112 Ia 377
60. Estratto della sentenza 4 settembre 1986 della I Corte di diritto pubblico nella causa von Wyss, Moser e Coronetti c. Pellanda, Municipio di Minusio e Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (ricorso di diritto pubblico)
Regeste (de):
- Art. 88
OG; Legitimation des Nachbarn zur staatsrechtlichen Beschwerde.
- 1. Der Nachbar ist nicht legitimiert, die Verletzung einer Norm zu rügen, welche eine minimale Höhe für Wohnungen festlegt: Eine solche Bestimmung dient allein dem Schutz öffentlicher Interessen und bezweckt nicht auch denjenigen der Nachbarn (E. 1b).
- 2. Ungeachtet der fehlenden Legitimation in der Sache selbst kann der Nachbar die Verletzung solcher kantonaler Verfahrensrechte rügen, deren Missachtung eine formelle Rechtsverweigerung darstellt oder auf eine solche hinausläuft (E. 2).
- Art. 20 des Tessiner Verwaltungsverfahrensgesetzes, Art. 4 BV. Akteneinsicht, Geltungsbereich und Grenzen.
- Art. 20 Verwaltungsverfahrensgesetz und Art. 4 BV gewährleisten den Privaten kein Recht, offizielle Aktenstücke zur Einsicht herauszuverlangen. Sie können unter Umständen die Herstellung und Übergabe von Kopien verlangen, falls dies den Behörden kein unverhältnismässiger Aufwand und keine hohen Kosten verursacht (E. 2a-b).
Regeste (fr):
- Art. 88 OJ; qualité du voisin pour former un recours de droit public.
- 1. Le voisin n'a pas qualité pour se plaindre de la violation d'une norme fixant la hauteur minimale des logements: une telle disposition ne tend qu'à la sauvegarde d'intérêts publics; elle n'est pas destinée à protéger aussi les intérêts des voisins (consid. 1b).
- 2. Même s'il n'a pas qualité pour recourir sur le fond, le voisin est légitimé à se plaindre de la violation de ses droits de partie garantis par la procédure cantonale, si cette violation équivaut à un déni de justice formel (consid. 2).
- Art. 20 de la loi tessinoise sur la procédure administrative, art. 4 Cst. Droit de consulter le dossier, étendue et limites.
- Les art. 20 de la loi tessinoise sur la procédure administrative et 4 Cst. ne garantissent pas aux particuliers le droit de se faire remettre des pièces officielles pour les consulter. Ils peuvent éventuellement en exiger des copies, pour autant qu'il n'en résulte pas un travail excessif ni des frais élevés pour l'autorité (consid. 2a-b).
Regesto (it):
- Art. 88
OG; legittimazione del vicino a proporre ricorso di diritto pubblico.
- 1. Il vicino non ha veste per dolersi della violazione di una norma che stabilisce l'altezza minima dei locali d'abitazione: questa norma è eretta infatti a tutela dell'interesse pubblico e non tende nemmeno parzialmente a proteggere i vicini (consid. 1b).
- 2. Benché non sia legittimato nel merito, il vicino ha nondimeno veste per dolersi d'una violazione dei diritti di parte assicuratigli dalla procedura cantonale, che si risolve in un diniego di giustizia formale (consid. 2).
- Art. 20 della legge ticinese di procedura per le cause amministrative (LPAmm), art. 4
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 4 Landessprachen - Die Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch.
- Sia l'art. 20 LPAmm che l'art. 4
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 4 Landessprachen - Die Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch.
