112 Ib 312
49. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 15 octobre 1986 dans la cause Christian Rufener c. Conseil d'Etat du canton de Vaud (recours de droit administratif)
Regeste (de):
- Zulässigkeit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde (Art. 99 lit. h OG); Entschädigungen für Tierverluste (Art. 1 Abs. 2, 32 Abs. 1 Ziff. 3, 34 und 36 TSG; SR 916.40).
- 1. Art. 32 Abs. 1 Ziff. 3 TSG verleiht einen Anspruch auf Entschädigung im Sinne von Art. 99 lit. h OG (E. 2b). Ungeachtet des Wortlautes von Art. 36 Abs. 2 TSG, wonach der Kanton die Entschädigungen "endgültig" festsetzt, ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht zulässig (E. 2c).
- 2. Mitverschulden, das eine Herabsetzung der Entschädigungen für Tierverluste rechtfertigt (E. 3).
Regeste (fr):
- Recevabilité (art. 99 lettre h OJ); indemnité pour pertes d'animaux (art. 1er al. 2
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE)
LFE Art. 1 - 1 Sono epizoozie nel senso della presente legge le malattie animali trasmissibili che:
1 Sono epizoozie nel senso della presente legge le malattie animali trasmissibili che: a possono essere trasmesse all'uomo (zoonosi); b non possono essere combattute con successo dai singoli detentori di animali senza inglobare altri effettivi; c possono minacciare specie indigene selvatiche; d possono avere conseguenze economiche importanti; e sono rilevanti per il commercio di animali o di prodotti animali. 2 Il Consiglio federale designa le epizoozie. Distingue le epizoozie fortemente contagiose dalle altre epizoozie.5 Per epizoozie fortemente contagiose si intendono le epizoozie particolarmente gravi per quanto concerne: a il loro potere di diffusione, anche fuori delle frontiere nazionali; b le loro conseguenze sanitarie e socioeconomiche; e c la loro incidenza sul commercio nazionale o internazionale di animali e di prodotti animali. SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE)
LFE Art. 32 Indennità per perdita di animali - 1 Vengono versate indennità per perdite di animali quando:
1 Vengono versate indennità per perdite di animali quando: a vi sono animali che soccombono o che devono essere abbattuti a causa di un'epizoozia; b vi sono animali che soccombono o che devono essere abbattuti a seguito di un trattamento al quale sono stati sottoposti per ordine dell'autorità; c vi sono animali che devono essere macellati o uccisi e eliminati per ordine dell'autorità per prevenire la propagazione di un'epizoozia; d vi sono animali sani che soccombono o devono essere macellati o uccisi e eliminati a seguito di un intervento ordinato dall'organo competente della polizia delle epizoozie.69 1bis Il Consiglio federale determina per quali altre epizoozie talune perdite di animali non diano diritto a un'indennità cantonale; tiene conto a questo scopo della diffusione dell'epizoozia come pure dello scopo e delle possibilità di lotta.70 2 Se un Cantone paga, secondo le predette disposizioni, indennità per perdita di animali a proprietari domiciliati in un altro Cantone, esso ha il diritto di regresso verso il Cantone di domicilio per la metà dell'indennità. Se l'infezione esisteva già al momento dell'importazione, tale diritto di regresso comprende l'intera indennità. Le intese fra i Cantoni sono riservate. In caso di contestazione, decide il Consiglio federale come istanza unica. 3 Se si tratta di animali presentati a una esposizione intercantonale o svizzera o a una fiera o a un mercato in un altro Cantone, il Cantone di domicilio del proprietario paga l'indennità prevista nella sua legislazione. SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE)
LFE Art. 32 Indennità per perdita di animali - 1 Vengono versate indennità per perdite di animali quando:
1 Vengono versate indennità per perdite di animali quando: a vi sono animali che soccombono o che devono essere abbattuti a causa di un'epizoozia; b vi sono animali che soccombono o che devono essere abbattuti a seguito di un trattamento al quale sono stati sottoposti per ordine dell'autorità; c vi sono animali che devono essere macellati o uccisi e eliminati per ordine dell'autorità per prevenire la propagazione di un'epizoozia; d vi sono animali sani che soccombono o devono essere macellati o uccisi e eliminati a seguito di un intervento ordinato dall'organo competente della polizia delle epizoozie.69 1bis Il Consiglio federale determina per quali altre epizoozie talune perdite di animali non diano diritto a un'indennità cantonale; tiene conto a questo scopo della diffusione dell'epizoozia come pure dello scopo e delle possibilità di lotta.70 2 Se un Cantone paga, secondo le predette disposizioni, indennità per perdita di animali a proprietari domiciliati in un altro Cantone, esso ha il diritto di regresso verso il Cantone di domicilio per la metà dell'indennità. Se l'infezione esisteva già al momento dell'importazione, tale diritto di regresso comprende l'intera indennità. Le intese fra i Cantoni sono riservate. In caso di contestazione, decide il Consiglio federale come istanza unica. 3 Se si tratta di animali presentati a una esposizione intercantonale o svizzera o a una fiera o a un mercato in un altro Cantone, il Cantone di domicilio del proprietario paga l'indennità prevista nella sua legislazione. SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE)
LFE Art. 34 Limitazione dell'obbligo delle indennità - 1 L'indennità non è pagata, o è ridotta in caso di colpa lieve, se una persona lesa è corresponsabile dell'epizoozia, l'ha annunciata troppo tardi o non affatto o non ha adempiuto completamente le prescrizioni e gli ordini di polizia delle epizoozie.
1 L'indennità non è pagata, o è ridotta in caso di colpa lieve, se una persona lesa è corresponsabile dell'epizoozia, l'ha annunciata troppo tardi o non affatto o non ha adempiuto completamente le prescrizioni e gli ordini di polizia delle epizoozie. 2 Nessuna indennità è pagata segnatamente: 1 per cani e gatti, selvaggina, animali esotici e animali di poco valore; 2 per gli animali di giardini zoologici, serragli e imprese simili; 3 per gli animali da macello di provenienza estera; 4 ... 5 per gli animali, che appartengono a persone domiciliate all'estero e che si trovano in Svizzera solo temporaneamente per l'alpeggio o lo svernamento; 6 per gli animali da reddito di provenienza estera, che appartengono a persone domiciliate in Svizzera, in quanto non sia provato che l'infezione è avvenuta dopo l'importazione. 3 ...74 SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE)
LFE Art. 36 Stima degli animali, importo della indennità e utilizzazione - 1 In funzione del calcolo delle indennità per perdita di animali, è effettuata, di regola, una stima degli animali o degli effettivi. L'USAV emana direttive. Il Consiglio federale può stabilire importi massimi.
