116 II 605
107. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 26. November 1990 i.S. Wirtschaftskammer Schweiz-Australien gegen Eidgenössisches Amt für das Handelsregister (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):
- Eintragung eines Vereinsnamens in das Handelsregister (Art. 944
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 944 - 1 Ogni ditta può, accanto agli elementi essenziali determinati dalla legge, contenere una più precisa designazione delle persone in essa menzionate o richiami alla natura del negozio o un nome di fantasia, purché siffatte aggiunte siano conformi alla verità, non possano trarre in inganno e non ledano nessun interesse pubblico.
1 Ogni ditta può, accanto agli elementi essenziali determinati dalla legge, contenere una più precisa designazione delle persone in essa menzionate o richiami alla natura del negozio o un nome di fantasia, purché siffatte aggiunte siano conformi alla verità, non possano trarre in inganno e non ledano nessun interesse pubblico. 2 Il Consiglio federale può determinare, per via d'ordinanza, in quale misura è lecito includere nelle ditte designazioni nazionali e territoriali. SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC)
ORC Art. 45 Contenuto dell'iscrizione - 1 L'iscrizione nel registro di commercio delle società anonime contiene le indicazioni seguenti:
1 L'iscrizione nel registro di commercio delle società anonime contiene le indicazioni seguenti: a il fatto che si tratta della costituzione di una nuova società anonima; b la ditta e il numero d'identificazione delle imprese; c la sede e il domicilio legale; d la forma giuridica; e la data dello statuto; f se limitata, la durata della società; g lo scopo; h l'entità e la moneta del capitale azionario e dei conferimenti effettuati, nonché il numero, il valore nominale e la specie delle azioni; i se del caso, le azioni con diritto di voto privilegiato; j se è emesso un capitale di partecipazione, l'entità e la moneta di tale capitale di partecipazione e dei conferimenti effettuati nonché il numero, il valore nominale e la specie dei buoni di partecipazione; k nel caso di azioni o di buoni di partecipazione privilegiati, i diritti di preferenza ad essi inerenti; l nel caso di una limitazione della trasmissibilità delle azioni o dei buoni di partecipazione, un rinvio allo statuto per i dettagli; m se sono emessi buoni di godimento, il loro numero e i diritti ad essi inerenti; n i membri del consiglio di amministrazione; o le persone autorizzate a rappresentare; p se la società non effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, un rinvio a tale fatto nonché la data della dichiarazione di rinuncia del consiglio d'amministrazione conformemente all'articolo 62 capoverso 2; q se la società effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, l'ufficio di revisione; r l'organo di pubblicazione legale e, se del caso, gli altri organi di pubblicazione; s la forma delle comunicazioni della società ai suoi azionisti prevista dallo statuto; t in caso di azioni al portatore: il fatto che la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa oppure che tutte le azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della LTCo76; u un rinvio allo statuto, se quest'ultimo contiene una clausola arbitrale. 2 Se vi sono conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, occorre iscrivere anche i fatti seguenti:78 a il conferimento in natura con l'indicazione della data del contratto, dell'oggetto del contratto e delle azioni emesse a tale scopo; b ... c la compensazione di crediti, con l'indicazione del credito e della sua entità nonché delle azioni emesse a tale scopo; d il contenuto e il valore dei vantaggi speciali conformemente all'ulteriore precisazione contenuta nello statuto. 3 ... 80 SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC)
ORC Art. 47
- 1. Die Grundsätze der Firmenbildung gelten auch für die Eintragung von Vereinen in das Handelsregister (Art. 944
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 944 - 1 Ogni ditta può, accanto agli elementi essenziali determinati dalla legge, contenere una più precisa designazione delle persone in essa menzionate o richiami alla natura del negozio o un nome di fantasia, purché siffatte aggiunte siano conformi alla verità, non possano trarre in inganno e non ledano nessun interesse pubblico.
1 Ogni ditta può, accanto agli elementi essenziali determinati dalla legge, contenere una più precisa designazione delle persone in essa menzionate o richiami alla natura del negozio o un nome di fantasia, purché siffatte aggiunte siano conformi alla verità, non possano trarre in inganno e non ledano nessun interesse pubblico. 2 Il Consiglio federale può determinare, per via d'ordinanza, in quale misura è lecito includere nelle ditte designazioni nazionali e territoriali. SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC)
ORC Art. 47
- 2. Bilaterale schweizerische Handelskammern werden als solche nur eingetragen, wenn ihnen eine offizielle oder offiziöse Stellung zukommt. Der Verein "Wirtschaftskammer Schweiz-Australien" erfüllt diese Voraussetzungen nicht; Ablehnung der Eintragung wegen Täuschungsgefahr (E. 4b/c).
