111 V 279
54. Urteil vom 19. August 1985 i.S. Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit gegen Strub und Schiedskommission für Arbeitslosenversicherung des Kantons Basel-Stadt
Regeste (de):
- Art. 68 Abs. 1
SR 837.0 Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) - Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione
LADI Art. 68 Sussidi per gli assicurati pendolari e soggiornanti settimanali; presupposti del diritto - 1 L'assicurazione accorda agli assicurati sussidi speciali se:
1 L'assicurazione accorda agli assicurati sussidi speciali se: a non è stato possibile procurare loro un'occupazione adeguata nella loro regione di domicilio; e b hanno adempiuto il periodo di contribuzione ai sensi dell'articolo 13. 2 Gli assicurati interessati ricevono i sussidi, entro il termine quadro, per complessivamente sei mesi al massimo. 3 Essi ricevono sussidi solo nella misura in cui, a causa del lavoro esterno, subiscano perdite finanziarie rispetto alla loro ultima attività. SR 837.0 Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) - Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione
LADI Art. 68 Sussidi per gli assicurati pendolari e soggiornanti settimanali; presupposti del diritto - 1 L'assicurazione accorda agli assicurati sussidi speciali se:
1 L'assicurazione accorda agli assicurati sussidi speciali se: a non è stato possibile procurare loro un'occupazione adeguata nella loro regione di domicilio; e b hanno adempiuto il periodo di contribuzione ai sensi dell'articolo 13. 2 Gli assicurati interessati ricevono i sussidi, entro il termine quadro, per complessivamente sei mesi al massimo. 3 Essi ricevono sussidi solo nella misura in cui, a causa del lavoro esterno, subiscano perdite finanziarie rispetto alla loro ultima attività. SR 837.0 Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) - Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione
LADI Art. 68 Sussidi per gli assicurati pendolari e soggiornanti settimanali; presupposti del diritto - 1 L'assicurazione accorda agli assicurati sussidi speciali se:
1 L'assicurazione accorda agli assicurati sussidi speciali se: a non è stato possibile procurare loro un'occupazione adeguata nella loro regione di domicilio; e b hanno adempiuto il periodo di contribuzione ai sensi dell'articolo 13. 2 Gli assicurati interessati ricevono i sussidi, entro il termine quadro, per complessivamente sei mesi al massimo. 3 Essi ricevono sussidi solo nella misura in cui, a causa del lavoro esterno, subiscano perdite finanziarie rispetto alla loro ultima attività. - Art. 71 Abs. 2
SR 837.0 Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) - Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione
LADI Art. 71
SR 837.02 Ordinanza del 31 agosto 1983 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI) - Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione
OADI Art. 94 Perdite finanziarie rispetto all'ultima attività - (art. 68 cpv. 3 LADI)
a il guadagno non raggiunga, dopo deduzione delle spese necessarie (spese di viaggio, di vitto e di alloggio), il guadagno assicurato ottenuto prima della disoccupazione (art. 23 cpv. 1 LADI), dedotte le spese corrispondenti; e b le spese necessarie (spese di viaggio, di vitto e di alloggio) siano più elevate delle spese corrispondenti prima della disoccupazione. - - Die Regelung in Art. 71 Abs. 2
SR 837.0 Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) - Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione
LADI Art. 71
- - Art. 94
SR 837.02 Ordinanza del 31 agosto 1983 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI) - Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione
OADI Art. 94 Perdite finanziarie rispetto all'ultima attività - (art. 68 cpv. 3 LADI)
a il guadagno non raggiunga, dopo deduzione delle spese necessarie (spese di viaggio, di vitto e di alloggio), il guadagno assicurato ottenuto prima della disoccupazione (art. 23 cpv. 1 LADI), dedotte le spese corrispondenti; e b le spese necessarie (spese di viaggio, di vitto e di alloggio) siano più elevate delle spese corrispondenti prima della disoccupazione.
Regeste (fr):
- Art. 68 al. 1 LACI, art. 129 al. 1 let. c OJ. L'art. 68 al. 1 LACI confère un droit à des contributions, de sorte que la voie du recours de droit administratif est ouverte (consid. 2).
- Art. 71 al. 2 LACI, art. 94 OACI: Désavantage financier en raison de la prise d'un emploi hors de la région de domicile.
- - La réglementation de l'art. 71 al. 2 LACI n'est pas lacunaire (consid. 4).
- - L'art. 94 OACI est conforme à la loi; pour déterminer si la prise d'un emploi à l'extérieur occasionne un désavantage financier à l'assuré, par rapport à son activité précédente, il faut se fonder sur une comparaison des gains effectivement réalisés (consid. 5).