1 In funzione del calcolo delle indennità per perdita di animali, è effettuata, di regola, una stima degli animali o degli effettivi. L'USAV emana direttive. Il Consiglio federale può stabilire importi massimi. 2 I Cantoni calcolano le indennità in modo che, computato il ricavo dell'utilizzazione delle parti idonee, il proprietario riceva almeno il 60 per cento e al massimo il 90 per cento del valore di stima. Entro questi limiti, le indennità sono stabilite definitivamente dai Cantoni, tenendo conto del capoverso 1. 3 Le indennità sono stabilite in una procedura amministrativa semplice e gratuita per il proprietario. 4 L'USAV, d'intesa con i Cantoni, stabilisce come e a quali condizioni le parti idonee di animali morti o macellati sono utilizzabili. - 1. L'art. 32 al. 1 ch. 3
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE)
LFE Art. 32 Indennità per perdita di animali - 1 Vengono versate indennità per perdite di animali quando:
1 Vengono versate indennità per perdite di animali quando: a vi sono animali che soccombono o che devono essere abbattuti a causa di un'epizoozia; b vi sono animali che soccombono o che devono essere abbattuti a seguito di un trattamento al quale sono stati sottoposti per ordine dell'autorità; c vi sono animali che devono essere macellati o uccisi e eliminati per ordine dell'autorità per prevenire la propagazione di un'epizoozia; d vi sono animali sani che soccombono o devono essere macellati o uccisi e eliminati a seguito di un intervento ordinato dall'organo competente della polizia delle epizoozie.69 1bis Il Consiglio federale determina per quali altre epizoozie talune perdite di animali non diano diritto a un'indennità cantonale; tiene conto a questo scopo della diffusione dell'epizoozia come pure dello scopo e delle possibilità di lotta.70 2 Se un Cantone paga, secondo le predette disposizioni, indennità per perdita di animali a proprietari domiciliati in un altro Cantone, esso ha il diritto di regresso verso il Cantone di domicilio per la metà dell'indennità. Se l'infezione esisteva già al momento dell'importazione, tale diritto di regresso comprende l'intera indennità. Le intese fra i Cantoni sono riservate. In caso di contestazione, decide il Consiglio federale come istanza unica. 3 Se si tratta di animali presentati a una esposizione intercantonale o svizzera o a una fiera o a un mercato in un altro Cantone, il Cantone di domicilio del proprietario paga l'indennità prevista nella sua legislazione. SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE)
LFE Art. 36 Stima degli animali, importo della indennità e utilizzazione - 1 In funzione del calcolo delle indennità per perdita di animali, è effettuata, di regola, una stima degli animali o degli effettivi. L'USAV emana direttive. Il Consiglio federale può stabilire importi massimi.
1 In funzione del calcolo delle indennità per perdita di animali, è effettuata, di regola, una stima degli animali o degli effettivi. L'USAV emana direttive. Il Consiglio federale può stabilire importi massimi. 2 I Cantoni calcolano le indennità in modo che, computato il ricavo dell'utilizzazione delle parti idonee, il proprietario riceva almeno il 60 per cento e al massimo il 90 per cento del valore di stima. Entro questi limiti, le indennità sono stabilite definitivamente dai Cantoni, tenendo conto del capoverso 1. 3 Le indennità sono stabilite in una procedura amministrativa semplice e gratuita per il proprietario. 4 L'USAV, d'intesa con i Cantoni, stabilisce come e a quali condizioni le parti idonee di animali morti o macellati sono utilizzabili. - 2. Faute justifiant une réduction des indemnités pour pertes d'animaux (consid. 3).
Regesto (it):
- Ammissibilità del ricorso di diritto amministrativo (art. 99 lett. h OG); indennità per perdita di animali (art. 1 cpv. 2
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE)
LFE Art. 1 - 1 Sono epizoozie nel senso della presente legge le malattie animali trasmissibili che:
1 Sono epizoozie nel senso della presente legge le malattie animali trasmissibili che: a possono essere trasmesse all'uomo (zoonosi); b non possono essere combattute con successo dai singoli detentori di animali senza inglobare altri effettivi; c possono minacciare specie indigene selvatiche; d possono avere conseguenze economiche importanti; e sono rilevanti per il commercio di animali o di prodotti animali. 2 Il Consiglio federale designa le epizoozie. Distingue le epizoozie fortemente contagiose dalle altre epizoozie.5 Per epizoozie fortemente contagiose si intendono le epizoozie particolarmente gravi per quanto concerne: a il loro potere di diffusione, anche fuori delle frontiere nazionali; b le loro conseguenze sanitarie e socioeconomiche; e c la loro incidenza sul commercio nazionale o internazionale di animali e di prodotti animali. SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE)
LFE Art. 32 Indennità per perdita di animali - 1 Vengono versate indennità per perdite di animali quando:
1 Vengono versate indennità per perdite di animali quando: a vi sono animali che soccombono o che devono essere abbattuti a causa di un'epizoozia; b vi sono animali che soccombono o che devono essere abbattuti a seguito di un trattamento al quale sono stati sottoposti per ordine dell'autorità; c vi sono animali che devono essere macellati o uccisi e eliminati per ordine dell'autorità per prevenire la propagazione di un'epizoozia; d vi sono animali sani che soccombono o devono essere macellati o uccisi e eliminati a seguito di un intervento ordinato dall'organo competente della polizia delle epizoozie.69 1bis Il Consiglio federale determina per quali altre epizoozie talune perdite di animali non diano diritto a un'indennità cantonale; tiene conto a questo scopo della diffusione dell'epizoozia come pure dello scopo e delle possibilità di lotta.70 2 Se un Cantone paga, secondo le predette disposizioni, indennità per perdita di animali a proprietari domiciliati in un altro Cantone, esso ha il diritto di regresso verso il Cantone di domicilio per la metà dell'indennità. Se l'infezione esisteva già al momento dell'importazione, tale diritto di regresso comprende l'intera indennità. Le intese fra i Cantoni sono riservate. In caso di contestazione, decide il Consiglio federale come istanza unica. 3 Se si tratta di animali presentati a una esposizione intercantonale o svizzera o a una fiera o a un mercato in un altro Cantone, il Cantone di domicilio del proprietario paga l'indennità prevista nella sua legislazione. - 1. L'art. 32 cpv. 1 n
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE)
LFE Art. 32 Indennità per perdita di animali - 1 Vengono versate indennità per perdite di animali quando:
1 Vengono versate indennità per perdite di animali quando: a vi sono animali che soccombono o che devono essere abbattuti a causa di un'epizoozia; b vi sono animali che soccombono o che devono essere abbattuti a seguito di un trattamento al quale sono stati sottoposti per ordine dell'autorità; c vi sono animali che devono essere macellati o uccisi e eliminati per ordine dell'autorità per prevenire la propagazione di un'epizoozia; d vi sono animali sani che soccombono o devono essere macellati o uccisi e eliminati a seguito di un intervento ordinato dall'organo competente della polizia delle epizoozie.69 1bis Il Consiglio federale determina per quali altre epizoozie talune perdite di animali non diano diritto a un'indennità cantonale; tiene conto a questo scopo della diffusione dell'epizoozia come pure dello scopo e delle possibilità di lotta.70 2 Se un Cantone paga, secondo le predette disposizioni, indennità per perdita di animali a proprietari domiciliati in un altro Cantone, esso ha il diritto di regresso verso il Cantone di domicilio per la metà dell'indennità. Se l'infezione esisteva già al momento dell'importazione, tale diritto di regresso comprende l'intera indennità. Le intese fra i Cantoni sono riservate. In caso di contestazione, decide il Consiglio federale come istanza unica. 3 Se si tratta di animali presentati a una esposizione intercantonale o svizzera o a una fiera o a un mercato in un altro Cantone, il Cantone di domicilio del proprietario paga l'indennità prevista nella sua legislazione. SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE)
LFE Art. 36 Stima degli animali, importo della indennità e utilizzazione - 1 In funzione del calcolo delle indennità per perdita di animali, è effettuata, di regola, una stima degli animali o degli effettivi. L'USAV emana direttive. Il Consiglio federale può stabilire importi massimi.
