SR 837.0 Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) - Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione LADI Art. 71 |
SR 837.02 Ordinanza del 31 agosto 1983 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI) - Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione OADI Art. 95 Versamento delle prestazioni e anticipazioni - (art. 19 LPGA, 59c cpv. 1 e 68 LADI)244 |
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1 | L'articolo 81e capoverso 1 si applica per analogia al termine di presentazione della domanda di sussidio per le spese di pendolare o di sussidio per le spese di soggiornante settimanale.245 |
2 | L'assicurato deve indicare al servizio cantonale, con la domanda di un sussidio per le spese di pendolare o di un sussidio per le spese di soggiornante settimanale, la cassa che ha scelto. Può cambiare cassa soltanto se ha adempiuto una delle condizioni di cui all'articolo 28 capoverso 2. |
3 | Il servizio cantonale comunica la sua decisione all'assicurato e alla cassa. |
4 | I sussidi per le spese di pendolare ed i sussidi per le spese di soggiornante settimanale sono pagati mensilmente dopo che l'assicurato abbia consegnato alla cassa i necessari documenti giustificativi. La cassa può versare un'anticipazione pari al massimo ai due terzi del sussidio mensile presunto, se altrimenti l'assicurato cadrebbe nel bisogno. |
5 | Le prestazioni non sono pagate se l'assicurato non fa valere il suo diritto il più tardi tre mesi dopo la fine del mese nel corso del quale le spese sono state cagionate. I sussidi non recapitabili si prescrivono in tre anni. |
SR 837.02 Ordinanza del 31 agosto 1983 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI) - Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione OADI Art. 81 - (art. 60 cpv. 1 lett. c e 2 LADI)205 |
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1 | Il servizio cantonale può ordinare o approvare la partecipazione a un provvedimento di formazione o di occupazione soltanto se esso è organizzato secondo un programma prestabilito e tenuto da persone qualificate.206 |
2 | Sono esclusi i provvedimenti usuali nelle professioni e nelle aziende per l'introduzione di nuovi collaboratori. |
3 | L'articolo 81e capoverso 1 si applica per analogia al termine di presentazione della domanda di consenso.207 |
SR 837.0 Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) - Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione LADI Art. 69 Sussidio per gli assicurati pendolari - Il sussidio per gli assicurati pendolari copre le spese di viaggio necessarie e comprovate degli assicurati che giornalmente rientrano dal nuovo luogo di lavoro al luogo di domicilio. |
SR 837.0 Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) - Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione LADI Art. 70 Sussidio per gli assicurati soggiornanti settimanali - Il sussidio per gli assicurati soggiornanti settimanali copre le spese che gli assicurati devono sopportare in quanto non possono rientrare giornalmente al domicilio. Esso si compone di un'indennità globale per l'alloggio infrasettimanale e per le spese supplementari di vitto, come anche del rimborso delle spese necessarie e comprovate per un viaggio settimanale dal luogo di domicilio al luogo di lavoro e viceversa. |
SR 837.02 Ordinanza del 31 agosto 1983 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI) - Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione OADI Art. 95 Versamento delle prestazioni e anticipazioni - (art. 19 LPGA, 59c cpv. 1 e 68 LADI)244 |
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1 | L'articolo 81e capoverso 1 si applica per analogia al termine di presentazione della domanda di sussidio per le spese di pendolare o di sussidio per le spese di soggiornante settimanale.245 |
2 | L'assicurato deve indicare al servizio cantonale, con la domanda di un sussidio per le spese di pendolare o di un sussidio per le spese di soggiornante settimanale, la cassa che ha scelto. Può cambiare cassa soltanto se ha adempiuto una delle condizioni di cui all'articolo 28 capoverso 2. |
3 | Il servizio cantonale comunica la sua decisione all'assicurato e alla cassa. |
4 | I sussidi per le spese di pendolare ed i sussidi per le spese di soggiornante settimanale sono pagati mensilmente dopo che l'assicurato abbia consegnato alla cassa i necessari documenti giustificativi. La cassa può versare un'anticipazione pari al massimo ai due terzi del sussidio mensile presunto, se altrimenti l'assicurato cadrebbe nel bisogno. |
5 | Le prestazioni non sono pagate se l'assicurato non fa valere il suo diritto il più tardi tre mesi dopo la fine del mese nel corso del quale le spese sono state cagionate. I sussidi non recapitabili si prescrivono in tre anni. |
SR 837.02 Ordinanza del 31 agosto 1983 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI) - Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione OADI Art. 81 - (art. 60 cpv. 1 lett. c e 2 LADI)205 |
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1 | Il servizio cantonale può ordinare o approvare la partecipazione a un provvedimento di formazione o di occupazione soltanto se esso è organizzato secondo un programma prestabilito e tenuto da persone qualificate.206 |
2 | Sono esclusi i provvedimenti usuali nelle professioni e nelle aziende per l'introduzione di nuovi collaboratori. |
