Urteilskopf
114 IV 34
12. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 21. März 1988 i.S. Schweizerische Bundesanwaltschaft gegen M. (Nichtigkeitsbeschwerde)
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 34
BGE 114 IV 34 S. 34
Im Januar 1987 fand für den Armeestab ein operatives Seminar statt, das der Generalstabschef in seiner Gesamtheit als "geheim"
BGE 114 IV 34 S. 35
erklärte. Er hielt auch ein Referat, welches den Teilnehmern mit dem Vermerk "vertraulich" abgegeben wurde. Aus diesem Referat zitierte M. in der Wochenzeitung vom 30. Januar 1987. Das Statthalteramt des Bezirks Zürich stellte das Verfahren gegen M. wegen Veröffentlichung amtlicher geheimer Verhandlungen am 14. Dezember 1987 ein. Es gelangte zum Schluss, beim Generalstabschef handle es sich um keine Behörde im Sinne von Art. 293
StGB, noch sei dessen in Schriftform abgegebenes Referat als geheim bezeichnet worden. Die Schweizerische Bundesanwaltschaft führt Nichtigkeitsbeschwerde mit dem Antrag, die Einstellungsverfügung aufzuheben und die Sache zur Neubeurteilung an das Statthalteramt zurückzuweisen. M. hat sich trotz Fristansetzung zur Sache nicht vernehmen lassen.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2. Gemäss Art. 293 Abs. 1
StGB wird mit Haft oder mit Busse bestraft, wer, ohne dazu berechtigt zu sein, aus Akten, Verhandlungen oder Untersuchungen einer Behörde, die durch Gesetz oder durch Beschluss der Behörde im Rahmen ihrer Befugnis als geheim erklärt worden sind, etwas an die Öffentlichkeit bringt. a) Was unter einer Behörde im Sinne von Art. 293 Abs. 1
oder auch anderer Bestimmungen des StGB (Art. 110 Ziff. 5 Abs. 2
, Art. 285 f
., 288, 291 f., 303 StGB) zu verstehen sei, ist im Strafgesetzbuch nicht definiert. Im Bundesstaats- und Bundesverwaltungsrecht wird der Begriff der Behörde weit gefasst. Er trifft auf alle Bundesorgane zu, die kraft Bundesrecht mit hoheitlicher Zuständigkeit staatliche Funktionen ausüben, stellt also einen Sammelbegriff für alle Arten dieser Organe dar (vgl. HÄFELIN/HALLER, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, S. 185; HANGARTNER, Grundzüge des schweizerischen Staatsrechts, S. 94; FLEINER-GERSTER, Grundzüge des allgemeinen und schweizerischen Verwaltungsrechts, S. 449; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 131); ob es sich um ein monistisches oder ein Kollegialorgan handle, ist dabei ohne Bedeutung (FLEINER-GERSTER, a.a.O., S. 450 f.). Soweit die Stafrechtsliteratur sich überhaupt zum Behördenbegriff äussert, wird er auch dort nicht anders oder enger gefasst (STRATENWERTH, BT II, S. 166 N. 34 und S. 280 N. 3; SCHWANDER, Das Schweizerische Strafgesetzbuch, S. 506 Nr. 774).
BGE 114 IV 34 S. 36
Werden Stellung, Aufgabe und Kompetenzen des Generalstabschefs in Betracht gezogen, der nicht dem Beamtengesetz untersteht (Art. 6 i.V.m. Art. 1 Rechtsstellungsverordnung/SR 510.22), wie sie sich aus den ihn betreffenden Bestimmungen ergeben (insbesondere Art. 40, 42 und 168 MO/SR 510.10; Art. 2, 3 und 23 f. DO/SR 510.21), dann kann keinem Zweifel unterliegen, dass es sich bei ihm um ein mit hoheitlichen Funktionen ausgestattetes staatliches Organ, mithin um eine Behörde im Sinne von Art. 293 Abs. 1
StGB handelt. Als solche ist bereits der Sekretär des Justizdepartements oder die Kantonspolizei betrachtet worden (BGE 85 IV 83 E. 2).
