SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 1 - 1 Sono epizoozie nel senso della presente legge le malattie animali trasmissibili che: |
|
1 | Sono epizoozie nel senso della presente legge le malattie animali trasmissibili che: |
a | possono essere trasmesse all'uomo (zoonosi); |
b | non possono essere combattute con successo dai singoli detentori di animali senza inglobare altri effettivi; |
c | possono minacciare specie indigene selvatiche; |
d | possono avere conseguenze economiche importanti; |
e | sono rilevanti per il commercio di animali o di prodotti animali. |
2 | Il Consiglio federale designa le epizoozie. Distingue le epizoozie fortemente contagiose dalle altre epizoozie.5 Per epizoozie fortemente contagiose si intendono le epizoozie particolarmente gravi per quanto concerne: |
a | il loro potere di diffusione, anche fuori delle frontiere nazionali; |
b | le loro conseguenze sanitarie e socioeconomiche; e |
c | la loro incidenza sul commercio nazionale o internazionale di animali e di prodotti animali. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 32 Indennità per perdita di animali - 1 Vengono versate indennità per perdite di animali quando: |
|
1 | Vengono versate indennità per perdite di animali quando: |
a | vi sono animali che soccombono o che devono essere abbattuti a causa di un'epizoozia; |
b | vi sono animali che soccombono o che devono essere abbattuti a seguito di un trattamento al quale sono stati sottoposti per ordine dell'autorità; |
c | vi sono animali che devono essere macellati o uccisi e eliminati per ordine dell'autorità per prevenire la propagazione di un'epizoozia; |
d | vi sono animali sani che soccombono o devono essere macellati o uccisi e eliminati a seguito di un intervento ordinato dall'organo competente della polizia delle epizoozie.69 |
1bis | Il Consiglio federale determina per quali altre epizoozie talune perdite di animali non diano diritto a un'indennità cantonale; tiene conto a questo scopo della diffusione dell'epizoozia come pure dello scopo e delle possibilità di lotta.70 |
2 | Se un Cantone paga, secondo le predette disposizioni, indennità per perdita di animali a proprietari domiciliati in un altro Cantone, esso ha il diritto di regresso verso il Cantone di domicilio per la metà dell'indennità. Se l'infezione esisteva già al momento dell'importazione, tale diritto di regresso comprende l'intera indennità. Le intese fra i Cantoni sono riservate. In caso di contestazione, decide il Consiglio federale come istanza unica. |
3 | Se si tratta di animali presentati a una esposizione intercantonale o svizzera o a una fiera o a un mercato in un altro Cantone, il Cantone di domicilio del proprietario paga l'indennità prevista nella sua legislazione. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 32 Indennità per perdita di animali - 1 Vengono versate indennità per perdite di animali quando: |
|
1 | Vengono versate indennità per perdite di animali quando: |
a | vi sono animali che soccombono o che devono essere abbattuti a causa di un'epizoozia; |
b | vi sono animali che soccombono o che devono essere abbattuti a seguito di un trattamento al quale sono stati sottoposti per ordine dell'autorità; |
c | vi sono animali che devono essere macellati o uccisi e eliminati per ordine dell'autorità per prevenire la propagazione di un'epizoozia; |
d | vi sono animali sani che soccombono o devono essere macellati o uccisi e eliminati a seguito di un intervento ordinato dall'organo competente della polizia delle epizoozie.69 |
1bis | Il Consiglio federale determina per quali altre epizoozie talune perdite di animali non diano diritto a un'indennità cantonale; tiene conto a questo scopo della diffusione dell'epizoozia come pure dello scopo e delle possibilità di lotta.70 |
2 | Se un Cantone paga, secondo le predette disposizioni, indennità per perdita di animali a proprietari domiciliati in un altro Cantone, esso ha il diritto di regresso verso il Cantone di domicilio per la metà dell'indennità. Se l'infezione esisteva già al momento dell'importazione, tale diritto di regresso comprende l'intera indennità. Le intese fra i Cantoni sono riservate. In caso di contestazione, decide il Consiglio federale come istanza unica. |
3 | Se si tratta di animali presentati a una esposizione intercantonale o svizzera o a una fiera o a un mercato in un altro Cantone, il Cantone di domicilio del proprietario paga l'indennità prevista nella sua legislazione. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 34 Limitazione dell'obbligo delle indennità - 1 L'indennità non è pagata, o è ridotta in caso di colpa lieve, se una persona lesa è corresponsabile dell'epizoozia, l'ha annunciata troppo tardi o non affatto o non ha adempiuto completamente le prescrizioni e gli ordini di polizia delle epizoozie. |
|
1 | L'indennità non è pagata, o è ridotta in caso di colpa lieve, se una persona lesa è corresponsabile dell'epizoozia, l'ha annunciata troppo tardi o non affatto o non ha adempiuto completamente le prescrizioni e gli ordini di polizia delle epizoozie. |
2 | Nessuna indennità è pagata segnatamente: |
1 | per cani e gatti, selvaggina, animali esotici e animali di poco valore; |
2 | per gli animali di giardini zoologici, serragli e imprese simili; |
3 | per gli animali da macello di provenienza estera; |
4 | ... |
5 | per gli animali, che appartengono a persone domiciliate all'estero e che si trovano in Svizzera solo temporaneamente per l'alpeggio o lo svernamento; |
6 | per gli animali da reddito di provenienza estera, che appartengono a persone domiciliate in Svizzera, in quanto non sia provato che l'infezione è avvenuta dopo l'importazione. |
3 | ...74 |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 36 Stima degli animali, importo della indennità e utilizzazione - 1 In funzione del calcolo delle indennità per perdita di animali, è effettuata, di regola, una stima degli animali o degli effettivi. L'USAV emana direttive. Il Consiglio federale può stabilire importi massimi. |
|
1 | In funzione del calcolo delle indennità per perdita di animali, è effettuata, di regola, una stima degli animali o degli effettivi. L'USAV emana direttive. Il Consiglio federale può stabilire importi massimi. |
2 | I Cantoni calcolano le indennità in modo che, computato il ricavo dell'utilizzazione delle parti idonee, il proprietario riceva almeno il 60 per cento e al massimo il 90 per cento del valore di stima. Entro questi limiti, le indennità sono stabilite definitivamente dai Cantoni, tenendo conto del capoverso 1. |
3 | Le indennità sono stabilite in una procedura amministrativa semplice e gratuita per il proprietario. |