1 In funzione del calcolo delle indennità per perdita di animali, è effettuata, di regola, una stima degli animali o degli effettivi. L'USAV emana direttive. Il Consiglio federale può stabilire importi massimi. 2 I Cantoni calcolano le indennità in modo che, computato il ricavo dell'utilizzazione delle parti idonee, il proprietario riceva almeno il 60 per cento e al massimo il 90 per cento del valore di stima. Entro questi limiti, le indennità sono stabilite definitivamente dai Cantoni, tenendo conto del capoverso 1. 3 Le indennità sono stabilite in una procedura amministrativa semplice e gratuita per il proprietario. 4 L'USAV, d'intesa con i Cantoni, stabilisce come e a quali condizioni le parti idonee di animali morti o macellati sono utilizzabili. - 2. Colpa che giustifica una riduzione delle indennità per perdita di animali (consid. 3).
Sachverhalt ab Seite 312
BGE 112 Ib 312 S. 312
En février 1983, Christian Rufener, agriculteur à Savigny, a acheté à Châtel-St-Denis deux vaches munies d'un laissez-passer
BGE 112 Ib 312 S. 313
portant la mention "IBR-IPV en contrôle"; enregistrées par l'inspecteur du bétail de Savigny, ces deux bêtes sont restées isolées pendant deux mois du reste du bétail. Par la suite, il s'est révélé que ces deux vaches étaient à l'origine de l'épizootie IBR-IPV dépistée dans le troupeau de Christian Rufener, dont trente bêtes ont dû être abattues. Retenant la négligence grave, le Département vaudois de l'intérieur et de la santé publique, Service du vétérinaire cantonal, a refusé de verser à Christian Rufener l'indemnité de la Caisse cantonale d'assurance du bétail. Après que l'action pénale ouverte contre l'intéressé eut été close par un jugement d'acquittement, le Conseil d'Etat vaudois a, le 12 mars 1986, considéré que la faute commise par Christian Rufener n'était que légère en l'absence de toute mise en garde claire des autorités compétentes; il a ainsi réformé, sur recours, la décision du Département, accordé les indemnités, mais opéré une réduction de 10% pour faute légère. Le Tribunal fédéral rejette un recours de droit administratif formé contre l'arrêt du Conseil d'Etat.
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. a) L'autorité cantonale a, en l'espèce, fait application du droit public fédéral. Elle a, dès lors, rendu une décision au sens de l'art. 5
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
|
1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
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1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
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1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
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1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 1 - 1 Sono epizoozie nel senso della presente legge le malattie animali trasmissibili che: |
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1 | Sono epizoozie nel senso della presente legge le malattie animali trasmissibili che: |
a | possono essere trasmesse all'uomo (zoonosi); |
b | non possono essere combattute con successo dai singoli detentori di animali senza inglobare altri effettivi; |
c | possono minacciare specie indigene selvatiche; |
d | possono avere conseguenze economiche importanti; |
e | sono rilevanti per il commercio di animali o di prodotti animali. |
2 | Il Consiglio federale designa le epizoozie. Distingue le epizoozie fortemente contagiose dalle altre epizoozie.5 Per epizoozie fortemente contagiose si intendono le epizoozie particolarmente gravi per quanto concerne: |
a | il loro potere di diffusione, anche fuori delle frontiere nazionali; |
b | le loro conseguenze sanitarie e socioeconomiche; e |
c | la loro incidenza sul commercio nazionale o internazionale di animali e di prodotti animali. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 1 - 1 Sono epizoozie nel senso della presente legge le malattie animali trasmissibili che: |
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1 | Sono epizoozie nel senso della presente legge le malattie animali trasmissibili che: |
a | possono essere trasmesse all'uomo (zoonosi); |
b | non possono essere combattute con successo dai singoli detentori di animali senza inglobare altri effettivi; |
c | possono minacciare specie indigene selvatiche; |
d | possono avere conseguenze economiche importanti; |
e | sono rilevanti per il commercio di animali o di prodotti animali. |
2 | Il Consiglio federale designa le epizoozie. Distingue le epizoozie fortemente contagiose dalle altre epizoozie.5 Per epizoozie fortemente contagiose si intendono le epizoozie particolarmente gravi per quanto concerne: |
a | il loro potere di diffusione, anche fuori delle frontiere nazionali; |
b | le loro conseguenze sanitarie e socioeconomiche; e |
c | la loro incidenza sul commercio nazionale o internazionale di animali e di prodotti animali. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 32 Indennità per perdita di animali - 1 Vengono versate indennità per perdite di animali quando: |
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1 | Vengono versate indennità per perdite di animali quando: |
a | vi sono animali che soccombono o che devono essere abbattuti a causa di un'epizoozia; |
b | vi sono animali che soccombono o che devono essere abbattuti a seguito di un trattamento al quale sono stati sottoposti per ordine dell'autorità; |
c | vi sono animali che devono essere macellati o uccisi e eliminati per ordine dell'autorità per prevenire la propagazione di un'epizoozia; |
d | vi sono animali sani che soccombono o devono essere macellati o uccisi e eliminati a seguito di un intervento ordinato dall'organo competente della polizia delle epizoozie.69 |
1bis | Il Consiglio federale determina per quali altre epizoozie talune perdite di animali non diano diritto a un'indennità cantonale; tiene conto a questo scopo della diffusione dell'epizoozia come pure dello scopo e delle possibilità di lotta.70 |
2 | Se un Cantone paga, secondo le predette disposizioni, indennità per perdita di animali a proprietari domiciliati in un altro Cantone, esso ha il diritto di regresso verso il Cantone di domicilio per la metà dell'indennità. Se l'infezione esisteva già al momento dell'importazione, tale diritto di regresso comprende l'intera indennità. Le intese fra i Cantoni sono riservate. In caso di contestazione, decide il Consiglio federale come istanza unica. |
3 | Se si tratta di animali presentati a una esposizione intercantonale o svizzera o a una fiera o a un mercato in un altro Cantone, il Cantone di domicilio del proprietario paga l'indennità prevista nella sua legislazione. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 32 Indennità per perdita di animali - 1 Vengono versate indennità per perdite di animali quando: |
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1 | Vengono versate indennità per perdite di animali quando: |
a | vi sono animali che soccombono o che devono essere abbattuti a causa di un'epizoozia; |
b | vi sono animali che soccombono o che devono essere abbattuti a seguito di un trattamento al quale sono stati sottoposti per ordine dell'autorità; |
c | vi sono animali che devono essere macellati o uccisi e eliminati per ordine dell'autorità per prevenire la propagazione di un'epizoozia; |