Regesto (it):
- Art. 68 cpv. 1 LADI, art. 129 cpv. 1 lett. c
SR 837.0 Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) - Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione
LADI Art. 68 Sussidi per gli assicurati pendolari e soggiornanti settimanali; presupposti del diritto - 1 L'assicurazione accorda agli assicurati sussidi speciali se:
1 L'assicurazione accorda agli assicurati sussidi speciali se: a non è stato possibile procurare loro un'occupazione adeguata nella loro regione di domicilio; e b hanno adempiuto il periodo di contribuzione ai sensi dell'articolo 13. 2 Gli assicurati interessati ricevono i sussidi, entro il termine quadro, per complessivamente sei mesi al massimo. 3 Essi ricevono sussidi solo nella misura in cui, a causa del lavoro esterno, subiscano perdite finanziarie rispetto alla loro ultima attività. - Art. 71 cpv. 2 LADI, art. 91 OADI: Perdite finanziarie determinate da occupazione fuori della regione di domicilio.
- - La disciplina dell'art. 71 cpv. 2 LADI non contiene lacune (consid. 4).
- - L'art. 94 OADI è conforme alla legge; per determinare se l'assunzione di un impiego esterno determina una perdita finanziaria all'assicurato in relazione alla sua attività precedente, ci si deve basare sul confronto dei guadagni effettivamente realizzati (consid. 5).
Sachverhalt ab Seite 279
BGE 111 V 279 S. 279
A.- Die Versicherte war ab 1. Oktober 1983 unverschuldet arbeitslos, nachdem sie zuvor als Sozialarbeiterin in Basel gearbeitet und bei einem hälftigen Pensum (20 Wochenstunden) einen Monatsverdienst von Fr. 1832.60 erzielt hatte. Ab 1. Januar 1984 arbeitete sie bei einem Hilfswerk in Zürich zu einem Bruttolohn von monatlich Fr. 3022.50 bei 80%iger Tätigkeit. Sie behielt ihren Wohnsitz in Basel bei und pendelte täglich mit der Bahn zur Arbeit und zurück. Mit Gesuch vom 4./6. Januar 1984 beantragte sie einen Pendlerkostenbeitrag (Kostenbeteiligung ans SBB-Generalabonnement).
BGE 111 V 279 S. 280
Dies lehnte das Kantonale Arbeitsamt Basel-Stadt mit Verfügung vom 13. Januar 1984 ab, weil der Verdienst in Zürich höher sei als der frühere in Basel und der Versicherten somit keine finanzielle Einbusse im Sinne von Art. 94
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SR 837.02 Ordinanza del 31 agosto 1983 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI) - Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione OADI Art. 94 Perdite finanziarie rispetto all'ultima attività - (art. 68 cpv. 3 LADI) |
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a | il guadagno non raggiunga, dopo deduzione delle spese necessarie (spese di viaggio, di vitto e di alloggio), il guadagno assicurato ottenuto prima della disoccupazione (art. 23 cpv. 1 LADI), dedotte le spese corrispondenti; e |
b | le spese necessarie (spese di viaggio, di vitto e di alloggio) siano più elevate delle spese corrispondenti prima della disoccupazione. |
B.- Die hiegegen erhobene Beschwerde hiess die Schiedskommission für Arbeitslosenversicherung des Kantons Basel-Stadt mit Entscheid vom 28. Februar 1984 gut und wies das Kantonale Arbeitsamt an, der Versicherten einen Pendlerkostenbeitrag im Sinne der Erwägungen auszurichten. Die Schiedskommission nahm eine echte Gesetzeslücke an, da der Gesetzgeber den Sonderfall des Versicherten, der im Anschluss an eine Halbtagesstelle eine ausserwohnörtliche Ganztagsarbeit annehme, nicht geregelt habe. In einem solchen Falle müssten die Einkommen nach Massgabe der Arbeitszeit miteinander verglichen werden, da eine blosse Gegenüberstellung der absoluten Verdienste gegen das Gleichbehandlungsgebot verstosse.
C.- Das Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit (BIGA) erhebt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Antrag, es sei der vorinstanzliche Entscheid aufzuheben. Die Versicherte schliesst auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde.