4 | L'USAV, d'intesa con i Cantoni, stabilisce come e a quali condizioni le parti idonee di animali morti o macellati sono utilizzabili. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 32 Indennità per perdita di animali - 1 Vengono versate indennità per perdite di animali quando: |
|
1 | Vengono versate indennità per perdite di animali quando: |
a | vi sono animali che soccombono o che devono essere abbattuti a causa di un'epizoozia; |
b | vi sono animali che soccombono o che devono essere abbattuti a seguito di un trattamento al quale sono stati sottoposti per ordine dell'autorità; |
c | vi sono animali che devono essere macellati o uccisi e eliminati per ordine dell'autorità per prevenire la propagazione di un'epizoozia; |
d | vi sono animali sani che soccombono o devono essere macellati o uccisi e eliminati a seguito di un intervento ordinato dall'organo competente della polizia delle epizoozie.69 |
1bis | Il Consiglio federale determina per quali altre epizoozie talune perdite di animali non diano diritto a un'indennità cantonale; tiene conto a questo scopo della diffusione dell'epizoozia come pure dello scopo e delle possibilità di lotta.70 |
2 | Se un Cantone paga, secondo le predette disposizioni, indennità per perdita di animali a proprietari domiciliati in un altro Cantone, esso ha il diritto di regresso verso il Cantone di domicilio per la metà dell'indennità. Se l'infezione esisteva già al momento dell'importazione, tale diritto di regresso comprende l'intera indennità. Le intese fra i Cantoni sono riservate. In caso di contestazione, decide il Consiglio federale come istanza unica. |
3 | Se si tratta di animali presentati a una esposizione intercantonale o svizzera o a una fiera o a un mercato in un altro Cantone, il Cantone di domicilio del proprietario paga l'indennità prevista nella sua legislazione. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 36 Stima degli animali, importo della indennità e utilizzazione - 1 In funzione del calcolo delle indennità per perdita di animali, è effettuata, di regola, una stima degli animali o degli effettivi. L'USAV emana direttive. Il Consiglio federale può stabilire importi massimi. |
|
1 | In funzione del calcolo delle indennità per perdita di animali, è effettuata, di regola, una stima degli animali o degli effettivi. L'USAV emana direttive. Il Consiglio federale può stabilire importi massimi. |
2 | I Cantoni calcolano le indennità in modo che, computato il ricavo dell'utilizzazione delle parti idonee, il proprietario riceva almeno il 60 per cento e al massimo il 90 per cento del valore di stima. Entro questi limiti, le indennità sono stabilite definitivamente dai Cantoni, tenendo conto del capoverso 1. |
3 | Le indennità sono stabilite in una procedura amministrativa semplice e gratuita per il proprietario. |
4 | L'USAV, d'intesa con i Cantoni, stabilisce come e a quali condizioni le parti idonee di animali morti o macellati sono utilizzabili. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 1 - 1 Sono epizoozie nel senso della presente legge le malattie animali trasmissibili che: |
|
1 | Sono epizoozie nel senso della presente legge le malattie animali trasmissibili che: |
a | possono essere trasmesse all'uomo (zoonosi); |
b | non possono essere combattute con successo dai singoli detentori di animali senza inglobare altri effettivi; |
c | possono minacciare specie indigene selvatiche; |
d | possono avere conseguenze economiche importanti; |
e | sono rilevanti per il commercio di animali o di prodotti animali. |
2 | Il Consiglio federale designa le epizoozie. Distingue le epizoozie fortemente contagiose dalle altre epizoozie.5 Per epizoozie fortemente contagiose si intendono le epizoozie particolarmente gravi per quanto concerne: |
a | il loro potere di diffusione, anche fuori delle frontiere nazionali; |
b | le loro conseguenze sanitarie e socioeconomiche; e |
c | la loro incidenza sul commercio nazionale o internazionale di animali e di prodotti animali. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 32 Indennità per perdita di animali - 1 Vengono versate indennità per perdite di animali quando: |
|
1 | Vengono versate indennità per perdite di animali quando: |
a | vi sono animali che soccombono o che devono essere abbattuti a causa di un'epizoozia; |
b | vi sono animali che soccombono o che devono essere abbattuti a seguito di un trattamento al quale sono stati sottoposti per ordine dell'autorità; |
c | vi sono animali che devono essere macellati o uccisi e eliminati per ordine dell'autorità per prevenire la propagazione di un'epizoozia; |
d | vi sono animali sani che soccombono o devono essere macellati o uccisi e eliminati a seguito di un intervento ordinato dall'organo competente della polizia delle epizoozie.69 |
1bis | Il Consiglio federale determina per quali altre epizoozie talune perdite di animali non diano diritto a un'indennità cantonale; tiene conto a questo scopo della diffusione dell'epizoozia come pure dello scopo e delle possibilità di lotta.70 |
2 | Se un Cantone paga, secondo le predette disposizioni, indennità per perdita di animali a proprietari domiciliati in un altro Cantone, esso ha il diritto di regresso verso il Cantone di domicilio per la metà dell'indennità. Se l'infezione esisteva già al momento dell'importazione, tale diritto di regresso comprende l'intera indennità. Le intese fra i Cantoni sono riservate. In caso di contestazione, decide il Consiglio federale come istanza unica. |
3 | Se si tratta di animali presentati a una esposizione intercantonale o svizzera o a una fiera o a un mercato in un altro Cantone, il Cantone di domicilio del proprietario paga l'indennità prevista nella sua legislazione. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 32 Indennità per perdita di animali - 1 Vengono versate indennità per perdite di animali quando: |
|
1 | Vengono versate indennità per perdite di animali quando: |
a | vi sono animali che soccombono o che devono essere abbattuti a causa di un'epizoozia; |
b | vi sono animali che soccombono o che devono essere abbattuti a seguito di un trattamento al quale sono stati sottoposti per ordine dell'autorità; |
c | vi sono animali che devono essere macellati o uccisi e eliminati per ordine dell'autorità per prevenire la propagazione di un'epizoozia; |
d | vi sono animali sani che soccombono o devono essere macellati o uccisi e eliminati a seguito di un intervento ordinato dall'organo competente della polizia delle epizoozie.69 |
1bis | Il Consiglio federale determina per quali altre epizoozie talune perdite di animali non diano diritto a un'indennità cantonale; tiene conto a questo scopo della diffusione dell'epizoozia come pure dello scopo e delle possibilità di lotta.70 |
