunerano la loro quotaparte rispettiva giusta l'articolo 49a. Salvo nei casi d'urgenza, è necessaria un'autorizzazione del Cantone di domicilio.131 |
3bis | Sono considerati motivi di ordine medico secondo i capoversi 2 e 3 i casi d'urgenza e quelli in cui le prestazioni necessarie non possono essere dispensate: |
a | nel luogo di domicilio o di lavoro dell'assicurato oppure nei relativi dintorni, se si tratta di cura ambulatoriale; |
b | in un ospedale che figura nell'elenco del Cantone di domicilio, se si tratta di cura ospedaliera.132 |
4 | D'intesa con l'assicuratore, l'assicurato può limitare la propria scelta ai fornitori di prestazioni designati dall'assicuratore secondo criteri finanziariamente più vantaggiosi (art. 62 cpv. 1 e 3). L'assicuratore deve allora assumere solo i costi delle prestazioni effettuate o ordinate da questi fornitori di prestazioni; il capoverso 2 è applicabile per analogia. Le prestazioni obbligatorie per legge sono comunque assicurate. |
BGE 133 V 353 S. 356
3. Es ist unbestritten, dass der Beschwerdegegner nicht auf der Asyl-Hausarztliste (Ziff. 5.3 Rahmenvertrag) figuriert und K. zur Zeit der streitigen Behandlung unter die Bestimmungen des Rahmenvertrags fiel. Vorinstanz und Beschwerdegegner sind jedoch der Ansicht, die im Rahmenvertrag vorgesehene Beschränkung der Wahl der Leistungserbringer (Ziff. 4.2 Rahmenvertrag) widerspreche Art. 41 Abs. 1

SR 832.10 Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) LAMal Art. 41 - 1 In caso di cura ambulatoriale l'assicurato ha la libera scelta tra i fornitori di prestazioni autorizzati e idonei alla cura della sua malattia. L'assicuratore assume i costi secondo la tariffa applicata al fornitore di prestazioni scelto.124 125 |
|
1 | In caso di cura ambulatoriale l'assicurato ha la libera scelta tra i fornitori di prestazioni autorizzati e idonei alla cura della sua malattia. L'assicuratore assume i costi secondo la tariffa applicata al fornitore di prestazioni scelto.124 125 |
1bis | In caso di cura ospedaliera l'assicurato ha la libera scelta tra gli ospedali che figurano nell'elenco del suo Cantone di domicilio o in quello del Cantone di ubicazione dell'ospedale (ospedale figurante nell'elenco). In caso di cura ospedaliera in un ospedale figurante nell'elenco, l'assicuratore e il Cantone di domicilio remunerano la loro quotaparte rispettiva giusta l'articolo 49a al massimo secondo la tariffa applicata per la cura in questione in un ospedale figurante nell'elenco del Cantone di domicilio.126 |
1ter | Il capoverso 1bis si applica per analogia alle case per partorienti.127 |
2 | In caso di cura ospedaliera in Svizzera, gli assicurati che risiedono in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito hanno la libera scelta tra gli ospedali figuranti nell'elenco.128 |
2bis | Se i seguenti assicurati che risiedono in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito si avvalgono di cure ospedaliere in un ospedale figurante nell'elenco, l'assicuratore e il Cantone con cui essi hanno un rapporto assumono la remunerazione al massimo secondo la tariffa applicata per la cura in questione in un ospedale figurante nell'elenco di tale Cantone: |
a | i frontalieri e i loro familiari; |
b | i familiari dei domiciliati, dei dimoranti annuali e dei dimoranti temporanei; |
c | i beneficiari di una prestazione dell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione e i loro familiari.129 |
2ter | Se gli assicurati che risiedono in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito e percepiscono una rendita svizzera o i loro familiari si avvalgono di cure ospedaliere in un ospedale figurante nell'elenco, l'assicuratore e tutti i Cantoni congiuntamente assumono la remunerazione al massimo secondo la tariffa applicata per la cura in questione in un ospedale figurante nell'elenco del Cantone di riferimento. Il Consiglio federale designa il Cantone di riferimento.130 |
3 | Se in caso di cura ospedaliera, per motivi d'ordine medico, l'assicurato ricorre ai servizi di un ospedale che non figura nell'elenco del Cantone di domicilio, l'assicuratore e il Cantone remunerano la loro quotaparte rispettiva giusta l'articolo 49a. Salvo nei casi d'urgenza, è necessaria un'autorizzazione del Cantone di domicilio.131 |
3bis | Sono considerati motivi di ordine medico secondo i capoversi 2 e 3 i casi d'urgenza e quelli in cui le prestazioni necessarie non possono essere dispensate: |
a | nel luogo di domicilio o di lavoro dell'assicurato oppure nei relativi dintorni, se si tratta di cura ambulatoriale; |
b | in un ospedale che figura nell'elenco del Cantone di domicilio, se si tratta di cura ospedaliera.132 |
4 | D'intesa con l'assicuratore, l'assicurato può limitare la propria scelta ai fornitori di prestazioni designati dall'assicuratore secondo criteri finanziariamente più vantaggiosi (art. 62 cpv. 1 e 3). L'assicuratore deve allora assumere solo i costi delle prestazioni effettuate o ordinate da questi fornitori di prestazioni; il capoverso 2 è applicabile per analogia. Le prestazioni obbligatorie per legge sono comunque assicurate. |

SR 832.10 Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) LAMal Art. 41 - 1 In caso di cura ambulatoriale l'assicurato ha la libera scelta tra i fornitori di prestazioni autorizzati e idonei alla cura della sua malattia. L'assicuratore assume i costi secondo la tariffa applicata al fornitore di prestazioni scelto.124 125 |
|
1 | In caso di cura ambulatoriale l'assicurato ha la libera scelta tra i fornitori di prestazioni autorizzati e idonei alla cura della sua malattia. L'assicuratore assume i costi secondo la tariffa applicata al fornitore di prestazioni scelto.124 125 |
1bis | In caso di cura ospedaliera l'assicurato ha la libera scelta tra gli ospedali che figurano nell'elenco del suo Cantone di domicilio o in quello del Cantone di ubicazione dell'ospedale (ospedale figurante nell'elenco). In caso di cura ospedaliera in un ospedale figurante nell'elenco, l'assicuratore e il Cantone di domicilio remunerano la loro quotaparte rispettiva giusta l'articolo 49a al massimo secondo la tariffa applicata per la cura in questione in un ospedale figurante nell'elenco del Cantone di domicilio.126 |
1ter | Il capoverso 1bis si applica per analogia alle case per partorienti.127 |
2 | In caso di cura ospedaliera in Svizzera, gli assicurati che risiedono in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito hanno la libera scelta tra gli ospedali figuranti nell'elenco.128 |
2bis | Se i seguenti assicurati che risiedono in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito si avvalgono di cure ospedaliere in un ospedale figurante nell'elenco, l'assicuratore e il Cantone con cui essi hanno un rapporto assumono la remunerazione al massimo secondo la tariffa applicata per la cura in questione in un ospedale figurante nell'elenco di tale Cantone: |
a | i frontalieri e i loro familiari; |
b | i familiari dei domiciliati, dei dimoranti annuali e dei dimoranti temporanei; |
c | i beneficiari di una prestazione dell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione e i loro familiari.129 |
2ter | Se gli assicurati che risiedono in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito e percepiscono una rendita svizzera o i loro familiari si avvalgono di cure ospedaliere in un ospedale figurante nell'elenco, l'assicuratore e tutti i Cantoni congiuntamente assumono la remunerazione al massimo secondo la tariffa applicata per la cura in questione in un ospedale figurante nell'elenco del Cantone di riferimento. Il Consiglio federale designa il Cantone di riferimento.130 |
3 | Se in caso di cura ospedaliera, per motivi d'ordine medico, l'assicurato ricorre ai servizi di un ospedale che non figura nell'elenco del Cantone di domicilio, l'assicuratore e il Cantone remunerano la loro quotaparte rispettiva giusta l'articolo 49a. Salvo nei casi d'urgenza, è necessaria un'autorizzazione del Cantone di domicilio.131 |
3bis | Sono considerati motivi di ordine medico secondo i capoversi 2 e 3 i casi d'urgenza e quelli in cui le prestazioni necessarie non possono essere dispensate: |
a | nel luogo di domicilio o di lavoro dell'assicurato oppure nei relativi dintorni, se si tratta di cura ambulatoriale; |
b | in un ospedale che figura nell'elenco del Cantone di domicilio, se si tratta di cura ospedaliera.132 |
4 | D'intesa con l'assicuratore, l'assicurato può limitare la propria scelta ai fornitori di prestazioni designati dall'assicuratore secondo criteri finanziariamente più vantaggiosi (art. 62 cpv. 1 e 3). L'assicuratore deve allora assumere solo i costi delle prestazioni effettuate o ordinate da questi fornitori di prestazioni; il capoverso 2 è applicabile per analogia. Le prestazioni obbligatorie per legge sono comunque assicurate. |