Erwägungen
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1. a) Das Arbeitslosenversicherungsgesetz will gemäss Art. 1 Abs. 2
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SR 837.0 Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) - Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione LADI Art. 1 - 1 Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 20006 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e all'indennità per insolvenza, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA. |
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1 | Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 20006 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e all'indennità per insolvenza, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA. |
2 | L'articolo 21 LPGA non è applicabile. L'articolo 24 capoverso 1 LPGA non è applicabile al diritto a prestazioni arretrate.7 |
3 | Ad eccezione degli articoli 32 e 33, la LPGA non si applica alla concessione di sussidi per provvedimenti collettivi inerenti al mercato del lavoro.8 |
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SR 837.0 Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) - Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione LADI Art. 1 - 1 Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 20006 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e all'indennità per insolvenza, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA. |
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1 | Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 20006 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e all'indennità per insolvenza, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA. |
2 | L'articolo 21 LPGA non è applicabile. L'articolo 24 capoverso 1 LPGA non è applicabile al diritto a prestazioni arretrate.7 |
3 | Ad eccezione degli articoli 32 e 33, la LPGA non si applica alla concessione di sussidi per provvedimenti collettivi inerenti al mercato del lavoro.8 |
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SR 837.0 Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) - Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione LADI Art. 1 - 1 Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 20006 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e all'indennità per insolvenza, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA. |
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1 | Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 20006 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e all'indennità per insolvenza, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA. |
2 | L'articolo 21 LPGA non è applicabile. L'articolo 24 capoverso 1 LPGA non è applicabile al diritto a prestazioni arretrate.7 |
3 | Ad eccezione degli articoli 32 e 33, la LPGA non si applica alla concessione di sussidi per provvedimenti collettivi inerenti al mercato del lavoro.8 |
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SR 837.0 Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) - Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione LADI Art. 68 Sussidi per gli assicurati pendolari e soggiornanti settimanali; presupposti del diritto - 1 L'assicurazione accorda agli assicurati sussidi speciali se: |
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1 | L'assicurazione accorda agli assicurati sussidi speciali se: |
a | non è stato possibile procurare loro un'occupazione adeguata nella loro regione di domicilio; e |
b | hanno adempiuto il periodo di contribuzione ai sensi dell'articolo 13. |
2 | Gli assicurati interessati ricevono i sussidi, entro il termine quadro, per complessivamente sei mesi al massimo. |
3 | Essi ricevono sussidi solo nella misura in cui, a causa del lavoro esterno, subiscano perdite finanziarie rispetto alla loro ultima attività. |
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SR 837.0 Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) - Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione LADI Art. 68 Sussidi per gli assicurati pendolari e soggiornanti settimanali; presupposti del diritto - 1 L'assicurazione accorda agli assicurati sussidi speciali se: |
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1 | L'assicurazione accorda agli assicurati sussidi speciali se: |
a | non è stato possibile procurare loro un'occupazione adeguata nella loro regione di domicilio; e |
b | hanno adempiuto il periodo di contribuzione ai sensi dell'articolo 13. |
2 | Gli assicurati interessati ricevono i sussidi, entro il termine quadro, per complessivamente sei mesi al massimo. |
3 | Essi ricevono sussidi solo nella misura in cui, a causa del lavoro esterno, subiscano perdite finanziarie rispetto alla loro ultima attività. |
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SR 837.0 Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) - Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione LADI Art. 60 - 1 Per provvedimenti di formazione si intendono segnatamente corsi individuali o collettivi di riqualificazione, di formazione continua o di reintegrazione nonché aziende di esercitazione e pratiche di formazione.210 |
|
1 | Per provvedimenti di formazione si intendono segnatamente corsi individuali o collettivi di riqualificazione, di formazione continua o di reintegrazione nonché aziende di esercitazione e pratiche di formazione.210 |
2 | Per la partecipazione ai corsi possono pretendere prestazioni: |
a | gli assicurati secondo l'articolo 59b capoverso 1; |
b | le persone direttamente minacciate dalla disoccupazione secondo l'articolo 59cbis capoverso 3. |
3 | Chi intende partecipare a un corso di propria iniziativa deve previamente presentare al servizio competente una domanda motivata corredata degli atti necessari. |
4 | Nella misura in cui lo esiga il corso, durante il medesimo il partecipante non deve necessariamente essere idoneo al collocamento. |