2 | Se un Cantone paga, secondo le predette disposizioni, indennità per perdita di animali a proprietari domiciliati in un altro Cantone, esso ha il diritto di regresso verso il Cantone di domicilio per la metà dell'indennità. Se l'infezione esisteva già al momento dell'importazione, tale diritto di regresso comprende l'intera indennità. Le intese fra i Cantoni sono riservate. In caso di contestazione, decide il Consiglio federale come istanza unica. |
3 | Se si tratta di animali presentati a una esposizione intercantonale o svizzera o a una fiera o a un mercato in un altro Cantone, il Cantone di domicilio del proprietario paga l'indennità prevista nella sua legislazione. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 36 Stima degli animali, importo della indennità e utilizzazione - 1 In funzione del calcolo delle indennità per perdita di animali, è effettuata, di regola, una stima degli animali o degli effettivi. L'USAV emana direttive. Il Consiglio federale può stabilire importi massimi. |
|
1 | In funzione del calcolo delle indennità per perdita di animali, è effettuata, di regola, una stima degli animali o degli effettivi. L'USAV emana direttive. Il Consiglio federale può stabilire importi massimi. |
2 | I Cantoni calcolano le indennità in modo che, computato il ricavo dell'utilizzazione delle parti idonee, il proprietario riceva almeno il 60 per cento e al massimo il 90 per cento del valore di stima. Entro questi limiti, le indennità sono stabilite definitivamente dai Cantoni, tenendo conto del capoverso 1. |
3 | Le indennità sono stabilite in una procedura amministrativa semplice e gratuita per il proprietario. |
4 | L'USAV, d'intesa con i Cantoni, stabilisce come e a quali condizioni le parti idonee di animali morti o macellati sono utilizzabili. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
|
1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
|
1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
|
1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
|
1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 1 - 1 Sono epizoozie nel senso della presente legge le malattie animali trasmissibili che: |
|
1 | Sono epizoozie nel senso della presente legge le malattie animali trasmissibili che: |
a | possono essere trasmesse all'uomo (zoonosi); |
b | non possono essere combattute con successo dai singoli detentori di animali senza inglobare altri effettivi; |
c | possono minacciare specie indigene selvatiche; |
d | possono avere conseguenze economiche importanti; |
e | sono rilevanti per il commercio di animali o di prodotti animali. |
2 | Il Consiglio federale designa le epizoozie. Distingue le epizoozie fortemente contagiose dalle altre epizoozie.5 Per epizoozie fortemente contagiose si intendono le epizoozie particolarmente gravi per quanto concerne: |
a | il loro potere di diffusione, anche fuori delle frontiere nazionali; |
b | le loro conseguenze sanitarie e socioeconomiche; e |
c | la loro incidenza sul commercio nazionale o internazionale di animali e di prodotti animali. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 1 - 1 Sono epizoozie nel senso della presente legge le malattie animali trasmissibili che: |
|
1 | Sono epizoozie nel senso della presente legge le malattie animali trasmissibili che: |
a | possono essere trasmesse all'uomo (zoonosi); |
b | non possono essere combattute con successo dai singoli detentori di animali senza inglobare altri effettivi; |
c | possono minacciare specie indigene selvatiche; |
d | possono avere conseguenze economiche importanti; |
e | sono rilevanti per il commercio di animali o di prodotti animali. |
2 | Il Consiglio federale designa le epizoozie. Distingue le epizoozie fortemente contagiose dalle altre epizoozie.5 Per epizoozie fortemente contagiose si intendono le epizoozie particolarmente gravi per quanto concerne: |
a | il loro potere di diffusione, anche fuori delle frontiere nazionali; |
b | le loro conseguenze sanitarie e socioeconomiche; e |
c | la loro incidenza sul commercio nazionale o internazionale di animali e di prodotti animali. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 32 Indennità per perdita di animali - 1 Vengono versate indennità per perdite di animali quando: |
|
1 | Vengono versate indennità per perdite di animali quando: |
a | vi sono animali che soccombono o che devono essere abbattuti a causa di un'epizoozia; |
b | vi sono animali che soccombono o che devono essere abbattuti a seguito di un trattamento al quale sono stati sottoposti per ordine dell'autorità; |
c | vi sono animali che devono essere macellati o uccisi e eliminati per ordine dell'autorità per prevenire la propagazione di un'epizoozia; |
d | vi sono animali sani che soccombono o devono essere macellati o uccisi e eliminati a seguito di un intervento ordinato dall'organo competente della polizia delle epizoozie.69 |
1bis | Il Consiglio federale determina per quali altre epizoozie talune perdite di animali non diano diritto a un'indennità cantonale; tiene conto a questo scopo della diffusione dell'epizoozia come pure dello scopo e delle possibilità di lotta.70 |
2 | Se un Cantone paga, secondo le predette disposizioni, indennità per perdita di animali a proprietari domiciliati in un altro Cantone, esso ha il diritto di regresso verso il Cantone di domicilio per la metà dell'indennità. Se l'infezione esisteva già al momento dell'importazione, tale diritto di regresso comprende l'intera indennità. Le intese fra i Cantoni sono riservate. In caso di contestazione, decide il Consiglio federale come istanza unica. |
3 | Se si tratta di animali presentati a una esposizione intercantonale o svizzera o a una fiera o a un mercato in un altro Cantone, il Cantone di domicilio del proprietario paga l'indennità prevista nella sua legislazione. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 32 Indennità per perdita di animali - 1 Vengono versate indennità per perdite di animali quando: |
|
1 | Vengono versate indennità per perdite di animali quando: |
a | vi sono animali che soccombono o che devono essere abbattuti a causa di un'epizoozia; |
b | vi sono animali che soccombono o che devono essere abbattuti a seguito di un trattamento al quale sono stati sottoposti per ordine dell'autorità; |
c | vi sono animali che devono essere macellati o uccisi e eliminati per ordine dell'autorità per prevenire la propagazione di un'epizoozia; |
d | vi sono animali sani che soccombono o devono essere macellati o uccisi e eliminati a seguito di un intervento ordinato dall'organo competente della polizia delle epizoozie.69 |
1bis | Il Consiglio federale determina per quali altre epizoozie talune perdite di animali non diano diritto a un'indennità cantonale; tiene conto a questo scopo della diffusione dell'epizoozia come pure dello scopo e delle possibilità di lotta.70 |