SR 142.312 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2) - Ordinanza 2 sull'asilo OAsi-2 Art. 26 Importo e adeguamento della somma forfettaria globale - 1 La Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria globale per ogni beneficiario dell'aiuto sociale e per ogni rifugiato che fa parte di un gruppo ai sensi dell'articolo 56 LStrI. La somma forfettaria globale media per tutta la Svizzera ammonta a 1411,06 franchi al mese e si basa sullo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di 100,9 punti (stato dell'indice: 31. ott. 2017), nonché sulla quota parte di minorenni non accompagnati rispetto al numero complessivo di rifugiati, apolidi e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora (stato: 31 ott. 2017).81 |
|
1 | La Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria globale per ogni beneficiario dell'aiuto sociale e per ogni rifugiato che fa parte di un gruppo ai sensi dell'articolo 56 LStrI. La somma forfettaria globale media per tutta la Svizzera ammonta a 1411,06 franchi al mese e si basa sullo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di 100,9 punti (stato dell'indice: 31. ott. 2017), nonché sulla quota parte di minorenni non accompagnati rispetto al numero complessivo di rifugiati, apolidi e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora (stato: 31 ott. 2017).81 |
2 | La somma forfettaria globale comprende una quota parte per le spese di locazione, una per le spese di aiuto sociale, assistenza e amministrazione e una per le aliquote percentuali e le franchigie.82 |
3 | La quota parte per le spese di locazione è calcolata come segue, entro una fascia compresa tra l'80 e il 120 per cento: |
4 | Gli importi integrali della franchigia ordinaria e delle aliquote percentuali sono stabiliti giusta l'articolo 64 LAMal84 nonché in funzione del numero di bambini e adulti. L'adeguamento è effettuato alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente.85 |
5 | La quota parte per le spese di locazione è di 298,40 franchi, quella per le altre spese di aiuto sociale è di 786,69 franchi, quella per le spese di assistenza e amministrative è di 256,70 franchi e quella per le spese supplementari di alloggio e assistenza per i minorenni non accompagnati è di 5,60 franchi. Le quote parte si basano sullo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di 100,9 punti (stato dell'indice: 31 ott. 2017). La SEM adegua queste quote parte all'evoluzione di tale indice alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente.86 |
6 | La quota parte per le spese supplementari di alloggio e assistenza per i minorenni non accompagnati si basa sul numero complessivo di rifugiati, apolidi e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora, ossia 27 891 persone, e sul numero di minorenni non accompagnati tra queste persone, ossia 138 persone (pari allo 0,5 %; stato: 31 ott. 2017). La SEM adegua la quota parte all'evoluzione degli effettivi in base alla formula qui appresso alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente: |
4.
4.1 Der Rahmenvertrag gilt gemäss seiner Ziffer 2 nicht generell für Asylsuchende, vorläufig Aufgenommene und Schutzbedürftige ohne Aufenthaltsbewilligung, sondern ausschliesslich für diejenigen Personen dieser Kategorien, welche von den zuständigen Fürsorgebehörden unterstützt werden; für fürsorgeunabhängige Personen gilt er ausdrücklich nicht. Gemäss Ziff. 3.4 des Rahmenvertrags endet die damit geschlossene Versicherung denn auch, wenn die Unterstützung der versicherten Person durch die zuständige Fürsorgebehörde entfällt.
Auch Art. 26 Abs. 4

SR 142.312 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2) - Ordinanza 2 sull'asilo OAsi-2 Art. 26 Importo e adeguamento della somma forfettaria globale - 1 La Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria globale per ogni beneficiario dell'aiuto sociale e per ogni rifugiato che fa parte di un gruppo ai sensi dell'articolo 56 LStrI. La somma forfettaria globale media per tutta la Svizzera ammonta a 1411,06 franchi al mese e si basa sullo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di 100,9 punti (stato dell'indice: 31. ott. 2017), nonché sulla quota parte di minorenni non accompagnati rispetto al numero complessivo di rifugiati, apolidi e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora (stato: 31 ott. 2017).81 |
|
1 | La Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria globale per ogni beneficiario dell'aiuto sociale e per ogni rifugiato che fa parte di un gruppo ai sensi dell'articolo 56 LStrI. La somma forfettaria globale media per tutta la Svizzera ammonta a 1411,06 franchi al mese e si basa sullo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di 100,9 punti (stato dell'indice: 31. ott. 2017), nonché sulla quota parte di minorenni non accompagnati rispetto al numero complessivo di rifugiati, apolidi e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora (stato: 31 ott. 2017).81 |
2 | La somma forfettaria globale comprende una quota parte per le spese di locazione, una per le spese di aiuto sociale, assistenza e amministrazione e una per le aliquote percentuali e le franchigie.82 |
3 | La quota parte per le spese di locazione è calcolata come segue, entro una fascia compresa tra l'80 e il 120 per cento: |
4 | Gli importi integrali della franchigia ordinaria e delle aliquote percentuali sono stabiliti giusta l'articolo 64 LAMal84 nonché in funzione del numero di bambini e adulti. L'adeguamento è effettuato alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente.85 |
5 | La quota parte per le spese di locazione è di 298,40 franchi, quella per le altre spese di aiuto sociale è di 786,69 franchi, quella per le spese di assistenza e amministrative è di 256,70 franchi e quella per le spese supplementari di alloggio e assistenza per i minorenni non accompagnati è di 5,60 franchi. Le quote parte si basano sullo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di 100,9 punti (stato dell'indice: 31 ott. 2017). La SEM adegua queste quote parte all'evoluzione di tale indice alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente.86 |
6 | La quota parte per le spese supplementari di alloggio e assistenza per i minorenni non accompagnati si basa sul numero complessivo di rifugiati, apolidi e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora, ossia 27 891 persone, e sul numero di minorenni non accompagnati tra queste persone, ossia 138 persone (pari allo 0,5 %; stato: 31 ott. 2017). La SEM adegua la quota parte all'evoluzione degli effettivi in base alla formula qui appresso alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente: |

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 88 Indennizzo a titolo forfettario - 1 La Confederazione indennizza i Cantoni per le spese derivanti dall'esecuzione della presente legge versando loro somme forfettarie. Queste non comprendono i sussidi di cui agli articoli 91-93b.247 |
|
1 | La Confederazione indennizza i Cantoni per le spese derivanti dall'esecuzione della presente legge versando loro somme forfettarie. Queste non comprendono i sussidi di cui agli articoli 91-93b.247 |
2 | Riguardo ai richiedenti l'asilo e alle persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le somme forfettarie coprono segnatamente le spese di aiuto sociale e l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e comprendono inoltre un contributo alle spese d'assistenza. |
3 | Riguardo ai rifugiati e alle persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora e ai rifugiati nei confronti dei quali è stata ordinata, con sentenza passata in giudicato, l'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP248 o dell'articolo 49a o 49abis CPM249 o, con decisione passata in giudicato, dell'articolo 68 LStrI250, le somme forfettarie coprono segnatamente le spese di aiuto sociale e comprendono inoltre un contributo alle spese d'assistenza e amministrative.251 Tali somme sono versate per al massimo cinque anni a partire dal deposito della domanda d'asilo.252 |
3bis | Per le persone accolte in Svizzera nell'ambito della concessione dell'asilo a gruppi di rifugiati secondo l'articolo 56, la Confederazione può versare per più di cinque anni la somma forfettaria di cui al capoverso 3, segnatamente se al loro arrivo in Svizzera tali persone sono disabili o anziane.253 |
4 | Riguardo alle persone aventi diritto unicamente al soccorso d'emergenza secondo l'articolo 82, le somme forfettarie consistono in un'indennità per la concessione del soccorso d'emergenza.254 |
5 | ...255 |

