SR 721.80 Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche LUFI Art. 43 - 1 Colla concessione il concessionario acquista, nei limiti dell'atto di concessione, il diritto all'utilizzazione del corso d'acqua. |
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1 | Colla concessione il concessionario acquista, nei limiti dell'atto di concessione, il diritto all'utilizzazione del corso d'acqua. |
2 | Il diritto d'utilizzazione, una volta concesso, può esser revocato o ridotto solo per motivi di pubblica utilità e verso piena indennità. |
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SR 721.80 Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche LUFI Art. 43 - 1 Colla concessione il concessionario acquista, nei limiti dell'atto di concessione, il diritto all'utilizzazione del corso d'acqua. |
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1 | Colla concessione il concessionario acquista, nei limiti dell'atto di concessione, il diritto all'utilizzazione del corso d'acqua. |
2 | Il diritto d'utilizzazione, una volta concesso, può esser revocato o ridotto solo per motivi di pubblica utilità e verso piena indennità. |
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SR 721.80 Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche LUFI Art. 43 - 1 Colla concessione il concessionario acquista, nei limiti dell'atto di concessione, il diritto all'utilizzazione del corso d'acqua. |
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1 | Colla concessione il concessionario acquista, nei limiti dell'atto di concessione, il diritto all'utilizzazione del corso d'acqua. |
2 | Il diritto d'utilizzazione, una volta concesso, può esser revocato o ridotto solo per motivi di pubblica utilità e verso piena indennità. |
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SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 721.80 Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche LUFI Art. 43 - 1 Colla concessione il concessionario acquista, nei limiti dell'atto di concessione, il diritto all'utilizzazione del corso d'acqua. |
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1 | Colla concessione il concessionario acquista, nei limiti dell'atto di concessione, il diritto all'utilizzazione del corso d'acqua. |
2 | Il diritto d'utilizzazione, una volta concesso, può esser revocato o ridotto solo per motivi di pubblica utilità e verso piena indennità. |
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SR 721.80 Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche LUFI Art. 43 - 1 Colla concessione il concessionario acquista, nei limiti dell'atto di concessione, il diritto all'utilizzazione del corso d'acqua. |
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1 | Colla concessione il concessionario acquista, nei limiti dell'atto di concessione, il diritto all'utilizzazione del corso d'acqua. |
2 | Il diritto d'utilizzazione, una volta concesso, può esser revocato o ridotto solo per motivi di pubblica utilità e verso piena indennità. |
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SR 721.80 Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche LUFI Art. 43 - 1 Colla concessione il concessionario acquista, nei limiti dell'atto di concessione, il diritto all'utilizzazione del corso d'acqua. |
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1 | Colla concessione il concessionario acquista, nei limiti dell'atto di concessione, il diritto all'utilizzazione del corso d'acqua. |
2 | Il diritto d'utilizzazione, una volta concesso, può esser revocato o ridotto solo per motivi di pubblica utilità e verso piena indennità. |
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SR 721.80 Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche LUFI Art. 43 - 1 Colla concessione il concessionario acquista, nei limiti dell'atto di concessione, il diritto all'utilizzazione del corso d'acqua. |
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1 | Colla concessione il concessionario acquista, nei limiti dell'atto di concessione, il diritto all'utilizzazione del corso d'acqua. |
2 | Il diritto d'utilizzazione, una volta concesso, può esser revocato o ridotto solo per motivi di pubblica utilità e verso piena indennità. |
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SR 721.80 Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche LUFI Art. 43 - 1 Colla concessione il concessionario acquista, nei limiti dell'atto di concessione, il diritto all'utilizzazione del corso d'acqua. |
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1 | Colla concessione il concessionario acquista, nei limiti dell'atto di concessione, il diritto all'utilizzazione del corso d'acqua. |
