SR 832.10 Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) LAMal Art. 41 - 1 In caso di cura ambulatoriale l'assicurato ha la libera scelta tra i fornitori di prestazioni autorizzati e idonei alla cura della sua malattia. L'assicuratore assume i costi secondo la tariffa applicata al fornitore di prestazioni scelto.124 125 |
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1 | In caso di cura ambulatoriale l'assicurato ha la libera scelta tra i fornitori di prestazioni autorizzati e idonei alla cura della sua malattia. L'assicuratore assume i costi secondo la tariffa applicata al fornitore di prestazioni scelto.124 125 |
1bis | In caso di cura ospedaliera l'assicurato ha la libera scelta tra gli ospedali che figurano nell'elenco del suo Cantone di domicilio o in quello del Cantone di ubicazione dell'ospedale (ospedale figurante nell'elenco). In caso di cura ospedaliera in un ospedale figurante nell'elenco, l'assicuratore e il Cantone di domicilio remunerano la loro quotaparte rispettiva giusta l'articolo 49a al massimo secondo la tariffa applicata per la cura in questione in un ospedale figurante nell'elenco del Cantone di domicilio.126 |
1ter | Il capoverso 1bis si applica per analogia alle case per partorienti.127 |
2 | In caso di cura ospedaliera in Svizzera, gli assicurati che risiedono in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito hanno la libera scelta tra gli ospedali figuranti nell'elenco.128 |
2bis | Se i seguenti assicurati che risiedono in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito si avvalgono di cure ospedaliere in un ospedale figurante nell'elenco, l'assicuratore e il Cantone con cui essi hanno un rapporto assumono la remunerazione al massimo secondo la tariffa applicata per la cura in questione in un ospedale figurante nell'elenco di tale Cantone: |
a | i frontalieri e i loro familiari; |
b | i familiari dei domiciliati, dei dimoranti annuali e dei dimoranti temporanei; |
c | i beneficiari di una prestazione dell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione e i loro familiari.129 |
2ter | Se gli assicurati che risiedono in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito e percepiscono una rendita svizzera o i loro familiari si avvalgono di cure ospedaliere in un ospedale figurante nell'elenco, l'assicuratore e tutti i Cantoni congiuntamente assumono la remunerazione al massimo secondo la tariffa applicata per la cura in questione in un ospedale figurante nell'elenco del Cantone di riferimento. Il Consiglio federale designa il Cantone di riferimento.130 |
3 | Se in caso di cura ospedaliera, per motivi d'ordine medico, l'assicurato ricorre ai servizi di un ospedale che non figura nell'elenco del Cantone di domicilio, l'assicuratore e il Cantone remunerano la loro quotaparte rispettiva giusta l'articolo 49a. Salvo nei casi d'urgenza, è necessaria un'autorizzazione del Cantone di domicilio.131 |
3bis | Sono considerati motivi di ordine medico secondo i capoversi 2 e 3 i casi d'urgenza e quelli in cui le prestazioni necessarie non possono essere dispensate: |
a | nel luogo di domicilio o di lavoro dell'assicurato oppure nei relativi dintorni, se si tratta di cura ambulatoriale; |
b | in un ospedale che figura nell'elenco del Cantone di domicilio, se si tratta di cura ospedaliera.132 |
4 | D'intesa con l'assicuratore, l'assicurato può limitare la propria scelta ai fornitori di prestazioni designati dall'assicuratore secondo criteri finanziariamente più vantaggiosi (art. 62 cpv. 1 e 3). L'assicuratore deve allora assumere solo i costi delle prestazioni effettuate o ordinate da questi fornitori di prestazioni; il capoverso 2 è applicabile per analogia. Le prestazioni obbligatorie per legge sono comunque assicurate. |
SR 832.10 Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) LAMal Art. 41 - 1 In caso di cura ambulatoriale l'assicurato ha la libera scelta tra i fornitori di prestazioni autorizzati e idonei alla cura della sua malattia. L'assicuratore assume i costi secondo la tariffa applicata al fornitore di prestazioni scelto.124 125 |
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1 | In caso di cura ambulatoriale l'assicurato ha la libera scelta tra i fornitori di prestazioni autorizzati e idonei alla cura della sua malattia. L'assicuratore assume i costi secondo la tariffa applicata al fornitore di prestazioni scelto.124 125 |
1bis | In caso di cura ospedaliera l'assicurato ha la libera scelta tra gli ospedali che figurano nell'elenco del suo Cantone di domicilio o in quello del Cantone di ubicazione dell'ospedale (ospedale figurante nell'elenco). In caso di cura ospedaliera in un ospedale figurante nell'elenco, l'assicuratore e il Cantone di domicilio remunerano la loro quotaparte rispettiva giusta l'articolo 49a al massimo secondo la tariffa applicata per la cura in questione in un ospedale figurante nell'elenco del Cantone di domicilio.126 |
1ter | Il capoverso 1bis si applica per analogia alle case per partorienti.127 |
2 | In caso di cura ospedaliera in Svizzera, gli assicurati che risiedono in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito hanno la libera scelta tra gli ospedali figuranti nell'elenco.128 |
2bis | Se i seguenti assicurati che risiedono in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito si avvalgono di cure ospedaliere in un ospedale figurante nell'elenco, l'assicuratore e il Cantone con cui essi hanno un rapporto assumono la remunerazione al massimo secondo la tariffa applicata per la cura in questione in un ospedale figurante nell'elenco di tale Cantone: |
a | i frontalieri e i loro familiari; |
b | i familiari dei domiciliati, dei dimoranti annuali e dei dimoranti temporanei; |
c | i beneficiari di una prestazione dell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione e i loro familiari.129 |
2ter | Se gli assicurati che risiedono in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito e percepiscono una rendita svizzera o i loro familiari si avvalgono di cure ospedaliere in un ospedale figurante nell'elenco, l'assicuratore e tutti i Cantoni congiuntamente assumono la remunerazione al massimo secondo la tariffa applicata per la cura in questione in un ospedale figurante nell'elenco del Cantone di riferimento. Il Consiglio federale designa il Cantone di riferimento.130 |
3 | Se in caso di cura ospedaliera, per motivi d'ordine medico, l'assicurato ricorre ai servizi di un ospedale che non figura nell'elenco del Cantone di domicilio, l'assicuratore e il Cantone remunerano la loro quotaparte rispettiva giusta l'articolo 49a. Salvo nei casi d'urgenza, è necessaria un'autorizzazione del Cantone di domicilio.131 |
3bis | Sono considerati motivi di ordine medico secondo i capoversi 2 e 3 i casi d'urgenza e quelli in cui le prestazioni necessarie non possono essere dispensate: |
a | nel luogo di domicilio o di lavoro dell'assicurato oppure nei relativi dintorni, se si tratta di cura ambulatoriale; |
b | in un ospedale che figura nell'elenco del Cantone di domicilio, se si tratta di cura ospedaliera.132 |
4 | D'intesa con l'assicuratore, l'assicurato può limitare la propria scelta ai fornitori di prestazioni designati dall'assicuratore secondo criteri finanziariamente più vantaggiosi (art. 62 cpv. 1 e 3). L'assicuratore deve allora assumere solo i costi delle prestazioni effettuate o ordinate da questi fornitori di prestazioni; il capoverso 2 è applicabile per analogia. Le prestazioni obbligatorie per legge sono comunque assicurate. |
SR 142.312 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2) - Ordinanza 2 sull'asilo OAsi-2 Art. 26 Importo e adeguamento della somma forfettaria globale - 1 La Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria globale per ogni beneficiario dell'aiuto sociale e per ogni rifugiato che fa parte di un gruppo ai sensi dell'articolo 56 LStrI. La somma forfettaria globale media per tutta la Svizzera ammonta a 1411,06 franchi al mese e si basa sullo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di 100,9 punti (stato dell'indice: 31. ott. 2017), nonché sulla quota parte di minorenni non accompagnati rispetto al numero complessivo di rifugiati, apolidi e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora (stato: 31 ott. 2017).81 |
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1 | La Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria globale per ogni beneficiario dell'aiuto sociale e per ogni rifugiato che fa parte di un gruppo ai sensi dell'articolo 56 LStrI. La somma forfettaria globale media per tutta la Svizzera ammonta a 1411,06 franchi al mese e si basa sullo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di 100,9 punti (stato dell'indice: 31. ott. 2017), nonché sulla quota parte di minorenni non accompagnati rispetto al numero complessivo di rifugiati, apolidi e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora (stato: 31 ott. 2017).81 |
2 | La somma forfettaria globale comprende una quota parte per le spese di locazione, una per le spese di aiuto sociale, assistenza e amministrazione e una per le aliquote percentuali e le franchigie.82 |