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 91 Altri sussidi - 1 e 2 ...262 |
|
1 | e 2 ...262 |
2bis | La Confederazione paga ai Cantoni un contributo forfettario alle spese amministrative per i richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora.263 |
2ter | La Confederazione può versare ai Cantoni in cui è ubicato un centro della Confederazione un contributo forfettario alle spese per la sicurezza.264 |
3 | Può versare sussidi a istituzioni che prendono a carico persone traumatizzate che soggiornano in Svizzera sulla base della presente legge. |
4 | ...265 |
4bis | Può versare sussidi per lo svolgimento di programmi d'occupazione destinati a persone che soggiornano nei centri della Confederazione. A tal fine conclude convenzioni di prestazioni con i Cantoni e i Comuni d'ubicazione o con terzi incaricati.266 |
5 | ...267 |
6 | La Confederazione rimborsa ai Cantoni le spese di personale nelle quali incorrono in occasione della preparazione delle decisioni giusta l'articolo 31. |
7 | Può, nell'ambito della collaborazione internazionale definita dall'articolo 113, versare sussidi a organismi che attuano progetti di portata internazionale o a organizzazioni internazionali. |
8 | Il Consiglio federale disciplina condizioni e procedura di versamento e di conteggio dei sussidi. |

SR 142.312 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2) - Ordinanza 2 sull'asilo OAsi-2 Art. 26 Importo e adeguamento della somma forfettaria globale - 1 La Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria globale per ogni beneficiario dell'aiuto sociale e per ogni rifugiato che fa parte di un gruppo ai sensi dell'articolo 56 LStrI. La somma forfettaria globale media per tutta la Svizzera ammonta a 1411,06 franchi al mese e si basa sullo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di 100,9 punti (stato dell'indice: 31. ott. 2017), nonché sulla quota parte di minorenni non accompagnati rispetto al numero complessivo di rifugiati, apolidi e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora (stato: 31 ott. 2017).81 |
|
1 | La Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria globale per ogni beneficiario dell'aiuto sociale e per ogni rifugiato che fa parte di un gruppo ai sensi dell'articolo 56 LStrI. La somma forfettaria globale media per tutta la Svizzera ammonta a 1411,06 franchi al mese e si basa sullo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di 100,9 punti (stato dell'indice: 31. ott. 2017), nonché sulla quota parte di minorenni non accompagnati rispetto al numero complessivo di rifugiati, apolidi e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora (stato: 31 ott. 2017).81 |
2 | La somma forfettaria globale comprende una quota parte per le spese di locazione, una per le spese di aiuto sociale, assistenza e amministrazione e una per le aliquote percentuali e le franchigie.82 |
3 | La quota parte per le spese di locazione è calcolata come segue, entro una fascia compresa tra l'80 e il 120 per cento: |
4 | Gli importi integrali della franchigia ordinaria e delle aliquote percentuali sono stabiliti giusta l'articolo 64 LAMal84 nonché in funzione del numero di bambini e adulti. L'adeguamento è effettuato alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente.85 |
5 | La quota parte per le spese di locazione è di 298,40 franchi, quella per le altre spese di aiuto sociale è di 786,69 franchi, quella per le spese di assistenza e amministrative è di 256,70 franchi e quella per le spese supplementari di alloggio e assistenza per i minorenni non accompagnati è di 5,60 franchi. Le quote parte si basano sullo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di 100,9 punti (stato dell'indice: 31 ott. 2017). La SEM adegua queste quote parte all'evoluzione di tale indice alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente.86 |
6 | La quota parte per le spese supplementari di alloggio e assistenza per i minorenni non accompagnati si basa sul numero complessivo di rifugiati, apolidi e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora, ossia 27 891 persone, e sul numero di minorenni non accompagnati tra queste persone, ossia 138 persone (pari allo 0,5 %; stato: 31 ott. 2017). La SEM adegua la quota parte all'evoluzione degli effettivi in base alla formula qui appresso alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente: |

SR 142.312 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2) - Ordinanza 2 sull'asilo OAsi-2 Art. 26 Importo e adeguamento della somma forfettaria globale - 1 La Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria globale per ogni beneficiario dell'aiuto sociale e per ogni rifugiato che fa parte di un gruppo ai sensi dell'articolo 56 LStrI. La somma forfettaria globale media per tutta la Svizzera ammonta a 1411,06 franchi al mese e si basa sullo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di 100,9 punti (stato dell'indice: 31. ott. 2017), nonché sulla quota parte di minorenni non accompagnati rispetto al numero complessivo di rifugiati, apolidi e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora (stato: 31 ott. 2017).81 |
|
1 | La Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria globale per ogni beneficiario dell'aiuto sociale e per ogni rifugiato che fa parte di un gruppo ai sensi dell'articolo 56 LStrI. La somma forfettaria globale media per tutta la Svizzera ammonta a 1411,06 franchi al mese e si basa sullo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di 100,9 punti (stato dell'indice: 31. ott. 2017), nonché sulla quota parte di minorenni non accompagnati rispetto al numero complessivo di rifugiati, apolidi e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora (stato: 31 ott. 2017).81 |
2 | La somma forfettaria globale comprende una quota parte per le spese di locazione, una per le spese di aiuto sociale, assistenza e amministrazione e una per le aliquote percentuali e le franchigie.82 |
3 | La quota parte per le spese di locazione è calcolata come segue, entro una fascia compresa tra l'80 e il 120 per cento: |
4 | Gli importi integrali della franchigia ordinaria e delle aliquote percentuali sono stabiliti giusta l'articolo 64 LAMal84 nonché in funzione del numero di bambini e adulti. L'adeguamento è effettuato alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente.85 |
5 | La quota parte per le spese di locazione è di 298,40 franchi, quella per le altre spese di aiuto sociale è di 786,69 franchi, quella per le spese di assistenza e amministrative è di 256,70 franchi e quella per le spese supplementari di alloggio e assistenza per i minorenni non accompagnati è di 5,60 franchi. Le quote parte si basano sullo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di 100,9 punti (stato dell'indice: 31 ott. 2017). La SEM adegua queste quote parte all'evoluzione di tale indice alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente.86 |
6 | La quota parte per le spese supplementari di alloggio e assistenza per i minorenni non accompagnati si basa sul numero complessivo di rifugiati, apolidi e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora, ossia 27 891 persone, e sul numero di minorenni non accompagnati tra queste persone, ossia 138 persone (pari allo 0,5 %; stato: 31 ott. 2017). La SEM adegua la quota parte all'evoluzione degli effettivi in base alla formula qui appresso alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente: |
BGE 133 V 353 S. 357
4.2 Die Fürsorge bzw. Sozialhilfe gewährleistet nicht das Leistungsniveau, das sich fürsorgeunabhängige Personen aus eigenen Mitteln leisten könnten und dürften. So bezahlt die Fürsorge beispielsweise nicht überhöhte Wohnkosten oder Kosten für nicht benötigte Fahrzeuge (vgl. Urteil des Bundesgerichts 2P.139/2003 vom 13. November 2003, E. 6 nicht publ. in BGE 130 I 1; FELIX WOLFFERS, Grundriss des Sozialhilferechts, 2. Aufl., Bern 1999, S. 142 f.). Solche Leistungsbegrenzungen sind dem Wesen der Sozialhilfe immanent und stellen keine Einschränkung des sich aus der Vertragsfreiheit ergebenden Rechts dar, luxuriöse Wohnungen oder Autos zu kaufen. Erst recht wird dadurch nicht die Wirtschaftsfreiheit der Anbieter von Wohnungen oder Autos eingeschränkt. Desgleichen kann beispielsweise das fürsorgepflichtige Gemeinwesen vom Fürsorgeempfänger verlangen, dass er, soweit zumutbar, eine Erwerbstätigkeit ausübt (BGE 130 I 71 E. 4.3 S. 75 f.; WOLFFERS, a.a.O., S. 108 ff.); dabei handelt es sich nicht etwa um eine hoheitliche Arbeitsverpflichtung, sondern um eine Anspruchsvoraussetzung für die vom Staat erbrachte Leistung (KATHRIN AMSTUTZ, Anspruchsvoraussetzungen und -inhalt, in: Carlo Tschudi [Hrsg.], Das Grundrecht auf Hilfe in Notlagen, Bern 2005, S. 17 ff., 23 f.). Analoges gilt auch im Bereich der Fürsorgekosten für die medizinische Versorgung bzw. Krankenversicherung: Das fürsorgepflichtige Gemeinwesen muss nicht eine kostspielige Versorgung oder Krankenversicherung finanzieren, wenn auch mit einer kostengünstigeren Lösung eine ausreichende medizinische Versorgung sichergestellt ist. So kann beispielsweise vom Sozialhilfeempfänger verlangt werden, sich nur beim Hausarzt oder durch vom Hausarzt zugezogene Spezialisten behandeln zu lassen oder vor der Konsultation die Bewilligung der Sozialhilfebehörde einzuholen (WOLFFERS, a.a.O., S. 146; vgl. ähnlich auch Art. 8 Abs. 3