Regeste (fr):
- Inscription au registre du commerce d'un nom pour une association (art. 944 CO, art. 45-47 ORC).
- 1. Les principes valant pour la formation des raisons de commerce s'appliquent aussi à l'inscription d'associations au registre du commerce (art. 944
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 944 - 1 Ogni ditta può, accanto agli elementi essenziali determinati dalla legge, contenere una più precisa designazione delle persone in essa menzionate o richiami alla natura del negozio o un nome di fantasia, purché siffatte aggiunte siano conformi alla verità, non possano trarre in inganno e non ledano nessun interesse pubblico.
1 Ogni ditta può, accanto agli elementi essenziali determinati dalla legge, contenere una più precisa designazione delle persone in essa menzionate o richiami alla natura del negozio o un nome di fantasia, purché siffatte aggiunte siano conformi alla verità, non possano trarre in inganno e non ledano nessun interesse pubblico. 2 Il Consiglio federale può determinare, per via d'ordinanza, in quale misura è lecito includere nelle ditte designazioni nazionali e territoriali. - 2. Des chambres de commerce bilatérales suisses ne pourront en tant que telles être inscrites au registre que si elles occupent une position officielle ou officieuse. L'association "Wirtschaftskammer Schweiz-Australien" ne remplit pas ces conditions; rejet de l'inscription en raison du risque de tromperie (consid. 4b/c).
Regesto (it):
- Iscrizione nel registro di commercio del nome di un'associazione (art. 944 CO, art. 45-47 ORC).
- 1. I principi che valgono per la formazione delle ditte si applicano anche per l'iscrizione di associazioni nel registro di commercio (art. 944 CO, art. 47 ORC) (consid. 4a).
- 2. Camere di commercio bilaterali svizzere possono essere iscritte come tali nel registro solo se compete loro una posizione ufficiale o ufficiosa. L'associazione "Wirtschaftskammer Schweiz-Australien" non adempie tale condizione; diniego dell'iscrizione perché suscettibile d'indurre in errore (consid. 4b/c).
Erwägungen ab Seite 605
BGE 116 II 605 S. 605
Erwägungen:
1. Das Eidgenössische Amt für das Handelsregister (EHRA) verweigerte der Wirtschaftskammer Schweiz-Australien mit
BGE 116 II 605 S. 606
Verfügung vom 10. Juli 1990 gestützt auf Art. 45
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 45 Contenuto dell'iscrizione - 1 L'iscrizione nel registro di commercio delle società anonime contiene le indicazioni seguenti: |
|
1 | L'iscrizione nel registro di commercio delle società anonime contiene le indicazioni seguenti: |
a | il fatto che si tratta della costituzione di una nuova società anonima; |
b | la ditta e il numero d'identificazione delle imprese; |
c | la sede e il domicilio legale; |
d | la forma giuridica; |
e | la data dello statuto; |
f | se limitata, la durata della società; |
g | lo scopo; |
h | l'entità e la moneta del capitale azionario e dei conferimenti effettuati, nonché il numero, il valore nominale e la specie delle azioni; |
i | se del caso, le azioni con diritto di voto privilegiato; |
j | se è emesso un capitale di partecipazione, l'entità e la moneta di tale capitale di partecipazione e dei conferimenti effettuati nonché il numero, il valore nominale e la specie dei buoni di partecipazione; |
k | nel caso di azioni o di buoni di partecipazione privilegiati, i diritti di preferenza ad essi inerenti; |
l | nel caso di una limitazione della trasmissibilità delle azioni o dei buoni di partecipazione, un rinvio allo statuto per i dettagli; |
m | se sono emessi buoni di godimento, il loro numero e i diritti ad essi inerenti; |
n | i membri del consiglio di amministrazione; |
o | le persone autorizzate a rappresentare; |
p | se la società non effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, un rinvio a tale fatto nonché la data della dichiarazione di rinuncia del consiglio d'amministrazione conformemente all'articolo 62 capoverso 2; |
q | se la società effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, l'ufficio di revisione; |
r | l'organo di pubblicazione legale e, se del caso, gli altri organi di pubblicazione; |
s | la forma delle comunicazioni della società ai suoi azionisti prevista dallo statuto; |
t | in caso di azioni al portatore: il fatto che la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa oppure che tutte le azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della LTCo76; |