b) Dem Tatbestand von Art. 293
StGB liegt der formelle Geheimnisbegriff zugrunde, so dass es einzig darauf ankommt, ob die Akten, Verhandlungen oder Untersuchungen der Behörde durch Gesetz oder durch Verfügung derselben als geheim erklärt worden sind; dabei macht es keinen wesentlichen Unterschied ob sie als geheim oder als bloss vertraulich bezeichnet wurden, wenn nur klar ist, dass damit die Öffentlichkeit hatte ausgeschlossen werden wollen (BGE 108 IV 187 E. 1a). Das aber ist vorliegend der Fall; durch die Bezeichnung des operativen Seminars als insgesamt "geheim" und jene des schriftlich abgegebenen Referats als "vertraulich" war dessen Kenntnis auf einen bestimmten Personenkreis beschränkt und damit geheim im Sinne von Art. 293 Abs. 1
StGB. Dass dem Generalstabschef die Befugnis zu einer derartigen Anordnung zustand, kann nicht bestritten werden. Ergab sich der geheime Charakter des Schriftstücks bereits aus dem angebrachten Vermerk "vertraulich", so kommt nichts darauf an, ob der Beschwerdegegner um die Bezeichnung des Seminars als insgesamt "geheim" wusste.
114 IV 34
12. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 21. März 1988 i.S. Schweizerische Bundesanwaltschaft gegen M. (Nichtigkeitsbeschwerde)
Regeste (de):
- Art. 293
StGB; Behörden- und Geheimnisbegriff.RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
Art. 293
1. Chiunque rende pubblici in tutto o in parte atti, istruttorie o deliberazioni di un'autorità, dichiarati segreti in virtù di una legge o di una decisione presa dall'autorità conformemente alla legge, è punito con la multa. [1] 2. La complicità è punibile. 3. L'atto non è punibile se nessun interesse pubblico o privato preponderante si opponeva alla pubblicazione. [2] [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2017 (Pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete), in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 567; FF 2016 6579, 6813).
[2] Introdotto dalla cifra I della LF del 10 ott. 1997 (RU 1998 1, 852; FF 1996 IV 449). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2017 (Pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete), in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 567; FF 2016 6579, 6813).
- 1. Aufgrund seiner Stellung, Aufgaben und Kompetenzen ist der Generalstabschef ein mit hoheitlichen Funktionen ausgestattetes staatliches Organ und somit eine Behörde im Sinne von Art. 293
StGB (E. 2a).RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
Art. 293
1. Chiunque rende pubblici in tutto o in parte atti, istruttorie o deliberazioni di un'autorità, dichiarati segreti in virtù di una legge o di una decisione presa dall'autorità conformemente alla legge, è punito con la multa. [1] 2. La complicità è punibile. 3. L'atto non è punibile se nessun interesse pubblico o privato preponderante si opponeva alla pubblicazione. [2] [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2017 (Pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete), in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 567; FF 2016 6579, 6813).
[2] Introdotto dalla cifra I della LF del 10 ott. 1997 (RU 1998 1, 852; FF 1996 IV 449). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2017 (Pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete), in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 567; FF 2016 6579, 6813).
- 2. Dem Tatbestand von Art. 293
StGB liegt der formelle Geheimnisbegriff zugrunde (E. 2b; Bestätigung der Rechtsprechung).RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
Art. 293
1. Chiunque rende pubblici in tutto o in parte atti, istruttorie o deliberazioni di un'autorità, dichiarati segreti in virtù di una legge o di una decisione presa dall'autorità conformemente alla legge, è punito con la multa. [1] 2. La complicità è punibile. 3. L'atto non è punibile se nessun interesse pubblico o privato preponderante si opponeva alla pubblicazione. [2] [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2017 (Pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete), in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 567; FF 2016 6579, 6813).
[2] Introdotto dalla cifra I della LF del 10 ott. 1997 (RU 1998 1, 852; FF 1996 IV 449). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2017 (Pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete), in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 567; FF 2016 6579, 6813).
Regeste (fr):
- Art. 293 CP; Définition de l'autorité et du secret.
- 1. En raison de sa fonction, de ses tâches et de ses compétences, le Chef d'Etat-Major général constitue un organe de l'Etat disposant de la souveraineté correspondante. Il représente ainsi une autorité au sens de l'art. 293 CP (consid. 2a).
- 2. L'existence d'un secret au sens formel fait partie des éléments constitutifs de l'infraction définie à l'art. 293 CP (consid. 2b; confirmation de la jurisprudence).
Regesto (it):
- Art. 293 CP; nozione di autorità e di segreto.
- 1. A causa della sua funzione, dei suoi compiti e della sua competenza, il Capo dello stato maggiore generale costituisce un organo dello Stato dotato della sovranità corrispondente. Egli è quindi un'autorità ai sensi dell'art. 293 CP (consid. 2a).
- 2. L'esistenza di un segreto in senso formale fa parte degli elementi costitutivi del reato previsto dall'art. 293 CP (consid. 2b; conferma della giurisprudenza).