5 | I provvedimenti di formazione ai sensi della presente legge devono essere scelti e impostati, per quanto possibile, secondo i principi della LFPr212.213 Il coordinamento dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e di quelli previsti dalla LFPr ha lo scopo di promuovere un mercato del lavoro uniforme e trasparente. |
BGE 111 V 279 S. 281
Monaten nachweisen oder von der Erfüllung der Beitragszeit befreit sind. Schliesslich bestimmt Art. 71 Abs. 2
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SR 837.0 Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) - Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione LADI Art. 71 |
2. a) Zunächst erhebt sich die Frage, ob angesichts der Kann-Vorschrift in Art. 68 Abs. 1
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SR 837.0 Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) - Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione LADI Art. 68 Sussidi per gli assicurati pendolari e soggiornanti settimanali; presupposti del diritto - 1 L'assicurazione accorda agli assicurati sussidi speciali se: |
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1 | L'assicurazione accorda agli assicurati sussidi speciali se: |
a | non è stato possibile procurare loro un'occupazione adeguata nella loro regione di domicilio; e |
b | hanno adempiuto il periodo di contribuzione ai sensi dell'articolo 13. |
2 | Gli assicurati interessati ricevono i sussidi, entro il termine quadro, per complessivamente sei mesi al massimo. |
3 | Essi ricevono sussidi solo nella misura in cui, a causa del lavoro esterno, subiscano perdite finanziarie rispetto alla loro ultima attività. |
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SR 837.0 Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) - Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione LADI Art. 68 Sussidi per gli assicurati pendolari e soggiornanti settimanali; presupposti del diritto - 1 L'assicurazione accorda agli assicurati sussidi speciali se: |
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1 | L'assicurazione accorda agli assicurati sussidi speciali se: |
a | non è stato possibile procurare loro un'occupazione adeguata nella loro regione di domicilio; e |
b | hanno adempiuto il periodo di contribuzione ai sensi dell'articolo 13. |
2 | Gli assicurati interessati ricevono i sussidi, entro il termine quadro, per complessivamente sei mesi al massimo. |
3 | Essi ricevono sussidi solo nella misura in cui, a causa del lavoro esterno, subiscano perdite finanziarie rispetto alla loro ultima attività. |
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SR 837.0 Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) - Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione LADI Art. 68 Sussidi per gli assicurati pendolari e soggiornanti settimanali; presupposti del diritto - 1 L'assicurazione accorda agli assicurati sussidi speciali se: |
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1 | L'assicurazione accorda agli assicurati sussidi speciali se: |
a | non è stato possibile procurare loro un'occupazione adeguata nella loro regione di domicilio; e |
b | hanno adempiuto il periodo di contribuzione ai sensi dell'articolo 13. |
2 | Gli assicurati interessati ricevono i sussidi, entro il termine quadro, per complessivamente sei mesi al massimo. |
3 | Essi ricevono sussidi solo nella misura in cui, a causa del lavoro esterno, subiscano perdite finanziarie rispetto alla loro ultima attività. |
BGE 111 V 279 S. 282
Art. 68 Abs. 2
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SR 837.0 Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) - Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione LADI Art. 68 Sussidi per gli assicurati pendolari e soggiornanti settimanali; presupposti del diritto - 1 L'assicurazione accorda agli assicurati sussidi speciali se: |
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1 | L'assicurazione accorda agli assicurati sussidi speciali se: |
a | non è stato possibile procurare loro un'occupazione adeguata nella loro regione di domicilio; e |
b | hanno adempiuto il periodo di contribuzione ai sensi dell'articolo 13. |
2 | Gli assicurati interessati ricevono i sussidi, entro il termine quadro, per complessivamente sei mesi al massimo. |
3 | Essi ricevono sussidi solo nella misura in cui, a causa del lavoro esterno, subiscano perdite finanziarie rispetto alla loro ultima attività. |
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SR 837.0 Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) - Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione LADI Art. 60 - 1 Per provvedimenti di formazione si intendono segnatamente corsi individuali o collettivi di riqualificazione, di formazione continua o di reintegrazione nonché aziende di esercitazione e pratiche di formazione.210 |
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1 | Per provvedimenti di formazione si intendono segnatamente corsi individuali o collettivi di riqualificazione, di formazione continua o di reintegrazione nonché aziende di esercitazione e pratiche di formazione.210 |
2 | Per la partecipazione ai corsi possono pretendere prestazioni: |
a | gli assicurati secondo l'articolo 59b capoverso 1; |
b | le persone direttamente minacciate dalla disoccupazione secondo l'articolo 59cbis capoverso 3. |
3 | Chi intende partecipare a un corso di propria iniziativa deve previamente presentare al servizio competente una domanda motivata corredata degli atti necessari. |
4 | Nella misura in cui lo esiga il corso, durante il medesimo il partecipante non deve necessariamente essere idoneo al collocamento. |
5 | I provvedimenti di formazione ai sensi della presente legge devono essere scelti e impostati, per quanto possibile, secondo i principi della LFPr212.213 Il coordinamento dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e di quelli previsti dalla LFPr ha lo scopo di promuovere un mercato del lavoro uniforme e trasparente. |
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SR 837.0 Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) - Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione LADI Art. 71 |
