119 Ib 23
3. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 15. Februar 1993 i.S. Storit-Werke AG gegen Dorfkorporation Gretschins-Fontnas und Regierungsrat des Kantons St. Gallen (Verwaltungsgerichtsbeschwerde und staatsrechtliche Beschwerde)
Regeste (de):
- Anfechtung einer Konzession zur Ableitung von Trinkwasser aus einem öffentlichen Gewässer durch den Inhaber einer bestehenden unterliegenden Wasserkraftkonzession. BG über die Nutzbarmachung der Wasserkräfte vom 22. Dezember 1916 (WRG), Art. 43, 70; Art. 99 lit. d , 101 lit. d OG.
- 1. Unzulässigkeit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen die neue Konzession gemäss Art. 99 lit. d OG. In der Erteilung der neuen Wassernutzungskonzession, welche mit der bestehenden Wasserkraftkonzession kollidieren könnte, liegt auch kein Widerruf dieser bestehenden Konzession, gegen den gemäss Art. 43
SR 721.80 Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche
LUFI Art. 43 - 1 Colla concessione il concessionario acquista, nei limiti dell'atto di concessione, il diritto all'utilizzazione del corso d'acqua.
1 Colla concessione il concessionario acquista, nei limiti dell'atto di concessione, il diritto all'utilizzazione del corso d'acqua. 2 Il diritto d'utilizzazione, una volta concesso, può esser revocato o ridotto solo per motivi di pubblica utilità e verso piena indennità. 3 ...51 SR 721.80 Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche
LUFI Art. 43 - 1 Colla concessione il concessionario acquista, nei limiti dell'atto di concessione, il diritto all'utilizzazione del corso d'acqua.
1 Colla concessione il concessionario acquista, nei limiti dell'atto di concessione, il diritto all'utilizzazione del corso d'acqua. 2 Il diritto d'utilizzazione, una volta concesso, può esser revocato o ridotto solo per motivi di pubblica utilità e verso piena indennità. 3 ...51 - 2. Rechtsweg für Streitigkeiten zwischen dem Beliehenen und den Inhabern früherer Verleihungen oder anderweitiger bestehender Rechte (E. 2c, cc).
- 3. Verhältnis der Vorschriften des WRG über Wasserkraftkonzessionen zu den kantonalen Vorschriften über sonstige Wassernutzungskonzessionen (E. 2c, dd).
- 4. Unzulässigkeit der staatsrechtlichen Beschwerde wegen Nichterschöpfung des kantonalen Instanzenzuges, wenn gegen den beanstandeten Eingriff kantonale (und allfällige anschliessende eidgenössische) Klageverfahren zur Verfügung stehen (E. 3).
Regeste (fr):
- Recours contre l'octroi d'une concession permettant de dériver de l'eau potable des eaux publiques par le bénéficiaire d'une concession existante d'utilisation de la force hydraulique en aval. LF du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (LFH), art. 43, 70; art. 99 let. d, 101 let. d OJ.
- 1. Irrecevabilité du recours de droit administratif dirigé contre l'octroi de la nouvelle concession, selon l'art. 99 let. d OJ. L'octroi d'une nouvelle concession d'utilisation de l'eau risquant d'entrer en conflit avec la concession existante du droit d'utilisation de la force hydraulique n'implique pas un retrait de la concession existante, contre lequel le recours de droit administratif serait recevable, conformément à l'art. 43 LFH en relation avec l'art. 101 let. d OJ (consid. 2c).
- 2. Voie de droit en matière de contestations entre le concessionnaire et le titulaire de concessions antérieures ou d'autres droits existants (consid. 2c, cc).
- 3. Rapport entre les prescriptions de la LFH concernant les concessions de forces hydrauliques et les dispositions de droit cantonal relatives à d'autres concessions d'utilisation de l'eau (consid. 2c, dd).
- 4. Irrecevabilité du recours de droit public pour cause de non-épuisement des instances cantonales, si la voie de l'action est ouverte sur le plan cantonal (et éventuellement ensuite sur le plan fédéral) pour faire valoir l'atteinte alléguée (consid. 3).
Regesto (it):
- Impugnabilità di una concessione accordata per derivare acqua potabile da un corso d'acqua pubblico da parte del detentore di una concessione già esistente per l'utilizzazione della forza idrica. LF sull'utilizzazione delle forze idriche del 22 dicembre 1916 (LUFI), art. 43, 70; art. 99 lett. d , 101 lett. d OG.