Sachverhalt ab Seite 34
BGE 114 IV 34 S. 34
Im Januar 1987 fand für den Armeestab ein operatives Seminar statt, das der Generalstabschef in seiner Gesamtheit als "geheim"
BGE 114 IV 34 S. 35
erklärte. Er hielt auch ein Referat, welches den Teilnehmern mit dem Vermerk "vertraulich" abgegeben wurde. Aus diesem Referat zitierte M. in der Wochenzeitung vom 30. Januar 1987. Das Statthalteramt des Bezirks Zürich stellte das Verfahren gegen M. wegen Veröffentlichung amtlicher geheimer Verhandlungen am 14. Dezember 1987 ein. Es gelangte zum Schluss, beim Generalstabschef handle es sich um keine Behörde im Sinne von Art. 293
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 293 |
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| Chiunque rende pubblici in tutto o in parte atti, istruttorie o deliberazioni di un'autorità, dichiarati segreti in virtù di una legge o di una decisione presa dall'autorità conformemente alla legge, è punito con la multa. [1] | ||||||
| La complicità è punibile. | ||||||
| L'atto non è punibile se nessun interesse pubblico o privato preponderante si opponeva alla pubblicazione. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2017 (Pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete), in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 567; FF 2016 6579, 6813). [2] Introdotto dalla cifra I della LF del 10 ott. 1997 (RU 1998 1, 852; FF 1996 IV 449). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2017 (Pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete), in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 567; FF 2016 6579, 6813). | ||||||
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2. Gemäss Art. 293 Abs. 1
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 293 |
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| Chiunque rende pubblici in tutto o in parte atti, istruttorie o deliberazioni di un'autorità, dichiarati segreti in virtù di una legge o di una decisione presa dall'autorità conformemente alla legge, è punito con la multa. [1] | ||||||
| La complicità è punibile. | ||||||
| L'atto non è punibile se nessun interesse pubblico o privato preponderante si opponeva alla pubblicazione. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2017 (Pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete), in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 567; FF 2016 6579, 6813). [2] Introdotto dalla cifra I della LF del 10 ott. 1997 (RU 1998 1, 852; FF 1996 IV 449). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2017 (Pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete), in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 567; FF 2016 6579, 6813). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 293 |
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| Chiunque rende pubblici in tutto o in parte atti, istruttorie o deliberazioni di un'autorità, dichiarati segreti in virtù di una legge o di una decisione presa dall'autorità conformemente alla legge, è punito con la multa. [1] | ||||||
| La complicità è punibile. | ||||||
| L'atto non è punibile se nessun interesse pubblico o privato preponderante si opponeva alla pubblicazione. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2017 (Pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete), in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 567; FF 2016 6579, 6813). [2] Introdotto dalla cifra I della LF del 10 ott. 1997 (RU 1998 1, 852; FF 1996 IV 449). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2017 (Pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete), in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 567; FF 2016 6579, 6813). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 110 |
||||||
| Per congiunti di una persona s'intendono il coniuge, il partner registrato, i parenti in linea retta, i fratelli e sorelle germani, consanguinei o uterini, i genitori adottivi, i fratelli e sorelle adottivi e i figli adottivi. [1] | ||||||
| Per membri della comunione domestica s'intendono le persone conviventi nella medesima economia domestica. | ||||||
| Per funzionari s'intendono i funzionari e impiegati di un'amministrazione pubblica e della giustizia, nonché le persone che vi occupano provvisoriamente un ufficio o un impiego o esercitano temporaneamente pubbliche funzioni. | ||||||
| Una disposizione che si basa sul concetto di cosa è applicabile anche agli animali. [2] | ||||||
| Per documenti s'intendono gli scritti destinati e atti a provare un fatto di portata giuridica nonché i segni destinati a tal fine. La registrazione su supporti d'immagini o di dati è equiparata alla forma scritta per quanto serva al medesimo scopo. | ||||||
| Per documenti pubblici s'intendono i documenti emanati da membri di un'autorità, da funzionari o da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni sovrane. Non sono considerati pubblici i documenti emanati in affari di diritto civile dall'amministrazione delle imprese di carattere economico e dei monopoli dello Stato o di altre corporazioni e istituti di diritto pubblico. | ||||||
| Il giorno è contato in ragione di ventiquattr'ore consecutive. Il mese e l'anno sono computati secondo il calendario comune. | ||||||