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SR 837.0 Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) - Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione LADI Art. 68 Sussidi per gli assicurati pendolari e soggiornanti settimanali; presupposti del diritto - 1 L'assicurazione accorda agli assicurati sussidi speciali se: |
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1 | L'assicurazione accorda agli assicurati sussidi speciali se: |
a | non è stato possibile procurare loro un'occupazione adeguata nella loro regione di domicilio; e |
b | hanno adempiuto il periodo di contribuzione ai sensi dell'articolo 13. |
2 | Gli assicurati interessati ricevono i sussidi, entro il termine quadro, per complessivamente sei mesi al massimo. |
3 | Essi ricevono sussidi solo nella misura in cui, a causa del lavoro esterno, subiscano perdite finanziarie rispetto alla loro ultima attività. |
Die Gesetzesmaterialien führen nicht zu einer andern Auslegung. Schon der Wortlaut des bundesrätlichen Entwurfs (damaliger Art. 66; BBl 1980 III 670) deutete auf die Einräumung eines Anspruchs hin ("Arbeitnehmer ... können folgende Leistungen beanspruchen ..."). In der nationalrätlichen Kommission erwuchs allerdings hiegegen Widerstand, indem die Meinung vertreten wurde, dass kein Anspruch auf die fraglichen Beiträge gewährt werden solle. Dies glaubte man - unter Beibehaltung der Kann-Formulierung - damit erreichen zu können, dass der Text wie folgt geändert wurde: "Arbeitnehmern ... können folgende Leistungen zugesprochen werden ..." (Protokoll der nationalrätlichen Kommission vom 8./9. Januar 1981 S. 35 f. und vom 26. Januar 1981 S. 22). Dem stimmte der Nationalrat diskussionslos zu (Amtl.Bull. 1981 N 841). In der ständerätlichen Kommission wurde die Frage der Gewährung eines Anspruchs nicht erörtert. Zur Diskussion stand hier vielmehr der ganze Abschnitt über "Arbeit ausserhalb der Wohnortsregion" als solcher (Art. 66 bis 70 des Entwurfs). Die Kommission strich ihn zunächst (Protokoll der ständerätlichen Kommission vom 11./12. November 1981 S. 32 f.), kam aber darauf zurück und begnügte sich mit der Streichung der - ursprünglich vom Bundesrat noch vorgeschlagenen - Umzugskostenentschädigung (Protokoll der ständerätlichen Kommission vom 4. Februar 1982 S. 19 f.). Dem folgten sowohl der Ständerat als auch im Differenzbereinigungsverfahren der Nationalrat (Amtl.Bull. 1982 S 143, N 598). Diese Umformulierung des heutigen Art. 68 Abs. 1
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SR 837.0 Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) - Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione LADI Art. 68 Sussidi per gli assicurati pendolari e soggiornanti settimanali; presupposti del diritto - 1 L'assicurazione accorda agli assicurati sussidi speciali se: |
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1 | L'assicurazione accorda agli assicurati sussidi speciali se: |
a | non è stato possibile procurare loro un'occupazione adeguata nella loro regione di domicilio; e |
b | hanno adempiuto il periodo di contribuzione ai sensi dell'articolo 13. |
2 | Gli assicurati interessati ricevono i sussidi, entro il termine quadro, per complessivamente sei mesi al massimo. |
3 | Essi ricevono sussidi solo nella misura in cui, a causa del lavoro esterno, subiscano perdite finanziarie rispetto alla loro ultima attività. |
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SR 837.0 Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) - Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione LADI Art. 68 Sussidi per gli assicurati pendolari e soggiornanti settimanali; presupposti del diritto - 1 L'assicurazione accorda agli assicurati sussidi speciali se: |
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1 | L'assicurazione accorda agli assicurati sussidi speciali se: |
a | non è stato possibile procurare loro un'occupazione adeguata nella loro regione di domicilio; e |
b | hanno adempiuto il periodo di contribuzione ai sensi dell'articolo 13. |
2 | Gli assicurati interessati ricevono i sussidi, entro il termine quadro, per complessivamente sei mesi al massimo. |
3 | Essi ricevono sussidi solo nella misura in cui, a causa del lavoro esterno, subiscano perdite finanziarie rispetto alla loro ultima attività. |
BGE 111 V 279 S. 283
Da der Ausschlussgrund gemäss Art. 129 Abs. 1 lit. c
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SR 837.0 Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) - Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione LADI Art. 68 Sussidi per gli assicurati pendolari e soggiornanti settimanali; presupposti del diritto - 1 L'assicurazione accorda agli assicurati sussidi speciali se: |
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1 | L'assicurazione accorda agli assicurati sussidi speciali se: |
a | non è stato possibile procurare loro un'occupazione adeguata nella loro regione di domicilio; e |
b | hanno adempiuto il periodo di contribuzione ai sensi dell'articolo 13. |
2 | Gli assicurati interessati ricevono i sussidi, entro il termine quadro, per complessivamente sei mesi al massimo. |
3 | Essi ricevono sussidi solo nella misura in cui, a causa del lavoro esterno, subiscano perdite finanziarie rispetto alla loro ultima attività. |
3. In materieller Hinsicht ist unbestritten, dass die Beschwerdegegnerin an ihrer Stelle in Zürich - auch unter Berücksichtigung der nach Art. 94
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SR 837.02 Ordinanza del 31 agosto 1983 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI) - Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione OADI Art. 94 Perdite finanziarie rispetto all'ultima attività - (art. 68 cpv. 3 LADI) |
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a | il guadagno non raggiunga, dopo deduzione delle spese necessarie (spese di viaggio, di vitto e di alloggio), il guadagno assicurato ottenuto prima della disoccupazione (art. 23 cpv. 1 LADI), dedotte le spese corrispondenti; e |
b | le spese necessarie (spese di viaggio, di vitto e di alloggio) siano più elevate delle spese corrispondenti prima della disoccupazione. |