Sachverhalt ab Seite 378
BGE 112 Ia 377 S. 378
Con decisione del 30 ottobre 1984, il Municipio di Minusio ha rilasciato all'ing. Gianluigi Pellanda la licenza edilizia per la costruzione di una casa d'abitazione a tre piani sul mappale n. 2628 RFD, ubicato in località "Cadogno"; nel contempo esso ha respinto le opposizioni al progetto formulate dal dott. Hans Peter von Wyss in Zurigo, proprietario della particella n. 2145 RFD, separata da quella del resistente da via delle Vigne, e dalle signore Laurence Moser e Francine Coronetti in Bienne, comproprietarie del fondo attiguo part. n. 2781 RFD. In data 15 novembre 1984, gli opponenti sono insorti contro la decisione del Municipio dinanzi al Consiglio di Stato, sostenendo in modo particolare che il progetto in esame contrastava con l'art. 34 del regolamento edilizio di Minusio (REC) poiché l'altezza minima dei locali era di m 2.40, anziché di m 2.60. Questa impugnativa è stata respinta con risoluzione n. 2555 del 14 maggio 1985: in punto alla censura appena evocata, il Consiglio di Stato ha negato ai ricorrenti la facoltà di contestare l'altezza insufficiente dei locali, gli stessi non essendo domiciliati nel Comune e non potendo quindi lamentare la violazione di una norma come l'art. 34 REC, volta a tutelare interessi igienici e pubblici in generale. La predetta risoluzione del Governo è stata confermata su ricorso dal Tribunale amministrativo con sentenza del 29 novembre 1985, intimata alle parti il 10 dicembre successivo. La Corte cantonale ha lasciato aperta la questione di sapere se al dott. von Wyss potesse spettare il diritto di ricorrere (art. 49 cpv. 3 della legge edilizia), dal momento che esso andava senz'altro riconosciuto alle opponenti Moser e Coronetti anche con
BGE 112 Ia 377 S. 379
riferimento alla censura di violazione dell'art. 34 REC.
Hans Peter von Wyss, Laurence Moser e Francine Coronetti hanno impugnato la sentenza del Tribunale amministrativo con ricorso di diritto pubblico fondato sulla violazione dell'art. 4
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SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 4 Landessprachen - Die Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch. |
Erwägungen
Considerando in diritto:
1. (...)
a) (Presupposti per riconoscere a terzi il diritto di ricorrere contro una licenza edilizia.) b) Il dott. Hans Peter von Wyss non è proprietario di fondo immediatamente di un fondo immediatamente adiacente a quello dell'ing. Pellanda poiché le particelle n. 2628 e 2145 sono separate da una pubblica via: ancorché ciò non basti per negargli a priori il diritto di ricorrere (DTF 107 Ia 74 consid. 2b), la questione della sua legittimazione può rimanere aperta nel concreto caso poiché un altro presupposto da cui essa dipende non è comunque adempiuto.
L'art. 34 REC, a cui i ricorrenti esplicitamente si richiamano, stabilisce l'altezza minima dei locali d'abitazione (m 2.60) ed è volto a tutelare interessi di natura pubblica, dettati da esigenze di polizia sanitaria. Per contro, esso non tende nemmeno parzialmente a proteggere i vicini poiché la fissazione di un'altezza minima giova soltanto agli occupanti dei locali, garantendo loro migliori condizioni abitative. Tutt'al più, questa disposizione può comportare per i proprietari confinanti effetti indiretti negativi poiché una maggior altezza dei locali potrebbe determinare una maggiore altezza degli edifici: ciò non basta tuttavia per attribuire all'art. 34 REC la qualifica di norma mista (cfr. SCOLARI, Commentario della legge edilizia, n. 13 all'art. 43), eretta anche nell'interesse dei vicini, ed i ricorrenti non sono quindi legittimati a dolersi con ricorso di diritto pubblico d'una sua violazione.
2. I ricorrenti, tuttavia, si prevalgono anche d'una violazione del diritto di essere sentiti ed in particolare di quello di consultare gli atti. In sostanza essi si lagnano per non aver potuto esigere dal Comune di Minusio le fotocopie degli atti più importanti della
BGE 112 Ia 377 S. 380
domanda di costruzione, al fine di poterli consultare tranquillamente, e rimproverano al Tribunale cantonale di aver respinto questa loro richiesta richiamandosi all'art. 20 LPAmm, all'art. 4
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BGE 112 Ia 377 S. 381
e di lavoro supplementari. A parte ciò, i ricorrenti non adducono alcun argomento che avrebbe potuto giustificare nel loro caso una simile eccezione, né pretendono che gli atti della domanda di costruzione potessero essere facilmente fotocopiati sul posto per una spesa modica o comunque contenuta: la censura di violazione del diritto di essere sentiti è quindi infondata e dev'essere disattesa.
Dispositiv
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
In quanto ricevibile, il ricorso di diritto pubblico è respinto.