3 | L'articolo 81e capoverso 1 si applica per analogia al termine di presentazione della domanda di consenso.207 |
SR 837.0 Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) - Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione LADI Art. 68 Sussidi per gli assicurati pendolari e soggiornanti settimanali; presupposti del diritto - 1 L'assicurazione accorda agli assicurati sussidi speciali se: |
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1 | L'assicurazione accorda agli assicurati sussidi speciali se: |
a | non è stato possibile procurare loro un'occupazione adeguata nella loro regione di domicilio; e |
b | hanno adempiuto il periodo di contribuzione ai sensi dell'articolo 13. |
2 | Gli assicurati interessati ricevono i sussidi, entro il termine quadro, per complessivamente sei mesi al massimo. |
3 | Essi ricevono sussidi solo nella misura in cui, a causa del lavoro esterno, subiscano perdite finanziarie rispetto alla loro ultima attività. |
SR 837.0 Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) - Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione LADI Art. 69 Sussidio per gli assicurati pendolari - Il sussidio per gli assicurati pendolari copre le spese di viaggio necessarie e comprovate degli assicurati che giornalmente rientrano dal nuovo luogo di lavoro al luogo di domicilio. |
SR 837.0 Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) - Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione LADI Art. 70 Sussidio per gli assicurati soggiornanti settimanali - Il sussidio per gli assicurati soggiornanti settimanali copre le spese che gli assicurati devono sopportare in quanto non possono rientrare giornalmente al domicilio. Esso si compone di un'indennità globale per l'alloggio infrasettimanale e per le spese supplementari di vitto, come anche del rimborso delle spese necessarie e comprovate per un viaggio settimanale dal luogo di domicilio al luogo di lavoro e viceversa. |
SR 837.0 Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) - Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione LADI Art. 71 |
SR 837.0 Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) - Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione LADI Art. 68 Sussidi per gli assicurati pendolari e soggiornanti settimanali; presupposti del diritto - 1 L'assicurazione accorda agli assicurati sussidi speciali se: |
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1 | L'assicurazione accorda agli assicurati sussidi speciali se: |
a | non è stato possibile procurare loro un'occupazione adeguata nella loro regione di domicilio; e |
b | hanno adempiuto il periodo di contribuzione ai sensi dell'articolo 13. |
2 | Gli assicurati interessati ricevono i sussidi, entro il termine quadro, per complessivamente sei mesi al massimo. |
3 | Essi ricevono sussidi solo nella misura in cui, a causa del lavoro esterno, subiscano perdite finanziarie rispetto alla loro ultima attività. |
SR 837.02 Ordinanza del 31 agosto 1983 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI) - Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione OADI Art. 95 Versamento delle prestazioni e anticipazioni - (art. 19 LPGA, 59c cpv. 1 e 68 LADI)244 |
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1 | L'articolo 81e capoverso 1 si applica per analogia al termine di presentazione della domanda di sussidio per le spese di pendolare o di sussidio per le spese di soggiornante settimanale.245 |
2 | L'assicurato deve indicare al servizio cantonale, con la domanda di un sussidio per le spese di pendolare o di un sussidio per le spese di soggiornante settimanale, la cassa che ha scelto. Può cambiare cassa soltanto se ha adempiuto una delle condizioni di cui all'articolo 28 capoverso 2. |
3 | Il servizio cantonale comunica la sua decisione all'assicurato e alla cassa. |
4 | I sussidi per le spese di pendolare ed i sussidi per le spese di soggiornante settimanale sono pagati mensilmente dopo che l'assicurato abbia consegnato alla cassa i necessari documenti giustificativi. La cassa può versare un'anticipazione pari al massimo ai due terzi del sussidio mensile presunto, se altrimenti l'assicurato cadrebbe nel bisogno. |
5 | Le prestazioni non sono pagate se l'assicurato non fa valere il suo diritto il più tardi tre mesi dopo la fine del mese nel corso del quale le spese sono state cagionate. I sussidi non recapitabili si prescrivono in tre anni. |
SR 837.02 Ordinanza del 31 agosto 1983 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI) - Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione OADI Art. 81 - (art. 60 cpv. 1 lett. c e 2 LADI)205 |
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1 | Il servizio cantonale può ordinare o approvare la partecipazione a un provvedimento di formazione o di occupazione soltanto se esso è organizzato secondo un programma prestabilito e tenuto da persone qualificate.206 |
2 | Sono esclusi i provvedimenti usuali nelle professioni e nelle aziende per l'introduzione di nuovi collaboratori. |
3 | L'articolo 81e capoverso 1 si applica per analogia al termine di presentazione della domanda di consenso.207 |
SR 837.02 Ordinanza del 31 agosto 1983 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI) - Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione OADI Art. 95 Versamento delle prestazioni e anticipazioni - (art. 19 LPGA, 59c cpv. 1 e 68 LADI)244 |