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SR 837.0 Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) - Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione LADI Art. 71 |
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SR 837.02 Ordinanza del 31 agosto 1983 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI) - Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione OADI Art. 94 Perdite finanziarie rispetto all'ultima attività - (art. 68 cpv. 3 LADI) |
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a | il guadagno non raggiunga, dopo deduzione delle spese necessarie (spese di viaggio, di vitto e di alloggio), il guadagno assicurato ottenuto prima della disoccupazione (art. 23 cpv. 1 LADI), dedotte le spese corrispondenti; e |
b | le spese necessarie (spese di viaggio, di vitto e di alloggio) siano più elevate delle spese corrispondenti prima della disoccupazione. |
Die Beschwerdegegnerin erachtet es aber als unzulässig, die absoluten Einkommenszahlen als solche miteinander zu vergleichen; denn in Zürich arbeite sie zu 80% gegenüber vorher bloss 50% in Basel. Der Mehrverdienst in Zürich ergebe sich aus dem grösseren Pensum. Entscheidend müsse der Stundenansatz sein. Andernfalls würden Versicherte, die ihren Arbeitseinsatz ausserhalb ihrer Wohnortsregion reduzieren, begünstigt. Demgegenüber berief sich das Kantonale Arbeitsamt im vorinstanzlichen Verfahren auf den Wortlaut von Gesetz und Verordnung, wonach ausnahmslos auf die tatsächlichen Verdienste abzustellen sei. Die Vorinstanz führt in ihrem Entscheid folgendes aus:
"Allerdings kann sich die Kantonale Schiedskommission der Auffassung der kantonalen Amtsstelle, der Gesetzgeber habe bewusst keine Ausnahmen für solche Fälle wie dem vorliegenden gemacht, nicht anschliessen. Nach dieser Betrachtungsweise würde der Versicherte, der nach einer Halbtagsstelle auswärts einen Vollzeitberuf ausübt, nie eine finanzielle Einbusse erleiden; aber umgekehrt würde derjenige, der nach einer Vollzeitbeschäftigung eine Teilzeitarbeit annimmt, praktisch immer eine Einkommenseinbusse nachweisen können. Diese beiden Kategorien stehen sich nicht nur diametral gegenüber, sondern weichen auch beide stark vom Normalfall ab, dass ein Versicherter nach Verlust einer Vollzeitarbeit auswärts eine neue Vollzeitbeschäftigung antritt. Wenn nun alle Versicherten unter einem Gesichtspunkt betrachtet und nur ihre absoluten Einkommen verglichen würden, wäre dies ein Verstoss gegen das Gleichbehandlungsgebot, da Ungleiches gleich behandelt würde. Die Kantonale Schiedskommission ist der Auffassung, dass der Gesetzgeber zu sehr vom Normalfall ausgegangen ist und die Sonderfälle nicht genügend berücksichtigt hat. Es liegt somit eine echte Gesetzeslücke vor, da sich der Gesetzgeber zu dem unvermeidlichen Problem der Abweichungen vom Normalfall nicht äussert, und ein qualifiziertes Schweigen nicht vorliegen kann, weil dies einen Verstoss gegen das Gleichbehandlungsgebot darstellen würde.
BGE 111 V 279 S. 284
Demzufolge kann die Kantonale Schiedskommission nicht anders, als in eigener Rechtsfindung die Beschwerde in diesem Punkt gutzuheissen und die kantonale Amtsstelle anzuweisen, das Gesuch erneut zu überprüfen und diesmal die beiden Einkommen nach Arbeitsintensität der Anstellung (50% bzw. 80%) zu relativieren und neu zu berechnen."
4. Insofern die Vorinstanz eine echte Gesetzeslücke annimmt, ist ihr nicht zuzustimmen. Die Frage, ob Fälle wie derjenige der Beschwerdegegnerin einer Sonderlösung rufen, kann zunächst dahingestellt bleiben. Denn wenn man sie verneint, liegt von vornherein keine Gesetzeslücke vor. Bejaht man sie hingegen, dann ist es Sache des Gesetzgebers, zu bestimmen, ob er die erforderliche Sonderregelung selber treffen oder dies dem Verordnungsgeber überlassen will. Im letztgenannten Fall schafft der Gesetzgeber jedoch keine Gesetzeslücke. Mit Recht weist das BIGA in seiner Verwaltungsgerichtsbeschwerde darauf hin, dass das AVIG dem Bundesrat nicht bloss eine generelle Verordnungskompetenz einräumt (vgl. Art. 109
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SR 837.0 Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) - Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione LADI Art. 109 Disposizioni esecutive - Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive. Consulta dapprima i Cantoni e le organizzazioni interessate. |
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SR 837.0 Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) - Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione LADI Art. 71 |
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SR 837.0 Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) - Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione LADI Art. 1 - 1 Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 20006 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e all'indennità per insolvenza, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA. |
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1 | Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 20006 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e all'indennità per insolvenza, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA. |
2 | L'articolo 21 LPGA non è applicabile. L'articolo 24 capoverso 1 LPGA non è applicabile al diritto a prestazioni arretrate.7 |
3 | Ad eccezione degli articoli 32 e 33, la LPGA non si applica alla concessione di sussidi per provvedimenti collettivi inerenti al mercato del lavoro.8 |
5. Demnach kann sich nur fragen, ob Art. 94
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SR 837.02 Ordinanza del 31 agosto 1983 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI) - Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione OADI Art. 94 Perdite finanziarie rispetto all'ultima attività - (art. 68 cpv. 3 LADI) |
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a | il guadagno non raggiunga, dopo deduzione delle spese necessarie (spese di viaggio, di vitto e di alloggio), il guadagno assicurato ottenuto prima della disoccupazione (art. 23 cpv. 1 LADI), dedotte le spese corrispondenti; e |