- 1. Inammissibilità del ricorso di diritto amministrativo contro una nuova concessione giusta l'art. 99 lett. d OG. Il rilascio di una nuova concessione per l'utilizzazione dell'acqua, la quale potrebbe collidere con la già esistente concessione per l'utilizzazione della forza idrica, non implica la revoca della concessione esistente, contro la quale il ricorso di diritto amministrativo sarebbe ammissibile in conformità all'art. 43 LUFI in relazione con l'art. 101 lett. d
SR 721.80 Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche
LUFI Art. 43 - 1 Colla concessione il concessionario acquista, nei limiti dell'atto di concessione, il diritto all'utilizzazione del corso d'acqua.
1 Colla concessione il concessionario acquista, nei limiti dell'atto di concessione, il diritto all'utilizzazione del corso d'acqua. 2 Il diritto d'utilizzazione, una volta concesso, può esser revocato o ridotto solo per motivi di pubblica utilità e verso piena indennità. 3 ...51 - 2. Rimedi giuridici per le contestazioni tra il concessionario e i detentori di concessioni anteriori oppure di altri diritti già esistenti (consid. 2c, cc).
- 3. Rapporto tra le disposizioni della LF concernenti le concessioni per l'utilizzazione della forza idrica e le disposizioni del diritto cantonale relative a ulteriori concessioni per l'utilizzazione dell'acqua (consid. 2c, dd).
- 4. Inammissibilità del ricorso di diritto pubblico per mancato esaurimento delle istanze cantonali, se è possibile proporre un'azione di diritto cantonale (e, eventualmente, in seguito, di diritto federale) in merito alla lesione contestata (consid. 3).
Sachverhalt ab Seite 24
BGE 119 Ib 23 S. 24
A.- Die Storit-Werke AG, Azmoos, nutzt aufgrund einer unbefristeten altrechtlichen Konzession des st. gallischen Regierungsrates vom 16. Februar 1866 (Wasserrecht Nr. III/17) eine Gefällsstufe des Mühlbaches von 107,96 m für den Betrieb eines Wasserkraftwerkes (88 l/s; 126,67 PS). Zum Einzugsgebiet des Mühlbaches gehört u.a. die - seit 1961 von Gesetzes wegen als öffentliche Bachquelle geltende - Haberbündtliquelle (mittlere Schüttung 1650 l/m); ihr Wasser
BGE 119 Ib 23 S. 25
fliesst, soweit es nicht in die Trinkwasserversorgung der Dorfkorporation Gretschins-Fontnas abgeleitet wird, über den Saschelabach oberhalb der von der Storit-Werke AG genutzten Gefällsstufe in den Mühlbach.
B.- Die Dorfkorporation Gretschins-Fontnas, welche für den Bezug des Trinkwassers von der Haberbündtliquelle (Grundstück Nr. 2571 in der Gemeinde Wartau) heute keinen formellen Rechtstitel besitzt und ihre bisherige baufällige Fassungsanlage erneuern möchte, stellte am 8. Juli 1988 beim Regierungsrat des Kantons St. Gallen das Gesuch um Erteilung einer auf 50 Jahre befristeten Konzession zur Neufassung und Nutzung dieser Quelle im Umfang von 800 l/m bzw. 420'000 m3 pro Jahr. Das Gesuch wurde während 30 Tagen öffentlich aufgelegt. Während der Auflagefrist erhob u.a. die Storit-Werke AG Einsprache mit dem Einwand, die von der Dorfkorporation Gretschins-Fontnas anbegehrte Konzession verstosse gegen Dienstbarkeiten, welche die Ortsgemeinde Wartau als Eigentümerin des Quellengrundstückes am 17. Januar 1959 und am 30. September 1959 mit der Weberei Azmoos AG sowie den damals getrennten Brunnengenossenschaften Gretschins und Fontnas vereinbart habe. Danach habe die Storit-Werke AG als Rechtsnachfolgerin der Weberei Azmoos AG ein Wassernutzungsrecht an allen bekannten und allfällig noch zum Vorschein kommenden Quellen im Einzugsgebiet des Mühlbaches, und das Überwasser der von der Dorfkorporation Gretschins-Fontnas zu Trinkwasserzwecken genutzten Haberbündtliquelle müsse im bisherigen Rahmen den berechtigten Werken belassen (d.h. in den Mühlbach abgeleitet) werden. Im Laufe der an diese Einsprache anschliessenden Verhandlungen machte die Storit-Werke AG zudem geltend, der mit der beabsichtigten neuen Quellfassung verbundene gesteigerte Wasserverbrauch beeinträchtige den Betrieb ihrer Turbinenanlage; sie verlangte eine Beschränkung der Trinkwasserentnahme auf maximal 300 m3 pro Tag (Eingabe vom 28. März 1990). Der Regierungsrat des Kantons St. Gallen stellte mit Beschluss vom 9. April 1991 zunächst fest, dass die Haberbündtliquelle (als Bachquelle) ein öffentliches Gewässer im Sinne von Art. 2 des kantonalen Gesetzes über die Gewässernutzung vom 5. Dezember 1960 darstelle und dass im Grundwasserverzeichnis kein Wasserrecht zur Nutzung der Haberbündtliquelle zugunsten der Storit-Werke AG begründet worden sei (Ziff. I). Auf die "privatrechtliche Einsprache" der Storit-Werke AG vom 14. September 1988 trat der Regierungsrat nicht ein und verwies die Einsprecherin diesbezüglich, unter
BGE 119 Ib 23 S. 26