d | vi sono animali sani che soccombono o devono essere macellati o uccisi e eliminati a seguito di un intervento ordinato dall'organo competente della polizia delle epizoozie.69 |
1bis | Il Consiglio federale determina per quali altre epizoozie talune perdite di animali non diano diritto a un'indennità cantonale; tiene conto a questo scopo della diffusione dell'epizoozia come pure dello scopo e delle possibilità di lotta.70 |
2 | Se un Cantone paga, secondo le predette disposizioni, indennità per perdita di animali a proprietari domiciliati in un altro Cantone, esso ha il diritto di regresso verso il Cantone di domicilio per la metà dell'indennità. Se l'infezione esisteva già al momento dell'importazione, tale diritto di regresso comprende l'intera indennità. Le intese fra i Cantoni sono riservate. In caso di contestazione, decide il Consiglio federale come istanza unica. |
3 | Se si tratta di animali presentati a una esposizione intercantonale o svizzera o a una fiera o a un mercato in un altro Cantone, il Cantone di domicilio del proprietario paga l'indennità prevista nella sua legislazione. |
BGE 112 Ib 312 S. 314
de la loi étant applicables (art. 42a ch. 11
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 32 Indennità per perdita di animali - 1 Vengono versate indennità per perdite di animali quando: |
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1 | Vengono versate indennità per perdite di animali quando: |
a | vi sono animali che soccombono o che devono essere abbattuti a causa di un'epizoozia; |
b | vi sono animali che soccombono o che devono essere abbattuti a seguito di un trattamento al quale sono stati sottoposti per ordine dell'autorità; |
c | vi sono animali che devono essere macellati o uccisi e eliminati per ordine dell'autorità per prevenire la propagazione di un'epizoozia; |
d | vi sono animali sani che soccombono o devono essere macellati o uccisi e eliminati a seguito di un intervento ordinato dall'organo competente della polizia delle epizoozie.69 |
1bis | Il Consiglio federale determina per quali altre epizoozie talune perdite di animali non diano diritto a un'indennità cantonale; tiene conto a questo scopo della diffusione dell'epizoozia come pure dello scopo e delle possibilità di lotta.70 |
2 | Se un Cantone paga, secondo le predette disposizioni, indennità per perdita di animali a proprietari domiciliati in un altro Cantone, esso ha il diritto di regresso verso il Cantone di domicilio per la metà dell'indennità. Se l'infezione esisteva già al momento dell'importazione, tale diritto di regresso comprende l'intera indennità. Le intese fra i Cantoni sono riservate. In caso di contestazione, decide il Consiglio federale come istanza unica. |
3 | Se si tratta di animali presentati a una esposizione intercantonale o svizzera o a una fiera o a un mercato in un altro Cantone, il Cantone di domicilio del proprietario paga l'indennità prevista nella sua legislazione. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 32 Indennità per perdita di animali - 1 Vengono versate indennità per perdite di animali quando: |
|
1 | Vengono versate indennità per perdite di animali quando: |
a | vi sono animali che soccombono o che devono essere abbattuti a causa di un'epizoozia; |
b | vi sono animali che soccombono o che devono essere abbattuti a seguito di un trattamento al quale sono stati sottoposti per ordine dell'autorità; |
c | vi sono animali che devono essere macellati o uccisi e eliminati per ordine dell'autorità per prevenire la propagazione di un'epizoozia; |
d | vi sono animali sani che soccombono o devono essere macellati o uccisi e eliminati a seguito di un intervento ordinato dall'organo competente della polizia delle epizoozie.69 |
1bis | Il Consiglio federale determina per quali altre epizoozie talune perdite di animali non diano diritto a un'indennità cantonale; tiene conto a questo scopo della diffusione dell'epizoozia come pure dello scopo e delle possibilità di lotta.70 |
2 | Se un Cantone paga, secondo le predette disposizioni, indennità per perdita di animali a proprietari domiciliati in un altro Cantone, esso ha il diritto di regresso verso il Cantone di domicilio per la metà dell'indennità. Se l'infezione esisteva già al momento dell'importazione, tale diritto di regresso comprende l'intera indennità. Le intese fra i Cantoni sono riservate. In caso di contestazione, decide il Consiglio federale come istanza unica. |
3 | Se si tratta di animali presentati a una esposizione intercantonale o svizzera o a una fiera o a un mercato in un altro Cantone, il Cantone di domicilio del proprietario paga l'indennità prevista nella sua legislazione. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 32 Indennità per perdita di animali - 1 Vengono versate indennità per perdite di animali quando: |
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1 | Vengono versate indennità per perdite di animali quando: |
a | vi sono animali che soccombono o che devono essere abbattuti a causa di un'epizoozia; |
b | vi sono animali che soccombono o che devono essere abbattuti a seguito di un trattamento al quale sono stati sottoposti per ordine dell'autorità; |
c | vi sono animali che devono essere macellati o uccisi e eliminati per ordine dell'autorità per prevenire la propagazione di un'epizoozia; |
d | vi sono animali sani che soccombono o devono essere macellati o uccisi e eliminati a seguito di un intervento ordinato dall'organo competente della polizia delle epizoozie.69 |
1bis | Il Consiglio federale determina per quali altre epizoozie talune perdite di animali non diano diritto a un'indennità cantonale; tiene conto a questo scopo della diffusione dell'epizoozia come pure dello scopo e delle possibilità di lotta.70 |
2 | Se un Cantone paga, secondo le predette disposizioni, indennità per perdita di animali a proprietari domiciliati in un altro Cantone, esso ha il diritto di regresso verso il Cantone di domicilio per la metà dell'indennità. Se l'infezione esisteva già al momento dell'importazione, tale diritto di regresso comprende l'intera indennità. Le intese fra i Cantoni sono riservate. In caso di contestazione, decide il Consiglio federale come istanza unica. |
3 | Se si tratta di animali presentati a una esposizione intercantonale o svizzera o a una fiera o a un mercato in un altro Cantone, il Cantone di domicilio del proprietario paga l'indennità prevista nella sua legislazione. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 32 Indennità per perdita di animali - 1 Vengono versate indennità per perdite di animali quando: |
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1 | Vengono versate indennità per perdite di animali quando: |
a | vi sono animali che soccombono o che devono essere abbattuti a causa di un'epizoozia; |
b | vi sono animali che soccombono o che devono essere abbattuti a seguito di un trattamento al quale sono stati sottoposti per ordine dell'autorità; |
c | vi sono animali che devono essere macellati o uccisi e eliminati per ordine dell'autorità per prevenire la propagazione di un'epizoozia; |
d | vi sono animali sani che soccombono o devono essere macellati o uccisi e eliminati a seguito di un intervento ordinato dall'organo competente della polizia delle epizoozie.69 |
1bis | Il Consiglio federale determina per quali altre epizoozie talune perdite di animali non diano diritto a un'indennità cantonale; tiene conto a questo scopo della diffusione dell'epizoozia come pure dello scopo e delle possibilità di lotta.70 |