2 | Il diritto d'utilizzazione, una volta concesso, può esser revocato o ridotto solo per motivi di pubblica utilità e verso piena indennità. |
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SR 721.80 Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche LUFI Art. 43 - 1 Colla concessione il concessionario acquista, nei limiti dell'atto di concessione, il diritto all'utilizzazione del corso d'acqua. |
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1 | Colla concessione il concessionario acquista, nei limiti dell'atto di concessione, il diritto all'utilizzazione del corso d'acqua. |
2 | Il diritto d'utilizzazione, una volta concesso, può esser revocato o ridotto solo per motivi di pubblica utilità e verso piena indennità. |
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SR 721.80 Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche LUFI Art. 43 - 1 Colla concessione il concessionario acquista, nei limiti dell'atto di concessione, il diritto all'utilizzazione del corso d'acqua. |
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1 | Colla concessione il concessionario acquista, nei limiti dell'atto di concessione, il diritto all'utilizzazione del corso d'acqua. |
2 | Il diritto d'utilizzazione, una volta concesso, può esser revocato o ridotto solo per motivi di pubblica utilità e verso piena indennità. |
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SR 721.80 Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche LUFI Art. 74 - 1 Gli articoli 7a, 8, 9, 12-16 e le disposizioni del capo II sono applicabili a tutti i diritti d'acqua già esistenti.113 |
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1 | Gli articoli 7a, 8, 9, 12-16 e le disposizioni del capo II sono applicabili a tutti i diritti d'acqua già esistenti.113 |
2 | Del capo III sono applicabili ai diritti d'acqua costituiti prima del 25 ottobre 1908 le sole disposizioni concernenti il perturbamento d'impianti idraulici cagionato da lavori pubblici (art. 44), il diritto d'espropriazione (art. 46 e 47), la somministrazione d'acqua per uso pubblico (art. 53) e la decisione di contestazioni (art. 70 e 71). se però, posteriormente a questa data, sono state concesse o saranno ancora concesse nuove forze d'acqua al possessore di un vecchio impianto, la presente legge è applicabile anche per quanto concerne le prestazioni periodiche da corrispondere per queste nuove forze. |
3 | ...114 |
3bis | L'articolo 49 capoverso 1 è applicabile nella misura in cui non leda i diritti acquisiti.115 |
4 | L'articolo 50 non è applicabile ai diritti d'acqua accordati dal 25 ottobre 1908 al giorno in cui la presente legge entrerà in vigore. |
5 | ...116 |
SR 721.80 Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche LUFI Art. 45 - La concessione non vulnera i diritti privati dei terzi né le concessioni anteriori. |
SR 721.80 Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche LUFI Art. 46 - 1 Se motivi di pubblica utilità lo richiedono, l'autorità concedente deve accordare al concessionario il diritto di acquistare in via di espropriazione i fondi e i diritti reali che gli occorrono per la costruzione, la trasformazione o l'ingrandimento del suo impianto, nonché i diritti d'utilizzazione opposti ai suoi. |
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1 | Se motivi di pubblica utilità lo richiedono, l'autorità concedente deve accordare al concessionario il diritto di acquistare in via di espropriazione i fondi e i diritti reali che gli occorrono per la costruzione, la trasformazione o l'ingrandimento del suo impianto, nonché i diritti d'utilizzazione opposti ai suoi. |
2 | Le contestazioni circa l'obbligo di cessione sono decise dall'autorità concedente, e dal Dipartimento quando si tratti dell'espropriazione di un diritto d'utilizzazione da essa precedentemente concesso.54 |
3 | Se per la realizzazione di una centrale idroelettrica occorrono fondi situati in un Cantone diverso da quello della concessione, il diritto d'espropriazione è accordato dal Dipartimento.55 |
4 | Se la concessione è data dal Dipartimento, al richiedente spetta il diritto di espropriazione secondo la legge federale del 20 giugno 193056 sull'espropriazione (LEspr).57 |
SR 721.80 Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche LUFI Art. 32 - 1 Gli utenti possono esigere che nel regolare il livello e il deflusso del corso d'acqua, nonché l'esercizio dei diritti d'utilizzazione, si abbia riguardo, per quanto è possibile, agli interessi di ciascuno di essi. |