2 | Se un Cantone paga, secondo le predette disposizioni, indennità per perdita di animali a proprietari domiciliati in un altro Cantone, esso ha il diritto di regresso verso il Cantone di domicilio per la metà dell'indennità. Se l'infezione esisteva già al momento dell'importazione, tale diritto di regresso comprende l'intera indennità. Le intese fra i Cantoni sono riservate. In caso di contestazione, decide il Consiglio federale come istanza unica. |
3 | Se si tratta di animali presentati a una esposizione intercantonale o svizzera o a una fiera o a un mercato in un altro Cantone, il Cantone di domicilio del proprietario paga l'indennità prevista nella sua legislazione. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 32 Indennità per perdita di animali - 1 Vengono versate indennità per perdite di animali quando: |
|
1 | Vengono versate indennità per perdite di animali quando: |
a | vi sono animali che soccombono o che devono essere abbattuti a causa di un'epizoozia; |
b | vi sono animali che soccombono o che devono essere abbattuti a seguito di un trattamento al quale sono stati sottoposti per ordine dell'autorità; |
c | vi sono animali che devono essere macellati o uccisi e eliminati per ordine dell'autorità per prevenire la propagazione di un'epizoozia; |
d | vi sono animali sani che soccombono o devono essere macellati o uccisi e eliminati a seguito di un intervento ordinato dall'organo competente della polizia delle epizoozie.69 |
1bis | Il Consiglio federale determina per quali altre epizoozie talune perdite di animali non diano diritto a un'indennità cantonale; tiene conto a questo scopo della diffusione dell'epizoozia come pure dello scopo e delle possibilità di lotta.70 |
2 | Se un Cantone paga, secondo le predette disposizioni, indennità per perdita di animali a proprietari domiciliati in un altro Cantone, esso ha il diritto di regresso verso il Cantone di domicilio per la metà dell'indennità. Se l'infezione esisteva già al momento dell'importazione, tale diritto di regresso comprende l'intera indennità. Le intese fra i Cantoni sono riservate. In caso di contestazione, decide il Consiglio federale come istanza unica. |
3 | Se si tratta di animali presentati a una esposizione intercantonale o svizzera o a una fiera o a un mercato in un altro Cantone, il Cantone di domicilio del proprietario paga l'indennità prevista nella sua legislazione. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 32 Indennità per perdita di animali - 1 Vengono versate indennità per perdite di animali quando: |
|
1 | Vengono versate indennità per perdite di animali quando: |
a | vi sono animali che soccombono o che devono essere abbattuti a causa di un'epizoozia; |
b | vi sono animali che soccombono o che devono essere abbattuti a seguito di un trattamento al quale sono stati sottoposti per ordine dell'autorità; |
c | vi sono animali che devono essere macellati o uccisi e eliminati per ordine dell'autorità per prevenire la propagazione di un'epizoozia; |
d | vi sono animali sani che soccombono o devono essere macellati o uccisi e eliminati a seguito di un intervento ordinato dall'organo competente della polizia delle epizoozie.69 |
1bis | Il Consiglio federale determina per quali altre epizoozie talune perdite di animali non diano diritto a un'indennità cantonale; tiene conto a questo scopo della diffusione dell'epizoozia come pure dello scopo e delle possibilità di lotta.70 |
2 | Se un Cantone paga, secondo le predette disposizioni, indennità per perdita di animali a proprietari domiciliati in un altro Cantone, esso ha il diritto di regresso verso il Cantone di domicilio per la metà dell'indennità. Se l'infezione esisteva già al momento dell'importazione, tale diritto di regresso comprende l'intera indennità. Le intese fra i Cantoni sono riservate. In caso di contestazione, decide il Consiglio federale come istanza unica. |
3 | Se si tratta di animali presentati a una esposizione intercantonale o svizzera o a una fiera o a un mercato in un altro Cantone, il Cantone di domicilio del proprietario paga l'indennità prevista nella sua legislazione. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 32 Indennità per perdita di animali - 1 Vengono versate indennità per perdite di animali quando: |
|
1 | Vengono versate indennità per perdite di animali quando: |
a | vi sono animali che soccombono o che devono essere abbattuti a causa di un'epizoozia; |
b | vi sono animali che soccombono o che devono essere abbattuti a seguito di un trattamento al quale sono stati sottoposti per ordine dell'autorità; |
c | vi sono animali che devono essere macellati o uccisi e eliminati per ordine dell'autorità per prevenire la propagazione di un'epizoozia; |
d | vi sono animali sani che soccombono o devono essere macellati o uccisi e eliminati a seguito di un intervento ordinato dall'organo competente della polizia delle epizoozie.69 |
1bis | Il Consiglio federale determina per quali altre epizoozie talune perdite di animali non diano diritto a un'indennità cantonale; tiene conto a questo scopo della diffusione dell'epizoozia come pure dello scopo e delle possibilità di lotta.70 |
2 | Se un Cantone paga, secondo le predette disposizioni, indennità per perdita di animali a proprietari domiciliati in un altro Cantone, esso ha il diritto di regresso verso il Cantone di domicilio per la metà dell'indennità. Se l'infezione esisteva già al momento dell'importazione, tale diritto di regresso comprende l'intera indennità. Le intese fra i Cantoni sono riservate. In caso di contestazione, decide il Consiglio federale come istanza unica. |
3 | Se si tratta di animali presentati a una esposizione intercantonale o svizzera o a una fiera o a un mercato in un altro Cantone, il Cantone di domicilio del proprietario paga l'indennità prevista nella sua legislazione. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 32 Indennità per perdita di animali - 1 Vengono versate indennità per perdite di animali quando: |
|
1 | Vengono versate indennità per perdite di animali quando: |
a | vi sono animali che soccombono o che devono essere abbattuti a causa di un'epizoozia; |
b | vi sono animali che soccombono o che devono essere abbattuti a seguito di un trattamento al quale sono stati sottoposti per ordine dell'autorità; |
c | vi sono animali che devono essere macellati o uccisi e eliminati per ordine dell'autorità per prevenire la propagazione di un'epizoozia; |
d | vi sono animali sani che soccombono o devono essere macellati o uccisi e eliminati a seguito di un intervento ordinato dall'organo competente della polizia delle epizoozie.69 |
1bis | Il Consiglio federale determina per quali altre epizoozie talune perdite di animali non diano diritto a un'indennità cantonale; tiene conto a questo scopo della diffusione dell'epizoozia come pure dello scopo e delle possibilità di lotta.70 |
