114 Ib 257
39. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 14. Dezember 1988 i.S. S. gegen Eidg. Justiz- und Polizeidepartement (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):
- Verlust des Schweizerbürgerrechts bei Geburt im Ausland; Art. 10 Abs. 1
SR 141.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) - Legge sulla cittadinanza
LCit Art. 10 Condizioni per i partner registrati - 1 Se vive in unione domestica registrata con un cittadino svizzero, al momento della domanda il richiedente deve dimostrare di:
1 Se vive in unione domestica registrata con un cittadino svizzero, al momento della domanda il richiedente deve dimostrare di: a aver soggiornato in Svizzera per complessivi cinque anni, di cui un anno immediatamente prima del deposito della domanda; e b vivere da tre anni in unione domestica registrata con il partner svizzero. 2 La durata speciale del soggiorno di cui al capoverso 1 si applica anche nel caso in cui, dopo la registrazione dell'unione domestica, uno dei partner acquisisca la cittadinanza svizzera per: a reintegrazione; o b naturalizzazione agevolata fondata sulla filiazione da genitore svizzero. SR 141.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) - Legge sulla cittadinanza
LCit Art. 21 Coniuge di un cittadino svizzero - 1 Un cittadino straniero può, dopo aver sposato un cittadino svizzero, presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se:
1 Un cittadino straniero può, dopo aver sposato un cittadino svizzero, presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se: a vive da tre anni in unione coniugale con il coniuge; e b ha soggiornato in Svizzera per complessivi cinque anni, incluso quello precedente la domanda; 2 Qualora risieda o abbia risieduto all'estero, lo straniero può presentare una domanda se: a vive da sei anni in unione coniugale con il coniuge; e b ha vincoli stretti con la Svizzera. 3 Un cittadino straniero può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata conformemente ai capoversi 1 e 2 anche se, dopo il matrimonio, il coniuge acquisisce la cittadinanza svizzera per: a reintegrazione; o b naturalizzazione agevolata fondata sulla filiazione da genitore svizzero. 4 La persona naturalizzata acquisisce la cittadinanza del Cantone e l'attinenza del Comune del coniuge svizzero. Se questi possiede la cittadinanza di più Cantoni o l'attinenza di più Comuni, la persona naturalizzata può decidere di acquisirne una sola. - Ein im Ausland geborener Schweizer, der sein Schweizerbürgerrecht im Alter von 22 Jahren mangels Meldung bei einer schweizerischen Behörde verloren hat, kann aufgrund von Art. 21
SR 141.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) - Legge sulla cittadinanza
LCit Art. 21 Coniuge di un cittadino svizzero - 1 Un cittadino straniero può, dopo aver sposato un cittadino svizzero, presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se:
1 Un cittadino straniero può, dopo aver sposato un cittadino svizzero, presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se: a vive da tre anni in unione coniugale con il coniuge; e b ha soggiornato in Svizzera per complessivi cinque anni, incluso quello precedente la domanda; 2 Qualora risieda o abbia risieduto all'estero, lo straniero può presentare una domanda se: a vive da sei anni in unione coniugale con il coniuge; e b ha vincoli stretti con la Svizzera. 3 Un cittadino straniero può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata conformemente ai capoversi 1 e 2 anche se, dopo il matrimonio, il coniuge acquisisce la cittadinanza svizzera per: a reintegrazione; o b naturalizzazione agevolata fondata sulla filiazione da genitore svizzero. 4 La persona naturalizzata acquisisce la cittadinanza del Cantone e l'attinenza del Comune del coniuge svizzero. Se questi possiede la cittadinanza di più Cantoni o l'attinenza di più Comuni, la persona naturalizzata può decidere di acquisirne una sola.
Regeste (fr):
- Perte de la nationalité suisse ensuite de la naissance à l'étranger; art. 10 al. 1 et 21 LN.
- Un Suisse né à l'étranger qui a perdu sa nationalité suisse à l'âge de 22 ans faute de s'être annoncé à une autorité suisse ne peut être réintégré sur la base de l'art. 21 LN que s'il établit l'existence de certains liens avec la Suisse. Celui qui, jusqu'au dépôt de la demande de réintégration, n'a entretenu aucun contact avec la Suisse, ni avec la représentation suisse, ni avec la colonie suisse de l'Etat étranger et qui n'a pas non plus visité la Suisse ne démontre pas l'existence de tels liens.
