111 V 402
71. Auszug aus dem Urteil vom 10. Dezember 1985 i.S. Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit gegen Forster und Rekurskommission des Kantons Thurgau für die Arbeitslosenversicherung
Regeste (de):
- Art. 71 Abs. 3
SR 837.0 Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) - Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione
LADI Art. 71
SR 837.02 Ordinanza del 31 agosto 1983 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI) - Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione
OADI Art. 95 Versamento delle prestazioni e anticipazioni - (art. 19 LPGA, 59c cpv. 1 e 68 LADI)244
1 L'articolo 81e capoverso 1 si applica per analogia al termine di presentazione della domanda di sussidio per le spese di pendolare o di sussidio per le spese di soggiornante settimanale.245 2 L'assicurato deve indicare al servizio cantonale, con la domanda di un sussidio per le spese di pendolare o di un sussidio per le spese di soggiornante settimanale, la cassa che ha scelto. Può cambiare cassa soltanto se ha adempiuto una delle condizioni di cui all'articolo 28 capoverso 2. 3 Il servizio cantonale comunica la sua decisione all'assicurato e alla cassa. 4 I sussidi per le spese di pendolare ed i sussidi per le spese di soggiornante settimanale sono pagati mensilmente dopo che l'assicurato abbia consegnato alla cassa i necessari documenti giustificativi. La cassa può versare un'anticipazione pari al massimo ai due terzi del sussidio mensile presunto, se altrimenti l'assicurato cadrebbe nel bisogno. 5 Le prestazioni non sono pagate se l'assicurato non fa valere il suo diritto il più tardi tre mesi dopo la fine del mese nel corso del quale le spese sono state cagionate. I sussidi non recapitabili si prescrivono in tre anni. SR 837.02 Ordinanza del 31 agosto 1983 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI) - Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione
OADI Art. 81 - (art. 60 cpv. 1 lett. c e 2 LADI)205
1 Il servizio cantonale può ordinare o approvare la partecipazione a un provvedimento di formazione o di occupazione soltanto se esso è organizzato secondo un programma prestabilito e tenuto da persone qualificate.206 2 Sono esclusi i provvedimenti usuali nelle professioni e nelle aziende per l'introduzione di nuovi collaboratori. 3 L'articolo 81e capoverso 1 si applica per analogia al termine di presentazione della domanda di consenso.207 - Reicht der Versicherte das Gesuch um einen Pendlerkosten- oder Wochenaufenthalterbeitrag gemäss Art. 69
SR 837.0 Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) - Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione
LADI Art. 69 Sussidio per gli assicurati pendolari - Il sussidio per gli assicurati pendolari copre le spese di viaggio necessarie e comprovate degli assicurati che giornalmente rientrano dal nuovo luogo di lavoro al luogo di domicilio.
SR 837.0 Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) - Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione
LADI Art. 70 Sussidio per gli assicurati soggiornanti settimanali - Il sussidio per gli assicurati soggiornanti settimanali copre le spese che gli assicurati devono sopportare in quanto non possono rientrare giornalmente al domicilio. Esso si compone di un'indennità globale per l'alloggio infrasettimanale e per le spese supplementari di vitto, come anche del rimborso delle spese necessarie e comprovate per un viaggio settimanale dal luogo di domicilio al luogo di lavoro e viceversa.