Ansetzung einer Frist von 14 Tagen, auf den Zivilrechtsweg (Ziff. II/1/a und b). Auf die "öffentlichrechtliche Einsprache" der Storit-Werke AG (betreffend die Beeinträchtigung ihrer Wasserrechtskonzession Nr. III/17) wurde, wegen Nichteinhaltung der Frist, ebenfalls nicht eingetreten (Ziff. II/2). Unter Ziff. III des Entscheides wird der Dorfkorporation Gretschins-Fontnas, unter Vorbehalt der Erledigung der privatrechtlichen Einsprache der Storit-Werke AG, die anbegehrte Wasserrechtskonzession als Wasserrecht Nr. Q 13 mit gewissen mengenmässigen Einschränkungen (max. 800 l/m; höchstens 600 m3 pro Tag und 220'000 m3 pro Jahr) sowie einer Reihe von Auflagen und Vorbehalten für die Dauer von 50 Jahren erteilt.
C.- Die Storit-Werke AG erhebt gegen diesen Entscheid des Regierungsrates mit Eingabe vom 21. Mai 1991 beim Bundesgericht staatsrechtliche Beschwerde. Sie rügt eine Verletzung von Art. 4
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
D.- Unter dem gleichen Datum führte die Storit-Werke AG mit einer weiteren Eingabe Verwaltungsbeschwerde beim Bundesrat mit dem Antrag, Ziff. I, II und III/1 ("Nutzungsumfang") des Entscheides des st. gallischen Regierungsrates seien aufzuheben und es sei der Nutzungsumfang auf "höchstens 800 Minutenliter, aber höchstens 300 Kubikmeter je Tag und höchstens 110'000 Kubikmeter je Jahr" festzulegen; eventuell sei die ganze Verfügung des Regierungsrates aufzuheben und die Angelegenheit zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.
Nach Durchführung eines Meinungsaustausches mit dem Bundesamt für Justiz, Abteilung für Beschwerden an den Bundesrat, übernahm das Bundesgericht auch die Behandlung der an den Bundesrat gerichteten Eingabe als Verwaltungsgerichtsbeschwerde.
E.- Das Baudepartement des Kantons St. Gallen stellt in seiner Vernehmlassung vom 26. August 1992 namens des Regierungsrates den Antrag, es sei auf die Verwaltungsgerichtsbeschwerde nicht einzutreten; eventuell sei sie abzuweisen. Ebenso sei auf die staatsrechtliche Beschwerde nicht einzutreten; eventuell sei sie abzuweisen. Im gleichen Sinne liess sich die (nachträglich zur Stellungnahme eingeladene) Dorfkorporation Gretschins-Fontnas am 17. Dezember 1992 zu den beiden Beschwerden vernehmen. Das Eidgenössische Departement des Innern verzichtete auf Vernehmlassung. Das Bundesgericht tritt auf die beiden Beschwerden nicht ein
BGE 119 Ib 23 S. 27
Erwägungen
aus folgenden Erwägungen:
2. a) Angefochten ist ein letztinstanzlicher kantonaler Entscheid über die Erteilung einer Konzession zur Nutzung eines Wasservorkommens zu Trinkwasserzwecken. Eine solche Konzession unterliegt, soweit sie vom kantonalen Recht beherrscht wird, nach Massgabe von Art. 84 ff
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 721.80 Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche LUFI Art. 43 - 1 Colla concessione il concessionario acquista, nei limiti dell'atto di concessione, il diritto all'utilizzazione del corso d'acqua. |
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1 | Colla concessione il concessionario acquista, nei limiti dell'atto di concessione, il diritto all'utilizzazione del corso d'acqua. |
2 | Il diritto d'utilizzazione, una volta concesso, può esser revocato o ridotto solo per motivi di pubblica utilità e verso piena indennità. |
3 | ...51 |
SR 721.80 Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche LUFI Art. 43 - 1 Colla concessione il concessionario acquista, nei limiti dell'atto di concessione, il diritto all'utilizzazione del corso d'acqua. |
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1 | Colla concessione il concessionario acquista, nei limiti dell'atto di concessione, il diritto all'utilizzazione del corso d'acqua. |
2 | Il diritto d'utilizzazione, una volta concesso, può esser revocato o ridotto solo per motivi di pubblica utilità e verso piena indennità. |
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SR 721.80 Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche LUFI Art. 43 - 1 Colla concessione il concessionario acquista, nei limiti dell'atto di concessione, il diritto all'utilizzazione del corso d'acqua. |
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1 | Colla concessione il concessionario acquista, nei limiti dell'atto di concessione, il diritto all'utilizzazione del corso d'acqua. |
2 | Il diritto d'utilizzazione, una volta concesso, può esser revocato o ridotto solo per motivi di pubblica utilità e verso piena indennità. |
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SR 721.80 Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche LUFI Art. 43 - 1 Colla concessione il concessionario acquista, nei limiti dell'atto di concessione, il diritto all'utilizzazione del corso d'acqua. |
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1 | Colla concessione il concessionario acquista, nei limiti dell'atto di concessione, il diritto all'utilizzazione del corso d'acqua. |