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1 | Gli utenti possono esigere che nel regolare il livello e il deflusso del corso d'acqua, nonché l'esercizio dei diritti d'utilizzazione, si abbia riguardo, per quanto è possibile, agli interessi di ciascuno di essi. |
2 | La regolamentazione più precisa dell'utilizzazione, specialmente per quanto concerne la ritenuta delle acque e la rimozione degli oggetti convogliati, spetta, fatti salvi i diritti d'utilizzazione esistenti, ai Cantoni, o al Dipartimento quando si tratti di installazioni situate in diversi Cantoni o su corsi d'acqua di confine.42 |
3 | Se colla conservazione dei diritti esistenti, non si possono equamente conciliare gl'interessi degli utenti, l'autorità competente può, a richiesta, limitare l'esercizio di singoli utenti contro un'indennità da pagarsi da quelli fra loro che vengono a essere avvantaggiati. L'indennità fissata dall'autorità cantonale può essere impugnata in virtù del diritto cantonale davanti a un'autorità giudiziaria.43 |
SR 721.80 Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche LUFI Art. 45 - La concessione non vulnera i diritti privati dei terzi né le concessioni anteriori. |
SR 721.80 Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche LUFI Art. 74 - 1 Gli articoli 7a, 8, 9, 12-16 e le disposizioni del capo II sono applicabili a tutti i diritti d'acqua già esistenti.113 |
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1 | Gli articoli 7a, 8, 9, 12-16 e le disposizioni del capo II sono applicabili a tutti i diritti d'acqua già esistenti.113 |
2 | Del capo III sono applicabili ai diritti d'acqua costituiti prima del 25 ottobre 1908 le sole disposizioni concernenti il perturbamento d'impianti idraulici cagionato da lavori pubblici (art. 44), il diritto d'espropriazione (art. 46 e 47), la somministrazione d'acqua per uso pubblico (art. 53) e la decisione di contestazioni (art. 70 e 71). se però, posteriormente a questa data, sono state concesse o saranno ancora concesse nuove forze d'acqua al possessore di un vecchio impianto, la presente legge è applicabile anche per quanto concerne le prestazioni periodiche da corrispondere per queste nuove forze. |
3 | ...114 |
3bis | L'articolo 49 capoverso 1 è applicabile nella misura in cui non leda i diritti acquisiti.115 |
4 | L'articolo 50 non è applicabile ai diritti d'acqua accordati dal 25 ottobre 1908 al giorno in cui la presente legge entrerà in vigore. |
5 | ...116 |
SR 721.80 Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche LUFI Art. 70 - Le contestazioni che sorgessero fra il concessionario e altri utenti circa la portata dei loro diritti saranno decise dai tribunali. |
SR 721.80 Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche LUFI Art. 60 - 1 La procedura per la concessione da darsi dalle autorità cantonali è regolata dai Cantoni, salve le disposizioni che seguono. |
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1 | La procedura per la concessione da darsi dalle autorità cantonali è regolata dai Cantoni, salve le disposizioni che seguono. |
2 | Le domande di concessione saranno pubblicate, colla fissazione di un congruo termine durante il quale si potrà fare opposizione per lesione di interessi pubblici o privati. |
3 | Alla pubblicazione non può essere aggiunta la comminatoria della perenzione dei diritti che non fossero stati dichiarati in tempo utile. |
3bis | La concessione può essere rilasciata senza pubblica gara. La procedura di rilascio deve essere trasparente e non discriminatoria.77 |
3ter | Per progetti di impianti limitati localmente, che concernono pochi interessati chiaramente individuabili e che hanno nel complesso un impatto ridotto, è prevista una procedura semplificata. I Cantoni che rinunciano alla pubblicazione secondo il capoverso 2 devono garantire che gli interessati possano comunque tutelare i propri diritti.78 |
4 | Il Consiglio federale può emanare altre disposizioni sulla procedura da seguirsi. |
SR 721.80 Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche LUFI Art. 60 - 1 La procedura per la concessione da darsi dalle autorità cantonali è regolata dai Cantoni, salve le disposizioni che seguono. |
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1 | La procedura per la concessione da darsi dalle autorità cantonali è regolata dai Cantoni, salve le disposizioni che seguono. |
2 | Le domande di concessione saranno pubblicate, colla fissazione di un congruo termine durante il quale si potrà fare opposizione per lesione di interessi pubblici o privati. |