SR 142.312 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2) - Ordinanza 2 sull'asilo OAsi-2 Art. 26 Importo e adeguamento della somma forfettaria globale - 1 La Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria globale per ogni beneficiario dell'aiuto sociale e per ogni rifugiato che fa parte di un gruppo ai sensi dell'articolo 56 LStrI. La somma forfettaria globale media per tutta la Svizzera ammonta a 1411,06 franchi al mese e si basa sullo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di 100,9 punti (stato dell'indice: 31. ott. 2017), nonché sulla quota parte di minorenni non accompagnati rispetto al numero complessivo di rifugiati, apolidi e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora (stato: 31 ott. 2017).81 |
|
1 | La Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria globale per ogni beneficiario dell'aiuto sociale e per ogni rifugiato che fa parte di un gruppo ai sensi dell'articolo 56 LStrI. La somma forfettaria globale media per tutta la Svizzera ammonta a 1411,06 franchi al mese e si basa sullo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di 100,9 punti (stato dell'indice: 31. ott. 2017), nonché sulla quota parte di minorenni non accompagnati rispetto al numero complessivo di rifugiati, apolidi e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora (stato: 31 ott. 2017).81 |
2 | La somma forfettaria globale comprende una quota parte per le spese di locazione, una per le spese di aiuto sociale, assistenza e amministrazione e una per le aliquote percentuali e le franchigie.82 |
3 | La quota parte per le spese di locazione è calcolata come segue, entro una fascia compresa tra l'80 e il 120 per cento: |
4 | Gli importi integrali della franchigia ordinaria e delle aliquote percentuali sono stabiliti giusta l'articolo 64 LAMal84 nonché in funzione del numero di bambini e adulti. L'adeguamento è effettuato alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente.85 |
5 | La quota parte per le spese di locazione è di 298,40 franchi, quella per le altre spese di aiuto sociale è di 786,69 franchi, quella per le spese di assistenza e amministrative è di 256,70 franchi e quella per le spese supplementari di alloggio e assistenza per i minorenni non accompagnati è di 5,60 franchi. Le quote parte si basano sullo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di 100,9 punti (stato dell'indice: 31 ott. 2017). La SEM adegua queste quote parte all'evoluzione di tale indice alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente.86 |
6 | La quota parte per le spese supplementari di alloggio e assistenza per i minorenni non accompagnati si basa sul numero complessivo di rifugiati, apolidi e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora, ossia 27 891 persone, e sul numero di minorenni non accompagnati tra queste persone, ossia 138 persone (pari allo 0,5 %; stato: 31 ott. 2017). La SEM adegua la quota parte all'evoluzione degli effettivi in base alla formula qui appresso alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente: |
4.3 Gemäss Art. 80 Abs. 1

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 80 Competenza nei centri della Confederazione - 1 La Confederazione garantisce aiuto sociale o soccorso d'emergenza alle persone che soggiornano in Svizzera in virtù della presente legge e sono alloggiate in un centro della Confederazione o in un centro di prima integrazione per gruppi di rifugiati. Assicura, in collaborazione con il Cantone d'ubicazione, l'assistenza sanitaria e l'istruzione scolastica di base. Può delegare a terzi l'adempimento di tutti o parte di questi compiti. Gli articoli 81-83a si applicano per analogia. |
|
1 | La Confederazione garantisce aiuto sociale o soccorso d'emergenza alle persone che soggiornano in Svizzera in virtù della presente legge e sono alloggiate in un centro della Confederazione o in un centro di prima integrazione per gruppi di rifugiati. Assicura, in collaborazione con il Cantone d'ubicazione, l'assistenza sanitaria e l'istruzione scolastica di base. Può delegare a terzi l'adempimento di tutti o parte di questi compiti. Gli articoli 81-83a si applicano per analogia. |
2 | La SEM indennizza i terzi incaricati, sulla base di un contratto, per le spese amministrative e di personale, nonché per le altre spese sostenute nell'adempimento dei compiti di cui al capoverso 1. L'indennizzo è fissato a titolo forfettario. Eccezionalmente l'indennizzo può essere fissato in funzione delle spese effettive, in particolare l'indennizzo di spese uniche. |
3 | La SEM può convenire con il Cantone d'ubicazione che quest'ultimo stipuli l'assicurazione malattie obbligatoria. La SEM rimborsa a titolo forfettario le spese per i premi, le aliquote percentuali e la franchigia dell'assicurazione malattie. |
4 | Il Cantone d'ubicazione organizza l'istruzione scolastica di base per i richiedenti l'asilo in età di scuola dell'obbligo che soggiornano in un centro della Confederazione. Se necessario, l'istruzione è impartita nel centro stesso. La Confederazione può versare sussidi per l'istruzione scolastica di base. L'indennizzo è fissato a titolo forfettario. Eccezionalmente l'indennizzo può essere fissato in funzione delle spese effettive, in particolare per l'indennizzo di spese uniche. |

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 82 Prestazioni d'aiuto sociale e soccorso d'emergenza - 1 La concessione di prestazioni d'aiuto sociale e del soccorso d'emergenza è retta dal diritto cantonale. Le persone colpite da una decisione d'allontanamento passata in giudicato e cui è stato imposto un termine di partenza sono escluse dall'aiuto sociale.223 |
|
1 | La concessione di prestazioni d'aiuto sociale e del soccorso d'emergenza è retta dal diritto cantonale. Le persone colpite da una decisione d'allontanamento passata in giudicato e cui è stato imposto un termine di partenza sono escluse dall'aiuto sociale.223 |
2 | Per la durata di una procedura straordinaria di ricorso o di una procedura d'asilo secondo l'articolo 111c le persone di cui al capoverso 1 e i richiedenti l'asilo ricevono, su richiesta, un soccorso d'emergenza. Questa disposizione si applica anche se l'esecuzione dell'allontanamento è sospesa.224 |
2bis | Durante una moratoria generale delle decisioni e delle esecuzioni e se il DFGP lo prevede, i Cantoni possono concedere aiuto sociale alle persone di cui ai capoversi 1 e 2. L'indennizzo è retto dall'articolo 88 capoverso 2.225 |
3 | Il sostegno ai richiedenti l'asilo e alle persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora deve consistere, per quanto possibile, in prestazioni in natura. L'entità del sostegno è inferiore a quanto previsto per le persone residenti in Svizzera.226 |
3bis | Nel collocare richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati, famiglie con figli e persone che necessitano di assistenza occorre tener conto, per quanto possibile, dei loro bisogni particolari.227 |
4 | Il soccorso d'emergenza è versato per quanto possibile sotto forma di prestazioni in natura nei luoghi designati dai Cantoni o dalla Confederazione. L'entità del sostegno è inferiore all'aiuto sociale versato ai richiedenti l'asilo e alle persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora.228 |
5 | Nel sostegno ai rifugiati e alle persone bisognose di protezione che hanno diritto a un permesso di dimora occorre tenere conto della loro situazione particolare; segnatamente se ne faciliterà l'integrazione professionale, sociale e culturale. |
BGE 133 V 353 S. 358
Bundesfinanzierung (Art. 88 ff