b | le spese necessarie (spese di viaggio, di vitto e di alloggio) siano più elevate delle spese corrispondenti prima della disoccupazione. |
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SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
BGE 111 V 279 S. 285
Unterscheidungen trifft, für die sich ein vernünftiger Grund nicht finden lässt. Gleiches gilt, wenn die Verordnung es unterlässt, Unterscheidungen zu treffen, die richtigerweise hätten berücksichtigt werden sollen (BGE 110 V 256 Erw. 4a und 328 Erw. 2d, je mit Hinweisen). b) Die Vorinstanz hält - allerdings bezogen auf die Gesetzesbestimmung (Art. 71 Abs. 2
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SR 837.0 Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) - Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione LADI Art. 71 |
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SR 837.0 Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) - Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione LADI Art. 17 Obblighi dell'assicurato e prescrizioni di controllo - 1 L'assicurato che fa valere prestazioni assicurative deve, con l'aiuto dell'ufficio del lavoro competente, intraprendere tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere da lui per evitare o abbreviare la disoccupazione. In particolare, è suo compito cercare lavoro, se necessario anche fuori della professione precedente. Egli deve poter comprovare tale suo impegno. |
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1 | L'assicurato che fa valere prestazioni assicurative deve, con l'aiuto dell'ufficio del lavoro competente, intraprendere tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere da lui per evitare o abbreviare la disoccupazione. In particolare, è suo compito cercare lavoro, se necessario anche fuori della professione precedente. Egli deve poter comprovare tale suo impegno. |
2 | L'assicurato deve annunciarsi personalmente per il collocamento il più presto possibile, ma al più tardi il primo giorno per il quale pretende l'indennità di disoccupazione, e osservare da quel momento le prescrizioni di controllo emanate dal Consiglio federale.70 |
2bis | L'annuncio per il collocamento è elaborato dalle autorità competenti secondo gli articoli 85 e 85b.71 |
3 | L'assicurato è tenuto ad accettare l'occupazione adeguata propostagli. È obbligato, su istruzione dell'ufficio del lavoro competente, a: |
a | partecipare a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro atti a migliorare la sua idoneità al collocamento; |
b | partecipare a colloqui di consulenza e sedute informative nonché a consultazioni conformemente al capoverso 5; e |
c | fornire i documenti necessari per valutare l'idoneità al collocamento o l'adeguatezza di un'occupazione. |
4 | Il Consiglio federale può esonerare parzialmente dai loro obblighi gli assicurati di lunga durata e di una certa età. |
5 | L'ufficio del lavoro può, in singoli casi, indirizzare l'assicurato a istituzioni pubbliche o di pubblica utilità idonee per consultazioni di ordine professionale, sociale, psicologico o in materia di migrazione, se è accertato che questa misura è opportuna. Queste istituzioni ricevono un'indennità stabilita dall'ufficio di compensazione.74 |
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SR 837.02 Ordinanza del 31 agosto 1983 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI) - Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione OADI Art. 94 Perdite finanziarie rispetto all'ultima attività - (art. 68 cpv. 3 LADI) |
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a | il guadagno non raggiunga, dopo deduzione delle spese necessarie (spese di viaggio, di vitto e di alloggio), il guadagno assicurato ottenuto prima della disoccupazione (art. 23 cpv. 1 LADI), dedotte le spese corrispondenti; e |
b | le spese necessarie (spese di viaggio, di vitto e di alloggio) siano più elevate delle spese corrispondenti prima della disoccupazione. |
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SR 837.0 Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) - Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione LADI Art. 16 Occupazione adeguata - 1 Al fine di ridurre il pregiudizio, l'assicurato è tenuto di norma ad accettare senza indugio qualsiasi occupazione. |
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1 | Al fine di ridurre il pregiudizio, l'assicurato è tenuto di norma ad accettare senza indugio qualsiasi occupazione. |
2 | Non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che: |
a | non è conforme agli usi professionali e locali, in particolare alle condizioni dei contratti collettivi o normali di lavoro; |
b | non tiene convenientemente conto delle capacità e dell'attività precedente dell'assicurato; |
c | non è conforme all'età, alla situazione personale o allo stato di salute dell'assicurato; |
d | compromette considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua professione, sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli; |
e | è svolta in un'azienda in cui non si lavora normalmente a causa di un conflitto collettivo di lavoro; |
f | necessita di un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia per il rientro e che non offre la possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di lavoro o che, in questo secondo caso, rende notevolmente difficile l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i familiari da parte dell'assicurato; |
g | implica da parte del lavoratore un tenersi costantemente a disposizione che supera l'ambito dell'occupazione garantita; |
h | è svolta in un'azienda che ha effettuato licenziamenti al fine di procedere a riassunzioni o a nuove assunzioni a condizioni di lavoro considerevolmente più sfavorevoli; |
i | procura all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato, salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative giusta l'articolo 24 (guadagno intermedio); con il consenso della commissione tripartita, l'ufficio regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare adeguata un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato. |