3 | Alla pubblicazione non può essere aggiunta la comminatoria della perenzione dei diritti che non fossero stati dichiarati in tempo utile. |
3bis | La concessione può essere rilasciata senza pubblica gara. La procedura di rilascio deve essere trasparente e non discriminatoria.77 |
3ter | Per progetti di impianti limitati localmente, che concernono pochi interessati chiaramente individuabili e che hanno nel complesso un impatto ridotto, è prevista una procedura semplificata. I Cantoni che rinunciano alla pubblicazione secondo il capoverso 2 devono garantire che gli interessati possano comunque tutelare i propri diritti.78 |
4 | Il Consiglio federale può emanare altre disposizioni sulla procedura da seguirsi. |
SR 721.80 Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche LUFI Art. 60 - 1 La procedura per la concessione da darsi dalle autorità cantonali è regolata dai Cantoni, salve le disposizioni che seguono. |
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1 | La procedura per la concessione da darsi dalle autorità cantonali è regolata dai Cantoni, salve le disposizioni che seguono. |
2 | Le domande di concessione saranno pubblicate, colla fissazione di un congruo termine durante il quale si potrà fare opposizione per lesione di interessi pubblici o privati. |
3 | Alla pubblicazione non può essere aggiunta la comminatoria della perenzione dei diritti che non fossero stati dichiarati in tempo utile. |
3bis | La concessione può essere rilasciata senza pubblica gara. La procedura di rilascio deve essere trasparente e non discriminatoria.77 |
3ter | Per progetti di impianti limitati localmente, che concernono pochi interessati chiaramente individuabili e che hanno nel complesso un impatto ridotto, è prevista una procedura semplificata. I Cantoni che rinunciano alla pubblicazione secondo il capoverso 2 devono garantire che gli interessati possano comunque tutelare i propri diritti.78 |
4 | Il Consiglio federale può emanare altre disposizioni sulla procedura da seguirsi. |
SR 721.80 Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche LUFI Art. 70 - Le contestazioni che sorgessero fra il concessionario e altri utenti circa la portata dei loro diritti saranno decise dai tribunali. |
SR 721.80 Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche LUFI Art. 43 - 1 Colla concessione il concessionario acquista, nei limiti dell'atto di concessione, il diritto all'utilizzazione del corso d'acqua. |
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1 | Colla concessione il concessionario acquista, nei limiti dell'atto di concessione, il diritto all'utilizzazione del corso d'acqua. |
2 | Il diritto d'utilizzazione, una volta concesso, può esser revocato o ridotto solo per motivi di pubblica utilità e verso piena indennità. |
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SR 721.80 Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche LUFI Art. 43 - 1 Colla concessione il concessionario acquista, nei limiti dell'atto di concessione, il diritto all'utilizzazione del corso d'acqua. |
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1 | Colla concessione il concessionario acquista, nei limiti dell'atto di concessione, il diritto all'utilizzazione del corso d'acqua. |
2 | Il diritto d'utilizzazione, una volta concesso, può esser revocato o ridotto solo per motivi di pubblica utilità e verso piena indennità. |
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SR 721.80 Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche LUFI Art. 43 - 1 Colla concessione il concessionario acquista, nei limiti dell'atto di concessione, il diritto all'utilizzazione del corso d'acqua. |
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1 | Colla concessione il concessionario acquista, nei limiti dell'atto di concessione, il diritto all'utilizzazione del corso d'acqua. |
2 | Il diritto d'utilizzazione, una volta concesso, può esser revocato o ridotto solo per motivi di pubblica utilità e verso piena indennità. |
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SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 72 - Il ricorso al Consiglio federale è ammissibile contro: |
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a | le decisioni nel campo della sicurezza interna ed esterna del Paese, della neutralità, della protezione diplomatica e degli altri affari esteri in genere, sempre che il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; |
b | le decisioni di prima istanza su elementi salariali al merito del personale federale. |