Regesto (it):
- Perdita della cittadinanza svizzera per nascita all'estero; art. 10 cpv. 1 e 21 LCit.
- Uno Svizzero nato all'estero che abbia perduto la cittadinanza svizzera all'età di 22 anni per non essere stato annunciato ad un'autorità svizzera può essere reintegrato in base all'art. 21 LCit solo se prova l'esistenza di certi legami con la Svizzera. Chi, fino al momento della domanda di reintegrazione, non ha mantenuto alcun contatto con la Svizzera, né con la rappresentanza ufficiale svizzera né con la collettività svizzera nello Stato estero, e non ha neppure mai visitato la Svizzera, non dimostra l'esistenza di tali legami.
Sachverhalt ab Seite 257
BGE 114 Ib 257 S. 257
C.S. wurde am 4. Januar 1963 als Sohn Schweizer Eltern in Chile geboren und erwarb die chilenische Staatsangehörigkeit. Da er nie einer schweizerischen Behörde im Ausland oder Inland gemeldet
BGE 114 Ib 257 S. 258
worden war und sich auch nicht selbst meldete, erlosch sein Schweizerbürgerrecht am 4. Januar 1985. In der Folge stellte er bei der Schweizer Botschaft in Santiago de Chile am 29. Dezember 1986 gestützt auf Art. 21
SR 141.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) - Legge sulla cittadinanza LCit Art. 21 Coniuge di un cittadino svizzero - 1 Un cittadino straniero può, dopo aver sposato un cittadino svizzero, presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se: |
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1 | Un cittadino straniero può, dopo aver sposato un cittadino svizzero, presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se: |
a | vive da tre anni in unione coniugale con il coniuge; e |
b | ha soggiornato in Svizzera per complessivi cinque anni, incluso quello precedente la domanda; |
2 | Qualora risieda o abbia risieduto all'estero, lo straniero può presentare una domanda se: |
a | vive da sei anni in unione coniugale con il coniuge; e |
b | ha vincoli stretti con la Svizzera. |
3 | Un cittadino straniero può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata conformemente ai capoversi 1 e 2 anche se, dopo il matrimonio, il coniuge acquisisce la cittadinanza svizzera per: |
a | reintegrazione; o |
b | naturalizzazione agevolata fondata sulla filiazione da genitore svizzero. |
4 | La persona naturalizzata acquisisce la cittadinanza del Cantone e l'attinenza del Comune del coniuge svizzero. Se questi possiede la cittadinanza di più Cantoni o l'attinenza di più Comuni, la persona naturalizzata può decidere di acquisirne una sola. |
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2. Gemäss Art. 10 Abs. 1
SR 141.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) - Legge sulla cittadinanza LCit Art. 10 Condizioni per i partner registrati - 1 Se vive in unione domestica registrata con un cittadino svizzero, al momento della domanda il richiedente deve dimostrare di: |
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1 | Se vive in unione domestica registrata con un cittadino svizzero, al momento della domanda il richiedente deve dimostrare di: |
a | aver soggiornato in Svizzera per complessivi cinque anni, di cui un anno immediatamente prima del deposito della domanda; e |
b | vivere da tre anni in unione domestica registrata con il partner svizzero. |
2 | La durata speciale del soggiorno di cui al capoverso 1 si applica anche nel caso in cui, dopo la registrazione dell'unione domestica, uno dei partner acquisisca la cittadinanza svizzera per: |
a | reintegrazione; o |
b | naturalizzazione agevolata fondata sulla filiazione da genitore svizzero. |
SR 141.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) - Legge sulla cittadinanza LCit Art. 10 Condizioni per i partner registrati - 1 Se vive in unione domestica registrata con un cittadino svizzero, al momento della domanda il richiedente deve dimostrare di: |
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1 | Se vive in unione domestica registrata con un cittadino svizzero, al momento della domanda il richiedente deve dimostrare di: |
a | aver soggiornato in Svizzera per complessivi cinque anni, di cui un anno immediatamente prima del deposito della domanda; e |
b | vivere da tre anni in unione domestica registrata con il partner svizzero. |