| È considerato carcere preventivo ogni carcerazione ordinata nel corso del procedimento penale per i bisogni dell'istruzione, per motivi di sicurezza o in vista d'estradizione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 37 n. 1 della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1°gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165). [2] RU 2006 3583 | ||||||
|
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 285 |
||||||
| Chiunque con violenza o minaccia impedisce a un'autorità, a un membro di un'autorità o a un funzionario di compiere un atto che entra nelle loro attribuzioni, oppure li costringe a un tale atto o mentre lo adempiono commette contro di loro vie di fatto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni. Nei casi poco gravi il giudice può pronunciare una pena pecuniaria. [1]Sono considerati funzionari anche gli impiegati di imprese ai sensi della legge federale del 20 dicembre 1957 [2] sulle ferrovie, della legge del 20 marzo 2009 [3] sul trasporto di viaggiatori, della legge del 19 dicembre 2008 [4] sul trasporto di merci, come pure gli impiegati delle organizzazioni incaricate ai sensi della legge federale del 18 giugno 2010 [5] sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico e autorizzate dall'Ufficio federale dei trasporti. [6] | ||||||
| Se il reato è commesso da un assembramento di persone, chiunque vi partecipa è punito con una pena detentiva sino a tre anni. Nei casi poco gravi il giudice può pronunciare una pena pecuniaria.I compartecipi che hanno commesso atti di violenza contro le persone sono puniti con una pena detentiva da tre mesi a tre anni.I compartecipi che hanno commesso atti di violenza contro le cose sono puniti con una pena detentiva da tre mesi a tre anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere. [7] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). [2] RS 742.101 [3] RS 745.1 [4] [RU 2009 5597cifra II n. 23, 6019; 2012 5619cifra I n. 5; 2013 1603art. unico cpv. 1 lett. a. RU 2016 1845all. cifra I n. 1 ]. Vedi ora la L del 25 set. 2015 (RS 742.41). [5] RS 745.2 [6] Nuovo testo giusta l'art. 11 cpv. 2 della LF del 18 giu. 2010 sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 3961; FF 2010 793, 817). [7] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). | ||||||
BGE 114 IV 34 S. 36
Werden Stellung, Aufgabe und Kompetenzen des Generalstabschefs in Betracht gezogen, der nicht dem Beamtengesetz untersteht (Art. 6 i.V.m. Art. 1 Rechtsstellungsverordnung/SR 510.22), wie sie sich aus den ihn betreffenden Bestimmungen ergeben (insbesondere Art. 40, 42 und 168 MO/SR 510.10; Art. 2, 3 und 23 f. DO/SR 510.21), dann kann keinem Zweifel unterliegen, dass es sich bei ihm um ein mit hoheitlichen Funktionen ausgestattetes staatliches Organ, mithin um eine Behörde im Sinne von Art. 293 Abs. 1
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 293 |
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| Chiunque rende pubblici in tutto o in parte atti, istruttorie o deliberazioni di un'autorità, dichiarati segreti in virtù di una legge o di una decisione presa dall'autorità conformemente alla legge, è punito con la multa. [1] | ||||||
| La complicità è punibile. | ||||||
| L'atto non è punibile se nessun interesse pubblico o privato preponderante si opponeva alla pubblicazione. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2017 (Pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete), in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 567; FF 2016 6579, 6813). [2] Introdotto dalla cifra I della LF del 10 ott. 1997 (RU 1998 1, 852; FF 1996 IV 449). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2017 (Pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete), in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 567; FF 2016 6579, 6813). | ||||||
b) Dem Tatbestand von Art. 293
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 293 |
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| Chiunque rende pubblici in tutto o in parte atti, istruttorie o deliberazioni di un'autorità, dichiarati segreti in virtù di una legge o di una decisione presa dall'autorità conformemente alla legge, è punito con la multa. [1] | ||||||
| La complicità è punibile. | ||||||
| L'atto non è punibile se nessun interesse pubblico o privato preponderante si opponeva alla pubblicazione. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2017 (Pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete), in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 567; FF 2016 6579, 6813). [2] Introdotto dalla cifra I della LF del 10 ott. 1997 (RU 1998 1, 852; FF 1996 IV 449). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2017 (Pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete), in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 567; FF 2016 6579, 6813). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 293 |
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| Chiunque rende pubblici in tutto o in parte atti, istruttorie o deliberazioni di un'autorità, dichiarati segreti in virtù di una legge o di una decisione presa dall'autorità conformemente alla legge, è punito con la multa. [1] | ||||||
| La complicità è punibile. | ||||||