3 | La quota parte per le spese di locazione è calcolata come segue, entro una fascia compresa tra l'80 e il 120 per cento: |
4 | Gli importi integrali della franchigia ordinaria e delle aliquote percentuali sono stabiliti giusta l'articolo 64 LAMal84 nonché in funzione del numero di bambini e adulti. L'adeguamento è effettuato alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente.85 |
5 | La quota parte per le spese di locazione è di 298,40 franchi, quella per le altre spese di aiuto sociale è di 786,69 franchi, quella per le spese di assistenza e amministrative è di 256,70 franchi e quella per le spese supplementari di alloggio e assistenza per i minorenni non accompagnati è di 5,60 franchi. Le quote parte si basano sullo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di 100,9 punti (stato dell'indice: 31 ott. 2017). La SEM adegua queste quote parte all'evoluzione di tale indice alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente.86 |
6 | La quota parte per le spese supplementari di alloggio e assistenza per i minorenni non accompagnati si basa sul numero complessivo di rifugiati, apolidi e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora, ossia 27 891 persone, e sul numero di minorenni non accompagnati tra queste persone, ossia 138 persone (pari allo 0,5 %; stato: 31 ott. 2017). La SEM adegua la quota parte all'evoluzione degli effettivi in base alla formula qui appresso alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente: |
SR 832.10 Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) LAMal Art. 41 - 1 In caso di cura ambulatoriale l'assicurato ha la libera scelta tra i fornitori di prestazioni autorizzati e idonei alla cura della sua malattia. L'assicuratore assume i costi secondo la tariffa applicata al fornitore di prestazioni scelto.124 125 |
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1 | In caso di cura ambulatoriale l'assicurato ha la libera scelta tra i fornitori di prestazioni autorizzati e idonei alla cura della sua malattia. L'assicuratore assume i costi secondo la tariffa applicata al fornitore di prestazioni scelto.124 125 |
1bis | In caso di cura ospedaliera l'assicurato ha la libera scelta tra gli ospedali che figurano nell'elenco del suo Cantone di domicilio o in quello del Cantone di ubicazione dell'ospedale (ospedale figurante nell'elenco). In caso di cura ospedaliera in un ospedale figurante nell'elenco, l'assicuratore e il Cantone di domicilio remunerano la loro quotaparte rispettiva giusta l'articolo 49a al massimo secondo la tariffa applicata per la cura in questione in un ospedale figurante nell'elenco del Cantone di domicilio.126 |
1ter | Il capoverso 1bis si applica per analogia alle case per partorienti.127 |
2 | In caso di cura ospedaliera in Svizzera, gli assicurati che risiedono in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito hanno la libera scelta tra gli ospedali figuranti nell'elenco.128 |
2bis | Se i seguenti assicurati che risiedono in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito si avvalgono di cure ospedaliere in un ospedale figurante nell'elenco, l'assicuratore e il Cantone con cui essi hanno un rapporto assumono la remunerazione al massimo secondo la tariffa applicata per la cura in questione in un ospedale figurante nell'elenco di tale Cantone: |
a | i frontalieri e i loro familiari; |
b | i familiari dei domiciliati, dei dimoranti annuali e dei dimoranti temporanei; |
c | i beneficiari di una prestazione dell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione e i loro familiari.129 |
2ter | Se gli assicurati che risiedono in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito e percepiscono una rendita svizzera o i loro familiari si avvalgono di cure ospedaliere in un ospedale figurante nell'elenco, l'assicuratore e tutti i Cantoni congiuntamente assumono la remunerazione al massimo secondo la tariffa applicata per la cura in questione in un ospedale figurante nell'elenco del Cantone di riferimento. Il Consiglio federale designa il Cantone di riferimento.130 |
3 | Se in caso di cura ospedaliera, per motivi d'ordine medico, l'assicurato ricorre ai servizi di un ospedale che non figura nell'elenco del Cantone di domicilio, l'assicuratore e il Cantone remunerano la loro quotaparte rispettiva giusta l'articolo 49a. Salvo nei casi d'urgenza, è necessaria un'autorizzazione del Cantone di domicilio.131 |
3bis | Sono considerati motivi di ordine medico secondo i capoversi 2 e 3 i casi d'urgenza e quelli in cui le prestazioni necessarie non possono essere dispensate: |
a | nel luogo di domicilio o di lavoro dell'assicurato oppure nei relativi dintorni, se si tratta di cura ambulatoriale; |
b | in un ospedale che figura nell'elenco del Cantone di domicilio, se si tratta di cura ospedaliera.132 |
4 | D'intesa con l'assicuratore, l'assicurato può limitare la propria scelta ai fornitori di prestazioni designati dall'assicuratore secondo criteri finanziariamente più vantaggiosi (art. 62 cpv. 1 e 3). L'assicuratore deve allora assumere solo i costi delle prestazioni effettuate o ordinate da questi fornitori di prestazioni; il capoverso 2 è applicabile per analogia. Le prestazioni obbligatorie per legge sono comunque assicurate. |
SR 832.10 Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) LAMal Art. 41 - 1 In caso di cura ambulatoriale l'assicurato ha la libera scelta tra i fornitori di prestazioni autorizzati e idonei alla cura della sua malattia. L'assicuratore assume i costi secondo la tariffa applicata al fornitore di prestazioni scelto.124 125 |
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1 | In caso di cura ambulatoriale l'assicurato ha la libera scelta tra i fornitori di prestazioni autorizzati e idonei alla cura della sua malattia. L'assicuratore assume i costi secondo la tariffa applicata al fornitore di prestazioni scelto.124 125 |
1bis | In caso di cura ospedaliera l'assicurato ha la libera scelta tra gli ospedali che figurano nell'elenco del suo Cantone di domicilio o in quello del Cantone di ubicazione dell'ospedale (ospedale figurante nell'elenco). In caso di cura ospedaliera in un ospedale figurante nell'elenco, l'assicuratore e il Cantone di domicilio remunerano la loro quotaparte rispettiva giusta l'articolo 49a al massimo secondo la tariffa applicata per la cura in questione in un ospedale figurante nell'elenco del Cantone di domicilio.126 |
1ter | Il capoverso 1bis si applica per analogia alle case per partorienti.127 |
2 | In caso di cura ospedaliera in Svizzera, gli assicurati che risiedono in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito hanno la libera scelta tra gli ospedali figuranti nell'elenco.128 |
2bis | Se i seguenti assicurati che risiedono in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito si avvalgono di cure ospedaliere in un ospedale figurante nell'elenco, l'assicuratore e il Cantone con cui essi hanno un rapporto assumono la remunerazione al massimo secondo la tariffa applicata per la cura in questione in un ospedale figurante nell'elenco di tale Cantone: |
a | i frontalieri e i loro familiari; |
b | i familiari dei domiciliati, dei dimoranti annuali e dei dimoranti temporanei; |
c | i beneficiari di una prestazione dell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione e i loro familiari.129 |
2ter | Se gli assicurati che risiedono in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito e percepiscono una rendita svizzera o i loro familiari si avvalgono di cure ospedaliere in un ospedale figurante nell'elenco, l'assicuratore e tutti i Cantoni congiuntamente assumono la remunerazione al massimo secondo la tariffa applicata per la cura in questione in un ospedale figurante nell'elenco del Cantone di riferimento. Il Consiglio federale designa il Cantone di riferimento.130 |
3 | Se in caso di cura ospedaliera, per motivi d'ordine medico, l'assicurato ricorre ai servizi di un ospedale che non figura nell'elenco del Cantone di domicilio, l'assicuratore e il Cantone remunerano la loro quotaparte rispettiva giusta l'articolo 49a. Salvo nei casi d'urgenza, è necessaria un'autorizzazione del Cantone di domicilio.131 |
3bis | Sono considerati motivi di ordine medico secondo i capoversi 2 e 3 i casi d'urgenza e quelli in cui le prestazioni necessarie non possono essere dispensate: |
a | nel luogo di domicilio o di lavoro dell'assicurato oppure nei relativi dintorni, se si tratta di cura ambulatoriale; |
b | in un ospedale che figura nell'elenco del Cantone di domicilio, se si tratta di cura ospedaliera.132 |
4 | D'intesa con l'assicuratore, l'assicurato può limitare la propria scelta ai fornitori di prestazioni designati dall'assicuratore secondo criteri finanziariamente più vantaggiosi (art. 62 cpv. 1 e 3). L'assicuratore deve allora assumere solo i costi delle prestazioni effettuate o ordinate da questi fornitori di prestazioni; il capoverso 2 è applicabile per analogia. Le prestazioni obbligatorie per legge sono comunque assicurate. |