2 | Il diritto d'utilizzazione, una volta concesso, può esser revocato o ridotto solo per motivi di pubblica utilità e verso piena indennità. |
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SR 721.80 Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche LUFI Art. 43 - 1 Colla concessione il concessionario acquista, nei limiti dell'atto di concessione, il diritto all'utilizzazione del corso d'acqua. |
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1 | Colla concessione il concessionario acquista, nei limiti dell'atto di concessione, il diritto all'utilizzazione del corso d'acqua. |
2 | Il diritto d'utilizzazione, una volta concesso, può esser revocato o ridotto solo per motivi di pubblica utilità e verso piena indennità. |
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SR 721.80 Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche LUFI Art. 43 - 1 Colla concessione il concessionario acquista, nei limiti dell'atto di concessione, il diritto all'utilizzazione del corso d'acqua. |
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1 | Colla concessione il concessionario acquista, nei limiti dell'atto di concessione, il diritto all'utilizzazione del corso d'acqua. |
2 | Il diritto d'utilizzazione, una volta concesso, può esser revocato o ridotto solo per motivi di pubblica utilità e verso piena indennità. |
3 | ...51 |
BGE 119 Ib 23 S. 28
über Art. 24bis
SR 721.80 Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche LUFI Art. 43 - 1 Colla concessione il concessionario acquista, nei limiti dell'atto di concessione, il diritto all'utilizzazione del corso d'acqua. |
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1 | Colla concessione il concessionario acquista, nei limiti dell'atto di concessione, il diritto all'utilizzazione del corso d'acqua. |
2 | Il diritto d'utilizzazione, una volta concesso, può esser revocato o ridotto solo per motivi di pubblica utilità e verso piena indennità. |
3 | ...51 |
SR 721.80 Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche LUFI Art. 74 - 1 Gli articoli 7a, 8, 9, 12-16 e le disposizioni del capo II sono applicabili a tutti i diritti d'acqua già esistenti.113 |
|
1 | Gli articoli 7a, 8, 9, 12-16 e le disposizioni del capo II sono applicabili a tutti i diritti d'acqua già esistenti.113 |
2 | Del capo III sono applicabili ai diritti d'acqua costituiti prima del 25 ottobre 1908 le sole disposizioni concernenti il perturbamento d'impianti idraulici cagionato da lavori pubblici (art. 44), il diritto d'espropriazione (art. 46 e 47), la somministrazione d'acqua per uso pubblico (art. 53) e la decisione di contestazioni (art. 70 e 71). se però, posteriormente a questa data, sono state concesse o saranno ancora concesse nuove forze d'acqua al possessore di un vecchio impianto, la presente legge è applicabile anche per quanto concerne le prestazioni periodiche da corrispondere per queste nuove forze. |
3 | ...114 |
3bis | L'articolo 49 capoverso 1 è applicabile nella misura in cui non leda i diritti acquisiti.115 |
4 | L'articolo 50 non è applicabile ai diritti d'acqua accordati dal 25 ottobre 1908 al giorno in cui la presente legge entrerà in vigore. |
5 | ...116 |
SR 721.80 Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche LUFI Art. 45 - La concessione non vulnera i diritti privati dei terzi né le concessioni anteriori. |
SR 721.80 Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche LUFI Art. 46 - 1 Se motivi di pubblica utilità lo richiedono, l'autorità concedente deve accordare al concessionario il diritto di acquistare in via di espropriazione i fondi e i diritti reali che gli occorrono per la costruzione, la trasformazione o l'ingrandimento del suo impianto, nonché i diritti d'utilizzazione opposti ai suoi. |
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1 | Se motivi di pubblica utilità lo richiedono, l'autorità concedente deve accordare al concessionario il diritto di acquistare in via di espropriazione i fondi e i diritti reali che gli occorrono per la costruzione, la trasformazione o l'ingrandimento del suo impianto, nonché i diritti d'utilizzazione opposti ai suoi. |
2 | Le contestazioni circa l'obbligo di cessione sono decise dall'autorità concedente, e dal Dipartimento quando si tratti dell'espropriazione di un diritto d'utilizzazione da essa precedentemente concesso.54 |
3 | Se per la realizzazione di una centrale idroelettrica occorrono fondi situati in un Cantone diverso da quello della concessione, il diritto d'espropriazione è accordato dal Dipartimento.55 |
4 | Se la concessione è data dal Dipartimento, al richiedente spetta il diritto di espropriazione secondo la legge federale del 20 giugno 193056 sull'espropriazione (LEspr).57 |
SR 721.80 Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche LUFI Art. 32 - 1 Gli utenti possono esigere che nel regolare il livello e il deflusso del corso d'acqua, nonché l'esercizio dei diritti d'utilizzazione, si abbia riguardo, per quanto è possibile, agli interessi di ciascuno di essi. |
|
1 | Gli utenti possono esigere che nel regolare il livello e il deflusso del corso d'acqua, nonché l'esercizio dei diritti d'utilizzazione, si abbia riguardo, per quanto è possibile, agli interessi di ciascuno di essi. |
2 | La regolamentazione più precisa dell'utilizzazione, specialmente per quanto concerne la ritenuta delle acque e la rimozione degli oggetti convogliati, spetta, fatti salvi i diritti d'utilizzazione esistenti, ai Cantoni, o al Dipartimento quando si tratti di installazioni situate in diversi Cantoni o su corsi d'acqua di confine.42 |
3 | Se colla conservazione dei diritti esistenti, non si possono equamente conciliare gl'interessi degli utenti, l'autorità competente può, a richiesta, limitare l'esercizio di singoli utenti contro un'indennità da pagarsi da quelli fra loro che vengono a essere avvantaggiati. L'indennità fissata dall'autorità cantonale può essere impugnata in virtù del diritto cantonale davanti a un'autorità giudiziaria.43 |
SR 721.80 Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche LUFI Art. 45 - La concessione non vulnera i diritti privati dei terzi né le concessioni anteriori. |
SR 721.80 Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche LUFI Art. 74 - 1 Gli articoli 7a, 8, 9, 12-16 e le disposizioni del capo II sono applicabili a tutti i diritti d'acqua già esistenti.113 |
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1 | Gli articoli 7a, 8, 9, 12-16 e le disposizioni del capo II sono applicabili a tutti i diritti d'acqua già esistenti.113 |
2 | Del capo III sono applicabili ai diritti d'acqua costituiti prima del 25 ottobre 1908 le sole disposizioni concernenti il perturbamento d'impianti idraulici cagionato da lavori pubblici (art. 44), il diritto d'espropriazione (art. 46 e 47), la somministrazione d'acqua per uso pubblico (art. 53) e la decisione di contestazioni (art. 70 e 71). se però, posteriormente a questa data, sono state concesse o saranno ancora concesse nuove forze d'acqua al possessore di un vecchio impianto, la presente legge è applicabile anche per quanto concerne le prestazioni periodiche da corrispondere per queste nuove forze. |
3 | ...114 |
3bis | L'articolo 49 capoverso 1 è applicabile nella misura in cui non leda i diritti acquisiti.115 |
4 | L'articolo 50 non è applicabile ai diritti d'acqua accordati dal 25 ottobre 1908 al giorno in cui la presente legge entrerà in vigore. |
5 | ...116 |
cc) Gemäss Art. 70
SR 721.80 Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche LUFI Art. 70 - Le contestazioni che sorgessero fra il concessionario e altri utenti circa la portata dei loro diritti saranno decise dai tribunali. |
SR 721.80 Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche LUFI Art. 60 - 1 La procedura per la concessione da darsi dalle autorità cantonali è regolata dai Cantoni, salve le disposizioni che seguono. |
|
1 | La procedura per la concessione da darsi dalle autorità cantonali è regolata dai Cantoni, salve le disposizioni che seguono. |
2 | Le domande di concessione saranno pubblicate, colla fissazione di un congruo termine durante il quale si potrà fare opposizione per lesione di interessi pubblici o privati. |
3 | Alla pubblicazione non può essere aggiunta la comminatoria della perenzione dei diritti che non fossero stati dichiarati in tempo utile. |
3bis | La concessione può essere rilasciata senza pubblica gara. La procedura di rilascio deve essere trasparente e non discriminatoria.77 |
3ter | Per progetti di impianti limitati localmente, che concernono pochi interessati chiaramente individuabili e che hanno nel complesso un impatto ridotto, è prevista una procedura semplificata. I Cantoni che rinunciano alla pubblicazione secondo il capoverso 2 devono garantire che gli interessati possano comunque tutelare i propri diritti.78 |
4 | Il Consiglio federale può emanare altre disposizioni sulla procedura da seguirsi. |
SR 721.80 Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche LUFI Art. 60 - 1 La procedura per la concessione da darsi dalle autorità cantonali è regolata dai Cantoni, salve le disposizioni che seguono. |
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1 | La procedura per la concessione da darsi dalle autorità cantonali è regolata dai Cantoni, salve le disposizioni che seguono. |
2 | Le domande di concessione saranno pubblicate, colla fissazione di un congruo termine durante il quale si potrà fare opposizione per lesione di interessi pubblici o privati. |
3 | Alla pubblicazione non può essere aggiunta la comminatoria della perenzione dei diritti che non fossero stati dichiarati in tempo utile. |