| L'atto non è punibile se nessun interesse pubblico o privato preponderante si opponeva alla pubblicazione. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2017 (Pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete), in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 567; FF 2016 6579, 6813). [2] Introdotto dalla cifra I della LF del 10 ott. 1997 (RU 1998 1, 852; FF 1996 IV 449). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2017 (Pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete), in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 567; FF 2016 6579, 6813). | ||||||
Registro di legislazione
CP 110
CP 285
CP 293
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 110 |
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| Per congiunti di una persona s'intendono il coniuge, il partner registrato, i parenti in linea retta, i fratelli e sorelle germani, consanguinei o uterini, i genitori adottivi, i fratelli e sorelle adottivi e i figli adottivi. [1] | ||||||
| Per membri della comunione domestica s'intendono le persone conviventi nella medesima economia domestica. | ||||||
| Per funzionari s'intendono i funzionari e impiegati di un'amministrazione pubblica e della giustizia, nonché le persone che vi occupano provvisoriamente un ufficio o un impiego o esercitano temporaneamente pubbliche funzioni. | ||||||
| Una disposizione che si basa sul concetto di cosa è applicabile anche agli animali. [2] | ||||||
| Per documenti s'intendono gli scritti destinati e atti a provare un fatto di portata giuridica nonché i segni destinati a tal fine. La registrazione su supporti d'immagini o di dati è equiparata alla forma scritta per quanto serva al medesimo scopo. | ||||||
| Per documenti pubblici s'intendono i documenti emanati da membri di un'autorità, da funzionari o da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni sovrane. Non sono considerati pubblici i documenti emanati in affari di diritto civile dall'amministrazione delle imprese di carattere economico e dei monopoli dello Stato o di altre corporazioni e istituti di diritto pubblico. | ||||||
| Il giorno è contato in ragione di ventiquattr'ore consecutive. Il mese e l'anno sono computati secondo il calendario comune. | ||||||
| È considerato carcere preventivo ogni carcerazione ordinata nel corso del procedimento penale per i bisogni dell'istruzione, per motivi di sicurezza o in vista d'estradizione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 37 n. 1 della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1°gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165). [2] RU 2006 3583 | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 285 |
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| Chiunque con violenza o minaccia impedisce a un'autorità, a un membro di un'autorità o a un funzionario di compiere un atto che entra nelle loro attribuzioni, oppure li costringe a un tale atto o mentre lo adempiono commette contro di loro vie di fatto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni. Nei casi poco gravi il giudice può pronunciare una pena pecuniaria. [1]Sono considerati funzionari anche gli impiegati di imprese ai sensi della legge federale del 20 dicembre 1957 [2] sulle ferrovie, della legge del 20 marzo 2009 [3] sul trasporto di viaggiatori, della legge del 19 dicembre 2008 [4] sul trasporto di merci, come pure gli impiegati delle organizzazioni incaricate ai sensi della legge federale del 18 giugno 2010 [5] sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico e autorizzate dall'Ufficio federale dei trasporti. [6] | ||||||
| Se il reato è commesso da un assembramento di persone, chiunque vi partecipa è punito con una pena detentiva sino a tre anni. Nei casi poco gravi il giudice può pronunciare una pena pecuniaria.I compartecipi che hanno commesso atti di violenza contro le persone sono puniti con una pena detentiva da tre mesi a tre anni.I compartecipi che hanno commesso atti di violenza contro le cose sono puniti con una pena detentiva da tre mesi a tre anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere. [7] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). [2] RS 742.101 [3] RS 745.1 [4] [RU 2009 5597cifra II n. 23, 6019; 2012 5619cifra I n. 5; 2013 1603art. unico cpv. 1 lett. a. RU 2016 1845all. cifra I n. 1 ]. Vedi ora la L del 25 set. 2015 (RS 742.41). [5] RS 745.2 [6] Nuovo testo giusta l'art. 11 cpv. 2 della LF del 18 giu. 2010 sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 3961; FF 2010 793, 817). [7] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 293 |
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| Chiunque rende pubblici in tutto o in parte atti, istruttorie o deliberazioni di un'autorità, dichiarati segreti in virtù di una legge o di una decisione presa dall'autorità conformemente alla legge, è punito con la multa. [1] | ||||||
| La complicità è punibile. | ||||||
| L'atto non è punibile se nessun interesse pubblico o privato preponderante si opponeva alla pubblicazione. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2017 (Pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete), in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 567; FF 2016 6579, 6813). [2] Introdotto dalla cifra I della LF del 10 ott. 1997 (RU 1998 1, 852; FF 1996 IV 449). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2017 (Pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete), in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 567; FF 2016 6579, 6813). | ||||||
Registro DTF