2 | Se un Cantone paga, secondo le predette disposizioni, indennità per perdita di animali a proprietari domiciliati in un altro Cantone, esso ha il diritto di regresso verso il Cantone di domicilio per la metà dell'indennità. Se l'infezione esisteva già al momento dell'importazione, tale diritto di regresso comprende l'intera indennità. Le intese fra i Cantoni sono riservate. In caso di contestazione, decide il Consiglio federale come istanza unica. |
3 | Se si tratta di animali presentati a una esposizione intercantonale o svizzera o a una fiera o a un mercato in un altro Cantone, il Cantone di domicilio del proprietario paga l'indennità prevista nella sua legislazione. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 32 Indennità per perdita di animali - 1 Vengono versate indennità per perdite di animali quando: |
|
1 | Vengono versate indennità per perdite di animali quando: |
a | vi sono animali che soccombono o che devono essere abbattuti a causa di un'epizoozia; |
b | vi sono animali che soccombono o che devono essere abbattuti a seguito di un trattamento al quale sono stati sottoposti per ordine dell'autorità; |
c | vi sono animali che devono essere macellati o uccisi e eliminati per ordine dell'autorità per prevenire la propagazione di un'epizoozia; |
d | vi sono animali sani che soccombono o devono essere macellati o uccisi e eliminati a seguito di un intervento ordinato dall'organo competente della polizia delle epizoozie.69 |
1bis | Il Consiglio federale determina per quali altre epizoozie talune perdite di animali non diano diritto a un'indennità cantonale; tiene conto a questo scopo della diffusione dell'epizoozia come pure dello scopo e delle possibilità di lotta.70 |
2 | Se un Cantone paga, secondo le predette disposizioni, indennità per perdita di animali a proprietari domiciliati in un altro Cantone, esso ha il diritto di regresso verso il Cantone di domicilio per la metà dell'indennità. Se l'infezione esisteva già al momento dell'importazione, tale diritto di regresso comprende l'intera indennità. Le intese fra i Cantoni sono riservate. In caso di contestazione, decide il Consiglio federale come istanza unica. |
3 | Se si tratta di animali presentati a una esposizione intercantonale o svizzera o a una fiera o a un mercato in un altro Cantone, il Cantone di domicilio del proprietario paga l'indennità prevista nella sua legislazione. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 32 Indennità per perdita di animali - 1 Vengono versate indennità per perdite di animali quando: |
|
1 | Vengono versate indennità per perdite di animali quando: |
a | vi sono animali che soccombono o che devono essere abbattuti a causa di un'epizoozia; |
b | vi sono animali che soccombono o che devono essere abbattuti a seguito di un trattamento al quale sono stati sottoposti per ordine dell'autorità; |
c | vi sono animali che devono essere macellati o uccisi e eliminati per ordine dell'autorità per prevenire la propagazione di un'epizoozia; |
d | vi sono animali sani che soccombono o devono essere macellati o uccisi e eliminati a seguito di un intervento ordinato dall'organo competente della polizia delle epizoozie.69 |
1bis | Il Consiglio federale determina per quali altre epizoozie talune perdite di animali non diano diritto a un'indennità cantonale; tiene conto a questo scopo della diffusione dell'epizoozia come pure dello scopo e delle possibilità di lotta.70 |
2 | Se un Cantone paga, secondo le predette disposizioni, indennità per perdita di animali a proprietari domiciliati in un altro Cantone, esso ha il diritto di regresso verso il Cantone di domicilio per la metà dell'indennità. Se l'infezione esisteva già al momento dell'importazione, tale diritto di regresso comprende l'intera indennità. Le intese fra i Cantoni sono riservate. In caso di contestazione, decide il Consiglio federale come istanza unica. |
3 | Se si tratta di animali presentati a una esposizione intercantonale o svizzera o a una fiera o a un mercato in un altro Cantone, il Cantone di domicilio del proprietario paga l'indennità prevista nella sua legislazione. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 32 Indennità per perdita di animali - 1 Vengono versate indennità per perdite di animali quando: |
|
1 | Vengono versate indennità per perdite di animali quando: |
a | vi sono animali che soccombono o che devono essere abbattuti a causa di un'epizoozia; |
b | vi sono animali che soccombono o che devono essere abbattuti a seguito di un trattamento al quale sono stati sottoposti per ordine dell'autorità; |
c | vi sono animali che devono essere macellati o uccisi e eliminati per ordine dell'autorità per prevenire la propagazione di un'epizoozia; |
d | vi sono animali sani che soccombono o devono essere macellati o uccisi e eliminati a seguito di un intervento ordinato dall'organo competente della polizia delle epizoozie.69 |
1bis | Il Consiglio federale determina per quali altre epizoozie talune perdite di animali non diano diritto a un'indennità cantonale; tiene conto a questo scopo della diffusione dell'epizoozia come pure dello scopo e delle possibilità di lotta.70 |
2 | Se un Cantone paga, secondo le predette disposizioni, indennità per perdita di animali a proprietari domiciliati in un altro Cantone, esso ha il diritto di regresso verso il Cantone di domicilio per la metà dell'indennità. Se l'infezione esisteva già al momento dell'importazione, tale diritto di regresso comprende l'intera indennità. Le intese fra i Cantoni sono riservate. In caso di contestazione, decide il Consiglio federale come istanza unica. |
3 | Se si tratta di animali presentati a una esposizione intercantonale o svizzera o a una fiera o a un mercato in un altro Cantone, il Cantone di domicilio del proprietario paga l'indennità prevista nella sua legislazione. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 32 Indennità per perdita di animali - 1 Vengono versate indennità per perdite di animali quando: |
|
1 | Vengono versate indennità per perdite di animali quando: |
a | vi sono animali che soccombono o che devono essere abbattuti a causa di un'epizoozia; |
b | vi sono animali che soccombono o che devono essere abbattuti a seguito di un trattamento al quale sono stati sottoposti per ordine dell'autorità; |
c | vi sono animali che devono essere macellati o uccisi e eliminati per ordine dell'autorità per prevenire la propagazione di un'epizoozia; |
d | vi sono animali sani che soccombono o devono essere macellati o uccisi e eliminati a seguito di un intervento ordinato dall'organo competente della polizia delle epizoozie.69 |