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1 | L'articolo 81e capoverso 1 si applica per analogia al termine di presentazione della domanda di sussidio per le spese di pendolare o di sussidio per le spese di soggiornante settimanale.245 |
2 | L'assicurato deve indicare al servizio cantonale, con la domanda di un sussidio per le spese di pendolare o di un sussidio per le spese di soggiornante settimanale, la cassa che ha scelto. Può cambiare cassa soltanto se ha adempiuto una delle condizioni di cui all'articolo 28 capoverso 2. |
3 | Il servizio cantonale comunica la sua decisione all'assicurato e alla cassa. |
4 | I sussidi per le spese di pendolare ed i sussidi per le spese di soggiornante settimanale sono pagati mensilmente dopo che l'assicurato abbia consegnato alla cassa i necessari documenti giustificativi. La cassa può versare un'anticipazione pari al massimo ai due terzi del sussidio mensile presunto, se altrimenti l'assicurato cadrebbe nel bisogno. |
5 | Le prestazioni non sono pagate se l'assicurato non fa valere il suo diritto il più tardi tre mesi dopo la fine del mese nel corso del quale le spese sono state cagionate. I sussidi non recapitabili si prescrivono in tre anni. |
SR 837.02 Ordinanza del 31 agosto 1983 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI) - Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione OADI Art. 81 - (art. 60 cpv. 1 lett. c e 2 LADI)205 |
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1 | Il servizio cantonale può ordinare o approvare la partecipazione a un provvedimento di formazione o di occupazione soltanto se esso è organizzato secondo un programma prestabilito e tenuto da persone qualificate.206 |
2 | Sono esclusi i provvedimenti usuali nelle professioni e nelle aziende per l'introduzione di nuovi collaboratori. |
3 | L'articolo 81e capoverso 1 si applica per analogia al termine di presentazione della domanda di consenso.207 |
SR 837.0 Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) - Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione LADI Art. 71 |
SR 837.0 Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) - Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione LADI Art. 68 Sussidi per gli assicurati pendolari e soggiornanti settimanali; presupposti del diritto - 1 L'assicurazione accorda agli assicurati sussidi speciali se: |
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1 | L'assicurazione accorda agli assicurati sussidi speciali se: |
a | non è stato possibile procurare loro un'occupazione adeguata nella loro regione di domicilio; e |
b | hanno adempiuto il periodo di contribuzione ai sensi dell'articolo 13. |
2 | Gli assicurati interessati ricevono i sussidi, entro il termine quadro, per complessivamente sei mesi al massimo. |
3 | Essi ricevono sussidi solo nella misura in cui, a causa del lavoro esterno, subiscano perdite finanziarie rispetto alla loro ultima attività. |
SR 837.0 Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) - Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione LADI Art. 71 |
SR 837.0 Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) - Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione LADI Art. 71 |
SR 837.02 Ordinanza del 31 agosto 1983 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI) - Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione OADI Art. 95 Versamento delle prestazioni e anticipazioni - (art. 19 LPGA, 59c cpv. 1 e 68 LADI)244 |
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1 | L'articolo 81e capoverso 1 si applica per analogia al termine di presentazione della domanda di sussidio per le spese di pendolare o di sussidio per le spese di soggiornante settimanale.245 |
2 | L'assicurato deve indicare al servizio cantonale, con la domanda di un sussidio per le spese di pendolare o di un sussidio per le spese di soggiornante settimanale, la cassa che ha scelto. Può cambiare cassa soltanto se ha adempiuto una delle condizioni di cui all'articolo 28 capoverso 2. |
3 | Il servizio cantonale comunica la sua decisione all'assicurato e alla cassa. |
4 | I sussidi per le spese di pendolare ed i sussidi per le spese di soggiornante settimanale sono pagati mensilmente dopo che l'assicurato abbia consegnato alla cassa i necessari documenti giustificativi. La cassa può versare un'anticipazione pari al massimo ai due terzi del sussidio mensile presunto, se altrimenti l'assicurato cadrebbe nel bisogno. |
5 | Le prestazioni non sono pagate se l'assicurato non fa valere il suo diritto il più tardi tre mesi dopo la fine del mese nel corso del quale le spese sono state cagionate. I sussidi non recapitabili si prescrivono in tre anni. |
SR 837.02 Ordinanza del 31 agosto 1983 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI) - Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione OADI Art. 81 - (art. 60 cpv. 1 lett. c e 2 LADI)205 |
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1 | Il servizio cantonale può ordinare o approvare la partecipazione a un provvedimento di formazione o di occupazione soltanto se esso è organizzato secondo un programma prestabilito e tenuto da persone qualificate.206 |
2 | Sono esclusi i provvedimenti usuali nelle professioni e nelle aziende per l'introduzione di nuovi collaboratori. |
3 | L'articolo 81e capoverso 1 si applica per analogia al termine di presentazione della domanda di consenso.207 |
SR 837.0 Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) - Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione LADI Art. 71 |