SR 832.10 Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) LAMal Art. 41 - 1 In caso di cura ambulatoriale l'assicurato ha la libera scelta tra i fornitori di prestazioni autorizzati e idonei alla cura della sua malattia. L'assicuratore assume i costi secondo la tariffa applicata al fornitore di prestazioni scelto.124 125 |
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1 | In caso di cura ambulatoriale l'assicurato ha la libera scelta tra i fornitori di prestazioni autorizzati e idonei alla cura della sua malattia. L'assicuratore assume i costi secondo la tariffa applicata al fornitore di prestazioni scelto.124 125 |
1bis | In caso di cura ospedaliera l'assicurato ha la libera scelta tra gli ospedali che figurano nell'elenco del suo Cantone di domicilio o in quello del Cantone di ubicazione dell'ospedale (ospedale figurante nell'elenco). In caso di cura ospedaliera in un ospedale figurante nell'elenco, l'assicuratore e il Cantone di domicilio remunerano la loro quotaparte rispettiva giusta l'articolo 49a al massimo secondo la tariffa applicata per la cura in questione in un ospedale figurante nell'elenco del Cantone di domicilio.126 |
1ter | Il capoverso 1bis si applica per analogia alle case per partorienti.127 |
2 | In caso di cura ospedaliera in Svizzera, gli assicurati che risiedono in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito hanno la libera scelta tra gli ospedali figuranti nell'elenco.128 |
2bis | Se i seguenti assicurati che risiedono in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito si avvalgono di cure ospedaliere in un ospedale figurante nell'elenco, l'assicuratore e il Cantone con cui essi hanno un rapporto assumono la remunerazione al massimo secondo la tariffa applicata per la cura in questione in un ospedale figurante nell'elenco di tale Cantone: |
a | i frontalieri e i loro familiari; |
b | i familiari dei domiciliati, dei dimoranti annuali e dei dimoranti temporanei; |
c | i beneficiari di una prestazione dell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione e i loro familiari.129 |
2ter | Se gli assicurati che risiedono in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito e percepiscono una rendita svizzera o i loro familiari si avvalgono di cure ospedaliere in un ospedale figurante nell'elenco, l'assicuratore e tutti i Cantoni congiuntamente assumono la remunerazione al massimo secondo la tariffa applicata per la cura in questione in un ospedale figurante nell'elenco del Cantone di riferimento. Il Consiglio federale designa il Cantone di riferimento.130 |
3 | Se in caso di cura ospedaliera, per motivi d'ordine medico, l'assicurato ricorre ai servizi di un ospedale che non figura nell'elenco del Cantone di domicilio, l'assicuratore e il Cantone remunerano la loro quotaparte rispettiva giusta l'articolo 49a. Salvo nei casi d'urgenza, è necessaria un'autorizzazione del Cantone di domicilio.131 |
3bis | Sono considerati motivi di ordine medico secondo i capoversi 2 e 3 i casi d'urgenza e quelli in cui le prestazioni necessarie non possono essere dispensate: |
a | nel luogo di domicilio o di lavoro dell'assicurato oppure nei relativi dintorni, se si tratta di cura ambulatoriale; |
b | in un ospedale che figura nell'elenco del Cantone di domicilio, se si tratta di cura ospedaliera.132 |
4 | D'intesa con l'assicuratore, l'assicurato può limitare la propria scelta ai fornitori di prestazioni designati dall'assicuratore secondo criteri finanziariamente più vantaggiosi (art. 62 cpv. 1 e 3). L'assicuratore deve allora assumere solo i costi delle prestazioni effettuate o ordinate da questi fornitori di prestazioni; il capoverso 2 è applicabile per analogia. Le prestazioni obbligatorie per legge sono comunque assicurate. |
SR 832.10 Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) LAMal Art. 62 Forme particolari d'assicurazione - 1 L'assicuratore può ridurre i premi delle assicurazioni con scelta limitata del fornitore di prestazioni ai sensi dell'articolo 41 capoverso 4. |
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1 | L'assicuratore può ridurre i premi delle assicurazioni con scelta limitata del fornitore di prestazioni ai sensi dell'articolo 41 capoverso 4. |
2 | Il Consiglio federale può autorizzare l'esercizio di altre forme di assicurazione, in particolare quelle per le quali: |
a | l'assicurato assume partecipazioni ai costi superiori a quelle previste nell'articolo 64, beneficiando di una riduzione del premio; |
b | l'ammontare del premio dell'assicurato dipende dall'ottenimento o meno di prestazioni assicurative durante un determinato periodo. |
2bis | La partecipazione ai costi e la perdita delle riduzioni di premio in caso di forme particolari d'assicurazione di cui al capoverso 2 non possono essere assicurate né presso una cassa malati né presso un istituto d'assicurazione privato. È parimenti vietato ad associazioni, fondazioni o altre istituzioni prevedere l'assunzione dei costi derivanti da simili forme di assicurazione. Questo divieto non si applica all'assunzione dei costi in virtù di disposizioni di diritto pubblico federale o cantonale.223 |
3 | Il Consiglio federale disciplina in dettaglio le forme particolari d'assicurazione. Stabilisce segnatamente, in base alle necessità dell'assicurazione, i limiti massimi di riduzione dei premi e i limiti minimi dei supplementi di premio. È in ogni caso fatta salva la compensazione dei rischi secondo gli articoli 16-17a.224 |
SR 832.10 Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) LAMal Art. 62 Forme particolari d'assicurazione - 1 L'assicuratore può ridurre i premi delle assicurazioni con scelta limitata del fornitore di prestazioni ai sensi dell'articolo 41 capoverso 4. |
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1 | L'assicuratore può ridurre i premi delle assicurazioni con scelta limitata del fornitore di prestazioni ai sensi dell'articolo 41 capoverso 4. |
2 | Il Consiglio federale può autorizzare l'esercizio di altre forme di assicurazione, in particolare quelle per le quali: |
a | l'assicurato assume partecipazioni ai costi superiori a quelle previste nell'articolo 64, beneficiando di una riduzione del premio; |
b | l'ammontare del premio dell'assicurato dipende dall'ottenimento o meno di prestazioni assicurative durante un determinato periodo. |
2bis | La partecipazione ai costi e la perdita delle riduzioni di premio in caso di forme particolari d'assicurazione di cui al capoverso 2 non possono essere assicurate né presso una cassa malati né presso un istituto d'assicurazione privato. È parimenti vietato ad associazioni, fondazioni o altre istituzioni prevedere l'assunzione dei costi derivanti da simili forme di assicurazione. Questo divieto non si applica all'assunzione dei costi in virtù di disposizioni di diritto pubblico federale o cantonale.223 |
3 | Il Consiglio federale disciplina in dettaglio le forme particolari d'assicurazione. Stabilisce segnatamente, in base alle necessità dell'assicurazione, i limiti massimi di riduzione dei premi e i limiti minimi dei supplementi di premio. È in ogni caso fatta salva la compensazione dei rischi secondo gli articoli 16-17a.224 |
SR 142.312 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2) - Ordinanza 2 sull'asilo OAsi-2 Art. 26 Importo e adeguamento della somma forfettaria globale - 1 La Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria globale per ogni beneficiario dell'aiuto sociale e per ogni rifugiato che fa parte di un gruppo ai sensi dell'articolo 56 LStrI. La somma forfettaria globale media per tutta la Svizzera ammonta a 1411,06 franchi al mese e si basa sullo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di 100,9 punti (stato dell'indice: 31. ott. 2017), nonché sulla quota parte di minorenni non accompagnati rispetto al numero complessivo di rifugiati, apolidi e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora (stato: 31 ott. 2017).81 |
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1 | La Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria globale per ogni beneficiario dell'aiuto sociale e per ogni rifugiato che fa parte di un gruppo ai sensi dell'articolo 56 LStrI. La somma forfettaria globale media per tutta la Svizzera ammonta a 1411,06 franchi al mese e si basa sullo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di 100,9 punti (stato dell'indice: 31. ott. 2017), nonché sulla quota parte di minorenni non accompagnati rispetto al numero complessivo di rifugiati, apolidi e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora (stato: 31 ott. 2017).81 |
2 | La somma forfettaria globale comprende una quota parte per le spese di locazione, una per le spese di aiuto sociale, assistenza e amministrazione e una per le aliquote percentuali e le franchigie.82 |
3 | La quota parte per le spese di locazione è calcolata come segue, entro una fascia compresa tra l'80 e il 120 per cento: |
4 | Gli importi integrali della franchigia ordinaria e delle aliquote percentuali sono stabiliti giusta l'articolo 64 LAMal84 nonché in funzione del numero di bambini e adulti. L'adeguamento è effettuato alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente.85 |