1bis | Il Consiglio federale determina per quali altre epizoozie talune perdite di animali non diano diritto a un'indennità cantonale; tiene conto a questo scopo della diffusione dell'epizoozia come pure dello scopo e delle possibilità di lotta.70 |
2 | Se un Cantone paga, secondo le predette disposizioni, indennità per perdita di animali a proprietari domiciliati in un altro Cantone, esso ha il diritto di regresso verso il Cantone di domicilio per la metà dell'indennità. Se l'infezione esisteva già al momento dell'importazione, tale diritto di regresso comprende l'intera indennità. Le intese fra i Cantoni sono riservate. In caso di contestazione, decide il Consiglio federale come istanza unica. |
3 | Se si tratta di animali presentati a una esposizione intercantonale o svizzera o a una fiera o a un mercato in un altro Cantone, il Cantone di domicilio del proprietario paga l'indennità prevista nella sua legislazione. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 36 Stima degli animali, importo della indennità e utilizzazione - 1 In funzione del calcolo delle indennità per perdita di animali, è effettuata, di regola, una stima degli animali o degli effettivi. L'USAV emana direttive. Il Consiglio federale può stabilire importi massimi. |
|
1 | In funzione del calcolo delle indennità per perdita di animali, è effettuata, di regola, una stima degli animali o degli effettivi. L'USAV emana direttive. Il Consiglio federale può stabilire importi massimi. |
2 | I Cantoni calcolano le indennità in modo che, computato il ricavo dell'utilizzazione delle parti idonee, il proprietario riceva almeno il 60 per cento e al massimo il 90 per cento del valore di stima. Entro questi limiti, le indennità sono stabilite definitivamente dai Cantoni, tenendo conto del capoverso 1. |
3 | Le indennità sono stabilite in una procedura amministrativa semplice e gratuita per il proprietario. |
4 | L'USAV, d'intesa con i Cantoni, stabilisce come e a quali condizioni le parti idonee di animali morti o macellati sono utilizzabili. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 36 Stima degli animali, importo della indennità e utilizzazione - 1 In funzione del calcolo delle indennità per perdita di animali, è effettuata, di regola, una stima degli animali o degli effettivi. L'USAV emana direttive. Il Consiglio federale può stabilire importi massimi. |
|
1 | In funzione del calcolo delle indennità per perdita di animali, è effettuata, di regola, una stima degli animali o degli effettivi. L'USAV emana direttive. Il Consiglio federale può stabilire importi massimi. |
2 | I Cantoni calcolano le indennità in modo che, computato il ricavo dell'utilizzazione delle parti idonee, il proprietario riceva almeno il 60 per cento e al massimo il 90 per cento del valore di stima. Entro questi limiti, le indennità sono stabilite definitivamente dai Cantoni, tenendo conto del capoverso 1. |
3 | Le indennità sono stabilite in una procedura amministrativa semplice e gratuita per il proprietario. |
4 | L'USAV, d'intesa con i Cantoni, stabilisce come e a quali condizioni le parti idonee di animali morti o macellati sono utilizzabili. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 46 |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 1 - 1 Sono epizoozie nel senso della presente legge le malattie animali trasmissibili che: |
|
1 | Sono epizoozie nel senso della presente legge le malattie animali trasmissibili che: |
a | possono essere trasmesse all'uomo (zoonosi); |
b | non possono essere combattute con successo dai singoli detentori di animali senza inglobare altri effettivi; |
c | possono minacciare specie indigene selvatiche; |
d | possono avere conseguenze economiche importanti; |
e | sono rilevanti per il commercio di animali o di prodotti animali. |
2 | Il Consiglio federale designa le epizoozie. Distingue le epizoozie fortemente contagiose dalle altre epizoozie.5 Per epizoozie fortemente contagiose si intendono le epizoozie particolarmente gravi per quanto concerne: |
a | il loro potere di diffusione, anche fuori delle frontiere nazionali; |
b | le loro conseguenze sanitarie e socioeconomiche; e |
c | la loro incidenza sul commercio nazionale o internazionale di animali e di prodotti animali. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 32 Indennità per perdita di animali - 1 Vengono versate indennità per perdite di animali quando: |
|
1 | Vengono versate indennità per perdite di animali quando: |
a | vi sono animali che soccombono o che devono essere abbattuti a causa di un'epizoozia; |
b | vi sono animali che soccombono o che devono essere abbattuti a seguito di un trattamento al quale sono stati sottoposti per ordine dell'autorità; |
c | vi sono animali che devono essere macellati o uccisi e eliminati per ordine dell'autorità per prevenire la propagazione di un'epizoozia; |
d | vi sono animali sani che soccombono o devono essere macellati o uccisi e eliminati a seguito di un intervento ordinato dall'organo competente della polizia delle epizoozie.69 |
1bis | Il Consiglio federale determina per quali altre epizoozie talune perdite di animali non diano diritto a un'indennità cantonale; tiene conto a questo scopo della diffusione dell'epizoozia come pure dello scopo e delle possibilità di lotta.70 |
2 | Se un Cantone paga, secondo le predette disposizioni, indennità per perdita di animali a proprietari domiciliati in un altro Cantone, esso ha il diritto di regresso verso il Cantone di domicilio per la metà dell'indennità. Se l'infezione esisteva già al momento dell'importazione, tale diritto di regresso comprende l'intera indennità. Le intese fra i Cantoni sono riservate. In caso di contestazione, decide il Consiglio federale come istanza unica. |
3 | Se si tratta di animali presentati a una esposizione intercantonale o svizzera o a una fiera o a un mercato in un altro Cantone, il Cantone di domicilio del proprietario paga l'indennità prevista nella sua legislazione. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 32 Indennità per perdita di animali - 1 Vengono versate indennità per perdite di animali quando: |
|
1 | Vengono versate indennità per perdite di animali quando: |
a | vi sono animali che soccombono o che devono essere abbattuti a causa di un'epizoozia; |
b | vi sono animali che soccombono o che devono essere abbattuti a seguito di un trattamento al quale sono stati sottoposti per ordine dell'autorità; |
c | vi sono animali che devono essere macellati o uccisi e eliminati per ordine dell'autorità per prevenire la propagazione di un'epizoozia; |
d | vi sono animali sani che soccombono o devono essere macellati o uccisi e eliminati a seguito di un intervento ordinato dall'organo competente della polizia delle epizoozie.69 |