- Art. 95 Abs. 1
SR 837.02 Ordinanza del 31 agosto 1983 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI) - Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione
OADI Art. 95 Versamento delle prestazioni e anticipazioni - (art. 19 LPGA, 59c cpv. 1 e 68 LADI)244
1 L'articolo 81e capoverso 1 si applica per analogia al termine di presentazione della domanda di sussidio per le spese di pendolare o di sussidio per le spese di soggiornante settimanale.245 2 L'assicurato deve indicare al servizio cantonale, con la domanda di un sussidio per le spese di pendolare o di un sussidio per le spese di soggiornante settimanale, la cassa che ha scelto. Può cambiare cassa soltanto se ha adempiuto una delle condizioni di cui all'articolo 28 capoverso 2. 3 Il servizio cantonale comunica la sua decisione all'assicurato e alla cassa. 4 I sussidi per le spese di pendolare ed i sussidi per le spese di soggiornante settimanale sono pagati mensilmente dopo che l'assicurato abbia consegnato alla cassa i necessari documenti giustificativi. La cassa può versare un'anticipazione pari al massimo ai due terzi del sussidio mensile presunto, se altrimenti l'assicurato cadrebbe nel bisogno. 5 Le prestazioni non sono pagate se l'assicurato non fa valere il suo diritto il più tardi tre mesi dopo la fine del mese nel corso del quale le spese sono state cagionate. I sussidi non recapitabili si prescrivono in tre anni. SR 837.02 Ordinanza del 31 agosto 1983 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI) - Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione
OADI Art. 81 - (art. 60 cpv. 1 lett. c e 2 LADI)205
1 Il servizio cantonale può ordinare o approvare la partecipazione a un provvedimento di formazione o di occupazione soltanto se esso è organizzato secondo un programma prestabilito e tenuto da persone qualificate.206 2 Sono esclusi i provvedimenti usuali nelle professioni e nelle aziende per l'introduzione di nuovi collaboratori. 3 L'articolo 81e capoverso 1 si applica per analogia al termine di presentazione della domanda di consenso.207
Regeste (fr):
- Art. 71 al. 3 LACI, art. 95 al. 1 et 81 al. 3 OACI.
- Lorsque l'assuré présente, sans excuse valable, une demande de contribution aux frais de déplacement quotidien (art. 69 LACI) ou aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires (art. 70 LACI) après la prise d'un emploi à l'extérieur, il n'a droit aux prestations, calculées pro rata temporis, qu'à partir du moment de la présentation de la demande.
- L'art. 95 al. 1 OACI, en corrélation avec l'art. 81 al. 3 deuxième phrase OACI, est conforme à la loi.
Regesto (it):
- Art. 71 cpv. 3 LADI, art. 95 cpv. 1 e 81 cpv. 3 OADI.
- Se l'assicurato, senza valido motivo, presenta la richiesta di sussidio per le spese di pendolare secondo l'art. 69 o per quelle di soggiornante settimanale secondo l'art. 70 LADI solo dopo l'assunzione del posto esterno, egli non ha diritto alle prestazioni calcolate pro rata temporis che dal momento della presentazione della richiesta.
- L'art. 95 cpv. 1 OADI combinato con l'art. 81 cpv. 3 seconda frase OADI è conforme alla legge.
Sachverhalt ab Seite 402
BGE 111 V 402 S. 402
A.- Der in Andhausen-Berg wohnhafte Versicherte stand in einem Arbeitsverhältnis in Klingnau, welches ihm infolge Umstrukturierung des Betriebes auf Ende Februar 1984 gekündigt wurde. Die Suche nach einer neuen Stelle blieb vorerst erfolglos, bis er vorübergehend bei einer Firma in Basel eine vom 1. August 1984 bis 7. Februar 1985 dauernde Anstellung fand. Da ihm diese Firma aber keine Beschäftigung auf Dauer anbieten konnte, trat er in der Folge eine Stelle im Ausland an. Mit Gesuch vom 8. Februar 1985 ersuchte er das Arbeits- und Berufsbildungsamt
BGE 111 V 402 S. 403
des Kantons Thurgau um einen Beitrag an die während seiner Anstellung in Basel entstandenen Reise- und Unterkunftsspesen im Betrag von Fr. 4422.--. Mit Verfügung vom 8. Mai 1985 wurde das Begehren abgelehnt mit der Begründung, ein Gesuch um Pendlerkosten- und Wochenaufenthalterbeiträge müsse vor Aufnahme der auswärtigen Arbeit bei der kantonalen Amtsstelle eingereicht werden, was im vorliegenden Fall unterlassen worden sei.
B.- Die Rekurskommission des Kantons Thurgau für die Arbeitslosenversicherung hiess eine hiegegen erhobene Beschwerde mit Entscheid vom 2. Juli 1985 gut und wies das Arbeits- und Berufsbildungsamt an, die geltend gemachten Auslagen zu überprüfen und dem Beitragsgesuch grundsätzlich zu entsprechen. Die Rekurskommission hielt es unter Würdigung aller Umstände für entschuldbar, dass der Versicherte sein Gesuch erst nach Beendigung seines Arbeitsverhältnisses mit der Firma in Basel eingereicht habe.
C.- Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde beantragt das Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit (BIGA) Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheides und Wiederherstellung der Verfügung vom 8. Mai 1985. Während das kantonale Arbeits- und Berufsbildungsamt auf einen Antrag zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde verzichtet, schliesst der Versicherte auf deren Abweisung.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
1. Arbeitnehmern, denen in ihrer Wohnortsregion keine zumutbare Arbeit vermittelt werden konnte und die zur Vermeidung von Arbeitslosigkeit Arbeit ausserhalb ihrer Wohnortsregion angenommen haben, kann nach Art. 68 Abs. 1
SR 837.0 Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) - Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione LADI Art. 68 Sussidi per gli assicurati pendolari e soggiornanti settimanali; presupposti del diritto - 1 L'assicurazione accorda agli assicurati sussidi speciali se: |
|
1 | L'assicurazione accorda agli assicurati sussidi speciali se: |
a | non è stato possibile procurare loro un'occupazione adeguata nella loro regione di domicilio; e |
b | hanno adempiuto il periodo di contribuzione ai sensi dell'articolo 13. |
2 | Gli assicurati interessati ricevono i sussidi, entro il termine quadro, per complessivamente sei mesi al massimo. |
3 | Essi ricevono sussidi solo nella misura in cui, a causa del lavoro esterno, subiscano perdite finanziarie rispetto alla loro ultima attività. |
SR 837.0 Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) - Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione LADI Art. 69 Sussidio per gli assicurati pendolari - Il sussidio per gli assicurati pendolari copre le spese di viaggio necessarie e comprovate degli assicurati che giornalmente rientrano dal nuovo luogo di lavoro al luogo di domicilio. |
SR 837.0 Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) - Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione LADI Art. 70 Sussidio per gli assicurati soggiornanti settimanali - Il sussidio per gli assicurati soggiornanti settimanali copre le spese che gli assicurati devono sopportare in quanto non possono rientrare giornalmente al domicilio. Esso si compone di un'indennità globale per l'alloggio infrasettimanale e per le spese supplementari di vitto, come anche del rimborso delle spese necessarie e comprovate per un viaggio settimanale dal luogo di domicilio al luogo di lavoro e viceversa. |
BGE 111 V 402 S. 404
Gemäss Art. 71 Abs. 3
SR 837.0 Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) - Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione LADI Art. 71 |
SR 837.0 Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) - Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione LADI Art. 68 Sussidi per gli assicurati pendolari e soggiornanti settimanali; presupposti del diritto - 1 L'assicurazione accorda agli assicurati sussidi speciali se: |
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1 | L'assicurazione accorda agli assicurati sussidi speciali se: |
a | non è stato possibile procurare loro un'occupazione adeguata nella loro regione di domicilio; e |
b | hanno adempiuto il periodo di contribuzione ai sensi dell'articolo 13. |
2 | Gli assicurati interessati ricevono i sussidi, entro il termine quadro, per complessivamente sei mesi al massimo. |
3 | Essi ricevono sussidi solo nella misura in cui, a causa del lavoro esterno, subiscano perdite finanziarie rispetto alla loro ultima attività. |
SR 837.02 Ordinanza del 31 agosto 1983 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI) - Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione OADI Art. 95 Versamento delle prestazioni e anticipazioni - (art. 19 LPGA, 59c cpv. 1 e 68 LADI)244 |
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1 | L'articolo 81e capoverso 1 si applica per analogia al termine di presentazione della domanda di sussidio per le spese di pendolare o di sussidio per le spese di soggiornante settimanale.245 |
2 | L'assicurato deve indicare al servizio cantonale, con la domanda di un sussidio per le spese di pendolare o di un sussidio per le spese di soggiornante settimanale, la cassa che ha scelto. Può cambiare cassa soltanto se ha adempiuto una delle condizioni di cui all'articolo 28 capoverso 2. |
3 | Il servizio cantonale comunica la sua decisione all'assicurato e alla cassa. |
4 | I sussidi per le spese di pendolare ed i sussidi per le spese di soggiornante settimanale sono pagati mensilmente dopo che l'assicurato abbia consegnato alla cassa i necessari documenti giustificativi. La cassa può versare un'anticipazione pari al massimo ai due terzi del sussidio mensile presunto, se altrimenti l'assicurato cadrebbe nel bisogno. |
5 | Le prestazioni non sono pagate se l'assicurato non fa valere il suo diritto il più tardi tre mesi dopo la fine del mese nel corso del quale le spese sono state cagionate. I sussidi non recapitabili si prescrivono in tre anni. |
SR 837.02 Ordinanza del 31 agosto 1983 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI) - Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione OADI Art. 81 - (art. 60 cpv. 1 lett. c e 2 LADI)205 |
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1 | Il servizio cantonale può ordinare o approvare la partecipazione a un provvedimento di formazione o di occupazione soltanto se esso è organizzato secondo un programma prestabilito e tenuto da persone qualificate.206 |
2 | Sono esclusi i provvedimenti usuali nelle professioni e nelle aziende per l'introduzione di nuovi collaboratori. |
3 | L'articolo 81e capoverso 1 si applica per analogia al termine di presentazione della domanda di consenso.207 |
2. Die Vorschrift gemäss Art. 95 Abs. 1
SR 837.02 Ordinanza del 31 agosto 1983 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI) - Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione OADI Art. 95 Versamento delle prestazioni e anticipazioni - (art. 19 LPGA, 59c cpv. 1 e 68 LADI)244 |
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1 | L'articolo 81e capoverso 1 si applica per analogia al termine di presentazione della domanda di sussidio per le spese di pendolare o di sussidio per le spese di soggiornante settimanale.245 |
2 | L'assicurato deve indicare al servizio cantonale, con la domanda di un sussidio per le spese di pendolare o di un sussidio per le spese di soggiornante settimanale, la cassa che ha scelto. Può cambiare cassa soltanto se ha adempiuto una delle condizioni di cui all'articolo 28 capoverso 2. |
3 | Il servizio cantonale comunica la sua decisione all'assicurato e alla cassa. |
4 | I sussidi per le spese di pendolare ed i sussidi per le spese di soggiornante settimanale sono pagati mensilmente dopo che l'assicurato abbia consegnato alla cassa i necessari documenti giustificativi. La cassa può versare un'anticipazione pari al massimo ai due terzi del sussidio mensile presunto, se altrimenti l'assicurato cadrebbe nel bisogno. |
5 | Le prestazioni non sono pagate se l'assicurato non fa valere il suo diritto il più tardi tre mesi dopo la fine del mese nel corso del quale le spese sono state cagionate. I sussidi non recapitabili si prescrivono in tre anni. |
SR 837.02 Ordinanza del 31 agosto 1983 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI) - Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione OADI Art. 81 - (art. 60 cpv. 1 lett. c e 2 LADI)205 |
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1 | Il servizio cantonale può ordinare o approvare la partecipazione a un provvedimento di formazione o di occupazione soltanto se esso è organizzato secondo un programma prestabilito e tenuto da persone qualificate.206 |
2 | Sono esclusi i provvedimenti usuali nelle professioni e nelle aziende per l'introduzione di nuovi collaboratori. |
3 | L'articolo 81e capoverso 1 si applica per analogia al termine di presentazione della domanda di consenso.207 |
SR 837.0 Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) - Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione LADI Art. 71 |
SR 837.0 Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) - Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione LADI Art. 68 Sussidi per gli assicurati pendolari e soggiornanti settimanali; presupposti del diritto - 1 L'assicurazione accorda agli assicurati sussidi speciali se: |
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1 | L'assicurazione accorda agli assicurati sussidi speciali se: |
a | non è stato possibile procurare loro un'occupazione adeguata nella loro regione di domicilio; e |
b | hanno adempiuto il periodo di contribuzione ai sensi dell'articolo 13. |
2 | Gli assicurati interessati ricevono i sussidi, entro il termine quadro, per complessivamente sei mesi al massimo. |
3 | Essi ricevono sussidi solo nella misura in cui, a causa del lavoro esterno, subiscano perdite finanziarie rispetto alla loro ultima attività. |
BGE 111 V 402 S. 405
auf Art. 71 Abs. 3
SR 837.0 Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) - Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione LADI Art. 71 |
SR 837.0 Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) - Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione LADI Art. 71 |
SR 837.02 Ordinanza del 31 agosto 1983 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI) - Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione OADI Art. 95 Versamento delle prestazioni e anticipazioni - (art. 19 LPGA, 59c cpv. 1 e 68 LADI)244 |
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1 | L'articolo 81e capoverso 1 si applica per analogia al termine di presentazione della domanda di sussidio per le spese di pendolare o di sussidio per le spese di soggiornante settimanale.245 |
2 | L'assicurato deve indicare al servizio cantonale, con la domanda di un sussidio per le spese di pendolare o di un sussidio per le spese di soggiornante settimanale, la cassa che ha scelto. Può cambiare cassa soltanto se ha adempiuto una delle condizioni di cui all'articolo 28 capoverso 2. |
3 | Il servizio cantonale comunica la sua decisione all'assicurato e alla cassa. |
4 | I sussidi per le spese di pendolare ed i sussidi per le spese di soggiornante settimanale sono pagati mensilmente dopo che l'assicurato abbia consegnato alla cassa i necessari documenti giustificativi. La cassa può versare un'anticipazione pari al massimo ai due terzi del sussidio mensile presunto, se altrimenti l'assicurato cadrebbe nel bisogno. |
5 | Le prestazioni non sono pagate se l'assicurato non fa valere il suo diritto il più tardi tre mesi dopo la fine del mese nel corso del quale le spese sono state cagionate. I sussidi non recapitabili si prescrivono in tre anni. |
SR 837.02 Ordinanza del 31 agosto 1983 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI) - Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione OADI Art. 81 - (art. 60 cpv. 1 lett. c e 2 LADI)205 |
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1 | Il servizio cantonale può ordinare o approvare la partecipazione a un provvedimento di formazione o di occupazione soltanto se esso è organizzato secondo un programma prestabilito e tenuto da persone qualificate.206 |
2 | Sono esclusi i provvedimenti usuali nelle professioni e nelle aziende per l'introduzione di nuovi collaboratori. |
3 | L'articolo 81e capoverso 1 si applica per analogia al termine di presentazione della domanda di consenso.207 |
3. Entgegen der Auffassung der Vorinstanz liegen für die verspätete Einreichung des Gesuches keine entschuldbaren Gründe vor, wie das BIGA zutreffend ausführt. Dass der Beschwerdegegner die Regelung nicht kannte, wonach das Gesuch vor dem Arbeitsantritt gestellt werden muss, vermag die verspätete Gesuchseinreichung rechtlich nicht zu entschuldigen. Denn nach einem allgemeinen Grundsatz kann niemand Vorteile aus seiner eigenen Rechtsunkenntnis ableiten (BGE 110 V 338 mit Hinweisen). Sodann stellen weder das Alter des Beschwerdegegners noch der Umstand, dass dessen Arbeitsbemühungen als vorbildlich bezeichnet werden können, entschuldbare Gründe für die erst nachträgliche Einholung der Zustimmung der kantonalen Amtsstelle im Sinne von Art. 71 Abs. 3
SR 837.0 Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) - Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione LADI Art. 71 |
Dispositiv
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
In Gutheissung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird der Entscheid der Rekurskommission des Kantons Thurgau für die Arbeitslosenversicherung vom 2. Juli 1985 aufgehoben.