3 | Se l'assicurato ha una capacità lavorativa ridotta, il capoverso 2 lettera a non è applicabile. Un'attività la cui rimunerazione è inferiore a ciò che dovrebbe essere in base alla capacità lavorativa ridotta è esclusa dall'obbligo di accettazione. |
3bis | Il capoverso 2 lettera b non si applica alle persone minori di 30 anni.68 |
BGE 111 V 279 S. 286
bestanden. Ohne Belang ist dabei, ob am früheren Arbeitsplatz voll- oder nur teilzeitlich gearbeitet worden ist. Grundsätzlich verhält es sich nicht anders, wenn der neue Arbeitsplatz ausserhalb der Wohnortsregion liegt. Mit den Leistungen der Arbeitslosenversicherung gemäss Art. 68
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SR 837.0 Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) - Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione LADI Art. 68 Sussidi per gli assicurati pendolari e soggiornanti settimanali; presupposti del diritto - 1 L'assicurazione accorda agli assicurati sussidi speciali se: |
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1 | L'assicurazione accorda agli assicurati sussidi speciali se: |
a | non è stato possibile procurare loro un'occupazione adeguata nella loro regione di domicilio; e |
b | hanno adempiuto il periodo di contribuzione ai sensi dell'articolo 13. |
2 | Gli assicurati interessati ricevono i sussidi, entro il termine quadro, per complessivamente sei mesi al massimo. |
3 | Essi ricevono sussidi solo nella misura in cui, a causa del lavoro esterno, subiscano perdite finanziarie rispetto alla loro ultima attività. |
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SR 837.0 Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) - Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione LADI Art. 71 |
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SR 837.0 Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) - Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione LADI Art. 16 Occupazione adeguata - 1 Al fine di ridurre il pregiudizio, l'assicurato è tenuto di norma ad accettare senza indugio qualsiasi occupazione. |
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1 | Al fine di ridurre il pregiudizio, l'assicurato è tenuto di norma ad accettare senza indugio qualsiasi occupazione. |
2 | Non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che: |
a | non è conforme agli usi professionali e locali, in particolare alle condizioni dei contratti collettivi o normali di lavoro; |
b | non tiene convenientemente conto delle capacità e dell'attività precedente dell'assicurato; |
c | non è conforme all'età, alla situazione personale o allo stato di salute dell'assicurato; |
d | compromette considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua professione, sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli; |
e | è svolta in un'azienda in cui non si lavora normalmente a causa di un conflitto collettivo di lavoro; |
f | necessita di un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia per il rientro e che non offre la possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di lavoro o che, in questo secondo caso, rende notevolmente difficile l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i familiari da parte dell'assicurato; |
g | implica da parte del lavoratore un tenersi costantemente a disposizione che supera l'ambito dell'occupazione garantita; |
h | è svolta in un'azienda che ha effettuato licenziamenti al fine di procedere a riassunzioni o a nuove assunzioni a condizioni di lavoro considerevolmente più sfavorevoli; |
i | procura all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato, salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative giusta l'articolo 24 (guadagno intermedio); con il consenso della commissione tripartita, l'ufficio regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare adeguata un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato. |
3 | Se l'assicurato ha una capacità lavorativa ridotta, il capoverso 2 lettera a non è applicabile. Un'attività la cui rimunerazione è inferiore a ciò che dovrebbe essere in base alla capacità lavorativa ridotta è esclusa dall'obbligo di accettazione. |
3bis | Il capoverso 2 lettera b non si applica alle persone minori di 30 anni.68 |
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SR 837.02 Ordinanza del 31 agosto 1983 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI) - Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione OADI Art. 94 Perdite finanziarie rispetto all'ultima attività - (art. 68 cpv. 3 LADI) |
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a | il guadagno non raggiunga, dopo deduzione delle spese necessarie (spese di viaggio, di vitto e di alloggio), il guadagno assicurato ottenuto prima della disoccupazione (art. 23 cpv. 1 LADI), dedotte le spese corrispondenti; e |
b | le spese necessarie (spese di viaggio, di vitto e di alloggio) siano più elevate delle spese corrispondenti prima della disoccupazione. |
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SR 837.02 Ordinanza del 31 agosto 1983 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI) - Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione OADI Art. 94 Perdite finanziarie rispetto all'ultima attività - (art. 68 cpv. 3 LADI) |
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a | il guadagno non raggiunga, dopo deduzione delle spese necessarie (spese di viaggio, di vitto e di alloggio), il guadagno assicurato ottenuto prima della disoccupazione (art. 23 cpv. 1 LADI), dedotte le spese corrispondenti; e |
b | le spese necessarie (spese di viaggio, di vitto e di alloggio) siano più elevate delle spese corrispondenti prima della disoccupazione. |
BGE 111 V 279 S. 287
Dispositiv
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
In Gutheissung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird der Entscheid der Schiedskommission für Arbeitslosenversicherung des Kantons Basel-Stadt vom 28. Februar 1984 aufgehoben.