u | un rinvio allo statuto, se quest'ultimo contiene una clausola arbitrale. |
2 | Se vi sono conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, occorre iscrivere anche i fatti seguenti:78 |
a | il conferimento in natura con l'indicazione della data del contratto, dell'oggetto del contratto e delle azioni emesse a tale scopo; |
b | ... |
c | la compensazione di crediti, con l'indicazione del credito e della sua entità nonché delle azioni emesse a tale scopo; |
d | il contenuto e il valore dei vantaggi speciali conformemente all'ulteriore precisazione contenuta nello statuto. |
3 | ... 80 |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 47 |
4. a) Nach Art. 944
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 944 - 1 Ogni ditta può, accanto agli elementi essenziali determinati dalla legge, contenere una più precisa designazione delle persone in essa menzionate o richiami alla natura del negozio o un nome di fantasia, purché siffatte aggiunte siano conformi alla verità, non possano trarre in inganno e non ledano nessun interesse pubblico. |
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1 | Ogni ditta può, accanto agli elementi essenziali determinati dalla legge, contenere una più precisa designazione delle persone in essa menzionate o richiami alla natura del negozio o un nome di fantasia, purché siffatte aggiunte siano conformi alla verità, non possano trarre in inganno e non ledano nessun interesse pubblico. |
2 | Il Consiglio federale può determinare, per via d'ordinanza, in quale misura è lecito includere nelle ditte designazioni nazionali e territoriali. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 47 |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 944 - 1 Ogni ditta può, accanto agli elementi essenziali determinati dalla legge, contenere una più precisa designazione delle persone in essa menzionate o richiami alla natura del negozio o un nome di fantasia, purché siffatte aggiunte siano conformi alla verità, non possano trarre in inganno e non ledano nessun interesse pubblico. |
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1 | Ogni ditta può, accanto agli elementi essenziali determinati dalla legge, contenere una più precisa designazione delle persone in essa menzionate o richiami alla natura del negozio o un nome di fantasia, purché siffatte aggiunte siano conformi alla verità, non possano trarre in inganno e non ledano nessun interesse pubblico. |
2 | Il Consiglio federale può determinare, per via d'ordinanza, in quale misura è lecito includere nelle ditte designazioni nazionali e territoriali. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 45 Contenuto dell'iscrizione - 1 L'iscrizione nel registro di commercio delle società anonime contiene le indicazioni seguenti: |
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1 | L'iscrizione nel registro di commercio delle società anonime contiene le indicazioni seguenti: |
a | il fatto che si tratta della costituzione di una nuova società anonima; |
b | la ditta e il numero d'identificazione delle imprese; |
c | la sede e il domicilio legale; |
d | la forma giuridica; |
e | la data dello statuto; |
f | se limitata, la durata della società; |
g | lo scopo; |
h | l'entità e la moneta del capitale azionario e dei conferimenti effettuati, nonché il numero, il valore nominale e la specie delle azioni; |
i | se del caso, le azioni con diritto di voto privilegiato; |
j | se è emesso un capitale di partecipazione, l'entità e la moneta di tale capitale di partecipazione e dei conferimenti effettuati nonché il numero, il valore nominale e la specie dei buoni di partecipazione; |
k | nel caso di azioni o di buoni di partecipazione privilegiati, i diritti di preferenza ad essi inerenti; |
l | nel caso di una limitazione della trasmissibilità delle azioni o dei buoni di partecipazione, un rinvio allo statuto per i dettagli; |
m | se sono emessi buoni di godimento, il loro numero e i diritti ad essi inerenti; |
n | i membri del consiglio di amministrazione; |
o | le persone autorizzate a rappresentare; |
p | se la società non effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, un rinvio a tale fatto nonché la data della dichiarazione di rinuncia del consiglio d'amministrazione conformemente all'articolo 62 capoverso 2; |
q | se la società effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, l'ufficio di revisione; |
r | l'organo di pubblicazione legale e, se del caso, gli altri organi di pubblicazione; |
s | la forma delle comunicazioni della società ai suoi azionisti prevista dallo statuto; |
t | in caso di azioni al portatore: il fatto che la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa oppure che tutte le azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della LTCo76; |
u | un rinvio allo statuto, se quest'ultimo contiene una clausola arbitrale. |
2 | Se vi sono conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, occorre iscrivere anche i fatti seguenti:78 |
a | il conferimento in natura con l'indicazione della data del contratto, dell'oggetto del contratto e delle azioni emesse a tale scopo; |
b | ... |
c | la compensazione di crediti, con l'indicazione del credito e della sua entità nonché delle azioni emesse a tale scopo; |
d | il contenuto e il valore dei vantaggi speciali conformemente all'ulteriore precisazione contenuta nello statuto. |
3 | ... 80 |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 44 Atto costitutivo - L'atto costitutivo autentico contiene le indicazioni seguenti: |
|
a | i dati personali dei promotori nonché, se del caso, dei loro rappresentanti; |
b | la dichiarazione dei promotori di costituire una società anonima; |
c | la conferma dei promotori che lo statuto è stato stabilito; |
d | la dichiarazione di ogni promotore circa il numero di azioni da lui sottoscritte, del loro valore nominale, della specie, della categoria e del prezzo di emissione, con l'impegno incondizionato di effettuare un conferimento corrispondente al prezzo di emissione; |
e | il fatto che i membri del consiglio d'amministrazione sono stati eletti nonché i loro dati personali; |
f | il fatto che l'ufficio di revisione è stato eletto o che la società rinuncia a una revisione; |
g | l'accertamento dei promotori secondo l'articolo 629 capoverso 2 CO; |
h | la menzione di tutti i documenti giustificativi e l'attestazione del pubblico ufficiale che tali documenti sono stati esibiti a lui stesso e ai promotori; |
i | le firme dei promotori; |
j | se il capitale azionario è costituito in una moneta estera o i conferimenti sono effettuati in una moneta diversa da quella del capitale azionario, i corsi di cambio applicati. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 44 Atto costitutivo - L'atto costitutivo autentico contiene le indicazioni seguenti: |
|
a | i dati personali dei promotori nonché, se del caso, dei loro rappresentanti; |
b | la dichiarazione dei promotori di costituire una società anonima; |
c | la conferma dei promotori che lo statuto è stato stabilito; |
d | la dichiarazione di ogni promotore circa il numero di azioni da lui sottoscritte, del loro valore nominale, della specie, della categoria e del prezzo di emissione, con l'impegno incondizionato di effettuare un conferimento corrispondente al prezzo di emissione; |
e | il fatto che i membri del consiglio d'amministrazione sono stati eletti nonché i loro dati personali; |
f | il fatto che l'ufficio di revisione è stato eletto o che la società rinuncia a una revisione; |
g | l'accertamento dei promotori secondo l'articolo 629 capoverso 2 CO; |
h | la menzione di tutti i documenti giustificativi e l'attestazione del pubblico ufficiale che tali documenti sono stati esibiti a lui stesso e ai promotori; |
i | le firme dei promotori; |
j | se il capitale azionario è costituito in una moneta estera o i conferimenti sono effettuati in una moneta diversa da quella del capitale azionario, i corsi di cambio applicati. |
BGE 116 II 605 S. 607
b) Den schweizerischen Handelskammern im Ausland kommt in den aussenwirtschaftlichen Beziehungen der Schweiz eine besondere Bedeutung zu. Im Rahmen des weitgehend auf dem Milizsystem fussenden Exportförderungsdispositivs stellen sie trotz ihres an sich privaten Charakters eine wichtige Komponente dar. Unternehmer der schweizerischen Exportwirtschaft haben in verschiedenen Ländern zur Wahrung ihrer Interessen Handelskammern gegründet, von denen eine Anzahl über operationelle Sekretariate verfügen. Sie sind infolgedessen in der Lage, ihren Mitgliedern sowie auch anderen Interessenten gewisse Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Exportgeschäft zu erbringen. Botschaften und Generalkonsulate haben in ihren Gastländern mit diesen Handelskammern Vereinbarungen im Sinne einer Arbeitsteilung im Bereich der Handelsangelegenheiten und der Exportförderung getroffen. Diejenigen Handelskammern, mit welchen Zusammenarbeitsvereinbarungen bestehen, erhalten vom Bund eine Entschädigung (Botschaft des Bundesrats vom 9. November 1988 über eine Finanzhilfe an die Schweizerische Zentrale für Handelsförderung (OSEC), BBl 1989 I 85 ff., 90). Sie sind vereinigt in der Union schweizerischer Handelskammern im Ausland mit Sitz in Basel, ihrerseits eine Sektion des Schweizerischen Handels- und Industrie-Vereins. Über den Dachverband sind sie eingebettet in das System der schweizerischen Handelsförderung. Die bilateralen schweizerischen Handelskammern werden in den einschlägigen Fachkreisen begrifflich in diesen offiziellen Bezug gestellt. Es drängt sich daher auf, entsprechende Firmen oder Vereinsnamen mit geographischer Bezeichnung jedenfalls registermässig nur dann zuzulassen, wenn ihnen tatsächlich diese Bedeutung zukommt, sie insbesondere der Union angegliedert und in das System der staatlichen Exportförderung miteinbezogen sind. Dies rechtfertigt sich umso mehr, als die Handelskammern der meisten ausländischen Staaten regelmässig weitergehende öffentliche Unterstützung geniessen und damit stärker in die staatliche Handelsförderung eingebunden sind (BBl 1989 I 90), mithin die Zulassung entsprechender Registereinträge in der Schweiz ausserhalb jeder offiziellen oder offiziösen Stellung im internationalen Verkehr eine zusätzliche Gefahr von Missverständnissen oder Täuschungen schaffen würde. Damit sind selbstverständlich private Vereinigungen, welche sich die Förderung der internationalen Wirtschaftsbeziehungen zum Ziel setzen, nicht ausgeschlossen; sie stehen vielmehr unter der verfassungsmässigen Vereinsfreiheit (Art. 56).
BGE 116 II 605 S. 608
Firmen- und namensrechtlich dürfen sie sich jedoch nur dann als bilaterale Handelskammern bezeichnen und ins Handelsregister eintragen lassen, wenn ihnen eine solche offizielle oder offiziöse Stellung zukommt; andernfalls ist die Eintragung wegen Täuschungsgefahr abzulehnen. Ob und inwieweit eine solche Täuschungsgefahr einem Vereinsnamen auch ausserhalb des Registerrechts entgegensteht, kann vorliegend offenbleiben. c) Die Beschwerdeführerin bezeichnet sich nicht als Handelskammer, sondern als "Wirtschaftskammer Schweiz-Australien". Es ist jedoch offensichtlich, dass der durchschnittliche und durchschnittlich aufmerksame Dritte, von dessen Blickwinkel aus die Täuschungsgefahr zu beurteilen ist (BGE 106 II 353 E. 1), die beiden Begriffe bedeutungsmässig gleichsetzt oder verwechselt. Die Gefahr der Täuschung über die offizielle oder offiziöse Stellung des Vereins wird daher durch diesen Namensbestandteil nicht behoben. Die Beschwerdeführerin macht nicht geltend, der Union schweizerischer Handelskammern im Ausland anzugehören und damit in die offizielle Handelsförderung integriert zu sein. Sie beruft sich dagegen auf die Repräsentativität ihrer Mitglieder. Nicht darauf aber kommt es an, sondern auf die Funktion der Vereinigung im System der nationalen Handelsförderung. Nach den Feststellungen der Vorinstanz sodann, welche in der Beschwerde nicht als unrichtig gerügt werden (Art. 104 lit. b
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 44 Atto costitutivo - L'atto costitutivo autentico contiene le indicazioni seguenti: |
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a | i dati personali dei promotori nonché, se del caso, dei loro rappresentanti; |
b | la dichiarazione dei promotori di costituire una società anonima; |
c | la conferma dei promotori che lo statuto è stato stabilito; |
d | la dichiarazione di ogni promotore circa il numero di azioni da lui sottoscritte, del loro valore nominale, della specie, della categoria e del prezzo di emissione, con l'impegno incondizionato di effettuare un conferimento corrispondente al prezzo di emissione; |
e | il fatto che i membri del consiglio d'amministrazione sono stati eletti nonché i loro dati personali; |
f | il fatto che l'ufficio di revisione è stato eletto o che la società rinuncia a una revisione; |
g | l'accertamento dei promotori secondo l'articolo 629 capoverso 2 CO; |
h | la menzione di tutti i documenti giustificativi e l'attestazione del pubblico ufficiale che tali documenti sono stati esibiti a lui stesso e ai promotori; |
i | le firme dei promotori; |
j | se il capitale azionario è costituito in una moneta estera o i conferimenti sono effettuati in una moneta diversa da quella del capitale azionario, i corsi di cambio applicati. |