2 | Se un Cantone paga, secondo le predette disposizioni, indennità per perdita di animali a proprietari domiciliati in un altro Cantone, esso ha il diritto di regresso verso il Cantone di domicilio per la metà dell'indennità. Se l'infezione esisteva già al momento dell'importazione, tale diritto di regresso comprende l'intera indennità. Le intese fra i Cantoni sono riservate. In caso di contestazione, decide il Consiglio federale come istanza unica. |
3 | Se si tratta di animali presentati a una esposizione intercantonale o svizzera o a una fiera o a un mercato in un altro Cantone, il Cantone di domicilio del proprietario paga l'indennità prevista nella sua legislazione. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 32 Indennità per perdita di animali - 1 Vengono versate indennità per perdite di animali quando: |
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1 | Vengono versate indennità per perdite di animali quando: |
a | vi sono animali che soccombono o che devono essere abbattuti a causa di un'epizoozia; |
b | vi sono animali che soccombono o che devono essere abbattuti a seguito di un trattamento al quale sono stati sottoposti per ordine dell'autorità; |
c | vi sono animali che devono essere macellati o uccisi e eliminati per ordine dell'autorità per prevenire la propagazione di un'epizoozia; |
d | vi sono animali sani che soccombono o devono essere macellati o uccisi e eliminati a seguito di un intervento ordinato dall'organo competente della polizia delle epizoozie.69 |
1bis | Il Consiglio federale determina per quali altre epizoozie talune perdite di animali non diano diritto a un'indennità cantonale; tiene conto a questo scopo della diffusione dell'epizoozia come pure dello scopo e delle possibilità di lotta.70 |
2 | Se un Cantone paga, secondo le predette disposizioni, indennità per perdita di animali a proprietari domiciliati in un altro Cantone, esso ha il diritto di regresso verso il Cantone di domicilio per la metà dell'indennità. Se l'infezione esisteva già al momento dell'importazione, tale diritto di regresso comprende l'intera indennità. Le intese fra i Cantoni sono riservate. In caso di contestazione, decide il Consiglio federale come istanza unica. |
3 | Se si tratta di animali presentati a una esposizione intercantonale o svizzera o a una fiera o a un mercato in un altro Cantone, il Cantone di domicilio del proprietario paga l'indennità prevista nella sua legislazione. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 32 Indennità per perdita di animali - 1 Vengono versate indennità per perdite di animali quando: |
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1 | Vengono versate indennità per perdite di animali quando: |
a | vi sono animali che soccombono o che devono essere abbattuti a causa di un'epizoozia; |
b | vi sono animali che soccombono o che devono essere abbattuti a seguito di un trattamento al quale sono stati sottoposti per ordine dell'autorità; |
c | vi sono animali che devono essere macellati o uccisi e eliminati per ordine dell'autorità per prevenire la propagazione di un'epizoozia; |
d | vi sono animali sani che soccombono o devono essere macellati o uccisi e eliminati a seguito di un intervento ordinato dall'organo competente della polizia delle epizoozie.69 |
1bis | Il Consiglio federale determina per quali altre epizoozie talune perdite di animali non diano diritto a un'indennità cantonale; tiene conto a questo scopo della diffusione dell'epizoozia come pure dello scopo e delle possibilità di lotta.70 |
2 | Se un Cantone paga, secondo le predette disposizioni, indennità per perdita di animali a proprietari domiciliati in un altro Cantone, esso ha il diritto di regresso verso il Cantone di domicilio per la metà dell'indennità. Se l'infezione esisteva già al momento dell'importazione, tale diritto di regresso comprende l'intera indennità. Le intese fra i Cantoni sono riservate. In caso di contestazione, decide il Consiglio federale come istanza unica. |
3 | Se si tratta di animali presentati a una esposizione intercantonale o svizzera o a una fiera o a un mercato in un altro Cantone, il Cantone di domicilio del proprietario paga l'indennità prevista nella sua legislazione. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 32 Indennità per perdita di animali - 1 Vengono versate indennità per perdite di animali quando: |
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1 | Vengono versate indennità per perdite di animali quando: |
a | vi sono animali che soccombono o che devono essere abbattuti a causa di un'epizoozia; |
b | vi sono animali che soccombono o che devono essere abbattuti a seguito di un trattamento al quale sono stati sottoposti per ordine dell'autorità; |
c | vi sono animali che devono essere macellati o uccisi e eliminati per ordine dell'autorità per prevenire la propagazione di un'epizoozia; |
d | vi sono animali sani che soccombono o devono essere macellati o uccisi e eliminati a seguito di un intervento ordinato dall'organo competente della polizia delle epizoozie.69 |
1bis | Il Consiglio federale determina per quali altre epizoozie talune perdite di animali non diano diritto a un'indennità cantonale; tiene conto a questo scopo della diffusione dell'epizoozia come pure dello scopo e delle possibilità di lotta.70 |
2 | Se un Cantone paga, secondo le predette disposizioni, indennità per perdita di animali a proprietari domiciliati in un altro Cantone, esso ha il diritto di regresso verso il Cantone di domicilio per la metà dell'indennità. Se l'infezione esisteva già al momento dell'importazione, tale diritto di regresso comprende l'intera indennità. Le intese fra i Cantoni sono riservate. In caso di contestazione, decide il Consiglio federale come istanza unica. |
3 | Se si tratta di animali presentati a una esposizione intercantonale o svizzera o a una fiera o a un mercato in un altro Cantone, il Cantone di domicilio del proprietario paga l'indennità prevista nella sua legislazione. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 32 Indennità per perdita di animali - 1 Vengono versate indennità per perdite di animali quando: |
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1 | Vengono versate indennità per perdite di animali quando: |
a | vi sono animali che soccombono o che devono essere abbattuti a causa di un'epizoozia; |
b | vi sono animali che soccombono o che devono essere abbattuti a seguito di un trattamento al quale sono stati sottoposti per ordine dell'autorità; |
c | vi sono animali che devono essere macellati o uccisi e eliminati per ordine dell'autorità per prevenire la propagazione di un'epizoozia; |
d | vi sono animali sani che soccombono o devono essere macellati o uccisi e eliminati a seguito di un intervento ordinato dall'organo competente della polizia delle epizoozie.69 |
1bis | Il Consiglio federale determina per quali altre epizoozie talune perdite di animali non diano diritto a un'indennità cantonale; tiene conto a questo scopo della diffusione dell'epizoozia come pure dello scopo e delle possibilità di lotta.70 |
2 | Se un Cantone paga, secondo le predette disposizioni, indennità per perdita di animali a proprietari domiciliati in un altro Cantone, esso ha il diritto di regresso verso il Cantone di domicilio per la metà dell'indennità. Se l'infezione esisteva già al momento dell'importazione, tale diritto di regresso comprende l'intera indennità. Le intese fra i Cantoni sono riservate. In caso di contestazione, decide il Consiglio federale come istanza unica. |
3 | Se si tratta di animali presentati a una esposizione intercantonale o svizzera o a una fiera o a un mercato in un altro Cantone, il Cantone di domicilio del proprietario paga l'indennità prevista nella sua legislazione. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 36 Stima degli animali, importo della indennità e utilizzazione - 1 In funzione del calcolo delle indennità per perdita di animali, è effettuata, di regola, una stima degli animali o degli effettivi. L'USAV emana direttive. Il Consiglio federale può stabilire importi massimi. |
|
1 | In funzione del calcolo delle indennità per perdita di animali, è effettuata, di regola, una stima degli animali o degli effettivi. L'USAV emana direttive. Il Consiglio federale può stabilire importi massimi. |
2 | I Cantoni calcolano le indennità in modo che, computato il ricavo dell'utilizzazione delle parti idonee, il proprietario riceva almeno il 60 per cento e al massimo il 90 per cento del valore di stima. Entro questi limiti, le indennità sono stabilite definitivamente dai Cantoni, tenendo conto del capoverso 1. |
3 | Le indennità sono stabilite in una procedura amministrativa semplice e gratuita per il proprietario. |
4 | L'USAV, d'intesa con i Cantoni, stabilisce come e a quali condizioni le parti idonee di animali morti o macellati sono utilizzabili. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 36 Stima degli animali, importo della indennità e utilizzazione - 1 In funzione del calcolo delle indennità per perdita di animali, è effettuata, di regola, una stima degli animali o degli effettivi. L'USAV emana direttive. Il Consiglio federale può stabilire importi massimi. |
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1 | In funzione del calcolo delle indennità per perdita di animali, è effettuata, di regola, una stima degli animali o degli effettivi. L'USAV emana direttive. Il Consiglio federale può stabilire importi massimi. |
2 | I Cantoni calcolano le indennità in modo che, computato il ricavo dell'utilizzazione delle parti idonee, il proprietario riceva almeno il 60 per cento e al massimo il 90 per cento del valore di stima. Entro questi limiti, le indennità sono stabilite definitivamente dai Cantoni, tenendo conto del capoverso 1. |
3 | Le indennità sono stabilite in una procedura amministrativa semplice e gratuita per il proprietario. |
4 | L'USAV, d'intesa con i Cantoni, stabilisce come e a quali condizioni le parti idonee di animali morti o macellati sono utilizzabili. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 46 |
Le recours de droit administratif est ainsi recevable.
3. Les animaux ayant dû être abattus sur ordre de l'autorité pour prévenir la propagation de l'IBR-IPV, le recourant a, en principe, droit à des indemnités (art. 1er al. 2
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 1 - 1 Sono epizoozie nel senso della presente legge le malattie animali trasmissibili che: |
|
1 | Sono epizoozie nel senso della presente legge le malattie animali trasmissibili che: |
a | possono essere trasmesse all'uomo (zoonosi); |
b | non possono essere combattute con successo dai singoli detentori di animali senza inglobare altri effettivi; |
c | possono minacciare specie indigene selvatiche; |
d | possono avere conseguenze economiche importanti; |
e | sono rilevanti per il commercio di animali o di prodotti animali. |
2 | Il Consiglio federale designa le epizoozie. Distingue le epizoozie fortemente contagiose dalle altre epizoozie.5 Per epizoozie fortemente contagiose si intendono le epizoozie particolarmente gravi per quanto concerne: |
a | il loro potere di diffusione, anche fuori delle frontiere nazionali; |
b | le loro conseguenze sanitarie e socioeconomiche; e |
c | la loro incidenza sul commercio nazionale o internazionale di animali e di prodotti animali. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 32 Indennità per perdita di animali - 1 Vengono versate indennità per perdite di animali quando: |
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1 | Vengono versate indennità per perdite di animali quando: |
a | vi sono animali che soccombono o che devono essere abbattuti a causa di un'epizoozia; |
b | vi sono animali che soccombono o che devono essere abbattuti a seguito di un trattamento al quale sono stati sottoposti per ordine dell'autorità; |
c | vi sono animali che devono essere macellati o uccisi e eliminati per ordine dell'autorità per prevenire la propagazione di un'epizoozia; |
d | vi sono animali sani che soccombono o devono essere macellati o uccisi e eliminati a seguito di un intervento ordinato dall'organo competente della polizia delle epizoozie.69 |
1bis | Il Consiglio federale determina per quali altre epizoozie talune perdite di animali non diano diritto a un'indennità cantonale; tiene conto a questo scopo della diffusione dell'epizoozia come pure dello scopo e delle possibilità di lotta.70 |
2 | Se un Cantone paga, secondo le predette disposizioni, indennità per perdita di animali a proprietari domiciliati in un altro Cantone, esso ha il diritto di regresso verso il Cantone di domicilio per la metà dell'indennità. Se l'infezione esisteva già al momento dell'importazione, tale diritto di regresso comprende l'intera indennità. Le intese fra i Cantoni sono riservate. In caso di contestazione, decide il Consiglio federale come istanza unica. |
3 | Se si tratta di animali presentati a una esposizione intercantonale o svizzera o a una fiera o a un mercato in un altro Cantone, il Cantone di domicilio del proprietario paga l'indennità prevista nella sua legislazione. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 32 Indennità per perdita di animali - 1 Vengono versate indennità per perdite di animali quando: |
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1 | Vengono versate indennità per perdite di animali quando: |
a | vi sono animali che soccombono o che devono essere abbattuti a causa di un'epizoozia; |
b | vi sono animali che soccombono o che devono essere abbattuti a seguito di un trattamento al quale sono stati sottoposti per ordine dell'autorità; |
c | vi sono animali che devono essere macellati o uccisi e eliminati per ordine dell'autorità per prevenire la propagazione di un'epizoozia; |
d | vi sono animali sani che soccombono o devono essere macellati o uccisi e eliminati a seguito di un intervento ordinato dall'organo competente della polizia delle epizoozie.69 |
1bis | Il Consiglio federale determina per quali altre epizoozie talune perdite di animali non diano diritto a un'indennità cantonale; tiene conto a questo scopo della diffusione dell'epizoozia come pure dello scopo e delle possibilità di lotta.70 |
2 | Se un Cantone paga, secondo le predette disposizioni, indennità per perdita di animali a proprietari domiciliati in un altro Cantone, esso ha il diritto di regresso verso il Cantone di domicilio per la metà dell'indennità. Se l'infezione esisteva già al momento dell'importazione, tale diritto di regresso comprende l'intera indennità. Le intese fra i Cantoni sono riservate. In caso di contestazione, decide il Consiglio federale come istanza unica. |