5 | La quota parte per le spese di locazione è di 298,40 franchi, quella per le altre spese di aiuto sociale è di 786,69 franchi, quella per le spese di assistenza e amministrative è di 256,70 franchi e quella per le spese supplementari di alloggio e assistenza per i minorenni non accompagnati è di 5,60 franchi. Le quote parte si basano sullo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di 100,9 punti (stato dell'indice: 31 ott. 2017). La SEM adegua queste quote parte all'evoluzione di tale indice alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente.86 |
6 | La quota parte per le spese supplementari di alloggio e assistenza per i minorenni non accompagnati si basa sul numero complessivo di rifugiati, apolidi e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora, ossia 27 891 persone, e sul numero di minorenni non accompagnati tra queste persone, ossia 138 persone (pari allo 0,5 %; stato: 31 ott. 2017). La SEM adegua la quota parte all'evoluzione degli effettivi in base alla formula qui appresso alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente: |
SR 832.10 Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) LAMal Art. 41 - 1 In caso di cura ambulatoriale l'assicurato ha la libera scelta tra i fornitori di prestazioni autorizzati e idonei alla cura della sua malattia. L'assicuratore assume i costi secondo la tariffa applicata al fornitore di prestazioni scelto.124 125 |
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1 | In caso di cura ambulatoriale l'assicurato ha la libera scelta tra i fornitori di prestazioni autorizzati e idonei alla cura della sua malattia. L'assicuratore assume i costi secondo la tariffa applicata al fornitore di prestazioni scelto.124 125 |
1bis | In caso di cura ospedaliera l'assicurato ha la libera scelta tra gli ospedali che figurano nell'elenco del suo Cantone di domicilio o in quello del Cantone di ubicazione dell'ospedale (ospedale figurante nell'elenco). In caso di cura ospedaliera in un ospedale figurante nell'elenco, l'assicuratore e il Cantone di domicilio remunerano la loro quotaparte rispettiva giusta l'articolo 49a al massimo secondo la tariffa applicata per la cura in questione in un ospedale figurante nell'elenco del Cantone di domicilio.126 |
1ter | Il capoverso 1bis si applica per analogia alle case per partorienti.127 |
2 | In caso di cura ospedaliera in Svizzera, gli assicurati che risiedono in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito hanno la libera scelta tra gli ospedali figuranti nell'elenco.128 |
2bis | Se i seguenti assicurati che risiedono in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito si avvalgono di cure ospedaliere in un ospedale figurante nell'elenco, l'assicuratore e il Cantone con cui essi hanno un rapporto assumono la remunerazione al massimo secondo la tariffa applicata per la cura in questione in un ospedale figurante nell'elenco di tale Cantone: |
a | i frontalieri e i loro familiari; |
b | i familiari dei domiciliati, dei dimoranti annuali e dei dimoranti temporanei; |
c | i beneficiari di una prestazione dell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione e i loro familiari.129 |
2ter | Se gli assicurati che risiedono in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito e percepiscono una rendita svizzera o i loro familiari si avvalgono di cure ospedaliere in un ospedale figurante nell'elenco, l'assicuratore e tutti i Cantoni congiuntamente assumono la remunerazione al massimo secondo la tariffa applicata per la cura in questione in un ospedale figurante nell'elenco del Cantone di riferimento. Il Consiglio federale designa il Cantone di riferimento.130 |
3 | Se in caso di cura ospedaliera, per motivi d'ordine medico, l'assicurato ricorre ai servizi di un ospedale che non figura nell'elenco del Cantone di domicilio, l'assicuratore e il Cantone remunerano la loro quotaparte rispettiva giusta l'articolo 49a. Salvo nei casi d'urgenza, è necessaria un'autorizzazione del Cantone di domicilio.131 |
3bis | Sono considerati motivi di ordine medico secondo i capoversi 2 e 3 i casi d'urgenza e quelli in cui le prestazioni necessarie non possono essere dispensate: |
a | nel luogo di domicilio o di lavoro dell'assicurato oppure nei relativi dintorni, se si tratta di cura ambulatoriale; |
b | in un ospedale che figura nell'elenco del Cantone di domicilio, se si tratta di cura ospedaliera.132 |
4 | D'intesa con l'assicuratore, l'assicurato può limitare la propria scelta ai fornitori di prestazioni designati dall'assicuratore secondo criteri finanziariamente più vantaggiosi (art. 62 cpv. 1 e 3). L'assicuratore deve allora assumere solo i costi delle prestazioni effettuate o ordinate da questi fornitori di prestazioni; il capoverso 2 è applicabile per analogia. Le prestazioni obbligatorie per legge sono comunque assicurate. |
SR 832.10 Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) LAMal Art. 41 - 1 In caso di cura ambulatoriale l'assicurato ha la libera scelta tra i fornitori di prestazioni autorizzati e idonei alla cura della sua malattia. L'assicuratore assume i costi secondo la tariffa applicata al fornitore di prestazioni scelto.124 125 |
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1 | In caso di cura ambulatoriale l'assicurato ha la libera scelta tra i fornitori di prestazioni autorizzati e idonei alla cura della sua malattia. L'assicuratore assume i costi secondo la tariffa applicata al fornitore di prestazioni scelto.124 125 |
1bis | In caso di cura ospedaliera l'assicurato ha la libera scelta tra gli ospedali che figurano nell'elenco del suo Cantone di domicilio o in quello del Cantone di ubicazione dell'ospedale (ospedale figurante nell'elenco). In caso di cura ospedaliera in un ospedale figurante nell'elenco, l'assicuratore e il Cantone di domicilio remunerano la loro quotaparte rispettiva giusta l'articolo 49a al massimo secondo la tariffa applicata per la cura in questione in un ospedale figurante nell'elenco del Cantone di domicilio.126 |
1ter | Il capoverso 1bis si applica per analogia alle case per partorienti.127 |
2 | In caso di cura ospedaliera in Svizzera, gli assicurati che risiedono in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito hanno la libera scelta tra gli ospedali figuranti nell'elenco.128 |
2bis | Se i seguenti assicurati che risiedono in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito si avvalgono di cure ospedaliere in un ospedale figurante nell'elenco, l'assicuratore e il Cantone con cui essi hanno un rapporto assumono la remunerazione al massimo secondo la tariffa applicata per la cura in questione in un ospedale figurante nell'elenco di tale Cantone: |
a | i frontalieri e i loro familiari; |
b | i familiari dei domiciliati, dei dimoranti annuali e dei dimoranti temporanei; |
c | i beneficiari di una prestazione dell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione e i loro familiari.129 |
2ter | Se gli assicurati che risiedono in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito e percepiscono una rendita svizzera o i loro familiari si avvalgono di cure ospedaliere in un ospedale figurante nell'elenco, l'assicuratore e tutti i Cantoni congiuntamente assumono la remunerazione al massimo secondo la tariffa applicata per la cura in questione in un ospedale figurante nell'elenco del Cantone di riferimento. Il Consiglio federale designa il Cantone di riferimento.130 |
3 | Se in caso di cura ospedaliera, per motivi d'ordine medico, l'assicurato ricorre ai servizi di un ospedale che non figura nell'elenco del Cantone di domicilio, l'assicuratore e il Cantone remunerano la loro quotaparte rispettiva giusta l'articolo 49a. Salvo nei casi d'urgenza, è necessaria un'autorizzazione del Cantone di domicilio.131 |
3bis | Sono considerati motivi di ordine medico secondo i capoversi 2 e 3 i casi d'urgenza e quelli in cui le prestazioni necessarie non possono essere dispensate: |
a | nel luogo di domicilio o di lavoro dell'assicurato oppure nei relativi dintorni, se si tratta di cura ambulatoriale; |
b | in un ospedale che figura nell'elenco del Cantone di domicilio, se si tratta di cura ospedaliera.132 |
4 | D'intesa con l'assicuratore, l'assicurato può limitare la propria scelta ai fornitori di prestazioni designati dall'assicuratore secondo criteri finanziariamente più vantaggiosi (art. 62 cpv. 1 e 3). L'assicuratore deve allora assumere solo i costi delle prestazioni effettuate o ordinate da questi fornitori di prestazioni; il capoverso 2 è applicabile per analogia. Le prestazioni obbligatorie per legge sono comunque assicurate. |
SR 832.10 Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) LAMal Art. 41 - 1 In caso di cura ambulatoriale l'assicurato ha la libera scelta tra i fornitori di prestazioni autorizzati e idonei alla cura della sua malattia. L'assicuratore assume i costi secondo la tariffa applicata al fornitore di prestazioni scelto.124 125 |
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1 | In caso di cura ambulatoriale l'assicurato ha la libera scelta tra i fornitori di prestazioni autorizzati e idonei alla cura della sua malattia. L'assicuratore assume i costi secondo la tariffa applicata al fornitore di prestazioni scelto.124 125 |
1bis | In caso di cura ospedaliera l'assicurato ha la libera scelta tra gli ospedali che figurano nell'elenco del suo Cantone di domicilio o in quello del Cantone di ubicazione dell'ospedale (ospedale figurante nell'elenco). In caso di cura ospedaliera in un ospedale figurante nell'elenco, l'assicuratore e il Cantone di domicilio remunerano la loro quotaparte rispettiva giusta l'articolo 49a al massimo secondo la tariffa applicata per la cura in questione in un ospedale figurante nell'elenco del Cantone di domicilio.126 |
1ter | Il capoverso 1bis si applica per analogia alle case per partorienti.127 |
2 | In caso di cura ospedaliera in Svizzera, gli assicurati che risiedono in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito hanno la libera scelta tra gli ospedali figuranti nell'elenco.128 |
2bis | Se i seguenti assicurati che risiedono in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito si avvalgono di cure ospedaliere in un ospedale figurante nell'elenco, l'assicuratore e il Cantone con cui essi hanno un rapporto assumono la remunerazione al massimo secondo la tariffa applicata per la cura in questione in un ospedale figurante nell'elenco di tale Cantone: |
a | i frontalieri e i loro familiari; |
b | i familiari dei domiciliati, dei dimoranti annuali e dei dimoranti temporanei; |
c | i beneficiari di una prestazione dell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione e i loro familiari.129 |
2ter | Se gli assicurati che risiedono in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito e percepiscono una rendita svizzera o i loro familiari si avvalgono di cure ospedaliere in un ospedale figurante nell'elenco, l'assicuratore e tutti i Cantoni congiuntamente assumono la remunerazione al massimo secondo la tariffa applicata per la cura in questione in un ospedale figurante nell'elenco del Cantone di riferimento. Il Consiglio federale designa il Cantone di riferimento.130 |
3 | Se in caso di cura ospedaliera, per motivi d'ordine medico, l'assicurato ricorre ai servizi di un ospedale che non figura nell'elenco del Cantone di domicilio, l'assicuratore e il Cantone remunerano la loro quotaparte rispettiva giusta l'articolo 49a. Salvo nei casi d'urgenza, è necessaria un'autorizzazione del Cantone di domicilio.131 |
3bis | Sono considerati motivi di ordine medico secondo i capoversi 2 e 3 i casi d'urgenza e quelli in cui le prestazioni necessarie non possono essere dispensate: |
a | nel luogo di domicilio o di lavoro dell'assicurato oppure nei relativi dintorni, se si tratta di cura ambulatoriale; |
b | in un ospedale che figura nell'elenco del Cantone di domicilio, se si tratta di cura ospedaliera.132 |
4 | D'intesa con l'assicuratore, l'assicurato può limitare la propria scelta ai fornitori di prestazioni designati dall'assicuratore secondo criteri finanziariamente più vantaggiosi (art. 62 cpv. 1 e 3). L'assicuratore deve allora assumere solo i costi delle prestazioni effettuate o ordinate da questi fornitori di prestazioni; il capoverso 2 è applicabile per analogia. Le prestazioni obbligatorie per legge sono comunque assicurate. |
SR 142.312 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2) - Ordinanza 2 sull'asilo OAsi-2 Art. 26 Importo e adeguamento della somma forfettaria globale - 1 La Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria globale per ogni beneficiario dell'aiuto sociale e per ogni rifugiato che fa parte di un gruppo ai sensi dell'articolo 56 LStrI. La somma forfettaria globale media per tutta la Svizzera ammonta a 1411,06 franchi al mese e si basa sullo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di 100,9 punti (stato dell'indice: 31. ott. 2017), nonché sulla quota parte di minorenni non accompagnati rispetto al numero complessivo di rifugiati, apolidi e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora (stato: 31 ott. 2017).81 |
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1 | La Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria globale per ogni beneficiario dell'aiuto sociale e per ogni rifugiato che fa parte di un gruppo ai sensi dell'articolo 56 LStrI. La somma forfettaria globale media per tutta la Svizzera ammonta a 1411,06 franchi al mese e si basa sullo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di 100,9 punti (stato dell'indice: 31. ott. 2017), nonché sulla quota parte di minorenni non accompagnati rispetto al numero complessivo di rifugiati, apolidi e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora (stato: 31 ott. 2017).81 |
2 | La somma forfettaria globale comprende una quota parte per le spese di locazione, una per le spese di aiuto sociale, assistenza e amministrazione e una per le aliquote percentuali e le franchigie.82 |
3 | La quota parte per le spese di locazione è calcolata come segue, entro una fascia compresa tra l'80 e il 120 per cento: |
4 | Gli importi integrali della franchigia ordinaria e delle aliquote percentuali sono stabiliti giusta l'articolo 64 LAMal84 nonché in funzione del numero di bambini e adulti. L'adeguamento è effettuato alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente.85 |
5 | La quota parte per le spese di locazione è di 298,40 franchi, quella per le altre spese di aiuto sociale è di 786,69 franchi, quella per le spese di assistenza e amministrative è di 256,70 franchi e quella per le spese supplementari di alloggio e assistenza per i minorenni non accompagnati è di 5,60 franchi. Le quote parte si basano sullo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di 100,9 punti (stato dell'indice: 31 ott. 2017). La SEM adegua queste quote parte all'evoluzione di tale indice alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente.86 |
6 | La quota parte per le spese supplementari di alloggio e assistenza per i minorenni non accompagnati si basa sul numero complessivo di rifugiati, apolidi e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora, ossia 27 891 persone, e sul numero di minorenni non accompagnati tra queste persone, ossia 138 persone (pari allo 0,5 %; stato: 31 ott. 2017). La SEM adegua la quota parte all'evoluzione degli effettivi in base alla formula qui appresso alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente: |
SR 142.312 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2) - Ordinanza 2 sull'asilo OAsi-2 Art. 26 Importo e adeguamento della somma forfettaria globale - 1 La Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria globale per ogni beneficiario dell'aiuto sociale e per ogni rifugiato che fa parte di un gruppo ai sensi dell'articolo 56 LStrI. La somma forfettaria globale media per tutta la Svizzera ammonta a 1411,06 franchi al mese e si basa sullo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di 100,9 punti (stato dell'indice: 31. ott. 2017), nonché sulla quota parte di minorenni non accompagnati rispetto al numero complessivo di rifugiati, apolidi e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora (stato: 31 ott. 2017).81 |
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1 | La Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria globale per ogni beneficiario dell'aiuto sociale e per ogni rifugiato che fa parte di un gruppo ai sensi dell'articolo 56 LStrI. La somma forfettaria globale media per tutta la Svizzera ammonta a 1411,06 franchi al mese e si basa sullo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di 100,9 punti (stato dell'indice: 31. ott. 2017), nonché sulla quota parte di minorenni non accompagnati rispetto al numero complessivo di rifugiati, apolidi e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora (stato: 31 ott. 2017).81 |
2 | La somma forfettaria globale comprende una quota parte per le spese di locazione, una per le spese di aiuto sociale, assistenza e amministrazione e una per le aliquote percentuali e le franchigie.82 |
3 | La quota parte per le spese di locazione è calcolata come segue, entro una fascia compresa tra l'80 e il 120 per cento: |
4 | Gli importi integrali della franchigia ordinaria e delle aliquote percentuali sono stabiliti giusta l'articolo 64 LAMal84 nonché in funzione del numero di bambini e adulti. L'adeguamento è effettuato alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente.85 |
5 | La quota parte per le spese di locazione è di 298,40 franchi, quella per le altre spese di aiuto sociale è di 786,69 franchi, quella per le spese di assistenza e amministrative è di 256,70 franchi e quella per le spese supplementari di alloggio e assistenza per i minorenni non accompagnati è di 5,60 franchi. Le quote parte si basano sullo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di 100,9 punti (stato dell'indice: 31 ott. 2017). La SEM adegua queste quote parte all'evoluzione di tale indice alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente.86 |
6 | La quota parte per le spese supplementari di alloggio e assistenza per i minorenni non accompagnati si basa sul numero complessivo di rifugiati, apolidi e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora, ossia 27 891 persone, e sul numero di minorenni non accompagnati tra queste persone, ossia 138 persone (pari allo 0,5 %; stato: 31 ott. 2017). La SEM adegua la quota parte all'evoluzione degli effettivi in base alla formula qui appresso alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente: |
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 88 Indennizzo a titolo forfettario - 1 La Confederazione indennizza i Cantoni per le spese derivanti dall'esecuzione della presente legge versando loro somme forfettarie. Queste non comprendono i sussidi di cui agli articoli 91-93b.247 |
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 91 Altri sussidi - 1 e 2 ...262 |
SR 142.312 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2) - Ordinanza 2 sull'asilo OAsi-2 Art. 26 Importo e adeguamento della somma forfettaria globale - 1 La Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria globale per ogni beneficiario dell'aiuto sociale e per ogni rifugiato che fa parte di un gruppo ai sensi dell'articolo 56 LStrI. La somma forfettaria globale media per tutta la Svizzera ammonta a 1411,06 franchi al mese e si basa sullo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di 100,9 punti (stato dell'indice: 31. ott. 2017), nonché sulla quota parte di minorenni non accompagnati rispetto al numero complessivo di rifugiati, apolidi e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora (stato: 31 ott. 2017).81 |
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1 | La Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria globale per ogni beneficiario dell'aiuto sociale e per ogni rifugiato che fa parte di un gruppo ai sensi dell'articolo 56 LStrI. La somma forfettaria globale media per tutta la Svizzera ammonta a 1411,06 franchi al mese e si basa sullo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di 100,9 punti (stato dell'indice: 31. ott. 2017), nonché sulla quota parte di minorenni non accompagnati rispetto al numero complessivo di rifugiati, apolidi e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora (stato: 31 ott. 2017).81 |
2 | La somma forfettaria globale comprende una quota parte per le spese di locazione, una per le spese di aiuto sociale, assistenza e amministrazione e una per le aliquote percentuali e le franchigie.82 |
3 | La quota parte per le spese di locazione è calcolata come segue, entro una fascia compresa tra l'80 e il 120 per cento: |
4 | Gli importi integrali della franchigia ordinaria e delle aliquote percentuali sono stabiliti giusta l'articolo 64 LAMal84 nonché in funzione del numero di bambini e adulti. L'adeguamento è effettuato alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente.85 |
5 | La quota parte per le spese di locazione è di 298,40 franchi, quella per le altre spese di aiuto sociale è di 786,69 franchi, quella per le spese di assistenza e amministrative è di 256,70 franchi e quella per le spese supplementari di alloggio e assistenza per i minorenni non accompagnati è di 5,60 franchi. Le quote parte si basano sullo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di 100,9 punti (stato dell'indice: 31 ott. 2017). La SEM adegua queste quote parte all'evoluzione di tale indice alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente.86 |
6 | La quota parte per le spese supplementari di alloggio e assistenza per i minorenni non accompagnati si basa sul numero complessivo di rifugiati, apolidi e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora, ossia 27 891 persone, e sul numero di minorenni non accompagnati tra queste persone, ossia 138 persone (pari allo 0,5 %; stato: 31 ott. 2017). La SEM adegua la quota parte all'evoluzione degli effettivi in base alla formula qui appresso alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente: |
SR 142.312 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2) - Ordinanza 2 sull'asilo OAsi-2 Art. 26 Importo e adeguamento della somma forfettaria globale - 1 La Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria globale per ogni beneficiario dell'aiuto sociale e per ogni rifugiato che fa parte di un gruppo ai sensi dell'articolo 56 LStrI. La somma forfettaria globale media per tutta la Svizzera ammonta a 1411,06 franchi al mese e si basa sullo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di 100,9 punti (stato dell'indice: 31. ott. 2017), nonché sulla quota parte di minorenni non accompagnati rispetto al numero complessivo di rifugiati, apolidi e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora (stato: 31 ott. 2017).81 |
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1 | La Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria globale per ogni beneficiario dell'aiuto sociale e per ogni rifugiato che fa parte di un gruppo ai sensi dell'articolo 56 LStrI. La somma forfettaria globale media per tutta la Svizzera ammonta a 1411,06 franchi al mese e si basa sullo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di 100,9 punti (stato dell'indice: 31. ott. 2017), nonché sulla quota parte di minorenni non accompagnati rispetto al numero complessivo di rifugiati, apolidi e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora (stato: 31 ott. 2017).81 |
2 | La somma forfettaria globale comprende una quota parte per le spese di locazione, una per le spese di aiuto sociale, assistenza e amministrazione e una per le aliquote percentuali e le franchigie.82 |
3 | La quota parte per le spese di locazione è calcolata come segue, entro una fascia compresa tra l'80 e il 120 per cento: |
4 | Gli importi integrali della franchigia ordinaria e delle aliquote percentuali sono stabiliti giusta l'articolo 64 LAMal84 nonché in funzione del numero di bambini e adulti. L'adeguamento è effettuato alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente.85 |
5 | La quota parte per le spese di locazione è di 298,40 franchi, quella per le altre spese di aiuto sociale è di 786,69 franchi, quella per le spese di assistenza e amministrative è di 256,70 franchi e quella per le spese supplementari di alloggio e assistenza per i minorenni non accompagnati è di 5,60 franchi. Le quote parte si basano sullo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di 100,9 punti (stato dell'indice: 31 ott. 2017). La SEM adegua queste quote parte all'evoluzione di tale indice alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente.86 |
6 | La quota parte per le spese supplementari di alloggio e assistenza per i minorenni non accompagnati si basa sul numero complessivo di rifugiati, apolidi e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora, ossia 27 891 persone, e sul numero di minorenni non accompagnati tra queste persone, ossia 138 persone (pari allo 0,5 %; stato: 31 ott. 2017). La SEM adegua la quota parte all'evoluzione degli effettivi in base alla formula qui appresso alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente: |
SR 142.312 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2) - Ordinanza 2 sull'asilo OAsi-2 Art. 26 Importo e adeguamento della somma forfettaria globale - 1 La Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria globale per ogni beneficiario dell'aiuto sociale e per ogni rifugiato che fa parte di un gruppo ai sensi dell'articolo 56 LStrI. La somma forfettaria globale media per tutta la Svizzera ammonta a 1411,06 franchi al mese e si basa sullo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di 100,9 punti (stato dell'indice: 31. ott. 2017), nonché sulla quota parte di minorenni non accompagnati rispetto al numero complessivo di rifugiati, apolidi e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora (stato: 31 ott. 2017).81 |
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1 | La Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria globale per ogni beneficiario dell'aiuto sociale e per ogni rifugiato che fa parte di un gruppo ai sensi dell'articolo 56 LStrI. La somma forfettaria globale media per tutta la Svizzera ammonta a 1411,06 franchi al mese e si basa sullo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di 100,9 punti (stato dell'indice: 31. ott. 2017), nonché sulla quota parte di minorenni non accompagnati rispetto al numero complessivo di rifugiati, apolidi e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora (stato: 31 ott. 2017).81 |
2 | La somma forfettaria globale comprende una quota parte per le spese di locazione, una per le spese di aiuto sociale, assistenza e amministrazione e una per le aliquote percentuali e le franchigie.82 |
3 | La quota parte per le spese di locazione è calcolata come segue, entro una fascia compresa tra l'80 e il 120 per cento: |
4 | Gli importi integrali della franchigia ordinaria e delle aliquote percentuali sono stabiliti giusta l'articolo 64 LAMal84 nonché in funzione del numero di bambini e adulti. L'adeguamento è effettuato alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente.85 |
5 | La quota parte per le spese di locazione è di 298,40 franchi, quella per le altre spese di aiuto sociale è di 786,69 franchi, quella per le spese di assistenza e amministrative è di 256,70 franchi e quella per le spese supplementari di alloggio e assistenza per i minorenni non accompagnati è di 5,60 franchi. Le quote parte si basano sullo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di 100,9 punti (stato dell'indice: 31 ott. 2017). La SEM adegua queste quote parte all'evoluzione di tale indice alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente.86 |
6 | La quota parte per le spese supplementari di alloggio e assistenza per i minorenni non accompagnati si basa sul numero complessivo di rifugiati, apolidi e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora, ossia 27 891 persone, e sul numero di minorenni non accompagnati tra queste persone, ossia 138 persone (pari allo 0,5 %; stato: 31 ott. 2017). La SEM adegua la quota parte all'evoluzione degli effettivi in base alla formula qui appresso alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente: |
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 80 Competenza nei centri della Confederazione - 1 La Confederazione garantisce aiuto sociale o soccorso d'emergenza alle persone che soggiornano in Svizzera in virtù della presente legge e sono alloggiate in un centro della Confederazione o in un centro di prima integrazione per gruppi di rifugiati. Assicura, in collaborazione con il Cantone d'ubicazione, l'assistenza sanitaria e l'istruzione scolastica di base. Può delegare a terzi l'adempimento di tutti o parte di questi compiti. Gli articoli 81-83a si applicano per analogia. |
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 82 Prestazioni d'aiuto sociale e soccorso d'emergenza - 1 La concessione di prestazioni d'aiuto sociale e del soccorso d'emergenza è retta dal diritto cantonale. Le persone colpite da una decisione d'allontanamento passata in giudicato e cui è stato imposto un termine di partenza sono escluse dall'aiuto sociale.223 |
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 88 Indennizzo a titolo forfettario - 1 La Confederazione indennizza i Cantoni per le spese derivanti dall'esecuzione della presente legge versando loro somme forfettarie. Queste non comprendono i sussidi di cui agli articoli 91-93b.247 |
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 82 Prestazioni d'aiuto sociale e soccorso d'emergenza - 1 La concessione di prestazioni d'aiuto sociale e del soccorso d'emergenza è retta dal diritto cantonale. Le persone colpite da una decisione d'allontanamento passata in giudicato e cui è stato imposto un termine di partenza sono escluse dall'aiuto sociale.223 |
SR 142.312 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2) - Ordinanza 2 sull'asilo OAsi-2 Art. 26 Importo e adeguamento della somma forfettaria globale - 1 La Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria globale per ogni beneficiario dell'aiuto sociale e per ogni rifugiato che fa parte di un gruppo ai sensi dell'articolo 56 LStrI. La somma forfettaria globale media per tutta la Svizzera ammonta a 1411,06 franchi al mese e si basa sullo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di 100,9 punti (stato dell'indice: 31. ott. 2017), nonché sulla quota parte di minorenni non accompagnati rispetto al numero complessivo di rifugiati, apolidi e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora (stato: 31 ott. 2017).81 |
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1 | La Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria globale per ogni beneficiario dell'aiuto sociale e per ogni rifugiato che fa parte di un gruppo ai sensi dell'articolo 56 LStrI. La somma forfettaria globale media per tutta la Svizzera ammonta a 1411,06 franchi al mese e si basa sullo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di 100,9 punti (stato dell'indice: 31. ott. 2017), nonché sulla quota parte di minorenni non accompagnati rispetto al numero complessivo di rifugiati, apolidi e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora (stato: 31 ott. 2017).81 |
2 | La somma forfettaria globale comprende una quota parte per le spese di locazione, una per le spese di aiuto sociale, assistenza e amministrazione e una per le aliquote percentuali e le franchigie.82 |
3 | La quota parte per le spese di locazione è calcolata come segue, entro una fascia compresa tra l'80 e il 120 per cento: |
4 | Gli importi integrali della franchigia ordinaria e delle aliquote percentuali sono stabiliti giusta l'articolo 64 LAMal84 nonché in funzione del numero di bambini e adulti. L'adeguamento è effettuato alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente.85 |
5 | La quota parte per le spese di locazione è di 298,40 franchi, quella per le altre spese di aiuto sociale è di 786,69 franchi, quella per le spese di assistenza e amministrative è di 256,70 franchi e quella per le spese supplementari di alloggio e assistenza per i minorenni non accompagnati è di 5,60 franchi. Le quote parte si basano sullo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di 100,9 punti (stato dell'indice: 31 ott. 2017). La SEM adegua queste quote parte all'evoluzione di tale indice alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente.86 |
6 | La quota parte per le spese supplementari di alloggio e assistenza per i minorenni non accompagnati si basa sul numero complessivo di rifugiati, apolidi e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora, ossia 27 891 persone, e sul numero di minorenni non accompagnati tra queste persone, ossia 138 persone (pari allo 0,5 %; stato: 31 ott. 2017). La SEM adegua la quota parte all'evoluzione degli effettivi in base alla formula qui appresso alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente: |
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 82 Prestazioni d'aiuto sociale e soccorso d'emergenza - 1 La concessione di prestazioni d'aiuto sociale e del soccorso d'emergenza è retta dal diritto cantonale. Le persone colpite da una decisione d'allontanamento passata in giudicato e cui è stato imposto un termine di partenza sono escluse dall'aiuto sociale.223 |
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 82a Assicurazione malattie per richiedenti l'asilo e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora - 1 Fatte salve le disposizioni seguenti, l'assicurazione malattie per richiedenti l'asilo e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora si conforma ai principi della legge federale del 18 marzo 1994230 sull'assicurazione malattie (LAMal). |
SR 832.10 Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) LAMal Art. 3 Persone tenute ad assicurarsi - 1 Ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi o farsi assicurare dal proprio rappresentante legale per le cure medico-sanitarie entro tre mesi dall'acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera. |
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1 | Ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi o farsi assicurare dal proprio rappresentante legale per le cure medico-sanitarie entro tre mesi dall'acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera. |
2 | Il Consiglio federale può prevedere eccezioni all'obbligo d'assicurazione, segnatamente per le persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all'articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 200712 sullo Stato ospite.13 |
3 | Può estendere l'obbligo d'assicurazione a persone non aventi il domicilio in Svizzera, in particolare a quelle che: |
a | esercitano un'attività in Svizzera o vi hanno la propria dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA15). |
b | lavorano all'estero per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera. |
4 | L'obbligo d'assicurazione è sospeso per le persone soggette per più di 60 giorni consecutivi alla legge federale del 19 giugno 199216 sull'assicurazione militare (LAM). Il Consiglio federale disciplina la procedura.17 |
SR 832.102 Ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal) OAMal Art. 1 Obbligo d'assicurazione - 1 Le persone domiciliate in Svizzera ai sensi degli articoli 23 a 26 del Codice civile svizzero6 (CC) sono tenute ad assicurarsi conformemente all'articolo 3 della legge. |
SR 832.102 Ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal) OAMal Art. 7 - 1 I cittadini stranieri con un permesso di domicilio, con un permesso di dimora oppure con un permesso di dimora di breve durata ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 lettere a e f sono tenuti ad assicurarsi entro tre mesi dal momento in cui si sono annunciati presso il competente ufficio di controllo degli abitanti. Se l'affiliazione è tempestiva, l'assicurazione inizia dalla data del suddetto annuncio. In caso di affiliazione tardiva, l'assicurazione inizia dalla data dell'affiliazione.49 |
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 82 Prestazioni d'aiuto sociale e soccorso d'emergenza - 1 La concessione di prestazioni d'aiuto sociale e del soccorso d'emergenza è retta dal diritto cantonale. Le persone colpite da una decisione d'allontanamento passata in giudicato e cui è stato imposto un termine di partenza sono escluse dall'aiuto sociale.223 |
SR 142.312 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2) - Ordinanza 2 sull'asilo OAsi-2 Art. 26 Importo e adeguamento della somma forfettaria globale - 1 La Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria globale per ogni beneficiario dell'aiuto sociale e per ogni rifugiato che fa parte di un gruppo ai sensi dell'articolo 56 LStrI. La somma forfettaria globale media per tutta la Svizzera ammonta a 1411,06 franchi al mese e si basa sullo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di 100,9 punti (stato dell'indice: 31. ott. 2017), nonché sulla quota parte di minorenni non accompagnati rispetto al numero complessivo di rifugiati, apolidi e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora (stato: 31 ott. 2017).81 |
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1 | La Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria globale per ogni beneficiario dell'aiuto sociale e per ogni rifugiato che fa parte di un gruppo ai sensi dell'articolo 56 LStrI. La somma forfettaria globale media per tutta la Svizzera ammonta a 1411,06 franchi al mese e si basa sullo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di 100,9 punti (stato dell'indice: 31. ott. 2017), nonché sulla quota parte di minorenni non accompagnati rispetto al numero complessivo di rifugiati, apolidi e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora (stato: 31 ott. 2017).81 |
2 | La somma forfettaria globale comprende una quota parte per le spese di locazione, una per le spese di aiuto sociale, assistenza e amministrazione e una per le aliquote percentuali e le franchigie.82 |
3 | La quota parte per le spese di locazione è calcolata come segue, entro una fascia compresa tra l'80 e il 120 per cento: |
4 | Gli importi integrali della franchigia ordinaria e delle aliquote percentuali sono stabiliti giusta l'articolo 64 LAMal84 nonché in funzione del numero di bambini e adulti. L'adeguamento è effettuato alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente.85 |
5 | La quota parte per le spese di locazione è di 298,40 franchi, quella per le altre spese di aiuto sociale è di 786,69 franchi, quella per le spese di assistenza e amministrative è di 256,70 franchi e quella per le spese supplementari di alloggio e assistenza per i minorenni non accompagnati è di 5,60 franchi. Le quote parte si basano sullo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di 100,9 punti (stato dell'indice: 31 ott. 2017). La SEM adegua queste quote parte all'evoluzione di tale indice alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente.86 |
6 | La quota parte per le spese supplementari di alloggio e assistenza per i minorenni non accompagnati si basa sul numero complessivo di rifugiati, apolidi e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora, ossia 27 891 persone, e sul numero di minorenni non accompagnati tra queste persone, ossia 138 persone (pari allo 0,5 %; stato: 31 ott. 2017). La SEM adegua la quota parte all'evoluzione degli effettivi in base alla formula qui appresso alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente: |
SR 832.10 Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) LAMal Art. 41 - 1 In caso di cura ambulatoriale l'assicurato ha la libera scelta tra i fornitori di prestazioni autorizzati e idonei alla cura della sua malattia. L'assicuratore assume i costi secondo la tariffa applicata al fornitore di prestazioni scelto.124 125 |
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1 | In caso di cura ambulatoriale l'assicurato ha la libera scelta tra i fornitori di prestazioni autorizzati e idonei alla cura della sua malattia. L'assicuratore assume i costi secondo la tariffa applicata al fornitore di prestazioni scelto.124 125 |
1bis | In caso di cura ospedaliera l'assicurato ha la libera scelta tra gli ospedali che figurano nell'elenco del suo Cantone di domicilio o in quello del Cantone di ubicazione dell'ospedale (ospedale figurante nell'elenco). In caso di cura ospedaliera in un ospedale figurante nell'elenco, l'assicuratore e il Cantone di domicilio remunerano la loro quotaparte rispettiva giusta l'articolo 49a al massimo secondo la tariffa applicata per la cura in questione in un ospedale figurante nell'elenco del Cantone di domicilio.126 |
1ter | Il capoverso 1bis si applica per analogia alle case per partorienti.127 |
2 | In caso di cura ospedaliera in Svizzera, gli assicurati che risiedono in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito hanno la libera scelta tra gli ospedali figuranti nell'elenco.128 |
2bis | Se i seguenti assicurati che risiedono in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito si avvalgono di cure ospedaliere in un ospedale figurante nell'elenco, l'assicuratore e il Cantone con cui essi hanno un rapporto assumono la remunerazione al massimo secondo la tariffa applicata per la cura in questione in un ospedale figurante nell'elenco di tale Cantone: |
a | i frontalieri e i loro familiari; |
b | i familiari dei domiciliati, dei dimoranti annuali e dei dimoranti temporanei; |
c | i beneficiari di una prestazione dell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione e i loro familiari.129 |
2ter | Se gli assicurati che risiedono in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito e percepiscono una rendita svizzera o i loro familiari si avvalgono di cure ospedaliere in un ospedale figurante nell'elenco, l'assicuratore e tutti i Cantoni congiuntamente assumono la remunerazione al massimo secondo la tariffa applicata per la cura in questione in un ospedale figurante nell'elenco del Cantone di riferimento. Il Consiglio federale designa il Cantone di riferimento.130 |
3 | Se in caso di cura ospedaliera, per motivi d'ordine medico, l'assicurato ricorre ai servizi di un ospedale che non figura nell'elenco del Cantone di domicilio, l'assicuratore e il Cantone remunerano la loro quotaparte rispettiva giusta l'articolo 49a. Salvo nei casi d'urgenza, è necessaria un'autorizzazione del Cantone di domicilio.131 |
3bis | Sono considerati motivi di ordine medico secondo i capoversi 2 e 3 i casi d'urgenza e quelli in cui le prestazioni necessarie non possono essere dispensate: |
a | nel luogo di domicilio o di lavoro dell'assicurato oppure nei relativi dintorni, se si tratta di cura ambulatoriale; |
b | in un ospedale che figura nell'elenco del Cantone di domicilio, se si tratta di cura ospedaliera.132 |
4 | D'intesa con l'assicuratore, l'assicurato può limitare la propria scelta ai fornitori di prestazioni designati dall'assicuratore secondo criteri finanziariamente più vantaggiosi (art. 62 cpv. 1 e 3). L'assicuratore deve allora assumere solo i costi delle prestazioni effettuate o ordinate da questi fornitori di prestazioni; il capoverso 2 è applicabile per analogia. Le prestazioni obbligatorie per legge sono comunque assicurate. |
SR 832.10 Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) LAMal Art. 62 Forme particolari d'assicurazione - 1 L'assicuratore può ridurre i premi delle assicurazioni con scelta limitata del fornitore di prestazioni ai sensi dell'articolo 41 capoverso 4. |
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1 | L'assicuratore può ridurre i premi delle assicurazioni con scelta limitata del fornitore di prestazioni ai sensi dell'articolo 41 capoverso 4. |
2 | Il Consiglio federale può autorizzare l'esercizio di altre forme di assicurazione, in particolare quelle per le quali: |
a | l'assicurato assume partecipazioni ai costi superiori a quelle previste nell'articolo 64, beneficiando di una riduzione del premio; |
b | l'ammontare del premio dell'assicurato dipende dall'ottenimento o meno di prestazioni assicurative durante un determinato periodo. |
2bis | La partecipazione ai costi e la perdita delle riduzioni di premio in caso di forme particolari d'assicurazione di cui al capoverso 2 non possono essere assicurate né presso una cassa malati né presso un istituto d'assicurazione privato. È parimenti vietato ad associazioni, fondazioni o altre istituzioni prevedere l'assunzione dei costi derivanti da simili forme di assicurazione. Questo divieto non si applica all'assunzione dei costi in virtù di disposizioni di diritto pubblico federale o cantonale.223 |
3 | Il Consiglio federale disciplina in dettaglio le forme particolari d'assicurazione. Stabilisce segnatamente, in base alle necessità dell'assicurazione, i limiti massimi di riduzione dei premi e i limiti minimi dei supplementi di premio. È in ogni caso fatta salva la compensazione dei rischi secondo gli articoli 16-17a.224 |
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 82 Prestazioni d'aiuto sociale e soccorso d'emergenza - 1 La concessione di prestazioni d'aiuto sociale e del soccorso d'emergenza è retta dal diritto cantonale. Le persone colpite da una decisione d'allontanamento passata in giudicato e cui è stato imposto un termine di partenza sono escluse dall'aiuto sociale.223 |