1bis | Il Consiglio federale determina per quali altre epizoozie talune perdite di animali non diano diritto a un'indennità cantonale; tiene conto a questo scopo della diffusione dell'epizoozia come pure dello scopo e delle possibilità di lotta.70 |
2 | Se un Cantone paga, secondo le predette disposizioni, indennità per perdita di animali a proprietari domiciliati in un altro Cantone, esso ha il diritto di regresso verso il Cantone di domicilio per la metà dell'indennità. Se l'infezione esisteva già al momento dell'importazione, tale diritto di regresso comprende l'intera indennità. Le intese fra i Cantoni sono riservate. In caso di contestazione, decide il Consiglio federale come istanza unica. |
3 | Se si tratta di animali presentati a una esposizione intercantonale o svizzera o a una fiera o a un mercato in un altro Cantone, il Cantone di domicilio del proprietario paga l'indennità prevista nella sua legislazione. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 32 Indennità per perdita di animali - 1 Vengono versate indennità per perdite di animali quando: |
|
1 | Vengono versate indennità per perdite di animali quando: |
a | vi sono animali che soccombono o che devono essere abbattuti a causa di un'epizoozia; |
b | vi sono animali che soccombono o che devono essere abbattuti a seguito di un trattamento al quale sono stati sottoposti per ordine dell'autorità; |
c | vi sono animali che devono essere macellati o uccisi e eliminati per ordine dell'autorità per prevenire la propagazione di un'epizoozia; |
d | vi sono animali sani che soccombono o devono essere macellati o uccisi e eliminati a seguito di un intervento ordinato dall'organo competente della polizia delle epizoozie.69 |
1bis | Il Consiglio federale determina per quali altre epizoozie talune perdite di animali non diano diritto a un'indennità cantonale; tiene conto a questo scopo della diffusione dell'epizoozia come pure dello scopo e delle possibilità di lotta.70 |
2 | Se un Cantone paga, secondo le predette disposizioni, indennità per perdita di animali a proprietari domiciliati in un altro Cantone, esso ha il diritto di regresso verso il Cantone di domicilio per la metà dell'indennità. Se l'infezione esisteva già al momento dell'importazione, tale diritto di regresso comprende l'intera indennità. Le intese fra i Cantoni sono riservate. In caso di contestazione, decide il Consiglio federale come istanza unica. |
3 | Se si tratta di animali presentati a una esposizione intercantonale o svizzera o a una fiera o a un mercato in un altro Cantone, il Cantone di domicilio del proprietario paga l'indennità prevista nella sua legislazione. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 36 Stima degli animali, importo della indennità e utilizzazione - 1 In funzione del calcolo delle indennità per perdita di animali, è effettuata, di regola, una stima degli animali o degli effettivi. L'USAV emana direttive. Il Consiglio federale può stabilire importi massimi. |
|
1 | In funzione del calcolo delle indennità per perdita di animali, è effettuata, di regola, una stima degli animali o degli effettivi. L'USAV emana direttive. Il Consiglio federale può stabilire importi massimi. |
2 | I Cantoni calcolano le indennità in modo che, computato il ricavo dell'utilizzazione delle parti idonee, il proprietario riceva almeno il 60 per cento e al massimo il 90 per cento del valore di stima. Entro questi limiti, le indennità sono stabilite definitivamente dai Cantoni, tenendo conto del capoverso 1. |
3 | Le indennità sono stabilite in una procedura amministrativa semplice e gratuita per il proprietario. |
4 | L'USAV, d'intesa con i Cantoni, stabilisce come e a quali condizioni le parti idonee di animali morti o macellati sono utilizzabili. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 34 Limitazione dell'obbligo delle indennità - 1 L'indennità non è pagata, o è ridotta in caso di colpa lieve, se una persona lesa è corresponsabile dell'epizoozia, l'ha annunciata troppo tardi o non affatto o non ha adempiuto completamente le prescrizioni e gli ordini di polizia delle epizoozie. |
|
1 | L'indennità non è pagata, o è ridotta in caso di colpa lieve, se una persona lesa è corresponsabile dell'epizoozia, l'ha annunciata troppo tardi o non affatto o non ha adempiuto completamente le prescrizioni e gli ordini di polizia delle epizoozie. |
2 | Nessuna indennità è pagata segnatamente: |
1 | per cani e gatti, selvaggina, animali esotici e animali di poco valore; |
2 | per gli animali di giardini zoologici, serragli e imprese simili; |
3 | per gli animali da macello di provenienza estera; |
4 | ... |
5 | per gli animali, che appartengono a persone domiciliate all'estero e che si trovano in Svizzera solo temporaneamente per l'alpeggio o lo svernamento; |
6 | per gli animali da reddito di provenienza estera, che appartengono a persone domiciliate in Svizzera, in quanto non sia provato che l'infezione è avvenuta dopo l'importazione. |
3 | ...74 |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 34 Limitazione dell'obbligo delle indennità - 1 L'indennità non è pagata, o è ridotta in caso di colpa lieve, se una persona lesa è corresponsabile dell'epizoozia, l'ha annunciata troppo tardi o non affatto o non ha adempiuto completamente le prescrizioni e gli ordini di polizia delle epizoozie. |
|
1 | L'indennità non è pagata, o è ridotta in caso di colpa lieve, se una persona lesa è corresponsabile dell'epizoozia, l'ha annunciata troppo tardi o non affatto o non ha adempiuto completamente le prescrizioni e gli ordini di polizia delle epizoozie. |
2 | Nessuna indennità è pagata segnatamente: |
1 | per cani e gatti, selvaggina, animali esotici e animali di poco valore; |
2 | per gli animali di giardini zoologici, serragli e imprese simili; |
3 | per gli animali da macello di provenienza estera; |
4 | ... |
5 | per gli animali, che appartengono a persone domiciliate all'estero e che si trovano in Svizzera solo temporaneamente per l'alpeggio o lo svernamento; |
6 | per gli animali da reddito di provenienza estera, che appartengono a persone domiciliate in Svizzera, in quanto non sia provato che l'infezione è avvenuta dopo l'importazione. |
3 | ...74 |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 34 Limitazione dell'obbligo delle indennità - 1 L'indennità non è pagata, o è ridotta in caso di colpa lieve, se una persona lesa è corresponsabile dell'epizoozia, l'ha annunciata troppo tardi o non affatto o non ha adempiuto completamente le prescrizioni e gli ordini di polizia delle epizoozie. |
|
1 | L'indennità non è pagata, o è ridotta in caso di colpa lieve, se una persona lesa è corresponsabile dell'epizoozia, l'ha annunciata troppo tardi o non affatto o non ha adempiuto completamente le prescrizioni e gli ordini di polizia delle epizoozie. |