3bis | La concessione può essere rilasciata senza pubblica gara. La procedura di rilascio deve essere trasparente e non discriminatoria.77 |
3ter | Per progetti di impianti limitati localmente, che concernono pochi interessati chiaramente individuabili e che hanno nel complesso un impatto ridotto, è prevista una procedura semplificata. I Cantoni che rinunciano alla pubblicazione secondo il capoverso 2 devono garantire che gli interessati possano comunque tutelare i propri diritti.78 |
4 | Il Consiglio federale può emanare altre disposizioni sulla procedura da seguirsi. |
BGE 119 Ib 23 S. 29
geben würde (vgl. VPB 32 Nr. 121 S. 160 f.; 29 Nr. 180; 28 Nr. 108; 22 Nr. 129). Dies schliesst nicht aus, dass die Verleihungsbehörde, je nach Ausgestaltung des kantonalen Verfahrensrechtes, erhobene Einsprachen förmlich behandelt, beim Entscheid über die Erteilung der Konzession gegebenenfalls berücksichtigt und über gewisse öffentlichrechtliche Einwendungen Dritter allenfalls verbindlich entscheidet. Sie kann, wie im st. gallischen Gesetz über die Gewässernutzung vom 5. Dezember 1960 (GNG) vorgesehen, den Konzessionsgesuchsteller anhalten, über bestrittene Privatrechte innert Frist den Entscheid des Richters anzurufen (Art. 17 Abs. 2 GNG) oder die Konzession unter dem Vorbehalt der Erledigung der privatrechtlichen Einsprachen erteilen (Art. 19 Abs. 3 GNG). Das Auflage- und Einspracheverfahren soll dazu beitragen, spätere Konflikte zwischen dem Beliehenen und berührten Dritten möglichst zu vermeiden. Doch wird mit der Verleihung über die Rechte Dritter nicht verbindlich entschieden. Das kommt schon darin zum Ausdruck, dass die Auflage des Konzessionsgesuches nicht mit der Androhung verbunden werden darf, nicht rechtzeitig angemeldete Rechte seien verwirkt (Art. 60 Abs. 3
SR 721.80 Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche LUFI Art. 60 - 1 La procedura per la concessione da darsi dalle autorità cantonali è regolata dai Cantoni, salve le disposizioni che seguono. |
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1 | La procedura per la concessione da darsi dalle autorità cantonali è regolata dai Cantoni, salve le disposizioni che seguono. |
2 | Le domande di concessione saranno pubblicate, colla fissazione di un congruo termine durante il quale si potrà fare opposizione per lesione di interessi pubblici o privati. |
3 | Alla pubblicazione non può essere aggiunta la comminatoria della perenzione dei diritti che non fossero stati dichiarati in tempo utile. |
3bis | La concessione può essere rilasciata senza pubblica gara. La procedura di rilascio deve essere trasparente e non discriminatoria.77 |
3ter | Per progetti di impianti limitati localmente, che concernono pochi interessati chiaramente individuabili e che hanno nel complesso un impatto ridotto, è prevista una procedura semplificata. I Cantoni che rinunciano alla pubblicazione secondo il capoverso 2 devono garantire che gli interessati possano comunque tutelare i propri diritti.78 |
4 | Il Consiglio federale può emanare altre disposizioni sulla procedura da seguirsi. |
SR 721.80 Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche LUFI Art. 70 - Le contestazioni che sorgessero fra il concessionario e altri utenti circa la portata dei loro diritti saranno decise dai tribunali. |
BGE 119 Ib 23 S. 30
Regelungen aber auch dann zum Zuge kommen, wenn es um das Verhältnis von Wasserkraftkonzessionen zu anderweitigen Wassernutzungsrechten geht. Das st. gallische Gesetz über die Gewässernutzung unterwirft alle Arten von Wasserrechtsverleihungen einer einheitlichen, den Vorgaben des WRG folgenden Ordnung, so dass die Verschiedenheit der hier einander gegenüberstehenden Konzessionen insofern zu keinen Schwierigkeiten führt. ee) Der angefochtene Regierungsratsbeschluss vom 9. April 1991, durch den der Dorfkorporation Gretschins-Fontnas die anbegehrte Konzession zur Wasserentnahme aus der Haberbündtliquelle erteilt und auf die öffentlichrechtliche Einsprache der Beschwerdeführerin nicht eingetreten wird, führt demnach rechtlich zu keiner Einschränkung des bestehenden Wasserrechtes Nr. III/17, gegen welche gestützt auf Art. 43 Abs. 3
SR 721.80 Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche LUFI Art. 43 - 1 Colla concessione il concessionario acquista, nei limiti dell'atto di concessione, il diritto all'utilizzazione del corso d'acqua. |
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1 | Colla concessione il concessionario acquista, nei limiti dell'atto di concessione, il diritto all'utilizzazione del corso d'acqua. |
2 | Il diritto d'utilizzazione, una volta concesso, può esser revocato o ridotto solo per motivi di pubblica utilità e verso piena indennità. |
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SR 721.80 Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche LUFI Art. 43 - 1 Colla concessione il concessionario acquista, nei limiti dell'atto di concessione, il diritto all'utilizzazione del corso d'acqua. |
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1 | Colla concessione il concessionario acquista, nei limiti dell'atto di concessione, il diritto all'utilizzazione del corso d'acqua. |
2 | Il diritto d'utilizzazione, una volta concesso, può esser revocato o ridotto solo per motivi di pubblica utilità e verso piena indennità. |
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SR 721.80 Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche LUFI Art. 43 - 1 Colla concessione il concessionario acquista, nei limiti dell'atto di concessione, il diritto all'utilizzazione del corso d'acqua. |
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1 | Colla concessione il concessionario acquista, nei limiti dell'atto di concessione, il diritto all'utilizzazione del corso d'acqua. |
2 | Il diritto d'utilizzazione, una volta concesso, può esser revocato o ridotto solo per motivi di pubblica utilità e verso piena indennità. |
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SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 72 - Il ricorso al Consiglio federale è ammissibile contro: |
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a | le decisioni nel campo della sicurezza interna ed esterna del Paese, della neutralità, della protezione diplomatica e degli altri affari esteri in genere, sempre che il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; |
b | le decisioni di prima istanza su elementi salariali al merito del personale federale. |
d) Der Vollständigkeit halber sei beigefügt, dass entgegen der Meinung der Beschwerdeführerin auch nicht Art. 53
SR 721.80 Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche LUFI Art. 53 - 1 Il concessionario ha l'obbligo di fornire ai Comuni l'acqua indispensabile ai loro servizi pubblici, in quanto non possano altrimenti procurarsela se non con spese sproporzionate. Però la somministrazione d'acqua non deve pregiudicare seriamente l'utilizzazione della forza idrica. |
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1 | Il concessionario ha l'obbligo di fornire ai Comuni l'acqua indispensabile ai loro servizi pubblici, in quanto non possano altrimenti procurarsela se non con spese sproporzionate. Però la somministrazione d'acqua non deve pregiudicare seriamente l'utilizzazione della forza idrica. |
2 | Gli esercizi dei pompieri devono disturbare il meno possibile il funzionamento dell'impianto. |
BGE 119 Ib 23 S. 31
Wasserrecht der Beschwerdeführerin eingegriffen werde. Es liegt auch kein Tatbestand gemäss Art. 44
SR 721.80 Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche LUFI Art. 44 - 1 Se l'utilizzazione della forza idrica è pregiudicata in modo permanente da lavori pubblici che modificano il corso d'acqua, il concessionario ha diritto a un'indennità quando non gli sia possibile, senza spese eccessive, di adattare il suo impianto al corso d'acqua modificato. L'autorità che a eseguire i lavori stabilisce l'indennità fondandosi sulla pretesa del concessionario.52 |
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1 | Se l'utilizzazione della forza idrica è pregiudicata in modo permanente da lavori pubblici che modificano il corso d'acqua, il concessionario ha diritto a un'indennità quando non gli sia possibile, senza spese eccessive, di adattare il suo impianto al corso d'acqua modificato. L'autorità che a eseguire i lavori stabilisce l'indennità fondandosi sulla pretesa del concessionario.52 |
2 | Se la costruzione o l'esercizio di un impianto idraulico sono temporaneamente incagliati o interrotti da lavori di correzione o da altri lavori inerenti alla polizia delle acque, il concessionario non ha diritto al risarcimento dei danni, eccettoché i detti lavori non vengano ritardati senza necessità. |
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e) Dasselbe gilt schliesslich für die im angefochtenen Entscheid (Ziff. I) getroffenen Feststellungen, dass die Haberbündtliquelle ein öffentliches Gewässer gemäss Art. 2 GNG darstelle und dass im Grundwasserverzeichnis zugunsten der Beschwerdeführerin bzw. ihrer Rechtsvorgängerin kein Wasserrecht zur Nutzung dieser Quelle begründet worden sei. Diese Feststellungen beinhalten ebenfalls keine verbindliche Beschränkung des Wasserrechtes Nr. III/17; es handelt sich letztlich nur um die Begründung für die vom Regierungsrat in Anspruch genommene Kompetenz zur Erteilung der streitigen neuen Konzession. Der Vorbehalt der gerichtlichen Beurteilung, soweit es um den Umfang der der Beschwerdeführerin zustehenden Rechte geht, gilt auch in diesen Punkten.