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 88 Indennizzo a titolo forfettario - 1 La Confederazione indennizza i Cantoni per le spese derivanti dall'esecuzione della presente legge versando loro somme forfettarie. Queste non comprendono i sussidi di cui agli articoli 91-93b.247 |
|
1 | La Confederazione indennizza i Cantoni per le spese derivanti dall'esecuzione della presente legge versando loro somme forfettarie. Queste non comprendono i sussidi di cui agli articoli 91-93b.247 |
2 | Riguardo ai richiedenti l'asilo e alle persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le somme forfettarie coprono segnatamente le spese di aiuto sociale e l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e comprendono inoltre un contributo alle spese d'assistenza. |
3 | Riguardo ai rifugiati e alle persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora e ai rifugiati nei confronti dei quali è stata ordinata, con sentenza passata in giudicato, l'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP248 o dell'articolo 49a o 49abis CPM249 o, con decisione passata in giudicato, dell'articolo 68 LStrI250, le somme forfettarie coprono segnatamente le spese di aiuto sociale e comprendono inoltre un contributo alle spese d'assistenza e amministrative.251 Tali somme sono versate per al massimo cinque anni a partire dal deposito della domanda d'asilo.252 |
3bis | Per le persone accolte in Svizzera nell'ambito della concessione dell'asilo a gruppi di rifugiati secondo l'articolo 56, la Confederazione può versare per più di cinque anni la somma forfettaria di cui al capoverso 3, segnatamente se al loro arrivo in Svizzera tali persone sono disabili o anziane.253 |
4 | Riguardo alle persone aventi diritto unicamente al soccorso d'emergenza secondo l'articolo 82, le somme forfettarie consistono in un'indennità per la concessione del soccorso d'emergenza.254 |
5 | ...255 |

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 82 Prestazioni d'aiuto sociale e soccorso d'emergenza - 1 La concessione di prestazioni d'aiuto sociale e del soccorso d'emergenza è retta dal diritto cantonale. Le persone colpite da una decisione d'allontanamento passata in giudicato e cui è stato imposto un termine di partenza sono escluse dall'aiuto sociale.223 |
|
1 | La concessione di prestazioni d'aiuto sociale e del soccorso d'emergenza è retta dal diritto cantonale. Le persone colpite da una decisione d'allontanamento passata in giudicato e cui è stato imposto un termine di partenza sono escluse dall'aiuto sociale.223 |
2 | Per la durata di una procedura straordinaria di ricorso o di una procedura d'asilo secondo l'articolo 111c le persone di cui al capoverso 1 e i richiedenti l'asilo ricevono, su richiesta, un soccorso d'emergenza. Questa disposizione si applica anche se l'esecuzione dell'allontanamento è sospesa.224 |
2bis | Durante una moratoria generale delle decisioni e delle esecuzioni e se il DFGP lo prevede, i Cantoni possono concedere aiuto sociale alle persone di cui ai capoversi 1 e 2. L'indennizzo è retto dall'articolo 88 capoverso 2.225 |
3 | Il sostegno ai richiedenti l'asilo e alle persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora deve consistere, per quanto possibile, in prestazioni in natura. L'entità del sostegno è inferiore a quanto previsto per le persone residenti in Svizzera.226 |
3bis | Nel collocare richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati, famiglie con figli e persone che necessitano di assistenza occorre tener conto, per quanto possibile, dei loro bisogni particolari.227 |
4 | Il soccorso d'emergenza è versato per quanto possibile sotto forma di prestazioni in natura nei luoghi designati dai Cantoni o dalla Confederazione. L'entità del sostegno è inferiore all'aiuto sociale versato ai richiedenti l'asilo e alle persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora.228 |
5 | Nel sostegno ai rifugiati e alle persone bisognose di protezione che hanno diritto a un permesso di dimora occorre tenere conto della loro situazione particolare; segnatamente se ne faciliterà l'integrazione professionale, sociale e culturale. |

SR 142.312 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2) - Ordinanza 2 sull'asilo OAsi-2 Art. 26 Importo e adeguamento della somma forfettaria globale - 1 La Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria globale per ogni beneficiario dell'aiuto sociale e per ogni rifugiato che fa parte di un gruppo ai sensi dell'articolo 56 LStrI. La somma forfettaria globale media per tutta la Svizzera ammonta a 1411,06 franchi al mese e si basa sullo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di 100,9 punti (stato dell'indice: 31. ott. 2017), nonché sulla quota parte di minorenni non accompagnati rispetto al numero complessivo di rifugiati, apolidi e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora (stato: 31 ott. 2017).81 |
|
1 | La Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria globale per ogni beneficiario dell'aiuto sociale e per ogni rifugiato che fa parte di un gruppo ai sensi dell'articolo 56 LStrI. La somma forfettaria globale media per tutta la Svizzera ammonta a 1411,06 franchi al mese e si basa sullo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di 100,9 punti (stato dell'indice: 31. ott. 2017), nonché sulla quota parte di minorenni non accompagnati rispetto al numero complessivo di rifugiati, apolidi e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora (stato: 31 ott. 2017).81 |
2 | La somma forfettaria globale comprende una quota parte per le spese di locazione, una per le spese di aiuto sociale, assistenza e amministrazione e una per le aliquote percentuali e le franchigie.82 |
3 | La quota parte per le spese di locazione è calcolata come segue, entro una fascia compresa tra l'80 e il 120 per cento: |
4 | Gli importi integrali della franchigia ordinaria e delle aliquote percentuali sono stabiliti giusta l'articolo 64 LAMal84 nonché in funzione del numero di bambini e adulti. L'adeguamento è effettuato alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente.85 |
5 | La quota parte per le spese di locazione è di 298,40 franchi, quella per le altre spese di aiuto sociale è di 786,69 franchi, quella per le spese di assistenza e amministrative è di 256,70 franchi e quella per le spese supplementari di alloggio e assistenza per i minorenni non accompagnati è di 5,60 franchi. Le quote parte si basano sullo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di 100,9 punti (stato dell'indice: 31 ott. 2017). La SEM adegua queste quote parte all'evoluzione di tale indice alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente.86 |
6 | La quota parte per le spese supplementari di alloggio e assistenza per i minorenni non accompagnati si basa sul numero complessivo di rifugiati, apolidi e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora, ossia 27 891 persone, e sul numero di minorenni non accompagnati tra queste persone, ossia 138 persone (pari allo 0,5 %; stato: 31 ott. 2017). La SEM adegua la quota parte all'evoluzione degli effettivi in base alla formula qui appresso alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente: |

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 82 Prestazioni d'aiuto sociale e soccorso d'emergenza - 1 La concessione di prestazioni d'aiuto sociale e del soccorso d'emergenza è retta dal diritto cantonale. Le persone colpite da una decisione d'allontanamento passata in giudicato e cui è stato imposto un termine di partenza sono escluse dall'aiuto sociale.223 |
|
1 | La concessione di prestazioni d'aiuto sociale e del soccorso d'emergenza è retta dal diritto cantonale. Le persone colpite da una decisione d'allontanamento passata in giudicato e cui è stato imposto un termine di partenza sono escluse dall'aiuto sociale.223 |
2 | Per la durata di una procedura straordinaria di ricorso o di una procedura d'asilo secondo l'articolo 111c le persone di cui al capoverso 1 e i richiedenti l'asilo ricevono, su richiesta, un soccorso d'emergenza. Questa disposizione si applica anche se l'esecuzione dell'allontanamento è sospesa.224 |
2bis | Durante una moratoria generale delle decisioni e delle esecuzioni e se il DFGP lo prevede, i Cantoni possono concedere aiuto sociale alle persone di cui ai capoversi 1 e 2. L'indennizzo è retto dall'articolo 88 capoverso 2.225 |
3 | Il sostegno ai richiedenti l'asilo e alle persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora deve consistere, per quanto possibile, in prestazioni in natura. L'entità del sostegno è inferiore a quanto previsto per le persone residenti in Svizzera.226 |
3bis | Nel collocare richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati, famiglie con figli e persone che necessitano di assistenza occorre tener conto, per quanto possibile, dei loro bisogni particolari.227 |
4 | Il soccorso d'emergenza è versato per quanto possibile sotto forma di prestazioni in natura nei luoghi designati dai Cantoni o dalla Confederazione. L'entità del sostegno è inferiore all'aiuto sociale versato ai richiedenti l'asilo e alle persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora.228 |
5 | Nel sostegno ai rifugiati e alle persone bisognose di protezione che hanno diritto a un permesso di dimora occorre tenere conto della loro situazione particolare; segnatamente se ne faciliterà l'integrazione professionale, sociale e culturale. |