SR 721.80 Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche LUFI Art. 53 - 1 Il concessionario ha l'obbligo di fornire ai Comuni l'acqua indispensabile ai loro servizi pubblici, in quanto non possano altrimenti procurarsela se non con spese sproporzionate. Però la somministrazione d'acqua non deve pregiudicare seriamente l'utilizzazione della forza idrica. |
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1 | Il concessionario ha l'obbligo di fornire ai Comuni l'acqua indispensabile ai loro servizi pubblici, in quanto non possano altrimenti procurarsela se non con spese sproporzionate. Però la somministrazione d'acqua non deve pregiudicare seriamente l'utilizzazione della forza idrica. |
2 | Gli esercizi dei pompieri devono disturbare il meno possibile il funzionamento dell'impianto. |
SR 721.80 Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche LUFI Art. 44 - 1 Se l'utilizzazione della forza idrica è pregiudicata in modo permanente da lavori pubblici che modificano il corso d'acqua, il concessionario ha diritto a un'indennità quando non gli sia possibile, senza spese eccessive, di adattare il suo impianto al corso d'acqua modificato. L'autorità che a eseguire i lavori stabilisce l'indennità fondandosi sulla pretesa del concessionario.52 |
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1 | Se l'utilizzazione della forza idrica è pregiudicata in modo permanente da lavori pubblici che modificano il corso d'acqua, il concessionario ha diritto a un'indennità quando non gli sia possibile, senza spese eccessive, di adattare il suo impianto al corso d'acqua modificato. L'autorità che a eseguire i lavori stabilisce l'indennità fondandosi sulla pretesa del concessionario.52 |
2 | Se la costruzione o l'esercizio di un impianto idraulico sono temporaneamente incagliati o interrotti da lavori di correzione o da altri lavori inerenti alla polizia delle acque, il concessionario non ha diritto al risarcimento dei danni, eccettoché i detti lavori non vengano ritardati senza necessità. |
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SR 721.80 Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche LUFI Art. 44 - 1 Se l'utilizzazione della forza idrica è pregiudicata in modo permanente da lavori pubblici che modificano il corso d'acqua, il concessionario ha diritto a un'indennità quando non gli sia possibile, senza spese eccessive, di adattare il suo impianto al corso d'acqua modificato. L'autorità che a eseguire i lavori stabilisce l'indennità fondandosi sulla pretesa del concessionario.52 |
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1 | Se l'utilizzazione della forza idrica è pregiudicata in modo permanente da lavori pubblici che modificano il corso d'acqua, il concessionario ha diritto a un'indennità quando non gli sia possibile, senza spese eccessive, di adattare il suo impianto al corso d'acqua modificato. L'autorità che a eseguire i lavori stabilisce l'indennità fondandosi sulla pretesa del concessionario.52 |
2 | Se la costruzione o l'esercizio di un impianto idraulico sono temporaneamente incagliati o interrotti da lavori di correzione o da altri lavori inerenti alla polizia delle acque, il concessionario non ha diritto al risarcimento dei danni, eccettoché i detti lavori non vengano ritardati senza necessità. |
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SR 721.80 Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche LUFI Art. 44 - 1 Se l'utilizzazione della forza idrica è pregiudicata in modo permanente da lavori pubblici che modificano il corso d'acqua, il concessionario ha diritto a un'indennità quando non gli sia possibile, senza spese eccessive, di adattare il suo impianto al corso d'acqua modificato. L'autorità che a eseguire i lavori stabilisce l'indennità fondandosi sulla pretesa del concessionario.52 |
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1 | Se l'utilizzazione della forza idrica è pregiudicata in modo permanente da lavori pubblici che modificano il corso d'acqua, il concessionario ha diritto a un'indennità quando non gli sia possibile, senza spese eccessive, di adattare il suo impianto al corso d'acqua modificato. L'autorità che a eseguire i lavori stabilisce l'indennità fondandosi sulla pretesa del concessionario.52 |
2 | Se la costruzione o l'esercizio di un impianto idraulico sono temporaneamente incagliati o interrotti da lavori di correzione o da altri lavori inerenti alla polizia delle acque, il concessionario non ha diritto al risarcimento dei danni, eccettoché i detti lavori non vengano ritardati senza necessità. |
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SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |