122 II 252
36. Estratto della sentenza 22 maggio 1996 della II Corte di diritto pubblico nella causa Hydro Electra AG c. Consiglio di Stato del Cantone Ticino e Società Elettrica Sopracenerina SA (ricorso di diritto amministrativo)
Regeste (de):
- Art. 99 lit. b
OG; Art. 7 Abs. 3 ENB; Art. 1 lit. k ENV; Zulässigkeit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde auf dem Gebiet der Vergütung für von Selbstversorgern angebotene elektrische Energie; Anschlussbedingungen, Berechnung der Vergütung.
- Die Verfügung über die Höhe der Vergütung für die Lieferung elektrischer Energie ist mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde anfechtbar; es handelt sich nicht um eine Verfügung über Tarife im Sinne von Art. 99 lit. b
OG (E. 1).
- Begriff des Selbstversorgers (E. 3).
- Anwendbarkeit des Art. 7 Abs. 3 ENB auch auf Lieferungsverträge, die vor Inkrafttreten des Energienutzungsbeschlusses abgeschlossen worden sind und sich auf im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Beschlusses bereits bestehende Anlagen beziehen (E. 5)
- Berechnung der Vergütung: Art. 7 Abs. 3 ENB ist auch anwendbar auf kleine Wasserkraftwerke von Selbstversorgern; die diesbezügliche Lieferung von Energie ist zu einem Einheitspreis zu vergüten, unabhängig vom Typ der Anlage, deren Zustand (E. 6a) oder davon, ob elektrische Energie regelmässig angeboten wird (E. 6b). Der vom Eidg. Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement festgesetzte mittlere jährliche Preis von 16 Rp./kWh entspricht der von Art. 7 Abs. 3 ENB vorgesehenen Vergütung (E. 6d).
Regeste (fr):
- Art. 99 let. b OJ; art. 7 al. 3 AE; art. 1 let. k
SR 730.01 Ordinanza sull'energia del 1° novembre 2017 (OEn) - Ordinanza sull'energia
OEn Art. 1 - La presente ordinanza disciplina:
a la garanzia di origine per l'elettricità e l'etichettatura dell'elettricità; abis la garanzia di origine per combustibili e carburanti; b la pianificazione del territorio in relazione al potenziamento delle energie rinnovabili; c l'immissione di energia di rete e il consumo proprio; d i bandi di gara per misure di efficienza; e le garanzie per la geotermia; f l'indennizzo per le misure di risanamento concernenti gli impianti idroelettrici; g il supplemento rete; h l'impiego parsimonioso ed efficiente dell'energia negli edifici e nelle imprese; hbis i miglioramenti dell'efficienza energetica da parte dei fornitori di elettricità; i le misure di promozione nel settore dell'energia; j la collaborazione internazionale nell'ambito di applicazione della LEne; k la verifica degli effetti e il trattamento dei dati. - La décision qui détermine la rémunération pour la fourniture d'énergie électrique est attaquable par la voie du recours de droit administratif; il ne s'agit pas en fait d'une décision concernant un tarif au sens de l'art. 99 let. b OJ (consid. 1).
- Notion de producteur pour ses propres besoins (consid. 3).
- Applicabilité de l'art. 7 al. 3 AE aussi aux contrats de fourniture conclus avant l'entrée en vigueur de l'arrêté sur l'énergie et relatifs aux installations déjà existantes au moment de l'adoption de la réglementation en question (consid. 5).
- Calcul de l'indemnité: applicabilité de l'art. 7 al. 3 AE aussi aux petites centrales hydro-électriques exploitées par des producteurs pour leurs propres besoins; la fourniture d'énergie électrique correspondante est rémunérée à un prix unitaire, indépendamment du type d'installation, de l'âge de celle-ci (consid. 6a) ou de la régularité de l'offre (consid. 6b). Le prix moyen annuel de 16 cts/kWh fixé par le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie est une concrétisation adéquate de la rémunération prévue à l'art. 7 al. 3 AE (consid. 6d).
Regesto (it):
- Art. 99 lett. b
OG; art. 7 cpv. 3
SR 730.01 Ordinanza sull'energia del 1° novembre 2017 (OEn) - Ordinanza sull'energia
OEn Art. 1 - La presente ordinanza disciplina:
a la garanzia di origine per l'elettricità e l'etichettatura dell'elettricità; abis la garanzia di origine per combustibili e carburanti; b la pianificazione del territorio in relazione al potenziamento delle energie rinnovabili; c l'immissione di energia di rete e il consumo proprio; d i bandi di gara per misure di efficienza; e le garanzie per la geotermia; f l'indennizzo per le misure di risanamento concernenti gli impianti idroelettrici; g il supplemento rete; h l'impiego parsimonioso ed efficiente dell'energia negli edifici e nelle imprese; hbis i miglioramenti dell'efficienza energetica da parte dei fornitori di elettricità; i le misure di promozione nel settore dell'energia; j la collaborazione internazionale nell'ambito di applicazione della LEne; k la verifica degli effetti e il trattamento dei dati. SR 730.01 Ordinanza sull'energia del 1° novembre 2017 (OEn) - Ordinanza sull'energia
OEn Art. 1 - La presente ordinanza disciplina:
a la garanzia di origine per l'elettricità e l'etichettatura dell'elettricità; abis la garanzia di origine per combustibili e carburanti; b la pianificazione del territorio in relazione al potenziamento delle energie rinnovabili; c l'immissione di energia di rete e il consumo proprio; d i bandi di gara per misure di efficienza; e le garanzie per la geotermia; f l'indennizzo per le misure di risanamento concernenti gli impianti idroelettrici; g il supplemento rete; h l'impiego parsimonioso ed efficiente dell'energia negli edifici e nelle imprese; hbis i miglioramenti dell'efficienza energetica da parte dei fornitori di elettricità; i le misure di promozione nel settore dell'energia; j la collaborazione internazionale nell'ambito di applicazione della LEne; k la verifica degli effetti e il trattamento dei dati. - La decisione che determina la rimunerazione per la fornitura di energia elettrica è impugnabile mediante ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale; non si tratta infatti di una decisione concernente una tariffa ai sensi dell'art. 99 lett. b
OG (consid. 1).
- Nozione di produttore in proprio (consid. 3).
- Applicabilità dell'art. 7 cpv. 3
SR 730.01 Ordinanza sull'energia del 1° novembre 2017 (OEn) - Ordinanza sull'energia
OEn Art. 1 - La presente ordinanza disciplina:
a la garanzia di origine per l'elettricità e l'etichettatura dell'elettricità; abis la garanzia di origine per combustibili e carburanti; b la pianificazione del territorio in relazione al potenziamento delle energie rinnovabili; c l'immissione di energia di rete e il consumo proprio; d i bandi di gara per misure di efficienza; e le garanzie per la geotermia; f l'indennizzo per le misure di risanamento concernenti gli impianti idroelettrici; g il supplemento rete; h l'impiego parsimonioso ed efficiente dell'energia negli edifici e nelle imprese; hbis i miglioramenti dell'efficienza energetica da parte dei fornitori di elettricità; i le misure di promozione nel settore dell'energia; j la collaborazione internazionale nell'ambito di applicazione della LEne; k la verifica degli effetti e il trattamento dei dati. - Calcolo dell'indennità: applicabilità dell'art. 7 cpv. 3
SR 730.01 Ordinanza sull'energia del 1° novembre 2017 (OEn) - Ordinanza sull'energia
OEn Art. 1 - La presente ordinanza disciplina:
a la garanzia di origine per l'elettricità e l'etichettatura dell'elettricità; abis la garanzia di origine per combustibili e carburanti; b la pianificazione del territorio in relazione al potenziamento delle energie rinnovabili; c l'immissione di energia di rete e il consumo proprio; d i bandi di gara per misure di efficienza; e le garanzie per la geotermia; f l'indennizzo per le misure di risanamento concernenti gli impianti idroelettrici; g il supplemento rete; h l'impiego parsimonioso ed efficiente dell'energia negli edifici e nelle imprese; hbis i miglioramenti dell'efficienza energetica da parte dei fornitori di elettricità; i le misure di promozione nel settore dell'energia; j la collaborazione internazionale nell'ambito di applicazione della LEne; k la verifica degli effetti e il trattamento dei dati. SR 730.01 Ordinanza sull'energia del 1° novembre 2017 (OEn) - Ordinanza sull'energia
OEn Art. 1 - La presente ordinanza disciplina:
a la garanzia di origine per l'elettricità e l'etichettatura dell'elettricità; abis la garanzia di origine per combustibili e carburanti; b la pianificazione del territorio in relazione al potenziamento delle energie rinnovabili; c l'immissione di energia di rete e il consumo proprio; d i bandi di gara per misure di efficienza; e le garanzie per la geotermia; f l'indennizzo per le misure di risanamento concernenti gli impianti idroelettrici; g il supplemento rete; h l'impiego parsimonioso ed efficiente dell'energia negli edifici e nelle imprese; hbis i miglioramenti dell'efficienza energetica da parte dei fornitori di elettricità; i le misure di promozione nel settore dell'energia; j la collaborazione internazionale nell'ambito di applicazione della LEne; k la verifica degli effetti e il trattamento dei dati.
Sachverhalt ab Seite 254
BGE 122 II 252 S. 254
A.- Il 16 maggio 1989, la Hydro Electra AG, con sede a Heerbrugg, ha ottenuto dal Cantone Ticino una concessione per lo sfruttamento di una piccola centrale idroelettrica nel Comune di Vergeletto. Quest'ultima, di una potenza di 210 kW, è stata posta in esercizio nel giugno del 1990. Il 15 novembre 1989 la Hydro Electra AG ha concluso un contratto con la Società Elettrica Sopracenerina SA concernente l'allacciamento della centrale alla rete elettrica di quest'ultima. L'accordo, la cui durata iniziale era limitata al 31 dicembre 1994, in assenza di disdette, prevedeva il suo rinnovo automatico di anno in anno. La convenzione, tuttora in vigore, all'art. 3 stabilisce una retribuzione per l'energia elettrica fornita alla Società Elettrica Sopracenerina SA di 8,5 cts/kWh l'inverno e di 6,5 cts/kWh l'estate.
B.- Il 1o maggio 1991 è entrato in vigore il decreto federale sull'impiego parsimonioso e razionale dell'energia (Decreto sull'energia), del 14 dicembre 1990 (DEn; RS 730.0), il quale, all'art. 7, regola le condizioni di raccordo di produttori in proprio. Appellandosi a tale normativa, la Hydro Electra AG ha chiesto una revisione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica concordati con la Società Elettrica Sopracenerina SA, la quale ha rifiutato la richiesta il 19 settembre 1994. La Hydro Electra AG si è pertanto rivolta al Consiglio di Stato del Cantone Ticino, instando affinché il prezzo dell'energia elettrica fornita alla menzionata società fosse stabilito in 16 cts/kWh con effetto dal 1o maggio 1994. Il 29 marzo 1995, il Governo ticinese, quale autorità cantonale competente giusta l'art. 7 cpv. 5
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SR 730.01 Ordinanza sull'energia del 1° novembre 2017 (OEn) - Ordinanza sull'energia OEn Art. 1 - La presente ordinanza disciplina: |
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a | la garanzia di origine per l'elettricità e l'etichettatura dell'elettricità; |
abis | la garanzia di origine per combustibili e carburanti; |
b | la pianificazione del territorio in relazione al potenziamento delle energie rinnovabili; |
c | l'immissione di energia di rete e il consumo proprio; |
d | i bandi di gara per misure di efficienza; |
e | le garanzie per la geotermia; |
f | l'indennizzo per le misure di risanamento concernenti gli impianti idroelettrici; |
g | il supplemento rete; |
h | l'impiego parsimonioso ed efficiente dell'energia negli edifici e nelle imprese; |
hbis | i miglioramenti dell'efficienza energetica da parte dei fornitori di elettricità; |
i | le misure di promozione nel settore dell'energia; |
j | la collaborazione internazionale nell'ambito di applicazione della LEne; |
k | la verifica degli effetti e il trattamento dei dati. |
inverno:
13 cts/kWh tariffa alta
10 cts/kWh tariffa bassa
estate:
11 cts/kWh tariffa alta
08 cts/kWh tariffa bassa
La decisione indicava la possibilità di interporre ricorso presso il Consiglio federale.
C.- Il 17 aprile 1995, la Hydro Electra AG ha adito il Consiglio federale, chiedendo di annullare la citata risoluzione governativa e di concederle, a far tempo dal 1o maggio 1994, un'indennità conforme al decreto federale sull'impiego parsimonioso dell'energia.
D.- Al termine di uno scambio di opinioni con il Consiglio federale, il Tribunale federale si è dichiarato disposto a trattare il gravame quale ricorso di diritto amministrativo.
E.- Chiamati a esprimersi, la Società Elettrica Sopracenerina SA ha postulato di respingere il gravame mentre il Consiglio di Stato ticinese si
BGE 122 II 252 S. 255
è rimesso al giudizio del Tribunale federale; il Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie ha proposto di annullare l'atto impugnato e di fissare la rimunerazione per l'energia elettrica in un prezzo annuale medio di 16 cts/kWh. Il Tribunale federale ha accolto il ricorso di diritto amministrativo e ha annullato la sentenza impugnata.
Erwägungen
Considerando in diritto:
1. La decisione del Consiglio di Stato ticinese poggia sul decreto federale sull'energia, del 14 dicembre 1990, ovvero su diritto pubblico federale. Ne deriva che il ricorso di diritto amministrativo è ammissibile giusta i combinati art. 97 cpv. 1
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SR 730.01 Ordinanza sull'energia del 1° novembre 2017 (OEn) - Ordinanza sull'energia OEn Art. 1 - La presente ordinanza disciplina: |
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a | la garanzia di origine per l'elettricità e l'etichettatura dell'elettricità; |
abis | la garanzia di origine per combustibili e carburanti; |
b | la pianificazione del territorio in relazione al potenziamento delle energie rinnovabili; |
c | l'immissione di energia di rete e il consumo proprio; |
d | i bandi di gara per misure di efficienza; |
e | le garanzie per la geotermia; |
f | l'indennizzo per le misure di risanamento concernenti gli impianti idroelettrici; |
g | il supplemento rete; |
h | l'impiego parsimonioso ed efficiente dell'energia negli edifici e nelle imprese; |
hbis | i miglioramenti dell'efficienza energetica da parte dei fornitori di elettricità; |
i | le misure di promozione nel settore dell'energia; |
j | la collaborazione internazionale nell'ambito di applicazione della LEne; |
k | la verifica degli effetti e il trattamento dei dati. |
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SR 730.01 Ordinanza sull'energia del 1° novembre 2017 (OEn) - Ordinanza sull'energia OEn Art. 1 - La presente ordinanza disciplina: |
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a | la garanzia di origine per l'elettricità e l'etichettatura dell'elettricità; |
abis | la garanzia di origine per combustibili e carburanti; |
b | la pianificazione del territorio in relazione al potenziamento delle energie rinnovabili; |
c | l'immissione di energia di rete e il consumo proprio; |
d | i bandi di gara per misure di efficienza; |
e | le garanzie per la geotermia; |
f | l'indennizzo per le misure di risanamento concernenti gli impianti idroelettrici; |
g | il supplemento rete; |
h | l'impiego parsimonioso ed efficiente dell'energia negli edifici e nelle imprese; |
hbis | i miglioramenti dell'efficienza energetica da parte dei fornitori di elettricità; |
i | le misure di promozione nel settore dell'energia; |
j | la collaborazione internazionale nell'ambito di applicazione della LEne; |
k | la verifica degli effetti e il trattamento dei dati. |
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SR 730.01 Ordinanza sull'energia del 1° novembre 2017 (OEn) - Ordinanza sull'energia OEn Art. 1 - La presente ordinanza disciplina: |
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a | la garanzia di origine per l'elettricità e l'etichettatura dell'elettricità; |
abis | la garanzia di origine per combustibili e carburanti; |
b | la pianificazione del territorio in relazione al potenziamento delle energie rinnovabili; |
c | l'immissione di energia di rete e il consumo proprio; |
d | i bandi di gara per misure di efficienza; |
e | le garanzie per la geotermia; |
f | l'indennizzo per le misure di risanamento concernenti gli impianti idroelettrici; |
g | il supplemento rete; |
h | l'impiego parsimonioso ed efficiente dell'energia negli edifici e nelle imprese; |
hbis | i miglioramenti dell'efficienza energetica da parte dei fornitori di elettricità; |
i | le misure di promozione nel settore dell'energia; |
j | la collaborazione internazionale nell'ambito di applicazione della LEne; |
k | la verifica degli effetti e il trattamento dei dati. |
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SR 730.01 Ordinanza sull'energia del 1° novembre 2017 (OEn) - Ordinanza sull'energia OEn Art. 1 - La presente ordinanza disciplina: |
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a | la garanzia di origine per l'elettricità e l'etichettatura dell'elettricità; |
abis | la garanzia di origine per combustibili e carburanti; |
b | la pianificazione del territorio in relazione al potenziamento delle energie rinnovabili; |
c | l'immissione di energia di rete e il consumo proprio; |
d | i bandi di gara per misure di efficienza; |
e | le garanzie per la geotermia; |
f | l'indennizzo per le misure di risanamento concernenti gli impianti idroelettrici; |
g | il supplemento rete; |
h | l'impiego parsimonioso ed efficiente dell'energia negli edifici e nelle imprese; |
hbis | i miglioramenti dell'efficienza energetica da parte dei fornitori di elettricità; |
i | le misure di promozione nel settore dell'energia; |
j | la collaborazione internazionale nell'ambito di applicazione della LEne; |
k | la verifica degli effetti e il trattamento dei dati. |
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a | la garanzia di origine per l'elettricità e l'etichettatura dell'elettricità; |
abis | la garanzia di origine per combustibili e carburanti; |
b | la pianificazione del territorio in relazione al potenziamento delle energie rinnovabili; |
c | l'immissione di energia di rete e il consumo proprio; |
d | i bandi di gara per misure di efficienza; |
e | le garanzie per la geotermia; |
f | l'indennizzo per le misure di risanamento concernenti gli impianti idroelettrici; |
g | il supplemento rete; |
h | l'impiego parsimonioso ed efficiente dell'energia negli edifici e nelle imprese; |
hbis | i miglioramenti dell'efficienza energetica da parte dei fornitori di elettricità; |
i | le misure di promozione nel settore dell'energia; |
j | la collaborazione internazionale nell'ambito di applicazione della LEne; |
k | la verifica degli effetti e il trattamento dei dati. |
2. Il decreto federale sull'energia, nella sua terza sezione ("Produttori in proprio"), contiene la seguente regolamentazione: "Art. 7. Condizioni di raccordo.
1. Gli enti pubblici di erogazione di energia hanno l'obbligo di accettare in una forma appropriata per la rete l'energia offerta regolarmente da produttori in proprio. 2. Il pagamento viene effettuato in funzione del prezzo applicabile alla fornitura di energia equivalente da parte delle reti regionali di trasporto.
BGE 122 II 252 S. 256
3. Trattandosi di fornitura di energia elettrica, ottenuta con energie rinnovabili, bisogna accettare anche l'energia non prodotta regolarmente. In tal caso, il pagamento è effettuato in funzione del prezzo d'acquisto di energia equivalente in provenienza da nuovi impianti nazionali di produzione. 4. Le imprese forniscono l'energia al prezzo che richiedono dai consumatori che non sono produttori in proprio. 5. I Cantoni designano l'autorità incaricata di fissare le condizioni di raccordo per i produttori in proprio, in caso di litigio." Il decreto in questione è entrato in vigore il 1o maggio 1991 ed esplica effetti sino all'entrata in vigore di una legge federale sull'energia, ma al più tardi sino al 31 dicembre 1998 (art. 26
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a | la garanzia di origine per l'elettricità e l'etichettatura dell'elettricità; |
abis | la garanzia di origine per combustibili e carburanti; |
b | la pianificazione del territorio in relazione al potenziamento delle energie rinnovabili; |
c | l'immissione di energia di rete e il consumo proprio; |
d | i bandi di gara per misure di efficienza; |
e | le garanzie per la geotermia; |
f | l'indennizzo per le misure di risanamento concernenti gli impianti idroelettrici; |
g | il supplemento rete; |
h | l'impiego parsimonioso ed efficiente dell'energia negli edifici e nelle imprese; |
hbis | i miglioramenti dell'efficienza energetica da parte dei fornitori di elettricità; |
i | le misure di promozione nel settore dell'energia; |
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3. a) La resistente fornisce energia elettrica al pubblico, ai sensi dell'art. 7 cpv. 1
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a | la garanzia di origine per l'elettricità e l'etichettatura dell'elettricità; |
abis | la garanzia di origine per combustibili e carburanti; |
b | la pianificazione del territorio in relazione al potenziamento delle energie rinnovabili; |
c | l'immissione di energia di rete e il consumo proprio; |
d | i bandi di gara per misure di efficienza; |
e | le garanzie per la geotermia; |
f | l'indennizzo per le misure di risanamento concernenti gli impianti idroelettrici; |
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a | la garanzia di origine per l'elettricità e l'etichettatura dell'elettricità; |
abis | la garanzia di origine per combustibili e carburanti; |
b | la pianificazione del territorio in relazione al potenziamento delle energie rinnovabili; |
c | l'immissione di energia di rete e il consumo proprio; |
d | i bandi di gara per misure di efficienza; |
e | le garanzie per la geotermia; |
f | l'indennizzo per le misure di risanamento concernenti gli impianti idroelettrici; |
g | il supplemento rete; |
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hbis | i miglioramenti dell'efficienza energetica da parte dei fornitori di elettricità; |
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2. principalmente o esclusivamente per l'alimentazione della rete, senza essere portatori di un mandato pubblico". c) La resistente contesta tale qualifica. A suo avviso, un'impresa privata, che - come la ricorrente - convoglia la sua intera produzione nella rete pubblica, non può essere ritenuta un produttore in proprio ("producteur pour ses propres besoins", "Selbstversorger"). Senonché, la definizione di produttore in proprio contenuta nell'ordinanza eccede il significato comune dell'espressione. Un'analisi dei materiali legislativi rivela che la stessa era già impiegata nel messaggio del Consiglio federale, del 21 dicembre 1988 (FF 1989 I pag. 405 segg., segnatamente pag. 421; nel testo tedesco "Eigenerzeuger", BBl 1989 I pag. 512). Le relative spiegazioni indicano che
BGE 122 II 252 S. 257
si intendeva dare a tale nozione un significato ampio. In effetti, il messaggio governativo dichiarava le condizioni di raccordo applicabili "a produttori di energia di rete che non svolgono una funzione di approvvigionamento pubblico regolare, nonché ai proprietari di piccoli impianti che producono energia per conto di terzi senza disporre di un mandato di diritto pubblico a tale scopo". In particolare, esse dovevano essere vincolanti pure per "produttori in proprio che producono energia unicamente per terzi" (messaggio citato pag. 422). Certo, a quest'ultimo proposito il messaggio fa riferimento, a titolo di esempio, ad un impianto di incenerimento, che non utilizza l'elettricità prodotta. Nondimeno, il testo della disposizione non limita la sua applicazione ai casi in cui l'energia trasmessa in rete è un prodotto secondario e il relativo messaggio sottolinea come il campo di applicazione della norma debba essere il più vasto possibile, entro i limiti delle disposizioni di esecuzione e della prassi in materia, evitando in tal modo che scogli di natura amministrativa impediscano il ricorso giudizioso alla produzione di energia in proprio (messaggio pag. 422). Ne discende che se, da un lato, la disposizione in questione verteva, in modo primario, a disciplinare la fornitura di eccedenze di energia da parte di produttori in proprio, dall'altro, il Consiglio federale non ha ecceduto il proprio margine di apprezzamento adottando l'art. 1 lett. k
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a | la garanzia di origine per l'elettricità e l'etichettatura dell'elettricità; |
abis | la garanzia di origine per combustibili e carburanti; |
b | la pianificazione del territorio in relazione al potenziamento delle energie rinnovabili; |
c | l'immissione di energia di rete e il consumo proprio; |
d | i bandi di gara per misure di efficienza; |
e | le garanzie per la geotermia; |
f | l'indennizzo per le misure di risanamento concernenti gli impianti idroelettrici; |
g | il supplemento rete; |
h | l'impiego parsimonioso ed efficiente dell'energia negli edifici e nelle imprese; |
hbis | i miglioramenti dell'efficienza energetica da parte dei fornitori di elettricità; |
i | le misure di promozione nel settore dell'energia; |
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abis | la garanzia di origine per combustibili e carburanti; |
b | la pianificazione del territorio in relazione al potenziamento delle energie rinnovabili; |
c | l'immissione di energia di rete e il consumo proprio; |
d | i bandi di gara per misure di efficienza; |
e | le garanzie per la geotermia; |
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g | il supplemento rete; |
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hbis | i miglioramenti dell'efficienza energetica da parte dei fornitori di elettricità; |
i | le misure di promozione nel settore dell'energia; |
j | la collaborazione internazionale nell'ambito di applicazione della LEne; |
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a | la garanzia di origine per l'elettricità e l'etichettatura dell'elettricità; |
abis | la garanzia di origine per combustibili e carburanti; |
b | la pianificazione del territorio in relazione al potenziamento delle energie rinnovabili; |
c | l'immissione di energia di rete e il consumo proprio; |
d | i bandi di gara per misure di efficienza; |
e | le garanzie per la geotermia; |
f | l'indennizzo per le misure di risanamento concernenti gli impianti idroelettrici; |
g | il supplemento rete; |
h | l'impiego parsimonioso ed efficiente dell'energia negli edifici e nelle imprese; |
hbis | i miglioramenti dell'efficienza energetica da parte dei fornitori di elettricità; |
i | le misure di promozione nel settore dell'energia; |
j | la collaborazione internazionale nell'ambito di applicazione della LEne; |
k | la verifica degli effetti e il trattamento dei dati. |
4. Come testé indicato, l'art. 7
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a | la garanzia di origine per l'elettricità e l'etichettatura dell'elettricità; |
abis | la garanzia di origine per combustibili e carburanti; |
b | la pianificazione del territorio in relazione al potenziamento delle energie rinnovabili; |
c | l'immissione di energia di rete e il consumo proprio; |
d | i bandi di gara per misure di efficienza; |
e | le garanzie per la geotermia; |
f | l'indennizzo per le misure di risanamento concernenti gli impianti idroelettrici; |
g | il supplemento rete; |
h | l'impiego parsimonioso ed efficiente dell'energia negli edifici e nelle imprese; |
hbis | i miglioramenti dell'efficienza energetica da parte dei fornitori di elettricità; |
i | le misure di promozione nel settore dell'energia; |
j | la collaborazione internazionale nell'ambito di applicazione della LEne; |
k | la verifica degli effetti e il trattamento dei dati. |
BGE 122 II 252 S. 258
francese "produziert", "produite"), regolarmente e dalla circostanza che essa sia ottenuta mediante energie rinnovabili. a) Giusta l'art. 7 cpv. 1 e
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SR 730.01 Ordinanza sull'energia del 1° novembre 2017 (OEn) - Ordinanza sull'energia OEn Art. 1 - La presente ordinanza disciplina: |
|
a | la garanzia di origine per l'elettricità e l'etichettatura dell'elettricità; |
abis | la garanzia di origine per combustibili e carburanti; |
b | la pianificazione del territorio in relazione al potenziamento delle energie rinnovabili; |
c | l'immissione di energia di rete e il consumo proprio; |
d | i bandi di gara per misure di efficienza; |
e | le garanzie per la geotermia; |
f | l'indennizzo per le misure di risanamento concernenti gli impianti idroelettrici; |
g | il supplemento rete; |
h | l'impiego parsimonioso ed efficiente dell'energia negli edifici e nelle imprese; |
hbis | i miglioramenti dell'efficienza energetica da parte dei fornitori di elettricità; |
i | le misure di promozione nel settore dell'energia; |
j | la collaborazione internazionale nell'ambito di applicazione della LEne; |
k | la verifica degli effetti e il trattamento dei dati. |
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SR 730.01 Ordinanza sull'energia del 1° novembre 2017 (OEn) - Ordinanza sull'energia OEn Art. 1 - La presente ordinanza disciplina: |
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a | la garanzia di origine per l'elettricità e l'etichettatura dell'elettricità; |
abis | la garanzia di origine per combustibili e carburanti; |
b | la pianificazione del territorio in relazione al potenziamento delle energie rinnovabili; |
c | l'immissione di energia di rete e il consumo proprio; |
d | i bandi di gara per misure di efficienza; |
e | le garanzie per la geotermia; |
f | l'indennizzo per le misure di risanamento concernenti gli impianti idroelettrici; |
g | il supplemento rete; |
h | l'impiego parsimonioso ed efficiente dell'energia negli edifici e nelle imprese; |
hbis | i miglioramenti dell'efficienza energetica da parte dei fornitori di elettricità; |
i | le misure di promozione nel settore dell'energia; |
j | la collaborazione internazionale nell'ambito di applicazione della LEne; |
k | la verifica degli effetti e il trattamento dei dati. |
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SR 730.01 Ordinanza sull'energia del 1° novembre 2017 (OEn) - Ordinanza sull'energia OEn Art. 1 - La presente ordinanza disciplina: |
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a | la garanzia di origine per l'elettricità e l'etichettatura dell'elettricità; |
abis | la garanzia di origine per combustibili e carburanti; |
b | la pianificazione del territorio in relazione al potenziamento delle energie rinnovabili; |
c | l'immissione di energia di rete e il consumo proprio; |
d | i bandi di gara per misure di efficienza; |
e | le garanzie per la geotermia; |
f | l'indennizzo per le misure di risanamento concernenti gli impianti idroelettrici; |
g | il supplemento rete; |
h | l'impiego parsimonioso ed efficiente dell'energia negli edifici e nelle imprese; |
hbis | i miglioramenti dell'efficienza energetica da parte dei fornitori di elettricità; |
i | le misure di promozione nel settore dell'energia; |
j | la collaborazione internazionale nell'ambito di applicazione della LEne; |
k | la verifica degli effetti e il trattamento dei dati. |
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SR 730.01 Ordinanza sull'energia del 1° novembre 2017 (OEn) - Ordinanza sull'energia OEn Art. 14 Luogo di produzione - 1 Il luogo di produzione è il fondo su cui è ubicato l'impianto di produzione. |
|
1 | Il luogo di produzione è il fondo su cui è ubicato l'impianto di produzione. |
2 | Il luogo di produzione può comprendere altri fondi, se anche su questi si può consumare l'elettricità autoprodotta senza utilizzare la rete di distribuzione. |
3 | Al livello di tensione inferiore a 1 kV, la linea di raccordo e l'infrastruttura elettrica locale presso il punto di raccordo alla rete possono essere utilizzate per il consumo proprio.59 |
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SR 730.01 Ordinanza sull'energia del 1° novembre 2017 (OEn) - Ordinanza sull'energia OEn Art. 14 Luogo di produzione - 1 Il luogo di produzione è il fondo su cui è ubicato l'impianto di produzione. |
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1 | Il luogo di produzione è il fondo su cui è ubicato l'impianto di produzione. |
2 | Il luogo di produzione può comprendere altri fondi, se anche su questi si può consumare l'elettricità autoprodotta senza utilizzare la rete di distribuzione. |
3 | Al livello di tensione inferiore a 1 kV, la linea di raccordo e l'infrastruttura elettrica locale presso il punto di raccordo alla rete possono essere utilizzate per il consumo proprio.59 |
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SR 730.01 Ordinanza sull'energia del 1° novembre 2017 (OEn) - Ordinanza sull'energia OEn Art. 14 Luogo di produzione - 1 Il luogo di produzione è il fondo su cui è ubicato l'impianto di produzione. |
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1 | Il luogo di produzione è il fondo su cui è ubicato l'impianto di produzione. |
2 | Il luogo di produzione può comprendere altri fondi, se anche su questi si può consumare l'elettricità autoprodotta senza utilizzare la rete di distribuzione. |
3 | Al livello di tensione inferiore a 1 kV, la linea di raccordo e l'infrastruttura elettrica locale presso il punto di raccordo alla rete possono essere utilizzate per il consumo proprio.59 |
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SR 730.01 Ordinanza sull'energia del 1° novembre 2017 (OEn) - Ordinanza sull'energia OEn Art. 15 Requisito per il raggruppamento ai fini del consumo proprio - 1 Il raggruppamento ai fini del consumo proprio è ammesso se la potenza di produzione dell'impianto o degli impianti è pari ad almeno il 10 per cento della potenza allacciata del raggruppamento. |
|
1 | Il raggruppamento ai fini del consumo proprio è ammesso se la potenza di produzione dell'impianto o degli impianti è pari ad almeno il 10 per cento della potenza allacciata del raggruppamento. |
2 | Gli impianti in funzione al massimo 500 ore all'anno non sono considerati nella determinazione della potenza di produzione. |
3 | Se a posteriori un raggruppamento ai fini del consumo proprio non rispetta più il requisito di cui al capoverso 1, può continuare a esistere solamente se i motivi alla base di questo cambiamento riguardano i partecipanti attuali del raggruppamento. |
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SR 730.01 Ordinanza sull'energia del 1° novembre 2017 (OEn) - Ordinanza sull'energia OEn Art. 16 Partecipazione di locatari e affittuari al raggruppamento - 1 Nel raggruppamento ai fini del consumo proprio si deve stabilire in forma scritta almeno: |
|
1 | Nel raggruppamento ai fini del consumo proprio si deve stabilire in forma scritta almeno: |
a | il rappresentante del raggruppamento verso l'esterno; |
b | le modalità di misurazione del consumo interno, di fornitura dei dati, di amministrazione e di conteggio; |
c | il prodotto elettrico che deve essere acquistato esternamente nonché le modalità in caso di cambio di questo prodotto. |
2 | I locatari e gli affittuari possono uscire dal raggruppamento soltanto se: |
a | hanno diritto di accesso alla rete (art. 17 cpv. 3 LEne) e intendono farlo valere per sé; oppure |
b | il proprietario fondiario non è in grado di garantire un approvvigionamento elettrico adeguato oppure non rispetta le disposizioni di cui agli articoli 16a e 16b. |
3 | L'uscita dal raggruppamento deve essere comunicata al proprietario fondiario per scritto con un preavviso di tre mesi e corredata di una motivazione. |
4 | I proprietari fondiari a cui spetta l'approvvigionamento elettrico di locatari e affittuari sono esentati dall'obbligo di pubblicazione delle tariffe e dalla tenuta di una contabilità per unità finale di imputazione di cui all'articolo 4 OAEl62. |
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SR 730.01 Ordinanza sull'energia del 1° novembre 2017 (OEn) - Ordinanza sull'energia OEn Art. 1 - La presente ordinanza disciplina: |
|
a | la garanzia di origine per l'elettricità e l'etichettatura dell'elettricità; |
abis | la garanzia di origine per combustibili e carburanti; |
b | la pianificazione del territorio in relazione al potenziamento delle energie rinnovabili; |
c | l'immissione di energia di rete e il consumo proprio; |
d | i bandi di gara per misure di efficienza; |
e | le garanzie per la geotermia; |
f | l'indennizzo per le misure di risanamento concernenti gli impianti idroelettrici; |
g | il supplemento rete; |
h | l'impiego parsimonioso ed efficiente dell'energia negli edifici e nelle imprese; |
hbis | i miglioramenti dell'efficienza energetica da parte dei fornitori di elettricità; |
i | le misure di promozione nel settore dell'energia; |
j | la collaborazione internazionale nell'ambito di applicazione della LEne; |
k | la verifica degli effetti e il trattamento dei dati. |
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SR 730.01 Ordinanza sull'energia del 1° novembre 2017 (OEn) - Ordinanza sull'energia OEn Art. 16 Partecipazione di locatari e affittuari al raggruppamento - 1 Nel raggruppamento ai fini del consumo proprio si deve stabilire in forma scritta almeno: |
|
1 | Nel raggruppamento ai fini del consumo proprio si deve stabilire in forma scritta almeno: |
a | il rappresentante del raggruppamento verso l'esterno; |
b | le modalità di misurazione del consumo interno, di fornitura dei dati, di amministrazione e di conteggio; |
c | il prodotto elettrico che deve essere acquistato esternamente nonché le modalità in caso di cambio di questo prodotto. |
2 | I locatari e gli affittuari possono uscire dal raggruppamento soltanto se: |
a | hanno diritto di accesso alla rete (art. 17 cpv. 3 LEne) e intendono farlo valere per sé; oppure |
b | il proprietario fondiario non è in grado di garantire un approvvigionamento elettrico adeguato oppure non rispetta le disposizioni di cui agli articoli 16a e 16b. |
3 | L'uscita dal raggruppamento deve essere comunicata al proprietario fondiario per scritto con un preavviso di tre mesi e corredata di una motivazione. |
4 | I proprietari fondiari a cui spetta l'approvvigionamento elettrico di locatari e affittuari sono esentati dall'obbligo di pubblicazione delle tariffe e dalla tenuta di una contabilità per unità finale di imputazione di cui all'articolo 4 OAEl62. |
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SR 730.01 Ordinanza sull'energia del 1° novembre 2017 (OEn) - Ordinanza sull'energia OEn Art. 17 Impiego di sistemi di accumulazione di elettricità nei raggruppamenti ai fini del consumo proprio - 1 Chi utilizza un sistema di accumulazione di elettricità è tenuto a prendere a proprie spese provvedimenti volti a evitare perturbazioni tecniche al punto di raccordo alla rete. |
|
1 | Chi utilizza un sistema di accumulazione di elettricità è tenuto a prendere a proprie spese provvedimenti volti a evitare perturbazioni tecniche al punto di raccordo alla rete. |
2 | Il gestore di rete è tenuto ad allacciare il sistema di accumulazione alle medesime condizioni di un produttore o consumatore finale comparabile. |
3 | I sistemi di accumulazione che possono solo prelevare elettricità dalla rete di distribuzione o solo cedere elettricità alla rete di distribuzione non devono necessariamente disporre di un dispositivo di misurazione separato. |
4 | Il gestore di rete deve gestire i dispositivi di misurazione nel punto di misurazione di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c OAEl65 con la modalità basata sul saldo di tutte le fasi. |
5. a) Come esposto in precedenza, la ricorrente è un produttore in proprio giusta l'art. 7
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SR 730.01 Ordinanza sull'energia del 1° novembre 2017 (OEn) - Ordinanza sull'energia OEn Art. 1 - La presente ordinanza disciplina: |
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a | la garanzia di origine per l'elettricità e l'etichettatura dell'elettricità; |
abis | la garanzia di origine per combustibili e carburanti; |
b | la pianificazione del territorio in relazione al potenziamento delle energie rinnovabili; |
c | l'immissione di energia di rete e il consumo proprio; |
d | i bandi di gara per misure di efficienza; |
e | le garanzie per la geotermia; |
f | l'indennizzo per le misure di risanamento concernenti gli impianti idroelettrici; |
g | il supplemento rete; |
h | l'impiego parsimonioso ed efficiente dell'energia negli edifici e nelle imprese; |
hbis | i miglioramenti dell'efficienza energetica da parte dei fornitori di elettricità; |
i | le misure di promozione nel settore dell'energia; |
j | la collaborazione internazionale nell'ambito di applicazione della LEne; |
k | la verifica degli effetti e il trattamento dei dati. |
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SR 730.01 Ordinanza sull'energia del 1° novembre 2017 (OEn) - Ordinanza sull'energia OEn Art. 1 - La presente ordinanza disciplina: |
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a | la garanzia di origine per l'elettricità e l'etichettatura dell'elettricità; |
abis | la garanzia di origine per combustibili e carburanti; |
b | la pianificazione del territorio in relazione al potenziamento delle energie rinnovabili; |
c | l'immissione di energia di rete e il consumo proprio; |
d | i bandi di gara per misure di efficienza; |
e | le garanzie per la geotermia; |
f | l'indennizzo per le misure di risanamento concernenti gli impianti idroelettrici; |
g | il supplemento rete; |
h | l'impiego parsimonioso ed efficiente dell'energia negli edifici e nelle imprese; |
hbis | i miglioramenti dell'efficienza energetica da parte dei fornitori di elettricità; |
i | le misure di promozione nel settore dell'energia; |
j | la collaborazione internazionale nell'ambito di applicazione della LEne; |
k | la verifica degli effetti e il trattamento dei dati. |
BGE 122 II 252 S. 259
essa prodotta è ottenuta mediante energie rinnovabili (art. 1 lett. g
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SR 730.01 Ordinanza sull'energia del 1° novembre 2017 (OEn) - Ordinanza sull'energia OEn Art. 1 - La presente ordinanza disciplina: |
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a | la garanzia di origine per l'elettricità e l'etichettatura dell'elettricità; |
abis | la garanzia di origine per combustibili e carburanti; |
b | la pianificazione del territorio in relazione al potenziamento delle energie rinnovabili; |
c | l'immissione di energia di rete e il consumo proprio; |
d | i bandi di gara per misure di efficienza; |
e | le garanzie per la geotermia; |
f | l'indennizzo per le misure di risanamento concernenti gli impianti idroelettrici; |
g | il supplemento rete; |
h | l'impiego parsimonioso ed efficiente dell'energia negli edifici e nelle imprese; |
hbis | i miglioramenti dell'efficienza energetica da parte dei fornitori di elettricità; |
i | le misure di promozione nel settore dell'energia; |
j | la collaborazione internazionale nell'ambito di applicazione della LEne; |
k | la verifica degli effetti e il trattamento dei dati. |
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SR 730.01 Ordinanza sull'energia del 1° novembre 2017 (OEn) - Ordinanza sull'energia OEn Art. 1 - La presente ordinanza disciplina: |
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a | la garanzia di origine per l'elettricità e l'etichettatura dell'elettricità; |
abis | la garanzia di origine per combustibili e carburanti; |
b | la pianificazione del territorio in relazione al potenziamento delle energie rinnovabili; |
c | l'immissione di energia di rete e il consumo proprio; |
d | i bandi di gara per misure di efficienza; |
e | le garanzie per la geotermia; |
f | l'indennizzo per le misure di risanamento concernenti gli impianti idroelettrici; |
g | il supplemento rete; |
h | l'impiego parsimonioso ed efficiente dell'energia negli edifici e nelle imprese; |
hbis | i miglioramenti dell'efficienza energetica da parte dei fornitori di elettricità; |
i | le misure di promozione nel settore dell'energia; |
j | la collaborazione internazionale nell'ambito di applicazione della LEne; |
k | la verifica degli effetti e il trattamento dei dati. |
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SR 730.01 Ordinanza sull'energia del 1° novembre 2017 (OEn) - Ordinanza sull'energia OEn Art. 14 Luogo di produzione - 1 Il luogo di produzione è il fondo su cui è ubicato l'impianto di produzione. |
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1 | Il luogo di produzione è il fondo su cui è ubicato l'impianto di produzione. |
2 | Il luogo di produzione può comprendere altri fondi, se anche su questi si può consumare l'elettricità autoprodotta senza utilizzare la rete di distribuzione. |
3 | Al livello di tensione inferiore a 1 kV, la linea di raccordo e l'infrastruttura elettrica locale presso il punto di raccordo alla rete possono essere utilizzate per il consumo proprio.59 |
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SR 730.01 Ordinanza sull'energia del 1° novembre 2017 (OEn) - Ordinanza sull'energia OEn Art. 1 - La presente ordinanza disciplina: |
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a | la garanzia di origine per l'elettricità e l'etichettatura dell'elettricità; |
abis | la garanzia di origine per combustibili e carburanti; |
b | la pianificazione del territorio in relazione al potenziamento delle energie rinnovabili; |
c | l'immissione di energia di rete e il consumo proprio; |
d | i bandi di gara per misure di efficienza; |
e | le garanzie per la geotermia; |
f | l'indennizzo per le misure di risanamento concernenti gli impianti idroelettrici; |
g | il supplemento rete; |
h | l'impiego parsimonioso ed efficiente dell'energia negli edifici e nelle imprese; |
hbis | i miglioramenti dell'efficienza energetica da parte dei fornitori di elettricità; |
i | le misure di promozione nel settore dell'energia; |
j | la collaborazione internazionale nell'ambito di applicazione della LEne; |
k | la verifica degli effetti e il trattamento dei dati. |
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SR 730.01 Ordinanza sull'energia del 1° novembre 2017 (OEn) - Ordinanza sull'energia OEn Art. 1 - La presente ordinanza disciplina: |
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a | la garanzia di origine per l'elettricità e l'etichettatura dell'elettricità; |
abis | la garanzia di origine per combustibili e carburanti; |
b | la pianificazione del territorio in relazione al potenziamento delle energie rinnovabili; |
c | l'immissione di energia di rete e il consumo proprio; |
d | i bandi di gara per misure di efficienza; |
e | le garanzie per la geotermia; |
f | l'indennizzo per le misure di risanamento concernenti gli impianti idroelettrici; |
g | il supplemento rete; |
h | l'impiego parsimonioso ed efficiente dell'energia negli edifici e nelle imprese; |
hbis | i miglioramenti dell'efficienza energetica da parte dei fornitori di elettricità; |
i | le misure di promozione nel settore dell'energia; |
j | la collaborazione internazionale nell'ambito di applicazione della LEne; |
k | la verifica degli effetti e il trattamento dei dati. |
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SR 730.01 Ordinanza sull'energia del 1° novembre 2017 (OEn) - Ordinanza sull'energia OEn Art. 14 Luogo di produzione - 1 Il luogo di produzione è il fondo su cui è ubicato l'impianto di produzione. |
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1 | Il luogo di produzione è il fondo su cui è ubicato l'impianto di produzione. |
2 | Il luogo di produzione può comprendere altri fondi, se anche su questi si può consumare l'elettricità autoprodotta senza utilizzare la rete di distribuzione. |
3 | Al livello di tensione inferiore a 1 kV, la linea di raccordo e l'infrastruttura elettrica locale presso il punto di raccordo alla rete possono essere utilizzate per il consumo proprio.59 |
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SR 730.01 Ordinanza sull'energia del 1° novembre 2017 (OEn) - Ordinanza sull'energia OEn Art. 1 - La presente ordinanza disciplina: |
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a | la garanzia di origine per l'elettricità e l'etichettatura dell'elettricità; |
abis | la garanzia di origine per combustibili e carburanti; |
b | la pianificazione del territorio in relazione al potenziamento delle energie rinnovabili; |
c | l'immissione di energia di rete e il consumo proprio; |
d | i bandi di gara per misure di efficienza; |
e | le garanzie per la geotermia; |
f | l'indennizzo per le misure di risanamento concernenti gli impianti idroelettrici; |
g | il supplemento rete; |
h | l'impiego parsimonioso ed efficiente dell'energia negli edifici e nelle imprese; |
hbis | i miglioramenti dell'efficienza energetica da parte dei fornitori di elettricità; |
i | le misure di promozione nel settore dell'energia; |
j | la collaborazione internazionale nell'ambito di applicazione della LEne; |
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SR 730.01 Ordinanza sull'energia del 1° novembre 2017 (OEn) - Ordinanza sull'energia OEn Art. 1 - La presente ordinanza disciplina: |
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a | la garanzia di origine per l'elettricità e l'etichettatura dell'elettricità; |
abis | la garanzia di origine per combustibili e carburanti; |
b | la pianificazione del territorio in relazione al potenziamento delle energie rinnovabili; |
c | l'immissione di energia di rete e il consumo proprio; |
d | i bandi di gara per misure di efficienza; |
e | le garanzie per la geotermia; |
f | l'indennizzo per le misure di risanamento concernenti gli impianti idroelettrici; |
g | il supplemento rete; |
h | l'impiego parsimonioso ed efficiente dell'energia negli edifici e nelle imprese; |
hbis | i miglioramenti dell'efficienza energetica da parte dei fornitori di elettricità; |
i | le misure di promozione nel settore dell'energia; |
j | la collaborazione internazionale nell'ambito di applicazione della LEne; |
k | la verifica degli effetti e il trattamento dei dati. |
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SR 730.01 Ordinanza sull'energia del 1° novembre 2017 (OEn) - Ordinanza sull'energia OEn Art. 14 Luogo di produzione - 1 Il luogo di produzione è il fondo su cui è ubicato l'impianto di produzione. |
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1 | Il luogo di produzione è il fondo su cui è ubicato l'impianto di produzione. |
2 | Il luogo di produzione può comprendere altri fondi, se anche su questi si può consumare l'elettricità autoprodotta senza utilizzare la rete di distribuzione. |
3 | Al livello di tensione inferiore a 1 kV, la linea di raccordo e l'infrastruttura elettrica locale presso il punto di raccordo alla rete possono essere utilizzate per il consumo proprio.59 |
6. Resta da vagliare se la ricorrente abbia diritto al trattamento privilegiato previsto al terzo capoverso di tale disposto, secondo il quale
BGE 122 II 252 S. 260
la retribuzione che le spetta non va calcolata in base al cpv. 2 della medesima norma (prezzo applicabile alla fornitura di energia equivalente da parte delle reti regionali di trasporto), bensì "in funzione del prezzo di acquisto di energia equivalente in provenienza da nuovi impianti nazionali di produzione". a) Il testo dell'art. 7 cpv. 2 del messaggio del Consiglio federale (FF 1989 I 445) stabiliva che tutta l'energia offerta da produttori in proprio andava rimunerata applicando il metodo più favorevole (costi per l'acquisto di energia equivalente proveniente da nuovi impianti nazionali di produzione); esso conteneva tuttavia alcune limitazioni nel concetto di produttore in proprio (FF 1989 I 421 segg.). Il Consiglio nazionale ha accettato tale versione dell'art. 7 cpv. 2, rifiutando una proposta volta a determinare la rimunerazione per l'energia di produttori in proprio (senza distinzioni) nel prezzo di energia equivalente da parte delle reti regionali di trasporto (Boll. uff. CN dell'8 febbraio 1990 pag. 155 segg.). Senonché, il Consiglio degli Stati si è rifiutato di avallare tale testo, pronunciandosi altresì in favore dell'adozione dell'attuale art. 7 cpv. 3
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SR 730.01 Ordinanza sull'energia del 1° novembre 2017 (OEn) - Ordinanza sull'energia OEn Art. 1 - La presente ordinanza disciplina: |
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a | la garanzia di origine per l'elettricità e l'etichettatura dell'elettricità; |
abis | la garanzia di origine per combustibili e carburanti; |
b | la pianificazione del territorio in relazione al potenziamento delle energie rinnovabili; |
c | l'immissione di energia di rete e il consumo proprio; |
d | i bandi di gara per misure di efficienza; |
e | le garanzie per la geotermia; |
f | l'indennizzo per le misure di risanamento concernenti gli impianti idroelettrici; |
g | il supplemento rete; |
h | l'impiego parsimonioso ed efficiente dell'energia negli edifici e nelle imprese; |
hbis | i miglioramenti dell'efficienza energetica da parte dei fornitori di elettricità; |
i | le misure di promozione nel settore dell'energia; |
j | la collaborazione internazionale nell'ambito di applicazione della LEne; |
k | la verifica degli effetti e il trattamento dei dati. |
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SR 730.01 Ordinanza sull'energia del 1° novembre 2017 (OEn) - Ordinanza sull'energia OEn Art. 14 Luogo di produzione - 1 Il luogo di produzione è il fondo su cui è ubicato l'impianto di produzione. |
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1 | Il luogo di produzione è il fondo su cui è ubicato l'impianto di produzione. |
2 | Il luogo di produzione può comprendere altri fondi, se anche su questi si può consumare l'elettricità autoprodotta senza utilizzare la rete di distribuzione. |
3 | Al livello di tensione inferiore a 1 kV, la linea di raccordo e l'infrastruttura elettrica locale presso il punto di raccordo alla rete possono essere utilizzate per il consumo proprio.59 |
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SR 730.01 Ordinanza sull'energia del 1° novembre 2017 (OEn) - Ordinanza sull'energia OEn Art. 14 Luogo di produzione - 1 Il luogo di produzione è il fondo su cui è ubicato l'impianto di produzione. |
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1 | Il luogo di produzione è il fondo su cui è ubicato l'impianto di produzione. |
2 | Il luogo di produzione può comprendere altri fondi, se anche su questi si può consumare l'elettricità autoprodotta senza utilizzare la rete di distribuzione. |
3 | Al livello di tensione inferiore a 1 kV, la linea di raccordo e l'infrastruttura elettrica locale presso il punto di raccordo alla rete possono essere utilizzate per il consumo proprio.59 |
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SR 730.01 Ordinanza sull'energia del 1° novembre 2017 (OEn) - Ordinanza sull'energia OEn Art. 1 - La presente ordinanza disciplina: |
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a | la garanzia di origine per l'elettricità e l'etichettatura dell'elettricità; |
abis | la garanzia di origine per combustibili e carburanti; |
b | la pianificazione del territorio in relazione al potenziamento delle energie rinnovabili; |
c | l'immissione di energia di rete e il consumo proprio; |
d | i bandi di gara per misure di efficienza; |
e | le garanzie per la geotermia; |
f | l'indennizzo per le misure di risanamento concernenti gli impianti idroelettrici; |
g | il supplemento rete; |
h | l'impiego parsimonioso ed efficiente dell'energia negli edifici e nelle imprese; |
hbis | i miglioramenti dell'efficienza energetica da parte dei fornitori di elettricità; |
i | le misure di promozione nel settore dell'energia; |
j | la collaborazione internazionale nell'ambito di applicazione della LEne; |
k | la verifica degli effetti e il trattamento dei dati. |
BGE 122 II 252 S. 261
incentivi centrali idroelettriche già esistenti da decenni (Boll. uff. CN del 13 dicembre 1990 pag. 2389, voto Caccia). La minoranza della Commissione del Consiglio nazionale, contraria all'adozione dell'attuale art. 7 cpv. 3
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SR 730.01 Ordinanza sull'energia del 1° novembre 2017 (OEn) - Ordinanza sull'energia OEn Art. 1 - La presente ordinanza disciplina: |
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a | la garanzia di origine per l'elettricità e l'etichettatura dell'elettricità; |
abis | la garanzia di origine per combustibili e carburanti; |
b | la pianificazione del territorio in relazione al potenziamento delle energie rinnovabili; |
c | l'immissione di energia di rete e il consumo proprio; |
d | i bandi di gara per misure di efficienza; |
e | le garanzie per la geotermia; |
f | l'indennizzo per le misure di risanamento concernenti gli impianti idroelettrici; |
g | il supplemento rete; |
h | l'impiego parsimonioso ed efficiente dell'energia negli edifici e nelle imprese; |
hbis | i miglioramenti dell'efficienza energetica da parte dei fornitori di elettricità; |
i | le misure di promozione nel settore dell'energia; |
j | la collaborazione internazionale nell'ambito di applicazione della LEne; |
k | la verifica degli effetti e il trattamento dei dati. |
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SR 730.01 Ordinanza sull'energia del 1° novembre 2017 (OEn) - Ordinanza sull'energia OEn Art. 1 - La presente ordinanza disciplina: |
|
a | la garanzia di origine per l'elettricità e l'etichettatura dell'elettricità; |
abis | la garanzia di origine per combustibili e carburanti; |
b | la pianificazione del territorio in relazione al potenziamento delle energie rinnovabili; |
c | l'immissione di energia di rete e il consumo proprio; |
d | i bandi di gara per misure di efficienza; |
e | le garanzie per la geotermia; |
f | l'indennizzo per le misure di risanamento concernenti gli impianti idroelettrici; |
g | il supplemento rete; |
h | l'impiego parsimonioso ed efficiente dell'energia negli edifici e nelle imprese; |
hbis | i miglioramenti dell'efficienza energetica da parte dei fornitori di elettricità; |
i | le misure di promozione nel settore dell'energia; |
j | la collaborazione internazionale nell'ambito di applicazione della LEne; |
k | la verifica degli effetti e il trattamento dei dati. |
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SR 730.01 Ordinanza sull'energia del 1° novembre 2017 (OEn) - Ordinanza sull'energia OEn Art. 1 - La presente ordinanza disciplina: |
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a | la garanzia di origine per l'elettricità e l'etichettatura dell'elettricità; |
abis | la garanzia di origine per combustibili e carburanti; |
b | la pianificazione del territorio in relazione al potenziamento delle energie rinnovabili; |
c | l'immissione di energia di rete e il consumo proprio; |
d | i bandi di gara per misure di efficienza; |
e | le garanzie per la geotermia; |
f | l'indennizzo per le misure di risanamento concernenti gli impianti idroelettrici; |
g | il supplemento rete; |
h | l'impiego parsimonioso ed efficiente dell'energia negli edifici e nelle imprese; |
hbis | i miglioramenti dell'efficienza energetica da parte dei fornitori di elettricità; |
i | le misure di promozione nel settore dell'energia; |
j | la collaborazione internazionale nell'ambito di applicazione della LEne; |
k | la verifica degli effetti e il trattamento dei dati. |
BGE 122 II 252 S. 262
elettricità proveniente da energie rinnovabili, con ogni evidenza, anche il votante citato ha ammesso l'impiego di un unico metodo di retribuzione (in funzione del prezzo di acquisto di energia equivalente in provenienza da nuovi impianti nazionali di produzione). Ne deriva che, sebbene nel giustificare la regola alla base dell'art. 7 cpv. 3
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SR 730.01 Ordinanza sull'energia del 1° novembre 2017 (OEn) - Ordinanza sull'energia OEn Art. 1 - La presente ordinanza disciplina: |
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a | la garanzia di origine per l'elettricità e l'etichettatura dell'elettricità; |
abis | la garanzia di origine per combustibili e carburanti; |
b | la pianificazione del territorio in relazione al potenziamento delle energie rinnovabili; |
c | l'immissione di energia di rete e il consumo proprio; |
d | i bandi di gara per misure di efficienza; |
e | le garanzie per la geotermia; |
f | l'indennizzo per le misure di risanamento concernenti gli impianti idroelettrici; |
g | il supplemento rete; |
h | l'impiego parsimonioso ed efficiente dell'energia negli edifici e nelle imprese; |
hbis | i miglioramenti dell'efficienza energetica da parte dei fornitori di elettricità; |
i | le misure di promozione nel settore dell'energia; |
j | la collaborazione internazionale nell'ambito di applicazione della LEne; |
k | la verifica degli effetti e il trattamento dei dati. |
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SR 730.01 Ordinanza sull'energia del 1° novembre 2017 (OEn) - Ordinanza sull'energia OEn Art. 1 - La presente ordinanza disciplina: |
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a | la garanzia di origine per l'elettricità e l'etichettatura dell'elettricità; |
abis | la garanzia di origine per combustibili e carburanti; |
b | la pianificazione del territorio in relazione al potenziamento delle energie rinnovabili; |
c | l'immissione di energia di rete e il consumo proprio; |
d | i bandi di gara per misure di efficienza; |
e | le garanzie per la geotermia; |
f | l'indennizzo per le misure di risanamento concernenti gli impianti idroelettrici; |
g | il supplemento rete; |
h | l'impiego parsimonioso ed efficiente dell'energia negli edifici e nelle imprese; |
hbis | i miglioramenti dell'efficienza energetica da parte dei fornitori di elettricità; |
i | le misure di promozione nel settore dell'energia; |
j | la collaborazione internazionale nell'ambito di applicazione della LEne; |
k | la verifica degli effetti e il trattamento dei dati. |
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SR 730.01 Ordinanza sull'energia del 1° novembre 2017 (OEn) - Ordinanza sull'energia OEn Art. 1 - La presente ordinanza disciplina: |
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a | la garanzia di origine per l'elettricità e l'etichettatura dell'elettricità; |
abis | la garanzia di origine per combustibili e carburanti; |
b | la pianificazione del territorio in relazione al potenziamento delle energie rinnovabili; |
c | l'immissione di energia di rete e il consumo proprio; |
d | i bandi di gara per misure di efficienza; |
e | le garanzie per la geotermia; |
f | l'indennizzo per le misure di risanamento concernenti gli impianti idroelettrici; |
g | il supplemento rete; |
h | l'impiego parsimonioso ed efficiente dell'energia negli edifici e nelle imprese; |
hbis | i miglioramenti dell'efficienza energetica da parte dei fornitori di elettricità; |
i | le misure di promozione nel settore dell'energia; |
j | la collaborazione internazionale nell'ambito di applicazione della LEne; |
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SR 730.01 Ordinanza sull'energia del 1° novembre 2017 (OEn) - Ordinanza sull'energia OEn Art. 14 Luogo di produzione - 1 Il luogo di produzione è il fondo su cui è ubicato l'impianto di produzione. |
|
1 | Il luogo di produzione è il fondo su cui è ubicato l'impianto di produzione. |
2 | Il luogo di produzione può comprendere altri fondi, se anche su questi si può consumare l'elettricità autoprodotta senza utilizzare la rete di distribuzione. |
3 | Al livello di tensione inferiore a 1 kV, la linea di raccordo e l'infrastruttura elettrica locale presso il punto di raccordo alla rete possono essere utilizzate per il consumo proprio.59 |
BGE 122 II 252 S. 263
considerando precedente (consid. 6a), il cpv. 3 dell'art. 7
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SR 730.01 Ordinanza sull'energia del 1° novembre 2017 (OEn) - Ordinanza sull'energia OEn Art. 1 - La presente ordinanza disciplina: |
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a | la garanzia di origine per l'elettricità e l'etichettatura dell'elettricità; |
abis | la garanzia di origine per combustibili e carburanti; |
b | la pianificazione del territorio in relazione al potenziamento delle energie rinnovabili; |
c | l'immissione di energia di rete e il consumo proprio; |
d | i bandi di gara per misure di efficienza; |
e | le garanzie per la geotermia; |
f | l'indennizzo per le misure di risanamento concernenti gli impianti idroelettrici; |
g | il supplemento rete; |
h | l'impiego parsimonioso ed efficiente dell'energia negli edifici e nelle imprese; |
hbis | i miglioramenti dell'efficienza energetica da parte dei fornitori di elettricità; |
i | le misure di promozione nel settore dell'energia; |
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BGE 122 II 252 S. 264
di 16 cts/kWh appare invece una concretizzazione adeguata della rimunerazione stabilita all'art. 7 cpv. 3
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SR 730.01 Ordinanza sull'energia del 1° novembre 2017 (OEn) - Ordinanza sull'energia OEn Art. 1 - La presente ordinanza disciplina: |
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a | la garanzia di origine per l'elettricità e l'etichettatura dell'elettricità; |
abis | la garanzia di origine per combustibili e carburanti; |
b | la pianificazione del territorio in relazione al potenziamento delle energie rinnovabili; |
c | l'immissione di energia di rete e il consumo proprio; |
d | i bandi di gara per misure di efficienza; |
e | le garanzie per la geotermia; |
f | l'indennizzo per le misure di risanamento concernenti gli impianti idroelettrici; |
g | il supplemento rete; |
h | l'impiego parsimonioso ed efficiente dell'energia negli edifici e nelle imprese; |
hbis | i miglioramenti dell'efficienza energetica da parte dei fornitori di elettricità; |
i | le misure di promozione nel settore dell'energia; |
j | la collaborazione internazionale nell'ambito di applicazione della LEne; |
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SR 730.01 Ordinanza sull'energia del 1° novembre 2017 (OEn) - Ordinanza sull'energia OEn Art. 1 - La presente ordinanza disciplina: |
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a | la garanzia di origine per l'elettricità e l'etichettatura dell'elettricità; |
abis | la garanzia di origine per combustibili e carburanti; |
b | la pianificazione del territorio in relazione al potenziamento delle energie rinnovabili; |
c | l'immissione di energia di rete e il consumo proprio; |
d | i bandi di gara per misure di efficienza; |
e | le garanzie per la geotermia; |
f | l'indennizzo per le misure di risanamento concernenti gli impianti idroelettrici; |
g | il supplemento rete; |
h | l'impiego parsimonioso ed efficiente dell'energia negli edifici e nelle imprese; |
hbis | i miglioramenti dell'efficienza energetica da parte dei fornitori di elettricità; |
i | le misure di promozione nel settore dell'energia; |
j | la collaborazione internazionale nell'ambito di applicazione della LEne; |
k | la verifica degli effetti e il trattamento dei dati. |
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SR 730.01 Ordinanza sull'energia del 1° novembre 2017 (OEn) - Ordinanza sull'energia OEn Art. 14 Luogo di produzione - 1 Il luogo di produzione è il fondo su cui è ubicato l'impianto di produzione. |
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1 | Il luogo di produzione è il fondo su cui è ubicato l'impianto di produzione. |
2 | Il luogo di produzione può comprendere altri fondi, se anche su questi si può consumare l'elettricità autoprodotta senza utilizzare la rete di distribuzione. |
3 | Al livello di tensione inferiore a 1 kV, la linea di raccordo e l'infrastruttura elettrica locale presso il punto di raccordo alla rete possono essere utilizzate per il consumo proprio.59 |
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SR 730.01 Ordinanza sull'energia del 1° novembre 2017 (OEn) - Ordinanza sull'energia OEn Art. 15 Requisito per il raggruppamento ai fini del consumo proprio - 1 Il raggruppamento ai fini del consumo proprio è ammesso se la potenza di produzione dell'impianto o degli impianti è pari ad almeno il 10 per cento della potenza allacciata del raggruppamento. |
|
1 | Il raggruppamento ai fini del consumo proprio è ammesso se la potenza di produzione dell'impianto o degli impianti è pari ad almeno il 10 per cento della potenza allacciata del raggruppamento. |
2 | Gli impianti in funzione al massimo 500 ore all'anno non sono considerati nella determinazione della potenza di produzione. |
3 | Se a posteriori un raggruppamento ai fini del consumo proprio non rispetta più il requisito di cui al capoverso 1, può continuare a esistere solamente se i motivi alla base di questo cambiamento riguardano i partecipanti attuali del raggruppamento. |
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SR 730.01 Ordinanza sull'energia del 1° novembre 2017 (OEn) - Ordinanza sull'energia OEn Art. 1 - La presente ordinanza disciplina: |
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a | la garanzia di origine per l'elettricità e l'etichettatura dell'elettricità; |
abis | la garanzia di origine per combustibili e carburanti; |
b | la pianificazione del territorio in relazione al potenziamento delle energie rinnovabili; |
c | l'immissione di energia di rete e il consumo proprio; |
d | i bandi di gara per misure di efficienza; |
e | le garanzie per la geotermia; |
f | l'indennizzo per le misure di risanamento concernenti gli impianti idroelettrici; |
g | il supplemento rete; |
h | l'impiego parsimonioso ed efficiente dell'energia negli edifici e nelle imprese; |
hbis | i miglioramenti dell'efficienza energetica da parte dei fornitori di elettricità; |
i | le misure di promozione nel settore dell'energia; |
j | la collaborazione internazionale nell'ambito di applicazione della LEne; |
k | la verifica degli effetti e il trattamento dei dati. |
BGE 122 II 252 S. 265
ingiustificati: in concreto non sussiste infatti una simile fattispecie eccezionale. e) Da quanto esposto scaturisce che la decisione governativa impugnata, che concede alla ricorrente una rimunerazione pari a 8-13 cts/kWh, poggia su di un'interpretazione errata dell'art. 7 cpv. 3
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a | la garanzia di origine per l'elettricità e l'etichettatura dell'elettricità; |
abis | la garanzia di origine per combustibili e carburanti; |
b | la pianificazione del territorio in relazione al potenziamento delle energie rinnovabili; |
c | l'immissione di energia di rete e il consumo proprio; |
d | i bandi di gara per misure di efficienza; |
e | le garanzie per la geotermia; |
f | l'indennizzo per le misure di risanamento concernenti gli impianti idroelettrici; |
g | il supplemento rete; |
h | l'impiego parsimonioso ed efficiente dell'energia negli edifici e nelle imprese; |
hbis | i miglioramenti dell'efficienza energetica da parte dei fornitori di elettricità; |
i | le misure di promozione nel settore dell'energia; |
j | la collaborazione internazionale nell'ambito di applicazione della LEne; |
k | la verifica degli effetti e il trattamento dei dati. |
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SR 730.01 Ordinanza sull'energia del 1° novembre 2017 (OEn) - Ordinanza sull'energia OEn Art. 14 Luogo di produzione - 1 Il luogo di produzione è il fondo su cui è ubicato l'impianto di produzione. |
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1 | Il luogo di produzione è il fondo su cui è ubicato l'impianto di produzione. |
2 | Il luogo di produzione può comprendere altri fondi, se anche su questi si può consumare l'elettricità autoprodotta senza utilizzare la rete di distribuzione. |
3 | Al livello di tensione inferiore a 1 kV, la linea di raccordo e l'infrastruttura elettrica locale presso il punto di raccordo alla rete possono essere utilizzate per il consumo proprio.59 |