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 82a Assicurazione malattie per richiedenti l'asilo e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora - 1 Fatte salve le disposizioni seguenti, l'assicurazione malattie per richiedenti l'asilo e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora si conforma ai principi della legge federale del 18 marzo 1994230 sull'assicurazione malattie (LAMal). |
|
1 | Fatte salve le disposizioni seguenti, l'assicurazione malattie per richiedenti l'asilo e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora si conforma ai principi della legge federale del 18 marzo 1994230 sull'assicurazione malattie (LAMal). |
2 | Per i richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora i Cantoni possono limitare la scelta dell'assicuratore e designare uno o più assicuratori che offrano una forma assicurativa particolare secondo l'articolo 41 capoverso 4 LAMal. |
3 | Per i richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora i Cantoni possono limitare la scelta dei fornitori di prestazioni di cui agli articoli 36-40 LAMal. Possono operare tale limitazione prima di designare un assicuratore ai sensi del capoverso 2. |
4 | I Cantoni possono designare uno o più assicuratori che offrano, esclusivamente per richiedenti l'asilo e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, un'assicurazione con scelta limitata dei fornitori di prestazioni ai sensi dell'articolo 41 capoverso 4 LAMal. |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla limitazione della scelta dei fornitori di prestazioni. |
6 | I Cantoni e gli assicuratori possono concordare la soppressione della partecipazione ai costi definita nell'articolo 64 capoverso 2 LAMal. |
7 | Il diritto dei richiedenti l'asilo e delle persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora alla riduzione dei premi di cui all'articolo 65 LAMal è sospeso fintanto che essi percepiscono, interamente o in parte, prestazioni di aiuto sociale. Il diritto rinasce nel momento in cui tali persone sono riconosciute come rifugiati, hanno diritto a un permesso di dimora in quanto persone bisognose di protezione o non percepiscono più prestazioni di aiuto sociale. |
4.4 Die krankenversicherungspflichtigen Asylsuchenden (Art. 3 Abs. 1 [vgl. BGE 129 V 77 ] oder Art. 3 Abs. 3

SR 832.10 Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) LAMal Art. 3 Persone tenute ad assicurarsi - 1 Ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi o farsi assicurare dal proprio rappresentante legale per le cure medico-sanitarie entro tre mesi dall'acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera. |
|
1 | Ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi o farsi assicurare dal proprio rappresentante legale per le cure medico-sanitarie entro tre mesi dall'acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera. |
2 | Il Consiglio federale può prevedere eccezioni all'obbligo d'assicurazione, segnatamente per le persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all'articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 200712 sullo Stato ospite.13 |
3 | Può estendere l'obbligo d'assicurazione a persone non aventi il domicilio in Svizzera, in particolare a quelle che: |
a | esercitano un'attività in Svizzera o vi hanno la propria dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA15). |
b | lavorano all'estero per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera. |
4 | L'obbligo d'assicurazione è sospeso per le persone soggette per più di 60 giorni consecutivi alla legge federale del 19 giugno 199216 sull'assicurazione militare (LAM). Il Consiglio federale disciplina la procedura.17 |

SR 832.102 Ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal) OAMal Art. 1 Obbligo d'assicurazione - 1 Le persone domiciliate in Svizzera ai sensi degli articoli 23 a 26 del Codice civile svizzero6 (CC) sono tenute ad assicurarsi conformemente all'articolo 3 della legge. |
|
1 | Le persone domiciliate in Svizzera ai sensi degli articoli 23 a 26 del Codice civile svizzero6 (CC) sono tenute ad assicurarsi conformemente all'articolo 3 della legge. |
2 | Sono inoltre tenuti ad assicurarsi: |
a | gli stranieri con permesso di soggiorno di breve durata o di dimora ai sensi degli articoli 32 e 33 della legge federale del 16 dicembre 20058 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)9, valevole almeno tre mesi; |
b | gli stranieri esercitanti un'attività lucrativa dipendente con permesso di soggiorno di breve durata valevole meno di tre mesi, se non beneficiano di una copertura assicurativa equivalente per le cure in Svizzera; |
c | le persone che hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera conformemente all'articolo 18 della legge del 26 giugno 199812 sull'asilo (LAsi), le persone cui è stata concessa la protezione provvisoria secondo l'articolo 66 LAsi nonché le persone, per le quali è stata decisa l'ammissione provvisoria conformemente all'articolo 83 LStrI; |
d | le persone che risiedono in uno Stato membro dell'Unione europea e sono soggette all'assicurazione svizzera ai sensi dell'Accordo del 21 giugno 199914 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone) e del relativo allegato II, menzionati nell'articolo 95a capoverso 1 della legge; |
e | le persone che risiedono in Islanda o in Norvegia e sono soggette all'assicurazione svizzera ai sensi dell'Accordo del 21 giugno 200116 di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (Accordo AELS), del relativo allegato K e dell'appendice 2 dell'allegato K, menzionati nell'articolo 95a capoverso 2 della legge; |
ebis | le persone che risiedono in uno Stato con il quale sussiste un accordo di sicurezza sociale e che, in virtù di tale accordo, sono soggette all'assicurazione svizzera; |
f | le persone con permesso di dimora di breve durata o permesso di dimora ai sensi dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone o dell'Accordo AELS, valevole almeno tre mesi; |
g | le persone che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera per un periodo inferiore ai tre mesi e che conformemente all'Accordo sulla libera circolazione delle persone o all'Accordo AELS non necessitano di un permesso di dimora, sempre che per i trattamenti in Svizzera non dispongano di una copertura assicurativa equivalente. |