3 | Se si tratta di animali presentati a una esposizione intercantonale o svizzera o a una fiera o a un mercato in un altro Cantone, il Cantone di domicilio del proprietario paga l'indennità prevista nella sua legislazione. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 32 Indennità per perdita di animali - 1 Vengono versate indennità per perdite di animali quando: |
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1 | Vengono versate indennità per perdite di animali quando: |
a | vi sono animali che soccombono o che devono essere abbattuti a causa di un'epizoozia; |
b | vi sono animali che soccombono o che devono essere abbattuti a seguito di un trattamento al quale sono stati sottoposti per ordine dell'autorità; |
c | vi sono animali che devono essere macellati o uccisi e eliminati per ordine dell'autorità per prevenire la propagazione di un'epizoozia; |
d | vi sono animali sani che soccombono o devono essere macellati o uccisi e eliminati a seguito di un intervento ordinato dall'organo competente della polizia delle epizoozie.69 |
1bis | Il Consiglio federale determina per quali altre epizoozie talune perdite di animali non diano diritto a un'indennità cantonale; tiene conto a questo scopo della diffusione dell'epizoozia come pure dello scopo e delle possibilità di lotta.70 |
2 | Se un Cantone paga, secondo le predette disposizioni, indennità per perdita di animali a proprietari domiciliati in un altro Cantone, esso ha il diritto di regresso verso il Cantone di domicilio per la metà dell'indennità. Se l'infezione esisteva già al momento dell'importazione, tale diritto di regresso comprende l'intera indennità. Le intese fra i Cantoni sono riservate. In caso di contestazione, decide il Consiglio federale come istanza unica. |
3 | Se si tratta di animali presentati a una esposizione intercantonale o svizzera o a una fiera o a un mercato in un altro Cantone, il Cantone di domicilio del proprietario paga l'indennità prevista nella sua legislazione. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 36 Stima degli animali, importo della indennità e utilizzazione - 1 In funzione del calcolo delle indennità per perdita di animali, è effettuata, di regola, una stima degli animali o degli effettivi. L'USAV emana direttive. Il Consiglio federale può stabilire importi massimi. |
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1 | In funzione del calcolo delle indennità per perdita di animali, è effettuata, di regola, una stima degli animali o degli effettivi. L'USAV emana direttive. Il Consiglio federale può stabilire importi massimi. |
2 | I Cantoni calcolano le indennità in modo che, computato il ricavo dell'utilizzazione delle parti idonee, il proprietario riceva almeno il 60 per cento e al massimo il 90 per cento del valore di stima. Entro questi limiti, le indennità sono stabilite definitivamente dai Cantoni, tenendo conto del capoverso 1. |
3 | Le indennità sono stabilite in una procedura amministrativa semplice e gratuita per il proprietario. |
4 | L'USAV, d'intesa con i Cantoni, stabilisce come e a quali condizioni le parti idonee di animali morti o macellati sono utilizzabili. |
BGE 112 Ib 312 S. 315
Toutefois, selon l'art. 34 al. 1
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 34 Limitazione dell'obbligo delle indennità - 1 L'indennità non è pagata, o è ridotta in caso di colpa lieve, se una persona lesa è corresponsabile dell'epizoozia, l'ha annunciata troppo tardi o non affatto o non ha adempiuto completamente le prescrizioni e gli ordini di polizia delle epizoozie. |
|
1 | L'indennità non è pagata, o è ridotta in caso di colpa lieve, se una persona lesa è corresponsabile dell'epizoozia, l'ha annunciata troppo tardi o non affatto o non ha adempiuto completamente le prescrizioni e gli ordini di polizia delle epizoozie. |
2 | Nessuna indennità è pagata segnatamente: |
1 | per cani e gatti, selvaggina, animali esotici e animali di poco valore; |
2 | per gli animali di giardini zoologici, serragli e imprese simili; |
3 | per gli animali da macello di provenienza estera; |
4 | ... |
5 | per gli animali, che appartengono a persone domiciliate all'estero e che si trovano in Svizzera solo temporaneamente per l'alpeggio o lo svernamento; |
6 | per gli animali da reddito di provenienza estera, che appartengono a persone domiciliate in Svizzera, in quanto non sia provato che l'infezione è avvenuta dopo l'importazione. |
3 | ...74 |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 34 Limitazione dell'obbligo delle indennità - 1 L'indennità non è pagata, o è ridotta in caso di colpa lieve, se una persona lesa è corresponsabile dell'epizoozia, l'ha annunciata troppo tardi o non affatto o non ha adempiuto completamente le prescrizioni e gli ordini di polizia delle epizoozie. |
|
1 | L'indennità non è pagata, o è ridotta in caso di colpa lieve, se una persona lesa è corresponsabile dell'epizoozia, l'ha annunciata troppo tardi o non affatto o non ha adempiuto completamente le prescrizioni e gli ordini di polizia delle epizoozie. |
2 | Nessuna indennità è pagata segnatamente: |
1 | per cani e gatti, selvaggina, animali esotici e animali di poco valore; |
2 | per gli animali di giardini zoologici, serragli e imprese simili; |
3 | per gli animali da macello di provenienza estera; |
4 | ... |
5 | per gli animali, che appartengono a persone domiciliate all'estero e che si trovano in Svizzera solo temporaneamente per l'alpeggio o lo svernamento; |
6 | per gli animali da reddito di provenienza estera, che appartengono a persone domiciliate in Svizzera, in quanto non sia provato che l'infezione è avvenuta dopo l'importazione. |
3 | ...74 |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 34 Limitazione dell'obbligo delle indennità - 1 L'indennità non è pagata, o è ridotta in caso di colpa lieve, se una persona lesa è corresponsabile dell'epizoozia, l'ha annunciata troppo tardi o non affatto o non ha adempiuto completamente le prescrizioni e gli ordini di polizia delle epizoozie. |
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1 | L'indennità non è pagata, o è ridotta in caso di colpa lieve, se una persona lesa è corresponsabile dell'epizoozia, l'ha annunciata troppo tardi o non affatto o non ha adempiuto completamente le prescrizioni e gli ordini di polizia delle epizoozie. |
2 | Nessuna indennità è pagata segnatamente: |
1 | per cani e gatti, selvaggina, animali esotici e animali di poco valore; |
2 | per gli animali di giardini zoologici, serragli e imprese simili; |
3 | per gli animali da macello di provenienza estera; |
4 | ... |
5 | per gli animali, che appartengono a persone domiciliate all'estero e che si trovano in Svizzera solo temporaneamente per l'alpeggio o lo svernamento; |
6 | per gli animali da reddito di provenienza estera, che appartengono a persone domiciliate in Svizzera, in quanto non sia provato che l'infezione è avvenuta dopo l'importazione. |
3 | ...74 |
BGE 112 Ib 312 S. 316
ailleurs, le troupeau du vendeur n'était pas officiellement reconnu libre d'IBR-IPV (art. 42a ch. 3
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 34 Limitazione dell'obbligo delle indennità - 1 L'indennità non è pagata, o è ridotta in caso di colpa lieve, se una persona lesa è corresponsabile dell'epizoozia, l'ha annunciata troppo tardi o non affatto o non ha adempiuto completamente le prescrizioni e gli ordini di polizia delle epizoozie. |