2 | La durata speciale del soggiorno di cui al capoverso 1 si applica anche nel caso in cui, dopo la registrazione dell'unione domestica, uno dei partner acquisisca la cittadinanza svizzera per: |
a | reintegrazione; o |
b | naturalizzazione agevolata fondata sulla filiazione da genitore svizzero. |
BGE 114 Ib 257 S. 259
Doppelbürger ohne Beziehung zur Schweiz geben wird. Um diese unerwünschte Nebenwirkung der Gleichstellung von Mann und Frau etwas zu mildern, wurde die Verwirkungsregelung in Art. 10
SR 141.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) - Legge sulla cittadinanza LCit Art. 10 Condizioni per i partner registrati - 1 Se vive in unione domestica registrata con un cittadino svizzero, al momento della domanda il richiedente deve dimostrare di: |
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1 | Se vive in unione domestica registrata con un cittadino svizzero, al momento della domanda il richiedente deve dimostrare di: |
a | aver soggiornato in Svizzera per complessivi cinque anni, di cui un anno immediatamente prima del deposito della domanda; e |
b | vivere da tre anni in unione domestica registrata con il partner svizzero. |
2 | La durata speciale del soggiorno di cui al capoverso 1 si applica anche nel caso in cui, dopo la registrazione dell'unione domestica, uno dei partner acquisisca la cittadinanza svizzera per: |
a | reintegrazione; o |
b | naturalizzazione agevolata fondata sulla filiazione da genitore svizzero. |
SR 141.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) - Legge sulla cittadinanza LCit Art. 21 Coniuge di un cittadino svizzero - 1 Un cittadino straniero può, dopo aver sposato un cittadino svizzero, presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se: |
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1 | Un cittadino straniero può, dopo aver sposato un cittadino svizzero, presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se: |
a | vive da tre anni in unione coniugale con il coniuge; e |
b | ha soggiornato in Svizzera per complessivi cinque anni, incluso quello precedente la domanda; |
2 | Qualora risieda o abbia risieduto all'estero, lo straniero può presentare una domanda se: |
a | vive da sei anni in unione coniugale con il coniuge; e |
b | ha vincoli stretti con la Svizzera. |
3 | Un cittadino straniero può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata conformemente ai capoversi 1 e 2 anche se, dopo il matrimonio, il coniuge acquisisce la cittadinanza svizzera per: |
a | reintegrazione; o |
b | naturalizzazione agevolata fondata sulla filiazione da genitore svizzero. |
4 | La persona naturalizzata acquisisce la cittadinanza del Cantone e l'attinenza del Comune del coniuge svizzero. Se questi possiede la cittadinanza di più Cantoni o l'attinenza di più Comuni, la persona naturalizzata può decidere di acquisirne una sola. |
SR 141.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) - Legge sulla cittadinanza LCit Art. 21 Coniuge di un cittadino svizzero - 1 Un cittadino straniero può, dopo aver sposato un cittadino svizzero, presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se: |
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1 | Un cittadino straniero può, dopo aver sposato un cittadino svizzero, presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se: |
a | vive da tre anni in unione coniugale con il coniuge; e |
b | ha soggiornato in Svizzera per complessivi cinque anni, incluso quello precedente la domanda; |
2 | Qualora risieda o abbia risieduto all'estero, lo straniero può presentare una domanda se: |
a | vive da sei anni in unione coniugale con il coniuge; e |
b | ha vincoli stretti con la Svizzera. |
3 | Un cittadino straniero può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata conformemente ai capoversi 1 e 2 anche se, dopo il matrimonio, il coniuge acquisisce la cittadinanza svizzera per: |
a | reintegrazione; o |
b | naturalizzazione agevolata fondata sulla filiazione da genitore svizzero. |
4 | La persona naturalizzata acquisisce la cittadinanza del Cantone e l'attinenza del Comune del coniuge svizzero. Se questi possiede la cittadinanza di più Cantoni o l'attinenza di più Comuni, la persona naturalizzata può decidere di acquisirne una sola. |
SR 141.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) - Legge sulla cittadinanza LCit Art. 21 Coniuge di un cittadino svizzero - 1 Un cittadino straniero può, dopo aver sposato un cittadino svizzero, presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se: |
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1 | Un cittadino straniero può, dopo aver sposato un cittadino svizzero, presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se: |
a | vive da tre anni in unione coniugale con il coniuge; e |
b | ha soggiornato in Svizzera per complessivi cinque anni, incluso quello precedente la domanda; |
2 | Qualora risieda o abbia risieduto all'estero, lo straniero può presentare una domanda se: |
a | vive da sei anni in unione coniugale con il coniuge; e |
b | ha vincoli stretti con la Svizzera. |
3 | Un cittadino straniero può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata conformemente ai capoversi 1 e 2 anche se, dopo il matrimonio, il coniuge acquisisce la cittadinanza svizzera per: |
a | reintegrazione; o |
b | naturalizzazione agevolata fondata sulla filiazione da genitore svizzero. |
4 | La persona naturalizzata acquisisce la cittadinanza del Cantone e l'attinenza del Comune del coniuge svizzero. Se questi possiede la cittadinanza di più Cantoni o l'attinenza di più Comuni, la persona naturalizzata può decidere di acquisirne una sola. |
3. In tatsächlicher Hinsicht lässt sich den Akten entnehmen, dass der Grossvater des Beschwerdeführers am Anfang des Jahrhunderts die Schweiz verlassen hat, um nach Chile auszuwandern. Der Vater wurde im Jahre 1932 in Chile geboren und erwarb mit der Geburt sowohl die schweizerische als auch die chilenische Staatsangehörigkeit. Die Mutter ist gebürtige Chilenin. Schon der Grossvater verlor den Kontakt zu seiner Familie in der Schweiz. Weder die Eltern des Beschwerdeführers noch er selber waren bei der schweizerischen Vertretung in Chile immatrikuliert. Kontakte mit Vereinigungen der Auslandschweizerkolonie oder mit Auslandschweizern in Chile unterhielten der Beschwerdeführer und seine Familie nicht. Auch verkehrten sie nicht mit Verwandten und Bekannten in der Schweiz. Weder er noch seine Familie hielten sich je in der Schweiz auf. In bezug auf die schweizerischen Landessprachen gibt der Gesuchsteller an, dass er ein wenig Französisch spreche. Bis zur Stellung seines Wiedereinbürgerungsgesuchs Ende 1986 hatte der Beschwerdeführer somit überhaupt keine Verbindung zur Schweiz. Erst in diesem Zeitpunkt hat er angefangen, sich für seine schweizerische Abstammung zu interessieren und mit Personen in der Schweiz, die den gleichen Familiennamen tragen, brieflichen
BGE 114 Ib 257 S. 260
Kontakt aufzunehmen. Der Beschwerdeführer begründet sein Verhalten damit, dass er bis zum Abschluss seines Studiums, der erst nach Vollendung seines 22. Altersjahres erfolgte, nicht über genügend finanzielle Mittel verfügte, um Verbindung mit seinem ehemaligen Heimatland und mit Kreisen von Auslandschweizern in Chile aufzunehmen. Doch kann darin nicht eine ausreichende Erklärung dafür erblickt werden, dass der Beschwerdeführer bis nach seinem 22. Altersjahr überhaupt keinen Kontakt mit der Schweizer Vertretung oder mit der Schweizer Kolonie in Chile gesucht hat. Die Unterlassung der nach Art. 10 Abs. 1
SR 141.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) - Legge sulla cittadinanza LCit Art. 10 Condizioni per i partner registrati - 1 Se vive in unione domestica registrata con un cittadino svizzero, al momento della domanda il richiedente deve dimostrare di: |
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1 | Se vive in unione domestica registrata con un cittadino svizzero, al momento della domanda il richiedente deve dimostrare di: |
a | aver soggiornato in Svizzera per complessivi cinque anni, di cui un anno immediatamente prima del deposito della domanda; e |
b | vivere da tre anni in unione domestica registrata con il partner svizzero. |
2 | La durata speciale del soggiorno di cui al capoverso 1 si applica anche nel caso in cui, dopo la registrazione dell'unione domestica, uno dei partner acquisisca la cittadinanza svizzera per: |
a | reintegrazione; o |
b | naturalizzazione agevolata fondata sulla filiazione da genitore svizzero. |