SR 832.102 Ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal) OAMal Art. 7 - 1 I cittadini stranieri con un permesso di domicilio, con un permesso di dimora oppure con un permesso di dimora di breve durata ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 lettere a e f sono tenuti ad assicurarsi entro tre mesi dal momento in cui si sono annunciati presso il competente ufficio di controllo degli abitanti. Se l'affiliazione è tempestiva, l'assicurazione inizia dalla data del suddetto annuncio. In caso di affiliazione tardiva, l'assicurazione inizia dalla data dell'affiliazione.49 |
|
1 | I cittadini stranieri con un permesso di domicilio, con un permesso di dimora oppure con un permesso di dimora di breve durata ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 lettere a e f sono tenuti ad assicurarsi entro tre mesi dal momento in cui si sono annunciati presso il competente ufficio di controllo degli abitanti. Se l'affiliazione è tempestiva, l'assicurazione inizia dalla data del suddetto annuncio. In caso di affiliazione tardiva, l'assicurazione inizia dalla data dell'affiliazione.49 |
2 | Gli stranieri con permesso di soggiorno di breve durata ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 lettera b devono essere assicurati a partire dalla loro entrata in Svizzera.50 |
2bis | Le persone sprovviste di permesso di dimora di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettera g devono essere assicurate dal momento dell'inizio dell'attività lucrativa in Svizzera. Anche in caso di affiliazione tardiva, l'assicurazione inizia il giorno in cui comincia l'attività lucrativa.51 |
3 | Per le persone di cui ai capoversi 1 e 2, l'assicurazione cessa il giorno per il quale la partenza dalla Svizzera è stata notificata al competente ufficio del controllo degli abitanti, in ogni caso il giorno della partenza effettiva dalla Svizzera o alla morte dell'assicurato. |
3bis | Per le persone di cui al capoverso 2bis, l'assicurazione cessa il giorno della fine dell'attività lucrativa in Svizzera, ma al più tardi il giorno della partenza effettiva dalla Svizzera o alla morte dell'assicurato.52 |
4 | I frontalieri e i loro familiari che desiderano essere soggetti all'assicurazione svizzera (art. 3 cpv. 1) devono assicurarsi entro tre mesi dall'inizio della validità del permesso di frontaliero. Se l'affiliazione è tempestiva, l'assicurazione inizia dalla data della validità del permesso. In caso di affiliazione tardiva, l'assicurazione inizia dalla data dell'affiliazione.53 L'assicurazione cessa con l'abbandono dell'attività lucrativa in Svizzera, la scadenza o la revoca del permesso di frontaliero, la morte dell'assicurato o la rinuncia all'assoggettamento all'assicurazione svizzera. In quest'ultimo caso, fatti salvi motivi particolari, non può essere presentata una nuova domanda. |
5 | I richiedenti l'asilo nonché le persone bisognose di protezione devono assicurarsi senza indugio a partire dalla ripartizione ai Cantoni giusta l'artico 27 della legge del 26 giugno 199854 sull'asilo. Le persone ammesse provvisoriamente devono assicurarsi subito dopo la decisione d'ammissione provvisoria. L'assicurazione inizia il giorno della presentazione della domanda d'asilo o della decisione di ammissione provvisoria o di concessione della protezione provvisoria. L'assicurazione cessa il giorno in cui provatamente queste persone hanno lasciato la Svizzera o con la morte dell'assicurato.55 |
6 | Le persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni che desiderano essere soggette all'assicurazione svizzera (art. 6 cpv. 1) devono assicurarsi entro sei mesi dall'ottenimento della carta di legittimazione del DFAE. L'assicurazione inizia il giorno in cui hanno ottenuto questa carta di legittimazione. L'assicurazione cessa alla fine dell'attività ufficiale in Svizzera, con la morte o la rinuncia all'assoggettamento all'assicurazione obbligatoria svizzera. In quest'ultimo caso, fatti salvi motivi particolari, non può essere presentata una nuova domanda.56 |
7 | Gli agenti della Confederazione in attività o in pensione ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettera a che escono dall'assicurazione militare devono assicurarsi per le cure medico-sanitarie presso un assicuratore designato nell'articolo 1157 della legge entro tre mesi dall'uscita dall'assicurazione militare. Se l'affiliazione è tempestiva, l'assicurazione inizia dall'uscita dall'assicurazione militare. |
8 | Le persone tenute ad assicurarsi ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 lettere d-ebis devono assicurarsi entro tre mesi dalla nascita dell'obbligo d'assicurazione in Svizzera. Se si assicurano entro questo termine, l'assicurazione inizia dall'assoggettamento all'assicurazione svizzera. Se si assicurano più tardi, l'assicurazione inizia dalla data dell'affiliazione. L'assicurazione cessa se queste persone non adempiono più le condizioni per un assoggettamento all'assicurazione svizzera conformemente all'Accordo sulla libera circolazione delle persone58 e al relativo allegato II, all'Accordo AELS59, al relativo allegato K e all'appendice 2 dell'allegato K o ad altri accordi internazionali.60 |

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 82 Prestazioni d'aiuto sociale e soccorso d'emergenza - 1 La concessione di prestazioni d'aiuto sociale e del soccorso d'emergenza è retta dal diritto cantonale. Le persone colpite da una decisione d'allontanamento passata in giudicato e cui è stato imposto un termine di partenza sono escluse dall'aiuto sociale.223 |
|
1 | La concessione di prestazioni d'aiuto sociale e del soccorso d'emergenza è retta dal diritto cantonale. Le persone colpite da una decisione d'allontanamento passata in giudicato e cui è stato imposto un termine di partenza sono escluse dall'aiuto sociale.223 |
2 | Per la durata di una procedura straordinaria di ricorso o di una procedura d'asilo secondo l'articolo 111c le persone di cui al capoverso 1 e i richiedenti l'asilo ricevono, su richiesta, un soccorso d'emergenza. Questa disposizione si applica anche se l'esecuzione dell'allontanamento è sospesa.224 |
2bis | Durante una moratoria generale delle decisioni e delle esecuzioni e se il DFGP lo prevede, i Cantoni possono concedere aiuto sociale alle persone di cui ai capoversi 1 e 2. L'indennizzo è retto dall'articolo 88 capoverso 2.225 |
3 | Il sostegno ai richiedenti l'asilo e alle persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora deve consistere, per quanto possibile, in prestazioni in natura. L'entità del sostegno è inferiore a quanto previsto per le persone residenti in Svizzera.226 |
3bis | Nel collocare richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati, famiglie con figli e persone che necessitano di assistenza occorre tener conto, per quanto possibile, dei loro bisogni particolari.227 |
4 | Il soccorso d'emergenza è versato per quanto possibile sotto forma di prestazioni in natura nei luoghi designati dai Cantoni o dalla Confederazione. L'entità del sostegno è inferiore all'aiuto sociale versato ai richiedenti l'asilo e alle persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora.228 |
5 | Nel sostegno ai rifugiati e alle persone bisognose di protezione che hanno diritto a un permesso di dimora occorre tenere conto della loro situazione particolare; segnatamente se ne faciliterà l'integrazione professionale, sociale e culturale. |
BGE 133 V 353 S. 359
Krankenversicherung abschliessen. Es stellt damit den Versicherungsschutz als Sachleistung zur Verfügung. Das gilt zumindest dann, wenn - wie das hier unbestritten der Fall ist - der Versicherte nicht selber bereits eine andere Versicherung abgeschlossen hat (vgl. BGE 128 V 263 E. 3b S. 268 f.).
4.5 In diesem Sinne hat die Direktion für Soziales und Sicherheit des Kantons Zürich als Versicherungsnehmerin den Rahmenvertrag abgeschlossen, welcher gemäss Art. 26 Abs. 4

SR 142.312 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2) - Ordinanza 2 sull'asilo OAsi-2 Art. 26 Importo e adeguamento della somma forfettaria globale - 1 La Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria globale per ogni beneficiario dell'aiuto sociale e per ogni rifugiato che fa parte di un gruppo ai sensi dell'articolo 56 LStrI. La somma forfettaria globale media per tutta la Svizzera ammonta a 1411,06 franchi al mese e si basa sullo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di 100,9 punti (stato dell'indice: 31. ott. 2017), nonché sulla quota parte di minorenni non accompagnati rispetto al numero complessivo di rifugiati, apolidi e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora (stato: 31 ott. 2017).81 |
|
1 | La Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria globale per ogni beneficiario dell'aiuto sociale e per ogni rifugiato che fa parte di un gruppo ai sensi dell'articolo 56 LStrI. La somma forfettaria globale media per tutta la Svizzera ammonta a 1411,06 franchi al mese e si basa sullo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di 100,9 punti (stato dell'indice: 31. ott. 2017), nonché sulla quota parte di minorenni non accompagnati rispetto al numero complessivo di rifugiati, apolidi e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora (stato: 31 ott. 2017).81 |
2 | La somma forfettaria globale comprende una quota parte per le spese di locazione, una per le spese di aiuto sociale, assistenza e amministrazione e una per le aliquote percentuali e le franchigie.82 |
3 | La quota parte per le spese di locazione è calcolata come segue, entro una fascia compresa tra l'80 e il 120 per cento: |
4 | Gli importi integrali della franchigia ordinaria e delle aliquote percentuali sono stabiliti giusta l'articolo 64 LAMal84 nonché in funzione del numero di bambini e adulti. L'adeguamento è effettuato alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente.85 |
5 | La quota parte per le spese di locazione è di 298,40 franchi, quella per le altre spese di aiuto sociale è di 786,69 franchi, quella per le spese di assistenza e amministrative è di 256,70 franchi e quella per le spese supplementari di alloggio e assistenza per i minorenni non accompagnati è di 5,60 franchi. Le quote parte si basano sullo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di 100,9 punti (stato dell'indice: 31 ott. 2017). La SEM adegua queste quote parte all'evoluzione di tale indice alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente.86 |
6 | La quota parte per le spese supplementari di alloggio e assistenza per i minorenni non accompagnati si basa sul numero complessivo di rifugiati, apolidi e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora, ossia 27 891 persone, e sul numero di minorenni non accompagnati tra queste persone, ossia 138 persone (pari allo 0,5 %; stato: 31 ott. 2017). La SEM adegua la quota parte all'evoluzione degli effettivi in base alla formula qui appresso alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente: |