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1 | L'indennità non è pagata, o è ridotta in caso di colpa lieve, se una persona lesa è corresponsabile dell'epizoozia, l'ha annunciata troppo tardi o non affatto o non ha adempiuto completamente le prescrizioni e gli ordini di polizia delle epizoozie. |
2 | Nessuna indennità è pagata segnatamente: |
1 | per cani e gatti, selvaggina, animali esotici e animali di poco valore; |
2 | per gli animali di giardini zoologici, serragli e imprese simili; |
3 | per gli animali da macello di provenienza estera; |
4 | ... |
5 | per gli animali, che appartengono a persone domiciliate all'estero e che si trovano in Svizzera solo temporaneamente per l'alpeggio o lo svernamento; |
6 | per gli animali da reddito di provenienza estera, che appartengono a persone domiciliate in Svizzera, in quanto non sia provato che l'infezione è avvenuta dopo l'importazione. |
3 | ...74 |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 34 Limitazione dell'obbligo delle indennità - 1 L'indennità non è pagata, o è ridotta in caso di colpa lieve, se una persona lesa è corresponsabile dell'epizoozia, l'ha annunciata troppo tardi o non affatto o non ha adempiuto completamente le prescrizioni e gli ordini di polizia delle epizoozie. |
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1 | L'indennità non è pagata, o è ridotta in caso di colpa lieve, se una persona lesa è corresponsabile dell'epizoozia, l'ha annunciata troppo tardi o non affatto o non ha adempiuto completamente le prescrizioni e gli ordini di polizia delle epizoozie. |
2 | Nessuna indennità è pagata segnatamente: |
1 | per cani e gatti, selvaggina, animali esotici e animali di poco valore; |
2 | per gli animali di giardini zoologici, serragli e imprese simili; |
3 | per gli animali da macello di provenienza estera; |
4 | ... |
5 | per gli animali, che appartengono a persone domiciliate all'estero e che si trovano in Svizzera solo temporaneamente per l'alpeggio o lo svernamento; |
6 | per gli animali da reddito di provenienza estera, che appartengono a persone domiciliate in Svizzera, in quanto non sia provato che l'infezione è avvenuta dopo l'importazione. |
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SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 34 Limitazione dell'obbligo delle indennità - 1 L'indennità non è pagata, o è ridotta in caso di colpa lieve, se una persona lesa è corresponsabile dell'epizoozia, l'ha annunciata troppo tardi o non affatto o non ha adempiuto completamente le prescrizioni e gli ordini di polizia delle epizoozie. |
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1 | L'indennità non è pagata, o è ridotta in caso di colpa lieve, se una persona lesa è corresponsabile dell'epizoozia, l'ha annunciata troppo tardi o non affatto o non ha adempiuto completamente le prescrizioni e gli ordini di polizia delle epizoozie. |
2 | Nessuna indennità è pagata segnatamente: |
1 | per cani e gatti, selvaggina, animali esotici e animali di poco valore; |
2 | per gli animali di giardini zoologici, serragli e imprese simili; |
3 | per gli animali da macello di provenienza estera; |
4 | ... |
5 | per gli animali, che appartengono a persone domiciliate all'estero e che si trovano in Svizzera solo temporaneamente per l'alpeggio o lo svernamento; |
6 | per gli animali da reddito di provenienza estera, che appartengono a persone domiciliate in Svizzera, in quanto non sia provato che l'infezione è avvenuta dopo l'importazione. |
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On peut, certes, s'étonner que les inspecteurs du bétail n'aient pas procédé à une mise en garde ou à une intervention plus claire. S'il ne permet pas de disculper entièrement le recourant, cet élément atténue toutefois la gravité de la faute commise. Celle-ci peut ainsi être tenue pour légère, de sorte qu'une réduction des indemnités au sens de l'art. 34 al. 1
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 34 Limitazione dell'obbligo delle indennità - 1 L'indennità non è pagata, o è ridotta in caso di colpa lieve, se una persona lesa è corresponsabile dell'epizoozia, l'ha annunciata troppo tardi o non affatto o non ha adempiuto completamente le prescrizioni e gli ordini di polizia delle epizoozie. |
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1 | L'indennità non è pagata, o è ridotta in caso di colpa lieve, se una persona lesa è corresponsabile dell'epizoozia, l'ha annunciata troppo tardi o non affatto o non ha adempiuto completamente le prescrizioni e gli ordini di polizia delle epizoozie. |
2 | Nessuna indennità è pagata segnatamente: |
1 | per cani e gatti, selvaggina, animali esotici e animali di poco valore; |
2 | per gli animali di giardini zoologici, serragli e imprese simili; |
3 | per gli animali da macello di provenienza estera; |
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5 | per gli animali, che appartengono a persone domiciliate all'estero e che si trovano in Svizzera solo temporaneamente per l'alpeggio o lo svernamento; |
6 | per gli animali da reddito di provenienza estera, che appartengono a persone domiciliate in Svizzera, in quanto non sia provato che l'infezione è avvenuta dopo l'importazione. |
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BGE 112 Ib 312 S. 317
c) La quotité de la réduction est une question d'appréciation; elle est notamment fonction de la faute commise. A cet égard, même s'il avait été plus juste de ne pas opérer de réduction sur les indemnités dues pour les deux vaches achetées le 16 février 1983 - la faute de Christian Rufener n'est dans ce cas pas en rapport de causalité avec la perte de ces animaux déjà contaminés -, on aurait, en revanche, pu considérer que la faute commise justifiait une réduction plus importante pour les autres bêtes. Quoi qu'il en soit, le Tribunal fédéral ne saurait admettre que le Conseil d'Etat a commis un abus du pouvoir d'appréciation (art. 104
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 34 Limitazione dell'obbligo delle indennità - 1 L'indennità non è pagata, o è ridotta in caso di colpa lieve, se una persona lesa è corresponsabile dell'epizoozia, l'ha annunciata troppo tardi o non affatto o non ha adempiuto completamente le prescrizioni e gli ordini di polizia delle epizoozie. |
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1 | L'indennità non è pagata, o è ridotta in caso di colpa lieve, se una persona lesa è corresponsabile dell'epizoozia, l'ha annunciata troppo tardi o non affatto o non ha adempiuto completamente le prescrizioni e gli ordini di polizia delle epizoozie. |
2 | Nessuna indennità è pagata segnatamente: |
1 | per cani e gatti, selvaggina, animali esotici e animali di poco valore; |
2 | per gli animali di giardini zoologici, serragli e imprese simili; |
3 | per gli animali da macello di provenienza estera; |
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5 | per gli animali, che appartengono a persone domiciliate all'estero e che si trovano in Svizzera solo temporaneamente per l'alpeggio o lo svernamento; |
6 | per gli animali da reddito di provenienza estera, che appartengono a persone domiciliate in Svizzera, in quanto non sia provato che l'infezione è avvenuta dopo l'importazione. |
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