2 | Nessuna indennità è pagata segnatamente: |
1 | per cani e gatti, selvaggina, animali esotici e animali di poco valore; |
2 | per gli animali di giardini zoologici, serragli e imprese simili; |
3 | per gli animali da macello di provenienza estera; |
4 | ... |
5 | per gli animali, che appartengono a persone domiciliate all'estero e che si trovano in Svizzera solo temporaneamente per l'alpeggio o lo svernamento; |
6 | per gli animali da reddito di provenienza estera, che appartengono a persone domiciliate in Svizzera, in quanto non sia provato che l'infezione è avvenuta dopo l'importazione. |
3 | ...74 |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 34 Limitazione dell'obbligo delle indennità - 1 L'indennità non è pagata, o è ridotta in caso di colpa lieve, se una persona lesa è corresponsabile dell'epizoozia, l'ha annunciata troppo tardi o non affatto o non ha adempiuto completamente le prescrizioni e gli ordini di polizia delle epizoozie. |
|
1 | L'indennità non è pagata, o è ridotta in caso di colpa lieve, se una persona lesa è corresponsabile dell'epizoozia, l'ha annunciata troppo tardi o non affatto o non ha adempiuto completamente le prescrizioni e gli ordini di polizia delle epizoozie. |
2 | Nessuna indennità è pagata segnatamente: |
1 | per cani e gatti, selvaggina, animali esotici e animali di poco valore; |
2 | per gli animali di giardini zoologici, serragli e imprese simili; |
3 | per gli animali da macello di provenienza estera; |
4 | ... |
5 | per gli animali, che appartengono a persone domiciliate all'estero e che si trovano in Svizzera solo temporaneamente per l'alpeggio o lo svernamento; |
6 | per gli animali da reddito di provenienza estera, che appartengono a persone domiciliate in Svizzera, in quanto non sia provato che l'infezione è avvenuta dopo l'importazione. |
3 | ...74 |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 34 Limitazione dell'obbligo delle indennità - 1 L'indennità non è pagata, o è ridotta in caso di colpa lieve, se una persona lesa è corresponsabile dell'epizoozia, l'ha annunciata troppo tardi o non affatto o non ha adempiuto completamente le prescrizioni e gli ordini di polizia delle epizoozie. |
|
1 | L'indennità non è pagata, o è ridotta in caso di colpa lieve, se una persona lesa è corresponsabile dell'epizoozia, l'ha annunciata troppo tardi o non affatto o non ha adempiuto completamente le prescrizioni e gli ordini di polizia delle epizoozie. |
2 | Nessuna indennità è pagata segnatamente: |
1 | per cani e gatti, selvaggina, animali esotici e animali di poco valore; |
2 | per gli animali di giardini zoologici, serragli e imprese simili; |
3 | per gli animali da macello di provenienza estera; |
4 | ... |
5 | per gli animali, che appartengono a persone domiciliate all'estero e che si trovano in Svizzera solo temporaneamente per l'alpeggio o lo svernamento; |
6 | per gli animali da reddito di provenienza estera, che appartengono a persone domiciliate in Svizzera, in quanto non sia provato che l'infezione è avvenuta dopo l'importazione. |
3 | ...74 |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 34 Limitazione dell'obbligo delle indennità - 1 L'indennità non è pagata, o è ridotta in caso di colpa lieve, se una persona lesa è corresponsabile dell'epizoozia, l'ha annunciata troppo tardi o non affatto o non ha adempiuto completamente le prescrizioni e gli ordini di polizia delle epizoozie. |
|
1 | L'indennità non è pagata, o è ridotta in caso di colpa lieve, se una persona lesa è corresponsabile dell'epizoozia, l'ha annunciata troppo tardi o non affatto o non ha adempiuto completamente le prescrizioni e gli ordini di polizia delle epizoozie. |
2 | Nessuna indennità è pagata segnatamente: |
1 | per cani e gatti, selvaggina, animali esotici e animali di poco valore; |
2 | per gli animali di giardini zoologici, serragli e imprese simili; |
3 | per gli animali da macello di provenienza estera; |
4 | ... |
5 | per gli animali, che appartengono a persone domiciliate all'estero e che si trovano in Svizzera solo temporaneamente per l'alpeggio o lo svernamento; |
6 | per gli animali da reddito di provenienza estera, che appartengono a persone domiciliate in Svizzera, in quanto non sia provato che l'infezione è avvenuta dopo l'importazione. |
3 | ...74 |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 34 Limitazione dell'obbligo delle indennità - 1 L'indennità non è pagata, o è ridotta in caso di colpa lieve, se una persona lesa è corresponsabile dell'epizoozia, l'ha annunciata troppo tardi o non affatto o non ha adempiuto completamente le prescrizioni e gli ordini di polizia delle epizoozie. |
|
1 | L'indennità non è pagata, o è ridotta in caso di colpa lieve, se una persona lesa è corresponsabile dell'epizoozia, l'ha annunciata troppo tardi o non affatto o non ha adempiuto completamente le prescrizioni e gli ordini di polizia delle epizoozie. |
2 | Nessuna indennità è pagata segnatamente: |
1 | per cani e gatti, selvaggina, animali esotici e animali di poco valore; |
2 | per gli animali di giardini zoologici, serragli e imprese simili; |
3 | per gli animali da macello di provenienza estera; |
4 | ... |
5 | per gli animali, che appartengono a persone domiciliate all'estero e che si trovano in Svizzera solo temporaneamente per l'alpeggio o lo svernamento; |
6 | per gli animali da reddito di provenienza estera, che appartengono a persone domiciliate in Svizzera, in quanto non sia provato che l'infezione è avvenuta dopo l'importazione. |
3 | ...74 |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 34 Limitazione dell'obbligo delle indennità - 1 L'indennità non è pagata, o è ridotta in caso di colpa lieve, se una persona lesa è corresponsabile dell'epizoozia, l'ha annunciata troppo tardi o non affatto o non ha adempiuto completamente le prescrizioni e gli ordini di polizia delle epizoozie. |
|
1 | L'indennità non è pagata, o è ridotta in caso di colpa lieve, se una persona lesa è corresponsabile dell'epizoozia, l'ha annunciata troppo tardi o non affatto o non ha adempiuto completamente le prescrizioni e gli ordini di polizia delle epizoozie. |
2 | Nessuna indennità è pagata segnatamente: |
1 | per cani e gatti, selvaggina, animali esotici e animali di poco valore; |
2 | per gli animali di giardini zoologici, serragli e imprese simili; |
3 | per gli animali da macello di provenienza estera; |
4 | ... |
5 | per gli animali, che appartengono a persone domiciliate all'estero e che si trovano in Svizzera solo temporaneamente per l'alpeggio o lo svernamento; |
6 | per gli animali da reddito di provenienza estera, che appartengono a persone domiciliate in Svizzera, in quanto non sia provato che l'infezione è avvenuta dopo l'importazione. |
3 | ...74 |