SR 832.10 Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) LAMal Art. 41 - 1 In caso di cura ambulatoriale l'assicurato ha la libera scelta tra i fornitori di prestazioni autorizzati e idonei alla cura della sua malattia. L'assicuratore assume i costi secondo la tariffa applicata al fornitore di prestazioni scelto.124 125 |
|
1 | In caso di cura ambulatoriale l'assicurato ha la libera scelta tra i fornitori di prestazioni autorizzati e idonei alla cura della sua malattia. L'assicuratore assume i costi secondo la tariffa applicata al fornitore di prestazioni scelto.124 125 |
1bis | In caso di cura ospedaliera l'assicurato ha la libera scelta tra gli ospedali che figurano nell'elenco del suo Cantone di domicilio o in quello del Cantone di ubicazione dell'ospedale (ospedale figurante nell'elenco). In caso di cura ospedaliera in un ospedale figurante nell'elenco, l'assicuratore e il Cantone di domicilio remunerano la loro quotaparte rispettiva giusta l'articolo 49a al massimo secondo la tariffa applicata per la cura in questione in un ospedale figurante nell'elenco del Cantone di domicilio.126 |
1ter | Il capoverso 1bis si applica per analogia alle case per partorienti.127 |
2 | In caso di cura ospedaliera in Svizzera, gli assicurati che risiedono in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito hanno la libera scelta tra gli ospedali figuranti nell'elenco.128 |
2bis | Se i seguenti assicurati che risiedono in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito si avvalgono di cure ospedaliere in un ospedale figurante nell'elenco, l'assicuratore e il Cantone con cui essi hanno un rapporto assumono la remunerazione al massimo secondo la tariffa applicata per la cura in questione in un ospedale figurante nell'elenco di tale Cantone: |
a | i frontalieri e i loro familiari; |
b | i familiari dei domiciliati, dei dimoranti annuali e dei dimoranti temporanei; |
c | i beneficiari di una prestazione dell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione e i loro familiari.129 |
2ter | Se gli assicurati che risiedono in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito e percepiscono una rendita svizzera o i loro familiari si avvalgono di cure ospedaliere in un ospedale figurante nell'elenco, l'assicuratore e tutti i Cantoni congiuntamente assumono la remunerazione al massimo secondo la tariffa applicata per la cura in questione in un ospedale figurante nell'elenco del Cantone di riferimento. Il Consiglio federale designa il Cantone di riferimento.130 |
3 | Se in caso di cura ospedaliera, per motivi d'ordine medico, l'assicurato ricorre ai servizi di un ospedale che non figura nell'elenco del Cantone di domicilio, l'assicuratore e il Cantone remunerano la loro quotaparte rispettiva giusta l'articolo 49a. Salvo nei casi d'urgenza, è necessaria un'autorizzazione del Cantone di domicilio.131 |
3bis | Sono considerati motivi di ordine medico secondo i capoversi 2 e 3 i casi d'urgenza e quelli in cui le prestazioni necessarie non possono essere dispensate: |
a | nel luogo di domicilio o di lavoro dell'assicurato oppure nei relativi dintorni, se si tratta di cura ambulatoriale; |
b | in un ospedale che figura nell'elenco del Cantone di domicilio, se si tratta di cura ospedaliera.132 |
4 | D'intesa con l'assicuratore, l'assicurato può limitare la propria scelta ai fornitori di prestazioni designati dall'assicuratore secondo criteri finanziariamente più vantaggiosi (art. 62 cpv. 1 e 3). L'assicuratore deve allora assumere solo i costi delle prestazioni effettuate o ordinate da questi fornitori di prestazioni; il capoverso 2 è applicabile per analogia. Le prestazioni obbligatorie per legge sono comunque assicurate. |

SR 832.10 Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) LAMal Art. 62 Forme particolari d'assicurazione - 1 L'assicuratore può ridurre i premi delle assicurazioni con scelta limitata del fornitore di prestazioni ai sensi dell'articolo 41 capoverso 4. |
|
1 | L'assicuratore può ridurre i premi delle assicurazioni con scelta limitata del fornitore di prestazioni ai sensi dell'articolo 41 capoverso 4. |
2 | Il Consiglio federale può autorizzare l'esercizio di altre forme di assicurazione, in particolare quelle per le quali: |
a | l'assicurato assume partecipazioni ai costi superiori a quelle previste nell'articolo 64, beneficiando di una riduzione del premio; |
b | l'ammontare del premio dell'assicurato dipende dall'ottenimento o meno di prestazioni assicurative durante un determinato periodo. |
2bis | La partecipazione ai costi e la perdita delle riduzioni di premio in caso di forme particolari d'assicurazione di cui al capoverso 2 non possono essere assicurate né presso una cassa malati né presso un istituto d'assicurazione privato. È parimenti vietato ad associazioni, fondazioni o altre istituzioni prevedere l'assunzione dei costi derivanti da simili forme di assicurazione. Questo divieto non si applica all'assunzione dei costi in virtù di disposizioni di diritto pubblico federale o cantonale.223 |
3 | Il Consiglio federale disciplina in dettaglio le forme particolari d'assicurazione. Stabilisce segnatamente, in base alle necessità dell'assicurazione, i limiti massimi di riduzione dei premi e i limiti minimi dei supplementi di premio. È in ogni caso fatta salva la compensazione dei rischi secondo gli articoli 16-17a.224 |

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 82 Prestazioni d'aiuto sociale e soccorso d'emergenza - 1 La concessione di prestazioni d'aiuto sociale e del soccorso d'emergenza è retta dal diritto cantonale. Le persone colpite da una decisione d'allontanamento passata in giudicato e cui è stato imposto un termine di partenza sono escluse dall'aiuto sociale.223 |
|
1 | La concessione di prestazioni d'aiuto sociale e del soccorso d'emergenza è retta dal diritto cantonale. Le persone colpite da una decisione d'allontanamento passata in giudicato e cui è stato imposto un termine di partenza sono escluse dall'aiuto sociale.223 |
2 | Per la durata di una procedura straordinaria di ricorso o di una procedura d'asilo secondo l'articolo 111c le persone di cui al capoverso 1 e i richiedenti l'asilo ricevono, su richiesta, un soccorso d'emergenza. Questa disposizione si applica anche se l'esecuzione dell'allontanamento è sospesa.224 |
2bis | Durante una moratoria generale delle decisioni e delle esecuzioni e se il DFGP lo prevede, i Cantoni possono concedere aiuto sociale alle persone di cui ai capoversi 1 e 2. L'indennizzo è retto dall'articolo 88 capoverso 2.225 |
3 | Il sostegno ai richiedenti l'asilo e alle persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora deve consistere, per quanto possibile, in prestazioni in natura. L'entità del sostegno è inferiore a quanto previsto per le persone residenti in Svizzera.226 |
3bis | Nel collocare richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati, famiglie con figli e persone che necessitano di assistenza occorre tener conto, per quanto possibile, dei loro bisogni particolari.227 |
4 | Il soccorso d'emergenza è versato per quanto possibile sotto forma di prestazioni in natura nei luoghi designati dai Cantoni o dalla Confederazione. L'entità del sostegno è inferiore all'aiuto sociale versato ai richiedenti l'asilo e alle persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora.228 |
5 | Nel sostegno ai rifugiati e alle persone bisognose di protezione che hanno diritto a un permesso di dimora occorre tenere conto della loro situazione particolare; segnatamente se ne faciliterà l'integrazione professionale, sociale e culturale. |