3. a) Da nach dem Gesagten kein Raum für ein ordentliches eidgenössisches Rechtsmittel (Verwaltungsgerichtsbeschwerde oder Verwaltungsbeschwerde) besteht, unterliegt der angefochtene Entscheid einzig der staatsrechtlichen Beschwerde. Diese setzt jedoch, von hier nicht gegebenen Ausnahmen abgesehen, die Erschöpfung des kantonalen Instanzenzuges voraus (Art. 86
SR 721.80 Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche LUFI Art. 44 - 1 Se l'utilizzazione della forza idrica è pregiudicata in modo permanente da lavori pubblici che modificano il corso d'acqua, il concessionario ha diritto a un'indennità quando non gli sia possibile, senza spese eccessive, di adattare il suo impianto al corso d'acqua modificato. L'autorità che a eseguire i lavori stabilisce l'indennità fondandosi sulla pretesa del concessionario.52 |
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1 | Se l'utilizzazione della forza idrica è pregiudicata in modo permanente da lavori pubblici che modificano il corso d'acqua, il concessionario ha diritto a un'indennità quando non gli sia possibile, senza spese eccessive, di adattare il suo impianto al corso d'acqua modificato. L'autorità che a eseguire i lavori stabilisce l'indennità fondandosi sulla pretesa del concessionario.52 |
2 | Se la costruzione o l'esercizio di un impianto idraulico sono temporaneamente incagliati o interrotti da lavori di correzione o da altri lavori inerenti alla polizia delle acque, il concessionario non ha diritto al risarcimento dei danni, eccettoché i detti lavori non vengano ritardati senza necessità. |
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SR 721.80 Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche LUFI Art. 44 - 1 Se l'utilizzazione della forza idrica è pregiudicata in modo permanente da lavori pubblici che modificano il corso d'acqua, il concessionario ha diritto a un'indennità quando non gli sia possibile, senza spese eccessive, di adattare il suo impianto al corso d'acqua modificato. L'autorità che a eseguire i lavori stabilisce l'indennità fondandosi sulla pretesa del concessionario.52 |
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1 | Se l'utilizzazione della forza idrica è pregiudicata in modo permanente da lavori pubblici che modificano il corso d'acqua, il concessionario ha diritto a un'indennità quando non gli sia possibile, senza spese eccessive, di adattare il suo impianto al corso d'acqua modificato. L'autorità che a eseguire i lavori stabilisce l'indennità fondandosi sulla pretesa del concessionario.52 |
2 | Se la costruzione o l'esercizio di un impianto idraulico sono temporaneamente incagliati o interrotti da lavori di correzione o da altri lavori inerenti alla polizia delle acque, il concessionario non ha diritto al risarcimento dei danni, eccettoché i detti lavori non vengano ritardati senza necessità. |
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BGE 119 Ib 23 S. 32
Eigentumsgarantie rügt, kann auf das oben (E. 2) Gesagte verwiesen werden. Die angefochtene Konzession führt rechtlich noch zu keiner Beschränkung des bestehenden Nutzungsrechtes Nr. III/17; es steht der Beschwerdeführerin auch in diesem Punkt der Zugang zu den kantonalen Gerichten offen. d) Aus den genannten Gründen kann sich die Beschwerdeführerin gegenüber dem angefochtenen Entscheid in den erwähnten beiden Fragebereichen auch nicht auf das allgemeine Willkürverbot (Art. 4
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |